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Eni

M&A Activity May 11, 2023

4348_rns_2023-05-11_2192fc5c-42ba-4806-80ed-015e55cf6a0d.pdf

M&A Activity

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PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI

Eni Finance International SA

Sede legale in Rue Guimard, 1/A -1040, Bruxelles, Belgio Capitale Sociale di dollari americani 1.480.365.336 interamente versato Numero di iscrizione presso ii Registro delle Persone Giuridiche della Crossroads Bank for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) n. 0456.881.777

In

Eni S.p.A. Sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 00144, Roma, Italia Capitale Sociale di euro 4.005.358.876 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione presso ii Registro Imprese di Roma n. 00484960588

PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE

Eni Finance International SA

Siege : rue Guimard, 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique Capital de 1.480.365.336 USD Enregistrée auprès de Ia Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.881.777 (RPM Bruxelles, division francophone)

Par

Eni S.p.A. Siege: Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Rome, Italie Capital entièrement libéré de 4.005.358,876 EUR Code fiscal et inscription au Registre des Sociétés de Rome N° 00484960588

A

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

Eni S.p.A. Eni S.p.A.

27 aprile 2023 27 avril 2023

PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIERA PER TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE INCORPORAZIONE Dl

Eni Finance International SA Eni Finance International SA

IN PAR

Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera (Progetto di Fusione~

Premessa

  • "Eni S.p.A." (Ia "Società Incorporante" o "Eni") è una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Piazzale Enrico Mattel, 1 00144, Roma, Italia con Capitale Sociale interamente versato di Euro 4.005.358.876,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale n. 00484960588, Repertorlo Economico Amministrativo (REA) n. RM 756453.
  • "Eni Finance International SA" (Ia "Società Incorporata" o "EFI") è una société anonyme di diritto belga, avente Ia sua sede legale in Rue Guimard, 1/A -1040, Bruxelles, Belgio, con Capitale Sociale interamente versato di dollari americani 1.480.365.336, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Crossroads Bank for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) al n. 0456.881.777
  • La Società Incorporante attualmente detiene direttamente una partecipazione pan al 33,61% del capitale sociale delia Società Incorporata, mentre Ia restante partecipazione, pan al 66,39% del capitale sociale è detenuta da Eni International By, controllata direttamente dalia Società Incorporante. In data 27 aprile 2023, ii Consiglio di Amministrazione di Eni ha deliberato I'acquisto della partecipazione detenuta da Eni International BV nella Società Incorporata, e sono in corso le attività per ii relativo perfezionamento; pertanto, in data anteriore aila delibera di fusione, Ia Società Incorporante deterrà Ia totalità delle partecipazioni nella Società Incorporata.
  • La Società Incorporante e Ia Società Incorporata (le "Società Partecipanti alla Fusione") nell'ambito di un processo di razionalizzazione del gruppo Eni (il "Gruppo") volto ad assicurare

Projet commun de fusion transfrontalière

Introduction

  • "Eni S.p.A." (Ia "Société Absorbante" ou "Eni") est une société par actions (società per azioni) de droit italien, ayant son siege a Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144, Rome, Italie, avec un capital entièrement libéré de 4.005.358.876,00 EUR, inscrite au Registre des Soclétés de Rome, Code Fiscal n°. 00484960588, numéro de TVA: 00905811006, Index Economique et Administratif (REA) n° RM-756453.
  • "Eni Finance International SA (Ia "Société Absorbée" ou 'EFI") est une société anonyme de droit beige, ayant son siege rue Guimard, 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique, enregistrée auprès de Ia Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.881.777 (RPM Bruxelles, division fra ncopho ne).
  • Actuellement, Ia Société Absorbante détient directement une participation de 33,61 % dans le capital de Ia Société Absorbée et les 66,39% restants sont détenus par Eni International B.V., une filiale entièrement détenue par Ia Société Absorbante. Le 27 avril 2023, le conseil d'administration d'Eni a procédé a l'acquisition de Ia participation détenue par Eni International B.V. dans Ia Société Absorbée et les formalités de réalisation de cette acquisition sont en cours. Par consequent, avant qu'iI ne soit procédé a Ia fusion, Ia Société Absorbante détiendra l'intégralité des actions de Ia Société Absorbée.
  • Dans le cadre d'un processus de rationalisation du groupe Eni (le << Groupe >>) visant a accroItre lefficacité au sein dudit Groupe et a optimiser sa

9

una maggiore efficienza all'interno del Gruppo e ad ottimizzare Ia sua struttura economica gestionale e finanziaria, intendono procedere ad una fusione per incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante.

  • La Società Incorporante è costituita, esistente e disciplinata dalla legge italiana, mentre Ia Società lncorporata è costituita, esistente e disciplinata secondo Ia legge belga; pertanto, Ia presente fusione per incorporazione integra un'ipotesi di fusione transfrontaliera (Ia "Fusione Transfrontaliera").
  • La Fusione Transfrontaliera è regolata dalle seguenti disposizioni:
  • a. Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008, in attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaljere delle società di capitali. Detta direttiva è stata successivamente modificata e, infine, codificata unitamente ad altre disposizioni europee, nel testo della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (Ia "Direttiva"); le previsioni della Direttiva sono state recepite mediante emendamenti al Decreto Legislativo n. 108 del 2008 (ii "Decreto").

Si evidenzia che alla Fusione Transfrontaliera non sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica Ia Direttiva; in particolare ai sensi dell'articoIo 56 del Decreto Legislativo si prevede che le suddette disposizioni "hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto", mentre il presente progetto di Fusione Transfrontaliera sara pubblicato anteriormente al 3 lugIio 2023;

b. Disposizioni del Codice Civile italiano (II "Codice Civile") in materia di fusioni (articoli 2501 e seguenti) per quanto richiamate, non derogate e comunque compatibili con le disposizioni del Decreto;

structure économique, managériale et financière, Ia Société Absorbante et Ia Société Absorbée (les 'Sociétés Appelées a Fusionner") ont l'intention d'opérer une fusion par absorption de Ia Société Absorbée par Ia Société Absorbante.

  • La Société Absorbante est constituée, existe et est régie par le droit italien alors que Ia Société Absorbée est constituée, existe et est régie par le droit beige. Par consequent, Ia présente fusion par absorption constitue une fusion transfrontaljère (Ia Fusion Transfrontaljère").
  • La Fusion Transfrontalière est régie par les dispositions légales su iva ntes

a. Décret législatif italien n° 108 du 30 mai 2008 mettant en c~uvre Ia Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, telle que modifiée par Ia suite et, enfin, codifiée, avec dautres dispositions européennes, dans Ic texte de Ia Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (Ia "Directive"). Les dispositions de Ia Directive ont été transposées dans Ia version modifiée du Décret légisiatif italien n° 108 du 30 mai 2008 (le 'Décret"). II est note que les dispositions du Décret législatif italien n°19 du 2 mars 2023, transposant Ia directive (UE) 2019/2121 modifiant Ia Directive ne sappliquent pas encore a Ia Fusion Transfrontaljère. En particulier, l'Article 56 dudit Décret législatif italien spécifie que les dispositions "s'appIiqueront a partir du 3 juillet 2023 et ce, a ux operations transfrontalieres et internationales pour lesquelles les sociétés participantes n'ont, a cette date, pas publié de projet commun de fusion" alors que le projet commun de fusion de Ia Fusion Transfrontalière sera Iui publié avant le 3 juillet 2023.

b. Les dispositions du Code Civil Italien (Ie "Code Civil Italien") relatives aux fusions (Articles 2501 et suivants), dans Ia mesure oü il y est fait référence et oü ii ny est pas déroge et, en tout état de cause, dans Ia mesure oü elles sont compatibles avec les dispositions du Décret.

c. Les dispositions du Code beige des Sociétés et c. Disposizioni del "Code des sociétés et des associations" belga ("BCAC") relative aile fusioni transfrontaliere, di cui agli articoli 12:1 e seguenti del BCAC.

Per contro, le disposizioni della bozza di legge per Ia modifica, tra l'altro, del BCAC che attua Ia direttiva (UE) 2019/2121 che modifica Ia direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere non sono ancora entrate in vigore alla data del presente progetto di fusione transfrontaliera e, secondo Ia bozza presentata in Parlamento belga, si applicheranno solo alle fusioni transfrontaliere in cui nessuna delle società coinvolte nella fusione ha pubblicato, alla data di entrata in vigore, un progetto comune di fusione.

  • d. La Fusione Transfrontaliera verrà perfezionata nell'osservanza delle disposizioni delta Direttiva come attuata e recepita dalle normative nazionali applicabili alle società coinvolte neIl'operazione e sopra indicate. Ai fini del diritto italiano, in caso di conflitto tra normative nazionali di riferimento, preverrà Ia legge applicabile alla Società lncorporante, quale legge che disciplinerà Ia società risultante dalla fusione ai sensi dell'articolo 4 comma, del Decreto.
  • Poiché Ia Società Incorporante, prima dell'assunzione della delibera di fusione, deterrà partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata trovano applicazione le disposizioni di seguito indicate:
  • a. L'articolo 2505 del Codice Civile secondo cui non si applicano le disposizioni: (i) degli articoli 2501—ter primo comma n. 3), 4), 5); e (ii) dell'articolo 2501- quinquies e 2501 - sexies del Codice Civile.

La Società lncorporante, anche in conformità alle previsioni del Decreto, non si avvarrà della possibilità, prevista dall'art. 2505 del Codice Civile di omettere Ia predisposizione della Relazione dell'organo amministrativo di cui aIl'art. 2501-quinquies del Codice Civile;

b. Articolo 18 del Decreto;

des Associations (le "CSA") relatives aux fusions transfrontalières, telles queues figurent aux Articles 12:1 et suivants du CSA.

A linverse, les dispositions du projet de Ioi visant a modifier, entre autres, le CSA transposant Ia Directive (UE) 2019/2121 modifiant Ia Directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les fusions transfrontalières, ne sont pas encore entrées en vigueur a Ia date du present Projet Commun de Fusion (tel que défini ci-dessous) et ne s'appliqueront, selon le projet soumis au Parlement beIge, qu'aux fusions transfrontalières pour lesquelles aucune des sociétés participantes n'a publié, a Ia date d'entrée en vigueur, un projet commun de fusion.

  • d. La Fusion Transfrontalière sera mise en c~uvre conformément aux dispositions de Ia Directive telle que mise en ceuvre et transposée par les lois nationales applicables aux Sociétés Appelées a Fusionner, tel que spécifié ci-dessus. Aux fins du droit italien, en cas de conflit entre les lois nationales pertinentes, Ia loi applicable a Ia Société Absorbante prévaudra car ii s'agit là de Ia loi qui régira Ia société issue de Ia Fusion Transfrontalière conformément a lArticle 4, paragraphe 2 du Décret.
  • Etant donné qu'avant qu'iI ne soit procédé ala fusion, Ia Société Absorbante détiendra les actions représentant I'integralité du capital de Ia Société Absorbée, les dispositions suivantes s'appliquent:
  • a. L'Article 2505 du Code Civil Italien selon lequel, entre autres, les dispositions des : (i) Articles 2501-ter, paragraphe 1, n. 3), 4) et 5); et (ii) Articles 2501-quinquies et 2501-sexies du Code Civil Ita lien

La Société Absorbante, également en conformité avec les dispositions du Décret, ne se prévaudra pas de Ia possibilité prévue par I'Article 2505 du Code Civil Italien d'omettre Ia preparation du rapport des conseils d'administration auquel ii est référé dans l'Article 2501-quinquies du Code Civil Italien;

b. L'Article 18 du Décret;

0

c. Articolo 12:114, §4 del BCAC, secondo il quale
esperto
richiesta
relazione
non
di
un
è
Ia
revisore; e
c. LArticle
12:114,
CSA selon
lequel
§4 du
un
rapport écrit
du commissaire n'est pas requis;
d. Articolo
unitamente
all'articolo
12:7
12:111,
secondo comma, del BCAC.
d. L'Article 12:7 juncto 12:111, al. 2 du CSA.
A tall fini, i Consigli di Amministrazione della Società
Incorporante
Incorporata, Società
e della Società
Partecipanti alla proposta Fusione Transfrontaljera,
redatto
presente
progetto
hanno
cornune
di
II
(II "Progetto Comune di
fusione transfrontaliera
Fusione")
ai sensi delle norme sopra
richiamate,
nonché, ove applicabile, ai sensi delle disposizioni
delle leggi italiane e belghe.
A ces fins, les conseils d'administration de Ia Société
Absorbante et de Ia Société
Absorbée ont rédige
le
present projet commun de fusion transfrontalière
(le "Projet Commun de Fusion") conformément
aux
dispositions
susmentionnées
et,
legales
le
cas
échéant,
des provisions légales de droit italien et
beIge.
A. Motivazionj
deII'onpr~2inne
rnnc~~ui Iflfl7~
attese per I'attività
A. Motifs
Transfroritaljère
et
de
Fusion
Ia
consequences attendues sur les operations
L'operazione in oggetto, si colloca nell'ambito di
un pi~i ampio progetto di riorganizzazione delle
attività
finanziarie
Gruppo.
L'operazione,
del
oltre che semplificare e razionalizzare l'assetto
societario
organizzativo
Gruppo
del
Eni,
e
consente una piCi efficace gestione del processi
operativi
attraverso
riduzione
livelli
del
Ia
decisionali,
e l'accentrarnento
gestione
della
finanziaria
Incorporante,
presso
Società
Ia
un'ottimizzazione
attività
consentendo
delle
economiche,
gestionali
finanziarie
del
e
Inoltre,
l'operazione
Gruppo.
consente
di
struttura
ridurre
Gruppo,
costi
di
di
I
ternpestività,
assicura ndo
maggiore
attività
autornazione
efficienza
alle
ed
di
tesoreria accentrata e rafforzando Ia struttura
econornica, gestionale e finanziaria del Gruppo.
plus
Ia
de
et
L'opération envisagée se place dans un cadre
réorganisation
activités
large
de
des
financières du Groupe. Outre Ia simplification et
structure
rationalisation
de
Ia
organisationnelle
d'entreprise
Groupe
et
du
Eni, l'opération
facilitera Ia gestion efficace des
processus d'opération
en réduisant
es niveaux
centralisant
decision
et
gestion
en
Ia
financière au niveau de Ia Société
Absorbante,
de ce fait optirnisant les activités
économiques,
de management et financières du Groupe. De
plus, I'opération
réduira
les coOts de structure
du Groupe, permettant une meilleure rapidité
d'exécution,
autornatisation
et
une
une
de trésorerie
efficacité
des activités
centralisées
économique,
renforçant
structure
de
Ia
management et financière du Groupe.
B. Progetto di fusione transfrontaljera B. Projet Commun de Fusion
direttiva
2005/56/CE
sensi
della
del
Ai
Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea
ottobre
fusioni
del
relativa
alle
26
2005,
transfrontaliere
delle società di capitali come
successivamente modificata e, infine, codificata
insieme ad altre direttive europee,
nel testo
della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, recepite nella vers lone
aggiornata
Decreto e relative
locali
del
leggi
applicabili alle Società Partecipanti alla Fusione
a seguito della Fusione Transfrontaliera:
Conformément
Directive,
telle
que
a
Ia
transposée dans Ia version modifiée
du Décret,
et les lois nationales respectives applicables aux
Sociétés
Appelées a Fusionner, suivant Ia Fusion
Transfrontalière

Ia Società Incorporata cesserà di esistere e; Ia Société Absorbée cessera d'exister; et

• Ia Società incorporante acquisterà le attività e le passività della Società Incorporata a titolo universale di successione.

Al sensi deII'articolo 2501-ter del Codice Civile italiano, dell'articolo 6 del Decreto e dell'articolo 12:111 del BCAC di seguito sono fornite le seguenti informazioni:

a. Tipo di persona giuridica, denominazione, oggetto sociale e sede legale delle Società Partecipanti alla Fusione (articolo 6, comma 1, lettera a, del Decreto; articolo 2501-ter, comma 1, numero 1, del Codice Civile; articolo 12:111, 1 del BCAC)

• "Eni S.p.A." società per azioni di diritto italiano, avente Ia sede legale in Piazzale Enrico Mattel, 1 00144, Roma, ltalia con Capitale Sociale interamente versato di euro 4.005,358.876,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale n. 00484960588, Repertorlo Economico Amministrativo (REA) n. RM-756453

II capitale sociale della Società lncorporante è pan a Euro 4.005.358.876,00 euro suddiviso in 3.571.487.977 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni della Società lncorporante sono quotate in Italia sul Mercato Telematico Azionarlo (MTA) organizzato e gestito da Borsa ltaliana S.p.A. e negli Stati Uniti sul New York Stock Exchange.

Alla Data di Efficacia (come di seguito definita), Ia Società Incorporante manterrà lattuale forma giuridica, Ia denominazione sociale e Ia sede legale e sara regolata dalla legge italiana. L'oggetto sociale della Società Incorporante è II seguente:

"La Società ha per oggetto i'esercizio diretto e/o indiretto, tram ite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e del vapori naturall, quail Ia ricerca e Ia coitivazione di giacimenti di idrocarburl, Ia costruzione e I'esercizio deiie condotte per II trasporto degil stessl, Ia iavorazione, Ia trasformazione, io stoccagglo, I'utilizzazione ed Ii cammercio degil idrocarburi e del vapori naturali, ii tutto neil'osservanza delie concession I previste dalie norme di iegge.

La Società ha altresl per oggetto i'esercizio diretto e/a indiretto, tramite partecipazione a • Ia Soclété Absorbante acquerra lensemble des éléments dactif et de passif de Ia Soclété Absorbée par vole de transmission universelle.

Les informations a indiquer dans le present Projet Commun de Fusion conformément article 2501-ten du Code Civil ltalien, article 6 du Décret et article 12 :111 du CSA sont repnises ci dessous.

  • a. Forme légale, denomination, objet et siege statutaire des Sociétés Appelées a Fusionner (Article 6, paragraphe 1, lettre a du Décret; Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro I du Code Civil Italien ; Article 12:111, 10 du CSA)
  • Eni S.p.A.", soclété par actions (società per azioni) de droit Italien, ayant son siege a Piazzale Enrico Mattel, 1, 00144 Rome, Italie, avec un capital entièrement libéré de 4.005.358.876,00 EUR, inscrite au Registre des Soclétés de Rome, Code Fiscal n° 00484960588, numéro de TVA: 00905811006, Index Economique et Administratif (REA) n° RM 756453.

Le capital de Ia Soclété Absorbante est egal a 4.005.358.876,00 EUR, divisé en 3.571.487.977 actions ordinaires sans valeur nominale. Les actions de Ia Société Absorbante sont cotées en Italie sur le marché boursier (Mercato Telematico Azionanlo (MTA)) organisé et géré par Borsa ltaliana S.p.A. et aux ~tats-Unis sur le New York Stock Exchange.

A partir de Ia Date dEffet (telle que définie ci dessous), Ia Société Absorbante conservera sa forme legale, sa denomination et son siege actuels et sera négie par le droit Italien.

L'objet de Ia Société Absorbante est le suivant:

~xL'objet est l'exercice direct et/ou indirect, par ie blais de participations dans des soclétés ou d'autres entités, d'activités dans ie domaine des hydrocarbures et des gaz naturels, telies que i'expioration et i'expioitation de gisements d'hydrocarbures, Ia construction et i'exploitation de pipelines pour ieur transport, le traitement, Ia transformation, le stockage, I'utilisation et ía vente d'hydrocarbures et de gaz naturels, dans ie respect des conditions de concession prévues par ía loi.

A

società o imprese, di attività nel settori della chimica, del combustibili nuclearl, delia geotermia, delie fonti rinnovablil di energia e dell'energia in genere, inclusa Ia vendita di energia elettrica, nel settore delia progettazione e costruzione di impianti industriall, nel settore minerarlo, nel settore metaliurgico, nel settore meccano- tessile, nel settore idrico, lvi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento del rifiuti, nonché in ogni aitra attività economica che sia coliegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà a cornpiementarità con le attività precedentemente indicate.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e Ia cura del coordinamento tecnico e finanziario deile società partecipate e Ia prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà cornpiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per ii conseguimento degli scopi sociall; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliarl, mobiiari, commerciall, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sb comunque coilegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra ii pubblico e del servizi di investirnento cosi come deflniti dal decreto legisiativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società potrà, infine, assurnere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sb italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o cornplemen tare al proprio, o a quello delle società alle quail partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazboni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidelussioni."

• "Eni Finance international SA", société anonyme, di diritto beiga avente Ia sua sede iegaie in Rue Guimard, 1/A - 1040, Bruxeiies, Belgio, con Capitale Sociale interamente versato di doilari americani 1.480.365.336, iscritta al Registro delie persone giuridiche delia

L'objet comprend également i'exercice direct et/ou indirect, par le blabs de participations dans des soclétés ou d'autres entreprises, d'activités dans les dornaines de Ia chirnie, des corn bustibies nucléaires, de l'énergie géotherrnique, d'autres sources d'énergie renouvelables et de I'énergie en général, y cornpris Ia vente d'électricité, dans Ia conception et Ia construction d'instaliations industrielles, dans I'industrie minière, dans l'industrie métallurgique, dans l'industrie des machines textiles, dans le secteur de I'eau, y cornpris Ia derivation, Ia potabilisation, I'épuration, Ia distribution et Ia réutilisatbon de l'eau ; dons le secteur de ía protection de i'environnement et du traiternent et de I'élimination des déchets, ainsi que toute autre activité économique instrurnen tale, auxilaire ou complémentaire des activités susmentionnées.

L'objet comprend également Ia réalisation et Ia gestion de Ia coordination technique et financiere des filiales et des entreprises associées et Ia fourniture d'une assistance financiere a ces dernières.

La société peut effectuer toutes les operations nécessaires ou utiles a Ia réalisation de l'objet; a titre d'exernple, elle peut effectuer des operations immobilières ou mobilières, des operations comrnerciaIes et industrielies, des operations financieres et bancaires de toute nature, et tout autre acte ayant un rapport quelconque avec l'objet, a I'exception de Ia collecte publique defonds et de Ia prestatbon de services d'investissement tels que définis par le décret législatif n° 58 du 24 fevrier 1998.

Enfin, Ia soclété peut acquérir des participations et des intérêts dons d'autres sociétés ou entreprises dont l'objet est similaire, connexe ou complérnentaire au sien ou a celul des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, que ce soit en Italie ou a I'étranger, et elle peut fournir des garanties sécurisées et/ou non sécurisées pour ses propres obligations et celles des autres, y cornpris, en particulier, des cautionnernents. >>

"Eni Finance International SA", société anonyme de droit beige, ayant son siege rue Guimard, 1/A, 1040 Bruxeiies, Beigique, enregistrée auprès de Ia Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.881.777 (RLE Bruxeiies, division francophone).

Crossroads Bank for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) al n. 0456881.777

II capitale sociale della Società Incorporata ammonta a Dollari americani 1.480.365.336 suddivisi in 6.950.072 azioni ordinarie. Le azioni della Società Incorporata sono detenute dalla Società Incorporante (che detiene ii 33,61% delle azioni) e da Eni International By., che detiene ii 66,39% detle azioni) e tali azioni, alla data di approvazione della Fusione Transfrontaliera da parte dei competenti organi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione, saranno interamente detenute dalla Società Incorporante.

L'oggetto sociale della Società lncorporata è ii seguente:

'L'oggetto sociale della società è, sia in Beigio che ali'estero, ad esciusivo beneficlo delle società direttamente o indirettamente possedute da Eni SpA.

  • in primo luogo, Ia fornitura di tutti I tipi di servizi finanziari, quail Ia concessione di finanziamenti a breve, medlo o iungo termine, Ia concessione di garanzie finanziarie, Ia gestione deiie eccedenze di cassa, Ia copertura del rischi di cam blo e delle fluttuazioni del tassi d'interesse, I'assicurazione e Ia gestione del rischi, Ia raccolta di fondi". L'azienda è una società quotata in borsa.

  • in via accessoria, operazioni nel campo delia con tabihtà, delI'amministrazione e delle operazioni finanziarie, operazioni nel campo dell'informatica, del leasing mobiliare e immobiliare, nonché ogni attività avente carattere preparatorlo o ausiliarlo per le società detenute direttamente o indirettamente da Eni S.p.A.

La società potrà, in generale, svolgere tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente connesse al suo oggetto sociale, e che rientrano nell'arnbito delle attività di una società finanziaria".

b. Atto costitutivo e statuto della Società Incorporante (articolo 2501-ter prima comma numero 2 del Codice Civile)

Eni è stata costituita a seguito della trasformazione deII'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), ente di diritto pubblico disposta dalI'articolo 15 del decreto legge Le capital de Ia Société Absorbée s'élève a 1.480.365.336 USD, divisé en 6.950.072 actions ordinaires. Les actions de Ia Société Absorbée sont détenues par Ia Société Absorbante (a hauteur de 33,61 %) et Eni International By. (a hauteur de 66,39 %) et ces actions seront, a Ia date a laquelle Ia Fusion Transfrontalière doit être approuvée par les organes compétents des Sociétés Appelées a Fusionner, entièrement détenues par Ia Société Absorbante.

Lobjet de Ia Société Absorbante est le suivant: ~ La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger au profit exclusif des soclétés détenues directernent ou indirectement par Eni S.p.A:

  • A titre principal, Ia prestation de tous types de services financiers, tels l'octroi de financernen ts a court, moyen ou long terme, I'octroi de garan ties financieres, Ia gestion d'excédents de trésorerie, Ia couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêts, l'assurance et Ia gestion de risques, Ia récolte de fonds. La société est une soclété faisant ou ayantfait publiquernent appel a l'épargne.

  • A titre accessoire, les operations dans le domaine de Ia cornptabilité, de I'administration et les opérations financières, les operations dans le domaine inform atique, le leasing mobilier et irnmobilier, ainsi que toute activité ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les soclétés détenues directement ou indirectement par Eni S.p A.

La soclété pourra, de facon genérale exercer toutes operations qui sont liées directernent ou indirecternent a son objet et qul rentrent dans le cadre des activités d'entreprise financière .'.'.

b. Acte constitutif et statuts de Ia Société Absorbante (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 2 du Code Civil Italien)

Eni a été constituée a Ia suite de Ia transformation de lAgence Nationale des Hydrocarbures (ENI), organisme de droit public prévu par lArticle 15 du Décret-Loi Italien n°

p

11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359.

La documentazione attestante Ia costituzione trasformazione di Eni e lo statuto vigente alla data odierna approvato da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2023, si allegano al presente Progetto Comune di Fusione rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Poiché l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende quello della Società Incorporata, e non dovendo essere emesse azioni a servizio della Fusione Transfrontaliera, essendo tra l'altro, Ia Società lncorporante, l'unico azionista della Società lncorporata, alla data della delibera di fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della Fusione Transfrontahera.

c. Obbhigazioni e strumenti finanziari (articolo 2503-bis secondo e terzo comma del Codice Civile)

Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diverse dalle azioni.

I regolamenti dei prestiti obbligazionari Eni in essere di seguito indicati, non subiranno modifiche per effetto dell'operazione di Fusione Transfrontahjera: "Eni S.p.A. — TF 2010/2040"; "Eni SpA, — Euro Medium Term Notes — Undicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Dodicesima emissione / la tranche"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Dodicesima emissione / 2a tranche"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Quattordicesima emissione"; "Eni SpA. — Euro Medium Term Notes — Quindicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Sedicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Diciottesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Diciannovesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventunesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventiduesima emissione"; "Eni 2018/2023"; "En i 2018/2028"; "Eni 2019/2029"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes_—Ventitreesima emissione"; "Eni S.p.A. —

333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par Ia lol itahienne n° 359 du 8 aoQt 1992.

