AGM Information • Jun 30, 2023
AGM Information
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L'anno duemilaventitrè il giorno ventidue del mese di giugno presso gli uffici di Eni S.p.A. in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore quattordici e cinque.
A richiesta della Spettabile:
Io Prof. Avv. Marco Sepe, Notaio in Anzio, con studio in Via Breschi n. 25, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato in Roma, presso gli uffici di Eni S.p.A., in Piazzale Enrico Mattei n. 1, per assistere elevando verbale alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo con inizio alle ore quattordici per discutere e deliberare sul seguente
Dell'identità personale del Dott. GIUSEPPE ZAFARANA io Notaio sono certo.
Il medesimo, su conforme decisione dei presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza limitatamente al punto 2) dell'ordine del giorno.
Il Presidente dà atto che sono presenti:
a) del Consiglio di Amministrazione, oltre lui medesimo quale Presidente, i Signori,
presso gli Uffici Eni in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:
- CLAUDIO DESCALZI - Amministratore Delegato;
- ROBERTO CICIANI – Consigliere
-CRISTINA SGUBIN – Consigliere
b) del Collegio Sindacale, i Signori:
Studio Notarile Associato SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA Roma Via Dalmazia n. 31 Tel. 06-8415073 Anzio Via F. Breschi n.25 Tel. 06-9831207
REGISTRATO all'Agenzia delle Entrate di Roma 8
Il 26/06/2023
N. 1426
Serie 1T
- GIULIO PALAZZO – Sindaco effettivo
- ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo
presso gli Uffici Eni in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1:
- ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo
Il Sindaco effettivo MARCELLA CARADONNA ha comunicato di non poter partecipare alla riunione.
c) Assistono inoltre:
presso gli uffici di Eni in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:
- FRANCESCO GATTEI – Chief Financial Officer di Eni S.p.A.;
- FRANCESCO ESPOSITO – Responsabile Amministrazione e Bilancio di Eni S.p.A.;
- VANESSA SISCARO - Responsabile Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.;
* * * * *
collegato in videoconferenza tramite sistema aziendale:
- PAOLO SIAS – Responsabile Finanza di Eni S.p.A.
Il Presidente dichiara e dà atto:
di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
che anche i partecipanti in audio e videoconferenza possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il Presidente dichiara che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 dello statuto con avviso del 16 giugno 2023, trasmesso in pari data per posta elettronica, e che, partecipando alla adunanza n. 9 (nove) consiglieri su n. 9 (nove) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita per deliberare sul punto 2) all'ordine del giorno.
* * * * *
Il Presidente passa quindi – con il consenso di tutti gli intervenuti – alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno, precisando che gli altri punti saranno trattati e risulteranno da separato verbale.
Il Presidente ricorda che nella riunione del 27 aprile 2023 il precedente Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in "Eni S.p.A." (in appresso anche "Società Incorporante") di "Eni Finance International SA" (in appresso anche "Società Incorporanda", insieme a Eni "Società Partecipanti"), società il cui capitale è interamente di titolarità di Eni, contestualmente deliberando l'acquisizione della quota di partecipazione residua detenuta da Eni International BV (società interamente controllata da Eni) in EFI (pari al 66,39%), per un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro. La predetta operazione di acquisizione è stata perfezionata in data 2 maggio 2023.
Il progetto di fusione sopra citato, redatto in lingua italiana con a fronte il corrispondente testo in lingua francese, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".
Ricorda inoltre che la Società Incorporanda è regolata dalle leggi del Bel-
gio, mentre la Società Incorporante è una società governata dalle leggi vigenti in Italia e che, quindi, dal momento che le due imprese partecipanti appartengono a due diversi Stati membri dell'Unione Europea, la fusione per incorporazione della Società Incorporanda da parte della Società Incorporante rappresenta un caso di "fusione transfrontaliera" che è, nel caso di specie, disciplinata in Italia dal D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito "D.lgs. n. 108/2008") (non essendo applicabile il d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. medesimo), e in Belgio dalla legge belga in materia di fusioni "Code des sociétés et des associations" ("BCAC").
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 108/2008, e dell'art. 23.2 dello statuto, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di assumere - in vece dell'Assemblea - le deliberazioni ex art. 2502 del codice civile in merito alle operazioni di fusione alle quali partecipano Eni e società di cui Eni possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale, situazione che ricorre nella fusione in oggetto in quanto il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto da Eni e tale situazione rimarrà sino all'esito della fusione.
Il Presidente ricorda che le ragioni economiche e giuridiche a sostegno di detta operazione sono esposte nel citato progetto e che, in particolare, la fusione proposta avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione delle strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alla fusione.
Il Presidente evidenzia inoltre che la fusione avverrà sulla base dei bilanci di esercizio alla data del 31 dicembre 2022 delle Società Partecipanti, coincidenti con le situazioni patrimoniali delle società medesime alla stessa data, regolarmente depositati presso i competenti Registri Imprese.
Il Presidente ricorda che, poiché l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è totalmente di titolarità dalla Società Incorporante:
non saranno emesse nuove azioni della Società Incorporanda a servizio della fusione (né altrimenti assegnate) ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile e conseguentemente non è previsto alcun rapporto di cambio;
ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile (fatto salvo dall'art. 18 del d.lgs. 108/2008) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter c.c., n. 3), 4) e 5), e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile;
lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende l'attività della Società Incorporanda.
Il Presidente fa presente che, ai fini fiscali italiani, la fusione è fiscalmente neutra a norma del combinato disposto degli artt. 172, 178 e 179 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il Presidente dichiara che il progetto di fusione citato è stato iscritto per "Eni S.p.A." presso il Registro delle Imprese di Roma il giorno 11 maggio 2023 n. RM/RI/PRA/2023/200785, mentre per la Società Incorporanda è stato iscritto il 2 maggio 2023 presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Bruxelles.
Il Presidente informa che sono rimasti depositati presso le sedi di ciascuna delle Società Partecipanti dal giorno 11 maggio 2023 i documenti previsti dall'art. 2501-septies del codice civile relativi alla operazione di fusione di competenza di ciascuna società e cioè:
1) il progetto di fusione;
Il Presidente dichiara che alla data della presente riunione sono trascorsi sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, del codice civile sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-septies, primo comma, del codice civile.
Il Presidente dà atto inoltre che:
ai sensi dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), la Società Incorporante, essendo quotata in mercati regolamentati, ha messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, i documenti previsti dall'art. 2501-septies n. 1) (progetto di fusione e relazione degli amministratori) e n. 3) (bilanci di esercizio delle Società Partecipanti al 31 dicembre 2022) del codice civile;
ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti è stata pubblicata in data 16 maggio 2023 sul quotidiano "Il Corriere della Sera" la relativa informativa agli azionisti nonché l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto di fusione e della documentazione relativa presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, ai sensi della normativa vigente;
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 108/2008, in data 18 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 58, l'avviso relativo alla fusione transfrontaliera;
non sono applicabili alla presente operazione di fusione le disposizioni contenute ai commi 2 e 4 del predetto art. 70 del Regolamento Emittenti;
"Eni Finance International SA" è una parte correlata di Eni, ma trattandosi di una società controllata da Eni e non esistendo in "Eni Finance International SA" interessi qualificati come "significativi" di altre parti correlate di Eni, non si applicano le procedure previste per le operazioni con parti correlate, come previsto dalla normativa interna (art. 10, lettera i) della MSG sulle operazioni con parti correlate), e dall'art. 14, comma secondo, del Regolamento operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. Inoltre il Presidente dichiara che non vi è stata alcuna richiesta (ai sensi dell'art. 2505 comma terzo c.c.) da parte dei soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Eni diretta ad ottenere che la decisione in ordine alla fusione sopra indicata fosse adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del codice civile.
Dichiara, infine, il Presidente che non vi sono modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute fra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna e che analoga segnalazione è stata trasmessa dall'Organo Amministrativo della società incorporanda.
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alla approvazione del progetto di fusione.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione in "Eni S.p.A." di "Eni Finance International SA", progetto come sopra allegato sotto la lettera "A";
2) di stabilire per l'operazione di fusione, predisposta sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2022 delle relative Società Partecipanti, che:
a) l'operazione sarà efficace con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Società Incorporante; le operazioni della Società Incorporata sono considerate operazioni contabili della Società Incorporante e saranno imputate ai fini contabili e fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° dicembre 2023, come consentito dal progetto di fusione allegato;
b) non vi sarà alcun aumento di capitale né alcuna assegnazione di azioni di Eni;
c) il capitale sociale della Società Incorporanda sarà annullato senza concambio;
d) il patrimonio della Società Incorporanda sarà assorbito da Eni (Società Incorporante) con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla Società Incorporanda;
e) lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto il suo oggetto sociale già ricomprende quello della Società Incorporanda;
3) di conferire all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, affinchè, anche a mezzo di procuratori speciali, in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge:
proceda alla stipula dell'atto di fusione;
regolarizzi tutti i rapporti conseguenti all'atto di fusione;
compia ed autorizzi tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, in particolare per il subingresso della Società Incorporante in tutti i beni, i diritti, i contratti, licenze, concessioni e rapporti di qualsiasi natura facenti capo alla Società Incorporanda con Enti Pubblici, Ministeri, Agenzie, persone fisiche e giuridiche;
faccia quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione della presente delibera.
Il tutto da ritenersi sin da ora per valido ed approvato e con esonero dei Direttori dei Pubblici Registri e delle Pubbliche Amministrazioni da ogni responsabilità.
Il Consiglio di Amministrazione infine, all'unanimità, conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per apportare alla deliberazione sopra adottata ed ai relativi allegati eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese e per compiere tutto quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse.
Il Comparente espressamente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiara di ben conoscere.
Dopo di che il Presidente dichiara esaurita la trattazione dell'argomento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno, alle ore quattordici e dodici.
Richiesto io notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio alle ore quattordici e quindici.
L'atto consta di tre fogli in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me notaio per dodici facciate e sin qui della dodicesima.
F.TO: GIUSEPPE ZAFARANA - MARCO SEPE NOTAIO
Alle godo "A"al u. 17558 proges di Repersa.
Eni Finance International SA Sede legale in Rue Gulmard, 1/A -1040, Bruxelles, Belgio Capitale Sociale di dollari americani 1.480.365.336 interamente versato Numero di Iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche della Crossroads Bank for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) n. 0456.881.777
In
Eni S.p.A. Sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 00144, Roma, Italia Capitale Sociale di euro 4.005.358.876 interamente versato Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma n. 00484960588
Eni Finance International SA Siège : rue Guimard, 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique Capital de 1.480.365.336 USD Enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.881.777 (RPM Bruxelles, division francophone)
Eni S.p.A. Siège : Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Rome, Italie Capital entièrement libéré de 4.005.358.876 EUR Code fiscal et inscription au Registre des Sociétés de Rome Nº 00484960588
| PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DI |
PROJET COMMUN DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ABSORPTION DE |
||
|---|---|---|---|
| Eni Finance International SA | Eni Finance International SA | ||
| IN | PAR | ||
| Eni S.p.A. | Eni S.p.A. | ||
| 27 aprile 2023 | 27 avril 2023 | ||
A
p
una maggiore efficienza all'interno del Gruppo e ad ottimizzare la sua struttura economica gestionale e finanziaria, intendono procedere ad una fusione per incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante.
Si evidenzia che alla Fusione Transfrontaliera non sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la Direttiva; in particolare ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo si prevede che le suddette disposizioni "hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto", mentre il presente progetto di Fusione Transfrontaliera sarà pubblicato anteriormente al 3 luglio 2023;
b. Disposizioni del Codice Civile italiano (il "Codice Civile") in materia di fusioni (articoli 2501 e seguenti) per quanto richiamate, non derogate e comunque compatibili con le disposizioni del Decreto;
structure économique, managériale et financière, la Société Absorbante et la Société Absorbée (les "Sociétés Appelées à Fusionner") ont l'intention d'opérer une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante.
Il est noté que les dispositions du Décret législatif italien n°19 du 2 mars 2023, transposant la directive (UE) 2019/2121 modifiant la Directive ne s'appliquent pas encore à la Fusion Transfrontalière. En particulier, l'Article 56 dudit Décret législatif italien spécifie que les dispositions "s'appliqueront à partir du 3 juillet 2023 et ce, opérations aux et internationales pour lesquelles les sociétés participantes n'ont, à cette date, pas publié de projet commun de fusion" alors que le projet commun de fusion de la Fusion Transfrontalière sera lui publié avant le 3 juillet 2023.
b. Les dispositions du Code Civil Italien (le "Code Civil Italien") relatives aux fusions (Articles 2501 et suivants}, dans la mesure où il y est fait référence et où il n'y est pas dérogé et, en tout état de cause, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du Décret.
c. Disposizioni del "Code des sociétés et des associations" belga ("BCAC") relative alle fusioni transfrontaliere, di cui agli articoli 12:1 e seguenti del BCAC.
Per contro, le disposizioni della bozza di legge per la modifica, tra l'altro, del BCAC che attua la direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere non sono ancora entrate in vigore alla data del presente progetto di fusione transfrontaliera e, secondo la bozza presentata in Parlamento belga, si applicheranno solo alle fusioni transfrontaliere in cui nessuna delle società coinvolte nella fusione ha pubblicato, alla data di entrata in vigore, un progetto comune di fusione.
d. La Fusione Transfrontaliera verrà perfezionata nell'osservanza delle disposizioni della Direttiva come attuata e recepita dalle normative nazionali applicabili alle società coinvolte nell'operazione e sopra indicate. Al fini del diritto italiano, in caso di conflitto tra normative nazionali di riferimento, preverrà la legge applicabile alla Società Incorporante,
quale legge che disciplinerà la società risultante dalla fusione ai sensi dell'articolo 4 comma, del Decreto.
Poiché la Società Incorporante, prima dell'assunzione della delibera di fusione, rappresentative deterrà partecipazioni dell'Intero capitale sociale della Società Incorporata trovano applicazione le disposizioni di seguito indicate:
a. L'articolo 2505 del Codice Civile secondo cui non si applicano le disposizioni: (i) degli articoli 2501-ter primo comma n. 3), 4), 5); e (ii) dell'articolo 2501- quinquies e 2501 - sexies del Codice Civile.
La Società Incorporante, anche in conformità alle previsioni del Decreto, non si avvarrà della possibilità, prevista dall'art. 2505 del Codice Civile di omettere la predisposizione della Relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
c. Les dispositions du Code belge des Sociétés et des Associations (le "CSA") relatives aux fusions transfrontalières, telles qu'elles figurent aux Articles 12:1 et suivants du CSA.
À l'inverse, les dispositions du projet de loi visant à modifier, entre autres, le CSA transposant la Directive (UE) 2019/2121 modifiant la Directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les fusions transfrontalières, ne sont pas encore entrées en vigueur à la date du présent Projet Commun de Fusion (tel que défini ci-dessous) et ne s'appliqueront, selon le projet soumis au Parlement belge, qu'aux fusions transfrontalières pour lesquelles aucune des sociétés participantes n'a publié, à la date d'entrée en vigueur, un projet commun de fusion.
La Société Absorbante, également en conformité avec les dispositions du Décret, ne se prévaudra pas de la possibilité prévue par l'Article 2505 du Code Civil Italien d'omettre la préparation du rapport des conseils d'administration auquel il est référé dans l'Article 2501-quinquies du Code Civil Italien ;
b. Articolo 18 del Decreto;
b. L'Article 18 du Décret ;
| c. Articolo 12:114, §4 del BCAC, secondo il quale | c. L'Article 12:114, §4 du CSA selon lequel un | |
|---|---|---|
| non è richiesta la relazione di un esperto revisore; e |
rapport écrit du commissaire n'est pas requis ; | |
| d. Articolo 12:7 unitamente all'articolo 12:111, secondo comma, del BCAC. |
d. L'Article 12:7 juncto 12:111, al. 2 du CSA. | |
| A tali fini, i Consigli di Amministrazione della Società Incorporante e della Società Incorporata, Società Partecipanti alla proposta Fusione Transfrontaliera, hanno redatto il presente progetto comune di fusione transfrontaliera (il "Progetto Comune di Fusione") ai sensi delle norme sopra richiamate, nonché, ove applicabile, ai sensi delle disposizioni delle leggi italiane e belghe. |
A ces fins, les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont rédigé le présent projet commun de fusion transfrontalière (le "Projet Commun de Fusion") conformément aux dispositions légales susmentionnées et, le cas échéant, des provisions légales de droit italien et belge. |
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| A. Motivazioni dell'operazione. Conseguenze attese per l'attività |
A. Motifs de la Fusion Transfrontalière et conséquences attendues sur les opérations |
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| L'operazione in oggetto, si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione delle attività finanziarie del Gruppo. L'operazione, oltre che semplificare e razionalizzare l'assetto organizzativo e societario del Gruppo Eni, consente una più efficace gestione dei processi operativi attraverso la riduzione dei livelli decisionali, e l'accentramento della gestione finanziaria presso la Società Incorporante, consentendo un'ottimizzazione delle attività economiche, gestionali e finanziarie del Gruppo. Inoltre, l'operazione consente di ridurre i costi di struttura di Gruppo, assicurando maggiore tempestività, automazione ed efficienza alle attività di tesoreria accentrata e rafforzando la struttura economica, gestionale e finanziaria del Gruppo. |
L'opération envisagée se place dans un cadre plus large de réorganisation des activités financières du Groupe. Outre la simplification et rationalisation de la structure a organisationnelle et d'entreprise du Groupe Eni, l'opération facilitera la gestion efficace des processus d'opération en réduisant les niveaux de décision et en centralisant la gestion financière au niveau de la Société Absorbante, de ce fait optimisant les activités économiques, de management et financières du Groupe. De plus, l'opération réduira les coûts de structure du Groupe, permettant une meilleure rapidité d'exécution, une automatisation et une efficacité des activités de trésorerie centralisées et renforçant la structure économique, de management et financière du Groupe. |
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| B. Progetto di fusione transfrontaliera Ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali come successivamente modificata e, infine, codificata insieme ad altre direttive europee, nel testo della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio , recepite nella versione aggiornata del Decreto e relative leggi locali applicabili alle Società Partecipanti alla Fusione a seguito della Fusione Transfrontaliera: |
B. Projet Commun de Fusion Conformément à la Directive, telle que transposée dans la version modifiée du Décret, et les lois nationales respectives applicables aux Sociétés Appelées à Fusionner, suivant la Fusion Transfrontalière : |
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| " la Società Incorporata cesserà di esistere e; | ■ la Société Absorbée cessera d'exister ; et | |
| : . |
la Società Incorporante acquisterà le della Società attività e le passività universale તા a titolo Incorporata successione.
Ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile italiano, dell'articolo 6 del Decreto e dell'articolo 12:111 del BCAC di seguito sono fornite le seguenti informazioni:
Il capitale sociale della Società Incorporante è pari a Euro 4.005.358.876,00 euro suddiviso in 3.571.487.977 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni della Società Incorporante sono quotate in Italia sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e negli Stati Uniti sul New York Stock Exchange.
Alla Data di Efficacia (come di seguito definita), la Società Incorporante manterrà l'attuale forma giuridica, la denominazione sociale e la sede legale e sarà regolata dalla legge italiana. L'oggetto sociale della Società Incorporante è il seguente:
"La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, l'utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali. il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.
La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a la Société Absorbante acquerra l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée par voie de transmission universelle.
Les informations à indiquer dans le présent Projet Commun de Fusion conformément article 2501-ter du Code Civil Italien, article 6 du Décret et article 12 :111 du CSA sont reprises cidessous.
Le capital de la Société Absorbante est égal à 4.005.358.876,00 EUR, divisé en 3.571.487.977 actions ordinaires sans valeur nominale. Les actions de la Société Absorbante sont cotées en Italie sur le marché boursier (Mercato Telematico Azionario (MTA)) organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. et aux États-Unis sur le New York Stock Exchange.
À partir de la Date d'Effet (telle que définie cidessous), la Société Absorbante conservera sa forme légale, sa dénomination et son siège actuels et sera régie par le droit Italien.
L'objet de la Société Absorbante est le suivant :
« L'objet est l'exercice direct et/ou indirect, par le blais de participations dans des sociétés ou d'autres entités, d'activités dans le domaine des hydrocarbures et des gaz naturels, telles que l'exploration et l'exploitation de gisements la construction d'hydrocarbures, et l'exploitation de pipelines pour leur transport, le traitement, la transformation, le stockage, l'utilisation et la vente d'hydrocarbures et de gaz naturels, dans le respect des conditions de concession prévues par la loi.
società o imprese, di attività nel settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, inclusa la vendita di energia elettrica, nel settore della progettazione e costruzione di Impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano- tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.
La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.
La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Società potrà, infine, assumere La partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni."
