AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Zucchi

Pre-Annual General Meeting Information Jun 17, 2022

4118_rns_2022-06-17_5ecf0dd9-1b05-4d57-8c67-5a5e98740716.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Vincenzo Zucchi S.p.A. Sede sociale in Rescaldina (MI), Via Legnano n. 24, 20027 Capitale Sociale Euro 17.546.782,57 i.v. Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi codice fiscale e partita IVA: 00771920154 - REA n° 443968 Sito internet istituzionale: www.gruppozucchi.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Vincenzo Zucchi S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria per il 18 luglio 2022, in unica convocazione

UNICO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PREMESSA

La presente relazione (la "Relazione") illustra l'argomento posto all'unico punto dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di Vincenzo Zucchi S.p.A. ("Zucchi" o la "Società").

*** ***** ***

Si fa presente che l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria presso lo Studio del Dottor Luca Bollini notaio in Milano, Via Mazzini 20, per il giorno 18 luglio 2022 alle ore 15:00, in unica convocazione (l'"Assemblea").

La presente Relazione è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppozucchi.it, sezione "Investor Relations/Corporate Governance".

*** ***** ***

Signori Azionisti,

con riferimento all'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, siete invitati a deliberare in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti attualmente in essere tra Zucchi e Mazars Italia S.p.A. ("Mazars"), conferito dall'Assemblea di Zucchi in data 31 maggio 2017 per il triennio 2017-2025, con contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale a BDO Italia S.p.A. ("BDO") per il periodo 2022-2030; sono, inoltre, inclusi nella proposta di conferimento di detto incarico la determinazione dei termini e condizioni dei servizi di revisione e del relativo corrispettivo spettante alla nuova società di revisione.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare, nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia.

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti della società per il periodo 2022-2030. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

*** ***** ***

Con comunicazione trasmessa in data 4 giugno 2022, Zucchi S.p.A., azionista di controllo di della Società, a seguito della nomina da parte della stessa Zucchi S.p.A. di BDO quale nuova società di revisione per il periodo 2022-2024 a seguito della scadenza del precedente incarico di revisione conferito a Mazars per il triennio 2019-2021, ha richiesto alla Società di valutare di incaricare a sua volta BDO in luogo dell'attuale revisore Mazars, il cui incarico andrà in

scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, al fine di individuare un revisore unico di gruppo per le società rientranti nel perimetro di consolidamento di Zucchi S.p.A.

Tale soluzione risulterebbe, infatti, maggiormente idonea ad assicurare (i) un'informativa completa, accurata e tempestiva; (ii) una migliore efficacia ed efficienza del processo di revisione; (iii) una miglior fluidità e miglior coordinamento dei flussi informativi. La verifica del bilancio consolidato del gruppo facente capo a Zucchi S.p.A., costituito per oltre il 90% dalla Società, il cui bilancio è attualmente sottoposto a revisione da parte di Mazars, comporterebbe infatti la necessità di incrementare significativamente la mole di lavoro di BDO, in ragione delle differenti procedure e metodologie utilizzate dai diversi revisori, con possibile impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento.

La Società condivide che la sostituzione della società di revisione attualmente incaricata della revisione legale dei conti con il revisore di Zucchi S.p.A. sarebbe opportuna nella sopra citata ottica di efficientamento dell'attività, in ragione tra l'altro delle economie di scala e del contenimento degli oneri determinati dalla presenza di un revisore unico, in linea con la migliore e diffusa prassi di mercato in termini di efficacia, efficienza e economicità del processo di revisione. La Società ha, quindi, avviato le attività prodromiche all'ottenimento: (i) delle osservazioni di Mazars in merito all'ipotesi di risoluzione consensuale; (ii) del parere del Collegio Sindacale in merito a detta cessazione anticipata, la cui acquisizione previa deliberazione assembleare di risoluzione è richiesta dall'art. 7, comma 2 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012 ("D.M."); nonché (iii) della proposta motivata, prevista dall'art. 13, primo comma del D.Lgs. 39/2010 (il "Decreto"), per il conferimento del nuovo incarico di revisione da deliberarsi contestualmente alla risoluzione consensuale del precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M.

In data 7 giugno 2022, la Società ha richiesto formalmente a Mazars di voler confermare la disponibilità a una risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 13 del Decreto e dell'art. 7 del D.M., dell'incarico di revisione legale dei conti alla stessa conferito dall'Assemblea tenutasi il 31 maggio 2017; precisando che, al fine di garantire la continuità dell'attività di revisione legale, abbia effetto dalla data di delibera da parte dell'assemblea degli azionisti di Zucchi convocata per la risoluzione consensuale del contratto di revisione e per il conferimento dell'incarico di revisione al revisore unico del gruppo facente capo a Zucchi S.p.A. Tale comunicazione è allegata sub Allegato A.

Facendo seguito alla richiesta della Società, Mazars ha comunicato, in data 9 giugno 2022, la propria disponibilità a risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto e dell'art. 7 del D.M., l'incarico di revisione legale dei conti attualmente in essere, con efficacia subordinata alla previa delibera dell'Assemblea e alla nomina del nuovo revisore. Tale comunicazione è allegata sub Allegato B.

A seguito della risoluzione consensuale, la Società provvederà a liquidare a Mazars i corrispettivi dovuti per l'attività prestata, mentre non si prevede il pagamento di alcuna somma a titolo di penale per tale cessazione anticipata.

Ciò premesso, si precisa che, in merito alla proposta di risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale dei conti, con contestuale conferimento dello stesso a BDO, si è espresso il Collegio Sindacale della Società il quale, sulla base delle motivazioni sopra descritte, e preso atto delle osservazioni relative alla risoluzione consensuale dell'incarico trasmesse da Mazars in data 9 giugno 2022, ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito a detta risoluzione consensuale del contratto di revisione con Mazars, reso ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. e proposta motivata sul conferimento dell'incarico a BDO (sub Allegato C). In particolare, il Collegio Sindacale ha condiviso le ragioni che sottendono la proposta di cessazione anticipata dell'incarico conferito a Mazars e la proposta di nomina del nuovo revisore, ritenendo che il conferimento dell'incarico a BDO consentirebbe di conseguire vantaggi sul piano organizzativo, attraverso una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività di revisione legale.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Vincenzo Zucchi S.p.A.,

preso atto

  • della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione resa sul punto all'ordine del giorno e messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità di legge;
  • della proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale presentata da Vincenzo Zucchi S.p.A. a Mazars Italia S.p.A.;
  • della risposta della medesima Mazars Italia S.p.A. con lettera contenente le osservazioni di quest'ultima;
  • del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale e al conferimento del nuovo incarico di revisione a favore di BDO Italia S.p.A. per il periodo 2022-2030;
  • delle ragioni sottese alla risoluzione consensuale come illustrate in narrativa;

delibera

  1. di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, come successivamente modificato, e del Decreto Ministeriale n. 261/2012, la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione Mazars Italia S.p.A., con sede in Milano, per gli esercizi dal 2017 al 2025, dall'Assemblea degli Azionisti di Vincenzo Zucchi S.p.A. in data 31 maggio 2017;

  2. di conferire, approvando la relativa proposta del Collegio Sindacale, I'incarico di revisione legale di Vincenzo Zucchi S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, come successivamente modificato, per la durata di nove esercizi, e precisamente per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi, 94, C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: n° 07722780967, iscritta al n. 167911 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero

competente, e di determinare, per l'intera durata dell'incarico conferito a BDO Italia S.p.A., un corrispettivo annuo totale di Euro 95.000,00 per esercizio calcolato sulla base delle stime analiticamente indicate nell'offerta agli atti della Società (con tariffe che verranno aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT), oltre al rimborso delle spese, per lo svolgimento delle seguenti attività (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 della Vincenzo Zucchi S.p.A. e delle sue controllate; (ii) la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; (iii) la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e con il bilancio consolidato, ivi inclusa la verifica della coerenza relativamente alle informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari; (iv) la verifica della conformità del bilancio d'esercizio e consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 della Vincenzo Zucchi S.p.A. e delle sue controllate alle disposizioni del Regolamento delegato n. 2019/815 (Regolamento Esef); (v) attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, il tutto come più analiticamente disciplinato nell'offerta agli atti della Società; (vi) la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2030 della Vincenzo Zucchi S.p.A.;

  1. di conferire mandato al consiglio di amministrazione per provvedere agli oppotuni adeguamenti dell'emolumento al verificarsi di circostanze non considerate nella proposta di incarico che siano coerenti alle variazioni intervenute;

  2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Joel David Benillouche per l'espletamento di tutte le formalità inerenti sia alla formalizzazione della delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione allo stato conferito a Mazars Italia S.p.A. sia al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A., nonché per compiere ogni altro atto e/o di procedere a ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia."

