AGM Information • Jul 30, 2024
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la presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 125ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e degli artt. 72 e 84ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Elica S.p.A. ("Elica" o "Società") convocata per il giorno 19 settembre 2024, in unica convocazione, avente ad oggetto talune modifiche allo statuto della Società ("Statuto").
Le proposte di modifica illustrate nella presente relazione, riguardano:
Con riguardo alle motivazioni che hanno indotto la Società a sottoporre all'Assemblea le modifiche in oggetto, vi sono:
Le recenti modifiche normative introdotte dalla l. n. 21/2024 (cd. "DDL Capitali") modificano la disciplina del voto maggiorato, già precedentemente prevista dall'art. 127quinquies del TUF, limitatamente alla possibilità per gli "azionisti fedeli" di disporre fino ad un massimo di due (2) voti per ciascuna azione, trascorsi ventiquattro (24) mesi dall'iscrizione in apposito elenco ("voto maggiorato ordinario").
Con il DDL Capitali, il legislatore – in linea con altri ordinamenti europei – ha introdotto la possibilità di disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione dei 24 mesi previsti per la maggiorazione ordinaria, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco speciale, fino ad un massimo complessivo di 10 voti per azione ("voto maggiorato rafforzato").
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Elica S.p.A. Via Ermanno Casoli, 2 60044 Fabriano (AN) - Italia CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429 CAPITALE SOCIALE 12.644.560 INTERAMENTE VERSATO
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ritiene che, in una Società caratterizzata da forte concentrazione proprietaria, il voto maggiorato ordinario e il voto maggiorato rafforzato possano congiuntamente costituire uno strumento utile per sostenere la competitività e la crescita della Società.
Per completezza di informazione si riporta di seguito il nuovo testo dell'art. 127quinquies del TUF, che -seppur mantiene l'assetto precedente la riforma – viene riscritto nella sua interezza, ed in particolare, viene introdotto il comma due (2) che regola l'istituto della maggiorazione rafforzata.
«1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 4, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 4 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da tale data.
Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 2.
Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II, della presente parte. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 2 in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 2 può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 2 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.
La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 2 attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
Qualora le deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8 siano adottate nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 2 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4.
Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima
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dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione».
Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l'introduzione della maggiorazione ordinaria e rafforzata del diritto di voto ai sensi dell'art. 127quinquies del TUF e la conseguente modifica dello statuto sociale nei termini specificati di seguito:
Per le motivazioni sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione propone:
Le proposte di modifica statutaria ulteriori e conseguenti alle modifiche di cui agli artt. 8.5.1 e 8.5.2 vengono specificamente descritte nei paragrafi che seguono, nonché nel quadro sinottico che riporta il testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e nella nuova versione proposta.
***
La legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere appartenuta al medesimo soggetto, pertanto, il beneficio del voto maggiorato ordinario e rafforzato potrà spettare (i) al pieno proprietario con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario con diritto di voto, (iii) nonché all'usufruttuario o al creditore pignoratizio con diritto di voto.
Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione propone che il beneficio del voto maggiorato ordinario e rafforzato spetti (i) al pieno proprietario con diritto di voto e (ii) al nudo proprietario con diritto di
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voto, restando inteso che la costituzione di pegno, così come la concessione in usufrutto con conservazione espressa di voto in capo al titolare dell'azione non determina il venire meno del diritto di voto maggiorato.
Ai sensi dell'art. 127quinquies, comma 4, del TUF, il socio che intenda avvalersi della disciplina del voto maggiorato deve chiedere l'iscrizione in apposito elenco previsto dalla Società ("Elenco"). Il contenuto dell'Elenco è disciplinato dall'art. 143quaterdel Regolamento Emittenti.
L'Elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci; di conseguenza si applicano allo stesso le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 codice civile.
Ai fini della eseguibilità della delibera sull'introduzione del voto maggiorato ordinario e rafforzato, il Consiglio di Amministrazione propone:
Nella proposta di modifica dello statuto sociale che viene sottoposta all'Assemblea dei Soci la proposta del Consiglio di Amministrazione prevede che si specifichino, altresì:
Con riguardo alla richiesta di iscrizione nell'Elenco, si precisa che in aggiunta a quanto previsto ai sensi della normativa applicabile, il richiedente che non sia una persona fisica dovrà rilasciare apposita dichiarazione specificando se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché la relativa catena di controllo.
Con riguardo al diritto di recesso, la legge riserva all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato ordinario o rafforzato.
