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Tod'S

Registration Form May 17, 2024

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Registration Form

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STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"TOD'S S.P.A.".

Articolo 2

La Società ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché' la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Società potrà altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonché' lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché' quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 3

La Società ha sede in S. Elpidio a Mare.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). L'assemblea degli azionisti potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro sessantaseimilioni centottantasettemila settantotto (66.187.078) suddiviso in trentatremilioni novantatremila cinquecentotrentanove (33.093.539) azioni, tutte prive dell'indicazione del valore nominale, integralmente sottoscritto e versato.

Articolo 6

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse

categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonché' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge.

Ogni azione è indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

In deroga a quanto precedentemente indicato, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace dalla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

  • (i) rinuncia dell'interessato;
  • (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
  • (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

  • a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
  • b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La maggiorazione di voto:

  • a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
  • b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
  • c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
  • d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
  • e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di amministrazione a deliberare, in una o più volte, l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente. L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalità e nei termini di legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile, oppure in più convocazioni ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 comma 1 del codice civile.

L'assemblea potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda

convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la facoltà di prevedere che l'assemblea si svolga anche in audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:

  • al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

  • agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari in materia. Può intervenire all'Assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società – in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente – la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

Articolo 13

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e può conferire la delega anche in via elettronica nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Articolo 14

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà un Segretario anche non socio e se del caso, due o più scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra gli azionisti o i Sindaci.

Articolo 15

Per la validità della costituzione e della deliberazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverrà secondo le modalità previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27 del presente Statuto.

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, che sarà fissato dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.

Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.

La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina pro tempore vigente.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà alla sostituzione ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché' provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e può nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.

Articolo 21

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Articolo 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trova il Segretario.

Articolo 23

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per l'attività di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.

Articolo 24

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge attribuisce all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 25

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può: (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, (d) nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà e (e) nominare direttori nonché' procuratori, e, più in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni e (iii) la nomina e la revoca di direttori generali. Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Articolo 26

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Società con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.

La rappresentanza legale è inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonché', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.

COLLEGIO SINDACALE Articolo 27

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprietà intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare,

pro tempore vigente. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla disciplina, di legge e regolamentare, pro tempore vigente.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

b) un socio non può presentare ne' votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare ne' votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

c) un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e supplenti, non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, si procederà a sostituire, ove del caso, il secondo sindaco effettivo e/o il sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà con delibera adottata con la maggioranza di legge alle necessarie sostituzioni.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa pro tempore vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto della stessa normativa.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza, nonché la normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente

non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza, anche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché' in merito alle operazioni con parti correlate.

REVISORE CONTABILE Articolo 28

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformità alle vigenti disposizioni.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Articolo 28 bis

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una società con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

BILANCIO E RIPARTO UTILI Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

Articolo 30

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

RECESSO

Articolo 31

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

  • la proroga del termine di durata della società; e

  • l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalità previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto conto del valore di mercato delle azioni nonché' della consistenza patrimoniale della società.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 32

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.

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