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Autostrade Meridionali

AGM Information Feb 15, 2024

4278_rns_2024-02-15_982f0ab0-346e-4f90-a251-8e0838989a3e.pdf

AGM Information

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Repertorio n. 20681
Raccolta n. 13559
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI
"Autostrade Meridionali S.p.A."
REPOBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventiguattro, il giorno diciotto
del mese di gennaio
In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50
alle ore 16,05
18 gennaio 2024 Registrato a Albano La
ziale
A richiesta di "Autostrade Meridionali S.p.A." con sede 11 24/01/2024
in Napoli. N. 1275
Io sottoscritto Dottor Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro- Serie 1/T
ma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro- Euro 200,00
ma, Velletri e Civitavecchia,
ho assistito
elevandone il presente verbale alla riunione del Consiglio
di Amministrazione di "Autostrade Meridionali S.p.A." con se-
de in Napoli, Via Cintia snc, capitale sociale Euro
9.056.250, interamente versato, numero di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Napoli, codice fiscale e partita IVA
00658460639, numero R.E.A. NA-21371 - società soggetta al-
l'attività di direzione e coordinamento di "Autostrade per
l'Italia S.p.A.", (di seguito anche la "Società"), convocata
per oggi, nel luogo di cui sopra ed alle ore 16, per discute-
1
re e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Modifiche per adeguamento dello statuto conseguente al ve-
nir meno del contratto di concessione, alla nuova disciplina
delle quote di genere e ad altre disposizioni normative. De-
liberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.
: OMISSIS
E' presente il Signor:
- Avv. Pietro FRATTA nato a Santa Maria Capua Vetere (Caser-
ta) il 5 giugno 1946 e domiciliato per la carica in Napoli,
ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società.
Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica
e poteri del comparente, il quale, ai sensi del vigente sta-
tuto sociale, assume la presidenza della riunione e
CONSTATATO:
- che la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata
regolarmente convocata mediante telegramma in data 12 genna-
io 2024 con successiva integrazione comunicata con telegram-
ma in data 16 gennaio 2024;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-
dente, è presente nella sala ove si svolge la riunione l'Am-
ministratore Delegato Luigi MASSA, e sono presenti in tele-
conferenza i Consiglieri Carolina FONTECCHIA, Antonella LIL-

း - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LO e Maria Luisa DE GUGLIELMO;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, tutti collegati
in teleconferenza, il Presidente Aniello CASTIELLO ed i Sin-
daci Effettivi Elisena MARELLA, Walter ALBA e Antonio MASTRA-
PASQUA, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo
Lucia MILANI;
- che sono altresì presenti in sala il CFO della società Ar-
naldo MUSTO ed il Segretario del Consiglio di Amministrazio-
ne Tiziana CATANZARO;
- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che
sarà conservato negli atti della società,
ACCERTATA
l'identità e la legittimazione dei presenti
DICHIARA
regolarmente costituita la presente riunione, idonea a discu-
tere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita
me Notaio a redigerne il verbale.
Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo
argomento all'ordine del giorno e fa presente che, in conse-
guenza del venir meno del contratto di concessione, in appli-
cazione della nuova disciplina in materia di quote di genere
e di altre disposizioni normative, si rende necessario un a-
deguamento dello statuto sociale relativamente alla composi-
zione e nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di ----
controllo.

-

a Microsoma (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
Il vigente statuto sociale prevede all'art. 23.2 lettera
e) che il Consiglio di Amministrazione sia competente a deli-
berare sugli adeguamenti dello statuto a disposizioni norma-
tive.
Nel caso specifico si tratta di modifiche dell'art. 17.4
e dell'art. 28 dello statuto sociale imposte dall'introduzio-
ne di nuove disposizioni di legge e dalla disapplicazione
per la società di altre disposizioni di legge.
Tali modifiche risultano in evidenza nel documento che
viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e
vengono ampiamente illustrate dal Presidente ai Consiglierì.
Il nuovo testo dell'art. 17.4 e dell'art. 28 dello statu-
to sociale, quale risulta a seguito delle modifiche eviden-
ziate nell'allegato "A", viene qui di seguito riportato:
"Art.17
omissis
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono elet-
ti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al mo-
mento della presentazione della lista, siano titolari del di-
ritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sotto-
scritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle
informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di
partecipazione da essi complessivamente detenuta e dalle in-
formazioni sulle caratteristiche personali e professionali
dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede le-
4
gale almeno venticinque giorni prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai
soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno mes-
se a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la
società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul si-
to internet della Società senza indugio e comunque almeno
ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione. Avranno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappre-
sentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la
Società, la quota di partecipazione minima richiesta dalle
norme di legge e regolamentari vigenti. Nell'avviso di convo-
cazione sarà indicata la quota di partecipazione per la pre-
sentazione delle liste, nonché le eventuali ulteriori moda-
lità di formazione delle liste, al fine di assicurare il ri-
spetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi
ai sensi della normativa vigente. Ogni socio potrà presenta-
re o votare una sola lista, anche se per interposta persona
o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato
potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibi-
lità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, e-
lencati mediante un numero progressivo, non superiore al nu-
mero massimo degli Amministratori previsti dal primo comma
del presente articolo. Almeno un candidato per ciascuna li-
sta deve possedere i requisiti di indipendenza.
Le liste che contengano un numero di candidati pari o supe-
riore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio
fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla nor-
mativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabi-
lità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla
normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità ade-
guati al ruolo da ricoprire. Unitamente a ciascuna lista,
nei termini previsti dalle applicabili disposizioni, per cia-
scun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la
dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esi-
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile
e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente co-
me indipendente. Al fine di comprovare la titolarità della
quota minima di partecipazione richiesta per la presentazio-
ne delle liste, qli Azionisti dovranno presentare e/o recapi-
tare presso la sede sociale della Società, nei termini previ-
sti dalle applicabili disposizioni, certificazioni rilascia-
te dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa ap-
plicabile. Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra lo-
ro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno pre-
sentare una sola lista. Unitamente alla lista dovrà essere
presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione

.

