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Eni

Pre-Annual General Meeting Information Jun 28, 2024

4348_rns_2024-06-28_0079d185-0b8e-4589-a349-781f5e4a8c42.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DELLA

PETROVEN S.R.L.

NELLA

ENI S.P.A.

Caratteristiche della fusione

Il presente progetto di fusione per incorporazione della Petroven S.r.l. (di seguito anche "Petroven" o "Società Incorporanda") nella Eni S.p.A. (di seguito anche "Eni" o "Società Incorporante") è stato redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile dai consiglio di amministrazione delle predette società.

Poiché la Società Incorporante detiene, e deterrà fino al termine dell'operazione di fusione, l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, all'operazione di fusione in oggetto si applica la disciplina semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile e dunque nel presente progetto di fusione non sono riportate le informazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2501 ter del codice civile.

In considerazione di quanto sopra non è prevista né è consentita (ex art. 2504 ter del codice civile) alcuna emissione di nuove azioni da parte della Società Incorporante; quindi la medesima non procederà ad aumentare il proprio capitale sociale e la fusione si effettuerà senza alcun concambio.

Conformemente a quanto previsto dal predetto art. 2505 del codice civile, non si procederà alla predisposizione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del codice civile né, naturalmente, non essendoci concambio, si rende necessario predisporre la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies del codice civile.

Ai sensi dell'art. 23.2 dello statuto sociale dell'Eni e dell'art. 20 dello statuto sociale di Petroven, la decisione in ordine alla fusione ex art. 2502 del codice civile verrà assunta dai rispettivi consigli di amministrazione.

La fusione è proposta con riferimento ai bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 delle società partecipanti alla fusione.

Motivazioni della fusione

Si rappresenta, ai fini e per gli effetti del dettato dell'art. 2497-ter c.c., che l'operazione si colloca nell'ambito delle attività di efficientamento della logistica oil di prodotti petroliferi di Eni, consentendo una più efficace gestione dei processi operativi e decisionali.

L'operazione mira a centralizzare i processi decisionali e a consolidare nelle funzioni centrali di Eni i servizi ancillari, tra cui i processi di spedizione dei prodotti petroliferi e i sistemi ICT di fabbrica. Tale centralizzazione e consolidamento generano benefici significativi, quali: i) Omogeneità Gestionale: l'uniformità dei processi operativi permette una gestione più coerente e integrata delle attività logistiche, riducendo le variabilità e migliorando la qualità del servizio; ii) Ottimizzazione dell'Organico: la centralizzazione consente di ottimizzare l'utilizzo del personale dipendente aumentando l'efficienza operativa; iii) Riduzione dei Costi: la riduzione dei flussi inter-company e l'eliminazione della forma societaria comportano una gestione più snella dei servizi amministrativi, societari e finanziari, con conseguente diminuzione dei costi associati; iv) Miglioramento della Competitività: la riorganizzazione permette di rispondere con maggiore agilità e reattività alle esigenze di mercato, migliorando la competitività complessiva dell'azienda.

In sintesi, l'operazione non solo migliora l'efficienza dei processi logistici, ma porta anche a una significativa riduzione dei costi e a una gestione più efficiente e integrata delle risorse aziendali.

Indicazioni di cui all'art. 2501 ter del codice civile

Come sopra indicato, sono indicate nel presente progetto di fusione le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 6), 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501 ter del codice civile perché la Società Incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società Incorporanda.

Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

"Eni S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC: [email protected].

Società incorporanda:

"Petroven S.r.l." (società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.), con sede in Genova, Via Fiasella n. 16, capitale sociale Euro 918.520,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova e codice fiscale n. 03881420107, R.E.A. n. GE-386750, PEC: [email protected].

Atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

L'Eni è stata costituita a seguito della trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.), ente di diritto pubblico, disposta dall'articolo 15 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359. La documentazione attestante la costituzione-trasformazione dell'Eni e lo statuto vigente della Società Incorporante sono allegati al presente progetto di fusione rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Poiché l'oggetto sociale dell'Eni già comprende quello della Società Incorporanda e poiché a servizio della fusione non saranno emesse azioni in considerazione del fatto che l'Eni è l'unico socio della Petroven, lo statuto dell'Eni non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.

Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante

Ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, del codice civile, gli effetti giuridici della fusione si produrranno nell'anno 2025 dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile ovvero da altra data eventualmente stabilita in sede di approvazione della fusione ex art. 2502 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2504 bis, terzo comma, del codice civile e con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 ter, primo comma, n. 6, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della fusione, ai fini delle imposte sui redditi, decorreranno dal 1° gennaio 2025.

Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diversi dalle azioni.

Come indicato nell'avviso ex art. 2503 bis del codice civile che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la fusione non modifica i diritti dei possessori delle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario denominato "Senior Unsecured Sustainability-Linked" (ISIN XS2637952610), emesso in data 14 settembre 2023, con scadenza 14 settembre 2030, convertibile in azioni ordinarie proprie dell'Eni.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Altre informazioni

All'esito della fusione, che è previsto sia effettuata in continuità dei valori contabili, la Società Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo a quest'ultima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504 bis, primo comma, del codice civile.

In seguito alla fusione, si procederà all'annullamento del capitale della Società Incorporanda; il totale delle attività e delle passività della stessa assegnate alla Società Incorporante per effetto della fusione sarà da quest'ultima iscritto nel proprio bilancio. In relazione a ciò, la Società Incorporante procederà anche alla cancellazione del valore della partecipazione nella Società Incorporanda iscritta in bilancio.

La fusione è soggetta alla disciplina di cui al decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012 n. 56, e successive modifiche e integrazioni. A tale riguardo, in data 17 maggio 2024 è pervenuta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la nota prot. è DICAGP-0002597-P-17/05/2024, con la quale è stato comunicato il non esercizio dei poteri speciali in quanto manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.

Non sussistono i presupposti per assoggettare la fusione alla disciplina del controllo da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 e successive modifiche e integrazioni.

Sussistono i presupposti per effettuare l'informativa sindacale di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni.

******

Il presente progetto di fusione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 20 giugno 2024, è firmato, unitamente ai suoi allegati, e depositato ai sensi di legge dal Dott. Francesco Gattei, Chief Financial Officer della società incorporanda, a ciò delegato in forza di procura n. 18027/11272 del 14 maggio 2024 agli atti del Notaio Marco Sepe in Roma.

***

Il Presidente della Petroven S.r.l. Il Chief Financial Officer di Eni S.p.A.

f.to Fabio Giovanni Atzei f.to Francesco Gattei

C.F. 03389210589 - P. IVA 01185701008 Righto 44435 SERIE GENERALE 691183 Speditione in abbonamento postale - Gruppo 1 . "0"o) Anno 133° - Numero 220 AZZETT DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA THET I PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 settembre 1992 I GIORNI NON FESTIVI DREZOVE E REDAZONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZA E GUSTIZIA - VENCO PUBBLICAZIONE LEGO E DESRETT - VA ARERULA 70 - 0010 ROMA AMMINISTAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLURAFICO E ZECA DELLO STATO - PAZZA G. VERDI 10 - DOLOD ROMA - CENTRALIKO 85081 La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascüğä "öötiraddistinta" con autonoma numerazione: Basto as and the the province 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) Autorizzazione Age zia 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedi e il venerdì) I delle finrare - Ufficio Rorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 26:37: AVVISO IMPORTANTF Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamènti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221. SOMMARIO LEGGI. DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPURSEIO 4 settembre 1992 DECRETO-LEGGE 17 settembre 1992, n. 378. Scioglimento del consiglio comunale di Scorrano . Page Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 4 schembre 1992 Scioglimento del consiglio comunale di Leverano DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 sellembre 1992. Scioglimento del consiglio comunale di Villaputzu . . Pag. S DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINIS 4 settembre 1992. Scioglimento del consiglio comunale di Soave . . . . Pag. 5 Nitzale Ministero delle finanze DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992 DECRETO 28 aprile 1992, n. 379. Scioglimento del consiglio comunale di Marciana Marina. Pag. 6 Regolamento recante applicazione dei regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1º dicembre 1986 che fissa le misure DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1992. intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale. Scioglimento del consiglio comunale di S. Marcello Pistoiese. Pag. 7 Pag. 9