A tale riguardo, nella proposta sottoposta all'approvazione dell'Assemblea (art. 8.12) è riconosciuta in capo al socio la facoltà di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto. È fatta salva, altresì, la possibilità per il socio di chiedere nuovamente l'iscrizione nell'Elenco a seguito di rinuncia; in tal caso, la maggiorazione del diritto di voto sarà subordinata al decorso del periodo di appartenenza continuativa delle azioni previsto per la maturazione della stessa (8.7).
La normativa stabilisce che la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito (ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco venga privato del diritto di voto), ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alle soglie stabilite dal
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comma 2 dell'articolo 120 del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Pertanto, le modifiche proposte (art. 8.9) riflettono il dettato normativo.
Il comma 5 dell'art. 127quinquies del TUF rimette, invece, all'autonomia statutaria di prevedere la perdita del beneficio (o il relativo mantenimento) nei casi di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. A tale proposito la proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, in linea con la disposizione normativa citata, prevede:
Il comma 5 dell'art. 127quinquies del TUF rimette, altresì, all'autonomia statutaria determinare l'estensione del diritto di voto maggiorato alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile. A tale proposito la proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea prevede che il diritto di voto maggiorato si estenda proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile (art. 8.10).
Il comma 6 dell'art. 127quinquies del TUF statuisce che il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede il diritto di voto maggiorato può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato; specifica che la previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19; rimette, altresì, all'autonomia statutaria di prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
A tale proposito la proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea prevede che:
Il comma 11 dell'art. 127quinquies del TUF prevede che, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1 del medesimo articolo (voto maggiorato ordinario), rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.
A tale proposito la proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea prevede che nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi della normativa sopra citata, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione ai fini del computo del periodo continuativo previsto relativamente alla maturazione del diritto di voto maggiorato ordinario, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione (art. 8.10).
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In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, il Consiglio di Amministrazione propone di chiarire che qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. Non è, pertanto, richiesta l'approvazione speciale degli azionisti che siano, in ipotesi, titolari del beneficio (art. 8.13).
La proposta di modifica statutaria include la specificazione che, in linea con le previsioni di cui al comma 10 dell'art. 127quinquies del TUF, la maggiorazione del voto verrà computata anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale.
La maggiorazione del voto, sempre in conformità alla richiamata disposizione, non avrà effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale (art. 8.11).
Alla data odierna, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
Segue una tabella riepilogativa dell'attuale situazione relativa ai diritti di voto spettanti ai soci rilevanti, una tabella riepilogativa degli effetti della decisione, nel caso in cui entrambi i soci rilevanti aderissero al voto maggiorato ordinario, trascorsi 24 mesi dall'iscrizione nell'Elenco, nonché una tabella riepilogativa, nel caso in cui entrambi i soci rilevanti, trascorsi gli ulteriori successivi 12 mesi dall'iscrizione nell'Elenco, aderissero al voto maggiorato rafforzato:
| Dichiarante | Azionista diretto |
numero azioni | numero azioni totale |
% attuale |
|---|---|---|---|---|
| Francesco Casoli | Francesco Casoli | 160.000 | 33.600.445 | 53,062% |
| Fan S.r.l. | 33.440.445 | |||
| TIP S.p.A. | 13.636.000 | 21,534% | ||
| Totale parziale diritti di voto | 47.236.445 | |||
| Altri al lordo di azioni proprie | 16.086.355 | 25,404% | ||
| Totale complessivo diritti di voto |
63.322.800 | |||
| Capitale Sociale | 63.322.800 |
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| Dichiarante | Azionista diretto |
numero diritti di voto | % post maturazione X2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Francesco Casoli | Francesco Casoli Fan S.r.l. |
320.000 66.880.890 |
67.200.890 | 60,783% |
| TIP S.p.A. | 27.272.000 | 24,667% | ||
| Totale parziale diritti di voto |
94.472.890 | |||
| Altri al lordo di azioni proprie | 16.086.355 | 14,550% | ||
| Totale complessivo diritti di voto |
110.559.245 | |||
| Capitale Sociale | 63.322.800 |
IPOTESI MAGGIORAZIONE DIRITTI DI TUTTI I SOCI SOPRA AL 5% (X3 trascorso il periodo di maturazione) - con gli altri soci che non richiedono maggiorazione
| Dichiarante | Azionista diretto |
numero diritti di voto | % post maturazione X3 |
|
|---|---|---|---|---|
| Francesco Casoli | Francesco Casoli |
480.000 | 100.801.335 | 63,881% |
| Fan S.r.l. | 100.321.335 | |||
| TIP S.p.A. | 40.908.000 | 25,925% | ||
| Totale parziale diritti di voto |
141.709.335 | |||
| Altri al lordo di azioni proprie | 16.086.355 | 10,194% | ||
| Totale complessivo diritti di voto |
157.795.690 | |||
| Capitale Sociale | 63.322.800 |
I calcoli che precedono:
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La proposta di modifica statutaria oggetto della presente relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2024, con l'astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Casoli, e del Consigliere Cristina Casoli e con voto favorevole dei consiglieri indipendenti che costituiscono la maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica, e con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea Straordinaria.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Casoli, e la consigliera Cristina Casoli anche ai fini dell'art. 2391 del codice civile, hanno dichiarato il proprio interesse nei confronti della deliberazione in quanto, direttamente e indirettamente, possiedono complessivamente il 53,378% del capitale sociale di Elica. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle suddette dichiarazioni, ha ritenuto che il long-term commitment dei propri azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio della «maggiorazione del voto» a beneficio dei loyal shareholders sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholders. Attraverso la modifica in oggetto, infatti, la Società intende perseguire gli obiettivi meglio specificati nel precedente paragrafo 1 "Motivazioni delle variazioni proposte"; che il Consiglio ha ritenuto adeguati a giustificare le modifiche statutarie proposte in termini di interesse e convenienza per la Società alla relativa adozione.
