M&A Activity • Jul 30, 2021
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| 1. | DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, |
|---|---|
| NUMERO 1) c.c.) 3 | |
| 2. | ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA |
| 1, NUMERO 2), C.C.) 4 | |
| 3. | RAPPORTO DI CAMBIO (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) C.C.) 5 |
| 4. | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501- |
| TER, COMMA 1, NUMERO 4) C.C.) 5 | |
| 5. | PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.) 6 |
| 6. | EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, |
| NUMERO 6) C.C.) 6 | |
| 7. | TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. |
| 2501-TER, COMMA 1, NUMERO7) C.C.) 6 | |
| 8. | VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, |
| NUMERO 8) C.C.) 7 | |
| 9. | DIRITTO DEI SOCI DELLA SOCIETA' INCORPORANDA DI VENDERE LE PROPRIE QUOTE ALLA |
| SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2505-BIS, COMMA 1, C.C.) 7 | |
| Allegati: 8 |
Gli Organi Amministrativi delle società Biesse S.p.A. ("Società Incorporante") e Bre.Ma. Brenna Macchine S.r.l ("Società Incorporanda") hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter e 2505-bis del codice civile (il "Progetto di fusione") concernente la fusione per incorporazione della società Bre.Ma. Brenna Macchine S.r.l in Biesse S.p.A (la "Fusione").
In considerazione del fatto che la società incorporante Biesse S.p.A. possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda Bre.Ma. Brenna Macchine S.r.l superiore al 90%, la fusione di cui al presente progetto sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505 bis del codice civile e, pertanto (i) la Fusione sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2505-bis, terzo comma, del codice civile, (ii) sarà concesso ai soci della Società Incorpanda, diversi dalla Biesse S.p.A, il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il "Diritto di Vendita") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, (iii) non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione Patrimoniale), 2501-quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) del codice civile.
Si segnala che, gli Organi Amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorpanda hanno ritenuto opportuno comunque redigere la relazione illustrativa di cui all'art. 2501-quinquies c.c., ancorché non richiesta ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., per illustrare il rapporto di concambio e meglio favorire l'intellegibilità dell'operazione.
BIESSE S.P.A., società con sede legale in Pesaro (PU), via della Meccanica 16, numero di iscrizione al Registro Imprese delle Marche e codice fiscale 00113220412, R.E.A.n.56612, capitale sociale pari ad Euro 27.393.042,00 interamente versato, suddiviso in n. 27.393.042,00 azioni ordinarie.
BRE.MA. BRENNA MACCHINE S.R.L., società a responsabilità limitata con sede legale in Alzate Brianza (CO), via Manzoni 2340, numero di iscrizione al Registro Imprese di Como-Lecco e codice fiscale 02985170139, R.E.A.n.289416, capitale sociale pari ad Euro 70.000,00, interamente versato.
In dipendenza della Fusione di cui al presente progetto, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 9.551,00 mediante emissione di n. 9.551 nuove azioni ordinarie di valore nominale 1 Euro ciascuna, a servizio del rapporto di cambio, modificando conseguentemente l'art. 4 dello statuto sociale.
Si fa presente che l'entità dell'aumento del capitale sociale di Biesse Spa al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito della procedura di esercizio del Diritto di Vendita spettante ai soci della Società Incorporanda diversi da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl). Si precisa, infatti, che la Fusione potrebbe realizzarsi anche senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art.. 2505 bis, comma 1 c.c., Biesse Spa venisse a detenere il 100% del capitale sociale della società Bre.Ma. Brenna Macchine S.r.l.
Lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al presente progetto sotto la lettera A, che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione- non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulteriori a quelle che si dovessero eventualmente determinare per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio della Fusione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art.4 dello statuto relative all'importo del capitale sociale e al numero delle azioni in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.
Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto sopra esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.
In considerazione del fatto che la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda di valore nominale Euro 68.600,00, pari al 98%, la fusione si realizzerà con le seguenti modalità:
Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1, c.c., come già precisato, anche la quota del 2% del capitale sociale della società Incorporanda acquisita da Biesse Spa sarà annullata senza concambio non dando corso, quindi, ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante.
Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda.
Per effetto della Fusione la società incorporante Biesse S.p.A.:
Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl), in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dai soci diversi da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl), infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di Bre.Ma. Brenna Macchine srl acquisita da Biesse S.p.A. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherà il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.
