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Biesse

Pre-Annual General Meeting Information Mar 27, 2023

4501_rns_2023-03-27_8e1fa13e-8380-4d7a-80a0-a2766c0e0c61.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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BIESSE S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, PER IL 27 APRILE 2023, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ( "TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

14 MARZO 2023

ERRATA CORRIGE DEL 27 MARZO 2023 – ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E OCCORRENDO PER IL 27 APRILE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "Società", "Biesse" o l'"Emittente") nonché diffuso mediante sistema di diffusione -sdir, a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato storage e pubblicato sul quotidiano LIBERO del 17 Marzo 2023, come rettificato con pubblicazione sul quotidiano ITALIA OGGI in data 27 marzo 2023, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 26 aprile 2023 in prima convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9.30, e occorrendo per il 27 aprile 2023, in seconda convocazione stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

    1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022;
    1. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2022 di Biesse S.p.A.;
    1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;

Parte straordinaria

    1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale;
    1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998;
    1. Modifiche allo Statuto Sociale: introduzione art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;
    1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione dell'art.16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

* * * *

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato e da ultimo prorogato con D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 che ne ha esteso l'applicazione anche per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può essere consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 106 del Decreto "Cura Italia" e ha pertanto dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare i legittimati al diritto di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). I titolari del diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessegroup.com nella sezione Investor Relations/Servizi per gli investitori/Assemblea 26/04/2023.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (entro il 24 aprile 2023 in riferimento alla prima convocazione ed entro il 25 aprile 2023 con riferimento alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel modulo di delega presente sul sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776834-14 oppure all'indirizzo di posta elettronica [email protected].

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro venerdì 21 aprile 2023). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

* * * *

4. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: MODIFICA ART. 2 RELATIVA ALL'OGGETTO SOCIALE;

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e occorrendo per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione è chiamata ad approvare una proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale, al fine di inserire la possibilità di effettuare la vendita dei servizi e prodotti oggetto dell'attività sociale anche mediante commercio elettronico, ovvero piattaforme web o e-commerce.

Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale come proposta.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 2 dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Art. 2 Art. 2
2) La Società ha per oggetto la costruzione e la 2) La Società ha per oggetto la costruzione e la
vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine
utensili in genere, di macchine o di parti di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine
per la lavorazione del legno e dei suoi derivati per la lavorazione del legno e dei suoi derivati
nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per
conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse
per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, per la lavorazione di ogni altro genere di materiale,
tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e
plastica. plastica.
La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la
vendita, vendita,
anche anche
per per
conto conto
terzi, terzi,
di di
software, software,
componentistica di precisione e, in generale, di componentistica di precisione e, in generale, di
tecnologia per macchinari per la lavorazione del tecnologia per macchinari per la lavorazione del
legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la
prestazione di servizi di assistenza e manutenzione prestazione di servizi di assistenza e manutenzione
ai clienti. ai clienti.
La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto
dell'attività
sociale,
inclusi
i
materiali
di
ricambio, i prodotti software e le prestazioni di
servizio
tipici
dell'attività
aziendale,
potrà
avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla
legge, anche mediante commercio elettronico,
ovvero tramite piattaforme web o e-commerce.
La La
Società Società
potrà potrà
assumere assumere
interessenze interessenze
e e
partecipazioni partecipazioni
in in
altre altre
società, società,
enti, enti,
consorzi, consorzi,
associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano
oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio,
anche a scopi di investimento, e potrà prestare anche a scopi di investimento, e potrà prestare
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
garanzie reali o personali per obbligazioni sia garanzie reali o personali per obbligazioni sia
proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni. proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.
La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia
per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, per conto terzi, tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari,
ritenute necessarie o utili dagli amministratori, ritenute necessarie o utili dagli amministratori,
purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto
sociale, ad eccezione delle attività riservate per sociale, ad eccezione delle attività riservate per
legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla
legislazione
vigente,
potranno
essere
effettuati
legislazione
vigente,
potranno
essere
effettuati
finanziamenti a favore della Società da parte dei finanziamenti a favore della Società da parte dei
soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche
in misura non proporzionale alla partecipazione in misura non proporzionale alla partecipazione
posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i
finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi. finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

