Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 27 APRILE 2023, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ( "TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").
14 MARZO 2023
ERRATA CORRIGE DEL 27 MARZO 2023 – ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E OCCORRENDO PER IL 27 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE.
Signori Azionisti,
con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "Società", "Biesse" o l'"Emittente") nonché diffuso mediante sistema di diffusione -sdir, a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato storage e pubblicato sul quotidiano LIBERO del 17 Marzo 2023, come rettificato con pubblicazione sul quotidiano ITALIA OGGI in data 27 marzo 2023, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 26 aprile 2023 in prima convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9.30, e occorrendo per il 27 aprile 2023, in seconda convocazione stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente:
* * * *
Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può essere consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.
Conseguentemente la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106 del Decreto "Cura Italia" e ha pertanto dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare i legittimati al diritto di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). I titolari del diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com nella sezione Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (entro il 24 aprile 2023 in riferimento alla prima convocazione ed entro il 25 aprile 2023 con riferimento alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel modulo di delega presente sul sito internet della Società.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776834-14 oppure all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro venerdì 21 aprile 2023). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
* * * *
Signori Azionisti,
L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e occorrendo per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione è chiamata ad approvare una proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale, al fine di inserire la possibilità di effettuare la vendita dei servizi e prodotti oggetto dell'attività sociale anche mediante commercio elettronico, ovvero piattaforme web o e-commerce.
Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale come proposta.
Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 2 dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata.
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| Art. 2 | Art. 2 |
| 2) La Società ha per oggetto la costruzione e la | 2) La Società ha per oggetto la costruzione e la |
| vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine | vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine |
| utensili in genere, di macchine o di parti di macchine | utensili in genere, di macchine o di parti di macchine |
| per la lavorazione del legno e dei suoi derivati | per la lavorazione del legno e dei suoi derivati |
| nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per | nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per |
| conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse | conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse |
| per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, | per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, |
| tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e | tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e |
| plastica. | plastica. |
| La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la | La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la |
| vendita, | vendita, |
| anche | anche |
| per | per |
| conto | conto |
| terzi, | terzi, |
| di | di |
| software, | software, |
| componentistica di precisione e, in generale, di | componentistica di precisione e, in generale, di |
| tecnologia per macchinari per la lavorazione del | tecnologia per macchinari per la lavorazione del |
| legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la | legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la |
| prestazione di servizi di assistenza e manutenzione | prestazione di servizi di assistenza e manutenzione |
| ai clienti. | ai clienti. |
| La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto dell'attività sociale, inclusi i materiali di ricambio, i prodotti software e le prestazioni di servizio tipici dell'attività aziendale, potrà avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante commercio elettronico, ovvero tramite piattaforme web o e-commerce. |
|
| La | La |
| Società | Società |
| potrà | potrà |
| assumere | assumere |
| interessenze | interessenze |
| e | e |
| partecipazioni | partecipazioni |
| in | in |
| altre | altre |
| società, | società, |
| enti, | enti, |
| consorzi, | consorzi, |
| associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano | associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano |
| oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, | oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, |
| anche a scopi di investimento, e potrà prestare | anche a scopi di investimento, e potrà prestare |
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| garanzie reali o personali per obbligazioni sia | garanzie reali o personali per obbligazioni sia |
| proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni. | proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni. |
| La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia | La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia |
| per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, | per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, |
| industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, | industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, |
| ritenute necessarie o utili dagli amministratori, | ritenute necessarie o utili dagli amministratori, |
| purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto | purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto |
| sociale, ad eccezione delle attività riservate per | sociale, ad eccezione delle attività riservate per |
| legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla | legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla |
| legislazione vigente, potranno essere effettuati |
legislazione vigente, potranno essere effettuati |
| finanziamenti a favore della Società da parte dei | finanziamenti a favore della Società da parte dei |
| soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche | soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche |
| in misura non proporzionale alla partecipazione | in misura non proporzionale alla partecipazione |
| posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i | posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i |
| finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi. | finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi. |
Il Consiglio ricorda che la modifica statutaria proposta non fa sorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale
Signori Azionisti,
L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e occorrendo per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione è chiamata ad approvare una proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale, al fine di eliminare dall'articolo 11 dello statuto sociale l'esclusione, in deroga all'art. 135-undecies, Decreto Legislativo n. 58/1998 (breviter, TUF), della possibilità di nominare un rappresentante designato incaricato di ricevere le deleghe per la partecipazione all'assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinarne la designazione per ciascuna convocanda assemblea, nonché il riferimento all'impossibilità di esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica.