Les documents attestant Ia constitutiontransformation d'Eni et les statuts en vigueur a cejour, approuvés en dernier lieu par le conseil d'administration le 3 avril 2023, sont annexes au present Projet Commun de Fusion, respectivement sous es lettres "A" et "B". Etant donné que lobjet de Ia Société Absorbante inclut déjà celui de Ia Société Absorbée et qu'aucune action ne doit être émise dans le cadre de Ia Fusion Transfrontalière, a Société Absorbante étant, inter ahia, l'unique actionnaire de Ia Société Absorbée avant ha Resolution de Fusion, hes statuts de Ia Société Absorbante ne seront pas modifies dans he cadre de Ia Fusion Transfrontahière,

c. Obligations (bonds) et instruments financiers (Article 2503-his, paragraphes 2 et 3 du Code Civil Italien)

II n'y a pas de categories spéciales d'actionnaires et il n'existe aucune disposition prévoyant un traitement special pour les détenteurs de titres autres que des actions.

Les règlements des emprunts obhigataires d'Eni en vigueur et indiques ci-dessous ne changeront pas a Ia suite de Ia fusion transfrontahière "Eni S.p.A. — TF 2010/2040"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Undicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Dodicesima emissione / la tranche"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Dodicesima emissione / 2a tranche"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Quattordicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Quindicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Sedicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Diciottesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Diciannovesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventunesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventiduesima emissione"; "Eni 2018/2023"; "En i 2018/2028"; "Eni 2019/2029"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes —Ventitreesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventiquattresima

Euro Medium Term Notes — VentiquattreSima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — VenticinqueSima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventiseiesima emissione"; "Eni S.p.A. - €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 5,25 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni SpA.- €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni SpA. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 6 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni SpA. — Euro Medium Term Notes — Ventisettesima emissione"; "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028".

Nessuno dei prestiti obbligazionari suddetti rientra tra quelli previsti dall'articolo 2503-bis secondo e terzo comma del Codice Civile.

Resta ferma quanto previsto dal 2503-bis primo comma del Codice Civile.

d. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi da azioni (articolo 2501-ter primo comma numero 7 del Codice Civile; articolo 12:111, 7° del BCAC)

Non esistendo né nella Società Incorporante né nella Società Incorporata, categorie di soci diversi da quelli ordinari, non vi sono particolari benefici o trattamenti riservati a determinate classi di azioni o categorie di soci.

e. Benefici concessi a membri dei Consigli di Amministrazione e organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione, a esperti che esaminano ii progetto di fusione o ad altra parte coinvolta nella Fusione Transfrontaliera, in relazione alla Fusione Transfrontaliera stessa (articolo 6, comma 1, lettera c, del Decreto, articolo 2501-ter, primo comma numero 8, del Codice Civile; articolo 12:111, 8° deIBCAC)

La Fusione Transfrontaliera sara realizzata mediante incorporazione da parte della Società Incorporante della sua futura controllata al emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Venticinquesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventiseiesima emissione"; "Eni S.p.A. - €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 5.25 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A.- €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni SpA. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 6 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni SpA. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes — Ventisettesima emissione"; "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028".

Aucun des emprunts obligataires mentionnés ci-dessus n'est repris parmi ceux envisages par l'Article 2503-bis, paragraphes 2 et 3 du Code Civil Italien.

Ceci est sans prejudice des dispositions de l'Article 2503-bis, paragraphe 1 du Code Civil ltalien.

d. Traitement réservé a des categories particulières d'actionnaires et de détenteurs de titres autres que des actions (Article 2501 ter, paragraphe 1, numéro 7 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 70 du CSA)

Comme il ny a pas de categories dactionnaires autres que les actionnaires ordinaires dans Ia Société Absorbante ou Ia Soclété Absorbée, il ny a pas, et II ny aura pas, d'avantages ou de traitements spéclaux attribués a certaines categories d'actions ou d'actionnaires.

e. Avantages particuliers attribués aux membres des conseils d'administration et des organes de surveillance des Sociétés Appelées a Fusionner, aux experts charges d'examiner le Projet Commun de Fusion ou a d'autres parties concernées par Ia Fusion Transfrontalière, dans le cadre de Ia Fusion Transfrontalière (Article 6, paragraphe 1, lettre c) du Décret, Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 8 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 80 du CSA)

La Fusion Transfrontalière sera mise en ceuvre dans le cadre d'une fusion par absorption suivant laquelle Ia Société Absorbante

nécessaire de determiner le rapport déchange
des actions.
ragione
sopra
esposta
Per
ed
sensi
ai
Ia
dell'articolo
primo
comma
2505
del
Codice
Civile e deII'articolo 12:114, § 4 of the BCAC,
non ricorre in capo alle Società Partecipanti alla
Fusione alcun obbligo di ottenere una relazione
esperti
rapporto
degli
sulla congruità
del
di
all'articolo
Decreto
cambio
(di
9 del
cui
e
all'articolo 2501-sexies del Codice Civile). Non è
prevista, pertanto Ia nomina di un esperto né
di
prevedersi
eventuali
conseguenza
possono
vantaggi a suo favore.
exposée
Pour
raison
et
ci-dessus
Ia
conformément
a lArticle 2505, paragraphe 1 du
Code Civil Italien et a l'Article 12:114, § 4 du
CSA, les Sociétés
Appelées a Fusionner ne sont
pas tenues d'obtenir un rapport d'experts sur
déchange
ladequation
rapport
dactions
du
(indique a lArticle
Décret
et ~ lArticle
9 du
2501-sexies du Code Civil Italien).
nest
pas nécessaire
donc
de designer
un
II
expert et aucun avantage nest prévu
en faveur
de ce dernier.
Non sono inoltre previsti vantaggi in relazione o
in conseguenza della Fusione Transfrontaliera a
favore
membri
dei
del
Consigli
di
Amministrazione, degli organi di controllo delle
Società Partecipanti alla Fusione, né
ad altra
parte coinvolta nella Fusione Transfrontaliera.
Aucun avantage ne sera accordé aux membres
du conseil dadministration ou des organes de
surveillance des Sociétés
Appelées a Fusionner
ou a toute autre partie impliquee dans Ia Fusion
Transfrontalière.
Relazione dell'organo amministrativo
f.
Rapport des conseils d'administration
f.
Anche Se, ai fini del diritto italiano l'operazione
rappresenta una procedura "semplificata", cosl
come indicato dalle previsioni normative sopra
richiamate, ed in conformità alle disposizioni di
all'articolo
attua
del
Decreto
cui
che
18
l'articolo
direttiva
2005/56/CE
della
7
(e
modifiche),
successive
Consiglio
di
il
Amministrazione della Società lncorporante ha
redatto
preventivamente
relazione
Ia
illustrativa
Transfrontaliera,
della
Fusione
ai
sensi dell'articolo 12:113 del BCAC, dell'articolo
2501-quinquies del Codice Civile e deIl'articolo
8 del Decreto, contenente informazioni precise
caratteristiche
dell'operazione
sulle
in
questione e dei suoi effetti su sod, creditori e
dipendenti.
Bien qu'en vertu de Ia Ioi italienne, Ia Fusion
"simplified'
Transfrontalière
soit
fusion
une
conformément
légales
dispositions
aux
conformément
susmentionnées,
et
aux
provisions de l'Article 18 du Décret
transposant
l'Article 7 de Ia Directive 2005/56/CE (telle que
modifiée
suite),
par
conseils
les
Ia
d'administration de Ia Société
Absorbante et de
Absorbée ont préparé
Ia Société
a l'avance un
rapport
illustrant
Transfrontalière
Fusion
Ia
conformément
a l'Article
12:113
du
CSA,
I'Article 2501-quinquies du Code Civil Italien et
lArticle
Décret,
contient
qui
du
des
8
informations précises sur les caractéristiques de
Ia Fusion Transfrontalière et sur ses effets sur
les actionnaires, créanciers et salaries.

Al sensi della normativa belga (articolo 12:113 del BCAC) è necessaria Ia redazione di una relazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata.

100% senza alcuna necessità di determinaziorie

del rapporto di cambio.

La relazione predisposta dagli amministratori della Società Incorporata sara messa a disposizione degli azionisti della Società Incorporata non meno di un mese prima della data dell'assemblea generale straordinaria degli

Conformément a I'Article 12 :113 du CSA, un rapport du conseil d'administration de Ia Société Absorbée est requis.

absorbera sa filiale détenue a l'avenir intégralement par elle, sans quil ne soit

Le rapport préparé par les administrateurs de Ia Société Absorbée sera mis a Ia disposition des actionnaires de Ia Société Absorbée au moms un mois avant Ia date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ia Société

azionisti della Società Incorporata che delibererà sulla Fusione Transfrontaliera e per non meno di un mese dalla data di tale assemblea generate straordinaria.

Ai sensi dellarticolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, Ia relazione predisposta dagli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione sara messa a disposizione presso Ia sede sociale di Eni e nell'apposita sezione del sito internet, nei 30 giorni precedenti Ia data della delibera di fusione.

g. Misure proposte in relazione aIl'assegnazione di azioni (articolo 2501 ter, comma 1, numero (4) del Codice Civile, articolo 12:111, 3° del BCAC)

La Fusione Transfrontaliera sara effettuata mediante incorporazione delta Società Incorporata nella Società Incorporante, senza che cia comporti alcun aumento di capitale della Società Incorporante, in quanto quest'ultima si trova in procinto di detenere tutte le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata; l'acquisizione di tali partecipazioni della Società lncorporata avverrà prima della delibera di fusione.

Di conseguenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2505 del Codice Civile italiano, dell'articolo 18 del Decreto, dell'Articolo 12:111, 3° congiuntamente all'articolo 12:111, secondo paragrafo, del BCAC nonché dell'articolo 15 paragrafo 1, della direttiva 2005/56/CE non è necessario indicare il rapporto di cambio delle azioni né le modalità di assegnazione e di partecipazione agli utili per azione.

Per le stesse ragioni non è necessaria una relazione elaborata da esperti ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile italiano e dell'articolo 12:114, § 4 del BCAC.

Ai sensi dello Statuto della Società Incorporante, Ia decisione relativa alla Fusione Transfrontaliera sara adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante per mezzo di un atto di delibera necessariamente redatto da un notaio,

Absorbée se prononcant sur Ia Fusion Transfrontalière et au moms un mois après Ia date de cette assemblée generale extraordinaire des actionnaires.

Conformément a l'Article 2501-se pties, paragraphe 1 du Code Civil Italien, le rapport préparé par les administrateurs des Sociétés Appelées a Fusionner sera mis a disposition au siege d'Eni et dans Ia section appropriée du site web pendant 30 jours avant Ia date a laquelle il sera procédé a Ia Fusion Transfrontalière.

g. Mesures proposées concernant l~attribution des actions (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 4 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 3°duCSA)

La Fusion Transfrontalière doit être réalisée dans le cadre d'une fusion par absorption de Ia Société Absorbée par Ia Société Absorbante, sans que cela n'entraIne une augmentation du capital de Ia Société Absorbante, comme cette dernière va prochainement détenir l'intégralité du capital de Ia Soclété Absorbée. L'acquisition de l'intégralité du capital de Ia Société Absorbée aura lieu avant qu'il ne soit procédé ala Fusion Transfrontalière.

En consequence, conformément aux dispositions de l'Article 2505 du Code Civil Italien, lArticle 18 du Décret legislatif italien n° 108/2008, lArticle 12:111, 3° juncto 12:111, al 2 du CSA et de lArticle 15, paragraphe 1 de Ia Directive 2005/56/CE, II nest pas nécessaire d'indiquer le rapport d'échange des actions ni les modalités d'allocation et de participation aux bénéfices.

Pour les mêmes raisons, un rapport préparé par des experts conformément a l'Article 2501 sexies du Code Civil Italien et I'Article 12:114, § 4 du CSA nest pas requis.

Conformément aux statuts de Ia Société Absorbante, Ia decision de procéder a Ia Fusion Transfrontalière sera prise par le conseil d'administration de Ia Société Absorbante au moyen dune resolution obligatoirement rédigée par un notaire italien.

h. lntenzioni
merito
composizione
in
alla
del
Amministrazione
Consiglio
della
Società
di
Incorporante dopo Ia Fusione Transfrontaliera
h. Intentions
composition
concernant
du
Ia
Société
d'administratjon
conseil
de
Ia
Absorbante après Ia Fusion Transfrontalière
intenzione
proporre
Non vi
è alcuna
di
una
modifica
composizione
della
del
Consiglio di
Amministrazione della Società
Incorporante a
seguito,
dipendenza,
della
Fusione
ed
in
Transfrontaljera.
II nTest pas prévu
de proposer de modification a
Ia composition du conseil dadministration de Ia
Société
Absorbante
a Ia suite
Fusion
de
Ia
Tra nsfrontalière.
i. Informazioni
procedure
sulle
di
coinvolgimento dei lavoratori nella definizione
dei loro diritti
di partecipazione in relazione
Transfrontaliera
(articolo
alla
Fusione
6,
lettera
comma
del
Decreto;
articolo
d,
1,
12:111, 10° del BCA C)
Information sur les procedures d'implication
Ia definition
travailleurs
dans
leurs
des
de
droits
participation
de
Fusion
Ia
a
Transfrontalière
(Article
paragraphe
1,
6,
d du Décret;
lettre
Article 12:111, 100 du CSA)
Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione
ha in essere procedure di partecipazione dei
lavoratori.
Aucune des Sociétés
Appelées a Fusionner na
mis en place de procedure de participation des
salaries.
L'articolo 19 del Decreto che prevede il diritto
del lavoratori di partecipare alla gestione della
lncorporante,
applica
Società
non
alla
si
presente
transazione
quanto
non
sono
in
soddisfatte le condizioni necessarie per Ia sua
applicazione. Ne Ia Società lncorporante né
Ia
Incorporata
sono organizzate con
Società
un
sistema di partecipazione del lavoratori al sensi
dell'articolo 2 comma 1 lettera m), del decreto
legislativo italiano n. 188 del 19 agosto 2005.
LArticle 19 du Décret, qui établit
le droit des
salaries a participer a Ia gestion de Ia Société
sapplique
Absorbante,
Fusion
ne
pas
a Ia
Transfrontalière car les conditions nécessaires a
réunies.
application
sont
son
ne
pas
Ni
Ia
Société
Absorbante ni Ia Société
Absorbée n'est
organisée avec un système de participation des
salaries conformément
a l'Article 2, paragraphe
1, lettre m du Décret
législatif
italien n° 188 du
19 aoüt 2005.
j. effetti
(articalo
Possibili
sull'occupazione
6,
lettera
articolo
comma
del
Decreto;
1,
e,
12:111, 4°deIBCAC)
j. Effets probables de Ia Fusion Transfrontalière
sur l'emploi (Article 6, paragraphe 1, lettre
e du
Décret;
Article 12:111, 40 du CSA)
Alla data di approvazione del preSente Progetto
Comune di Fusione, Ia Società lncorporante ha
un numero di dipendenti superiore a 500 unità;
quanto
applicano,
per
necessario,
le
si
disposizioni di cui alla legge italiana n. 428 del
29 dicembre 1990.
dapprobation
date
present
Projet
du
A
Ia
Société
Absorbante
Commun
de
Fusion,
Ia
compte plus de 500 salaries; les provisions de
italienne n° 428 du 29 décembre
Ia loi
1990
s'appliquent dans Ia mesure nécessaire.
Transfrontaliera
Fusione
La
non
avrà
dipendenti
conseguenze
sui
della
società
Incorporante.
La Fusion Transfrontalière n'entraInera aucune
consequence pour les employés de Ia Société
Absorbante.
La società Incorporata non ha sindacati. La Société
Absorbée n'a pas de syndicat.
Secondo quanto
dall'articolo
previsto
12:113
del BCAC, il Consiglio di Amministrazione della
Incorporata
società
redige
relazione
una
Conformément
dispositions
aux
PArticle
de
12:113 du CSA, le rapport préparé
par le conseil
dadministration de Ia Société
Absorbante et de
illustrativa,
in funzione
numero
del
che,
di
risorse ancora in forza alla data della Fusione
Transfrontaiiera,
disponibile,
resa
ove
è
necessario, ai sensi dell'articolo 12:113, §2 del
BCAC, ai rappresentanti dei lavoratori almeno
prima
dell'approvaziofle
definitiva
un
mese
Transfrontaliera
parte
della
Fusione
da
deil'Assemblea
degli
Azionisti
della
Società
Incorporata.

k. Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata che saranno trasferiti alla Società Incorporante (articolo 6, comma 1, lettera f, del Decreto; articolo 12:111 del BCAC)

Gil elementi patrimoniali attivi e passivi della Società incorporata saranno trasferiti alla Data di Efficacia ai fini contabili e fiscali della Fusione Transfrontaliera alla Società lncorporante, in continuità di valori, ossia ai valori indicati nei libri contabili della Società Incorporata alla Data di Efficacia ai fini contabili e fiscali.

Previsione di Continuazione o cessazione delle attività

Le attività della Società incorporata saranno proseguite nella Società Incorporante

m. Diritto dei Creditori

Per effetto della Fusione Transfrontaiiera, tutti gli elementi deIl'attivo e del passivo della Società I ncorporata saran no automaticamente trasferiti aila Società Incorporante.

Ai sensi deii'articolo 2503 del Codice Civile italiano, è concesso ai creditori delle Società Partecipanti alia Fusione, anteriori ali'iscrizione o aila pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, un periodo di opposizione aila Fusione Transfrontaliera di 60 giorni a partire daila data di registrazione delia delibera di fusione ai sensi deli'articolo 2502-bis del Codice Civile.

Ai fini della normativa beiga, trovano applicazione per quanto necessario, le previsioni deilarticolo 12:15 e deil'articolo 12:106 del BCAC.

Ia Société Absorbée sera mis a disposition, conformément a l'alinéa 2 de i'article précité, au moms un mois avant lapprobation finale de Ia Fusion Transfrontalière par i'assembiée genérale extraordinaire des actionnaires de Ia Société Absorbée.

k. Informations sur Pévaluation des actifs et des passifs de Ia Société Absorbée qui seront transférés a Ia Société Absorbante (Article 6, paragraphe 1, lettre f du Décret ; Article 12:111, 11°du CSA)

Les actifs et les passifs de Ia Société Absorbée seront transférés a Ia Société Absorbante a Ia Date dEffet a des fins fiscales et comptables, avec continuité des valeurs, c'est-à-dire aux valeurs indiquées dans les registres de Ia Société Absorbée a Ia Date dEffet.

Prevision de poursuite ou d'arrêt des activités

Les activités de Ia Société Absorbée seront poursuivies au sein de Ia Société Absorbante.

m. Droit des créanciers

En consequence de Ia Fusion Transfrontalière, tous les éléments dactif et de passif de a Société Absorbée seront automatiquement transférés a Ia Société Absorbante.

Conformément a I'Article 2503 du Code Civil italien, ies créanciers des Sociétés Appelées a Fusionner, dont Ia créance est née avant l'enregistrement ou Ia publication du Projet Commun de Fusion, bénéficient d'une période d'opposition de 60 jours a Ia Fusion Transfrontaiière a compter de Ia date d'enregistrement de Ia resolution de procéder a Ia Fusion TransfrontaIière dans le Registre des Sociétés, conformément a PArticle 2502-bis du Code Civil Ita lien.

D'un point de vue du droit beige, ies provisions des Articles 12:15 et 12:106 du CSA s'appiiquent dans Ia mesure nécessaire.

A

ci

n. Approvazioni (societarie) del Progetto Comune
di Fusione, diverse dalla delibera assembleare
dalI'approvazione
della
Fusione
o
Transfrontaliera
parte
del
Consiglio
da
di
amministrazjone
Approbation
interne
Projet
Commun
du
n.
de
Fusion, autre que Ia resolution de l'assemblée
générale
extraordinaire
des actionnaires
ou
l'approbation de Ia Fusion Transfrontalière par
le conseil d'adminjstration
effettuare
decisione
Fusione
di
La
a
in conformità con ii Progetto
Transfrontaliera
Comune
soggetta
di
Fusione
non
è
altro
all'approvazione
organo
delle
alcun
di
Società Partecipanti alla Fusione, a! di fuori del
Amministrazione
Consiglio
della
Società
di
Incorporante
e deII'Assemblea degli Azionisti
della Società Incorporata, né
al!'approvazione di
terzi.
procéder
decision
de
Fusion
La
Ia
a
conformément
Projet
Tnansfnontalière
au
nest
Commun
soumise
de
Fusion
pas
a
Sociétés
Iapprobation
dun
organe
des
Appelées
autre
a Fusionner,
que
conseil
le
de Ia Société
d'administration
Absorbante et
générale
l'assemblée
extraordinaire
des
Société
Absorbée,
actionnaires
de
ni
Ia
a
lapprobation de tiers.
o. Data CU~ si riferisce Ia situazione patrimoniale
utilizzati
fini
bilancio
della
Fusione
ii
o
ai
Transfrontaliera (articolo 6, comma 1, lettera
g, del Decreto; articolo 12:111, 12° del BCAC)
Date a laquelle Ia situation financière ou les
o.
comptes annuels utilisés
aux fins de Ia Fusion
réfèrent
Transfrontalière
(Article
se
6,
Décret
Iettre
Article
paragraphe
g du
1,
;
12:111, 12° du CSA)
La Fusione Transfrontaliera utilizzerà, anche ai
fini dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, I
sottoposti
bilanci,
revisione
delle
Società
a
Partecipanti alla Fusione, chiusi alla data del 31
che mostrano un patrimonlo
dicembre 2022,
netto positivo e che sono stati approvati:
Transfrontalière
Fusion
impliquena,
La
également aux fins de lArticle 2501-quarter du
Code Civil Italien, l'usage des comptes annuels
des Sociétés
audités
Appelées a Fusionner a Ia
date du 31 décembre 2022, lesquels montrent
été
situation
nette
ont
positive,
et
une
approuvés:
per quanto concerne Ia Società Incorporata
-
dall'Assemblea del sod
in data 31 marzo
2023;
pour Ia Soclété
Absonbée, par I'assemblée
-
génénale
des actionnaires du 31 mars 2023;
quanto
concerne
per
Società
-
Ia
trattasi
Incorporante,
progetto
del
di
bilancio
approvato
Consiglio
dal
di
Amministrazione in data 16 marzo 2023; Ia
relazione delta società di revisione è stata
emessa in data 5 aprile 2023.
pour Ia Société
le projet de
Absorbante,
-
comptes annuels approuvé
par le conseil
dadministration
le 16 mars 2023 ; lavis
respectifde Ia société
daudit
indépendante
été
émis
le 5 avril 2023.
a
II bilancio di Eni al 31 dicembre 2022, include un
valore
partecipazione
detenuta
della
direttamente in EFI (pan al 33,61 % del capitale
sociale) di circa 361,38 milioni di euro.
Detto
effetto
ammontare
incrementato
per
sara
dell'acquisto della partecipazione residua (pan
al 66,39 % del capitale sociale detenuto dalla
controllata Eni International BV) per un importo
a! corrispondente
valore
contabile
della
pan
partecipazione
iscritta
bilanclo
nel
di
Eni
International BV al momento deII'acquisizione.
dEni
décembre
Les comptes
annuels
au 31
2022 compnennent une evaluation des actions
détenues directement dans Ia Société
Absorbée
(33,61 %) d'environ 361,38 millions deuros. Ce
augmenté
montant
suite
sera
de
Ia
a
lacquisition de Ia participation restante (66,39
% détenus par Ia filiale Eni International B.V.)
pour un montant égal
a Ia valeur comptable
correspondante de Ia participation enregistrée
es comptes financiers dEni International
dans
B.V. au moment de Iacquisition.

½

0

Incorporata
contabilizzati
conti
saranno
nei
Incorporante
(articolo
annuali
della
Società
2501-ter primo comma numero 6 del Codice
Civile; articolo 12:111, 6° del BCAC)
enregistrées dans les comptes annuels de Ia
Société
Absorbante
(Article
2501-ter,
6 du Code Civil Italien;
paragraphe 1, numéro
Article 12:111, 6° du CSA)
La data di efficacia al fini contabili e fiscali del
trasferimento
attività
delle
e passività
della
Società Incorporata nella Società Incorporante
è fissata al 1° novembre 2023 e sara confermata
in sede di assunzione della delibera di fusione.
Le operazioni
delia società
Incorporata sono
considerate operazioni contabili delia Società
incorporante
imputate
fini
saranno
ai
e
contablil
bilancio
e fiscali,
delia
Società
al
incorporante a partire dal 1°novembre 2023.
La date
effective,
a des fins
comptables
et
fiscales, du transfert des actifs et des passifs de
Ia Société
Absorbée dans Ia Société
Absorbante
ler
fixée
novembre
et
est
2023
sera
au
confirmée
i'adoption
Ia decision
des
de
de
procéder
Transfrontalière.
Fusion
Les
a Ia
Soclété
Absorbée
operations
seront
de
Ia
considérées
comme des operations comptables
de Ia Société
Absorbante et seront affectées, a
des fins comptabies et fiscales, aux comptes
Absorbante ~ partir du ler
annueis de Ia Société
novembre 2023.
Data di efficacia della Fusione Transfrontaliera
q.
(articolo 6 comma 1 lettera (i) del Decreto;
Articolo
congiuntamente
all'articolo
12:108
12:119 del BCAC)
q. d'effet
Transfrontalière
Date
de
Fusion
Ia
(Article 6, paragraphe 1, lettre
i du Décret
et
Article 12:lO8juncto
12:119 du CSA)
Poiché
Transfrontaliera
Fusione
avviene
Ia
tramite
incorporazione
Società
e
Ia
Incorporante è una società itailana, ai sensi di
quanto congiuntamente disposto dail'articolo
12 della Direttiva 2005/56/CE e dail'articolo 15
Decreto,
secondo
quanto
disposto
del
e
dail'articoio 2504-bis del Codice Civile italiano,
Ia Fusione Transfrontaliera
sara efficace
con
l'iscrizione dell'atto di fusione net Registro deile
Imprese delta relativa Camera di Commercio
lncorporante
"Data
delia
Società
di
(Ia
Efficacia").
Etant donné
que Ia Fusion Transfrontaiière a
lieu par vole d'une fusion par absorption et que
Absorbante est une société
Ia Société
italienne,
conformément
aux dispositions conjointes de
'Article 12 de Ia Directive 2005/56/CE et de
Décret,
i'Articie
et
ligne
15 du
en
avec ies
dispositions de l'Article 2504-bis du Code Civil
italien, Ia Fusion Transfrontaiière sera effective
des l'enregistrement de lacte de fusion dans le
Sociétés
"Date
Registre
Rome
des
de
(Ia
d'Effet").
A partire daiia Data di Efficacia della Fusione
Tra nsfrontaiiera, Ia Società I ncorporante dovrà
a titolo
acquisire
universale
successione,
di
tutte
attività
mobili
passività,
beni
le
e
e
immobili, attività materiali e immateriaii ecc.
appartenenti
incorporata,
alla
Società
impegnandosi a soddisfare tutti
gil impegni e gil
entro
termini
obblighi
condizioni
le
e
I
concordate.
A compter
Ia Date d'Effet
Ia Fusion
de
de
Soclété
Transfrontalière,
Absorbante
Ia
acquerra par voie de transmission universelle,
I'ensembie de i'actif et
du passif,
des biens
meubles et immeubles, tangibies et intangibles,
etc. qui appartiennent a Ia Société
Absorbée,
rempiir
s'engageant
i'ensembie
des
a
engagements et obligations conformément
aux
délais
et conditions convenus.
La Società incorporata conseguentemente aiia ia Soclété
Transfrontalière,
Après
Fusion
Ia
Absorbée sera dissoute en vertu de Ia Ioi et

Fusione Transfrontaliera sara scioita per effetto di legge e canceiiata dat registro delie imprese belga a seguito della comunicazione di efficacia della Fusione Transfrontaliera da parte del

p. Date a partir de laquelle les données p. Data dalla quale I dati finanziari della Società financières de Ia Société Absorbée seront enregistrées dans les comptes annuels de Ia Société Absorbante (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 6 du Code Civil Italien;

La date effective, a des fins comptables et fiscales, du transfert des actifs et des passifs de Ia Société Absorbée dans Ia Société Absorbante est fixée au ler novembre 2023 et sera confirmée des i'adoption de Ia decision de procéder a Ia Fusion Transfrontalière. Les operations de Ia Soclété Absorbée seront considérées comme des operations comptables de Ia Société Absorbante et seront affectées, a des fins comptabies et fiscales, aux comptes annueis de Ia Société Absorbante ~ partir du ler

q. Date d'effet de Ia Fusion Transfrontalière (Article 6, paragraphe 1, lettre i du Décret et

Etant donné que Ia Fusion Transfrontaiière a lieu par vole d'une fusion par absorption et que Ia Société Absorbante est une société italienne, conformément aux dispositions conjointes de 'Article 12 de Ia Directive 2005/56/CE et de i'Articie 15 du Décret, et en ligne avec ies dispositions de l'Article 2504-bis du Code Civil italien, Ia Fusion Transfrontaiière sera effective des l'enregistrement de lacte de fusion dans le Registre des Sociétés de Rome (Ia "Date

A compter de Ia Date d'Effet de Ia Fusion Transfrontalière, Ia Soclété Absorbante acquerra par voie de transmission universelle, I'ensembie de i'actif et du passif, des biens meubles et immeubles, tangibies et intangibles, etc. qui appartiennent a Ia Société Absorbée, s'engageant a rempiir i'ensembie des engagements et obligations conformément aux

Après Ia Fusion Transfrontalière, ia Soclété Absorbée sera dissoute en vertu de Ia Ioi et radiée du Registre Beige des Sociétés après notification de l'effectivité de Ia Fusion Transfrontalière par ie Registre itaiien des

Registro delle Imprese italiano ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del Decreto e dell'articolo 12:119, §2 del BCAC.

