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Pirelli & C AGM Information 2020

Apr 28, 2020

4052_egm_2020-04-28_5485aadb-8dc4-4a55-9d97-a92fc3fd6eb8.pdf

AGM Information

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Pirelli & C. S.p.A.

Relazioni all'Assemblea del 18 giugno 2020

Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria)

Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1) Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, anche in sede straordinaria, per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società"), connesse in prevalenza alla necessità di adeguare il testo statutario alla recente nuova disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (la "Legge di Bilancio").

Con l'occasione, si è proceduto, altresì, ad ulteriori interventi di aggiornamento e – il Consiglio di Amministrazione ritiene – di miglioramento del testo, mirati a dare maggiore chiarezza, sistematicità e completezza al documento. In particolare è proposto: (i) di attribuire specifica evidenza alla figura del Vice Presidente (in linea con l'assetto di governance che la Società si è data a valle della quotazione in Borsa avvenuta nel mese di ottobre 2017) e (ii) di esplicitare in Statuto la facoltà da parte degli amministratori di deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, come già consentito dalla normativa.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto.

Articolo 6 (Capitale sociale)

Le modifiche proposte con l'introduzione di un nuovo comma (sesto) hanno la finalità di porre in evidenza nel testo statutario, mediante un rinvio alla norma, la facoltà già attribuita dalla legge agli amministratori di emettere obbligazioni di qualsiasi natura (purchè non convertibili in azioni della Società).

Articolo 9 (Assemblea)

All'art. 9 è inserita la previsione secondo la quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi sia sostituito nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Articolo 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società)

Articolo 10: Come noto, la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha (i) introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire, per almeno tre mandati consecutivi, il rispetto di un criterio di riparto relativo alla composizione degli organi sociali, in base al quale il genere meno rappresentato "ottenga" almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti; e (ii) stabilito che in sede di primo mandato successivo all'entrata in vigore della legge (i.e. 12 agosto 2012) la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli Amministratori e dei Sindaci eletti.

In seguito, il tema è stato oggetto di due recenti iniziative legislative, entrambe sostanzialmente volte a prorogare gli effetti della legge 120/2011, e in particolare:

  • da un lato, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 124/2019 (la "Legge di Conversione"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende stabilire un prolungamento del regime temporale dell'attuale quota di un terzo, estendendone la validità per altri tre mandati (dunque per un totale di sei mandati complessivi); e

  • dall'altro lato, la Legge di Bilancio, che introduce una nuova quota per il genere meno rappresentato pari a due quinti dell'organo (i.e. il 40%) e che trova applicazione per sei mandati consecutivi (i.e. per 18 anni) a partire dal primo rinnovo dell'organo sociale successivo alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2020).

Si precisa che la Legge di Conversione e la Legge di Bilancio – che, come detto, sul punto contengono previsioni di differente contenuto - hanno pari rango e, pertanto, la Legge di Bilancio, essendo temporalmente successiva, abroga la Legge di Conversione.

In particolare, ai sensi dei novellati articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come modificati dalla richiamata Legge di Bilancio, lo statuto deve (i) prevedere che, per sei mandati consecutivi, il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori e dei sindaci effettivi; (ii) disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del predetto criterio. Resta salvo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 120/2011, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

I predetti articoli definiscono inoltre un articolato e progressivo sistema sanzionatorio là dove la composizione dell'organo sociale risultante dall'elezione non rispetti il previsto criterio di riparto.

Al fine di recepire le novità legislative che precedono, all'art. 10 (così come anche all'art. 16 per il Collegio Sindacale) sono proposte modifiche di mero adeguamento al novellato art. 147-ter del TUF. Nello specifico, sulla base di quanto riportato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, è stato chiarito che le liste che contengono un numero di candidati pari a tre devono includere candidati di genere diverso (uno dei quali di numero necessariamente superiore all'altro), mentre le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a quattro devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, come ora, conterrà pertanto di volta in volta le necessarie indicazioni agli azionisti per la presentazione di liste di candidati in conformità allo statuto e alla disciplina di legge. Il mantenimento del rinvio all'avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre nello Statuto sociale clausole eccessivamente complesse per assicurare il rispetto dei criteri di riparto nonché per evitare successive modifiche al testo statutario nel caso di variazione della disciplina che regola la materia.