* ** ***** ***

Rescaldina (MI), 17 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Joel David Benillouche

Via Ceresio, 7 20154 Milano Tel: +39 02 32 16 93 00 www.mazars.it

Spettabile Vincenzo Zucchi S.p.A. Via Legnano, 24 20217 Rescaldina (MI)

Milano, 09 giugno 2022

a mezzo p.e.c. all'indirizzo [email protected]

Oggetto: Vostra richiesta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale

Spettabile Società,

facciamo riferimento alla Vostra comunicazione del 7 giugno 2022 in cui avete manifestato la Vostra intenzione di addivenire alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale a noi conferito per gli esercizi 2017-2025, motivata dalla volontà di allineare le attività di revisione del Gruppo con quelle della Vostra società controllante Zucchi S.p.A. al fine di ottenere economie di scala e contenimento degli oneri in termini di efficacia, efficienza ed economicità del processo di revisione.

Con la presente Vi rappresentiamo la nostra disponibilità a valutare l'eventuale risoluzione consensuale del rapporto in essere, la cui naturale scadenza ricorrerebbe con l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025, restando ferma la necessità che detta risoluzione venga effettuata nel rispetto dei termini di legge.

Resta in ogni caso fermo e invariato l'obbligo della vostra Società di pagare tutti gli importi maturati e maturandi a favore Mazars Italia S.p.A., ivi compresi i corrispettivi per le ore spese per l'esecuzione delle attività professionali fino alla data dell'Assemblea dei Soci della Società che nominerà il nuovo revisore, nonché quanto dovuto per le maggiori attività resesi necessarie rispetto a quelle previste nella nostra lettera d'incarico del 14 marzo 2017, e ciò anche in caso di risoluzione consensuale.

Con i migliori saluti,

Marco Croci Socio

All'Assemblea dei soci di Vincenzo Zucchi SpA

Parere del Collegio sindacale sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, ai sensi dell'art. dell'art. 7, comma 2, del DM del 28 dicembre 2012, n. 261, e proposta di conferimento di nuovo incarico di revisione legale per il periodo 2022-2030

Con comunicazione trasmessa alla Società in data 4 giugno 2022, Zucchi S.p.A., nella qualità di azionista di controllo, ha reso noto che, essendo giunto a scadenza l'incarico di revisione legale attribuito alla società Mazars Italia SpA, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l'assemblea dei soci di Zucchi SpA ha deliberato l'attribuzione dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022-2024 ad altro soggetto, individuato nella società di revisione BDO Italia S.p.A., già incaricata per la medesima attività relativamente alle società italiane controllate da Vincenzo Zucchi S.p.A.

In considerazione della predetta variazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Zucchi SpA ha invitato la Società a "valutare la possibilità di procedere con l'interruzione del vigente incarico di revisione affidato a Mazars Italia S.p.A. e contestuale conferimento dell'incarico in favore di BDO Italia S.p.A., che costituirebbe pertanto il revisore unico di gruppo per le società rientranti nel perimetro di consolidamento di Zucchi S.p.A.."

Ciò, tenuto conto che il bilancio consolidato di Zucchi risulta costituito principalmente dai valori riferiti alla Società, poiché la presenza di un revisore unico assicurerebbe "(i) un'informativa completa, accurata e tempestiva; (ii) una migliore efficacia ed efficienza del processo di revisione; (iii) una miglior fluidità e miglior coordinamento dei flussi informativi" e, inoltre, quanto all'interesse di Vincenzo Zucchi SpA, "in ragione tra l'altro delle economie di scala e del contenimento degli oneri determinati dalla presenza di un revisore unico, in linea con la migliore e diffusa prassi di mercato in termini di efficacia, efficienza e economicità del processo di revisione."

A seguito di quanto sopra:

  • la Società, condividendo le valutazioni della controllante, ha dunque formalmente proposto a Mazars di addivenire a una risoluzione consensuale dell'incarico avente scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, con effetto dalla data dell'assemblea degli azionisti di Zucchi convocata per deliberare la risoluzione consensuale e il conferimento dell'incarico di revisione al revisore unico del gruppo facente capo a Zucchi S.p.A;
  • Mazars ha rappresentato la propria disponibilità a valutare l'eventuale risoluzione consensuale del rapporto in essere, fermo restando, naturalmente, l'obbligo della Società "di pagare tutti gli importi maturati e maturandi a favore Mazars Italia S.p.A., ivi compresi i corrispettivi per le ore spese per l'esecuzione delle attività professionali fino alla data dell'Assemblea dei Soci della Società che nominerà il nuovo revisore."

Al riguardo, il Collegio evidenzia che l'art. 7 del DM 2012/261 prevede che: (i) il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale; (ii) l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera

la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione; e (iii) In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

In funzione delle possibili determinazioni in ordine a quanto esposto, BDO Italia SpA ha fatto pervenire alla Società la proposta per la revisione legale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Reg. 537/UE/14, per il novennio 2022-2030, avente a oggetto:

  • la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030, della VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (di seguito anche "Società") e delle sue controllate ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m), e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall' art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica della conformità del bilancio d'esercizio e consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 della VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (di seguito anche "Società") e delle sue controllate alle disposizioni del Regolamento delegato n. 2019/815 (Regolamento Esef);
  • le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/2007;
  • la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2030 della VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

Per tali attività, la proposta prevede un corrispettivo annuo stimato pari a un totale di Euro 95.000 (oltre IVA), corrispondente, in termini di tempi di lavoro stimati, a n. 1.750 ore, come di seguito riepilogato:

Corrispettivi
Ore (euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della
VINCENZO ZUCCHI S.p.A.
900 49.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
50 3.000
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo, incluso
il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio
consolidato e verifica del procedimento di consolidamento.
350 18.500
1.750 95.000
semestrale abbreviato della VINCENZO ZUCCHI S.p.A. 450 24.500
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato

I suddetti corrispettivi (da adeguarsi annualmente in base alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita) non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge n. 724/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Nella proposta è altresì precisato che i corrispettivi sono suscettibili di variazioni ove si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella lettera di incarico ovvero dovesse essere impiegato minor tempo del previsto.

Il team di lavoro risulta composto da un Socio, un Dirigente, un Revisore esperto e un Assistente, i cui rispettivi tempi di lavoro stimati sono riepilogati nella seguente tabella:

Figura n. ore
Socio 89
Dirigente 264
Revisore esperto 439
Assistente 958
Totale 1.750

A fini comparativi, il Collegio sindacale evidenzia che l'attuale incarico conferito a Mazars Italia SpA prevede (oltre agli oneri accessori) un corrispettivo complessivo pari a Euro 111.000,00, per n. 1.825 ore di lavoro.

Pertanto, il Collegio sindacale:

  • preso atto delle motivazioni rappresentate dalla Società e della comunicazione della società Mazars Italia SpA, la quale non ha rilevato motivi ostativi in merito alla richiesta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, esprime parere favorevole rispetto alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti circa l'approvazione della risoluzione anticipata consensuale del contratto attualmente in essere tra Vincenzo Zucchi SpA e Mazars Italia SpA avente ad oggetto l'incarico di revisione legale per il periodo fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
  • preso atto della richiesta della società controllante e in considerazione delle analisi sopra riportate, anche in termini comparativi, propone di affidare a BDO Italia SpA l'incarico di

revisione legale per il periodo 2022-2030, in conformità all'offerta dalla stessa presentata, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 16, comma 2 del Regolamento UE 537/2014, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui al paragrafo 6 del citato art. 16 del Regolamento.

Rescaldina, 17 giugno 2022

Per il collegio sindacale

Il Presidente Prof. Alessandro Musaio

___________________________________

VINCENZO ZUCCHI S.p.A.

