AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Zucchi

AGM Information Jan 13, 2023

4118_rns_2023-01-13_4f2e116a-ccc5-4432-b8a3-c0c3dc099589.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

S T A T U T O
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA
Articolo 1
E' costituita una Società per Azioni con la denomi
nazione:
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"
Articolo 2
La Società ha sede in Rescaldina.
Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rappor
ti con la società, si intende a tutti gli effetti,
quello risultante dal Libro Soci.
La Società può istituire sedi secondarie, succursa
li, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi
altra località ed anche all'estero.
Articolo 3
3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
L'assemblea potrà prorogare tale termine o delibe
rare lo scioglimento anticipato della società.
Articolo 4
4.1 La società ha per oggetto l'attività di:
a) progettazione, fabbricazione e il commercio,
al minuto e all'ingrosso, nonché attraverso piatta
forme di e-commerce, in Italia ed all'estero, di
articoli tessili e di arredamento per la casa in
genere, e di articoli per la cura ed il benessere
ed il tempo libero della persona in genere, di pro
dotti elettronici in genere, di prodotti di bian
cheria e ornamentali per la casa, di articoli per
campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili,
prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e
complementi di arredo per la casa;
b) fornitura di servizi di consulenza, assisten
za e di progettazione di opere di ristrutturazione
e dell'arredamento della casa e dell'organizzazio
ne degli spazi interni in genere;
c) progettazione, fabbricazione e commercio, al
minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di
mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi
di protezione individuale;
d) la promozione, la vendita, la resa o la com
mercializzazione, attraverso i propri siti web o
in cooperazione con altri siti web, e con altri
mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre a
ziende, dei servizi relativi al tempo libero, allo
stare in casa, alla cura ed al benessere della per
sona e di servizi non soggetti a riserva di legge
e anche non necessariamente direttamente connessi
ai servizi e prodotti indicati alle precedenti let
tere a) e b);
e) la società può comunque svolgere qualunque
altra attività connessa o affine a quelle sopra e
lencate.
4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di
cui alle precedenti lettere a), c) e d), la so
cietà potrà compiere qualsiasi operazione commer
ciale, industriale, mobiliare e immobiliare e fi
nanziaria che sia necessaria o utile per il perse
guimento dello scopo sociale.
Al riguardo, a titolo esemplificativo, per opera
zione finanziaria si intende l'assunzione di parte
cipazioni o interessenze in altre società o enti,
costituiti o costituendi, il finanziamento e coor
dinamento tecnico e finanziario delle società o en
ti nei quali la società partecipi, la compravendi
ta, il possesso e la gestione dei titoli, il rila
scio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie
in genere a favore di terzi.
Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57
(diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasette
centottantadue
virgola
cinquantasette)
diviso
in
complessive
n.
25.331.766
(venticinquemilionitre
centotrentunomilasettecentosessantasei) azioni or
dinarie
interamente
liberate,
senza
indicazione
27
del valore nominale, tutte rappresentative della
medesima frazione del capitale.
5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno
2014 ha deliberato:
- di aumentare il capitale sociale a servizio del
l'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un am
montare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00
(dodicimilionicinquecentomila),
inclusivi
di
so
vrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, en
tro il termine finale di sottoscrizione fissato al
31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di
massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni
ordinarie della Società, prive del valore nomina
le, aventi medesimo godimento e le medesime carat
teristiche delle azioni ordinarie della Società in
circolazione alla data di emissione.
5.3 Ogni azione è indivisibile. Quando siano inte
ramente liberate, e qualora la legge lo consenta,
le azioni possono essere al portatore.
Le azioni al portatore possono essere convertite
in nominative e viceversa. Le operazioni di conver
sione sono fatte a spese dell'azionista.
5.4 La qualità di azionista si costituisce, di per
sé sola, adesione del presente statuto.
Articolo 6
6.1 Il capitale può essere aumentato anche median
te conferimenti di beni in natura o crediti e con
emissione di azioni privilegiate od aventi diritti
diversi da quelli delle azioni ordinarie.
6.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di a
zioni di altre categorie, aventi le stesse caratte
ristiche di quelle delle categorie già in circola
zione, non richiede comunque ulteriori approvazio
ni delle assemblee speciali degli azionisti di ta
li altre categorie.