STUDIO CASTELLINI 00193 ROMU. - Via Grazio, 31

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Ministero dell'interno DELIBERAZIONF. 12 agosto 1992.
DECRETO 9 settembre 1992. Criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relatif
Rimozione dalle cariche di alcuni consiglieri della provincia di
Reggio Calabria Pag. 12
al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorni
Pag. 2
DECRETO 10 settembre 1992.
Rimozione di un consigliere e sindaco del comune di Cardeto
dalle rispettive cariche. Pag. 13
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Ministero della sanità Università di Trento
DECRETO 7 settembre 1992. DECRETO RETTORALE 11 agosto 1992.
A
Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto
combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.
Modificazioni allo statuto dell'Università Pag.
de
Pag. 13
DECRETO 7 settembre 1992.
Università «La Sapienza» di Roma
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111
Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di di
DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992.
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rene tra persone viventi Pag. 14
DECRETO 7 settembre 1992.
ות
Rettifica al decreto rettorale 23 luglio 1991 concernenti in
l'istituzione della facoltà di psicologia con il corso di laurea ir
Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al psicologia Pag. 28 .
trapianto di rene tra persone viventi. Pag. 15 (I
DECRETO 8 settembre 1992. }};
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Autorizzazione all'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano al
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 15
Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, coordinato
con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, recante:
Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».
Pag. 29
C
DECRETO 8 luglio 1992.
Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Ammini-
strazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Farace e on. Felice
lossa Pag. 16
p
d
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
r
Ministero del tesoro:
Ministero della marina mercantile Corso dei cambi e media dei titoli del 15 settembre 1992.
DECRETO 10 settembre 1992. Pag. 45
Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento dell'i
prestito redimibile 12% - 1980 Pag. 47 .
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali Pag. 18
Ministero del turismo e dello spettacolo Ministero della sanità: Sospensione di autorizzazione di immi
sione in commercio di specialità medicinali per uso sman
DECRETO 14 settembre 1992.
Ulteriore proroga del termine per la stipula delle convenzioni
inerenti alla realizzazione di strutture turistiche, ricettive e
tecnologiche per la regione Sardegna Pag. 22
Ministero delle finanze:
Rateazione di imposte dirette erariali dovijte dall'associazione d
«Anni Verdi», in Roma
. 188g 47 . c
DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI Sospensione della riscossione dif un carico di i t. Vide ed
accessori, dovuto dalla S.r.l. Cooperativa Facchini Robur, in
Ascoli Piceno Pag. 47 p
Comitato interministeriale
per la programmazione economica
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Je
DELIBERAZIONE 12 agosto 1992. Vacanze di posti di professore universifario di ruolo di prima le
fascia da coprire mediante trasfermento Pag. 47 p
Finanziamento di mutui per opere di edilizia sanitaria » valere
sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte
corrente Pag. 22
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa id
rurale ed artigiana di Forni di Sopra Pag. 47

691185 Seile goterale - n 220

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in Guzzenta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'I I luglio 1992 e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992), recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza publica».

AVYERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di Axista grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ulficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3. del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano i invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate d con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

CAPO I

Art. I.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del e presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 la), agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed antegrazioni (b), ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990. m. 135 (d), concernenti la lotta contro l'AIDS, e al Minanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.

  2. I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge 20 maggio 1992, n. 289 (e), sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La tiduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.

  3. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (f), le parole « ... è ridotta all'11,678 per cento.» sono sostituite dalle parole « ... è ridotta al 10,50 per cento.» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «… è stabilito in lire 6.957 miliardi…» sono sostituite con le parole « ... è stabilito in lire 6.632 miliardi ... ».

  4. Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma I dello stesso articolo.

(u) La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

(b) Il D.L. n. 2,1987 reca: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere b) (come sostituita dall'art. I del D.L. 2 febbraio 1988. n. 23. convertito, con modificazioni. dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e c ?:

«1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modialità finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione. all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle arce di parcheggio e servizio e all'adegnamento alle norme di sicurezza, di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree. destinati:

a) { omissis } :

  • 29 -

b) a soddisjore, con strutture politiuntionali. le esigenze dellel attività agonistiche riferite a campionati delle diverse dissiglifie sporave attività agonistiche riferite a campionali delle diverse disciplie single spagni
aventi carattere di programmaticità e competitività organizza especta :

e) a promuovere l'esercizio dell'attività sponiya mellingie la province la co realizzazione di strutture polifunzionali».

della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento vella vella della Gellano
della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento della aonificiale dell'a produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metagozzazionen

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(d) La legge n. 135/1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione c la lotta contro l'AIDS».

(e) L'art. 2 del D.L. n. 289;1992 (Disposizioni urgenti jn maloria di finanza locale per il 1992), non convertito in legge per seadenza dei termini costituzionali e sostituito dal D.L. 20 luglio/1992:20 (in corso di conversione in legge), era così formulato: ; i

«Art. 2 | Contributi ordinari per le amministrazioni provincial pur i comuni e per le comunità montane) -- I. A valere sul fondo ordinario-dicui all'art. 1. comma 1. lettera a), il Ministero dell'internole suidizzato. a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciales ped l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante (1991. incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per conto dello stesso morementato dell'importo corrispono conte in 1,5 per vonto o con sigualizaentro il primo mese di ciascun trimestre.

  1. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a 1. il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a diascun comune. per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4.5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

  2. A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1. comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana. per l'anno 1992. un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da crogarsi entro il primo mese dell'anno:

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comunità ed enti montanii, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992».

Il testo sopratrascritto è stato riprodotto nell'art. 2 del D.L. n. 342/1992, con identica formulazione, salvo l'inscrimento di un comma, che ticne conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fra il secondo e il terzo (che pertanto è divenito quarto), del seguente tenore: «3. I contributi di cui ai commi 1 c 2 sono ridotti del S per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale».

(f) Il testo dell'art. S della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. - 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 nillardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

  1. Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 10,50 per cento.

  2. Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.632 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera b), del decretolegge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'art. I, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1980

  3. Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al cap. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.

  4. Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 leentrate di cui all'art. I-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonche quelle di cui all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, novembre 1977, no 891».

(g) Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma I non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adoltano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Art. 2.

l. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.

  1. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati qualora gli aumenti già applicati non abbiano determinato un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro i mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intest in con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti

  2. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi d incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'effi cienza dei servizi comunque denominati, previsti dai s singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite n in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 9 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 (b), il secondo periodo del comma c 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987 2 n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.
    novembre 1987, n. 468 (c), nonché il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (d).

  4. L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (e), resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 (e), sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

  5. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (f), a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.