ORE D
C
1
0
che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di con-
trollo o di maggioranza relativa.
omissis. . ";
"Art. 28
1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina
il compenso.
2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per
tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eserci-
zio della loro carica.
3. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effet-
tivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è
nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
4. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quan-
to previsto dal presente articolo.
5. I membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante
la procedura del voto di lista, nel rispetto della normativa
vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora
dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non
risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindaca-
le appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è
arrotondato per difetto all'unità inferiore.
6. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono es-
sere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normati-

va applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. 7. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestìone di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali. 8. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati

alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati al-
la carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominati-
vi di uno o più candidati.
9. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno es-
sere in numero non superiore ai sindaci da eleggere ed elen-
cati mediante un numero progressivo.
10. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contenga-
no un numero di candidati pari o superiore a tre, devono as-
sicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nel-
la misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamen-
tare, pro tempore vigente.
Nell'avviso di convocazione dell'assembla potranno essere in-
dicate le eventuali ulteriori modalità di formazione delle
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio propor-
zionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa
vigente.
ll. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (an-
che per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni
relative all'identità dei soci che hanno presentato le li-
ste, alla percentuale di partecipazione da essi complessiva-
mente detenuta e dalle informazioni sulle caratteristiche
personali e professionali dei candidati, dovranno essere de-
positate presso la sede sociale almeno venticinque giorni
prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazio-
ne.

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Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate
informazioni saranno messe a disposizione del pubblico pres-
so la sede sociale e la società di gestione del mercato e sa-
ranno pubblicate sul sito internet della Società senza indu-
qio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissa~
ta per l'Assemblea in prima convocazione.
12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci
che, al momento della presentazione della lista, da soli o
insieme ad altri soci, rappresentino, alla data in cui le li-
ste sono depositate presso la Società, la quota di partecipa-
zione minima richiesta dalle norme di legge e regolamentari
vigenti.
13. Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista, an-
che se per interposta persona o per il tramite di società fi-
duciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola li-
sta a pena di ineleggibilità.
14. Unitamente a ciascuna lista, nei termini previsti dalle
applicabili disposizioni, , per ciascun candidato, dovrà de-
positarsi la dichiarazione con la quale accetta la propria
candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'ine-
sistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
applicabile.
Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricade-
re in una delle cause di incompatibilità previste dalla nor-

ေကာင္း မြန်မာနိုင္ရင္း မြန္မာန္မွိ ရွိသားမ်ား မြန်မာနိုင္ငံ ရွိေသားမွာ ေျခ

mativa applicabile.
15. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni
necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti do-
vranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale del-
la Società, nei termini previsti dalle applicabili disposi-
zioni, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari
ai sensi della normativa applicabile.
16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai
sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno
presentare o votare una sola lista.
Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azioni-
sti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di
collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiun-
tamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza re-
lativa.
17. Qualora alla scadenza del termine di venticinque giorni
prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazio-
ne sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state
presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra lo-
ro, i soggetti legittimati possono presentare liste, median-
te deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo
previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti. In

-

tal caso la quota minima di partecipazione al capitale previ-
sta dal presente articolo per la presentazione delle liste è
ridotta alla metà.
18. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni
di cui sopra è considerata non presentata.
19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si proce-
derà come segue, fermo restando il rispetto della normativa
vigente in materia di equilibrio fra i generi e fatto salvo
quanto previsto dal precedente comma quattro:
a. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti e-
spressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto sa-
ranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elen-
cati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplen-
te .
b. I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle al-
tre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sa-
ranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti
così ottenuti per ogni lista saranno assegnati ai candidati
di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse ri-
spettivamente previsto assegnando il quoziente più elevato
al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo can-
didato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati
delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria
decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto
i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
c. In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'As-
semblea, risultando eletto il candidato che ottenga la mag-
gioranza semplice dei voti.
Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di mi~
noranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le mo-
dalità e l'informativa previste a norma di legge e di regola-
mento.
d. Qualora, per qualsiasi ragione, ad esito delle votazioni
e delle operazioni di cui sopra, la composizione del Colle-
gio Sindacale non rispetti la normativa vigente in materia
di equilibrio fra i generi ovvero debba procedersi alla nomi-
na dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il
procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le
maggioranze di legge, assicurando la presenza del numero ne-
cessario di Sindaci Effettivi e Supplenti appartenente al ge-
nere meno rappresentato affinché sia rispettata la normativa
in materia di equilibrio fra i generi.
e. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla mag-
gioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggio-
ranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla mi-
noranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoran-
za. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicuran-
do il rispetto della normativa vigente in materia di equili-
brio tra i generi.
21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale
o in altre località designate nell'avviso di convocazione,
su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi ne
fa le veci.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sinda-
cale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-
ficati e sia loro consentito seguire la discussione ed inter-
venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-
frontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documenta-
zione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e del-
la deliberazione.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera te-
nuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio
Sindacale,
22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assem-
blea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecuti-
vo, ove costituito. I poteri di convocazione possono essere
esercitati secondo la normativa vigente. "
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione,
con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità,
DELIBERA
- di modificare il punto 4. dell'art. 17 e l'art. 28 dello
statuto sociale nel senso proposto dal Presidente;
- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, portan-
te la modifica sopra deliberata, che, composto di n. 35
(trentacinque) articoli, firmato dal comparente e da me nota-
io, si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato,
in via disgiuntiva, delega ad apportare al presente atto ed
all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed
aggiunte che venissero eventualmente richieste in sede di i-
scrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chie-
sto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione es-
sendo le ore 16,30.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allega-
to dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-
le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-
lontà e con me Notaio lo sottoscrive. i
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed
in parte a mano da me Notaio su quattro fogli per pagine
quindici e fin qui della sedicesima.
F.to Pietro FRATTA
Salvatore MARICONDA, Notaio
15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ﻨﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟ
:
.
:
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1
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100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
:

n ... all'atto n.

consiglio di amministrazione

Art. 17

    1. La Società, al sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è La Societa, al Sensi Ber part Libritistrazione composto da non meno di cinque e da non più di sette componenti.
  • sette componenti.
  • L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero del componenti il Consiglio.
    1. La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero li necenne atti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. .. . . . . . . .
    1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essì sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalie informazioni relative agli stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e dalle informazioni sulle caratteristiche personali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima della data fissata. per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della Società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme di legge e regolamentari vigenti. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli Amministratori previsti dal primo comma del presente articolo. Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza.

Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella. misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigenteindicares

-almeno un quinto dei candidati apparterionti al genere meno rappresentato per il primo mandeto in applicazione della leggen. 120 del 12 luglio 2011;

-almeno un-terzo dei candidati appartenenti al genere meno-rappresentato per i due mandati sucessivi.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire. Unitamente a ciascuna lista, nei terminî previsti dalle applicabili disposizioni, entro-11 termine di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea-in-prima-convocazione, per ciascun candidato dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria

candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di Ineleggibilità e di canaldatora e ottesta, socco la propha faujoiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come Indipendente. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, gii Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociate della Società, gei termini previsti dalle applicabili disposizioni al momento della presentazione-della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari al sensi della normativa applicabile. Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista. Unitamente tra fore, nor repesso sent internisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

    1. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:
    2. oone boj-ediritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina dell'Amministratore indipendente.
    3. b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
    4. e) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento da parte delle altre liste del quorum richiesto di partecipazione al capitale sociale, gli Amministratori saranno eletti nell'ambito della unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate e fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
    1. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla fista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. I'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve dame immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

    1. Qualora, per qualsiasi ragione, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti le previsioni dei presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando la presenza dei numero necessario di Amministratori previsto dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di equillibrio tra i generi.
    1. Dell'avvenuta nornina degli Amministratori è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norme di legge e regolamento.
  • Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per 9. l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
  • 10.Gli Amministratori sono rieleggibili.
  • 11.In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.
  • 12.Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

    1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.
    1. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bifancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
    1. Il Collegio Sindacale è costituito da einque-tre Sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
  • Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assembleo, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la corica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.
  • 5-A.Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto daí presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.
  • 6.5.1 membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di iista, fatte-salve-le richlamate disposizioni di Convenzione-con l'Ente-soncedente Anas-e-nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti ai genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per essesso difetto all'unità superiereinferiore.
  • 7-6. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al curnulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
  • 8.7. Almeno elee-uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    • a. attività di amministrazione o di controlla ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
    • b. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giundiche, economiche, finanziarie e tecnico -- scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero
    • c. funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.

  • 9-8.La lista si compone di due sezioni, una per I candidati, alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati. 10.9. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere in numero non superiore ai
  • sindaci da eleggere ed elencati mediante un numero progressivo. 11-Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono indicareassicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.»
  • -almeno un quinto del candidati appartenenti al genere meno rappresentato per il primo mandato in-applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011:
    1. un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato per i due mandati successivi. Ove II numero-dei candidati-alla-carica-di-Sindaco-supplente-sio-pari-o-superiore a-due, questi devono appartenere a generi diversi.

Nell'avviso di convocazione dell'assembla potranno essere indicate le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

12.11. Le liste presentate dai essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste depositate dai soci, correcate dalle sopra îndicate Informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della Società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

  • 123.12. ...................................................................................................................................................................... della lista, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme di legge e regolamentari vieenti.
  • 14.13. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potra presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
  • 15.14. __ Unitamente a ciascuna lista, nei termini previsti dalle applicabili disposizioni, almene quindici giorni prima della data fissata-per l'Assemblea-in-prima-convocazione, per ciascun candidato, dovrà depositarsi la dichiarazione con la guale accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incleggibilità e di încompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricadere in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile.

16.15. .............. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione-della-lista nei termini previsti dalle applicabili disposizioni, certificazioni rilasciate dal rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile,

_Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra foro, af sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare o votare una sola lista.

Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

18,17. ....................................................................................................................................................................... l'Assemblea in prima convocazione sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme legislative e

regolamentari vigenti. In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale prevista dal presente articolo per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

29-18 ........................................................................................................................................................................ presentata.

20,19. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • 21-20. _All'elezione dei membri del Collegio Sindacate si procederà come segue, fermo restando [i rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:
    • Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.
    • b. I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti per ogni lista saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo "fordine dalle stesse rispettivamente previsto assegnando il quoziente più elevato al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo candidato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
    • c. In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Dell'avvenuta nomina del sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento,

  • di. Qualora, per qualsiasi ragione, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale non rispetti la normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi ovvero debba procedersi alla nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando la presenza del numero necessario di Sindaci Effettivi e Supplenti appartenente al genere meno rappresentato affinché sia rispettata la normativa in materia di equilibrio fra i generi.
  • e. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra II Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di eguillbrio tra i generi.

22.21, __ Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi ne fa le veci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacate si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia sia assiscurata la contestualità dell'esame e della dell'erazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

23,22 ........... Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente dei Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito, I poteri di convocazione possono essere essere esere esere concolo la normativo include

SE DI G
Allegato "B" al Repertorio n. 20681/13559
STATUTO SOCIALE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
Art. 1
E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:
"Autostrade Meridionali S.p.A.".
Art. 2
1. La Società ha sede in Napoli.
2. Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie,
agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
Art. 3
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre
2050. Essa potrà essere prorogata anche più volte per
deliberazione
il
dell'Assemblea
Straordinaria
escluso
diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso
all'approvazione della relativa deliberazione.
OGGETTO
Art. 4
1. La Società svolge le attività di seguito descritte:
a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio
dell'autostrada Napoli ~ Salerno, ad essa già
assentita in concessione;
b) la promozione, la progettazione, la costruzione e
o o tratte
l'esercizio
di
altre
autostrade
rt
autostradali da ottenersi in concessione a norma di
legge:
c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.
2. Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione
gestione in regime di concessione delle
la
infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative
adduzioni purché connesse alla rete autostradale e
finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto
collettivo, di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo
1989 n. 122.
3. Si intendono comprese nell'oggetto sociale
le
attività di seguito indicate:
1. le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le
innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti
dell'autostrada e delle infrastrutture di sosta e
corrispondenza e relative adduzioni, assentite in
concessione;
2. la gestione dell'autostrada stessa, lo sfruttamento
dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente
che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o
altri corrispettivi, il rilascio di concessioni
relative alle occupazioni ed utilizazioni della
sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;
3. la gestione delle infrastrutture di sosta e
corrispondenza e relative adduzioni di cui all'art.