6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o li
mitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei
limiti del 10% (dieci per cento) del capitale so
ciale preesistente, sempre nel rispetto delle con
dizioni e delle modalità stabilite dalla legge.
L'assemblea straordinaria può delegare il Consi
glio di Amministrazione ad aumentare il capitale,
anche con esclusione del diritto di opzione, nel
l'osservanza delle norme applicabili.
ASSEMBLEE
Articolo 7
7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei so
ci e le sue deliberazioni, prese in conformità al
la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i
soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale
a sensi di legge.
Essa può essere convocata anche fuori della sede
sociale, purchè in Italia.
7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro
120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci
zio sociale.
Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assem
blea ordinaria annuale può essere convocata entro
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser
cizio sociale; in tale caso, gli Amministratori se
gnalano, nella relazione sulla gestione a corredo
del bilancio, le ragioni della dilazione.
Articolo 8
Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano
emesse azioni in tutto o in parte prive del dirit
to di voto.
Articolo 9
Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni
di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di
Amministrazione, mediante l'avviso di convocazio
ne, contenente tutti gli elementi richiesti dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
pubblicato nei termini di legge sul sito internet
della Società, e con le altre modalità previste
dalla normativa - anche regolamentare - di volta
in volta vigente.
9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione,
salvo che il Consiglio di amministrazione, per una
determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare
una data per la seconda e, eventualmente, per la
terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di
convocazione.
9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rap
presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale possono chiedere per i
scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazio
ne dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sal
vo diverso termine stabilito dalla legge, nei limi
ti e con le modalità previste dalle norme di legge
e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e
lenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Delle integrazioni dell'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet
te richieste è data notizia nelle forme e nei ter
mini previsti dalla normativa applicabile.
Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta d'integrazio
ne, dovranno consegnare al Consiglio di Amministra
zione una relazione sulle materie di cui essi pro
pongono la trattazione. Il Consiglio di Amministra
zione mette a disposizione del pubblico la relazio
ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazio
ni, contestualmente alla notizia di integrazione,
con le modalità sopra indicate.
Articolo 10
Il diritto di intervento all'assemblea è regolato
dalla legge.
Possono
intervenire
all'assemblea
i
soggetti
ai
quali spetta il diritto di voto, i quali risultino
titolari delle azioni al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto pre
cedente la data dell'assemblea, che abbiano comuni
cato
la
propria
volontà
di
intervento
mediante
l'intermediario abilitato.
Articolo 11
11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in
Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di
legge, mediante delega scritta, anche notificata
in via elettronica ai sensi della normativa vigen
te.
La notifica elettronica della delega può essere ef
fettuata mediante trasmissione all'indirizzo di po
sta elettronica certificata, secondo le modalità
stabilite di volta in volta nell'avviso si convoca
zione.
11.2 La Società, avvalendosi della facoltà previ
sta dalla legge, non designa il rappresentante di
cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbra
io 1998 n. 58, come modificato e integrato.
Articolo 12
12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro
deliberazioni su osservano le disposizioni di leg
ge.
Articolo 13
13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimen
to, assenza o mancanza di quest'ultimo l'assemblea
elegge il proprio Presidente a maggioranza relati
va.
13.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea
nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie,
se lo ritiene opportuno, sempre con l'assenso del
l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.
13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constata
te da processo verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quan
do il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale
è redatto da Notaio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 14
14.1 La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindi
ci) membri, eletti dall'assemblea. L'assemblea ne
determina il numero entro i limiti suddetti.
14.2 Gli Amministratori durano in carica tre eser
cizi, fino all'assemblea convocata per l'approva
zione del bilancio inerente all'ultimo esercizio
sociale della loro carica. Gli Amministratori sono
rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma
di legge.
14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base
di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei
successivi commi, nelle quali i candidati sono e
lencati mediante un numero progressivo.
Tra le liste non debbono esistere elementi di col
legamento, nemmeno indiretto; in caso di collega
mento, sono ineleggibili i candidati in liste col
legate alla lista che ottiene il maggior numero di
voti.
Le liste non presentate nei termini e con le moda
34
lità ai sensi dei commi successivi non sono ammes
se in votazione.