· "Eni Finance International SA", société anonyme, di diritto belga avente la sua sede legale in Rue Guimard, 1/A - 1040, Bruxelles, Belgio, con Capitale Sociale interamente versato di dollari americani 1.480.365.336, iscritta al Registro delle persone giuridiche della
L'objet comprend également l'exercice direct et/ou indirect, par le biais de participations dans des sociétés ou d'autres entreprises, d'activités dans les domaines de la chimie, des combustibles l'éneraie géothermique, d'autres sources d'énergie renouvelables et de l'énergie en général, y compris la vente d'électricité, dans la conception et la construction d'installations industrielles, dans l'industrie minière, dans l'industrie métallurgique, dans l'industrie des machines textiles, dans le secteur de l'eau, y compris la dérivation, la potabilisation, l'épuration, la distribution et la réutilisation de l'eau ; dans le secteur de la protection de l'environnement et du traitement et de l'élimination des déchets, ainsi que toute autre activité économique instrumentale, auxiliaire ou complémentaire des activités susmentionnées.
L'objet comprend également la réalisation et la gestion de la coordination technique et financière des filiales et des entreprises associées et la fourniture d'une assistance financière à ces dernières.
La société peut effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet ; à titre d'exemple, elle peut effectuer des opérations immobilières ou mobilières, des opérations commerciales et industrielles, des opérations financières et bancaires de toute nature, et tout autre acte ayant un rapport quelconque avec l'objet, à l'exception de la collecte publique de fonds et de la prestation de services d'investissement tels que définis par le décret législatif n° 58 du 24 février 1998.
Enfin, la société peut acquérir des participations et des intérêts dans d'autres sociétés ou entreprises dont l'objet est similaire, connexe ou complémentaire au sien ou à celui des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, que ce soit en Italie ou à l'étranger, et elle peut fournir des garanties sécurisées et/ou non sécurisées pour ses propres obligations et celles des autres, y compris, en particulier, des cautionnements. »
"Eni Finance International SA", société anonyme de droit belge, ayant son siège rue Guimard, 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0456.881.777 (RLE Bruxelles, division francophone).
Crossroads Bank for Enterprises (RLE Bruxelles, divisione francofona) al n. 0456.881.777
Il capitale sociale della Società Incorporata ammonta a Dollari americani 1.480.365.336 suddivisi in 6.950.072 azioni ordinarie. Le azioni della Società Incorporata sono detenute dalla Società Incorporante (che detiene il 33,61% delle azioni) e da Eni International B.V., che detiene il 66,39% delle azioni) e tali azioni, alla data di approvazione della Fusione Transfrontaliera da parte dei competenti organi sociali delle Società Partecipanti alla Fusione, saranno interamente detenute dalla Società Incorporante.
t'oggetto sociale della Società Incorporata è il seguente:
"L'oggetto sociale della società è, sia in Belgio che all'estero, ad esclusivo beneficio delle società direttamente o indirettamente possedute da Eni S.p.A.
In primo luogo, la fornitura di tutti i tipi di servizi finanziari, quali la concessione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, la concessione di garanzie finanziarie, la aestione delle eccedenze di cassa, la copertura dei rischi di cambio e delle fluttuazioni dei tassi d'interesse, l'assicurazione e la gestione dei rischi, la raccolta di fondi". L'azienda è una società quotata in borsa.
in via accessoria, operazioni nel campo della contabilità, dell'amministrazione e delle operazioni finanziarie, operazioni nel campo dell'informatica, del leasing mobiliare e immobiliare, nonché ogni attività avente carattere preparatorio o ausiliario per le società detenute direttamente o indirettamente da Eni 5.0.A.
La società potrà, in generale, svolgere tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente connesse al suo oggetto sociale, e che rientrano nell'ambito delle attività di una società finanziaria".
b. Atto costitutivo e statuto della Società Incorporante
larticolo 2501-ter primo comma numero 2 del Codice Civile)
Eni è stata costituita a seguito della trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), ente di diritto pubblico disposta dall'articolo 15 del decreto legge
Le capital de la Société Absorbée s'élève à 1.480.365.336 USD, divisé en 6.950.072 actions ordinaires. Les actions de la Société Absorbée sont détenues par la Société Absorbante (à hauteur de 33,61 %) et Eni International B.V. (à hauteur de 66,39 %) et ces actions seront, à la date à laquelle la Fusion Transfrontallère dolt être approuvée par les organes compétents des Sociétés Appelées à Fusionner, entièrement détenues par la Société Absorbante.
L'objet de la Société Absorbante est le suivant : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger au profit exclusif des sociétés détenues directement ou indirectement par Eni S.p.A :
A titre principal, la prestation de tous types de services financiers, tels l'octroi de financements à court, moyen ou long terme, l'octroi de garanties financières, la gestion d'excédents de trésorerie, la couverture des risques de change et des fluctuations des taux d'intérêts, l'assurance et la gestion de risques, la récolte de fonds. La société est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.
A titre accessoire, les opérations dans le domaine de la comptabilité, de l'administration et les opérations financières, les opérations dans le domaine informatique, le leasing mobilier et immobilier, ainsi que toute activité ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les sociétés détenues directement ou indirectement par Eni S.p A.
La société pourra, de façon générale exercer toutes opérations qui sont liées directement ou indirectement à son objet et qui rentrent dans le cadre des activités d'entreprise financière ».
b. Acte constitutif et statuts de la Société Absorbante (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 2 du Code Civil Italien)
Eni a été constituée à la suite de la transformation de l'Agence Nationale des Hydrocarbures (EN!), organisme de droit public prévu par l'Article 15 du Décret-Loi Italien n°
11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359.
La documentazione attestante la costituzionetrasformazione di Eni e lo statuto vigente alla data odierna approvato da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2023, si allegano al presente Progetto Comune di Fusione rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".
Poiché l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende quello della Società incorporata, e non dovendo essere emesse azioni a servizio della Fusione Transfrontaliera, essendo tra l'altro, la Società Incorporante, l'unico azionista della Società Incorporata, alla data della delibera di fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della Fusione Transfrontaliera.
Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diverse dalle azioni.
I regolamenti dei prestiti obbligazionari Eni in essere di seguito indicati, non subiranno modifiche per effetto dell'operazione di Fusione Transfrontaliera: "Eni S.p.A. - TF 2010/2040"; "Eni S.p.A. – Euro Medium Term Notes - Undicesima emissione"; "Eni S.p.A. -Euro Medium Term Notes - Dodicesima emissione / 1a tranche"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Dodicesima emissione / 2a tranche"; "Eni S.p.A. – Euro Medium Term Notes - Quattordicesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Quindicesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes – Sedicesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Diciottesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Diciannovesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes - Ventesima emissione"; "Eni S.p.A. -Euro Medium Term Notes - Ventunesima emissione"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes - Ventiduesima emissione"; "Eni 2018/2023"; "Eni 2019/2029"; "Eni S.p.A. — Euro Medium Term Notes - Ventitreesima emissione"; "Eni S.p.A. -
333 du 11 juillet 1992, tel que modifié par la loi italienne n° 359 du 8 août 1992.
Les documents attestant la constitutiontransformation d'Eni et les statuts en vigueur à ce jour, approuvés en dernier lieu par le conseil d'administration le 3 avril 2023, sont annexés au présent Projet Commun de Fusion, respectivement sous les lettres "A" et "B". Étant donné que l'objet de la Société Absorbante inclut déjà celui de la Société Absorbée et qu'aucune action ne doit être émise dans le cadre de la Fusion Transfrontalière, la Société Absorbante étant, inter alia, l'unique actionnaire de la Société Absorbée avant la Résolution de Fusion, les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés dans le cadre de la Fusion Transfrontalière.
= n'y a pas de catégories spéciales d'actionnaires et il n'existe aucune disposition prévoyant un traitement spécial pour les détenteurs de titres autres que des actions.
Les règlements des emprunts obligataires d'Eni en vigueur et indiqués ci-dessous ne changeront pas à la suite de la fusion transfrontalière : "Eni S.p.A. ~ TF 2010/2040"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes – Undicesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Dodicesima emissione / 1a tranche"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Dodicesima emissione / 2a tranche"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quattordicesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quindicesima emissione"; "Eni S.p.A. -Euro Medium Term Notes -- Sedicesima emissione"; "Eni S.p.A. – Euro Medium Term Notes - Diciottesima emissione"; "Eni S.p.A. -Euro Medium Term Notes - Diciannovesima emissione"; "Eni S.p.A. – Euro Medium Term Notes - Ventesima emissione"; "Eni S.p.A. -Euro Medium Term Notes - Ventunesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Ventiduesima emissione"; "Eni 2018/2023"; "Eni 2019/2029"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -- Ventitreesima emissione"; "Eni S.p.A. --Euro Medium Term Notes - Ventiquattresima
Euro Medium Term Notes - Ventiquattresima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Venticinquesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Ventiselesima emissione"; "Eni S.p.A. -€1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 5.25 Fixed Rate Reset Securities"; "Enl S.p.A.- €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 6 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni 5.p.A. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Ventisettesima emissione"; "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028".
Nessuno dei prestiti obbligazionari suddetti rientra tra quelli previsti dall'articolo 2503-bis secondo e terzo comma del Codice Civile.
Resta ferma quanto previsto dal 2503-bis primo comma del Codice Civile.
d. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi da azioni farticolo 2501-ter primo comma numero 7 del Codice Civile: articolo 12:111, 7º del BCAC)
Non esistendo né nella Società Incorporante né nella Società Incorporata, categorie di soci diversi da quelli ordinari, non vi sono particolari benefici o trattamenti riservati a determinate classi di azioni o categorie di soci.
e. Benefici concessi a membri dei Consigli di Amministrazione e organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione, a esperti che esaminano il progetto di fusione o ad altra parte coinvolta nella Fusione Transfrontaliera, in relazione alla Fusione Transfrontaliera stessa farticolo 6, comma 1, lettera c, del Decreto, articolo 2501-ter, primo comma numero 8, del Codice Civile; articolo 12:111, 8° del BCAC)
La Fusione Transfrontaliera sarà realizzata mediante incorporazione da parte della Società Incorporante della sua futura controllata al
emissione"; "Enl S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Venticinquesima emissione"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Ventiseiesima emissione"; "Eni S.p.A. -€1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 5.25 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A.- €1,500,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 6 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - €1,000,000,000 Perpetual Subordinated Non-Call 9 Fixed Rate Reset Securities"; "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes -Ventisettesima emissione"; "Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028".
Aucun des emprunts obligataires mentionnés ci-dessus n'est repris parmi ceux envisagés par l'Article 2503-bis, paragraphes 2 et 3 du Code Civil Italien.
Ceci est sans préjudice des dispositions de l'Article 2503-bis, paragraphe 1 du Code Civil Italien.
d. Traitement réservé à des catégories particulières d'actionnaires et de détenteurs de titres autres que des actions (Article 2501ter, paragraphe 1, numéro 7 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 7º du CSA}
Comme il n'y a pas de catégories d'actionnaires autres que les actionnaires ordinaires dans la Société Absorbante ou la Société Absorbée, il n'y a pas, et il n'y aura pas, d'avantages ou de traitements spéciaux attribués à certaines catégories d'actions ou d'actionnaires.
e. Avantages particuliers attribués aux membres des conseils d'administration et des organes de surveillance des Sociétés Appelées à Fusionner, aux experts chargés d'examiner le Projet Commun de Fusion ou à d'autres parties concernées par la Fusion Transfrontalière, dans le cadre de la Fusion Transfrontalière (Article 6, paragraphe 1, lettre c) du Décret, Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 8 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 8° du CSA)
La Fusion Transfrontalière sera mise en œuvre dans le cadre d'une fusion par absorption suivant laquelle la Société Absorbante

100% senza alcuna necessità di determinazione del rapporto di cambio.
Per la ragione sopra esposta ed ai sensi dell'articolo 2505 primo comma del Codice Civile e dell'articolo 12:114, § 4 of the BCAC, non ricorre in capo alle Società Partecipanti alla Fusione alcun obbligo di ottenere una relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (di cui all'articolo 9 del Decreto e all'articolo 2501-sexies del Codice Civile). Non è prevista, pertanto la nomina di un esperto né di conseguenza possono prevedersi eventuali vantaggi a suo favore.
Non sono inoltre previsti vantaggi in relazione o in conseguenza della Fusione Transfrontaliera a favore dei membri dei Consigli di Amministrazione, degli organi di controllo delle Società Partecipanti alla Fusione, né ad altra parte coinvolta nella Fusione Transfrontaliera.
f. Relazione dell'organo amministrativo
Anche se, ai fini del diritto italiano l'operazione rappresenta una procedura "semplificata", così come indicato dalle previsioni normative sopra richiamate, ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto che attua l'articolo 7 della direttiva 2005/56/CE (e successive modifiche), il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante ha preventivamente redatto la relazione illustrativa della Fusione Transfrontaliera, ai sensi dell'articolo 12:113 del BCAC, dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile e dell'articolo 8 del Decreto, contenente informazioni precise sulle caratteristiche dell'operazione in questione e dei suoi effetti su soci, creditori e dipendenti.
Ai sensi della normativa belga (articolo 12:113 del BCAC) è necessaria la redazione di una relazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata.
La relazione predisposta dagli amministratori della Società Incorporata sarà messa a disposizione degli azionisti della Società Incorporata non meno di un mese prima della data dell'assemblea generale straordinaria degli
absorbera sa filiale détenue à l'avenir intégralement par elle, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer le rapport d'échange des actions.
Pour la raison exposée ci-dessus et conformément à l'Article 2505, paragraphe 1 du Code Civil Italien et à l'Article 12:114, § 4 du CSA, les Sociétés Appelées à Fusionner ne sont pas tenues d'obtenir un rapport d'experts sur l'adéquation du rapport d'échange d'actions (indiqué à l'Article 9 du Décret et à l'Article 2501-sexies du Code Civil Italien).
ll n'est donc pas nécessaire de désigner un expert et aucun avantage n'est prévu en faveur de ce dernier.
Aucun avantage ne sera accordé aux membres du conseil d'administration ou des organes de surveillance des Sociétés Appelées à Fusionner ou à toute autre partie impliquée dans la Fusion Transfrontalière
Bien qu'en vertu de la loi italienne, la Fusion Transfrontalière soit une fusion "simplifiée" conformément aux dispositions légales susmentionnées, et et conformément aux provisions de l'Article 18 du Décret transposant l'Article 7 de la Directive 2005/56/CE (telle que modifiée par la suite), les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont préparé à l'avance un rapport Illustrant la Fusion Transfrontalière conformément à l'Article 12:113 du CSA, l'Article 2501-quinquies du Code Civil Italien et l'Article 8 du Décret, qui contlent des informations précises sur les caractéristiques de la Fusion Transfrontalière et sur ses effets sur les actionnaires, créanciers et salariés.
Conformément à l'Article 12 :113 du CSA, un rapport du conseil d'administration de la Société Absorbée est requis.
Le rapport préparé par les administrateurs de la Société Absorbée sera mis à la disposition des actionnaires de la Société Absorbée au moins un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
azionisti della Società Incorporata che delibererà sulla Fusione Transfrontaliera e per non meno di un mese dalla data di tale assemblea generale straordinaria.
Ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, la relazione predisposta dagli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione sarà messa a disposizione presso la sede sociale di Eni e nell'apposita sezione del sito internet, nei 30 giorni precedenti la data della delibera di fusione.
g. Misure proposte in relazione all'assegnazione di azioni (articolo 2501 ter, comma 1, numero (4) del Codice Civile, articolo 12:111, 3º del BCAC)
La Fusione Transfrontaliera sarà effettuata mediante incorporazione della Società incorporata nella Società Incorporante, senza che ciò comporti alcun aumento di capitale della Società Incorporante, in quanto quest'ultima si trova in procinto di detenere tutte le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata; l'acquisizione di tali partecipazioni della Società Incorporata avverrà prima della delibera di fusione.
Di conseguenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2505 del Codice Civile italiano, dell'articolo 18 del Decreto, dell'Articolo 12:111, 3° congiuntamente all'articolo 12:111, secondo paragrafo, del BCAC nonché dell'articolo 15 paragrafo 1, della direttiva 2005/56/CE non è necessario indicare il rapporto di cambio delle azioni né le modalità di assegnazione e di partecipazione agli utili per azione.
Per le stesse ragioni non è necessaria una relazione elaborata da esperti ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile italiano e dell'articolo 12:114, § 4 del BCAC.
Ai sensi dello Statuto della Società Incorporante, la decisione relativa alla Fusione Transfrontaliera sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante per mezzo di un atto di delibera necessariamente redatto da un notalo.
Absorbée se prononçant sur la Fusion Transfrontalière et au moins un mois après la date de cette cassemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Conformément à l'Article 2501-septies, paragraphe 1 du Code Civil Italien, le rapport préparé par les administrateurs des Sociétés Appelées à Fusionner sera mis à disposition au siège d'Eni et dans la section appropriée du site web pendant 30 jours avant la date à laquelle il sera procédé à la Fusion Transfrontalière.
g. Mesures proposées concernant l'attribution des actions (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 4 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 3° du CSA)
La Fusion Transfrontalière doit être réalisée dans le cadre d'une fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, sans que cela n'entraîne une augmentation du capital de la Société Absorbante, comme cette dernière va prochainement détenir l'intégralité du capital de la Société Absorbée. L'acquisition de l'intégralité du capital de la Société Absorbée aura lieu avant qu'il ne soit procédé à la Fusion Transfrontalière.
conséquence, ลนะ En dispositions de l'Article 2505 du Code Civil Italien, l'Article 18 du Décret législatif italien nº 108/2008, l'Article 12:111, 3° juncto 12:111, al 2 du CSA et de l'Article 15, paragraphe 1 de la Directive 2005/56/CE, il n'est pas nécessaire d'indiquer le rapport d'échange des actions ni les modalités d'allocation et de participation aux bénéfices.
Pour les mêmes raisons, un rapport préparé par des experts conformément à l'Article 2501sexies du Code Civil Italien et l'Article 12:114, § 4 du CSA n'est pas requis.
Conformément aux statuts de la Société Absorbante, la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière sera prise par le conseil d'administration de la Société Absorbante au moven d'une résolution obligatoirement rédigée par un notaire italien.
| h. Intenzioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante dopo la Fusione Transfrontaliera |
h. | Intentions concernant la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante après la Fusion Transfrontalière |
|
|---|---|---|---|
| Non vi è alcuna intenzione di proporre una modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante a seguito, ed in dipendenza, della Fusione Transfrontaliera. |
Il n'est pas prévu de proposer de modification à la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante à la suite de la Fusion Transfrontalière. |
||
| 1. | Informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione in relazione alla Fusione Transfrontaliera (articolo 6, comma 1, lettera d, del Decreto; articolo 12:111, 10° del BCAC) |
1. | Information sur les procédures d'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation à la Fusion Transfrontalière (Article 6, paragraphe 1, lettre d du Décret ; Article 12:111, 10° du CSA) |
| Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha in essere procedure di partecipazione dei lavoratori. |
Aucune des Sociétés Appelées à Fusionner n'a mis en place de procédure de participation des salariés. |
||
| L'articolo 19 del Decreto che prevede il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione della Società Incorporante, non si applica alla presente transazione in quanto non sono soddisfatte le condizioni necessarie per la sua applicazione. Né la Società Incorporante né la Società Incorporata sono organizzate con un sistema di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera m}, del decreto legislativo italiano n. 188 del 19 agosto 2005. |
L'Article 19 du Décret, qui établit le droit des salariés à participer à la gestion de la Société Absorbante, ne s'applique pas à la Fusion Transfrontalière car les conditions nécessaires à son application ne sont pas réunies. Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'est organisée avec un système de participation des salariés conformément à l'Article 2, paragraphe 1, lettre m du Décret législatif italien n° 188 du 19 août 2005. |
||
| Possibili effetti sull'occupazione (articolo 6, comma 1, lettera e, del Decreto; articolo 12:111, 4° del BCAC) |
j. | Effets probables de la Fusion Transfrontalière sur l'emploi {Article 6, paragraphe 1, lettre e du Décret ; Article 12:111, 4º du CSA) |
|
| Alla data di approvazione del presente Progetto Comune di Fusione, la Società Incorporante ha un numero di dipendenti superiore a 500 unità; si applicano, per quanto necessario, le disposizioni di cui alla legge italiana n. 428 del 29 dicembre 1990. |
A la date d'approbation du présent Projet Commun de Fusion, la Société Absorbante compte plus de 500 salariés ; les provisions de la loi italienne nº 428 du 29 décembre 1990 s'appliquent dans la mesure nécessaire. |
||
| Fusione Transfrontaliera La non avrà conseguenze sui dipendenti della società Incorporante. |
La Fusion Transfrontalière n'entraînera aucune conséquence pour les employés de la Société Absorbante. |
||
| La società Incorporata non ha sindacati. | La Société Absorbée n'a pas de syndicat. | ||
| Secondo quanto previsto dall'articolo 12:113 del BCAC, il Consiglio di Amministrazione della società Incorporata redige una relazione |
Conformément aux dispositions de l'Article 12:113 du CSA, le rapport préparé par le conseil d'administration de la Société Absorbante et de |
Illustrativa, che, in funzione del numero di risorse ancora in forza alla data della Fusione Transfrontaliera, è resa disponibile, ove necessario, ai sensi dell'articolo 12:113, §2 dell BCAC, ai rappresentanti dei lavoratori almeno un mese prima dell'approvazione definitiva della Fusione Transfrontaliera da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società Incorporata.
k. Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata che saranno trasferiti alla Società Incorporante (articolo 6, comma 1, lettera f, del Decreto; articolo 12:111 del BCAC)
Gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata saranno trasferiti alla Data di Efficacia ai fini contabili e fiscali della Fusione Transfrontaliera alla Società Incorporante, in continuità di valori, ossia ai valori indicati nei libri contabili della Società Incorporata alla Data di Efficacia ai fini contabili e fiscali,
Previsione di Continuazione o cessazione delle attività
Le attività della Società Incorporata saranno proseguite nella Società incorporante
Per effetto della Fusione Transfrontaliera, tutti gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporata saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante.