a marka manika manda minta minta masa ka k

10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento
dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente
che per concessioni sotto forma di abbonamenti o
altri corrispettivi, il rilascio di concessioni
relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle
dette aree con le loro pertinenze ed accessori;
4. in genere qualsiasi operazione commerciale,
bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o
immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui
fondiari ed ipotecari, concedere
avalli,
fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali
su beni sociali anche a favore e nell'interesse di
terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari
con la sola esclusione della raccolta del risparmio
e dell'esercizio del credito, nonché assumere e
e partecipazioni in altre
cedere interessenze
società,
costituiti
imprese,
consorzi,
e
costituendi, aventi oggetto analogo o comunque
connesso direttamente o indirettamente al proprio.
4. Attività d'impresa diverse da quella principale nonché
ਕਰ
quelle analoghe o strumentali ausiliarie del
servizio autostradale, potranno essere svolte dalla
Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di
partecipazioni di collegamento o di controllo in altre
società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19
comma 4° della legge 30 aprile 1999 n. 136.
CAPITALE
Art. 5
sociale è di Euro 9.056.250
capitale
1. Il
(novemilionicinquantaseimiladuecentocinquanta) diviso
in n. 4.375.000 azioni ordinarie del valore nominale
di euro 2,07 ciascuna.
2. Il capitale
sociale può essere aumentato con
deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei
termini da questa stabiliti.
Art, 6
Amministrazione provvede alla
1. Il Consiglio
di
chiamata dei versamenti sulle azioni.
2. A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti
richiesti, il Consiglio di Amministrazione determinerà
il tasso di interesse, fermo restando il disposto
dell'art. 2344 c.c.
3. La Società potrà inoltre esercitare i diritti contro
gli azionisti morosi, a norma di legge.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 7
1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.
2. E" comunque escluso il rilascio di titoli azionari
essendo la Società sottoposta al al regime di
dematerializzazione
obbligatoria
degli
strumenti
4

:

finanziari emessi.
3. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro
titolari uguali diritti. La Società potrà tuttavia
emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di
legge, anche per quanto concerne l'incidenza delle
determinandone
perdite,
deliberazione di emissione.
4. Nel caso di comproprietà valgono le disposizioni di
legge. I dividendi di ogni azione sono validamente
pagati a norma delle leggi vigenti.
5. La titolarità delle azioni costituisce di per sé sola
adesione all'atto costitutivo, allo Statuto della
già adottate dalle
Società, alle deliberazioni
della Società e comporta elezione
di
Assemblee
domicilio presso la sede sociale agli effetti del
contratto sociale.
6. La costituzione di vincoli sulle azioni ha effetto nei
confronti della Società quando ne è stata eseguita la
scritturazione sui conti destinati a registrare i
movimenti degli strumenti finanziari a norma di legge,
e l'intermediario ne ha dato comunicazione alla Società.
7. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con
oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso
le
modalità previste dalle norme legislative
e
regolamentari di volta in volta vigenti, i dati
azionisti che non abbiano
identificativi
degli
espressamente vietato la comunicazione degli stessi,
unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad
essi intestati.
è tenuta ad effettuare la medesima
8. La Società
richiesta su istanza dei soci che rappresentino la
quota di partecipazione minima richiesta dalle norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.
9.
Salva diversa previsione inderoqabile normativa o
regolamentare di volta in volta vigente, i costi
relativi alla richiesta di identificazione
degli
azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci
richiedenti nella misura della metà, fatta eccezione
unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci
che restano a carico della Società.
10. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia
su istanza della Società, sia su istanza dei soci, può
parziale,
limitata
dire
anche
essere
vale a a
all'identificazione degli azionisti che non abbiano
espressamente vietato la comunicazione dei propri dati
e detengano una partecipazione pari o superiore ad una
determinata soglia.
11. La Società deve comunicare al mercato con le modalità
previste dalle norme legislative e regolamentari di
1000
volta in volta vigenti l'avvenuta presentazione
dell'istanza di identificazione, sia su richiesta della
Società, sia su richiesta dei soci, rendendo note a
seconda del caso, rispettivamente, le relative
motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione
complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono
messi a disposizione dei soci senza oneri a loro carico.
Art. 8
La Società potrà emettere obbligazioni a norma di legge, in
base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge
applicabili.
ASSEMBLEA
Art, 9
1. L'Assemblea, legalmente convocata e e regolarmente
costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai
quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed allo Statuto,
obbligano anche gli assenti o dissenzienti.
2. Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie,
saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo
che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato
altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in
Italia.
Art. 10
l. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate
mediante avviso contenente le informazioni richieste
7
dalle norme legislative e regolamentari di volta in
volta vigenti e pubblicato sul sito internet della
Società e con altre modalità, nonché nei termini
previsti da detta normativa. Nello stesso avviso può
essere fissato il giorno delle convocazioni successive
alla prima, fermo restando che può essere indicata al
massimo una data ulteriore per le assemblee successive
alla seconda. Ove ne ravvisi l'opportunità, il
Consiglio di Amministrazione, per una determinata
Assemblea ordinaria e/o straordinaria, può escludere
il ricorso a convocazioni successive alla prima,
disponendo che la stessa ssi tenga iin
unica
convocazione.
2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere
convocate con le modalità che precedono anche ove ne
facciano richiesta uno o più anche
soci
che,
congiuntamente, rappresentino
quota
તા.
partecipazione minima richiesta
dalle
norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.
In tale ipotesi i soci richiedenti devono indicare
nella domanda gli argomenti da essi proposti e devono
fornire
la la
documentazione richiesta dalle
norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti
(inclusa quella comprovante la titolarità della
partecipazione di cui sopra), con le modalità e nei
termini previsti da detta normativa.
3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino la
quota di partecipazione minima richiesta dalle norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti
possono chiedere, nei limiti, con le modalità ed entro
i termini previsti dalle norme legislative e
regolamentari di volta in volta vigenti,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da
essi proposti e fornendo l'ulteriore documentazione
richiesta dalle norme legislative e regolamentari di
volta in volta vigenti (inclusa quella comprovante la
titolarità della partecipazione di cui sopra), con le
modalità e nei termini previsti da detta normativa.
4. Delle integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste
di cui al paragrafo precedente è data notizia con le
modalità ed entro i termini previsti dalle norme
legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.
5. La convocazione dell'Assemblea e/o la richiesta di
integrazione dell'elenco delle materie da trattare da
parte dei soci, ai sensi dei paragrafi precedenti, non
sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una