Ai sensi dell'art. 2437 ss. del codice civile, ed in conformità alle previsioni del comma 8 dell'art. 127quinquies del TUF, sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso i soci assenti, astenuti e coloro che abbiano votato sfavorevolmente rispetto alla proposta di modifica dello statuto sociale relativa all'introduzione del voto maggiorato rafforzato di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ("Azionisti con diritto di recesso") in relazione a tutte o parte delle azioni detenute.
L'introduzione del voto maggiorato ordinario e le altre modifiche statutarie proposte non conferiscono alcun diritto di recesso a favore degli azionisti ai sensi di legge e di statuto.
Gli Azionisti legittimati potranno esercitare il diritto di recesso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ancona della delibera dell'Assemblea Straordinaria mediante l'invio ad Elica di una dichiarazione (la "Dichiarazione") con una delle seguenti modalità:
Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione sarà pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale.
La comunicazione dovrà contenere:
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L'azionista recedente sarà, inoltre, tenuto a chiedere all'intermediario, contestualmente all'invio della dichiarazione di recesso, l'emissione di una comunicazione attestante: (i) la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'intermediario; nonché (ii) l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso.
Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente, a pena di nullità della dichiarazione di recesso, dovrà altresì allegare alla dichiarazione di recesso l'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.
Ai sensi dell'art. 2437bis, comma 2, cod. civ., le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso sono indisponibili e non possono essere cedute o costituire oggetto di atti di disposizione fino alla loro liquidazione secondo le modalità di seguito indicate. A tale fine l'intermediario appone un vincolo scritturale sul conto presso il quale le azioni sono depositate.
Ai sensi dell'art. 2437ter, comma 3, cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, salvo che lo statuto preveda diversi criteri di liquidazione.
Pertanto, tenuto conto che la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea avviene nella stessa data di approvazione della presente relazione e non essendo previsti dallo statuto sociale criteri diversi per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, il valore di liquidazione, sulla base dei calcoli derivanti dall'utilizzo dei criteri di cui sopra, risulta pari ad Euro 1,9094 per azione ("Valore di Liquidazione").
Non sono emerse difficoltà e limiti nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso e non si rende necessario apportare nessun tipo di correzione per la determinazione della media aritmetica dei prezzi di chiusura.
Ai sensi dell'art. l'art. 2437quater cod. civ., una volta determinate le azioni oggetto di recesso, la procedura di liquidazione delle azioni dovrà seguire i seguenti passaggi:
Si evidenzia che si darà luogo alla liquidazione delle azioni solo qualora non si verifichi una delle Condizioni Risolutive di cui al successivo paragrafo 10. Diversamente, la delibera dell'Assemblea Straordinaria che ha, tra l'altro, legittimato il recesso sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento né all'acquisto da parte della Società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.
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Ulteriori dettagli sull'esercizio del recesso nonché le informazioni in merito alle modalità e ai termini della procedura di liquidazione (incluso il numero di azioni oggetto di recesso, l'offerta in opzione e in prelazione nonché l'eventuale offerta sul mercato) saranno forniti agli azionisti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili con comunicazioni pubblicate sul sito web della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
La modifica statutaria in oggetto, ove approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.
