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Elica

AGM Information Aug 1, 2023

4217_rns_2023-08-01_e74961c7-5e31-4d09-8213-f9adeb174e8a.pdf

AGM Information

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Numero
80587
del Repertorio
Numero
20838
della Raccolta
Verbale di assemblea straordinaria degli azionisti
della società "ELICA S.p.A."
con sede in Fabriano
Repubblica Italiana
L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di luglio
27 luglio 2023
in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove. Registrato a Jesi
in data 31/7/2023
Su richiesta della società "ELICA S.p.A.", con sede in Fabria
no, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale sociale, interamente
n. 1650
Serie 1T
Esatti € 356,00
versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessan
taquattromila
cinquecentosessanta),
suddiviso
in
numero
63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocen
to) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola ven
ti) ciascuna, iscritta al n. 00096570429 del Registro delle
Imprese delle Marche, codice fiscale: 00096570429, Numero
R.E.A.: AN-63006, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fa
briano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona,
mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone
verbale, all'assemblea straordinaria degli azionisti della so
cietà richiedente, indetta per oggi e alle ore nove, in unica
convocazione, esclusivamente a mezzo teleconferenza, per di
scutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Modifica dello statuto sociale:

1.1 Modifica dell'articolo 4.1;

1.2 Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in-

serimento dell'articolo 24.12;

1.3 Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.

E' presente

il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno 1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea degli azionisti, dà il benvenuto a tutti gli intervenuti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume quindi, ai sensi del primo comma dell'articolo 14 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea straordinaria degli azionisti e, rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me notaio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo. Il Presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "cura Italia"), convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modifiche con legge 26 febbraio 2021 n. 21, dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e come prorogato da ultimo dal decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la società "ELICA S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies; (iii) l'assemblea si svolge con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea, che contiene l'ordine del giorno della medesima e dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società nonchè messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 26 giugno 2023 e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano finanza", in data 27 giugno 2023. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rileva che sono collegati in audio-video conferenza l'Amministratore Delegato

Giulio Cocci, i Consiglieri Angelo Catapano, Elio Cosimo Cata
nia, Liliana Fratini Passi, Monica Nicolini, Susanna Zucchel
li, il Presidente del Collegio Sindacale Giovanni Frezzotti
nonchè i Sindaci effettivi Massimiliano Belli e Simona Roma
gnoli.
Sono presenti in questo luogo alcuni dipendenti della società,
necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizza
tive dei lavori.
Il rappresentante designato "COMPUTERSHARE S.p.A." partecipa,
a mezzo audio-video conferenza, nella persona della signora
Giulia Gusmaroli.
Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto
della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e
del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea ordina
ria degli azionisti.
Il Presidente dà atto che l'assemblea straordinaria degli a
zionisti è stata regolarmente convocata per oggi, 27 luglio
2023, in unica convocazione, esclusivamente a mezzo teleconfe
renza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante
avviso di convocazione, con il seguente
Ordine del giorno
1. Modifica dello statuto sociale:
1.1 Modifica dell'articolo 4.1;
1.2 Modifica degli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e in
serimento dell'articolo 24.12;

1.3 Modifica degli articoli 11.4 e 18.3.

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte
dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già
all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n.
41
(quarantuno)
legittimati
al
voto,
rappresentanti
n.
52.373.294 (cinquantadue milioni trecentosettantatremila due
centonovantaquattro) azioni ordinarie pari all'82,708430% (ot
tantadue
virgola
settecentoottomila
quattrocentotrenta
per
cento) delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventi
duemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale
sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente
costituita in unica convocazione a termini di legge e di sta
tuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui gli azionisti
intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state
trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di vo
to su tutte le mozioni all'ordine del giorno, il Presidente dà
atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in re
lazione a tutte le predette mozioni della presente assemblea
in sessione straordinaria.
Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari
ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti
legittimati sono state effettuate all'emittente con le modali-

tà e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto. Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti. Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente dichiara, inoltre: - che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessantaquattromila cinquecentosessanta) suddiviso in n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna; - che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";