|

relazione da essi predisposta.
Art. 11
Assemblea
legittimazione
all'intervento
in in a
a
all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti
titolari del diritto di voto che abbiano fatto pervenire
Società
un'idonea
comunicazione
effettuata
alla
dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti
dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 12
1. Oqni soggetto al quale spetta il diritto di voto che
abbia diritto di intervenire all'Assemblea può
farsi
rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi
sostituti) designato dalla Società per ciascuna Assemblea
ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designato
da detto soggetto. La delega deve essere conferita per
iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le
modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.
La notifica elettronica della della delega può essere effettuata
mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet
della Società o posta elettronica certificata secondo le
indicate nell'avviso - di convocazione
modalità
dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa
modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso,
nei termini e con le. modalità previsti dalle norme : .
leqislative e regolamentari vigenti . :
Art. 13
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da
persona designata dal Consiglio stesso o in difetto
dall'Assemblea.
2. L'Assemblea su designazione del Presidente può
nominare due scrutatori fra i soggetti ai quali spetta
il diritto di voto ed i Sindaci presenti e nomina un
Segretario anche non azionista, quando il verbale non
sia redatto da notaio.
3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per
dirigere e regolare la discussione e per stabilire le
modalità della votazione, di cui accerta i risultati.
4. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il
numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle
azioni per le quali è stato espresso il voto, la
percentuale di capitale che tali azioni rappresentano,
nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla
delibera e il numero di astensioni, è messo a
disposizione del pubblico con le modalità e nei
termini previsti dalle norme di legge e regolamentari
vigenti.
Art. 14
1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi
11

delle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta
all'anno entro il termine massimo previsto dalle norme
legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà
di prorogare tale termine fino a non oltre centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora
la Società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato ovvero ricorrano le altre ipotesi previste
dalle norme legislative e regolamentari vigenti. In
occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio
di esercizio, resta in ogni caso ferma la messa a
disposizione
del pubblico della necessaria
documentazione finanziaria entro il termine massimo
previsto dalle norme legislative e regolamentari
vigenti, con le modalità e nei termini previsti da
dette norme.
Art. 15
validità della
costituzione
Per la
delle
delibere
e
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero
convocazione
valqono
le
norme legislative
unica
e
regolamentari vigenti.
Art.
16
1. Nel verbale di Assemblea sono riassunte, su richiesta
dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine. del giorno
12

11:10:10

nel modo stabilito dal Presidente. C
2. Il verbale è l'unico documento facente prova delle
delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai
quali spetta il diritto di voto.
3. Il verbale dell'Assemblea è messo a disposizione del
pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle
norme di legge e regolamentari vigenti.
4. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono
dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio o daj
chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 17
l. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo
V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno
di cinque e da non più di sette componenti.
2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino
a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti
il Consiglio.
3. La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio
tra i generi nel rispetto della normativa vigente in
materia. Qualora dall'applicazione del criterio di
riparto tra i generi non risulti un numero intero di
del Consiglio di Amministrazione
componenti
appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero
è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono
eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti
che, al momento della presentazione della lista, siano
titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai
soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di
essi), corredate dalle informazioni relative agli
stessi soci, alla percentuale di partecipazione da essi
complessivamente detenuta e dalle informazioni sulle
caratteristiche
personali
professionali
dei
e
candidati, dovranno essere depositate presso la sede
legale almeno venticinque giorni prima della data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste
depositate dai soci, corredate dalle sopra citate
informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico
presso la sede sociale e la società di gestione del
mercato e saranno pubblicate sul sito internet della
Società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni
prima della data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione. Avranno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci
rappresentino, " alla data in cui le liste sono
depositate presso " la · Società, la · quota
di
partecipazione minima richiesta dalle norme di legge e
regolamentari vigenti. Nell'avviso di convocazione sarà

-

:

.

:

indicata la quota di partecipazione per la
presentazione delle liste, nonché le
eventuali
ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine
di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di
equilibrio tra i generi ai sensi della normativa
vigente. Ogni socio potrà presentare o votare una sola
lista, anche se per interposta persona o per il tramite
di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati,
· elencati mediante un numero progressivo, non superiore
al numero massimo degli Amministratori previsti dal
primo comma del presente articolo. Almeno un candidato
per ciascuna lista deve possedere i requisiti di
indipendenza.
Le liste che contengano un numero di candidati pari o
superiore
a tre devono assicurare il rispetto
dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima
richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di
onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di
controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti
di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.
Unitamente a ciascuna lista, nei termini previsti dalle
applicabili disposizioni, , per ciascun candidato dovrà
depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con
la quale accetta la propria candidatura e attesta,
sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
di
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi
eventualmente come indipendente. Al fine di comprovare
la titolarità della quota minima di partecipazione
richiesta per la presentazione delle liste, gli
Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la
sede sociale della Società, nei termini previsti dalle
applicabili disposizioni, certificazioni rilasciate
dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa
applicabile. Gli azionisti, collegati in qualunque modo
tra loro, nel rispetto della normativa applicabile,
potranno presentare una sola lista. Unitamente alla
lista dovrà essere presentata
dagli azionisti
di
minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di
collegamento con gli azionisti che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa.
5. Oqni avente diritto al voto potrà votare una sola
lista. All'elezione degli Amministratori si procederà
come segue:

이 : [사] : [사] : [사] : [

a} Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei
voti espressi dai soggetti ai quali spetta il
nell'ordine
diritto di voto saranno tratti,
progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa e nel rispetto della normativa vigente in
materia di equilibrio tra i generi, un numero di
Amministratori pari al numero dei componenti da
eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al
comma 5 per la nomina dell'Amministratore
indipendente .
b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista
di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di
voti.
c) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero,
in caso di mancato raggiungimento da parte delle
altre liste del quorum richiesto di partecipazione
al capitale sociale, gli Amministratori saranno
eletti nell'ambito della unica lista presentata o
che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei
candidati in essa presentati, fatta salva la nomina
5
amministratore tratto dalle liste di
ರ್ಕ
un
minoranza ove presentate e fermo restando il
rispetto della normativa in materia di equilibrio
tra i generi. Ai fini del riparto. degli
Amministratori da eleggere, non si tiene conto

-

delle liste che non hanno conseguito
una
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella
richiesta per la presentazione delle stesse.
Almeno uno dei componenti
del Consiglio
6.
ੋਂ ਤੋਂ
Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che
abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in
possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla
lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
L'Amministratore indipendente che, successivamente alla
nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne
al Consiglio
immediatamente
comunicazione
di
Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Qualora, per qualsiasi ragione,
esito
delle
7 .
ad
cui sopra,
delle operazioni
di
votazioni
। ਕ
e
del Consiglio di
composizione
Amministrazione
non
rispetti le previsioni del presente articolo,
l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge,
assicurando la presenza del numero necessario
di
Amministratori previsto dalla legge in possesso dei
requisiti di indipendenza ed il rispetto della
normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
8. Dell'avvenuta nomina degli Amministratori è data
pubblicità con le modalità e l'informativa previste a
norme di legge e regolamento.
18

-

9. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e HD
dell'Assemblea convocata
alla data
per
scadono
del bilancio relativo all'ultimo
l'approvazione
esercizio della loro carica.
10. Gli Amministratori sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più posti di
11.
Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.
12. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a
mancare, prima della scadenza del mandato, la
nominati
degli
Amministratori
maggioranza
dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea
dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori
rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso
nel rispetto della procedura di nomina prevista dal
presente articolo. Il Consiglio resterà peraltro in
carica per il compimento dei soli atti di ordinaria
amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato
e sarà intervenuta
suo rinnovo
in
merito
al
l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi
Amministratori.
Art. 18
Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un
-
Vice Presidente.
2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto
anche fra le persone estranee al Consiglio. -
1 ਭੇ

|

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza del
Vice Presidente dal Consigliere più anziano in carica
o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
Art. 19
1. Il Consiglio si riunirà presso la sede sociale od in
altre località designate nell'avviso di convocazione,
su invito del Presidente, ovvero, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se
nominato) o dall'Amministratore Delegato più anziano
d'età (se nominato), ogni qualvolta uno di essi lo
ritenga
opportuno, ovvero quando gliene
facciano
richiesta
Amministratori ovvero il
almeno
due due
Presidente o almeno due membri del Collegio Sindacale.
ammessa la possibilità che le adunanze del
2 - E' =
Consiglio di Amministrazione si tengano per conferenza
telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito seguire la discussione ed intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto
nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il
Segretario.
"The State Comments of the
Art. 20
1. La convocazione è fatta con avviso
contenente
l'indicazione degli argomenti che devono essere
trattati, inviato ai Consiglieri e ai Sindaci, almeno
5 giorni prima della data fissata per l'adunanza,
mediante raccomandata a.r. ovvero telefax.
In caso di urgenza detto avviso potrà essere inviato
mediante telefax ovvero posta elettronica trasmesso ai
Consiglieri e ai Sindaci fino a ventiquattro ore prima
della data fissata per l'adunanza.
2. In mancanza della convocazione prevista dallo
Consiglio di Amministrazione potrà
Statuto, il
deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e
della maggioranza dei Sindaci in carica.
Art. 21
1. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di
Amministrazione occorre la presenza effettiva della
maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà
il voto di chi presiede.
Art. 22
1. Le deliberazioni del' Consiglio saranno annotate in
apposito libro ed i relativi verbali saranno firmati
dal Presidente e dal Segretario.
2. Le relative copie ed estratti fanno piena prova se
firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e provvede a tutto quanto
per legge e e per Statuto non sia riservato
all'Assemblea.
2. Sono inoltre attribuite in via esclusiva all'Organo
amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui aqli
articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la
rappresentanza della Società;
d} la riduzione del capitale sociale in caso di
recesso del socio;
e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni
normative;
f} il trasferimento della sede sociale in altro comune
del territorio nazionale;
g) l'adozione dei codici di autodisciplina;
l'adozione
deliberazioni
concernenti
h)
delle
operazioni con parti correlate della Società che,
ai sensi delle norme legislative e regolamentari
vigenti, devono essere considerate di maggiore
rilevanza.
3. Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli 0
Amministratori ai quali siano stati conferiti
specifici poterì, riferiscono al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate dalla Società o dalle Società controllate
ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi
abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in
sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da
tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in
caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare
con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.
4. L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se
costituito, riferiscono al Consiglio
Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile
nonché sulle operazioni di maggior
evoluzione,
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla
Società e dalle sue controllate,
nelle riunioni
di Consiglio convocate
per
l'approvazione del bilancio di esercizio,
della
relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.
Art. 24
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤ
Fermo
restando
quanto previsto dal precedente
articolo 23, comma 2, il Consiglio di Amministrazione
23

