AGM Information • Nov 13, 2020
AGM Information
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| Numero 78323 del Repertorio Numero 19519 della Raccolta |
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|---|---|
| Verbale del Consiglio di Amministrazione | |
| della società "ELICA SOCIETA' PER AZIONI" | |
| con sede in Fabriano | |
| Repubblica Italiana | Registrato a Jesi in data 02/11/2020 |
| L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di ottobre | n. 1752 Serie 1T |
| 30 ottobre 2020 | Esatti € 356,00 |
| in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove e trenta | |
| minuti primi. | Iscritto presso l'Ufficio Registro Imprese di: MARCHE |
| Su richiesta della società "ELICA SOCIETA' PER AZIONI", con | in data 09/11/2020 |
| sede in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale socia | |
| le di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessantaquat | |
| tromila cinquecentosessanta), interamente versato, iscritta al | |
| n. 00096570429 del Registro delle Imprese delle Marche, codice | |
| fiscale: 00096570429, Numero R.E.A.: AN-63006, io dottor Mas | |
| simo Pagliarecci, notaio in Fabriano, iscritto al Collegio no | |
| tarile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo an | |
| zidetto per assistere, elevandone verbale - limitatamente agli | |
| argomenti di cui alla "Parte Straordinaria" dell'ordine del | |
| giorno - al Consiglio di Amministrazione della società richie | |
| dente, indetto per oggi, in questo luogo e alle ore nove e | |
| trenta minuti primi, per discutere e deliberare sul seguente | |
| Ordine del giorno: | |
| PARTE STRAORDINARIA | |
| 1. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello Statuto | |
| sociale; | |
|---|---|
| 2. Proposta di abrogazione dell'art. 31 dello Statuto sociale; | |
| 3. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato. | |
| PARTE ORDINARIA | |
| 4. Approvazione verbali del 30 luglio 2020 e del 22 ottobre | |
| 2020; | |
| 5. Approvazione del Risultati del Terzo Trimestre 2020; deli | |
| berazioni inerenti e conseguenti; | |
| 6. Aggiornamento da parte dei Presidenti dei Comitati sull'at | |
| tività svolta; eventuali deliberazioni conseguenti; | |
| 7. Aggiornamento su nuova organizzazione e progetti in corso; | |
| eventuali delibere conseguenti; | |
| 8. Definizione tempi e modalità valutazione Consiglio di Ammi | |
| nistrazione; | |
| 9. Proposte sulla politica per la remunerazione; deliberazioni | |
| conseguenti; | |
| 10. Linee di utilizzo del sistema di controllo interno e di | |
| gestione dei rischi; valutazioni preliminari sul Piano di Au | |
| dit 2021; | |
| 11. Dichiarazione Non Finanziaria 2020: modello e modalità da | |
| utilizzarsi in adempimento al D.Lgs. 254/2016; proposte e de | |
| liberazioni conseguenti; | |
| 12. Mandato a Organismo di Vigilanza; | |
| 13. Nomina Data Protection Officer 2021 ai sensi del GDPR; | |
| 14. Adempimenti derivanti dalla applicazione del Codice di Au- | |
| todisciplina; | |
|---|---|
| 15. Presa d'atto mappatura Parti Correlate; valutazione ai | |
| sensi dell'art. 6.2.2 della Procedura per il compimento di o | |
| perazioni Infragruppo e con altre Parti Correlate; | |
| 16. Definizione calendario riunioni 2021; | |
| 17. Incremento capitale sociale e Corporate Guarantee a favore | |
| della società controllata cinese; | |
| 18. Valutazione annuale sul Regolamento relativo all'Informa | |
| tiva Consiliare; | |
| 19. Varie ed eventuali. | |
| E' presente | |
| FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno 1961, domici | |
| liato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, co | |
| dice fiscale: CSL FNC 61H05 I608M, Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione della società "ELICA SOCIETA' PER AZIONI", | |
| della cui identità personale io notaio sono certo, il quale | |
| invita me notaio a redigere il verbale della riunione, limita | |