  6. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto del vigolo i dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi del sessuizi prodotti, comportino il peggioramento dei fisala rispettivi bilanci o comunque determinino/variazione del costo complessivo del rispettivo personale superiori all tasso programmato di inflazione.

  7. La disposizione di cui al comma 6 è estesa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 1º aprile
    1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, a. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1983, n. 281 (g), nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici.

  8. Per il periodo di cui al comma il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di oui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (h), restano determinati nelle misure in vigore al 1º gennaio 1992.

1

ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟ (a) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico ಿವಿಜ impiego».

an Kuka (b) Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del D.L. 1 n. 681/1982 (Adeguaniento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: «Al peral sonale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o te minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest ultimo». o

(c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al le personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili le e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era cosi formulato: «A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del 1 Corpo della guardia di finanza, con il trattamento sipendiale inferiore a Corpo send guardiale di pari grado, avente pari o mino ne lempo de fore a
l a zio, ma grado, avente, a trans o mino ne lempo o sera note a social o social o sica tran personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia».

Same (d) Il comma 22-bis dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Coperiura CD 2014 1061 finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987. n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevedeva che: «A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di 1 cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente, pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successo successiva.
mente, è attribuito nel lempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza».

(e) L'art. 13 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istiluto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è così formulato:

«Art. 13 (Competenze dei dirigenti). - 1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modi-(ficazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

  1. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della lempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di ramministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

  2. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata i dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, superiore combineralia criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un anzianità minima di lre anni nella qualifica.

  3. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di · funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

  4. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riscrvato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

  5. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite studiture dell'Intito anche in collaborazione con unaloghe strutture dello Stato e degli "Ini enti pabblici.

  6. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni. nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di anuninistrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

(f) L'ottavo comma dell'art. 6 della legge n. 93,1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come sostituito dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo. verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di secordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa. le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato».

reca: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale nilitare»; la legge n. 266/1988 concerne la «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale
dipendente dell'Islituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)»; la legge n. 186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale italiana - ta legge n. 281/1985 reca: «Disposizioni sull'ordinamento della Commis-E SPA sione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei

807300 12722100 2007 2007 0000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, in 227 gli incrementi retributivi spettanti dal le genaio 1992 e dal l'egennaio 1992 e dal Prementio 1992 e dal 19 generio 1992 e dal 19 gennaio 1992 e dalla 1992 di 19 ella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli appi 1992 e 1993 da applicare sugli-stipendi in vigore, rispettivameme, Nil TA10 1º gennaio 1991 ed al 1º gennaio 1992».

Art. 3.

I. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), sono soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima nonna è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresi» del primo periodo, nonché il secondo periodo.

  1. (Soppresso dalla legge di conversione)

  2. Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:

capitolo 1802 lire 50 miliardi; capitolo 1832 lire 100 miliardi: capitolo 1872 lire 250 miliardi;

. 31

6911817

0

្រី​ប្រ

capitolo 2102 lire 50 miliardi;
capitolo 2501 lire 50 miliardi;
capitolo 2502 lire 100 miliardi;
capitolo 2802 lire 150 miliardi:
capitolo 4005 lire 150 miliardi:
capitolo 4031 lire 250 miliardi:
capitolo 4051 lire 350 miliardi.
  1. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere operate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli di cui al comma 3 e gli altri capitoli della categoria IV - Acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero della difesa.

(a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 33. --- 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.

  1. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo. dagli enti locali o da altri enti pubblici non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

  2. 1 Abrogato !.

  3. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facolia, esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al tre or ricelitere al "prezzo" consisto. Conissicine" del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.

  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi ai contratti aventi per orgento forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

  5. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo».

Art. 4.

I. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ia facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi. assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi. alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati. alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992. è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge.

  2. Per effettive, motivate e documentate esigenze. Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Minist es del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del teso fa su proposta delo poi sua delega il Ministro del tesoj.
    Fuscenzione di che Ministri interessati. può autorizza l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito de di disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garana el dello Stato. Si

  3. Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di c alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma co della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (a), non utilizza qu alla data di entrata in vigore del presente decret i costituiscono economie di bilancio, con esclusione quelle preordinate in connessione con accordi internazio nali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamen «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nelle predetta tabella A.

ciali di cui all'27 pretea ent, kent inport da 1978, n. 468, introdotti spin
dall'art. 6 della legge 23 agosto 1978, n. 468, introdotto d'of and the only 1992-1994. Tsistaniali che secondo il dellaglio di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, e di in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in cont capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla present legge». \$ 1)

Art. S.

I. A decorrere dalla data di entrata in vigore de presente decreto. sono abrogate le disposizioni legislativim che accordano la garanzia dello Stato per il rischio dipi cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblio " o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditizieal o privati onettanente oppure trannite isoni linanzioni linanzioni dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto de del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 m. 218. con successive modificazioni ed integrazioni. Fabrogazioneag decorre dal 1º gennaio 1994.

  1. Sono fatte salve le garanzie per le quali se adottato il relativo provvedimento di conces data di entrata in vigore del presente del

Art. 5-bis.

l. Fino all'emanazione di un'organica discolina per lighe le espropriazioni preordinate alla realizzazione Moggere add interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni P delle province, dei conuni e degli althi enti pubblici o di ". diritto pubblico, anche non territoriali o commigue preordinate alla realizzazione di ogene o interventiase per le aree edificabili è determinata a norma dell'articologo. 13, terzo comma, della legge 15, gennaio 1885, n. 2892 (a) M sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimosto decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli so 24 e e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della pe Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). L'importo così m determinato è ridotto del 40 per cento.

  • 32 -

18-9-1992

Serie generale - n. 220

6911899

  1. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto st espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In sistal caso non si applica la riduzione di cui al comma I. 3. Per la valutazione della edificabilità delle arce, si derono considerare le possibilità legali ed effettive di l edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

  2. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del conma 3, non sono classificabili come edificabili, si ia applicano le norme di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 201971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni (c).

  3. Con regolamento da emanare con decreto del રાંત Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della . legge 23 agosto 1988, n. 400 (d), sono definiti i criteri e i requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al comma 3.

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia stali determinazione dell'indennità di espropriazione non si scapplicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia di stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o
    va sia stata definito con sentenza passata in giudiento alla data sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data ni di entrata in vigore della legge di conversione del presente e decreto.

i saecreto.
n] 7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui ul presente articolo.

ને ભ (a) Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885 (Risanavemento della città di Napoli) prevede che: «L'indennità dovuta ai d proprietari degli immobili espropriuti sarà determinata sulla media del icovalore venale e dei fitti coarcevati dell'ultimo decennio purché essi icabbiano la dala certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».
Le

(b) L'art. 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato rie con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recita:

്ളി «Art. 24 (Reddito dominicate dei terreni). - 1. Il reddito ( dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio Cordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività nengricole di cui all'art. 29.

  1. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi e oscostituiscollo pertificati in bani, quelli adi mi griti per usi
    conon agricoli, nonché quelli produtivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. SI».

Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la determinazione del reddito dominicale; le variazioni del reddito co dominicale; la denuncia e decorrenza delle variazioni; le perdite per
e mancata coltivazione e per eventi naturali.

16 (c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento pedell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per vi pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, 1. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed outorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia に residenziale, agevolata e convenzionata». Il titolo Il concerne norme Il sull'espropriazione per pubblica utilità.

ાદ , (d) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina o dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati o regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità li sollordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale polere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri. possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a guelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della foro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siamo adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzena Ufficiale.

