Board/Management Information • Mar 14, 2022
Board/Management Information
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14 Marzo 2022
In linea con la Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance a gennaio 2020, a cui AdB S.p.A. aderisce (rispettivamente, il "Codice di Corporate Governance" e la "Società" o "AdB"), il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio"), in considerazione della propria prossima scadenza il 26 Aprile 2022 – data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del Bilancio al 31 dicembre 2021 (l'"Assemblea") – ha predisposto ed approvato nella riunione del 14 Marzo 2022 la presente Relazione recante "ORIENTAMENTI E RACCOMANDAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" (gli "Orientamenti").
Con tali Orientamenti, il Consiglio assume il proposito di fornire agli Azionisti il proprio punto di vista, alla luce dell'esperienza di amministrazione e gestione dell'emittente che si accinge a conclusione di mandato triennale, sulla composizione quali-quantitativa dell'organo stesso ritenuta ottimale - in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere - avendo riguardo alle caratteristiche e agli obiettivi attuali e prospettici della Società.
Gli Orientamenti tengono conto, tra l'altro,
Gli Azionisti sono invitati a prendere visione ed a tenere debita considerazione delle indicazioni espresse negli Orientamenti, restando ovviamente salva la loro facoltà di svolgere autonome e diverse valutazioni sulla migliore composizione dell'organo di amministrazione, con l'auspicio che, tuttavia, lo scostamento delle candidature rispetto alle indicazioni espresse nel presente documento sia contenuto.
Per favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'organo di amministrazione, il Consiglio ritiene utile, innanzitutto, richiamare l'attenzione degli Azionisti sulle componenti essenziali del modello di governance adottato da AdB.
La Società adotta un modello di governance tradizionale, basato sulla nomina, da parte dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, il quale affida i compiti di gestione agli amministratori esecutivi, e, in particolare, all'Amministratore Delegato.
Lo Statuto, in particolare, prevede che il Consiglio:
Il Consiglio ha costituito al proprio interno i seguenti Comitati, tutti composti da 3 membri, in maggioranza indipendenti:
collettivamente, i "Comitati".
Ai sensi:
non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna lista deve includere almeno tre candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati", disponendo inoltre "per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti in indipendenza stabiliti dalla legge";
Avuto riguardo al combinato disposto delle suddette previsioni, si esprime conferma dell'efficace ed utile funzionamento consiliare considerando il numero dei consiglieri come statutariamente previsto (nove), si rende obbligatoria la presenza di almeno 2 amministratori indipendenti, che si ritiene necessario (tra l'altro, in considerazione dei requisiti per gli emittenti ammessi all'Euronext STAR Milan) elevare ad almeno 4 (quattro), in continuità con l'assetto di governance attuale, nonché ai fini della composizione ottimale dei Comitati consiliari.
Da un punto di vista quantitativo, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguato alle dimensioni e alle complessità organizzative della Società.
La dimensione del Consiglio di Amministrazione deve essere abbastanza ampia da consentire di avere diversi contributi, e di costituire i Comitati, ma non deve risultare pletorica, in quanto in tal modo potrebbe ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti o rendere difficoltosa l'organizzazione e la discussione.
La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della Società, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza.
Inoltre, ciascuno dei Comitati deve essere composto, di regola, da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti. I Comitati devono auspicabilmente distinguersi tra loro per almeno un componente e, ove sia presente un consigliere eletto dalle minoranze, questi dovrebbe fare parte di almeno un Comitato.
il Consiglio valuta in 9 (nove) Consiglieri la dimensione quantitativa ottimale del Consiglio.
Tale valutazione, in linea con la previsione statutaria attuale, è motivata dalla necessità di garantire l'efficace funzionamento del Consiglio stesso, evitando che si possano creare situazioni di stallo dei processi decisionali.
Al fine di garantire la corretta composizione dei Comitati, e affinché i Consiglieri dispongano del temponecessario per partecipare alle rispettive attività dei Comitati stessi, si suggerisce, altresì, agli Azionisti, come anticipato, di individuare i Consiglieri indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina in numero almeno pari a 4 (quattro).
Non possono essere eletti coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
del Codice di Corporate Governance "una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente" e, non essendo NDT una società "grande" ai sensi del Codice stesso "l'organo di amministrazione comprende almeno due indipendenti, diversi dal presidente",
dell'art. 20 dello Statuto "gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Inoltre, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previstodalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, quarto comma e 148, terzo comma, del TUF e al Codice di Autodisciplina emanato da Borsa ItalianabS.p.A.";
dell'art. 147-ter del TUF "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consigliodi amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria".