  • che la società, alla data odierna, risulta proprietaria di azioni proprie ordinarie n. 818.889 (ottocentodiciottomila ottocentoottantanove) pari all'1,29% (uno virgola ventinove per cento) del capitale sociale; - che la società rientra nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1 del TUF; - che, ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della società "Elica S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: - Francesco Casoli, dichiarante per totali n. 33.600.445 (trentatre milioni seicentomila quattrocentoquarantacinque) azioni, pari al 53,06% (cinquantatre virgola zero sei per cento) del capitale sociale, detenute direttamente per n. 160.000 (centosessantamila) azioni e indirettamente, per il tramite della "FAN S.R.L.", per n. 33.440.445 (trentatre milioni quattrocentoquarantamila quattrocentoquarantacinque) azioni; - "TIP S.p.A." per n. 13.539.190 (tredici milioni cinquecentotrentanovemila centonovanta) azioni, pari al 21,38% (ventuno virgola trentotto per cento) del capitale sociale. Il Presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente ricorda altresì che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 120 e dell'articolo 122, comma primo, del TUF. Il Presidente ricorda inoltre che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Rilevato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto, il Presidente dà atto che, riguardo all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonchè resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione governance-assemblea degli azionisti, nonchè messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente; si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla omissione della relativa lettura. Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto: - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; - l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate per delega. Il Presidente passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, come sopra richiamato, i cui sottopunti, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte. Il Presidente precisa che, alla luce delle deliberazioni proposte dal Consiglio di Amministrazione, come meglio specificato nella relazione illustrativa all'ordine del giorno, per ogni votazione si considereranno conferiti al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti (a) per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera votata; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari; e (c) per apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio o comunque ritenute utili od opportune. Il Presidente precisa, altresì, che le modifiche proposte non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto: - con riferimento alla proroga della durata vale l'esclusione di cui all'articolo 10.1 dello statuto sociale e, - con riferimento alle altre proposte di modifica non ricorre alcuno dei casi contemplati all'articolo 2437 del codice civile né da altre disposizioni di legge, regolamentari o statutarie vigenti e applicabili. Con riferimento alle motivazioni e ai dettagli delle proposte di modifica si rinvia a tutto quanto contenuto nella relazione degli amministratori all'assemblea pubblicata ai sensi di legge. Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 dell'ordine del giorno. "L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera:
di modificare lo statuto sociale approvando la nuova formula
zione dell'articolo 4.1 sulla proroga della durata.".
Il Presidente mette, poi, in votazione la proposta.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto degli
azionisti, il risultato della votazione è il seguente:
-
voti favorevoli n. 52.373.294 (cinquantadue milioni trecen
tosettantatremila duecentonovantaquattro) pari al 100% (cento
per cento) dei votanti;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni che viene al
legato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne par
te integrante e sostanziale.
La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto
1.1 è approvata dall'assemblea all'unanimità.
Il Presidente sottopone la proposta di deliberazione di cui al
punto 1.2. relativa alle modalità di svolgimento delle riunio
ni degli organi sociali.
"L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consi
glio di Amministrazione,
delibera
di modificare gli articoli 11.1, 13.4, 14.3, 17.1 e 17.4 dello

statuto sociale e di introdurre l'articolo 24 punto 12.".

Il Presidente apre la votazione.

Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: - voti favorevoli n. 47.871.253 (quarantasette milioni ottocentosettantunomila duecentocinquantatre) pari al 91,403938% (novantuno virgola quattrocentotremila novecentotrentotto per cento) dei votanti; - voti contrari n. 4.260.886 (quattro milioni duecentosessantamila ottocentoottantasei) pari all'8,135608% (otto virgola centotrentacinquemila seicentootto per cento) dei votanti; - voti astenuti n. 241.155 (duecentoquarantunomila centocinquantacinque) pari allo 0,460454% (zero virgola quattrocentosessantamila quattrocentocinquantaquattro per cento) dei votanti; Il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "A". La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto 1.2 è approvata dall'assemblea a maggioranza. Il Presidente sottopone, infine, all'assemblea la proposta di deliberazione di cui al punto 1.3 dell'ordine del giorno, relativo alla scelta del quotidiano per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e alla nomina del Segretario del Consiglio.