Il Consiglio ricorda che la modifica statutaria proposta non fa sorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 2 dello statuto sociale

DELIBERA

  • (a) di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;
  • (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

5. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: MODIFICA ART. 11 RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ DI AVVALERSI DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI ALL'ART. 135-UNDECIES DEL D.LGS. 58/1998;

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e occorrendo per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione è chiamata ad approvare una proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale, al fine di eliminare dall'articolo 11 dello statuto sociale l'esclusione, in deroga all'art. 135-undecies, Decreto Legislativo n. 58/1998 (breviter, TUF), della possibilità di nominare un rappresentante designato incaricato di ricevere le deleghe per la partecipazione all'assemblea, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinarne la designazione per ciascuna convocanda assemblea, nonché il riferimento all'impossibilità di esercitare il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Tale decisione è motivata dalla volontà di incentivare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti mediante la possibilità fornita dalla normativa di una figura cui conferire le deleghe a titolo gratuito.

Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica all'art. 11 dello Statuto Sociale come proposta.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dell'articolo 11 dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Art. 11 Art. 11
11) Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali 11) Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali
spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai
regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non regolamenti applicabili. Il voto in Assemblea non
potrà essere esercitato per corrispondenza o in via potrà essere esercitato per corrispondenza o in
elettronica. via elettronica.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di Fatte salve le disposizioni di legge in materia di
raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può
farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta
ovvero conferita per via elettronica secondo quanto ovvero conferita per via elettronica secondo quanto
previsto dalla normativa applicabile. previsto dalla normativa applicabile.
La delega può essere notificata in via elettronica alla La delega può essere notificata in via elettronica alla
Società mediante invio della medesima per posta Società mediante invio della medesima per posta
elettronica elettronica
certificata certificata
all'indirizzo all'indirizzo
di di
posta posta
elettronica elettronica
certificata certificata
indicato indicato
nell'avviso nell'avviso
di di
convocazione. convocazione.
E' esclusa la designazione da parte della Società di E' esclusa la designazione da parte della Società
un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e di un rappresentante incaricato di ricevere le
le relative istruzioni di voto. deleghe e le relative istruzioni di voto.
La Società, avvalendosi della facoltà prevista
dalla legge, non designa il rappresentante di cui
all'art.
135-undecies
del
TUF,
salvo
che
il
Consiglio
di
Amministrazione,
per
una
determinata Assemblea, abbia deliberato tale
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
designazione
dandone
notizia
nell'avviso
di
convocazione della relativa Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello statuto sociale

DELIBERA

  • (a) di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;
  • (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

6. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: INTRODUZIONE ART. 15-BIS RELATIVO ALLE MODALITÀ DI TENUTA A DISTANZA DELLE ASSEMBLEE;

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione, è chiamata ad approvare una proposta di introduzione dell'art. 15-bis) dello statuto sociale, al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee ordinarie e straordinarie della società in più luoghi e anche mediante mezzi di telecomunicazioni che saranno comunicati e definiti nell'avviso di convocazione dell'assemblea, quale misura utile ad agevolare la formazione delle decisioni dei soci.

Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare l'introduzione all'art. 15-bis) dello Statuto Sociale come proposta.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito la proposta di testo dell'articolo 15-bis).