Le liste presentate dagli azionisti devono essere
depositate presso la sede della società almeno ven
ticinque giorni prima di quello fissato per l'as
semblea in unica o in prima convocazione e messe a
disposizione del pubblico, con le modalità previ
ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola
mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa
to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio
ne.
Ogni azionista può presentare o concorrere a pre
sentare una sola lista.
I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,
ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, come successivamente modificato e integra
to, possono presentare, o concorrere a presentare,
una sola lista.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti
siano complessivamente titolari di azioni rappre
sentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale sottoscritto alla data
in cui la lista viene presentata la minore misura
stabilita dalla Consob con regolamento e comunica
ta ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento
Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'as
semblea ordinaria. La titolarità della percentuale
minima di partecipazione per la presentazione del
le liste di candidati è determinata avendo riguar
do alle azioni che risultano registrate a favore
dell'azionista nel giorno in cui le liste sono de
positate presso la Società. Al fine di comprovare
la titolarità del numero di azioni necessario alla
presentazione delle liste, gli azionisti devono de
positare presso la sede sociale, entro il termine
previsto per la pubblicazione delle liste da parte
della Società, la certificazione comprovante la ti
tolarità del numero delle azioni rappresentate.
A pena di inammissibilità del deposito della li
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e
sotto la responsabilità degli azionisti presentato
ri, il curriculum personale contenente un'esaurien
te informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato e le dichiara
zioni con le quali i medesimi accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsa
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi
stenza di requisiti prescritti dalla normativa ap
plicabile e dal presente statuto per le rispettive
cariche.
Le liste che presentano un numero di candidati pa
ri o superiore a tre devono includere candidati di
genere diverso, secondo quanto previsto nell'avvi
so di convocazione dell'assemblea, in modo da con
sentire una composizione del Consiglio di Ammini
strazione nel rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista
a pena di ineleggibilità.
Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini
strazione, ovvero due se il consiglio sia composto
da più di sette membri, deve possedere i requisiti
di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'arti
colo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
come successivamente modificato e integrato e dal
la normativa comunque applicabile.
I candidati indipendenti in ciascuna lista dovran
no essere indicati con i primi numeri progressivi
ovvero
dovranno
essere
elencati
alternativamente
con i candidati non indipendenti.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola
lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso
votante a favore di più liste.
14.4 Alla elezione degli Amministratori si proce
derà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza
dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Mag
gioranza") saranno tratti nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa i
candidati in numero pari al complessivo dei compo
nenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere
meno uno;
b) i restanti Amministratori saranno tratti dal
le altre liste che non siano collegate in alcun mo
do, neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per
numero di voti e che risulti seconda per numero di
voti.
Se la Lista "di Maggioranza" contiene un numero di
candidati superiore al numero complessivo dei com
ponenti del Consiglio di Amministrazione da elegge
re, risultano tratti i candidati con numero pro
gressivo pari al numero complessivo dei componenti
del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno
uno.
14.5 Qualora con i candidati eletti con le moda
lità sopra indicate non sia assicurata la nomina
di un numero di Amministratori in possesso dei re
38
quisiti di indipendenza di cui al successivo arti
colo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabi
lito dalla legge in relazione al numero complessi
vo degli Amministratori, il candidato non indipen
dente eletto come ultimo in ordine progressivo nel
la Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo
candidato indipendente non eletto dalla stessa li
sta secondo l'ordine progressivo. In mancanza di
candidati in possesso dei requisiti di indipenden
za nella Lista di Maggioranza in numero sufficien
te a procedere alla sostituzione, l'Assemblea inte
gra l'organo con le maggioranze di legge, assicu
rando il soddisfacimento del requisito.
Qualora con i candidati eletti con le modalità so
pra indicate non sia assicurata la nomina di un nu
mero di candidati nella misura prevista dalla nor
mativa vigente in materia di equilibrio tra i gene
ri, il candidato appartenente al genere più rappre
sentato eletto come ultimo in ordine progressivo
nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal pri
mo candidato appartenente al genere meno rappresen
tato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordi
ne progressivo.
In mancanza di candidati del genere meno rappresen
tato all'interno della Lista di Maggioranza in nu
mero
sufficiente
a
procedere
alla
sostituzione,
l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di
legge, assicurando il soddisfacimento del requisi
to.