Ai sensi dell'articolo 2503 del Codice Civile italiano, è concesso ai creditori delle Società Partecipanti alla Fusione, anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, un periodo di opposizione alla Fusione Transfrontaliera di 60 giorni a partire dalla data di registrazione della delibera di fusione ai sensi dell'articolo 2502-bis del Codice Civile.
trovano Ai fini della normativa belga, applicazione per quanto necessario, le previsioni dell'articolo 12:15 e dell'articolo 12:106 del BCAC.
la Société Absorbée sera mis à disposition, conformément à l'alinéa 2 de l'article précité, au moins un mois avant l'approbation finale de la Fusion Transfrontalière par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée.
Informations sur l'évaluation des actifs et des k. passifs de la Société Absorbée qui seront transférés à la Société Absorbante (Article 6, paragraphe 1, lettre f du Décret ; Article 12:111, 11° du CSA)
Les actifs et les passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante à la Date d'Effet à des fins fiscales et comptables, avec continuité des valeurs, c'est-à-dire aux valeurs indiquées dans les registres de la Société Absorbée à la Date d'Effet.
Les activités de la Société Absorbée seront poursuivies au sein de la Société Absorbante.
En conséquence de la Fusion Transfrontalière, tous les éléments d'actif et de passif de la Société Absorbée seront automatiquement transférés à la Société Absorbante.
Conformément à l'Article 2503 du Code Civil Italien, les créanciers des Sociétés Appelées à Fusionner, dont la créance est née avant l'enregistrement ou la publication du Projet Commun de Fusion, bénéficient d'une période d'opposition de 60 jours à la Fusion Transfrontallere à compter de la date d'enregistrement de la résolution de procéder à la Fusion Transfrontalière dans le Registre des Sociétés, conformément à l'Article 2502-bis du Code Civil Italien.
D'un point de vue du droit belge, les provisions des Articles 12:15 et 12:106 du CSA s'appliquent dans la mesure nécessaire.
n. Approvazioni (societarie) del Progetto Comune di Fusione, diverse dalla delibera assembleare o dall'approvazione della Fusione Transfrontaliera da parte del Consiglio di amministrazione
La decisione di effettuare la Fusione Transfrontaliera in conformità con il Progetto Comune di Fusione non è soggetta all'approvazione di alcun altro organo delle Società Partecipanti alla Fusione, al di fuori del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e dell'Assemblea degli Azionisti della Società Incorporata, né all'approvazione di terzi.
o. Data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio utilizzati ai fini della Fusione Transfrontaliera (articolo 6, comma 1, lettera g, del Decreto; articolo 12:111, 12° del BCAC}
La Fusione Transfrontaliera utilizzerà, anche ai fini dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, i bilanci, sottoposti a revisione delle Società Partecipanti alla Fusione, chiusi alla data del 31 dicembre 2022, che mostrano un patrimonio netto positivo e che sono stati approvati:
Il bilancio di Eni al 31 dicembre 2022, include un valore della partecipazione detenuta direttamente in EFI (pari al 33,61 % del capitale sociale) di circa 361,38 milioni di euro. Detto ammontare sarà incrementato per effetto dell'acquisto della partecipazione residua (pari al 66,39 % del capitale sociale detenuto dalla controllata Eni International BV) per un importo pari al corrispondente valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio di Eni International BV al momento dell'acquisizione.
n. Approbation interne du Projet Commun de Fusion, autre que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou l'approbation de la Fusion Transfrontalière par le conseil d'administration
La décision de procéder à la Fusion Transfrontalière conformément au Projet Commun de Fusion n'est pas soumise à l'approbation d'un organe des Sociétés Appelées à Fusionner, autre que le conseil d'administration de la Société Absorbante et l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbée, ni à l'approbation de tiers.
o. Date à laquelle la situation financière ou les comptes annuels utilisés aux fins de la Fusion Transfrontalière se réfèrent (Article 6, paragraphe 1, lettre g du Décret ; Article 12:111, 12° du CSA}
La Fusion Transfrontalière impliquera, également aux fins de l'Article 2501-quarter du Code Civil Italien, l'usage des comptes annuels audités des Sociétés Appelées à Fusionner à la date du 31 décembre 2022, lesquels montrent une situation nette positive, et ont été approuvés :
Les comptes annuels d'Eni au 31 décembre 2022 comprennent une évaluation des actions détenues directement dans la Société Absorbée (33,61 %) d'environ 361,38 millions d'euros. Ce montant sera augmenté à la suite de l'acquisition de la participation restante (66,39 % détenus par la filiale Eni International 8.V.) pour un montant égal à la valeur comptable correspondante de la participation enregistrée dans les comptes financiers d'Eni International B.V. au moment de l'acquisition.
| p. Data dalla quale i dati finanziari della Società Incorporata saranno contabilizzati nei conti annuali della Società Incorporante (articolo 2501-ter primo comma numero 6 del Codice Civile; articolo 12:111, 6º del BCAC) |
p. | Date à partir de laquelle les données financières de la Société Absorbée seront enregistrées dans les comptes annuels de la Société Absorbante (Article 2501-ter, paragraphe 1, numéro 6 du Code Civil Italien ; Article 12:111, 6° du CSA) |
|---|---|---|
| La data di efficacia ai fini contabili e fiscali del trasferimento delle attività e passività della Società Incorporata nella Società Incorporante è fissata al 1º novembre 2023 e sarà confermata in sede di assunzione della delibera di fusione. Le operazioni della società Incorporata sono considerate operazioni contabili della Società Incorporante e saranno imputate ai fini contabili e fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1ºnovembre 2023. |
La date effective, à des fins comptables et fiscales, du transfert des actifs et des passifs de la Société Absorbée dans la Société Absorbante est fixée au 1er novembre 2023 et sera confirmée dès l'adoption de la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière. Les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme des opérations comptables de la Société Absorbante et seront affectées, à des fins comptables et fiscales, aux comptes annuels de la Société Absorbante à partir du 1er novembre 2023. |
|
| q. Data di efficacia della Fusione Transfrontaliera (articolo 6 comma 1 lettera (i) del Decreto; Articolo 12:108 congiuntamente all'articolo 12:119 del BCAC) |
ਾਂ | Date d'effet de la Fusion Transfrontalière (Article 6, paragraphe 1, lettre i du Décret et Article 12:108 juncto 12:119 du CSA) |
| Poiché la Fusione Transfrontaliera avviene tramite incorporazione e la Società Incorporante è una società italiana, ai sensi di quanto congiuntamente disposto dall'articolo 12 della Direttiva 2005/56/CE e dall'articolo 15 del Decreto, e secondo quanto disposto dall'articolo 2504-bis del Codice Civile italiano, la Fusione Transfrontaliera sarà efficace con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese della relativa Camera di Commercio della Società Incorporante (la "Data di Efficacia"). |
Étant donné que la Fusion Transfrontalière a lieu par voie d'une fusion par absorption et que la Société Absorbante est une société italienne, conformément aux dispositions conjointes de l'Article 12 de la Directive 2005/56/CE et de l'Article 15 du Décret, et en ligne avec les dispositions de l'Article 2504-bis du Code Civil italien, la Fusion Transfrontalière sera effective dès l'enregistrement de l'acte de fusion dans le Registre des Sociétés de Rome (la "Date d'Effet"). |
|
| A partire dalla Data di Efficacia della Fusione Transfrontaliera, la Società Incorporante dovrà acquisire a titolo universale di successione, tutte le attività e passività, beni mobili e immobili, attività materiali e immateriali ecc. appartenenti alla Società Incorporata, impegnandosi a soddisfare tutti gli impegni e gli obblighi entro i termini e le condizioni concordate. |
A compter de la Date d'Effet de la Fusion la Société Absorbante Transfrontalière, acquerra par voie de transmission universelle, l'ensemble de l'actif et du passif, des biens meubles et immeubles, tangibles et intangibles, etc. qui appartiennent à la Soclété Absorbée, s'engageant à remplir l'ensemble des engagements et obligations conformément aux délais et conditions convenus. |
|
| La Società Incorporata conseguentemente alla Fusione Transfrontaliera sarà sciolta per effetto di legge e cancellata dal registro delle imprese belga a seguito della comunicazione di efficacia della Fusione Transfrontáliera da parte del |
Après la Fusion Transfrontalière, la Société Absorbée sera dissoute en vertu de la loi et radiée du Registre Belge des Sociétés après notification de l'effectivité de la Fusion Transfrontalière par le Registre Italien des |
|
1
| Registro delle imprese italiano ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del Decreto e dell'articolo 12:119, §2 del BCAC. |
Sociétés conformément à l'Article 15. paragraphe 2 du Décret et à l'Article 12:119, §2 du CSA. |
|
|---|---|---|
| In merito alla data di efficacia ai fini contabili e fiscali si rimanda a quanto definito al precedente punto p. |
En ce qui concerne la date d'effet à des fins comptables et fiscales, il convient de se référer au paragraphe p ci-dessus. |
|
| r. | Attività svolte dalla Società Incorporata | |
| A decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione Transfrontaliera, le attività della Società Incorporata saranno svolte dalla Società Incorporante. |
r. Activités exercées par la Société Absorbée A compter de la Date d'Effet de la Fusion Transfrontalière, les activités de la Société Absorbée seront exercées par la Société Absorbante. |
|
| Comunicazioni e Pubblicazioni | s. Communications et publications | |
| Ai sensi della normativa vigente, non verrà inviata alcuna comunicazione alla Commissione italiana garante per i Monopoli e le Concentrazioni in merito alle modalità di fusione, dal momento che le Società Partecipanti alla Fusione non possono essere considerate indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antitrust. Il presente Progetto Comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del Codice Civile e dell'articolo 12:115, §4 del BCAC, sarà depositato presso il registro delle imprese di Roma , e in conformità con le disposizioni del diritto belga, (art. 12:112 §1 del BCAC) depositato presso la cancelleria del tribunale di Bruxelles (greffe du tribunal de l'entreprise de son siège), dove la Società Incorporata ha la sua sede legale almeno sei settimane prima dell perfezionamento della Fusione Transfrontaliera e pubblicata negli allegati della Gazzetta Ufficiale belga. |
Conformément à la législation en vigueur, aucune communication ne sera envoyée à la Commission italienne des monopoles et des fusions concernant les accords intervenus relativement à la fusion, étant donné que les Sociétés Appelées à Fusionner ne peuvent être considérées comme indépendantes en vertu des dispositions applicables en matière de droit de la concurrence. Ce Projet Commun de Fusion, conformément à l'Article 2501-ter, paragraphe 3 du Code Civil ltalien et à l'Article 12:115, §4 du CSA, sera déposé au Registre des Sociétés de Rome et, conformément au droit belge et à l'Article 12:112, al 1 du CSA, déposé auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise où la Société Absorbée a son siège au moins six semaines avant la réalisation de la Fusion Transfrontalière et publié aux Annexes du Moniteur Belge. |
|
| lnoltre, al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12:115, §2 del BCAC, le seguenti informazioni saranno pubblicate insieme al Progetto Comune di Fusione, {i} la relazione degli organi amministrativi di cui al precedente paragrafo f, {ii) i bilanci annuali degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla Fusione e (iii) ie relazioni annuali del consiglio di amministrazione e la relazione del revisore legale della Società Incorporata. |
En outre, afin de satisfaire aux exigences de l'Article 12:115, §2 du CSA, les informations suivantes seront publiées avec le Projet Commun de Fusion : (i) le rapport des conseils d'administration visé au point f ci-dessus, (ii) les comptes annuels des trois derniers exercices des Sociétés Appelées à Fusionner, et (iii) les rapports annuels du conseil d'administration et le rapport du commissaire de la Société Absorbée. |
8
p
Al sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, il Progetto Comune di Fusione sarà messo a disposizione presso la sede sociale di Eni, nonché nell'apposita sezione del sito internet, nei 30 giorni precedenti la data della delibera di fusione unitamente alla seguente documentazione: (i) la relazione degli organi di amministrazione di cui al precedente paragrafo f, (ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle alla Fusione Società Partecipanti Transfrontaliera con le relative relazioni degli organi di amministrazione e della società di revisione, e (iil) le situazioni patrimoniali da utilizzare ai fini dell'articolo 2501-quater del Codice Civile,
Il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante delibererà ed approverà in via definitiva la Fusione Transfrontaliera mediante atto pubblico (ai sensi dell'art. 2365 e dell'art. 2505, comma 2 del Codice Civile italiano, nonché ai sensi dell'art. 23.2 dello statuto), subordinatamente al possesso di tutte le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società Incorporata, fatta salva in ogni caso la facoltà riconosciuta ai soci dall'articolo 2505 comma 3 del Codice Civile.
Gli azionisti della Società Incorporata delibereranno e approveranno la Fusione Transfrontaliera con atto notarile ai sensi dell'articolo 12:116 del BCAC.
Effetti giuridici, economici e sociali derivanti u. dalla Fusione Transfrontaliera
Ad esito della Fusione Transfrontaliera, la Società Incorporata cesserà di esistere e la Società Incorporante acquisirà le attività e le passività della Società Incorporata a titolo universale di successione.
Si prevede che la Fusione Transfrontaliera proposta avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione delle strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alla Fusione. In particolare, si prevedono i seguenti benefici tangibili: la riduzione dei costi operativi di struttura
Conformément à l'Article 2501-septies, paragraphe 1 du Code Civil Italien, le Projet Commun de Fusion sera mis à disposition au siège d'Eni ainsi que sur son site internet pendant 30 jours avant l'adoption de la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière, accompagné des documents suivants : (i) le rapport des conseils d'administration visé au point f ci-dessus, (ii) les comptes annuels des trois derniers exercices des Sociétés Appelées à Fusionner ainsi que les rapports pertinents des organes de gestion et des auditeurs externes, et (iii) les bilans à utiliser aux fins de l'Article 2501quater du Code Civil Italien.
Le conseil d'administration de la Société Absorbante se prononcera et approuvera la Fusion Transfrontalière par acte public (conformément à l'Article 2365 et à l'Article 2505, paragraphe 2 du Code Civil Italien, ainsi qu'à l'article 23.2 des statuts), sous réserve de l'acquisition de la propriété de toutes les actions représentant la totalité du capital de la Société Absorbée, sans préjudice du droit accordé aux actionnaires par l'Article 2505, paragraphe 3 du Code Civil Italien.
Les actionnaires de la Société Absorbée se prononceront et approuveront la Fusion notarié par acte Transfrontalière conformément à l'Article 12:116 du CSA.
Effets juridiques, économiques et sociaux de la u. Fusion Transfrontalière
À la suite de la Fusion Transfrontalière, la Société Absorbée cessera d'exister et la Société Absorbante acquerra l'actif et le passif de la Société Absorbée par voie de transmission universelle.
Le Projet de Fusion Transfrontalière devrait avoir un effet économique bénéfique résultant de l'intégration des structures et des compétences des Sociétés Appelées à Fusionner. Plus précisément, les avantages tangibles suivants sont attendus :
Non si prevedono effetti sociali derivanti dall'operazione di Fusione Transfrontaliera.
Ai fini della legge italiana è da considerarsi vincolante il testo in italiano. Al fini della legge belga è da considerarsi vincolante il teso in lingua francese.
Ai fini del diritto italiano, in caso di conflitto tra normative nazionali di riferimento, prevarrà la legge applicabile alla Società Incorporante, quale legge che disciplinerà la società risultante dalla fusione, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Decreto.
Le appendici costituiscono parte integrante del presente Progetto Comune di Fusione.
La Società Incorporata conferisce una procura speciale a Eric Blomme, Yannick Sternotte o Marina Sargsyan o a qualsiasi altro avvocato di Simmons & Simmons LLP, con sede in Avenue Louise 143/6; 1050 Bruxelles, Belgio, ciascuno con il potere di agire da solo e di nominare sostituti procuratori di fatto, (i) per depositare il Progetto Comune di Fusione presso la cancelleria del Tribunale delle Imprese di Bruxelles, (ii) per richiedere la pubblicazione del Progetto Comune di Fusione negli Allegati della Gazzetta Ufficiale Belga, e (iii) per procedere o eseguire qualsiasi atto, azione o formalità richiesta per il deposito e la pubblicazione del (efficacia del) Progetto Comune di Fusione in Belgio.
| Il presente progetto comune di fusione | ||
|---|---|---|
| transfrontaliera | ﺔ، stato |
firmato |
| dall'Amministratore Delegato della società |
lí n'est pas attendu de la Fusion Transfrontalière qu'elle engendre des effets sociaux
Aux fins du droit Italien, le texte en langue italienne est contraignant. Aux fins du droit belge, le texte en langue française est contralgnant.
Aux fins du droit italien, en cas de conflit entre les lois nationales pertinentes, la loi applicable à la Société Absorbante prévaudra car il s'agit là de la loi qui régira la société issue de la Fusion Transfrontalière conformément à l'Article 4, paragraphe 2 du Décret.
w. Annexes
Les annexes forment partie intégrante du présent Projet Commun de Fusion,
La Société Absorbée octrole une procuration spéciale à Eric Blomme, Yannick Sternotte ou Marina Sargsyan ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège Avenue Louise 143/6, 1050 Bruxelles, Belgique, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, (i) pour déposer le Projet Commun de Fusion au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles, (ii) pour demander la publication du Projet Commun de Fusion aux Annexes du Moniteur belge, et {iii) pour procéder ou effectuer tout acte, action ou formalité nécessaire au dépôt et à la publication (de l'effectivité) du Projet Commun de Fusion en Belgique.
Le présent projet commun de fusion transfrontalière a été signé par l'administrateur délégué de la Société Absorbante ainsi que par
| incorporante e della società incorporata, in l'administrateur délégué la Société | |
|---|---|
| data: 27 aprile 2023 | Absorbée: 27 april 2023 |
Eni S.p.A. Claudio Descalzi
Amministratore Delegato / Administrateur Délégué
Per il Consiglio di Amministrazione di / Pour le Conseil d'Administration de
Eni Finance International SA
Vittorio D'Ecclesiis Vice-Presidente / Vice-Président

documenti relativi alla costituzione di eni/ documents concernant la constitution d'eni
[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE CHE SEGUONO/ PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSULTER LES PAGINE CFE
SEGUONO/ PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES SUVANTES


STUDIO CASTELLINI
00193 ROMA - Via Orazio, 31
-
. . . .