Le azioni ordinarie di Biesse S.p.A. destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie delle gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione alla prima data utile di Borsa aperta successiva a quella di efficacia giuridica della Fusione.
La data di partecipazione agli utili delle nuove azioni attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione.
Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.
Non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.
Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
E' riconosciuto ai soci della Società Incorporanda diversi da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl), ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 1, c.c., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregue dei criteri previsti per il recesso.
Tale valore è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, in Euro 232.660,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali Euro 1.400,00 posseduta dal socio della Società Incorporanda diverso da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl)
Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante ([email protected]) da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como-Lecco della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.
La cessione della quota per la quale è stato esercitato il Diritto di Vendita in favore di Biesse Spa ed il contestuale pagamento del corrispettivo sopra indicato avverrà prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.
Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle Società partecipanti. Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 - ter, comma 3, c.c.
Pesaro, lì 30 luglio 2021 Alzate Brianza, lì 30 luglio 2021
"Allegato A": Statuto della società Biesse Spa in esito alla fusione
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L'Amministratore Delegato Roberto Selci
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierre Giorgio Sallier De La Tour
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La presente Relazione è stata redatta su base volontaria dal Consiglio di Amministrazione della Vs. Società per illustrare e giustificare – sotto il profilo giuridico ed economico – il progetto di fusione concernente la fusione per incorporazione (La "Fusione") della società controllata BRE.MA. Brenna Macchine Srl ("Società Incorporanda" o "Bre.Ma") nella società Biesse Spa ("Società Incorporante" o "Biesse") allo scopo di fornirvi una completa informativa in merito alla Fusione ed alle metodologie valutative utilizzate per la determinazione del rapporto di cambio.
Ancorché, ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., non si renda necessaria la predisposizione della relazione dell'organo amministrativo ex art. 2501 quinquies c.c. essendo la società incorporanda BRE.MA. Brenna Macchine Srl una società controllata al 98% dalla Società Incorporante, pur tuttavia, l'Organo Amministrativo ha ritenuto opportuno illustrare e giustificare il rapporto di cambio con la presente relazione.
Le relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A al medesimo Regolamento Emittenti, essendo la Società Incorporante quotata alla Borsa valori di Milano, presso il segmento STAR.
L'operazione rientra nell'ambito del nuovo progetto aziendale denominato "ONE COMPANY" volto a realizzare una razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa ed imprenditoriale all'interno del Gruppo Biesse.
Considerato che la società è controllata da Biesse Spa al 98%, le ragioni sottese alla proposta di fusione delle società vanno individuate in esigenze di razionalizzazione aziendale e di ottimizzazione dell'assetto societario
La fusione consentirà di eliminare le duplicazioni dei costi per adempimenti amministrativi e gestionali in genere derivanti dall'essere una autonoma società nonché, in generale, dei costi connessi alle sovrapposizioni delle competenze e delle strutture organizzative e amministrative e dei sistemi di controllo.
La possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero processo produttivo, consentirà una maggiore efficienza nello sfruttamento delle risorse produttive, tecniche e umane impiegate nei processi produttivi con una conseguente migliore ripartizione dei costi fissi.
Le sinergie che la fusione permetterà di realizzare consentiranno di eliminare le duplicazioni di servizi comuni con significativi risparmi in costi fissi generando economie di scala.
Le prospettive di integrazione delle strutture presentano, quindi, potenziali sinergie che rendono l'operazione strategicamente valida per ciascuna impresa e, nel complesso, per il Gruppo secondo ragionevoli aspettative.
Per quanto detto, la fusione rappresenta la soluzione fisiologica per il caso di specie e rientra nell'interesse delle società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione.
Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione considerato, altresì, che l'operazione in oggetto sarà attuata in regime di neutralità fiscale.
Sotto il profilo giuridico, considerato che la società incorporante detiene il 98% del capitale sociale della società incorporata, l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione" di società posseduta per almeno il novanta per cento dalla società incorporante ed assoggettata, quindi, alla disciplina di cui all'art.2505 bis c.c..
