AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Enav

Pre-Annual General Meeting Information Apr 10, 2024

4036_rns_2024-04-10_d0e83f53-ebf2-47b7-9274-02b70fa989ea.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ENAV S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea

PARTE STRAORDINARIA

Punto 3 «Modifica dell'art. 21 punto 2 dello Statuto sociale in materia Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti.»

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società intende con la presente relazione sottoporre alle Vostre deliberazioni una modifica all'art. 21 punto 2 dello Statuto sociale di ENAV ("Statuto"), in materia Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti.

Ciò, al fine di chiarire che la proposta è nel senso di meglio declinare la previsione statutaria che prevede la nomina dei sindaci supplenti in numero massimo di due, espungendo dal testo dell'articolo il riferimento alle proposte contenute nella lista in numero superiore a due.

***

Di seguito, si riporta una tabella comparativa contenente l'attuale testo dell'art. art. 21 punto 2 dello Statuto ed il testo che si sottopone all'odierna delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Testo vigente Proposta di delibera
"21.2 I sindaci effettivi e i sindaci "21.2 I sindaci effettivi e i sindaci
supplenti
sono
nominati
supplenti
sono
nominati
dall'assemblea
sulla
base
di
liste
dall'assemblea
sulla
base
di
liste
presentate dagli azionisti, nelle quali i presentate dagli azionisti, nelle quali i
candidati
devono
essere
elencati
candidati
devono
essere
elencati
mediante un numero progressivo e mediante un numero progressivo e
devono
risultare
in
numero
non
devono
risultare
in
numero
non
superiore ai componenti da eleggere. superiore ai componenti da eleggere.
Hanno diritto di presentare le Hanno diritto di presentare le

liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente. I sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai

liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o la misura stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente. I sindaci effettivi nominati devono comunicare senza indugio la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai

sindaci effettivi, quanto ai primi due sindaci effettivi, quanto ai primi due
posti della sezione della lista relativa ai posti
della
alla
sezione
della
lista
sindaci supplenti, candidati di genere relativa ai sindaci supplenti, candidati
diverso. Dalla lista che ha ottenuto il di genere diverso. Dalla lista che ha
maggior
numero
dei
voti
vengono
ottenuto il maggior numero dei voti
tratti, nell'ordine progressivo con il vengono tratti, nell'ordine progressivo
quale sono elencati nelle sezioni della con il quale sono elencati nelle sezioni
lista stessa, due sindaci effettivi e un della lista stessa, due sindaci effettivi e
sindaco supplente. Il restante sindaco un
sindaco
supplente.
Il
restante
effettivo
e
il
restante
sindaco
sindaco effettivo e il restante sindaco
supplente sono nominati ai sensi della supplente sono nominati ai sensi della
normativa vigente e con le modalità normativa vigente e con le modalità
previste dall'articolo 11-bis.3, lett. b) previste dall'articolo 11-bis.3, lett. b)
del
presente
statuto,
da
applicare
del
presente
statuto,
da
applicare
distintamente a ciascuna delle sezioni distintamente a ciascuna delle sezioni
in cui le altre liste sono articolate." in cui le altre liste sono articolate."

Signori Azionisti,

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di ENAV propone alla Vostra attenzione il seguente testo di delibera:

<<l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ENAV S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di:

i) modificare l'art. art. 21 punto 2 dello Statuto sociale di ENAV e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella presente Relazione e riportato nello schema sinottico;

ii) dare mandato disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato di approvare ed introdurre nella presente deliberazione le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.>>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Alessandra Bruni

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.