"L'assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consi
glio di Amministrazione,
delibera
di modificare gli articoli 11.4 e 18.3 dello statuto socia
le.".
Il Presidente apre la votazione.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
-
voti favorevoli n. 52.373.294 (cinquantadue milioni trecen
tosettantatremila duecentonovantaquattro) pari al 100% (cento
per cento) dei votanti;
- nessun voto contrario;
- nessun astenuto;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato
al presente verbale sotto la lettera "A".
La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto
1.3 è approvata dall'assemblea all'unanimità.
* * *
Lo statuto sociale, composto nel suo complesso di numero 30
(trenta) articoli, con le modifiche e le integrazioni come so
pra apportate, viene allegato al presente verbale sotto la
lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.
* * *
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore nove e tredici minuti primi.
Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico della
società.
* * *
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia
rando di averne piena ed esatta conoscenza.
* * *
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho
letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap
provarlo in tutto il suo tenore.
Consta di quattro fogli scritti con mezzo meccanico munito di
nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e
completati di mia mano su quindici pagine e su parte della
presente.
Firmato: Francesco Casoli
Massimo Pagliarecci notaio

ALLEGATO AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL

$\overline{1}$

$\tilde{\gamma}_k$ :

NOMINATIVO PARTECIPANTE RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI Parziale Totale 123
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO
135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI
- PER DELEGA DI
$\theta$
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 12.329 FCF
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 2.953 F
$C$ $F$
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC 99.110
ADVANCED SMALL CAPS EURO 76.400 FCF
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 3.070 F C F
F C F
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND 81.675 F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS 290,000 C F
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES 877.800 FCF
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL 43.000 FCF
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST 35.765 F
$C$ $F$
AMUNDI EUROPE MICROCAPS 519,282 F C F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND 440.000 F C F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 19.000 C F
F
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 43.787 FCF
CM-AM MICRO CAP 50.000 FCF
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES
RETIR
227 FCF
FCF
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST 5.808 FCF
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS 241.155 FAF
GOVERNMENT OF NORWAY 1.049.394 FCF
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT
DIMENSIONS GROUP INC.
105.462 FCF
ISHARES VII PLC 11.309 C F
F
JHF II INT'L SMALL CO FUND 10.005 FCF
LEADERSEL P.M.I 206.500 $C$ $F$
F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 3.193 F
$C$ F
MAGALLANES MICROCAPS 444.256 FF
F
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM 3.082 $C$ F
F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND 4.307 FFF
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND 30.396 FCF
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI 5.160 FCF
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY 166.709 F C F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 334 FCF
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY
PORTFOLIO
11.044 F C F
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC. 400 F C F
UPS GROUP TRUST 24,048 FCF
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 12.686 FCF
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD 20.958 FCF
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI
DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI
- PER DELEGA DI
$\Omega$ 4.950.604
ANPIER S.R.L. 286.810 FFF
di cui 286.810 azioni in garanzia a :BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
CASOLI CRISTINA 40.000 FFF
FAN S.R.L. 33.440.445 FFF
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI 116,245 FFF
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. 13.539.190 FFF
47.422.690
Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; l: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non
Computati: P: Voti revocati: O: Voti esclusi dal querum

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria $1 \quad 2 \quad 3$

Legendar
1 Modifica artu 4.1

3 Modifica degli art. 11.4 e 18-3

$\mathbb{R}^{n-1}$ . In the $\mathbb{R}^{n-1}$

2 Nodifica degli art ${\times}$ 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e inserimento dell'art ${\times}$ 24,12