Testo Vigente Testo Proposto
Art. 15-bis)
(Non presente) 15-bis) L'Assemblea, sia nella forma ordinaria che
in quella straordinaria, potrà svolgersi anche con
gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che:
• siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei soci;
• sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche
a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento
dell'adunanza,
constatare
e
proclamare i risultati della votazione;

il soggetto verbalizzante sia in condizione di
percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
• sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno.
L'Organo
Amministrativo
dovrà
indicare
nell'avviso
di
convocazione
le
modalità
di
partecipazione
all'Assemblea,
con
facoltà
di
stabilire
nell'avviso
di
convocazione,
che
l'Assemblea si tenga esclusivamente, ove consentito
dalle
norme
applicabili,
mediante
mezzi
di
telecomunicazione, sia audiovisivi che solo audio,
omettendo, in tal caso, l'indicazione del luogo di
convocazione.
Non è necessaria la presenza del presidente e del
segretario o del notaio nel medesimo luogo qualora
il
verbale
sia
redatto,
successivamente
alla
Testo Vigente Testo Proposto
riunione, con sottoscrizione del presidente e del
segretario, o del solo notaio nel caso di verbale in
forma pubblica.
La riunione assembleare, previa comunicazione ai
partecipanti, potrà essere registrata per consentire
una
più
corretta
verbalizzazione
dei
lavori
assembleari e degli interventi degli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al sesto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento all'introduzione dell'art. 15-bis) dello statuto sociale

DELIBERA

  • (a) l'introduzione dell'articolo 15-bis) dello Statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;
  • (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

7. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE: MODIFICHE ARTT. 16 E 19-BIS E INTRODUZIONE DELL'ART. 16-BIS, RELATIVI ALLE MODALITÀ DI TENUTA A DISTANZA DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 26 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, per il 27 aprile 2023 in eventuale seconda convocazione, è chiamata ad approvare una proposta di modifica degli art. 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società a distanza e mediante mezzi di telecomunicazioni.

Pertanto, la convocata Assemblea è chiamata ad approvare la modifica degli art. 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale come proposto.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto Sociale vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata la proposta di modifica sopra illustrata, nonché la proposta di testo dell'art. 16-bis).

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Art. 16 Art. 16
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
16) La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione che sarà composto da 2 a 15
membri
anche
non
soci.
Il
Consiglio
di
Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla
base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati devono essere indicati in numero non
superiore a quelli da nominare e sono elencati
mediante
un
numero
progressivo.
Al
fine
di
assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del
consiglio,
il
genere
meno
rappresentato
deve
ottenere un numero di componenti pari a quello
stabilito dalla normativa di legge e regolamentare
applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un
numero di candidati appartenente al genere meno
rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta
normativa. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
16) La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione che sarà composto da 2 a 15
membri
anche
non
soci.
Il
Consiglio
di
Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla
base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati devono essere indicati in numero non
superiore a quelli da nominare e sono elencati
mediante
un
numero
progressivo.
Al
fine
di
assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del
consiglio,
il
genere
meno
rappresentato
deve
ottenere un numero di componenti pari a quello
stabilito dalla normativa di legge e regolamentare
applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un
numero di candidati appartenente al genere meno
rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta
normativa. Ogni candidato può presentarsi in una
sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale o siano titolari della
diversa quota minima stabilita dalla Consob con
Regolamento. Nessun azionista può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli
Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono
presentare o concorrere a presentare una sola lista. In
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli
Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale sociale o siano titolari della
diversa quota minima stabilita dalla Consob con
Regolamento. Nessun azionista può presentare o
concorrere a presentare, neppure per interposta
persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli
Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono
presentare o concorrere a presentare una sola lista. In
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto

caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior

numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior

numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto

individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per la

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il
Presidente (anche in qualità di presidente del
Comitato
Esecutivo,
se
nominato)
o
l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio
Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior
rilievo
economico,
finanziario
e
patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue
controllate, ove esistenti; in
particolare, riferisce
sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.
La comunicazione viene di regola effettuata in
occasione delle riunioni consiliari e comunque con
periodicità almeno trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in
tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà
delegare ai propri membri ed a terzi la materiale
esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.
Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo,
se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti
al Consiglio di Amministrazione, con la sola
esclusione di quelli che a norma di legge non
possono
essere
delegati.
Il
Consiglio
di
Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti
ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere
obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
partecipare
ad
aziende
o
società
costituite
o
costituende anche sotto forma di conferimento, fare
qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la
Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di
emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato;
consentire costituzioni, surroghe e postergazioni,
cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di
ogni genere, esonerando conservatori dei Registri
Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della
Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico
o Privato da ogni responsabilità. Potrà agire per
azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e
revocazione, per compromessi e transazioni e potrà
nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà
approvare ogni contratto commerciale; nominare e
sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà
nominare e revocare Direttori e Procuratori con
simili o più limitati poteri.
convocazione
e
le
deliberazioni
del
Comitato
Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il
Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il
Presidente (anche in qualità di presidente del
Comitato
Esecutivo,
se
nominato)
o
l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio
Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior
rilievo
economico,
finanziario
e
patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue
controllate, ove esistenti; in
particolare, riferisce
sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.
La comunicazione viene di regola effettuata in
occasione delle riunioni consiliari e comunque con
periodicità almeno trimestrale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in
tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà
delegare ai propri membri ed a terzi la materiale
esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.
Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo,
se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti
al Consiglio di Amministrazione, con la sola
esclusione di quelli che a norma di legge non
possono
essere
delegati.
Il
Consiglio
di
Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti
ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere
obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
partecipare
ad
aziende
o
società
costituite
o
costituende anche sotto forma di conferimento, fare
qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la
Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di
emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato;
consentire costituzioni, surroghe e postergazioni,
cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di
ogni genere, esonerando conservatori dei Registri
Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della
Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico
o Privato da ogni responsabilità. Potrà agire per
azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e
revocazione, per compromessi e transazioni e potrà
nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà
approvare ogni contratto commerciale; nominare e
sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà
nominare e revocare Direttori e Procuratori con
simili o più limitati poteri.
ART. 16-BIS)
16-bis)
Le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione si potranno svolgere anche per
audio o video conferenza a condizione che
ciascuno dei partecipanti:
possa
essere
identificato
dagli
altri

