AGM Information • Oct 13, 2021
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Repertorio n. 33.691 Raccolta n. 14.870
Il giorno otto ottobre duemilaventuno
| 8 ottobre 2021 | ALL'AGENZIA DELLE | |
|---|---|---|
| in Brescia, via Lamarmora n. 230, presso la sede della società | Direzione Provinciale I di Milano |
|
| deliberante. | il 12/10/2021 | |
| Io sottoscritto Dott. Edmondo TODESCHINI, Notaio in Milano, | al n. 85038 | |
| iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, | Versati € 356,00 | |
| REGISTRATO ENTRATE Serie 1T |
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assem-
| blea straordinaria della società per azioni quotata: | ISCRITTO AL REGISTRO DELLE |
|---|---|
| "A2A S.p.A.", | IMPRESE di BRESCIA |
| con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230, capitale sociale | il 12/10/2021 |
| Euro 1.629.110.744,04 interamente versato, iscritta nel Regi | al n. 114305/2021 di protocollo |
| stro delle Imprese di Brescia al numero di iscrizione e codice | |
fiscale 11957540153, R.E.A. n. BS-493995 (di seguito la "So-
cietà"),
tenutasi, alla mia costante presenza
in data 8 ottobre 2021
in Brescia, via Lamarmora n. 230. Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi
dell'art. 2375 cod. civ..
| Della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, come | |
|---|---|
| risulta dal resoconto che segue. | |
| L'assemblea si è svolta come segue. | |
| *** | |
| Alle ore nove e quindici minuti assume la presidenza dell'as | |
| semblea, ai sensi dello statuto e del regolamento assembleare, | |
| il Presidente del Consiglio di Amministrazione MARCO EMILIO | |
| ANGELO PATUANO, il quale rivolge innanzitutto un cordiale ben | |
| venuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi del | |
| consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del | |
| personale della Società. | |
| Ricorda che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da | |
| Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per | |
| il contenimento del contagio, per il perseguimento della mas | |
| sima tutela della salute dei suoi azionisti, esponenti azien | |
| dali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avva | |
| lersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del De | |
| creto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come prorogato per effetto | |
| del comma 6 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicem | |
| bre 2020, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio | |
| 2021, n. 21, i cui termini di applicazione sono stati da ulti | |
| mo prorogati dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con | |
| Legge n. 126 del 16 settembre 2021 (CD. "Cura Italia"), preve | |
| dendo che l'intervento in assemblea da parte degli aventi di | |
| ritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del Rappre- | |
| sentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- | |
|---|---|
| undecies e dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58 del 24 feb | |
| braio 1998 ("TUF") senza partecipazione fisica da parte dei | |
| soci. | |
| Pertanto, in particolare, é stato previsto: (i) l'intervento | |
| in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto | |
| esclusivamente tramite COMPUTERSHARE S.P.A., rappresentante | |
| designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del | |
| TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; | |
| (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di | |
| deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in | |
| deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) lo | |
| svolgimento dell'assemblea esclusivamente attraverso mezzi di | |
| telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, conside | |
| rando l'assemblea convenzionalmente convocata e tenuta presso | |
| la sede legale in Brescia via Lamarmora n. 230. | |
| Precisa che egli si trova presso gli uffici della società in | |
| Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4 e dà atto che tutti i | |
| partecipanti – di cui è stata accertata l'identità e la legit | |
| timazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante | |
| collegamento audiovideo, ad eccezione di quanto infra specifi | |
| cato. | |
| Designa Segretario della riunione, ai sensi dello statuto so | |
| ciale e del regolamento assembleare, il Dott. Edmondo TODE | |
| SCHINI, Notaio in Milano, che si trova presso la sede della | |
| Società in Brescia via Lamarmora n. 230, chiamandolo a redige | |
|---|---|
| re il verbale dell'assemblea per atto pubblico. | |
| A tale riguardo, il Presidente richiama altresì la Massima n. | |
| 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in te | |
| ma di "intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunica | |
| zione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea median | |
| te mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei | |
| partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indi | |
| cato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario | |
| verbalizzante o il notaio. | |
| Il Presidente accerta che: | |
| - del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presi | |
| dente, sono presenti a mezzo teleconferenza: | |
| - Giovanni Comboni – Vice Presidente, | |
| - Renato Mazzoncini – Amministratore Delegato e Direttore Ge | |
| nerale, | |
| - Stefania Bariatti, | |
| - Secondina Giulia Ravera, | |
| - Maria Grazia Speranza; | |
| è presente presso la sede della società il Consigliere Fabio | |
| Lavini, | |
| mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri: | |
| - Vincenzo Cariello, | |
| - Federico Maurizio d'Andrea, | |
| - Luigi De Paoli, | |
| - Gaudiana Giusti, | |
|---|---|
| - Christine Perrotti; | |
| - del Collegio sindacale sono collegati in videoconferenza il | |
| Presidente Giacinto Gaetano Sarubbi ed i Sindaci Effettivi | |
| Maurizio Leonardo Lombardi e Chiara Segala. | |
| Il Presidente dà, quindi, atto che: | |
| = l'assemblea straordinaria dei soci è stata regolarmente con | |
| vocata presso la sede della Società in Brescia via Lamarmora | |
| n. 230 per il giorno 8 ottobre 2021 alle ore 9.00 in prima | |
| convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il | |
| giorno 15 ottobre 2021, alle ore 11.00, nello stesso luogo, a | |
| norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul si | |
| to internet della società www.a2a.eu (Sezione Governance - As | |
| semblee) e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in | |
| data 8 settembre 2021, diffuso attraverso il sistema di diffu | |
| sione -sdir e messo a disposizione presso il meccanismo | |
| di stoccaggio -storage, nella medesima data con il se | |
| guente ordine del giorno: | |
| 1. Approvazione della fusione per incorporazione della società | |
| "Linea Group Holding S.p.A." nella società "A2A S.p.A."; deli | |
| berazioni inerenti e conseguenti. | |
| Quindi il Presidente comunica che: | |
| - é collegato Fabio FERRARI in rappresentanza di COMPUTERSHARE | |
| S.P.A., società individuata dalla Società quale rappresentante | |
| designato; | |
| - non sono state presentate da parte dei soci richieste di in | |
|---|---|
| tegrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nè proposte | |
| di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sen | |
| si e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF. | |
| Il Presidente dichiara che: | |
| - sono presenti, rappresentati per delega, numero |
|
| 2.249.586.440 (due miliardi duecentoquarantanove milioni cin | |
| quecentoottantaseimila quattrocentoquaranta) azioni ordinarie, | |
| pari al 71,805121% delle n. 3.132.905.277 (tre miliardi cento | |
| trentadue milioni novecentocinquemila duecentosettantasette) | |
| azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; | |
| - l'assemblea è pertanto validamente costituita in prima con | |
| vocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare su | |
| quanto posto all'ordine del giorno. | |
| Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari | |
| ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti | |
| legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti di | |
| sposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto | |
| previsto dallo statuto. | |
| Il Presidente precisa inoltre che, non risulta sia stata pro | |
| mossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecita | |
| zione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 del TUF. | |
| Il Presidente informa che, ai sensi dello statuto e delle vi | |
| genti disposizioni in materia, è stata accertata la legittima | |
| zione degli intervenuti a partecipare all'assemblea e, in par- | |
| ticolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme | |
|---|---|
| di legge e di statuto delle deleghe rilasciate al rappresen | |
| tante designato. | |
| Il Presidente informa che le risposte alle domande sulle mate | |
| rie all'ordine del giorno poste prima dell'assemblea, ai sensi | |
| dell'art. 127-ter del TUF, sono state messe a disposizione sul | |
| sito internet della Società in data 5 ottobre 2021 e che è | |
| pervenuta alla Società una denuncia ex art. 2408 del codice | |
| civile da parte di un azionista cui la Società ha prontamente | |
| dato riscontro, messa a disposizione sul sito internet della | |
| società, in data 5 ottobre 2021, come risulta da quanto verrà | |
| allegato al presente verbale sotto la lettera "B". | |
| Il Presidente dà atto che riguardo all'argomento all'ordine | |
| del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti | |
| previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In par | |
| ticolare, in data 8 settembre 2021, la documentazione relativa | |
| all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubbli | |
| co presso la sede sociale e sul sito internet della società, | |
| nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , | |
| all'indirizzo e del deposito di tutta la predetta | |
| documentazione è stata data comunicazione al pubblico. | |
| Il Presidente informa che, ai sensi del Regolamento UE |
|
| 679/2016 sulla protezione dei dati (cosiddetto "GDPR"), i dati | |
| dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati | |
| dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli | |
| adempimenti assembleari e societari obbligatori. | |
|---|---|
| Il Presidente comunica che: | |
| - le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni pres | |
| so il mercato telematico azionario organizzato e gestito da | |
| Borsa Italiana; | |
| - la Società, alla data odierna, detiene n. 86.154.895 (ottan | |
| tasei milioni centocinquantaquattromila ottocentonovantacin | |
| que) azioni proprie, pari al 2,75% (due virgola settantacinque | |
| per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto, ai | |
| sensi dell'art. 2357-ter del codice civile; | |
| - i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in | |
| misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale | |
| sottoscritto di A2A S.p.A., rappresentato da azioni con dirit | |
| to di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integra | |
| te dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del | |
| TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: | |
| DICHIARANTE N° AZIONI % |
|
| PARTECIPANTE DIRETTO | |
| Comune di Milano 783.226.321 25,000000056 |
|
| Comune di Brescia 783.226.321 25,000000056. |
|
| Il Presidente ricorda che: | |
| - ad eccezione del Comune di Milano e del Comune di Brescia, | |
| il diritto di voto inerente le azioni detenute da uno o più | |
| soci - tra i quali sussistano i legami di controllo o collega | |
| menti previsti dell'art. 9 dello statuto - in eccedenza al li- | |
| mite del 5% del capitale sociale non può essere esercitato e | |
|---|---|
| si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe | |
| spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il | |
| limite del possesso azionario, salvo preventive indicazioni | |
| congiunte dei soci interessati; | |
| - ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello statuto, coloro ai | |
| quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare ai | |
| sensi di legge, mediante delega scritta. | |
| Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei | |
| confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, | |
| nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto pro | |
| prio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% del ca | |
| pitale sociale; | |
| - ai sensi dell'art. 137, comma 2, del TUF, le suddette clau | |
| sole statutarie che limitano la rappresentanza nelle assemblee | |
| non si applicano alle deleghe conferite in conformità alle di | |
| sposizioni in materia di sollecitazione di deleghe; | |
| - ai sensi dell'art. 120 del TUF, i soci i quali, possedendo | |
| direttamente o indirettamente oltre il 3% del capitale della | |
| società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla so | |
| cietà e alla CONSOB non possono esercitare il diritto di voto | |
| inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunica | |
| zione; | |
| - il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non | |
| siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. | |
| 122, comma primo, del TUF, non può essere esercitato. | |
|---|---|
| Il Presidente invita quindi il rappresentante designato a co | |
| municare se alcuno degli azionisti che egli rappresenta si | |
| trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di | |
| voto ai sensi del 4° comma del citato articolo. | |
| Il rappresentante designato riferisce che nessuno si trova in | |
| tale condizione. | |
| Il Presidente informa che risulteranno dal verbale |
|
| dell'assemblea o dai documenti ad esso allegati come parti in | |
| tegranti dello stesso: | |
| - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per de | |
| lega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB; | |
| - l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favo | |
| revole, contrario, si sono astenuti, o le azioni che non siano | |
| state incluse nel computo del quorum deliberativo e il relati | |
| vo numero di azioni rappresentate per delega. | |
| Il Presidente informa inoltre che: | |
| - vista l'emergenza sanitaria non sono stati ammessi ad assi | |
| stere all'assemblea, giornalisti accreditati e analisti finan | |
| ziari; | |
| - il rappresentante designato ha reso noto di non essere por | |
| tatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di | |
| deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assem | |
| blea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere | |
| tra la società e COMPUTERSHARE S.P.A., relativi, in particola- | |
| re, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi ac | |
|---|---|
| cessori, al solo fine di evitare eventuali successive conte | |
| stazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee | |
| a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, COMPU | |
| TERSHARE S.P.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di | |
| non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istru | |
| zioni; | |
| - le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per di | |
| chiarazione del rappresentante designato, con specificazione | |
| del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché | |
| eventualmente dei così detti non votanti. | |
| *** | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argo | |
| mento all'ordine del giorno: | |
| "1. Approvazione della fusione per incorporazione della socie | |
| tà "Linea Group Holding S.p.A." nella società "A2A S.p.A."; | |
| deliberazioni inerenti e conseguenti." | |
| Il Presidente ricorda inoltre che: | |
| a) la fusione è in linea con il processo di razionalizzazione | |
| delle società del gruppo A2A e completa il percorso di evolu | |
| zione della partnership tra A2A S.p.A. e i partner minoritari | |
| di Linea Group Holding S.p.A.; | |
| b) il progetto di fusione è stato approvato dal consiglio di | |
| amministrazione in data 25 giugno 2021 e depositato presso la | |
| sede sociale in data 30 giugno 2021; | |
| c) detto progetto di fusione è stato altresì depositato nel | |
|---|---|
| Registro delle Imprese: | |
| - di Brescia in data 30 giugno 2021 ed iscritto in data 1° lu | |
| glio 2021 al n. 67708/2021 di protocollo, per A2A S.p.A.; | |
| - di Cremona in data 29 giugno 2021 ed iscritto in data 30 | |
| giugno 2021 al n. 12654/2021 di protocollo, per Linea Group | |
| Holding S.p.A.; | |
| d) non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla | |
| fusione dell'art. 2501-bis c.c.; | |
| e) ai fini della fusione le società si avvalgono del bilancio | |
| di esercizio al 31 dicembre 2020 e ai sensi e per gli effetti | |
| dell'art. 2501-quater c.c.; | |
| f) dalla data di deposito del progetto di fusione presso la | |
| sede della società non si sono verificate variazioni salienti | |
| e rilevanti ai fini della fusione in oggetto, nè modifiche ri | |
| levanti ai cespiti attivi e passivi; | |
| g) sono state redatte le relazioni di cui agli articoli | |
| dell'art. 2501-quinquies c.c. e 2501-sexies c.c.; | |
| h) in data 7 ottobre 2021 l'assemblea della società Linea | |
| Group Holding S.p.a. ha approvato il progetto di fusione qui | |
| in esame e ha altresì deliberato la distribuzione di riserve | |
| straordinarie prevista nel progetto di fusione quale necessa | |
| rio presupposto per la prosecuzione del procedimento di fusio | |
| ne. | |
| Il Presidente ricorda altresì che la documentazione relativa | |
| all'ordine del giorno, è stata depositata presso la sede so | |
|---|---|
| ciale, messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio | |
| autorizzato ed è stata pubblicata sul sito internet del | |
| la Società, pertanto comunica di omettere la lettura di tutti | |
| i documenti predisposti a servizio dell'assemblea, limitandosi | |
| a enunciare la proposta di deliberazione. | |
| Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente | |
| proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno. | |
| "l'assemblea della A2A S.p.A., vista la Relazione del Consi | |
| glio di amministrazione, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del | |
| regolamento emittenti e dell'art. 2051-quinquies codice civi | |
| le, preso atto del progetto di fusione di Linea Group Holding | |
| S.p.A. in A2A S.p.A., dei bilanci al 31 dicembre 2020 delle | |
| società coinvolte nella fusione e della relazione di KPMG | |
| S.P.A. sul rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'art. | |
| 2501-sexies del codice civile | |
| delibera | |
| a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di | |
| Linea Group Holding S.p.A. in A2A S.p.A. e la correlata docu | |
| mentazione; | |
| b) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio pote | |
| re per l'esecuzione, anche tramite procuratori speciali, delle | |
| deliberazioni di cui alla precedente lettera a). | |
| Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione | |
| di cui ha dato precedentemente lettura. | |
| Il Presidente dichiara che alle ore nove e trenta minuti sono | |
|---|---|
| presenti n. 773 (settecentosettantatre) legittimati al voto | |
| rappresentanti per delega n. 2.249.586.440 azioni ordinarie | |
| pari al 71,80521% delle n. 3.132.905.277 azioni ordinarie co | |
| stituenti il capitale sociale. | |
| Il rappresentante designato riferisce, con specifico riguardo | |
| all'argomento in votazione, che non vi sono eventuali situa | |
| zioni di esclusione del diritto di voto, e riferisce, sempre | |
| in relazione alla proposta, di essere in possesso di istruzio | |
| ni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la dele | |
| ga, e il Presidente lo invita a procedere alla votazione. | |
| Il Presidente comunica che, sulla base della documentazione | |
| pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il ri | |
| sultato della votazione è il seguente: | |
| - favorevoli n. 2.249.017.452 (due miliardi duecentoquaranta | |
| nove milioni diciassettemila quattrocentocinquantadue), pari | |
| al 99,974707% del capitale sociale presente e pari al |
|
| 71,786960% del capitale sociale totale; | |
| - contrari nessuno; |
|
| - astenuti n. 568.988 (cinquecentosessantottomila novecen |
|
| toottantotto), pari allo 0,025293% del capitale sociale pre | |
| sente e pari allo 0,018162% del capitale sociale totale; | |
| - non votanti nessuno. |
|
| Ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma TUF nessuna azio | |
| ne è stata esclusa dalla votazione in quanto le deleghe rice- |
| vute non contengono istruzioni di voto su questo punto |
|
|---|---|
| all'ordine del giorno. | |
| Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la | |
| proposta è stata approvata a maggioranza. | |
| Io notaio ho fornito quindi gli esiti della votazione: | |
| - favorevoli: n. 2.249.017.452 azioni |
|
| - contrari: n. nessuna azione |
|
| - astenuti: n. 568.988 azioni |
|
| - non votanti: n. nessuna azione |
|
| ed i risultati della votazione saranno allegati al verbale | |
| della presente assemblea sotto la lettera "A". | |
| Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo | |
| ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riu | |
| nione alle ore nove e quaranta minuti ringraziando tutti gli | |
| intervenuti. | |
| *** | |
| Si allegano al presente verbale: | |
| - l'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con il | |
| dettaglio delle votazioni, sotto la lettera "A". | |
| - le domande pervenute alla società con le relative risposte e | |
| la relazione del Collegio Sindacale in merito alla denuncia ex | |
| art. 2408 del codice civile, sotto la lettera "B". | |
| - il Progetto di Fusione, sotto la lettera "C". | |
| - la Relazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi | |
| dell'art. 70, comma 2, del regolamento emittenti e dell'art. | |
| 2501-quinquies codice civile, sotto la lettera "D"; | |
|---|---|
| - la Relazione dell'Esperto Indipendente, ai sensi dell'art. | |
| 2501-sexies codice civile, sotto la lettera "E". | |
| Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto alle ore | |
| undici di questo giorno otto ottobre duemilaventuno. | |
| Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia, ove | |
| non completati a mano da me Notaio, per quindici facciate in | |
| tere e questa sin qui. | |
| F.TO: EDMONDO TODESCHINI | |
08 ottobre 2021
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Sono presenti, rappresentati per delega, numero 2.249.586.440 azioni ordinarie, pari al 71,805121% delle
n. 3.132.905.277 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

the submit and the submit and the submit of the states of the submit of the submit of the subsequence of
complete the station of the state of the submit of the subject of
" A2A S.p.A.
| മ്പന്നും പ | T TOUTI C | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | ||
| 3 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO |
0 | ||
| 1 | D | COMUNE DI BRESCIA | 783.226.321 | |
| Totale azioni | 783.226.321 25,0000000 |
|||
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI | |||
| SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FERREARI FABIO |
() | |||
| 317 | D | 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN TRUST | 48.760 | |
| 363 | D | A.A. BNPP AM ACTIONS PETITES CAP, EUROPE | 3.602.384 | |
| 54 | D | AAM S&P DEVELOPED MARKETS HIGH DIVIDEND VALUE ETF | 21.411 | |
| 343 | D | AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR | 7.458 | |
| 19 | D | ABU DHABI PENSION FUND | 48.796 | |
| 270 | D | ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC |
34.281 | |
| 265 | D | ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC |
213.643 | |
| 665 | D | ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND TRUST | 213.637 | |
| 323 | D | ADVANCED SERIES TRUST AST ADVANCED STRATEGIES PORTFOLIO |
2.464.921 | |
| 322 | D | ADVANCED SERIES TRUST AST INTERNATIONAL VALUE PORTFOLIO |
543.654 | |
| 272 | D | ADVANCED SERIES TRUST AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO |
606.391 | |
| 88 | D | AFER ACTIONS PME | 3.348.528 | |
| રેતે | D | AGFIQ ENHANCED GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 569.386 | |
| 89 | D | AGFIQ GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 9.156 | |
| 736 | D | AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS STABILITAET | 54.511 | |
| 737 | D | AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM | 937.049 | |
| 738 | D | AGIALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS | 1.598.868 | |
| 208 | D | AHL GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED |
472.040 | |
| 507 | D | AHL GENESIS LIMITED | 324.141 | |
| 264 | D | AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME | 53.958 | |
| 318 | D | ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 33.641 | |
| 47 | D | ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO | 1.091.607 | |
| 200 | ﮯ | ALLIANZ CGI SUBFONDS EQUITIES | 275.670 | |
| 170 | D | ALLIANZ GLOBAL HIGH PAYOUT FUND | 147.645 | |
| 285 | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 712.324 | |
| 286 | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 1.908.635 | |
| રતે] | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 23.728 | |
| 592 | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 362.600 | |
| રેજેડી | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 239.385 | |
| રેજેવી | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 729.805 | |
| રેતરે ર | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 278.978 | |
| રેતે(P | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 720.340 | |
| રતું? | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND | 518.922 | |
| 3 | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | 2.966.740 | |
| 735 | ﮯ | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ | 69.134 | |
| STRATEGIEFONDS BALANCE | ||||
| Badge | Tito are | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | ||
| 734 | D | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR PREMIUMMANDAT KONSERVATIV |
41.081 | |
| 198 | D | ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE | 246.530 | |
| રતે() | D | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT | 33.868 | |
| 197 | D | ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI EQUITIES | 216.700 | |
| 103 | D | ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS | 223.000 | |
| 60 | D | ALLIANZGI FONDS LUNA A | 36.006 | |
| 136 | D | ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN | 47.052 | |
| 711 | D | ALLANZGINTERNATIONAL SMALL-CAP O PPORTUNITIES | 842.092 | |
| LLC 1633 BROADWAY | ||||
| રતે | D | ALLIANZGI-FONDS AFE SEGMENT AFE-AA3 | 620.099 | |
| રેતે | D | ALLIANZGI-FONDS APNESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A | 14.135 | |
| 13 | D | ALLIANZGI-FONDS DSPT | 298.382 | |
| રી | D | ALLIANZGI-FONDS ELK | 203.706 | |
| 82 | D | ALLIANZGI-FONDS GANO 2 | 57.998 | |
| 26 | D | ALLIANZGI-FONDS NICO | 19.088 | |
| 33 | D | ALLIANZGI-FONDS PF1 SEGMENT PF1-GM1-G MA | 343.681 | |
| 40 | D | ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA1-E EUA | 353.078 | |
| 97 | D | ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA2-E EUA | 41.466 | |
| 94 | D | ALLIANZGI-FONDS PTV2 SEGMENT PTV2-AA1-E EUA | 891.584 | |
| 57 | D | ALLIANZGI-FONDS PTV2 SEGMENT PTV2-GM1-G MA | 194.850 | |
| રેતે | D | ALLIANZGI-FONDS SVKK | 16.421 | |
| 73 | D | ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU- | 87.160 | |
| 258 | D | ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 4.461 | |
| 406 | D | ALUMBRA INNOVATIONS FOUNDATION | 1.554 | |
| 684 | D | AMCETF QUALITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL ETF | 77.970 | |
| 683 | D | AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE | 127.500 | |
| TRUST | ||||
| 691 | D | AMERICAN BUREAU OF SHIPPING | 3.023 | |
| 685 | D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL | 260.498 | |
| EQUITY ETF | ||||
| 686 | D | AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL | 13.621 | |
| EQUITY FUND | ||||
| 357 | D | AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 | 646.000 | |
| 3 રેણ | D | AMUNDI DIVIDENDO ITALIA | 2.156.000 | |
| 375 | D | AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIV | 1.552.323 | |
| રે રેતે | D | AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP | 7.672.981 | |
| 364 | D | AMUNDI HORIZON | 475.277 | |
| 374 | D | AMUNDI PATRIMOINE | 1.503.781 | |
| 378 | D | AMUNDI PATRIMOINE PEA | 639,907 | |
| 360 | D | AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR | 2.946 | |
| 361 | D | AMUNDI PRIME EUROZONE | 25.590 | |
| 362 | D | AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR | 3.524 | |
| 342 | D | AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA | 9.565.000 | |
| 405 | D | ANNE RAY FOUNDATION | 144.800 | |
| ਹੈ | D | ANZ PRIVATE GLOBAL EQUITIES TRUST | 336.900 | |
| 341 | D | ARBEIDSMARKEDETS TIL AEGSPENSION | 8.771.030 | |
| 146 | D | ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY | 203.516 | |
| ROI III | ||||
| 257 | D | ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM | 1.430 | |
| 243 | D | ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 145.227 | |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 355 | D EXTENSION |
98.629 | |
| 690 | D | ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND |
1.236.954 |
| 294 | D | ARROWSTREET US GROUP TRUST | 1.867.366 |
| 386 | D | ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF | 71.556 |
| 376 | D | ASSURDIX | 167,990 |
| 373 | D | ATOUT EUROLAND HAUT RENDEMENT | 153.033 |
| 369 | D | ATOUT EUROPE HAUT RENDEMENT | 144.027 |
| 62 | D | AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND |
24.010 |
| 189 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND |
27.047 |
| 188 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND |
242.369 |
| 192 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND |
18.911 |
| 185 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INDEX FUND |
330.231 |
| 186 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND |
466.234 |
| 190 | D | AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI DEVELOPED WORLD EX UK EQUITY INDEX FUND |
163.523 |
| 21 | D | AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED | 590.386 |
| રેણે | D | AWARE SUPER | 198.442 |
| 494 | D | AXA LIFE INSURANCE SINGAPORE PTE LTD | 87.761 |
| 128 | D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 500.000 |
| 310 | D | AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | - 33.157 |
| 221 | D | BESSEMER TRUST CO CLEARING ACCT | 83.290 |
| 168 | D | BEST INVESTMENT CORPORATION | 544.281 |
| રેન્ડર્ | D | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY |
202.426 |
| 449 | D | BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I | 707.790 |
| 326 | D | BLACKROCK FUND MANAGERS LTD | 183.430 |
| 288 | D | BLACKROCK GLOBAL FUNDS | 41.788 |
| 18 | D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS |
8.613.687 | |
| 291 | D | BLACKROCK LIFE LTD | 120.695 |
| હર્ડ | D D BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) |
455.453 | |
| 92 | D | BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB) | 1.223 |
| 346 | D | BLK MAGI FUND A SERIES TRUST O | 883 |
| 625 D | BMO DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FUND | 569.270 | |
| 765 D D BMO INTERNATIONAL EQUITY FUND | 1.260.895 | ||
| 681 29 |
a | BMO PRIVATE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 6.025.689 |
| 134 | D D |
BNP PARIBAS ACTIONS ENTREPRENEURS | 2.675.710 |
| 120 | D | BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH |
9.608.948 |
| 110 | D | BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY | 1.667.777 |
| 148 | D | BNP PARIBAS EASY - ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE | 588.579 |
| gg | D | BNP PARIBAS FUNDS - EURO MID CAP | |
| 117 | D BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE MULTI-ASSET INCOME | ||
| Badge | Titolare | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |||
| 157 | D | BNP PARIBAS FÜNDS - EUROPE SMALL CAP | 18.570.296 | ||
| 129 | D | BNP PARIBAS FUNDS - MULTI-ASSET INCOME | 375.041 | ||
| 78 | D | BNP PARIBAS MIDCAP EURO | 692.416 | ||
| તેર | D | BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND | 20.948.263 | ||
| 249 | D | BNYM BELLON DB SL ACWLEX U S SMALL CAP FUND | 117.524 | ||
| 250 | D | BNYM MELLON CF SL ACWI EX US IMI FUND | 12.331 | ||
| 149 | D | BNZ WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND | 23.318 | ||
| 1 14 | D | BUMA-UNIVERSAL-FONDS I | 417.100 | ||
| 6 | D | BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR INSURANCE FUND | 18.749 | ||
| 45 | D | BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND | 45.126 | ||
| 84 | D | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 1.293.502 | ||
| 42 | D | CALCIUM QUANT | 238.000 | ||
| 745 | D | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 3.361.300 | ||
| 748 | D | CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM | 5.826.986 | ||
| રજુને | D | CALVERT INTERNATIONAL RESPONSIBLE INDEX FUND | 77.405 | ||
| 663 | D | CANADA LIFE GLOBAL INFRASTRUCT EQUITY FUND | 225.405 | ||
| 522 | D | CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD (CPPIB) | 10 | ||
| 506 | D | CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN | 90.506 | ||
| 662 | D | CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND | 4.967 | ||
| 16 | D | CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO | 5.270.861 | ||
| 64 | D | CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE | 1.532.221 | ||
| 221 | D | CARNE GLOBAL FÜND MANAGERS IRELAND LTD | 288.613 | ||
| 368 | D | CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI C | 500.000 | ||
| 379 | D | CB NL OTHER CLIENTS ASSETS TAX | 268.477 | ||
| 263 | D | CBIS GLOBAL FUNDS PUBLIC LTD CO | 500.000 | ||
| 70 | D | CBP GROWTH SEGMENT AKTIEN GLOBAL- BEST STYLES | 443.126 | ||
| 674 | D | CC & L INTERNATIONAL EQUITY FUND | 433.653 | ||
| 162 | D | CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND | 22.631 | ||
| 160 | D | CC AND L Q 130/30 FUND II | 167.528 | ||
| 159 | D | CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD |
84.245 | ||
| 158 | D | CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND | 3.795 | ||
| 164 | D | CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II | 3,243 | ||
| 675 | D | CC&L GLOBAL EQUITY FUND | 131.263 | ||
| 201 | D | CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND | 1.905 | ||
| 676 | D | CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND | 86.268 | ||
| 500 | D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND | 16.395 | |||
| 467 | D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II | 287 | |||
| 161 | D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY | 863 | |||
| 474 | D | CDIL WHITEHELM CAP LS CR INFS FD | 833.205 | ||
| 238 | D | CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS |
387.221 | ||
| 241 | o | CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS |
42.354 | ||
| રતેરિ | D | CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD | 69.586 | ||
| 308 | D | CENTRAL STATES SE AND SW H AND W FUNDS | 569.267 | ||
| 468 | D | CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND | છે। જેટર | ||
| 440 | ﮯ | CHEVRON MASTER PENSION TRUST | 653.500 | ||
| રેતેર | D | CHEVRON UK PENSION PLAN. | 306.187 | ||
| ે રે | D | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 875.608 | ||
| 389 | D | CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS | 66.456 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 203 | D | CI CORPORATE CLASS LIMITED - SYNERGY CANADIAN | 550.000 |
| CORPORATE CLAS | |||
| 504 | D | CI CORPORATE CLASS LIMITED - SYNERGY GLOBAL CORPORATE CLASS |
100.000 |
| 492 | D | CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND |
7.134 |
| 641 | D | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 1.012.253 |
| 67 | D | CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYBES RETIREMENT SYSTEM |
83.333 |
| 397 | D | CLEARWATER INTERNATIONAL FUND | 285.200 |
| 80 | D | CNP ASSUR SMID CAP EUROPE | 875.647 |
| 523 | D | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 1.833.539 |
| 400 | D | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 | 429.361 |
| ર્સ્વિ | D | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTFUND 3 | 210.607 |
| 475 | D | COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED | 38.518 |
| 499 | D | COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE (DE RETRAITE DES | 395.399 |
| EMPLOYES DE BUREAU DES REGIMES DE RETRAITE DE | |||
| MONTREAL | |||
| રતેર | D | COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LLC | 62.990 |
| 425 | D | COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28 | 23.349 |
| 402 | D | COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30. | 204.469 |
| 401 | D | COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 | 243.611 |
| 584 | D | CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | 4.194 |
| 661 | D | CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN | 105.308 |
| 4 | D | COPERNICUS ITALY EQUITY FUND | 279.880 |
| 407 | D | CORTEVA AGRISCIENCE DEFINED CONTRIBUTION PLAN | 178.700 |
| MASTER TRUST | |||
| 668 | D | COUNSEL DEFENSIVE GLOBAL EQUITY | -15.687 |
| 377 | D | COVEA AQUA | 704.745 |
| 430 | D | COVENANT HEALTH | 81.300 |
| 315 | D | COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST | 73.513 |
| 471 | D | CPPIB MAP CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN | 7.379 |
| 371 | D | SOLUTIONS LTD | |
| 385 | D | CPR EUROLAND PREMIUM | 226.718 |
| 145 | CREDIT SUISSE FUNDS AG | 48.823 | |
| D | CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) | 619.559 | |
| 366 | D | CRN AMUNDI ACTIONS | 426.787 |
| റ | D | CSIF CH EQUITY WORLD EX CH SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG |
74.840 |
| 32 | D | D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM | 383 |
| 166 | D | DANSKE BANK PULJER | 479.201 |
| 183 | D | DANSKE INVEST SELECT FLEXINVEST AKTIER KL | 346.145 |
| 174 D DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - | 228.276 | ||
| AKKUMULERENDE KL | |||
| 177 D D DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION 2 - AKKUMULERENDE KL |
233.309 | ||
| 178 | D | DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL | 138.785 |
| 180 | a | DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL | 71.248 |
| 470 | D D DANSKE INVEST SICA V - EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS |
991.328 | |
| 81 | D | DEKA-MASTER HAEK I | |
| રેણ | D | DEKA-RAB | :040.153 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 746 | D | DELTASHARES S+P INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF | 15.393 |
| 697 | D | DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST |
91.446 |
| 38 | D | DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXFF) | 10.498 |
| 124 | D DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF | 12.604 | |
| 483 | D | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC | 5.453.240 |
| 171 | D DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL | 216.479 | |
| 181 | D | DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL | 8.246 |
| 169 | D | DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - ACC KL | 16.258 |
| 167 | D | DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL | 60.848 |
| 617 | D | DOMINI INTERNATIONAL OPPORTUNITIES PUND | 5.004 |
| 214 | D | DPAM CAPITAL B | 2.286.000 |
| 215 | D | DPAM EQUITIES L | 165.000 |
| 701 | D | DUKE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN | 613.200 |
| ਦੇ 23 | D | DUPONT PENSION TRUST | 178.628 |
| 408 | D | DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS | 105.000 |
| PLAN MASTER T | |||
| 542 | D D DWS INVESTMENT GMBH FOR DWS QI EUROZONE EQUITY | 420.205 | |
| 541 | D | DWS INVESTMENT GMBH FOR DYNAMICEUROPE BALANCE | 138.688 |
| 645 | D | DWS INVESTMENT GMBH FOR STIFTUNGSFORDS SVOP | 140.002 |
| 604 | D | DWS INVESTMENT SA FOR ARERO DER WELTFONDS | 26.775 |
| 710 | D | EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLLC | 23.548 |
| 262 | D | EATON VANCE MANAGEMENT | 1.136 |
| 163 | D | EHP GUARDIAN INTERNATIONAL ALTERNATIVE FUND | 16.500 |
| 502 | D | E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED | 858.527 |
| 398 | D | ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY ELO MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY |
627.252 |
| 352 | D | EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS | 497.546 |
| 282 | D | ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 6.830.398 |
| 321 | D | ENSIGN PEAK CP LSV INTL SMALL | 969.600 |
| 31 | D | BPS | 11.901 |
| રેરે જે | D | ESPERIDES - S.A. SICAV-SIF | 127.594 |
| 219 | D | ETICA AZIONARIO | 1.153.042 |
| 218 | D | ETICA BILANCIATO | 2.820.710 |
| 217 | D | ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO | 470.140 |
| 216 | D | ETICA RENDITA BILANCIATA | 824.358 |
| 220 | D | ETICA SGR SPA - FONDO ETICA IMPATTO CLIMA | 1.271.034 |
| 353 | D | ETOILE ENERGIE EUROPE | 94.292 |
| 557 | D | FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND | 44.223 |
| ર રજ | D | FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND |
17.964 |
| 74 | D | FCP FRANCE PLACEMENT EURO ESG | 266.195 |
| 211 | D | FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE CPR AM | 1.979.118 |
| d8 | D | FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE SYST AGO | 352.100 |
| 296 | D | FEDERATED HERMES INTERNATIONAL SMALL MID | 87.519 |
| COMPANY FUND | |||
| 702 | D | FEG SELECT | 22.676 |
| 491 | D | FIDANTE PARTNERS LIMITED | 2.012.376 |
| 704 | D | FIDELTY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC. | 8.908 |
| 132 | D | FIDELTY SALEM STREET TRUST : FIDELITY SAT | 2.535.310 |
| INTERNATIONAL VALUE INDEX FUND |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 130 | D | FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL | 417.585 |
| INTERNATIONAL INDEX FUND | |||
| ોર્ રહ | D | FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND |
168.736 |
| 658 | D | FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA | 800.000 |
| 657 | D | FIDEURAM ITALIA | 30.000 |
| 298 | D | FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM | 228.315 |
| 724 | D | FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST | 125.500 |
| 121 | D | FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHADEX FUND | 705.032 |
| 277 | D | FIRST TRUST DOW JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND |
2.792.557 |
| 123 | D | FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX FUND | 1.877.183 |
| 119 | D | FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF | 120.883 |
| 312 | D | FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF | 889 069 |
| 313 | D | FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN |
6.975 |
| 137 | D | FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVELOPED INTERNATIONAL ETF |
239.847 |
| 140 | D | FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EUROPE ETF | 57.615 |
| 233 | D | FIRSTENERGY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST | 762.900 |
| 127 | D | FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND |
596.766 |
| 23 | D | FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US | 78.430 |
| 8 | D | FACTOR TILT INDEX FUND | |
| 266 | D | FLEXSHARES STOXX GLOBAL ESG IMPACT INDEX FUND | 16.060 |
| 275 | D | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 714.560 |
| 666 | D | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND | 1.179.658 |
| 71 | D | FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON | 109.200 |
| 75 | D | FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR | 3.234.710 |
| 429 | D | FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 2 | 1.863.281 |
| 443 | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. | 71.629 | |
| D | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST |
20.923 | |
| 87 | D | FOVERUKA PENSION UNIVERSAL | 29.954 |
| રે 3 8 | D | FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC | 51.429 |
| 526 | D | FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | 473.599 |
| 708 | D | FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF | 22.320 |
| 706 | 0 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF |
26.554 |
| 709 Da | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED FIT |
2.118 | |
| 707 D | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITAL Y ETF |
15.375 | |
| 417 D FREEPORT MINERALS CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST FREEPOR T - MCMORAN |
147.600 | ||
| 396 D | FRESNO COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION. | 17.887 | |
| 111 D D G.A .- FUND-B - EURO EQUITIES | 1.962.852 | ||
| 388 D D | GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE | 789.707 | |
| 100 D | GENERALI ITALIA SPA | 651.423 | |
| 113 | D | GENERALI SMART FUNDS | 731.155 |
| 516 | D | GLG EUROPEAN LONG/SHORT FUND | 910 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 464 | D | GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMIT |
4.051 |
| 462 | D | GLG PARTNERS LP | 880 |
| 716 | D | GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY FUND | 19.114 |
| 278 | D | GLOBAL PORTFOLIO | 546.200 |
| 244 | D | GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL CAP COMMINGLED TRUST | 671.794 |
| ર્સ્ક | D | GMO BENCHMARKFREE FUND | 50.318 |
| 713 | D GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND |
5.334 | |
| 714 | D | GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND | 20.825 |
| ર્સવ | D | GMO IMPLEMENTATION FUND | 102.267 |
| 720 | D | GMO INTERNATIONAL EQUITY FUND | 72.529 |
| 721 | D GMO TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND | 3.087 | |
| 271 | D | GMS ERISA GROUP TRUST | 189.443 |
| 601 | D | GOLDMAN SACHS FUNDS | 14.885 |
| 285 | D | GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF |
31.636 |
| 83 | D | GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND |
49.632 |
| 118 | D | GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND |
339.101 |
| 10 | D | GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS FUND |
1.464.715 |
| રી રે | D | GOVERNMENT OF NORWAY | 10.465.081 |
| 24 | D | GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND | 82.300 |
| 232 | D | GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONALEQUITY FUND |
228.300 |
| 229 | D | . GREAT WEST INTERNATIONAL VALUE FUND | 1.543.900 |
| 410 | D | HACKENSACK MERIDIAN HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST |
85.400 |
| 287 | D | HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST | 3.940.831 |
| 731 | D | HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EXUS) ને નિ |
2.846.223 |
| 732 | D | HARTFORD MULTIFACTOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL ਜੇ ਸਿ |
6.683 |
| 422 | D | HAWTHORN EQ LLC | 40.409 |
| 428 | D | HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST |
102.682 |
| 719 | D | HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM | 395.718 |
| 554 | D | HSBC BANK SSB AUT EU SCREEN EX CONTROVERSIES CW INDEX EQ FND |
988.332 |
| । ਉਤੇ | D | HSBC EUROPEAN INDEX FUND | રેજેજે જે જિલ્લાના એક ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામમાં મુખ્યત્વે ખેત |
| 184 | D | HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT FUNDS ICVC | 97.563 |
| 175 | D | HSBC MANAGED BALANCED FUND | 10.272 |
| 173 | D | HSBC MANAGED GROWTH FUND | 17.247 |
| 372 | D | HYMNOS L113 | 21.069 |
| 633 | D | IAM NATIONAL PENSION FUND | 172.132 |
| રેકે | D | IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST | 206.834 |
| 669 | D | IG MACKENZIE GLOBAL INFRASTRUCTURE CLASS | 1.118.097 |
| 482 | D | ILA - RAFIMF | 13.992 |
| 481 | D | ILA-A-FI SED W | 91.459 |
| 441 | D | ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND | 7.417.773 |
8
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 454 | D | ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT | 239.800 |
| 415 | D | IMPACTASSETS INC. | 4.347 |
| ਵੇਰੇਰੇ | D | INDEXTO | 372.148 |
| 333 | D | INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM | 40.555 |
| 150 | D | ING DIRECT SICAV | 96.370 |
| 727 | D | INSTITUTIONAL RETREMENT TRUST | 6.205 |
| 629 | D | INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR | 1.068.382 |
| ENTSORGUNGSFONDS | |||
| 628 | D | INTE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH FOR LHPRIVATRENTEAKTIEN |
98.598 |
| 749 | D | INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST |
670.515 |
| 426 | D | INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT TRUST | 469.164 |
| 620 | D | INTERNATIONAL MONETARY FUND | 105.890 |
| 1 તેણ | D | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 2.956.288 |
| 305 | D | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 38.359 |
| ACTING FOR ACCOUNT OF BPT | |||
| 286 | D | INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF PPING 30 |
125.574 |
| 267 | D | INVESCO FTSE INTERNATIONAL LOW BETA EQUAL WEIGHT ETF |
4.630 |
| 274 | D | INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S ETF | 200.278 |
| 279 | D | INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 149.078 |
| 304 | D | INVESCO FUNDS | 60.916 |
| 332 | D | INVESCO INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC | 133.800 |
| 273 | D | MUTLIFACTOR ETF | |
| INVESCO MARKETS III PLC | 2.273 | ||
| 493 | D | INVESCO POOLED INVESTMENT FUND-GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND |
87.615 |
| 292 | D | INVESCO PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA ETF |
713 |
| 283 | D | INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF | 37.743 |
| 300 | D | INVESCO S AND P INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM RINE |
1.797 |
| 30 | D | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - GLOBAL SMALL CAP ENHANCED KL |
269.453 |
| રેરે | D | INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROSE INTERNATIONALE AKTIFF |
149,960 |
| 261 | D INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA SMALL CAP KL ID SPARINVEST A S FILIAL AF SPARINVEST S A |
102.301 | |
| 222 | D | INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST MOMENTUM AKTIER AKK |
28.000 |
| 223 | D | INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST MOMENTUM AKTIER KL |
100.000 |
| 302 | D | IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 4.995.336 |
| 125 | D | IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - | 324.409 |
| INTERNATIONAL SHARE STRATEGY NO.1 | |||
| 135 D D IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - LISTED GLOBAL INFRASTRUCTURE |
428.719 | ||
| 260 D D IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF | 24.890 | ||
| 319 | = | IRISH AIRLINES PILOTS SUPER ANNUATION SCHEME | |
| 480 | D | IRISH LIFE ASSURANCE PLC | |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 479 | D | IRISH LIFE ASSURANCE. | 174.374 |
| 116 | D | ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUNDEX FUND | 6.373 |
| 577 | D | ISHARES CORE MSCI EAFF ETF | 7.462.598 |
| ર 80 | D | ISHARES CORE MSCI EAFE IM INDEX ETF | 298.988 |
| 576 | D | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 760.532 |
| 579 | D | ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS | 627.825 |
| ETF | |||
| 578 | D | ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 1.573.767 |
| રેણેને | D | ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 613.475 |
| ર 83 | D | ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDENDINDEX ETF | 75.580 |
| (CAD-HEDGED) | |||
| રી વે | D | ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY | 255.018 |
| 521 | D | ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY | 376.503 |
| 582 | D | ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF | 17.495 |
| રે રે | D | ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF | 8.682.393 |
| 573 | D | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | 7.344.906 |
| 281 | D | ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | 28.048 |
| 574 | D | ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | 411.230 |
| ર 8 | D | ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | 729.717 |
| 571 | D | ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) | 1.018.402 |
| 572 | D | ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE | 1.540.817 |
| 570 | D | ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCTTS ETF (DE) | 1.317.734 |
| 520 | D | ISHARES VI PLC | 2.625.470 |
| 52 | D | JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX | 15.313 |
| OPPORTUNITIES FUND | |||
| 476 | D | JHF II INT'L SMALL CO FUND | 556.358 |
| 477 | D | JHVT INT'L SMALL CO TRUST | 74.015 |
| 49 | D | INL INTERNATIONAL INDEX FUND | 237.436 |
| 723 | D | JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 12.574 |
| 722 | D | INLAMELLON MSCI WORLD INDEX FUND | 10.585 |
| 320 | D | JOHN DEERE PENSION TRUST | 701.343 |
| 624 | D | JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE | 4.394 |
| INVESTMENT TRUST | |||
| ૪૨ | D | JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES | 39.074 |
| OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS | |||
| 409 | D | JOSHUA GREEN CORPORATION | 39.050 |
| 172 | D | JPM MULTI INCOME FUND | 2 418.554 |
| 201 | D | JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF | 1.213.863 |
| 203 | D JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 315.594 | |
| 208 | D D IPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL BOUITY ETF |
296.846 | |
| 204 | D JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS ETF |
32.305 | |
| 207 | D | PMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND | 183.239 |
| 216 | D | IPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED | રેત રેતે જેવી સ |
| 206 | D | JPMORGAN INCOME BUILDER FUND | 4.414.613 |
| 202 | D | JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILDER | 37 878 |
| PORTFOLIO | |||
| 212 | D | JPMORGAN INVESTMENT FUNDS | 10.039.294 |
| 176 | D | JPMORGAN MULTI BALANCED FUND | 91.449 |
| 618 | D | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 63.633 |
| . 619 | D | KAISER PERMANENTE GROUP TRUST | 62.449 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 465 | D | KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO - GBL LARGE CAP | 843.498 |
| MARKET NEU EQ C/O AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | |||
| 66 | D | KEMPEN EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND N.V | 2.484.008 |
| 141 | D | KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS | 152.463 |
| 237 | D | KUMPULAN WANG PERSARAAN DIPERBADANKAN | 102.444 |
| રિક | D | LA FRANCAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES | 1.947.912 |
| 682 | D | LANDRY GLOBAL EQUITY FUND | 58.200 |
| 763 | D | LANDRY GLOBAL EQUITY II FUND LP | 76.100 |
| 419 | D | LAZARD/WILMINGTON EAFE SMALL CAP EQUITY | 290.018 |
| ADVANTAGE FUND | |||
| વર્ષ રે | D | LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD CLIMATE CHANGE EQUITY FACTORS I |
7.446 |
| 446 | D | LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND |
9.250 |
| 478 | D | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED |
6.231.063 |
| 485 | D | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED | 16.408 |
| 489 | D | LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 23.109 |
| 444 | D | LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST | 845.069 |
| 452 | D | LEGAL AND GENERAL ICA V | 3.464 |
| 447 | D | LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST | 75.248 |
| 234 | D | LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC | 138.770 |
| 226 | D | LEGG MASON INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND ETF |
285.974 |
| 383 | D | LGIASUPER | 225.517 |
| 455 | D | LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME | 2.025 |
| 22 | D | LGSS PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL GOVERNMENT SUPER |
188.661 |
| રી વ | D | LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY GLOBAL LGT CAPITAL PARTNERS (FL) AG |
2.492 |
| 284 | D | LINK FUND SOLUTIONS LTD | 306.040 |
| 413 | D | LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. |
750 |
| 442 | D | LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 155.637 |
| 729 | D | LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI |
391.327 |
| 393 | D | LSC PENSION TRUST. | 21.100 |
| 344 | D | LSV FUNDS PLC | 659.000 |
| 48 | D | LSV GLOBAL VALUE FUND | 22.200 |
| 420 D D | 2,204.900 | ||
| 421 D D LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP | 896.600 | ||
| 414 D D LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 2.414.257 | ||
| 228 | D | 524 500 | |
| 730 D D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | 103.471 | ||
| 34 | D LVULEQUITY EUROPE | 1.000.402 | |
| 187 | D | M & G SECURITIES LIMITED | 62.681 |
| 536 D D INTERNATIONAL EQUITY FUND | 23.194 | ||
| 602 D M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 | 14.933.304 | ||
| 670 D D MACKENZIE GLOBAL LOW VOLATILITYEQUITY FUND | 346.389 | ||
| 672 D D MACKENZIE GLOBAL SUSTAINABLE DIVIDEND INDEX ETF | 1.967 | ||
| 671 D D MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF | 18.916 | ||
| 534 D D MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN | 303 | ||
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 497 | D | MAN DESERTWOOD FUND LIMITED C/O CITCO TRUSTEES | 701.928 |
| (CAYMAN LIMITED) | |||
| 301 | D | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC RI EUROPEAN EQUITY | 131.794 |
| 307 | D | MAN FUNDS PLC MAN NUMERIC RI GLOBAL EQUITY | 37.800 |
| 276 | D | MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE | 14.558 |
| 498 | D | MAN INSIGHT LIMITED | 493 |
| 463 | D | MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES |
2.328 |
| રે () રેતિ | D CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED |
234.888 | |
| 512 | D | MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED |
75.757 |
| 466 | D | 2.008.213 | |
| 248 | D | MAN NUMERIC INTERNATIONAL SMALL CAP | 379.460 |
| 566 | D | MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVCINTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND |
3.667 |
| રેરિ | D | MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | 54.172 |
| 411 | D | MARGARET A. CARGILL FOUNDATION | 103.500 |
| 636 | D | MARY AND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM | 934.182 |
| 739 | D | MD EQUITY FUND | 96.715 |
| 741 | D | MD INTERNATIONAL VALUE FUND | 142.094 |
| 740 | D | MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL | 982-286 |
| 231 | D | MEBA PENSION TRUST DEFINED BENEFIT PLAN | 192.617 |
| 692 | D | MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY | 463.236 |
| રજૂતે ર | D | MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST |
179.060 |
| 703 | D | MERCER FRIC NONUS EQUITY INVESTMENT PORTFOLIO LLC | 152.727 |
| 712 | D | MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND | 412.275 |
| 424 | D | MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES FUND |
137.999 |
| 743 | D | MERCER GLOBAL EQUITY FUND | 141.838 |
| 742 | ﮯ | MERCER INTERNATIONAL EQUITY FUND | 121.800 |
| રેટિક | D | MERCER NONUS CORE EQUITY FUND | 3.024.100 |
| 634 | D | MERCER QIF CCF | 299 949 |
| 635 | D | MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND | 386.075 |
| 394 | D | MERCY INVESTMENT SERVICES INC | l |
| 450 | D | MERIAN EUROPEAN EQUITY (EX UK) FUND | 90.620 |
| 456 | D | MERSEYSIDE PENSION FUND | 46.725 |
| 587 | D | METALLRENTE FONDS PORTFOLIO | 252.320 |
| 327 | D | METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND |
306.600 |
| ી રેતે | D | METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH | 2.592.219 |
| 547 | D MG INVESTMENT FUNDS (10) MG GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND |
6.457.459 | |
| 744 | D | MGI FUNDS PLC | 109.145 |
| 293 | D | MI FONDS K12 | 568.330 |
| 700 | D | MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401(K) PLAN | 915.111 |
| 17 | D MINE SUPERANNUATION FUND | 11.000 | |
| 382 | D | MLC INVESTMENTS, MLC LIMITED | 186.920 |
| 435 | D | MOBIUS LIFE LIMITED | 31.437 |
| 567 | D | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | 54.948 |
| 101 | D | MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 | 122-259 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 689 | D | MTBJ FRANK RUSSELL INVS JAPAN LIMITED INT EQUITY FUND |
32.256 |
| 527 | D | MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC | 20.074 |
| ર્ભાર | D | MULTILABEL SICA V | 84.747 |
| 15 | D | MULTI-MANAGER DIRECTIONAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND |
67.143 |
| 403 | D | MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUTY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO |
904.559 |
| 316 | D | NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN | 2.548.418 |
| 256 | D | NATIONAL FUNERAL TRUST | 5.387 |
| 433 | D | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST | 1.018.885 |
| 555 | D | NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST |
309.222 |
| 230 | D | NATWEST TDS DEP BNYM RM GLO EQ FUND | 197.412 |
| 25 | D | NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 1.567.700 |
| 766 | D | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.687.145 |
| 43 | D | NFS LIMITED | 402.710 |
| 227 | D | NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 4 OFFSHORE MASTER LP |
915.549 |
| 12 | D | NORDEA 2 SICAV | 2.119.066 |
| 20 | D | NORDEA GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND | 285.488 |
| 381 | D | NORGES BANK | 470.440 |
| 439 | D | NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT BOARD. | 2.342.392 |
| 432 | D | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST |
1.665.861 |
| 638 | D | NORTHROP GRUMMAN PENSION MASTERTRUST | 91.938 |
| 416 | D | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 584.500 |
| 412 | D | NOVANT HEALTH INC. | 242.400 |
| 418 | D | NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING |
43.741 |
| 240 | D | NYKREDIT BANK AS | 6.000 |
| 354 | D | OFI FINANCIAL INVES-RS EURO EQ | 1.757.955 |
| 370 | D | OFI RS ALPHA SECTOR | 20.652 |
| 510 | D | OIL INVESTMENT CORPORATION LTD., | 308.155 |
| 484 209 |
D | OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | 128.309 |
| D ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL |
129.973 | ||
| 664 640 |
D D |
ONTARIO POWER GENERATION INC . | 236.988 |
| 540 | D | ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM |
743.400 |
| 631 | D | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 73.488 |
| 104 | D | PEGASUS-UI-FONDS | 259.161 |
| 764 | D | PENSIOENFONDS METAAL OFF | 952,281 170.410 |
| 626 | D | PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION | 1.324.587 |
| 280 | D | PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 557.664 |
| 179 | D PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL | 130.066 | |
| 339 | D FUND |
5.620 | |
| 112 | D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC. | 50.539 | |
| રે રે | D PICTON MAHONEY FORTIFIED EQUITY FUND | 125.000 | |