69118 / 4
ﻟﻤﺴﺎ
| Repertorio 69118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| --- DEPOSITO DI DOCUMENTO FATTO NELL'INTERESSE DELLA ---- | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ and the comments of the comments of the comments of the comments of the |
Registrato all'Agenzia delle Entrata Ufficio di ROMA 1 |
|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1.92 021200 N. almond the sailing Salle broad for and and and and CUTO, as autores and |
|
| ---- L'anno duemilacinque, il giorno trentuno del mese di gennaio in Roma, | ||
| nel mio studio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Bolto assolto in mode virtuake. |
|
| --- Innanzi di me Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio | Autorizzazione Agenzia | |
| in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, } | delle, Entrate - Ufficio Roma 1 nº 138884/02 |
|
| Velletri e Civitavecchia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | del 20/8/2002. | |
| Si è costituita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - FABRIZIA CANNEDDU, nata a Roma il 31 maggio 1972, domiciliata in | ||
| Roma, Via Orazio n. 31, impiegata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| --- Detta Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo e che | ||
| col mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni nell'interesse della | ||
| "Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale so- | ||
| ciale Euro 4.004.424.476,00 interamente versato, R.E.A. n. 756453, iscritta | ||
| nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 00484960588, mi chiede | ||
| di ricevere e di ritenere presso di me in deposito per conservarla nei miei at- | DrAID | |
| ti, la copia da me autenticata in data odierna Rep. 69117 della Gazzetta Uf- | ||
| ficiale della Repubblica Italiana del 18 settembre 1992 n. 220. -------- | ||
| --- Io Notaio aderendo alla fattami richiesta ritiro il documento suddetto, ed | 17376 | |
| all'effetto di cui sopra, lo allego al presente atto sotto la lettera "A" omessa- | ||
| ne la lettura a richiesta della Comparente. | ||
Course
િટ્સ્ટ્સ
| ---- E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho da- | |
|---|---|
| to lettura alla Comparente che, da me interpellata lo approva dichiarandolo | |
| conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nel foglio bollato di cui | |
| consta, scritto in una pagina intera ed in linee dieci della presente a mac- | |
| china da persona di mia fiducia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| F.to FABRIZIA CANNÉDDU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| " PAOLO CASTELLINI - Notaio -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
R

| 18-9-1997 | GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 22 |
|
|---|---|---|
| Ministero dell'Interno | DELIBERAZIONE 12 agosto 1992. | |
| DECRETO 9 settembre 1992. | Criteri per l'istruttoria delle domunde di finanziamento relatis | |
| Rimozione dalle cariche di alcuni consiglieri della provincia di Reggio Calabria Pag. 12 |
al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorni- Pag. 2. Te |
|
| DECRETO 10 settembre 1992. | ||
| Rimozione di un consigliere e sindaco dei comune di Cardèto dalle rispettive cariche Pag. 13 |
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ | |
| Ministero della sanità | Universita di Trento | |
| DECRETO 7 settembre 1992, | DECRETO RETTORALE Il agosto 1992. | |
| Antorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto combinato di rene-panereas da cadavere a scopo terapeutico. |
Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 25 | |
| Pag. 13 | Università «La Sapienza» di Roma | |
| DECRETO 7 settembre 1992. | DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992. | |
| Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di rene tra persone viventi Pag. 14 |
Rettifica al decreto rettorale 23 luglio 1991 concernento l'istituzione della facoltà di psicologia con il corso di laurego |
|
| DECRETO 7 settembre 1992. | psicologia | |
| Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di rene tra persone viventi. Pag. 15 |
||
| DECRETO 8 settembre 1992. | TESTI COORDINATI E AGGIORNATI | |
| Autorizzazione all'IRCCS ospedate S. Raffaelle di Milano al traplanto di cornea da cadavere a scopo terapeutico - Pag. 15 |
Testo dal decreto-legge 11 Inglio 1992, n. 333, coordinalia con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, recanti, |
|
| Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato |
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblicale Pag. 2 . |
|
| DECRETO 8. luglio 1992. | ||
| lossa - 3 5 - 1 : | "Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Ammini- strazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Farace e on. Felice |
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI |
| Pag. 16 | Ministero del tesoro: | |
| Ministero della marina mercantile | Corso dei cambi e media dei titoli del 15 settembre 1992 Pag. 4 |
|
| DECRETO 10 settombre 1992. | Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento della) | |
| Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali Pag. 18 |
prestito redimibile 12% - 1980 Pag. 4311'. | |
| , Ministero del turismo e dello spettacolo | Ministero della sanità: Sospensione di autorizzazioni diffimmi gel sione in commercio di specialità medicinali-fike uso simani pre |
|
| DECRETO 14 settembre 1992. | Ulteriore proroga del termine per la stipula delle convenzioni | Ministero delle finanzei |
| inerenti alla reslizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna Pag. 22 |
Rateazione di imposte dirette crariali dovi (s callassociazioniell MAnni Verdi», in Roma . 254 : |
|
| DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI | Sospensione della riscossione di un corice di B.VA el accessori, dovuto dalla S.r.l. Cooperativa Facchini Robur, il, 2 Ascoli Piceno Pag. 4500 |
|
| Comitato interministeriale per la programmazione economica |
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologicaleni | |
| DELIBERAZIONE 12 agosto 1992. | Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di primiori | |
| Finanziamento di mutui per opere di edilizia sanitaria » valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente Pag. 22 |
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmigido Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassiliss rurale ed actigiana di Vorni di Sopra Pag, 47 |
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| 2 - | ||
Suble casterial to the Paris 11 amon
-
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18-9-1493
GAZZETTA UFFKIALE DEHLA REPUBBISCA ITALIANA
ini:
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3, 2 Testo del decreto-legge 11 Inglio 1992, n. 333 (in . Gozzetia
1, 2 Testo de concraio - n. 162 dell'I I I luglio 1992 e avviso di Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992 e avviso di Ufficiale - serie generalia Ufficiale - serie generale - n. 164 dol 14 luglio 1992), coordinato con In logge di conversione 8. ageste luglio 1992), coordinato con In logge di conversione - n. 190 dell'o 1992, n. 359 (in Gazzella Ufficiale - serie generale - Il 130 del della finanza pubblica».
Son Je More o Penneach clogic della legge di constructioners commons and common
Charactificate Chila legged constructions Miscolario Possibilor Para Para Para Para
i. A decorrere dalla data di entrata in vigore del oresente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa le concessione di mutui da parte della Cassa depositi la concessione di mutui di credito a favore delle regione delle costiti e degli altri istituti di creatio a favore delle regioni, delle province autonomi. delle comunità montane, delle arziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione del mutui destinati agli interventi nel settore dello 99%iustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e
99%iustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e
1992, no 139 99) iustizia. agli interventi per la salvaguardia di Voncenzo
3. Hella sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, di cui
della sua laguna di cui alla legge 3 reborato 1972, di 193 dica), agli interventi per I milionishis lettere b) e c), del decreto-legge 3
1, coll'articolo I, comma I, lettere b) e o), del decreto della
ennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla ennaio 1987, n. 2, convertito, con intocancezioni, gia ed ed 22ge.6 marzo 1987, n. 03, e successive mointralizzone ed.
Hegrazioni (6), ai programmi di metanizzaton. 7880.000. 788 (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, al 1135 (d), concernenti la lotta contro l'AIDS, e a al hanziamento dei disavanzi di esercizio nei seccerizio nei sectori ionella sanità e del trasporto locale. I muni già concessi
jobella sanità e del trasporto localc. Finultair Bla Contesse
Pollo que esset regolati dalle alispomizoni
grovinciali è al comuni al sensi dell'arca interno all'atto dell'a gioge 20 maggio 1992, n. 289 (e), sono intero all'atto della legalla la gioganto, la nouzione viene operata per contributi siessi. Il z. faredetti enti provvedóno ad essestare il bilancio con
pposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La pposita delfocrazione entro i confronti degli enti locali -191 assissestati.
681185
Serie generale - n. 220
(a) Lui legge n. 139/1992 reca: ednterventi per lu salvagnarelia di-Venezia e della sun laguna».
voneza
al. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modifial all
a) temissis):
al ( emisekt de programmatica e compinsati deliver discusse disert and met
arcest as programmatica e compinant delle ditresse discussiones and
aventi de printerior a compinan
eriteri di ultrio di ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................................................................................................................
roalizzazione di Sraidro Poli ministration PM Playmand Parting 1973
uchimica e per la realizzizione dei progetto di interventi urgenti
la prevenzione e la lotta contro l'ATDS».
(e) L'acl. 2 del D.L. n. 289; 1992 (Disposizioni urgenti in malli - (e) L'arl, 2 del D.L., 15-289; 1992 (Display
anto Il primo mise di entrema compressio a compressio continuo contrio a n.
a Minista nu crisi corresponsiva corresponsible considerato sectoria conservator
a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finalizianento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mose dell'anno;

20
h) una, ad essurimento del fondo, ripartita tra le comunità monthe in proporzione allia populazione montana residente and and ministra
dicembre del populazione anontana designer deliciones de lighte de lighte d entro il mose di ollobre 1992».
Il testo sopratrascritto è stato riprodotto nell'art. 2 del D.L. n. 342/1992, con identiva formulazione, salvo l'inscrimento di un comisto, tina il secondo e il terzo (che pristo dial commito del provise organizato on anto concelonato de ano concelonale del processorio de comunito del proposito del propo per conto, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'art. 1. commo 2, del desreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione d applicata sulla quarta rata trimostrale».
(f) Il lesto dell'art. 5 della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
«Art. 5. - 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento doi programmi regionali di sviluppo di sill indi adala manus (antenan batana bar
della logge 14 giuppo 11 158 : 1 milliart. 3, connum i 14 manualia inangalati inangalati
pili
pillioni per Palleria 20 ce 1993 sono consideration comments n. 281, è ridotta al 10,50 per cento.
Il fondo contune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.632 miliardi ed è comprensivo dell'e somme di cui all'art. I, commo 2, dell'altera
l'efebruio (ell'e somme di cui all'art. I, commo 2, della legende legge 13 novembre 1991, n. 4; detto fondo e inprestito, con novelle
legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo ed firste de erginiale
modalità ed i criteri di cui all'arte del 1989.
Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al con l'anno dell'anno 1992 al cap. 260 dello stato connelle di ciu al Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione dei Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lice 208 miliardi.
ig panika ka wasa acadili aktika dala siato per l'anno 1992 lear.
mata gineratilia eon masala katalo liggo 218 agosto 18 agosto 1972
n. 481, piziria son modific at di roman le spetiante and region as and the art and a lot a lotto ordination and and and and and and and and and and and and and and and and and in 2000 m of the market pe di cui all'arti. 2, ictiera a), della legge 29 novembre 1977, novembre 1977, n. 891».
(g) Il comma S dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in endrata duella paramotries correlata al liveli parti estatori asposition in
superiore a quella parametries correlata al liven in anno di asperiore annomi di manomi
cural co decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adollano, in condizioni di uniformità editimerio dell'inierno devere
adollano, in condizioni di uniformità dill'inierno della rogione, le altri
misure previste dall'art, 29 d
Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative,
Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo :di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere crogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al, tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro il mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intesa con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti,
Serie generate - n. 220
Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di n. incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'effi- di cienza dei servizi comunque denominati, previsti dai " singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite " in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio io per l'anno finanziario 1991.
A decorrere dalla data di entrala in vigore del (a presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del f terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre e 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20:ru novembre 1982, n. 869 (b), il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1992 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 2000
novembre 1987, n. 468 (c), nonché il commodificazioni, dalla legge 24 minute dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987; n .. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 movembre fir 1987, n. 472 (d).
L'indennità di funzione di cui all'articolo (3, commila de 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (e), resta delerminata ; cu per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto in per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui av al predetto articolo 13 (e), sono sottoposte, a decorrere na dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 90 all'approvazione del Ministero del lavoro e della pre- de videnza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Mul Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (f), a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di pa verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non co risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, nejass della massa salariale né della retribuzione media, rispetto diss dena massa salariane ne ciena retribuzione inedia, rispetto gia. programmato.
int 7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono possono pel adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione dei del personale dipendente che, tenuto conto del vencolonam prodotti, comportino il poegioramento del Alle Marie Marie Santa Marie Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santal costo complessivo del rispettivo personale inportori algrit
tosto Comprosis (o di inflazione) 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 1 ( luglio 1988, 1 ( luglio 1988, 1988, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 1999, 1998, 1999, 1998, 199 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1983, n. 281 (g), nonche del personale comunque dipendente da enti pubblici non sua economici. lum
economico del personale dirigente dello Stato e delle a stato e delle a s categorie di personale ad esso comunico del personale di cui le all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, 20m n.,412 (h), restano determinati nelle misure in vigore i ្រព្យព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះពុទ្ធសាសនា និង ស្រុក និង ស្រុក និង ស្រុក និង al 1º gennaio 1992.
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| 13-9-1992 | Serte generale - n. 220 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPLISBLICA ITALIANA |
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(a) La logge n. 554/1988 reca: aDisposizioni in materia di pubblico | dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli sitri enti pubblici. |
| i. di ri- ਹੈ। ite ੀ ਨੇ lel lel ua ರಿ 0 ાં gg dil di ne ાદર્ય 0 ાંકી lo: ne |
unpleyo». (b) Il sacondo periodo del terzo comma dell'art 4 del D.L., n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento exonomico dei dirigenti delle amministrazioni dollo Stato, anche ad ordinamento aulonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: «Al per- sonale con stipendio inferiore a quello spottante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è altribuito lo stipendio di quost'ultimo». (c) Il secondo poriodo del comma 7 dell'art. I del D.L. n. 379/1987 (Misure urganti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari ciello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era ere gosi formulato; «A tutto il personale militare senza distinzione per il 20 ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il truttamento stipondialo inferiore a guello spettante ul pari grado, avente pari o minore auzinnità di servi- Tra promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso 1451720 dagnento stipendinte di quest'ultimo; tale norma non si applica ita il a le comma 22-bir dell'art, 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura itofinanziatin Bel decreto del Presidente della Repubblica 10 aprilo 1987, da. 150, di huuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ni Vipersonille della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) vorevedava Lhe: «A tutto il personale della Polizia di Sinto e a quello di louitalla tobella I allegata al decreto del Presidente della Ropubblica 24 apille 1982, n. 340, senza distinzione per il rivolo di appartenenza, con to frailamento stipendiate inferiore a quello spettunte al pari qualifica nti-lavente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successiva- :re Inionte, è attribuito nel lempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Siato uutonommente e nell'ambito e-sdei rispettivi ruoli di appartenenza». (c) L'art. i3 della legge n. 88/1989 (Risteutturazione dell'Isli- luto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è cosi fomusilato: «Art. 13 (Competenze dei divigenti). - 1. I dirigenti dell'Istituto lesercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o cho, comunque, non siano dalla legge attribuite alla >0 competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed nélassicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obieltivi Logissali nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modi- ficazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72. e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il beon andamento gell'amministrazione attenendosi af principi della legatità, della Il compestività e della econonicità della gestione: rispondono agli organi di il gamministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati qui sono izipreposti e della gestione delle risorse ad essi demandiate. 3. L'attribuzione dolla qualifica di dirigente superiore è dell'ocrata lellal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base dei gistiteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle colligente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di Sile unni nella qualifica. 4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di icherininandola sulla base dell'importanza dolla funzione siessu. Le panesso responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e on abilisce i critori generoli per l'utilizzo temporanco di dirigenti in pozioni diverse da quelle della qualifica rivestita. 5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la 1984. 11-6 301, e per l'ultra mediante concorso niservato o serutio o sartio 1984. 18-301, e per l'ultra mediante concorso riservato o serutio o scruting of ceritoria 1912-ci omitato esecutivo. 6. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di griezionamento, specializzazione e uggiornamento professionale dei frigenti e del restante personale sono svolte du apposite strutture |
7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di uppurtenenza, è effeitunta per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal rispettivi consigli di amuniaistrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (j) L'oftavo comma doll'uri: 6 della logge, n. 93/1983 (Legge quadro sul publico impiego), come sostituito dall'art. 18 deila legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'Ipotesi di uccordo. verificato le compatibilità finanziorie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'uccordo perché ne verifichi la legittinuta al sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronincia negativa le parti formulano una move ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa. le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Prosidonio della Repubblion, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in easo di mancata- pronuncia entro il termine indicato». (g) La leggo n. 12171981 riguarda il «Nuovo ordinamento dell'Amministruzione della pubblica sicurezza»; la legge n. 231/1990 reça: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare»; la legge n. 266/1988 concerne la «Disciplina dello stato giuridico e def Iraltamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Uniona italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, de! Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare c delle enorgie alternative (ENEA), dell'Azienda 'autonoma di assistenzu al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronaulico italiano (RAI)»; la legge n. 186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale italiana; la legge n. 281/1985 reca: «Disposizioni sull'ordinamento della Commis- sione nazionale per le socielà e la borsa; norme per l'identificazione del soci delle società con azioni quotaté in borsa e delle società per ariali. esercenti il credito; norme di altuazione delle diveltivo GEB 246 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliuri esignifiani. per la tutela del risparmio». (h) Il comma 3 dell'art. 8 della legge n. 412/1991/ (191st (80) in materia di finanza pubblica) prevede che: «In attesa della revistonoseul sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilità por M personale di magistratura dagli articoli II e 12 della legge 2000ille n. 97, come sostituiti dall'ari. 2 della legge 19 febbraio 19815 18 incrementi retributivi spettanti dal 1ª gennaio 1992 e dal 1º genaitio. a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinale nella misura del easso di inflazione programmato per clascuno degli ama 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore. rispellivamenderial IAIO 1º gennaio 1991 ed al 1º gennaio 1992». Art, 3. 1. Nel comnia 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio. 1986, n. 41 (a), sono soppresso le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima nonna è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresi» del primo periodo, nòfiché il secondo periodo. 2. (Soppresso dalla legge di conversione) 3. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati: capitolo 1802 lire 50 miliardi; capitolo 1832 fire 100 miliardi; oapitolo 1872 lire 250 miliardi; 31 |
י נולד"ט או
capitolo 2102 lire 50 miliardi:
capitolo 2501 lire 50 miliardi:
capitolo 2502 lire 100 miliardi;
capitolo 2802 lire 150 milliardi;
capitolo 4005 fire 150 miliardi:
capitolo 4031 lire 250 millardi:
capitolo 4051 Jire 350 miliardi.
(a) L'art, 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dul presente articolo, è così formulato:
«Art. 33. -- f. Il secondo comma dell'art. I della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è ubrogato.
Per i lavori relativi ad opere pubbliche du appaltarsi, da
1 Abrogators
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
etani Le glisposizioni di cui ai.precedenti commi si applicano allrosi al
etonimi avenij per orgetto formiture e servizi negativali sicecessiva -
. . 6. Sono aprogute tutte le disposizioni in contrasto con quelle di eui
illappescute aglicolo».. 12 - 14 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Arl. 4 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende limitatamente alle spese relative agli signerdi asseritate pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in allo per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi. alle poste correttive e compensative delle entrate, ni trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, è sospesa la facolta di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge,
Per ellettive, motivate e documentate esigenze, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministr del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesori."
su proposta dei Ministri interessati, può autorizzar " l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito dell' disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garanzi d dello Stato.
Serie generale - n. 22
in
ul
4:11 legges.
presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislati iline pressito decreto, sono itorogato le lasposizioni regislato dell'in
cambio su presiti in valuta contrati da soggetti pubbligal o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditiziabi nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziari internazionali e comunitarie. Per i prestiti contratti in dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggio anti interventi nel Mezzogiorno, approvato con diccregio
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con diccregio sugni interventi nel Mezzogiorno. approvato con decreti.
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978. n. 218. gra successive modificazioni eci integrazioni. Fabrogazioni, l'abrogazioni ec decorre dal 1º gennaio 1994. NOTALO
l . Fino all'emanazione di un'organina discollina per lazioni
espropriazioni previone di un'organina discollina per langual dell' le espropriazioni preordinate alla realizzazione finaneze for interventi da parte o per conto dello Stato, delle regionab alterventi da parte o per conto della Stato, delle regionigio
delle province, dei comuni e degli alul enti per bet bet ander open
preordinate alle revience di apreje o collin dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazioni, per le arce edificabili è determinata a norma dell'articoliga 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (a) gio sostituendo in ogni cuso ai fitti coacerrati dell'ulindigo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articophe 24 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b), L'importo costini. determinato è ridotto del 40 per cento. uell
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تقريب التقليل التقليم الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الم 22 -18-9-1992
edificazione "condinato all'esproprio.
co vincolo preoramato di esproprio. al comma 3, non sono criassificabili come edificabili, si zal, conima 3, non sono crassgicaoni della legge 22 ottobre eto applicano le ne successive modificazioni ed integrazioni (c). : di 1971, n. 803, e siccessive motificantare con decreto del S. Con regolamento aubblici ai sensi dell'arricolo 17 della dellegge 23 agosto 1988, n. 400 (d), sono definiti i criteri e i
chilegge 23 agosto 1988, n. 400 (d), sono definiti i criteri e i
con di centro 1988, n. 400 (d), sono definit Ellegge 23 agosto 1988, n. 400 (a), sono dell'edificabilità di fatto di cui
colal commats.
Colorio, Lo disposizioni di cui al presente articolo in materia esti 26. L'A alsposizione dell'indennità di esproprila predetta non si
a propilia dell'indennità dell'indennità di esproprila predetti a perti politicano ai procedimenti per i guali l'indennita predetta sia
sussiato accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile della dolla sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla dala dala zia siala della legge della legge di conversione del presente e. e on decreto.
lecrero.
7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione l - 1. Nella deferminazione la miniscono le disposizioni di cui al presente articolo.
(a) Il lerzo commu doll'art, 13 della legge n. 2892/1885 (Risanadi (1) Il Terzo dolla eitlà di Napoli) prevede che: «L'indernitia dovulla al
l'indento della eitlà di Napoli) prevede che: al indernalia media esi ) More venale e dei Titl coarcevati dell'ultimo decennio purché est oligalore venale e dei fitti coarcevati dell'unifito decenno parche essi.
Includiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».
. 2008 D. I. dr. 24 del lesto mino delle imposte sui reddil, appear and of notazionely.