Elenco intervenuti (Tutti orainati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Straordinaria
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN
QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI
GIULIA GUSMAROLI
()
-1 D ANPIER S.R.L. 286,810
di cui 286.810 azioni in garanzia a BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.;
2 D CASOLI CRISTINA 40.000
3 D SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI 116.245
4 D FAN S.R.L. 33.440.445
5 $\mathbf D$ TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. 13.539.190
Totale azioni 47.422.690
74,890387
$\overline{2}$ COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI $\Omega$
SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI
GIULIA GUSMAROLI
D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND 81.675
$\overline{c}$ D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND 440.000
3 D CM-AM MICRO CAP 50.000
$\overline{4}$ D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 19.000
5 D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST 35.765
6 D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 2.953
7 D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC 99.110
8 D THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED 334
9 D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND 30.396
10 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 3.070
$\mathbf{H}$ D. VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM 12.686
12 D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES RETIR
227
13 D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI 5.160
14 D UPS GROUP TRUST 24.048
$\overline{15}$ D GOVERNMENT OF NORWAY 1.049.394
16 D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND 12.329
17 D CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT 5,808
18 PLAN TRUST
19 D
D
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD 20.958
20 D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.
JHF II INT'L SMALL CO FUND
400
21 D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY 10.005
22 D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA 166.709
105.462
INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
23 D LEADERSEL P.M.I 206.500
24 D DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS 241.155
25 D AMUNDI EUROPE MICROCAPS 519.282
26 D ADVANCED SMALL CAPS EURO 76.400
27 D ISHARES VII PLC 11.309
28 D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY
PORTFOLIO
11.044
29 D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 3.193
30 D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM 3.082
31 D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 43.787
32 D NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND 4.307
33 D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES 877.800
34 D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS 290.000

Elenco Intervenuti (Iutti orginati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Straordinaria
35 D ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL 43.000
36 D MAGALLANES MICROCAPS 444.256
Totale azioni 4.950.604
7,818043
Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega 52.373.294
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI 52.373.294
82,708430%
Totale azionisti in proprio
Totale azionisti in delega 41
Totale azionisti in rappresentanza legale $\theta$
$\kappa^{-1}$ TOTALE AZIONISTI 41
TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:

$\mathbb{\bar{D}}$ : Delegante R: Rappresentato legalmente

ELICA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifica art. 4.1

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 41 azionisti, portatori di nº 52.373.294 azioni

ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,

pari al 82,708430% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
% Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
(Quorum deliberativo)
Favorevoli 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430
Contrari 0,000000 0,000000 0,000000
Sub Totale 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430
Astenuti 0 0,000000 0,000000 0,000000
Non Votanti 0,000000 0,000000 0,000000
Sub totale 0 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430

$\alpha$

$\mathcal{C}$

$\omega$ as $\omega$ .

and and

Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli art. 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e inserimento dell'art. 24.12

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 41 azionisti, portatori di n° 52.373.294 azioni

ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,

pari al 82,708430% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
(Quorum deliberativo)
% Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
Favorevoli 47.871.253 91,403938 91,403938 75,598762
Contrari 4.260.886 8,135608 8,135608 6,728834
Sub Totale 52.132.139 99,539546 99,539546 82,327596
Astenuti 241.155 0,460454 0,460454 0,380834
Non Votanti O 0,000000 0,000000 0,000000
Sub totale 241.155 0,460454 0,460454 0,380834
Totale 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430

a consistence with summarization over the and some more types the control in their

$\overline{\mathcal{C}}$

$\epsilon$

the company of the company of the a company to primary to company field that the PEX the company of the company and the company
Service Control
CONTRACTOR
The Control of the
the company of the company of the company of the company of the company of
and the contract of the contract of
the control of the and the control of the control of
the property of the control of
CONTRACTOR
and the property of the first
the control of the state of the con-
CONTRACTOR
a sa pangan
Alban Barbara
the control of the con-
CONTRACTOR
Contract Contract
the state of the state of
CONTRACTOR
and the state of the state
THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.
and the state of the
and the state of the state of
THE LOOK THEFT
the contract support
$\sim$
and the property of the
CONTRACTOR
the state of the state of the state
Selection Control CONTRACTOR
$\mathcal{Z}$ .
$\mathcal{A}$
The Common
M. MI
$\mu$
$\sim$ $\sim$ $\sim$