| tamente agli argomenti di cui alla "Parte Straordinaria" | |
| dell'ordine del giorno. | |
| Io notaio, aderendo alla richiesta, dò quindi atto di quanto | |
| segue. | |
| Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, assume la | |
| Presidenza il costituito Francesco Casoli, nella sua sopra in | |
| dicata qualità, il quale, constatata preliminarmente l'identi tà e la legittimazione degli intervenuti, dichiara anzitutto: |
degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. [...]»"; - articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58/98: « 1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. [...]»". Il Presidente precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 144-undecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni (breviter, Regolamento Emittenti) "gli statuti delle società quotate disciplinano le modalità di formazione delle liste, che consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi ad esito delle votazioni". Rammenta, quindi, che Consob, con la Comunicazione n. 1 del 30 gennaio 2020, nelle more di un adeguamento della disciplina regolamentare vigente in materia di quote di genere, per il quale ha avviato una consultazione in pari data, e al fine di fornire indicazioni in merito all'applicazione del nuovo criterio in materia di equilibrio di genere difficilmente applicabile a organi sociali composti da tre componenti, aveva chiarito che i) per la nomina degli organi composti da tre componenti, si sarebbe applicata la regola dell'arrotondamento per difetto anziché per eccesso, come attualmente previsto dal Regolamento Emittenti che invece permane per gli organi sociali formati da più di tre componenti e che ii) i sei mandati consecutivi sarebbero decorsi dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020. Infine, ricorda, che Consob, con Delibera n. 21359 ha modificato l'articolo 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti come proposto nella consultazione di cui in narrativa e già oggetto di chiarimento nella Comunicazione n. 1 del 30 gennaio 2020. Il Presidente dichiara, pertanto, che si rende necessario adeguare lo statuto sociale al combinato disposto delle citate norme e ricorda che le predette modifiche statutarie sono di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19.2 dello Statuto sociale di "Elica S.p.A." che consente al Consiglio stesso di deliberare in merito alle modifiche dello statuto consistenti in adeguamenti normativi. Il Consiglio di Amministrazione, dopo brevissima discussione, preso atto di quanto comunicato e proposto dal Presidente, con voto unanime espresso verbalmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera:
di modificare gli articoli 16 e 24 dello Statuto sociale, secondo il testo proposto dal Presidente, e di eliminare l'articolo 31 ("Clausola transitoria") dello stesso Statuto; detto Statuto, composto nel suo complesso di numero 30 (trenta) articoli - stante la soppressione dell'articolo 31 - con le modifiche come sopra apportate agli articoli 16 e 24, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale dalla cui lettura il costituito
Francesco Casoli mi dispensa;
2
di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Casoli e all'Amministratore delegato Mauro Sacchetto, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, perché apportino alla deliberazione sopra adottata le modificazioni formali eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese nonché ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato. Alle ore nove e trentacinque minuti primi, non essendovi da deliberare relativamente agli argomenti di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente dà atto che si procederà immediatamente alla discussione degli argomenti di cui alla parte ordinaria dello stesso ordine del
giorno che formeranno oggetto di separata verbalizzazione.