| Badge | Tito are | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 517 | D PICTON MAHONEY MARKET NEUTRAL EQUITY FUND C/O PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT ACTING AS FUND MANAGER |
31.136 | |
| 643 | D | PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE INTERNATIONAL FUND | 181.512 |
| 642 | D | PIMCO RAE INTERNATIONAL FUND LLC | 44.834 |
| 147 | D | PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND | 15.969 |
| રે રેટ | D | PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND | 58.408 |
| ર્સ્ડ | D | PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC |
26.008 |
| 751 | D | PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS | 40.472 |
| 603 | D | PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF | 28.142 |
| 259 | D | PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH |
8.989 |
| 486 | D | PMC FTSE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX FUND (3991) |
14.038 |
| 421 | D | PREMIER MITON EUROPEAN EQUITY INCOME FUND | 103.941 |
| 288 | D | PREMIUMMANDAT BALANCE | 99.500 |
| ર 80 | D | PREMIUMMANDAT DYNAMIK | 214.271 |
| ર 35 | D | PRINCE GEORGES COUNTY COMPREHENSIVE SUPPLEMENTAL PENSION PLANS |
188.387 |
| 644 | D | PRINCIPAL INTERNATIONAL MULTIFACTOR ETF | 30.861 |
| 767 | D | PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY | 45.529 |
| રેરે રે | D | PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE | 48.045 |
| 3 वेबे | D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO |
757.001 |
| 336 | D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO |
34.581 |
| 328 | D | FUBLIC EMFLOYEES RELIGENENT SYSTEM OF MISSISSIBLE | |
| 253 | D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 3.891.800 |
| 254 | D | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 785.997 |
| 303 | D | PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO |
148.597 |
| 673 | D | PURPOSE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND | 351.383 |
| ી જેને | D | PUTM EUROPEAN UNIT TRUST | 109.121 |
| 331 | D | QUALITY EDUCATION FUND | 2.710 |
| 182 | D | REASSURE LIMITED | 500.323 |
| રેસ્ટેને | D | RETAIL EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRUST | 34.960 |
| 300 | D | RETIREMENT BOARD OF ALLEGHENY COUNTY | 104.408 |
| 733 | D | RHUMBLINE LOW CARBON INDEX FUNDLIC | 41.897 |
| 144 | D | RIVER AND MERCANTILE UMBRELLA FUND PLC | 82.121 |
| 715 | D | ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST | 997.293 |
| 365 | D | ROPS EURO P | 204.791 |
| 367 | D | ROPS-SMART INDEX EURO | 1.628.961 |
| 688 - | D | ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT BOND FUNDS PLC | 114.333 |
| 191 | D | ROYAL LONDON EQUITY FUNDS ICVC | 6.305.053 |
| 194 | ﮯ | ROYAL LONDON GROUP PENSION SCHEME | |
| રેજેજી - | D | RP RENDITE PLUS | 277.430 |
| 632 | D | RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST | 72.016 |
| 637 | D | RUSSELL INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND | 37.982 |
| 768 | D | RUSSELL INVESTMENTS INTERNATIONAL SHARES FUND | 45.356 |
| 651 | D | RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL | 34.236 |
| 529 | D | SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 1.070.500 |
| Radge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 490 | D | SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND | 10.032 |
| 334 | D | SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOF OHIO | 776.500 |
| 622 | D | SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE | 840.270 |
| COMPANY INDEX ETF | |||
| 106 | D | SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE | 168.867 |
| COMPANY INDEX FUND | |||
| 621 | D | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 2.121.671 |
| 653 | D | SCOTIA DIVERSIFIED BALANCED FUND | 23.462 |
| 717 | D | SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRACKER ETF | 1.490 |
| 290 | D | SEATTLE CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 20.330 |
| 133 | D | SEGALL BRYANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP | 2.059.807 |
| TRUST | |||
| ડે તે રે | D | SEGALL BRYANT HAMILL INTERNA | 515.671 |
| 347 | D | SEI ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL | 55.385 |
| 348 | D | SEI GLOBAL MASTER FUND PLC THE | 3.241.700 |
| 109 | D | SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL | 4.431.100 |
| MANAGED VOLATILITY FUND | |||
| ાં રો | D | SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - TAX- MANAGED | 695.413 |
| INTL MANAGED VOLATILITY FUND | |||
| 126 | D | SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST GLOBAL MANAGED | 351.046 |
| VOLATILITY FUND | |||
| 654 | D | SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND | ે નિર્ |
| 351 | D | SG ACTIONS EURO SMALL CAP | 1.214.832 |
| 246 | D | SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN | 15.349 |
| 245 | D | SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400 | 14.110 |
| ਹੈਤੇ | D | SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL | 1.075.691 |
| CONTRIBUTORY PENSION FUND | |||
| 36 | D | SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE | 31.677 |
| SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND | |||
| 27 | D | SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL | 612.003 |
| OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND | |||
| 340 | D | SHERIFFS PENSION AND RELIEF FUND | 111.100 |
| 350 | D | SILVER AMUNDI EUROPE EQUITY CO | 207.148 |
| 495 | D | SOCIALLY RESPONSIBLE DEVELOPED MARKETS | 2.316 |
| FUNDAMENTAL INDEX CTF | |||
| 76 | D | SOFI WEEKLY DIVIDEND ETF | 749 |
| 340 | D | SOGECAP ACTIONS SMALL CAPS FUR | 5.360.379 |
| 667 | D | SOJECCI II LTEE | 68.600 |
| 528 D | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF | 707.840 | |
| 530 D | SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 36.706 | |
| 565 | D | SPDR SP WORLD EX AUSTRALIA FUND | 4.809 |
| 610 D | SSB ALLCOUNTRY WORLD EXUS ACTIVE NONLENDING | 260.485 | |
| COMMON TRUST FUND | |||
| 611 | D | SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING | 35.500 |
| COMMON TRUST FUND | |||
| 533 D | SSB MSCIEAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING | 690.005 | |
| COMMON FIND | |||
| 656 Da | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY | 1.060.824 | |
| 532 | D | SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS | 3.612.053 |
| ર રેતે | D | STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME | 357.809 |
| 335 | D | STANLEY BLACK AND DECKER INC PENSION MASTER TRUST | 279.300 |
| 11 | D STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL | 2.053.636 | |
| 1. 2. 1. 1. |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 268 | D | STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 11.356 |
| 609 | D | STATE STREET ALL-COUNTRY WORLD ACTIVE NON- | 194.908 |
| 448 | D | LENDING COMMON TRUSTFUND STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT |
52.818 |
| TRUST | |||
| 607 | D | STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICA V | 390.903 |
| 728 | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX | 231.550 | |
| PORTFOLIO | |||
| ਦੇ ਤੋਂ । | D | STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND |
242.022 |
| 537 | D | STATE STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND | 472.815 |
| 655 | D | STATE STREET IRELAND UNIT TRUST | 20.059 |
| 423 | D | STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 610.466 |
| 434 | D | STEEL WORKERS PENSION TRUST | 442.800 |
| 391 | D | STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE | 99.339 |
| DETAILHANDEL | |||
| 461 | D | STICHTING BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR HET | 53.247 |
| BEROEPSVERVOER OVER OVER DE WEG | |||
| 460 | D | STICHTING BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF |
69.128 |
| 423 | D | STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS | 880.800 |
| 247 | D | STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY | 9.248.232 |
| POOL | |||
| 718 | D | STICHTING ING CDC PENSIOENFONDS | 27.416 |
| ર્સ્ડિત્તે | D | STICHTING NN CDC PENSIOENFONDS | 17.217 |
| 325 | D | STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING | 117.085 |
| 44 | D | STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN | 133.918 |
| 487 | D | STICHTING PGGM DEPOSIT ARY | 4.894.897 |
| 548 | D | STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS | 131.218 |
| 324 | D | STICHTING RABOBANK PENSIOENFORDS | 2.490.534 |
| 165 | D | STICHTING SHELL PENSIOENFONDS | 2.831.278 |
| ીરેર | D | STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND | 107.034 |
| 224 | D | SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND | 91.074 |
| 91 | D D |
SUE ANN ARNALL | 18.878 3.748 |
| ರಿಗಿ 725 |
D | SUBBLA-FONDS SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED |
2.684 |
| BALANCED PORTFOLIO | |||
| 726 D | SUNAMERICA SERIES TRUST SA TEMPLETON FOREIGN | 98.049 | |
| VALUE PORTFOLIO | |||
| 564 | D | SUNSUPER SUPERANNUATION FUND | 1.833.391 |
| 427 D | SUPER ANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF | 2.293.611 | |
| SOUTH AUSTRAL | |||
| 142 - | D | SYCOMORE FUND SICAV -SYCOMORE ECO SOLUTIONS | 3.523.478 |
| 102 - | D | SYCOMORE FUND SICAY -SYCOMORE HAPPY AT WORK | 4.300.000 |
| 79 | D | SYCOMORE SELECTION MIDCAP | 845.000 |
| 678 | D TD ACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ETF | 283.722 75.584 |
|
| 436 D | 677 D TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA |
1.325.189 | |
| 614 Da | TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF | 1.550.474 | |
| ILLINOIS | |||
| 297 | D | TEXTRON INC MASTER TRUST | 570.200 |
| 652 | D | THE BANK OF KOREA | 281.069 |
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 546 | D | THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND | 52.011 |
| 28 | D | THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS | 437.768 |
| MASTER TRUST | |||
| 404 | D | THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST |
448.369 |
| 660 | D | THE CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY | |
| 329 | D | THE HKSAR GOVERNMENT SCHOLARSHIP FUND | 4.934.428 |
| 14 | D | THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR | 781 951.446 |
| MTBJ400045828 | |||
| 138 | D | THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: NZAM EURO STOXX (JPY HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT |
199.684 |
| 615 | D | TRUST) THE METHODIST HOSPITAL |
|
| 431 | D | THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED | 619.810 |
| COLLECTIVE FUNDS TRUS | 5.931.791 | ||
| 387 | D | THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY | 956.511 |
| રેટવ | D | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 69.401 |
| 205 | D | THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT | 68.823 |
| TRUST | |||
| 337 | D | THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER |
296.773 |
| 255 | D | THE TRUST FOR AGE UK FUNERAL PLANS | 3.817 |
| 649 | D | THRIVENT CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND | 84.798 |
| 647 | D | THRIVENT GLOBAL STOCK FUND | 67.780 |
| 648 | D | THRIVENT GLOBAL STOCK PORTFOLIO | 47.242 |
| 650 | D | THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION FUND | 146.506 |
| 646 | D | THRIVENT INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO | 303.479 |
| 705 | D | TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO |
414.700 |
| 472 | D | TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC | 155.263 |
| 213 | D | TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO - EU TRADING | 2.833.600 |
| 511 | D | TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP |
191.475 |
| 750 | D | UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF (ENGLISH) | 6.197 |
| રજૂવ | D | UBS (US) GROUP TRUST | 102.489 |
| 7 | D | UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD | 91.719 |
| 608 | ක | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF | 55.829 |
| 384 | OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS | ||
| ﮯ 606 Da |
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. UBS TOX FOND SOLUTIONS |
769.157 | |
| 438 | a | UNION PACIFIC CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST | 385.090 791.900 |
| 314 | D | UNITED CHURCH FUNDS INC. | 177.525 |
| 488 | D | UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES | 121.200 |
| 1 | D | UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH | 28.046 |
| 627 | D | UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR | 76.000 |
| ી વેવે | D | AQUILATUNIVERSALFONDS UNIVERSAL INVESTMENT GMBH |
|
| 630 | D | UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR | 31.170 |
| 86 | D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF | 682.686 | |
| OF BAYVK AI-FONDS | 5.795.723 | ||
| ୧୫ | D UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF | 87.360 | |
| OF BROCKEN-UI-FONDS | |||
| Badge | Titolare | ||
|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |
| 41 | D | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT EURO AKTIEN PROTECT ESG |
181.600 |
| 46 | D | UNIVERSAL-INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT EURO AKTIEN SOLVENCY |
248.590 |
| 72 | D | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS |
46.601 |
| 77 | D | UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF VSTBH-UNIVERSAL-FONDS |
29.238 |
| 680 | D | UNIVERSITY OF GUELPH | 113.700 |
| 679 | D | UNIVERSITY OF GUELPH FOREIGN PROPERTY TRUST | 251.800 |
| વરેતું | D | UNIVEST. | 341.811 |
| 338 | D | UPS GROUP TRUST | 12.361 |
| 437 | D | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | 272.441 |
| ો રેપે | D | VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE AKTIER | 497.600 |
| 380 | D | VALENTINI ROBERTO | 675 |
| 613 | D | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 10.161.731 |
| 549 | D | VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK |
9.762 |
| રે0 | D | VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF | 40.546 |
| 61 | D | VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND |
27.378 |
| 236 | D | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 3.211.991 |
| વેરિ | D | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST |
951.089 |
| રે 3 | D | VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II |
6.806.933 |
| 235 | D | VANGUARD FISE ALL WORLD EX US INDEX FUND | 3.055.709 |
| 753 | D | VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF |
151.696 |
| 752 | D | VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | 17.293 |
| 754 | D | VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND |
5.649 |
| 107 | D | VANGUARD FÜNDS PÜBLIC LIMITED COMPANY | 1.189.680 |
| 37 | D | VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND |
237.099 |
| 306 | D | VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD | 460.609 |
| 108 | D | VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY |
738.320 |
| 152 | D | VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG FTSE DEVELOPED WRLD CMMN CONT FD |
38.100 |
| 115 | D | VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANGETSE DVLPD WRLD EX UK CMN CNT FD |
28.786 |
| 143 | D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD-VANGUARD FISE DEV EUR EX UK CCF |
157.746 | |
| 550 | D VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICYC-VANGUARD FISE DEVELOPED WOR LD EX - U.K. EQUITY INDEX FUND |
366.399 | |
| 122 | D D |
VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD II CCF VANGUARD INVESTMENTS IT CCF/VANGUARD SRI FTSE |
61.496 50.702 |
| 131 58 |
D | DEVELOPED EUROPE II CCF VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND |
19.961.817 |
| 612 | D | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 612.818 |
19
Pagina
| Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL ાં રેડે D INDEX PORTFOLIO VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER D 469 SOLUTIONS FUND D VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP 428 FLERKAKTOR D 457 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS VIF ICVC VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK D 551 EQUITY INDEX FUND રેરી D VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 281 D 252 D VIRTUS ALLIANZGI GLOBAL ALLOCATION FUND VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL FACTORS FUND 330 D VWINKA SONDERVERMGEN 2 D 756 D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC - WAVERTON GLOBAL 473 D CORE EQUITY 242 D WELLS FARGO BANK NA |
|
|---|---|
| Straordinaria | |
| 21.081 | |
| 1.080.000 | |
| 207.758 | |
| 265.902 | |
| 749.983 | |
| 58.028 | |
| 454-517 | |
| 30.196 | |
| 170.638 | |
| 852.400 | |
| 3.035.420 | |
| 490.947 | |
| 325.278 | |
| 299 D WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSN |
126.600 |
| 239 D WESPATH FUNDS TRUST |
87.543 |
| 392 D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD |
3.589.112 |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED 390 D |
28.374 |
| WHITEHELM LISTED CORE INFRASTRUCTURE FUND - D 496 UNHEDGED |
6.262 |
| 102 D WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES |
11.503 |
| 225 D WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST |
659.268 |
| 269 D WILMINGTON INTERNATIONAL FUND * |
11.240 |
| 747 D WILMINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT TRUST |
121.626 |
| 762 D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL EQUITY FUND |
65.963 |
| 761 D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND |
606.035 |
| 759 D WISDOM TREE GLOBAL HIGH DIVIDENDFUND |
15.565 |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITYFUND 758 D |
273.466 |
| 757 D WISDOMTREE INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND |
119.618 |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAPDIVIDEND 760 D |
320.075 |
| 755 D WISDOMTREE ISSUER ICA V |
42.537 |
| XANTIUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES 513 D LIMITED |
|
| 687 XEROX CANADA EMPLOYEES' RETREMENT PLAN a |
71.200 |
| 616 D XEROX CORPORATION RETIREMENT SAVINGS PLAN |
208.627 |
| 600 D XTRACKERS |
2.417.733 |
| 698 D XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY | 97.314 |
| 311 D XTRACKERS EUROZONE EQUITY ETF | 779 |
| 295 D XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US COMPREHENSIVE FACTOR ETF |
55.195 |
| D XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF 289 - |
3.982 |
| Totale azioni | 623.496.658 19,901548 |
| COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN 2 |
0 |
| QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI | |
| FERRARI FABIO |
| Dadge | ا الملادي | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Straordinaria | |||
| 2 | D | COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALICI LOCALI S.P.A. | 561.530 | ||
| 3 | D | COMUNE DI MILANO | 783.226.321 | ||
| 4 | D | INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER |
59.068.110 | ||
| - | D | MAGNI PAOLO | 7.500 | ||
| Totale azioni | 842.863.461 26,903573 |
||||
| Totale azioni in proprio | 0 | ||||
| Totale azioni in delega | 2.249.586.440 | ||||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 0 | ||||
| TOTALE AZIONI | 2.249.586.440 | ||||
| 71,805121% | |||||
| Totale azionisti in proprio | 0 | ||||
| Totale azionisti in delega | 773 | ||||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 | ||||
| TOTALE AZIONISTI | 773 | ||||
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 1 |
Legenda: D: Delegante R: Rappresentato legalmente 1
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A.ordinarie , di cui nº 2.249.586.440 ammesse al voto ,
pari al 71,805121 % del capitale sociale.
| %Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) |
%Azioni Ammesse al voto |
%Cap. Soc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli | 2.249.017.452 | 99,974707 | 99,974707 | 71,786960 |
| Contrari | O | 0,000000 | 0.000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 2.249.017.452 | 99,974707 | 99, 974707 | 71,786960 |
| Astenuti | 568.988 | 0,025293 | 0.025293 | 0,018162 |
| Non Votanti | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 0,000000 |
| Sub Totale | 568 - 988 | 0,025293 | 0,025293 | 0,018162 |
| Totale | 2.249.586.440 | 100,000000 | 100,000000 | 71,805121 |