Art. 6.

I. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 panti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminucione dei contributi doruti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso.

  1. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 (a), dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani. degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni cui, al presente comma e al comma 1 non sono fassumes p riferimento per la quota di cui all'articolo 18/dolla legge 8 marzo 1989, n. 88 (b).

  2. Salvo che gli accordi ed i contratti colleggio anche aziendali. dispongano diversamente, stabilendo de le le in
    quale misura la mensa è retribuzione in na ura. Il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di caso percepita da chi non usufruisce del servizio istindito dal l'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessuri effetto attinente a istituti legali e contrattuali del/rappo lo di lavoro subordinato.

  3. Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla coala di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito. a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e confrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

  4. Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c successive modificazioni (c).

  5. Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (d), sono aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».

  6. All'articolo 11 della legge 20 maggio 1970. n. 300 (d), è aggiunto il seguente comma:

«Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».

(a) La legge n. 233/1990 reca: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavorati autonomi».

(b) Il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103. convertito, con modificazioni. dalla legge 1ª giugno 1991, n. 166, è il seguente;

«Ar1. 18.( Progetti speciali) -- 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero, per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto [trattasi dell'INPS, n.d.r.] elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la sclezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro c contralli a lermine.

  1. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione e realizzazione dei progetti che parteripanti entremparente di compensi incentivanti la produttivita.

  2. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. I progetti di cui al comma I dovramno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programini per la lotta e il recupero della omissioni cu evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociule. Il comitato esecutivo dell'Istituto definità la volo e della stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale giota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente commu a disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociate»

(c) L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1990. n. 381, e dall'art. I della legge 11 agosto 1991. n. 268. è cosi formulato:

«Art. 48 ( Determinazione del reddito di lavoro dipendente). — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a litolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

  1. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad cnti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale:

h) le crogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma I dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;

c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del la voratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro di lavoro, i

d) le somministrazioni in mense anendali, o le prestazion sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se afidato a terzi:

e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cai al comma l dell'art, 65:

/) le crogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonche i sussidi eccasionali;

g) i compensi rivetsibili di cui alle lettere (x) e /) del comma l dell'art. 47.

  1. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di otesnati al da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico, sostenuto dal datore di lavoro.

mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle, spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio, fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità è i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

  1. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dall contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità. percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dui dipendenti delle amministrazioni statali la legge previede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.

  2. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo. dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare colonato divi contributi previdenziali. Le restunti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare ul netto dei contributi previdenziali.

  3. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepii, salvo prova contraria, nella misura nella misura nella misura nella misura m
    alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite cost per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di inposta.

  4. Le mance di cui all'art. 47. comma 1. lettera 1), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

(d) L'art. 11 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e deffutività libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale

«Art. 11 (Attività culturali, ricreative e assistenzioni e controllo sut e servizio di mensa). - Le attività culturali, ricreative-ed assistenziati promosse nell'azienda sono gestite da organismi forman l'ormangioranges,
dai, rappresentanti, dei lavoratori. dai rappresentanti dei lavoratori.

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norfua dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio mensa socondo madalità stabilite dalla contrattazione collettiva». 11:14:1

L'art. 19 della medesima legge così recita:

«Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sinducali aziendali). Rappresentanze sindacali aziendali possono cosare costinano.
Rappresentanze sindaculi aziendali produttive nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

  • 34 ---

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Capo II

Art. 7.

  1. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufruito, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente ulla quota di possesso. Non sono soggetti passiri lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (u), e gli istituti autonomi case popoluri.

  3. L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fubbricabili individinate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta. applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle Jinanze 20 gennaio 1999 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1999, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari elassificate o classificabili nei gruppi canastali A, Be C . con
    esclusione delle categorie AJIO e Cil. pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella vategoria A¡10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria Cil. Per determinare il vulore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente conima, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. e F suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1.02; 1991: 1,03; 1990; 1.05; 1989; 1.10; 1988; 1,15; 1987; 1,20: 1986: 1,30: 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1.60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le arce fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dol valore venale in comune commercio ovvero, per le arce destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.

  4. Sono esenti dalla imposta:

a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c);

to) i fabbricati desimati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione (d), e le foro pertinenze;

c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateramense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 (c);

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia:

e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi (c), non aventi finalità di huro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico;

f} i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (f):

g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6(11, e successive modificazioni (f):

h) i fabbricati clossificati o classificabili nelle categorie catastali da E I a E/9.

i) i fabbricati e le arce fubbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.

  1. L'imposta è riscossa mediante versamento difeți o ga le modalità previste ai fini delle imposte sui reguito. (M versamento deve essere effermato nel mese di seriffort 1992. Tuttavia il versamento può essere effectidato dell'odi 15 dicembre 1992: in tai caso le somme versane al legali 301
    settembre 1992 devono cssere maggiorate del 3 sierrassi titolo di interessi, senza applicazione di soprastasse

  2. Per l'anno 1992 è istituita una imposta stifiordinaria sull'ammontare dei depositi hancari, postall e presso istriuzi e sezioni per il credito a medio termine conti correnti depositi a risparmio e a termine, certificatif di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chinnque detendi; some estoluk buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di president indicati all'articolo 41, primo comma, della legge di aggio 1982, n. 526 (i); lu raccolta interbancaria e intercreiditi fia nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dul Delloro presso il sistema bancario e l'amministrazione hostolo quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e confolgri estere in Italia o da enti e organismi internazional chitz ក្រុងប្រ godono della esenzione dalle imposte sui reddiți. L'arministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 por mille connisurata all'ammontare risultante dalle seritture
    contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta versalia entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).

  3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

  4. 35 -

(4) La legge n. 833. 1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 41:

«Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza publica). - Salva la vigilanza tecnico-saniaria spettante all'unità sunitaria locule competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che escreitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli
ospedali di cui all'art. I della legge 26 novembre 1973, n. 817.

Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina migente per quanto concerne l'ospediale Galliera di Genova. Con legge gello
L'ille di Bato, Gitine mauriziano, ai sensi della XIV disposizione francimento
Dell'Ordine mauriziano, ai sonitornità, sentre re researcher este este este este se sere se serientes se presente legge.

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Mesto, sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio de sanitario nazionale.

Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».

(b) Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990:

«L'amministrazione del callasto e dei servizi tecnici erariali è immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.

Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989.

Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990».

Il suppl. straord. D. 9 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 sche Sche Lond State 1991 con il quane alle per l'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto con il por intere termono nazionine, in antonomento è suddiviso in 99 m
fascicoli, ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna a provincia.

imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986. alle quali presente articolo fa rinvio:

«Art. 39 [come modificato dall'art. I D.L. 27 aprile 1990, n. 90. convertito, con modificazioni. dalla legge 26 giupino 1990, ni. 50,
convertito, con modificazioni. dalla legge 26 giupino 1990. n. 1990. n. 150.
Schhinati. I. anni i. -fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e refutive pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra. alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali o alla vigilarzer di i lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a laro carien, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate:

b) al ricovero degli animali di cui alla lettera />) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione:

c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) alla protezione delle prante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di mampolazione e trasformazione di precolta lettera e) del comma 2 dell'art, 29».

«Art. 87 (Soggetti passivi), comma 1, lettera c I. Sono soggetti i all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a)-b) (omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società. residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclesivo nella l'esercizio di attività commerciali».

(d) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della Costituzione: «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dilla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

«Art. 19. --- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume».