Il perfezionamento della fusione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:
Trattandosi di fusione in una società quotata saranno ottemperati per la Società Incorporante, altresì, gli obblighi previsti dall'art. 70 del regolamento del Regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche
Per quanto concerne lo statuto della Società Incorporante in esito alla Fusione, lo stesso non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ulteriori a quelle che si dovessero eventualmente determinare per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio della Fusione, come di seguito illustrato, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art.4 dello statuto relative all'importo del capitale sociale e al numero delle azioni in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.
Qualora l'aumento di capitale sociale non si rendesse necessario per quanto di seguito esposto, lo Statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica rispetto a quello vigente.
I Consigli di Amministrazione di Biesse e Bre.ma sono pervenuti alla determinazione del rapporto
di cambio delle quote possedute dai soci della Società Incorporanda, diversi da Biesse, con le azioni della Società Incorporante sulla base della valutazione aziendale delle società partecipanti alla fusione, secondo i criteri di valutazione di seguito descritti.
Considerato il fatto che:
L'operazione di fusione in oggetto comporta, da un lato, l'annullamento della partecipazione posseduta dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda senza dar luogo ad alcun aumento di capitale sociale; dall'altro, relativamente alla quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda posseduta dai soci della Società Incorporanda diversi da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl), pari al 2%, la prospettata operazione di fusione prevede la determinazione di un rapporto di cambio come definito sulla base delle valorizzazioni delle due società partecipanti alla Fusione.
Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, per la determinazione del valore economico di Brema, ha conferito mandato al fincial advisor Fingiaco S.p.A. che ha predisposto un documento di valutazione assunto alla base della presente Relazione. L'Equity Value di Brema è stato determinato da Fingiaco S.p.A. come da prospetto di sintesi che di seguito si rappresenta:
| Valutazione (in Eur k) | Minimo | Massimo | |
|---|---|---|---|
| DCF | Enterprise value | 10.635 | 12.682 |
| Multipli di Mercato | Enterprise value | 11.375 | 11.574 |
| Operazioni Precedenti | Enterprise value | 10.203 | 12.358 |
| Net debt 30.06.2021 | Net debt 30.06.2021 | (59) | (59) |
| DCF | Equity Value | 10.694 | 12.740 |
| Multipli di Mercato | Equity Value | 11.433 | 11.633 |
| Operazioni Precedenti | Equity Value | 10.262 | 12.417 |
| Valutazione equity 100% Equity Value |
11.433 | 11.633 | |
|---|---|---|---|
| Valutazione equity 2% | Equity Value | 229 | 233 |
Come si potrà apprezzare dalla lettura della sintesi valutativa sopra esposta, sono state applicate tre metodologie di valutazione per l'individuazione dell'Equity value di Bre.Ma e, precisamente:
all'EBITDA di BreMa per il 2019- in quanto l'EBITDA 2020 non rappresenta un buon proxy valutativo causa impatto Covid- e tenuto conto della posizione finanziaria netta al 30.06.2021 pari ad Euro (59)k, restituisce un intervallo di Euro 10,3m – Euro 12,4m per l'Equity Value (applicando un più / meno 10% rispetto al punto centrale di valutazione). Trattandosi di un settore altamente ciclico, i multipli di mercato storici possono riflettere le specifiche condizioni economiche, oltre che aziendali, del momento. Tale metodologia viene considerata come secondaria e di controllo alle altre due precedenti.
Ai fini dell'attribuzione dell'equo Equity Value, si deve premettere che il divario tra i risultati ottenuti è obiettivamente minimo, sia tra i valori minimi, tra loro rapportati che tra quelli massimi. Ed ancora, anche lo scostamento tra i valori minimi e massimi, in esito alle diverse valutazioni, sono sostanzialmente coerenti.
Questo ha consentito di poter indirizzare una selezione, sotto un profilo obiettivo, restringendo la scelta individuando il valore massimo tra le valutazioni minime, pari ad Euro 11,4m ed il valore minimo tra le valutazioni massime eseguite, pari ad Euro 11,6m, riducendo così il divario tra valore minimo e massimo ad una entità del 2% circa.
Ne consegue che la valutazione del 2% della partecipazione di minoranza, risulta pari ad Euro 229 mila, quale valore minimo e ad Euro 233 mila quale valore massimo.
Pur trattandosi di partecipazione di minoranza, per le finalità della presente valutazione non si sono ritenuti applicabili sconti di minoranza essendo la valutazione da riferirsi all'azienda nel suo complesso, calcolando pro-quota il valore del 2%.