In merito alla data di efficacia ai fini contabili e fiscali si rimanda a quanto definito al precedente punto p.

r. Attività svolte dalla Società Incorporata

A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione Transfrontaliera, le attività della Società Incorporata saranno svolte dalla Società Incorporante,

s. Comunicazioni e Pubblicazioni

Ai sensi della normativa vigente, non verrà inviata alcuna comunicazione alla Commissione italiana garante per i Monopoli e le Concentrazioni in merito alle modalità di fusione, dal momento che le Società Partecipanti alla Fusione non possono essere considerate indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antitrust.

II presente Progetto Comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile e dell'articolo 12:115, §4 del BCAC, sara depositato presso ii registro delle imprese di Roma , e in conformità con le disposizioni del diritto belga, (art. 12:112 §1 del BCAC) depositato presso Ia cancelleria del tribunale di Bruxelles (greffe du tribunal de l'entreprise de son siege), dove Ia Società Incorporata ha Ia sua sede legale almeno sei settimane prima del perfezionamento della Fusione Transfrontaliera e pubblicata negli allegati della Gazzetta Ufficiale belga.

Inoltre, al fine di soddisfare i requisiti di cui allarticolo 12:115, §2 del BCAC, le seguenti informazioni saranno pubblicate insieme aT Progetto Comune di Fusione, (i) Ia relazione degli organi amministrativi di cui aT precedente paragrafo f, (ii) I bilanci annuali degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla Fusione e (iii) le relazioni annuali del consiglio di amministrazione e Ia relazione del revisore legale della Società I ncorporata

Sociétés conformément a lArticle 15, paragraphe 2 du Décret et a lArticle 12:119, §2 du CSA.

En ce qui concerne Ia date d'effet a des fins comptables et fiscales, il convient de se référer au paragraphe p ci-dessus.

r. Activités exercées par Ia Société Absorbée

A compter de Ia Date d'Effet de Ia Fusion Transfrontalière, les activités de Ia Société Absorbée seront exercées par Ia Société Absorbante.

s. Communications et publications

Conformément a Ia legislation en vigueur, aucune communication ne sera envoyée a Ia Commission italienne des monopoles et des fusions concernant les accords intervenus relativement a Ia fusion, étant donné que les Sociétés Appelées a Fusionner ne peuvent être considérées comme indépendantes en vertu des dispositions applicables en matière de droit de Ia concurrence.

Ce Projet Commun de Fusion, conformément a PArticle 2501-ter, paragraphe 3 du Code Civil Italien et a PArticle 12:115, §4 du CSA, sera déposé au Registre des Sociétés de Rome et, conformément au droit beIge et a PArticle 12:112, al 1 du CSA, déposé auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise o~i Ia Société Absorbée a son siege au moms six semaines avant Ia réalisation de Ia Fusion Transfrontalière et publié aux Annexes du Moniteur BeIge.

En outre, afin de satisfaire aux exigences de lArticle 12:115, §2 du CSA, les informations suivantes seront publiées avec le Projet Commun de Fusion: (I) le rapport des conseils d'administration visé au point f ci-dessus, (ii) es comptes annuels des trois derniers exercices des Sociétés Appelées a Fusionner, et (iii) les rapports annuels du conseil dadministration et le rapport du commissaire de Ia Société Absorbée.

Al sensi deilTarticolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, II Progetto Comune di Fusione sara messo a disposizione presso Ia sede sociale di Eni, nonché neii'apposita sezione del sito Internet, nei 30 giorni precedenti Ia data della delibera di fusione unitamente alla seguente documentazione: (I) Ia relazione degli organi di amministrazione di cui al precedente paragrafo f, (ii) I bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla Fusione Transfrontaiiera con le relative relazioni degli organi di amministrazione e della società di revisione, e (iii) le situazioni patrimoniali da utilizzare ai fini deli'articolo 2501-quater del Codice Civile.

t. Decisione di Fusione

II Consigiio di Amministrazione della Società Incorporante delibererà ed approverà in via definitiva Ia Fusione Transfrontaliera mediante atto pubblico (al sensi dell'art. 2365 e dell'art. 2505, comma 2 del Codice Civile italiano, nonché al sensi dell'art. 23.2 dello statuto), subordinatamente at possesso di tutte le pa rtecipazio n I ra ppresentat lye deli' i nte ro capitale sociale della Società Incorporata, fatta salva in ogni caso Ia facoltà riconosciuta ai sod dail'articolo 2505 comma 3 del Codice Civile.

GIl azionisti della Società Incorporata delibereranno e approveranno Ia Fusione Transfrontaliera con atto notarile al sensi delia rticolo 12:116 del BCAC.

u. Effetti giuridici, economici e sociali derivanti dalla Fusione Transfrontaliera

Giuridici

Ad esito delia Fusione Transfrontaliera, Ia Società Incorporata cesserà di esistere e Ia Società Incorporante acquisirà le attività e ie passività delia Società Incorporata a titolo universale di successione.

Economici

Si prevede che Ia Fusione Transfrontaiiera proposta avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione deile strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alia Fusione. In particolare, si prevedono I seguenti benefici tangibili:

Ia riduzione del costi operativi di struttura;

Conform ément a lArticle 2501-septies, paragraphe 1 du Code Civil Italien, ie Projet Commun de Fusion sera mis a disposition au siege d'Eni ainsi que sur son site Internet pendant 3Ojours avant I'adoption de Ia decision de procéder a Ia Fusion Transfrontaiière, accompagné des documents suivants : (I) le rapport des conseils d'administration visé au point f ci-dessus, (ii) les comptes annuels des trois derniers exercices des Soclétés Appelées a Fusionner ainsi que es rapports pertinents des organes de gestion et des auditeurs externes, et (iii) les bilans a utiliser aux fins de l'Article 2501 quater du Code Clvii italien.

t. Resolution de Fusion

Le conseil d'administration de Ia Société Absorbante se prononcera et approuvera Ia Fusion Transfrontalière par acte public (conformément a i'Articie 2365 et a l'Article 2505, paragraphe 2 du Code Civil Itailen, ainsi qua larticle 23.2 des statuts), sous reserve de l'acquisition de Ia propriété de toutes les actions représentant Ia totalité du capital de Ia Soclété Absorbée, sans prejudice du droit accordé aux actionnaires par 'Article 2505, paragraphe 3 du Code Clvii Italien.

Les actionnaires de Ia Soclété Absorbée se prononceront et approuveront Ia Fusion Transfrontaiière par acte notarlé conformément a i'Article 12:116 du CSA.

u. Effets juridiques, économiques et sociaux de Ia Fusion Transfrontalière

Effets luridiciues

A Ia suite de Ia Fusion Transfrontalière, Ia Société Absorbée cessera d'exister et Ia Soclété Absorbante acquerra l'actif et le passif de Ia Société Absorbée par vole de transmission universelle.

Effets économiciues

Le Projet de Fusion Transfrontaiière devrait avoir un effet economique benéfique resultant de I'intégration des structures et des compétences des Soclétés Appelées a Fusionner. Plus précisément, les avantages tangibles suivants sont attendus

7

• ottimizzazione delle attività economiche, gestionali e finanziarie del Gruppo.

Soda Ii

Non si prevedono effetti sociali derivanti dall'operazione di Fusione Transfrontaliera.

V. Lingua e discrepanza tra leggi

Al fini della legge italiana è da considerarsi vincolante ii testo in italiano. Al fini della legge beiga è da considerarsi vincoiante II teso in lingua francese.

Al fini del diritto italiano, in caso di conflitto tra normative nazionali di riferimento, prevarrà Ia legge applicabile alla Società Incorporante, quale legge che disciplinerà Ia società risultante dalla fusione, ai sensi deli'articoio 4 comma 2 del Decreto.

w. Appendici/Allegati

Le appendici costituiscono parte integrante del presente Progetto Comune di Fusione.

x. Delega

La Società Incorporata conferisce una procura speciale a Eric Blomme, Yannick Sternotte o Marina Sargsyan o a qualsiasi aitro avvocato di Simmons & Simmons LLP, con sede in Avenue Louise 143/6; 1050 Bruxelles, Belgio, ciascuno con II potere di agire da solo e di nominare sostituti procuratori di fatto, (I) per depositare II Progetto Comune di Fusione presso Ia canceileria del Tribunale delle Imprese di Bruxelles, (ii) per richiedere Ia pubblicazione del Progetto Comune di Fusione negli Aliegati della Gazzetta Ufficiale Belga, e (iii) per procedere o eseguire qualsiasi atto, azione o formalità richiesta per il deposito e Ia pubblicazione del (efficacia del) Progetto Comune di Fusione in Belgio.

II presente progetto comune di transfrontaiiera è stato dall'Amministratore Delegato della fusione firmato società

  • reduction des costs structurels de fonctionnement;
  • simplification et rationalisation de Ia structure et de lorganisation de l'entreprise; et
  • optimisation des activités économiques, de gestion et financières du Groupe.

Effets sociaux

Ii n'est pas attendu de Ia Fusion Transfrontalière qu'elle engendre des effets sociaux.

v. Langue et contradictions

Aux fins du droit Italien, le texte en langue italienne est contraignant. Aux fins du droit beige, le texte en langue francaise est contraignant.

Aux fins du droit italien, en cas de conflit entre les lois nationales pertinentes, Ia Ioi applicable ala Soclété Absorbante prévaudra car II s'agit là de Ia Ioi qui régira Ia société issue de Ia Fusion Transfrontalière conformément a lArticle 4, paragraphe 2 du Décret.

w. Annexes

Les annexes forment partie intégrante du present Projet Commun de Fusion.

x. Procuration

La Société Absorbée octroie une procuration spéciaie a Eric Blomme, Yannick Sternotte ou Marina Sargsyan ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siege Avenue Louise 143/6, 1050 Bruxelles, Belgique, chacun ayant le pouvoir dagir seul et avec pouvoir de substitution, (i) pour déposer le Projet Commun de Fusion au greffe du Tribunal de I'Entreprise de Bruxelies, (ii) pour demander Ia publication du Projet Commun de Fusion aux Annexes du Moniteur beige, et (iii) pour procéder ou effectuer tout acte, action ou formalité nécessaire au dépôt eta Ia publication (de l'effectivité) du Projet Commun de Fusion en Belgique.

Le present projet commun de fusion transfrontalière a été signé par l'administrateur déiégue de Ia Société Absorbante ainsi que par

incorporante
e della
società
incorporata,
in
ladministrateur delégué de Ia Société
data: 27 aprile 2023 Absorbée: 27 april 2023

Per ii Consiglio di Amministrazione di / Pour le Conseil d'Administration de

Eni S.p.A. 1A1~ A~ AA ?d Claudio 'escaizi

Amministratore Delegato / Administrateur Délégué

Per ii Consiglio di Amministrazione di / Pour le Conseil d'Administration de

Eni Finance International SA

A

Vittorio D'Ecclesiis Vice-Presidente / Vice-Président

ALLEGATO A/ ANNEXE A

DOCUMENTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI ENI/ DOCUMENTS CONCERNANT LA CONSTITUTION D'ENI

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE CHE SEGUONO/ PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSUL TER LES PAGES SUIVANTES]

S UDIOCASTEL I 00193 ROMA - Via Orazlo, 31 CF 03339210589- PIVA 0118570100

69118 f.~&

Rogito
Repertorio 69118
14435
FATI'O
DELLA
DI
DOCUMENTO
NELL'INTERESSE
DEPOSITO
"Eni
S.p.A.'~
Registrato oII'Agenzia
delle Entrole lifficlo di
ITALIANA
REPUBBLICA
~
ROMA I
Q~2~I)
ti~:
N.
duemilacinque, ii
Lanno
giomo
trentuno del mese di
gennaio in
Roma,
nel mio
studio.
~
aSS°'
v~rtUa~
me Dott. PAOLO
CASTELLINI,
Notaio
in
Innanzi
di
Roma con studio
p~.geflZla
Via
Notarili
Riuniti
in
Orazio n. 31, iscritto
nel Ruolo
dei Distretti
di Roma,
defle Ent1a1e4102
Roma I
n
Velletri
e Civitavecchia.
del 2O1S12002
Si è costituita: 4,
nata a Roma ii
- FABRIZIA
CANNEDDU,
1972, domiciliata
31 maggio
in
Roma, Via
Orazio n. 31, impiegata.
Detta Comparente della cui identità
personale io
Notaio
sono certo e che
col mio
consenso rinuncia
alPassistenza dei testirnoni nellinteresse
della
n. 1, capitale so
"Eni
S.p.A.",
con sede in
Roma, Piazzale Enrico
Mattei
ciale Euro 4.004.424.476,00 interamente versato, R.E.A.
n. 756453, iscritta
00484960588, mi
nel Registro delle linprese di Rorna, codice fiscale
chiede
di ricevere e di ritenere presso di me in
deposito per conservarla nei miei
at
1
Rep. 69117 della Gazzetta Uf
ti, la copia da me autenticata in
data odiema
ficiale
della
Repubblica Italiana del 18 settembre 1992 n. 220.
ii
ritiro
Jo Notaio
aderendo alla fattami
richiesta
documento suddetto, ed
di cui sopra, lo allego al presente atto sotto Ia lettera "A"
alleffetto
omessa
ne Ia lettura
a richiesta della Comparente.

I,UG D E( Di tribu bhIi DEC 4; Sc ) 1C 4~ Sd )EC Sci Sd C P1 WilE AM~ La B richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto ii presente atto e ne ho da to lettura alla Comparente che, da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nd foglio bollato di cui consta, scritto in una pagina intera ed in linee dieci della presente a mac china da persona di mia fiducia. F.to FABRIZIA CAN1\T1~DDU PAOLO CASTELLINI - Notaio

18-9-1992 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUIII3LTCA 1TAL1AN.~ St'rie geiwrci/~' - ~•

I'~4inistero deIl'interiio DELIBERAZIONE
[2 agosto 1992.
DECRETO 9 settembrc [992. Criteri per 1'istrut~oria dde ilomande di finanziamentorelati~
Rimozipne dalle cariche di alcuni consiglieri della pro vincia di al programma
generate di
nwtanixzazione del
Mezzogiorn(
Reggio Calabria
Pag, 12
Pag.2Tc
DECRETO [0 set(einhre 1992.
Rimozianc di on consigliere e sindaco del comune di Carddto DECRETI E DELIBERE Dl ALTRE AUTORITA
dalle dspettive cariche
Pag. 13
Universi~à di Trento
1'~'linistero della sanit~t DECRETO RETTORALE
DECRETO 7 settembre 1992. Ày
[1 agosto 1992.
Autorizzazione agli ospedali riuniti di I3erganio al Irapianto Modifici~zioni allo statuto dell'Università .
Peg. 2
gra
coinbinatQ di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.
Pag. 13
dis
dcl
Uiiiversitñ eLa Sapienzaa di Roma
Re,
no,
DECRETO 7 seUcrnhrc
[992.
di
DECRETO RETUORALE 20 agosto 1992.
Autorizzazione agliospedali riuniti di Bergamo al irapianto di
rene (ra persone vivent~
Pag. 14
ccl
Rettifica
decreto rettorale
23 luglio
i991
concernent ~°°
al
Pistituzione della facoltá di psicologia con ii corso di la~1~'~
DECRETO 7 settembre 1992. psicologia
Autorizzazione all'ospedale Nigunida Ca' Granda di Milano al
trapianto di rene tra persone viventi
Pag. 15
tin
~j,:,,i
TESTI COORD[NATJ E AGG1ORN:~~U1ui~
DECRETO 8 settembre [992.
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Autorizzazione all'IRCCS ospedale S. Raffaelè di Milano al
~c\ !~/~
trapianto di cornea da cadavere a :scopo terapeulico
Peg. 15
ii
luglio
Tèsto del
333,'\~oxi~';ii~1
decreto—legge
1992, a.
con [a legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, -i~éc~nt~
eMisure urgenti per ii risanamento della tinasiza publ~ih~a~
Ministero deIL'industria
dcl commercio e deIl'artigianato
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1992.
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Ministro
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dell'industria,
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Ministero del tesoro:
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Miñistero delta marina mercantile Corso dci cambi e media dci titoli dcl 15 settembre l99,~j~
DECRETO
10 settcrnbre 1992.
Pag. 4del
Iavoratori
Deternsinazione delle dotazioni
organiche dci
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dipeiidenti delhi cosnpagnie e gruppi portuali
Pag. 18
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Ministero del turismo e dello spettacolo 'rn-sn
DECRETO
14 settembre 1992.
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Ulteriore proroga del termine per [a stipula dde convenzioni ~
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Mamstero dde flnanic
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teenologiclie per [a regione Sardegna
Pag. 22
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Pi~4~fl
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Sospensione della
riscossione di
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accessori, dovuto dalla Sri.
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2
DI
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DECRETI
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Ascoli Piceno
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Condtaio interniinisterjale eg~
Ministero dell'universit;i e della ricer
sc niifica e tecnologic~efl'
per Ia programmazione ecoiiomica Vacanze di posti di prokasorc Univ 'rs ario di ruolo di primsori
DELIBERAZIONE
12 agosto 1992.
fascia da coprire medianic ti-asfl.~r,
en[o
Pag. 4~re
FinaDziamento di muiui per opere di edilizia sanitaria a valere 'pp
~omitato
interininisteriale
ii
credilo
rispariuididu
per
it
ed
soils disponibilU~i del Fondo saaitarto nazionate 1992 - parte
correnle
Pag. 22
Cessazione deli'amministra,ionc straordinaria della cassIliss
rurale ed artigiana di Foini di Sopra
Pag. 4~
—2—

18-9-1992

111

GAZZETTA UFFK1ALE DEHLA REPUBBLICA ITALIANA

681185 Serie generale - n. 220

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

in ( 1992) del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in - Guzgellul
). 2) Testo del decreto-leggerale - n. 162 dell'I I luglio 1992 e avviso di esto del decreto-legge 11 inglio 1992, al. 162 dell'11 luglio 1992 e avviso di Ufficiale - serie generale - n. 102 dei 11 miggio 1792 e avviso 14
rettifica in Gazzeria Ufficiale - serie generalio - n. 164 del 14 rettifica in Gazzella Uniciale con la logge di conversione 8. gagesto
luglio 1992), coordinato con la logge di conversione 8. gagosto luglio 1992), coordinato con la legge un conversione - n. 1990 del 1992, u. 359 (in Gazzenta Chittine - scric generato - Il 199 atti13 agosto 1992), recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

AVYEKTIINZA :

inti

ERTINZA:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dai Ministero di
con la ciain ai sansi dell'art. III, comma II, del testo unico delle Avesto coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensì dell'ari. IT, comma I, commatione dei certie
grazia e giustizia ai sensì delle leggi, sull'emanzione dei lectric grazia e grostlano delle leggi, sull'emanazione del decreti
disposizioni sulla promoterione delle pubblicazione dei decreti
del Prosizioni e Repubblica e sulle pubblicazioni Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985. al solo faria Repubblica Till, 10, 2011. 12 - 2, del medesimo delo unico, al solo fine
monthé dell'art. 10, commi 2012 - 12 - 1 del decreto-lege, inne marché de destinatos de mente de men di facilitare o richiamate nel decreto, trascritte nelle nole, Role, Role, Role, Rolle, Rolle, Rolle, Role, Rolle, Role, Role, Role, Role, Role, Rolle,
Microsiati, Il Valore invariati il valore e l'efficacia degli alti legislativi qui riportali.
Invariati il valore e l'efficacia degli alti legislativi qui riportali.
Invariati il valore consertate

modificato e l'efficacia degli all'i legislativi qui riportani.
In registicie apportate dalla legge di conversione sono stanniate
in l'Especifica soportate dalla legge di con షన్న

con carafteri corsivi. entaneri corsivi.
A proma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 ugosto 1988, n. 400
A proveno dell'arti, di Governo e ordinamento della Presidenza del (Disciplina dell'attività di Governo è ordinanchio della legge di conversione
(Discipliò del Ministri). le modifiche apportate dalla legge di conversione. e Monsiglio dei Ministrri. Il nivello di Parino della sua pubblicazione.
Mininno villipacia di Igiorno successivo a quello della sua pubblicazione.
M

Capo I

Art. 1.

i. A decorrere dalla data di entrata in vigore del દેવા 5.2 presente decreto e sino al 31 uncentore 1772, e sospositi e
concessione di mutui da parte della Cassa depositi e
concessione di mutui di credito a favore della r concessione di militar di parte acha coasa deposedelle regioni.
Prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle prestiti e degli altri istituti di Cremto e di Bolzano, delle
delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei comuni, dene consorzi con onere tolale delle aziende degli enti locali e foro consorzi con esclusione
parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione parziale a carico del bilalicio deno biaro, contore della

99 giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e
99 giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e 99 giustizia, agli interventi per la sarvagbarena 1992, m. 139
3 della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, m. 139 della sua laguna di cui ana regge 3 resordio 1972, di cui
dea), agli interventi per l'inpiantistico sportiva di cui cui cui cui cui cui con c

di a), agli interventi per I minunisita sportina an-sportina ar-se all'articolo I, comma I, convertito, con modificazioni, dalla

egge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed milegge 6 marzo 1987, n. 65, e successive motanizzazione del antegrazioni (b), ai programmi di metanz2220ne del
Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784
Single (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990.
(c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990. (c), agli interventi previsti dana contro l'AIDS, e al I. 133 (a), concernoizi di esercizio nei settori ionella sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi lonona santta e del traspero regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.

r,

revilcian e al comuni in 289 (e), sono ridotti del 5 per giceento; la riduzione viene operata per intero all'atto della giornito, la riduzione viono oporata dei contributi stessi. I z. 4 redetti enti provvedóno ad assestare il bilancio con

rodetti enti provvodone entro il 30 settembre 1992. La miduzione non viene operata nei confronti degli enti locali assuissestati.

  1. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembro 1991, n. 415 (f), le parole «... è ridotta all'II,678 per cento.» sono sostituite dalle parole « ... è ridotta al 10,50 conto.» sono sostitanto a 3 dello stesso articolo le parole « ... è stabilito in lire 6.957 miliardi...» sono sostituite con le parole «... è stabilito in lire 6.632 miliardi ...».

  2. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori. l anno 1992, antonza di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(u) La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di-Venezia e della sua laguna».

l'annodernamento di impiani sportivi, per la costruzione o
l'annodernamento di impianii sportivi. pper la crealizzazione dei Franmodernamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
completamento di strutture sportive di base e per l'utilizatzione dei completamento di strature sportre al tività di interesse turistico). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere h) (come sostituita trascive il testo del relativo 1988. n. 22. convertito, con modificazioni. dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e c):

«1. Il presente decreto definisce soggetti. procedure e modifilia di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di
di finanziamento per la realizzazione di programmi straonizione interventi per l'impiuntistica sportiva, findizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al conpletamenall'aniphativo. In trattamentazione delle arce di parcheggio e servizio
to, al miglioramento, alla sistemazione delle arce di parcheti, con crivi, ini to, all'adeguamento alle norme di sicurezza. di impiani sportivi, informati
e all'adeguamento alle norme di sicurezza. di impianii sportivi, informacio destinati:

a } { onissis } :

20

b) a soddisfare, con strature polifinzionali, le esigene, dichoso dello) artività agonistiche riferite a canpionali delle disciplas gargio.
artivit carattere di programmaticità e compionali delle difficial 1-1 criteri di ufficialità:

di ufficiania:
c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva pheggione l realizzazione di strutture polifunzionali».

zzione El strature pon reca: «Norme per la rioupliafizationelle (c) (c) La legge n. (x4) 1980: Fech : aNorde per la mordel (i) (
della GEPI, per la razionalizzazione e il polenziamentia
chimica, per la chinica, per la salvagnatuia dell' annia ranzionino, dolla confiniti al contra della con
produzione e per la realizzazione del progetto di metunizzazionen.

(d) La legge n. 135/1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS».

la prevenzione e la tona contro contro (Disposizioni urgenti in misto della (e) L'art, 2 del D.L., L. 289/1972 (Disposizioni egge persecadinia
di finanza locule per il. 1992), non convertilo in leggio (1992), in 392 dei termini costituzionali e sostitunto diff D.E. 20 logno/pi-

«Art. 2 i Contributi ordinari per le annuninistrazioni provincio orginio dr eni uni e primatia monane i. — I. A Ministero dell'interpol proprimorio ong 1992, un conifinito di finibuto corrispondente al 4.5 per canto dell'or sicasione incrementario. Il contributo corrisponosmo in qualttro rete ugualicotro il primo mese di ciascun trimestre.

  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1. comma 1. comman 2. A valere sul fondo originatio or cai air arca i con discun comune.
    Il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a divisione nel 1991 il Ministero dell'interno e adiorizzano a ochamario spettante nel 1991
    per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario sperto dello stessi por l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinato speriore nel 1971
    incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cono dello sessessorializato este upusi
    contributo controlato ono mese di ciascun trimestre.