Room
უფი
Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivanente, la 2011 2017 21 221 22 1 27 6 28 minimicale, 16 variazioni 1 del 1800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
100 10
(c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamiento (c) Igillarizzazione di spesa per interventi straordinali del servit e on essime ciliall'espropriazione per pubblica utilità.
(d) Il comma 3 dell'act. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplio dei coll'attività di Governo e ordinanento della Presidenza del Consiglio dei (4){iniserie die eon decree di competerate di competition of de autonolialia
(14){iniserie di connectio di competition Missano o or annotalia in the mandellialist and talient le ogiere. Tali rogolamenti, per materie di competenza di più Ministri. lettassono essere adollati con decreti internainisteriali, lega resultance la cessità di apposita nutorizzazione da parte della legge. I regolamenti eosinisteriali ed interministeriali non possono dellare norme contrarie a
folle del regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro comunicali al Presidente del Consiglio del Muliare delli Toro
entrano, Il comma 4 della stabiliste discussiones della Marina Seria Toro
regolmenti debhano rearce in Microsoni
I. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovule all'assiourazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecohiaia ed i superstiti dei la voratori dipendenti ed allo forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima forme di previdenza escrusive escresce dal periodo di paga sono alla data di 0,0 penn tinvicore del presente decreto e
in corso alla data di entrata in vigore del presente de vara relativo in corso dila nata ca entrana in rigali di periodo di paga relativo
di ulteriori 0,2 pinti a decorrere dal periodo di partodi di di ulteriori U,2 pinti a decorrere amenti riferiti di periodi di al mese di gennaro 1993. I versamani in vigore del presente paga compresi fra la dalla al chirita della relativa legge di decreto e quend al entrano in vigeriore a quella previsto conversione, eseguin in mistara superiore dininutione del dal presente conna, sociodi successivi, fino a compensa sione delle somme versale in eccesso.
Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un punto le aliquote contributive dovute, ai aumentate di un punto le alle o alle con (a), dai soggesti sensi della legge 2 agosto 1790, il zegli artigiani, dicetti esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricedion agricento e colo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni di sul al presente comma e al comma I non/oongoong som al presente contria conta di cui all'articolo l'articolo l'assug 8 marzo 1989, n. 88 (b).
Salvo che gli accordi ed i contrati colletti colletti - alle
aziendali, dispongano diversamente, stabilenda con aziendali, dispongano divorsa è retribuzione in natura il valle del sorvizio di mensa, comunque gestito èd crogato, la del servizio di mensa, connecuniaria sostitutiva di gossogio percepita da chi non usufruisce del servizio islijato e percepita da chi non usurraise la retribuzione e nossa effetto attinente a istituti legali e contrattuali delfra ppo di lavoro subordinato.
fatto altinente a isurun legan e Contrativano di figi a figi a finali di
la voro fatte salve, a far data dalla foro desorregazione
sposizioni degli accordi e dei contrat . 4. Sono fatte sarve, a far contratti contratti con lettivi, allone
disposizioni degli accordi e der contratti contratte la la scala di aziendali, pur se stipulati anteriormente alla prevedòno entrata in vigore del presente decreto, che prevedono i entrata In vigore del presenzionali del secreto, oriensa difecti al limiti e valori convenzionali del sorestazione sostituziva di
comma 3 e dell'importo della prestazione del servizio istituito esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito.
esso, percepita da chi non usufruisce desemptuali esso, percepita da chi non usurriliset del sor por prattuali del rapporto di lavoro subordinato.
18-0-1001
Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (d), sono aggiunte le seguenti parole: «c controlli sul servizio di mensa».
All'articolo II della legge 20 maggio 1970, n. 300 (d), è aggiunto il seguente comma:
«Le reppresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».
(a) La logge n. 233/1990 roca: «Riforma del trattamenti ponsionistici dei luvorati autonomi».
dell'Istituto nazionule della providenza socialo e dell'Istituto, nazionale per l'assicurazione ano anno gli infortuni sul lavoro), come modification
dull'ari. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, conventito, come modificationi, dalla legge 1ª giuguo 1991, n. 166, è il seguente:
uArt. 18. ( Progetti speciali) .- 1. In relazione ad impegni dorivanti zioni e sullu riscossione ed accreditarios sull'aroguzione dell'orogazione delle president
zioni e sullu riscossione ed accreditariento del cogazione delle prosta.
Preligenti (Irattasi dell'INPS, n.d.r.) elubora progetti a termino finalizzati a teli personale, su base regionale, mediante contrati di formazione as assumzione dali e contraili a termine.
provede modiante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle ontralo indicate nel bilancio di previsione dell'Islituto.
esser
Junistant ed evastoni contrali progens A dobain e il Fecupere essee
Junisten el evalitat all progens A del per feroligen essere
Vindiskuri ed ev ( previdenta sveitie. Il consitato esecutiro dell'Istituto definità la quola dello
stansigmento fissato ai seusi del conuna 3 da destinare al finanzianento di incently, Epinessi alla Failfaxione Sti predetto e Mania Mala Motalia Mota Motalia Mota
Mala essere comungue inferiore al Sol precento della sommia dastinata commu compara mecharither il pagemento del componsi di can al presente commune
il "disposito" previa valulazione e verifica del risultati conseguili, che suchten.
(c) L'art. 48 del testo unico delle imposto sui redditi, approvalo con D.P.R. n. 917/986, come nodificato dall'art. 3 della legge 18 lo così formululo:
«Art. 48 ( Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. 11 del reddito e le erogazioni liberali.
a) i contributi versali dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o oasse nyonti esclusivamente fine previdenziale o ussistenziato in conformità a disposizioni di legge, di contratio collettivo o di accordo o regolamento aziendale:
sagent) |, indicate nel certificato rilasciato dal datose di lavoro in qualità di sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma aziendali purché indienti nel certificato del datore di luvoro; ...
d) le somministrazioni in monse uzienduli. o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a lerzi:
Seche generale - n. 220
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma I dell'arr, 65:
/) le crogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di catogorie di dipendenti e quelle di modico
vultore in occasione di l'estività, nonché i sussidi occasionali:
g) i compensi riversibili di cui alle lettere bi e /) del comma 1 dell'art, 47.
11
rimborsi di spese per le trisfere nell'ambilo del territorio continued on tranne i richootsi el spese al trasporto comprovate da docume
Le indennità di navigazione e di volo previste dalla leggo o-daff contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indes ulti dui dipendenti delle amministrazioni siatali la legge prevede la collegate concorre a formare il reddito la sola indentiali base nolla misura del 40 per conto.
Le indennità di cui alla lettera g) del commà 1 dell'art. 47. percepite dui membri del Parlamento nazionate, del Parlomento europen fei conte nambi e dai membre del le continue continuence eni betropen,
per cente mismon del B. Santa Corina Corido condiminente enigoten,
collito nella misuna dell' 23 per per cento del loro ammontare al netto dei cantributi previdenziali.
Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma f. dell'art. 47 si presunono percepiti, salvo prove contraria, nella misura i,
nolla scadenze risultano percepiti, salvo prove contraria, nella misinia dei
nes il 60 magno na i per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.
Le mance di cui all'art, 47, comma J. lettera 1), costituiscono, reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'unanontare percepital nel periodo d'impostan.
(d) L'art. I i della legge n. 300/1970 (Norme sulla letela, Anh liberta e dignità dei lavoratori, della liberta sinducale e dell'allidita
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎ
rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentunze sindacali eziendali, costituite a norma dell'art. 19. hanno dicisto di controllare la qualità del secvizio mensa socolido,modalità i
stabilità, della, controllacione, esilattivos stabilite dalla contrattazione collettiva». 13
L'art. 19 della medesima legge così recita:
.34 -
Rappresentanze sindacali azianiali possono cosare costiguito ad
Rappresentanze sindacali azianiali produktion politaciones and
u) delle associazioni ilderenti alle confederazioni maggiormento rappresentative sul piano nazionale; : .
h) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predetto confederazioni, che siano firmularie di contrali contrali contentiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanza sinducali posseno istituire organi di coordinamento».
59118111
Gazzetta Uniaciale della Repubiblica Italiana
ದ್ದ ಪ್ರಸ್ಥೆ
ಸು
1
11
:
19-9-1992
Serie generate - 11, 220
Capo II
territorio dello Stato, a qualsiasi uso uestendit, in compività quelli alla cui produzione o scanodo e arerato in vigore del
presente decreto. al presento devereto.
No presento passiro dell'imposta abilizione sullo stesso, anche se non residente nel territorio Sa Sambia Singson, Miniposta o - consorzo ita detti enti, le unità sanitarie locali, le talluzioni
gio case/phopolari.
La case/phopolari.
Labor .. 3. L'imposta è subilita nella misura del 3 per mille del
Lucks .. 3. L'inposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e actie tare fare faree e costituito, per யு negli sirumenti in bantsito i vigenti. Il rundo o chello characte, ita .
i fabbricati iseritii in catasto 10 | ist
The applicando all'amministrazione del catasto e dei servizi leculci
te dall'amministrazione del catasto e dei divesta con li le dall'amministrazione della revisione generale disposta con leconnel
erariali a seguito della revisione generale disposta con l'ori 47 uni asia cassificate o clussificatiii nella caregoria Citi.
Per dusterminare Il rubbrea Funnia Paramana Citi.
Per dusterminare Il Tita Permila Penniha Pera Paraman direttamente adibite da antacione principale asi misura del 2
e dei sugi familiari, l'imposta è sabilita nella misura del 2
e l'imposta del minor determinato, ai sensi del e dei supiliari, Pimposta è stato di Alensie delle misina del c
per milike del valore de entre delemente del e
per milike del valore de comments ਮ (ਹੋ deve intendersi quella nella quale il controderito a altro della metro de la
possiedo u fitto di proprietà, usufruto a altro dell'in metro de la mational de ferior united lin ಕ್ಷೇತ್ರ e fossificale nell'escreito d'impresa, il valore è gropportulare
posseduto nell'escrito d'impresa, il summers e è gropper e l'armino.
Poll'ommentare at lordo d'impresa, il su 2007 and Corner Comment Comments of Comments of Comments
All Crumblio Comments of Comments of Comments
All Crumblio Comments of Comments of Comments of Collection Collectio ਾ ਵੈਡ strumenti urbanistici vigenti, il valore e costrare destinate ad
venate in comune conanereto ovvero, per le arcelle, indovuita verdie in comune condinere di overnnontare delle indemitità attività di publici competerri per lo svolginento delle
che gli enti puòlhici competenti per la solgono corrispondere.
11 0 a) le castruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui
a) le castruzioni o porzioni di costruzioni ruraste sul redditi, all'articolo 39 del testo unico della imposte sul redditi.
ull'articolo 39 del testo unico della Rombiliera 22 ull'articolo 39 del testo unico delle imposite sul reami.
upprovato con decreto del Presidente della Repubblica 22 11176 dicembre 1986, n. 917 (c):
del
negli articoli 13, 14, 15 × 16 del Tranaro Imeranesse 17
febbraio 1929, reso esecutivo con la tegge 27 maggio 1929, n. 810 (e):
10 (e):
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali
d) i fabbricati appartenenti locale, sul redito, dei d) i fabbricati appartenenti agli Starresteri per l'anali
è prevista Vesenzione dall'imposita locale sul redulin del
fabbricati in base ad accordi Internazio Trolia:
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma I , lettera c), del citalio lesto unico delle annesale
87, comma I , lettera chi findicale sui redditi (c), non aventi finanta di facro, acsimali
esclusivanente allo svolgimento di attività isituzionali di carattere didatico; .
itere didattico;
I fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle i foto i fabbricati recuperati al fine di essere desiman ane
attività assistenziali di cui ulla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (S);
n g) : I fobbricati con destinazione ad usi cutturali di cui
all'articolo S-bis del devreto del Presidente della Republicaall'articolo S-bis del devreto del Presidente della Repadoni.
ca 29 settenibre 1973. n. 601, e successive madificazioni (f);
zioni (();
caregorie caldoticuti classificati o classificabill nelle
careggrie calastali da E;1 a E(9.
Caregorie calastali da E;1 a E(9.
Catalia Cich
gorfe calastan da E, F a L. L. L. L. L. L. L. L. monché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di enirata in essi, appartenenti di soggeto risultano sottoposit a fallimento,
vigore del presente decreto risultano sottopositi a fallimento, vigore del presente decreto anninistrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.
tolo di interessi. Senza apprecisa simposta singorduna 6. Per l'unno 1992 e istituna una miposta sinostra simore di Silitaria d
still'ammontare dei depositi buncari, positali e presso Stillian a still'annontare dei deposit naticar, position di conventificato de leggioni (A De
e sezioni per il credito, ceritificati di deposition deposition depositi a risparmio e a fermite, certificati al concesso de con libretti e humi frantiferi, i libretti di risparkta de programa de provincial
hiodicali all'urtiferi, i librenti di risparkta de service de service de la controller la contin settembre 1973, n. 600 (1). .
settenhee 1973, n. 600 (1).
7. Per la lignidazione, l'avvertamento, la riscossione, le
sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, le disposizioni suntioni e i rimborsi delle unposte at tim an presente articonti
nonehté per il contencioso si upplicano le dispositionie previsentie previste per le iniposte sin remant. Le imposte simposte sitt imposte, sul redditi.

(a) La legge n. 833/1978 istituisco il Servizio sunitario nazionale. Si traserive il testo del relativo act. 41:
ospedali di cui all'uri. I della legge 26 novembre 1973, n. 817,
1071 presente legge.
sono regolati da apposite convenzioni.
essere sibolitate in continuità u schoni tipo approvati dat Consiglio devono
essere sitioulate in continuità u schonità, sontito Il Consiglio de l'ario Il Consiglio del
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».
(b) Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio (990:
autorizzata a procedere alla revisione delle tarifitz d'estimo dell'in e legitali d
immobiliari urbane a dei invisione delle tarilite d'estimo solita sulla sulla sulla sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.
Gli uffici tecnici erariali sono lenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.
Legarifle per le unità immobiliari a destinuzione ordinaria, saranno
del Presidente della Repubbilia 26 Offonte 1972, 11. 050.
Il Londi necessari sarano resi disponibili negli ordinari espitoli di
spossa dell'esercizio 1990».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia.
(c) Si traserivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986. alle quali il
presente articolo fa rinvio:
alla 1ghtatione delle personer addette alla cohivazione.della terra.
Idroralia dei fontile dei bestimu e devit editivet fredit et level e
the le agricali, nanché dei familiar allirità esercitate; .
dell'art. 29 e di quelli animali di coi alla lettera bi del comma 2
dell'art. 29 e di quelli vecorrenti per la collivazione;
c) alia custodia delle macchine, degli altrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione:
36 -
agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti lettera e) del comma 2 dell'art. 29».
a)-b) (omissis):
tocritorio dello Slato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di uttività commerciali». .
(d) Si traserive il testo degli articoli 8 e 19 della Costituzione: «Art. 8. - Tutte le confessioni roligiose sono egualmente libere
(e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato luteresionas, p reso esecutivo con la legge n. 810/1929. è il seguente:
roso destina patrinceali di San Giovania in Latere, dai Santa Sodo la proprioni i Alt
delle Basiliche purinceali di San Giovania in Latere de La Santa Masiria Al
Stanglers, versando altressi alla Sanina Sele San Raibo a gelionale and interne and in
Monimistare versale Minu Sale Raibo
istruzione per la detta Basilien. Resta del pari inteso che la Santa Sedo è liberu proprietaria del 1e dipendente edificio di Sun Cullisto presso Santa Maria in Trastever in Trastever in Trastever in trastever in trastever in tr
palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dolazioni, altinonze e
pilazo pontalion of Chisti Oang on an esta e a provinsion annonial e por
Simila Saso Neder or si rovan e sin portal promoto de premains de priesente met provinsione del pros
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Serie geverale - n. 220
1) . . 18-9-1993
-
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indicali nd Tirestia Alla Santa Selen Arientialian instrumenti.
Indicali article articulo e animi ariential provincia de commitation in provincial de comments.
Contributio
(f) La logge n. 104/1992 è la leggo-qualiro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e I diritti delle persone handicappato.
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foon finiarie. Resta forma ogni altra sanzione. comunine: Nord Terma Spa Loni culturali e molicatali che comportuno la
comunicazione agli Milio tributari delle violazioni che comportuno la
comunicazion ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘ
ﺍﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
Bellen of Breento Thankshov.
Michaelo, dall'art, 7, comma 8, dolla legge Inniziaria 19, Marian (1, Maria, Maria, Maria, A.
Michaelo, Adultari, 7, comma 8, dalla 1990, 1
colle
Art. 8.
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembro 8 del 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo | del decreto del decreto del decreto del 1973, n. 605, come sostituito dall'articono i sono i all'altri di di di di Presidente di Repubblica invita questionari ai soggero al Mitine (10)
Presidente di contra electrica mainte (1) acquisire il numero di codice fiscale cien litente stesso e quello del proprietario, se civerso, innono gia re e la sun superlicie commerciale.
Il questionario costituisce parte tramite l'ente erogatore;
facturale ed è inviato ull'utenie tramite l'ente erogatore;
facturalizatorera, compilato, e restituito, all'ana esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a curico della tributaria zione destinataria, entro il termines include linder dell'e
acle questionario stessone Con decreto dell'aliministration dell'e nel questionario stesso. Con decreto, venti giorni dalla data diffa
entrata in vigore del presente decreto, è approvato ip
entrata in vigore del presente decreto, è approvato modello di questionario (b).
Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loco proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla. lenuti a connumeare an atche presente decreto, il proprio dala di entralia in Vigore dei picsente electremi cransis pi dipnnumero di codice fiscale e gli estremi catesta cransmi prieml'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero. l'obbligo e soddisfatto con la contanto dei comproprietari. La niedesima comunicazione deve essere datur dal proprietamedesima comunicazione devo osonduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttosso vigore del presente docreto; in tal caso il considere la fornitore dell' energia elettrica, oltre al proprietario.
ecodice fiscale del proprietario.
codice fiscale del proprietario.
codice fiscale del proprietario.
Codice fiscale del proprietario.
eosigle electrica. Older
S. Al iini dell'imposta sui reddito dell'io desir personie iperiodi dell'imposta.
dell'imposta sul meddito delle o personer per per iperiódi de la maria in ara in internet i presentazione della dichiarazione e seaduno ancercero, i
alla data di entrata in vigore del presente dichibuzzioni alla dai di entrala contribuenti che intendrono presentare, dal l'agosto al del presente continit devono presentato, con illul licionistia delle imposte dirette competente in ragione tier formanento alle
fiscale, apposita dichiarazione, oconformente alle
indicazioni recate dal modello approvito con decreto del

Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992 (e), e devono versare dal 16 agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (f), una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo; 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per clascuno degli altri periodi versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreche alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziali accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del der der cerso del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo I della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c), i contribuenti possono corrispondere dal 10 agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello an corso alla data di entrala in vigore del presente decreto, Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato elevato processo verbale o nolificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5 (h), in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.
Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziatia di cui ai commi 1, 2, 3 c'4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
Il questionario, debitamente complilato e firmato, dove essere restituito entro quindia vigila sill'osservia degli obblighton prove
Serie generale - n. 228
e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesson
(6) Il inodello è stato approvato con D.M. 31 luglio 1992, pubblicato nella Guszetta Ufficiale - serie generate - n. 206 del 2 settembre 1992.
(Disposizioni comuni in niateria di accertamento delle imposte sul reditionia 2 foume modificato dall'art. I della legge 30 dicembre 1991
primo comma, di:
prono
2) residenze principali o secondarie:
3) collaboratori familiari ed altri lavoratori uddetti alla casa o alla famiglia:
ra and Program & Gri anning Comments and Children Childre Albert Collector Collecto Collecto Collecto Collecto Collecto Collecto Collecto Collino Collino Collino Collino Coll
cui al successivo art. 8».
«Art. 41-bis [aggiunto dull'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309;
aria dil railer de ma 12 marti a bara di mola del moldin evartuladigi
commin
-- 38 ---
«Ari. 8 (Poteri dell'unagrafe tributaria). - L'anagrafe tributaria - - Reviso di Leevinari a qualciali e delival raoden stanniti entro di codice fiscali di identificazione necessori populari contenuti nell'admando di altribuzione di cui al precedente aut, al proceclente anteno.
nonché gli altri dothatili per wa completa individuasione del sogetion al
fini del acc
18-9-1992 presente commun non sono applicabili nei rigentrali del contribuenti in sort ch regine di contibulità crimaria e nei cusi in cui la della dinostrazioni ioni , della non all'art, 30, terzó commu, del decreto del Presidente della son, soggeti di eni all'artes 30, corno commu, del decreto del Presidente delike edeline delike edelike edelike edelike edelike elekte elekte elekte elekte son, Regioblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nui del confronti at questi ultimi si upplieano, in caso di filska indicazione del fitska indicazione del fitska indicazione del Etim indicazione del Ethnic filli nseverali, ove non clocivante de false o erronce informazione closit
220 -
dul contribuonto, lo pene provisie nell'int. 4 del decreto logge 10 unilie 2011
dul contribuonto, la pene provisie neill'int. 4 del decreto 1082. sui dul c, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla logge 7 agosto 1982.
suji 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla logge 7 agosto 1982, m. 83. 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla logge 7 agosto 1992. n. 8 82.