14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica li
sta o nel caso in cui non venga presentata alcuna
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di
legge, senza osservare il procedimento sopra previ
sto, fermo il rispetto delle previsioni di cui al
successivo articolo 15 dello statuto nonché le pre
visioni in materia di equilibrio tra i generi.
14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi moti
vo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in
carica la maggioranza degli Amministratori eletti
dall'assemblea,
il
Consiglio
di
Amministrazione
provvederà
alla
sua
sostituzione
ai
sensi
del
l'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo
dei candidati non eletti della lista cui appartene
va l'Amministratore cessato dalla carica, nel ri
spetto delle previsioni in tema di nomina di Ammi
nistratori non appartenenti alla Lista di Maggio
ranza, delle previsioni di cui al successivo arti
colo 15 dello statuto nonché delle previsioni in
materia di equilibrio tra i generi.
Qualora non residuino nella predetta lista candida
ti non eletti, ovvero candidati con i requisiti ri
chiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede
alla sostituzione, così come successivamente prov
vede l'Assemblea con le maggioranze di legge.
14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione di nomina assem
bleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i
restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina
assembleare si intendono dimissionari. La loro ces
sazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio
di Amministrazione è stato ricostituito dall'assem
blea, convocata d'urgenza dagli Amministratori ri
masti in carica.
Articolo 15
15.1 Gli Amministratori indipendenti garantiscono
la composizione degli interessi di tutti gli azio
nisti sia di maggioranza che di minoranza.
15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che sod
disfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, com
ma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successi
vamente
modificato
e
integrato,
come
richiamato
dall'art.
147-ter,
comma
4,
D.Lgs.
24
febbraio
1998 n. 58, come successivamente modificato e inte
grato, e:
a) non intrattengano direttamente, indiretta
mente o per conto di terzi, nè abbiano di recente
intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza ta
le da condizionare la loro autonomia di giudizio,
con la società, con le sue controllate, con gli Am
ministratori esecutivi, con azionisti che singolar
mente detengano nella società una partecipazione
di controllo o di collegamento o che partecipino a
patti parasociali per il controllo o il collegamen
to o che rivestano la carica di Amministratore in
società o loro controllanti che abbiano tali carat
teristiche;
b) non abbiano controversie con la società o
con sue controllate o non siano Amministratori, di
pendenti o soci controllanti di una società con la
quale la società abbia una controversia;
c) non siano titolari, direttamente, indiret
tamente o per conto di terzi, di partecipazioni a
zionarie di entità tale da permettere loro di eser
citare il controllo o un'influenza notevole sulla
società, nè partecipino a patti parasociali per il
controllo della società stessa; non detengano –
e/o non siano Amministratori o dipendenti di so
cietà che detengano – direttamente e/o indiretta
mente una partecipazione nel capitale della so
cietà in misura eguale o superiore al due per cen
d) non siano stretti familiari di Amministra
tori esecutivi della società o di soggetti che si
trovino nelle situazioni indicate alle precedenti
lettere a), b) e c).
15.3 L'indipendenza degli Amministratori è valuta
ta con periodicità almeno annuale dal Consiglio di
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stes
so adottato, tenendo anche conto delle informazio
ni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.
L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunica
to agli azionisti ed al Mercato.
Al fine della valutazione dell'indipendenza il Con
siglio di Amministrazione tiene conto, per i rap
porti di lavoro e per gli incarichi di Amministra
tore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per
le altre relazioni economiche, dell'ultimo eserci
zio.
Il Consiglio di Amministrazione che accerta il ve
nir meno del requisito dell'indipendenza in capo a
gli Amministratori delibera con la maggioranza de
gli Amministratori presenti.
Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Ammi
nistratore nominato con tale veste si intende auto
maticamente dimissionario con conseguente obbligo

to;

degli altri Amministratori di provvedere tempesti
vamente alla sua sostituzione.
Articolo 16
Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli
Amministratori sono vincolati dal disposto di cui
all'articolo 2390 Codice Civile.
Articolo 17
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nel
la sede della società, sia altrove, oltre che nei
casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo
giudichi necessario o quando ne sia fatta richie
sta scritta da almeno due Amministratori o due Sin
daci e comunque con periodicità almeno trimestrale.