$\bar{\nu}$

$\mathcal{C}^{\mathcal{C}}$ and

ELICA S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 27 luglio 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifica degli art. 11.4 e 18.3

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 41 azionisti, portatori di n° 52.373.294 azioni

ordinarie, di cui nº 52.373.294 ammesse al voto,

pari al 82,708430% del capitale sociale.

Hanno votato:

% Azioni Ordinarie
Rappresentate
(Quorum deliberativo)
% Azioni Ammesse
al voto
%Cap. Soc.
Favorevoli 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430
Contrari 0,000000 0,000000 0,000000
Sub Totale 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430
Astenuti 0,000000 0,000000 0,000000
Non Votanti 0,000000 0,000000 0,000000
Sub totale 0,000000 0,000000 0,000000
Totale 52.373.294 100,000000 100,000000 82,708430

$\Omega$

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 41 Teste: 1 Azionisti. : 41

$\bar{z}$

عی اللہ NUMBER OF STREET AND RESIDENCE
the company of the state of
Service Control the contract of the contract of the contract of
the control of the control of
and the control of the control of CONTRACTOR
and the state of the state of

e.

m.
Contract Contract

$\chi$

STATUTO

TITOLO1

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

  • 1.1 La società è denominata "ELICA Società per Azioni", da indicare anche come "ELICA S.p.A.".
  • 1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:

  • l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'industria della costruzione di articoli elettromeccanici e meccanici, la produzione siderurgica e la produzione di articoli in resine sintetiche e affini, il commercio, anche elettronico, dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indicate, anche se fabbricati da altri;
  • la produzione e la vendita di elettrodomestici e di componenti per l'industria elettromeccanica e meccanica;
  • la realizzazione di servizi e l'elaborazione di dati contabili a favore di società controllate e collegate anche con l'impiego di sistemi informatici, macchine contabili e computer di ogni tipo;
  • la realizzazione di servizi di consulenza nell'ambito della propria attività, compresa l'attività di testing sui prodotti.

2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale:

  • compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili e/o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
  • assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
  • svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;

concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell'interesse della $\blacksquare$ Società o delle società da questa controllate o collegate.

自学会営業工作品

2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Articolo 3 - Sede

  • 3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN).
  • 3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di l'istituzione, il competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050 (duemila cinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO - PATRIMONI DESTINATI - AZIONI -STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 5 - Capitale sociale

  • 5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessanta quattromila cinquecento sessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in n° 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventidue mila ottocento) azioni ordinarie da nominali Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna.
  • 5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
  • 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348, 2350, 2351 e 2353 del Codice civile.

Articolo 6 – Domicilio

6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indicati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 7 - Patrimoni destinati

7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni

  • 8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. La qualità di azionista comporta adesione incondizionata al presente statuto.
  • 8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile.
  • 8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione. diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioniapportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società puè altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma. Codice Civile.
  • 8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile.

Articolo 9 - Finanziamenti

9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III RECESSO

Articolo 10 - Recesso

10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

MVVVVA

10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civile.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

  • 11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa applicabile, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere, altresì, convocata senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14.3 del presente statuto ed in ogni caso della normativa pro tempore applicabile.
  • 11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando ne ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.
  • 11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno la quota del capitale sociale prevista dalla legge.
  • 11.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, nel rispetto delle modalità e dei termini minimi previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per la seconda e, limitatamente alla assemblea straordinaria, per la terza convocazione.
  • Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni. Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale
  • 11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
  • 11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota del capitale sociale prevista dalla normativa vigente possono chiedere, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma precedente, è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria

12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 bis - Operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Articolo 13 - Intervento - Delega

  • 13.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.
  • 13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro i quali abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediart incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento assembleare se approvato. La notifica con modalità elettronica della delega alla Società da parte degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità dalla delega all'originale e l'identità del delegante.