1 773
CHART STATE CONTRACT COLLECTION CONSULTION
| A2A S.D.A. |
|---|
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella societàÀ 2A S.p.A. CONTRARICognome
0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti
0.000000 0,000000 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica ﮯ ﮨﮯ
Pagina 1
0 Teste:
0
Azionisti in proprio:
Azionisti:
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuara alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
08 ottobre 2021
Delega
Proprio
Tot. Voti
08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A ASTENUTI| Cognome | Tot. Voti | Proprio | nerega | |
|---|---|---|---|---|
| 1 COMPULERSIARD SPA RAPPA. DESIGNATO I3-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI FERREAR FABLO **D AB SICAV III - DYNAMIC ALL MAR |
7.458 | 7.458 | ||
| 2 COMPUTERSIARE SPA REPRESENTATO IN CUALLIA DI DELEGATO 135-UNDRCIES TUF IN PRESONE DI FERRARI FABIO **D COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. |
561.530 | 561.530 | ||
| Totale voti | 268.988 |
| Lorate von | 000-700 |
|---|---|
| Percentuale votanti % | 0-025293 |
| Percentuale Capitale % | 0 018162 |
**D delega alla persona fisica sopra incicata con il numero della scheda magnetica (votazione effectuata alla postazione assistità) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Pagina 2
: 10.000 10.000
the country of the country of the country of the county of
and and the contributed
Bearing and the country of the county of
2 Teste:
0
| 2A S.D.A. | |
|---|---|
Linea Group Holding S.p.A. nella societàA2A S.p.A.`NON VOTANTI
Cognome
0,000000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti
0,000000
Azionisti in proprio:
Azionisti:
ﮯ ﮨ
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuzia alla postazione assistita) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Pagina 3
08 ottobre 2021
Delega
Proprio
Tot. Voti
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding Sp.A.nella societàA2A S.p.A.| FAVOREVOLT | |||
|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN FERRERI FABIO COMPUTERSHARE |
|||
| UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH **D |
400 28.046 N ഥ |
28.046 852.400 |
|
| VWINKA SONDERVERMGEN **D |
0 7 966.7 8 2 |
966.740 - C |
|
| GMBH INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
0 88 ರ 27 |
0888 6 27 |
|
| FUND COPERNICUS ITALY EQUITY **D |
0 8 ਪੈਂ 7 1 |
840 74. |
|
| SMALL CAP BLUE CREDIT SUISSE FUNDS AG CSIF CH EQUITY MORID EX CH **D |
.749 00 |
7 4 9 8 . T |
|
| BUREAU OF LABOR FÜNDS-LABOR INSURANCE FUND **D |
ర్ 91.71 |
719 ਹੇ I |
|
| UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD **D |
6.060 T |
16.060 | |
| IMPACT INDEX FUND FLEXSHARES STOXY GLOBAL ESG **D |
0 336.90 |
900 336. |
|
| TRUST PRIVATE GLOBAL EQUITIES ANZ **D |
715 464 . |
715 ਕ ਦੇ ਪ |
|
| FUND GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SMALL CAP INSIGHTS **D |
. 636 ದ 5 . O ঠ |
53.636 . O ਟ |
|
| STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL **D |
.119.066 N |
.119.066 ਟ |
|
| NORDEA 2 SICAV **D |
382 8. 6 C |
82 3 298 |
|
| ALLIANZGI-FONDS DSPT **D |
51.446 6 |
951.446 | |
| THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045828 **D |
67.143 | 143 67 . |
|
| MULTI-MANAGER DIRECTIONAL ALTERNATIVE STRATEGIES FUND **D |
61 . 8 0 27 S |
୧ । 8 270. 5 |
|
| EURO CAP CARDIF BNPP IP SMID **D |
.000 111 |
00 0 111 |
|
| FUND MINE SUPERANNUATION **D |
687 3. . 61 8 |
687 .613. 8 |
|
| INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS BLACKROCK **D |
9 ర్ 1 တဲ့ - P |
તે રે ా ਪੈਂ ਉ |
|
| PENSION FÜND ABU DHABI **D |
00 ਕੋ 8 10 ರಿ N |
88 285.4 |
|
| NORDEA GLOBAL EQUITY ALLOCATION FUND **D |
386 0. રે તે |
୫ ହ క 590. |
|
| AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED **D |
e I 188.6 |
&I 9 188 |
|
| IGSS PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL GOVERNMENT SUPER * * D |
.430 ದ ﻟﺴ |
78.430 | |
| MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND ELEXSHARES **D |
00 ప 2. ರಿ |
300 82 |
|
| PENSION INVESTMENT FUND GOVERNMENT **D |
00 L .567. |
700 567. โ |
|
| RETIREMENT FÜND NEW YORK STATE COMMON **D |
0 19.08 |
88 0 19. |
|
| ALLIANZGI-FONDS NICO **D |
612.003 | 03 0 et 2 |
|
| TRUST (BERMUDA) ITD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND SHELL **D |
8 9 437.7 |
7 68 437 |
|
| BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST THE *D |
0 ไ 675.7 N |
675.710 2. |
|
| BNP PARIBAS ACTIONS ENTREPRENEURS **D |
ప్ర . 45 269 |
క ന 269.4 |
|
| INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST - GLOBAL SMALL CAP ENHANCED KL *D |
901 11. |
11.901 | |
| EPS *D |
ದ 38 |
383 | |
| D. E. SHAM ALL COUNTRY - BM **D |
881 343 |
e8I 343 |
|
| PF1-GM1-G MA allianzgi-Fonds PF1 SEGMENT *D |
40 000 ﺎ |
000.402 1. |
|
| LVUI EQUITY EUROPE *D |
8 875.60 |
. 608 ഥാ 87 |
|
| COMPANY LIMITED CHINA LIFE INSURANCE **D |
.677 31 |
. 677 31 |
|
| PENSION FUND TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL SHELL **D |
ర 0 ਕੇ 37 ਟ |
237.099 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND *D |
10.498 | 0.498 โ |
|
| DEVELOPED EX-FOSSIL FUEL INDEX FUND B (FTDEVXEE) **D |
.421 ਹ ਦ |
16.421 | |
| ALLIANZGI-FONDS SVKK *D |
8 .07 ટ રે 3 |
353.078 | |
| PROTECT ESG ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA1-E EUA *D |
0 . 60 181 |
. 600 181 |
|
| UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT EURO AKTIEN **D |
.00 238 |
000 38 ਟ |
|
| QUANT CALCIUM *D |
0 .71 02 7 |
402.710 | |
| NFS LIMITED **D |
8 133.91 |
ਰੇ ਹੋ 8 133. |
|
| STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN **D |
126 ന F |
126 5. 7 |
|
| SOLVENCY UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF HMT EURO AKTIEN BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND **D |
590 8 24 |
ತಿರಿ டு 8 24 |
|
| ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO D D |
607 .091 ﺎ |
200 607 2. .091 ਟ T |
|
| GLOBAL VALUE FUND LSV **D |
0 20 ਟ ਟ |
237.436 | |
| JNL INTERNATIONAL INDEX FUND **D |
ટ વે ર 237.436 4 0 |
ટ વૈદ 0. F |
|
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF **D |
9 .70 203 |
9 70 203. |
|
| ALLIANZGI-FONDS ELK **D |
|||
| Pagina 4 |
08 ottobre 2021
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
771 1
0 Azionisti in delega: 771 Teste:
Azionisti in proprio:
Azionisti:
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
100 million in the state
and the country of the country of the country of the country of the country of the county of
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A.| FAVOREVOLI | |||
|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND *D |
15.313 | 5.313 l |
|
| II STOCK MARKET INDEX TRUST VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL ETF AAM S&P DEVELOPED MARKETS HIGH DIVIDEND VALUE D *D |
. 933 80 ୧ ર્ |
933 6. 80 ರ |
|
| INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS INTERNATIONALE AKTIER *D |
411 J 4 9 ไ ਟ |
. 411 6 |
|
| DEKA-RAB * D |
860 6 35 71 |
ବିହିଠ б 35 6 L 7 1 |
|
| ALLIANZGI-FONDS PTV2 SEGMENT PLV2-GM1-G MA *D |
0 n ರಿ ਰੇ ਪੈਂ |
.850 ਰੇ ਪੈ T |
|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND D D |
817 ਰੇ ਹ 9 - L |
.817 ਰੇ 1 1 g |
|
| ALLIANZGI-FONDS APNIESA SEGMENT APNIESA-GSIM-A ALLIANZGI FONDS LUNA A *D |
9 ಕ್ಕ । ਪੈ |
14.135 | |
| VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND *D |
006 378 રે ર 27 |
୦୦୧ 6 - |
|
| INDEX TRACKING FUND AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL *D |
24.010 | 378 7. ਟ |
|
| EUROPEAN EQUITIES SYSTEMATIC LA FRANCAISE *D |
.947.912 | 912 24.010 947. |
|
| CAP EUROPE CARDIF BNPP IP SMID *D |
.532.221 L |
221 .532. ﺎ |
|
| SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB) BLACKROCK MSCI EAFE *D |
.453 n 9 0 |
453 455. |
|
| FUND N.V KEMPEN EUROPEAN HIGH DIVIDEND *D |
.008 P - 48 C |
008 -484 . C |
|
| CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM *D |
333 ಟ 8 |
333 83. |
|
| UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHART MBH ON BEHALF OF BROCKEN-UI-FONDS ALLIANZGI-FONDS AFE SEGMENT AFE-AA3 D D |
.360 87 |
୧୦ ದ 87 |
|
| GLOBAL- BEST STYLES CBP GROWTH SECMENT AKTIEN * D |
0.099 62 |
0 वे वे 620. |
|
| FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES (FRR * D |
443.126 234.710 8 |
443.126 3.234.710 |
|
| MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT * D |
. 601 વે દ |
6.601 ל |
|
| ALLIANZGI-SUBFONDS TOB -NEU- *D |
0 - 16 87 |
160 87 . |
|
| ESG FCP FRANCE PLACEMBNT EURO *D |
ర్ 6.1 9 2 |
266.195 | |
| 2 FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS *D |
863.281 1. |
863.281 1 |
|
| ETF SOFI MEEKLY DIVIDEND *D |
ర ਵੀ |
749 | |
| UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF VSTBH-UNIVERSAL-FONDS EURO BNP PARIBAS MIDCAP D D |
8 9.23 N |
29.238 | |
| MIDCAP SYCOMORE SELECTION *D |
9 41 92 0 |
692.416 | |
| CNP ASSUR SMID CAP EUROPE D |
647 845.000 875. |
.000 845 |
|
| DEKA-MASTER HAEK I D |
153 040. |
875.647 040.153 t |
|
| ALLIANZGI-FONDS GANO 2 *D |
ਰੇਡ ర్ 7. S |
. 998 57 |
|
| GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND * D |
. 632 ર્ષ |
. 632 ਕੇ ਰੋ |
|
| CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET |
502 293. |
.502 293 T |
|
| PARTNERSHIP TRUST FOR PENSIONS JOHN LEWIS TRUSTEES OF THE PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS JOHN TEWIS * D |
39.074 | .074 ਤੇ ਭੇ |
|
| A1-FONDS UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAYVK * D |
723 5 . ర్ 1 9 |
795.723 S |
|
| UNIVERSAL FOVERÜKA PENSIÓN *D |
ਦੇ ਖ ರ ర్ ਟ |
ਣ ਖੋ ర్ 29 |
|
| AFER ACTIONS PME *D |
528 8. . 34 3 |
28 S .348 3 |
|
| AGFIQ GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF *D |
156 9. |
g ಗು I ರ್ |
|
| SUE ANN ARNALL SUEBIA-FONDS D D |
748 78 . 8 ట్ 8 |
.748 .878 ന് ರ್ಯ |
|
| FUND B (EMUIMIB) EMU IMI INDEX BLACKROCK MSCI * D |
.223 | 1.223 । |
|
| SHELL FENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND *D |
.691 S 07 |
91 . б .075 |
|
| PTV2-AA1-E_EUA SEGMENT PTV2 ALLIANZGI-FONDS * D |
.584 ਰੇ I 00 |
8 ਪੈਂ டு ਰੇ I ರಿ |
|
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL EUROLAND PARIBAS SMALLCAP вив D D |
263 ರಿ ਕੇ ਕੈ 20 |
263 ਕੇ ਕੇ ਉ 0 ਟ |
|
| STOCK MAR ALLIANZGI-FONDS PF2 SEGMENT PF2-AA2-E EUA *D |
. 089 .466 ﺎ ಗು য O |
089 4 ୧୧ 951. ਪੈ ਹੋ |
|
| AGI SYST VILLIERS ACTIONS EURÓPE FCP *D |
.100 52 3 |
100 352 |
|
| PARIBAS FUNDS - EURO MID CAP BND * D |
. ୧୫ ବ 87 0 |
487.689 | |
| GENERALI ITALIA SPA | .423 651 |
651.423 | |
| MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2 * D |
. 259 122 |
22.259 L |
|
| INTERNATIONAL CORE EQUITIES WHOLESALE |
.503 । ਹ |
.503 T |
|
| ALLIANZGI F PENCABBV PENSIONS *D |
223.000 | 223.000 | |
| Pagina 5 | |||
| ega-atla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Teste: 771 Azionisti: |
|||
| **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) 771 Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
|||
.
Children Children
and the contraction of the comments of the comments of the comments of
.
and the comments of the comments of the comments of the comments of
and the country of the country of the county of the county of
.
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
08 ottobre 2021
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
.
Linea Group Holding S.n.A nella società A2A S.p.AFAVOREVOLI
| Tot. Voti | Proprío | Delega | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | |||||
| PEGASUS-UI-FONDS *D |
952.281 | 952.281 | |||
| SYCOMORE FUND SICAV -SYCOMORE HAPPY AT WORK | 300.000 ঘ |
300.000 ব |
|||
| *D | .867 I ୧୫ |
168.867 | |||
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE *D |
COMPANY INDEX FUND | 189.680 | |||
| VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY *D |
. 680 । 8 ਰੇ ﺎ |
T | |||
| ARMEUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LINILLED COMPANY *D |
.320 738 |
38.320 1 |
|||
| .100 31 t 0 |
.431.100 রা |
||||
| *D | SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND | ||||
| PARIBAS B BNE * D |
PENSION SUSTAINABLE STABILITY | б .57 88 S |
588.579 | ||
| G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES * D |
ਟ . 85 62 ర్ l |
.852 ਟ 96 T |
|||
| б . 53 50 |
0.539 பு |
||||
| PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, *D |
INC. | ಗು (() . 1 31 1 |
731.155 | ||
| FUNDS GENERALI SMART *D |
|||||
| I BUMA-UNIVERSAL-FONDS * D |
.100 17 7 |
417.100 | |||
| VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL ED/VANG FISE DVLPD WRLD EX UK CMN ENT FD | 9 .78 28 |
28.786 | |||
| *D | .373 9 |
6.373 | |||
| ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUNDEX FUND *D |
|||||
| BNP PARIBAS FUNDS - *D |
EUROPE MULTI-ASSET INCOME | . 394 198 |
98 - 394 T |
||
| .101 339 |
101 339. |
||||
| *D | GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY INSIGHTS FUND | 120.88 | 120.883 | ||
| EUROZONE ALPHADEX FIRST TRUST * D |
ETE | ||||
| B PENSION SUSTAINABLE GROWTH BNP PARIBAS * D |
1.667.777 | 1.667.777 | |||
| FUND | 705.032 | 705.032 | |||
| FIRST TRUST DEVELOPED MARKETS EX-US ALPHADEX * D |
9 . 4 9 61 |
61.496 | |||
| *D | VANGUARD INVESTMENTS II CCF - VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD II CCF | ||||
| FIRST TRUST EUROPE ALPHADEX * D |
FUND | 877.183 ﺎ |
877.183 T |
||
| ETF | . 604 12 |
12.604 | |||
| DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT *D |
. 40 324 |
324 - 409 | |||
| *D | NO. 1 IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL SHARE STRATEGY |
||||
| **D | SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND | . 04 51 ್ |
1.046 35 |
||
| 96.766 S |
596.766 | ||||
| FLEXSHARES INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INDEX FUND * D |
0 . 00 |
500.000 | |||
| AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND **D |
500 | ||||
| BNP PARIBAS FUNDS - MULTI-ASSET INCOME | 375.041 | 5.041 37 |
|||
| **D | 417.58 | ହିଛନ୍ତି । 417 |
|||
| FIDELITY **D |
SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND | ||||
| VANGUARD INVESTMENTS II CCF/VANGUARD SRI *D |
FTSE DEVELOPED EUROPE II CCF | 50.702 | 50.702 | ||
| FUND | .310 રેકેટ |
.535.310 | |||
| **D | FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL VALUE INDEX | 059.807 N |
.059.807 N |
||
| SEGALL BRIANT & HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP TRUST **D |
|||||
| PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED BNB **D |
. 948 . ୧୦୫ 6 |
9.608.948 | |||
| .719 428 |
428.719 | ||||
| * D | IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - LISTED GLOBAL INFRASTRACTURE | 47 | 47.052 | ||
| ALLIANZGI FONDS OLB PENSIONEN *D |
.052 | ||||
| EIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC DEVETOPED *D |
INTERNATIONAL ETT | 39.847 ਟ |
39.847 N |
||
| MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: | NZAM EURO STOXX (JP) HEDGED) (PRIVATELY PLACED INVESTMENT TRUST) | 99.684 L |
199 - 684 | ||
| THE *D |
.219 592 ਟ |
592.219 ਟ |
|||
| METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH *D |
57.615 | 57.615 | |||
| FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EUROPE ETF *D |
|||||
| KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS **D |
. 463 52 L |
152 - 463 | |||
| SYCOMORE FUND SICAV -SYCOMORE ECO SOLUTIONS *D |
523.478 3 |
3.478 52 ్ర |
|||
| UK CCF VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD-VANGUARD FTSE DEV EUR EX |
157.746 | 157.746 | |||
| **D | .121 ਟ 8 |
82.121 | |||
| RIVER AND MERCANTILE UMBRELLA FUND PLC **D |
. 559 ਦਾ ਹੈ |
619.559 | |||
| CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) **D |
203.516 | 203.516 | |||
| ARCA INVESTMENTS - GLOBAL QUANT LOW VOLATILITY ROI **D |
III | ਰ ਦੇ ਉਹ 15. |
જે રેત્વે તે જેવી જેવી સ 15. |
||
| PINEBRIDGE DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND **D |
|||||
| PARIBAS EASY - ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE BNP **D |
692.491 | 692.491 | |||
| WHOLESALE INTERNATIONAL EQUITIES (INDEX) FUND BNZ **D |
.318 23 |
23.318 | |||
| 96.370 | 370 વેર . |
||||
| DIRECT SICAV ING **D |
695.413 | 695.413 | |||
| SEI **D |
INSTITUTIONAL MANAGED TRUST - TAX- MANAGED INTL MANAGED VOLATILITY FUND | 38.100 | 100 38 - |
||
| **D | FD CMM CONT VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FD/VANG ETSE DEVELOPED WRLD |
21 | 081 21. |
||
| **D | VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO | 081 | |||
| VAERDIPAPIRFONDEN NORDEA INVEST PORTEFOLJE AKTIER **D |
497.600 | ୧୦୦ 497. |
|||
| STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND **D |
107.034 | 107.034 | |||
| Pagina 6 | |||||
| DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||||
| Azionisti: | Teste: /7] |
||||
| Azionisti in proprio: | 771 Azionisti in delega: 0 |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita) | |||
| RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||||
and the country of the country and the comments of the comments
the successful and the submit and the submit of the submit of the submit of the submit of the submit of
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A. FAVOREVOLI| FAVURE VOLT | |||
|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELLITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUNL **D |
168.736 | 168.736 | |
| BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP *D |
18.570.296 | 570.296 18 |
|
| NEUERAL FUND MARKET ୍ତ CC AND I **D |
7 9 ల్ |
.795 ന |
|
| EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD GLOBAL ପ AND I CC **D |
84.245 | .245 8 पे |
|
| FUND II CC AND L Q 130/30 **D |
167.528 | 167.528 | |
| CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY **D |
863 | 863 | |
| CC AND I ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND **D |
631 22. |
. 631 2 2 |
|
| EHP GUARDIAN INTERNATIONAL ALTERNATIVE FUND **D |
500 16. |
16.500 | |
| ד CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND **D |
243 3 . |
3.243 | |
| SHELL PENSIOENFONDS STICHTING **D |
2.831.278 | 2.831.278 | |
| DANSKE BANK PULJER **D |
201 479. |
479.201 | |
| DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL.EURO - ACC. KL **D |
60.848 | 60.848 | |
| BEST INVESTMENT CORPORATION *D |
287 544 . |
544.281 | |
| ACC KL DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE - **D |
258 16. |
16.258 147.645 | |
| ALLIANZ GLOBAL HIGH PAYOUT FUND **D |
147.645 | ||
| TACTICAL ASS. ALLOCATION DK, DKK KL SELECT DI **D |
216.479 | 216.479 | |
| JPM MULTI INCOME FUND *D |
ਦੇ ਦੇ ਪੈ 247 .418. 17. 2 |
247 2.418.554 17. |
|
| DANSKE INVEST SELECT GLOBAL EQUITY SOLUTION - AKKUMULERENDE KL HSBC MANAGED GROWTH FUND D D |
276 228. |
228.276 | |
| FUND HSBC MANAGED BALANCED *D |
272 10. |
10.272 | |
| JPMORGAN MULTI BALANCED FUND * D |
91.449 | 91.449 | |
| 2 - AKKUMULERENDE KL SOLUTION SELECT GLOBAL EQUITY DANSKE INVEST **D |
233.309 | 233.309 | |
| DANSKE INVEST SETECT GLOBAL EQUITY SOLUTION KL **D |
138.785 | 138.785 | |
| PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL * D |
130.066 | 130.066 | |
| DANSKE INVEST SELECT GLOBAL RESTRICTED KL *D |
71.248 | 71.248 | |
| DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL *D |
8.246 | 246 8 - |
|
| REASSURE LIMITED *D |
500.323 | 500.323 | |
| DANSKE INVEST SELECT FLEXINVEST AKTIER KL * D |
346.145 | 346.145 | |
| ICVC FUNDS HSBC INDEX TRACKER INVESTMENT * D |
97.563 | 563 97 . |
|
| INDEX FUND PASSIVE FUNDS ACS - AI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY AVIVA INVESTORS * D |
466.234 330.231 |
231 466.234 330 - |
|
| - AI DEVELOPED EUROPEAN EX UK EQUITY INDEX FUND PASSIVE FUNDS ACS SECURITIES LIMITED INVESTORS AVIVA *D |
62.681 | 62.681 | |
| 50:50 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AT l FUNDS ACS PASSIVE INVESTORS M & G AVIVA D D |
242.369 | 242.369 | |
| 30:70 GLOBAL EQUITY (CURRENCY HEDGED) INDEX FUND - AI FUNDS ACS PASSIVE INVESTORS AVIVA *D |
27.047 | 27.047 | |
| INDEX FUND DEVELOPED MORLD EX UK EQUITY AI l FUNDS ACS PASSIVE INVESTORS AVIVA **D |
163.523 | 163.523 | |
| LONDON EQUITY FUNDS ICAC ROYAL *D |
6.305.053 | 6.305.053 | |
| 60:40 GLOBAL EQUITY INDEX FUND AVIVA INVESTORS PASSIVE FUNDS ACS - AI **D |
18.911 | 18.911 | |
| HSBC EUROPEAN INDEX FUND *D |
596.819 | 596.819 | |
| PENSION SCHEME GROUP ROYAL LONDON *D |
|||
| INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH PUTM EUROPEAN UNIT TRUST *D |
109.121 956.288 2 |
.956.288 109.121 ਟ |
|
| ALLIANZ VGI 1 FONDS AGI EQUITIES D D |
216.700 | 216.700 | |
| PV-MS RCM SYSPRO VALUE EUROPE ALLIANZ *D |
246.530 | 246.530 | |
| GMBH UNIVERSAL INVESTMENT * D |
31.170 | 170 31. |
|
| CGI SUBFONDS EQUITIES ALLIANZ *D |
275.670 1.213.863 |
275.670 .213.863 |
|
| BETABUILDERS EUROPE ETF JPMORGAN *D |
37.878 | 878 37. |
|
| INSURANCE TRUST INCOME BUILDER PORTFOLIO JPMORGAN *D |
315.594 | ട ഒരു 315. |
|
| ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL EQUITY MULTI-FACTOR UCITS: ETF : BETABUILDERS INTERNATIONAL EQUITY ETF JPMORGAN JPMORGAN 440 & * D |
32.305 | 305 32 |
|
| THE SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST *D |
68.823 | 68.823 | |
| JPMORGAN INCOME BUILDER FUND *D |
4.414.613 | .414.613 র্ব |
|
| JPMORGAN FUND ICVC - JPM MULTI-ASSET INCOME FUND *D |
183.239 | 183.239 | |
| Pagina 7 | |||
| ** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistità) DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Teste: 771 Azionisti: |
|||
| Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
|||
| RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica |
1
and the control consideration
and the contraction of the comments of the country
and the comments of the country
the comments of the country
08 ottobre 2021
:
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A 1 44 4 14 14| FAVUREVULT | |||
|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL EQUITY ETF * D |
296.846 | 296.846 | |
| ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL *D |
973 129. |
129.973 | |
| CORE REAL ASSETS LIMITED JPMORGAN GLOBAL *D |
ਰੇ ਉ S ರಿ 4 . |
94.598 | |
| FCP VILLIERS ACTIONS EUROPE CPR AM *D |
.979.118 | 118 .979. t |
|
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS r * D |
294 .039. 0 ા |
294 10.039. |
|
| PORTFOLIO - EU TRADING TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA **D |
2.833.600 | 2.833.600 | |
| DPAM CAPITAL B a Kanada Karin Kari Kari ya Kari ya Kari ya Kari ya Kari ya Kari ya Mari ya Mari ya Mari ya Mari ya Mari ya Marin Mari ya Marin Mari ya Marin Mari ya Marin Mari ya Marin Mari |
2.286.000 | 2-286.000 | |
| DEAM EQUITIES L **D |
165.000 | 165.000 | |
| RENDITA BILANCIATA ETICA **D |
824.358 | 824.358 | |
| OBBLIGAZIONARIO MISTO ETICA r *D |
470.140 | 470.140 | |
| BILANCIATO ETICA + * D |
.820.710 2 |
.820.710 2 |
|
| AZIONARIO ETICA **D |
1.153.042 | 153.042 1. |
|
| FONDO ETICA IMPATTO CLIMA SGR SPA - ETICA **D |
.271.034 L |
.271.034 H |
|
| BESSEMER TRUST CO CLEARING ACCT * * D |
83.290 28. |
83.290 | |
| AKK KI MOMENTUM AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST * * D |
000 100.000 |
28.000 100.000 |
|
| MOMENTUM AKTIER SPARINVEST SUBSIDISED SCHOOLS PROVIDENT FUND INVESTERINGSFORENINGEN D * D |
91.074 | 91.074 | |
| WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST a * D |
268 659. |
268 659. |
|
| ETF LEGG MASON INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND **D |
285.974 | 285.974 | |
| LP NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIÓ 4 OFFSHORE MASTER *D |
915.549 | 915.549 | |
| EQUITY LIC ISV NON US ם* |
524.500 | 524.500 | |
| FOND GREAT WEST INTERNATIONAL VALUE **D |
.543.900 | 1.543.900 | |
| GLO EQ FUND влум вм NATWEST TDS DEP *D |
197.412 | 197.412 | |
| MEBA PENSION TRUST DEFINED BENEFIT PLAN *D |
192.617 | 192.617 | |
| STRATEGIES INTERNATIONALEQUITY FUND GREAT WEST CORE *D |
228.300 762.900 |
228.300 762.900 |
|
| SYSTEM MASTER RETIREMENT TRUST FIRSTENERGY AD |
138.770 | 138.770 | |
| LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC *D |
.055.709 દ |
3.055.709 | |
| EX US INDEX FUND FTSE ALL WORLD VANGUARD * * D |
3.211.991 | 3.211.991 | |
| DIPERBADANKAN FUND INDEX WANG PERSARAAN EUROPEAN STOCK VANGUARD D D |
102.444 | 102.444 | |
| THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS CENTRAL PENSION FUND OF KUMPULAN *D |
387.221 | 387.221 | |
| TRUST FUNDS WESPATH *D |
87.543 | 87.543 | |
| NYKREDIT BANK AS *D |
6.000 | 000 6. |
|
| CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS *D |
42.354 | 42.354 | |
| Fargo Bank NA WELLS *D |
278 325. |
325.278 | |
| ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST *D |
145.227 | 145.227 | |
| TRUST GLOBEFLEX INTERNATIONAL ALL CAP COMMINGLED *D |
14.110 671.794 |
110 671.794 14 . |
|
| CANADA 2007 PENSION PLAN 400 PLAN 2007 PENSION SHELL *D |
15.349 | 15.349 | |
| STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL SHELL CANADA D D |
9.248.232 | 9.248.232 | |
| SMALL CAP MAN NUMERIC INTERNATIONAL *D |
379.460 | 379.460 | |
| FUND CAP SMALL ប ទី EX ACWI SI DB BELLON BNYM a * D |
117.524 | 524 117. |
|
| FUND IMI បន EX ACWI ਟੈਸ CF BNYM MELLON * D |
12.331 | 12.331 | |
| I Judd IRELAND GLOBAL FUND MANAGERS CARNE *D |
288.613 I તે ୧ 30 - |
288.613 ન જેવ 30. |
|
| FUND GLOBAL ALLOCATION VIRTUS ALLIANZGI *D |
3.891.800 | 3.891.800 | |
| ohio OF OHIO OF SYSTEM SYSTEM PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT RETIREMENT EMPLOYEES PUBLIC *D + + D |
785.997 | 997 785. |
|
| THE TRUST FOR AGE UK FUNERAL PLANS *D |
3.817 | 3 - 817 5 - 387 | |
| NATIONAL FUNERAL TRUST *D |
5.387 | ||
| ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM ord |
.430 | 1.430 4.461 |
|
| PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY OF THE PRESBYTERIAN CHURCH ALLSTATE INSURANCE COMPANY *D |
8.989 .461 P |
8.989 | |
| AD | |||
| Pagina 8 | |||
| DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Teste: 771 Azionisti: |
|||
771
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il tumero della scheda magnetica (votazione assistita)
and the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the consistent of the consistent of the consistent of the consistent of th
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
And Property of Children
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
777 - Teste.
Azionisti in proprio:
the management with the state the state of the states of the count
| A2A S.D.A. |
|---|
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella societàA2A S.p.A.` FAVOREVOLI| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega | |
|---|---|---|---|---|
| IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF **D |
24.890 | 24.890 | ||
| INVESTERINGSFOREMINGST INDEX EUROPA SMALL CAP KI ID SPARINEST A S FILIAL AF SPARINGST 4 * D |
A ഗ്ന |
102.301 | 102.301 | |
| CBIS GLOBAL FUNDS PUBLIC LTD CO EATON VANCE MANAGEMENT D D |
136 1 - |
1.136 | ||
| AIB GROUP IRISH PENSION SCHEME **D |
500.000 ರಿಕೆ 8 53. |
500.000 | ||
| GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC ACADIAN **D |
213.643 | 53.958 213.643 |
||
| RETUREMENT SYSTEM FLORIDA **D |
ଚରଠ 714. |
714.560 | ||
| INTERNATIONAL LOW BETA EQUAL WEIGHT ETF FTSE INVESCO **D |
630 4 - |
4.630 | ||
| BOARD WISCONSIN INVESTMENT STATE OF **D |
11.356 | 11.356 | ||
| WILMINGTON INTERNATIONAL FUND **D |
111.240 | 111.240 | ||
| MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND LLC ACADIAN ALL COUNTRY WORLD TRUST GROUP GMS ERISA D D |
281 34 . |
34.281 | ||
| PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO TRUST AST SERIES ADVANCED **D |
189.443 391 606. |
189.443 606.391 |
||
| MARKETS III PLC INVESCO **D |
2.273 | 2.273 | ||
| ETF FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX U S INVESCO **D |
278 200. |
200.278 | ||
| RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND FLORIDA **D |
.179.658 | .179.658 ﺎ |
||
| MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE **D |
558 1 ব . |
558 14. |
||
| FIRST TRUST DOW JONES GLOBAL SELECT DIVIDEND INDEX FUND GLOBAL PORTFOLIO D D |
2.792.557 | 2.792.557 | ||
| ETF INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS **D |
546.200 149.078 |
546.200 | ||
| PENSION RESERVES INVESTMENT IRUST FUND * D |
557.664 | 149.078 557.664 |
||
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM *D |
454.517 | 517 454. |
||
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC *D |
6.830.398 | 6.830.398 | ||
| INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF *D |
37.743 | 37.743 | ||
| SOLUTIONS LTD LINK FUND D * D |
306.040 | 306.040 | ||
| INTERNATIONALE KAPITALANIAGEGESELLSCHAFT MBH ON BEHALE OF PPI NR 30 GOLDMAN SACHS MARKETBETA INTERNATIONAL EQUITY ETF *D |
25.574 31.636 |
31.636 | ||
| BENEFIT TRUST EMPLOYEE HAND COMPOSITE *D |
3.940.831 | 574 3.940.831 125 |
||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS *D |
.788 4 J |
788 4 1 - |
||
| XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF *D |
3.982 | 982 3. |
||
| SEATTLE CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM *D |
20.330 | 20.330 | ||
| BLACKROCK LIFE ITD *D |
120-695 | 120.695 | ||
| INVESCO PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA ETF *D |
713 | 713 | ||
| MI FONDS K12 *D |
568.330 | 568.330 | ||
| GROUP TRUST ARROWSTREET US *D |
867.366 1. |
-867.366 1 |
||
| XTRACKERS FTSE DEVELOPED EX US COMPRÈHENSIVE FACTOR ETF SMALL MID COMPANY FUND FEDERATED HERMES INTERNATIONAL D D |
ப 87.519 55.19 |
5.195 5 |
||
| TEXTRON INC MASTER TRUST * D |
70.200 | 87.519 570.200 |
||
| FIREFIGHTERS RETIREMENT \$YSTEM * * D |
228.315 | 228.315 | ||
| WELLS FARGO BANK NATIONAL ASSN **D |
126.600 | 126.600 | ||
| ETF INTERNATIONAL DEVELOPED MOMENTUM д INVESCO S AND *D |
1.797 | 1.797 | ||
| MAN NUMERIC RI EUROPEAN EQUITY MAN FUNDS PLC * D 4 * D |
995.336 131.794 বা |
131.794 | ||
| TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM SUBTIC SCHOOL IOWA PUBLIC **D |
148.597 | 995.336 148.597 যা |
||
| *D | 60.916 | 9 60.91 |
||
| BPT INTERNATIONALE KARITALAMIAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR ACCOUNT OF *D |
38.359 | 6 38.35 |
||
| FD VANGUARD INTL HIGH - DIV YILD INDEX *D |
460.609 | 460.609 | ||
| BOUTTY MAN FUNDS PIC MAN KOMERIC BI GLOBAL *D |
37.800 | 37.800 | ||
| FUNDS COUNTY CENTRAL STATES SE AND SW AND M RETIREMENT BOARD OF ALLEGHEN day * D |
104-408 267 569. |
267 104.408 569. |
||
| AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND *D |
33.157 | 33.157 | ||
| XTRACKERS EUROZONE EQUITY, EFF **D |
779 | 779 | ||
| Pagina 9 | ||||
| Teste: 771 Azionisti: |
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||
| 771 Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione alla postazione assistita) | |||
| P |
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
the country of the country of
and the many of the state of the state of the state of the states of the states of the states
the submit the country of the county of
· Concession Company Come of
:
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione della fusione per incorporazione della società Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A TAVADEVOLT
| FAVURE VULL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tot. Voti | Proprio | Delega | ||
| Cognome | 889.969 | 889.969 | ||
| FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX UCITS ETF * D |
S વેરું છે. વિ 6. |
6.975 | ||
| FIRST TRUST GLOBAL FUNDS ELC FIRST TRUST GLOBAL EQUITY IN *D |
ട് 177.52 |
177.525 | ||
| TRUST MASTER INC FUNDS COX ENTERPRISES INC UNITED CHURCH D D |
513 3 . L |
73.513 | ||
| PLAN PENSION NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY *D |
.548.418 2 |
2.548.418 | ||
| TRUST 3M EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLAN *D |
760 8 ਦੀ |
7 60 48. |
||
| CORPORATION FUND PERMANENT ALASKA *D |
3.641 പ്ര |
33.641 | ||
| IRISH AIRLINES PILOTS SUPERANNUATION SCHEME *D |
818 1 |
.818 1 |
||
| TRUST JOHN DEERE PENSION *D |
701.343 | 701.343 | ||
| SMALL ENSIGN PEAK CP LSV INTL *D |
969.600 | 969.600 | ||
| PORTFOLIO INTERNATIONAL VALUE AST SERIES TRUST ADVANCED *D |
543.654 | 543.654 | ||
| PORTFOLIO TRUST AST ADVANCED STRATEGIES SERIES ADVANCED *D |
.464.921 2 |
464.921 C |
||
| STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS *D |
.490.534 ਟ |
490-534 2. |
||
| & CATERING HORECA |
117.085 | 117.085 | ||
| BLACKROCK FÜND MANAGERS LTD PENSICENFONDS STICHTING *D |
183.430 | 183.430 | ||
| FUND METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT D D |
306.600 | 306.600 | ||
| EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIbli *D |
||||
| FUND SCHOLARSHIP GOVERNMENT BUBLIC |
781 | 781 | ||
| VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL FACTORS FUND THE HKSAR *D |
. 638 170 |
170.638 | ||
| EDUCATION FUND *D |
710 2. |
2.710 | ||
| INTERNATIONAL DEVELOPED DYNAMIC MUTLIFACTOR ETF QUALITY INVESCO D D |
33.800 T |
33.800 L |
||
| PUBLIC RETIREMENT SYSTEM INDIANA d |
11) 55 4 0 |
40.555 | ||
| OHIO EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMOF SCHOOL * D |
776.500 | 776.500 | ||
| TRUST STANLEY BLACK AND DECKER INC PENSION MASTER *D |
279.300 | 279.300 | ||
| EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO PUBLIC *D |
34.581 | 34.581 | ||
| OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER STATE THE *D |
296.773 | 296.773 | ||
| TRUST GROUP ups * D |
12.361 | 12.361 | ||
| INDEX FUND MARKETS PGIN ONA INTERNATIONAL DEVELOPED *D |
5.620 | 5.620 | ||
| FUND AND RELIEF SHERIFES PENSION *D |
111.100 | 111-100 | ||
| .771.030 8 |
.771.030 8 |
|||
| TILLAEGSPENSION ARBEJDSMARKEDETS *D |
565.000 ರ |
565.000 ි . |
||
| ITALIA AMUNDI SVILUPPO AMUNDI SGR SPA / D D |
659.000 | 659.000 | ||
| HAMILL INTERNA SEGALL BRYANT PLC FUNDS rsv |
5.671 51 |
515.671 | ||
| 0 A SERIES TRUST MAGI FUND * D |
883 | 883 | ||
| ACADIAN GLOBAL MANAGED VOL BIK D D |
55.385 | 385 કડ . |
||
| THE PLC FUND MASTER SEI |
3.241.700 | 3.241.700 | ||
| EUR SMALL CAPS GLOBAL SEI *D |
.360.379 ம |
.360.379 u |
||
| SILVER AMUNDI EUROPE EQUITY CO SOGECAP ACTIONS D D |
207.148 | 207.148 | ||
| CAP SMALL EURO SG ACTIONS * D |
.214.832 T |
1.214.832 | ||
| EMG EUROPE NUMERIC INVESTORS *D |
497.546 | 497.546 | ||
| ETOILE ENERGIE EUROPE * D |
94.292 | 292 94 - |
||
| FINANCIAL INVES-RS EURÓ ÉQ OFI * D |
કર્ણ વિસ્તારમાં આવેલું એક ગામનાં દિવેલા ગુજરાત રાજ્યના તાલુકામાં આવેલું એક ગામનાં લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપાલન છે. આ ગામનાં લોકોનો મુખ્યત્વે આવેલું એક 757. L |
955 757 - |
||
| INTERNATIONAL EQUITY - ALPHA EXTENSION ARROWSTREET *D |
98.629 | 98.629 156.000 |
||
| AMUNDI DIVIDENDO ITALIA *D |
.156.000 Z |
000 646. 2. |
||
| ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 AMUNDI * D |
646.000 ਦੇ ਕੇ ਖੋ 127. |
ਦੇ ਹੋ ਕੇ 127. |
||
| SICAV-SIF S.A. l ESPERIDES * D |
7.672.981 | 881 .672. 1 |
||
| CAP EUROLAND SMALL EQUITY FUNDS AMUNDI *D |
94 દ 2. |
ਲ ਕੇ ਦ 2. |
||
| UCITS ETF DR । EUROZONE EUROPE PRIME PRIME AMUNDI AMUNDI *D |
5.590 2 |
590 25. |
||
| GLOBAL - UCITS ETF DR PRIME AMUNDI D D |
3.524 | 524 3. |
||
| *D A.A. BNPP AM ACTIONS PETITES CAP. EUROPE | 3.602.384 | 3.602.384 | ||
| AMUNDI HORIZON *D |
475.277 | 475.277 | ||
| Pagina 10 | ||||
| DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 1 |
||||
| Teste: 771 Azionisti: |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione alla postazione assistita) | |||
| Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
771 |
08 ottobre 2021
A Province of Children
the contraction of the control of
the submit the state of the state of the subject of the states of
consisted to the consideration of the consistent of the consisted
the contract and the first
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistità) RL™ rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica 771
Azionisti in proprio:
.
Carlos and Children Children
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A.| FAVOREVOLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cognome | ||||
| P ROPS EURO **D |
Tot. Voti | Proprío | Delega | |
| CRN AMUNDI ACTIONS **D |
204.791 | 204.791 | ||
| ROPS-SMART INDEX EURO **D |
426.787 ો |
426.787 | ||
| C CARPIMKO PTES ET MOYENN CAPI **D |
000 del ୧೭୫ 0 0 14 |
628.961 T |
||
| HAUT RENDEMENT ATOUT EUROPE **D |
144.027 | 500.000 .027 । ਪੈਂ ਪੈਂ |
||
| SECTOR OFI RS ALPHA **D |
652 20 |
20.652 | ||
| PREMIUM CPR EUROLAND **D |
226.718 | .718 26 ਨ |
||
| HYMNOS L113 **D |
069 21. |
. 069 21 |
||
| ATOUT EUROLAND HAUT RENDEMENT **D |
153.033 | .033 153 |
||
| AMUNDI PATRIMOINE **D |
781 .503. |
.503.781 t |
||
| AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIV * * D |
552.323 L |
552.323 T |
||
| ASSURDIX **D |
990 167. |
ਕੇ ਰੋਪ 167. |
||
| COVEA AQUA **D |
704 - 745 | ಗಾ 704.74 |
||
| AMUNDI PATRIMOINE PEA D D |
639.907 | 907 ਦਤੇ ਰੋ |
||
| CLIENTS ASSETS TAX VALENTINI ROBERTO CB NI OTHER *** |
. 477 268 |
268.477 | ||
| BANK NORGES **D |
675 | 675 | ||
| MLC INVESTMENTS, MLC LIMITED *D |
470.440 | 470.440 | ||
| LGIASUPER 4 * D |
86.920 T |
920 86. H |
||
| UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. **D |
. 157 . 51 225 769 |
5.517 22 |
||
| FÜNDS AG CREDIT SUISSE **D |
. 823 વે છ |
769.157 8.823 V |
||
| ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF **D |
9 . 55 71 |
.556 71 |
||
| THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY **D |
.511 તે તે સ |
əli 6. ತ ర్ |
||
| INSURANCE GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL **D |
.707 789 |
789.707 | ||
| CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS **D |
9 66.45 |
9 4 5 6 - 9 |
||
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED **D |
374 28. |
28.374 | ||
| STICHTING BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL **D |
ర్ ਤੇਤੇ ਕੇ ਕੇ |
ర్ 33 ે. જો б |
||
| MEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD **D |
N T τ 3.589. |
3.589.112 | ||
| LSC PENSION TRUST. **D |
21.100 | 21.100 | ||
| INC MERCY INVESTMENT SERVICES D D |
||||
| RETIREMENT ASSOCIATION. FRESNO COUNTY EMPLOYEES` PENSION PLAN. CHEVRON UK **D |
306.187 | 306.187 | ||
| CLEARWATER INTERNATIONAL FUND **D |
17.887 | 17.887 | ||
| ELO MUTUAL BENSION INSURANCE COMPANY ELO MULUAL BENSION INSURANCE COMPANY **D |
285.200 | 200 285 |
||
| ASSOCIATION OF COLORADO БЛВГІС ЕМЫТОХЕЕЗ RELIBEMENT **D |
627.252 | 252 627 . |
||
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 **D |
57.001 429-361 L |
757.001 | ||
| COMMONWEALTH SPECIALIST FUND 13 **D |
243.611 | 429.361 | ||
| SHARE FUND 30. GLOBAL COMMONWEALTH **D |
. 4 69 204 |
243.611 204.469 |
||
| MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO **D |
04.559 0 |
904.559 | ||
| TRUST THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER **D |
. ਤੇ ਦਰ 8 文 7 |
448.369 | ||
| ANNE RAY FOUNDATION **D |
144.800 | 144,800 | ||
| DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST FOUNDATION CORTEVA AGRISCIENCE INNOVATIONS ALUMBRA D D |
ਾ ਨਾ | ર 54 T |
.554 T |
|
| ല് DUPONT SPECIALTY PRODUCTS & RELATED CO SAVINGS PLAN MASTER **D |
78-700 T |
.700 78 T |
||
| GREEN CORPORATION JOSHUA **D |
05.000 39.050 T |
05.000 9.050 ప L |
||
| RETIREMENT TRUST HACKENSACK MERIDIAN HEALTH MASTER **D |
400 85. |
85.400 | ||
| MARGARET A. CARGILL FOUNDATION **D |
11.11 | 500 103. |
103.500 | |
| NOVANT HEALTH INC. **D |
ి శ్రీ | 242 - 400 | 242.400 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST. LSV INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST *D * D |
u) 1 |
50 1 |
||
| IMPACTASSETS INC **D |
2.414.257 347 |
2.414.257 | ||
| OUNDAL NORTHWESTERN UNIVERSITY **D |
584.500 ব - |
347 584.500 ব |
||
| Pagina 11 - | ||||
| 1 Teste: 771 Azionisti: |
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||
| **D 771 Azionisti in delega 0 חוחחחחח מז זוחותחת מז |
delega alla persona fisica sonra indicata con il numero della schemone effettuato alla nostrazione assista |
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding Sp.A. nella societàA2A S.p.A. FAVOREVOLI| Tot. Voti | Proprio | Delega | |
|---|---|---|---|
| Cognome | 147.600 | 147.600 | |
| - MCMORAN FREEFORT MINERALS CORPORATION DEFINED BENEFIT MASTER TRUST FREEBOR T d * D |
|||
| 43.741 | 43.741 | ||
| FUND - NON LENDING NTGI-ON COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX r * D |
|||
| SMALL CAP EQUITY ADVANTAGE FUND | 290.018 | 290.018 | |
| EAFÉ LAZARD/WILMINGTON * * D |
900 204 ਟ |
2.204.900 | |
| (AC) VALUE EQUITY FUND LP LSV INTERNATIONAL **D |
|||
| 600 896. |
896.600 | ||
| SWALL CAP EQUITY FUND LP LSV INTERNATIONAL **D |
0.409 P |
- 409 4 O |
|
| HANTHORN EQ LLC **D |
|||
| 880.800 | 880.800 | ||
| LIQUID ASSET FUNDS STICHTING BLUE SKY **D |
ਰੇ ਕੇ ਰੇ | ਕੇ ਕੇ ਰੇ 137. |
|
| SHARES FUND MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY **D |
137 | ||
| ਤੇ ਪੈਂ ਕੇ 23. |
23.349 | ||
| 28 COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND * * D |
|||
| TRUST | 469.164 | J Q d 4 69 - |
|
| INTERNATIONAL EQUITIES B UNIT **D |
eij .293. 2 |
.293.611 ਟ |
|
| SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUSTRAL * * D |
|||
| 102.682 | 102-682 | ||
| HONEYWELL SAVINGS AND OWNERSHIP PLAN MASTER TRUST * * D |
71.629 | ||
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST. **D |
71.629 | ||
| 300 81. |
81.300 | ||
| HEALTH COVENANT **D |
791 | ||
| THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS | 791 .931. |
931. S |
|
| **D | 861 665. |
665.861 T |
|
| NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST **D |
|||
| TRUST | 885 .018. |
1.018.885 | |
| RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT NATIONAL **D |
800 442. |
800 442 |
|
| TRUST PENSION STEELWORKERS **D |
|||
| 31.437 | 31.437 | ||
| MOBIUS LIFE LIMITED **D |
189 325 |
||
| TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA | .325.189 | ||
| **D | বৈ J 272 . |
272.441 | |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS + *D |
|||
| MASTER RETIREMENT TRUST | 900 791. |
791.900 | |
| UNION PACIFIC CORPORATION **D |
392 342. N |
342.392 2 |
|
| BOARD . NORTH DAKOTA STATE INVESTMENT **D |
|||
| 500 653. |
500 653 |
||
| CHEVRON MASTER PENSION TRUST **D |
|||
| 773 .417. |
.773 417 |
||
| FUND RETIREMENT ILLINOIS MUNICIPAL **D |
155.637 | 155.637 | |
| EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM LOS ANGELES CITY **D |
|||
| 923 20 |
. 923 20 |
||
| FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST **D |
845-069 | ||
| TRUST AND GENERAL EUROPEAN INDEX |
845.069 | ||
| LEGAL **D |
7-446 | 7-446 | |
| I CHANGE EQUITY FACTORS GENERAL FUTURE WORLD CLIMATE రక LEGAL **D |
|||
| & GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND | 250 9. |
9.250 | |
| LEGAL **D |
75.248 | 75.248 | |
| AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST LEGAL **D |
|||
| UNIT | 818 52. |
.818 52 |
|
| TRUST UP STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL **D |
707.790 | 707.790 | |
| I BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME **D |
|||
| FUND | 90.620 | 90.620 | |
| MERIAN EUROPEAN EQUITY (EX UK) *D |
ਹੈ ਕੇ ਹੋ 103. |
103.941 | |
| FUND EQUITY INCOME PREMIER MITON EUROPEAN 4 *D |
|||
| 3.464 | 3 - 4 64 | ||
| LEGAL AND GENERAL ICAV **D |
. 4 66 elo |
610-466 | |
| STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO **D |
239.800 | ||
| INVESTMENT BOARD OF |
239.800 | ||
| STATE ILINOIS **D |
2.025 | 2.025 | |
| CONTRACTUAL SCHEME LGPS CENTRAL AUTHORISED **D |
46.725 | 725 46. |
|
| MERSEYSIDE PENSION FUND **D |
|||
| 265.902 | 902 265. |
||
| INDEKS I SMALL CAP VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL **D |
207.758 | 758 207 . |
|
| FLERKAKTOR CAP SMALL VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL **D |
341.811 | ||
| 341.811 | |||
| UNIVEST. **D |
69.128 | 69.128 | |
| LEVENSMIDDELENBEDRIJE HET BEDRIJFSTAKPENSIQENFONDS VOOR STICHTING **D |
553.247 | 553.247 | |
| BEROEPSVERVOER OVER DE WEG HET BEDRIJESTAKPENSIOENFONDS VOOR STICHTING **D |
|||
| 880 | 880 | ||
| GLG PARTNERS LP **D |
2.328 | 328 2. |
|
| MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES IIMITES MAN **D |
4.051 | ||
| EUROPEAN LONG-SHORT FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMIT GITE **D |
4.051 | ||
| CAPITAL MANAGEMENT LLC C/O AQR KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO – GBL LARGE CAP MARKET NEU EQ |
843 - 498 | 843.498 | |
| **D | 2.008.213 | .008.213 N |
|
| LE MAN NUMERIC INTERNATIONAL ALPHA (US) **D |
287 | 287 | |
| CCEL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II **D |
955 | ||
| FÜND FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY CHALLENGE **D |
91.955 | ੇ 1 . | |
| Pagina 12 | |||
| DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||
| Teste: 771 Azionisti: |
|||
| **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione assistita) 771 Azionisti in delega: 0 |
|||
| A minun in monning |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata
:
and the comments of the comments of the comments of
the submit and the state of the state of the states of the states
the state of the state of the state of the states and
and the country of the
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 Azionisti in delega:
Azionisti in proprio:
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A.| FAVOREVOLI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega | ||
| VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND **D |
1.080.000 | 080.000 1. |
|||
| DANSKE INVEST SICAV - EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS CPPIB MAP D D |
CAYMAN SPC-SEGREGATED PORTFOLIO H MAN SOLUTIONS LTD | 328 ਰੇ ਹ 6 |
8 991.32 |
||
| TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LIC **D |
.263 ర 37 ട് ട |
ర 55.263 .37 |
|||
| WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC -- WAVERTON GLOBAL **D |
CORE EQUITY | .947 4 90 |
.947 O 6 7 |
||
| FD CDIL WHITEHELM CAP LS CR INFS **D |
.205 833 |
n 33.20 8 |
|||
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED **D |
518 38 |
51 38 |
|||
| CO FOND JHF II INT`L SMALL D D |
556.358 | 8 556.35 |
|||
| AND GENERAL ASSURANCE THAIL INT.L SMALL CO TRUST LEGAL **D |
BENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 74.015 | ப 74.01 |
||
| IRISH LIFE ASSURANCE. **D |
6.231.063 | 6.231.063 | |||
| LIFE ASSURANCE PLC IRISH **D |
174.374 611.938 |
374 174 |
|||
| ILA-A-FTSEDW **D |
91.459 | 8 6 ਰੇਤੇ 4 5 97 - ell |
|||
| - RAFIMF LIA **D |
992 3. 1 |
ਨ ਰੇ ਰੋ । ਤੇ |
|||
| INTERNATIONAL DFA **D |
SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC | .453.240 S |
.453.240 5 |
||
| INVESTORS OLD MUTUAL GLOBAL **D |
28.309 L |
309 128 |
|||
| ASSURANCE SOCIETY LIMITED LEGAL AND GENERAL *** |
6.408 ไ |
16.408 | |||
| FMC FISE TPI GLOBAL (EX FOSSIL FUELS) EQUITY INDEX EUND (3991) **D |
.038 t ไ |
00 03 14. |
|||
| STICHTING PGGM DEPOSITARY **D |
.897 . 894 ರ |
97 .894 - 8 বা |
|||
| UNITED FOOD + COMMERCIAL WORKERS FOR EMPLOYEES LEGAL AND GENERAL **D |
COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. . | .200 3.109 21 ਨ L |
109 200 3 - 121 ਟ |
||
| SAMSUNG GLOBAL CORE EQUITY FUND **D |
. 03 0 |
032 0. 1 |
|||
| FIDANTE PARTNERS LIMITED **D |
.012.376 2 |
2.012.376 | |||
| **D | CITITRUST LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK PREMIER FUNDS-BLACKROCK WORLD EQUITY INDEX FUND | .134 1 |
134 ﺴﺎ |
||
| INVESCO POOLED INVESTMENT FUND-GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND **D |
. 615 87 |
.615 87 |
|||
| AXA LIFE INSURANCE SINGAPORE PTE LTD *D |
.761 87 |
761 87 |
|||
| SOCIALLY RESPONSIBLE DEVELOPED MARKETS FUNDAMENTAL INDEX CTF **D |
ે રે 2.31 |
2.316 | |||
| WHITEHEIM LISTED CORE INFRASTRUCTURE FUND - UNHEDGED **D |
6.262 | 262 6. |
|||
| MAN DESERTWOOD FUND * * D |
LIMITED C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN LIMITED) | 01-928 L |
701.928 | ||
| MAN INSIGHT LIMITED * D |
4 93 | ਕ ਹੈ ਤੇ | |||
| **D | COMMISSION DE LA CAISSE COMMUNE (DE RETRAITE DES EMPLOYES DE BUREAU | DES REGIMES DE RETRAITE DE MONTREAL | ర్ ਤੇ ਕੇ 395. |
. 399 3 d 5 |
|
| SMALL Q INTERNATIONAL CC&T **D |
CAP EQUITY FUND | S ਤੇ ਰੋ 16. |
16.395 | ||
| CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND *D |
ರು ತಿರಿ |
. 905 | |||
| E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED A * D |
527 58 00 |
.527 8 ು 8 |
|||
| CI CORPORATE CLASS LIMITED - SYNERGY CANADIAN CORPORATE CLAS CI CORPORATE CLASS LIMITED - SYNERGY D D |
GLOBAL CORPORATE CLASS | 50.000 . 000 100 S |
.000 .000 0 00 9 ไ S |
||
| PICTON MAHONEY FORTIFIED EQUITY FUND *D |
125.000 | .00 25 |
|||
| CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN CANADA POST **D |
506 ਰੇ ਹ |
.506 ರಿ ರಿ |
|||
| IIMITED GENESIS AHL **D |
141 24 . |
.141 ਣ ਪੈ € |
|||
| GENESIS AHL **D |
2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED | .040 472 |
. 040 472 |
||
| MAN *D |
NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA EQUITIES C/O CITCO TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED | 8 8 8 34 2 |
ರಿ . 88 234 |
||
| INVESTMENT CORPORATION LTD OIL **D |
SIGMA INVESTMENTS LP | S 308.15 191.47 |
ಲ ಗು - 47 . 15 308 di |
||
| SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTEOLIO ILC C/O TWO TWO D D |
MAN NUMERIC DIVERSIFIED RISK PREMIA PROGRESSIVE C/O MAPLES CORPORATE | SERVICES LIMITED | 75.757 | .757 75 |
|
| XANTIUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVIÇES LIMITED **D |
|||||
| **D | AG LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY GLOBAL IGT CAPITAL PARTNERS (FL) |
2.492 | 2.492 | ||
| GOVERNMENT OF NORWAY **D |
ﺎ 08 0.465. ﺎ |
-081 10.465 |
|||
| GLG EUROPEAN LONG/SHORT FUND D D |
PICTON MAHONEY MARKET NEUTRAL EQUITY FUND C/O PICTON MAKONEY ACTING AS FUND MANAGER | 10 136 6 31 |
0 136 ਹੈ ਹ 31 |
||
| ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY **D |
729.717 | 729.717 | |||
| ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY **D |
555.018 | .018 555 |
|||
| ISHARES VII PLC **D |
2.625.470 | 2.625.470 | |||
| 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il muneroldella scha Sings Pagina 13 |
|||||
| Azionisti: | Teste: 771 |
magnouca | |||
| Azionisti in proprio: | 771 Azionisti in delega: 0 |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistità) |
:
and the country of the country of the county of
:
the state of the state of the states of the states
:
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A FAVOREVOLI| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY 4 × 7 |
376.503 | 376.503 | |||
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD **D |
(CPPIB) | 10 | 10 | ||
| EQUITIES FUND COLLEGE RETIREMENT 440 |
.833.539 L |
1.833.539 | |||
| CALIFORNIA | 69.401 | 69.401 | |||
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF **D |
100 .024. 5 |
3.024.100 | |||
| FUND MERCER NONUS CORE EQUITY **D |
ਦੇ ਹੋਰ 473. |
ਟ ਹੈ ਕੇ ਰੋ 473. |
|||
| FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC **D |
|||||
| MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC **D |
074 20. |
074 20. |
|||
| SEDR BORIEOTIO DEVELOBED MORID EXOS ELE **D |
707.840 | 707.840 | |||
| SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM **D |
500 .070. |
500 .070. |
|||
| SEDR PORTFOLIO EUROPE EIL **D |
36.706 | 36.706 | |||
| **D | STATE STREET INTERNATIONAL ACTIVE N ON-LENDING COMMON TRUST FUND | 242.022 | 242.022 | ||
| ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS GLOB ssr **D |
612.053 3 |
3.612.053 | |||
| 690.005 | 690.005 | ||||
| SSB MSCI **D |
EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND | 303 531 . |
|||
| MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN **D |
531.303 | ||||
| **D | PRINCE GEORGES COUNTY COMPREHENSIVE SUPPLEMENTAL PENSION PLANS | 188.387 | 188.387 | ||
| FÜND M INTERNATIONAL EQUITY **D |
23.194 | I ਨੇ ਖੋ 23. |
|||
| STREET INTERNATIONAL STOCK SELECTION FUND STATE **D |
472.815 | 472.815 | |||
| FRANK RUSSELL INVESTMENT CO II PLC **D |
51.429 | 51.429 | |||
| IBM 401(K) PLUS PLUS PLAN TRUST **D |
206.834 | 206.834 | |||
| OREGON PUBLIC ENDLOYEES RELIBEMENT SYSTEM **D |
73.488 | 73.488 | |||
| GMBH FOR DWS INVESTMENT **D |
DYNAMICEUROPE BALANCE | 38.688 | 138.688 | ||
| GMBH INVESTMENT DWS **D |
FOR DNS QI EUROZONE EQUITY | 420.205 | 205 420. |
||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX | SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY | 202.426 | 202.426 | ||
| **D | 102.267 | 102.267 | |||
| GMO IMPLEMENTATION FUND **D |
26.008 | 26.008 | |||
| PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND LLC **D |
|||||
| THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND **D |
52.011 | 52.011 | |||
| **D | MG INVESTMENT FUNDS (10) MG GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND | .457.459 9 |
6.457.459 | ||
| STICHTING PHILIPS PENSICENFONDS **D |
31-218 | 131.218 | |||
| VANGUARD **D |
ESC DEVELOBED MORID ALL CAP EQ INDEX END UK | 9-762 | 762 ි . |
||
| VANGUARD A * D |
l EX INVESTMENTS FUNDS ICVC-VANGUARD ETSE DEVELOPED WOR ID |
U.K. EQUITY INDEX FUND | 399 366. |
ਤੇ ਰੇਰੇ 366. |
|
| VIF ICVC **D |
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EXUK EQUITY INDEX FUND | 9.983 દ્વાર |
ਰੇ 83 749. |
||
| 8.028 ಗ್ರಾ |
8 58.02 |
||||
| VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND **D |
8.045 P |
48.045 | |||
| PUBLIC AUTHORITY FOR **D |
SOCIAL INSURANCE | 988.332 | 332 988. |
||
| HSBC BANK SSB AUT EU SCREEN EX CONTROVERSIES CW INDEX **D |
END EQ |
309.222 | 309.222 | ||
| NATWEST **D |
ST JAMES`S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST | 172 | |||
| PENSION FUNDS LIMITED MANAGED **D |
54 - 172 | 44.223 54 - |
|||
| TRUST FAMILY INVESTMENTS CHILD **D |
FUND | 44-223 | |||
| x * D | FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INTERNATIONALFUND | 17.964 | 17.964 | ||
| STAGECOACH GROUP PENSION SCHEME **D |
357.809 | 357.809 | |||
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTFUND **D |
ਤੋ | 210.607 | 210.607 | ||
| AWARE SUPER **D |
198.442 | 198.442 | |||
| PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC ASSETALLOCATION FUND **D |
58.408 | 58.408 | |||
| EMPLOYEES SUPERANNUATIONTRÜST RETAIL *D |
ക്കാ 34 - |
960 ਤੇ ਹੈ - |
|||
| FUND SUNSUPER SUPERANNUATION **D |
1.833.391 | 1.833.391 | |||
| SPDR SP WORLD EX AUSTRALIA FUND **D |
0 9 4.8 |
809 4 - |
|||
| **D | MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVCINTERNATIONAL EQUITY TRACKER FUND | 667 3. |
3.667 | ||
| MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE **D |
54.948 | ਹੈ ਕੇ 8 ട 4 . |
|||
| GMO BENCHMARKFREE FUND **D |
50.318 | 50.318 | |||
| EURO STOXX UCITS ETF (DE) ISHARES **D |
613.475 | 613.475 | |||
| STOXX EUROPE ISHARES **D |
(DE) SMALL 200 UCITS ETF |
.317.734 .018.402 |
.317.734 | ||
| EUROPE STOXX I SHARES **D |
600 UCITS ETF (DE) | โ | 1.018.402 1.540.817 | ||
| STOXX EUROPE ISHARES **D |
600 UTILITIES UCITS ETF DE | .540.817 | |||
| Pagina 14 | |||||
| Azionisti: | Teste: 771 |
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||
| Azionisti in delega: 0 |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistità) 771 |
||||
| Azionisti in proprio: |
08 ottobre 2021
THE FOR CONSULTION CONSULTION CONSULTION AND AND AND AND A FORMAL
Antiques and the subscription of
: :
control concession in the consisted
:
++D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda maggieuca (voltazione dicalie dirente
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A. FAVOREVOLI| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EAFE SMALL-CAP ETF MSCI ISHARES **D |
7.344.906 | 7-344.906 | |||
| EUROPE SMALL-CAP ETF MSCI ISHARES **D |
.230 411 |
411.230 | |||
| INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND I SHARES *D |
ETF | .395 ದ ୧୫ ന |
685 - 395 8 |
||
| EUROPE ETF MSCI CORE ISHARES * D |
60.532 t |
760.532 | |||
| ETF EAFE MSCI CORE I SHARES **D |
62.598 7 1 |
ട് ക്ഷ 462 |
|||
| MSCI CORE ISHARES * D |
TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 573.767 1. |
.573.767 L |
||
| MSCI CORE S ISHARD + + D |
ETF INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS |
.825 627 |
627.825 | ||
| EUROPE IMI MSCI MSCI CORE ISHARES ISHARES D D |
EAFE IMI INDEX ETF INDEX ETF |
. 988 298 |
ರಿ 8 - 98 ర C |
||
| INTERNATIONAL FUNDAMENTAL I SHARES **D |
INDEX ETF | . 048 17.495 28 |
8-048 ਟ |
||
| ISHARES **D |
GLOBAL MONTHLY DIVIDENDINDEX ETF (CAD-HEDGED) | 75.580 | 17.495 | ||
| CONNECTICUT GENERAL LIFE **D |
INSURANCE COMPANY | 4.194 | ਹੈ ਕੇ ਕੋ 5.580 রা |
||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
E OIND | 324 712. |
712.324 | ||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
FUND | 908.635 ไ |
(1) 908-63 |
||
| FONDS PORTFOLIO METALLRENTE **D |
252.320 | 252.320 | |||
| DYNAMIK BALANCE PREMIUMMANDAT PREMIUMMANDAT D D |
99.500 | 500 9 . ర |
|||
| STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT ALLIANZ **D |
214.271 | 214.271 | |||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
FUND | 33.868 23.728 |
8 68 23.728 33. |
||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
FOND | 362.600 | 362.600 | ||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
FUND | 239.385 | 385 239. |
||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ + * D |
FUND | 29.805 1 |
729.805 | ||
| INVESTORS INVESTORS GLOBAL GLOBAL ALLIANZ ALLIANZ 244 440 |
FUND FUND |
8 278.97 |
978 278. |
||
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
FUND | 20.340 518.922 1 |
720.340 | ||
| RP RENDITE PLUS **D |
277.430 | 518.922 | |||
| INDEXIQ **D |
.148 372 |
277.430 148 372. |
|||
| XTRACKERS *D |
.417.733 N |
2.417.733 | |||
| GOLDMAN SACHS FUNDS **D |
e 88 4 . I |
. 885 । ব |
|||
| FUNDS M&G (LUX) INVESTMENT **D |
ਜ | 933.304 14 . |
933.304 14 |
||
| PINEBRIDGE INVESTMENTS FCP RAIF **D |
8.142 ਟ |
8.142 ਟ |
|||
| DWS INVESTMENT SA FOR ARERO DER **D |
PETEREONDS | 6.775 2 |
775 ್ತಿ ১ |
||
| SOLUTIONS SICAV FUND MULTILABEL UBS LUX D D |
84.747 | .747 ট 8 |
|||
| STATE STREET **D |
GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV | 903 85.090 390 ಕ |
.090 390.903 ഗ 8 ന |
||
| **D | UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG ON BEHALF OF ZURICH INVESTINSTITUTIONAL FUNDS | ర 82 ഗ 10 |
55.829 | ||
| STREET ALL-COUNTRY MORID STATE **D |
ACTIVE NON- LENDING COMMON TRUSTFUND | 908 194. |
194.908 | ||
| SSB ALLCOUNTRY WORLD **D |
NONLENDING COMMON TRUST FUND EXUS ACTIVE |
10 8 ਸ 260. |
260.485 | ||
| IMI ACWI EX USA SSB MSCI **D |
SCREENED NONLENDING COMMON TRUST FUND | 35.509 | .509 35 |
||
| TOTAL WORLD VANGUARD D D |
FUND STOCK INDEX |
818 er 2 |
8 .81 612 |
||
| MARKETS RETIREMENT DEVELOPED TEACHERS VANGUARD *D |
SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS FUND INDEX |
731 0.161. T ﺎ |
.731 161 10. |
||
| THE METHODIST HOSPITAL **D |
.550.474 810 819 - |
619.810 .550.474 L |
|||
| CORPORATION XEROX **D |
RETIREMENT SAVINGS PLAN | 627 208. |
208.627 | ||
| DOMINI INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND **D |
004 5. |
.004 S |
|||
| HOSPITALS FOUNDATION KAISER **D |
63.633 | 63.633 | |||
| GROUP TRUST PERMANENTE KAISER **D |
62.449 | 62.449 | |||
| SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF MONETARY FUND INTERNATIONAL *D D |
ਡੇ | 105.890 .121.671 2 |
105.890 .121.671 ਟ |
||
| SCHWAB * * D |
FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LARGE COMPANY INDEX ETF | 840.270 | 840.270 | ||
| PENSION TRUST DUPONT **D |
178.628 | 178.628 | |||
| **D | JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST | 4.394 | 4 - 3 94 | ||
| 0 Pagina 15 |
|||||
| Azionisti: | Teste: 771 |
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica ໄ |
|||
| Azionisti in proprio: | Azionisti in delega: 0 |
**D delega alla persona fisica sopra indicala con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistia) 771 |
|||
| RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica |
A Children Children Children
. And and the states
:
Linea Group Holding Sp.A. nella società A2A S.p.A FAVOREVOLT| 11 12 2 1 1 |
|||
|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega |
| BMO DISCIPLINED INTERNATIONAL EQUITY FUND | 569.270 | 569.270 | |
| PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION D D |
1.324.587 | 587 324 . 1 . |
|
| UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH FOR AQUILALUNIVERSALFONDS *D |
76.000 | 76.000 | |
| FOR LHPRIVATRENTEAKTIEN INTE KAPITALANIAGEGESELLSCHAFT MBH *D |
દ વેક ರಿ ಆ |
8 ਟ ਰੇ 8. ర |
|
| ENTSORGUNGSFONDS FOR INTE KABITATANIAGEGESELTSCHAET MBH *D |
068.382 โ |
682 - 686 1.068.382 |
|
| UNIVERSALINVESTMENTAG TGV FOR MERKUR לפ |
682.686 259.161 |
9.161 10 ಷ |
|
| TRUST EMPLOYEE BENEFIT FUNDS OREGON FUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM לייד |
72.016 | 9 72.01 |
|
| IAM NATIONAL PENSION FUND RSS INV COMMINGLED D D |
172.132 | 172.132 | |
| CCF MERCER QIF *D |
299.949 | 299.949 | |
| MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND *D |
386.075 | S 386.07 |
|
| MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM *D |
182 934. |
934.182 | |
| RUSSELL INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND *D |
37.982 | ਟ 37.98 |
|
| NORTHROP GRUMAN PENSION MASTERTRUST *D |
91.938 | . 938 ਰੇ ਹ |
|
| STICHTING NN CDC PENSIOENFONDS *D |
17.217 | 17.217 | |
| TEACHERS, PENSION PLAN BOARD ONTARIO * D |
743.400 .012.253 ો |
1.012.253 743.400 |
|
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST * D |
44.834 | 44.834 | |
| LLC RAE INTERNATIONAL FUND PIMCO * D |
181.512 | 181.512 | |
| FUND PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE INTERNATIONAL *D |
30.861 | 30.861 | |
| PRINCIPAL INTERNATIONAL MULTIFACTOR ETF *D |
140.002 | 140.002 | |
| DWS INVESTMENT GMBH FOR STIFTUNGSFONDS SVOP INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO D D |
303.479 | 303.479 | |
| GLOBAL STOCK FUND THRIVENT THRIVENT * D |
67.780 | 67.780 | |
| GLOBAL STOCK PORTFOLIO THRIVENT *D |
47-242 | 47.242 | |
| CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND THRIVENT * D |
84.798 | 84.798 | |
| INTERNATIONAL ALLOCATION FUND THRIVENT *D |
146.506 | 146.506 | |
| RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL *D |
236 3 4 - |
34.236 | |
| THE BANK OF KOREA *D |
281.069 | ర్ 281.06 |
|
| FUND BALANCED SCOTIA DIVERSIFIED *D |
23-462 | 23.462 | |
| SELFFINANCING POSTSECONDARY EDUCATION FUND *D |
915 | S ਰੇ I |
|
| STATE STREET IRELAND UNIT TRUST *D |
20.059 | 20-059 | |
| SSEA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY *D |
1.060.824 | 1.060.824 | |
| FIDEURAM ITALIA *D |
30.000 | 30.000 0 800.00 |
|
| FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA *D |
800.000 | 569.386 | |
| AGFIQ ENHANCED GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF +D |
569.386 | 4.934.428 | |
| COMPANY THE CANADA LIFE ASSURANCE *D |
934.428 105.308 4 . |
105.308 | |
| CO-OPERATIVE SUPERANNUATION SOCIETY PENSION PLAN * D |
. 967 র্ব |
4.967 | |
| CANADIAN CHRISTIAN SCHOOL PENSION TRUST FUND *D |
25.405 | 225.405 | |
| INFRASTRUCT EQUITY FUND CANADA LIFE GLOBAL **D |
236.988 | 236.988 | |
| FUND TRUST ONTARIO POWER GENERATION INC . *D |
213.637 | 213.637 | |
| ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON *D + * D |
109.200 | 109.200 | |
| SOJECCI II LTEE *D |
68.600 | 68.600 | |
| GLOBAL EQUITY COUNSEL DEFENSIVE **D |
15.687 | 15.687 | |
| IG MACKENZIE GLOBAL INFRASTRUCTURE CLASS **D |
.118.097 346.389 T |
346.389 1.118.097 |
|
| GLOBAL LOW VOLATILITYEQUITY FUND MACKENZIE **D |
18.916 | 18.916 | |
| ETE INDEX INTERNATIONAL ÉQUITY MACKENZIE *D |
. 967 ન |
1.967 | |
| ETF GLOBAL SUSTAINABLE DIVIDEND INDEX MACKENZIE **D |
351.383 | 351.383 | |
| PURPOSE INTERNATIONAL DIVIDEND FUND L INTERNATIONAL EQUITY FUND **D |
433.653 | 433.653 | |
| GLOBAL EQUITY FUND CC & CCGT *D * D |
131.263 | 131.263 | |
| Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND CC&L **D |
86 - 268 | 268 86. |
|
| DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica Pagina 16 |
|||
| Teste: 771 Azionisti: |
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) | ||
| Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
771 |
Azionisti in proprio:
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
control control concession
and the comments of the country of the country of the status
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A| FAVOREVOLI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cognome | Tot. Voti | Proprio | Delega | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF TD **D |
75.584 | 75.584 | ||
| FOREIGN PROPERTY TRUST TD ACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ETF GUELPH UNIVERSITY OF **D 4×D |
C 251.800 -72. 283 |
283.722 | ||
| GUELPH UNIVERSITY OF **D |
113.700 | 113.700 .80 โ 25 |
||
| EQUITY PORTFOLIO BMO PRIVATE INTERNATIONAL **D |
6.025.689 | 6.025.689 | ||
| FUND LANDRY GLOBAL EQUITY **D |
58.200 | 58.200 | ||
| AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST AMCETF QUALITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL ETF D D |
77.970 127.500 |
.500 .970 77 1 ਟ |
||
| ETF EQUITY CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL AMERICAN **D |
260 - 498 | 260.498 | ||
| FUND EQUITY INTERNATIONAL CENTURY ETF TRUST-AVANTIS AMERICAN **D |
13.621 | .621 ਹ ਤੇ |
||
| PLAN EMPLOYEES` RETIREMENT CANADA XEROX **D |
71.200 | 200 71. |
||
| FUND INVS JAPAN LIMITED INT EQUITY FUNDS PLC BOND ROYAL LONDON ASSET MANAGEMENT MTBJ FRANK RUSSELL D D |
114.333 32.256 |
333 114. |
||
| ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND **D |
236.954 1 |
ਕੇ 2 ਕ 32.256 .236. T |
||
| AMERICAN BUREAU OF SHIPPING **D |
3.023 | 3.023 | ||
| MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY D D |
463.236 | 236 463. |
||
| OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST UBS (US) GROUP TRUST MERCER DIOCESE **D |
179.060 102.489 |
કે વે 179.060 P 102. |
||
| COMMONFUND SCREENED GLOBAL EQUITY LIC **D |
62.990 | ਰੇ ਰੇਹ 62. |
||
| CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD **D |
69.586 | 586 ୧ ବ୍ର . |
||
| DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST **D |
91.446 | . 446 ਰੇ ਹ |
||
| RESPONSIBLE INDEX FUND COMPANY LIMITED CALVERT INTERNATIONAL XTRACKERS (IE) PUBLIC D D |
97.314 77-405 |
- 405 97.314 77 |
||
| MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS 401 (K) PLAN *** |
915.111 | 915.111 | ||
| DUKE ENERGY RETIREMENT SAVINGS PLAN **D |
613.200 | 200 613. |
||
| FEG SELECT **D |
22.676 | 22.676 | ||
| MERCER ELLC MOMIS EQUILIA INVESTMENT PORTECTIO ITC + * D **D |
152.727 . 90 8 |
152.727 | ||
| BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY FORTFOLIO INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC FIDELITY TRUST II *D |
8 70 414.7 |
8.908 700 414. |
||
| EUROPE ETF FTSE FRANKLIN । TRUST TEMPLETON ETF FRANKLIN **D |
26.554 | 26.554 | ||
| ITALY ETF FTSE FRANKLIN t TEMPLETON ETF TRUST FRANKLIN **D |
37 15. |
5.375 ไ |
||
| INDEX ETF FTSE EUROPE EX U.K. FRANKLIN **D |
22.320 | .320 ನ ১ |
||
| FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF । TEMBLETON ETE TRUST FRANKLIN **D |
118 ১ |
.118 ਟ |
||
| SMALL-CAP O PPORTUNITIES ILC 1633 BROADWAY EATON VANCE EQUITY HARVEST FUNDLIC INTERNATIONAL ALLIANZGI D D |
ਦੇ ਕੋ 8 842.092 23. |
.548 .092 23 842 |
||
| INTERNATIONAL EQUITY FUND MERCER GE **D |
412.27 | ಗು .27 412 |
||
| EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND GLOBAL GMQ PLC FUNDS GMO **D |
334 ട് . |
5.334 | ||
| FUND REAL RETURN (UCITS) GLOBAL BLC GMO FUNDS GMO **D |
20.82 | .82 20 |
||
| TRUST MASTER FUND GLOBAL MULTI ASSET STRATEGY ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS D D |
293 114 997. । ਕੇ |
. 293 19.114 997 |
||
| TRACKER ETF SCOTIA INTERNATIONAL EQUITY INDEX **D |
11.490 | 11.490 | ||
| PENSIOENFONDS STICHTING ING CDC **D |
416 7. ਟ |
27-416 | ||
| PENSION SYSTEM EMPLOYEES HOUSTON MUNICIPAL **D |
395.718 | 395.718 | ||
| TAXMANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND EQUITY FUND INTERNATIONAL GMO GMQ D D |
087 0 ਨ ಗ್ರಾ 72. 3. |
.529 .087 72 లు |
||
| FUND INDEX INI/MELLON MSCI MORID **D |
585 10. |
.585 10 |
||
| FÜND JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY **D |
574 ਟ L |
.574 ਹ ਨ |
||
| CHRIST SCIENTIST CHURCH OF FIRST **D |
ન્દ્ર | 500 125. |
125.500 | |
| TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO SUNAMERICA SERIES TRUST SA TEMPLETON FOREIGN VALUE PORTFOLIO SUNAMERICA SERIES D D |
98.049 2.684 |
. 684 . 04 ਟ ਹੈ ਤੇ |
||
| INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST **D |
205 6. |
20 9 |
||
| STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO **D |
0 231.55 |
231.550 | ||
| -Pagina 17 | ||||
| Teste: 771 Azionisti: |
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica | |||
| Azionisti in delega: 0 Azionisti in proprio: |
** D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione essistita) 771 |
|||
08 ottobre 2021
Azionisti in proprio:
and the comments of the comments of
State Children
0 Azionisti in delega:
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica "*D delega alla persona risica sopra indicata
1 - 1 - 1 -
the submit the state of the state of the states of the states of the states
Assemblea Straordinaria del 08 ottobre 2021
Linea Group Holding S.p.A. nella società A2A S.p.A. TAVODEVOLT| Tot. Voti | Proprio | Delega | ||
|---|---|---|---|---|
| Cognome | ||||
| **D | LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI | 391.327 | 391.327 | |
| **D | LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND | .471 ్రాల్ 0 |
103.471 | |
| MULTIFACTOR DEVELOPED HARTFORD **D |
MARKETS (EXUS) ETF | ਦ 22 6. 8 पे 3 |
846.223 N |
|
| HARTFORD **D |
MULTIFACTOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL ETF | 6.683 | 6.683 | |
| LON RHUMBIINE **D |
CARBÓN INDEX FUNDLLC | 1.897 ব |
.897 દ বা |
|
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
PREMIUMMAT KONSERVATIV FOR GMBH |
41.081 | .081 T P |
|
| INVESTORS GLOBAL ALLIANZ **D |
STRATEGIEFONDS BALANCE FOR ALLIANZ GMBH |
69.134 9 |
9.134 6 9 |
|
| **D | STABILITAET | 54.511 | .511 54 |
|
| STRATEGIEFONDS AGIALLIANZ |
ర్ 37.04 ర్ |
.049 37 6 |
||
| STRATEGIEFONDS AGIALLIANZ **D |
WACHSTUM | |||
| STRATEGIEFONDS AGIALLIANZ **D |
PLUS WACHSTUM |
8 8.86 દ વે |
598.868 I |
|
| FUND MD EQUITY *D |
96.71 | ((1) 96.71 |
||
| MDPIM INTERNATIONAL EQUITY POOL **D |
9 28 2. ਰੇ 8 |
. 286 ਟ 8 6 |
||
| MD INTERNATIONAL VALUE FUND **D |
142.094 | . 094 ಳ ನ T |
||
| MERCER INTERNATIONAL EQUITY **D |
FORTAID | 0 121.80 |
0 121.80 |
|
| GLOBAL EQUITY FUND MERCER D * |
141.838 | 141.838 | ||
| ELC MGI FUNDS *D |
ന ਜ ਕੱ 109. |
09.145 τ |
||
| ENFICIEES RELIBENENT SYSTEM | 0 30 361. ల్ల |
361.300 ల |
||
| CALIFORNIA PUBLIC *D * |
INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF | ਤੇ ਕੇ 15. |
.393 15 |
|
| S+P DELTASHARES D |
INVESTMENT TRUST COLLECTIVE |
9 21.62 |
.626 21 |
|
| TRUST MITMINGLON **D |
ବିଞ୍ର ୧ 26. 8 5. |
9 . 98 826 5. |
||
| STATE CALIFORNIA **D |
SYSTEM RETIREMENT TEACHERS . |
51 670. |
ತ .51 670 |
|
| INTEL RETIREMENT *D |
TRUST PLANS COLLECTIVE INVESTMENT |
97 | 6.197 | |
| - S&P PLC ETE UBS (IRL) **D |
500 ESG UCITS ETF (ENGLISH) | L 6. |
||
| FUNDS GLOBAL PINEBRIDGE **D |
40.472 | .472 ਥੋਂ 0 |
||
| DEVELOPED FTSE VANGUARD **D |
EUROPE ALL CAP INDEX ETF | 293 17. |
17.293 | |
| DEVELOPED ALL ETSE VANGUARD **D |
ETF CAPEX NORTH AMERICA INDEX |
151.696 | 151.696 | |
| DEVELOPED SE 8 T VANGUARD **D |
IND EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD |
ర 5.64 |
.649 பி |
|
| ISSUER ICAV WISDOMIREE **D |
537 42 - |
. 537 42 |
||
| STATE INVESTMENT WASHINGTON A * D |
BOARD | 035.420 3. |
035.420 3. |
|
| INTERNATIONAL WISDOMTREE **D |
FUND HIGH DIVIDEND |
119.618 | 119.618 | |
| INTERNATIONAL WISDOMTREE **D |
EQUITY FUND | 273.466 | . 4 66 273 |
|
| GLOBAL WISDOMTREE *D |
HIGH DIVIDENDFUND | રે રે 15. |
15.565 | |
| INTERNATIONAL WISDOMIREE **D |
MIDCAPDIVIDEND | 320.07 | S 20.07. 3 |
|
| EUROPE HEDGED WISDOMTREE *D |
FUND SMALLCAP EQUITY |
606.035 | 1) 606.03 |
|
| WISDOMTREE **D |
INTERNATIONAL EQUITY FUND DYNAMIC CURRENCY HEDGED |
વે રેઝ 5. 9 |
65.963 | |
| EQUITY LANDRY GLOBAL **D |
FUND IP II |
76.100 | 76.100 | |
| METAAL PENSICENFONDS *D |
ОРР | 170.410 | 0 - 47 170 |
|
| INTERNATIONAL EQUITY FUND вмо **D |
ਉਹ 260 . |
ತ .89 260 L |
||
| STATE NEW YORK **D |
SYSTEM TEACHERS RETIREMENT |
3.687.14 | S 3.687.14 |
|
| **D | PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE ANNUITY COMPANY | 45.52 | .529 ್ತಿ റ് 5 |
|
| INVESTMENTS INTERNATIONAL RUSSELL **D |
SHARES FUND | 45.356 | 45.35 | |
| 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO |
500 | 0 .50 1 |
||
| PAOLO MAGNI *** |
7 - | 783.226.321 | ||
| COMUNE DI MILANO **D |
NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER | 783.226.321 59.068.110 |
0 59.068.11 |
|
| INARCASSA - CASSA **D |
RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO/ SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI FERRARI FABIO | |||
| COMPUTERSHARÉ SPA COMUNE DI BRESCIA **D |
783.226.321 | 783.226.321 | ||
| Totale voti | 2.249.017.452 99.974707 |
|||
| Percentuale Capitale % Percentuale votanti % |
71.786960 | |||
Azionisti in proprio: Azionisti:
0 Azionisti in delega: 771 Teste:
**D delega alla persona fisica sopra indiceta con il numero della scheda magnetica (votazione alla postazione assistita) RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Pagina 18
771 .. . . . . .
100 - 100 - 100
the submit the state of the state of the states of the states of the states
the successful and the states and the subsequence in
08 ottobre 2021
ALLEGATO "B" AL NEP. N. 33691 14890
RISPOSTE AI QUESITI DELL'AZIONISTA MARINO ....................................................................................................................................
Linea Group Holding e sue controllate, con quali consiglieri di amministrazione del Gruppo A2A sono stati in rapporti e di che tipo? .............................................................................................................................
Quali sono soci dell'incorporanda che non hanno deliberato l'adesione alla fusione, ovvero hanno deliberato esprimendosi contro? ........................................................................................................................................
| 5. Costi complessivi fusione KPMG? |
|---|
| 6. Costi dell'assemblea A2A? |
| 7. Costi assembleari di LGH? |
| 8. Come si chiamano i notai delle rispettive assemblee? Quanto ci costano? Possibile che non abbiano espresso un parere in merito e non abbiano fatto notare la necessità di una gara pubblica? |
| 9. Quali costi complessivi ha sostenuto la LGH per questa fusione, considerato che ne abbiamo il controllo? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 10. |
| 11. E' vero che l'anticorruzione ha bocciato l'operazione di acquisto del 51% di LGH da parte di A2A? Con quale motivazione? E perchè il dott. Mazzoncini non tiene conto del parere autorevole? Non gli viene in mente che tutta la procedura potrebbe essere spazzata via da TAR e Consiglio di Stato, come peraltro accaduto con AeB, altra società che A2A ha cercato di fondere? |
| 12. Se il Consiglio di Stato ha bocciato la fusione tra A2A e AeB, perchè non dovrebbe fare altrettanto in questo caso? |
| 13. Quali sono state le ricadute della mancata fusione tra A2A e AeB? Quali costi inutili ne abbiamo subito? Servono a farci prendere coscienza di quelle che potrebbero esserci anche nell'attuale fase? |
| 14. Perchè il dott. Mazzoncini, non trae le conseguenze dei proprie errori, in relazione alla mancata fusione tra A2A e AeB, tenuto conto di come siano stati certificati dal Consiglio di Stato?7 |
| 15. trae A2A2 |
| 16. Come si è pronunciato il TAR in merito all'aumento di capitale imposto da A2A in LGH? 7 |
| 17. Perchè il Gruppo A2A, che controlla LGH, ha preferito la trattativa diretta alla gara pubblica? |
| 18. La congruità del prezzo di concambio è stata stabilita da quale consulente? Quale ne è stato il costo? Quali società se lo sono sobbarcati? |
| 19. Il consulente incaricato come si chiama? Cos'ha detto costui a proposito della necessità di una gara pubblica? Chi l'ha incaricato? |
| 20. Risultano avvisi di garanzia in merito alla vicenda? |
| 21. Secondo A2A l'operazione in discussione è infungibile, tenuto conto che su identica questione (fusione AeB) il Consiglio di stato ha dichiarato l'infungibilità dell'operazione? |
| 22. La Corte dei Conti ha aperto un'indagine in merito? Risultano esposti ad essa presentati, a parte quelli che potrebbero effettuare soci? |
| 23. Il Presidente di A2A come ha votato in CDA in merito alla fusione? Di chi sono i voti contrari nei rispettivi CDA delle società coinvolte? |
| 24. Come si chiamano i consiglieri d'amministrazione della controllata LGH? |
| 25. Quanti e quali sono i comuni soci che non hanno deliberato alcunché in merito alla fusione A2A - LGH7 - LGH7 |
| 26. In assemblea di LGH, il dott. Marco Patuano voterà a favore della fusione, nonostante i precedenti presso il Consiglio di Stato? |
|---|
| 27. Il dott. Marco Patuano intende dimettersi quale conseguenza dei suoi errori? |
| 28. Chi sono i rispettivi amministratori di Cremasca Servizi Srl e SCRP Spa? |
| 29. Perché il Collegio Sindacale di A2A non ha considerato la gara pubblica nell'esprimere il proprio orientamento? |
| 30. Il Collegio Sindacale ha ricevuto una mia denuncia ex art. 2408 c.c.? |
| 31. Il suddetto organo ha scritto a Consob in merito alla mia denuncia? |
| 32. E' vero che abbiamo la direzione e coordinamento di LGH? Quanto hanno pesato in questo tentativo di fusione? |
| 33. Quali sono gl'interessi non significativi di altre parti correlate di A2A? |
| 34. Consob quali chiarimenti ha richiesto in merito alla fusione? |
| RISPOSTE AI QUESITI DELL'AZIONISTA SORDI |
| 1. Possiedo azioni A2A, gestite da Banca Fideuram, e sarei interessato a conoscere quanto |
potrebbe accadere in termini di valutazione o svalutazione delle mie azioni riguardo: Approvazione della fusione per incorporazione della società "Linea Group Holding S.p.A." nella società "A2A S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti. ............................................................................................................