-

può delegare, nei limiti consentiti dalle norme
legislative e regolamentari vigenti, parte dei propri
poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad
altri dei suoi componenti e, può altresì nominare un
Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale,
determinandone i poteri e i compiti. La nomina del
Generale
avverrà, come per
Direttore
gii
Amministratori, previo accertamento dei requisiti di
onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il
difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri
un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei
componenti, le attribuzioni ed i poteri. Il Consiglio
può altresì istituire altri Comitati con funzioni e
compiti specifici,
stabilendone composizione
e
modalità di funzionamento.
Art. 25
Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e
procuratori, rilasciando mandati generali e speciali,
attribuendo l'uso della firma sociale e determinando poteri,
mansioni e compensi.
Art. 25 bis
1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta avanzata
dagli Organi amministrativi delegati d'intesa col
24

المقابل المنتجات المتحدة المنتخب المنتخب المنتجات المنتجات المنتخب المنتجات المنتجات المنتخب المنتخب المنتجات المنتجات المنتخب المنتخب المنتجات المنتدى المنتخب المنتجات الم

Presidente, previo parere obbligatorio del Collegio
Sindacale e previo accertamento del possesso dei
requisiti di professionalità idonei per lo svolgimento
dell'incarico, nomina il Dirigente preposto
alla
redazione dei documenti contabili societari e gli
conferisce adeguati mezzi e poteri.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili e societari deve possedere requisiti di
professionalità caratterizzati da specifica competenza
in materia amministrativa e contabile. Tale
competenza, da valutarsi da parte del medesimo
Consiglio di Amministrazione, deve risultare da
esperienze di lavoro maturate in posizioni di adeguata
responsabilità per un periodo pluriennale nell'area
amministrativa, finanziaria e contabile di società o
enti, pubblici o privati, anche di consulenza.
Art. 26
1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta
il rimborso delle spese sostenute per ragioni del
proprio ufficio.
2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere
valida
fino a nuova diversa
deliberazione,
l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione
nonché per il Comitato Esecutivo, se costituito. Il
Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il


modo di riparto fra i propri componenti di tali
emolumenti.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti di
particolari cariche è stabilita secondo la disciplina
di cui all'art. 2389 terzo comma c.c.
FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Art. 27
1. La firma e la rappresentanza della Società di fronte
a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice
Presidente se nominato, nonché all'Amministratore
Delegato, con facoltà di promuovere azioni qiudiziarie
ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed
anche per giudizi di revocazione e di cassazione, con
facoltà altresi di conferire ad altre persone procure
per determinati atti o categorie di atti.
della firma da parte
2. L'apposizione
del Vice
Presidente vale come attestazione di fronte a terzi
dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 28
1. L'Assemblea elegge il Collegio
Sindacale e
ne
determina il compenso.
2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per
e scadono alla data dell'Assemblea
esercizi
tre
26

convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci
effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio
sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci
eletti dalla minoranza.
4. Le relative nomine debbono essere formulate secondo
quanto previsto dal presente articolo.
5. I membri del Collegio Sindacale sono nominati
mediante la procedura del voto di lista, nel rispetto
della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i
generi. Qualora dall'applicazione del criterio di
riparto tra i generi non risulti un numero intero di
componenti del Collegio Sindacale appartenenti al
genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato
per difetto all'unità inferiore.
6. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono
essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della
normativa applicabile, superino il limite al cumulo
degli incarichi di amministrazione e di controllo o
non siano in possesso dei requisiti di
che che che che che che che che market and the contribute of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the stat
onorabilità, professionalità e indipendenza.
7. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei
Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili che abbiano esercitato
l'attività di controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non
sono in possesso di tale requisito sono scelti tra
coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva
di almeno un triennio nell'esercizio di:
a. attività di amministrazione o di controllo ovvero
compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non inferiore a due
milioni di euro, ovvero
b. attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche,
economiche, finanziarie e tecnico - scientifiche
attinenti all'attività di costruzione e gestione di
autostrade, di infrastrutture di trasporto, di
sosta e intermodali, ovvero
c. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni
operanti nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo o
nei
settori della costruzione e gestione di autostrade,
di infrastrutture di trasporto, di sosta e
intermodali.
La lista si compone di due sezioni, una per i
8.
candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra
per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed
entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.
28

a minana parti .

9. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno D
essere in numero non superiore ai sindaci da eleggere
ed elencati mediante un numero progressivo.
10. Le liste che, considerando entrambe le sezioni,
contengano un numero di candidati pari o superiore a
tre, devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra
i generi almeno nella misura minima richiesta dalla
normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Nell'avviso di convocazione dell'assembla potranno
essere indicate le eventuali ulteriori modalità di
formazione delle liste, al fine di assicurare il
rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i
generi ai sensi della normativa vigente.
Ine liste presentate dai soci e da essi
11 -
sottoscritte (anche per delega ad uno di essi),
corredate dalle informazioni relative all'identità dei
soci che hanno presentato le liste, alla percentuale
di partecipazione da essi complessivamente detenuta e
dalle informazioni sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno venticinque
giorni prima della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione.
Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra
indicate informazioni saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la società di
gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito
internet della Società senza indugio e comunque almeno
ventuno giorni prima prima della data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione.
12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto
i soci che, al momento della presentazione della
lista, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino,
alla data in cui le liste sono depositate presso la
Società, la quota di partecipazione minima richiesta
dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
13. -
Ogni Socio potrà presentare o votare una sola
lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Onitamente a ciascuna lista, nei termini
14.
previsti dalle applicabili disposizioni, , per ciascun
candidato, dovrà depositarsi la dichiarazione con la
quale accetta la propria candidatura e attesta sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di
ineleqqibilità e di incompatibilità,
nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
applicabile.
Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero
ricadere in una delle cause di incompatibilità