  2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. I, comma I, il Ministoro dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comu-Ministero dell'interno e autorizzato d'ocorributo distinto in quote:

lontana. per Palmo Foni. Tinalizzata al finanziamento dei servizio indispensabili, da crogarsi entro il primo mese dell'anno;

g. 4

30 —

b) inn, ad esa u rimento del fondo, riparti En Era to corn uni tá <flontane in proporzione aim popolazione montana residente at 31 dicembre clol penultimo anno prccedcnte, secondo dali pubblicati dull U done nazionale comuni. corn unit6 ed en Ii mon Enni d~i erogarsi cntro ii meac d~ otlobre l992s.

II teslo sopratrascritto ~ slab riprodotto ncll'nrt. 2 dcl DL. a. 342/1992, con identica fornuilazione, salvo l'inserimeuto di un comma, <the tide conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fm il secondo e il Lerzo (else pertanto ê divenuto quarto), del seguento tenure: <<3. I contributi di cui ai commi t c 2 sono ridotti del 5 per Cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dcll'nrt. I, comma 2, del decreto-legge n. 333 dcl 1992. La riduzione ô applica En su lla quarta ma In trinsestmalca.

~ II testo delIart. 5 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come inoditicato dal presente articolo, ê ii segtientc:

aArt. 5. — I. La quota variabile dcl fonda peril finanziamento dci programmi region'ali di sviluppo di cui all'art. 3, comma I, letters b), della legge 14 giugno 1990, ii. 58, al netto degli slanziamenli annuali previsti dalle leggi di settore, é deterininata per l'anno 1994 in lire 287 rniliarcli; per gli anal 1992 e 1993 sono conlermate le quote stabilite dail'art, 12 della legge 29 dicembre 1990, p.405.

  1. Per l'anno 1992 Ia quota dcl 15 per cento dcll'irnposta di fabbricazione sugli olii mmcmli, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, ê ridoua at 10,50 per coma.

  2. Il fo'ndo consune per l'anno 1992 a siabllUo in lire 6.632 iniliardi ed ê comprensivo delle somme cli cui all'art. 1, comma 2, della legge I" febbmaio 1989, n, 40, ed all'art. I, comma 2, letters b), del decrato legge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con Ic nsodalitd ed i criteri di Gui all'art. I, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1989.

  3. Alla deterniinazione dell'importo del fondo comune di Gui al comma 3, coricorrono gli stanziamenti di spesa iscritti net bilancio di previsione per I'anno 1992 at cap. 2600 dello stato di previsione del Ministero delta sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione delMinistero dcl tesoro ed al cap. 6862 dcl medesimo stato di previsione nel lirnite Øi lire 208 miliardi.

5:~imangono acquisitc al bilancio dello Stab per l~anno 1992 le entmate di cui all'arl. l-duoclecies a\ siatuto ordinarlo. quelle di Gui ai,dàc~eii4eI Presidente delta Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivimente nelta Ga: cua U//Icia!e n \171\ del 23 giugno 1979 e n.S0~êt~g(ugno 1979, che auiluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la;~5aites~ietiante alle regioni a statuto ordinario, c 3360, nonché quelle di cui all'art~ 2, lettera a). della legge 29 noveinhme 1977, n. 89h>.

(g) II comma 5 d~1t'a~t. 4 della legge n.4l21 1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede cIsc: <do caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbliga tori uniformi di cui al comma I non compensata da nsinori spese in altri settomi, Ic regioni decidono ii micorso alla propria e autonoma capaciol impositiva ovvëro adottano, in condizioni di unifomn<itâ all'intemno della rcgione, Ic altre inisure previsle dall'amt. 29 delta legge 28 fehbraio 1986, ii. 4tn.

Art. 2.

  1. Le amininistrdzioni, soggette a limitazioni della assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, a. 554 (a), a decorrere dalla data di entrata. in vigore del presente decrpto e fine al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con escluslone 'di queue consentite da specifióhe disposizioni~ legislati ye.

  2. Per I'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione autoinatica della pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere drdgati qualora gil aumonti gid applicati non abbiano detetmi nato tin ineremento medo. annuo superiore al ~asso di

irtflazione prograrrimato. A tal fine ii Governo, entro ii mese di settembre dello stesso anno, verifichersi, d'intesa con Ic organizzaZiont sindacali, l'entit;I degli aumenti.

  1. Pei I~anno 1992, Ic somme relative ai foncli di ~ incentivazione ed ci fondi per ii rniglioi'arnento dell'éffi- di cienza dci servizi cornunque denominati, previsti dai ~ singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite ~ in misura superiore ai correlativi stanzianienti di bilancio ki per l'anno finanziario 1991.

  2. A decorrere dalla data cli enti'ata in vigore del (~ presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del ~ terzo comma deII'articolo 4 del decrebo-legge 27 settembre cc 1982, n. 681, convertito, con inodificazioni, dalla legge 20 mu novembre 1982, n. 869 (b), ii secondo periodo dcl comma C 7 deIl'articolo I del decreto-legge 16 settembre,-~ a 379, converttto, con modlfica7ionl, dalla l~gge~~ Em novembre 1987, n. 468 (c), nonché ii com~a~"22~5p~ dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre I~37; n:~~!~: convertito, con modificazioni, dalla legge 2q~noveth~&~~flr 1987 n 472 (d,)

5 L'indenntta di funzione di cui all 'srticolo ~3 con~ifi~ P~ 4, della legge 9rnarzo 1989, n. 88 (c'), resta defgrmin~LC~< per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corN~o~toç it~ per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di~eui- cv al predetto articolo 13 (e), sono sottoposte, a decorrere nt< dalla data di entrata in vigore del presenue decreto, ~ aII'appi-ovazione del Ministero del lavoro e della pre- de videnza sociale di concerto con ii Ministero del tesoro.

  1. Per 1'ani~io 1992, l'autorizzazione del Consiglio del ~' Ministri di cal all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (f), a seguito delle ipotesi di accordo, pud essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre l992,non~o~ risulti un aumento complessivo, perqualunque dausa, nê ass della massa salariale né della retribuzione media, rispetto ~s< a quelle registraIc nd 1991, superiore al lasso di inflazione ~ programmato. !ie<

  2. Per l'anno 1992, gli enti a La aziende o societá~ produttrici di servizi di pubblica utilité non possono d'l adottare délibere in materia di retribuzioni e norma del personale dipendente che, tenuto conto d ~l?am dell invartanza delle tariffe e des prezzi -~ g~,pre prodotti comportino ii peggioramento ~V\$~ ~r rispettivi bilanci a comunque determinino V~r ~t)4s~d~ d,sl costo complessivo del rispettivo pe sona ~t- lgn~t emit lasso programmato dt inflazione 's

\$ L's disposizione di cut al comm~ 6 a es ~a ~tnche ~ 1m conimonti del personale discipilnato alle I gg~ .I?.'.april& 1981, ii. 121,8 agosto 1990,11. 231, 1 lugli l~86~'< 30 tnaggio 1988, n. 186,4 giugno 198 , n. 2 1(g), nonähê5~ dcl personalc comtmque dipendente a en i pUbblici non stat economici. luit

  1. Per il periodo di cal al comm ii trattamento~11 econoinico del personale ditigente dello Sta to a de11e<~, ~ categoric dt personale ad esso cornurique collegate 11cm nonché ii trattamenlo economico del pe~sohale di cuj tie all'articolo 8, comma 3, delIa legg~ 30 dicembre l991,'°~ n 412 (Ia,), restano determinati nelle rnisun. in vigoie al 1~ gennaio 1992. limit

.5

69118

(a) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico કરી impiego».

(b) Il secondo periodo del terzo comma dell'art, 4 del D.L. di n. 681/1982 (Adeguaniento provisorio del transmono economico dei corrimononico dei (1) n. 681/1982 (Adegunnento provinsion) dello Stato, anche ad ordinancento
fi- dirigenti delle amministrazioni dello annologo ober and and lai autonomo, e del personale ad essi collegato) provedeva che: «Al perio sonale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o sonale con supendio intertore a quono apononente, è attribuito
ninore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito ite :10 lo stipendio di quest'ultimo».

(c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. I del D.L. n. 379/1987 lel (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti conomici in conomici in conomici (Misure urgenti per la concessione di mightoranenti civileminer ili
personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigentiale ( personale nintare è per la mogaconale ad essi collegato ed equiparato) era lel ior e minitani dello diato e dol personale militare senza distinzione per il ITC così formulato. «A tutto il personale namino von dei carabinieri e del
20 ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arteriore a ruolo di appartenenza, compreso queno con ranio stipendiale inferiore a
Corpo della guardia di finanza, con il trattamento stipendiale inferiore a Corpo della guardia di mianza, con il ratri o minore anzianità di servi-กล quello speriano al pari grado, avente pari o nino nel lempo lo stesso gio Sha promosso Sueccisivaniento, e calerono non si applica tra il
Mallangento stipendiale di quest'ultimo: callerone mailitari di polizio 14 irattagnento simendiale di quest unimo; tute norma non si apprea tra n
izio personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia».

(Copertura 22-bis dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura Pellinanziania del Presidente della Repubblica 10 aprilio 1987,
Pellinanzione dell'accordo contralitale triennale relativo alcentrio delivo (in. 150, gi attuazione GCI accordo estensione agli altri Corpi di polizia)
Avpersonale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) o Proessonale della Polizia di Stito ed estensione agli altri Corpi di polizia)
odi prevedeva anne «A tuto il polizia di Stato e a polizia di Stato e a polizia di Stato e a 24 - 120, in. 140, senza distinzione per II ruolo di apprograma 247
2. aprile 1982, in. 340, senza distinzione per II ruolo di approgramaniitos
TO (railamento stipendiale i to trattamento silpendiale infonoro a servizio, ma promosso successivare mente, è attribuito nel lempo lo serseo, mat prento stipendiale di :re mente, e attributio ner lempo 10 Reso tinkambili
quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di
e-dei rispettivi ruoli di appartenenza».

(c) L'art. 13 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Isti-0. lei luto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
lei luto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
Previous della previdenz lei l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è così fonulo nazionale
gell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è così fonnullato:
gel

«Art. 13 (Competenze dei dirigenti). -- 1. I dirigenti dell'Istituto di l di conciliano le attribuzioni loro conferito dalla legge aturibuite al contributit a l'espolamenti e
discarcitano le attribuzioni loro conferito dalla legge attribuite alle organi, organi, o che, confanquo, non onche el direttore generale, ed s competenza "Gegn "Organi" ampetenza, il conseguimento degli obiettivi to lissali nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo

to rissali nei programmi approvati dal consignio sono amministrazione: Lo
nellato giuridico ed il transmiso sono economico sono moderne
integrazioni. :ta

  1. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento ne dell'amministrazione altenendosi ai principi della legalità, elidanonilla, elidianonilla, elidi nellempestività e della econonicità della gestione; rispondono agli organi di il compestività e della conomicità dell'attività svolta dagli apparali cui sono izipreposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

leil 3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata lo comitato esecutivo, su proposta del direllore generale, sulla base dei Logai conniato esceditivo. Su proposa cie tengano che tengano conto delle apacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del r girigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anziani dell'altri
con l'irigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di
con un'andia condi ici anngente, sono scruitmato.
Isilie anni nella qualifica.

  1. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di ile iossa in connance oscentro ofettivo escreizio della funzione stessa,
    colleterminandola sulla base dell'importanza della funzione della 10 onnesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e on abilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in unzioni diverse da quelle della qualifica rivestità.

  2. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la 11 - 3. 1 posti vacanti nella qualitica di cui alla legge de te, lerito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri voi le modalifà del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal )] omitato esecutivo.

  3. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di ne i i cor Dattività di rotinaziono por e aggiornamento professionale dei frigenti e del restante personale e aggiornamano apposite strutture

dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

  1. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di enti di car ana 16320 20 maio notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

(f) Liottavo comma dell'ari. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come sostituio dall'ati. 18 della legge 12
quadro sul pubblico impiego), come sostituio dall'inistri, enuro, il giugno 1990, n. 146, prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, eniro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'inotesi di successivo verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo verticate le compatibilità infanziane come determinate din secoderro.
art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al convento precché no sollopone alla Corte dei conti il continuto dell'accordo perché ne sollopone alla Corte del Continue del testo unico approvinco porona pion decreto 12 mgno 1934, fi. 1214. Ea Corre dell'accordo. In caso di pronincia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa recepite et emanate con decreto dol Lessessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato».

(g) La legge n. 121/1981 riguarda il «Nuovo ordinanieno» dell'Amministruzione della pubblica sicurezzan; la legge n. 231/1990 reca: «Disposizioni in materia di trallamento economico del personale reca: «Dispostaoni in marcha di rianamento as «Disciplina dello stato militàre»; la legge n. 2001956 concellie di «lività del personale
giuridico e del tratlamento econonico dell'I Iniane giuridico e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza dene energic anternativo (Brizare) e e del Registro aeronaulico italiano
al volo per il traffico aereo generale e del Registia, italiano: la al Volo per il tranco acreo generale o con Asgenzia spaziala italiana; la
(RAI)»; la legge n. 186/1988 istituise l'Agenzia spaziala italiana; la legge n. 20171965 Teca. «Disposizioni sun orgae per l'identificazione dificazione dificazione difi soci delle società con azioni quotale in borsa e delle società per zizioni per la con la con la con la con la con la con la con la con la con la con la con la con la con la c soci dene società con azioni q alluazione delle direttive GEE diffici esercenti il Credito, ateria di mercato dei valori mobiliari e dispossi (GM), 1-1 per la tutela del risparmio».

incrementi retributivi spettanti dal 1º gennaio 1992 e dal 1º gennaio 1992 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella a trolo di acconto son accone programmato per ciascuno degli anno 1992 e 1993 da applicare sugli-stipendi in .vigore. rispettivamente, MI Alo
1992 e 1993 da applicare sugli-stipendi in .vigore. rispettivamente, MI AAO
1992 da 1993 da alla l 1º gennaio 1991 ed al 1º gennaio 1992».

Art. 3.

  1. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio. 1986, n. 41 (a), sono soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima norma è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono abrogato, Ther Connina "Connina" el primo periodo, nonché il secondo periodo.

  2. (Soppresso dalla legge di conversione)

  3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno stato di previsione del Nimistoro della internente indicati:

capitolo 1802 lire 50 miliardi; capitolo 1832 lire 100 miliardi; capitolo 1872 lire 250 miliardi;

31

capitolo 2102 lire 50 miliardi;
capitolo 2501 lire 50 miliardi;
capitolo 2502 lire 100 miliardi;
capitolo 2802 lire 150 miliardi;
capitolo 4005 lire 150 miliardi;
capitolo 4031 lire 250 miliardi;
capitolo 4051 live 350 miliardi
  1. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

(a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 33. --- I. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

  1. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

  2. 1 Abrogato !.

  3. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà, esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.

contratti aventj per oggetto formitore e servizi aggiudicati siccessiva
contratti aventj per oggetto formiture e servizi aggiudicati siccessivaniente difentrifia in vigor

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente apricolo».

り、いろなるなかな ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Art. 4.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ia facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esercitata pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi. alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati. alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

  2. A decorrere dalla data di entratà in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

  3. 37 -

  4. Per effettive, motivate e documentate esigenze, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministr del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesori " su proposta dei Ministri interessati, può autorizzar (4 l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito dell disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzi d dello Stato.

  5. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di cu " alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (a), non utilizza ca alla data di entrata in vigore del presente decrete de costituiscono economie di bilancio, con esclusione di! quelle preordinate in connessione con accordi internazio nali o interessanti l'immigrazione e dell'accantenamenti M «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nellate predetta tabella A. nt

(a) Il comma 2 dell'art. 2 della legge n 415/1991 - (less ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 1 1992) ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍ in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in comi de capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla present legge». DE

Art. 5

I. A decorrere dalla data di entrata in vigore di presente decreto. sono abrogate le disposizioni legislativane che accordano la garanzia dello Stato per il rischio derc cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubbligal o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditiziabl nazionali, su mercati o presso istituzioni linanziari internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti icon dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggiio sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decrett suga literventi della Repubblica 6 marzo 1978. n. 218. gg successive modificazioni ed integrazioni, l'abrogazioni er Coming Hollard Comments decorre dal 1º gennaio 1994.

  1. Sono fatte salve le garanzie per le quali single adottato il relativo provvedimento di connecessione all'on
    data di entrata in vigore del presente decirco.

Art. 5-bis.

a mark don't
Research Printer 1. Fino all'emanazione di un'organica dischiling per luch le espropriazioni preordinate alla realizzazione di sengre nell interventi da parte o per conto dello Stato delle regionoub delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o de l diritto pubblico, anche non territo dall o comunque e artive pannito, tattiche mini di oxene o cinterfentsi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazion per le aree edificabili è determinata a norma dell'articollago 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (a) in sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimogo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli artico successo 24 e e seguenti del lesto unico delle impossigle sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellass Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). L'importa cosini determinato è ridotto del 40 per cento.

111

22 18-9-1992 8911189

Serie generale - n. 220

  1. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto .. . sta espropriato puo conventre la cridizione di cai al comment. In
    Dre espropriato puo si applica Ia ridizione di cai al comme si zar tul caso non si applica na edificabilità delle aree, si
    lell 3. Per la valutazione nascelhilità logali, ad effattive, di lell 3. Per la valuitizione ache englesonian al effețiive di devono considerare le possibilità dell'apposizione del co vincolo preordinato all'esproprio.

cu vincolo preorumato ancelle e per quelle che, ai sensi del a 2 - 4. Per le aree agricole - e ver lija come edificabili, si
zak comma 3, non sono classificabili conne edificabili, si zal conima 3, non "sono" uital tiolo II della legge 22 ottobre eto applicano le norme as ve modificazioni ed integrazioni (c). : 0 1971, n. 005, Concento da emanare con decreto del a Con Tegolaniento lui consi dell'articolo 17 della :111 di fatistro del nivori puolone a (d), sono definiti i criteri e i legge 23 agosto 1900, n: 400 (10), cono dell'edificabilità di fatto di cui al comma 3.

al callinia.
La La disposizioni di cui al presente articolo in maleria িটি egli 20. La tasposizione dell'indennità di espropriazione non si
serifi determinazione dell'indennità di espropriazione non si
Cappliçano ai procedimenti per i a appagano al procettini per i o sia divenuta non impugnabile o
sia siala accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o si sidia definitivo della legge di conversione del presente
e, di entrata in vigore della legge di conversione del presente
e, conversione della legge della legge di convers on decreto.

  1. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione semi per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui ul presente articolo.

ીર (a) Il lerzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885 (Risana-(ivanento della città di Napoli) prevede che: «L'indennità dovuta ai > proprietari degli innobili espropriati sarà determinata sulla del > Sproprietari dega nimilioni espropriati sarti dell'ultimo decennio purché essi Jinvalore venale e del miti coarcevati con unno essenzio (
.iZiabbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».

olano la dall'orni 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato ari all'i (b) L'art. 24 dei testo anne modificato dall'art. 23 della legge 30 a con Dicembre 1991, n. 413, così recita:

«Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce a costinuio dalla parte dominicale del reddito neddio niedro niedro
o anninicale è costimito dalla parte dominicale del reddito andivida re (C Quigricole di cui all'art. 29.

cole of cui an art. 27:
2. Non si considerano produttivi di reddito doninicale i terreni che 2 (2) Non si considerano productivali urbani, quelli dati non offormar usi usi
ta trostituiscono perlinenze di fabbricati urbani, quelli dati mirroa di cui, ali, cui, allo ta costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quella ann in affiro per ust
a con agricoli, nonché quelli produtivi di reddito di inipresa di cui alla alla
Salla ettera c) del comma 2 dell'art. 51».

Oli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la eterminazione del reddito dominicale; le variazioni del reddito nest aconinicale; la denuncia e decorrenzu delle variazioni; le perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali.

(c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento resell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla cospropriazione per (1942) contzia iestochziano paronea, noioni alle leggi 17 agosto 1942, (174) (18) aprile 1962, n. 167; 29 setlembre 1984, 1984, 1984, 1942, 1983, 1972; ignigionziale, agevolata e convenzionata». Il titolo II concerne
rentilionziale, agevolata e convenzionata». Il titolo II concerne norme
invill'espropriazione p

ion (d) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina cola (a) Il comma 3 dell'ari. 17 ucha Tegge Il. 4007 Folt (oiella dei (uninistri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati 'Illigolamenti nelle materie di competenza del Ministro o ofigion tola ico lordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale osiglere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri. (chassono essere adottati con decreti interministeriali, forma restando li cessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

co inisteriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a clie dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli unzidetti emanazione. Il comula 4 deno sicsso al accio sidennenton, siano
regolamenti debbano recare la denominazione di vregolamento, siano regolamenti debolino recire la dellonifiano, sollopositi al visto ed alla
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sollo Gar-sun Ufficiale, adollati previo parere dei Consigno di Stato, sonoposi la Horo di Mariale.
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6.

I. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovulidità la all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la an assicurazione generato es l'avoratori dipendenti ed alle vecchiala ed 1 suporato in ve e sostitutive della medesima forme di previdonza di 0,6 penti a decorrere dal periodo di paga sono alla data di entrata in vigore del presente decreto e in corso una auna ai a decorrere dal periodo di paga relati:vo ti urreriori 0,2 pain 1993. I versamenti riferiti di priodi di di mese di gennato 1995. I versitata in vigore del presente piga compressa di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminusione del aar pibuti dovuti per i periodi successivi, fino a compensacontroballe somme versate in eccesso.

  1. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un punto le aliquote contributive dovule, ai aumentate di un punto ne anquoiso 1990, n. 233 (a), dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, diegli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, cserenti a coloni e degli imprenditori agrigetto agricento e principale. Le entrate derivanti dalle dispossizioni guile principale. Le circrato el comma l'anticologia del con al presente comma e al comi all'articolo la con la leggi 8 marzo 1989, n. 88 (b).

  2. Salvo che gli accordi ed i contratti colletting and aziendali, dispongano diversamente, stabilendo per aziendan, chipongano arrensa è retribuzione in natura di valle quale nilsura la mensa, comunque gestito èd erogato, del servizio di mensa, conninquo gostostitutiva di cossono percepita da chi non usufruisce del servizio istigato da percepta da chifanno parte della retribuzione dell'inessun i azienda, non Tanno parto donto dontrattuali dell'rapporto a % -{ -di lavoro subordinato.

  3. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti conectivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla coala di aziendali, pui se silpanan antorereto, che prevedono entrata In Vigote del prescile Gooroco, onensa di cui al
    limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al nmitt è valori convenzionale do orestazione sostituziva di
    comma 3 e dell'importo della prestazione sostituziva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio iscituito. esso, percepita da cin non astifraise del corresto normattuali del rapporto di lavoro subordinato.

  4. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base all'inserimento dei valore dei vezio di modia di previdenza linponione per ir competto coi cesì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le 210ne pectimana sostitini Sostitini Leesto unico delle imposte disposizioni dei articolo 40 dei resto del Presidente della
    sui redditi, approvato con decreto del Presidente della sul redditi, approvato con decreto del 1917, e successive modificazioni (c).

13-91992

  1. Alto riibrica dell'articoio II delhi legge 20 rnaggio 1970, ~. 300 (d), sono aggiunte Ic seguenti parole: <cc controlli sal servizio di mensa~.

7 lI a rticolo I I della legge 20 maggio 1970, a. 300 (d) , ~ aggiun to ii seguente comma:

ccLe rappresentanze sindacali aziendali, costituile a norm~L dcll'ariicolo 19, hanno diritto di controllare Ia ctalit~i del servjzio di mensa seconclo modaliUl slabilite dalla contra ttaziöne colle[tiva~'.

(a) La legge ii. 233/1990 reca: eRil~rm:i dci (rat (amen j pensioimi st ici dci Ia vorim Ii an lOflOmi>>.

(b) It lesto dcll'arl. 8 deUs legge ii. 88/1289 (Ristwt(urazione dell' 1st Lu 10 nazionale della prevtdenza sociale e dell'Istit uto. nazionate per l'assicurazione contro gli inforuni sul lavoro~, come modificato dalt'art. 3 dcl DL. 29 marzo I991,n. 103, convertito, con triodificazioni, datla tegge I" giugno 1991, n: 166. a ii seguenle:

((Art. 1 8,(Progeui spec/all) — I In relazione ad impegni dcrivanli d.aII'attuazione di disposizioni legislative sulI'erogazione delte presta~ ?jOflj e satIn riscossione ed accreditarnento dci contributi ovvero.per particolari eaigenze organizzative connesse a t~li Settori, l'lstituto [traltasi dell]NPS, n.d.r.] elahora progctti a (ermine finalizzati a tall scopi dim raimhzzare anche nttraverso In selezione ed assunzione di persomiale, su hascregionate, mnediante contratti di formazione e lavoro e contral Li a (ermine.

  1. Con Ia cont ratlazione articotata di mite sono stabilili i criteri per Ia corresponsione, at personale e iii dirigenti the partecipano all'elaborazione e realizzazione dci progerli di eui at comma I. di compensi incen tivanti hi produ ttivi hi.

  2. Al linanziamentO di quanto previsto diii Comnmi precedenli si provvede modiarmte ann quota non superiore alto 0,10 per cenlo delle ontrate indicalc net bilancio di previsionc dcll'tstituto.

3~bi~. I progelti di i'iii a! COIUIJIU I doi'ivnno 111 partuolure essere /7q~/~aj/aIf~ rea/,:ru:ione di prom,'r(mmmi per la lot (a c /1 recupero dc//c 'uifl~SSiQuii i'd i'muriani COflIrth utire, sulfa hOse d~ .cpc'c,fiche. in term/ni /umcaztwrl. c/u' merranuo spflopp,sie all esanje del Ministro dcl lam'ora e ddllcí pretulenca cocw/e. II conhilato esecuuro dell'Istiiuio dcfinb'à ía quota della ,s(anzI(iflqq!ofIssa(o (usiqisi del comma 3 dci destinare alftnanzianmen(o di . incen9~t cpnnessi al/a rea/izzazione dci pradoUI programmi. Tale quota non pun c,acerr' co,uunquc inferiore at 50 per coma della sorn,na desilnala a e6nmpeli.cs incdntivanU. II pagainento dci cainpensi di ciii at prcseflft' comma ~ dispos'io prem'ia valmitazione e veri/7ca dci risultati con.ccguiti, dir' durrajyw ~c.rcre cornunicali at (ifiniviro dcl lavoro e del/a prem'idcnza SO cia/i'),,

(c) L'art. 48 del (esto waco delhi imposte sal redditi. approvato con D.P.R. n. 917/1986, come niodificato dalt'art. 3 della legge It dieembre 1990.n, 381, e datt'art. I della legge II agosto t991,n. 268. e cosi formulato:

icArl. 48 (Dclerininuzione i/cl reddun di laroro chipr'ndcnie). — I. r~ddito di lavoro dipendente a costituito da tuhi I compensi mrrdenaro o in nalura percepili net periodo di imposta anctie sotto forma di partecipazionc agli utili in dipendeaza del rapporto di tavoro, comprese Ic somme percepile a titolo di rimborso di spese inerenti atla produztone dot rcddito e Ic erogazioni liberati.