Proposta per la revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Reg. 537/UE/14

Tel: +39 02 58.20.10 www.bdo.it

Viale Abruzzi, 94 20131 Milano

Spettabile VINCENZO ZUCCHI S.p.A. Via Legnano, 24 20027 Rescaldina (MI)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

CTD/GSN/cbr - PC096372022BD1772 Milano, 27 maggio 2022

Oggetto: Proposta di revisione legale sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Reg. 537/UE/14 per il novennio 31 dicembre 2022 – 31 dicembre 2030

Egregi Signori,

facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la nostra proposta per i servizi di revisione legale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 16 del Reg. 537/UE/14, nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato secondo le caratteristiche e le condizioni essenziali di seguito esposte.

La presente proposta è stata predisposta in base alla normativa e regolamentazione attualmente in vigore.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 e 2, e art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, è il seguente:

  • la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030, della VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (di seguito anche "Società") e delle sue controllate ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m), e al comma 2, lettera b) dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 con il bilancio d'esercizio e con quello consolidato e della sua conformità alle norme di legge, come previsto dall' art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010;
  • la verifica della conformità del bilancio d'esercizio e consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2030 della VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (di seguito anche "Società") e delle sue controllate alle disposizioni del Regolamento delegato n. 2019/815 (Regolamento Esef).

La durata dell'incarico è di nove esercizi (2022 - 2030) ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

Formano, inoltre, oggetto della proposta:

• le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. n. 244/2007;

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona

BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

• la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali (dei semestri) con chiusura dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2030 della VINCENZO ZUCCHI S.P.A.1

2. Natura dell'incarico

2.1 Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato

L'incarico oggetto di questa proposta comporterà l'espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale previste dall'art.14, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010. In particolare, verificheremo:

  • nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  • che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio e del gruppo.

La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato farà riferimento alla situazione patrimoniale finanziaria consolidata, conto economico consolidato, conto economico complessivo consolidato, rendiconto finanziario consolidato, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, al rendiconto finanziario ed alle relative note esplicative, che costituiscono il bilancio d'esercizio e consolidato, redatti secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea (di seguito anche "IFRS").

La revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sarà svolta in conformità all'art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010 e verrà da noi effettuata secondo le norme tecnicodeontologiche della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d'esercizio di VINCENZO ZUCCHI S.p.A. e sul bilancio consolidato del Gruppo VINCENZO ZUCCHI ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010.

I principi di revisione, cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA Italia elaborati ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 39/2010.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato non siano viziati da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società e del Gruppo. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione sull'adeguatezza e correttezza dei principi contabili applicati e sulla congruità delle stime effettuate dagli Amministratori nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nel loro complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate.

2.

1 Art. 154 ter, comma 2 D-Lgs. 58/1998

Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno immediatamente, comunicate all'organo di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il controllo di gestione) e alla Consob, come previsto dall'art.155, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998 e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone che il revisore legale, ai sensi dell'art.14, comma 6 del D.Lgs. n. 39/2010 abbia la disponibilità di documenti e notizie utili all'attività di revisione legale, e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali, ad esempio, quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con impegno di riservatezza da parte loro.

2.2 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art.14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta la verifica periodica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate in funzione della dimensione e della complessità della vostra società.

Tali verifiche periodiche saranno effettuate facendo riferimento al principio di revisione SA (Italia) 250B.

Va ricordato che alle verifiche periodiche in questione si applicano gli stessi limiti insiti in ogni procedimento revisionale tra cui, si ricordano, i limiti insiti nell'applicazione del metodo del campione e quelli connessi a qualsiasi sistema contabile - amministrativo ed al relativo sistema dei controlli interni. Pertanto, errori ed irregolarità, anche di entità significativa, potranno non essere rilevati.

2.3 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

L'attività di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato verrà effettuata facendo riferimento:

  • con riguardo ai principi contabili, al principio contabile internazionale IAS 34, relativo ai bilanci intermedi, adottato dall'Unione Europea;
  • con riguardo ai principi di revisione, al principio di revisione relativo al controllo contabile delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio consolidato, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione legale.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio consolidato semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa svolta secondo i principi di

revisione di riferimento.

Di conseguenza, nella relazione che emetteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

La revisione limitata riguarderà, esclusivamente, i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale.

2.4 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998 stabilendo che le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o come sostituti di imposta delle società soggette a revisione contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali siano sottoscritte, oltre che dal dichiarante, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, e non più, come precedentemente previsto, dal soggetto incaricato del controllo contabile, al momento dell'invio delle dichiarazioni.

Successivamente l'art. 15, comma 1, lett. i), n. 4) del D.Lgs. n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario (penale e amministrativo) in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi – ha sostituito l'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 471/1997, così modificando il regime di punibilità per la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Alla luce delle attuali disposizioni normative, rimane immutato lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi, ovvero quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio. Nel prosieguo della presente proposta sono dettagliate le procedure di verifica che comunque verranno svolte ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi dal 2022 al 2030.

Precisiamo, tuttavia, che la sottoscrizione non rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi il rispetto della vigente normativa tributaria né un attestazione che non ricorra la mancanza delle scritture contabili.

In particolare, ferma restando la nostra responsabilità nei confronti dell'autorità fiscale derivante dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, in caso di accertamenti non assumiamo, in nessun caso, alcuna responsabilità nei confronti della società, dei soci e degli Amministratori.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione legale

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione legale, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO ed allineata ai principi di revisione di riferimento.

3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la Società ed il Gruppo con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

4.

Gli interventi svolti nel corso dell'esercizio in esame saranno pianificati in modo coordinato con quelli previsti per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e per la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, descritti di seguito.

La fase preliminare prevede le seguenti attività:

  • raccolta di tutte le informazioni inerenti alla conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
  • esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabileamministrativo della società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei dati e delle scritture contabili;
  • la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
  • la definizione, in via preliminare, del livello di significatività ai fini della revisione legale;
  • lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
  • controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
  • determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
  • definizione di appropriati metodi di selezione;
  • predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;
  • partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino in occasione dell'inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi preventivamente comunicataci.

La fase finale prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile. Le attività svolte in questa fase riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

  • valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;
  • valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
  • verifica della correttezza delle valutazioni e dell'adeguatezza dell'informativa sugli investimenti in partecipazioni, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
  • acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
  • esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
  • esame degli eventi successivi.
  • 3.3 Verifica della coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella sezione contenente la relazione sul governo societario e gli aspetti societari con il bilancio e della loro conformità alle norme di legge

In conformità alle previsioni contenute nel secondo comma, lettera e) dell'art. 14 del D.Lgs.

n. 39/2010, effettueremo le procedure indicate nel principio di revisione SA (Italia) n.720 B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella sezione contenente la relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato la conformità alle norme di legge e rilasciare la dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle stesse.

L'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 modificato dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 173/2008 introduce nella relazione sulla gestione la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"; il comma 4 del citato articolo prevede che la società di revisione verifichi che sia stata elaborata tale "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", oltre ad esprimere il giudizio di coerenza su alcune specifiche informazioni in esso contenute.

È necessario sottolineare, anche ai fini di una corretta comprensione della portata dell'attività di revisione legale, al fine del rilascio di un esplicito giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, che la relazione degli Amministratori sulla gestione e la sezione relativa alla "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" corredano il bilancio ma non sono parte integrante dello stesso; pertanto, la responsabilità sul contenuto della "Relazione sulla gestione e della sezione sulla relazione sul governo societario", nonché la conformità della stessa al dettato normativo, rimane in capo agli Amministratori.

Con riguardo alle procedure da svolgere ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 14 lettera e), il revisore deve:

  • effettuare una lettura critica della relazione sula gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;
  • effettuare un riscontro della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti;
  • riscontrare, al fine della verifica della conformità, che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali relazioni;

Ai fini del rilascio della dichiarazione prevista dalla lettera f) del medesimo art.14, egli deve esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione2 .

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 254/20163 , di recepimento della Direttiva 95/UE verificheremo che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), dell'art. 123- bis del D.Lgs. 58/98.

Il nostro giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) e la dichiarazione di cui all'art.14 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010 saranno riportati in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/815, esprimeremo un giudizio sulla conformità del processo di marcatura del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, inclusi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del Regolamento ESEF (SA Italia 700B), il nostro giudizio sarà riportato in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato.

3.4 Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

In conformità a quanto previsto dall'art.14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 39/2010 effettueremo nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta le verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, che saranno pianificate in funzione della dimensione e della complessità della Vostra Società.

6.

2 SA (Italia) 720B.10

Tale verifica verrà svolta nel corso dell'esercizio, secondo un calendario da concordare e comprenderà lo svolgimento delle procedure di revisione previste dal principio di revisione SA (Italia) 250 B.