L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ; b) Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio; c) Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet; d) Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chiedero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale. PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Ma Conte lo ha evitato accuratamente di fare nonostante glielo avessi chiesto vai pec prima dell'emanazione del provvedimento! Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare? Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea? Per di piu' ora che l'emergenza sanitaria e' finita perche' continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?"
Premesso che lo stato di emergenza nazionale, dichiarato dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, si precisa che l'assemblea di A2A S.p.a. si svolgerà ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 2, modificato all'art. 3, comma 6, D.L. 31 dicembre n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, i cui termini di applicazione sono stati da ultimo prorogati dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105. Tale norma è stata emanata in una situazione di emergenza sanitaria, che vieta ogni forma di assembramento imponendo un distanziamento sociale: contempera il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in
assemblea con le misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute pubblica. Un'assemblea, tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, avrebbe, comunque, dovuto prevedere la predisposizione di punti fisici nei quali poter essere collegati, in audio e video conferenza, al luogo dell'assemblea, con la necessaria presenza in quei punti fisici di soggetti qualificati ad identificare gli azionisti presenti e a gestire il sistema di votazione: tali modalità non avrebbero potuto rispondere ai requisiti di necessario distanziamento sociale e divieto di assembramento. La previsione altresì di una assemblea on line, con pluralità di collegamenti individuali con i singoli azionisti partecipanti, avrebbe posto insuperabili profili di criticità in merito all'accertamento dell'identità dei soggetti collegati, alla gestione di disservizi dei sistemi di telecomunicazione e alla gestione del sistema di votazione. La censura di costituzionalità dell'art. 106 decreto legge 17 marzo 2020 n.18, espressa nel quesito, rappresenta unicamente l'opinione dello stesso: tale norma ha forza di legge e un eventuale giudizio di incostituzionalità spetta unicamente alla Corte Costituzionale.
La richiesta non è pertinente dal momento che l'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, a cui l'avviso di convocazione pubblicato da A2A è conforme, prevede espressamente che eventuali domande possono essere poste dai soci prima dell'assemblea "sulle materie all'ordine del giorno" per tali intendendosi le materie oggetto delle relazioni illustrative pubblicate dalla società ai sensi di legge. Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, tali materie riguardano i termini e condizioni della fusione e il relativo iter societario seguito da A2A e non possono ritenersi comprensive di fatti attinenti ai soci dell'incorporanda. Inoltre, si segnala che l'Assemblea degli Azionisti di LGH S.p.A. non si è ancora tenuta dal momento che è stata convocata per il prossimo 7 ottobre 2021,
Dalla fusione non consegue alcun danno erariale, né dalla domanda emergono circostanze che facciano intendere per quali ragioni si suppone che un simile danno possa emergere. In ogni caso, la domanda è irrilevante perché non pertinente dal momento che l'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, a cui l'avviso di convocazione pubblicato da A2A è conforme, prevede espressamente che eventuali domande possono essere poste dai soci prima dell'assemblea "sulle materie all'ordine del giorno" per tali intendendosi le materie oggetto delle relazioni illustrative pubblicate dalla società ai sensi di legge. Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, tali materie riguardano i termini e condizioni della fusione e il relativo iter societario seguito da A2A, mentre la domanda attiene a profili riguardanti i Comuni soci.
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non riguarda le materie all'ordine del giorno dell'assemblea e in ogni caso non riguarda né A2A né LGH.
l costi complessivi a favore di KPMG sono stati di 350.000 euro, sostenuti al 50% da A2A e al 50% da LGH.
Si stima che i costi che dovranno essere sostenuti per l'Assemblea di A2A dell'8-15 ottobre 2021 ammonteranno a circa 50.000 euro.
l costi che dovranno essere sostenuti per l'Assemblea di LGH ammonteranno a circa 9.000 euro, pari alle spese notarili (Notaio Edmondo Todeschini di Milano).
Gli onorari del notaio Edmondo Todeschini per l'assemblea di A2A ammontano approssimativamente a 16.000 euro. Il Notaio coinvolto ha effettuato le verifiche di legittimità del processo di fusione propedeutiche allo svolgimento del proprio compito e nell'ambito delle proprie specifiche funzioni ai sensi di legge.
LGH ha sostenuto costi verso PWC per 640.000 euro e verso KPMG per 175.000 euro.
ll mandato di KPMG era a beneficio dei cda di A2A spa e di LGH che hanno diviso equamente le fees di 350.000 euro complessivi.
In nessun caso dalla Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 potrebbe derivare una dichiarazione di nullità della fusione. A tale riguardo il TAR Lazio, con la sentenza sezione I, 2 ottobre 2019, n. 12074, avente ad oggetto proprio la Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120, ha già chiarito che l'ANAC «non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici» sicché la «delibera impugnata, è priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l'Autorità si è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione
giuridica dell'operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante».
In ogni caso e per completezza, quanto alla decisione del Consiglio di Stato relativamente alla integrazione societaria che ha riguardato AEB S.p.A. giova considerare che la sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 1 luglio 2021, n. 6142, al netto della corretta interpretazione delle sue conseguenze (nella specie solo risarcitorie e non in grado di intervenire sulla validità dell'operazione) ha ad oggetto una operazione strutturalmente differente, nella quale è stata posta in evidenza dalla sentenza la capacità di «interferire con la disciplina generale del tipo sociale» sicché il vero elemento problematico consiste nella «diluizione della partecipazione pubblica totalitaria in favore della partnership istituzionale con un soggetto privato», essendo le due società di diversa conformazione (una a capitale misto quotata, l'altra interamente pubblica) - circostanza questa del tutto assente nel caso di specie.
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non riguarda le materie all'ordine del giorno dell'assemblea. In ogni caso e solo per chiarezza, l'integrazione societaria tra A2A S.p.A. e AEB S.p.A. è intervenuta, né la sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 1 luglio 2021, n. 6142 determina alcun effetto sull'integrazione societaria in quanto tale.
La domanda non è pertinente perché, per le motivazioni esposte nelle precedenti risposte, non riguarda le materie all'ordine del giorno dell'assemblea.
La questione della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia non coinvolge alcuna competenza della società o di LGH S.p.A.
Il TAR Lazio non ha emesso alcuna pronuncia avente ad oggetto l'aumento di capitale asseritamente imposto da A2A in LGH. La sentenza del TAR sezione I, 2 ottobre 2019, n. 12074, aveva semmai ad oggetto la Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 e ha chiarito che l'ANAC «non è dotato di poteri d supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrio, così da pote
ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici» sicché la «delibera impugnata, è priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l'Autorità si è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione giuridica dell'operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante».
La congruità del prezzo di concambio è stata oggetto di relazione di KPMG quale esperto comune nominato dal Tribunale ai sensi di legge. Quanto ai costi della stessa, gli stessi si stimano in 350.000 euro equamente suddivisi tra A2A e LGH.
L'esperto comune nominato dal Tribunale ai sensi di legge è KPMG il quale è tenuto ad esprimersi esclusivamente sulla congruità del rapporto di cambio della fusione.
L'integrazione societaria tra AEB S.p.A. ed A2A S.p.A. è strutturalmente differente e non sussiste alcuna contestazione in sede giudiziale circa la natura infungibile dell'integrazione tra A2A S.p.A. ed LGH S.p.A.
La domanda non è pertinente giacché né A2A S.p.A. sono sottoposte alla giurisdizione della Corte dei Conti.
l Consigli di Amministrazione di A2A e di LGH, che esprimono mediante il voto una volontà collegiale unitaria, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di LGH in A2A rispettivamente in 25 e il 28 giugno 2021. Si invita a far riferimento alla documentazione pubblicamente disponibile con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea di A2A, predisposta in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili, per un'illustrazione dei rilevanti passaggi societari inerenti all'operazione.
Bontempi Giorgio (Presidente), Sanna Claudio (Amministratore Delegato), Benigni Maria Ester, Buresti Francesco, Ferrari Alessandra, Giupponi Rita Daniela, Giussani Lorenzo Giorgio, Roncari Fulvio, Corrù Giuseppe, Lazzari Fiorella, Martinazzoli Dino, Bianchi Gian Marco e Orizio Marcello.
La domanda non è pertinente dal momento che, per le motivazioni già esposte nelle risposte precedenti, non riguarda le materie all'ordine del giorno né A2A bensì attiene a vicende inerenti ai Comuni soci.
ll Collegio Sindacale non è tenuto ad esprimere alcun parere in merito alla fusione.
Si conferma la direzione e coordinamento su LGH. La direzione e coordinamento viene esercitata in conformità alle previsioni di legge applicabile e non ha impattato sull'autonomia decisionale dei rispettivi organi societari che si sono espressi in merito alla fusione,
Si invita a far riferimento alla documentazione pubblicamente disponibile con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea di A2A, predisposta in conformità alla legge e ai regolamenti applicabili.

Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.A. in A2A S.p.A." disponibile al seguente link: https://a2a-be.s3.eu-west-1.amazonaws.com/a2a/2021-09/Fusione%20LGH-A2A%20-%20Relazione.pdf
In data 22 Settembre 2021, il Socio Tommaso Marino ("Il Socio") ha richiesto al Collegio Sindacale di A2A S.p.A. ("A2A") un approfondimento circa la fusione LGH-A2A. Una copia della denuncia inviata dal Socio tramite messaggio di posta elettronica certificata è allegata alla presente.
In particolare, il Socio ha domandato: "La presente per chiedere un approfondimento circa la fusione in oggetto, alla luce di una precedente fusione dello stesso tipo dichiarata nulla dal Consiglio di Stato, relativa ad A2A- AeB.
Si chiede, in particolare, se la fusione in questione non sia da considerarsi illecita e/o illegittima, alla luce della delibera ANAC allegata, che sancisce violazione di legge circa l'acquisto del 51% di azioni LGH da parte di A2A, presupposto che potrebbe dar luogo a dichiarazione di nullità della fusione, con conseguente spreco di risorse economiche.
Inoltre si chiede anche di valutare la vicenda alla luce del ritiro della delibera da parte del Comune di Pavia, che l'aveva calendarizzata al 20 settembre c.a.
Si chiede infine di accertare quali e quanti comuni non abbiano votato in merito alla fusione in oggetto, fattispecie lamenta da consiglieri 5 stelle (Link sottostante).
https://www.radiolombardia.it/2021/09/21/fusione-a2a-e-lgh-m5s-lombardia-sia-fatta chiarezza/" (Si allega alla presente l'articolo collegato al link).
ll Socio ha trasmesso con la denuncia il possesso titoli e delibera Anac 2018, con la quale l'autorità censura l'acquisto del 51% di azioni LGH da parte di A2A" (entrambi allegati alla presente).
Alla data del 22 Settembre 2021, il Socio risultava titolare di n. 1 azione di A2A S.p.A.

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale ritiene che:
In nessun caso dalla Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 (allegata alla presente) e dalla delibera ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 21 febbraio 2018, prot. n. 172 potrebbe derivare una dichiarazione di nullità della fusione. A tale riguardo il TAR Lazio, con la sentenza sezione I, 2 ottobre 2019, n. 12074 (allegata alla presente), avente ad oggetto proprio la Nota ANAC Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi del 13 marzo 2017, prot. n. 38120 e la delibera del 21 febbraio 2018 prot. n. 172 ha già chiarito che l'ANAC "non è dotata di poteri di supremazio gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici» sicché la «delibera impugnata, è priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l'Autorità si è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione giuridica dell'operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante».
La questione della deliberazione del Consiglio Comunale di Pavia non coinvolge alcuna competenza di A2A o di LGH S.p.A.
La richiesta di accertare quali e quanti comuni non abbiano votato in merito alla fusione in oggetto non è pertinente dal momento che non riguarda A2A bensì fatti attinenti ai soci dell'incorporanda.
Per quanto sopra, il Collegio Sindacale ritiene di avere esaustivamente risposto alle richieste presentate dal Socio Tommaso Marino in data 22 Settembre 2021.
2
Milano, 1 ottobre 2021
IL COLLEGIO SINDACALE
(F.to Giacinto Sarubbi) Presidente
(F.to Maurizio Leonardo Lombardi)
(F.to Chiara Segala) Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Allegati: c.s.
| Da: | [email protected] |
|---|---|
| Inviato: | mercoledì 22 settembre 2021 21:36 |
| A: | [email protected]; [email protected]; [email protected] |
| Oggetto: | Fusione LGH -A2A. Denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 c.c. |
| Allegati: | a2apossesso.pdf; Deliberaanac2018.pdf |
Al Collegio Sindacale di A2A nella persona del suo presidente dott. Gaetano Sarubbi [email protected] Sede
La presente per chiedere un approfondimento circa la fusione in oggetto, alla luce di una precedente fusione dello stesso tipo dichiarata nulla dal Consiglio di Stato, relativa ad A2A- AeB.
Si chiede, in particolare, se la fusione in questione non sia da considerarsi illecita e/o illegittima, alla luce della delibera ANAC allegata, che sancisce violazione di legge circa l'acquisto del 51% di azioni LGH da parte di A2A, presupposto che potrebbe dar luogo a dichiarazione di nullità della fusione, con conseguente spreco di risorse economiche.
Inoltre si chiede anche di valutare la vicenda alla luce del ritiro della delibera da parte del Comune di Pavia, che l'aveva calendarizzata al 20 settembre c.a.
Si chiede infine di accertare quali e quanti comuni non abbiano votato in merito alla fusione in oggetto, fattispecie lamenta da consiglieri 5 Stelle (Link sottostante).
Si allega possesso titoli e delibera Anac 2018, con la quale l'autorità censura l'acquisto del 51% di azioni LGH da parte di A2A.
Si allega possesso titoli.
Con riserva di domande pre-assembleari sul tema.
Distinti saluti.
Dott. Tommaso Marino
https://www.radiolombardia.it/2021/09/21/fusione-a2a-e-lgh-m5s-lombardia-sia-fattachiarezza/
Da Luca Levati - 21 Settembre 2021

Il consigliere regionale M5S, Marco degli Angeli
Richieste di accesso agli atti a tappeto nei comuni delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Brescia e alle società partecipate. È l'iniziativa del gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle volta a fare completa luce sulla vicenda che riguarda le
fusioni in A2A delle partecipate comunali.
«L'obiettivo è quello di chiedere copia delle delibere comunali, atti di indirizzo consiliari nonché copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione attraverso cui è stata autorizzata la cessione della propria quota azionaria a favore di A2A» spiegano i promotori dell'iniziativa, i consiglieri: Alberti, Degli Angeli, Fumagalli e Verni.
Spiega Degli Angeli: «Ritengo sia un fatto molto grave, che i sindaci di alcuni comuni soci abbiano espressamente dichiarato di non aver mai deliberato la suddetta fusione. Per questo motivo, come gruppo consiliare del M5s è nostra premura raccogliere le delibere e documenti amministrativi, di tutti i Comuni interessati dalla fusione nelle provincie di Pavia, Lodi, Cremona e Brescia, utili e necessari all'Anac e alla Corte dei Conti, così da poter procedere ad un'integrazione documentale volta a far luce sulla questione».
L'intento, quindi, è quello di comprendere quali Comuni abbiano deliberato e quali no sulla fusione. «Infatti» conclude Degli Angeli: «se già l'Anticorruzione ha bocciato l'operazione di fusione, ora resta da capire se sussista o meno la responsabilità di un eventuale danno erariale. Mi auguro che i Comuni e le società private sapranno collaborare fornendo i documenti che abbiamo richiesto, in un'ottica di trasparenza».
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Luca Levati


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Codice Cliente 713254 |
|---|---|
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Luogo e data di Nascita MINEO(CT) 13/12/1963
La presente comunicazione, con efficacia sino al 31/12/2021 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del namiazione, con erricacia sino al 317772721 attesta la parte
accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice IT0001233417 |
descrizione strumenti finanziari AZA SPA |
quantità |
|---|---|---|
| l titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione | Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: |
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e all'Albo dei Gruppi Ba Società con socio unico, soggetra all'alti di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appsrter al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

Delibera n. 172 del 21 febbraio 2018
Fascicolo n. 2789/2016
Oggetto: Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.
Visti il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi
A seguito dell'esposto dell'avv. Ilaria Battistini in nome e per conto di alcuni cittadini, Consiglicei Regionali e Parlamentari del Movimento 5 Stelle acquisito al prot. Anac n. 32603 del 26.2.2016, l'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture ha avviato un procedimento di vigilanza per verificare la legittimità dell'acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale di Linea Group Holding S.p.A. (di seguito anche LGH).
Con la lettera di comunicazione di avvio dell'istruttoria (prot. n. 97784 del 21.6.2016) l'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture ha richiesto informazioni e chiarimenti sia alla società A2A, che ai soci di LGH, che hanno riscontrato nei termini, fornendo la documentazione ed i chiarimenti richiesti.
Valuatata la documentazione trasmessa, l'Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi, a cui a decorrere dal 1 gennaio 2017 sono state attribuite le funzioni di vigilanza sugli affidamenti nell'ambito dei servizi pubblici locali e delle società partecipate, ha inviato alle parti la comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) al fine di acquisire controdeduzioni sui filievi ivi formulati. AEM Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., ASTEM S.p.A. e SCS S.r.l. hanno formulato le proprie controdeduzioni con note acquisite al prot. Anac n. 53967/2017; 55739/2017; 55490/2017; 54895/2017; 53960/2017; 54272/2017; 53963/2017 e 54611/2017.
Anche A2A S.p.A. ed LGH S.p.A. hanno riscontrato la CRI, con note acquisite al prot. Anac nn. 51820/2017 e n. 45207/2017, indicando la rispettiva composizione societaria così come modificata a seguito del closing dell'operazione avvenuto il 4 agosto 2016.
I soci di LGH hanno inoltre presentato richiesta di audizione dinnanzi al Consiglio per formulare anche oralmente le proprie controdeduzioni, che si è tenuta nel corso dell'adunanza del 14 giugno 2017.
Espletati gli incombenti previsti dal Regolamento di vigilanza del 9 dicembre 2014, applicabile ratime tempori alla presente istruttoria, ed esaminata la documentazione in atti, è emerso conclusivamente quanto segue.
Linea Group Holding S.p.A. è una società multintility industriale che, tramite le società da essa controllate, gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.lgs. 267/2000 nelle province lombarde di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia.
Più in particolare, le società controllate da LGH operano nei seguenti settori:
L'intero pacchetto azionario di IGH era detenuto, al momento dell'esposto, dalle società COGEME S.p.A, A.E.M. Cremona S.p.A., S.C.R. S.f.l., A.S.M. Pavia S.p.A. e ASTEM S.p.A., società pubbliche a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali, tra cui i comuni di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato.
Precisamente A.E.M. Cremona era proprietaria di azioni rappresentanti il 30,92% del capitale sociale della LGH; COGEME del 30,92%; A.S.M. del 15,9%; ASTEM del 13,22% ed S.C.S. del 9,05% del capitale sociale.
LGH, pertanto, pur non essendo controllata direttamente da enti locali, era da essi controllata in modo indiretto tramite le società partecipate dagli stessi enti locali.
La A2A S.p.A. - anch'essa una multiutility - gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.lgs. 267/2000 nelle provincie di Brescia e Milano.
Quotata in Borsa dal 2001, opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico integrato.
Il pacchetto azionario di A2A è detenuto dal Comune di Milano (25%), dal Comune di Brescia (25%) dalla Norges Bank (2,1%) e dalla stessa A2A (0,9%).
Il capitale sociale flottante, pari al 47%, è detenuto per il 26,3% da investitori istituzionali britannici, il 24,9% da investitori italiani, il 15,0% da investitori statunitensi. Sono inoltre presenti investitori istituzionali francesi (10,6%), lussemburghesi (8,8%) e tedeschi (4,1%). Gli investitori retail sono circa 95.000 e detengono il 16,2% del capitale sociale1.
In data 9 novembre 2015 A2A ha formulato ai soci di LGH un'offetta vincolante (successivamente precisata in alcuni punti il 18 novembre 2015) avente ad oggetto i principali termini e condizioni della possibile "partnership industriale" tra LGH e A2A per l'acquisto del 51 % del capitale di LGH da parte di A2A.
1 Dati elaborati ulla base del libro soci aggiornato alla data di distribuzione del dividendo del 24 Grugno 2015 (fonte www.a2a.eu/it).
All'esito dell'iter di approvazione della prospettata operazione da parte dei rispettivi organi sociali, in data 12 gennaio 2016 i soci di LGH hanno accettato l'offerta vincolante.
In data 4 marzo 2016 i soci di LGH hanno sottoscritto un «accordo di partnership» (di seguito Accordo) con la A2A S.p.A. per disciplinare i termini e le condizioni della prospettata «operazione di integrazione» tra LGH e A2A da realizzarsi mediante l'acquisizione, da parte di A2A, del 51% del capitale sociale di LGH, a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 113.297.686,00 di cui:
Euro 65.990.779,20, corrispondente al 58,25% del prezzo, in denaro;
Euro 47.306.906,80, corrispondente al 41,75% del prezzo, in azioni di A2A.
L'obbligo di A2A e dei soci di LGH di procedere all'esecuzione dell'Accordo era sospensivamente condizionato all'avveramento di alcune condizioni, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativamente al procedimento di concentrazione nei confronti di A2A in quanto soggetto che, per effetto dell'Accordo, avrebbe controllato LGH (la comunicazione di avvio dell'istruttoria Anac è stata inviata per conoscenza all'Agcm).
Con delibera del 28 luglio 2016 l'Agcm ha autorizzato l'acquisizione del controllo di LGH da parte di A2A, imponendo, tuttavia, alcune misure correttive ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge n. 287/90, in quanto, nel corso dell'istruttoria, era emerso che l'operazione avrebbe costituito una posizione dominante nel mercato lombardo del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, con effecti pregiudizievoli per gli utenti finali, poiché riguardava i due principali soggetti del mercato di riferimento.
Per rendere compatibile con la concorrenza l'operazione, l'Agcm ha imposto ad A2A misure sia strutturali, che obbligano la società a cedere un impianto e a mettere a disposizione di terzi la capacità di trattamento dei rifiuti, sia comportamentali, che impongono obblighi di accesso ai propri impianti a condizioni non discriminatorie e vincoli ai prezzi di conferimento praticati dalla società.
Le misure comportamentali imposte ad A2A saranno efficaci immediatamente dopo il dasing dell'operazione, quelle strutturali saranno attuate secondo un calendario che sarà oggetto di stretto monitoraggio da parte dell'Agcm.
A seguito della dell'Agem, e dell'avveramento delle altre condizioni sospensive previste nell'accordo del 4 marzo, in data 4 agosto 2016 i Soci LGH ed A2A hanno proceduto al "closing" dell'operazione, dando esecuzione all'accordo del 4 marzo 2016.
Con atto a rogito del Notaio Edmondo Todeschini di Milano Rep. 21208 Racc. 8662 del 4 agosto 2016, il soci di LGH hanno venduto ad A2A (ciascuno in percentuale rispetto alla propria partecipazione) la piena proprietà di n. 96.642.000 azioni, pari al 51% del capitale di LGH, per un prezzo complessivo di € 98.894.195,21 corrisposto in parte in denaro, in parte in azioni proprie di A2A S.p.A.
Il 4 agosto 2016 si è tenuta, altresì, l'assemblea dei soci di LGH che, tra l'altro, ha deliberato l'adozione del nuovo statuto ed ha nominato il nuovo CDA.
A seguito del closing, le percentuali di partecipazione nel capitale di A2A da parte dei venditori risultano le seguenti (per un totale dell'1,31%):
I,GH ha comunicato che a seguito dell'operazione di cessione, le percentuali di partecipazione al capitale sociale risultano essere le seguenti:
3
I servizi pubblici locali, a seguito dell'abrogazione referendaria avvenuta a giugno del 2011 dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 e della sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato incostituzionale l'att. 4 del d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 per contrasto con l'art. 75 Cost., ossia per il fatto di contrastare con l'esito referendario) sono regolati, ad oggi, nell'ordinamento nazionale, dalla normativa comunitaria, che richiede l'applicazione di regole concorrenziali per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso 3 modelli:
a) esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica. I possibili modelli procedurali sono: appalto di lavori e/o servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
b) dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016 (si tratta di una delle tipologie di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato -PPPI);
c) affidamento diretto a società a totale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing, purché sussistano i requisti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.
La società A2A, pur essendo partecipata al 50% dai Comuni di Milano e Brescia non può considerarsi una società in huuse dei suddetti Comuni, in quanto difettano i presupposti di tale modello organizzativo, elaborati dalla giurisprudenza comunitaria ed oggi codificati dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 50/2016.
Pertanto, la fattispecie oggetto di istruttoria concerne l'affidamento di servizi tramite il modello della società mista.
Per quanto riguarda la disciplina applicabile, si osserva che l'intera operazione, a partire dall'offerta vincolante di A2A (9 novembre 2015), passando attraverso l'accettazione dei soci di LGH (12 gennaio 2016), fino all'accordo del 4 marzo 2016, si colloca, ratione temporis, in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 che ha recepito le direttive comunitarie del 2014.
L'Accordo del 4 marzo 2016 infatti è il contratto con il quale sono state assunte le obbligazioni delle parti ed è sorta l'operazione, sebbene l'obbligo di procedere all'esecuzione fosse condizionato all'avveramento di alcune condizioni sospensive indicate nell'accordo stesso, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Agcm (cfr. art. 4.1. dell'Accordo).
L'atto notarile del 4 agosto 2016 appare essere una mera esecuzione delle pattuizioni contrattuali già assunte e perfezionate il marzo 2016.
In tal caso, quindi, anche alla luce della disciplina transitoria contemplata nell'art. 2 50/2016, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il d.lgs. 163/2006 e, in particolare, ice specifiche previsioni dell'art. 1, comma 2, dello stesso.
L'art. 1 comma 2 del d.lgs. 163/2006 prevede che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza amministrativa la quale ha norma risulta dichiarativa e confermativa di una regola generale già presente nell'ordinamento, introdotta dal d.p.r. n. 533/1996 (art. 1 e segg.) di attuazione della 1. n. 498/1992 (art. 12), successivamente reiterata nel d.lgs. 267/2000 (art. 116) che impone che la scelta del socio privato operativo debba avvenire con procedura di evidenza pubblica.
Sulla necessità dell'esperimento di un confronto concorrenziale, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, l'Anac si è espressa con delibera n. 20 del 12 novembre 2014, nel caso relativo all'acquisizione del 51% del capitale sociale della SO.A.CO. Spa, società per la gestione dell'aeroporto di Comiso.
Si richiama, inoltre, il parere sulla normativa AG 28/14 del 21.5.2014, relativo all'affidamento dei servizi pubblici locali a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dall'Anac, la gara effettuata per la scelta iniziale del socio privato è sufficiente ai fini dell'affidamento del servizio, a condizione che le attività operative che da affidare alla società mista siano oggetto della medesima gata e siano specificamente indicate (cd. gara a doppio oggetto).
Tale avviso è coerente con quanto affermato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appatti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPP), secondo la quale «Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetti sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione di PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto».
In coerenza con tale avviso, il legislatore nazionale, con il d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha sostituito il comma 2 dell'art. 23-bis del d.l. n. 122/2008 annoverando espressamente tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali l'affidamento «a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) [principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità], le quali abbiano ad oggetto al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento» e, quindi, qualificandola formalmente quale procedimento ad evidenza pubblica.
Da quanto sopra emerge con chiarezza che l'affidamento "diretto" del servizio alla società mista, ivi compresa la società mista affidataria di servizi pubblici locali, è conforme ai principi comunitari di concorrenza e par condizio, nei limiti in cui il servizio stesso è fatto oggetto di confronto concorrenziale nella procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato, ovvero nei limiti in cui è "messo a gara".
Ne discende che la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario (Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824).
L'elusione di detta regola si risolverebbe in un inammissibile consolidamento di posizioni monopolistiche e nella sottrazione al mercato dei servizi pubblici locali della stessa possibilità di accesso di imprese interessate, già notevolmente compressa e sactificata dal sistema degli affidamenti diretti (Cons. St. Ad. plen. 1/2008; Sez. II n. 456/2007, nonché 2516/2003; 192/1998).
La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2009 n. 8376) ha aggiunto che l'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 163/2006, richiede un'interpretazione estensiva, dovendo la disposizione trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui una società già operi come affidataria di un servizio.
In particolare, la diposizione si applica anche nell'ipotesi in cui una società mista, ove pure non originatiamente tale, apra il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo della gestione. .
Dunque, ogniqualvolta - attraverso il ricorso ad operazioni di carattere straordinario destinate a mutare la compagine di una società che abbia ottenuto l'affidamento diretto o tramite gara di un servizio pubblico - si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (mediante l'associazione al capitale e alla gestione di nuove figure imprenditoriali o la sostanziale sostituzione delle imprese originariamente affidatarie), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico. Il giudice amministrativo chiarisce al riguardo che l'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato operativo, è un'attività sempre connotata da autoritatività a fronte della quale si stagliano interessi legittimi dei soggetti coinvolti e, come tale, esso soggiace anche all'osservanza delle regole pubblicistiche e si deve necessariamente svolgere attraverso procedure di evidenza pubblica, governate dai principi del diritto interno e sovranazionale. In effetti, qualora detto socio non sia un mero finanziatore, ma presenti le caratteristiche di un socio "operativo" o "industriale", allora è indubbio che, attraverso la sua partecipazione al capitale sociale, si realizzi anche un parallelo fenomeno di circolazione dell'affidamento. Ricorre pertanto, anche in tale ipotesi, l'esigenza di osservare i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza immanenti in ogni vicenda in cui si abbia l'attribuzione, all'esterno del circuito pubblicistico, di un'utilità economicamente valutabile (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2009 n. 8376).
Anche la giurisprudenza più recente sottolinea che la cessione da parte di un'amministrazione pubblica di una partecipazione in una società mista deve avvenire tramite espletamento di procedure ad evidenzia pubblica e pertanto in caso contrario si realizza una violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 163/2016 (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4014 del 28.9.2016).
La necessità dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica nel caso di cessione di partecipazioni societarie degli enti pubblici è affermata anche dalle seguenti disposizioni normative:
art. 113, comma 12 del d.lgs. 267/2000 (Tuel) secondo cui «L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici mediante procedure ad gevigenza pubblica da tinnovatsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta esfetti ( sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere»;
art. 568 bis della legge n. 147/2013, per cui le PA locali possono procedere all'allenazione delle società controllate direttamente o indirettamente a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica;
art. 3 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) il quale prevede che ogni contratto della P.A. da cui detivi un'entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata;
art. 37 del R.D. 827 del 1924 (Regolamento generale di contabilità dello Stato) che può essere interpretato nel senso che la vendita di società pubbliche (si tratti di una quota del capitale così come dell'intera partecipazione) è soggetta alle regole dell'evidenza pubblica.
Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 827/1924 infatti «tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli». Il successivo art. 41 dispone che si può ricorrere alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o del ricorrere di circostanze eccezionali.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 889 della sez. V, del 4 marzo 2008, ha affermato che un'amministrazione pubblica è tenuta a seguire le procedure di evidenza pubblica ogniqualvolta debba scegliere un socio privato per la costituzione di una società mista, indipendentemente dal tipo di attività che tale società debba espletare (servizi pubblici locali, attività di produzione di beni o servizi nel pubblico mercato, ecc.).
Anche la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 494 del 20.11.2013 ha evidenziato che la disciplina delle quote azionarie di una società per azioni (oggetto di obbligo di dismissione) va rinvenuta nella legge di contabilità e nel relativo regolamento (ciò in quanto il d.lgs. 163/2006 fa riferimento ai contratti passivi).
Secondo i magistrati contabili, l'ente pubblico potrà trattare con i soggetti in possesso dei requisiti indicati negli artt. 38 e ss. del d.lgs. 163/2006 «requisiti da ritenersi, per l'inscindibile connessione con esigenze di legalità formale e, soprattutto, sostanziale, applicabili anche alle gare per la stipula di contratti attivi».
Quanto alla modalità di svolgimento della procedura «essa dovrà individuarsi nella determina a contrarre in coerenza con i principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa: a tal fine, appare preferibile procedere alla trattativa privata dopo aver interpellato "più persone o ditte" (art. 92 R.D. 827/24), con modalità conformi ai principi generali della contrattualistica pubblica».
In ordine all'importo di vendita delle azioni, tale valore dovrà mantenersi congruo rispetto alla situazione concreta del mercato.
I principi sopra richiamati devono titenersi applicabili anche nel caso in cui , come nella fattispecie in esame, non sia direttamente un'amministrazione pubblica a selezionare il socio privato ma una società totalmente partecipata, ancorché indirettamente, da amministrazioni pubbliche locali.
LGH infatti è una società cd. "di terzo grado", cioè controllata indirettamente dai comuni.
A tiguardo l'Anac, con i parcontenzioso n, 92 del 20.3.2008 e nn. 212 e 213 del 31.7.2008 ha affermato che anche le società nelle quali la partecipazione dell'ente locale alla società sia meramente indiretta sono soggette alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 223/2006 come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (Decreto Bersani) al fine di evitare che l'applicazione del divieto alle sole partecipazioni dirette, rappresenti un facile strumento di elusione della norma mediante meccanismi di partecipazioni societarie mediate.
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come il ricorso a schemi organizzativi di tipo privatistico non
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può sottrarre l'attività delle amministrazioni pubbliche all'osservanza delle vincolanti e imperative discipline per esse dettate. Diversamente opinando potrebbero determinarsi gravi elusioni del principio di legalità e delle previsioni dell'art. 97 Cost ; dunque, anche l'attività amministrativa volta alla costituzione ed alla gestione di società di capitali, ogniqualvolta essa si risolva nell'esercizio (ove pure indiretto) di potestà autoritative pubbliche, è e rimane "attività funzionalizzata" e, come tale, soggiace anche alla disciplina pubblicistica che le è propria (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.12.2009 n. 8376 cit.).
In base alla documentazione acquisita in corso di istruttoria (tra cui l'atto notarile del 4 agosto 2016 Rep. 21208 Racc. 8662, intitolato «Vendita di azioni») la fattispecie in esame appare essere riconducibile ad una compravendita di partecipazione azionaria di una società pubblica (LGH) indirettamente controllata da enti locali (società di terzo grado).
Infatti, ai termini ed alle condizioni previste dall'Accordo del 4 marzo, i soci di LGH hanno venduto e trasferito al compratore A2A, che le ha acquistate, le azioni di LGH, per il corrispettivo pattuito di cui al punto n. 2.1 dell'accordo stesso.
Nelle controdeduzioni i soci di LGH hanno chiarito che la fattispecie posta in essere è una operazione societaria straordinaria di «integrazione societaria» attraverso la quale è stata attuata una più complessa operazione di ristrutturazione societaria equiparabile a una fusione, tesa a realizzare una quotazione indiretta di LGH.
L' operazione di integrazione è avvenuta nell'ambito di un processo di aggregazione industriale relativo a LGH, con la finalità di create, tra gli altri fattori, adeguate sinergie che potessero contribuire al rafforzamento della presenza e della competitività di LGH, nonché al miglioramento ed efficientamento dei servizi resi.
I soci di IGH, in audizione, hanno evidenziato che da tempo la suddetta società ha cercato una pattnership industriale con altre realtà. Infatti, LGH era in sofferenza ed aveva bisogno di essere rilanciata sul territorio per rimanere sul mercato.
A conferma di ciò, poiché dopo l'acquisizione LGH rientra nel bilancio consolidato di A2A, che è una società quotata, gli impairment test dimostrano che il prezzo che A2A ha pagato ai soci di LGH è stato ritenuto superiore a quello fissato dai criteri di mercato.
I soci di LGH hanno inoltre evidenziato che le precedenti parmership cercate da LGH non sono andate a buon esito in quanto non sono stati trovati accordi sulla governance e sullo sviluppo industriale.
Al contrario, con A2A sono stati trovati dei punti di contatto, sia per infungibilità che per contiguità territoriale. Inoltre, soci di LGH hanno un controllo molto spinto sul piano industriale di A2A, che è stato scritto congiuntamente che costituisce l'elemento fondante della partnership. Il piano industriale prevede la salvaguardia dei posti di lavoro e dell'indotto, aspetti rilevanti trattandosi di aziende territoriali. Il piano industriale viene controllato trimestralmente dai presidenti dei soci.
I risultati della partnership con A2A satebbero positivi, in quanto LGH è in crescita, come si evince dal miglioramento dell'EBDA, salvaguardando servizi, posti di lavoro e indotto.
Ad esempio AEM Cremona aveva 100 milioni di debito, di cui 30 milioni sono di LGH e dopo l'acquisizione AEM ha 8 milioni di debito.
In questa ottica, l'accordo sottoscritto il 6 marzo 2016 andrebbe qualificato come un "accordo di partnership" per la sottoscrizione del quale non sussisterebbe l'obbligo di gara ad evidenza pubblica.
Nelle controdeduzioni si richiama a conforto della tesi espressa, da una parte, l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1610/2005 relativa alla vicenda della fusione per incorporazione di BAS S.p. A. (partecipata al 99% dal Comune di Bergamo) in ASM Brescia SpA, impugnata da ABM SpA (paptecipata totalmente
dalla Provincia di Bergamo); dall'altra parte, si richiama il parere favorevole del 27.7.2016 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia.
Si prende atto delle ragioni di carattere industriale che hanno portato i soci di LGH a ricercare un socio che potesse rilanciarla nel mercato.
Tuttavia, le controdeduzioni trasmesse dai soci di LGH non appaiono idonee a superare la necessità dell'esperimento di un confronto concorrenziale prodromico all'operazione di acquisizione delle azioni. Al di là del fato che si tratti o meno di una operazione straordinaria o di una mera compravendita di azioni, si tratta comunque di una partnership pubblico/privato, come peraltro più volte affermato dai soci di LGH, che qualificano l'accordo del 6 marzo 2016 come "accordo di partnership".
Ne discende come prima illustrato, l'obbligo di gara, indipendentemente dal tipo di attività che la società mista dovrà svolgere.
Per quanto concerne le società coinvolte nell'operazione societaria, dall'istruttoria svolta risulta che l'acquirente delle azioni pubbliche, che costituiscono un pacchetto azionario di maggioranza nella LGH SpA, è la società per azioni A2A, una multiutility quotata in borsa facente capo a un gruppo societario che opera nei campi della produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, della distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione di rifluti e della gestione del ciclo idrico integrato, avente un capitale sociale al tempo dell'acquisto delle azioni suddiviso in gran parte tra soci pubblici (in specie Comune di Brescia e Comune di Milano) e in parte tra soci privati insieme ad un'alta percentuale di capitale flottante.
La LGH SpA è una società holding a totale partecipazione pubblica, in cui i soci sono società interamente partecipate, direttamente, o indirettamente, da enti locali, a capo di un gruppo societario attivo nei mercati della produzione e vendita di energia elettrica, vendita e distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti, produzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, delle telecomunicazioni e dell'Information and Communication Technology.
La vendita delle azioni sembrerebbe aver comportato un'operazione societaria di un partner industriale cui affidare la predominanza sulla governano della LGH SpA ciò anche alla luce del futuro piano di fusione per incorporazione di LGH SpA nella società A2A. La stessa Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nel parere approvato nell'adunanza del 27 luglio 2016 ha ritenuto che l'operazione societaria determini un cambiamento del sistema di governance con acquisizione da patte di A2A SpA di un controllo su LGH SpA.
L'operazione societaria di vendita delle azioni comporta il subentro nel gruppo societario di A2A SpA attraverso l'acquisto di azioni dei diversi soci pubblici di Linea Group Holding SpA, perfezionando un processo di aggregazione industriale che va oltre la mera "risttutturazione societaria", dove la vendita delle azioni implica la scelta di un partner industriale destinato a subentrare nelle attività di servizi di LGH anche in ragione della prospettata fusione per incorporazione di LGH in A2A.
Per quanto riguatda i tichiami formulati nelle controdeduzioni all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1610/2005 e alla delibera favorevole del 27 luglio 2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, si ritiene che non siano idonei a supportare la tesi secondo cui la vendita delle azioni perfezionerebbe una mera ristrutturazione societaria.
Infatti, fermo restando che si disconosce il fascicolo di causa sottoposto all'esame del Giudice amministrativo, l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1610/2005 richiamata nelle difese dei soci di LGH SpA sembra presumere una fattispecie concreta di fusione societaria di natura diversa da quella oggetto di odierno esame ove si consideri che il provvedimento cautelare giurisdizionale indica che con la fusione oggetto di esame si sarebbe perfezionato un «modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali».
Nel caso in esame, a differenza di quello che sembrerebbe essere stato valutato dal Consiglio di Stato, il nuovo socio è scelto proprio al fine di gestire servizi pubblici locali nell'ambito di un mercato concorrenziale in ragione della sua natura di operatore economico multiutility operante nel settore dei servizi pubblici locali e in mercati liberalizzati; le caratteristiche dell'operazione di vendita delle azioni appaiono integrare, piuttosto che una mera "ristrutturazione societaria", una trasformazione di LGH tale da comportare la scelta di un nuovo soggetto deputato alla gestione dei contratti di servizi pubblici in corso di esecuzione,
Inoltre, per quanto concerne il tichiamato parere favorevole della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con delibera del 27 luglio 2016, il provvedimento concerne il piano operativo di razionalizzazione e la successiva telazione sui risultati conseguiti dal processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie trasmessi dal Comune di Cremona alla sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss. della 1. 190/2014.
L'att. 1, comma 611 e ss., l. 190/2014 include la possibilità di operazioni di fusione nell'ambito di processi di razionalizzazione di società a partecipazione pubblica «al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato», in modo da conseguire la riduzione delle società pubbliche e delle partecipazioni entro il 2015, con trasmissione dei relativi piani di ristrutturazione alla Corte dei Conti.
Tuttavia, sulla base di quanto emerge dall'istruttoria, la decisione della Corte dei Conti non esprime valutazioni sulla fattispecie oggetto di istruttoria, poiché non sembra che la delibera della Corte dei Conti abbia valutato un piano di ristrutturazione inclusivo dell'operazione di vendita delle azioni di LGH S.p.A. ad A2A S.p.A.
Per le ragioni sopra esposte, l'ingresso di A2A nella compagine azionaria è da qualificarsi in termini di modifica del profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (LGH), con conseguente applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 113, comma 12, d.les. 267/2000 secondo i principi sopra richiamati (in specie, l'orientamento reso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 18 dicembre 2009, n. 8376).
I soci di LGH hanno evidenziato che LGH e le sue controllate non erano e non sono titolati di affidamenti diretti, ma solo di concessioni e appalti di servizi aggiudicati in esito a procedure di gara previste dalla disciplina dei contratti pubblici, ad eccezione del servizio di distribuzione del gas e di quello del servizio di igiene urbana nel Comune di Cremona che tuttavia satebbe sottratto all'obbligo di gara in quanto anteriori al 2000. Inoltre, il servizio di igiene urbana sarebbe di valore assolutamente itrilevante rispetto all'operazione.
In audizione i soci di LGH hanno dichiarato che LGH non gode di affidamenti diretti che siano stati dati in ragione dell'intero controllo pubblico di LGH e che gli unici affidamenti diretti della holding LGH sono relativi al settore del gas anteciori al 2000, proseguono di fatto per disposizione di legge. Invece, tutti gli altri affidamenti in capo alle società della holding LGH sono stati affidati con gara.
A sostegno di ciò, i soci di LGH hanno prodotto delle tabelle dalle quali si evince che al momento del closing le società controllate da LGH erano titolati di n. 117 concessioni tutte affidate con gara, di cui 56 concessioni per il servizio di distribuzione del gas, e n. 61 concessioni per il servizio di igiene urbana. Gli ulteriori affidamenti diretti (43 per la distribuzione del gas e 57 relativi al servizio di igiene urbana) o erano scaduti o erano già stati oggetto di risoluzione.