Tale decisione è motivata dalla volontà di incentivare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti mediante la possibilità fornita dalla normativa di una figura cui conferire le deleghe a titolo gratuito.
Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica all'art. 11 dello Statuto Sociale come proposta.
Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 11 dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata.
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| Art. 11 | Art. 11 |
| 11) Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali | 11) Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali |
| spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai | spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai |
| regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non | regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non |
| potrà essere esercitato per corrispondenza o in via | potrà essere esercitato per corrispondenza o in |
| elettronica. | via elettronica. |
| Fatte salve le disposizioni di legge in materia di | Fatte salve le disposizioni di legge in materia di |
| raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può | raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può |
| farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta | farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta |
| ovvero conferita per via elettronica secondo quanto | ovvero conferita per via elettronica secondo quanto |
| previsto dalla normativa applicabile. | previsto dalla normativa applicabile. |
| La delega può essere notificata in via elettronica alla | La delega può essere notificata in via elettronica alla |
| Società mediante invio della medesima per posta | Società mediante invio della medesima per posta |
| elettronica | elettronica |
| certificata | certificata |
| all'indirizzo | all'indirizzo |
| di | di |
| posta | posta |
| elettronica | elettronica |
| certificata | certificata |
| indicato | indicato |
| nell'avviso | nell'avviso |
| di | di |
| convocazione. | convocazione. |
| E' esclusa la designazione da parte della Società di | E' esclusa la designazione da parte della Società |
| un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e | di un rappresentante incaricato di ricevere le |
| le relative istruzioni di voto. | deleghe e le relative istruzioni di voto. |
| La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del TUF, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale |
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea |
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello statuto sociale
Signori Azionisti,
L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione, è chiamata ad approvare una proposta di introduzione dell'art. 15-bis) dello statuto sociale, al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie della società in più luoghi e anche mediante mezzi di telecomunicazioni che saranno comunicati e definiti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci.
Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare l'introduzione all'art. 15-bis) dello Statuto Sociale come proposta.
Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito la proposta di testo dell'articolo 15-bis).
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| Art. 15-bis) | |
| (Non presente) | 15-bis) L'Assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria, potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che: |
| • siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; |
|
| • sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; |
|
| • il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; |
|
| • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. |
|
| L'Organo Amministrativo dovrà indicare nell'avviso di convocazione le modalità di partecipazione all'Assemblea, con facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea si tenga esclusivamente, ove consentito dalle norme applicabili, mediante mezzi di telecomunicazione, sia audiovisivi che solo audio, omettendo, in tal caso, l'indicazione del luogo di convocazione. |
|
| Non è necessaria la presenza del presidente e del segretario o del notaio nel medesimo luogo qualora il verbale sia redatto, successivamente alla |
| Testo Vigente | Testo Proposto |
|---|---|
| riunione, con sottoscrizione del presidente e del segretario, o del solo notaio nel caso di verbale in forma pubblica. |
|
| La riunione assembleare, previa comunicazione ai partecipanti, potrà essere registrata per consentire una più corretta verbalizzazione dei lavori assembleari e degli interventi degli aventi diritto. |
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al sesto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento all'introduzione dell'art. 15-bis) dello statuto sociale
L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione, è chiamata ad approvare una proposta di modifica degli art. 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società a distanza e mediante mezzi di telecomunicazioni.
Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica degli art. 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale come proposto.
Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto Sociale vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata, nonché la proposta di testo dell'art. 16-bis).
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| Art. 16 | Art. 16 |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
| Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In |
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In |
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.
Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.
Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior
numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.
Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.
Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior
numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o
Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.
Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.
Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
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| Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati. Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità. Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri. |
convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati. Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità. Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri. |
| ART. 16-BIS) |
| 16-bis) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti: |
|---|
| possa essere identificato dagli altri • partecipanti; sia in grado di intervenire in tempo reale • durante la trattazione degli argomenti esaminati; nonché possa ricevere e trasmettere documenti. • |
| Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario. |
| ART 19 BIS) |
| 19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, entrambe le sezioni delle liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono |
| votare liste diverse. In caso di violazione di questa |
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista | regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista |
| rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni | rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni |
| candidato può presentarsi in una sola lista a pena di | candidato può presentarsi in una sola lista a pena di |
| ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste | ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste |
| candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in | candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in |
| altre cinque società quotate, con esclusione delle | altre cinque società quotate, con esclusione delle |
| società controllanti e controllate dalla società o che | società controllanti e controllate dalla società o che |
| non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e | non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e |
| professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. | professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. |
| Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, | Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, |
| lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale | lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale |
| n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di | n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di |
| professionalità dei membri del collegio sindacale di | professionalità dei membri del collegio sindacale di |
| società quotate, per materie e settori di attività | società quotate, per materie e settori di attività |
| prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata | prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata |
| dalla società , si intendono, diritto commerciale e | dalla società , si intendono, diritto commerciale e |
| societario, economia aziendale, scienza delle finanze | societario, economia aziendale, scienza delle finanze |
| e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto | e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto |
| analogo o assimilabile, pur se con denominazione | analogo o assimilabile, pur se con denominazione |
| differente, mentre per settori di attività strettamente | differente, mentre per settori di attività strettamente |
| connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la | connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la |
| società si intendono, i settori della produzione, | società si intendono, i settori della produzione, |
| distribuzione, e commercializzazione di macchine e | distribuzione, e commercializzazione di macchine e |
| utensili, | utensili, |
| sistemi | sistemi |
| di | di |
| automazione, | automazione, |
| software | software |
| e | e |
| componentistica di precisione. I Sindaci uscenti sono | componentistica di precisione. I Sindaci uscenti sono |
| rieleggibili. | rieleggibili. |
| Le | Le |
| liste | liste |
| presentate | presentate |
| devono | devono |
| essere | essere |
| depositate | depositate |
| presso | presso |
| la | la |
| sede | sede |
| sociale | sociale |
| entro | entro |
| il | il |
| venticinquesimo giorno precedente la data prevista | venticinquesimo giorno precedente la data prevista |
| dell'assemblea e sono messe a disposizione del | dell'assemblea e sono messe a disposizione del |
| pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla | pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla |
| Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni | Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni |
| prima della Assemblea. Unitamente a ciascuna lista | prima della Assemblea. Unitamente a ciascuna lista |
| deve essere depositato il curriculum professionale di | deve essere depositato il curriculum professionale di |
| ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i | ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i |
| singoli | singoli |
| candidati | candidati |
| accettano | accettano |
| la | la |
| candidatura | candidatura |
| ed | ed |
| attestano, | attestano, |
| sotto | sotto |
| la | la |
| propria | propria |
| responsabilità, | responsabilità, |
| l'inesistenza | l'inesistenza |
| di | di |
| cause | cause |
| di | di |
| ineleggibilità | ineleggibilità |
| e | e |
| di | di |
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti | incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti |
| normativamente e statutariamente prescritti per le | normativamente e statutariamente prescritti per le |
| rispettive cariche. La lista per la quale non sono | rispettive cariche. La lista per la quale non sono |
| osservate le statuizioni di cui sopra è considerata | osservate le statuizioni di cui sopra è considerata |
| come non presentata. All'elezione dei sindaci si | come non presentata. All'elezione dei sindaci si |
| procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in | procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in |
| Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in | Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in |
| base all'ordine progressivo con il quale sono elencati | base all'ordine progressivo con il quale sono elencati |
| nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un | nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un |
| supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in | supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in |
| Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in | Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in |
| base all'ordine progressivo con il quale sono elencati | base all'ordine progressivo con il quale sono elencati |
| nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, | nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, |
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposto |
|---|---|
| che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Collegio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. |
che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Collegio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. |
| Per le riunioni del Collegio Sindacale si rendono applicabili, nei limiti delle regole di funzionamento di tale organo, le modalità previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 16- bis. |
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al settimo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica degli articoli 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale
che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".
* * * *
Pesaro, lì 14 marzo 2023
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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