In particolare, durante ogni verifica periodica, effettueremo i seguenti accertamenti:

  • acquisizione di informazioni sulle procedure in essere presso la Società per la tenuta dei libri obbligatori, richiesti dalla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e di eventuali altre leggi, rilevanti ai fini della regolare tenuta della contabilità, volte ad assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori, e ad assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali;
  • verifica su base campionaria della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori;
  • verifica su base campionaria dell'esistenza dei suddetti libri obbligatori;
  • verifica su base campionaria dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni;
  • verifica della sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, eventualmente riscontrate in occasione delle precedenti verifiche;
  • verifica della sistemazione da parte della direzione di errori nelle scritture contabili laddove riscontrati in esito allo svolgimento delle verifiche precedenti;
  • svolgimento di analisi comparativa sulle situazioni contabili periodiche predisposte dalla società;
  • esame di registrazioni o documenti, sia interni che esterni, in formato cartaceo, elettronico o in altro formato.

Saranno inoltre possibili indagini presso la direzione o altro personale della società.

I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi del procedimento di revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato nonché del bilancio consolidato semestrale abbreviato. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale dei summenzionati bilanci.

3.5 Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali

La responsabilità della redazione delle dichiarazioni fiscali e del modello 770 compete agli Amministratori della Società. Si precisa che nella presente proposta non sono incluse altre eventuali attività di sottoscrizione o attestazione richieste ai fini fiscali.

Il nostro intervento comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica di seguito indicate:

Dichiarazione dei redditi (unico, IRAP, consolidato nazionale e mondiale):

  • riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
  • analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente.

Modello 770:

  • riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
  • riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, peri quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità.

In relazione alla natura dell'incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l'incarico sarà concluso con la sottoscrizione della suddetta dichiarazione fiscale.

8.

3.6 Revisione legale dei bilanci delle società controllate e del bilancio consolidato

La revisione del bilancio del gruppo verrà svolta in conformità al principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 600.

Non sono incluse nella presente proposta le attività di revisione legale dei bilanci delle società componenti; i bilanci di tali società, saranno assoggettati a revisione legale a seguito di incarico che verrà autonomamente conferito dalle singole società componenti. Per le componenti non sottoposte a revisione legale, il revisore del gruppo valuterà, in conformità a quanto stabilito nel principio di revisione, la loro significatività e la tipologia di procedura da svolgere.

3.7 Piano di revisione del Gruppo

Nella tabella riportata nell'Allegato 1 viene illustrato il piano di revisione del Gruppo, in cui sono indicate:

  • le società componenti italiane o estere, direttamente o indirettamente, sottoposte o meno agli obblighi di revisione;
  • le società componenti estere le cui situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento sono oggetto di verifica ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento Consob n.11971/1999. Le risultanze delle attività di revisione dei bilanci delle società componenti predette saranno considerate sia al fine di accertare la correttezza della valutazione delle partecipazioni nel bilancio d'esercizio di VINCENZO ZUCCHI S.p.A., sia al fine della revisione del gruppo nel suo complesso;
  • le società componenti italiane ed estere, esenti, ai sensi dell'art. 151 del Regolamento Emittenti, dagli obblighi di revisione contabile.

Il piano di revisione dettaglia altresì quali società saranno oggetto di revisione direttamente da parte nostra, da corrispondenti esteri appartenenti al nostro network, o da altra società di revisione.

Qualora venissero utilizzati lavori di altri revisori, come indicato dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 39/2010, ed in linea con il principio di revisione indicato, richiederemo che ci vengano inviati i documenti di revisione oltre a ulteriori documenti e notizie utili alla revisione del bilancio consolidato, nonché potremo procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esami di atti e documentazione presso le medesime società.

Qualora nel periodo oggetto della presente proposta dovessero intervenire significativi cambiamenti nella struttura del Gruppo, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al responsabile dell'incarico, il piano di revisione potrà subire modifiche od integrazioni. Nel caso tali cambiamenti strutturali dovessero comportare la perdita del ruolo di revisore del bilancio del gruppo, provvederemo ad informarVi in ordine alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere tale ruolo.

3.8 Procedure di revisione del bilancio consolidato

Con riguardo alla revisione del bilancio consolidato il nostro intervento comporterà le seguenti attività, cosi come indicate dal principio di revisione summenzionato:

  • verifica dell'area di consolidamento e del processo di consolidamento utilizzati, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte del gruppo;
  • identificazione delle componenti significative e di quelle non significative;
  • pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
  • verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante processo di consolidamento;
  • verifica della corretta applicazione dei principi di consolidamento;
  • valutazione delle comunicazioni dei revisori delle componenti e della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ricevuti;

  • esame delle informazioni ricevute dall'altro/altri revisore/i in merito agli eventi successivi avvenuti tra la data della relazione di revisione sul bilancio della componente e la data di emissione della relazione sul bilancio del gruppo;

  • verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

3.9 Revisione legale del bilancio delle società controllate estere ai sensi dell'art. 165 quater, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998

L'art. 165-quater del D.Lgs. n. 58/1998 prevede che i bilanci delle società controllate estere siano sottoposti a revisione legale da parte della società incaricata della revisione legale del bilancio della società italiana. Conseguentemente, sarà nostra cura formulare le opportune integrazioni alla presente lettera di incarico alla luce delle ulteriori attività che si dovessero rendere necessarie a tal fine.

3.10 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica previste dal principio di revisione raccomandato dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. Le modalità applicative delle attività di verifica indicate in tale Delibera saranno definite anche in base alle risultanze delle verifiche periodiche di cui alla precedente sezione "Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili", nonché alle valutazioni effettuate in sede di pianificazione annuale.

Coerentemente con il piano di revisione relativo alla revisione del bilancio consolidato di Gruppo di fine esercizio, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società componenti predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettatoci e tenendo conto delle modifiche intervenute nel semestre.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminatezza, potremo decidere di svolgere procedure di verifica addizionali o più estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica addizionali o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (o altro organo di controllo) di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, del bilancio consolidato semestrale abbreviato, della relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario e gli assetti societari, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della conformità delle stesse alle norme di legge, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori. È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori4 , e la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e per quanto specificamente relativo alla redazione del bilancio, per

4 Il termine "frode" include gli errori in bilancio derivanti da appropriazioni illecite di beni della Società e da una falsa informativa economico-finanziaria. La falsa informativa comporta errori intenzionali inclusa l'omissione di importi o di informativa adeguata al fine di ingannare gli utilizzatori stessi del bilancio. L'appropriazione illecita riguarda la sottrazione di beni della Società ed è spesso accompagnata da false registrazioni volte a dissimulare la mancanza dei beni o la cessione degli stessi senza un'adeguata autorizzazione.

l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della adeguatezza della relativa informativa.

La responsabilità della vigilanza sull'adeguatezza sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria adottato dalla Società, nei termini previsti dalla legge, compete al Collegio Sindacale.

La responsabilità del revisore è, invece, quella di esprimere un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui al precedente paragrafo "Revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato", e di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della sezione contenente la relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato e sulla sua conformità alle norme di legge.

L'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale sarà responsabile per la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili, per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario. Pertanto, le lettere di attestazione che Vi chiederemo in conformità a quanto previsto dai principi di revisione di riferimento dovranno essere sottoscritte, oltre che dai legali rappresentanti della Società, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, e da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione del bilancio e del bilancio consolidato semestrale abbreviato, anche dal dirigente sopra indicato nominato secondo la normativa di riferimento.