Il Consiglio ai sensi del combinato disposto delle suddette previsioni, altresì considerando la previsione statutaria che determina il numero dei consiglieri (nove), rammenta agli Azionisti che si rende obbligatoria la presenza di almeno 2 amministratori indipendenti, raccomandando, invero, anche per le ragioni già sopra esposte, di individuare i Consiglieri indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina in numero almeno pari a 4 (quattro), in continuità con l'assetto di governance attuale, nonché ai fini della composizione ottimale dei Comitati.
In ogni caso, il Consiglio:
gestione aeroportuale operative in ambiti geografici strettamente concorrenti alla Società in quanto operative all'interno della catchment area del gestore dello scalo bolognese.
Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011, sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'art. 147-ter del TUF, imponendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.
Nel mese di dicembre 2019, con il passaggio dalla Camera al Senato del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL n. 124/2019), sono state introdotte alcune modifiche alla normativa sulla parità di genere negli origani di amministrazione e controllo delle società quotate, con l'introduzione di alcune modifiche, quali, tra le altre:
Immutati rimangono, invece, il principio di gradualità e le sanzioni della Consob in caso di violazione della normativa in oggetto.
Tali dettami, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, sono specificati anche nello Statuto, che prevede che le liste devono includere candidati di genere diverso, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa in relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, considerata la composizione del Consiglio di Amministrazione di 9 (nove) membri, occorrerà nominare almeno 4 (quattro) Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.
Il Consiglio di Amministrazione uscente esprime altresì raccomandazione ai Soci affinché sia assicurato all'Emittente un organo amministrativo con la presenza di soggetti:
a. pienamente consapevoli degli obblighi e dei poteri inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione amministrazione e gestione aziendale; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
b. aventi professionalità ed esperienze adeguate al ruolo da ricoprire, anche all'interno dei Comitati endoconsiliari, e calibrate in Relazione alle caratteristiche operative e dimensionali dell'Emittente;
c. con competenze diffuse tra tutti i componenti, altresì opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascun consigliere, sia all'interno dei Comitati di cui sia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie, e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree dell'Emittente;
d. aventi tempo e risorse adeguate per il diligente e consapevole espletamento dell'incarico di amministratore;
e. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'Emittente, indipendentemente dalla compagine Societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; operando con senso di responsabilità e con autonomia di giudizio.
È quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possegga complessivamente, ed esprima, complessivamente, anche con diversificazione di competenze, adeguata conoscenza in materia di profili di regolamentazione e/o di attività e/o di business di rilievo per le attività dell'Emittente, e/o con competenza in materia tecnico-infrastrutturale e/o economicofinanziaria e/o altresì con conoscenze in materia di gestione e controllo dei rischi, in quanto conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro affidati. .
Dall'esperienza positiva del mandato amministrativo in conclusione a anche considerati gli esiti dell'Autovalutazione emerge che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è bene sia:
caratterizzato da assertività, autorevolezza, riconosciuto standing e comprovata esperienza in materia di corporate governance in società quotate;
una figura considerata di bilanciamento tra la componente esecutiva e non esecutiva del Consiglio e tra gli amministratori espressione delle diverse liste.
In continuità con il passato, il Consiglio auspica, quindi, che il ruolo di Presidente – pur se non indipendente – venga affidato a un soggetto con esperienza e spiccata propensione a favorire dinamiche costruttive di confronto all'interno dell'organo di amministrazione, valorizzando la dialettica interna e, per l'effetto, i contributi dei singoli nel processo di formazione costruttiva delle decisioni collegiali.
Il Presidente, inoltre, oltre ad aver maturato una significativa esperienza in società quotate, deve essere ingrado di garantire il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche in termini di capacitàdi organizzazione dei lavori consiliari, di circolazione delle informazioni, e di coordinamento tra i vari organi sociali (Collegio sindacale e Comitati) e tra questi e il management.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Amministratore Delegato debba:
proposizionistrategiche con gli Amministratori,
In conclusione, il Consiglio di Amministrazione sottolinea la necessità che i profili dei candidati che saranno indicati nelle liste per la nomina del nuovo organo amministrativo siano quanto più possibile complementari in termini di estrazione professionale e competenze, così da garantire lo sviluppo della dialettica interna, l'efficiente funzionamento e l'idoneità complessiva del Consiglio e dei Comitati ad adempiere i propri obblighi. Pertanto, si invitano gli Azionisti a presentare liste che contengano candidati in possesso di un'ottimale combinazione di profili aventi le caratteristiche sopra descritte nonché in grado di assicurare una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento deicompiti attribuiti.
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