Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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Rai Way S.p.A. Sede legale in Roma, Via Teulada n. 66 Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05820021003 Capitale sociale Euro 70.176.000,00, interamente versato www.raiway.it Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Di seguito si illustrano quindi nel merito le proposte di modifica in oggetto.
* * *
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Ray Way S.p.A. Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:
È previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di quattro specifiche votazioni in Assemblea, tenuto conto del suddetto medesimo riferimento contenuto negli Articoli 17.4 e 28.2 e la relativa medesima proposta di aggiornamento.
Tutte le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del
Il D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, in recepimento della Direttiva UE 2017/828 sui diritti degli Azionisti di società quotate (c.d. Direttiva "Shareholders Rights II"), ha modificato - con efficacia dal 3 settembre 2020 – l'art. 83-duodecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") in materia di identificazione degli Azionisti, la cui possibilità di effettuazione non è più ora legata alla presenza di una scelta statutaria in tal senso. Fermo quanto sopra, rispetto alla versione previgente, la suddetta disposizione di legge prevede tra l'altro, ed oltre a modifiche di carattere testuale, che gli emittenti hanno diritto a richiedere l'identificazione degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore alla soglia dello 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, non essendo più prevista la facoltà per gli Azionisti stessi di non farsi identificare, mentre è sempre stabilito (ma come sopra indicato ora indipendentemente da una previsione statutaria) che gli emittenti sono tenuti ad effettuare la richiesta di identificazione su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota di capitale richiesta ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
Se con riferimento all'identificazione effettuata su richiesta dell'emittente, l'art. 83-duodecies del TUP prevede espressamente che i costi relativi siano a carico dell'emittente, per l'identificazione effettuata su richiesta dei soci, il comma 3 del menzionato articolo prevede che "i relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata". La previgente versione dell'art. 83-duodecies. TUF conteneva identica previsione in materia di ripartizione dei costi di identificazione degli Azionisti su richiesta dei soci e, in attuazione di tale previsione, è stato emanato l'art. 133-bis del Regolamento Emittenti della Consob, secondo cui (a) in caso di previsione statutaria (come indicato ora non più richiesta) della facoltà di identificazione degli Azionisti da parte di soci (in base a quanto consentito dalla legge), è lo stesso statuto a disciplinare i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società emittente; e (b) con l'eccezione di cui al comma 2 del suddetto articolo, qualora lo statuto non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi alla richiesta di identificazione da parte delle minoranze qualificate, tali oneri sono interamente a carico della società emittente.
Alla luce di quanto sopra, la proposta d all'Articolo 6.3 dello Statuto, è volta ad adeguare previsione statutaria alla disciplina dettata dal novel lato art. 83-duodecies del TUF, fermi restando p bili interventi modificativi espressi delle disposizioni regolamentari relative, e prevedendo comunque in generale un rinvio all'applicazione delle disposizioni e limitazioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e il mantenimento, in caso di istanza di identificazione da parte dei soci, della ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla suddetta normativa applicabile.
Alla luce di quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'Articolo 6.3 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitandoVi ad approvarle.
| Testo vigente | Testo proposto con evidenza delle modifiche |
|---|---|
| 6.3 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile. |
6.3 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli-intermediari autorizzati, tramite una società di gestione-accentrata, i-dati-identificativi l'identificazione degli Azionisti, sia di propria iniziativa sia su istanza di soci, che non abbiano-espressamente-vietato-la-comunicazione-degli-stessi, unitamente-al-numero-di-azioni-registrate-sui-conti-ad-essi intestati. Qualora la medesima-richiesta-sia-effettuata-su-istanza-dei soci, si applicandosi quanto-previsto al riguardo le disposizioni e limitazioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti e precisandosi che, in caso di istanza di identificazione da parte dei soci, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con la ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti è in parti uguali ove non diversamente stabilito dalla suddetta normativa applicabile. |
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;
* * *
(ii) Proposta di modifica dell'Articolo 17.4 e dell'Articolo 28.2
Gli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale prevedono, rispettivamente, che (i) un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e (ii) tutti i Sindaci, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Tale Codice, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e adottato dalla Società, ha assunto, nell'ultima edizione del gennaio 2020 (di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020) la denominazione di Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, peraltro prevedendo sempre il possesso in capo ai Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice stesso per gli Amministratori. In considerazione di quanto sopra, si sottopone all'Assemblea la proposta di aggiornamento del riferimento al suddetto Codice già previsto agli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale con indicazione della sua più recente denominazione.
