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Unicredit Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 27, 2017

4272_agm-r_2017-10-27_0cf3004b-6494-4b8d-8c16-fa002d59f13a.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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Modulo per la sollecitazione di deleghe

UniCredit S.p.A. (il "Promotore", "UniCredit", o l'"Emittente"), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il "Soggetto Delegato"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") con riferimento all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit, convocata, in unica convocazione, per il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 16:00 (o, se successivo, all'orario di chiusura dell'Assemblea degli azionisti ordinari convocata in sede ordinaria e straordinaria nello stesso luogo e giorno), in Milano, presso il Pavilion, Piazza Gae Aulenti, 10, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente, www.unicreditgroup.eu, all'indirizzo: www.unicreditgroup.eu/assembleaspecialedicembre2017, in data 26 settembre 2017.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione entro il giorno antecedente l'Assemblea Speciale e, pertanto, entro le ore 23:59 del 3 dicembre 2017, con una delle seguenti modalità:

  • via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
  • via posta elettronica all'indirizzo: [email protected];
  • via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A. Via XXIV Maggio, 43 00185 – Roma Alla C.A. di Renato Di Vizia

______________________________________________________________________________________

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

______________________________________________________________________________________ Delegante persona fisica

Il/la …………………………………… (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a
………………………………… il …………………….,
residente
a …………….…………
(città)
in
…………………………………………………………………… (indirizzo),
C.F. ………………………………,
telefonoEmail

Delegante persona giuridica o altro ente

ente a cui spetta
……………………………………………………………… (indirizzo), C.F./P.I.………………………………………
il diritto di voto), con sede in …………….………… …………………………………… (denominazione del soggetto persona giuridica o altro
(città)
in
titolarità del diritto) TelefonoEmail, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato (allegare la documentazione comprovante la
titolare del diritto di voto al 23 novembre 2017 (c.d. record date) in qualità di:
…………………………………

[titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, o altro (specificare)]

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

  • comunicazione n. …………………………... (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
  • eventuali codici identificativi ..................................................................................................

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), il Promotore in quanto emittente le azioni per cui si chiede il conferimento della delega, è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme alla propria proposta;

PRESA VISIONE della relazione del Consiglio di Amministrazione di UniCredit;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato dal Promotore, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, rappresentata da una delle seguenti persone, in relazione alle quali non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

  • Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
  • Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
  • Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
  • Matteo Gabriel Antoni, nato a Caracas il 16/06/1984, C.F. NTNMTG84H16Z614P

a partecipare e votare all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. ........................... azioni di risparmio al portatore (codice ISIN IT0005239378) e/o n. ........................... azioni di risparmio nominative (codice ISIN IT0005239386) registrate nel/i conto/i titoli n. ………………………………….. presso (intermediario depositario) …………………………………………….............. ABI …………… CAB …………….

(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

"L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di
UniCredit S.p.A.
RILASCIA
LA DELEGA
PER
VOTARE A FAVORE

avendo
esaminato
la Relazione
Illustrativa
predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi
dell'articolo
72 e in conformità
con
l'Allegato
3A del Regolamento
CONSOB
n.
11971
del 14 maggio
1999,
e la proposta
ivi
contenuta;
RILASCIA
LA DELEGA
PER
VOTARE CONTRARIO