1982, n. 429, convertificatori, dalla logge 1 6 marzo 1991, n. 8 540. rostico, con modificuzioni, dalla logge 15 maggio 1991, n. 634.
convortito, con modificuzioni, dalla logge 15 maggio 1991, n. 154»,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . specentonilly elevabile fino a lire dremiliani noi confronti doi vogestifi pholigati yala tanuta di scriture contabili; la penu pecuniaria può cesere
obbligaill'yill lonuta di seriture contabili; la penu pecualiaria può ceserese gibligatino a lire sessminutio nei confronti diplayoratori dipendenti dipendenti dipendenti dipendinto ridotta fino a lire sessmitania nel confront dell'art. I che non humo pressatiato
cui alla lettora di del giuarto commo dell'art. I che non humo pressatiato র ম i all'alla il vertificato ivi previsto.
Se nella dichiurazione presentata non sono compresi tutti i singoli redulti posseduli, si applica lu pona pecuniaria da due a qualità volte in reluzione reduli posseduli, si applica lu pona pecunitria da due a quatto vone
l'annontare delle imposte è delle maggiori imposte dovuto in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le onissioni previste nei precedenti commi riguardano anche Se le omissioni previste nei procedenti connentata di un terzo.
redditi prodotti all'estero in ponu pocuniaria è aumentata di un terzo. 488
redata Se nella dichigatibile, all fligori del 'ipotesi di eui al secondo comuna.
zufia Se nella differitiine, al difforti de lateriale e indicato ai fini delle surgostre un recunto nerio algerie, l'ammonore
arvertato si applica la pena pecunicula ta uno a due vole, 'ummonore
della maggiore imposta o Mila n ttes) della maggiore imposta o cons maggio, nopostoiti e overi. La pena
'ella differenza dipenda dulle Indechiellità di spess, passistità e onentana di m differenza dipenda dulle hidolivita al spese. passerita e onena il fiena
pevaniaria, per la perierelativa u ciascuna inquasta, è ammenitata di provincia personiaria, per la parte relinita a canciato e quello dichiarato riguarda e nerso so la differenza trasil redano accerrare e gireno micina se la maggiore
unche i redditi prodotti all'estero, d ridotta all'a meta se la maggiore anche i reulifi prodotti ani estero. V'naccertata e non si applica quando.
Inposta è inforiore u un quarto di quella necertata e non si applica, imposta è luferiore a un ghario di glario di glacio e l'ire discinilla.
In maggiore Imposta acceriata non è superiore a lire discinilla.
maggiore imposto osta si intende la differenza tra l'inposta linutiluta
• Per maggiore imposta si interidata in bara, ella dichiprazione, di · Per noggiore imposta si intende la aggerenza a a i mapostare al : d() in false an accertaniento e "quest dell'art, 36-tor.
Solu dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un queston. So la dichiarazione e stala presentata con ritareo alorresperere
mese, si applicano le pene di coi al primo comma ridotte a un quarton.
«Art. 49 [como modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976. n. 920) { Dedusioni e detrazioni indebite }, .... Se il contribucate in asposto, indebits n. 920] ( Dedušioni e defrazione anaeorioni dall'iniposta o veeto indebite
nella dichiarazione indebite detrazioni dall'in P. 24 20 20 20 20 20 20 nella dichildrazione Mocuris distrazioni 17 c 24 del D.P.R. 29 settombre 1973, n. 598, c all'ari. 7 del D.P.R. 29 setteinbre 1973, n. 599, si applica 1973, n. S98, c all'ari. 7 del D.F.R.R. 29 sectemone coros morosta dòvuto.
In pena pecuniaria du due a quattro volte la maggioni o deducioni sono sinte La stessa penn si applica se io indebite doltrazioni o deduzioni sono since conseguite per cansa imputabile al contribuente, in sede di ritenula alla fonte. Si applica il quinto comma dell'ort. 55%.
Con riferimento all'art. 46 soprariportato si precisa ette gli importi ivi indicati sono stati olovati dall'art. 8, comuna I, clel D.L. 30 scitembre re mineali sono stati olovati organti), convertito, con modificazioni, dalla leggo 27 novembre 1989, n. 384. 11/
(d) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni (ributario in materia nto di rivaluluzione di beni delle imprese e di smobilizzo di risarve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione sa do 118 somplificazione. Delegie al Governo por la revisione del trattamento 110 uributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione dello agevoluzioni iribularie». Si truscrivo il testo del relativo art. I+, limitatumente agli ullimi due commi: 110
«4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblican nella Gazzetta Ufficiale, sammo stubilite le modalità per i versamenti dell'a imposte dovute in sede el dichinenzione integrativa di eui all'ullimo imposte doville in sede in chemitizzone integrative della Repubblica 29 sottembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
(e) Con D.M. 29 luglio 1993, pubblicato nella Guszeller Ulficiale serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono stato stativo stativo del radditivida serie generak - n. F78 del 30 legito 1992. Sonossativo integrative del redditi dei . Bibbriesti
Soricati. imposte sui redditin. Si trasserive il testo del colulivi articoli 9 e 92:
imposte sui redditin. Si trasserive il testo del DDD 24 dicembre 1976. «Art. 9 [come modificato dull'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976,
«Art. 9 [come modificato Gall in 1. 282, n. 300, e dill'art. 7, comma n. 920, dall'att. 2 dol D.F.R. 14 aprile 128, n. 67) | Munuento dirello, 3, dolla legge linanzaria 11 marzo 1986, al 01 ( versamento diretto no versanento diretto). --- Se non viene enetico versati dopo la scadonza so termini stabiliti, sugli importi non versanto versano con decorrenza diti
applica l'interesso in ragione del nove per contante del novamento c appirca i interesse in ragione del nore pre fino alla data del pigamento co giorno successivo a queno of seadenza e mis cui sono stato iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non siu stato versato dall'affeis ed iverito u Qualora I inforossa esso viene calcolato dall'uilleio ed iscritto a ruolo.
o. ritemate alla fonte riscuntibili mediante versanchen liquidato ritemite and Jostie resemblanci degfi mricoli 36-bis, servando (gamgi E 36-les del D.P.R. 29 settember 1973. n. arkin.
«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 23 chi n. 920, dall'ari. I del D.L. 20 novembre 1981, n. 669-econdones n. 920, dall'ari, 1 del D.L. 20. novelle 1982. . f Ritardali on onlessi versanenti diretti previsti lall'uri. Spring comment presoritie schoenze i versandent ourera e), o li effettim in morganista inferiore è soggetto alla soprattussa del quarama per cento delle sont 1175 inferiore e soggetto and soficitassa è del elimpunta per cento siel cuso che e ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti directi por ritardati od onicessi, in titto o al pinteno anche sul maggiore/appillatione dall'art. 3. Le sopratitasse si uppravilato dall'uffield (gloc telle iniposte e delle ritenti 36-bis. sevendo conuna, e 36-lor fou settembre 1973, n. 600.
Le soprattasse di cui ui comma precedente sono coportuali Le sopralliase al cui ul commi precessito sono nono nono nono moveno con con eseguito entro i tre giorni suecessivi n quello di scadenza
I fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interest (trevesti 1 3 dall'art. 95.
(g) Con DD.MMf. Sugosto 1992 c 6 agosto 1992 pubbliculi nella
Gazzetto Ufficiale - serie ganerale - n. 189 del 12 augsto 1992 p. publica - di Gazzetto Ufficiale - scrie generale - In. 189 del 12 libro, le chodalla di
2 settembro 1992, sono state dețiale fra l'altro, della di versamento, rispottivamente ul concessionario diella tramita dello pricude sportello o mediante conto corrente postale) frantite delle, soveitlasse sportello o mediante conto colle muggiori imposte « delle soprattasse di credito,"delle miposte, dene maggiori anposto in aumento pièc quanto riguarda i redditi dei fubbricati.
(h) Coa D.M. 29 Inglio 1992, púbblicuto nella Gatinto. fra Pollico Jo (h) Coa D. M. 29 Higho 1992, pannicano stato stato stato del latte, fra Pallico, Ic serie genofate - n. 178 del 30 tugno 1921 cententi concerneali la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonanionio alle radiodiffusioni."
.. 39 ...
I. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, c successive modificazioni (a), stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.
L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera fire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.
L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni {a}, è elevata a lire 2.000.
· 5. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui rall'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, . n. 642, ""e' successive modificazioni (u), è elevata, · rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2:000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto. del successive modificazioni (a).
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.
(a) Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. L'allegato A, annesso al decreto, viportu la fariffa degli alli, documento (parte (1). . ... .
Gli articoli 19, 20 e 20-bis della tariffa riguardano, rispettivamente l'imposta di bollo per ricevute, quetanze, note, conti, fatture, distinte i ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debiti originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze l'imposta di bollo per estrutti di conti, nonche lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causs dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando là somma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, lettere i ricevule di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnali per l'incasso o altrinenti negoziale presso aziendo istiluti di credite Supera L. 100.000; olire L. 100.000 fino a L. 250.000; olire L., 250.000;
Fino a L. 500.000; olire L. 500.000 fino a L. 1.000.000; Alue L. 1.000.000. (1)
Si tenga presente che con D.M. 20 agosto 1992, publica gen suppi. ord. n. 106 alla Guszella Ufficiale - sorie generale - M. 19600.
vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione dell'impossi dell'impossio de band presente decreto.
Si trascrive inoltre il testo dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 642 - 200
«Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento dello marche devi a vvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di un delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte su (oglio.
Per l'annullamento deve essere usuto incliostro o malita copiativa Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri è stre stampigliature tranne che per eseguirae l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
È victato usure marche deteriorate o usale in precedenza».
I. Le tasse sulle concessioni governative previste dalli tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblici 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a) con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.
vanno arrotondati ante nince nie superio all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governativi di Roma. Per i pagamenti effettuali a mezzo marche i compresi quelli relativi alle patenti di guida, l'integrazioni può essere corrisposta anche mediante le normali marchit di concessione governativa da annidersi a cura dei contribuente.
the state of the state of the states of the states
40
Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana
primo periodo. e 19 dell'articolo 3 del abarcto-legge primo periodo. e 19 dell'urticolo 3 del "dedicto-legge.
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni.
1984, converto 17, febbraio 1985, n. 17 (6), è stabilità nell primo legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), è stabilità nella.
della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), è stabilità nella le 19 dicembraio 1985, n.ilioni per le società per azioni c. la
dulla legge 17 Rebbraio difficial di lire 4 milioni por le società per lazioni e In
misura di lire 4 milioni e 500 milla per le nisura di con azioni, di lire 2 milioni e 300 milla per le
società a responsabilità limitata e di lire 500 milla per le
società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata e di lire 300 milla per 10
società di altro lipo. I contribuenti, che sino alla clarata di società di vigore del presente decreto hanno dinesso di
entrata in vigore del presente decreto hanno omesso co società di vigore del presente decreto hanno in corso, possono
entrata in vigore del presente per l'anno in corso, possono.
correspondere nella misura sopra indicata entro il entrispondere le lesse dovute per l'adicata entro il 2015, possono corrispondorie nella misura sopra indicata entro Il ST
corrisponderte nella misurazione della soprattussa del 6 persone del ollobre 1992, con applicazione della soprattassa del o per
ollobre 1992, con applicazione della data di entrata in vigore do per oltobre 1998, contributo, corrisposto le tasse dovute persone persone persone persone persone persone persone cossinte decreto, possono scomputare le maggiori somment pressinte quelle dovute per gli anni successivi ovverne
Turnio, possono scomte per gli anni successivi ovvern a quelle dovute per gii anni successivi (ANDIA
la rimborso, quando le tasse non risultino più chiede d
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ
ﺗ
2.0
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ilo
18-9-1993
dovulie callo : 13)
19845 : fifemone di concessione previsto dall'articolo 5 I della l attis: Deanone di concessione previsio dall'altrebro It nente
convenzione fra H Ministero delle poste e delle relevoniano ress. Lycione Ira Il Ministero delle poste e actie felecomune
convenzionia Ira Il Ministero delle poste e actie felefoniano
cazioni e la SIP - Sacietà italiana per l'isserviz convenistone - Secietà fialiana per l'esercizio lelegonicol
enzioni e la SIP - Secietà fialiana per l'eserentialiani con decreto del casione la concessione dei servizi al Tolecomunea.som
pazionali ud iiso pubblico, approvata con decreto letto, ele partionali ad inso pubblico, approvand con "accesso" net nazione della Repubblica 13 agosto 1964, n. 955 (67) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (4) (4 presato al 3.5 per cento. La disposizione st appina in vizore eleva mes
dell'escercizio in corso alla data di entrata in vizore che la con unuo deve elevato di 30 per presente decreto. Entro il 31 attonte al cascon casto de in
essere versata, a titalo di acconto, una sonna pari ad un presere versata, a titalo di acconto, lana sommi par l'anno
settino del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno
settino del canone dovuto per l'anno precedente; per essere i visio del canone dovuto per i chiolo di acconto è pari ud un
1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ud un
1992 la somma da versare aver il 1991. 1992 la somma da versare al 1991.
decreto. ecreto.
6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, dai 6-bis. Con decretta Gazzetta Ufficiale entro guindici giorni
publicare nella Gazzetta Ufficiale entro guindici giorni pubblicare nella Gazzetta Uriciale enno ganversione del appesente decreto, saranno approvate la muova carano illa illa
Mesente decreto, saranno approvato la muova dariffa apresente decreto, di collo di cui all'allegato A di decreto del dell'imposta di -bollo di cal cui an calegano 1972; n. 642, e
Presidente della Republica 26 vitabre 1972; n. 642, e Presidente della Republica 20 Miche la nava tariffa delle
Successive modificazioni (d), nonché la napresa, al decreto del suecessive modificazioni (d), noncessa al decreto del decreto del Bresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
Bresidente della Republica 26 ortobre 1972, n. 641, e Bresidente della Repubblica 20 bitagre 19 dovrà lenere
Nuovessive nuodificazioni (a), A tal fine si dovrà lenere suevessive nuodificazioni di inporto disposte con il presente alonio delle variazioni di miporto taspere le modificazioni
Mecreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni dicoreto apportando alle targje stessio di fassa previste
di vessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste illeressarie per insertirei le voci al vici ariffje, per resionalizscuransposizioni diverse dane preatiriffa e per richere il loro
giule i singoli articoli e voci di tariffa e per richerresi, nelle gunero singoli articoli e voci a fargia ali compress nelle
Milinero mediante accorpanienti di quelli cazione a degli gionero modiante accorpanienti razionalizzazione e degliSunsole parti nell'attuazione della razionato voriozioni al adcorpamenti potranno essere apportate variazioni al a corpamenti potranno essere appriore al 20 per cento in
ungoli importi, in misura non superiore al 20 per conto, in alland miporii, in misura non superiore al 40 per cento in annito, e in misura non superiore la re complesso un
gettito non inferiore a quello previsto a segnito dell'applicagettito non inferiore a queno previsto a segmio dell'armini da I a 6 del presente articolo,
59118119-
Serie gemende - n. 220
concessioni governative. Le voci 125 e 131 dellir lariffiti annossa a eonessioni governative. Le voci 125 e 131 deni Minita Alinessa In 1. 246. convertito nolla legge 4 gituguo 1. 13. 1. 21 lobastico 1.13. 1. 21 lobasito 188.
n. 246. convertito nolla legge 4 gituguo 1.19. 1. 21. 1. 21. lobasito atli otti o modificazioni. per la delenzione degli upparecchi malivicevonia altri o modificazioni, per la detenzione degli upparecent riflishmi idevisioni tidevisioni elievisione a licenza, o il documente sostitutivo della stessa, per l'innalchi totovane,
la ficenza, o il documente sostitutivo della stessa, per l'impisare di comunicazione.
Con D.M. 20 agosto 1982. pubblicato nel suppla 1992. è suala Cossetto Ulficial - scrite generate - n. 196 del 21 agosto 1992, tire, mala
Gazetto Ulficial - socie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, tire, mini, minime, in approvata la nuova turilla delle tasse sulle concessioni garestiture, in articola.
articolo.
valore all'Anninistrazione la misura della tussa di concessione governativa per decreto delorminumo la mistra della lussa di concessione gorenante per
l'isorizione nel registro delle impresse e quella dovulu entro il 30 giugno di cinscun anno solare successivo.
ciaselli anno schire Rossello art, 51:
51:
«Art. 51 «Canane di enneessione». -- A partire del primo eserizio
«Art. Si «Concessione » provento elopo. Tentrata in vigore della sceiale, il cui bilancio viene approvato dupo Timbralia in vigoto enterilia in vigoto enila
sciale, il eui bilancio viene approvato dopo Timbralia vila minima skabilita presente Convenzione. In Società e tentina a continue anninina salifiita
strazione un canone annuo di concessione, nella misura minima sualifiili strazione un canone annoo di concessive mella interna ponta su nitli gli
dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da espectato dalle vigenti disposizioni è successive inochibito, consessitori con la presente convenzione.
ia presente convenzione.
Ove la misora minima del cumone venga logislativano dell'Ampio Solo Ove la misora minimo del catolic renga rogendere all'Amping S
d and o d.i. In Statel & tentili a correspondoce an Anglional program and C
P entre construit mi architecture lessing and comments of the proportions of many completed in
ad approvata con decreto del Ministro per le poste e le reiconumissa por le
Per introiti fordi. ai fini del presente articolo, si intende il coprajojozioni Jegli introiti di ennipelenza della Società per i servizi di teleconginiezh de
ni sunmenzionati. In base al curi feri servizi di toperopoliticoni proyectionelle dell'Amaiini formale, decluzione futto to telefoniale di spetitazza dell'Angliano in formale, dechizione latta dollo somme che internebase e tasso asignificationes ne. di quelle per sopraliasse teleichiene microno e nospilla man percepite fonica e di recupito del telegrammi, a norma dell'ie . 2008
pressione fonica e di recupito del telegrammi, a norma dell'ing. 2000
presente, convenzione, presente convenzione.
Il versamento del canone dovrà essere effettuato plu Amain ne non oltre i frenta giorni successivi all'approvazione del Madigla 31 Se
ne non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del Marield 31 S 3 3
annuale della
anniale Geni Docamii
alla Gassetta Ufficiale - serio generale - ni. 196 del 21 vigote dall'24 agosto
approvatą la nuova turitta deli imposta di boilo in vigoto dal 24 agosto approvata la nuova targita del mipasca di bono in vigato on sosilitazione
1992. in esecuzione del commun 6-fra del presente urileolo in sosilitazione 1992. in esecuzione del Comit. n. 642-1972.
Serie generale - n. 221
concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ni contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.
2-bis, Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla deterninazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.
(4)
. dell'Immobile locato.
medesimo.
. Il costo unilario di produzione è pari al costo base mottiplicato per i
coefficienti correllivi indicati nell'art. I S.
Gli elementi della concorrono alla determinazione del cunone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicali nel contrallo di loouzione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti 1 - 80 Aminoone tocalo e consistenza e arregato con mobili localit
Canone determinato a isonisitanza e qualida, all'uso conventua, al
canone delerminato ai sensi dei commi pr
La Olí arlicoli ancossivi (erlicoli (13-25) riguardano, rispecífeamento,
costi polición de 13-25) riguardano, rispectívamento,
costi posto di cin polític di primera de
Si trascrive, inoltre nell'ordine, il testo degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978:
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quelle in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».
«Art. 29 ( Dinlego di rinnorazione del contrasto alla prima scadenza)
a) adibire l'immobilo at abitazione propria o del coniuge o de parenti entro il secondo grado in linen rettu;
c) densolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero prodedere alla seatine askto di unabase o per noosto realisto, ovvaro programe alla
esa untegrale viser viseo remanen menoro, ovvaro programent in die lander in die landelia
presorius fleen escuzione provedimento di rilascio si risolvono se, prima della suale, gli suale alla sualla sualla suala suala suala suala e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art, 12 della opere da offettuarsi rendano incompatibile piani comunali, sempre cibe la licenza o concessione è condizione per l'azione di possesso della prescritire provvedimento di rilascio si risolvono allo condizioni previste nella
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o ar e 10 rocificon anninoboni anonoma pulona pulo de paramana
da contra a minoboni anora pulona pulo de para mara addit it interestina di Peteritia Risentina Ranskoping Programman
Dollard it prosection end intrest instal in production on ingeo de parcelation actrerale arcolune arcolune
pul initres ingrados on ingeo de parcelation actreracio arcococococococococococococococo dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 400, convertito, convertito, convertito, convertito, convertito, convertito, convertito, convertito, convertito, converti
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinare di rilascio per la
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio. Nel caso di opposizione del convenuto il giudice' esperisce il tentativo di conciliazione,
42 -
Gazzetta Ufpiciale della Repubblica Italiana
18-9-1992
10.
orma dell'art. 420 e seglibate del cicorrente, alla printi ulicenza e continune a sorial aso interizio, valuluite lo ragioni addenzie dulla pali e la pari e la
in ogai succiolo, valulate lo ragioni addotte dulla pali e la
provez accolto, può disporra il
( Voposizione de Constitue de Sia Sia Califorio
ae
ne 8.