  1. Non concorrono a formare it reddito:

a) I conlributi versati dat datore di lavoro c did lavoratore ad enti a casse aventi esciusivamente fine prcvidenziale o assistenztate in conformiti'i a disposizioni di legge. di contralto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;

6) hi erogazioni fattmi dal datore di lai'oro, anclic iii fonna assictirativa, in conl'ormnilá a contratti coltettivi o ad accordt e rcgotamenti aziendall a fronle di spese sanilarie previste come interansente deducibili alla Ieltcra e) del comma 1 dott'art.!O, pur~hc indicate net certifleato rilaseiato dat datore di lavoro in qualita di soStitutO di imposta;

c) net limite di imporlo e all~ condizioni di cui atla Icltera t~mJ del comma I delt'art, tO, I prensi per assicurazioni satIn vita e contrd gli infortuni versati dat dalore di lavoro. con o senza ritenuta a carico dcl tavoratore, in conformilâ a contratti coltettivi o ad accordi e regolamenti aziendati purclé indicati nd certificato del datore eli tavoro;

ii) Ic swainin ist r~lzioni in macmisc iizic ads Ii, a Ic preslazioni sosti Lull cc. c Ic prcstazioni di scrvizi di t rasporto. a nche se a flidu Ii a terzi:

r) l'util f.ZiIZ~O ic dcl Ic opere c (ILl sc rvri.i di Cui at cumnnia I elcll':trt. 65;

1) Ic erogiizio ii Ii herati cecczion~m Ii c non ricorreim Cia fa~'orc della llcner~ItiLi dci dipenctenti o di categoric di dipcndcnti c qitelle di modicu valore iii OCCiISlOIIC cli lasti vi hi. mmoncti6 I sussidi oceusionati;

g) i conipemisi rivcrsil,iti eli ciii mIle Ie'ltd're I,) e/) dcl CØIflfll~~ I etcll':irt. 47.

  1. I compensi in 1151 (nra, corn presi i heni cmlii Li e i servizi prestati at coniuge del dipendente o ii Ilimnitiari a suo earico, o it diritto di ottenerli da tctzi, coneorrono a formare il rmtdilo in rnisurst pun it coslo sp,e,gi~~ sostenuto dat dumtore di luivoro. ~'

  2. Le iiidennitui p~rcepite per Ic trasferte fuoni dç/,terri comunale concorroño ut I'ormare it reddito per In panIc ecc~te~le Iir~~Ui inila at giorno, elevate a tOO mita perle trasferle all'estero,fal n~tto.4~t~, spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggi~ d ~i alIo~g~o fornito gratuitamente iI lirnite a ridotto di un terzo. Le t~ndennit~ ~ i rimborsi di sppse per lc trttsIertc nell'ambito dcl ternloi'Ip cthnim;/I~ tramine I rimborsi di spese di tnasporto comaprovate da\docun~~J~. provenienti did vettore, eoncorrono a formare II reddito. \

  3. Le indennità di naviguizione e di volo previsle dalla Iegge'o-ditj~ contxatto collettivo nonchê gli assegni di sede e Ia aura indennitui pereepiti per servizi prestutti all'estero costituiscono reddito nelta misura del 40 per cento dcl toro ammontare. Sc per i servizi prestati alt'estero tai dipendenti delte amminislrazioni statali Ia Iegge prevede In corresponsione di ansi indennitil base e di nsaggiorazioni ad ~essa coltegate concorre a formare il reddito hi sola inde,nniti'i base nellst misura dcl 40 per canto,

  4. Le i,mdeimimitc'i di ciii ti/lit k'tieru a) dii conunc'i 1 dc/ian. 47 pL'rcepitc dw montbri dcl J'nrlc,nu'ntu nrizwnnle, dci Panicnncnto et,ropeo, dci c'onsigli rcgionahi c dci india/mci c/c/la Conic coitinizionale costiluiscoiui reddito net/a misura dr'll'82 per cenw del loin aininoni'are at 11db dcl contrthmtti prem'idcnziali. Le rcslan(i indennitâ indicate nctla medesimim lettci'a g) dcl conmoma 1 dr'il'art. 47 coxt,!iasc000 rcckliio nella ni/sara rId 70 per cento dcl bra a,n,,u'nwre a! iic'tbo dei contribun premideuziali.

  5. Le rcndite e gIl assegni indicati aIle lettere 6) e I) del comma I delI'uirt. 47 si presurnono percepili. salvo prova eontraria, netta niisura is nIle scadenze risultanti diii retativi litoli. Le rendite eostituiseono reddito per il 60 per cemito detl'amrnomitare percepito nd periodo di imposta.

  6. La ,,ia,mcc c/i cm a/l'ant. 47, ion m,;ic, I, tcttc'ra I), coslitmdscono rcddno inipiunhile nd/a liUSilici c/i'! 75 ~ cc'nto c/i'll wi Itnon tale pcrccpito nd pe'rioda d'ioiposiuu.

(d) L'art. II della legge n. 300/1970 (Norine sulla tuteh.4dla, Iibertá e dignihi del tavor~mtori, delta liberlh sindacale e sindacale mid luoghi di lavoro e norme sut colloca ii , rnodiflcato dumt presenCe provvedimento. 6 cosi form

<cArt. II (Alt/vita c'idturnhi, i/creative e assistensi iü~ i'~it~ su seryizio di mensa). — I.e attivitâ culturali. riereati c—id iê'nzj~It proniosse netlazienda sono gestite da organismi form lPtt clii r'ipprcsent'imiti det I m~oratori

Le rappre.celh!an~e sindacnli aziendali. cost ituitL' C! ~' ~ delI'art. /9, /ianno diritto di control/arc' to qunlità dcl sen i'i:io ni dilsu S eojldo4,noda//tcf ,vta!mllhc'c do/la contra(tn:ione ciilleltim'aa. .

L'arl. 19 dcliii medesiina legge cosi roiL

— 34 —

aArt. 19 ~ Cosii(i zione ~kllc' nclppri'.VL'hItahiZc vi,1th 'n/i (l~iL'ildchli). RappresentanZe sindacali azieimdiiti p0550110 Cs ne costituile ad injziuttiva dci lavoruttori in ogni unitui tfdduttic ' nott'ambito:

a) delle assogiazioni utderenti 1dIc cont'cderazioni niaggiormbntt rappresenlative sal piano numzionn Ic; . . .

6) detle associazioni siimdsmcuili, non uifflliate alto predette confederazioni, die siano flrmaumtarie di contmntti cotlettivi nuizionati a provineiali di Iavoro umpplieati neIl'unitiI prodsmtliva.

NcIt'anmhito di uiziende con piii unitul produttive Ic rappresen[aml7o sindumcali possono istit aire organi l i coordimia mcmi to>>. ,

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 220

5911811

18-9-1992


11

lt

Capo II

Art. 7.

  1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria Per Tanno 1992 e istranti ani e delle aree fubbricabili
    immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fubbricabili siti nel inmobiliare stal vinore del Jubiriean esticii vigenti, siti nel nel individilate negit sirianent uroandestinati, ivi compresi territorio deno Stato, a giansidat uso testè diretta l'attività
    quelli alla cui produzione o scambio è diretta in vigore, del quelli alla cui produzione o scamoro e infrito in vigore del presente decreto.

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ esenze dell'imposta dell'imposta e è il proprietario rli rli 2. Soggetto - passiro - den indosta - e - ne profrofto, uso o
ga - agell'immobile ovvero il titolare del diritto di isufruito di i dell'immobile orvero it titoliae accidente nel territorio
dbilazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio *** dollazione suno siesso, unene se non revorzionalmente alla
Medilo Stato; l'imposta è dovuta proporzivi la Stato la dallo Signio; consorzi fra delli enti, le unita sdinnine di cui all'articolo 41 della sanifarik pubbliche annonome al cui anteolo - romanio.
Negge, 33 dicembre 1978, n. 833 (u), e gli istituti autonomi case/popolari.

latio caso popularsia è stabilita nella misura del 3 per mille del : 3. L'imposta e Stabilità fle no mi fahbricabili individualle
valore dei fabbricati e delle avee fahbricabili individualle itt valore dei faboricati e ache urec Jannere è costituito, per
negli strumenti urbanistici vigenti. Îl valore è costituito, per negli strumenti uroanistici vigenti. Tha quello che risulta. i Jaboricali Iscritti al calisto, die catastali delemina-1:4 રકાર dipicanao an annonionia del catasto e dei servizi lecnici 11:1 te dall amministrazione ael condisto e accollisposta con il eranant a segundo techa Tinanze 200), gemnaio 1990 (b),
decelo del Ministro delle finance 2010, gemnaio 1990 (b),
publicato nella Gazzetta Ufficiale 11. 31 del 7 februari en. pubblicato Fella Gazzerta Oriendo I le unità immobiliari 1990, lin montpassificabili nei gruppi cutussiali A, B e C. con તેળાં classificate o classificaoni nel grappe conni a 50 per quelle માવ esclusione delle calegone Arto cruppo D non possedinto
classificate o classificabili nel gruppo d'II0 a pari u 34 70) classificate o classificania nel grappria Al 10, e pari a 34
nell'esercizio d'impresa e nella categoria di mutueria Cil nell'esercizio a impresa e netta Calegona Infrotegoria Ciff.
per quelle classificate o classificabili nella caregoria Citititi per quelle chissificate o crassificati non ancora iscritti
Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti Per determinare in ratore aet fabilitan rendita delle unità
in catasto si fa riferimento alla romabilizei, whane in catasto si ja rigeranento unità inunobiliari urbane immobiliari sonnari. Ter a analicipale del possessore
direttamente adibite ad abitazione prii: נוויי arettamente adione da anata-no stabilita nella misura del 2 sila e del silot Jaminato , dimposta e suo ai sensi del presente
per mille del redore deterninato ai sensi del presente
comma, diminuito ,di 50 milioni alientimene animale ﺍﻟﻘﺎﻟﺔ comnit. "unimato in ente adibita ad abitazione principale ਮ (ਹੋ immobiliare alrettaniente altunità al contribuente che la la
deve intendersi quella nella quale il contribuente che la me aeve intendersi quend inclu quale a contro diritto reale.
possiede a titolo di proprietà, usufruito o altro diritto reale.
e fessioi fumiliari, dimorcine . Per le uni süle e r-suol Jamiliari, admortano unificabili nel gruppo D 133 possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito ાંદુ: ન possedute nell'esercizio d'infresa, il futore revento, che all'ammontare , al foruo delle quolicanialo per ciascun anno
risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno 19. ristita dalle serittive contanni appreviti coefficienti: 1992:
di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: નાં તે તે તે 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988: 1,10; 1987: 1,037;
1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989; 1,05; 1983; 1,10; 1982; ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............................................................................................................................. 1,02; 1991: 1,05; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982: 1,60; 1982 €
1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 € 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1963: 1,80; e negli precedenti: 1,70. Per le arce Jamicano municadire negro strumenti arbanistici vigenti, a vero, per le arce desinate ad
venale in comune connercio orvero, per le a della indonnità renate in comune connervio oriero, per le a celle indennità
attività di pubbliça utilità, dall'ammontare delle indemnità mo che gli enii pubblici competenti per lo svolgimento delle ene gii chii paomet corrisposto o devono corrispondere.

  1. Sono esenti dalla imposta:

li of a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui
sedditi all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi.
all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi. an articolo 39 del Tiesto lanco actie Importare della Repubblica 22 1172 dicembre 1986, n. 917 (c):

6) i fabbricati destinati esclusivanente all'esercizioni
In deglinanno In disposizioni degli del culto, purché compatibile con le disposizioni degli del culto, purche computante con le anspertinenze;
articoli 8 e 19 della Costituzione (d), e le foro pertinente i

articoli 8 e 19 della Castinino (di Proprioria della Samta Sede indicali
negli cariecoli 13, 14, IS e Io del Transmi Revieniense Liste negli articoli 13, 14, 15 e 10 del 17thinao lateralino 1929, il n. 810 (e);

0 (€);
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali
d) i fabbricati appartenenti a locolo, sul saddito, dei d) i Jabbrican appartenenti aga bocale sul reddito dei
è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul realizi in è prevista l'esenzione dan linposta Tocali In Petano Ain
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Inalia.

a;
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma I, lettera c), del citato testo unico delle inposte.
87, comma I, lettera c), del citato testo unico delle insposte 87, comma I , lettera C), der citato lesto di lovero, destinali
sui redditi (c), non aventi finalità idi aumità intusionali di sui redditi (c), non aventi Jinanta di attività istituzionali di carattere didattico; .

ttere adaltiço,
↑ i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle n. 104 (f);

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Mecreto del Presidente della Repubbliall articolo 3-ois del activio del Presidente sive niodificazioni (f);

h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da Eil a E19.

i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in essi, appartenenti al soggetir ene sottoposti a fallimento.
vigore del presente decreto risultato sottoposti a fallinento. rigore del presente decreto risintino sorroponità il jenneordato
a liquidazione coatta anninistrativa o a concordato preventivo con vessione di beni.

  1. L'imposta è riscossa mediante versamento direlto gar 5. L'imposta e riscossa mettante velsanci reficiali MISSA
    le modalità previste ai fini delle imposte sua moso di la collegament le modatta previste al fini ache in poste differe differente versantento diversamento può essere effetnine versante versante la Margo de le Poste Poste Post 15 alcentore 1992. In far case naggiorate del 3.Not dell'O settembre 1992 actono essere maggiorale di sopratti e la p

  2. Per l'anno 1992 è istituita una imposta singordinale 6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta shigoriginale di Seri
    sull'ammontare dei depositi huncari, postali e presso Similia
    La vinni, par il, wedito, a medio, termine, co sun annonate del acposa medio termine, conti correnti, e sezioni per il creato a metao rereificati di deposito p deposti a rispariferi, da chiunque detenuti; sono estag nbretti e nuoni fruitiferi, i libretti di risparmio di presidenti indicati all'articolo 41, primo comma, della legge quoso malcan an articolo 41, primo Commit, nem intercegational da 1982, n. 320 (1); in raccond intervancane mii dal Jean Coloresof nonche I depositi e i conti corrente in correnzione nossofica presso il sistema bancara ( Faran diplomatiche c cònsolari quelli determin da rappresentanze alpronismi interpazione (1) 7315 3 estere in Halla o ad chit e organismi mediti. L'ammine
    godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'ammini

godono della esenzione adde imposte situri al credito sono strazione postate e le azieliae en rivalsa nei confromti dei renuis i e ' depositanti, uma ritenuta del contabili alla dalla del 9 inglio 1992. Blinpossisse per il
entro il 15 settembre 1992 con le modelità provisio per il
rersamento delle ritente di cail all'arritorio 201. sec versamento delle ritende al cui an ancono 2007-2007
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1). .

(lembre 1973, n. 000 (1).
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le Per la nquadazione, e acceste di cui al presente articolo,
sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, sunzioni e i rimborsi dene imposite in circano de disposizioni nonché per le imposte sui redditi: Le imposte straordinaria previste per le imposte sul realmi. De impone in fini delle imposte, sui redditi.

35 -

(a) La legge a. 83)! 978 iititiiiscc II Serviziosanilario nazionale. Si trascnve ii lest.o dcl rchuuivo art. 41:

cArl. 41 (C'onriii:iimi con isuilucioni sanhtarie ric000sciule c/se erogano aSsislL'nza pu/ih/n'a). — Salva lii vigilanza teenico-sanitaria spettitnte all'unil~ sanitarua locale, coinpetente per tcrritorio, nulla ~ innovato alle disposizioni vigcnti per quanto concerne ii regime giuridico-arnmintstnativo degli stiluti ed enti ecciesiastici civilniente riconosciuti die esercitano l'assustenza ospedaliena, nonché degli ospedali di cui all'art. I delhi lcgge 26 novenibre 1973, n. 817.

Salva Ia vigihanza tccnico-sanilaria spettante all'unitâ sanitanua 1oea~e competente per territorio. nullii ~ innovato alla disciplina vigente per quanto concerne lospedale Gss)liena di Genova. Coh legge dello Stab, ~ntro ii 31 dicembre 979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine maurizisino. iii sensi della XIV disposizione transitoria c finale della Coslitiiziniie ed in eonIormitâ, sentite Ic regioni interessate, per quanlo atticile ll'aisislenza ospedaliera, ai principi di cci alla presente legge.

I rapporti delle unit :1 au nitui ne beau competenti per territorio con gli sstttuti, enti ed oiipectali di ciii ul porno comma che abbiano ottenutd Ia classificazionc iii sensi dcliii legge 12 febbraio 1968, n. [32, nonché con l'ospedale Gallicna di (idilova e eon il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati dii apposite eonvenzioni.

La convenzioni di ciji ul terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in contormit) a sehcrni tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, ~u proposta dcl Mi,iistro della sanitâ, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

La regioni, iicIl'assieiinuirc lii dotazione finanziania alle unite sanitarie bocali, devono scour couto dcile convenzioni di cui al presente articoloc.

(b) Si ritiene utile tnascrivcre it testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990:

<iL'amniinistnazionc del catasto e dei servizi tecaici eruiriali é autorizzata a procedere alla revisione delle tarifl'e d'estimodelle unitk immobiliari urbane a destinazione ordinaria, else verranno stabilite sulla base del valore unilarlo di mercato, ordinariamente nitnaibile.

Oh ut'Iici Icenici eraniahi sono tenuti a sentire preventivarnente in menlo i cornuni competenti per territorio.

It y~lgre unitarlo di mereato dii porre a base per lii determinazione delle taniff% nonché per be rendite catastali delte unitã irninobihiani a destinàaiccne 'speciate o particolare, sara determinato come media dei valoni -iscontnati nd biennio 1988-1989.

La~taniffe per leunitC itnmobihiari a destinuzionc ordinarisi, saranno approyate con le procedure previste ~agli arlicoli 30, 31 e 32 del deereto del Presiderite della Repubblica 26 oltobre [972, a. 650.

~Lföndi. necessari saranno resi disponihiti ncgti ordinari capitoli di spe'sC ~dell'esercizio 1990>>.

~>—JI suppl. straord, n. 9 alla Gazzena U//ic/ak - senie genenale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 setlembre 1991 conil quabe sono state determinate Ic tarifledi estisno delle unilC immohiluars urbane per l'intero territorio n'azionale, in autuuiziOne di quantö disposto con ii D.M. 20 gennaio 1990 sopraniportalo. II supplenienlo è suddiviso in 95 fascicoli. ognuno dci quali niporpi Ic tanitfe di cslimo relative a ciascuna provincua.

(c') Si trascnivono. nell'ordine. he dispnaizios>i del t>~sto unico detle imposte sui redditi. approvato con D.P.R. ii. 917/1986. idle quali ii prescnte anticolo ía ninvio:

sArt. 39 [come rniidiiicato dalt'art. I DL. 27 apnilc' 1990, a. 90. converlilo, con modiflciizioni. dalha tegge 26 giugno 1990, a. 54] (Gostruzioni torah). — I. Non si considenuino pnodultive di redditodi fabbnicati le costruzioni o porzioni di costruzioni runali. e relative pertinenzc, apparlenenti ul Ixissessoic o alh'usflittuario dci tcrrcni ciii servono e dcstinate:

a) ai/'abita:iano c/cl/c pcrsonc uchiieuc u/li: cu/iis'a:icnie.cklIu 1c'nru, al/c> custodla dci finn/i. c/cl i'cstianic' s' dug/i c'c/Uici mdiv ci/ici i'n~,Ian:q !1'b Ia sara tori agric'oli. ,u;ocIui ck'i funuiiaii c'otnIrcnn a lam> vailun, si'i)iprc' vhs Is camaih'ristic)u' clvii 'ioiniahilc .ci>nzi~ i'jc1>,i,icknt, nil,' s'.vim',iri' (lh'iIc am vita esercitalt';

b) iii nicovero degli anirnali cli eui ills> Icltersi h) dcl comma 2 delh'art. 29 e di quclli occorrcnti per ha cohlivazione:

c) alla custodia dellc macchine. ctegli usttrczzi e ctclt~ ac~nrte occorrenti per lii coltivazionc:

— 36 -—

ci! a ha pnutezionc delle put nt~. ala en nservazione dci prçdot ii agnicoli c til he at Ii vi IC di ma ni pouazione e t nasfonmazios ic di cui it lbs lettera c) dcl comma 2 dehl'art. 29".

cArt, 87 (Sog,c'c'lli pass/il). comma I . let lena cl —— I Sono sogget Li ahl'imposta scsI rcddito delle personc giuridichic:

a)-b) (amiss/a);

c) ghi enti pubbhici c pniva Ii diversi dahle sucietu'i, residenli nd terrstorio deilo Stusto, che non huintin per oggctto esclusivo a pnincipaic l'esercszto di at tivi tul coin mercua Ii,.

(d) Si ti'uiscrivc it tcslo dcgti inticohi 8 c 19 della Costituzione: eArt. 8. — Tulle Ic coniessioni nehigiosc smm egualmenle lihenc davanti allis hegge.

La confessioni rciigiose diverse ct:>tli euittohicus hanno djjii[Io,t~i I 1. organiz.zarsi secondo i propni statuti. in quanta non contrattino ~i~s"~ C l'ondinarnento giunictico ihahiusno. /

I loro napponti con ho Stusto soon rcgohuiti per hegge~ulhst. b~r~~c~h ~ intese con he relative nuipprcsentuiitJ.en. f' &gt; .. : ,~\ d

aArt, 19. — Tutu hanno dinitto di pnot'esSare hiberuim4n~i4 lb pç*nia fade rébigiosa in qualsitsi Lirmi, iudividuuile a assoei)~t,ati~cfr, ía~i≤'t ti propaganda ccli esercituinne in pnivalo o a pubblico ii ciilt~ ijI~.g~p~ j si tratti di rid contrani at buon costume>>. ~~s (e) 11 teslo degli anticoti 3. 1>1. IS e 16 dcl Tnattato~~

reso esecutivo con lii lcgge a. 810/1929. C ii seguente: ~t

cArt. 13. — L'Itahia ric000ss'.e ailsi Santa Sede Ia piena proprictC C' delle Basiliche painuarcahi di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria a Maggiore e di San Paolo, cogli edilici annessi (allegato II, I, 2 c 3), ~

La Stato tnasfenisce atta Santa Sede ha libena gestione ed d ansministrazione della delta Basilica di San Paoho c delh'anncsso R Monastero, versando ahtresi iitlus Santa Sede i capitahi cornispondenti ahle somme stanziate annualmenie nel biluincio del Minisscrp della pubblica istruzione per lii delta Basilica.

Resla dcl pan intcso che Is> Santa Sede C libena propnietania dcl Ic dipendente editicio di Sin Calhisto pres:io Santi Maria in Traslevere bi (allegato II, 9). In

Art. 14.— L'ltuihiu> niconosec allis Santa Sede Ia picas propnietui dcl palazzo pontificio di Castel Guindohlo con tulle Ic dotazioni. attincnze e dipendenze (allcgato II, 4). quali on si trovuino gil> in possesso delta Cd Santa Sede medesinua. nonehis si obbliga a cederLe, panirncnti in piena proprietil, effclluandone ha consegna caIro sci mesi dalh'entnatis in vigore del presenle Trattato. lii Villa Barbenini in Caslel Gandolfo con tutte Ic G dolazioni. attincnze e dipencienze (allegato hI. ~>

Per integrare In proprietC dcgli immobihi Siti nd halo nord dcl ColIc ye Guanicolense appscrtenenti alha Sacna Congreguuione di Propaganda sp Fide cad altni lstituti ecclesiastici e prospicicnti verso 1 pahazzi valicani. di In Stato si impegna a trasferire allis Santa Sede ad aghi enti else saranno 19 da Es~a indicati gli inirnobihi di proprietul dello Stab o di Icr7i esistenti in pe delta zona. Oh iinmobihi appartenenti aht~s delta Con~rega7ione a ad aliri IsI itoh e quielli dut Inasfenire soon indieuili nell'alhcgtttst pianI~(ttBG~. gab Il. 12). ~

gli edifici L'ltalia. ex-convesutuali inline, tnasferiscc in Ronsa nih Santa annessi Sede nIh in piena BasiIV,~d~ c~h?~ ~~di Aposlpli ed alle ch>iese di Suint'Andrea della Valle ~)'~ A~O~P>~ Catinani. con tutti gli annessi e dipendcnze (nlIcgusto~tL,.3 .~e~5),t4hc~m consegnansi prcsente Truithalo. libcri dii occupusloni cairo on anna dahi'c~)g[l/ 'Lu~ ~

Art IS Gb immohihi mdii, LII mIt itt It i_ ni~,?ii~ II,!t~.L prsinos secondo dcll'anl. 14. nonchuC i palazzi della Du 1mm. dchl>c 'qi~d~iliäf'~li5~D Propaganda Fide in Piazza di Spagmi. sl pu la7zo del ~sitO1flzio dc re( uduaccnze. quello dci Converlendi (or,i Conereg~1zson ~m~bjc5aä'ts(u Ofientsmls) in piazza Scossacavalhi. ih pud>izzo d I Vtcanui (ahIcgsc/M.,~6?ob 7,8, tOe It). e ghi altni edilici nei quali Ia SulnI Sede in ,ivvensre crederui de1 cli sisternusre altni suol Dicasteni, benche f,mcent partc 'I bernmlonio della cot Stab i tabiano. god ranno dcl he irnm 011111 tCOflOS lute dat din tIn isti in ternaziona he udhe sedi degl i agen hi cli pbonsa t ci di t.t Ii ester, ita

Le stesse immunits'i si apphicaho pure nei ni Uarc dcllc aftrc elucse. C I ache futri di Roma . d lint ate il tempo in ccli vc ng~ >0 nehle medesirne. pn1 senzui essere us perle il psibbliecs. celebrate l'uazi cnth'in tervcn to dcl 5511 Somnuo Poatclice.

Art. Il>. — oh iinmnobili indicati ad Ire articoli prccedenli. tioncliC md quelli adibiti us sedi dei scgucnli Istituti pontilici: Universitti Gregoriansm. ,~ IsIlum o B hIlcs~ Orientate, Areltcologico, Sensmnum rio Russo, Coblcgio ~ Lomhardo, i due putlazzi di Sant'Apollinare cia Casa degli escreizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato Ill, I. h—isis, 2. 6, 7. 8), non

sananno miii assoggettsiti a vincoli o ad espnopniuszioni per causut di ten puhhliea utilitti, se non pnevio accordo con lii Santa Sede. c saruinno iio escnli da tnibuli sd ordinani else stniondinars tanks verso In Slullo qua/ito pe verso qualsiasi ahlro elite. urn

k

69118 13

! 8-9-1993

È in facoltà della Santa Sede di dure a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei fre articoli precedenti, l'asselo citilionin,
indicati nel presente articolo e nei fre articoli precedenti, l'autorità indicati nel presente articolo e nel fre articon precedenti, resische che
creda, senza brisogno di autorizzazioni o consensi da parte di annorizono illulare no 1 bisogno di autorizzizioni o consensi di pirte di altonia
governative, provinciali o comunali italiano, le quali possono all'opossono all'inversa la
fare a Cate fare sicure cattolica».