Alla luce di quanto precede, Vi sottoponiamo unitariamente la proposta di modifiche riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato degli Articoli 17.4 e 28.2 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitandoVi ad approvarle.
| Testo vigente | Testo proposto. con evidenza delle modifiche |
|---|---|
| 17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i re- | 17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i |
| quisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche re- | requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anchè |
| golamentare, vigente; inoltre, un numero di Amministratori non inferiore | regolamentare, vigente; inoltre, un numero di Amministratori non infe- |
| a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tem- | riore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo |
| po vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice | in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal |
| di Autodisciplina delle Società Quotate (d'ora in avanti gli "Amministratori | Codice di Corporate Governance Autodisciplina delle Società Quotate |
| Indipendenti"). | (d'ora in avanti qli "Amministratori Indipendenti"). |
| 28.2 Ai sensi della normativa vigente, almeno due Sindaci Effettivi e un | 28.2 Ai sensi della normativa vigente, almeno due Sindaci Effettivi e un |
| Sindaco Supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel regi- | Sindaco Supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel regi- |
| stro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei | stro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei |
| conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti | conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti |
| nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza com- | nel registro dei revisori legali devono aver maturato un'esperienza com- |
| plessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: | plessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: |
| (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi pres- | (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi pres- |
| so società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a | so società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a |
| due milioni di Euro; | due milioni di Euro; |
| (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in ma- | (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in ma- |
| terie giuridiche, economiche, o finanziarie o in materie strettamente | terie qiuridiche, economiche, o finanziarie o in materie strettamente |
| attinenti all'attività della Società; ovvero | attinenti all'attività della Società; ovvero |
| (11) tunzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni | (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni |
| operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, o co- | operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, o co- |
| munque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società. | munque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società. |
| Tutti i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, | Jutti i-Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, ono- |
| onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni | rabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applica- |
| applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di | bili, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisci- |
| Autodisciplina. | plina Corporate Governance delle Società Quotate. |
In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
■ preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;
sero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".
L'Articolo 19.1 dello Statuto sociale regola la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano attraverso sistemi di videoconferenza o teleconferenza. L'utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza - quali teleconferenze e videoconferenze – costituisce una modalità sempre più diffusa di gestione delle riunioni consiliari.
Ciò premesso, lo Statuto sociale prevede attualmente che in caso di riunioni del Consiglio di Amministrazione svoltesi attraverso strumenti di videoconferenza o teleconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovino Presidente e Segretario. Tale specificazione non si ritiene più necessaria anche in funzione dell'evoluzione tecnologica e della prassi societaria. Si sottopone quindi all'Assemblea la proposta di eliminazione della suddetta specificazione dal testo dell'Articolo 19.1 dello Statuto sociale.
Alla luce di quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'Articolo 19.1 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitandoVi ad approvarle.
In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;
della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato"
L'Articolo 28.15 dello Statuto sociale regola la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. L'utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza - quali teleconferenze e videoconferenze - costituisce una modalità sempre più diffusa di gestione delle riunioni, anche del Collegio Sindacale.
Ciò premesso, lo Statuto sociale prevede attualmente che in caso di riunioni del Collegio Sindacale svoltesi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Tale specificazione non si r necessaria anche in funzione dell'evoluzione te logica e della prassi societaria. Si sottopone quina all'Assemblea la proposta di eliminazione della sy detta specificazione dal testo dell'Articolo 28.15 dello Statuto sociale.
Alla luce di quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'Articolo 28.15 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in grassetto, invitandoVi ad approvarle.
| 28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare docu- menti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale. |
Testo vigente | Testo proposto con evidenza delle modifiche |
|---|---|---|
| Sindacale: | 28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipan- ti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei parteci- panti sia in grado di întervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio |
In funzione di quanto sopra, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione;
rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".
Roma, 11 marzo 2021
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Giuseppe Pasciucco
F.TI: GIUSEPAD PASCIUCCO
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