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto in accordo con le disposizioni dell'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, inoltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possano influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso. L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto sia del nostro esame sia delle verifiche periodiche. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, le relative relazioni sulla gestione e sul governo societario e gli assetti proprietari almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Con riferimento all'incarico di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, riteniamo opportuno precisare sin d'ora che, al fine di consentirci lo svolgimento di un esame adeguato secondo i principi di revisione in vigore è indispensabile che il dirigente preposto (o altro organo societario delegato) ci trasmetta il bilancio consolidato semestrale abbreviato (eventualmente anche in bozza, ove non ancora approvato dal Consiglio di Amministrazione) in tempo utile prima della scadenza del termine previsto dalla normativa per la pubblicazione della nostra relazione di revisione e che l'intera relazione finanziaria semestrale nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal contenuto previsto dall'art. 154-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 sia, quindi, messa a nostra disposizione in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di revisione necessarie al completamento del nostro lavoro in modo da poter redigere la nostra relazione entro i termini previsti per la sua pubblicazione. A tal fine sarà nostra cura concordare le modalità ed i termini con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con le altre funzioni societarie delegate.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone (dipendenti e/o collaboratori esterni) di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione

10.

allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 580, provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messaci a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni sulla gestione, ivi incluse le informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, compreso il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla base delle conoscenze più approfondite.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della società e del Gruppo hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle Lettere di Attestazione sopraindicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto dal personale del nostro ufficio di Milano, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Claudio Tedoldi, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline che opereranno con obbligo di riservatezza. La scelta degli esperti viene effettuata dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2010 l'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

Ai fini del rispetto della disposizione menzionata, prima che il socio responsabile dell'incarico raggiunga il limite dei sette esercizi sociali, o qualora nel corso dello svolgimento dell'incarico dovesse manifestarsi una situazione tale da richiedere la sostituzione dello stesso, verrà fatta apposita comunicazione alla Vostra Società, con opportuna informativa anche alla Consob, in vista della relativa sostituzione.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi relativi all'incarico oggetto della presente proposta è stata effettuata in conformità ai criteri generali fissati in base all'art. 10, comma 10, del D.Lgs. n. 39/2010.

In particolare, per quanto riguarda le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico abbiamo considerato:

  • la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della Vostra società, nonché i profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo, basandoci, anche, sugli elementi informativi acquisti dal precedente revisore;
  • la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
  • la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dagli artt.10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies del D.Lgs. n. 39/2010.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione legale del bilancio d'esercizio della Società e del relativo bilancio consolidato, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, risulta essere il seguente:

Ore Corrispettivi
(euro)
Revisione legale del bilancio d'esercizio della
VINCENZO ZUCCHI S.p.A. (*)
900 49.000
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
50 3.000
Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il
coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e
verifica del procedimento di consolidamento.
350 18.500
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale
abbreviato della VINCENZO ZUCCHI S.p.A.
450 24.500
1.750 95.000

(*) include i corrispettivi per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno degli esercizi di riferimento della presente proposta. Essi escludono le ore e i corrispettivi della revisione legale dei bilanci delle società componenti italiane ed estere indicate nella tabella dell'Allegato 1, i cui incarichi sono conferiti autonomamente.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società del Gruppo per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione dei bilanci, per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato e delle verifiche periodiche.

13.

Revisione legale del bilancio d'esercizio della VINCENZO ZUCCHI S.p.A.:

Categoria professionale N° Ore Mix % ore Tariffa oraria Importo
Socio 1 45 5% 200 9.000
Dirigente 1 135 15% 130 17.550
Revisore esperto 1 225 25% 100 22.500
Assistente 1 495 55% 70 34.650
Totale 900 100% 83.700
Riduzione 34.700
Totale 49.000

Verifica della regolare tenuta della contabilità della VINCENZO ZUCCHI S.p.A.:

Categoria professionale
N° Ore
Mix % ore Tariffa oraria Importo
Socio 1 3 5% 200 600
Dirigente 1 8 15% 130 1.040
Revisore esperto 1 13 25% 100 1.300
Assistente 1 26 55% 70 1.820
Totale 50 100% 4.760
Riduzione 1.760
Totale 3.000

Revisione legale del bilancio consolidato del Gruppo:

Categoria professionale N° Ore Mix % ore Tariffa oraria Importo
Socio 1 18 5% 200 3.600
Dirigente 1 53 15% 130 6.890
Revisore esperto 1 88 25% 100 8.800
Assistente 1 191 55% 70 13.370
Totale 350 100% 32.660
Riduzione 14.160
Totale 18.500

Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato:

Categoria professionale N° Ore Mix % ore Tariffa oraria Importo
Socio 1 23 5% 200 4.600
Dirigente 1 68 15% 130 8.840
Revisore esperto 1 113 25% 100 11.300
Assistente 1 246 55% 70 17.220
Totale 450 100% 41.960
Riduzione 17.460
Totale 24.500

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione legale e non comprendono le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione, addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari, il contributo di vigilanza dovuto alla Consob in attuazione dell'art. 40 della Legge n. 724/1994 e successive modifiche e integrazioni, nonché l'IVA.

Vi precisiamo che Il contributo Consob vi verrà addebitato con le stesse modalità di fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato avverrà per il 60% all'inizio di tale lavoro e per il residuo 40% a completamento dello stesso.

La fatturazione dei corrispettivi relativi alle verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili avverrà al completamento di ciascuna verifica. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla VINCENZO ZUCCHI S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la VINCENZO ZUCCHI S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi di corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

In particolare, se si dovessero presentare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella presente lettera di incarico quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e dimensione della Società e/o del Gruppo, modifiche nei presidi istituiti nell'ambito del sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria, l'indisponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi, cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di principi di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della vostra Società esse saranno discusse con la direzione della Società per formulare un'integrazione scritta alla stessa. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno proporzionalmente ridotti. Sarà Vostra cura trasmettere tale integrazione all'organo di governance competente.

Le sopramenzionate circostanze saranno tempestivamente e vicendevolmente rese note tra le parti al fine di definire la variazione dei corrispettivi.

Resta inteso che eventuali altre attività che fossimo chiamati a svolgere, alla luce delle sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento e delle regole contabili applicabili, o in relazione ad operazioni straordinarie cui dovesse partecipare la Vostra Società (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzioni di acconti sui dividendi, ecc.) o ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, nonché gli ulteriori pareri, relazioni ed attestazioni che potrebbero essere richieste alla nostra società in quanto incaricata della revisione legale, non sono comprese nella presente lettera di incarico e saranno oggetto di volta in volta di proposte autonome ad integrazione del presente incarico.

Inoltre, i corrispettivi precedentemente esposti dovranno essere adeguati per tenere conto delle variazioni delle tariffe nel tempo; l'adeguamento annuale sarà pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base mese di marzo 2022) e decorrerà dalla revisione del bilancio dell'esercizio 2023.

6. Comunicazioni agli organi di controllo e ai responsabili dell'attività di governance

In accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) n.260 e 265, con quanto previsto dall'art. 150, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, con le disposizioni della Consob, nonché tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento 537/2014/UE, comunicheremo al Collegio sindacale, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione legale:

  • le modalità e le tempistiche per lo scambio di dati ed informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
  • le modalità di presentazione della relazione aggiuntiva prevista dall'art.11 del Regolamento;
  • chiederemo al Collegio Sindacale i risultati dell'attività di vigilanza da esso svolta ai sensi dell'art.149 del D.Lgs.n. 58/1998. Una sintesi degli argomenti oggetto di discussione ed approfondimento, condivisa con il Presidente del Collegio Sindacale, sarà riportata nelle carte di lavoro.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) n.260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance stabilisce che il revisore è tenuto a comunicare gli aspetti significativi emersi dalla revisione contabile del bilancio che sono rilevanti per i responsabili delle attività di governance, e che tali comunicazioni avvengano tempestivamente. Sarà nostra cura rispettare i requisiti del principio di revisione citato.

Inoltre, in accordo con quanto previsto dall'art.6 comma 2 del Regolamento 537/2014/UE, comunicheremo al Collegio Sindacale (o altro organo di controllo) la conferma annuale della nostra indipendenza.

Le comunicazioni che effettueremo saranno predisposte nell'esclusivo interesse della Società e per finalità informative interne: non potranno, quindi, essere in nessun caso diffuse o menzionate, anche solo parzialmente, a terzi salvi i casi previsti dalla legge, senza il nostro consenso scritto.

Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente l'organo di controllo della Società per comunicare gli aspetti rilevanti secondo le indicazioni del principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 260 citato.

Nel corso di tali incontri, acquisiremo informazioni in merito alle figure con cui scambiare le informazioni, la ripartizione delle responsabilità, gli obiettivi e le strategie aziendali che possono causare errori significativi.

Forma inoltre oggetto di comunicazione aggiuntiva rispetto a quanto sin qui descritto la Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione legale prevista dall'art. 11 del Regolamento 537/2014/UE.

7. Documenti Finali

Al termine dello svolgimento della revisione legale emetteremo, per ciascun esercizio, una relazione sul bilancio d'esercizio della Società ed una relazione sul bilancio consolidato del Gruppo, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 10 del Regolamento n. 537/2014/UE, ed in accordo con i principi di revisione ISA Italia applicabili, contenenti altresì il giudizio richiesto dall'art.14, comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 39/2010 ed il giudizio richiesto dal Reg.UE 2019/815.