Tenuto conto di tali risultanze, i Consigli di Amministrazione di Biesse e Brema hanno ritenuto assumere il valore più alto nell'intervallo pari ad Euro 233mila, nella considerazione di aver assunto il valore minimo tra i valori massimi, attuando così una forma di perequazione.
La Società Incorporante è una società quotata in Borsa al Segmento STAR e, pertanto, si è ritenuto coerente utilizzare il metodo della quotazione di borsa, ovvero assumere come valore complessivo dell'azienda la sua capitalizzazione di borsa in base alle quotazioni dirette rilevate in un periodo significativo.
La situazione pandemica che ha caratterizzato l'esercizio 2020 e sta tuttora condizionando l'economia mondiale ha determinato, in un primo tempo, una diminuzione sensibile dei valori dei titoli quotati per poi procedere ad un graduale recupero delle quotazioni stesse.
Al fine di mitigare la volatilità del mercato finanziario, i Consigli di Amministrazione di Biesse e Brema hanno ritenuto assumere la media dei valori del titolo del primo semestre del 2021 più espressiva della configurazione di valore della società.
Quindi, assunto il valore medio del prezzo del primo semestre pari ad Euro 24,36 per ciascuna delle azioni Biesse, l'Equity Value di Biesse è determinato, tenuto conto del numero di azioni complessive pari a n. 27.393.042,00 azioni ordinarie in Euro 667.294.503.
Le difficoltà incontrate nella determinazione dei valori economici delle due società partecipanti alla fusione per la definizione del rapporto di cambio sono sintetizzabili nei seguenti termini.
Le valutazioni applicate hanno utilizzato le metodologie di valutazione condivise dalla migliore dottrina e impiegate dalla prassi valutativa più diffusa. Tuttavia, la pandemia da Covid-19 determina profili di incertezza nel contesto macroeconomico e di mercato. Al fine di mitigare le difficoltà di valutazione dettate dall'emergenza pandemica si è, in particolare, proceduto:
(i) per la Società Incorporanda a ponderare il valore risultante dall'applicazione del metodo UDCF con il metodo dei multipli di mercato. Considerato gli impatti della pandemia sui multipli 2020, sono stati utilizzati i multipli di Ev/Ebitda 2021 e 2022 anni nei quali il mercato stima un recupero di performance verso i livelli di Pre-Covid -19 . Nella scelta del valore é stato, altresì, utilizzato il metodo di controllo dei multipli delle Transazioni Precedenti.
(ii) per la Società Incorporante, essendo società quotata, la capitalizzazione di borsa costituisce il valore pìù espressivo della configurazione di valore. Per attenuare gli impatti della pandemia si è adottato un periodo di riferimento più esteso allungando l'orizzonte temporale di riferimento a sei mesi.
Sulla base della determinazione delle valutazioni delle due società partecipanti alla fusione stand alone secondo i criteri sopra esposti, si è assunto il valore della Società Incorporata pari ad Euro 11.633.000 ed il valore della Società Incorporante pari ad Euro 667.294.503.
Considerata la natura delle due società partecipanti alla fusione, l'utilizzo dei criteri di valutazione utilizzati, ancorchè differenti, sono ritenuti adeguati ad esprimere in termini omogenei il rapporto di cambio.
Si è in tal modo pervenuti a determinare il peso economico delle società partecipanti alla fusione in misura pari al 99,9652% per la Società Incorporante ed in misura pari allo 0,0348% per i soci della Società Incorpanda diversi dalla Biesse S.p.A ( i.e. il socio Bre.co Immobiliare srl)- entrambe le percentuali sono ivi indicate in misura arrotondata-.
Applicando i predetti valori nelle proporzioni matematiche che mettono in relazione il "valore" di ciascuna singola società partecipante alla fusione con il "valore complessivo" post fusione della società incorporante, si è determinata la partecipazione della Società Incorporante che deve essere attribuita al socio terzo dell'incorporanda in cambio della quota di partecipazione da questo posseduta nella Società Incorporanda stessa.
Tenuto conto che la Società Incorporanda è una società a responsabilità limitata e che la quota di partecipazione della minoranza è rappresentata dall'unica quota detenuta dal socio Bre.co Immobiliare srl, si è ritenuto opportuno pervenire all'individuazione di un rapporto di cambio puntuale senza necessità di esprimerlo sulla base di un minimo comune multiplo.