18 181
3 Storios.
El Sensi ( Shirano ( Single C 335-15). 1089, Indiana
occupazione dell'inteno può disporro di altra abitazione idones.
Alle proprie esigenze l'aniliari nello stesso connune ovvoro in un comune 311 4
confinante;
conduttore; in conduttore;
Consile senza giustificato motivo.
Consile senza giustificato modivo.
Nolle B) quando il conduitore non occupa continuativamente l'immo-
gale soltar galimiento ni cointrio ಟ್ಟು
iste nella lettern 27 cian are 22.
Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di 45 gui ul procedenti articoli 30 e 56».
in an pressoant and 20 2017
Architector Archania 20 2017 - 13 Previous Premier Presidente Presente Presente Presente Presente Primer Primer Primer Primer Prim er
Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collectivo e in accomandita semplice e società in nome collettivo e in accomanoni del cremma.
delle società ed enti di cui alle tettere a le redditi dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, dell'articolo 87 del testo unico della Repubblica approvato con decreto del Presidente dena lesia lessa lessante 22 dicembro 1986, n. 917 ( a), eccede al annenio per il periodo di i per cento il reclatto di impresa chemarato por la formazioimposta precedente, la eccedenza concorre alla formazioimposta precedente, chilia nolla missura del cinquanta pe imposta precedente, la eccedenza concorro cinquanta per cento, se fanimontare degli investimenti innovalivi effettuati nel territorio dello Stato, nei periodo di imposta effettuati nel territorio deno sento, nel portoa la somma del maggior reddito dichiarato e doll'immontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società i dichiarazioni presentate precedentente dano societa di fuse o incorporate. La cisposizione si appaca per riv entrata in vigore del presente decreto.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dallo disposizioni di cui al comma I, valutate in 140 miliardi di di disposizioni di cui al connina T, viliatali di lire nin ciascuno degli live per l'anno 1993, th 200 miliardi di lire per l'unno 1996, si anni 1994 e 1995 e in 60 hilliator di mic per Fanne 1994, in
provvede con parte delle maggiori entrale derivani provvede tione del presente decreto.
(a) L'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposto (a) L'urt. 87, comma 1, lettere a) e 67, del lesto unico dene misco dell'informulato: est suí
al. Sono soggetti all'imposta sul reduito dolle persone givendologio.
«I. Sono soggetti all'imposta sul reduito dolle persono giveniente a) le società per azioni e in accommidita per uzioni! di mull responsabilia linitata, le società cooperative e le società e de società di div
responsabilial linitata, le società cooperative e de società della
assicurazione residenti nel
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle sociolii. territorio dello Stato, che hanno per oggetto ascheti.
territorio 'dello Stato, che hanno per oggelto aschusivo
l'escreizio di attività commerciali», Prige
l. Le entrate derivanti dal presente capo søno riservat all'crario e concorrono, anche attraverso il potenziamen all'erario e concorrono, anche attraverso in poli one logo to di strumenti alittevasione, ana copché alla realizzato
il servizio del debito pubblico, nonché alla fugžio delle lince di politica economica e finanzio cincia in finzio delle linee di politica economica o illancio assunti in comunitaria.
1998 T
alle società da essi controllate, tutte la prosente capo ed
alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i alle società da essi controllate, runc logge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, overso attribuiti a titolo istituzionalmente competenti, au enti pescano attribuiti a titolo
società a parteipazione statale, restano attribuiti a titolo società a parteipazione statale, restano attivotno a liste attualmente titolari.

69118119
18-9-1907
Le concessioni di cui al comma I sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
Le concessioni di cui al comma I avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le aniministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarie.
4-bis. Fino alla emanuzione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformasione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettani agli enti originari.
L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale -IRI. I'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto duila data di entrata in vigore del presente decreto.
Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dui rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.
Le azioni delle società di cui al comma 1, mitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programatazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statuli. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.u. e negli altri istituți di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minuscalenze derivanti nel hilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comuna somo poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.
· 4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima ussemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statularie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro tre mesi dalla data di entrata in rigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un. programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e la trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della progranimazione economica, d'ell'industria, del commercio e dell'artigifinato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consigliano
Ministri Ministri. Il programma di riordino delle partecifosififit di cui all'articolo 15 è finalizzato alla velarizzazione gielle cessioni di attività e di ranti di aziende, soconde di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni alles diffanecessario per il riordino. 1
Il programma deve prevedere la quotazione dellesocietà partecipate derivani dal riordino delle attuale lighte
partecipazioni e l'animontare dei ricari dal destinare alla riduzione del debito pubblico.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alla consigno del Minani arva di
programma di riordino alla competenti Commissioni ternine previsto dai regolamenti di ciascuna Canno Canno a. Decorso tale fermine, il programma è approvato dalera.
Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.
(Soppresso dalla legge di conversione)
I. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a), il CIPE potra deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.
(a) La legge n. 318;1990 reca disposizion ristrutturazione e integrazione parrimoniale degli isfitgåt dirillo nubblico.
I. Il presente decreto entra in vigore il giorno siesso della sua pubblicazione nella Guzzelta Ufficiale dessa Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
9244134
6911821 Repertorio 6947 Copia fotostatica conforme alle pagine 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 43, 29, 30, 31, 32, 34, della Gazzetta Ufficiale della Republ E C IF I O A
€ 55,00 lica Italiana del 18 settembre 1992 numero 220. Scrituratone 38,00 a Pariana Goa Lonsta di diciannove paglinario.
La Andre 10,000 0,50 # . Copla ner reg. In fede. Tassa Archivio 8 Roma, trentuno gennaio duemilacinque. Copia per vollaro » AIO 11:22 2017 WOK
69118/zz
Copia conforme dell'atto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 31 gennaio 2005 Rep. 69118/14325, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 1 il giorno 2 febbraio 2005 al n. 1-1837 ............................................................................................................. Si rilascia da me Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma, coadiutore temporaneo del Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma, entrambi iscritti al Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e con studio in Roma, Via Orazio n. 31, tale nominato, giusta delibera del Consiglio Notarile dei predetti Distretti Riuniti in data 19 giugno 2019, con perovvedimento in pari data prot. 1429 del Presidente del Consiglio Notarile dei medesimi Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia consta di ventidue pagine .................................................................................................................................. Roma, ventidue agosto duemiladiciannove ......................................................................................................................................
[PAGINA INTENZIONALMENTE LASCIATA BIANCA. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLE PAGINE CHE CHE [PAGINA INTENTIONALIMENT LASEMIA BIARCAT DI FREGEULLEZ CONSULTER LES PAGES SUIVANTES]
SEGUONO/ PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIDE. VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES SUIVANTES]


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September 1978 - 1978 - 1998
স্থ
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2023


1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1951onale (dirocarbiri,
disciplinata dal presente statuto con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto.
1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.
2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato
Milanose (Mr) Milanese (MI).
2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali,
3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o impo oglius relei callo diretto en l'indiretto, tramite partecipazione
quali, la ricerca, e , la , celtivarionel campo degli idrocarburi e dei vapori natura quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzioni,
l'esercizio, dello condette, con di giacimenti di idrocarburi, la costruzione l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la costrizione e
trasformazione, la stagnariano degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.
La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di astività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia dell'energia in genere, inclusa la vendita di energia elettrica, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore della
metallurgico - nol - asttore di impianti industriali, nel settore minerario, nell settore metallurgico, nella settore meccano- tessile, nel settore inincrario, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei riffiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o conemica che collegada da un vincolo di
indicate indicate.
La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.
La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legisiativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed In particolare fideiussioni.
5.1 Il capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilionitrecentocinquantottomillaottocentosettantasei virgola zero zero) rappresentato da (tremiliardicinquecentosettantunomilioni-3.571.487.977 . רו quattrocentoottantasettemilanovecentosettantasette) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.
5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con o.i. Al Sensi della Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi rrodinezzioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.
al limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.
Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con
terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'arti 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terre, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate,
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle agon alcrende in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il interesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.
8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.
9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.
9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in appicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.
10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.
10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il inisune
dell'art. 2344 del Codice Civile.
11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.
12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, saiva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni relle chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
12.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali !'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di clascuna di dette materie,
13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie
-6.
già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicato nell'ene di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di votto, L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dei Consiglio di Amministrazione o sulla base di ru progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposse di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia prelo stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo dell'a del presente Statuto.
13.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
14.11 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica
della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. sito internet della Societa Bocone el voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti ulpendenti della Gocieci previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi ene noponazione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di a volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per volta mi volta con e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.
14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.
14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i 14:5 La Società pao designaro politità previste dalla legge e dalle disposizioni soci possono conferrer del secondo giorno di mercato aperto precedente la regolamentan, entro la mone in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. delega con istrazioni alle proposte per le quali non siano stato conferite istruzioni di voto.
ART, 1.5
15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 15.1 · EASSEMBRED · presidenta · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.
16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.
16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in roze Erlosembroa ora applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il unioa convocazione, pro stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che consiglio di Amministrazione pquella straordinaria si tengano a seguito di più
convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti dissenzienti.
16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea da posso da
determina il cursore entra i lineito reductiti determina il numero entro i limiti suddetti.
17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nell'Assemblea, in del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista petra petra presentano, le società da presentazione di controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare ne controllate alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per interposta persona o
all'art 93 del docrista l'intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto l'intendosi per controllate le società di culi con
presentarci, in una colo, listo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno line gli capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate
presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
nisce da parte della Desiglio è composto da un numero da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è membri non numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.
isiti al malpendenza e oressamente individuati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.
Siti al nulpendenza.
Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Al sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore.
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.
Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i recreaso in edipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato fa lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno

assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato calella considera non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tall liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottento il maggior numero di voti. In caso di parttà di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a clascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascune lista per il numero d'ordine di clascuno dei detti candidati; i candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato dei genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo niù alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di roti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Asvero) ea in un'apposita votazione;
d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranae di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Gonsiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.
17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.
17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.
ART. 18
18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.
18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.
ART. 19
19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresi convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
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20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.
22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.
23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ho ficola di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungiraento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.
23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:
fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
istituzione e soppressione di sedi secondarie;
adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rillevo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi,
24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; Il Consiglio
può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta eoneestata normina al con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Singon "atti" e categone nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, Annimisti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rell'imma della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.
Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
o del requistri decerminati su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
ente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi reduzione "del "docamenti" a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.
26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
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ART. 27
27.1 Il Presidente:
a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.
Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.
I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'ingano da eleggee.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate della Consob con proprio regolamento.
Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.
Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro del revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco suppiente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da
applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.
L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciasoun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione dei candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.
28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Considilo di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.
Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
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ART. 29
29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.
33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.
34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della o 11 as alependian alle maleria di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi travano e d namero al mandati consecutiva, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1º gennaio 2020.


Modifiche apportate allo Statuto dell'Eni S.p.A. dal 1995 a oggi
Modifiche statutarie ai sensi della legge 30 luglio 1994 n. 474 recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello stato e degli enti pubblici in società per azioni"
Art. 5: aggiunti i commi 5.2 (ogni azione dà diritto a un voto) e 5.3 (la qualità di azionista costituisce adesione allo statuto).
Art. 6: stabilito il 3% quale limite di possesso azionario (comma 6.1); inseriti poteri speciali del Ministero del Tesoro (comma 6.2).
Art. 13: inserito il riferimento alla normativa sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da indicare nelle convocazioni assembleari.
Art. 14: inserita la facoltà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nelle adunanze assembleari (comma 14.3).
Art. 15: inserita la possibilità di nominare uno o piu scrutatori per agevolare le attività di scrutinio dei voti in assemblea (comma 15.2).
Art. 16: stabilito in più di un quinto il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria in terza convocazione (comma 16.2).
Art. 17: inserita la modalità del voto di lista per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione (comma 17.3).
Art. 23: aggiunto il riferimento allo statuto nella definizione dei poteri del Consiglio di Amministrazione (comma 23.1).
Art. 28: inserite le modifiche alla nomina del Collegio sindacale: introduzione del voto di lista (comma 28.2).
Art. 32: inserita la deroga all'applicazione dell'art. 6.1 relativamente alla partecipazione azionaria di proprietà del Ministero del Tesoro (comma 32.2).
Art. 24: ampliati i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione riguardo al conferimento di deleghe al Presidente per l'individuazione e la promozione di progetti integrati e di accordi internazionali di rilevanza strategica e aggiunti quelli relativi alla nomina di Direttori Generali.
Art. 27: aggiunta la lettera e) (esercizio da parte del Presidente delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione).
Art. 28: stabilito da tre a cinque il numero dei sindaci effettivi (comma 28.1).
Art. 11: delega al Consiglio per emissione obbligazioni.
-19.
Art. 21 soppressa la sede secondaria di Via del Serafico, 89/91-Roma (comma 2.1),
Art. 9: introdotta la previsione relativa alla facoltà di aumentare il capitale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (comma 9.2).
Art. 17: modificate le disposizioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione relativamente al numero di Consiglieri espressione delle liste di minoranza (comma 17.3).
Conferita al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale mediante assegnazione gratuita di azioni ai dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.4).
Art. 1: modifica della denominazione da ENI S.p.A. a Eni S.p.A.
Art. 4: eliminato dall'oggetto sociale il riferimento alla legge 1/91 perché abrogata.
Art. 6 e 32: modificata la denominazione del Ministero/Ministro del Tesoro.
Art. 14: introdotte le modifiche al fine di facilitare la raccolta di deleghe degli azionisti dipendenti facenti parte di associazioni di azionisti (comma 14,1) e introdotto nello statuto il richiamo al regolamento delle assemblee (comma 14.4).
Art. 16: soppresso il richiamo all'art. 2369-bis del Codice Civile perché abrogato (comma 16.2).
Art. 19: introdotte Amministrazione anche da parte di due sindaci e alla tenuta delle adunanze consiliari in videoconferenza (comma 19.1).
Art. 23: introdotte le modifiche al fine di recepire nello statuto le indicazioni del D. Lgs. 58/98 in materia di informativa al collegio sindacale (aggiunto comma 23.2).
Art. 28: introdotte le modifiche relative al numero dei sindaci effettivi (cinque) e degli incarichi che essi possono ricoprire in società quotate (comma 28.1); conseguenti modifiche del voto di lista (comma 28.2); inserita la previsione che almeno due sindaci possono convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea.
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente (comma 5.4) e revoca di quella conferita dall'assemblea del 17 giugno 1998.
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.5).
Introdotte le modifiche a seguito della ridenominazione in euro del capitale sociale (commi 5.1, 5.4, 5.5 e 11.2).
Introdotte le modifiche al fine di inserire i requisiti di professionalità dei sindaci in ottemperanza al DM 162/2000 (commi 28.1 e 28.2).
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a titolo gratuito al servizio di un piano di stock grant per i dirigentí del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.6).
Modifica degli articoli 2.1, 11.2, 12.2, 13, 16.1, 17.2, 17.3, 19.3, e 23 Modifiche per adeguare lo statuto al D. Lgs. 6/03. Modifica degli articoli 17.3, 19.1 e 28.1 Ulteriori modifiche allo statuto.
Modifiche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni sui poteri speciali conferiti dalla legge al Ministro dell'economia e delle finanze che li esercita d'intesa con il Ministro delle attività produttive.
Modifica degli articoli 2.1 e 32.2
Ulteriori modifiche allo statuto.
Modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto in relazione all'avvenuto aumento del capitale sociale deliberato da! Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al Piano di Stock grant 2002; abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5, essendo scaduto il periodo di efficacia delle deleghe conferite al Consiglio per dare esecuzione a Piani di assegnazione di azioni Eni a favore dei dipendenti del Gruppo.
Modifiche per adeguare lo statuto al Codice di Autodisciplina delle società quotate e al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dalla Legge sulla tutela del risparmio, nonché per consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche su quotidiani a diffusione nazionale.
Modifiche per adeguare lo statuto al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 2006, oltre a modifiche di carattere formale.
Modifica per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 195 del 2007 di attuazione della direttiva Transparency.
Delibera consiliare 25 Marzo 2009 Modifica degli articoli 6.1 e 32.2 Modifiche per adeguare lo statuto alla Legge n. 474 del 1994
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Modifiche per adeguare lo statuto al D.Igs. n. 27 del 2010, che si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.
Modifiche relative alle modalità di scrittura della denominazione sociale, alla specificazione dell'oggetto sociale e alla Presidenza dell'Assemblea.
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 2010, del D.Lgs. n. 39 del 2010 e alla regolamentazione Consob in materia di cumulo degli incarichi degli organi di controllo.
Le modifiche si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 120 del 2011 e alla Delibera Consob n. 18098 del 2012 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.
Come indicato nel nuovo articolo 34 dello Statuto, le disposizioni finalizzate a garantire l'equillibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.
Eliminazione dell'indicazione del valore nominale di tutte le azioni ordinarie rappresentative del capitale e annullamento di n. 371.173.546 azioni proprie prive del valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 91 del 2012, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 27/2010, in materia di diritti degli azionisti.
L'Assemblea degli azionisti dell'8 maggio 2014 ha approvato le modifiche all'art. 16.2 dello statuto in relazione alla convocazione dell'Assemblea, prevedendo come regola generale l'unica convocazione, fatta salva la possibilità di ricorrere a più convocazioni qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.
Eliminato Art. 6.2: l'articolo riporta i poteri speciali in precedenza attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze (DPR n. 85/2014).
Artt. 17.1, 17.3, 17.5, 18, 21, 24: eliminate le clausole statutarie che fanno riferimento a suddetti poteri (in particolare, all'eventuale presenza dell'amministratore senza diritto di voto di nomina governativa).
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 160 del 2019 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Come indicato nell'articolo 34 dello statuto modificato, le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1º gennaio 2020.
Annullamento di n. 28.590.482 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.
Annullamento di n. 34.106.871 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale,
Modifica per adeguare lo Statuto al D.M. 25 agosto 2022, n. 164 esplicitando l'inclusione della "vendita di energia elettrica" tra le attività nel settore dell'energia in genere.

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Aflegaro " B" ol V. 17558/10929 d. Repularo
RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI Eni S.p.A. (Società Incorporante) e di Eni Finance International SA (Società Incorporata) Al SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 108/2008 ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 12:113 DEL "Code des sociétés e des associations" BELGA (BCAC).
AL PROGETTO COMUNE DI TRANSFRONTALIERA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI Eni Finance International SA IN Eni S.p.A.
RAPPORT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION D'ENI S.p.A. (Société Absorbante) ET D'Eni Finance International SA (Société Absorbée) CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET LÉGISLATIF ITALIEN Nº 108/2008 ET À L'ARTICLE 12:113 DU CODE BELGE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS (CSA)
SUR LA FUSION TRANSFRONTALIÈRE PAR ABSORPTION DE Eni Finance International SA PAR Eni S.p.A.
pertanto, in data anteriore alla delibera di fusione, la Società Incorporante deterrà la totalità delle partecipazioni nella Società Incorporata;
inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto la Fusione Transfrontaliera attuata in conformità allo stesso Decreto soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
Per contro, le disposizioni della bozza di legge per la modifica, tra l'altro, del BCAC che attua la direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le fusioni transfrontaliere non sono ancora entrate in vigore alla data del progetto di fusione transfrontaliera e, secondo la bozza presentata in Parlamento belga, si applicheranno solo alle fusioni transfrontaliere in cui nessuna delle società coinvolte nella fusione ha pubblicato, alla data di entrata in vigore, un progetto comune di fusione;
d. La Fusione Transfrontaliera verrà perfezionata nell'osservanza delle disposizioni della Direttiva come attuata e recepita dalle normative nazionali applicabili alle società coinvolte nell'operazione e sopra indicate. Ai fini del diritto italiano, in caso di conflitto tra normative nazionali di riferimento, preverrà la legge applicabile alla Società Incorporante, quale legge che disciplinerà la società risultante dalla fusione ai sensi dell'articolo 4 comma, del Decreto:
L'operazione, in virtù del fatto che Eni deterrà già prima della delibera di fusione l'intero pacchetto azionario di Efi, rientra nell'ambito di una procedura "semplificata" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2505 del Codice Civile italiano e dall'art. 18 del Decreto che attua l'art. 7 della Direttiva, nonché dell'articolo 12:7 unitamente all'articolo 12:111, secondo comma, del BCAC.