Alla conclusione del lavoro di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato emetteremo una relazione secondo quanto raccomandato, con riferimento allo schema ed alla tipologia dei contenuti, dalla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997. Come già indicato nel paragrafo 3.10, la nostra relazione indicherà chiaramente che la revisione contabile limitata ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo i principi di revisione di riferimento e che, di conseguenza, non viene rilasciato un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Inoltre, non oltre la data di emissione della relazione sul bilancio d'esercizio e consolidato, presenteremo al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la relazione aggiuntiva prevista dall'art.11 del Regolamento n.537/2014/UE.

La versione definitiva ed ufficiale delle nostre relazioni sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori od inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

La riproduzione o la pubblicazione a mezzo stampa o con altri mezzi di diffusione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, unitamente alle nostre relazioni, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. A tale proposito e, tenuto conto delle condizioni sopra esposte, rimarrete responsabili della riproduzione completa ed accurata in formato elettronico delle nostre relazioni qualora ciò sia necessario per rispettare adempimenti normativi (ad esempio per la pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 2435 del Codice Civile o per altre disposizioni normative e regolamentari applicabili alla Vostra Società).

Le nostre relazioni (e/o le relative traduzioni) non potranno da Voi essere riprodotte od utilizzate disgiuntamente dal bilancio cui si riferiscono.

Con riguardo alla pubblicazione del progetto del bilancio d'esercizio e consolidato e dei bilanci corredati dalle nostre relazioni di revisione sul vostro sito web sia alle altre modalità di diffusione in formato elettronico, fermo restando quanto sopra indicato, Vi precisiamo che è Vostra responsabilità verificare che tali modalità di diffusione avvengano in modo completo ed accurato e che il nostro incarico non si estende alla verifica delle informazioni finanziarie pubblicate.

8. Indipendenza

Ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 in tema di indipendenza, Vi invitiamo a trasmetterci tempestivamente l'elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale (membri effettivi e supplenti) e di coloro che svolgono funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della Vostra Società. Vi chiediamo, altresì, di informarci tempestivamente in merito ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione agli organi o alle persone di cui sopra.

Vi invitiamo, inoltre, a trasmetterci tempestivamente l'attuale struttura del Vostro Gruppo, con particolare riguardo alle società o enti che Vi controllano, alle società che detengono direttamente o indirettamente più del 20% dei diritti di voto nella Vostra Società, delle società che sono con Voi sottoposte a comune controllo, oltre che alle Vostre società controllate, collegate, dirette e indirette.

Vi chiediamo altresì di informarci tempestivamente ad ogni variazione che dovesse intervenire in relazione alla struttura del Vostro Gruppo e alle ulteriori informazioni di cui sopra. Con l'accettazione della presente ci autorizzate a trattare le informazioni ricevute per le finalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle altre entità della nostra rete.

Resta convenuto che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010 la Vostra Società si impegna, anche in nome e per conto delle società del Vostro Gruppo, ad evitare di porre in essere comportamenti non conformi a quanto previsto dalle citate norme, informandoci tempestivamente di ogni circostanza di cui veniste a conoscenza potenzialmente in grado di compromettere la nostra indipendenza. Ovviamente da parte nostra confermiamo l'impegno a monitorare eventuali minacce alla nostra indipendenza che possano sorgere nel corso dell'incarico ed a porre in essere tempestivamente le misure di salvaguardia che si rendessero di volta in volta necessarie in conformità con le disposizioni regolamentari e i principi di revisione applicabili.

Nel corso del nostro incarico provvederemo altresì ad inviare al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (Collegio Sindacale o altro organo di controllo), in accordo con le disposizioni dell'art.11 del Regolamento 537/2014/UE, la relazione aggiuntiva.

Riteniamo pertanto utile fornirVi nell'Allegato 2 i nominativi dei soci di BDO Italia S.p.A., alcuni dei quali sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione della nostra società, nonché dei Sindaci.

9. Riservatezza dei dati

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico contenuto nella presente proposta (le "informazioni") saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR").

Si rinvia all'Informativa sulla privacy allegata alla presente proposta per una completa informativa.

10. Carte di lavoro

Le carte di lavoro, sia su formato cartaceo che elettronico, da noi preparate ovvero acquisite dalla Società o da terzi, a supporto dell'attività di revisione oggetto del presente incarico, sono di proprietà di BDO Italia S.p.A. e tutte le informazioni in esse contenute saranno da noi considerate strettamente riservate e confidenziali e trattate in conformità a quanto indicato nell'informativa sulla riservatezza dei dati di cui al precedente paragrafo.

Qualsiasi richiesta di consultazione delle nostre carte di lavoro, anche successivamente al termine dell'incarico, da parte Vostra o di soggetti terzi verrà trattata nei limiti e con le modalità previste dai principi di revisione di riferimento e dalle procedure di Quality & Risk Management del network internazionale BDO. Al fine di preservare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle nostre carte di lavoro, nonché i beni e le attrezzature in dotazione al team di revisione, sarà Vostra cura fare in modo che i locali che saranno assegnati al team di revisione per lo svolgimento delle fasi di lavoro presso la Vostra Società siano dotati di ragionevoli misure di sicurezza.

11. Comunicazioni elettroniche

In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente proposta saranno utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce l'assoluta riservatezza e l'assenza di errori e che

17.

tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, distrutte, consegnate tardivamente od in formato incompleto, od essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro utilizzazione.

L'invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell'incarico, che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento.

12. Accesso alla rete informatica

Durante lo svolgimento del nostro lavoro si può rendere necessaria la connessione alla rete informatica della vostra Società, al fine di accedere ai sistemi informativi della nostra società di revisione e archiviare elettronicamente le carte di lavoro.

13. Normativa Antiriciclaggio

BDO Italia S.p.A. è destinataria degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

In particolare, fra tali obblighi figurano:

  • a) l'identificazione di tutti i Clienti nonché delle persone politicamente esposte (PEP), la verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale e l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa;
  • b) l'identificazione e la verifica dell'identità del "titolare effettivo" della prestazione;
  • c) la segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio, delle operazioni sospette;
  • d) obbligo di comunicare al MEF le infrazioni di cui agli artt.49 e 50 del Decreto Antiriciclaggio.

Si evidenzia, con riferimento all'obbligo di cui al punto c) precedente, la cui violazione comporta l'applicazione di sanzioni, che lo stesso dovrà essere assolto, laddove ne ricorrano i presupposti, con la massima tempestività da parte di BDO Italia S.p.A. e che esso è presidiato dal vincolo di riservatezza, anche nei confronti della Vostra Società, con l'unica eccezione delle autorità di vigilanza ed investigative competenti.

Al fine di consentire a BDO Italia S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, il Cliente, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate. La violazione di tale obbligo espone il Cliente a responsabilità penali.

Dal suo canto, la società di revisione è chiamata ad effettuare, prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale le seguenti attività:

  • a) acquisizione dei dati identificativi del cliente persona fisica o persona giuridica e verifica dei relativi dati;
  • b) verifica dei poteri del firmatario della proposta di servizi professionali, se diverso dal rappresentante legale.

L'acquisizione e contestuale verifica dei predetti dati ed informazioni sono svolte mediante documenti ufficiali consegnati dal Cliente oppure raccolti dalla società di revisione, di cui occorre conservare copia cartacea od elettronica.

Può trattarsi, ad esempio, di una visura del Registro delle Imprese, una comunicazione/estratto dal sito istituzionale delle autorità di vigilanza o un atto pubblico, e, per quanto concerne trust o istituti analoghi, dell'atto istitutivo, purché aggiornati, e da cui risultino tutti i dati ed informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

  • c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati;
  • d) determinazione dell'appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (PEP), così come individuata dall'art. 1 del Decreto Antiriciclaggio.

L'inadempimento degli obblighi di identificazione così come l'inosservanza dell'obbligo di conservazione dei dati e della documentazione acquisita comporta per la società di revisione l'applicazione di sanzioni.

Resta inteso che, in virtù di quanto previsto dalla Delibera Consob n. 20570 del 4 settembre 2018, la società di revisione nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accetterà l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, porrà fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Regolamento adottato in attuazione dell'art.13, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, trattandosi di revisione legale .