  • 13.4 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano:
  • (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("rappresentante designato"),
  • (ii) anche per il tramite del rappresentante designato, o
  • (iii) esclusivamente per il tramite del rappresentante designato,
  • indicandone le modalità.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea - Svolgimento

  • 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti.
  • 14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.
  • 14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
  • sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii)regolare lo svolgimento dell'adunanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico.

In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta. ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.

Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente.

14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventualmente approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Quorum e verbale

  • 15.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle deliberazioni della stessa si osservano le maggioranze e le disposizioni di legge e statutarie.
  • 15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidentè e dal segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina e nel rispetto della normativa vigente. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, nella composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, nel rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

SSSS

16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

Ciascuna lista-qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre- deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
  • una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed b) attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
  • c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

  • dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del a) presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;
  • b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo. neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), je candidato non indipendente ovvero del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Lista di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporte il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci. quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità fra più liste, si procederà. a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

  • 16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.
  • 16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
  • 16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio

di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

  • 16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
  • a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione:
  • gualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il $b)$ Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Convocazione - Adunanze

17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.

Ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, a discrezione del soggetto che effettua la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17.4 del presente statuto.

  • 17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.
  • 17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente per audiovideoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.

In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.

Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 18 - Riunioni

  • 18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.
  • 18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (esclusi gli astenuti). In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'adunanza. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.
  • 18.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un estraneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo.

Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In assenza di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario spetta al Presidente.

Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

  • 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.
  • 19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
  • a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice civile;
  • b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie;
  • c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  • d) l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter del Codice Civile;
  • e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

  • f) l'adequamento dello statuto sociale e del regolamento assembleare a disposizioni normative:

  • g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
  • h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.
  • 19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori generali e mandatari in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consiglio può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.
  • 19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, salvo che da ciò siano dispensati dall'Assemblea.
  • 19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento, ove presente. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o gli amministratori delegati, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 20 - Organi delegati

  • 20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone poteri e attribuzioni. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato o membro del Comitato Esecutivo.
  • 20.2 Gli organi delegati, se nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche oralmente e con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio delle rispettive deleghe, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Articolo 21 – Comitato Esecutivo

21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

  • 21.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 17 del presente statuto. Esso si raduna quando il presidente dello stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.
  • 21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o tele-conferenza) purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
  • 21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente, nonché un Segretario anche tra soggetti non membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Segretario, il Comitato designa chi debba sostituirli.
  • 21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.
  • 21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • 21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 - Compensi. Spese

  • 22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi possono essere costituiti, in tutto o in parte. da partecipazioni agli utili o da diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.
  • 22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'Assemblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 23 - Rappresentanza

23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato, nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati, ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÁ DI REVISIONE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 24 - Collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adequatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98.

Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

  • 24.2 | Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede.
  • 24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  • 24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicate: la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione del componente del

Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia.

  • 24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le liste:
  • (i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo;
  • (ii) qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, ciascuna lista deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali reguisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero nei termini e corriemodalità previste dalla normativa applicabile.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

  • a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
  • c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;
  • d) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia

stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.

  • 24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
  • 24.8 All'elezione dei Sindaci, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato), si procede come segue:
  • 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente:
  • 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che, nel rispetto della normativa vigente, sia stata presentata e votata da parte di soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero di componenti il Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.

  • 24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  • 24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci

effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

  • 24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.
  • 24.12 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile anche esclusivamente, per audio/video conferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'art. 14.3 del presente statuto.

In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.

Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 25 – Società di revisione

25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale. provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Articolo 27 - Esercizi sociali - Bilanci

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28 - Utili - Dividendi

28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi speciali in materia di società per azioni.

F.to: Francesco Casoli

Massimo Pagliarecci

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