17.2
Gli
Amministratori
riferiscono
al
Collegio
Sindacale in occasione delle riunioni del Consi
glio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o an
che direttamente, con periodicità almeno trimestra
le, sull'attività svolta e sulle operazioni di mag
gior rilievo economico, finanziario e patrimonia
le, effettuate dalla società o dalle società con
trollate; in particolare riferiscono sulle opera
zioni nelle quali essi abbiano un interesse per
conto proprio o di terzi, o che siano influenzate
dal soggetto che esercita l'attività di direzione
e coordinamento.
Articolo 18
Il
Consiglio
di
Amministrazione
viene
convocato
dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi pri
ma dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sinda
co Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due)
giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione deli
bera le modalità di convocazione delle proprie riu
nioni.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì delibe
rare anche in mancanza di formale convocazione con
la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti
i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Con
siglio di Amministrazione si tengano in videoconfe
renza o in teleconferenza, senza che sia richiesta
la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e
dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e
sia loro consentito di seguire la discussione, di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e
visionare documenti.
18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio
si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
risultano da processi verbali che, trascritti su
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono
firmati dal Presidente della seduta e dal segreta
rio.
Le copie dei verbali fanno piena fede se sotto
scritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e
controfirmate dal Segretario.
Articolo 19
19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consi
glio di Amministrazione si richiede la presenza
della maggioranza dei suoi membri in carica.
19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza as
soluta di voti dei presenti. In caso di parità pre
vale il voto del Presidente del Consiglio di Ammi
nistrazione.
Articolo 20
20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragio
ne del loro ufficio.
20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consi
glio di Amministrazione determinate indennità.
Articolo 21
21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
46
straordinaria
della
società,
senza
eccezione
di
sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritiene opportuni per il raggiungimento dell'ogget
to sociale esclusi soltanto quelli che la legge ri
serva tassativamente all'assemblea degli azionisti.
21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì at
tribuita la competenza a deliberare la fusione nei
casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C.,
l'istituzione e la soppressione di sedi seconda
rie, la riduzione del capitale in caso di recesso
dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizio
ni normative, il trasferimento della sede nel ter
ritorio nazionale.
Articolo 22
22.1 La società approva le operazioni con parti
correlate in conformità alle previsioni di legge e
regolamentari
vigenti,
nonché
alle
disposizioni
del presente statuto e alle procedure e regolamen
ti interni adottati in materia della società.
22.2 Le procedure interne adottate dalla società
in relazione alle operazioni con parti correlate
possono prevedere che il Consiglio di Amministra
zione approvi le operazioni di maggiore rilevanza
nonostante l'avviso contrario degli amministratori
indipendenti purché il compimento di tali operazio
ni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'ar
ticolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.
22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso
l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al com
pimento dell'operazione deliberando a maggioranza
di legge, a meno che, ove siano presenti o rappre
sentati in Assemblea soci non correlati che rappre
sentino almeno il 10% (dieci per cento) del capita
le sociale con diritto di voto, la maggioranza dei
soci non correlati votanti abbia espresso voto con
trario all'operazione in questione. Le procedure
interne adottate dalla società in relazione alle o
perazioni
con
parti
correlate
possono
prevedere
l'esclusione dal loro ambito applicativo delle ope
razioni urgenti, anche di competenza assembleare,
nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni
di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 23
23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i
suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Ammini
strazione può nominare tra i suoi membri uno o più
Vice
Presidenti
che
sostituiscano
il
Presidente
nei casi di assenza od impedimento, un Segretario
anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati
e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limi
tazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile,
i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il
numero dei componenti, la durata e le norme che ne
regolano il funzionamento.
23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne
fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Ammi
nistratori Delegati.
Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video
conferenza o in teleconferenza a norma dell'art.
18 dello statuto.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può
conferire speciali incarichi a singoli Amministra
tori fissandone le attribuzioni e le eventuali re
tribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.
23.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio
di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con pe
riodicità almeno trimestrale, sul generale andamen
to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio
ne nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla Società e dalle sue controllate.
23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare
direttori, anche generali, nonchè procuratori per
singoli atti o categorie di atti.