(f) La legge n. 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza.
Fintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

e cosi formulato:

  • NATI: 5-bis (Immobili con destinazione ad ust culturali ). — Non
    del reddito li consistent del reclaito delle persone fisiche, del reddito congorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito contentone alla formazione del reddit assoggedu ti all'imposta locatio
    delle persone ajuridiche e dei rodditi assoggedu ti all'imposta locks internetis in die liblioteche,
    c

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma Ic Il mulanchio di destinazione dell'Anministrazione dell'Anministrazione per persone per per ne procedente, senzu la proventiva illuonizazione dell'Ambieria, per
el beni culturali, il manato assomo delle delle delle delle delle delle delle survivali e superiorio su tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambicatali dà innnediala
comunicazione agli uliici tributuri delle violazioni che comportano la
ccomportalle nonvolazioni» ﻟﻠﺘ decadenza dalle agevolazioni». ) : (

முதல்காட்ச் மட்டும் 1997 ஆம் ஆண்டு மாந்து முறைய வருக்கு முற்றும் வார் வ
ர் வாக்காவில் பிரப்பட்ட பாட்டப் போட்டிகள் விட்ட விளையாட்டு வாக்குக்கு கொண்டுகள் வாகும்.
புல் இருநாள்

ﺩ - 9010 sepostale di bancoposta e or telecomunicazioni, approvato don Di Arto Bi
di imarzo 1973. u. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituto con
io con decreto

(I) Il secondo contra dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 2007 - 11 - 120 - 2000 - 12 - 12 - 120 - 120 - 1200 - 12 - 1200 - 12 - 1200 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 2000 - 12 - 2000 - 12 - 2000 - 12 - 2000 - 12 - 200

La misura della ritenuta è stata clevata, da ultimo, come sopra :

on monodalità di versamento diretto al concessionario della riscossione (allo
nto nodalità di versamento dirente postale) dell'imposta straordinaria

37

ui depositi bancari e postali.

Serie generale - n. 220

Art. 8.

  1. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del - T. Nell esercizio del poten previsti lian 29 settembre
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre decreto del Presidente dena Repubblica - 2) Socreto del 1973, n. 603, come sostitinto dan venibre 1976, n. 784 (d), Presidente della Repubblica 2 novembro 19 soggiti utenti el forniture di cnergia elettrica nei fabbricati, al fine di
    forniture di cnergia elettrica nei fabbricati, al fine di forniture di chergia cictirica fiscale dell'intente stesso e
    acquisire il numero di codice fiscale dell'untente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi quello del proprietarro, se chverso, nonono giovano giovano la sua superficie commerciale.

  2. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utenie tramite l'ente erogatore;
    fattura ed è inviato all'utenie tramite l'ente evogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe esso deve essere compinte, con tassa a carico della tribiliaria a cura dell'aterra, cotro il termine indicato amministrazione desimataria, cheroo del Ministro delle nel questionario siesso. Con noviero eni dalla data di infanze, da Chamare presente decreto, è approvato i modello di questionario (b).

  3. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia clettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono elettrica nelle tinta nimobilia entro sessanta giorni dalla
    tenuti a comunicare all'utente, entro sessanto, il proprio tentiti a comunicare an archio, convore decreto, il proprio
    data di entrata in vigore del prosente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali idennumero ur codice riscale o gi el caso di comproprietà.
    tificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà tificativi den unita numiconnale, nel sicazione del numero.
    I'obbligo è soddisfatto con la comunicazione consistari. Il u l'obbigo e soddistatto con tanto dei comproprietari. La di codice fiscale di thio essere data dal proprietamedesima comunicazione ac ro conduttore nel caso di
    rio dell'unità immobiliare al conductore di ontrato in rio den unità numoomare m so alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttosa vigore del presente decreto; in tal caso in concircure dell'interessed.
    tenuto ad indicare all'ente cui richiede la fornito anche il energia elettrica, oltre al proprio, anche il numfetia diffici 1-1 9/2 codice fiscale del proprietario.

  4. Il Ministero dielle finanze, mediante propertra mediante antomatizzate di clavorazioni del catasto e degli entis delle dichiarazioni del redoni, Gel catasto el Catasto Catalogano erogatori di formato e urenciali non dichia non dichia can sono accertare i reddita - Repursione - 1-60s - etch - december - 1-200
    Presidente - dellarticolo - 1-60s - 1-60s - 1-60 - 1-100 - 1-100 - 1-200 - 1-200 - 1-20 - 1-20 - 1-20 - 1-2 Il. 600 (c). Sc riscita eno radiverso dall'utente indicato energia elettrica E soggetto inverso ciali connumento
    nel contratto, il Ministero delle finanze ne ca conseguentia varia oni പ്ര contrattuali.

  5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giufidithe e
    dell'imposta locale sui redditi, dovute per i perrodi di imposta relativamente ai quali il termine per lasi presentazione della dichiarazione è scaduto anteriornente presentazione della dicinarazione e seatrato decreto, i alla con agli edela legge 2016 die 1998 miliar provinsione provinsioning metropolina provinsioni
    integrative, on gli in aumento per quanto riguarda i redditi dei frobbricati. Il ni alluenti che intendono avvvalersi delle disposizioni contribuente che intendono presentare, dal 1º agosto al
    della presente comma devono di remisio e all'ufficio delle del presente comina devono prescitato, dall'ufficio delle
    15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio dell'o 15 dicembre 1992, al Centro di solvizio o un'alcinicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle fiscale, apposita - dicinatazione, - Golformonioneno - and

IVlinistro delk~ linaaze da pubblicare nella Gur:eita U/,jiciale entro ii 30 luglio 1992 (e), e devono versare dal 10 agosto al IS dicembre 1992 l'imposfa o Ia maggiore imposta dovuta, nonch~, in luogo delle sanzióni e degli interessi previsti negti arlicoli 46 e 49 del decreto del Presidente della RepubbHca 29 settembre 1973, n, 600 (c), c negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 scttembre 1973, n. 602 (1,), una soprat~tassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto~ nelle seguenti misure: 10 per cento per ii prirno petiodo; 20 per cento per il sccondo periodo; 30 per cento per il terzo pcriodo; 40 per cento per ii quarto periodo; 50 per cento per Il quinto periodo; 60 per cento PCI. ii sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a qt~e1Io in corso (g). Le attestazioni del versamenU devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Lc disposizioni del presente comma Si applicano sempreché alla data di presentazionc della dichiarazione non siano iniziali accessi, ispezioni e veriflche ovvero non sin stato notificato avviso di accertamento; l'JLO.R pagala in applicazione dc/fe dsposiz,on, deipresenle comma non è deducibile a/fbi! dc/fe imposic? Sal FethIliL

  1. In considerazione della emanazionc, con efietto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle flnanze integralivo dci dati c delle notizie indicativi di capacitá contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidents della Repubblica 29 settembre 1973, a. 600, modificato dall~articolo I della legge 30 dicembre 1991, n. 4.13 (c), I cor,tribuenti possono corrispondere dal 10 • agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenli aller~jodiiTusioni non corrisposti per periodi anteriori a q.uèllo~~ éQrsp alla data di entrata in vigore del presents deci:etø:, ~ clisposizioni del presente comma non si applicado qualora anteriormente alla data di entrata in Vigore del presente decreto sia stuto elevato processo • ~/ci~b~i1e' •o notifIcata ingiunzione di pagamento. .1 v~Ysanfehti sono effettuati, con Ic modalità stabilite con ii r~reto dcl Ministro delle (inanze previsto aol comma 5 (h), in unica soluzione e con I'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

  2. Agli oneri ~ carico dell'Amministrazione iinanziaria di cal ni commi 1,2, 3 &4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, Si provvede con quota parte dells maggiori entrate recate per lo stesso annO dal presente capo; Ic somrne eventualniente non impegnate nell'a nan 1992 potranno essere utihzzate neIl'anno 1993.

A

Il questionnrio, dehitaniente comptilato e lirmato. deve essere restituito cntro cluindici giorm daila data di nicevimento.

L'anagrafe tnibutaria vigiia sbll'osservanza degli obblighi di coniunicazione previsti diii presente dccrcto epub richiedere integrazioni e chuanirnenti at soggetti che hanno eseguito Ic comunicazi~ni stessen,

(b) II modello C stato npprovato con D.M. 31 iugiio 1992 pubblicato odin Gu::euo tI//icinie — senie generate - n. 206 dcl 2 settembre 1992.

(c) Si tnascnive ii testo delic disposizioni del D.P.R, ii. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia cli accertarnento delle linposte SUi redditi) nile quaui ii presenie anticolo lit ninvio:

cArt. 2 [conic modilicato daul'art. I della legge 30 dicembre 1991 n 413] (ContL'nulo del/a dichiarazionc delhi persone /Isic/ie). dichianazione deile persone fisiche, oltre quanto st~bilito nd. secørrdjl< comma deil'art, I, deve indicare le generalitil, il comunc di.iabfUi~n~ anagralica e, se diverso, quello di domicitto fiscale, I'indinizzof Io,4~t~ civile del contnibuente nonchC Ia denominazione della ~/itta~i coninbuente C imprenditore e ii luogoo I luoghi in cui'~q~q ~ conservate Ic scri!ture contabili prcsci-itte diii presente decr~\$~.~ d?i~ejt~ ~ disposizioni Glistessi elemcnti devono essere indieati i!4che,~ç~ persone i cut redditi sono imputa~i al contnibuente o p~r Ic cornpetono deduzioni o dçtrazioni at sensi degli artieoli l0~~i'~ e D.P.R. 29 set tembrc 1973, ii 597 e deil'art. 7 del D.P.R. 29 sbtj&h~ 1973, a. 599. .

La thchiarozwuie dei'c lao/ire canienere I 'i,,dicazIone dci segnenhi a~i7~ c' 1101/sic indacifty, dl capacita coniribtuiva, re/ally! al/a disponibilitb, iij fialia a aliesiero, ciaparie dcl contribuenie c c/elk a/ire persone di cul at prnm~ COlflfliO, di:

I) aema,ncthili do murls,no. 'tori e hnbarcaziani do dipörto, outoi'<'icoli, olin inezzi di tra.rporlo a niolore a/ire i 250 cc'nii,netri cithi i rau!oilcs: carolli do c<7uilazione o do corsa;

2) res!den:c principal! o secondarie;

3) co/labona tori faini/lani ed ottii lovo,~ion add i~ alto casi a ala fwnigha:

4) niserve di cactia e di pe'scci;

5) o.c,ci'i,ia:icini di agm lipo. hnnioiam,'nie al/a indicozione degli istiluti o iniprest' di ossicurazione e a! dot! identi/icalii'i del/c polizzi, crc/use Ic os.sicurozioni relative al/a responsabillld cii'ile per to circolaziaiu cii reicoli a luotare a qua/Ic cu/Ia tita, coutro gh inforiuni e hi mo/elite;

6) manse di telefinto llmutatantenie al/a indkazione dale social cd cut! erogaucri e dat dot! identi/icaiivi dc/Ic ulense,

Con dc'creio <hi! buinisiro del/c /Inanze, do pubblicare ne/ia Gazzetta U flicinie. c/oi'rau,w c'ssere inaclificati ccl integral! ! dat! e Ic nolizic di cui <ii comma precc'dciue e douranno ezcere alirc'si csclus! c/ali'ohbligo della indicaziouc' i dali e Ic nods/c indkati lie! presenle an/cob c/it /An,n,incruazionc finanz!orio C in grado di acqithdre d!rcuanienic. • /

Devono inoltre essere indicati •i canoni per i fabbricati dati is lOLd7IOne o~,n: altio eicnsento nichiesto nd modeilo di dichisnazione di cui at successivo art. 8n,

cArt, 41-hit [aggiunto dall'art, I dci D.F~R. 14 aprile 1982, n, 309 pal sostiluito daii'art, 2 delIa legge 30 dicembre 199 ~—4 (Acccilanicnio pat_tale) — I Senza prcgiudizio dcli uj,t~'i ~1e a accerhatnice nei tenmini stahiliti dali ant 43 gli uffic~",4'~!l ,,snj o~t~ qualona d ilk. segnahazioni etTettuahe dat Centno )ht~ t1~o LI insposte dinette dilia Guardia di finanza o di pubbli~)~e liSn ,ini~fl' ~ ni c.d enti pubblici oppure dai dab in possesso deli ~nagça e4nitlu~act'at ~ nisuitino eiementi che consentono di stabilire I esisl~4a f~i'q rcddito d non di~hianato o Ii miggione ammontirC di un reçI.4i~~ ~'vZi~1iih~nt4 dichianito cisc tvrebbe dovuto conconiere a l'lsn~ a~nS- yt&lttb I imponibile comprcsi i redditi d t p Inhecipizioni in so~te ~t~a octazT~pi I t.d imprese di cui ill arl 5 del tcsto unico dcli~z imp ~tc cut reddthj~ I. ipprovito coil dccreto del Presidente dcli'i Rc~ubbli a ~~dsqe~ib~ ~ 1986. n 917, o l'esistenza cli deduzioni, escnzioni e~i age ola~ioni1irtutto 1< o in panic non spettanti, possono limitarsi ad ,ccer re, in base agh elementi predetti, ii reddito o il .rnaggior neddi 0 in ponibili. Non SI applica In disposizione delI~ant. 44. • ,, .

  1. Le disposizioni dcl comma I posso o applicansi ancht I~ aii'acccrtamcnto indutlivo dci nicavi e dci compen ', i ciii all'art. 12 dcl Ic decrcto-leggc 2 nsanzo 1989, is. 69, convertito, con odilicazioni, dalia icgge 27 aprile 1989. ii 154. e successive modificazioni, tenendo conic della dimostrazionc delia non applicabilitl dci cocfficienti evcntuaimcn~d~ be fónnita cliii contrihuenle, con Ic modauitb di cui aIl'ultimo'poriodo del5~ comma I deiio stcsso art. 12. L'accertamcnto parziaie avverrl~ utilizzando esclusivamente ii coeflicicnte basato sul contnibuto dinette~ iavonativo determinato con i decreti di cut aII'art. II, comma 5, dciti citato decrcto-legge n. 69 dcl 1989, convcrtiro, con modificazioni, daIhaal ieggc n 154 dcl 1989. c successive mcidilicazioni. Le disposizioni dcllit

(a) L'art. 8 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'nnagrafe tributaria e at codice fiscale dci contribuenti), come sostituito daWart. I dcl DP.R. ii. 784/1976, poi modilicato dali'art. I dci D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, a cost forniulato:

&lt;<Art, S (Poleri deiI'anagrafe iribtaaria). — L'anagrafe tributaria puô inviarc qt~cstioflari a qualsiasi ~oggetto. mediante raccomandata con a~vv~.so di ricevimento, e puO riclsiedere Ia prcsentazjooe cli allegati nile dichiarazioni dci redditi c delliVA, da' rcdigersi in çonfornd~á a modelli stabiliti con decreto dcl Ministro dde Iinaisze, ailo scopo cli acqtliarre o vcrificare gil elementi di identificazione nccessari per l'attribuzionc dcl numero di codice fiscale e bItt gli attn elementi contenuti neile domande di attnibuzionc di cut al precedente a~t 4. natalie gil olaf dat! ut/li per <<no cotuplela i,,dividuazionc del sogge(w a! fbi dcll'acceria,ncnto di tributi a comr!buii.

Serie generale - n. 220

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA FIALIANA

presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in
contributo con libità codicacia e nei essi in cui la detta dimostrazione ere presente contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione ni
di reginia di contabilità dei così in cui la cui la cleila dimostrazione di regin non applicabilità dei così la cisi la cuita annostrazioni:
di regiir non applicabilità dei coelficienti risulti asseverata da residente della ioni Soggetti di sen Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, c. successive modificazioni. Nella
192. Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, c. successive modificazioni. Nei a Bentblica 26 offobre 1922, 11. 050, e siccessive Ilass indicazione dei
Repironti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazioni conformazi confronti di questi ultimi si appincinio, ni caso al inisa musiciii il finini in inistrito.
Falli asseverati, ove non derivante da fallari, a del decreto-legge 10 luglio del fatti asseverati, ove non acrivante del decreto-sege 10 luglio
dal contribuente, le pene previste mell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 973 dal contribuono, lo ponvertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982.
sui 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dall'a legge 7 agosto 1982. 1982, n. 429, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991. a. 823, n. 516, come sostituito dall'ari. 6 del decleto-legge 15 margo 1991, n. 054).
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154b.

18-9-1992

ાંવત

09

ਸੀ।

30 -

110

. 11 220, 2 Jall'art, 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309] (Onisions in 200, b Lall'art, 1 del 1 D.P.R. 14 alpine - 1782, 11. 2017 | Onlinessen
Caramplete della diehia della dichiarazione /. --- Nel Caso di Caro C ( L C ( L ( ) foresentazione dichiaria da due a quatiro volte l'ammontate della montare della con la prove inposte convince e comunque non inferiore a lire rrecentonilla. Se aon isono dovine imposte, la pena pecuniaria si applica nella misui a lire
isono dovine imposte, la pena pecuniaria si applica nella misui ul lire isono dovine imposte, la pena pecumana si appiner nein indei soggetti
precentoniilo elevabile fino a lire remilioni nei confronti dei soggetti piecentonilia) elevabile Inno a Tire Trenditori nel Comfonia dei soggere
obbligali gala tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere. ridotta fino a lire sessantanila nei confronti dei lavoratori dipendenti di ਤੇ ਹ ridotta fino a lire sessimmina nel confronti dell'art. I che non hanno presentato
con alla lettera d) del quarto comma dell'art. I che non hanno presentato
no in l'ettera di il certificato ivi previsto.

i all Se nella dichiarazione presentata non somo compresi lutti i singoli.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi due a constria volte Se nella dichiarazione presentata non sono compresa qualità volte rio. redditi posseduli, si applica la pena pecumini dal due il quovice in velle
l'ammontare delle imposte è delle maggiori imposte dovute in relazione hi el ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commit riguardano anche ૮૮૬ત રાજ્યન Se onissioni previste nel precesserer connor rigani.
redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

itti prodo ichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo convila. ?ഗ്ഗി è indicato di fini delle singole unposte un reamo a due volte l'ammonutare
accertato si applica la pena pecuniaria da una a dovette medie se la a vertato si applica la pend pecunaria no tina create dovule, anche se la one tica della maggiore imposta o aeae maggio, impose itità e oneri. La pena
iella differenza dipenda dalle indeducibilità di spesse, passività e oneri. La pena differenza dipenda dalle madentiali a ciascrità e vascrità e vastrata di un
pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è sunnentata di un pecuniaria, per la parte relativa a chastano anpodho dichiarato riguarda
terzo se la differenza traili reddito accertato e guerrerà co la magnioca :t18 terzo so la differenza fram realmo acceivotta alla metà se la maggiore
anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta della man si configa quando i ul anche i redditi prodotti all estero, e Francisco e non si applica quando.
imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applicita >Ila imposta e inferiore a un qual lo ta finent dessi lare a lire diecinilia.
Ia maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecinilia. che

miggiore infrosta wata si intende la differenza Ira l'imposta linuidata
Per maggiore imposta si intende la differenza elle, diekiprazione, al n m base an accertamento e quel sensi dell'art. 36-ter.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un gueston Se la diciniarazione e stata presentano comma ridotte a un quarto».
mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto». Ale

«Art. 49 [come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite nella dichlarazione moconic diciraticoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre.
deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 se applica 1973, n. 598, c all'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, si applica ifica 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.P.K. 29 sciennore 1973, ti. 399, si apprica.
One la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta sono sulc la pena pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono slate igni ca siessa pena si apputa se le indeoro aribuente, in sede di ritenuta alla alla itto fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55».

igli Con riferimento all'art. 46 soprariportato si precisa che gli introcrit ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre che 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni, dalla del legge 27 novembre 1989, n. 384. 111

(d) La legge n. 408/1990 reca: «ÍSisposizioni (ributarie in materia nto endi rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e તેની rea semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento :110 itto vongane. Delegne al Governo por in rendite e per la revisione dello illa agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 14, dellimitatamente agli ultimi due commi:

-- 39 -

a4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella dolla Gazzetta Ufficiale, saranno stabilità per i versamenti delle
Gazzetta Ufficiale, saranno stabilità per i versamenti delle Gazzetta Ufficiali. Sarrino Meliarazione integrativa di cui all'ultimo
imposte dovute in sede di dichiarazione integrativalia. Repubblica, 20 imposte dovule in sede in chemariziono naografia.
Comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

More 1975, n. 600. C Genei chiarazioni integrative di cui all'utimo
S. La presentazione delle dichiarazioni integrative 2001 29 La presentazione dene mend del Presidente diella Repubblica 29 comma dell'arr. 9 del decreari esemente degli adempimenti ai sensi settembre 1973, n. 000, C la reginitizao del Presidente della Repubblica
del primo comma dell'urt. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del primo condina cen art. 40 del closicio delle integrazioni e delle
26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni provini delle 25 - ottobre - 1972, - In. 053, - nel - ner i reati previsti dall'i regolarizzazioni eneridate, escludiono la panionio no modificazioni, dafla legge 7 agosto 1982, n. 516».

(e) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Guszetta UJiciale -(e) scrie generale - n. 178 del 30 lighto 1772, ksinoi integrative dei redditi dei fabbricati.

· (f) II D.P.R. n. 602/1973 recn: «Disposizioni sullar riscossidne delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:
imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei FRB P. 24 dievmbre 1976 oste suffeddini». Si trascrive il teato el D.P.R. 24 dicembre 1976,
«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976,

«Art. 9 [come modificato dan 14 : 3 del 200, e dall'art. 7, comma
n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 677 : Munico o origania. n. 920, dall'art. 2 del D.F.R. 14 aprie 1988, n. 67) { Municato o riurdato,
3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, u. 67] varmento diretto nel S, della legge imanzaria 11 marza (fettuato il versamento diretto nel versamento alretto). -- Se non victie criettano rivati dopo la scadenza si
termini stabiliti, sugli importi non versali dopo decorrenza de termini stadinii, suga linporti non versarrento annuo con decorrenza dial appira i micresse in ragiono dei nove pe e fino alla datta del pagamento o giorno successivo a queno di scadenza e inno anno state iscritte le
della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versale.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuento Qualora I meresse non sia ruolo.

o. ritenute alla fonte riscuatibili mediante versamento diretto liquidulo ritende and Johne Asema sensi degli urticoli 36-bis, secondo (giuga: E ada afficio del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600)».

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 digemble 09 n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 66 f - epinger (10, 00 n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1982. dall'arte a differe di Marie R. 1 m 123, m. 309, e dall'art. 13 dic blu. 10, 10, 10 ( Rifardali on onessi versamenti diretti previsti dall'a offerito prescritte scadenze i versamenti directo previsit ann ar resolum in effective (
mumeri 3) e 6), e secondo comma, lettera et esseng delle scapient mimeri 3) è B), e secondo (onand. Rischaranta per cento delle scommo interfore e soggetto ana sophattassa e del cinquanta per cento nel caso che a non versate. La soprattassa e doi anniquella altri versamenti direja previsti ritardati oci omessi, in tutto o in parro, sul maggiore coppignificare dall'att. S. Le soprattisse se appravantiquidato dall'ufficiofogle possio delle imposte è delle ritendie una Jonie-niganalo dan grand (R settembre 1973, n. 600.

Le soprattusse di cui al comma precedente sono un portugionemente Le soprattusse di cui al comuna precessimo serio se il versamento dell'alterne cseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza d E fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interesso (trevisto so dall'art. 9».

(g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 c 6 agosto 1992 c. publicati nella
(g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 c. (80 del 12 angolo 1902 k.ri. 206 del (g) Con DD.MINI. 5 agosto 1972 - C o agosto 1992 ( 1992 - n. 206 del
Guzzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 angsto 1992 - n. 206 del Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 der 12 altro, 11 cmodalità - di 14
2 settembro 1992, sono state dețiate - maio diffa tiscossione (allo versamento, rispettivamente al concessionario della tiscocssione («Mo versamento, Tispetitvanente an Corrente postale) tranite delle aziende sportello o mediano conto colle muggiori imposte e 'delle sopràitasse
di credito, delle imposte, delle muggiori imposte e inquinto, picc, qualita di credito, delle imposto, dene maggioni infposio o con qualito riguarda i redditi dei fabbricati.

irda 1 Teodini Ger-180011000 (h) Con D.M. 29 lughto 1992, publicito nell'occiditate, fra l'altro, le
scrie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state dellate, fra l'altro, le serie generale - n. 178 del 30 lugno 1972, sono ranet in regolațizzamodalità per la effettuazione dei versamentii concernente, alla niodalità per la energazione dei versamento sui clell'abbonaniento alle radiodiffusioni.

Art. 9.

I. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui afla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente delta Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive inodificazioni (a), stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

2, L'imposta di bollo sugli atti compiuti dat giudice e dat cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dci processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di mai~chc o mediante versameãto in conto corrente ppstale intestato atl'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i proOedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli ii cui valore supera lire 5 milioni. davanti a! pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla cone di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

  1. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dat giudice e dai segretari, cothpresa quella sugli oniginali delle dec~isioni e dci provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi a! Con~ig1io di Stab ed a! iribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con Ic modalitâ di cui al comma 2.

  2. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli Orticoli 19 e 20 della taniffa allegato A, annessa al decreto. dcl Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), e elevata a lire 2 000

  3. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui iatl'artieolo' 20-bis della tariffa allegato A, annessa a! ~decretd del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ft 642 e successive modificazioni (a), e elevata •,~i~pe.ftk'arnente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1:100 a, lire :2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

  4. La carta bollata, i moduli rcdatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registni giâ bollati in mo'do straordinario,che.a!la data di cui at comma 7 sono interarnente in bianco, devono essere integrati prima deIl'uso, sino a concorrenza de!l'im~osta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto. del Presidente delta Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a).

  5. Lè dis~~si~ioñi del. ~r~seri~e ~trticolo si applicapo a décorrere dat 14 luglio 1992.

j21

GIl .articoli 19,20 e 20-bis della tariffa riguartlano,rispeitiviimenie l'irnposta.di bob per ricevute, quetanze, note, con ii, latture. distinte sirnili, anche se non sotioseritti, quando Ia ~oinrna supera L. 150.001 ovvero sia indeterminata o a saldo per son~rna inferiore al debilç originanlo senza indicazionc di quesio o delic precedenli qtiieianze l'imposta di bollo per estratli di conhi, nonché letieree iltd documenti d add,ehitansenlo o di accredituinento di somrne, portanti a ineño Is caus, dell'accreditamento o deIl'addebitamento e relativi henestari quando ii comma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, leitere ricevute di accreditarnento e simili, anche cc non sottoscritte. consegnat~ per l'incasso o altriinenti negoziate presso aziende e istituti di credite dovuta per ogni esemplare, quando Is somma. rispettivamente, no~ supera L. 100.000; oltre 1.. 100.000 fino a L. 250.000: oltre L. 250,001 fino a L. 500.000; oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000: 6br~ L. 1,000.000.

Si tenga presente chc con D.M. 20 agosto 992, pu~blical~ij~ suppl~ ord. ii. 106 aIls G'azzeua (J//lciale scrie generalc ji. 196'~t~j agoslo 1992, ê.stat~ approvata Ia nuova tariffa dell'iinposJ~d~j~'j! presente vigore dal decreto. 24 agosto 1992. in esecuzione delI'art. 0,~ ~

Si irascrive inoltre ii testo ddll'nrt. 12 dcl citato D.P.R. 647?

nArt. 12 (Maiche da ho/Ia). — L'annullamento delle marc avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di ~u1ti delle parti a della data o di un timbro parte su ciascuna mares e pane sul foglio.

Per I'annullamento deve essere usato inchiostro o n~atita copiativa

Sulle marche da bollo non ê consenhito scrivere né apporre timbri t altre siampigliature iranne che per eseguirnc l~annuIlamento ii conforinitá dci precedenhi conami.

E vietato usare marche deteriorate a ussic in precedenzaa.

Art. 10.