이 주 바 바 바 바 바 바 바 바 바 카지노 바카라 카지노 바카라 카지노 바

previste dalla normativa applicabile.
15. Al fine di comprovare la titolarità del numero
di azioni necessarie alla presentazione delle liste
gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare
presso la sede sociale della Società, nei termini
previsti dalle applicabili disposizioni,
certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari
ai sensi della normativa applicabile.
16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra
loro, ai sensi e nel rispetto della normativa
applicabile, potranno presentare o votare una sola
lista.
Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli
azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti
l'assenza di collegamento con gli azionisti che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
17 .
Qualora alla scadenza del termine di venticinque
giorni prima della data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione sia stata presentata una sola
lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da
parte di soci collegati fra loro, i soggetti
legittimati
possono presentare liste, mediante
deposito presso la sede legale, fino al termine ultimo
previsto dalle norme legislative e regolamentari

vigenti. In tal caso la quota minima di partecipazione
al capitale prevista dal presente articolo per la
presentazione delle liste è ridotta alla metà.
18. La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.
19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una
sola lista.
20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale
si procederà come segue, fermo restando il rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio fra i
generi e fatto salvo quanto previsto dal precedente
comma quattro:
a. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei
voti espressi dai soggetti ai quali spetta il
diritto di voto saranno tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista
stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.
b. I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti
dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti
dalle liste stesse saranno divisi successivamente
per uno e per due. I quozienti così ottenuti per
ogni lista saranno assegnati ai candidati di
ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle
il
stesse rispettivamente previsto assegnando
11
quoziente più elevato al candidato n.l e
32

quoziente meno elevato al secondo candidato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi. c. In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento. Qualora, per qualsiasi ragione, ad esito delle તે . votazioni e delle operazioni di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale non rispetti la normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi ovvero debba procedersi alla nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea

delibera con le maggioranze di legge, assicurando la presenza del numero necessario di Sindaci Effettivi e Supplenti appartenente al genere meno rappresentato affinché sia rispettata la normativa in materia di equilibrio fra i generi. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla e. maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza. La sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chi ne fa le veci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della

''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

deliberazione.
Verificandosi tali presupposti, la riunione
şi
considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente del Collegio Sindacale.
22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione
al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione
ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. I poteri di
convocazione possono essere esercitati secondo la
normativa vigente.
BILANCIO - RIPARTO UTILI
Art. 29
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 30
1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di
legge alla redazione del bilancio da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio,
deve essere dedotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi da destinare al fondo
riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale.
3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci
ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve,
deliberazione assunta dall'Assemblea
degli
con
Azionisti nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 31
l. Il Consiglio avrà facoltà di deliberare entro il
corso dell'esercizio il pagamento di un acconto sul
dividendo dell'esercizio stesso.
2. Il saldo verrà pagato alla data che sarà fissata
dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.
Art. 32
I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro
esigibilità si intendono prescritti.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Art. 33
1. Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione
ad un'operazione con parti correlate della Società di
consiliare, che ai sensi delle
competenza
norme
legislative
regolamentari
e
vigenti
deve
essere
considerata
di
maggiore rilevanza,
nonostante
sia
stata approvata dal Consiglio medesimo con l'avviso
contrario
indipendenti
degli
Amministratori
competenti, purché il compimento di tale operazione
sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria.
L'autorizzazione assembleare si intenderà negata ove:
(i) siano presenti o rappresentati in Assemblea
norme
tanti . soci che, a ai sensi delle
legislative e regolamentari vigenti, possono
essere considerati non correlati alla Società
AD
e rappresentino almeno il 10% del capitale
sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza di detti soci abbia espresso
voto contrario all'operazione in questione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare
esecuzione ad un'operazione con parti correlate della
Società di competenza assembleare, che ai sensi delle
norme legislative e regolamentari vigenti deve essere
considerata di maggiore rilevanza, anche nel caso in
cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal
Consiglio medesimo all'Assemblea nonostante l'avviso
contrario degli Amministratori indipendenti
competenti, purché:
la delibera di approvazione di tale
(i)
operazione sia adottata alla presenza di
tanti soci che, ai
sensi
delle
norme
legislative e regolamentari vigenti, possono
essere considerati non correlati alla Società
e rappresentino almeno il 10% del capitale
sociale con diritto di voto; e
(ii) la maggioranza di questi non abbia espresso
voto contrario all'operazione in questione.
3.
Fermo
quanto previsto delle norme di legge
e
regolamentari in materia di obblighi informativi verso
il pubblico e le autorità competenti, le procedure
adottate dalla Società in conformità a dette norme non
si applicano alle operazioni con parti correlate di
qualsiasi valore, che non siano di competenza
dell'Assemblea, né debbano essere da questa
autorizzate, che siano approvate in condizioni di
urgenza, purché:
(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle
competenze dell'Amministratore Delegato o (se
costituito) del Comitato Esecutivo della Società,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società sia informato delle ragioni di
urgenza prima del compimento dell'operazione;
(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione
sia successivamente oggetto di una deliberazione
non vincolante della prima Assemblea ordinaria
utile;
(c) il Consiglio di Amministrazione della Società
predisponga per tale Assemblea ordinaria una
contenente un'adeguata motivazione
relazione
delle ragioni di urgenza;
(d) il Collegio Sindacale della Società riferisca a
tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni
in merito alla sussistenza delle ragioni di
urgenza;
(e) la relazione e le valutazioni di
cui
ai
precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale
e con le altre modalità previste dalle norme
legislative e regolamentari vigenti,
almeno
ventuno giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea ordinaria interessata;
(f) entro il giorno successivo a quello
dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe
a disposizione del pubblico - con le modalità
indicate nelle norme legislative e regolamentari
vigenti - le informazioni sugli esiti del voto,
con particolare riguardo al numero dei voti
complessivamente espressi dai soci che ai sensi
di dette norme sono qualificabili non correlati
alla Società.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 34
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le
modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
Art. 35
Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, sono
ನ ರ

ਤੇ ਰੋ

o of Amballands osservate le disposizioni di legge e di regolamento applicabili. F.ti: Pietro FRATTA Salvatore MARICONDA, Notaio Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte. Roma, 24 Go NAIO 2024 40

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