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegata "Scheda di identificazione del cliente" e delle relative istruzioni, necessarie ai fini dell'assolvimento del nostro obbligo di adeguata verifica del Cliente. Tale scheda dovrà esserci restituita da Voi debitamente compilata e firmata; in caso di cliente persona giuridica unitamente alla Scheda di identificazione dovrà essere consegnata altresì una fotocopia dei documenti d'identità dei soggetti identificati e la documentazione necessaria alla verifica dei poteri di rappresentanza in capo agli stessi.

14. Normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

In considerazione del fatto che i servizi professionali di natura intellettuale oggetto dell'incarico di cui alla presente proposta saranno resi prevalentemente presso i Vostri locali, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) al fine di invitarVi a fornire, in contestualità all'accettazione della presente proposta e comunque non oltre la data concordata per l'avvio delle attività, tutte le più dettagliate informazioni in merito agli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti di lavoro a cui il nostro personale avrà accesso, nonché a precisare quali siano le misure di prevenzione più appropriate da adottare per escludere tali rischi.

15. Interruzione dell'incarico

Le eventuali dimissioni dall'incarico, la risoluzione consensuale del contratto, la revoca per giusta causa anche su proposta degli azionisti, della Consob e del comitato per il controllo interno e la revisione contabile sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 nonché dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.261del 28 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, e sentita la Consob.

16. Modello Organizzativo ex D.Lgs.n. 231/2001

La nostra società ha introdotto il Modello Organizzativo 231 il cui codice etico è pubblicato sul sito Internet (www.bdo.it). L'eventuale attribuzione dell'incarico conferma che avete preso visione di tale codice e che non saranno pertanto posti in essere comportamenti in contrasto con i principi in esso indicati.

20.

17. Legislazione applicabile e Foro Competente

La presente Lettera, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere dalla, o in relazione alla, presente Lettera di Incarico o al suo oggetto, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, senza applicazione delle norme sui conflitti di leggi. Il Foro di Milano avrà esclusiva giurisdizione e competenza su ogni controversia relativa a questa Lettera di Incarico, al suo oggetto o alla sua interpretazione.

18. Eventuali modifiche della proposta

Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede la forma scritta a pena di nullità.

19. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

* * * * *

Desideriamo esprimere i nostri ringraziamenti per l'opportunità offertaci e ribadire il nostro vivo interesse professionale per l'assegnazione dell'incarico, che svolgeremo con la massima cura.

La presente proposta è trasmessa al Collegio Sindacale per la formulazione della proposta motivata all'Assemblea degli Azionisti, e al Consiglio di Amministrazione.

Vorrete quindi comunicarci per iscritto la Vostra determinazione in ordine al conferimento dell'incarico di revisione, sulla base della deliberazione al riguardo da parte dell'Assemblea degli azionisti della Vostra Società in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, e dell'art. 16 del Regolamento n.537/2014/UE, restituendoci la presente proposta firmata per accettazione.

Con i migliori saluti.

BDO Italia S.p.A. Claudio Tedoldi

Socio

Per accettazione

Società cliente

____________________________________ Data: ______________________

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa occorrere, dei paragrafi dal n.8 al n.19 inclusi, per quanto riguarda espressamente indicato dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile:

Società cliente

____________________________________ Data: ______________________

Allegati:

  • Allegato 1: Tabella degli incarichi di revisione conferiti dalla capogruppo quotata e dalle società controllate italiane ed estere
  • Allegato 2: Scheda informativa
  • Allegato 3: Scheda di identificazione del cliente persona giuridica
  • Allegato 4: Informativa sulla Privacy

Allegato 1

PIANO DI REVISIONE DELLA CAPOGRUPPO E SUE CONTROLLATE
COMPOSIZIONE SOCIETA' DI DURATA DOCUMENTO OGGETTO ESTENSIONE
GRUPPO VINCENZO ZUCCHI REVISIONE INCARICO INCARICO LAVORO
Società controllante
Vincenzo Zucchi S.p.A. BDO Italia S.p.A. 2022 -
2030
Bilancio d'esercizio e consolidato
e relazione
semestrale
Revisione ai sensi art. 14
D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
e
e
dell'art. 16 del Reg.
537/UE/14
Società controllate
Basitalia S.r.l. BDO Italia S.p.A. 2021
-
2023
Bilancio d'esercizio/
Reporting Package
(annuale e semestrale)
Revisione ai sensi art. 14
D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
Zuckids S.r.l. BDO Italia S.p.A. 2021 -
2023
Bilancio d'esercizio/
Reporting Package
(annuale e semestrale)
Revisione ai sensi art. 14
D.Lgs. 27.1.2010, n. 39
Bassetti Deutschland GmbH
(Germania)
BDO AG (Germania) 2022 Bilancio d'esercizio/
Reporting Package (annuale e semestrale)
Full audit bilancio d'esercizio
e Reporting Package
annuale/limited review
Reporting Package
semestrale
Bassetti Schweiz AG (Svizzera) BDO SA (Svizzera) 2022 Reporting Package (annuale e semestrale) Limited review
Bassetti Espanola S.A.
(Spagna)
BDO Auditores S.L.P. (Spagna) 2022 Reporting Package (annuale e semestrale) Limited review
Mascioni USA INC. (USA) BDO Italia S.p.A. 2022 Reporting Package (annuale e semestrale) Desk review
Ta Tria Epsilon Bianca SA (Grecia) BDO Italia S.p.A. 2022 Reporting Package (annuale e semestrale) Desk review
Zucchi SA (Belgio) BDO Italia S.p.A. 2022 Reporting Package (annuale e semestrale) Desk review

Tel: +39 02 58.20.10 www.bdo.it

Allegato 2

BDO Italia S.p.A. - Scheda informativa al 28.10.2021

AZIONISTI CODICE FISCALE
1.
Francesco BALLARIN
BLLFNC78R25L736G
2.
Paolo BERETTA
BRTPLA75L28E951X
3.
Emmanuele BERSELLI
BRSMNL76P03H501V
4.
Stefano BIANCHI
BNCSFN69T23F205C
5.
Lelio BIGOGNO
BGGLLE66D15F952O
6.
Niccolò Vittorio BISCEGLIA
BSCNCL77C22L219W
7.
Anna BONGIOVANNI
BNGNMR62S65L219G
8.
Carlo BOYANCE'
BYNCRL67P21L781Y
9.
Annalisa BOTTICELLI
BTTNLS72T46H501K
10. Eleonora BRIOLINI BRLLNR71T48G482W
11. Antonio CAMPANARO CMPNTN63P18F052N
12. Vincenzo CAPACCIO CPCVCN61R20D799L
13. Fabio CARLINI CRLFBA64M22F839T
14. Giuseppe CARNESECCHI CRNGPP79C11B509D
15. Gianmarco COLLICO CLLGMR73P16L219I
16. Carlo CONSONNI CNSCRL64C21G388N
17. Manuel COPPOLA CPPMNL70M30F799B
18. Laura Maria CUNI BERZI CNBLMR66R61F704A
19. Simone DEL BIANCO DLBSMN65T14H294L
20. Davide DELLI COLLI DLLDVD74S16G596A
21. Francesco DEMONTE DMNFNC59L25A662D
22. Felice DUCA DCUFLC58L31L049X
23. Pasquale ERRICO RRCPQL58H19B086R
24. Alessandro FABIANO FBNLSN71M24I158T
25. Giorgio FALCIONE FLCGRG75P17L219A
26. Ferdinando FRASCHINI FRSFDN68C30L219H
27. Marcello FUMAGALLI FMGMCL69S05F704S
28. Alessandro GALLO GLLLSN70L30B819D
29. Filippo GENNA GNNFPP60E07F839E
30. Vittorio LEONE LNEVTR62D18F205P
31. Marco LIVIO LVIMRC61B03A794U
32. Carlo LUISON LSNCRL74H10C111C
33. Paolo MALOBERTI MLBPLA69M23D969U
34. Gianluca MARINI MRNGLC71D16H501Y
35. Renato MARRO MRRRNT81A23F205W
36. Andrea MENEGHEL MNGNDR71M25D869B
37. Andrea MEZZADRA MZZNDR73A30F205V
38. Massimo MILAN MLNMSM59A10L219S
39. Stefano MININI MNNSFN71M24D938G
40. Luigi RICCETTI RCCLGU64D06E625G
41. Giovanni ROMANO' RMNGNN61P05I625T
42. Giovanni ROVELLI RVLGNN68P02D612X
43. Stefano Emilio SALVADEO SLVSFN76S11B300S
44. Francesca SCELSI SCLFNC73H63F205O
45. Marco STRAFURINI STRMRC65H26M174N

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona

2.