Anche tenuto conto dell'obbligo di redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 12:113 del BCAC belga, i Consigli di
c. Les dispositions du Code belge des Sociétés et des Associations (le "CSA") relatives aux fusions transfrontalières, telles qu'elles figurent aux Articles 12:1 et suivants du CSA.
À l'inverse, les dispositions du projet de loi visant à modifier, entre autres, le CSA transposant la Directive (UE) 2019/2121 modifiant la Directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les fusions transfrontalières, ne sont pas encore entrées en vigueur à la date du présent Projet Commun de Fusion (tel que défini ci-dessous) et ne s'appliqueront, selon le projet soumis au Parlement belge, qu'aux fusions transfrontalières pour lesquelles aucune des sociétés participantes n'a publié, à la date d'entrée en vigueur, un projet commun de fusion
d. La Fusion Transfrontalière sera mise en œuvre conformément aux dispositions de la Directive telles que mise en œuvre et transposée par les lois nationales applicables aux Sociétés Appelées à Fusionner, comme spécifié cidessus
Aux fins du droit italien, en cas de conflit entre les lois nationales pertinentes, la loi applicable à la Société Absorbante prévaudra car il s'agit là de la loi qui régira la société issue de la Fusion Transfrontalière conformément à l'Article 4, paragraphe 2 du Décret,
Étant donné qu'au jour où il est envisagé d'approuver la Fusion Transfrontalière par les organes compétents des Sociétés Appelées à Fusionner, la Société Absorbante détiendra 100 % des actions de la Société Absorbée, la Fusion Transfrontalière relève d'une procédure " simplifiée " conformément aux dispositions de l'Article 2505 du Code Civil Italien et de l'Article 18 du décret d'application de l'Article 7 de la Directive et de l'Article 12:7 juncto 12:111, al 2 du CSA.
Tenant également compte de l'obligation d'établir un rapport conformément à l'Article 12:113 du CSA, les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont préparé conjointement le présent rapport (le "Rapport"), qui contient les informations requises par l'Article 2501-quinquies du Code Civil Italien et l'Article 8 du Décret ainsi que par l'Article 12:113 du CSA, notamment mettant en

Amministrazione della Società Incorporante e della Società Incorporata hanno redatto la presente relazione comune del progetto comune di fusione, contenente le informazioni richieste dall' art. 2501-guinquies del Codice Civile italiano e dall'art. 8 del Decreto, nonché quanto richiesto dall'art. 12:113 del BCAC belga, con particolare riferimento, tra l'altro, agli effetti della Fusione Transfrontaliera per i soci, per i creditori e per i dipendenti. In funzione del numero di risorse ancora in forza alla data della Fusione Transfrontaliera la relazione al progetto comune di fusione sarà trasmessa, ove necessario, ai rappresentanti dei lavoratori della Società Incorporante almeno trenta giorni prima dell'approvazione definitiva della Fusione Transfrontaliera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e, ai sensi dell'articolo 12:113, §2 del BCAC, almeno un mese prima dell'approvazione definitiva della Fusione Transfrontaliera da parte dell'assemblea degli azionisti della Società Incorporata, la relazione, ove necessario, sarà messa a disposizione dei dipendenti della Società Incorporata (o dei Ioro rappresentanti) presso la sede legale della Società Incorporata.
Tutto ciò premesso si comunica quanto segue:
L'operazione di Fusione Transfrontaliera per incorporazione di Efi in Eni in considerazione del perfezionarsi dell'acquisto della totale partecipazione da parte di Eni, nel capitale di Efi, si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione delle attività finanziarie del Gruppo. L'operazione oltre che semplificare e e razionalizzare l'assetto organizzativo e societario del Gruppo Eni, consente una più efficace gestione del processi operativi attraverso la riduzione dei livelli decisionali, e l'accentramento della gestione finanziaria presso la Società Incorporante consentendo un'ottimizzazione delle attività economiche, gestionali e finanziarie del Gruppo. Inoltre, l'operazione consente di ridurre i costi di struttura di Gruppo, assicurando maggiore tempestività, automazione ed efficienza alle attività di
évidence les effets de la Fusion Transfrontalière pour les actionnaires, les créanciers et les salariés. Dépendant du nombre d'employés à la date de la Fusion Transfrontalière, le Rapport sera disponible, si si nécessaire, aux représentants des salariés de la Société Absorbée au moins trente jours avant que la décision de procéder a a la la Fusion transfrontalière ne soit adoptée et, conformément à l'Article 12:113, al 2 du CSA, le Rapport sera mis à disposition des représentants des salariés ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les salariés eux-mêmes, au siège de la Société Absorbée au moins un mois avant la date de l'assemblée générale de la Société Absorbée qui se prononcera sur la Fusion Transfrontalière.
ll est donc pris acte de ce qui suit :
La Fusion Transfrontalière par l'absorption d'Efi par Eni, sous réserve de la réalisation de l'acquisition par Eni de l'intégralité de la participation dans le capital d'Efi, fait partie d'un processus plus large de réorganisation des activités financières du Groupe. Outre la simplification et la rationalisation de la structure organisationnelle et d'entreprise du Groupe Eni, l'opération facilitera la gestion efficace des processus d'opération en réduisant les niveaux de décision et en centralisant la gestion financière au niveau de la Société Absorbante, de ce fait optimisant les activités économiques, de management et financières du Groupe. De plus, l'opération réduira les coûts de structure du groupe, permettant une meilleure rapidité d'exécution, une automatisation et une efficacité des activités de trésorerie centralisées et renforçant la structure économique, de management et financière du Groupe.
Les effets attendus de l'opération peuvent être résumés comme suit :
tesoreria accentrata e rafforzando la struttura economica, gestionale e finanziaria del Gruppo.
Gli effetti attesi dell'operazione in questione possono così sintetizzarsi:
riduzione dei costi operativi di struttura;
semplificazione e razionalizzazione dell'assetto organizzativo e societario; e
ottimizzazione delle attività economiche, gestionali e finanziarie del Gruppo.
In conseguenza della Fusione Transfrontaliera non è prevista alcuna modifica dello statuto sociale di Eni. A tal riguardo si precisa che l'attuale clausola dell'oggetto sociale di Eni già consente l'esercizio delle attività attualmente svoite da Efi, e non si rende necessario emettere azioni a servizio della Fusione Transfrontaliera, essendo la Società Incorporante, in procinto di diventare l'unico azionista della Società Incorporata.
Non comportando modifiche statutarie di Eni, né integrando altre cause di recesso previste dalla legge, la Fusione Transfrontaliera non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Eni.
Poiché la Fusione avviene tramite incorporazione transfrontaliera e la Società Incorporante è una società italiana, ai sensi di quanto congiuntamente disposto dall'articolo 12 della Direttiva e dall'articolo 15 del Decreto, e secondo quanto disposto dall'articolo 2504bis del codice civile italiano, la Fusione Transfrontaliera sarà efficace con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese della relativa Camera di Commercio della Società Incorporante ("Data di Efficacia").
La Fusione Transfrontaliera utilizzerà, anche ai fini dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, i bilanci, sottoposti a revisione delle società partecipanti alla fusione, chiusi alla data del 31 dicembre 2022, che mostrano un patrimonio netto positivo e che sono stati approvati:
optimisation des activités économiques, de gestion et financières du Groupe Eni.
La Fusion Transfrontalière n'entraînera aucune modification des statuts d'Eni. À cet égard, il convient de noter que l'objet d'Eni permet déjà l'exercice des activités menées par EFI et qu'il n'est pas nécessaire d'émettre des actions dans le cadre de la Fusion Transfrontalière, étant donné que la Société Absorbante deviendra l'unique actionnaire de la Société Absorbée.
Étant donné que la Fusion Transfrontalière n'entraînera aucune modification des statuts d'ENI et ne constitue aucune autre cause de retrait prévue par la loi, elle ne donnera lieu à aucun droit de retrait de la part des actionnaires d'Eni.
Étant donné que la Fusion Transfrontalière a lieu par voie d'une fusion par absorption et que la Société Absorbante est une société italienne, conformément aux dispositions conjointes de l'Article 12 de la Directive et de l'Article 15 du Décret, et en ligne avec les dispositions de l'Article 2504-bis du Code Civil Italien, la Fusion Transfrontalière sera effective dec l'enregistrement de l'acte de fusion dans le Registre des Sociétés de Rome (la "Date d'Effet").
Fusion Transfrontalière impliquera, la également aux fins de l'Article 2501-quarter du Code Civil Italien, l'usage des comptes annuels audités des Sociétés Appelées à Fusionner à la date du 31 décembre 2022, lesquels montrent une situation nette positive, et ont été approuvés :
Les comptes annuels d'Eni au 31 décembre 2022 comprennent une évaluation des actions détenues directement dans Efi (33,61 %) d'environ 361,38 millions d'euros. Ce montant sera augmenté à la suite de l'acquisition de la participation restante (66,39 % détenus par la
bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2023; la relazione della società di revisione è stata emessa in data 5 aprile 2023.
Il bilancio di Eni al 31 dicembre 2022, include un valore della partecipazione detenuta direttamente in Efi (pari al 33,61 % del capitale sociale) di circa 361,38 milioni di euro. Detto ammontare sarà incrementato per effetto dell'acquisto della partecipazione residua (pari al 66,39 % del capitale sociale detenuto dalla controllata Eni International BV) per un importo pari al corrispondente valore contabile della partecipazione iscritta nel bilancio di Eni International BV al momento dell'acquisizione. A partire dalla Data di Efficacia della Fusione Transfrontaliera Eni subentrerà nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, materiali e immateriali etc. di cui Efi è titolare, con conseguente subentro in tutti gli impegni e le obbligazioni di Efi alle convenute scadenze e condizioni.
Ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni di Efi al bilancio di Eni, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2005/56/CE, ed all'art.4 del Decreto trova applicazione la legge italiana in quanto legge della società risultante dalla Fusione Transfrontaliera.
Pertanto, gli effetti fiscali e contabili della Fusione Transfrontaliera decoreranno, ai sensi rispettivamente degli articoli 172, comma 9, 178 e 179 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n, 917 e dell'art. 2504-bis del Codice Civile a partire dalla data del 1º novembre 2023; detta data sarà oggetto di conferma in sede di assunzione della delibera di fusione.
A seguito del completamento della Fusione Transfrontaliera, e come conseguenza della Fusione Transfrontaliera, la Società Incorporata sarà automaticamente sciolta senza essere messa in liquidazione e tutte le sue azioni saranno immediatamente annullate.
FUSIONE 2. CONSEGUENZE DELLA TRANSFRONTALIERA SUI SOCI
La Fusione Transfrontaliera non avrà alcuna conseguenza sui soci di Eni.
filiale Eni International B.V.) pour un montant égal à la valeur comptable correspondante de la participation enregistrée dans les états financiers d'Eni International B.V. au moment de l'acquisition.
À compter de la Date d'Effet, Eni reprendra toutes les relations juridiques positives et négatives, les actifs corporels et incorporels, etc. détenus par EFI, reprenant par conséquent l'ensemble des engagements et obligations d'Efi selon les termes et conditions convenus. Pour le traitement fiscal et comptable des transactions d'Efi dans les comptes annuels d'Eni, conformément aux provisions de la Directive 2005/56/CE et l'Article 4 du Décret, c'est le droit italien qui s'applique s'agissant là du droit applicable à la société issue de la Fusion Transfrontalière.
Par conséquent, les effets fiscaux et comptables de la Fusion Transfrontalière commenceront, conformément, respectivement, à l'Article 172, paragraphe 9 et aux Articles 178 et 179 du Décret présidentiel italien n° 917 du 22 décembre 1986, et à l'Article 2504-bis du Code Civil Italien, à compter du 1er novembre 2023. Cette date sera confirmée dès l'adoption de la décision de procéder a à la Fusion Transfrontalière.
Après la réalisation de la Fusion Transfrontalière, et en conséquence, la Société Absorbée sera automatiquement dissoute sans liquidation et toutes ses actions seront immédiatement annulées.
La Fusion Transfrontalière n'entraînera aucune conséquence pour les actionnaires d'Eni.
La participation (qui sera entièrement détenue par Eni au moment de l'adoption de la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière) détenue par Eni dans Efi sera remplacée par les actifs d'Efi, annulant cette participation et sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à une augmentation du capital de la Société Absorbante, puisque cette dernière détiendra, au moment de l'adoption de la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière, toutes les
ડા alla sostituzione della provvederà partecipazione (totalitaria all'atto della delibera di fusione) detenuta da Eni in Efi con gli asset e le passività di Efi, annullando tale partecipazione e senza necessità di alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante, in quanto la stessa sarà all'atto della delibera di fusione, titolare dell'intero capitale di Efi.
Efi non ha emesso azioni privilegiate, o altre partecipazioni che conferiscano diritti speciali di sottoscrizione di azioni o diritti di partecipazione agli utili di Efi o di Efi o di Eni. Conseguentemente non è necessario il riconoscimento di diritti speciali o di compensazioni monetarie.
Inoltre. per effetto della Fusione Transfrontaliera non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendra Efi alla data della delibera di fusione interamente partecipata da Eni.
Non cambieranno in alcun modo per i soci di Eni 3. i diritti collegati allo stotus socii e le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana.
La Fusione Transfrontaliera, che avverrà, come suddetto sulla base dei bilanci delle società partecipanti alla fusione, chiusi al 31 dicembre 2022, non avrà conseguenze sui creditori.
Poiché i bilanci delle società partecipanti alla Fusione Transfrontaliera al 31 dicembre 2022 presentano, per entrambe un patrimonio netto positivo, non si ravvisano impatti sui creditori derivanti dall'operazione di Fusione Transfrontaliera.
I creditori di entrambe le società partecipanti alla fusione, il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione o della pubblicazione del progetto comune di fusione, potranno eventualmente beneficiare, qualora lo ritenessero necessario, entro 60 giorni dalla data di registrazione della delibera di fusione presso il competente Registro delle Imprese, ai
actions d'Efi représentant l'intégralité de son capital.
Efi n'a pas émis d'actions privilégiées ou d'autres participations accordant des droits spéciaux de souscription d'actions ou des droits de participation aux bénéfices d'Efi ou d'Eni. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de reconnaître des droits spéciaux ou une compensation monétaire.
En outre, à la suite de la Fusion Transfrontalière, les conditions du droit de retrait ne seront pas remplies et la structure d'entreprise ne changera en aucune façon, puisque Efi sera entièrement détenue par Eni à la date d'adoption de la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière.
Les droits liés au statut d'actionnaire et les modalités d'exercice de ces droits ne changeront en rien pour les actionnaires d'Eni, puisque la Société Absorbante restera soumise au droit italien.
La Fusion Transfrontalière, qui aura lieu comme indiqué ci-dessus - sur base des comptes annuels des Sociétés Appelées à Fusionner au 31 décembre 2022, n'entraînera aucune conséquence pour les créanciers.
Étant donné que les comptes annuels des Sociétés Appelées à Fusionner au 31 décembre 2022 font apparaître une valeur nette positive pour Eni et Efi, il n'est pas attendu de la Fusion Transfrontalière qu'elle engendre des effets sur les créanciers.
Conformément à l'Article 2503 du Code Civil ltalien, les créanciers des Sociétés Appelées à Fusionner, dont la créance est née avant l'enregistrement ou la publication du Projet Commun de Fusion, bénéficient d'une période d'opposition de 60 jours à la Fusion Transfrontalière à compter de la date d'enregistrement de la résolution de procéder à la Fusion Transfrontallère dans le Registre des Sociétés, conformément à l'Article 2502-bis du Code Civil Italien.
sensi dell'Articolo 2502-bis del Codice Civile, della procedura di opposizione loro garantita dall'Articolo 2503 del Codice Civile.
Ai fini della normativa belga, trova applicazione per quanto necessario le previsioni dell'articolo 12:15 e dell'articolo 12:106 del BCAC.
FUSIONE CONSEGUENZE DELLA TRANSFRONTALIERA SUI LAVORATORI
Fusione Transfrontaliera non avrà la conseguenze sui dipendenti della Società Incorporante; si applicano per quanto necessario le disposizioni della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990.
Si fa inoltre presente che l'articolo 19 del Decreto, disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante, non trova applicazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Né la Società Incorporante, né la Società Incorporata, infatti sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. m) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.188.
Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto la presente relazione sarà trasmessa, ove necessario, ai rappresentanti dei lavoratori della Società Incorporante almeno trenta giorni prima della delibera di fusione.
Ai sensi della normativa belga, trova applicazione per quanto necessario, le disposizioni dell'articolo 12:113, comma 2, e dell'articolo 12:115, §2, al. 2°.
del giorno Considerando che il della Fusione perfezionamento Transfrontaliera, tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Efi saranno possedute dalla Società interamente Incorporante, la Fusione Transfrontaliera sarà realizzata attraverso l'incorporazione della Società Incorporata nella Società Incorporante e il conseguente scioglimento della Società Incorporata, senza alcuna emissione o assegnazione di a azioni della Società Incorporante.
D'un point de vue du droit belge, les provisions des Articles 12:15 et 12:106 du CSA s'appliquent dans la mesure nécessaire.
CONSÉQUENCES DE LA FUSION SUR LES salariés
La Fusion Transfrontalière n'aura pas d'impact négatif sur les employés actuels d'Efi et d'Eni. Les provisions de la loi italienne n° 428 du 29 décembre 1990 s'appliqueront à Eni dans la mesure nécessaire.
li convient également de noter que l'Article 19 du Décret, qui établit le droit des salariés à participer à la gestion de la Société Absorbante, n'est pas applicable en l'espèce, car les conditions nécessaires à son application ne sont pas réunies. En effet, ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n'est organisée avec un système de participation des salariés conformément à l'Article 2, paragraphe 1, lettre m du Décret législatif italien n° 188 du 19 août 2005.
Conformément à l'Article 8 du Décret, le Rapport sera envoyé, si nécessaire, aux représentants des salariés de la Société Absorbante au moins 30 jours avant que la décision de procéder a a la Fusion Transfrontalière ne soit adoptée.
D'un point de vue du droit belge, les provisions des Articles 12:113, al 2 et Article 12:115, §2, al 2 du CSA s'appliqueront dans la mesure nécessaire.
Étant donné qu'au jour de la réalisation de la Fusion Transfrontalière, toutes les actions représentant la totalité du capital d'Efi seront détenues par la Société Absorbante, la Fusion Transfrontalière sera réalisée dans le cadre d'une fusion par absorption suivant laquelle la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante et par conséquent dissoute, sans émission ni cession d'actions de la Société Absorbante.
| 6. DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DELLA RELAZIONE Al sensi dell'articolo 12:115, §2 e §3, unitamente all'articolo 12:115, §4 del BCAC, la presente relazione sarà resa disponibile gratuitamente sul sito web delle società partecipanti alla Fusione Transfrontaliera per un periodo continuativo di almeno due (2) mesi a partire da almeno un mese prima della data della delibera di fusione e fino ad almeno un mese dopo tale data. |
Conformément à l'Article 12:115, §2 et §3 juncto Article 12:115, §4 du CSA, ce Rapport sera mis à disposition, gratuitement, sur le site web des Sociétés Appelées à Fusionner pendant une période continue d'au moins deux mois commençant au moins un mois avant la date à laquelle la décision de procéder à la Fusion Transfrontallère sera adoptée et se terminant au moins un mois après cette date. |
|---|---|
| Ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1, del Codice Civile, la presente relazione sarà messa a disposizione presso la sede sociale di Eni, nonché sul sito internet della società, nei 30 giorni precedenti la data della delibera di fusione. |
Conformément à l'Article 2501-septies, paragraphe 1 du Code Civil Italien, le Rapport doit être mis à disposition au siège d'Eni ainsi que sur son site internet pendant 30 jours avant la date à laquelle la décision de procéder à la Fusion Transfrontalière sera adoptée. |
27 aprile 2023/27 april 2023
Per il Consiglio di Amministrazione di / Pour le Conseil d'Administration de
Eni S.p.A. Claudio Descalzi
Amministratore Delegato / Administrateur Délégué
Per il Consiglio di Amministrazione di / Pour le Conseil d'Administration de
Eni Finance International SA
Vittorio D'Ecclesiis Vice-Presidente / Vice-Président
300 1
(art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82)
Certifico io sottoscritto Prof. Avv. Marco Sepe, notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, residente in Anzio, con studio alla Via Breschi n. 25, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo.
La presente copia informatica si compone di un unico documento informatico, contenente sia la riproduzione dell'immagine dei documenti cartacei originali, sia la presente certificazione di conformità.
Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me notaio (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), ai sensi dell'articolo 73 della Legge 16 febbraio 1913 n.89, e dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, per uso consentito.
Roma, 28 giugno 2023
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