partecipanti;
sia in grado di intervenire in tempo reale

durante la trattazione degli argomenti
esaminati; nonché
possa ricevere e trasmettere documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si
considera tenuta nel luogo in cui si trovano il
soggetto che presiede la riunione e il segretario.
ART 19 BIS)
19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre
Sindaci
effettivi
e
di
due
supplenti
eletti
dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce
anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata
l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base
di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i
candidati
sono
elencati
mediante
un
numero
progressivo. Il numero dei candidati non può essere
superiore al numero di candidati da eleggere. Gli
Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo
a presentare un'unica lista. La lista si compone di due
sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco
effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi
all'interno del Collegio Sindacale, il genere meno
rappresentato
deve
ottenere
un
numero
di
componenti pari a quello stabilito dalla normativa di
legge
e
regolamentare
applicabile.
Pertanto,
entrambe le sezioni delle liste devono riportare un
numero di candidati appartenente al genere meno
rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta
normativa. Hanno diritto a presentare le liste soltanto
gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano
complessivamente titolari di Azioni con diritto di
voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del
capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria
o della diversa quota minima stabilita dalla Consob
con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli
Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non
possono presentare, neppure per interposta persona
o società fiduciaria, più di una lista né possono
votare liste diverse. In caso di violazione di questa
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista
rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di candidato può presentarsi in una sola lista a pena di
ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste
candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in
altre cinque società quotate, con esclusione delle altre cinque società quotate, con esclusione delle
società controllanti e controllate dalla società o che società controllanti e controllate dalla società o che
non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale
n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di
professionalità dei membri del collegio sindacale di professionalità dei membri del collegio sindacale di
società quotate, per materie e settori di attività società quotate, per materie e settori di attività
prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata
dalla società , si intendono, diritto commerciale e dalla società , si intendono, diritto commerciale e
societario, economia aziendale, scienza delle finanze societario, economia aziendale, scienza delle finanze
e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto
analogo o assimilabile, pur se con denominazione analogo o assimilabile, pur se con denominazione
differente, mentre per settori di attività strettamente differente, mentre per settori di attività strettamente
connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la
società si intendono, i settori della produzione, società si intendono, i settori della produzione,
distribuzione, e commercializzazione di macchine e distribuzione, e commercializzazione di macchine e
utensili, utensili,
sistemi sistemi
di di
automazione, automazione,
software software
e e
componentistica di precisione. I Sindaci uscenti sono componentistica di precisione. I Sindaci uscenti sono
rieleggibili. rieleggibili.
Le Le
liste liste
presentate presentate
devono devono
essere essere
depositate depositate
presso presso
la la
sede sede
sociale sociale
entro entro
il il
venticinquesimo giorno precedente la data prevista venticinquesimo giorno precedente la data prevista
dell'assemblea e sono messe a disposizione del dell'assemblea e sono messe a disposizione del
pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla
Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni
prima della Assemblea. Unitamente a ciascuna lista prima della Assemblea. Unitamente a ciascuna lista
deve essere depositato il curriculum professionale di deve essere depositato il curriculum professionale di
ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i
singoli singoli
candidati candidati
accettano accettano
la la
candidatura candidatura
ed ed
attestano, attestano,
sotto sotto
la la
propria propria
responsabilità, responsabilità,
l'inesistenza l'inesistenza
di di
cause cause
di di
ineleggibilità ineleggibilità
e e
di di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per le normativamente e statutariamente prescritti per le
rispettive cariche. La lista per la quale non sono rispettive cariche. La lista per la quale non sono
osservate le statuizioni di cui sopra è considerata osservate le statuizioni di cui sopra è considerata
come non presentata. All'elezione dei sindaci si come non presentata. All'elezione dei sindaci si
procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in
base all'ordine progressivo con il quale sono elencati base all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un
supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in
Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in
base all'ordine progressivo con il quale sono elencati base all'ordine progressivo con il quale sono elencati
nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo,
Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro
membro supplente. In caso di parità di voti tra due o
più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più
anziani di età fino a concorrenza dei posti da
assegnare.
Qualora,
per
effetto
del
predetto
meccanismo, la composizione del Collegio non
rispetti la proporzione tra generi prevista per legge,
sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece
dell'ultimo candidato in ordine progressivo della
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che
avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato
successivo, in ordine progressivo, della medesima
lista appartenente al genere meno rappresentato. Nel
caso che vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla
carica. Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o
supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio
Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si
provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o
supplente
appartenente
alla
lista
del
Sindaco
sostituito o decaduto fermo restando in ogni caso il
rispetto della proporzione tra generi prevista per
legge. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea
delibera con le maggioranze richieste per le delibere
dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui
al primo comma del presente articolo e fermo
restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra
generi prevista per legge.
che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro
membro supplente. In caso di parità di voti tra due o
più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più
anziani di età fino a concorrenza dei posti da
assegnare.
Qualora,
per
effetto
del
predetto
meccanismo, la composizione del Collegio non
rispetti la proporzione tra generi prevista per legge,
sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece
dell'ultimo candidato in ordine progressivo della
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che
avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato
successivo, in ordine progressivo, della medesima
lista appartenente al genere meno rappresentato. Nel
caso che vengano meno i requisiti normativamente e
statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla
carica. Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o
supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio
Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si
provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o
supplente
appartenente
alla
lista
del
Sindaco
sostituito o decaduto fermo restando in ogni caso il
rispetto della proporzione tra generi prevista per
legge. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea
delibera con le maggioranze richieste per le delibere
dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui
al primo comma del presente articolo e fermo
restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra
generi prevista per legge.
Per le riunioni del Collegio Sindacale si rendono
applicabili,
nei
limiti
delle
regole
di
funzionamento
di
tale
organo,
le
modalità
previste
per
le
riunioni
del
Consiglio
di
Amministrazione di cui al precedente articolo 16-
bis.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al settimo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato, e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica degli articoli 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché l'introduzione dell'art. 16-bis) dello statuto sociale

DELIBERA

  • (a) di modificare gli articoli 16 e 19-bis dello statuto sociale, nonché introdurre l'art. 16-bis) dello statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;
  • (b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale,

che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

* * * *

Pesaro, lì 14 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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