23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo pare
re obbligatorio del Collegio Sindacale, è riserva
ta la nomina del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, al quale sono
attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla
legge
e
dalle
altre
disposizioni
applicabili,
nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consi
glio di Amministrazione all'atto della nomina o
con successiva deliberazione.
Il soggetto nominato deve aver conseguito la lau
rea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto
il ruolo di responsabile amministrativo in società
di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre)
anni. Il Consiglio di Amministrazione determina al
tresì il compenso del predetto dirigente.
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Articolo 24
24.1 Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è at
tribuita la rappresentanza della società con firma
libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
ogni
qualvolta
non sia deliberato diversamente.
Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rap
presenta la Società in giudizio con facoltà di pro
muovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini
strative per ogni grado di giurisdizione ed anche
per giudizi di revocazione e cassazione e di nomi
nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di
rappresentanza della società con firma libera nei
limiti delle deleghe loro conferite.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 25
25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sinda
ci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.
25.2 La composizione del Collegio deve assicurare
il rispetto della normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi.
25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano
in possesso dei requisiti di professionalità e ono
rabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000,
n. 162 del Ministero della Giustizia.
25.4 Oltre che negli altri casi previsti dalla leg
ge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti
decadono d'ufficio, coloro che ricoprano la carica
di Sindaco Effettivo in più di cinque società ita
liane quotate nei mercati regolamentati italiani o
che non siano in possesso dei requisiti di profes
sionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa
applicabile con le precisazioni di cui ai commi
successivi. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed al
meno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli
iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che
hanno
esercitato
l'attività
di
controllo
legale
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Gli altri componenti del Collegio, che non siano
in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scel
ti fra coloro che hanno maturato un'esperienza com
plessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo
ovvero compiti direttivi presso società di capita
li che abbiano un capitale sociale non inferiore a
due milioni di Euro; ovvero
b) attività professionali o di insegnamento
di ruolo in materie giuridiche, economiche, finan
ziarie e tecnico-scientifiche, strettamente atti
nenti all'attività dell'impresa, intendendosi per
tali il diritto industriale, commerciale, tributa
rio, nonché economia generale e dell'impresa, ra
gioneria e finanza aziendale, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso gli enti pub
blici o pubbliche amministrazioni operanti nei set
tori creditizio, finanziario e assicurativo e co
munque in settori strettamente attinenti all'atti
vità dell'impresa, intendendosi per tali quelli re
lativi alla ricerca, sviluppo produzione e commer
cializzazione di prodotti tessili e di abbigliamen
to, nonché dei relativi accessori.
25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base
di liste secondo le procedure di cui ai commi se
guenti, al fine di assicurare alla minoranza la no
mina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Sup
plente.
Vengono presentate liste composte di due sezioni:
l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'al
tra per la nomina dei Sindaci Supplenti.
Le liste – considerando entrambe le sezioni – che
contengano un numero di candidati pari o superiore
a tre, debbono includere candidati di genere diver
so. Le liste contengono un numero di candidati non
superiore al numero dei membri da eleggere, elenca
ti mediante un numero progressivo.
25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto
i soci che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque
per cento) delle azioni aventi diritto di voto nel
l'assemblea ordinaria o la minore misura stabilita
dalla Consob con regolamento.
La titolarità della percentuale minima di parteci
pazione per la presentazione delle liste di candi
dati è determinata avendo riguardo alle azioni che
risultano registrate a favore dell'azionista nel
giorno in cui le liste sono depositate presso la
Società. Al fine di comprovare la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione del
le liste, gli azionisti devono depositare presso
la sede sociale, entro il termine previsto per la
pubblicazione delle liste da parte della Società,
la certificazione comprovante la titolarità del nu
mero delle azioni rappresentate.
A pena di inammissibilità del deposito della li
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e
sotto responsabilità degli azionisti presentatori,
il curriculum professionale contenente un'esaurien
te informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato e le dichiara
zioni con le quali i medesimi accettano la propria
candidatura e attestano, sotto la propria responsa
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa ap
plicabile e dal presente statuto per le rispettive
cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una
dichiarazione
degli
azionisti
diversi
da
quelli
che detengono, anche congiuntamente, una partecipa
zione di controllo o di maggioranza relativa, atte
stante l'assenza di rapporti di collegamento previ
sti
dall'articolo
144-quinquies
del
regolamento
Consob 11971/99 con questi ultimi.