  1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa anne~sa a! decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successiv~ modilicazioni (a)~ con esclusione di quelle previste aBa voce n. 125 e alIt voce n. 131 delIa stessa tariffa, sono aurnentate del lOt per cenbo.

  2. L'aumento di cui ~a! comma I si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per Ia vid~ azionh relative ad atti e provvedimenti arnministrati rinnovati, sottoposti a visto o vidirnazione s ,ssi~r teal 31 dicembre 1991; l'aumento si app tasse annuali ii cui terinine ultinao di successivamente alla predetui data. Gil i~'~çd~flei~ vanno arrotondatt alle mille hue suPet'itot\t ~- 4

~o 3,-Le relative integrazioni, dovute pe'~ç' 'ift~f~' devono essere cornisposte entro it 31 inediante versam~nto in conto corr nie pa tale, it~'~ all'ufftcio del registro tasse suIte co cessi i governativh' di Roma. Per i pagamenti cffettua i a 'iezzo inarclje' compresi quelli re!ativi alle patenti di uid~ , I'integraziont~ puà essere.corrisposta anche mçdiant Ic ormali mar~hC~ di concessione governativa da anni rsi a cura , de.~ contnibuente. . .

  1. Con effetto dat I~ gennaio 1992, Ia tassa concessionc governativa per l'iscnizione delle societâ ñê" .registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi l8~'

(a) II O.P.R. ii. 642/1972 reca Ia disciplina dcll'imposta di hobo. L'allegato A. añnesso al dccretd,riporta In tariffs degli atti, docuunenti e registri soggeiti all'iniposta fi1 'dall'origind (parte I) e hi ciisr5f.d'uso (pane II).

Gazzetta Upficiale Deula Repubblica Italiana

18-9-1992

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primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge
19 convertiro 1984 n 853, convertito, con modificazioni, primo periodo, e 19 dell articolo - Suel accieto roseso
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioniale princo e 1984, n. 853, convertito, con inodificazioni:
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), è stabilità nell'in nell'in dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ( ( 0), e stabina nella
dalla legge 177 febbraio 1985, n. 17 ( 0), e stabina e includin e in dana 1-30accomandita per azioni, di hre 2 minoni e 300 milla per le
società a responsabilità limitata e di lire 500 milla per le
società di eltro tipo. I contribuenti, che sino alla d società a responsabilità limitata e di Ine 300 mila data di
società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di
società di altro tipo. I contribuenti, che sino anno società di altro lipo. I contribuenti, che sino apa ciata di
società in vigore del presente decreto hanno omesso di
entrata in vigore del presente decreto, pos entrata in vigore del presente decreto namo ontesso en
corrispondere le fasse dovute per l'anno in corso, possonia
corresto nella misura sopra indicata en entrata corrisponderle nella misura sopra indicata entro in 31
corrisponderle nella misura soprattassa del 6 persone l'el corrop otto. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del
contribuenti, che alla data di entrata in vigore del conte, decreto, possono scomputare le maggiori sommente por prescipa corso, possono scomputare le maggiori somme
Panno un quelle dovute per gli anni successivi ovverno
versionelle simborso, quando le tasse non risultino più versale a quelle dovute per gh anni successivi ovvero
versale a rimborso, quando le tasse non risultino più downle.

dovutë.
Selly: Îyeanone di concessione previsto dall'articolo 5 della
College Libratonia il Ministero delle poste e delle teleconuniicole : If canone di concessione previsto aun'in le con con le concente
convenzione tra il Ministero delle poste e delle teleconnini.
Convenzione SIR - Sacietà italiana convenzione tra il Ministero delle poste e acrie relecommi
cazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio felefonico
cazioni e la sonogestione dei servizi di teleco contente la SIP - Società nanana per Pesetteno relegoniani
enzioni e la SIP - Società nanana per Peserteio leigninani
p.a. per la concessione dei servizi di decreto casono la concessione dei servizi al letecomminentelizatore
nazionali al uso pubblica 13 agosto 1984, n. 523 (c), è parti ad liso pubblico, approvana Con Lon Con ( C), è
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 ( c) , è
Presidente La disocsizione La dispo mizio
Presidente della Repubblica 13 agosto 1904, in 200 pire
elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire
elevato al primesesso, alla data di entrata in Fresso al 3,5 per cento. La alsposizione stappinera propose alel
elevato al 3,5 per cento. La disposizione stappinera per control elettivo decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno develo del presente decreto. Entro il 31 ottobre a cramena pari ad un
essere versata, a titolo di acconto, una sonma pari ad un
essere versata, a titolo di l'amo precedente per l'anno pere versata, a titalo di acconto, una somma part canno
settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno
settimo del canone monere a litolo di reconto è pari ud u sessimo del canone dovulo per i anno precento è pari ud un
1992 la sonima da versare a titolo di acconto è pari ud un
1992 la sonima da versare a versil 1901 1992 la somma da veta per il 1991.

sio di quella novina per per minori entrate derivanti dalle
6. Alla copertura delle minori entrate in 600 miliardi di 6. Alla copertura delle millori entrate don miliardi di disposizioni di cui al commit 4, valutate in 000 marte delle lire a decorrere dal 1993, si provvede con parto condecreto.

creto.
6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, due 6-bis. Con decretti del Ministro actic Judiniisi giorni
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro guindici giorni pubblicare nella Gazzetta Ornetato enno ganversione del
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dalla data di entrata in vigore dena legge di connova tariffa
presente decreto, saranno approvate la al decreto, del presente decreto, saranno approvane na navara no del dell'imposita dell'imposita dell' dell'imposta di bollo al cin an anegaro 1 972; n. 642, e
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 642, e Presidente della Repubblica 20 offolo 1972 (riffa delle
successive modificazioni (d), nonché la mova ariffa delle successive modificazioni (u), noncessa al decreto del lasse sulle concessioni governative unhevoa 172, n. 641, e
Presidente della Republica 26 ol tel line si dawn temere Presidente della Republica - o tal fine si dovrà tenere
successive nrodificazioni (a). A tal fine si con il presente successive nodificazioni (a). (a). (a) il presente
vonto delle variazioni di importo la modificazioni conto delle variazioni di insporto stesse le modificazioni
decreto apportando alle tariffe stesse di tassa previste acceto apportando ane tango necessarie per insertratte voci al nitte tariffe, per razionalizaraisposizioni alverse adne pri tariffa e per ridure il loro
zare i singoli articoli e voci di tariffa e per riduresi, velle zare i singoli articoli e voci a tangra velli compresi nelle
manero mediante accorpanienti di questone e dagli i singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli
singole parti; nell'attuazione della razionalizzazioni ai accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai
accorpamenti potranno essere apportano al 20 per cento in singoli importi potranno cosa superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà conninque assicurato nel complesso un

gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicagertifo non inferiore a queno previato e e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

(a) Il D.P.R.' n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse sulle
la D.P.R.' n. 64 l. mari 125 » 131 della tariffa annessa al concessioni governative. Le voci 125 c 131 della tarifia annessa al
concessioni governative. Le voci 125 c 131 della tarifia annossa alla concessioni governative. Le voci (25 e 151 dem liama alinessa dila
decreto riguardano, rispettivamente. Il libretto di fiscrizione alla decreto riguardano, rispettivamente. Al mbreno al 18.D.L. 21 lebbraio 1938, radiodiffusione rilascrato al sensi dell'Arazio (1938, n. 880, c siccessive
n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1928, n. 880, c. successive n. 246, converțito nena Regge 4 grugnoparecchi radioricevenii atti o modificazioni. per la deielizione degli apparecem diffusioni tèlevisive:
adattabili ulla ricezione delle radioaudizioni e delle diffusioni di adattabili alla ricezione dene raditutivo della substi, per l'impiego di
la licenza, o il documento sostitutivo dell'amabile pubblico ferrestre la licenza, o il documento sostiturivo della sicosti, per vinpero
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

onumeazione:
Con D.M. 20 agosto 1982, pubblicato nel suppl. ord. 1969 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992; è stata
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992; è stata Gazzetta Officiale - serie generale - n. Ple der 21 ngovi e vernalive, in approvata la nuova faritta delle fasse sanc concenzione grasente articolo.

(b) Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative valore aggiunto è di Imposte Sal Tecano all'Ammistrazione mializiaria. Technina 10 € 19 sessone governativa per
decreto determinano la misura della tussa di convestro il 30 giuvno di decreto delerminano la mistra dena tassa di consessorio di giugno di cinscun anno solare successivo.

(e) Il D.P.R. n. 523/1984 approva e da esecuzione alle convenzioni (c) Il D.P.K. n. 32.71%4 appreva a careseazioni ad uso pubblico alle
per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso del celativo per la concessione del servizi en telecomitato il testo del relativo art. 51:

«Art. 51 «Canane di concessione». — A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrali in vigore della sociale, il cui bhancio Viene apprevato a corrispondere all'Amminipresente Convenzione, la Societa e Terrone a Mannigura minima stabilità
strazione un canone annuo di concessione, nella migura su tuti di strazione un canone annuo di concessive modifiche, da calcolare su tutti gli
dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, summicazioni coverssitt dalle vigenti dispessione e alle i servizi di telecomunicazioni comecesto
con la gresento consenzione con la presente convenzione.

a presenisora minima del canone venga legislativamente diggio Startin o - Ove la inisora inninia dei cannono verispondere all'Amping Spazione il canone nella misura del 3%.

oto del 3%. la Società è lenula a corrispondere an Appano.
Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il Europo Cyping de Vene
illio in misura fissa ed inferior a stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%. l'Amministryzione filmeonia stabilito in misura fissa eo michone al 5 settinone e di alla ibliano di con di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e or tripto dell'interessivo i al successivo art. 32, le cui misure sono stare donna. La revisione sant approvato sundito stabilito dal precedente comma. La rèvisiones di contraliante di contraliante di contraliante di controllation de la comento di copply golo de la com

rovala con decreto del Mhistro per le poste e ie renode il coprejos d. A los
Per introlli lordi, ai fini del presente articolo, si intende il copregio di in Per introlli lordi, al fini dei preschte arri servizi di leleconguile piccolo degli introiti di competenza della Societa per i scrivizi di reprovedingento.
ni summenzionati. in base ai canoni e turiffe stabiliti con provedingentazione ni summenzionati. in base ai canoni e tarthe stabilit edit projections and your formate, dechezione fatta delle somme en interurbano e tusso cologia fiche ne. di quelle per soprattasse telefoniene internezione, trispilla conce percepne per i espicialitànio del telegrammi, a norma dell'ura). lidella presente convenzione.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrione annuale della Società».

(d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel seppi. 011-11. 106 (d) Con LZ.Nr. 20 agosto 1772, portorale - n. 196 del 21 aggio 1992, è stala
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto alla Gazzetta Ufficane - serie generane - n. 178 to in vigone dal 24 agosto approvata la nuova tatina del idiposta er conto in resente articolo in sostituzione
1992. in'esecuzione del comma 6-12 1072 1992. In esecuzione dol D.P.R. n. 642-1972.

Art. 11.

  1. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 degni minitioni droam, le cheperanti. In 1978, in. 392 (a).

A 1

1591118117

concernenti I'equo canone degli immobili adibiti ad iiso di abitazione, non si applicaho ai contratti di locazione stipulati successivarnente aHa data di entrata in vigore del presente décreto, aventi ad oggetlo iinrnobili per i cluali, aBa prcdetla data, non sin stata presentata Ia dichiarazio ne di uI1ir~iazione dci Iavoi-i e sernpreché, aim data del contraLto, sia stata richiesta Ia certiflcazione di abitabilitâ e sin stata presentata dornanda per l'accatastamento.

  1. Nd con/roll di locazione relaiit'i ad immobili non coinpresifth quelli di ciii a! comma 1, si/pu/a/i a rinnol'ati successit'a,ne,ite ala data di enhrata in v/gore del/a legge di con versione del presente decreto, le parti, con l'assistenza del/c orqanizzazioni della proprietà edi/izia e dci conduttori ~nagg!ormente rappresentalive a live/ic nazionale, tramile Ic bra ~rganizzaziolii provinciafi, possono slipulare accord/in deroga al/c nornie del/a citata legge n. 392 del 1978 (a). La disposizione Si app/lea per i co,itraitl ad usc abiiativo li,niiatainenieai casi in cui ii locatore riiwnzi allafacoltà di disc/cttare I conIra/ri a/la prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobiie ag/i usi a effeituare sal/c stesso Ic opere di cal, rispettivamente, ag/i articoli 29 e 59 delIa citata lL'gge n. 392 del 1978 (a). Res'ta ferma !'applicazic-~ ne, per i contratti indicati n~lpresente comma, degii articoli 24 e 30 della citata legge ii. 392 del 1978 (a).

2-bis. Nd casi in ciii, a/la prima scadenza dcl contralto successiva al/a data di cutrota in vigore dc/la legge di con versione c/el presente decreto, be parti non concord/na sn/la deicrminazione dcl canone, II contratto stesso è proroga(o di diritto per due anal.

(a) L&.iegge n. 392/1978 reca Ia disciplina deUc locazioni di ~mmobiburbnni. Si trascrive ii testo del relativo art. 12, come modificato dalI'dtt: I del ~D.L. 13 settembre 1991, a. 299, convertito, con modi1l~aziorii, daUa legge IS novembre 1991, a. 363:

eA,rt. 12 (Equo canone deghi iminobili adibiti ad usa di abitazionc). ~hqn~ dilocazione e subtocazione degli immobili adibiti ad uso di abitàziorie non pub superare ii 3,85 per cento dci valore locativo deli'i~iwiobiic locato.

11 valore localivo ê costiluito dal prodotto della superlicie ".ponvenzionale dell'immobile ~r II costo unitario di produzione del medesi mo.

II costo unitario di produzione é pad al costo base moltiplicato per I coerncieni co~rettivi indicati nell'art. (5.

GIl elementi che concorrono alla determinazione dcl canone di aftitlo, accertati dalte parti, vanno indicati aol contralto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti 'dal locatore e idonei, per consistenza e qualitá, all'uso convenuto, ii canone determinato ai sensi dci commi precedenti pub essere maggiorato lino ad an massinso dcl 30 per centon.

Gli articoli successivi (articoli 13-25) riguardano. rispettivamente, Ia superficie convenzionate; ii costo base; i coefficie.nti correttivi del costo base; In tipologia; Ia classe demografica dci comuni; l'ubicazione degli immobili; ii livetlo di piano; (a vetustiI degli immobili; lo stato di conservazione e manu tenzione; gIl immobili ultimati dopo ii 31 dicembre 1975; Ic riparazioni straordinarie; l'aggiornamonto dcl canone [v. lart. 24 qul appresso]; l'adeguansento del eanone.

Si trascrive, inoltre nell'ordine, il tcsto degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge 0,392/1978:

cArt. 24 (Aggiornamento dcl canone). — Per gli iinmobili adibiti ~d uso d'abitazione ii canone~ djiocazion~definito ai spnsi degli articoli:~a 12 a 23 è aggiornato ogni8nno in misura pan al 75 per cento della varii~zionc, accertata dall'ISTAT, delFin~iee dci prezzi al con~umo perle 1ami~lic di operai c impiegati vcrilicatasi nelVanno precedeñte. '

L'aggiornarnento del canone decbrrerii did mess suecessivo a quelh in cul ne viene fatta richiesta con lcttera r~ic~omandataa.

cArt. 29 (Diniego di i'inizo msione dcl eon IraIlo 011,7 PCITh0 scadensa) — II diniego della rinnovazione dcl contralto alla prima scadenza di cc all'articolo precedente 6 consentito al tocatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile ~il abitazione propria o del cordage o do parenti caIro il secondo grado in linea relta;

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte 4g coniuge o dci parenti entro il secondo grado in linea retta, di unaiil6Ilt attivitâ indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliclie amminis~zioni call pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attivitsi tcj~clenti'a conseguirnento delle loro Iinalitá istituzionali; /1

a) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero prod'eder~ aIls suit integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguir~ su di esso un intervento sulia base di an programma comunale pluriennale dl attuazione ai sensi delle leggi Vigenti. Nd casi suddetti II possesso della prescritta licenza o eoncessione 6 condizione per l'azionedi rilascio; gil effetti dcl.. provvedimento di rilascio si risolvono so, prima della sua esecuzione, siano scaduti I termini della licenza o della concessione quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d~ ristrutturare l'immobile al fine di rendere a superficie dci locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge II giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che Is opere da effettuarsi rendano incompatibile Ia permanenza dcl conduitore nell'immobite. Anche in tal caso il possesso della .prescritta licenza o concessione 6 condizione per l'azione di rilascio; gli effetti dcl provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Perle locazioni di immobili adibiti all'èsercizio di albergo, pensione o locanda, anche so ammobiliati, ii locittore pub negare Ia rinnovazione del contratto nellc ipotesi previste dalI'art. 7 della legge 2 mario 1963, a: 191, modificato daIl'art, 4-b/s del decreto-lcgge 27 giugno 1967, a. 460, convertito con modificazioni, nelja legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora I'immobilesia oggetto di intervento sulla base di an programma consunate pluriennale di attuazione ai sensi dells teggi vigenti. Nd casi ~uddetti il possesso delta prescritta Iicenza o cortccssione 6 condiziorie per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento cli rilascio si risolvono alle condizioni previste nellaprecedente lettera a). II locators pub altresi negare Ia rinnovazione so intende esercitare personalmente nell'immobile a farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta in medesima atiività del conduttore, osservate Ic disposizioni di cal alI'art. 5 della legge 2 marzo 1963,0. 191, modificato dalt'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, a. 460, convertito. con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Al fipi di cui a~commi precedenti it tocatore, a pena di decadenza, deve dichiarare Ia propria voiontb di conseguire, ella scadenza del contratto, Ia disponibilitá dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, eon lettera raccoinandala, ~Irneno 12 018 me ' prima della scadenza, rispettivamente perle attivitá indicate nei co secondo dell'art. 27 e per le attivitb alberghiere. ,~ ,,_ —..—-.

Nella comunicazioge dove essere specificato, a '~&' ~ij1ij~, motivo Ira quelli tassativamente indicati nd commi ~ Ia disdetta 6 fondata. f f,~ ~ij~

Se II locatore non adempie idle prescri~ioni çfP~i~ ~~t-ege~6~ commi precedenten ii contralto s'intende rinnovato i~

— 42 —.

a 4c~~ \~Q, ~ ~' ~e7

cArt. 30. [come modificato datI'art, 6 de'la legg'~ ~-iu~f I n.399] (Procedura per drilascio). —Avvenuta~la comu ' al terzo comma dell'art. 29 e prima delta data p'~r Ia qu le6 ?~chë~ta-ia~' disponibiiitâ ovvero quando tale data sin t ascor senza c~se ii conduttore abbia rilasciato l'immobiIe, il boa ore p ô convenire in giudizio II conduttore, osservando Ic norme p 'vist dall'art. 46.

Competente per territorio 611 giudice nella cci if sOrjzjone 6 posto I'imrnobile. Sono nulle Ic clausole derogative da competenza per territorlo.

Alla prima udienza, se ii convenuto compare e non si oppone, H giudice ad istanza dcl bocatore, pronunzia ordinanza di rilascio per Ia scadcnza di cal ella' comunicazione prevista dall'art. 29.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e dcfinisce ii giudizio.

Nd caso di opposizione del cdnvenutO II giudice' esj5erisce II tentativo di conciliazione.

18-9-1992

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ítaliana

Scric generale - n. 220

.6911819

Se il tentativo riesce viene redatto verbale che convenuto si procede esecutivo riose contrario o nella contumacia del convenuto si procede
esecutivo In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede esecutivo. In caso contrario o nena continuito di procedura cirpir.
a norma dell'art. 420 e seguenti del codice di procedura civilia e connu

ornia dell art. 420 C scheim Get odie prima udionza e comunque
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udiconte, dalle parti e le in ogni stato del giudizio, velulate le ragioni addotte dalle parti e l'alto parti e l'alto parti e l'arte e l'estile parti e l' in ogni stato del giudizio, valulate le ragioni addotte dano parti e lo
prove racolle, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza
con le secoltelo accentivo» prove facconos, pas culivo».

profoto ma Titolo esecutivo».
Ile-in costinente può recolore in ogni momento dal contrilione

  1. (2007) proprio, connecto, tratlandosi di cite, pubbliche, cooperativistiche, assistenzionistica, assistenzialia, assistenzialistico, assistenzioni o di culo che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle propressione o di che voglia disporre dell immobile per l'esercialo dello propito
    funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovutore un canone di locazione proporzionalo alle condizioni del condizioni del conductore un canone di locazione proporzionale ano superiore del conduce del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Con losserios neconomic in non al conduttore all'azione dei loculore risulti infondata,
    l'opposizione del condultore all'azione dei Irasloco: lel ta · l'opposizione dei condittore ani azione del Iocarono in el

porta essere cosonitato danao sia compreso in un edificio
3) quando l'immobile locato risestavito o del quale debba la gravemente danneggialo che debba essere neostrutto o del cidato debota
essere assicurata la stabilità e la permanenza del condultore impedisca di ne essere assicurindispensabili lavori;

ne 4) quando il proprietario intenda denolire nuove costruzioni o notevolmente l'ommobile locato per eseguire nuove costcuzioni e costcuzioni e o 3, notevolmente l'ominobile locato per esegune nuove esembrio interneta 7. 8, trattandosi di appractamento silo anno piano, quando mondo.
eseguire sopractevazioni a norma di logge, e per coseguire siste
indispensabile per ragioni iconiche lo sgombero 12 នៅ

sicsso; ાદ 5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai
l l'adversità di con 1070, n. Loso, nel caso in cui la competente si sensi della legge 1º giugno 1939, nel caso in cui la competente ાદ sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1087, ner caso in oan al ornoceda a
sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si procedu n
riparazioni o restauri, la cui esccuzione sia resa impossibile dallo stato di lo occupazione dell'immobile; le

occupazione dell'intere può disporre di altra abitazione idonealidazione idonea
alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune to 111 confinante;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialinità Si presime l'immobile, non lo occupa nemnono in parte, con continuità. Si pressime
l'immobile, non lo occupa nemneno in parte, con continuità, si presime el l'immobile, non lo occupa nentineno in parce, oblic risulta occupato da
l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta oche non sono a ye l'esistenza della sublocazione quando 1 innionie 11sura occasione La
persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a persone che non sono alle dipendela o di alfinità entro il quarto grado,
questo legate da vincoli di parentein o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei
salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei salvo che si tratti di ospiti transitori. Ed presunzione nell'immobile assieme al

conduttore: 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'inmobile senza giustificato molivo.

17 Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente commu, il nossesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio.
Di possesso della licenza o concessione e condizione por viatore e alle condizioni nreviste nella lettera c) dell'art. 29.

iolo nona "lottera" e)" dell'immobile si applicano le norme di ધાં નગ cui ai precedenti articoli 30 e 56».

il ന്നും

lo ostituisco, nel primo conima, le parole: «osservando le norme proviste dalport 443 i al le parole: «osservando le norme provisio daler aste Gall'art. 46» con le 'parole. Rosselvando' le mormani.
Fart. 447-bis del codice di procedura civile» e abroga il secondo comma

originariamente terzo). 11

la Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto si precisa che la Corte Con tilerimento all'art. Sy sopractaschio SP precise Gazzella Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. Spec.) ne ha dichiarato
Gazzella Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. spec.) ne ha dichiarato ... Subzeria Officiale n. 212 Gel 3 agosto 1984 cc 1 a 8 nei sensi di cui in notivazione.

Art. 12.

  1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e
    società in nome collettivo e in accomandita del comma società in nome conctavo 6 le tere a) e b) del comma.
    delle società ed enti di cui alle lettere a) e occesso qui redditi dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, dell'articolo 87 dei testo del Presidente della Repubblica approvato con decirco tra 1 residenti simmo il quindici
    22 dicembre 1986, n. 917 (a), eccede di almeno il pariodo di 22 dicentore 1986, il. 217 (18), cossess rato per il periodo di
    per cento il reddito di impresa dichiarato per alla formazioper cento il reddito di impresa dicinarene alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti di immosta cento, Se Fallinomano Gogn n. resocciodo di imposta effettuati nei territorio si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli maggior redonto "Gicinarato" o "Goel periodo. Nel caso ammortamenti deducioni encrettari nor portecimento alle
    di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società dichiarazioni presentato presentato si applica per i tre fuse o incorporate. La Gisposiziono or opportalia data di pentrata in vigore del presente decreto.

  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle 2. Alla copertura dene millori etate in 140 miliardi di
    disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di disposizioni di cui ai connina 1, vdi di lire in ciascuno degli nte per l'anno 1995, in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si anni 1994 e 1995 e in oo manaren arinto pentrate derivanti provvedo azione del presente decreto.

(a) L'art. 87, comma 1, lettere a) e h), del testo unico delle imposte redditi, approvato con D.F.K. Il. 9177960, o versone giundidella con

. Sono soggetti an miliposta sur recomandita per uzioni. V società del
a difficializata da sociatà, coocerative, e de società d'infini a) le società per azioni è in accomandata per mercialità de milliani.
responsabilità limitata, le società cooperative e le società dy milialia. . 077 responsabilità minitati, ne secritorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societi. (esiteni me territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo d'iptingie territorio deno Stato, ommerciali».

Art. 13.

  1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservalo I. Le entrate delivanti dal presente uppo sono espo solenziano e all'erario è concorrono, anche attuvoroo a degli oneti per to di strumenti antievasione, ana coporcati alla resplizzada il servizio del deolo paolonica e finanziaria in finzio degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in comunitaria.

CAPO III

4177318

Art. 14.

l l. Con riferimento agli enti di cui al prosente capo ed i
alle società da essi controllate, tutte le attività. Monché i
l con alle controllati controllate, tutte le al alle società da essi contronato, turto logge o con atti
diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti diritti minerari, attiroum o insorvati por vege da quelle
amministrativi ad amministrazioni anti mibhligi ovvero a istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a istituzionalmente compotenti, ad entr-pattribuiti a titolo società a partcipazione statale, restano anno anno all'al medicano.
di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

  • 43 -

Serie generale - n. 220

  1. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

  2. Le concessioni di cui al comma I avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

4-bis. Fino ulla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari.

Art. 15.

  1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale -IRI. I'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

  3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.u. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

  4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

l. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un. programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, d'ell'industria, del commercio e dell'artigifanato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecifas di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la presessati. cessioni di attività e di rami di aziende, sociende, di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni alle satilo necessario per il riordino.

  1. Il programma deve prevedere la quotazione dellesocietà partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'animontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alla competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio patere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.

Art. 17.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 18.

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a), il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.

(u) La legge n. 218/1990 reca disposizion (u) ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istiggife diritto pubblico.

Art. 19.

  1. Tutte le operazioni connesse con la trasto (mazione s di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse

Art. 20.

I. Sono abrogate tutte le disposizioni di logge contrarie od incompatibili con quanto stabilito no presente capo.

Art. 21.

I. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

9244134

-- 44 -

68111821

Repertorio 6947

Copia fotostatica conforme alle pagine 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 3 29, 30, 31, 32, 34, 32, 34, 32, 34, 32, 2017, 1990, 1990, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199 55,00 lica Italiana del 18 settembre 1992 numero 220. Scrillurazione i 38,00 La presente copia consta di diciannove pagine. y ג Copia per reg. In fede. Tossa Archivio ﺔ Roma, trentuno gennaio duemilacinque. Copia per vollore » 11:52 费DIGE

9118/za

Copia conforme delPatto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 31 gennaio 2005 Rep. 69118/14325, registrato alL'Agenzia delle En trate - Ufficio di Roma lii giorno 2 febbraio 2005 al n. 1-1837 Si rilascia da me Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma, coadiutore temporaneo del Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma, entrambi iscritti al Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e con studio in Roma, Via Orazio n. 31, tale nominato, giusta delibera del Consi glio Notarile dei predetti Distretti Riuniti in data 19 giugno 2019, con prov vedimento in pan data prot. 1429 del Presidente del Consiglio Notarile dei medesimi Distretti Riuniti di Rorna, Velletri e Civitaveechia La presente copia consta di ventidue pagine -

Roma, ventidue agosto duemiladiciannove - ..

ALLEGATO B/ ANNEXE B

STATUTO DI ENI/ STATUTS D'ENI

[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE CHE CHE [PAGINA INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES SUIVANTES]
SEGUONO/ PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES SUIVANTES]

Statuto di Eni S.p.A.

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2023

R

4

STATLJTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

ART. 1

1.1 L"Eni S.p.A.", derivante dalia trasformazione deIl'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è discipi inata da I presente statuto.

1.2 La denomjnazjone puà essere scritta con Ia lettera iniziale maluscola o minuscoia.

ART. 2

2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Itaiia che aII'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

ART. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o pià volte, con deliberazione deii'Assembiea degli azionisti.

Titolo II - Oggetto della Società

ART. 4

4.1 La Società ha per oggetto I'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degii idrocarburi e dei vapori naturali, quail Ia ricerca e Ia coltivazione di giacimenti di idrocarburi, Ia costruzione e I'esercizio delle condotte per ii trasporto degli stessi, Ia lavorazione, Ia trasformazione, lo stoccagglo, Ia utilizzazione ed ii commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, II tutto neII'osservanza delie concessioni previste daile norme di legge.

La Società ha altresl per oggetto I'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, del combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e deII'energia in genere, inclusa Ia vendita di energia elettrica, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerarlo, nel settore metallurgico, nel settore meccano- tessile, nel settore idrico, lvi inclusi derivazione, potabiiizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore delia tutela deII'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifluti, nonché in ogni altra attività economica che sia coilegata da un vincoio di strumentaiità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.

k

STATUTO DELL'ENI S.p.A./APRILE 2023

La Società ha inoltre per oggetto Ic svolgimento e Ia cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e Ia prestazione, in loro favore, dellopportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per ii conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con I'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra ii pubblico e del servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quail partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidelussioni.

Titolo III - Capitale - Azioni — Obbligazioni

ART. 5

5.1 II capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioni trecentocinquantottomilaot:tocentosettantaSei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.571.487.977 (tremiiiardicinquecentosettantunOmiliofli quattrocentootta ntasettemilanovecentosettantasette) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominaie.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

ART. 6

6.1 Al sensi deiI'art. 3 del decreto-legge 31 magglo 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 lugllo 1994 n. 474 nessuno puô possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

II limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniuglo, sempre che Si tratti di coniuge non legalmente separato.

II controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

II coliegamento ricorre nelle ipotesi di cui alI'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con

STATUTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi a patti riguardino almeno ii 10% del capitale con diritto di voto, se Si tratta di società quotate, 0 ii 2O% se Si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) Si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

II diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente ii diritto di voto che sarebbe spettato a ciaScuno dei soggetti ai quali Sia riferibile ii limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci intereSSati. In caso di inosservanza, Ia deliberazione è impugnabile ai Sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se Ia maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non puô essere esercitato ii diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione deIl'Assemblea.

ART. 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora Ia legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell 'azion ista.

ART. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi cauSa, una azione appartenga a piO persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

ART. 9

9.1 LAssemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

9.2 LAssemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.

ART. 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una a piü volte.

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo ii disposto

ATUTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

delI'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 11

11.1 La Società puô emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modafltà di legge.

Titolo IV - Assemblea

ART. 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso Ia sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta lTanno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilanclo, essendo Ia Società tenuta alla redazione del bilanclo consolidato.

12.3 GIl amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti sod che rappresentino almeno ii ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta del sod non è ammessa per argomenti sul quaIl I'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I sod che richiedono Ia convocazione devono predisporre una relazione suile proposte concernenti le materie da trattare; II Consigllo di Amministrazione mette a disposizione del pubblico Ia relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso Ia sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

12.4 II Consigilo di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro I termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di diascuna di dette materie.

ART. 13

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nel termini di legge e in conformità con Ia normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro died giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione deII'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione delI'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gil ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie

F

STATUTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

già alI'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante Ia titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate neII'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta ii diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per Ia pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per Ia presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i sod richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti Ia motivazione della richiesta o della proposta. II Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico Ia relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto.

13.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente Ia data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto neIl'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro Ia fine del terzo giorno di mercato aperto precedente Ia data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con Ia Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma Ia legittimazione aIl'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate neIl'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

ART. 1.4

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica

9t

TATUTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

della delega potrà essere effettuata mediante I'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate neII'avviso di convocazione. Al fine di facilitare I'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controliate associati ad associazioni di azionisti che rispondano al requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per Ia comunicazione e per 10 svolgimento deII'attività di raccolta di deleghe.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare Ia regolarità delle singole deleghe, ed in genere ii diritto di intervento aII'Assemblea.

14.3 II diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto neII'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta ii diritto di voto potranno intervenire aII'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare Ii diritto di voto in via elettronica in conformità deile leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento deHe assemblee.

14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera deII'Assemblea ordinaria della Società.

14.5 La Società puô designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale I sod ~OSSOflO conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro Ia fine del secondo giorno di mercato aperto precedente Ia data fissata per I'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte alI'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quail non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 0, in sua assenza o impedimento, daII'Amministratore Delegato; in loro assenza I'Assemblea elegge ii proprio Presidente.

15.2 II Presidente deII'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e puà nominare uno o pi~i scrutatori.

ART. 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gil oggetti di sua competenza per legge e autorizza ii trasferimento deII'azienda.

16.2 L'Assemblea ordinaria e I'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. II Consigilo di Amministrazione puô stabilire, qualora ne ravvisi I'opportunità, che sia I'Assemblea ordinaria che quella straordinaria Si tengano a seguito di plO

convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nel singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'Assembiea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notalo.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

ART. 17

17.1 La Società è amministrata da un Consigilo di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina ii numero entro i limiti suddetti.

17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade aila data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo aIl'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.3 II Consiglio di Amministraziorie viene nominato daii'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consigilo di Amministrazione, nelle quail I candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso Ia sede sociale, anche tramite Un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate neIi'avviso di convocazione, entro ii venticinquesimo giorno precedente Ia data dell'Assembiea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina del componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modaiità previste dalla legge e dalia Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per i'Assembiea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere aila presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controilano, le società da essi controliate e quelie sottoposte a comune controilo non possono presentare né concorrere aila presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per ii tramite di società fiduciarie, intendendosi per controilate le società di cui aIl'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gil azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno rl% del capitale sociale o Ia diversa misura stabilita dalia Consob con proprio regolamento. La titoiarità della quota minima necessaria alia presentazione delie liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate

TATUTO OELL'ENI S.P.A~/APRILE 2023

presso Ia Società. La relativa certificazione puô essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro ii termine previsto per Ia pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se ii Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se ii Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati I candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti I candidati debbono possedere altresl I requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra I generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo H caso in cui II numero del componenti del Consiglio sia pan a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero infeniore.

Le liste che presentano un numero di candidati pan o supeniore a tre devono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per Ia nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da plO di tre candidati, devono riservare una quota del due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero supeniore.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi Il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali I medesimi accettano Ia propria candidatura e attestano, sotto Ia propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché ii possesso del citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

GIl amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché Ia sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

II Consiglio valuta periodicamente Ilndipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno I requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, II Consiglio dichiara Ia decadenza dell'amministratore e provvede per Ia sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare Ia causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena Ia decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori Si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto Ia maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con ii quale sono elencati nella lista Stessa I sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale allintero inferiore;

b) I restanti amministratoni saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i sod che hanno presentato o votato Ia lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo ii numero progressivo degli amministratoni da eleggere. I quozienti cosI ottenuti saranno

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assegnati progressivamente al candidati di ciascuna di tall liste, secondo I'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti cosl attribuiti ai candidati delle vane liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti pià elevati. Nel caso in cui pià candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto ii candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto ii minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tall liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nelI'ambito di tall liste risulterà eletto ii candidato di quella che abbia ottenuto ii maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell1ntera Assemblea risultando eletto ii candidato che ottenga Ia maggioranza semplice del voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato ii numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato ii quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo ii numero di voti ottenuti da ciascuna lista per ii numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; I candidati non in possesso del requisiti di indipendenza con i quozienti plO bassi tra I candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire daIl'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso del requisiti di indipendenza, nominate secondo Ia procedura di cul alla lettera d). Nel caso in cul candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito ii candidato della lista dalla quale è tratto ii maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, ii candidato tratto dalla lista che ha ottenuto ii minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, ii candidato che ottenga meno voti da parte deII'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cul alle lettere a) e b) non consenta II rispetto della normativa suII'equilibrio tra i generi, viene calcolato ii quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo ii numero di voti ottenuti da ciascuna lista per ii numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; II candidato del genere piO rappresentato con il quoziente piO basso tra I candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con ii numero d'ordine successivo piO alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo Ia procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cul candidati di diverse liste abbiano ottenuto 10 stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto II maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto II minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, ii candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per Ia nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati al sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che Ia composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo delI'intero Consiglio di Amministrazione.

TATUTO DELL'ENI S.p.A./APRILE 2023

17.4 LAssemblea, anche nel corso del mandato, puô variare ii numero del componenti ii Consigilo di Amministrazione, sempre entro ii limite di cul al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gil amministratori cosl eletti scadranno con quelli in carica.

17.5 Se nei corso deiI'esercizio vengono a mancare uno o pià amministratori, si provvede al sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve essere assicurato ii rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra I generi.

Se viene meno Ia maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consigllo e l'Assemblea dovrà essere convocata senza induglo dal Consigilo di Amministrazione per Ia ricostituzione dello stesso.

17.6 II Consigllo puà istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ART. 18

18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, ii Consiglio nomina fra I suol membri II Presidente.

18.2 II Consigilo, su proposta del Presidente, nomina un segretarlo, anche estraneo alla Società.

ART. 19

19.1 II Consigllo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessarlo II Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del suoi componenti. II Consigllo puô essere altresi convocato nel modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. II Consiglio puô radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti I partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire Ia discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui Si trovano II Presidente e ii segretarlo.

19.2 Di regola Ia convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per Ia riunione. Nei casi di urgenza ii termine puO essere piO breve. II Consigilo di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riu n ion i.

19.3 II Consiglio di Amministrazione deve essere altresl convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se II Consigilo è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

ART. 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente 0, in sua assenza, dal consigliere piO anziano di eta.

ART. 21

21.1 Per Ia validità deile riunioni del Consiglio è necessaria Ia presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono approvate con ii voto favorevoie della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale ii voto di chi presiede.

ART. 22

22.1 Le deilberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente delia seduta e dai segretarlo.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretarlo.

ART. 23

23.1 II Consigiio di Amministrazione è investito del pià ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gil atti che ritenga opportuni per l'attuazione e ii raggiungimento dell'oggetto sociale, esciusi soitanto gil atti che Ia legge o ii presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

23.2 II Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

  • fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nelia misura del 90% del loro capitale sociale;

  • istituzione e soppressione di sedi secondarie;

  • adeguamento dello statuto aiie disposizioni normative.

23.3 Ii Consiglio di Amministrazione e i'Amministratore Deiegato riferiscono tempestivamente ai Coliegio Sindacale, con periodicità almeno trimestraie e comunque in occasione deiie riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svoita e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controilate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quail essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

ART. 24

24.1 II Consigiio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nei rispetto dei iimiti di cui ail'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio

/

puô inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e Ia promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. II Consiglio di Amministrazione puô in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite aII'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. II Consiglio, su proposta del Presidente, dintesa con I'Amministratore Delegato, puô conferire deleghe per singoli atti a categorie di atti anche ad aitri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti a categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

II Consigilo puà altresl nominare uno a piO Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, dintesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabiiità normativamente prescritti. II Consiglic valuta periodicamente ronorabilità del Direttori Generali. II difetto del requisiti determina Ia decadenza dalla carica.

II Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, dintesa cal Presidente, previa parere favorevole del Colleglo Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

II Dirigente preposto alla redazione del documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per aimeno un triennio:

a) attività di amministrazione a di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regalamentati italiani o di altri stati deli'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controlla legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici a privati con competenze nel settore finanziario, cantabile a del controllo.

II Consiglio di Amministrazione vigila affinché II dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per I'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ART. 25

25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria a amministrativa e di fronte ai terzi, nonché Ia firma sociale, spettano sia al Presidente sia ail'Amministratore Delegata.

ART. 26

26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sara valida anche per gil esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 27

27.1 II Presidente:

  • a) ha poteri di rappresentanza della Società al sensi deIi'art. 25.1;
  • b) presiede I'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
  • C) convoca e presiede Ii Consigilo di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;
  • d) verifica l'attuazione delie deliberazioni del Consigllo;
  • e) esercita le attribuzioni delegate dal Consigllo ai sensi dell'art. 24.1.

Titolo VI - Collegio Sindacale

ART. 28

28.1 II Colleglo Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

Al fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti ail'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini I settori strettamente attinenti all'attività della Società sono Il settore ingegneristico e quello geologico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nel limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

28.2 Ii Coilegio Sindacale è nominato dall'Assembiea, suila base di liste presentate dagli azionisti nelie quail I candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per Ia presentazione, ii deposito e Ia pubblicazione delle liste si applicano le procedure deli'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate daila Consob con proprio regolamento.

Ai sensi della normativa vigente in materia di equiiibrio tra I generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.

Le liste si articolano in due sezioni: Ia prima riguarda i candidati aiia carica di sindaco effettivo, Ia seconda riguarda I candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno ii primo del candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori iegaIi dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pan o superiore a tre devono inciudere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato neli'avviso di convocazione dell'Assembiea, al fini del rispetto delia normativa vigente in matenia di equilibrio tra I generi. Qualora Ia sezione del sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a geneni diversi.

Dalia lista che avrà ottenuto Ia maggioranza del voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gil aitri due sindaci effettivi e i'altro sindaco supplente sono nominati con ie modaiità previste dail'art. 17.3 lettera b), da

applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno del sindaci effettivi eletti con le modalità previste daIl'art. 17.3 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cul sopra non consenta, per i sindaci effettivi, ii rispetto della normativa sullTequilibrio tra I generi, viene calcolato ii quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni del sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo ii numero di voti ottenuti da ciascuna lista per II numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; ii candidato del genere pià rappresentato con il quoziente pià basso tra I candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con II numero d'ordine successivo pià alto, nella stessa sezione del sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (II quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciô non consente II rispetto della normativa sull'equilibrio tra I generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Colleglo Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cul candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito Al candidato della lista daNa quale è tratto ii maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, II candidato che ottenga meno voti da parte dellAssemblea in un'apposita votazione.

Per Ia nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Colleglo Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell9ntero Colleglo Sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto Ia maggioranza del voti subentra II sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra II sindaco supplente tratto da tali liste. Se Ia sostituzione non consente II rispetto della normativa sull'equilibrio tra A generi, lAssemblea deve essere convocata al pià presto per assicurare II rispetto di detta normativa.

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.4 II Colleglo Sindacale puô, previa comunicazione al Presidente del Consigllo di Amministrazione, convocare l'Assemblea e II Consigllo di Amministrazione. II potere di convocazione del Consigllo di Amministrazione puô essere esercitato individualmente da ciascun membro del Colleglo; quello di convocazione deIl'Assemblea da almeno due membri del Colleglo.

II Collegio puà radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti I partecipanti possano essere identiflcati e sia loro consentito di seguire Ia discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti aifrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano II Presidente e II segretarlo.

STATUTO DELL'ENI S.P.A./APRILE 2023

Titolo VII - Bilancio e Utili

ART 29

29.1 Lesercizio sociale Si chiude al 31 dicembre di ogni anna.

29.2 Alla fine di ogni esercizio ii Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 II Consiglio di Amministrazione potrà, durante ii corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

ART. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro ii quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta bra appostazione a riserva.

Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società

ART. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o piO liquidatori fissandone I poteri e i compensi.

Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 32

32.1 Per quanta non espressamente disposto nel preSente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dab Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.

ART. 33

33.1 La Società conserva Ia totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.

STATLJTO DELL'ENI S.p.A./APRILE 2023

ART. 34

34.1 Le dispos~zioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire ii rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra I generi trovano applicazione per II numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 10 gennalo 2020.

ODIFI HE L OSTA UTO

Modifiche apportate allo Statuto delI'Eni S.p.A. dal 1995 a oggi

16 Ottobre 1995

Modifica degli articoli 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28 e 32

Modifiche statutarie ai sensi della legge 30 lugIlo 1994 n. 474 recante: ~Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello stato e degli enti pubblici in società per azioni"

Art. 5: aggiunti I commi 5.2 (ogni azione dà diritto a un voto) e 5.3 (Ia qualità di azionista costituisce adesione allo statuto).

Art. 6: stabilito II 3% quale limite di possesso azionarlo (comma 6.1); inseriti poteri speciali del Ministero del Tesoro (comma 6.2).

Art. 13: inserito ii riferimento alla normativa sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da indicare nelle convocazioni assembleari.

Art. 14: inserita Ia facoltà di esercitare II diritto di voto per corrispondenza nelle adunanze assembleari (comma 14.3).

Art. 15: inserita Ia possibilità di nominare uno o plu scrutatori per agevolare le attività di scrutinio del voti in assemblea (comma 15.2).

Art. 16: stabilito in plO di un quinto ii quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria in terza convocazione (comma 16.2).

Art. 17: inserita Ia modalità del voto di lista per Ia nomina del Consiglieri di Amministrazione (comma 17.3).

Art. 23: aggiunto ii riferimento allo statuto nella definizione del poteri del Consigllo di Amministrazione (comma 23.1).

Art. 28: inserite le modifiche alla nomina del Collegio sindacale: introduzione del voto di lista (comma 28.2).

Art. 32: inserita Ia deroga all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6.1 relativamente alla partecipazione azionaria di proprietà del Ministero del Tesoro (comma 32.2).

20 Giugno 1997

Modifica degli articoli 24, 27, 28 e 11

Art. 24: ampliati i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione riguardo al conferimento di deleghe al Presidente per l'individuazione e Ia promozione di progetti integrati e di accordi internazionali di rilevanza strategica e aggiunti quelli relativi alla nomina di Direttori Generali.

Art. 27: aggiunta Ia lettera e) (esercizic da parte del Presidente delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione).

Art. 28: stabilito da tre a cinque ii numero dei sindaci effettivi (comma 28.1).

Art. 11: delega al Consiglio per emissione obbligazioni.

31 Gennaio 1998

Modifica degli articoli 2, 9 e 17

Art. 2: soppressa Ia sede secondaria di Via del Serafico, 89/91-Roma (comma 2.1).

Art 9: introdotta Ia previsione relativa alla facoltà di aumentare ii capitale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dellTart. 2349 del codice civile (comma 9.2).

Art. 17: modificate le disposizioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione relativamente al numero di Consiglieri espressione delle liste di minoranza (comma 17.3).

17 Giugno 1998

Modifica deII'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare ii capitale sociale mediante assegnazione gratuita di azioni ai dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.4).

4 Dicembre 1998

Modifica degli articoli 1, 4, 6 e 32, 14, 16, 19, 23 e 28

Art. 1: modifica della denominazione da ENI S.p.A. a Eni S.p.A.

Art. 4: eliminato dall'oggetto sociale il riferimento alla legge 1/91 perché abrogata.

Art. 6 e 32: modificata Ia denominazione del Ministero/Ministro del Tesoro.

Art. 14: introdotte le modifiche al fine di facilitare Ia raccolta di deleghe degli azionisti dipendenti facenti parte di associazioni di azionisti (comma 14.1) e introdotto nello statuto il richiamo al regolamento delle assemblee (comma 14.4).

Art. 16: soppresso H richiamo all'art. 2369-bis del Codice Civile perché abrogato (comma 16.2).

Art. 19: introdotte modiflche relative alla convocazione del Consiglio di Amministrazione anche da parte di due sindaci e alla tenuta delle adunanze consiliari in videoconferenza (comma 19.1).

Art. 23: introdotte le modifiche al fine di recepire nello statuto le indicazioni del D. Lgs. 58/98 in materia di informativa al collegio sindacale (aggiunto comma 23.2).

Art. 28: introdotte le modifiche relative al numero dei sindaci effettivi (cinque) e degli incarichi che essi possono ricoprire in società quotate (comma 28.1); conseguenti modifiche del voto di lista (comma 28.2); inserita Ia previsione che almeno due sindaci possono convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.

6 Giugno 2000

Modifica deII'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione Ia delega ad aumentare ii capitale sociale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente (comma 5.4) e revoca di quella conferita dalI'assemblea del 17 giugno 1998.

2 Agosto 2000

Modifica deII'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione Ia delega ad aumentare ii capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.5).

10 Giugno 2001

Modifica degli articoli 5 e 11

Introdotte le modifiche a seguito della ridenominazione in euro del capitale sociale (commi 5.1, 5.4, 5.5 e 11.2).

19 Dicembre 2001

Modifica deIlarticolo 28

Introdotte le modifiche al fine di inserire i requisiti di professionalità del sindaci in ottemperanza al DM 162/2000 (commi 28.1 e 28.2).

30 Maggio 2002

Modifica deII'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione Ia delega ad aumentare ii capitale sociale a titolo gratuito al servizio di un piano di stock grant per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.6).

28 Maggio 2004

Modifica degli articoli 2.1, 11.2, 12.2, 13, 16.1, 17.2, 17.3, 19.3, e 23 Modifiche per adeguare lo statuto al D. Lgs. 6/03.

Modifica degli articoli 17.3, 19.1 e 28.1

Ulteriori modifiche allo statuto.

Delibera consiliare

13 Aprile 2005

Modifica degli artico~i 6.2, 17.1, 18.1, 21, 24.1 e 28.2

Modifiche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni sui poteri speciali conferiti dalla legge al Ministro dell'economia e delle finanze che Ii esercita d9ntesa con ii Ministro delle attività produttive.

Modifica degli articoli 2.1 e 32.2

Ulteriori modifiche allo statuto.

23 Settembre 2005

Modifica deII'articolo 5

Modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto in relazione all'avvenuto aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al Piano di Stock grant 2002; abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5, essendo scaduto ii periodo di efficacia delle deleghe conferite al Consiglio per dare esecuzione a Piani di assegnazione di azioni Eni a favore dei dipendenti del Gruppo.

25 Maggio 2006

Modifica degli articoli 13.1, 17.3, 24.1, 28.2 e 28.4

Modifiche per adeguare lo statuto al Codice di Autodisciplina delle società quotate e al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto11), come modificato dalla Legge sulla tutela del risparmio, nonché per consentire Ia pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche su quotidiani a diffusione nazionale.

24 Maggio 2007

Modifica degli articoli 6.2, 13, 17, 24 e 28

Modifiche per adeguare lo statuto al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 2006, oltre a modifiche di carattere formale.

Delibera consiliare

30 Giugno 2008

Mod ifica deII'articolo 12.2

Modifica per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 195 del 2007 di attuazione della direttiva Transparency.

Delibera consiliare 25 Marzo 2009 Modifica degli articoli 6.1 e 32.2 Modifiche per adeguare lo statuto alla Legge n. 474 del 1994.

29 Aprile 2010

Modifica degli articoli 12, 14 e 16

Modifiche per adeguare lo statuto al D.lgs. n. 27 del 2010, che Si applicheranno alle assemblee il cul avviso di convocazione sara pubblicato dopo ii 31 ottobre 2010.

Mod ifica degli articoli 1, 4 e 15

Modifiche relative alle modalità di scrittura della denominazione sociale, alla specificazione dell'oggetto sociale e alla Presidenza dell'Assemblea.

Delibera consiliare

3 Giugno 2010

Modifica degli articoli 12, 13, 14, 17 e 28

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 2010, del D.Lgs. n. 39 del 2010 e alla regolamentazione Consob in materia di cumulo degli incarichi degli organi di controllo.

Le modifiche si applicheranno alle assemblee ii cui avviso di convocazione sara pubblicato dopo II 31 ottobre 2010.

8 Maggio 2012

Modifica degli articoli 17 e 28 e inserimento del nuovo articolo 34

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 120 del 2011 e alla Delibera Consob n. 18098 del 2012 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Come indicato nel nuovo articolo 34 dello Statuto, le disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio tra I generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

16 Luglio 2012

Modifica dell'articolo 5.1

Eliminazione dell'indicazione del valore nominale di tutte le azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale e annullamento di n. 371.173.546 azioni proprie prive del valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.

14 Febbraio 2013

Modifica degli articoli 12, 13, 14 e 17

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 91 del 2012, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 27/2010, in materia di diritti degli azionisti.

8 Maggio 2014

Modifica deII'art. 162

L'Assemblea degli azionisti delt'8 maggio 2014 ha approvato le modifiche all'art. 16.2 delto statuto in relazione alla convocazione deIl'Assembtea, prevedendo come regola generate l'unica convocazione, fatta salva Ia possibitità di ricorrere a plO convocazioni qualora ii Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Delibera consiliare

20 Novembre 2014

Eliminato Art. 6.2: l'articolo riporta I poteri speciali in precedenza attribuiti al Ministro delI'Economia e delle Finanze (DPR n. 85/2014).

Artt. 17.1, 17.3, 17.5, 18, 21, 24: eliminate le clausole statutarie che fanno riferimento a suddetti poteri (in particolare, aII'eventuale presenza deII'amministratore senza diritto di voto di nomina governativa).

Delibera consiliare

27 febbraio 2020

Modifica degli articoli 17, 28 e 34

Modifiche per adeguare to statuto alle disposizioni delta L. n. 160 del 2019 in materia di equitibrio tra i generi nelta composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Come indicato nell'articolo 34 delto statuto modificato, le disposizioni finalizzate a garantire ii rispetto delta normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per ii numero di mandati consecutivi del Consigtio di Amministrazione e del Coltegio Sindacale previsto datla normativa, a decorrere dat primo rinnovo successivo at 10 gennaio 2020.

13 maggio 2020

Modifica deIl'artic&o 5.1

Annullamento di n. 28.590.482 azioni proprie senza valore nominate, senza variare l'ammontare del capitate sociate.

11 maggio 2022

Modifica deII'articolo 5.1

Annuttamento di n. 34.106.871 azioni proprie senza vatore nominate, senza variare t'ammontare del capitate sociate.

Delibera consiliare 3 aprile 2023 Modifica delVarticolo 4.1

Modifica per adeguare to Statuto at D.M. 25 agosto 2022, n. 164 esplicitando I'inclusione della "vendita di energia elettrica" tra le attività nel settore dell'energia in genere.

Eni SpA Sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Sedi secondarie Via Emilia, 1 e Piazza EzioVanoni, 1 20097 San Donato Milanese Capitalesociale4.005.358.S76interamenteversato Registro delle imprese di Roma Codice fiscale 00484960588

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