Oltre ai servizi pubblici locali, i soci di LGH hanno allegato, inoltre, una tabella relativa agli affidamenti di servizi ICT alla Linea Com S.r.l., controllata di LGH, evidenziando che gli appalti erano stati affidati in esito a procedure di evidenza pubblica, principalmente sulla piattaforma MEPA e nella quasi totalità dei casi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.
Per i soci di LGH, poiché A2A, per effetto dell'operazione, non avrebbe beneficiato di alcun affidamento diretto, non troverebbero applicazione le norme richiamate nella CRI, quali l'art. 1 comma 2 d.lgs. 163/2006, l'att. 1, comma 568 bis, della legge n. 247/2013 e l'att. 113, comma. 12, d.lgs. n. 267/2000.
Tramite l'esame dei dati presenti in BDNCP, è emerso che le società controllate da LGH hanno svolto i servizi pubblici, ad eccezione di n. 3 procedure aperte, per lo più in base ad affidamenti in economia, cottimi fiduciati e procedure negoziate senza bando, che, tuttavia, appaiono essere state aggiudicate nei limiti di importo previsti dal d.lgs. 163/2006. In base ai dati presenti, vi sono solo n. 3 procedure affidate in base alla natura in house, aventi ad oggetto la gestione dei rifiuti, di cui una affidata dalla Cogeme alla società Linea Ambiente e n. 2 affidate dal Comune di Crema alla società Linea Gestioni (la prima per un valore di circa 3,7 milioni e la seconda di circa 47 mila euro).
Si ritiene tuttavia che, anche nel caso in cui LGH non abbia beneficiato di affidamenti diretti per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, non per questo poteva ritenersi sottratta ad espletare un confronto concorrenziale per cedere la maggioranza del proprio capitale sociale, anche al fine di individuare l'operatore economico che potesse offitire il miglior prezzo per l'acquisto delle azioni.
Alla luce di quanto prima evidenziato sulla natura giuridica di LGH e A2A, e della tipologia dell'attività da esse espletata, non può essere condivisa la tesi espressa nelle controdeduzioni secondo cui l'obbligo della procedura ad evidenza pubblica poteva escludersi per il fatto che LGH e le sue società controllate siano affidatarie di contratti aggiudicati previo esperimento di gara (eccetto gli affidamenti diretti relativi ai servizi di distribuzione del gas e di igiene urbana nel Comune di Cremona che sarebbero sottratto all'obbligo della gara in quanto anteriori al 2000, oltre che di valore irrilevante). La tesi si baserebbe anche sull'art. 116, comma 1, d.lgs. 163/2006 ai sensi del quale «Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice». Tuttavia, tale norma, che concerne le ristrutturazioni aziendali degli operatori economici aggiudicatari di contratti pubblici, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame comportante la complessa operazione societaria prospettata e che attiene alla dismissione della partecipazione di maggioranza in una società a totale partecipazione pubblica deputata alla gestione di servizi pubblici locali.
In considerazione delle implicazioni dell'operazione societaria predetta concernenti la scelta del partner industriale con ripercussioni sui contratti di servizi già affidati e in corso di esecuzione, l'operazione societaria perfezionatasi rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 113, comma 12, d.lgs. 267/2000, dovendo procedersi alla vendita delle azioni con procedura di
2 Sono state prodotte in atti diverse tabelle da cui si evince che al momento dell'accordo le società titolari di LGH erano titolari di n. 117 concessioni affidate con gata, di cui 56 concessioni per il servizio di distribuzione del gas e 61 concessioni per il servizio di igiene utbana; gli ulteriori affidamenti diretti (43 per distribuzione del gas e 57 per setvizio di igiene utbana) o etano scaduti o in corso di risoluzione. E' stata allegata anche una tabella telativa apli affidamenti dei servizi ICT alla Linea Com S.r.l., controllata di LGH, evidenziando che gli appalti erano stati affidati in esito a procedure di evidenza pubblica, principalmente sulla piattaforma MePA e nella quasi totalità dei casi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.
gara disciplinata dalla normativa sugli affidamenti di contratti pubblici, in quanto la vendita determina la scelta del partner industriale.
A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 889 del 4.3.2008, ha avuto modo di precisare che un'amministrazione pubblica è tenuta a seguire di evidenza pubblica ogniqualvolta debba scegliere un socio privato per la costituzione di una società mista, indipendentemente dal tipo di attività che tale società debba espletare (servizi pubblici locali, attività di produzione di beni o servizi nel pubblico mercato, ecc.).
Il principio fondamentale dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione è inoltre contenuto nell'art. 3 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, il quale prevede che ogni contratto della P.A. da cui derivi un'entrata o una spesa deve essere preceduto da una gata, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata. Tra i contratti in questione rientrano anche quelli di società, perché dagli stessi derivano spese (conferimenti) ed entrate (eventuali utili). Infatti l'art.36 del R.D. n.827/1924 non riguarda solo gli appalti pubblici, ma anche altri contratti quali le compravendite e gli affitti e costituisce una mera esemplificazioni di ipotesi nelle quali l'amministrazione non si presenta nella sua veste autoritativa per acquisire utilità da parte dei privati.
Questo principio è principio è valido per qualsiasi attività dell'amministrazione, che deve in ogni caso agire per il miglior impiego delle risorse a sua disposizione e far sì che, allorquando si presenti mediante l'impiego di tali risorse pubbliche per i privati una possibilità di guadagno, tutti siano messi in grado di beneficiarne a parità di condizioni.
I soci di LGH hanno valutato che la partnership industriale dovese avvenite con un'altra società, di maggiori dimensioni, individuata in una società pattecipata da enti locali, quotata in borsa all'anno 2003. Qualunque altro operatore di mercato, infatti, non avrebbe fatto conseguire a LGH il regime proprio della società partecipata da enti locali quotata all'anno 2003 e quindi non avrebbe consentito a LGH e ai suoi soci di realizzare gli obiettivi identificati.
I soci di LGH hanno giustificato la decisione di realizzare una "quotazione indiretta" di LGH, cedendo le azioni di IGH ad una società quotata in borsa partecipata da enti locali quotata in borsa dal 2003, in base alle seguenti ragioni.
L'attuale situazione del mercato dell'energia, caratterizzata da un'elevata competitività, da una crescente pressione sui margini, generata anche da costanti interventi di regolazione, lascia ben poche speranze di sopravvivenza, nel breve/medio periodo, alle realtà di piccole dimensioni. Si tratterebbe, per i soci di LGH, di un dato oggettivo e non sindacabile, che ispira alcune scelte recenti di politica legislativa chiatamente finalizzate ad incentivare, nella massima misura possibile, l'aggregazione tra le imprese utilities.
I Soci LGH hanno ritenuto che, identificato l'obiettivo dell'integrazione, la strada migliore fosse rappresentata dall'integrazione con una società utility quotata di maggiori dimensioni.
Ciò essenzialmente per tre ragioni:
In primo luogo, solo l'integrazione con una quotata avrebbe consentito a LGH di conseguire lo speciale regime previsto dalla legge a favore delle società controllate da società quotate; tale regime rappresenta, di per sé, un vantaggio di natura oggettiva, non fungibile, e facilmente apprezzabile, in quanto lo status di società quotata (o di controllata da una quotata) consentirebbe:
a) di superare i molteplici vincoli e limiti previsti a carico delle società pubbliche non quotate (che, a seguito di varie stratificazioni normative, coprono ormai tutti gli aspetti della vita sociale, dalla composizione del consiglio alle modalità di reclutamento del personale) «vincoli e limito abe » rappresentano un pesante problema per chi, come LGH, deve confrontarsi in una competizione crescente dominato da operatori privati e società a controllo pubblico quota
soggiacciono a tali limiti»;
b) di ottenere i vantaggi, in termini di durata degli affidamenti, connessi allo status di società controllata da un'altra società che era già quotata nell'anno 2003.
A tale proposito, i soci di LGH hanno fatto riferimento all'art. 34, c. 22, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 (conv. con legge 17.12.2012, n. 221) che così recitava «Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altti atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020».
Nel caso di LGH, in base a quanto affermato dai Soci, tale regime sarebbe stato conseguibile: i) con la fusione per incorporazione in società quotata all'anno 2003 - operazione «pacificamente esente da qualsivoglia obbligo di gara, come chiarito da giurisprudenza del Consiglio di Stato»; il) attraverso l'acquisizione del controllo di LGH da parte di una società quotata all'anno 2003 «essendo pacifico, per espressa previsione di legge, che il regime degli affidamenti della società controllata da società quotata all'anno 2003 sia il medesimo di quest'ultima».
Esclusa la prospettiva della fusione per incorporazione in altra società, i Soci LGH hanno preso in esame la seconda ipotesi.
In secondo luogo, nel mondo delle imprese utilities, i principali operatori sarebbero società quotate. Essendo LGH alla ricerca di rilevanti economie di scala e sinergie, l'integrazione con altri piccoli operatori, oltre ad essere nella pratica assai complessa e di difficile realizzazione, data la molteplicità di interessi coinvolti, non rappresentava l'opzione ottimale, a dire dei soci di LGH.
In terzo luogo, a dire dei soci di LGH, una volta definito, per ragioni oggettive e razionali, il perimetro delle società con le quali realizzare un'integrazione alle società quotate limitandolo alle società quotate all'anno 2003, la procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria (art. 1 d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in l. 30 luglio 1994, n. 474; art. 4, comma 218, lett. a), 1. 24 dicembre 2003, n. 350; art. 3 bis, co. 2 bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138) della società alla quale cedere il controllo di LGH doveva essere necessariamente limitato a questa sola categoria di possibili offerenti.
Qualunque altro operatore di mercato, infatti, non avrebbe fatto conseguire ad LGH il regime proprio della società quotata partecipata da enti locali quotata all'anno 2003 e, quindi, non avrebbe consentito a LGH e ai suoi soci di realizzare gli obiettivi identificati.
Ciò premesso, i soci di LGH hanno dichiarato che l'individuazione in forma diretta di A2A è avvenuta per ragioni di carattere tecnico ed in circostanze eccezionali "in presenza di elementi di unicità ed infungibilità di A2A" che hanno consentito di non especite un confronto competitivo con altre società. Tali ragioni di carattere tecnico sono supportate dai seguenti documenti (acquisiti agli atti):
analisi effettuata da KPMG su "Elementi di infungibilità A2A per LGH" del novembre 2015;
relazione di Mediobanca del novembre 2015 che analizza dal punto di vista finanziario il titolo di A2A:
"fairness opinion" di Unicredit del dicembre 2015 sulla congruità del corrispettivo offetto da A2A, che illustra la convenienza finanziaria dell'operazione per i soci di LGH.
Attesa l'infungibilità di A2A, per i soci di LGH, l'affidamento diretto sarebbe consentito in base alle seguenti ragioni:
a) contratti a trattativa privata, tra l'altro, per l'acquisto di cose per la cui natura non è possibile
ll'ale norma è stata modificata dall'art. 8, comma 1, legge n. 115 del 2015 "Legge Eutopea 2014" entrata in igore il 18 agosto 2015.
promuovere il concorso di pubbliche offerte e, in generale, in ogni altro caso in cui ticorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente eseguite le procedure ordinarie;
b) la norma dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 (non direttamente applicabile al caso di specie ma comunque espressione di principi generali nel settore dei contratti pubblici) che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gata può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando «la concorrenza è assente per motivi tecnici»;
c) tramite proceduta negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (Corte dei Conti, Sez. Contr., 30 luglio 2008, n. 8);
d) di società a partecipazione pubblica per cui l'alienazione delle partecipazioni (delle p.a.) dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione pottà essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquitente;
e) riorganizzazione societaria, comprese le operazioni di acquisizione e cessione di azioni, degli operatori affidatari di contratti pubblici sono esentate dagli obblighi di gara. I soci di LGH richiamano le seguenti norme:
V dci contratti di concessione, prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui «al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva»;
l'art. 106 comma 1 lett. d) del d.lgs. 50/2016 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora «all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice»,
Nel caso in esame - a dire dei soci di LGH - non si darebbe luogo ad un semplice negozio di compravendita ma ad una prosecuzione dell'attività in capo ad un soggetto diverso come conseguenza di un'operazione societaria straordinaria, che conserva l'unità dell'azienda appaltattice (esecutore) e dei suoi requisiti;
la legge 190/2014, all'att. 1 comma 609, inserendo il comma 2 bis all'art. 3 bis del d.l.13.8.2011 n. 138 avrebbe volontariamente omesso il riferimento all'evidenza pubblica, disponendo che "L'operatore economico succeduto al concessionatio iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste".
La ratio della suddetta disposizione, per i soci di LGH, sarebbe la stessa della legge deleggicossi ill riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche 124/2015, art. 18), vale a dire quella dell'integrazione tra società partecipato
da enti locali operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
Infine, i soci di LGH hanno dichiarato che nel caso in questione, non vi sarebbe nemmeno una successione nella gestione dei servizi pubblici, posto che LGH continuerebbe a svolgere i servizi affidati.
Relativamente alla decisione di cedere le azioni di LGH ad una società quotata in borsa, non si rittene che, in assenza di divieti normativi, si possa sindacare sotto questo aspetto la scelta discrezionale della PA, essendo supportata da ragioni industriali e di mercato. Se fosse stato redatto un bando di gara, la quotazione in borsa della società acquirente avrebbe potuto essere inserita tra i requisiti di partecipazione.
Invece, la scelta di limitare il perimetro delle società a cui cedere le azioni di LGH alle società quotate partecipate da enti locali, anziché alle società quotate tout court (anche estere) e non partecipate da enti locali, che si inseriscono nello stesso business LGH, non appare conforme al principio di libera concorrenza.
Tale scelta, come già evidenziato, è stata motivata in virtù di un «regime normativo di favore» delle società partecipate da enti locali, individuato nell'articolo 34, comma 22, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 (conv. con legge 17.12.2012, n. 221).
A riguardo si osserva quanto segue.
In base all'originatia formulazione della suddetta norma, gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. La suddetta norma è stata modificata dall'art. 8, comma 1, legge n. 115 del 2015 "Legge Europea 2014" entrata in vigore il 18 agosto 2015 che ha anticipato il periodo transitorio al 2018.
Pare dunque che il mancato esperimento di una procedura concorrenziale sia stato finalizzato di modo che LGH potesse beneficiare di una maggiore durata degli affidamenti diretti (fino al 2018 o al 2020).
Nel Dossier del Servizio Studi del Senato n. 226 del giugno 2015 sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" si ripercorre l'iter che ha portato alla suddetta modifica normativa.
Nel Dossier si legge inoltre che la Corte di giustizia ha tilevato che nella disciplina europea degli appalti vige un principio in base al quale quando un appalto è stato attribuito senza indizione di una gara da una autorità pubblica ad una società a capitale interamente pubblico, in quanto considerata una struttura "interna", il fatto che, durante il periodo di validità di tale appalto, azionisti privati siano ammessi a partecipare al capitale di detta società, costituisce un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che necessita di un'indizione di una nuova gara.
Nelle controdeduzioni, i soci di LGH hanno affermato che anche qualora si ritenesse che l'operazione abbia la natura di una mera alienazione delle azioni di LGH, si tratterebbe comunque di una privatizzazione parziale di LGH, ovvero un contratto attivo tiguardante la partecipazione di controllo di LGH detenuta (indirettamente) da alcuni Comuni lombardi.
Tale privatizzazione satebbe disciplinata in alternativa o dal d.l. n. 332/1994 (per applicazione analogica dell'art. 115 del d.lgs. 267/2000) o dall'att. 41 del r.d. n. 827/1924, che prevede il ricorso alla trattativa privata in una serie di casi, fra cui quando ticorrono speciali circostanze per le quali non
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possono essere utilmente seguite le procedure di asta pubblica disciplinate dagli art. da 37 a 40 dello stesso R.D. 827/1924.
Tali eccezionali circostanze si rinverrebbero, per i soci di LGH, nell'infungibilità di A2A, trattandosi dell'unico operatore del mercato in grado di assicurare sinergie industriali e benefici finanziari per la massimizzazione economica delle performances gestionali di LGH,
Per i soci di LGH, l'integrazione doveva necessariamente avvenire con una società quotata che gestisse servizi pubblici analoghi ed integrabili, collocata in aree conseguire gli obiettivi di razionalizzazione industriale ed operativa, con capitale flottante sufficientemente elevato da consentire la cessione sul mercato delle azioni conseguite in concambio.
In ordine alle considerazioni svolte dai soci di LGH sull'asserita unicità di A2A richiamando l'art. 41, R.D. 827/1924 relativo alla trattativa privata, si evidenzia che tale norma presuppone un procedimento selettivo, applicandosi esclusivamente in presenza di «speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40», con obbligo della società pubblica che intendere dismettere le azioni di motivare in ordine ai presupposti legittimanti il ricorso alla trattativa privata in base agli esiti di un'adeguata istruttoria.
In base alle risultanze istruttorie non si rinvengono le circostanze eccezionali che giustificherebbero l'individuazione diretta di A2A ai sensi dell'art. 41 del R.D. 827/1924 (il quale contempla la possibilità di procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui ticorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le procedure ordinarie).
A2A è infatti una società quotata in borsa, che gestisce servizi pubblici locali di rilevanza economica e che opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, gestione rifiuti e del ciclo idrico integrato.
Si tratta di mercati caratterizzati dalla presenza di una pluralità di operatori economici, anche in ambito sovranazionale, che vi operano in concorrenza, come anche evidenziato dai soci di LGH in corso di istruttoria. Nulla esclude quindi che in tali mercati possano sussistere operatori con caratteristiche analoghe o anche migliori rispetto a quelle possedute da A2A, che non sembra quindi costituire un unioum. Anche all'esito dell'audizione, nella quale il soci di LGH hanno illustrato le peculiarità di A2A sotto il profilo della contiguità territoriale e delle sinergie industriali, non sono emerse particolari condizioni di mercato o tecniche che possano giustificare l'infungibilità di A2A.
Anche volendo applicare per analogia alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art, 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006 - (oggi art. 63 del d.lgs. 50/2016) che ammette il ricorso alla procedura negoziata senza bando (l'affidamento diretto) «qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato», sorgono alcune perplessità.
Come rilevato dall'Autorità nella delibera n. 1032 del 5 ottobre 2016 (AG 41/16/AP), il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, costituendo un affidamento diretto e un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità, è ammissibile tenendo conto del principio secondo cui «i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva» (in tal senso, tra le altre: Cons. Stato, sez. V, 3.02.2016, n. 413; Cons. Stato, sez. V, 30.04.2014, n. 2255; Cons. Stato, sez. V, 20.07.2014, n. 3997); la verifica dell'infungibilità compete alla stazione appaltante «tenuta quantomeno ad avviare un'indagine di mercato all'esito della quale accertare le ragioni tecniche o i diritti di esclusiva che determinano l'assenza di concorrenza e la necessità di concludere il contratto con un solo operatore economico».
Nel caso in esame, come già evidenziato, la società A2A è quotata in borsa e gestisce secula pubblic locali di rilevanza economica operando nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energ
elettrica e gas naturale, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teletiscaldamento, gestione rifiuti e del ciclo idrico integrato, vale a dire in mercati caratterizzati dalla presenza di una pluralità di operatori economici, anche in ambito sovranazionale, che vi operano in regime di concorrenza.
In base alle risultanze istruttorie, le analisi compiute sulla società A2A da parte della società LGH non appaiono includere valutazioni sull'infungibilità dell'operatore econdo i principi espressi dalla normativa sui contratti pubblici come elaborati dalla giurisprudenza e negli orientamenti dell'Anac, bensì esclusivamente valutazioni sulla convenienza e strategica dell'operazione societaria, senza fornire riscontro di una verifica istruttoria da cui emerga l'unicità dell'operatore economico sui mercati interessati.
Si aggiunga che la circostanza addotta dalle parti in ordine alla verificata congruità del corrispettivo offetto da A2A e in ordine alla valutata convenienza dell'operazione, in ogni caso, potrebbe non integrare la massima valorizzazione economica delle azioni che avrebbe potuto ottenersi con una procedura ad evidenza pubblica funzionale alla cessione delle stesse sul mercato.
Conclusivamente sul punto si ritengono non sussistenti nel caso di specie ipotesi eccezionali che possano giustificare l'individuazione diretta di A2A ai fini dell'acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH.
I soci di LGH hanno dichiarato che nel caso in questione non vi sarebbe una "successione" nella gestione dei servizi pubblici da parte di A2A, posto che LGH continuerebbe a svolgere i servizi affidati. Inoltre, come già evidenziato, il soci di LGH continuano ad avere un controllo continuo e costante sul piano industriale di A2A.
In relazione a quanto sopra, sebbene non vi sia, almeno nell'immediatezza, il subentro di A2A nell'esecuzione dei servizi pubblici svolti da LHG, non si ritiene che possa trattarsi di una mera modifica della compagine azionaria di LGH, che vede A2A nel ruolo di mero finanziatore.
Infatti, attraverso l'operazione in esame, A2A, con l'acquisto del 51% delle azioni di LGH, e dunque disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, acquisisce una situazione di «controllo di diritto» sulla LGH ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Inoltre, in seguito al dusing, con l'assemblea dei soci della LGH tenutasi lo stesso 4 agosto 2016 sono stati azzerati gli organi sociali di LGH ed è stato nominato un nuovo CDA, composto da 13 membri, di cui 7 nominati da A2A, che ha nominato anche l'Amministratore Delegato (in base agli accordi del 4 marzo nominerà anche la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale) mentre i soci di minoranza di LGH hanno nominato gli altri 6 amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ( si veda art. 8 dell'Accordo).
Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 4 agosto 2016, A2A può orientare le scelte gestionali di LGH, attraverso il CDA, l'Amministratore Delegato e la maggioranza dei voti in Assemblea,
Anche l'Agcm nel provvedimento del 27 luglio 2016 afferma di governane della LGH, dopo l'acquisizione «garantisce la preminenza di A2A su LGH».
A2A potrà infatti da sola influenzare le decisioni assembleari, tranne in alcuni casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata, che, tuttavia, non riguardano decisioni strategiche della società.
A ciò si aggiunga che l'operazione in esame subirà un'ulteriore evoluzione, che - anche in base a quanto affermato dall'Agcm - garantirà la stabilità del controllo di A2A su LGH.
Infatti, l'Accordo del 4 marzo prevede, sotto il titolo di "evoluzione della partnership", dopo tre anni dal closing, la presentazione da parte di A2A, ai soci di LGH, di una "proposta preliminare in merito alla fusione per incorporazione di LGH in A2A" il cui iter è disciplinato dall'art. 22 dell'Accordo stesso.
Inoltre, in base all'art. 22 dell'Accordo, qualora il progetto di fusione non andasse a buon fine, A2A si obbliga a presentare un'offerta di acquisto ai soci di LGH per acquistare da questi ultimi tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni di cui essi siano titolari in quel momento, al prezzo fissato da A2A.
Qualora i soci minoritari di LGH approvino il prezzo indicato da A2A, sono previste due possibilità:
a) se "la legge vigente" non prevede il necessario previo esperimento di una procedura competitiva, i soci minoritati si obbligano ad accettare l'offerta di acquisto A2A;
b) se invece la "legge vigente" impone di esperire una procedura competitiva, i soci minoritari dovranno avviare detta procedura competitiva in conformità ai criteri di trasparenza e di concorrenza al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Partecipazioni detenute dai Partner Minoritari oggetto dell'Offerta di Acquisto A2A ad un prezzo non inferiore al prezzo indicato nell'Offerta di Acquisto A2A.
Tuttavia, in base all'art. 22.9 lettera a) dell'Accordo, il bando di gara dovrà prevedere un diritto di prelazione in favore di A2A.
Alla luce di quanto sopra, o a seguito alla fusione per incorporazione, o in seguito all'acquisto del 100% del capitale sociale di LGH, si può dedurre che, tra un triennio, i servizi pubblici locali oggi svolti "formalmente" da LGH (di fatto da A2A) saranno svolti a tutti gli effetti da A2A.
Come già evidenziato, gli stessi soci di LGH hanno dichiarato che nella fattispecie non si tratterebbe di un semplice negozio di compravendita ma della prosecuzione dell'attività in capo a soggetto diverso come conseguenza di un'operazione societaria straordinaria che conserva l'unità dell'azienda appaltatrice (esecutrice) e dei suoi requisiti.
Inoltre, con l'acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH, A2A acquisisce di fatto una situazione di controllo della predetta società, potendo quindi otientare le scelte strategiche e gestionali della stessa; con l'ulteriore possibilità, prevista nell'accordo del 4 marzo 2016, di una fusione per incorporazione di LGH in A2A decorsi tre anni dal closing, a seguito della quale - se effettuata - quest'ultima pottà svolgere tutti i servizi pubblici locali attualmente gestiti da LGH.
Può quindi tichiamarsi al riguardo quanto osservato sia dall'Anac che dal Consiglio di Stato, per cui «L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità» Per questi motivi, nell'impostazione del legislatore nazionale la necessità di una chiara definizione dei compiti operativi assegnati può emergere solo nel caso in cui si costituisca una società mista a prevalente capitale pubblico. Diversamente, per quelle a capitale privato maggioritario non può tevocarsi in dubbio che vi sia l'apporto del privato nella gestione dell'ente. Per questa ragione ( ...) la selezione mediante gara secondo le procedure per l'affidamento degli appalti è stata prevista normativamente sin dal 1996» ( Delibera Anac n. 20/2014 e Consiglio di Stato sez. V, sent. 18.12.2009 n. 8376).
Considerazioni che - come in precedenza evidenziato - valgono anche nel caso in cui - come nella fattispecie - non sia direttamente l'amministrazione pubblica interessata a selezionare il socio privato ma una società totalmente partecipata, ancorché indirettamente, da amministrazioni pubbliche locali, come è LGH.
I tiferimenti normativi citati dai soci di LGH relativi alle direttive comunitarie del 2014 ed al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non si ritengono applicabili al caso di specie.
Infatti, come già evidenziato, l'intera operazione si colloca, ratione temporis, in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 che ha recepito le direttive comunitarie del 2014 e che anghe alla luce della disciplina transitoria contemplata nell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, deve ritenerse applicabile alla fattispecie il l'art. 1 comma 2 dello stesso d.lgs. 163/2006.
Resta fermo, in ogni caso, che tali disposizioni sono state confermate dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016 a tenore del quale «Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».
Da ultimo, si osserva che alla fattispecie non possono applicarsi le norme del d.lgs. 124/2015, che ha delegato il Governo a procedere al riordino delle società a partecipazione pubblica, perché il relativo decreto attuativo n. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di società partecipate, emanato il 19.08.2016, è entrato in vigore il 23.09.2016.
In ogni caso, anche il d.lgs. 175/2016 ha ribadito il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione per l'alienazione delle partecipazioni (art. 10) e per la scelta del socio privato delle società miste (att. 17), con ciò confermando la necessità del previo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.
E dunque anche nell'assetto normativo in materia di contratti pubblici, attualmente in vigore, è ribadito l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società mista, nonché ai fini dell'all'all'all'aliente in società da parte delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, in base alle risultanze istruttorie, si ritiene che l'operazione di vendita delle azioni comportante l'ingresso di A2A S.p.A. nella compagine azionaria di LGA S.p.A. si qualifichi come scelta del socio-partner industriale con modifica del profilo soggettivo del gestore di servizi pubblici già affidati e in corso di esecuzione, non potendosi pertanto qualificare come mera operazione di integrazione o ristrutturazione societaria.
Nella fattispecie, non si invengono elementi che possano far ritenere comprovata la natura infungibile di A2A ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006 non potendosi escludere, sulla base della documentazione in atti, che, dato il mercato di riferimento, vi potessero essere altri operatori economici potenzialmente interessati all'acquisto delle azioni e al subentro nella compagine azionaria come socio industriale risultando assente nella documentazione esaminata ogni riferimento alle risultanze di un'istruttoria eventualmente compiuta in tal senso.
Ne deriva che l'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, individuata in forma diretta, senza il previo esperimento di una procedura competitiva e compatativa, non sia in linea con la normativa di riferimento, configurando una violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 163/2006 in terna di società miste, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
L'operazione, in ogni caso, potrebbe non integrare la massima valorizzazione economica delle azioni che avrebbe potuto ottenersi con una procedura ad evidenza pubblica funzionale alla cessione delle stesse sul mercato.
Per la selezione del soggetto idoneo ad acquistare la suddetta partecipazione azionaria i soci di LGH avrebbero dovuto infatti espletare una gara esplorativa, indicando il contributo operativo dell'acquirente all'esecuzione delle prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione della LGH.
Inoltre il bando, in considerazione dell'elevato importo della compravendita (pari ad € 113.297.686,00) avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Infatti, in omaggio ai principi di pubblicità e trasparenza, dovevano essere date al mercato tutte le informazioni necessarie affinché potenziali acquirenti potessero essere in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, come l'indicazione dei criteri di selezione.
In ogni caso, ove si fosse trattato di una vendita di azioni, non comportante la scelta di un socio privato industriale, avrebbero dovuto applicarsi le norme sulla contabilità dello stato, in specie gli artt. 37 ss.,
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R.D. 827/1924, che impongono la selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica, anche al fine di individuare l'operatore economico in grado di offrire il miglior prezzo delle azioni.
Si osserva, infine, che la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha da tempo precisato che i principi posti dal Trattato sull'Unione Europea a garanzia del buon funzionamento del mercato unico sono di applicazione generale e devono essere osservati in relazione a qualunque tipologia contrattuale tale da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, ancorché diversa dagli appalti di lavori, servizi e forniture, disciplinati da specifiche direttive comunitarie (come accade per le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, oltre che per le concessioni di servizi e gli appalti sotto soglia comunitaria Cfr. Corte di Giustizia, ordinanza 3 dicembre 2001, C-59/00; Corte di Giustizia, sentenza 7 dicembre 2000, C-324; Consiglio di Stato. Sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7239; nello stesso senso, la comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, in Gazzetta Ufficiale n. C 121 del 29 aprile 2000).
L'ordinamento comunitario è inoltre indifferente al nomen assegnato dall'ordinamento nazionale alla singola fattispecie, e ciò, si ritiene, impone di applicare i principi comunitari anche alla cessione delle partecipazioni nelle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto l'acquisto delle stesse, se finalizzato allo svolgimento del servizio locale, comporta un'occasione di guadagno per i soggetti operanti sul mercato.
A tali fattispecie, devono ritenersi applicabili le regole concorrenziali minime imposte dai principi comunitari.
In relazione alla presente istruttoria e per quanto prima considerato, il Consiglio
di ritenere, per le ragioni meglio precisate in motivazione, qualificabile come scelta di sociopartner industriale l'operazione condotta da LGH S.p.A. mediante la vendita delle proprie azioni ad A2A S.p.A. e, di conseguenza, applicabile l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006, l'art. 113, comma 12 del d.lgs. 267/2000 ed in via gradata comunque l'art, 37 del R.D. n. 827/1924 in materia di contabilità di Stato e, quindi, non esperibile la vendita in via diretta, senza una previa procedura concorsuale, competitiva e comparativa;
di dare mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera alle società interessate direttamente o indirettamente alla compravendita (Linea Group Holding S.p.A., COGEME S.p.A., AHM Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., ASTEM S.p.A; SCS S.r.I., A2A S.p.A.), all'esponente e, per i profili di rispettiva competenza, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Procura competente della Corte dei Conti.
Il Presidente Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 marzo 2018
Il Segretario Maria Esposito


Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Uscita del 13/03/2017 Numero: 0038120
Ufficio: SG - UVSF Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture
Alla COGEME S.p.A Presidente CDA Dario Lazzaroni Rovato (BS) [email protected],net
DOC. N.
Alla A.E.M. Cremona S.p.A Presidente CDA Massimo Siboni Cremona [email protected]
Alla A.S.M. Pavia S.p.A Presidente CDA dott. Duccio Bianchi Pavia [email protected]
Alla ASTEM S.p.A Presidente CDA Cristiano Galletti Lodi [email protected]
Alla Società Cremasca Servizi S.C.S. S.r.l. Amministratore S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. Avv. Pietro Moro [email protected] [email protected]
Alla Linea Group Holding S.p.A. Presidente CDA Antonio Vivenzi Cremona infolgh(@cert.lgh.it
e, p.c.
Alla A2AS.p.A. Presidente CDA Giovanni Valotti Brescia [email protected]
all'avv. Ilaria Battistini Bologna [email protected]
Via Marco Mingheui, n 10-00187 Roma
Oggetto: Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. Comunicazione di risultanze istruttorie.
A seguito dell'avv. Ilatia Battistini in nome e per conto di alcuni cittadini, Consiglieri Regionali e Parlamentari del Movimento 5 Stelle acquisito al prot. Anac n. 32603 del 26.2.2016, l'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF) ha avviato un procedimento di vigilanza per verificare la legittimità dell'acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linca Group Holding S.p.A.
Con la lettera di comunicazione di avvio dell'istruttoria (prot. n. 97784 del 21.6.2016) l'Ufficio UVSF ha richiesto informazioni e chiarimenti sia alla società A2A, che ai soci di Linea Group Holding, che hanno riscontrato nei termini, fornendo la documentazione ed i chiarimenti richiesti.
L'Ufficio UVSF ha acquisito, altresì, il parere interno dell'Ufficio Precontenzioso e Affati Giuridici, reso in data 23 dicembre 2016.
Si premette, infine, che a seguito dell'emanazione della delibera Anac n. 1196 del 23.11.2016, avente ad oggetto la modifica dell'assetto organizzativo dell'Autorità, a decorrere dal 1 gennaio 2017 le morioni di vigilanza sugli affidamenti nell'ambito dei servizi pubblici locali e delle società partecipate sono divenue di competenza dello scrivente Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi.
Il Consiglio dell'Autorità, sulla base degli atti del fascicolo n. 2789/2016, nella seduta dell'8 mazzo 2017 ha disposto l'invio delle seguenti risultanze istruttorie al fine di acquisire eventuali controdeduzioni e/o memorie da parte dei soggetti in indirizzo.
Linea Group Holding S.p.A. (di seguito LGH) è una società "multiutility" industriale che, tramite le società da essa controllate, gestisce servizi pubblici locali di tilevanza economica ai sensi dell'art. 112 comma 1 del d.lgs. 267/2000 (Tuel) nelle province lombarde di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia.
Più in particolare, le società controllate da LGH operano nei seguenti settori:
commercializzazione di gas metano ed energia elettrica (Linea Più Spa);
gestione di impianti di trattamento rifiuti e sistemi di teleriscaldamento di Cremona e Lodi (Linea Reti Impianti Srl);
produzione di energia termica ed elettrica, in prevalenza da fonti rinnovabili (Linea Energia S.p.A.);
erogazione dei servizi ICT - in oltre 300 comuni della Lombardia - (Linea Com Srl).
Via Marco Minghetti, n 10 - 00187 Roma