La delibera dell'Assemblea Straordinaria e, per l'effetto, l'efficacia della modifica statutaria di cui al punto 1.2 della presente relazione (i.e. introduzione del Voto Maggiorato Rafforzato) verrà meno laddove si verifichi anche uno solo dei seguenti eventi ("Condizioni Risolutive"):
fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che (a) l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437 quater codice civile e che (b) tali Condizioni Risolutive sono poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate.
Gli eventi dedotti in Condizione sono stati determinati da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti ritenuti congrui:
Elica comunicherà al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) delle Condizioni Risolutive.
Si riporta di seguito il testo degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nella versione vigente e nella nuova versione proposta.
***
| Statuto Vigente | Nuova proposta |
|---|---|
| 8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, |
8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, |
| liberamente trasferibili e conferiscono ai loro | liberamente trasferibili e conferiscono ai loro |
| possessori eguali diritti. La qualità di azionista | possessori eguali diritti, salvo quanto previsto |
| comporta adesione incondizionata al | infra in materia di voto maggiorato. La qualità di |
| presente statuto. | azionista comporta adesione incondizionata al |
| presente statuto. | |
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| 8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile. |
[invariato] |
|---|---|
| 8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteristiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, Codice Civile. |
[invariato] |
| 8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile. |
[invariato] |
| 8.5 La maturazione del voto maggiorato avviene secondo le disposizioni che seguono: 8.5.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto al successivo art. 8.7 ("Elenco") sono attribuiti 2 (due) voti ("voto maggiorato ordinario"). 8.5.2 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui al precedente ciascuna azione 8.5.1, art. a al medesimo iscritto appartenuta soggetto nell'Elenco previsto al successivo art. 8.7, fino a un massimo complessivo di tre (3) voti per azione la maggiorazione derivante (compresa dall'acquisizione del diritto di voto maggiorato ordinario) ("voto maggiorato rafforzato"). |
|
| 8.6 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto automaticamente al matura decorso dei periodi precedentemente indicati all'art. 8.5, l'acquisizione del beneficio alla , maggiorazione del diritto di voto sarà efficace salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile: dal quinto giorno di mercato aperto del a) mese di calendario successivo a quello in cui si verificate le condizioni sono richieste dallo la statuto per maggiorazione del diritto di voto; ovvero b) dalla record date dell'Assemblea, determinata ai sensi della normativa |
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| vigente, che cada successivamente alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto. |
|---|
| dei presupposti ai fini 8.7 L'accertamento dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di soggetti terzi sulla base delle appositamente incaricati - risultanze di un apposito elenco (l'"Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono: a) al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il legittimato dovrà soggetto presentare un'apposita richiesta alla Società per il tramite del da incaricato, soggetto terzo questa allegando apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; b) la maggiorazione può essere richiesta anche solo per una parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni le quali richieda l'iscrizione per nell'Elenco; in tal il diritto di voto caso, maggiorato matura al termine del periodo di maturazione decorrente dalla data di iscrizione. c) qualora il richiedente non sia una persona fisica dovrà rilasciare apposita dichiarazione specificando se è sottoposto a controllo diretto o identificativi indiretto di terzi ed i dati dell'eventuale controllante, nonché la relativa catena di controllo; d) l'iscrizione nell'Elenco sarà effettuata a cura della Società, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta da parte del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione di cui sopra e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea; l'Elenco, oltre alle ulteriori informazioni e) richieste ai sensi della normativa applicabile, informazioni: contiene almeno le seguenti l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli |
| ad esse relativi, nonché la data di iscrizione; f) all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui |
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all'art. 2422 c.c. e ogni altra disposizione vigente in materia;
g) sarà cura della Società aggiornare l'Elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La Società ha il diritto di richiedere al socio iscritto nell'Elenco una dichiarazione di permanenza dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
h) la Società procede, altresì, su indicazione dell'intermediario o in relazione alle risultanze altrimenti acquisite, alla cancellazione dall'Elenco, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nei seguenti casi:
T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec [email protected] Codice SDI - Y1NM1XC
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AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 CERTIFIED COMPANY elica.com
vincolo sulle azioni in forza dei quali
| l'azionista iscritto nell'Elenco risulti |
|---|
| privato del diritto di voto, ovvero |
| b) in caso di cessione diretta o indiretta di |
| partecipazioni di controllo in società o |