AZIONISTI CODICE FISCALE
46. Claudio TEDOLDI TDLCDF63B23F205H
47. Marco Giuseppe TROIANI TRNMCG66P17L781W
48. Pierluigi VALENTINO VLNPLG62M25F839I
49. Edoardo VALLAZZA VLLDRD68C08B296M
50. Stefano VARIANO VRNSFN76C24I804K
51. Eugenio VICARI VCRGNE60A26F943Q
52. Rosanna VICARI VCRRNN61S58F771V
53. Giovanni VITALI VTLGNN66B17F205E
54. Paolo ZINNO ZNNPLA64M18H501W
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CARICA CODICE FISCALE
1. Simone DEL BIANCO Presidente DLBSMN65T14H294L
2. Eleonora BRIOLINI Amministratore BRLLNR71T48G482W
3. Carlo CONSONNI Amministratore CNSCRL64C21G388N
4. Rosanna VICARI Amministratore VCRRNN61S58F771V
COLLEGIO SINDACALE CARICA CODICE FISCALE
1. Andrea DE VECCHI Presidente DVCNRR64M05F205O
2. Giampaolo DASSI Effettivo DSSGPL58H11E617D
3. Paolo NANNINI Effettivo NNNPLA65T10F205B
4. Sebastiano DELL'ARTE Supplente DLLSST76M05C351J
5. Francesco MARCONI Supplente MRCFNC77L29A345M

Allegato 3

Scheda di identificazione del Cliente Persona Giuridica

Ai sensi degli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito, anche, "Decreto Antiriciclaggio") e successive modifiche ed integrazioni.

DATI IDENTIFICATIVI ANAGRAFICI DEL CLIENTE PERSONA GIURIDICA CONFERENTE L'INCARICO

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….
SEDE LEGALE (INDIRIZZO, COMUNE,
PROVINCIA, CAP)
CODICE FISCALE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE ATECO (da visura) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITA'/SETTORE DI INTERESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…
EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI ** ❑ SI (ESTREMI)………………………………………………………… ❑ NO
FINALITA' PERSEGUTE (SOLO IN CASO DI ENTITA' DIVERSE DALLE SOCIETA') …………………………………………………………………………………………………………
Rappresentante NOME …………………………………………………………… COGNOME ……………………………………………………………………………
legale o persona
conferente
RUOLO ‡‡ ……………………………………………………………
(firmatario INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO,
dell'incarico se
diverso dal
COMUNE, PROVINCIA, CAP) ………………………………………………………………………………………………………………………
Rappresentante
Legale) ††
DATA DI NASCITA ………………………………………………… COMUNE DI NASCITA ………………………………………………………
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ………………………………… NUMERO …………………………………………………………
RILASCIATO DA …………………………………………………………… IL ……………………………………………………………………………
TIPOLOGIA DOCUMENTO DI VERIFICA POTERI DI RAPPRESENTANZA ……………………………………………………………………………
Titolare/i effettivo/i della Società §§ ❑ IL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I DELLA SOCIETA' E'/SONO:
NOME ………………………………………………………………… COGNOME ……………………………………………………………………
PROVINCIA, CAP) INDIRIZZO (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE, ………………………………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA ………………………………………………… COMUNE DI NASCITA ………………………………………………
CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITA' ECONOMICA *** ……………………………………………………………………………………………………………………………
TIPO DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ………………………………… NUMERO …………………………………………………
RILASCIATO DA …………………………………………………………… IL ……………………………………………………………………
APPARTENENZA ALLA
CATEGORIA DI PEPS
†††
❑ SI
❑ NO

** Laddove applicabile, indicare gli estremi dell'iscrizione ad albi tenuti dalle Autorità di Vigilanza di settore o da altri Enti Pubblici (ad es: i Registri delle persone giuridiche presso le Prefetture competenti).

†† Dati identificativi del Rappresentante Legale o della persona fisica che ha sottoscritto l'incarico.

‡‡ Indicare il ruolo ricoperto all'interno dell'Azienda (Rappresentante Legale o altro ruolo in virtù del quale si è legittimati a firmare l'incarico: ad esempio, procuratore)

§§ Per la definizione di titolare effettivo, si veda il punto I dell'appendice.

*** Nel caso in cui il/i titolare effettivo/i operi/no in più settori di attività economica, indicare il settore in cui si svolge l'attività ritenuta prevalente. ††† Per la definizione di Persone Politicamente Esposte (PEPS) si veda il punto II dell'appendice.

Documenti da allegare obbligatoriamente:

  • copia documento di identità, in corso di validità, del titolare/i effettivo/i.
  • copia visura camerale per attestazione poteri di firma della persona conferente l'incarico o del legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce con ogni più ampia responsabilità che le informazioni contenute nella presente sono veritiere e sono rilasciate nella piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di informazioni mendaci. Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle stesse.

Data Timbro

NOME COGNOME (persona conferente l'incarico o Rappresentante Legale)

FIRMA LEGGIBILE

NOTE:

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati personali riportati nel presente modulo verranno trattati con la massima riservatezza e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. I dati saranno trattati mediante procedure cartacee/automatizzate, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con modalità che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati forniti potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 è considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.

APPENDICE

(I) DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera pp) del Decreto Antiriciclaggio per "titolare effettivo" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Decreto Antiriciclaggio il "titolare effettivo" di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

  • a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

  • a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Qualora si ricorra a tale criterio, occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • a. i fondatori, ove in vita;
  • b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. Qualora si ricorra a tale criterio occorre specificare le ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo i criteri della proprietà e del controllo.

(II) DEFINIZIONE DI PEPs

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera dd) del Decreto Antiriciclaggio per "persone politicamente esposte" (c.d. "PEPs" – Politically Exposed Persons) si intendono "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

    1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  • a. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • b. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • c. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  • d. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • e. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  • f. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  • g. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  • h. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  • i. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

    1. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
    1. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  • a. le persone fisiche che ai sensi del Decreto Antiriciclaggio detengono congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  • b. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

4.

Allegato 4

Informativa sulla Privacy

Protezione Dei Dati Personali

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della Vostra società (di seguito, l'"Incarico"), BDO Italia S.p.A. (di seguito, "BDO Italia") potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra società e rilevanti ai sensi dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra società conferma che i Dati (come infra definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

BDO Italia tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, BDO Italia non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'Incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

BDO Italia potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziali, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.:

  • i) della Vostra società (o delle società del Vostro gruppo) oppure
  • ii) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da BDO Italia presso la Vostra società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre società del Vostro gruppo di appartenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'Incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da BDO Italia:

  • a) ai fini dello svolgimento della revisione dei conti, come disciplinata dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;
  • b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
  • c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
  • d) in esecuzione di procedure del Network BDO riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clintela (es: verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
  • e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Vostra società.

4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione della revisione dei conti, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché dagli obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Vostra società intrattenga rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività e alla conseguente espressione del giudizio sul bilancio.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network BDO, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da BDO Italia alla propria clientela.

5. Destinatari dei Dati

BDO Italia, nell'ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

  • a) organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra società, secondo il modello di governance adottato;
  • b) enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla Vostra società, sul gruppo di appartenenza della Vostra società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
  • c) altre società ed entità appartenenti al Network BDO, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'Incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network BDO (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
  • d) soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network BDO, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al Network BDO sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
  • e) società ed enti esterni e professionisti di fiducia di BDO Italia che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;

2.

3.

  • f) altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra società;
  • g) altri professionisti incaricati dalla Vostra società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra società abbia interesse (es. incarichi di due diligence in cui sia coinvolta la Vostra società);
  • h) assicuratori di BDO Italia;
  • i) società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della Vostra società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché BDO Italia opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea, inclusi Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45, 46 e 47 del GDPR. Il trasferimento di Dati Personali all'interno del Network BDO avviene sulla base delle GDPR Binging Corporate Rules, consultabili presso https://www.bdo.it/it-it/legal-privacy/privacy-policy.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'Incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di BDO Italia anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi esprssamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

  • 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
  • 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
  • 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
  • 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Dati di contatto

Titolare del trattamento dati è BDO Italia S.p.A. - Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010 fax 0258201401. Il Responsabile trattamento dei dati personali è contattabile alla mail [email protected].

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.