Ogni azionista può concorrere a presentare una so
la lista; in caso di violazione non si tiene conto
dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle
liste.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presenta
no, dovranno essere depositate presso la sede lega
le della Società almeno venticinque giorni prima
di quello fissato per l'assemblea in unica o in
prima convocazione chiamata a deliberare sulla no
mina dei componenti del Collegio Sindacale e messe
a disposizione del pubblico, con le modalità previ
ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola
mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa
to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio
ne. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra, è considerata come non
presentata.
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi
due candidati della lista che avrà ottenuto il mag
gior numero di voti e il primo candidato della li
sta che sarà risultata seconda per numero di voti
che assumerà altresì la carica di Presidente del
Collegio.
Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior
numero di voti e il primo candidato della lista
che sarà risultata seconda per numero di voti.
In caso di parità di voti fra due o più liste ri
sulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani
per età sino alla concorrenza dei posti da assegna
re.
Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno
eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effetti
vi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella
lista in ordine di elenco.
Qualora con i candidati eletti con le modalità so
pra indicate non sia assicurata la composizione
del Collegio Sindacale nel rispetto della normati
va vigente in materia di equilibrio tra i generi,
il candidato appartenente al genere più rappresen
tato eletto come ultimo in ordine progressivo nel
la lista risultata prima per numero di voti, sarà
sostituito dal primo candidato appartenente al ge
nere meno rappresentato non eletto dalla stessa li
sta secondo l'ordine progressivo. In mancanza di
candidati del genere meno rappresentato all'inter
no della lista risultata prima per numero di voti
in numero sufficiente a procedere alla sostituzio
ne, l'Assemblea integra l'organo con le maggioran
ze di legge, assicurando il soddisfacimento del re
quisito.
Qualora non venga proposta alcuna lista risulteran
no eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candida
ti votati dall'assemblea, sempre che essi consegua
no la maggioranza relativa dei voti espressi in as
semblea e fermo il rispetto delle previsioni in ma
teria di equilibrio tra i generi.
25.8 La procedura del voto di lista si applica so
lo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindaca
le.
In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco
subentra il supplente appartenente alla medesima
lista di quello da sostituire.
Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e
Supplenti necessari per l'integrazione del Colle
gio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza
relativa, fatto salvo il diritto della minoranza
di cui al presente articolo e nel rispetto del cri
terio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i
generi.
25.9 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazio
ne al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministra
zione. Il potere di convocazione del Consiglio di
Amministrazione può essere esercitato individual
mente da ciascun membro del Collegio; quello di
convocazione dell'Assemblea da almeno due membri
del Collegio.
25.10
Il Collegio Sindacale può radunarsi per vi
deo o teleconferenza, a condizione che tutti i par
tecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e di interve
nire in tempo reale alla trattazione degli argomen
ti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente e il segreta
rio.
REVISORE CONTABILE
Articolo 26
L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, confe
risce l'incarico di revisione legale dei conti in
conformità alle vigenti disposizioni.
BILANCIO E UTILI
Articolo 29
58
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) di
cembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede
alla compilazione dell'inventario e del bilancio
osservando le disposizioni di legge.
Articolo 30
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il
prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la
riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto
il limite di legge, saranno ripartiti integralmen
te fra le azioni, salvo che l'assemblea, su propo
sta del Consiglio di Amministrazione, deliberi spe
ciali prelevamenti a favore di riserve straordina
rie o per altra destinazione, oppure disponga di
mandarli in tutto od in parte ai successivi eserci
zi.
Articolo 31
Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di
pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favo
re della società dopo cinque anni dalla data di e
sigibilità.
RECESSO
Articolo 32
E' espressamente esclusa l'attribuzione del dirit
to di recesso ai soci che non hanno concorso al
59
l'approvazione di delibere riguardanti:
la proroga del termine di durata della società e
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla cir
colazione dei titoli azionari.
SCIOGLIMENTO
Articolo 33
Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimen
to della società, l'assemblea determina le moda
lità della liquidazione e nomina uno o più Liquida
tori determinandone i poteri e compensi.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.