| enti che detengono azioni voto a |
| maggiorato in misura superiore alla |
| soglia prevista dall'articolo 120, comma |
| 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. |
| Resta inteso che la costituzione di pegno, così |
| usufrutto la concessione in come con |
| conservazione espressa di voto in capo al titolare |
| dell'azione non determina il venire meno del |
| diritto di voto maggiorato. |
| la nozione di |
| Ai fini del presente articolo 8.9. |
| controllo è quella prevista dalla disciplina |
| normativa degli emittenti quotati. |
| 8.10 Il diritto di voto maggiorato: |
| è conservato a favore dell'erede e/o a) |
| legatario in caso di trasferimento, diretto |
| o indiretto, del diritto reale legittimante |
| per effetto di successione a causa di |
| fattispecie equipollenti (o morte es. |
| patto di famiglia, costituzione di trust, |
| fondo patrimoniale fondazione o |
| familiare); |
| è conservato in caso di fusione (anche b) |
| transfrontaliera) o scissione del titolare |
| favore delle azioni della società a |
| risultante dalla fusione o beneficiaria |
| della scissione, sia che si tratti di |
| trasferimento diretto (con riguardo alle |
| azioni della società) che indiretto (con |
| riguardo a partecipazioni nell'ente che a |
| sua volta detenga azioni della Società. A |
| fusione, tale proposito, nei casi di |
| scissione trasformazione o |
| transfrontaliera ai sensi del d. lgs. 2023 n. |
| 19, o ai sensi dell'art. 25, comma 3, della |
| L. n. 218/1995, se la società risultante da |
| dette operazioni è una società con azioni |
| quotate o in corso di quotazione ai fini |
| del computo del periodo continuativo |
| previsto ai fini della maturazione del |
| diritto di voto maggiorato ordinario, |
| rileva anche il di titolarità |
| periodo |
| ininterrotta prima dell'iscrizione |
| nell'Elenco di azioni con diritto di voto |
| della società incorporata, scissa o |
| soggetta a trasformazione comprovato |
| dall'attestazione rilasciata da un |
| intermediario autorizzato ovvero con |
| altri mezzi idonei ai sensi |
| dell'ordinamento dello che Stato |
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| disciplina la società incorporata, scissa o |
|---|
| soggetta a trasformazione; |
| può spettare anche alle azioni assegnate c) |
| in cambio di quelle cui è attribuito il |
| diritto di voto maggiorato in caso di |
| fusione (anche transfrontaliera) di o |
| scissione, qualora ciò sia previsto dal |
| relativo progetto; |
| d) si estende proporzionalmente alle azioni |
| di nuova emissione in caso di un aumento |
| di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. |
| e di aumento di capitale mediante nuovi |
| conferimenti effettuati nell'esercizio del |
| diritto di opzione; |
| è conservato in caso di trasferimento da e) |
| un portafoglio ad altro degli OICR gestiti |
| da uno stesso soggetto. |
| 8.11 La maggiorazione del diritto di voto si |
| anche la determinazione dei computa per |
| quorum costitutivi e deliberativi che fanno |
| riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma |
| non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, |
| spettanti in forza del possesso di determinate |
| aliquote di capitale. 8.12 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a |
| colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di |
| rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in |
| tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di |
| voto, mediante comunicazione scritta da inviare |
| alla Società per il tramite del da questa soggetto |
| incaricato, fermo restando che la maggiorazione |
| del diritto di voto può essere nuovamente |
| acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata |
| rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e |
| il decorso integrale del periodo di appartenenza |
| continuativa delle azioni secondo quanto |
| previsto dal precedente articolo 8.7. |
| modifica 8.13 Qualsivoglia (migliorativa o |
| peggiorativa) della disciplina della |
| maggiorazione del voto dettata dal presente |
| articolo o la sua soppressione non richiedono |
| l'approvazione di alcuna assemblea speciale ex |
| art. 2376 c.c., ma unicamente l'approvazione da |
| parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di |
| legge. |
| Le risultanze dell'Elenco sono messe a 8.14 |
| disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su |
| informatico in formato supporto un |
| comunemente utilizzato. |
| Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, |
| la Società rende noti, mediante pubblicazione |
| nel proprio sito internet, i nominativi degli |
| azionisti titolari di partecipazioni superiori alla |
| soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, D. |
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Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, salvi gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.
Con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno "Introduzione dell'art. 8.5.1 e conseguente modifica dell'art. 8.1, nonché introduzione degli artt. 8.5 (con esclusione dell'art. 8.5.2) a 8.14" (VOTO MAGGIORATO ORDINARIO):
"L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
"L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec [email protected] Codice SDI - Y1NM1XC
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fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che a) l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437quater codice civile e (b) che tali condizioni risolutive sono poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcuna di esse.
Fabriano, 30 luglio 2024 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Francesco Casoli
T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec [email protected] Codice SDI - Y1NM1XC
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