(e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateramense, reso esecutivo con la legge n. 810/1929. è il seguente:

«Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, I. 2 c 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e gell'annessu somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la detta Basilica.

Resta del pari inteso che la Santa Sedo è libera proprietaria del
Callente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trasevere (allegato II, 9).

Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tute le dotazioni. attinenze della proprietà. effettuandone la consegna entro sei mesi di in piena
Santa Sede medesimal nonchè si obbliga a cederLo, parimenti in piena del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni. attinenze e dipendenze (allegato II. 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri İstinui ecelesiasici e prospicienti verso i palazzi valicani.
Io Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno
da Essa indicati gli i detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad

delia zona. Oli Timobili sophilano in alla dana Santa Brand Santa Maria Maria
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Propaganda Fide in Pinzza di Spagna. Il prilazzo del Cani Qfizio ed o volta del Convertendi Convertendi (ora Congregazione Def Va (Chiessa d
Orientale) in piazza Scossicavalli. il prazzo del Vicaria del Vicaria di II. 6. 7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede infavvenire credera di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità ticonosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le stesse immunità si applicano pure nei rizuaren delle altre chiese. anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vogano nelle medesime. senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.

Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriuna, Istituto Biblico. Orientale. Archeologico, Seminario Russo. Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8). non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di
pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sai ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

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E in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di antonità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo Fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolicio.

(f) La legge n. 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza. l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappato.

(g) L'art. S-bis del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni fributarie), aggiunto dall'art. I della legge 2 agosto 1982, n. 512, c cosi formulato:

concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reciditorio dell'utilizatione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei esteriorial di di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di preluzione dello Stallo Stallo Stallo Stallo Stato Stato Stato Stato Stato tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambicatali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la
decadenza dalle agevolazioni».

sportello o mediante conto corrente postale) e tramile delega alle aziende di credito. deil'imposta straordinaria inimobiliare. Il D.M. 1º settembre 1992. che disciplina le modulità di versamento, tramite delega agli ulfili
postali, della medesima imposta surà pubblicato nella Gozzena Ujficiali serie generale - n. 221 di domani 19 settembre 1992.

(i) Il primo comma dell'art. 41 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) prevede che: «L'esenzione di cui all'art. 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 ostale di Bancoposia e ur cicconnunio di previdenza con D.F.K. 29
marzo 1973. n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituti.
con decreto 15 giugno 1981 quello delle poste e delle telecomunicazioni».

Status Career (1) Il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è così formulato: «2. L'amministrazione postale e le aziende ed a stituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con
cobbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanii ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito taliani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».

.

sportello o mediante conto corrente postale) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.

Art. 8.

l. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (a), l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

  1. Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore; esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario (b).

  2. Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari "La. medesima comunicazione deve essere data dal propriele E s rio dell'unità immobiliare al conduttore nel caso di contratti stipulati successivamente alla data di entrata m vigore del presente decreto; in tal caso il pondultone tenuto ad indicare all'ente cui richiede lu flornitura di energia elettrica, oltre al proprio. anche in proprio. anche in proposione
    codice fiscale del proprio. anche in proprio. anche in proprio.

automatizzate di elaborazione, effettua incroci fra i dati delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (c). Se risulta che l'utilizzatore della fornitano die energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicetto entrage estimali - e osgerio diretto delle linanze ne dà Lommine.
nel contratto, il Ministero delle linanze ne dà Lominica.
Finanza all'ente erogatore per le conseguentif ਨ। ਉਹ ਦੇ contrattuali.

  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridithe e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i perfodi di imposta relativamente ai quali il termine per la : presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contribuenti sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative, con gli effetti e le modalità previsti
    dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990) n/408 (d), in aumento per quanto riguarda i redditi dei frobricati. I contribuenti che intendono avvvalersi delle disposizioni del presente comma devono presentare, dal 1º agosto al 15 dicembre 1992, al centro di servizio o all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del loro domicilio fiscale, apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del

  2. 37 --

Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992 (e), e devono versare dal 1º agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (f), una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo: 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso (g). Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreché alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è cleducibile ai fini delle imposte sui redditi.

  1. In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo I della legge 30 dicembre 1991. n. 413 (c), i contribuenti possono corrispondere dal 1º agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato clevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5 (h), in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.

  2. Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

Il questionario, debitamente complilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'anagrafe fributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse».

(b) Il modello è stato approvato con D.M. 31 luglio 1992, pubblicato nella Guzzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992.

(c) Si trascrive il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) alle quali il presente articolo fa rianio:

«Art. 2 [come modificato dall'art. I della legge 30 dicembre 1991. n. 413] (Contenuio della dichiarazione delle persone fisiche). Il dicembre 1991.
dichiarazione della persono ficione alteresone fisiche). — La dichiarazione dell'art l. deve indiche oltre quanto stabilito nel secondo. comma dell'art. Il deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato, civile del contribuente nonchè la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599.

La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e noticie indicutivi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in fialia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

I) acromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto. autoreicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes: cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori uddetti alla casa o alla fumiglia:

4) riserve di caccia e di pesca;

5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative ulla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortumi e le malattie:

6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, du pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed imegrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi esclusi dall'obbliga della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Anninistrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8».

«Art. 41-his [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309. (Accertamento parziale). - I. Senza pregiudizio dell'ultrino 1992, m. - 433).
( Accertamento parziale ). - I. Senza pregiudizio dell'ultriropolizione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imboste, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro mormanyo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministratio ni cd enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anatrano presente and proses and una personale parte de la parte de la provento dell'and rison on operative down on mark in and man mind and more in mananda.
non dichistor in mageion 1986. n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevoluzioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.

  1. Le disposizioni del comma I possono applicarsi anche a legge 27 aprile 1989, n. 154. e successive modificazioni, tenendo conto tella dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodalinele comma 1 dello stesso art. 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo divetto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. II, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertifo, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del

... - 38 -- -

del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, è così formulaio:

«Art. 8 (Poteri dell'unagrafe tributaria). -- L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati modelli atubiliti con redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del saggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.

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presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati. Ove non derivante da false o erronce informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982. n. 516, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».

Art. 46 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976. n. 920, e dall'art. I del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309] (Omissione. incompletezza e infedettà della dichiarazione). --- Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6. 10 c 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tremilioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera di del quarto comma dell'art. I che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte è delle muggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo commo. è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalle indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascura imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda unche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella uccertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

· Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquiduta in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ui sensi dell'art. 36-bis oxvero ai sensi dell'art: 36-ter.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

«Art. 49 [come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920] ( Deduzioni e detrazioni indebite ). --- Se il contribucnte ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 scitembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55».

Con riferimento all'art. 46 soprariportato si precisa che gli importi ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8, comma 1, del D.I. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni. dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

(d) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 14, limitatamente agli ultimi due commi:

64 Con écci, to del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficui. Salanno stabilite le modalità per i vensamenti delle imposte dovine in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, ii 600, e delle relative soprattasse.

  1. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolariozazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludeno la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

(e) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state stabilite, fra l'altro, le modalità per la presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi dei fabbricati.