| * * * | |
|---|---|
| Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico | |
| della società. | |
| * * * | |
| E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho | |
| letto al comparente Francesco Casoli il quale, su mia domanda, | |
| dichiara di approvarlo in tutto il suo tenore. | |
| Consta di tre fogli scritti con mezzo meccanico munito di na | |
| stro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e | |
| completati di mia mano su otto pagine e su parte della presen | |
| te. | |
| Sottoscritto alle ore nove e quarantacinque minuti primi. | |
| Firmato: Francesco Casoli | |
| Massimo Pagliarecci notaio | |
| ALLEGATO "A" AL N. 78323/19519 DI REPERTORIO | |
|---|---|
| STATUTO | |
| TITOLO I | |
| DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA | |
| Articolo 1 - Denominazione | |
| 1.1 La società è denominata "ELICA Società per Azioni", da in | |
| dicare anche come "ELICA S.p.A.". | |
| 1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in | |
| caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresenta | |
| zione grafica. | |
| Articolo 2 – Oggetto | |
| 2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle se | |
| guenti attività: | |
| · l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'indu |
|
| stria della costruzione di articoli elettromeccanici e mecca | |
| nici, la produzione siderurgica e la produzione di articoli in | |
| resine sintetiche e affini, il commercio, anche elettronico, | |
| dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra in | |
| dicate, anche se fabbricati da altri; | |
| · la produzione e la vendita di elettrodomestici e di com |
|
| ponenti per l'industria elettromeccanica e meccanica; | |
| · la realizzazione di servizi e l'elaborazione di dati |
|
| contabili a favore di società controllate e collegate anche | |
| con l'impiego di sistemi informatici, macchine contabili e | |
| computer di ogni tipo; | |
| . la realizzazione di servizi di consulenza nell'ambito della | |
|---|---|
| propria attività, compresa l'attività di testing sui prodotti. | |
| 2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento |
|
| dell'oggetto sociale: | |
| · compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, |
|
| industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che |
|
| l'organo amministrativo ritenga utili e/o necessarie per il | |
| conseguimento dell'oggetto sociale; | |
| · assumere partecipazioni ed interessenze in altre società |
|
| o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o | |
| connesso al proprio; | |
| · svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed ammi |
|
| nistrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finan | |
| ziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto | |
| che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento | |
| dell'oggetto sociale; | |
| · concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favo |
|
| re di terzi nell'interesse della Società o delle società da | |
| questa controllate o collegate. | |
| 2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie | |
| e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti mi | |
| nisteriali attuativi. | |
| Articolo 3 – Sede | |
| 3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN). |
|
| 3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale | |
| mento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza |
|---|
| 12.664.560,00 |
| (dodicimilioniseicentosessantaquattromilacinquecentosessanta e |
| 63.322.800 |
| 5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di |
| nuova emissione può essere escluso nel limite del 10% (dieci |
| per cento) dell'ammontare del capitale sociale preesistente, a |
| condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di |
| 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante |
| conferimento di beni in natura e/o crediti, o con emissione di |
| azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle |
preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348, 2350, 2351
e 2353 del Codice civile.
6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.
Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni 8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. La qualità di azionista comporta adesione incondizionata al pre-
sente statuto.
8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile. 8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione
Straordinaria che ne determina le caratteristiche, discipli-
di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea
nando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile. 8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile. Articolo 9 – Finanziamenti 9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. TITOLO III RECESSO Articolo 10 – Recesso 10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. 10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli articoli
| 2437-bis, ter e quater del Codice civile. | |
|---|---|
| TITOLO IV | |
| ASSEMBLEE | |
| Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea | |
| 11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata | |
| dal Consiglio di Amministrazione anche in un luogo diverso | |
| dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi ade | |
| renti all'Unione Europea. | |
| 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una | |
| volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura | |
| dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni | |
| quando ne ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo ca | |
| so gli Amministratori segnalano nella relazione prevista |
|
| dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazio | |
| ne. | |
| 11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di | |
| loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio | |
| Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Con | |
| siglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci effettivi, | |
| oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno la | |
| quota del capitale sociale prevista dalla legge. | |
| 11.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convoca | |
| ta, nel rispetto delle modalità e dei termini minimi previsti | |
| dalla normativa vigente. | |
| Nell'avviso di convocazione possono essere indicati il giorno, | |
| l'ora ed il luogo per la seconda e, limitatamente alla assem | |
|---|---|
| blea straordinaria, per la terza convocazione. | |
| Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le | |
| maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per | |
| l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di | |
| legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate | |
| per l'approvazione di talune deliberazioni. Ove sia richiesta | |
| dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avvi | |
| so su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su uno dei se | |
| guenti quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "I | |
| talia Oggi" o "Milano Finanza". | |
| 11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si repu | |
| ta regolarmente costituita e può validamente deliberare quando | |
| sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenu | |
| ti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggio | |
| ranza dei Sindaci effettivi. | |
| 11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la | |
| quota del capitale sociale prevista dalla normativa vigente | |
| possono chiedere, nei termini e con le modalità previsti dalla | |
| normativa, l'integrazione dell'elenco delle materie da tratta | |
| re, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi | |
| proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su mate | |
| rie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla do | |
| cumentazione attestante la titolarità della partecipazione, | |
| sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero | |
| in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti | |
|---|---|
| strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti | |
| indicati dalla Società. Colui al quale spetta il diritto di | |
| voto può presentare individualmente proposte di deliberazione | |
| in assemblea. | |
| Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione | |
| di ulteriori proposte di deliberazione su materie già |
|
| all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma preceden | |
| te, è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla | |
| normativa applicabile. Le ulteriori proposte di deliberazione | |
| su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione | |
| del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla nor | |
| mativa. | |
| L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei | |
| commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali | |
| l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta |
|
| dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o | |
| di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui | |
| all'art. 125ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 Febbraio | |
| 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine | |
| del giorno predispongono una relazione che riporti la motiva | |
| zione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di | |
| cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione rela | |
| tiva alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su | |
| materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al | |
Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125 ter, comma 1, TUF.
Articolo 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria 12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Articolo 12 bis - Operazioni con parti correlate La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa. Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibe-
| ra con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i | |
|---|---|
| soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno | |
| il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di | |
| voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci | |
| non correlati votanti in Assemblea. | |
| Articolo 13 - Intervento - Delega | |
| 13.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta | |
| il diritto di voto in base alla normativa vigente. | |
| 13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle ne | |
| goziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, | |
| sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro i quali | |
| abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rila | |
| sciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo | |
| giorno di mercato aperto precedente la data fissata per | |
| l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ov | |
| vero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigen | |
| te, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto | |
| qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i | |
| termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori as | |
| sembleari della singola convocazione. | |
| 13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, me | |
| diante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in | |
| conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vi | |
| gente e dal regolamento assembleare se approvato. La notifica | |
| con modalità elettronica della delega alla Società da parte | |
| degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissio | |
|---|---|
| ne all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di | |
| convocazione. | |
| Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità | |
| delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. Il rap | |
| presentante può, in luogo dell'originale, consegnare o tra | |
| smettere una copia, anche su supporto informatico, della dele | |
| ga, attestando sotto la propria responsabilità la conformità | |
| dalla delega all'originale e l'identità del delegante. | |
| 13.4 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla leg | |
| ge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 – | |
| undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. | |
| Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento | |
| 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se | |
| nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori | |
| delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza an | |
| che di questi, da persona designata dagli intervenuti. | |
| 14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla no | |
| mina di un Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non | |
| sia redatto da un Notaio. | |
| 14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono | |
| svolgere con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o | |
| distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano | |
| rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e |
di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: · sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii)regolare lo svolgimento dell'adunanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione; · sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; · sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; · vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. 14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci. Articolo 15 – Quorum e verbale 15.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordina-
| ria sia straordinaria, e per la validità delle deliberazioni | |
|---|---|
| della stessa si osservano le maggioranze e le disposizioni di | |
| legge e statutarie. | |
| 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verba | |
| le sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, | |
| qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Il verbale | |
| dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio. | |
| TITOLO V | |
| AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA | |
| Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione | |
| 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra | |
| zione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici | |
| membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate |
|
| dall'Assemblea all'atto della nomina e nel rispetto della nor | |
| mativa vigente. Un numero adeguato di Amministratori, comunque | |
| non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere | |
| i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, | |
| nella composizione del Consiglio di Amministrazione, deve es | |
| sere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il gene | |
| re femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e rego | |
| lamentari di volta in volta vigenti. | |
| L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche | |
| nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal | |
| caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime | |
| modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la | |
| durata del loro mandato, nel rispetto delle norme applicabili | |
|---|---|
| materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, | |
| nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari | |
| per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, | |