In considerazione delle risultanze sopra determinate, si è quindi definito il rapporto di cambio della quota della società incorporata detenuta dal socio Bre.co Immobiliare srl con le azioni della società incorporante mediante un calcolo puramente aritmetico.
Il rapporto di cambio è fissato come di seguito indicato:
Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico del socio della Società Incorporanda.
Pertanto, per effetto della Fusione la società incorporante Biesse S.p.A.:
In considerazione del fatto che la società incorporante Biesse possiede una partecipazione al capitale sociale della società incorporanda Bre.Ma. superiore al 90%, la Fusione sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall'art. 2505-bis del codice civile.
Il progetto di fusione contiene, pertanto, sia la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale previsione dell'aumento di capitale sociale della Società Incorporante necessario per assicurare il concambio sia l'impegno rivolto ai soci della Società Incorporanda, diversi da Biesse, di acquistare le loro quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2473 c.c..
Pertanto, è riconosciuto il Diritto di Vendita per un corrispettivo determinato in Euro 232.660,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali Euro 1.400,00 posseduta dal socio della Società Incorporanda diverso da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl).
Tale valore è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporanda congiuntamente al Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, sulla base delle metodologie e delle assunzioni indicate nei precedenti paragrafi.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il valore di Euro 232.660,00 sia da ritenersi congruo quale prezzo da offrire al socio di minoranza. Tale valore risulta compreso sia nei range individuati nel metodo principale che negli intervalli risultanti dall'applicazione del metodo di controllo.
Tale diritto dovrà essere esercitato dai soci della Società Incorporanda diversi da Biesse (i.e. Bre.co Immobiliare srl) mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante ([email protected]) da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como-Lecco della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda
Al perfezionamento della Fusione, la società incorporante Biesse S.p.A.:
relativo titolo, da assegnare ai soci della Società Incorporanda diversi da Biesse Spa (i.e. Bre.co Immobiliare srl), in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale.
La Fusione potrebbe, infatti, anche essere effettuata senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale a servizio del concambio qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita Biesse Spa venisse a detenere integralmente il capitale sociale della Società Incorporanda.
Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dal socio Bre.co Immobiliare srl, pertanto, la quota di partecipazione al capitale sociale di Bre.Ma. Brenna Macchine srl acquisita da Biesse S.p.A. verrebbe annullata senza alcun concambio e, in tal caso, la Società Incorporante non modificherà il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.
Le azioni ordinarie di Biesse S.p.A. destinate al concambio saranno messe a disposizione degli aventi diritto secondo le forme proprie delle gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione alla prima data utile di Borsa aperta successiva a quella di efficacia giuridica della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Biesse spa.
La data di partecipazione agli utili delle nuove azioni attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Biesse in circolazione alla data della loro emissione.
Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione.
L'operazione di fusione, ai sensi dell'art.172 del Tuir, è operazione fiscalmente neutra. In particolare, la fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Incorporanda, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
I maggiori valori allocati in bilancio con riferimento agli elementi patrimoniali della società Incorporanda per effetto dell'eventuale emersione di una differenza derivante dall'annullamento o dal concambio non sono imponibili nei confronti della società Incorporante. Tuttavia, è prevista la possibilità di affrancare gli eventuali maggiori valori mediante il pagamento di imposizione sostituiva ai sensi di legge.
Per il socio di minoranza, ai sensi dell'articolo 172, comma 3, il concambio della partecipazione con le azioni di Biesse non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito.
La Società Incorporanda ha esercitato congiuntamente con la Società Incorporante l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 117 e ss. del Tuir pertanto, la fusione determina l'estinzione della tassazione di gruppo tra le due società partecipanti alla fusione senza interruzione della tassazione di gruppo.
Con riferimento alle imposte indirette, la fusione non costituisce operazione rilevante ai fini Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/72, ed è quindi soggetta ad imposta di registro nella misura fissa pari ad Euro 200, ai sensi dell'art.4 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
La Fusione non comporterà alcuna modifica sulla composizione dell'azionariato rilevante di Biesse né sull'assetto di controllo della medesima.
La Fusione non comporterà alcuna modifica sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art.122 del Testo Unico.
Alzate Brianza, lì 30 luglio 2021
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pierre Giorgio Sallier De La Tour
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