(f) II D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] ¿ Muncato o riturdato versamento diretto). -- Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento unnuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versale.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ulfreio ed iscritto a ruolo

L'inveresse si applica anche sul moggiore ammontare deflu DIMIDALER ritemite alla fonte riscuotibili mediante versamento diferif Singland dull'ufficio delle imposte ai sensi degli urticoli 36-bis. sef Sedo fightigato 36-ler del D.P.R. 29 venembre 1973, vi. 600m. 1:37 7

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 34 decemble/1990 ] n. 920, dall'art. I del D.L. 20 novembre 1981, n. 66) . Egryggiffor golf. modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. Secte Portug aprile 1982, n. 309, e dall'ari, 13 del D.l. 10 luglio 1982. 8. 4382 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1995 masto) ( Ritardati od onnessi versamenti dirent). -- Chi non esegle cattro te prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3. pfinto comma, mumeri 3) e 61, e secondo comma, lettera e), o le effetyra in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quaranta per cengo delle sommo non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che aga ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti direjo pre dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore componificare delle imposte e delle ritenute alla fonte lignidato dall'ufficiologico dell'algusto ai sensi degli articoli 36-bis. secondo comma, e 36-ter del 10. 8. settembre 1973, n. 600.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono reportunimente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento di el viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interespi frevisti dall'art, 9».

(g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 e 6 agosto 1992, pubblicati nella Guzzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 aogsto 1992 cm. 206 del 2 settembre 1992, sono state dettate fra l'altro. le modalità di versamento, rispettivamente al concessionario della fisecossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) tramite defende alle aziende di credito, delle imposte, delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per qualito riguarda i redditi dei fabbricati.

(h) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state dettate, fra l'altro, le modalità per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni.

-- 39 --

Art. 9.

I. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, c successive modificazioni (a), stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.

  1. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.

  2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

  3. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), è elevata a lire 2.000.

  4. L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.

  5. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo. mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a).

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.

  7. 40 --

Gli articoli 19, 20 e 20-bis della tariffa riguardiano, rispettivamente l'imposta di bollo per ricevute, quetanze, note, conti, fatture, distinte simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 150.00 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze l'imposta di bollo per estratti di conti, nonche lettere e altri documentize addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causi dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando li somma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimento o sammi, anche se non sottoschite, consegnite dovuta per ogni esemplare, quando la somma. rispettivamente, non supera L. 100.000; oltre L. 100.000 fino a L. 250.000; oltre 1. ne. non fino a L. 500.000; oltre L. 500.000 fino a L. L.000.0002 oltre L. 1.000.000.

Si tenga presente che con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supph ord. n. 106 alla Guszetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione dell'art. 10, commu 6-his, del presente decreto.

Si trascrive inoltre il testo dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 642/1972:

«Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.

Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.

Sulle marche da bollo non è consentito scrivere ne apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza».

Art. 10.

I. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a), con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.

  1. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la vidimazione relative ad atti e provvedimenti amministrative arramati rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione successivanien te al 31 dicembre 1991; l'aumento si applica faltresse de tasse annuali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente alla predetta data. Gli importirdelle ta vanno arrotondati alle mille lire superiori

3.-Le relative integrazioni, dovute per intere 1992.
devono essere corrisposte entro il 31 otropre-1992. mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di quida, l'integrazione può essere corrisposta anche medianto le normali marche di concessione governativa da anni larsi a cura del contribuente.

  1. Con effetto dal 1º gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 48,

(a) Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. L'allegato A. annesso al decreto, riporta la tarifla degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine (parte I) e in caso;d'uso (parte 11).

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primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984. n. 853, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più dovule.

  1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 (c), è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ud un sesto di quella dovuta per il 1991.

  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (d), nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a). A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della rozionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in ciumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un

gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

(a) II D P.R. n. 641 1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Le voci 125 e 131 della tariffa annessa al decreto riguardano, rispettivamente, il libretto di iscrizione alla radiodiffusione rilasciato ai sensi dell'art, 6 del R.D.L. 21 lebbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e delle diffusioni televisive: la licenza, o il documento sostitutivo della stessa, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Con D.M. 20 agosto 1982, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, in vigore dal 24 agosto 1992. in escenzione del comma 6-his del presente articolo.

(b) Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. I commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di cinscun anno solare successivo.

(c) Il D.P.R. n. 523-1984 approva e da esecuzione alle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcuble e Telespazio. Si trascrive il testo del relativo art. SI:

«Art. SI (Canone di concessione). - A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore gella presente Convenzione, la Società è tenuta a corrispondere all-Amminie NA strazione un canone annuo di concessione, nella misura nipintarsitabilità dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolaro suggijiti gli. introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni legineessi con la presente convenzione.

Ove la misura minima del canone venga legislativamente listare di sotto del 3ª ». Ia Società è lenuta a corrispondere all'Amministrazione
il sanona valla, misura, del 31%. il canone nella misura del 3%. 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il sanone vengastabilito in misura fissa ed inferiore al 3º a. l'Amministrazione ha facolta di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di altribuzione di eui al successivo art. 52. le cui misure sono state determinate fenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sarà approvata con decreto del Ministro per le poste e le relegomunicazioni

Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si interde il coprojessa degli introiti di competenza della Società per i servizi di lelecondine sio ni summenzionati. in base ai canoni e tariffe stabiliti con progeedithemo formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Anphimistrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbano e tasso deleganifiche percepito per l'espletamento del servizio di accettazione. Imismosone o ricezione fonica e di recapito del telegrammi, a norma dell'uri. Il della presente convenzione.

Il versamento dei canone dovrà essere effettuato all'Amministrazio ne non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del formacid 315 3 annuale della Società».

(d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ond. n. 106 alla Gazzena Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1902. è stata approvata la mova tariffa dell'imposta di bollo in vigote dall 24 agosto 1992. in esecuzione del comma 6-bis del presente articolo in sostituzione di quella annessa al D.P.R. n. 642 1972.

Art. 11.

l. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (a),

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concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.

  1. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma I, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiori: ente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978 (a). La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rimmzi ulla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978 (a). Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978 (a).

2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.

(a) La legge n. 392/1978 reca la disciplina delle locazioni di immobili urbani. Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato
immobili urbani. Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato dall'art. I del D.L. D.L. 13 settembre 1991, n. 2991, n. 299, convertito, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;

«Art. 12 (Equo canone degli immobili adibiti ud uso di abitazione). Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abilazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato

valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.

Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento».

Gli articoli successivi (articoli 13-25) riguardano, rispettivamente, costo base la timenzionale; il costo base; i coefficienti corretivi del costo base; la tipologia; la classe demografica dei comuni; l'ubicazione degli immobili; il livello di piano; la vetustà degli immobili; lo stato di 1076, la vionitenzione; gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; le riparazioni strandinarie; l'aggiornamento del canone [v. I'art, 24 qui appresso]; l'adeguamento del canone.

Si trascrive, inoltre nell'ordine, il testo degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978:

«Art. 24 ( Aggiornamento del canone). -- Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli do 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente .

L'aggiornamento del canone decorrera dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».

«Art. 29 ( Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza i all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l'immobile al abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta:

b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'escreizio di attività tendeni, conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire al di esso un intervento sulla base di un programma comunale plugiene su di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della la prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gi effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esccuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge I I giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, a 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1963, 1963, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 1963, 1993, 1963, n. 460, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma. comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresi negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, conventino, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.

Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza deve dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza, della condenza, della contratione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima essore chettivamente per le attività indicate anneno 12 o 16 mesi primes
della scadenza, rispettivamente per le attività indicate nei comperient secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.

secondo den art. 27 E per le attività altività aloetignicato, a popa

la Se il locatore non adempie alle prescrizioni di currar precedenti
commi il contratto s'intende rinnovato a normano dell'arrikologia
precedente»,

giudizio il conduttore, osservando le norme previsto dall'art. 46.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dama competenza per terntorio.

Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.

Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione

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ll giudice, su intanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valntate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente fitolo esecutivo».

«Art. 59 (Recesso del locatore). --- Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

() quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del connuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione dei locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'ommobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso:

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso connune ovvero in un comune confinante:

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al condultore;

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato molivo.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'art. 29.

Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56».

Con riferimento all'art. 30 soprariportato si tenga presente che l'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), la cui entrata in vigore è prevista al 1º gennaio 1993, sostituisce, nel primo comma, le parole: «osservando le norme previste dall'art. 46» con le parole: «osservando le norme previste dall'art. 447-his del codice di procedura civile» e abroga il secondo comma (originariamente terzo).

Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto si precisa che la Corte costituzionale, con sentenze 22-27 febbraio 1980, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 64, del 5 marzo 1980, ediz. spec.) e 15-28 luglio 1983, n. 250 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. spec.) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei numeri da 1 a 8 nei sensi di cui in molivazione.

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Arl. 13.

  1. Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), eccede di almeno il quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.

  3. CA (a) L'art. 87, comma I, lettere u) e h), del testo unico delle imposic sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917;1986, è cost formages

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle porsistic liggione:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a (7) Tie Societa per azioni e in accommind of the security the sporting more in a
responsibilità limitata, le società cooperative e le security

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo de princinale:
l'esercizio di attività commerciali»,

Art. 13.

  1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservato all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamen to di strumenti antievasione, alla copertura degli oneti pe il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazion delle linee di politica economica e finanziaria in finzio degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in se comunitaria. 0

4 7916 4

CAPO III

Art. 14.

  1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con alti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.

Sane generale - n. 220

691 1 8 19

  1. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

  2. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.

4-bis. Fino alla emanazione di una miova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti ugli enti originari.

Art. 15.

  1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale -IRI. l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, I'Isiiuso nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dulla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

  3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli 201 istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depassi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.

  4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Art. 16.

I. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della i legge di conversione del presente decreto, il Ministro del V tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, d'ell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

  1. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alla competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio patere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.

Arı, 17.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 18.

l. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990. n. 218 (a), il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al PAID presente decreto.

naleria (a) La legge n. 218.1990 reca disposizioni uch 1 ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istiguito checklin diritto pubblico.

Art. 19.

l. Tutte le operazioni connesse com la trastormazione di cui al presente capo sono esenti da imposto è tasse.

Art. 20.

  1. Sono abrogate tutte le disposizioni di logge contrarie od incompatibili con quanto stabilito no presente capo.

Art. 21.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Serie generale - n. 220

Statuto di Eni S.p.A.

Deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 15 maggio 2024

Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

ART. 1

1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto.

1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.

ART. 2

2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

ART. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Titolo II - Oggetto della Società

ART. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, inclusa la vendita di energia elettrica, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano-tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni.

Titolo III - Capitale - Azioni – Obbligazioni

ART. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.284.490.525 (tremiliardiduecentoottantaquattromilioniquattrocentonovantamilacinquecentoventicinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. 5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci del 15 maggio 2024 ha autorizzato l'annullamento di massime n. 321.600.000 azioni proprie Eni acquistate in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli azionisti del 15 maggio 2024, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di delega all'Amministratore Delegato e di subdelega da parte dello stesso – ad eseguire tale annullamento, con più atti o in unica soluzione, entro luglio 2025, a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.

ART. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

ART. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

ART. 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.

ART. 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

STATUTO DELL'ENI S.P.A./MAGGIO 2024

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 11

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

Titolo IV - Assemblea

ART. 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

12.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.

ART. 13

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto.

13.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori

assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

ART. 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.

14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

ART. 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.

16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

ART. 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o

per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti del Consiglio sia pari a tre, nel qual caso l'arrotondamento è all'intero inferiore.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, con arrotondamento all'intero superiore.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa

i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in

caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ART. 18

18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.

18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ART. 19

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio

di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

ART. 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

ART. 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

ART. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

  • fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;

  • istituzione e soppressione di sedi secondarie;

  • adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla

Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

ART. 24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ART. 25

25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

ART. 26

26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 27

27.1 Il Presidente:

  • a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
  • b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;

d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1.

Titolo VI - Collegio Sindacale

ART. 28

28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.

Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di

candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da

applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il

potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Titolo VII - Bilancio e Utili

ART. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

ART. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società

ART. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da

Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.

ART. 33

33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Modifiche apportate allo Statuto dell'Eni S.p.A. dal 1995 a oggi

16 Ottobre 1995

Modifica degli articoli 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 28 e 32

Modifiche statutarie ai sensi della legge 30 luglio 1994 n. 474 recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello stato e degli enti pubblici in società per azioni"

Art. 5: aggiunti i commi 5.2 (ogni azione dà diritto a un voto) e 5.3 (la qualità di azionista costituisce adesione allo statuto).

Art. 6: stabilito il 3% quale limite di possesso azionario (comma 6.1); inseriti poteri speciali del Ministero del Tesoro (comma 6.2).

Art. 13: inserito il riferimento alla normativa sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da indicare nelle convocazioni assembleari.

Art. 14: inserita la facoltà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nelle adunanze assembleari (comma 14.3).

Art. 15: inserita la possibilità di nominare uno o piu scrutatori per agevolare le attività di scrutinio dei voti in assemblea (comma 15.2).

Art. 16: stabilito in più di un quinto il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria in terza convocazione (comma 16.2).

Art. 17: inserita la modalità del voto di lista per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione (comma 17.3).

Art. 23: aggiunto il riferimento allo statuto nella definizione dei poteri del Consiglio di Amministrazione (comma 23.1).

Art. 28: inserite le modifiche alla nomina del Collegio sindacale: introduzione del voto di lista (comma 28.2).

Art. 32: inserita la deroga all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6.1 relativamente alla partecipazione azionaria di proprietà del Ministero del Tesoro (comma 32.2).

20 Giugno 1997

Modifica degli articoli 24, 27, 28 e 11

Art. 24: ampliati i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione riguardo al conferimento di deleghe al Presidente per l'individuazione e la promozione di progetti integrati e di accordi internazionali di rilevanza strategica e aggiunti quelli relativi alla nomina di Direttori Generali.

Art. 27: aggiunta la lettera e) (esercizio da parte del Presidente delle

deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione).

Art. 28: stabilito da tre a cinque il numero dei sindaci effettivi (comma 28.1).

Art. 11: delega al Consiglio per emissione obbligazioni.

31 Gennaio 1998

Modifica degli articoli 2, 9 e 17

Art. 2: soppressa la sede secondaria di Via del Serafico, 89/91-Roma (comma 2.1). Art. 9: introdotta la previsione relativa alla facoltà di aumentare il capitale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (comma 9.2).

Art. 17: modificate le disposizioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione relativamente al numero di Consiglieri espressione delle liste di minoranza (comma 17.3).

17 Giugno 1998

Modifica dell'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale mediante assegnazione gratuita di azioni ai dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.4).

4 Dicembre 1998

Modifica degli articoli 1, 4, 6 e 32, 14, 16, 19, 23 e 28

Art. 1: modifica della denominazione da ENI S.p.A. a Eni S.p.A.

Art. 4: eliminato dall'oggetto sociale il riferimento alla legge 1/91 perché abrogata.

Art. 6 e 32: modificata la denominazione del Ministero/Ministro del Tesoro.