| entro il venticinquesimo giorno precedente la data |
|
| dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei com | |
| ponenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel diverso | |
| termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i | |
| candidati devono essere elencati in un numero non superiore al | |
| numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 | |
| che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Han | |
| no diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od | |
| insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del ca | |
| pitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o | |
| consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota | |
| minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo ri | |
| guardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio | |
| nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede so | |
| ciale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermedia | |
| ri finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero | |
| di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime | |
| in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione. 16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa vigente in |
può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. Ciascuna lista - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del to-
| tale; fermo restando che qualora dall'applicazione del crite | |
|---|---|
| rio di riparto tra generi non risulti un numero intero di com | |
| ponenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al gene | |
| re meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso | |
| all'unità superiore. | |
| A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere | |
| messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul | |
| sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob | |
| con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data | |
| dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità | |
| previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, | |
| ciascuna lista dovrà essere corredata da: | |
| a) un'esauriente informativa delle caratteristiche persona |
|
| li e professionali dei candidati; | |
| b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta |
|
| la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabi | |
| lità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompati | |
| bilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso | |
| dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa appli | |
| cabile; | |
| c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presenta |
|
| to le liste e la percentuale di partecipazione complessivamen | |
| te detenuta. | |
| Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione | |
| delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni | |
| che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del | |
|---|---|
| riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto | |
| delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti | |
| almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione | |
| delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una so | |
| la lista. | |
| All'elezione degli Amministratori si procederà come segue: | |
| a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti |
|
| (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggio | |
| ranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al nu | |
| mero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, | |
| come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, | |
| secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indi | |
| cati nella lista; | |
| b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei vo |
|
| ti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Mi | |
| noranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure in | |
| direttamente, con i soci che hanno presentato o votato la Li | |
| sta di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona | |
| del candidato indicato con il primo numero nella lista medesi | |
| ma. | |
| Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indica | |
| te, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori | |
| indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statu | |
| to ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge |
| vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso |
|
|---|---|
| l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero | |
| dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in | |
| cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non | |
| risulti un numero intero), il candidato non indipendente ovve | |
| ro del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine | |
| progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal | |
| primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo | |
| il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Li | |
| sta di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza | |
| non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche | |
| necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non | |
| contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Con | |
| siglio sulla base di quanto previamente stabilito |
|
| dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima delibera la sostituzio | |
| ne/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato e | |
| lencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la | |
| carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso | |
| di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da | |
| parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che | |
| abbiano ottenuto la parità dei voti. | |
| Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure | |
| nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentua | |
| le di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la | |
| relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno trat- | |
| ti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in | |
|---|---|
| materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. | |
| In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le mag | |
| gioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento | |
| sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma suc | |
| cessivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle | |
| norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Am | |
| ministrazione. | |
| 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri | |
| membri, il Presidente quando questi non è stato nominato | |
| dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente. | |
| 16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di | |
| tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per | |
| l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del | |
| la loro carica e sono rieleggibili. | |
| 16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requi | |
| siti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipen | |
| denza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabi | |
| li. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, | |
| accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, | |
| costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore. | |
| 16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più | |
| Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice | |
| Civile, secondo quanto appresso indicato: | |
| a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti |
|
nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione. Articolo 17 – Convocazione - Adunanze 17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità a-
| nagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, | |
|---|---|
| dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccoman | |
| data o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cin | |
| que) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso | |
| indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle ma | |
| terie da trattare. | |
| 17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche | |
| mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta | |
| elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sin | |
| daco Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato | |
| per la riunione. Le convocazioni devono essere fatte al domi | |
| cilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di po | |
| sta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e | |
| dai Sindaci. | |
| 17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito | |
| qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano pre | |
| senti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi | |
| del Collegio Sindacale. | |
| 17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si | |
| tengano per audio/videoconferenza o teleconferenza purché sus | |
| sistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente sta | |
| tuto. | |
| Articolo 18 – Riunioni | |
| 18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di | |
| Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se no- | |
| minato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori | |
|---|---|
| delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica, ed | |
| in assenza anche di questi dalla persona designata dalla mag | |
| gioranza dei presenti. | |
| 18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente | |
| la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni | |
| sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (esclusi gli | |
| astenuti). In caso di parità di voti prevale quello del Presi | |
| dente dell'adunanza. Il Presidente può invitare dipendenti | |
| della Società o consulenti esterni a partecipare, senza dirit | |
| to di voto, alle adunanze del Consiglio per la trattazione di | |
| specifici argomenti. | |
| 18.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto | |
| dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un e | |
| straneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da | |
| quest'ultimo. Spetta al Presidente la nomina del Segretario. | |
| Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministra | |
| zione | |
| 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i | |
| poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita | |
| la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ri | |
| tiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'og | |
| getto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla | |
| competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni | |
| richieste dallo statuto. | |
| 19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se | |
|---|---|
| guenti competenze: | |
| la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti a) |
|
| dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice | |
| civile; | |
| b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di se |
|
| di secondarie; | |
| c) 'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la |
|
| rappresentanza della Società; | |
| d) l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti |
|
| previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e convertibili | |
| nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter del Codice Civile; | |
| e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di |
|
| soci; | |
| l'adeguamento dello statuto sociale e del regolamento f) |
|
| assembleare a disposizioni normative; | |
| g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel |
|
| territorio nazionale; | |
| h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre |
|
| un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni | |
| senza valore nominale. | |
| 19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare | |
| procuratori speciali, institori, direttori generali e mandata | |
| ri in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e | |
| per conto della Società, determinandone i poteri e le attribu- | |
| zioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi | |
|---|---|
| nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consi | |
| glio può altresì istituire comitati con funzioni consultive e | |
| propositive, anche con competenze su materie specifiche, de | |
| terminandone la composizione e le competenze. | |
| 19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui |
|
| all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, salvo che da | |
| ciò siano dispensati dall'Assemblea. | |
| 19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tem | |
| pestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di | |
| riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Ese | |
| cutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate di | |
| rettamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività | |
| svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua | |
| prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri | |
| lievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate | |
| dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferi | |
| scono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano | |
| un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano in | |
| fluenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o | |
| coordinamento, ove presente. Il Consiglio di Amministrazione, | |
| anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nomina | |
| to, o gli amministratori delegati, riferisce altresì |
|
| all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di | |
| comportamento promossi da società di gestione di mercati rego- | |
| lamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza de | |
|---|---|
| gli impegni a ciò conseguenti, ai sensi della normativa appli | |
| cabile. | |
| Articolo 20 – Organi delegati | |
| 20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, | |
| nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, proprie | |
| attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Ammini | |
| stratori Delegati, determinandone poteri e attribuzioni. Le | |
| cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con | |
| quella di Amministratore Delegato o membro del Comitato Esecu | |
| tivo. | |
| 20.2 Gli organi delegati, se nominati, riferiscono al Consi | |
| glio di Amministrazione, anche oralmente e con periodicità al | |
| meno trimestrale, sull'esercizio delle rispettive deleghe, | |
| nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimen | |
| sioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue | |
| controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle | |
| quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. | |
| Articolo 21 – Comitato Esecutivo | |
| 21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a | |
| cinque membri eletti fra i componenti del Consiglio di Ammini | |
| strazione. | |
| 21.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le | |
| stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione | |
| di cui all'articolo 17 del presente statuto. Esso si raduna | |
| quando il presidente dello stesso ne ravvisi l'opportunità o | |
|---|---|
| gliene sia fatta richiesta dal Vice Presidente, |
|
| dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due | |
| membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale. | |
| 21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunio | |
| ne del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante | |
| l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o te | |
| le-conferenza) purché sussistano le garanzie di cui |
|
| all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunio | |
| ni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte | |
| tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sin | |
| dacale. | |
| 21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un | |
| Presidente, nonché un Segretario anche tra soggetti non mem | |
| bri. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Se | |
| gretario, il Comitato designa chi debba sostituirli. | |
| 21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o | |
| consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle | |
| adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomen | |
| ti. | |
| 21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecuti | |
| vo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri | |
| in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assolu | |
| ta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità | |
| prevale il voto di chi presiede la riunione. | |
21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Articolo 22 - Compensi. Spese 22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale. 22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Articolo 23 – Rappresentanza 23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attri-
| le deleghe loro conferite. | ||
|---|---|---|
| TITOLO VI | ||
| COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÁ DI REVISIONE – DIRIGENTE | ||
| PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI | ||
| Articolo 24 - Collegio sindacale | ||
| 24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge | ||
| e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini | ||
| strazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi | ||
| nistrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo con | ||
| creto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sul | ||
| le modalità di concreta attuazione di governo societario pre | ||
| viste da codici di comportamento redatti da società di gestio | ||
| ne di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, | ||
| cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di | ||
| attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni imparti | ||
| te dalla società alle |
società controllate ai |
sensi |
| dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98. | ||
| Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa | ||
| vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci ef | ||
| fettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, | ||
| scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione | ||
| del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e | ||
| sono rieleggibili. |
leggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede. 24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che,
| da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale mi | |
|---|---|
| nima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presenta | |
| zione delle liste relative alla nomina dei membri del Consi | |
| glio di Amministrazione ovvero la diversa quota di partecipa | |
| zione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla | |
| normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione |
|
| dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del | |
| Collegio Sindacale sono indicate: la quota di partecipazione | |
| per la presentazione delle liste, le modalità e i termini di | |
| presentazione delle liste per l'elezione del componente del | |
| Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e |
|
| quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia. | |
| 24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una | |
| lista, anche se per interposta persona o per il tramite di so | |
| cietà fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo | |
| gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto pa | |
| rasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono pre | |
| sentare o concorrere a presentare, neppure per interposta per | |
| sona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare | |
| liste diverse. Le liste: | |
| (i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sin |
|
| daco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente | |
| e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sin | |
| daci da eleggere, elencati mediante numero progressivo; | |
| (ii) qualora non si tratti di liste che presentino un numero |
|
| di candidati inferiore a tre, ciascuna lista deve altresì as | |
|---|---|
| sicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candida | |
| ti del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del | |
| totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del cri | |
| terio di riparto tra generi non risulti un numero intero di | |
| componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno | |
| rappresentato, tale numero è arrotondato per difetto all'unità | |
| inferiore. | |
| Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i | |
| neleggibilità. | |
| 24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso | |
| la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a di | |
| stanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente | |
| necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla | |
| Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data | |
| dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci | |
| e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, | |
| sul sito internet della Società e con le altre modalità previ | |
| ste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni | |
| prima della data dell'Assemblea, ovvero nei termini e con le | |
| modalità previste dalla normativa applicabile. | |
| All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata | |
| da: | |
| a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno |
|
| presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di | |
| partecipazione complessivamente detenuta; | |
|---|---|
| b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che deten |
|
| gono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o | |
| di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di | |
| collegamento con questi ultimi; | |
| c) un'esauriente informativa delle caratteristiche persona |
|
| li e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei | |
| medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previ | |
| sti dalla legge e la loro accettazione della candidatura; | |
| d) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di con |
|
| trollo ricoperti dai candidati presso altre società. | |
| La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari au | |
| torizzati attestanti la titolarità del numero di azioni neces | |
| sario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche | |
| successivamente al deposito purché entro il termine previsto | |
| per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel | |
| diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in | |
| cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni | |
| precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla | |
| nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola | |
| lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno es | |