L'intero pacchetto azionario di I.GH era detenuto, al momento dell'esposto, dalle società COGEME S.p.A, A.E.M. Cremona S.p.A., S.C.R. S.r.l., A.S.M. Pavia S.p.A. e ASTEM S.p.A., società pubbliche a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali, tra cui i comuni di Cremona, Crema, Lodi, Pavia e Rovato.
Precisamente A.E.M. Cremona era proprietaria di azioni rappresentanti il 30,92% del capitale sociale della LGH; COGEME del 30,92%; A.S.M. del 15,9%; ASTEM del 13,22% ed S.C.S. del 9,05% del capitale sociale.
LGH, pertanto, pur non essendo controllata direttamente da enti locali, è da essi controllata in modo "indiretto" tramite le società partecipate dagli stessi enti locali.
La A2A S.p.A. - anch'essa una multiudity - gestisce setvizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 112 comma 1 Tuel nelle provincie di Brescia e Milano.
Quotata in Borsa dal 2001, opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energa elettrica, della vendita e distribuzione del gas naturale, della produzione, distribuzione e vendita di calore tramite reti di teleriscaldamento, della gestione dei rifiuti e della gestione del ciclo idrico integrato.
Il pacchetto azionario di A2A è detenuto dal Comune di Milano (25%), dal Comune di Brescia (25%) dalla Norges Bank (2,1%) e dalla stessa A2A (0,9%).
Il capitale sociale flottante, pari al 47%, è detenuto per il 26,3% da investitori istituzionali britannici, il 24,9% da investitori italiani, il 15,0% da investitori statunitensi. Sono inoltre presenti investtori istituzionali francesi (10,6%), lussemburghesi (8,8%) e tedeschi (4,1%). Gli investitori retail sono circa 95.000 e detengono il 16,2% del capitale sociale1.
A2A è inoltre ente aggiudicatore nei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (pubblica bandi per la selezione dei fornitori).
In data 9 novembre 2015 A2A ha formulato ai soci di LGH un'offetta vincolante (successivamente precisata in alcuni punti il 18 novembre 2015) avente ad oggetto i principali termini e condizioni della possibile "partnership industriale" tra LGH e A2A per l'acquisto del 51 % del capitale di LGH da patte di A2A.
All'esito dell'iter di approvazione della prospettata operazione da parte dei rispettivi organi sociali, in data 12 gennaio 2016 i soci di LGH hanno accettato l'offerta vincolante.
In data 4 marzo 2016 i soci di LGH hanno sottoscritto un "accordo di partnership"(di seguito Accordo del 4 marzo) con la A2A S.p.A. per disciplinate i termini e le condizioni della prospettata "opetazione di integrazione" tra LGH e A2A da realizzarsi mediante l'acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH da parte di A2A, a fronte del pagamento di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 113.297.686,00 di cui:
¹ Dati claborati ulla base del libro soci aggiornato alla data di dividendo del 24 Giugno 2015 (fonte www.a2a.eu/it).
L'obbligo di A2A e dei Soci di LGH di procedere all'esecuzione dell'Accordo era sospensivamente condizionato all'avveramento di alcune condizioni, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, relativamente al procedimento di concentrazione nei confronti di A2A in quanto soggetto che, per effetto dell'Accordo, avrebbe controllato LGH (la comunicazione di avvio dell'istruttoria Anac è stata inviata per conoscenza all'Agcm).
Con delibera del 28 luglio 2016 l'Agcm ha autorizzato l'acquisizione del controllo di LGH da parte di A2A, imponendo, tuttavia, alcune misure correttive ai sensi dell'att. 6 comma 2 della legge n. 287/90, in quanto, nel corso dell'istruttoria, era emerso che l'operazione avrebbe costituito una posizione dominante nel mercato lombardo del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, con effetti pregiudizievoli per gli utenti finali, poiché riguardava i due principali soggetti del mercato di riferimento.
Per rendere compatibile con la concorrenza l'operazione, l'Agcm ha imposto ad A2A misure sia strutturali, che obbligano la società a cedere un impianto e a mettere a disposizione di terzi la capacità di trattamento dei rifiuti, sia comportamentali, che impongono obblighi di accesso ai propri impianti a condizioni non discriminatorie e vincoli ai prezzi di conferimento praticati dalla società.
Le misute comportamentali imposte ad A2A saranno efficaci immediatamente dopo il closing dell'operazione, quelle strutturali saranno attuate secondo un calendario che satà oggetto di stretto monitoraggio da parte dell'Agcm.
A seguito della delibera dell'Agcm, e dell'avveramento delle altre condizioni sospensive previste nell'accordo del 4 marzo, in data 4 agosto 2016 i Soci LGH ed A2A hanno proceduto al "closing" dell'operazione, dando esecuzione all'accordo del 4 marzo 2016.
Con atto a togito del Notaio Edmondo Todeschini di Milano Rep. 21208 Racc. 8662 del 4 agosto 2016, il soci di IGH hanno infatti venduto ad A2A (ciascuno in percentuale rispetto alla propria partecipazione) la piena proprietà di n. 96.642.000 azioni, pari al 51% del capitale di LGH, per un prezzo complessivo di € 98.894.195,21 corrisposto in parte in azioni parte in azioni proprie di A2A2
Sempre il 4 agosto, si è tenuta l'assemblea dei soci di LGH che, tra l'altro, ha deliberato l'adozione del nuovo statuto ed ha nominato il nuovo CDA.
Come vettà illustrato nel prosieguo, in base alle risultanze istruttorie l'operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di IGH da parte di A2A, individuata in forma diretta, senza il previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, si pone in contrasto con la normativa di riferimento, configurando una violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che impongono la selezione del socio privato con procedura ad evidenza pubblica.
Preliminatmente occorre ricordare che i servizi pubblici locali, a seguito dell'abrogazione referendaria avvenuta a giugno del 2011 dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 e della sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito in legge n.
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4 Il conteggio è stato effettuato in base alla dichiarazione del Notaio Todeschini del 4 agosto 2016 acquisita atti.
148/2011 per contrasto con l'att. 75 Cost., ossia per il fatto di contrastare con l'esito referendario) sono regolati, ad oggi, nell'ordinamento nazionale, dalla normativa comunitaria, che richiede l'applicazione di regole concorrenziali per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.
Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso 3 modelli:
esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica. I possibili modelli a) a procedurali sono: appalto di lavori e/o servizi; concessione di lavoti e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financiamento tramite terzi secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
b) dall'art. 3 del d.lgs. 50/2016 (si tratta di una delle tipologie di Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato -PPPI):
affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. "in house c) providing" purché sussistano i requisti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.
La società A2A, pur essendo partecipata al 50% dai Comuni di Milano e Brescia non può considerarsi una società "in house" dei suddetti Comuni, in quanto difetta il requisito del capitale pubblico totalitario.
Pertanto, la fattispecie oggetto di istruttoria concerne l'affidamento di servizi tramite il modello della società mista.
Sulla necessità dell'esperimento di un confronto concorrenziale, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, l'Anac si è espressa con delibera n. 20 del 12 novembre 2014, nel caso telativo all'acquisizione del 51% del capitale sociale della SO.A.CO. Spa, società per la gestione dell'aeroporto di Comiso.
Si richiama, inoltre, il parere sulla normativa AG 28/14 del 21.5.2014, relativo all'affidamento dei servizi pubblici locali a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.
A ciò si aggiunga che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la gara effettuata per la scelta iniziale del socio privato è sufficiente ai fini dell'affidamento del servizio, a condizione che le attività operative che da affidare alla società mista siano oggetto della medesima gara e siano specificamente indicate.
Tale avviso è coerente con quanto affermato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitazio degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenaciati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), secondo la quale «Pet costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una proccdura trasparente e concotrenziale, che ha per oggetti sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del pattner privato è accompagnata dalla costituzione di PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto».
In coerenza con tale avviso, il legislatore nazionale, con il d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha sostituito il comma 2 dell'art. 23-bis del d.l. n.
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122/2008 annoverando espressamente tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali l'affidamento «a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) [principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e propozzionalità], le quali abbiano ad oggetto al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento» e, quindi, qualificandola formalmente quale procedimento ad evidenza pubblica.
Da quanto sopra ernerge con chiarezza che l'affidamento "diretto" del servizio alla società mista, ivi compresa la società mista afficiatatia di servizi pubblici locali, è conforme ai principi comunitari di concorrenza e par condicio, nei limiti in cui il servizio stesso è fatto oggetto di confronto concorrenziale nella procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato, ovvero nei limiti in cui è "tresso a gara".
Ne discende che la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originatio (Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 824).
In conformità a quanto sopra, anche il d.lgs. 163/2006 ha sancito all'att. 1, comma 2 che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di socictà miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da patte della giurisprudenza amministrativa la quale ha osservato che la norma risulta dichiatativa e confermativa di una regola generale già presente nell'ordinamento, introdotta dal d.p.r. n. 533/1996 (art. 1 c segg) di attuazione della I. n. 498/1992 (att. 12), successivamente reiterata nel d.lgs. 267/2000 (art. 116) che impone che la scelta del socio privato operativo debba avvenire con procedura di evidenza pubblica. Pertanto, l'elusione di detta regola si risolverebbe in un inammissibile consolidamento di posizioni monopolistiche e nella sottrazione al metcato dei servizi pubblici locali della stessa possibilità di accesso di imprese interessate, già notevolmente compressa e saccificata dal sistema degli affidamenti diretti (Cons. St. Ad. plen. 1/2008; 2^, 456/2007, nonché 2516/2003; 192/1998).
La stessa giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376) ha aggiunto che l'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 163/2006, tichiede un'interpretazione estensiva, dovendo la disposizione trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui una società già operi come affidataria di un servizio.
In particolare, la diposizione si applica anche nell'ipotesi in cui una società mista, ove pute non originariamente tale, apra il proprio capitale all'apporto di un socio privato industriale attraverso un'operazione straordinaria di vendita di quote o di aumento di capitale, cosicché risulti modificato, per effetto di detta operazione, l'assetto soggettivo della gestione.
Dunque, ogniqualvolta - attraverso il ticorso ad operazioni di carattere straordinario destinate a mutare la compagine di una società che abbia ottenuto l'affidamento diretto o tramite gara di un servizio pubblico - si pervenga al risultato di dar vita a una società mista oppure, alternativamente, al risultato di modificate il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (mediante al capitale e alla gestione di nuove figure imprenditoriali o la sostanziale sostituzione delle impresse originariamente affidatarie), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico. Il giudice amministrativo chiarisce al riguardo che l'affidamento di un servizio, quand'anche realizzato attraverso la costituzione, originaria o successiva, di una società mista con socio privato
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operativo, è un'attività sempre connotata da autoritatività a fronte della quale si stagliano interessi legittimi dei soggetti coinvolti e, come tale, esso soggiace anche all'osservanza delle regole pubblicistiche e si deve necessariamente svolgere attravetso procedure di evidenza pubblica, governate dai principi del diritto interno e sorranazionale. In effetti, qualora detto socio non sia un mero finanziatore, ma presenti le catatteristiche di un socio "operativo" o "industriale", allora è indubbio che, attraverso la sua partecipazione al capitale sociale, si realizzi anche un parallelo fenomeno di circolazione dell'affidamento. Ricorre pertanto, anche in tale ipotesi, l'esigenza di osservare i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza immanenti in ogni vicenda in cui si abbia l'attribuzione, all'esterno del circuito pubblicistico, di un'utilità economicamente valutabile (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376).
Anche la giurisprudenza più recente sottolinea che la cessione da patte di un'amministrazione pubblica di una partecipazione in una società mista deve avvenire tramite espletamento di procedure ad evidenzia pubblica e pertanto in caso contrario si realizza una violazione dell'att. 1, comma 2, d.lgs. 163/2016 (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4014 del 28.9.2016).
I principi sopra richiamati devono ritenersi applicabili anche nel caso in cui , come nella fattispecie in esame, non sia direttamente un'amministrazione pubblica a selezionare il socio privato ma una società totalmente partecipata, ancorché indirettamente, da amministrazioni pubbliche locali.
LGH infatti è una società cd. "di tetzo grado", cioè controllata indirettamente dai comuni.
A tiguardo l'Anac, con i pareri di precontenzioso n. 92 del 20.3.2008 e nn. 212 c 213 del 31.7.2008 ha affermato che anche le società nelle quali la partecipazione dell'ente locale alla società sia meramente indiretta sono soggette alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (Decreto Bersani) al fine di evitare che l'applicazione del divieto alle sole partecipazioni dirette, rappresenti un facile strumento di elusione della norma mediante meccanismi di partecipazioni societatie mediate.
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come il ricorso a schemi organizzativi di tipo privatistico non può sottrarre l'attività delle amministrazioni pubbliche all'osservanza delle vincolanti e imperative discipline per esse dettate. Diversamente opinando potrebbero determinatsi gravi elusioni del principio di legalità e delle previsioni dell'art. 97 Cost; dunque, anche l'attività amministrativa volta alla costituzione ed alla gestione di società di capitali, ogniqualvolta essa si risolva nell'esercizio (ove pure indiretto) di potestà autoritative pubbliche, è e rimane "attività funzionalizzata" e, come tale, soggiace anche alla disciplina pubblicistica che le è propria (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376 cit.).
La necessità dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica nel caso di cessione di partecipazioni societarie degli enti pubblici è tibadita anche dalle seguenti disposizioni normative:
a) art. 113, comma 12 del Tuel secondo cui «L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere»;
b) a art, 568 bis della legge 147/2013, per cui le PA locali possono procedere all'alienazione delle società controllate direttamente a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica;
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art. 37 del R.D. 827 del 1924 (Regolamento generale di contabilità dello Stato) che può essere c) interpretato nel senso che la vendita di società pubbliche (si tratti di una quota del capitale così come dell'intera partecipazione) è soggetta alle regole dell'evidenza pubblica.
Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 827/1924 infatti «tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi atticoli». Il successivo art. 41 dispone che si può ricorrere alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o del ricorrere di circostanze eccezionali.
In proposito, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 494 del 20.11.2013 ha evidenziato che la disciplina della vendita delle quote azionarie di una società per azioni (oggetto di obbligo di dismissione) va rinvenuta nella legge di contabilità e nel relativo regolamento (ciò in quanto il d.lgs. 163/2006 fa riferimento ai contratti passivì).
Secondo i magistrati contabili, l'ente pubblico pottà trattare con i soggetti in possesso dei requisiti indicati negli attt. 38 e ss. del d.lgs. 163/2006 «requisiti da ritenersi, per l'inscindibile connessione con esigenze di legalità formale e, soprattutto, sostanziale, applicabili anche alle gare per la stipula di contratti attivi».
Quanto alla modalità di svolgimento della procedura «essa dovrà individuarsi nella determina a contrare in coetenza con i principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa: a tal fine, appare preferibile procedere alla trattativa privata dopo aver interpellato "più persone o ditte" (art. 92 RD 827/24), con modalità conformi ai principi generali della contrattualistica pubblica».
In ordine all'importo di vendita delle azioni, tale valore mantenersi congruo rispetto alla situazione concreta del mercato.
In corso di istruttoria sono state acquisite le memorie dei soci della LGH, che hanno rappresentato, in primo luogo, che la fattispecie in esame sarebbe una "operazione" nell'ambito di un processo di aggregazione industriale relativo a LGH, con la finalità di creare, tra gli altri fattori, adeguate sinergie che possano contribuite al rafforzamento della presenza e della competitività di LGH, nonché al miglioramento ed efficientamento dei servizi resi. In questa ottica, l'accordo sottoscritto il 6 matzo 2016 sarebbe un "accordo di partnership".
I soci della LGH giustificano l'assenza di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di A2A, in quanto, per ragioni oggettive e di mercato, hanno ritonuto necessario procedere all'integrazione con un'altta società, di maggiori dimensioni, che è stata individuata in una società partecipata da enti locali, quotata in borsa all'anno 2003. Qualunque altro operatore di mercato, infatti, non avrebbe fatto conseguire a LGH il regime proprio della società partecipata da enti locali quotata all'anno 2003 e quindi non avrebbe consentito a LGH e ai suoi soci di realizzare gli obiettivi identificati.
I soci di LGH hanno giustificato la decisione di realizzare una "quotazione indiretta" di LGH, cedendo le azioni di LGH ad una società quotata in borsa partecipata da enti locali quotata in borsa dal 2003, in base alle seguenti ragioni.
L'attuale situazione del mercato dell'energia, caratterizzata da un'elevata competitività, da una crescente pressione sui margini, generata anche da costanti interventi di regolazione, lascia ben poche speranze di sopravvivenza, nel breve/medio periodo, alle realtà di piccole dimensioni. Si tratterebbe, per i soci di LGH, di un dato oggettivo e non sindacabile, che ispira alcune scelte recenti di politica legislativa chiaramente finalizzate ad incentivare, nella massima misuta possibile, l'aggrega tra le imprese utilities.
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I Soci LGH hanno ritenuto che, identificato l'obiettivo dell'integrazione, la strada migliore fosse rappresentata dall'integrazione con una società utility quotata di maggiori dimensioni.
Ciò essenzialmente per tre ragioni:
1) in primo luogo, solo l'integrazione con una quotata avrebbe consentito a LGH di conseguire lo speciale regime previsto dalla legge a favore delle società quotate da società quotate; tale regime rappresenta, di per sé, un vantaggio di natura oggettiva, non fungibile, e facilmente apprezzabile, in quanto lo status di società quotata (o di controllata da una quotata) consentirebbe:
a) di superare i molteplici vincoli e limiti previsti a carico delle società pubbliche non quotate (che, a seguito di vatie stratificazioni normative, coprono ormai tutti gli aspetti della vita sociale, dalla composizione del consiglio alle modalità di reclutamento del personale) «vincoli e limiti che tappresentano un pesante problema per chi, come LGH, deve confrontarsi in un mercato a competizione crescente dominato da operatori privati e società a controllo pubblico quotate che non soggiacciono a tali limiti»;
b) di ottenere i vantaggi, in termini di durata degli affidamenti, connessi allo status di società controllata da un'altra società che era già quotata nell'anno 2003.
A tale proposito, i soci di LGH hanno fatto riferimento all'art. 34, c. 22, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 (conv. con legge 17.12.2012, n. 221) che così recitava «Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'atticolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020».
Nel caso di LGH, in base a quanto affermato dai Soci, tale regime sarebbe stato conseguibile: i) con la fusione per incorporazione in società quotata all'anno 2003 - operazione «pacificamente esente da qualsivoglia obbligo di gata, come chiarito da giurisprudenza del Consiglio di Stato»; il) attraverso l'acquisizione del controllo di LGH da parte di una società quotata all'anno 2003 «essendo pacifico, per espressa previsione di legge, che il regime degli affidamenti della società controllata da società quotata all'anno 2003 sia il medesimo di quest'ultima».
Esclusa la prospettiva della fusione per incorporazione in altra società, i Soci LGH hanno preso in esame la seconda ipotesi.
2) In secondo luogo, nel mondo delle imprese utilites, i principali operatori sarebbero società quotate. Fissendo LGH alla ricerca di rilevanti economie di scala e sinergie. I'integrazione con altri piccoli operatori, oltre ad essere nella pratca assai complessa e di difficile realizzazione, data la molteplicità di interessi coinvolti, non rappresentava l'opzione ottimale, a dire dei soci di LGH.
3) In terzo luogo, a dire dei soci di LGH, una volta definito, per ragioni oggettive e razionali, il perimetro delle società con le quali realizzare un'integrazione alle società quotate limitandolo alle sole società quotate all'anno 2003, la procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria (art. 1 d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in 1. 30 luglio 1994, n. 474; art. 4, comma 218, lett. a), 1. 24 dicembre 2003, n. 350; art. 3 bis, c. 2 bis, d.l. 13 agosto 2011, n. 138) della società alla quale cedere il controllo di LGH doveva essere necessariamente limitato a questa sola categoria di possibili offerenti.
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3 Tale norma è stata modificata dall'art. 8, comma 1, legge n. 115 del 2015 "Legge Europea 2014" entrata in vigore il 18 agosto 2015.
Qualunque altro operatore di mercato, infatti, non avrebbe fatto conseguire ad LGH il regime proprio della società quotata partecipata da enti locali quotata all'anno 2003 e, quindi, non avrebbe consentito a LGH e ai suoi soci di tealizzare gli obiettivi identificati.
Ciò premesso, i soci di LGH hanno dichiarato che l'individuazione in forma diretta di A2A è avvenuta per ragioni di carattere tecnico ed in circostanze eccezionali "in presenza di elementi di unicità ed infungibilità di A2A," che hanno consentito di non esperire un confronto competitivo con altre società. Tali ragioni di carattere tecnico sono supportate dai seguenti documenti (acquisiti agli atti):
v analisi effettuata da KPMG su "Elementi di infungibilità A2A per LGH" del novembre 2015;
relazione di Mediobanca del novembre 2015 che analizza dal punto di vista finanziario il titolo di A2A;
v "fairness opinion" di Unicredit del dicembre 2015 sulla congruità del corrispettivo offerto da A2A, che illustra la convenienza finanziaria dell'operazione per i soci di LGH.
Attesa l'infungibilità di A2A, per i soci di LGH, l'affidamento diretto sarebbe consentito in base alle seguenti ragioni:
la norma dell'art. 41 del t. d. n. 827 del 1924, per cui è possibile procedere alla stipulazione di p a) contratti a trattativa privata, tra l'altro, per l'acquisto di cose per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offette e, in generale, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente eseguite le procedure ordinarie;
b) la norma dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 (non direttamente applicabile al caso di specie ma comunque espressione di principi generali nel settore dei contratti pubblici) che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i setvizi possono essete forniti unicamente da un determinato operatore economico quando «la concorrenza è assente per motivi tecnici»;
c) tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (Corte dei Conti, Sez. Contr., 30 luglio 2008, n. 8);
d) di società a partecipazione pubblica per cui l'alienazione delle pattecipazioni (delle p.a.) dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione con particolate riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienzione pottà essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquitente;
e) riorganizzazione societaria, comprese le operazioni di acquisizione e cessione di azioni, degli operatori affidatari di contratti pubblici sono esentate dagli obblighi di gara. I soci di LGH richiamano le seguenti norme:
l'art. 43, comma 1 lett. d), della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dci contratti di concessione, prevede che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nel caso in cui «al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altte modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva»;
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l'art. 106 comma 1 lett. d) del d.lgs. 50/2016 prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento qualora «all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di motte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i citeri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice».
Nel caso in esame - a dire dei soci di LGH - non si darebbe luogo ad un semplice negozio di compravendita ma ad una prosecuzione dell'attività in capo ad un soggetto diverso come conseguenza di un'operazione societaria straordinaria, che conserva l'unità dell'azienda appaltatrice (esecutore) e dei suoi requisiti;
la legge 190/2014, all'att. 1 comma 609, inserendo il comma 2 bis all'art. 3 bis del d.l.13.8.2011 n. 138 avrebbe volontariamente omesso il riferimento all'evidenza pubblica, disponendo che "L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste".
La tatio della suddetta disposizione, per i soci di LGH, sarebbe la stessa della legge delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (legge a. 124/2015, art. 18), vale a dire quella della promozione dell'integrazione tra società partecipate da enti locali operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
Infine, i soci di LGH hanno dichiarato che nel caso in questione, non vi sarebbe nemmeno una successione nella gestione dei servizi pubblici, posto che LGH continuerebbe a svolgere i servizi affidati.
A prescindere dalla terminologia utilizzata negli atti e nelle relazioni dei soci LGH, nei quali si parla di «accordo di partnership»; «operazione di integrazione»; «sinergia», si ritiene che la fattispecie in esame possa essere qualificata come una vendita di partecipazione azionatia di una società pubblica (I.GFI) indirettamente controllata da enti locali (società di terzo grado).
Infatti, ai termini ed alle condizioni previste dall'Accordo del 4 marzo, i soci di LGH hanno venduto e trasferito al compratore A2A, che le ha acquistate, le azioni di LGH, per il corrispettivo pattuito di cui al punto n. 2.1 dell'accordo stesso.
Tutta la documentazione contrattuale contiene riferimenti espliciti alla compravendita, da ultimo l'atto notarile del 4 agosto 2016 Rep. 21208 Racc. 8662, intitolato "Vendita di azioni".
La scelta di limitare il perimetro delle società a cui cedere le azioni di LGH alle sole società quotate partecipate da enti locali, anziché alle società quotate tout court (anche estere) e non partecipate da enti locali, che si inseriscono nello stesso business I.GH, appare in contrasto con il principio di libera concorrenza.
Tale scelta, come già evidenziato, è stata motivata in virtù di un «regime normativo di favore» delle società partecipate da enti locali, individuato nell'articolo 34, comma 22, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 (conv. con legge 17.12.2012, n. 221).
A riguardo si osserva quanto segue.
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In base all'originatia formulazione della suddetta norma, gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
Pare dunque che il mancato esperimento di una procedura concorrenziale sia stato finalizzato di modo che LGH potesse beneficiare di una maggiore durata degli affidamenti diretti.
Si osserva, tuttavia, che la suddetta norma è stata modificata dall'art. 8, comma 1, legge n. 115 del 2015 "Legge Europea 2014" entrata in vigore il 18 agosto 2015 e quindi già in vigore al momento dell'offerta di A2A.
L'art. 8 ha modificato la disciplina transitoria applicabile agli "affidamenti diretti" di servizi pubblici locali di tilevanza economica, ai sensi dell'art. 34, comma 22, del decteto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
La nuova disciplina fa salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 da società da queste controllate alla medesima data.
E prevede che tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza.
Introduce, inoltre, una disposizione per giungere alla chiusura degli affidamenti assentiti a società poste. dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa a seguito di operazioni societarie in assenza di procedure conformi alle norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti,
La nuova disciplina prescrive altresì che tali affidamenti cessino improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o, se anteriori, alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".
Nel Dossier del Servizio Studi del Senato n. 226 del giugno 2015 sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi detivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2014" si ripercorre l'iter che ha portato alla suddetta modifica normativa.
L'art. 8 della legge 115/2015 infatti è stato introdotto al fine di risolvere due procedure di infrazione (n. 2012/2050 e n. 2011/4003) nelle quali è stata contestata allo Stato italiano la violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, derivanenti di servizi di ipiene urbana da parte di alcuni Comuni
La procedura di infrazione n. 2012/2050 eta stata avviata relativamente all'affidamento dei servizi di igiene urbana ad Aspem, che fino al 15 gennaio 2009 era una società per azioni interamente pubblica. In tale ultima data, una quota del 90% di Aspem è stata ceduta alla società A2A, partecipata da investitori privati per il 44% del capitale.
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4 «Gli afficiamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'onte affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societane effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improxogabilmente e senza necessità di apposita dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».
Per la Commissione europea, in conseguenza della privatizzazione di ASPEM, i comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnate il igiene urbana a mezzo di gara pubblica, o, altrimenti, avrebbero dovuto mettere a gara la vendita stessa della quota del 90% di Aspem ad A2A.
Nessuna delle due operazioni, secondo la Commissione, è stata messa in atto dai Comuni di Vatese e Casciago.
In risposta alla lettera di mora della Commissione, le autorità italiane avevano tilevato l'ostacolo per i comuni interessati a conformarsi alla disciplina europea derivante dalla normativa nazionale di cui all'art. 34, comma 22, del decreto-legge 179 del 2012. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, già in essere alla data del 1º ottobre 2003 - in favore di società a pattecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate - restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. Nell'ambito di questa fattispecie, secondo le autorità italiane, rientrava anche il caso di Aspem che nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, già quotata in borsa al 1º ottobre 2003. Pertanto, in base al richiamato att. 34, i Comuni di Varese e Casciago, soci di Aspem non potevano risolvere i loto affidamenti prima, rispettivamente, del 2030 e del 2015.
La Commissione europea non ha tuttavia ritenuto che un impedimente da una nomativa nazionale potesse giustificare la mancata applicazione della disciplina europea da parte dei comuni interessati; preso atto che il richiamato art. 34, comma 22 del decreto legge 179/2012 impone alle amministrazioni aggiudicattici di mantenere in essere fino alla scadenza naturale del contratto, affidamenti assentiti senza procedure di evidenza pubblica a società con partecipazione privata significativa o preponderante. La Commissione ha contestato anche la compatibilità con la richiamata normativa in materia di appalti e concessioni del medesimo art. 34, comma 22.
In risposta alla messa in mora complementare e ai fini della procedura di infrazione, le autorità italiane hanno sottoposto nell'aptile 2014 alla Commissione una ipotesi di modifica del richiamato att. 34, comma 22. volta a disporre la cessazione al 31 dicembre 2020 di tutti gli affidamenti assentiti senza procedure di evidenza pubblica a società con partecipazione privata.
La Commissione ha tuttavia considerato non proporzionato e non giustificato da ragioni obiettive un periodo transitorio di durata così lunga.
Pertanto, con la modifica introdotta dall'art. 8 della legge 115/2015, il periodo transitorio è stato anticipato al 2018.
Nel Dossier si legge inoltre che la Corte di giustizia ha rilevato che nella disciplina europea degli appalti vige un principio in base al quale quando un appalto è stato attribuito senza indizione di una gara da una autorità pubblica ad una società a capitale interamente pubblico, in quanto considerata una struttura 'interna', il fatto che, durante il periodo di validità di tale appalto, siano ammessi a partecipare al capitale di detta società, costituisce un cambiamento di una condizione fondamentale dell'appalto che necessita di un'indizione di una nuova gara.
I soci di I.GH hanno dichiarato che nel caso in questione non vi sarebbe una "successione" nella gestione dei servizi pubblici da parte di A2A, posto che LGH continuerebbe a svolgere i servizi affidati, Ad avviso dello scrivente Ufficio, sebbene non vi sia, almeno nell'immediatezza, il subentro di A2A nell'esecuzione dei servizi pubblici svolti da LHG, non si tratta nemmeno di una mera modifica della compagine azionaria di LGH, che vede A2A nel ruolo di mero finanziatore.
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Infatti, attraverso l'operazione in esame, A2A, con l'acquisto del 51% delle azioni di LGH, e dunque disponendo della maggioranza dei voti eseccitabili nell'assemblea ordinaria, acquisisce una situazione di «controllo di diritto» sulla LGH ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
Inoltre, in seguito al clasing, con l'assemblea dei soci della LGH tenutasi lo stesso 4 agosto 2016 sono stati azzerati gli organi sociali di LGH ed è stato nominato un nuovo CDA, composto da 13 membri, di cui 7 nominati da A2A, che ha nominato anche l'Amministratore Delegato (in base agli accordi del 4 matzo nominerà anche la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale) mentre i soci di minoranza di LGH hanno nominato gli altri 6 amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione ( si veda art. 8 dell'Accordo).
Alla luce di quanto sopra, a decorrete dal 4 agosto 2016, A2A pottà orientare le scelte gestionali di LGH, attraverso il CDA, l'Amministratore Delegato e la maggioranza dei voti in Assemblea.
Anche l'Agcm nel provvedimento del 27 luglio 2016 affetma di governano di governano della LGH, dopo l'acquisizione «garantisce la preminenza di A2A su LGH».
A2A pottà infatti da sola influenzare le decisioni assembleati, tranne in alcuni casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata, che, tuttavia, non riguardano decisioni strategiche della società.
A ciò si aggiunga che l'operazione in esame subità un'ulteriore evoluzione, che - anche in base a quanto affetmato dall'Agcm - garantirà la stabilità del controllo di A2A su LGH.
Infatti, l'Accordo del 4 matzo prevede, sotto il titolo di "evoluzione della partnership", dopo tre anni dal closing, la presentazione da parte di A2A, ai soci di LGH, di una "proposta preliminare in merito alla fusione per incorporazione di LGH in A2A'' il cui iter è disciplinato dall'art. 22 dell'Accordo stesso, Inoltre, in base all'art. 22 dell'Accordo, qualora il progetto di fusione non andasse a buon fino, A2A si obbliga a presentare un'offerta di acquisto ai soci di LGH per acquistare da questi ultimi tutte (e non meno di tutte) le partecipazioni di cui essi siano titolati in quel momento, al prezzo fissato da A2A. Qualora i soci minoritari di LGH approvino il prezzo indicato da A2A, sono previste due possibilità:
a) se "la legge vigente" non prevede il necessario previo esperimento di una procedura competitiva, i soci minotitati si obbligano ad accettare l'offerta di acquisto A2A;
b) se invece la "legge vigente" impone di esperire una procedura competitiva, i soci minoritari dovranno avviare detta procedura competitiva in conformità ai criteri di trasparenza e di concorrenza al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Partecipazioni detenute dai Partner Minoritari oggetto dell'Offerta di Acquisto A2A ad un prezzo non inferiore al prezzo indicato nell'Offerta di Acquisto A2A.
Tuttavia, in base all'att. 22.9 lettera a) dell'Accordo, il bando di gara dovrà prevedere un diritto di prelazione in favore di A2A.
Alla luce di quanto sopra, o a seguito alla fusione per incorporazione, o in seguito all'acquisto de 100% del capitale sociale di LGH, si può dedurre che, tra un triennio, i servizi pubblici locali oggi svolti "formalmente" da LGH (di fatto da A2A) saranno svolti a tutti gli effetti da A2A.
In proposito si evidenzia che l'Autorità, con la delibera n 20 del 12 novembre 2014, ha sottolineato come nel caso di società costituita per la gestione di un servizio pubblico, deve comunque escludersi che un privato - attraverso l'acquisto successivo dell'intero pacchetto di maggioranza - possa acquisite l'affidamento (del servizio stesso), senza il previo esperimento di un confronto concorrenziale, nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto il servizio,
Infatti, disponendo la successiva cessione del pacchetto di maggioranza ad un privato si realizza il medesimo assetto di un affidamento a società mista a prevalente partecipazione privata, senza il necessario previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica; in buona sostanza,
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deriverebbe la possibilità per gli enti procedenti di aggirare gli obblighi procedurali posti dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 163/2006.
Da una lettura estensiva della delibera sembra evincersi che la selezione mediante gara è necessaria anche nel caso in cui il privato non svolga specifici compiti operativi, essendo sufficiente che il privato possa ingerirsi, in ogni caso, nella gestione del servizio. Per le società a capitale privato maggionitario non può revocarsi in dubbio che vi sia l'apporto del privato nella gestione dell'ente.
L'ingresso di A2A nella compagine societaria di LGH ha quindi determinato una modifica del profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (LGH), quale ipotesi ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa in contrasto con il citato art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006.
Come già evidenziato, gli stessi soci di LGH hanno dichiarato che nella fattispecie non si tratterebbe di un semplice negozio di compravendita ma della prosecuzione dell'attività in capo a soggetto diverso come conseguenza di un'operazione societaria straordinaria che conserva l'unità dell'azienda appaltatrice (esecutrice) e dei suoi requisiti.
A ciò si aggiunga che, come già evidenziato, con l'acquisizione del 51% del capitale sociale di I.GH, A2A acquisisce di fatto una situazione di controllo della predetta società, potendo quindi orientare le scelte strategiche e gestionali della stessa; con l'ulteriore possibilità, prevista nell'accordo del 4 matzo 2016, di una fusione per incorporazione di LGH in A2A decorsi tre anni dal closing, a seguito della quale - se effettuata - quest'ultima pottà svolgere tutti i servizi pubblici locali attualmente gestiti da LGH spa.
Può quindi richiamarsi al riguardo quanto ossetvato sia dall'Anac che dal Consiglio di Stato, per cui «L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a patte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità» Per questi motivi, nell'impostazione del legislatore nazionale la necessità di una chiara definizione dei compiti operativi assegnati può emergere solo nel caso in cui si costinuisca una società mista a prevalente capitale pubblico. Diversamente, per quelle a capitale privato maggioritario non può revocarsi in dubbio che vi sia-l'apporto del privato nella gestione dell'ente. Per questa ragione (... ) la selezione mediante gara secondo le procedure per l'affidamento degli appalti è stata prevista normativamente sin dal 1996» ( Delibera Anac n. 20/2014 e Consiglio di Stato sez. V, sent. 18.12.2009 n. 8376).
Considerazioni che - come in precedenza evidenziato - valgono anche nel caso in cui - come nella fattispecie - non sia direttamente l'amministrazione pubblica interessata a selezionare il socio privato ma una società totalmente partecipata, ancotché indirettamente, da amministrazioni pubbliche locali, come è LGH.
In ordine alle considerazioni svolte dai soci di LGH sull'asserita unicità di A2A, in base alle risultanze istruttorie non si rinvengono le circostanze eccezionali che giustificherebbero la deroga alle disposizioni dell'att. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006, consentendo l'individuazione diretta di A2A ai sensi dell'art. 41 del t.d. 827/1924 (il quale contempla la possibilità di procedere a trattativa privata in tutti i casi in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le procedure ordinarie).
A2A è infatti una società quotata in borsa, che gestisce servizi pubblici locali di tilevanza economica e che opera nei mercati della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, distribuzione e vendita di calore tramite teti di teleriscaldamento, gestione rifiuti e del ciclo idrico integrato.
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Si tratta come è evidente di metcati caratterizzati dalla presenza di una pluralità di operatori economici, anche in ambito sovranazionale, che vi opetano in concorrenza, come anche evidenziato dai soci di LGH in corso di istruttoria. Nulla esclude quindi che in tali mercati possano sussistere operatori con caratteristiche analoghe o anche migliori ispetto a quelle possedute da A2A, che non sembra quindi costituire un unicum.
Né sono emerse patticolari condizioni di mercato o tecniche che possano giustificate l'infungibilità di A2A.
Anche volendo applicate per analogia alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. 163/2006 - (oggi art. 63 del d.lgs. 50/2016) che ammette il ricorso alla procedura negoziata senza bando (l'affidamento diretto) «qualora, per ragioni di natura tecnica o attistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato», sorgono alcune perplessità.
Infatti, nel secondo documento di consultazione dell'Anac avente ad oggetto proposta di "Lince guida per il ticorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" che tiene conto delle osservazioni del Consiglio di Stato ( parere del 3 novembre 2016 n.2284) è stato evidenziato, in primo luogo che i presupposti dell'infungibilità della prestazione, che giustificano l'adozione della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, devono essere interpretati restrittivamente, trattandosi di eccezioni alla regola dell'obbligo delle amministrazioni aggiudicattici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale,
In secondo luogo, la deroga all'evidenza pubblica è giustificata dal fatto che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsi la gara e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di tagioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico. Inoltre, deve essere dimostrato che non esistono sostituti o alternative ragionevoli, e che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
Poiché si tratta di una deroga ai principi generali, è necessario che i presupposti per ricorrete alla stessa siano accertati con particolare rigore e debitamente motivati nella delibera o determina a contrarre, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Nel caso in esame, nelle slides di KPMG sembra prevalere un criterio di "contiguità territoriale" di A2A rispetto ad LGH.
Infine, non si evince quali siano, nel caso di specie, le circostanze eccezionali che, in base all'art. 41 del r.d. 827 del 1924 legittimano il ricorso alla trattativa privata.
Conclusivamente sul punto si ritengono non sussistenti nel caso di specie ipotesi eccezionali che possano giustificare l'individuazione diretta di A2A ai fini dell'acquisizione del 51% del capitale sociale di LGH.
Ad avviso dello scrivente Ufficio i riferimenti normativi citati dai soci di LGH relativi alle direttive comunitarie del 2014 ed al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non sono applicabili al caso di specie.
Infatti, l'intera operazione, a partire dall'offetta vincolante di A2A (9 novembre 2015), passando attraverso l'accettazione dei soci di LGH (12 gennaio 2016), fino all'accordo del 4 marzo 2
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colloca, ratione temporis, in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 che ha recepito le direttive comunitarie del 2014.
L'Accordo del 4 marzo 2016 infatti è il contratto con il quale sono state assunte le obbligazioni delle patti ed è sorta l'operazione, sebbene l'obbligo di procedere all'esecuzione fosse condizionato all'avveramento di alcune condizioni sospensive indicate nell'accordo stesso, tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Agem (cfr. art. 4.1. dell'Accordo).
L'atto notarile del 4 agosto 2016 appare essere una mera esecuzione delle pattuali già assunte e perfezionate il marzo 2016.
In tal caso, quindi, anche alla disciplina transitoria contemplata nell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il d.lgs. 163/2006 e, in particolare, le specifiche previsioni dell'art. 1, comma 2, dello stesso.
Resta fermo, in ogni caso, che tali disposizioni, come già evidenziato, sono state confermate dall'att. 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016 [a tenore del quale "Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica"}.
Da ultimo, si ossetva che alla fattispecie non possono applicatsi le norme del d.lgg. 124/2015, che ha delegato il Governo a procedere al tiordino delle società a partecipazione pubblica, perché il relativo decreto attuativo n. 175/2016, tecante il Testo Unico in materia di società partecipate, emanato il 19.08.2016, è entrato in vigore il 23.09.2016.
In ogni caso, anche il d.lgs. 175/2016 ha ribadito il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione per l'alienazione delle partecipazioni (att. 10) e per la scelta del socio privato delle società miste (att. 17), con ciò confermando la necessità del previo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.
E dunque anche nell'assetto nomativo in materia di contratti pubblici, attualmente in vigore, è ribadito l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società mista, nonché ai fini dell'all'enazione di partecipazioni detenute in società da parte delle amministrazioni di riferimento.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si ritiene che la vendita del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A., anziché avvenire in forma "diretta" ad A2A, avrebbe dovuto essere preceduta da un confronto concorrenziale tra gli altri operatori economici del settore, tramite una procedura ad evidenza pubblica.
Per la selezione del soggetto idoneo ad acquistare la suddetta partecipazione azionaria i soci di LGH avrebbero dovuto espletare una gata esplorativa, indicando operativo dell'acquirente all'esecuzione delle prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione della I.GH.
Inoltre il bando, in considerazione dell'elevato importo della compravendita (pari ad € 113.297.686,00) avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Infatti, in omaggio ai principi di pubblicità e trasparenza, dovevano essere date al mercato tutte le informazioni necessarie affinché potenziali acquirenti potessero essere in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, come l'indicazione dei criteri di selezione.
Si osserva, infine, che la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha da tempo precisato che i principi posti dal Trattato sull'unione Europea a garanzia del mercato del mercato unico sono di applicazione generale e devono essere osservati in relazione a qualunque tipologia contrattuale tale da
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suscitate l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, ancorché diversa dagli appalti di lavori, servizi e fomiture, disciplinati da specifiche direttive commitazie (come accade per le concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, oltre che per le concessioni di servizi e gli appalti sottosoglia comunitaria Cfr. Corte di Giustizia, ordinazza 3 dicembre 2001, C-59/00, C-59/00, Corte di Giusdaia, sentenza 7 dicembre 2000, C-324; Consiglio di Stato. Sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7229; nello stesso senso, la comunicazione della Commissione europea del 12 sprile2000, in Gazzeta Ufficiale n. C 121 del 29 aprile 2000).
L'ordinamento comunitazio è inoltre indifferente al "nomen" assegnato dall'ordinamento nazionale alla singola fattispecie, e ciò, si ritiene, impone di applicare i principi comunitati anche alla cessionne delle partecipazioni nelle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali, in quanto l'ecquisto delle stesse, se finalizzato allo svolgimento del servizio locale, comporta un'occasione di guadago de i soggetti operanti sul mercato.
A tali fattispecie, devono ritenersi applicabili le regole concorrenziali minime imposte dai principi comunitati.
水水水
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in attuazione del Consiglio assunta nella predetta seduta dell'8 marzo 2017 visto l'art. 15, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi dell'Autorità del 9 dicembre 2014, i soggetti in indrizzo possono manifestare la volontà di conformatsi alle indicazioni contenute nella presente comunicazione, ovvero comunicare le proprie controdeduzioni sugli aspetti sopra evidenziati.
Si chiede inoltre alla A2A ed alla LGH di indicare la composizione azionaria (in percentuale) quale risulta a seguito dell'avvenuta operazione di cessione.
Ai fini dell'invio dei chiarimenti richiesti, si indica, ai sensi dell'art. 213 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016, il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente.
È, altesi, possibile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo Regolamento, presentate istanza di v audizione presso il Consiglio, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, specificando l'oggetto dell'esposizione otale e le ragioni per le quali assusano si ritione necessatia.
Si comunica infine, che il responsabile del procedimento è lo scrivente dirigente pro tempore dell'Uffacio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi.
S.M.
Il dirigente Ing. Umberto Reale

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Pubblicato il 21/10/2019
N. 12074/2019 REG.PROV.COLL. N. 03742/2017 REG.RIC.