avendo
preso
atto
della
deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria di UniCredit S.p.A.
che
ha approvato
la conversione
obbligatoria
delle
azioni
di risparmio
in azioni
ordinarie
e
l'adozione delle conseguenti modifiche statutarie;
RILASCIA
LA DELEGA
CON
ISTRUZIONE
DI ASTENERSI
DALLA VOTAZIONE
delibera
1)
di
approvare,
ai sensi
dell'articolo
146,
comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio
1998,
e porre
in essere
la deliberazione
dell'assemblea straordinaria concernente, per quanto
di propria competenza, la conversione obbligatoria
delle azioni di risparmio esistenti in azioni ordinarie
della
Società
con godimento
regolare
e aventi
le
stesse caratteristiche delle azioni ordinarie esistenti
alla
data
dell'operazione,
con
un rapporto
di
conversione, per ciascuna azione di risparmio, pari a
n. 3,82 azioni ordinarie, attribuendo azioni ordinarie
di nuova emissione e/o azioni proprie detenute dalla
Società stessa, ed un conguaglio pari a Euro 27,25,
quest'ultimo
da imputare
alla Riserva
Disponibile
("Sovrapprezzi di emissione") come risultante dalla
situazione finanziaria al 30 giugno 2017 di UniCredit
S.p.A. inclusa nel bilancio semestrale approvato dal
Consiglio di Amministrazione il 2 agosto 2017;
2) di modificare gli articoli 5 e 32 dello Statuto della
Società attualmente in vigore, di eliminare l'articolo 7
dello
Statuto
della
Società, e di rinumerare
quale
nuovo articolo 7 i primi tre commi dell'articolo 8 dello
Statuto
della
Società
e quale
nuovo
articolo
8 il
comma 4 dello stesso articolo 8, come segue:
"Articolo 5
1.
Il capitale
sociale,
interamente
sottoscritto
e
versato,
è di Euro
20.880.549.801,81
diviso
in
x.xxx.xxx.xxx
azioni
ordinarie
prive
del valore
nominale.
2. Le azioni sono nominative.
3.
Il capitale
sociale
può essere
aumentato
per
deliberazione dell'Assemblea, anche a norma dell'art.
2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice
Civile, con emissione di azioni anche fornite di diritti
diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.
4.
L'Assemblea
Straordinaria
può
deliberare
l'assegnazione
di utili
ai prestatori
di lavoro
dipendenti della società o di società controllate in
ottemperanza alla normativa vigente."
"Articolo 7
1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una
volta
all'anno,
entro
180
giorni
dalla
chiusura
dell'esercizio
sociale,
per deliberare
sugli
oggetti
attribuiti
dalla
normativa
vigente
e dallo
Statuto
sociale alla sua competenza.
2.
In particolare,
l'Assemblea
Ordinaria
oltre
a
stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa
nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e
incentivazione a favore dei componenti degli organi
con funzione di supervisione strategica, gestione e
controllo
e del restante
personale;
(ii) i piani
di
remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i
criteri
per la determinazione
del compenso
da
accordare
in caso
di conclusione
anticipata
del
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in
termini
di annualità
della
remunerazione
fissa
e
l'ammontare
massimo
che
deriva
dalla
loro
applicazione. All'Assemblea deve essere assicurata
adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di
remunerazione.
3.
Inoltre
l'Assemblea
Ordinaria,
in sede
di
approvazione
delle
politiche
di remunerazione,
ha
facoltà di deliberare un rapporto tra la componente
variabile
e quella
fissa
della
remunerazione
individuale del personale superiore a quello di 1:1,
ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo
che
la proposta
potrà
ritenersi
validamente
approvata:
- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale
sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui
l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del
capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale
sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il
capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita."
"Articolo 8
1.
L'Assemblea
Straordinaria
è convocata
ogni
qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie
ad essa riservate dalla normativa vigente."
"Articolo 32
1. L'utile netto risultante dal bilancio è destinato come
segue:
a) alla riserva una quota non inferiore al 10%, finché
la
riserva
risulti
di ammontare
pari al massimo
previsto dalle disposizioni di legge;
b) per l'utile che residua e del quale l'Assemblea
deliberi la distribuzione su proposta del Consiglio di
Amministrazione,
alle azioni
ordinarie
a titolo
di
dividendo;
c) sulla destinazione dell'utile non distribuito delibera
l'Assemblea
su
proposta
del
Consiglio
di
Amministrazione.
2.
L'Assemblea,
su proposta
del Consiglio,
può
attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il
pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in
parte,
in denaro
o mediante
consegna
di azioni
ordinarie,
aventi
le medesime
caratteristiche
delle
azioni in circolazione alla data di assegnazione.
In
caso
di attribuzione
della
suddetta
facoltà,
l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le
modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni,
stabilendo la modalità di regolamento del pagamento
del
dividendo
in caso
di mancato
esercizio
della
suddetta facoltà da parte degli azionisti.
3.
L'Assemblea,
su proposta
del Consiglio,
può
deliberare
altresì
la formazione
e l'incremento
di
riserve
di carattere
straordinario
e speciale
da
prelevarsi
dall'utile
netto
anche
in antecedenza
ai
riparti di cui alle precedenti lettere b) e c).
4.
L'Assemblea,
su proposta
del Consiglio
di
Amministrazione,
può allocare
una quota
dell'utile
netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale,
assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del
Consiglio di Amministrazione stesso.
5.
La Società
può deliberare
la distribuzione
di
acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei
limiti consentiti dalla normativa vigente."
3) di conferire i poteri e mandato al Presidente del
Consiglio
di Amministrazione
e all'Amministratore
Delegato, anche disgiuntamente, nei limiti di legge,
con facoltà di subdelega al Personale della Società,
per compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni
per l'integrale esecuzione delle delibere di cui sopra,
ivi incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
(i)
definire
le ulteriori
condizioni
e modalità
della
Conversione Obbligatoria, incluso, tra l'altro, la data
di efficacia della stessa, concordandola con Borsa
Italiana S.p.A.; (ii) definire termini e modalità della
procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso
cui sono legittimati gli azionisti di risparmio ai sensi
dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile;
(iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle
azioni
di risparmio
oggetto
di recesso,
anche
acquistando se necessario tali azioni utilizzando le
riserve
disponibili;
(iv) includere
nello
Statuto
il
numero
esatto
di azioni
ordinarie
ad esito
della
Conversione Obbligatoria e (v) compiere ogni altra
formalità
al fine
di ottenere
le necessarie
autorizzazioni
per le delibere
di cui sopra
e, in
generale,
ogni
altra
autorizzazione
per l'integrale
esecuzione
delle
delibere,
unitamente
a ogni
necessario
potere,
nessuno
escluso
o eccettuato,
incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte
alle delibere (non modificando in modo sostanziale il
contenuto delle delibere stesse) ritenute necessarie
e/o
opportune
per il deposito
presso
il Registro
Imprese o per l'attuazione di leggi e regolamenti o
che
dovessero
essere
richieste
dalle
competenti
Autorità
di Vigilanza
nonché
procedere
con
il
deposito
e l'iscrizione
presso
il Registro
Imprese
delle modifiche statutarie approvate".

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione:

CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea :

CONFERMA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

MODIFICA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) ................................. ....................................... sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (barrare la casella interessata)

  • □ creditore pignoratizio
  • □ riportatore
  • □ usufruttuario
  • □ custode
  • □ gestore

□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

□ altro (specificare)

DATA …………………………… FIRMA ……………………………………

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

  1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

  2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

  3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

  4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

  5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

  6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

  7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

  1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

  2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

  1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

  2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 136

(Definizioni)

  1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

  1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

  1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

  2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 142

(Delega di voto)

  1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

  2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

  1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

  2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

  3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

  1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

  1. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

  1. …comma abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ….

  2. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

  1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

  2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

  1. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

  2. comma abrogato con delibera n. 17730/2011

  3. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

  4. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

  5. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

  • i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

  • i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

  1. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

  2. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

  3. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

  1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

  2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

  3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

  4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

  5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

  6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

  7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

  1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

  3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

  4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

  5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

  1. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

  2. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

  1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

  2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.