| sere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale | |
| data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa | |
| applicabile. In tal caso le soglie minime previste |
|
| dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà. | |
| 24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima |
|
|---|---|
| dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea | |
| gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi rico | |
| perti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale | |
| informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi | |
| di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso al | |
| tre società. | |
| 24.8 All'elezione dei Sindaci, fermo restando il rispetto del | |
| le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta | |
| vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso |
|
| l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in | |
| cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non | |
| risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale | |
| appartenenti al genere meno rappresentato), si procede come | |
| segue: | |
| 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior |
|
| numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, | |
| "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine | |
| progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della li | |
| sta, due membri effettivi ed uno supplente; | |
| 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo |
|
| numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, | |
| "Lista di Minoranza") e che, nel rispetto della normativa vi | |
| gente, sia stata presentata e votata da parte di soci che non | |
| siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i | |
| soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza sa | |
|---|---|
| ranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono | |
| elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e | |
| l'altro membro supplente. | |
| La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indi | |
| cata al primo posto della Lista di Minoranza. | |
| In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno e | |
| letti Sindaci i candidati più anziani per età. | |
| Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate | |
| le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta | |
| vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso |
|
| l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in | |
| cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non | |
| risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale | |
| appartenenti al genere meno rappresentato), verrà escluso il |
|
| candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rap | |
| presentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Li | |
| sta di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, | |
| tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. | |
| Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino can | |
| didati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero | |
| nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero | |
| di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, | |
| l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con | |
| le maggioranze di legge. | |
| 24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il sup | |
|---|---|
| plente appartenente alla medesima lista di quello cessato a | |
| condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e re | |
| golamentari vigenti. | |
| 24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei | |
| Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è pre | |
| sentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure | |
| nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle | |
| nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per | |
| l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzio | |
| ne o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioran | |
| za relativa. | |
| 24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta | |
| giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. | |
| Articolo 25 – Società di revisione | |
| 25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata | |
| da una Società di revisione avente i requisiti di legge. | |
| Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di re | |
| visione e la determinazione del relativo compenso sono di com | |
| petenza dell'Assemblea dei Soci. | |
| La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative | |
| e la responsabilità della società di revisione sono regolati | |
| dalle disposizioni normative vigenti. | |
| Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti | |
| contabili societari |
| 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligato | |
|---|---|
| rio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un diri | |
| gente preposto alla redazione dei documenti contabili societa | |
| ri determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché | |
| individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento | |
| delle funzioni ad esso attribuite. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | |
| societari deve possedere i requisiti di professionalità carat | |
| terizzati da specifica competenza in materia di amministrazio | |
| ne, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti | |
| per gli Amministratori. | |
| Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | |
| societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti | |
| in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. | |
| Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di at | |
| tuazione. | |
| TITOLO VII | |
| ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI |
|
| Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci | |
| 27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem | |
| bre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio sociale il | |
| Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bi | |
| lancio a norma di legge. | |
| Articolo 28 – Utili – Dividendi | |
| 28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, | |
| salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea | |
|---|---|
| tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del | |
| Codice civile. | |
| Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma |
|
| dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di | |
| acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti | |
| consentiti dalle vigenti disposizioni normative. | |
| 28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei | |
| termini che sono annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria | |
| dei Soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal | |
| giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favo | |
| re della Società. | |
| TITOLO VIII | |
| SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| Articolo 29 | |
| 29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo | |
| e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le | |
| norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più | |
| liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso. | |
| TITOLO IX | |
| DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Articolo 30 | |
| 30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente | |
| statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Co | |
| dice civile ed alle leggi speciali in materia di società per |
| azioni. | |
|---|---|
| Firmato: Francesco Casoli | |
| Massimo Pagliarecci notaio | |
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