Art. 14: introdotte le modifiche al fine di facilitare la raccolta di deleghe degli azionisti dipendenti facenti parte di associazioni di azionisti (comma 14.1) e introdotto nello statuto il richiamo al regolamento delle assemblee (comma 14.4).

Art. 16: soppresso il richiamo all'art. 2369-bis del Codice Civile perché abrogato (comma 16.2).

Art. 19: introdotte modifiche relative alla convocazione del Consiglio di Amministrazione anche da parte di due sindaci e alla tenuta delle adunanze consiliari in videoconferenza (comma 19.1).

Art. 23: introdotte le modifiche al fine di recepire nello statuto le indicazioni del D. Lgs. 58/98 in materia di informativa al collegio sindacale (aggiunto comma 23.2).

incarichi che essi possono ricoprire in società quotate (comma 28.1); conseguenti modifiche del voto di lista (comma 28.2); inserita la previsione che almeno due sindaci possono convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea (comma 28.4).

6 Giugno 2000

Modifica dell'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente (comma 5.4) e revoca di quella conferita dall'assemblea del 17 giugno 1998.

2 Agosto 2000

Modifica dell'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.5).

1° Giugno 2001

Modifica degli articoli 5 e 11

Introdotte le modifiche a seguito della ridenominazione in euro del capitale sociale (commi 5.1, 5.4, 5.5 e 11.2).

19 Dicembre 2001

Modifica dell'articolo 28

Introdotte le modifiche al fine di inserire i requisiti di professionalità dei sindaci in ottemperanza al DM 162/2000 (commi 28.1 e 28.2).

30 Maggio 2002

Modifica dell'articolo 5

Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a titolo gratuito al servizio di un piano di stock grant per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.6).

28 Maggio 2004

Modifica degli articoli 2.1, 11.2, 12.2, 13, 16.1, 17.2, 17.3, 19.3, e 23 Modifiche per adeguare lo statuto al D. Lgs. 6/03.

Modifica degli articoli 17.3, 19.1 e 28.1

Ulteriori modifiche allo statuto.

Delibera consiliare

13 Aprile 2005

Modifica degli articoli 6.2, 17.1, 18.1, 21, 24.1 e 28.2

Modifiche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni sui poteri speciali conferiti dalla legge al Ministro dell'economia e delle finanze che li esercita d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

Modifica degli articoli 2.1 e 32.2

Ulteriori modifiche allo statuto.

23 Settembre 2005

Modifica dell'articolo 5

Modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto in relazione all'avvenuto aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al Piano di Stock grant 2002; abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5, essendo scaduto il periodo di efficacia delle deleghe conferite al Consiglio per dare esecuzione a Piani di assegnazione di azioni Eni a favore dei dipendenti del Gruppo.

25 Maggio 2006

Modifica degli articoli 13.1, 17.3, 24.1, 28.2 e 28.4

Modifiche per adeguare lo statuto al Codice di Autodisciplina delle società quotate e al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dalla Legge sulla tutela del risparmio, nonché per consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche su quotidiani a diffusione nazionale.

24 Maggio 2007

Modifica degli articoli 6.2, 13, 17, 24 e 28

Modifiche per adeguare lo statuto al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 2006, oltre a modifiche di carattere formale.

Delibera consiliare 30 Giugno 2008 Modifica dell'articolo 12.2

Modifica per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 195 del 2007 di

attuazione della direttiva Transparency.

Delibera consiliare

25 Marzo 2009

Modifica degli articoli 6.1 e 32.2

Modifiche per adeguare lo statuto alla Legge n. 474 del 1994.

29 Aprile 2010

Modifica degli articoli 12, 14 e 16

Modifiche per adeguare lo statuto al D.lgs. n. 27 del 2010, che si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Modifica degli articoli 1, 4 e 15

Modifiche relative alle modalità di scrittura della denominazione sociale, alla specificazione dell'oggetto sociale e alla Presidenza dell'Assemblea.

Delibera consiliare

3 Giugno 2010

Modifica degli articoli 12, 13, 14, 17 e 28

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 2010, del D.Lgs. n. 39 del 2010 e alla regolamentazione Consob in materia di cumulo degli incarichi degli organi di controllo.

Le modifiche si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

8 Maggio 2012

Modifica degli articoli 17 e 28 e inserimento del nuovo articolo 34

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 120 del 2011 e alla Delibera Consob n. 18098 del 2012 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Come indicato nel nuovo articolo 34 dello Statuto, le disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

16 Luglio 2012

Modifica dell'articolo 5.1

Eliminazione dell'indicazione del valore nominale di tutte le azioni ordinarie

rappresentative del capitale sociale e annullamento di n. 371.173.546 azioni proprie prive del valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.

14 Febbraio 2013

Modifica degli articoli 12, 13, 14 e 17

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 91 del 2012, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 27/2010, in materia di diritti degli azionisti.

8 Maggio 2014

Modifica dell'art. 16.2

L'Assemblea degli azionisti dell'8 maggio 2014 ha approvato le modifiche all'art. 16.2 dello statuto in relazione alla convocazione dell'Assemblea, prevedendo come regola generale l'unica convocazione, fatta salva la possibilità di ricorrere a più convocazioni qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Delibera consiliare

20 Novembre 2014

Eliminato Art. 6.2: l'articolo riporta i poteri speciali in precedenza attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze (DPR n. 85/2014).

Artt. 17.1, 17.3, 17.5, 18, 21, 24: eliminate le clausole statutarie che fanno riferimento a suddetti poteri (in particolare, all'eventuale presenza dell'amministratore senza diritto di voto di nomina governativa).

Delibera consiliare

27 febbraio 2020

Modifica degli articoli 17, 28 e 34

Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 160 del 2019 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Come indicato nell'articolo 34 dello statuto modificato, le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.

13 maggio 2020

Modifica dell'articolo 5.1

Annullamento di n. 28.590.482 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.

11 maggio 2022

Modifica dell'articolo 5.1

Annullamento di n. 34.106.871 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale.

Delibera consiliare 3 aprile 2023 Modifica dell'articolo 4.1

Modifica per adeguare lo Statuto al D.M. 25 agosto 2022, n. 164 esplicitando l'inclusione della "vendita di energia elettrica" tra le attività nel settore dell'energia in genere.

10 maggio 2023

Modifica dell'articolo 5

Annullamento di n. 195.550.084 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale (art. 5.1).

Inserimento, in via temporanea, di un ultimo comma all'articolo 5 (art. 5.4) relativo all'annullamento delle azioni proprie Eni che verranno eventualmente acquistate in base all'autorizzazione assembleare rilasciata in data 10 maggio 2023.

25 marzo 2024

Modifica dell'articolo 5

Annullamento di n. 91.447.368 azioni proprie senza valore nominale, senza variare l'ammontare del capitale sociale (art. 5.1).

Eliminato Art. 5.4: l'articolo riporta l'autorizzazione assembleare rilasciata in data 10 maggio 2023 relativa all'annullamento di azioni proprie.

15 maggio 2024 Modifica dell'articolo 5

Inserimento, in via temporanea, di un ultimo comma all'articolo 5 (art. 5.4) relativo all'annullamento delle azioni proprie Eni che verranno eventualmente acquistate in base all'autorizzazione assembleare rilasciata in data 15 maggio 2024.

Eni SpA Sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Sedi secondarie Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese Capitale sociale 4.005.358.876 interamenteversato Registro delle imprese di Roma Codice fiscale 00484960588

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