(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.P.A., Astem Lodi S.p.A., Cogeme -Servizi Pubblici Locali S.p.A., Società Cremasca Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Mario Roli e Alessandro Rosi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittorio Colonna, 39;
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ilaria Battistini, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi, del 13 marzo 2017, prot. n. 38120, con la quale la predetta Autorità, nel comunicare alle società ricorrenti le risultanze istruttorie in relazione all'operazione di integrazione societaria fra A2A S.p.A. e Linea Group Holding S.p.A., ha ritenuto che la selezione di A2A S.p.A. dovesse essere effettuata con gara ad evidenza pubblica ex art. 1, co. 2, d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis) e ordinato ai ricorrenti di adottare misure volte a conformarsi alle indicazioni fornite.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19 aprile 2018 da A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., ASTEM Lodi S.p.A. e COGEME Servizi Pubblici Locali S.p.A.:
per l'annullamento della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Vigilanza Centrali di Committenza e Concessioni di Servizi, del 21 febbraio 2018, n. 172, ticevuta il 15 marzo 2018, avente ad oggetto l'acquisizione, da parte di A2A S.p.A., del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e di Ilaria Battistini:
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con il gravame introduttivo, A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., ASTEM Lodi S.p.A., COGEME Servizi Pubblici Locali S.p.A. e Soglietà Cremasca Servizi S.t.l. hanno impugnato la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in avanti, "Autorità o Anac") n. 38120 13.3.2017
comunicazioni di risultanze istruttorie relativamente all'operazione di integrazione societaria di A2A s.p.a. e Linea Group Holding s.r.l. di A2A S.p.A..
Con i successivi motivi aggiunti, le sole A.E.M. Cremona, A.S.M. Pavia, ASTEM Lodi e COGEME Servizi Pubblici Locali hanno impugnato la delibera dell'Autorità n. 172 del 21 febbraio 2018, avente per oggetto l' "Acquisizione, da parte di A2A S.p.A., del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.".
Fanno preliminarmente presente che Linea Group Holding ("LGH") è una società multiuitity che, tramite le sue controllate, gestisce anche servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 112, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 oltre ad esercitare attività liberalizzate, nelle province di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia. Prima dell'operazione societaria oggetto di interesse negli atti impugnati, l'intero capitale di LGH era detenuto dalle ricorrenti, che rivestivano la natura di società pubbliche, in quanto a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali. A seguito dell'operazione societaria con la società A2A (anch'essa una società multiutility, controllata dai Comuni di Milano e Brescia e quotata in borsa), disciplinata da un "accordo di partnership" tra le parti, veniva presentato, per il tramite dell'avv. Ilaria Battistini, un esposto in nome e per conto di alcuni
cittadini, consiglieri regionali e parlamentari, da cui scaturiva l'avvio di un procedimento dell'Anac per verificare la legittimità dell'acquisizione da parte di A2A del 51% del capitale sociale di LGH.
Veniva, quindi, trasmessa alle parti la comunicazione di risultanze istruttorie, impugnata con il gravame introduttivo. A seguito dell'acquisizione delle controdeduzioni sui rilievi ivi formulati, l'Autorità ha adottato la delibera impugnata con motivi aggiunti.
Le ricorrenti censurano gli atti impugnati, oltre che per violazione del termine di conclusione del procedimento istruttorio, anche in relazione alla violazione di legge e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, che avrebbero 1/10/2021
condotto l'Autorità a ritenere illegittimamente, e in contrasto con i principi comunitari e costituzionali, che l'operazione societaria doveva essere qualificata come scelta di un partner privato mediante la vendita delle azioni di LGH, rispetto alla quale era necessaria una "procedura concorsuale, competitiva e comparativa".
Con motivi aggiunti è, inoltre, dedotto il vizio di nullità della delibera n. 172/2018 per difetto assoluto di attribuzione, in ragione della intervenuta abrogazione dell'art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale. Sono, altresì, formulate, oltre che in via derivata, ulteriori censure sul contenuto della delibera impugnata.
L'Anac si è costituita in giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame introduttivo - in quanto riguardante un atto endoprocedimentale - e dei motivi aggiunti, per carenza di lesività della delibera impugnata. Nel merito, chiede la reiezione delle deduzioni di parte ricorrente siccome infondate.
Si è costituita anche l'avv. Battistini, intimata quale soggetto controinteressato, che oltre a controdedurre sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Autorità e a insistere nella infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, ha anche chiesto la sua estromissione dal giudizio, in quanto la segnalazione all'Anac sarebbe stata fatta non in proprio ma nella qualità di mandante di altri soggetti. L'avv. Battistini ha, altresì, eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno uno dei soggetti che hanno presentato esposto all'Autorità.
In vista dell'udienza pubblica di trattazione della controversia, le parti hanno presentato memorie, anche in relazione alle eccezioni in rito presentate.
All'udienza pubblica del 2 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, come eccepito dalla fe Anac, in ragione della impugnazione di atti privi di autonoma lesività
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Va precisato che è irrilevante ai fini della presente vicenda l'intervenuta abrogazione dell'art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in quanto l'Anac non ha inteso adottare, come risulta dalla lettura della delibera impugnata, alcuna "raccomandazione vincolante" alle parti ad agire in autotutela in relazione agli atti ritenuti illegittimi. L'intervento dell'Anac rientra, invece, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti dall'art. 213, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sui contratti pubblici, al fine di garantire l'osservanza dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
Giova precisare che ai sensi del successivo comma 13, qualora l'Autorità accerti l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Se ritiene che dalla esecuzione dei contratti pubblici deriva pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i tilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, già formatosi in relazione al sistema disegnato dalla legge n. 109 del 1994 in ordine al generale esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (e successivamente trasferiti all'Anac), secondo cui l'Autorità non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicattici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5317).
E' stato, anche, condivisibilmente affermato che, nell'adottare un atto di tenore analogo a quello oggetto dell'odierna impugnativa, l'Autorità non reca
5/7
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alcuna statuizione di carattere costitutivo, in quanto non dispone l'annullamento o, comunque, la privazione degli effetti, di alcuno dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, ovvero dei contratti in essere. L'atto dell'Autorità, infatti, non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può eventualmente essere accompagnato dall'invito alla stazione appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela (in termini, cfr. anche Tar Lazio, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 1730).
La circostanza che l'Anac possa anche disporre la trasmissione dell'atto in questione alle autorità competenti ad accertare eventuali profili di rilevanza di danno erariale dalle condotte oggetto di giudizio costituisce uno strumento volto a dare effettività all'esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all'Autorità, ma non determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati.
Tanto premesso, come si evince dalla piana lettura della delibera impugnata, essa è priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché il'Autorità si è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione giuridica dell'operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante, con il quale l'Anac ha espresso delle valutazioni che possono eventualmente essere di impulso per l'esercizio da parte della stazione appaltante o di altre autorità dei propti poteri ma che sono prive di autonoma consistenza lesiva.
Conclusivamente, la carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento della delibera impugnata, in ragione dell'assenza di un pregiudizio che possa derivare dalla sua adozione, comporta l'inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti.
Le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda, possono, esse compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
ALLEGISTO C'AL NERETORIO N. 33681 14890
PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
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"LINEA GROUP HOLDING S.P.A."
in
"A2A S.P.A."

Il signor Renato Mazzoncini, nato a Brescia il 13 gennaio 1968, nella sua qualità di amministratore delegato della società "A2A S.p.A." (di seguito anche la "Società Incorporante") ed il signor Claudio Sanna, nato a Cremona il 5 maggio 1963, nella sua qualità di amministratore delegato della Società "LINEA GROUP HOLDING S.P.A.", società soggetta a direzione e coordinamento di A2A S.p.A., (di seguito anche la "Società Incorporanda" o "LGH"), hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter c.c. (di seguito, il "Frogetto di Fusione"), relativo alla fusione per incorporazione (di seguito, la "Fusione") della società "LINEA GROUP HOLDING S.P.A. " nella società "A2A S.p.A.".
La fusione per incorporazione di "LINEA GROUP HOLDING S.P.A." è in linea con il processo di razionalizzazione delle società del gruppo A2A e rappresenta la fisiologica evoluzione del rapporto di partnership tra A2A e i Partner Minoritari di LGH come ben descritto e disciplinato negli accordi di partnership sottoscritti tra gli stessi. Poiché la Società Incorporante è quotata in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Regolamento Emittenti"),

per fornire un'adeguata informazione ai soci, al mercato finanziario e agli organi di vigilanza, la relazione illustrativa dell'operazione prevista dall'art. 2501quinquies c.c., è stata redatta, da parte del Consiglio di Amministrazione di "A2A S.p.A.", secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A richiamato dal medesimo art. 70 del Regolamento Emittenti.
E' stata altresì redatta la relazione illustrativa dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di "LINEA GROUP HOLDING S.P.A.", ai sensi dell'art. 2501quinquies c.c.
E' in corso di redazione la relazione degli esperti da parte della società di revisione KPMG con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 24 sottoposta alla vigilanza della CONSOB, nominata dal Tribunale di Brescia con provvedimento in data 11 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2501sexies c.c..
Si precisa, inoltre, che:
am a creditar maximum i
1959 - 1991
. The first of the submit of the
trattasi di operazione infragruppo per cui non sussiste la necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust;
la Fusione in questione è un'operazione tra parti correlate, ma LINEA GROUP HOLDING S.P.A. è società controllata di A2A S.P.A. e non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di A2A S.P.A. (esenzione 6.8 Procedura delle Operazioni con Parti Correlate di A2A S.P.A.): per tale caso non è applicabile la procedura Parti Correlate e la soglia non rileva ai fini della qualificazione della fusione come Operazione di Maggiore Rilevanza (ferme le comunicazioni del Regolamento Parti Correlate) e non è richiesto passaggio in Comitato Parti Correlate.

Committee
の、1000年には、1000年に
Comments of the contribution of the
Alla data del presente Progetto di Fusione:
(i) il capitale sociale di A2A S.p.A. ammonta ad Euro 1.629.110.744,04 ed è interamente versato, rappresentato da n. 3.132.905.277 azioni ordinarie aventi un valore nominale di Euro 0,52 cadauna;
(ii) A2A S.P.A. detiene in portafoglio n. 86.154.895 azioni proprie, rappresentative del 2,75% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art, 2357-ter comma 2 C.C.;
(iii) non sono stati emessi strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione;
(iv) non sono previsti piani di incentivazione su base azionaria che comportino aumenti, anche gratuiti, di capitale sociale.
1.4 Informazioni sul capitale sociale della Società Incorporanda
Alla data del presente Progetto di Fusione:
(i) il capitale sociale di LINEA GROUP HOLDING S.P.A. ammonta ad Euro 189.494.116,00 ed è interamente versato, rappresentato da n. 189.494.116 azioni ordinarie aventi un valore nominale di Euro 1,00 cadauna;
(ii) n. 96.642.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di Euro 1,00 cadauna, pari al 51% circa del capitale sociale di LINEA GROUP HOLDING S.P.A. sono di titolarità di A2A S.p.A.;
(iii) LINEA GROUP HOLDING S.P.A. non ha emesso azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e/o diritti di opzione e/o obbligazioni, convertibili o cum warrant, e/o warrants e/o altri strumenti finanziari convertibili che conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare al-

tre azioni di LINEA GROUP HOLDING S.P.A.
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11
the with the states
In dipendenza della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.
Detto statuto si allega al presente Progetto di Fusione sotto la lettera "A".
3.1 Situazioni Patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.
Ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., la deliberazione di Fusione sarà adottata sulla base dei Bilanci di esercizio di entrambe le società coinvolte predisposte dai rispettivi organi amministrativi con riferimento alla data del 31 dicembre 2020.
3.2 Rapporto di cambio delle azioni
A seguito della Fusione A2A S.p.A. non aumenterà il proprio capițale sociale, dal momento che:
(i) le azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante verranno annullate senza concambio;
ಿ ಸಾಧ್ಯಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ
(ii) il concambio delle azioni della Società Incorporanda non detenute dalla Società Incorporante sarà servito con azioni proprie di A2A S.p.A., in forza dell'autorizzazione rilasciata dall'assemblea dei soci di A2A S.p.A. in data 29 aprile 2021.
Sulla base delle Situazioni Patrimoniali e del numero di azioni delle società partecipanti alla Fusione (al netto delle azioni proprie), il rapporto di cambio è stato fissato in n. 0,928 azioni proprie di A2A S.P.A. per n. 1 azione di LINEA GROUP HOLDING S.P.A.
In funzione della congruità economica del rapporto di cambio come sopra indicato prima dell'esecuzione della fusione la società Incorporanda procederà ad una distribuzione straordinaria di utili/riserve per un ammontare pari ad € 22,31 mln
Si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. per un maggiore dettaglio nella determinazione del rapporto di cambio.
3.3 Conguagli in denaro
Non sono previsti conguagli in denaro.

4.1 Assegnazione di azioni proprie di A2A S.p.A. a servizio della Fusione
Il concambio delle azioni della Società Incorporanda di proprietà di soggetti diversi dalla Società Incorporante sarà servito da azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società Incorporante, in forza dell'autorizzazione rilasciata dall'assemblea dei soci di A2A S.p.A. in data 29 aprile 2021.
Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, gli azionisti della Società Incorporanda non ricevessero un numero intero di azioni della Società Incorporante, si procederà - in sede di concambio - ad arrotondare il numero di azioni a ciascuno di essi spettante all'unità immediatamente superiore, qualora il secondo decimale sia pari o superiore a 5; e all'unità immediatamente inferiore, qualora il secondo decimale sia inferiore a 5.
Le azioni della Società Incorporanda di proprietà della Società Incorporante saranno annullate con efficacia alla . Data di Efficacia della Fusione.
Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite degli intermediari autorizzati con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione,
a la contra come to
Alla Data di Efficacia della Fusione, poiché le operazioni di concambio saranno effettuate utilizzando azioni proprie della Società Incorporante già in portafoglio, il capitale sociale della Società Incorporante così come il suo azionariato non subiranno alcuna modifica.

Fusione prescritte ai sensi dell'art. 2504 c.c. nei competenti Registri delle Imprese o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia della Fusione").
Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale in cui la Fusione produrrà i suoi effetti, secondo quanto indicato al paragrafo precedente e dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.
Si precisa che entrambe le società coinvolte nella Fusione chiudono gli esercizi il 31 dicembre di ogni anno.
Non esistono particolari categorie di soci delle società partecipanti alla Fusione né possessori di titoli diversi dalle azioni.
Non sono previsti vantaggi particolari per i soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.
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Statuto della Società Incorporante sotto "A".
Milano, lì 25 giugno 2021
SILLES
L'Amministratore Delegato di A2A S.p.A.
1988 119 1
です。 2017年08月20日 10:00:00
Cremona, lì 28 giugno 2021
L'Ammistratore Delegato di LINEA GROUP HOLDING S.P.A.

and the comments of the

a production of the comments of
1.E' costituita una società per azioni denominata A2A S.p.A.
1.La società ha sede in Brescia.
1.La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
1.La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque.
3.In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.
4.La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5.La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

1.Il capitale sociale è di Euro 1.629.110.744,04
(unmiliardoseicentovemilionicentodiecimilasettecentoquaranta quattro virgola zero quattro) rappresentato da n. 3.132.905.277(tremiliardicentotrentaduemilioninovecentocinquemiladu ecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52
(zero virgola cinquantadue) ciascuna.
1.Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, eccezion fatta per le azioni di categorie speciali emesse ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.
1.1 versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 2 (due) punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.
1.Le azioni sono nominative.
1.Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singoto socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, Il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
2.Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
3.Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti,
anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1º e 2º comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3º comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi,
4.Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.
6.Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su un quotidiano a diffusione nazionale e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro cinque giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.
7.Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. 8.In pendenza del fermine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione al patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono
impugnabili. 9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibilo il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.
In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
L'assemblea è composta di tutti gli aventi diritto al voto e, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci e gli aventi diritto al voto anche non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge e Statuto.
Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, ivi incluso l'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58.
La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato sul sito
Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dall'organo amministrativo, l'avviso dovrà pure essere pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".
L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.
L'assemblea viene altresi convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del codice civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale spetta altresi la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea al sensi dell'articolo 126 - bis del decreto legisfativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti consentifi da tale norma e secondo le modalità e i termini ivi previsti.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla socletà anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nel confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che
rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta. 3. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.
Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge,
L'assemblea straordinaria si costituisce con le maggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.
Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di tempo in tempo vigente.
l componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero almeno pari a due. Clascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).
La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
(il) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (l), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.
I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienți a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione;
(il) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno
presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 3 (tre) componenti.
Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso de requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3 de D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
In caso di elezione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui al presente articolo 17. sono nominati Presidente del Consiglio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il primo e il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti parì ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla prima lista per numero di voti ottenuti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla seconda lista per numero di voti ottenuti.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equillibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nell' articolo 17 punto (ii). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo del candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti,
Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
(a) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno 11% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno parì a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
(b) La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.
(c) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.
(d) Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
(e) Le liste devono essere corredate:
(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società:
(ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;
(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.
(f) La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
(g) In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
(h) Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica Indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso non sia presentata nessuna lista con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora si debba sostituire uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.
Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con dellberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.
I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
La procedura di sostituzione di uno o più amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.
Il Presidente al sensi dell'art. 2381 del Codice Civile convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altro luogo, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri.
La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Collegio Sindacale.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Il Consiglio delibera validamente, anche la mancanza delle formalità di cui al comma 2, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione e il Collegio Sindacate, i compensi per i consiglieri componenti il Comitato esecutivo e per i consiglieri investiti dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.

S.p.A." in "A2A S.p.A."
componenti in carica.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle indicate al punto 2 dell'art. 22 del presente statuto e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, all'Amministratore Delegato, e/o al Comitato Esecutivo; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sentito il Comitato Remunerazione, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresi nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri come meglio precisato nel successivo Titolo V.
Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rillievo economico, finanziarlo e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle guali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.
L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della società ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.
a) ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, come meglio precisato nell'articolo 26;
b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti; c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali, cura i rapporti tra la società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.
La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.
Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.
2.Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri fino a 5 (cinque). I membri, in quanto nominati tra i Consiglieri di
Amministrazione, si riuniscono a titolo gratuito e senza maggiori oneri da parte della Società.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il membro del Comitato più anziano tra i presenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.
In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.
Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purchè vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
8.E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 20 comma n. 4). I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od Impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.
Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.
Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dallo Statuto e nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla legge e dall'articolo 2381 del Codice Civile in particolare.
Resta espressamente esclusa la possibilità di delega di poteri in ordine alla formazione del bilancio, alla convocazione dell'Assemblea e alla distribuzione di acconti sui dividendi.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario fanno piena prova.
L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il Presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 31.6. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Sindaco della Società non potrà, altres), cumulare l'incarico di componente dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla Società. In quest'ultimo caso il Sindaco decadrà dalla carica di Sindaco della Società.

Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento)del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.
Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 31.1 dello Statuto è considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno fratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno un
sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equillibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.
Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, al sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equillibrio fra generi: ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 8. L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. l poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.
L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandor

relativo corrispettivo.
L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio medesimo.
Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale.
I risultati della revisione dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale di Brescia ed al Consiglio Comunale di Milano.
1.Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono così destinati:
1) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale:
2) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi prelevamenti speciali a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte all'esercizio successivo.
Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Brescia.

ALLEGATIO "SIL AL NEFERTIONIO N. 33681 | 14870
via Lamarmora 230, 25100 Brescia, capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v. codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 11957540153
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(ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e dell'art. 70 2º comma del Regolamento Emittenti)

La presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della società A2A S.p.A. (società quotata in mercati regolamentati), ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 70, 2° comma, del Regolamento Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), e ha lo scopo d'illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (di seguito, anche la "Fusione") della società Linea Group Holding S.p.A. (di seguito, anche la "Società Incorporanda" o "LGH") nella società A2A S.p.A. (di seguito, anche la "Società Incorporante").
Società Incorporante: "A2A S.p.A.", con sede in Brescia, via Lamarmora n. 230 e sede direzionale ed amministrativa in Milano, corso di Porta Vittoria 11. 4, capitale sociale di euro 1.629.110.744,04 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e numero di iscrizzione 11957540153, R.E.A. n. 493995.
Società Incorporanda: "Linea Group Holding S.p.A.", partecipata da A2A S.p.A. (51,00%), Azienda Energetica Municipale S.p.A. (15,15%), Cogeme S.p.A. (15,15%), A.S.M. Pavia S.p.A. (7,79%), Astem S.p.A. (6,48%), Società Cremasca Servizi S.r.l. (4,43%), con sede in Cremona, Viale Trento e Trieste 38, capitale sociale di euro 189.494.116,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona, codice fiscale e numero di iscrizione 01389070192, R.E.A. n. 167186, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Incorporante.
La Fusione proposta sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo la Società Incorporanda posseduta per il 51% dalla Società Incorporante. Sotto il profilo civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del codice civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.
La fusione per incorporazione di "LGH" è in linea con il processo di razionalizzazione delle società del gruppo A2A e completa il percorso di evoluzione della partnership tra A2A e i Partner Minoritari di LGH, così come delineato e descritto negli accordi di partnership sottoscritti-il 4 marzo-2016 e-nelle-integrazioni successive. La fusione è il punto di un processo di integrazione tra le due società che si è evoluto negli anni. Si ricorda a questo proposito la fusione di Linea Più Spa (società di vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali di LGH) in A2A Energia Spa, la fusione di LineaCom (società di fornitura di servizi di connettività di LGH) in A2A Smart City e l'ingresso in maggioranza di A2A Ambiente in Lomellina Energia (società di trattamento di rifiuti di LGH). A questa operazione si aggiunge il processo di integrazione dei sistemi informativi e gestionali in corso.
L'operazione di fusione, oltre a permettere una razionalizzazione delle società del gruppo, permetterà di attivare nel tempo sinergie economiche grazie alla gestione integrata di processi e sistemi.
Criteri utilizzati ai fini della determinazione del rapporto di concambio Ai fini della determinazione del rapporto di concambio, si è proceduto alla stima del valore economico delle società coinvolte nell'operazione, sulla base

delle metodologie di analisi finanziaria e di valutazione usate nella prassi professionale.
Le peculiarità e le differenze in termini di profilo rischio / rendimento delle attività svolte dalle società coinvolte nell'operazione hanno reso necessario ricorrere ad una metodologia «somma delle parti», al fine di quantificare la valutazione delle due società nella loro interezza; tale metodologia consiste nel valutare in modo indipendente le differenti business unit di ciascuna delle due società. Al fine di rendere l'analisi valutativa metodologicamente coerente, sono stati applicati i medesimi approcci valutativi alle medesime attività svolte dalle due società.
Ai fini valutativi, sono state considerate le aree di business che costituiscono l'attività operativa delle società e nello specifico: il business della generazione, il business ambiente, il business reti e calore, il business mercato e il business corporate. Ciascuna delle aree di business in cui operano le società è stata valutata avendo a riferimento un metodo di tipo finanziario sviluppato in ottica stand-alone sulla base dei rispettivi piani industriali.
Ai fini della determinazione del rapporto di concambio: (i) si è tenuto conto dei debiti accertati relativi agli earn-in e di quelli potenziali relativi ad alcuni claim in essere; (ii) il rapporto di concambio è stato algebricamente rettificato tenendo in considerazione i dividendi / distribuzioni corrisposti dalle due società ai rispettivi azionisti, ed è dunque da intendersi ex-dividend.
Si segnala inoltre che la modalità di servizio del concambio consiste nell'assegnazione di azioni proprie di A2A, di cui n. 62.433.474 sono state acquistate da A2A, mediante un piano di riacquisto di azioni proprie avviato in funzione dell'operazione di Fusione (il "Piano di Buyback"), ad un prezzo medio unitario pari a €1,74.
L'applicazione del metodo «somma delle parti» ha richiesto l'adozione di una pluralità di metodologie e pratiche valutative.
Il metodo del Discounted Cash Flow («Discounted Cash Flow» o «DCF») è stato utilizzato come metodologia principale, in considerazione della sua flessibilità e capacità di cogliere e valutare la generazione di cassa e la redditività di ciascuna business unit sull'orizzonte temporale considerato.
I metodi dei multipli di mercato e di transazione sono invece stati utilizzati come metodologie secondarie. Si segnala che l'affidabilità di tali metodologie è influenzata negativamente dai seguenti fattori: (i) tali metodologie si basano su proiezioni predisposte dagli analisti di ricerca (multipli di mercato) o intrinseche alle valorizzazioni osservate nell'ambito delle operazioni considerate (multipli di transazione), la cui natura potrebbe tuttavia differire in modo sostanziale rispetto ai piani industriali su cui si sono basate le analisi valutative, essendo questi ultimi costruiti su un orizzonte temporale particolarmente esteso ed essendo caratterizzati da crescite rilevanti delle business unit di riferimento; elementi che, al contrario, la valutazione mediante DCF riesce a fattorizzare; (ii) assenza di società quotate perfettamente comparabili alle business unit di A2A e di LGH, in termini sia di business che di dimensione.
Coerentemente con le metodologie valutative sopra esposte, sulla base di una distribuzione complessiva di dividendi di LGH nel 2021 pari a 22,31 €mln, un dividendo distribuito da A2A pari a 248,7€ mln e un esborso di A2A relativo all'acquisto di azioni proprie pari a 108,75 € mln i valori individuati sono:
| Vatort in Euro | |||
|---|---|---|---|
| A2A | 5.216.619.171 | ||
| LGH (Quota partner | |||
| minoritari) | 147.513.653 |
Sulla base di questa valutazioni il rapporto di concambio è stato fissato in n. 0,928 azioni proprie di A2A per n. 1 azione di LGH.

vamente inferiori alle attività della Società Incorporanda, ma anzi sono significativamente superiori;
non è stato predisposto il documento informativo di cui all'art. 70 6° comma del Regolamento Emittenti, in quanto non è stato superato alcuno dei parametri di significatività indicati nell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti;
l'operazione in oggetto non rientra nella fattispecie descritta all'art. 2501-bis cod.civ. (c.d. merger leveraged buy-out);
trattasi di operazione infragruppo per cui non sussiste la necessità di autorizzazione da parte dell'Autorità Antitrust.
Ai sensi dell'art. 2501-quater, la deliberazione di Fusione sarà adottata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte predisposte dai rispettivi organi amministrativi con riferimento alla data del 31 dicembre 2020.
Per effetto della Fusione la Società Incorporante acquisirà l'intero patrimonio della Società Incorporanda L'operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi nella Società Incorporante, in quanto l'operazione di fusione non comporterà l'emissione, da parte di A2A, di nuove azioni.
In dipendenza della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.
Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte ai sensi dell'art. 2504 cod. civ.. L'atto di fusione potrà prevedere una data successiva.
Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione diventerà efficace e dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.
Tutte le società coinvolte nella fusione chiudono gli esercizi il 31 dicembre. La Fusione, inoltre:
non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle azioni, né alcun vantaggio particolare per i soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti;
non prevede alcun effetto sui patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società Incorporante;
non comporta esclusione della Società Incorporante dalla quotazione e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di recesso prevista dall'art. 2437-quinquies c.c.,
Oltre a numerosi altri riflessi tributari che esplicheranno effetti di natura operativa sugli obblighi e sulle formalità procedurali e di versamento delle imposte, i principali effetti tributari dell'operazione sono di seguito descritti:
la fusione di società è regolata, ai fini tributari, dall'art. 172 del D.P.R. 2 dicembre 1986 n. 917, così come modificato dal Decreto Legislativo 2 dicembre 2003 n. 344;
la legislazione fiscale vigente è improntata a principi di generale neutralità dell'operazione di fusione, che non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, né in capo alle società interessate all'operazione di fusione né in capo ai relativi soci;
per effetto della Fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti gli obblighi e diritti tributari alla Società Incorporanda, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. Pertanto gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate, della Società Incorporanda che si estingue per effetto della Fusione, saranno adempiuti dalla stessa società fino alla data di efficacia; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intenderanno a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante;
ai fini delle imposte indirette, la fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale norma, infatti, non sono considerati cessioni rilevanti ai fini I.V.A. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società.

Milano, li 25 giugno 2021
L'Amministratore Delegato di A2A S.p.A.
Duo
KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile Via Vittor Pisani, 25 20124 MILANO MI Telefono +39 02 6763.1 Email [email protected] PEC [email protected]
Agli Azionisti di A2A S.p.A.
Agli Azionisti di Linea Group Holding S.p.A.
Motivo, oggetto e natura dell'incarico
In data 11 giugno 2021 abbiamo ricevuto dal Tribunale di Brescla l'incarico di redigere, in qualità di esperto comune nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di Linea Group Holding S.p.A. ("LGH" o la "Società Incorporanda") in A2A S.p.A. (di seguito "A2A" o "Società Incorporante" e, congiuntamente con LGH le "Società"), la relazione sul rapporto di cambio tra le azioni delle Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del Codice Civile.
A tal fine, abbiamo ricevuto dalle Società i progetti di fusione corredati dalle apposite relazioni degli Amministratori (nel seguito le "Relazioni") che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, il rapporto di cambio delle azioni, nonché le situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2020 redatte ai sensi dell'art.2501-quater del Codice Civile.
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1
In data 25 giugno 2021 ed in data 28 giugno 2021 i Consigli di Amministrazione, rispettivamente di A2A e di LGH, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di LGH nella controllante A2A.
Nelle medesime date gli Amministratori, rispettivamente di A2A e di LGH, hanno inoltre approvato le Relazioni, nelle quali gli stessi hanno illustrato le ragioni giuridiche ed economiche dell'operazione e il relativo rapporto di cambio.
Nelle rispettive relazioni gli Amministratori, nell'illustrare le ragioni dell'operazione, precisano che la fusione è finalizzata a razionalizzare la struttura societaria allo scopo di attivare nel tempo sinergie economiche grazie alla gestione integrata di processi e sistemi informativi e gestionali.
Ancons dad Bargana Breat
Pologna Bozanti Breat
Catana Cinisa Singlan I ec ps 1.5bm. Manga be Partosa Samono Paris 10:00 3

frum son els pas interests andressioners calparter as come or ework AP31G di enfitó culdaeden: Jifante a K313G Internaliar o led società di an Ro laglesa
Per quanto attiene più specificatamente alla struttura dell'operazione, dalle Relazioni emerge quanto segue:
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Al fine di fornire agli Azionisti di A2A e LGH idonee informazioni sul rapporto di cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate.
La presente relazione contiene inoltre la nostra valutazione sull'adeguatezza nella circostanza di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta applicazione.
Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori non abbiamo effettuato una valutazione delle azioni delle Società riguardate dall'operazione di fusione. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

La presente relazione è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 2501-sexies del Codice Civile e nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di LGH in A2A. Essa pertanto non può essere utilizzata, in tutto o in parte, per altri scopi.
4
Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto da A2A e LGH i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie, che includono in particolare:


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Gli Amministratori di A2A e di LGH hanno proceduto alla determinazione del rapporto di cambio sulla base di metodologie di valutazione delle azioni allineate con la prassi professionale e tali da consentire di valutare in maniera omogenea le Società.
Le Società sono state valutate in ottica di continuità aziendale e in ipotesi di autonomia operativa, senza considerare i potenziali effetti sinergici connessi all'operazione di fusione.
Al fine di cogliere correttamente le peculiarità e le differenze in termini di profilo di rischio/rendimento delle diverse aree di attività nelle quali le Società operano gli Amministratori hanno adottato un approccio valutativo di tipo "Somma delle Parti".
A fini valutativi si sono perciò considerate le aree di attività che costituiscono l'attività operativa delle Società, il business della generazione di energia elettrica, dell'ambiente, reti e calore, mercato e le attività corporate. Ciascuna di queste attività è stata valutata separatamente sulla base dei rispettivi piani industriali.
In particolare, ai fini dell'applicazione dell'approccio della Somma delle Parti, gli Amministratori di A2A e di LGH hanno applicato una pluralità di metodologie:
Le metodologie di stima utilizzate dagli Amministratori, nonché le principali scelte applicative, sono riassunte nel seguito.
Il metodo DCF, utilizzato quale metodo principale, stima il valore delle attività delle Società (Enterprise Value) in base al valore dei flussi di cassa operativi futuri scontati ad un tasso che ne riflette il rischio specifico. Il metodo è applicato con un modello a due fasi, con periodo di previsione esplicita su un numero limitato di anni e valore residuo per gli anni successivi.
l flussi finanziari futuri del periodo esplicito sono stati desunti da dati previsionali predisposti dalle direzioni aziendali mentre il valore residuo è stimato con modalità di tipo sintetico.
Il metodo DCF è stato applicato, secondo un approccio di tipo Somma delle Parti, sulla base dei rispettivi piani industriali delle due Società che si articolano nelle diverse aree di attività (generazione, ambiente, reti e calore, mercato e corporate).
Quali metodi secondari sono stati applicati i Metodi dei Multipli di Mercato e delle Transazioni che prevedono l'utilizzo di indicatori di valore comparativi derivati da prezzi scambiati su mercati di borsa (Multipli di Mercato) o desunti da transazioni di mercato (Multipli di Transazioni). Tali moltiplicatori si riferiscono al rapporto tra i valori scambiati e gli indicatori economici delle società sottostanti.
Tali metodi, similmente al metodo DCF, sono stati applicati, secondo un approccio di tipo Somma delle Parti, alle diverse aree di business (generazione, ambiente, reti e calore, mercato e corporate).

I metodi di valutazione adottati sono stati applicati alla data di riferimento del 31 dicembre 2020, che coincide con la data delle situazioni patrimoniali delle Società predisposte ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile.
Infine, ai fini della determinazione del rapporto di cambio, gli Amministratori hanno tenuto conto: i) dei debiti accertati relativi ad alcune partite in essere tra A2A e LGH (pagamenti differiti contrattualizzati e contenziosi in essere); e ii) dei dividendi, ordinari inerenti l'esercizio 2020 e straordinari, distribuiti ai soci da A2A e LGH.
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Si riassumono nel seguito le principali difficoltà di valutazione indicate dagli Amministratori, nelle rispettive Relazioni, riguardo alla determinazione del rapporto di cambio:
Sulla base del metodo di valutazione DCF in precedenza descritto gli Amministratori di A2A e LGH hanno stimato un rapporto di cambio, definito in termini di numero di azioni proprie A2A per ogni azione ordinaria LGH, pari a n. 0,928 azioni proprie di A2A per n. 1 azione LGH, senza conguagli in denaro (il "Rapporto di Cambio").
Si segnala che la modalità di servizio del concambio consiste nell'assegnazione agli azionisti di LGH, diversi da A2A, di azioni proprie acquisite da A2A nell'ambito di un piano di riacquisto di azioni proprie intrapreso in funzione dell'operazione di fusione.
Ai fini della predisposizione del presente parere abbiamo svolto le procedure di seguito indicate:


Abbiamo infine ottenuto dai rappresentanti legali di A2A e di LGH un'attestazione che evidenzia la circostanza che, per quanto a loro conoscenza, tra la data del 28 giugno 2021 e la data della presente relazione, non sono maturate circostanze modificative dei dati e dei contenuti della documentazione analizzata, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dai Consigli di Amministrazione per la determinazione del Rapporto di Cambio.
Con riferimento al presente incarico riteniamo opportuno sottolineare che la finalità principale del procedimento degli Amministratori consiste in una stima dei valori delle azioni delle società riguardate dalla fusione, effettuata attraverso l'applicazione di criteri omogenei, ai fini dell'ottenimento di valori tra loro comparabili.
Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti dei capitale delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.
Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato unicamente nel loro profilo relativo e non possono essere assunte quali stime del valore assoluto delle Società interessate per operazioni diverse dalla fusione per la quale sono state eseguite e, pertanto, non sono utilizzabili per finalità diverse.
Ciò premesso, le principali considerazioni relative ai metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori delle Società, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie, sono le seguenti:
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a quelle in oggetto; i metodi appaiono adeguati, nella fattispecie, in considerazione delle caratteristiche delle Società interessate dall'operazione di fusione;
10 Limiti specifici e altri aspetti di rilievo connessi all'espletamento del presente incarico
Relativamente ai limiti specifici e altri aspetti incontrati nello svolgimento del presente incarico, oltre a quanto riscontrato dagli Amministratori nella precedente sezione 6, si segnala che i dati previsionali utilizzati dagli Amministratori per le foro valutazioni si basano su assunzioni predisposte dalle direzioni aziendali. Tali dati implicano per loro natura elementi di incertezza circa l'effettiva realizzabilità dei risultati attesi: cambiamenti nelle assunzioni sottostanti ai dati previsionali potrebbero avere un impatto anche significativo sui risultati delle stime proposte dagli Amministratori e utilizzate per la determinazione del Rapporto di Cambio.
Suila base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrate nella presente relazione, riteniamo che i metodi adottati dagli Amministratori siano adeguati, in quanto nella circostanza ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio indicato nel progetto di fusione.
Milano, 29 luglio 2021
KPMG S.p.A.
Jacopo Ralph Ronzoni Socio

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