In aggiunta (nuovo quindicesimo comma con conseguente rinumerazione dei commi successivi), è stata altresì inserita la previsione secondo cui spetta al Consiglio di Amministrazione (nella sua prima riunione successiva al rinnovo) la nomina del Presidente in assenza di tale nomina da parte dell'Assemblea. In linea con quanto proposto all'art. 9 (assemblea) viene proposta anche per la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione il medesimo meccanismo per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11: Avvalendosi delle facoltà previste dalla legge, si propone di estendere le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione per i casi di incorporazione in Pirelli o di scissione a favore di Pirelli di società di cui Pirelli medesima possegga almeno il 90 per cento delle azioni o quote e di riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nei casi consentiti dalla legge, ciò al fine di semplificare l'iter approvativo di alcune operazioni senza peraltro compromettere i relativi presidi informativi posti dalla normativa a tutela degli azionisti.

Viene inoltre esplicitamente ribadita l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione la competenza per la nomina o la revoca di Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori, determinandone poteri e attribuzioni, con facoltà del Consiglio medesimo di deferire agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali la nomina e revoca dei Direttori e dei Vice Direttori.

Articolo 12: Accanto a una modifica di carattere meramente formale ("Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica preventivamente gli argomenti oggetto

di trattazione…"), si propone di estendere anche al Segretario della riunione (oltre che al Presidente) il compito di rilasciare copie o estratti delle verbalizzazioni consiliari che non siano fatti in forma notarile.

Articolo 13: Anche le modifiche proposte all'art. 13 (come già in precedenza per gli artt. 9 e 10 in particolare) sono finalizzate a riconoscere in capo al Vice Presidente (qualora nominato), al pari del Presidente e dell'Amministratore Delegato, la rappresentanza della Società verso i terzi.

Articolo 16 (Collegio Sindacale)

Articolo 16: Richiamate le considerazioni svolte in relazione alle proposte di modifica dell'art. 10 in materia di quote di genere, all'art. 16 si è adeguata la previsione che stabilisce per il Collegio Sindacale il minimo di quote del genere meno rappresentato in conformità al novellato art. 148 del TUF. Nello specifico, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, sempre secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

***

Tenuto conto di tutto quanto sopra, si propone di dare corso, nei termini di seguito riportati, alla modifica degli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello Statuto sociale di Pirelli.

***

2) Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.

***

4) Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

"l'assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12, 13 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale

DELIBERA

1) di modificare gli articoli 6 (Capitale Sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12, 13 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale di Pirelli come segue:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
CAPITALE SOCIALE CAPITALE SOCIALE
Articolo 6 Articolo 6
6.1 Tutte
le
azioni
sono
nominative.
È
comunque escluso il rilascio di titoli azionari
essendo la società sottoposta al regime di
dematerializzazione obbligatoria degli strumenti
finanziari emessi.
6.2 Alle azioni costituenti il capitale sociale si
applicano le disposizioni di legge in materia di
rappresentazione, legittimazione e circolazione
della partecipazione sociale previste per gli
strumenti
finanziari
negoziati
nei
mercati
regolamentati.
6.1 Tutte
le
azioni
sono
nominative.
È
comunque escluso il rilascio di titoli azionari
essendo la Società sottoposta al regime di
dematerializzazione obbligatoria degli strumenti
finanziari emessi.
6.2 Alle azioni costituenti il capitale sociale si
applicano le disposizioni di legge in materia di
rappresentazione, legittimazione e circolazione
della partecipazione sociale previste per gli
strumenti
finanziari
negoziati
nei
mercati
regolamentati.
6.3 L'eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari non
attribuisce diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all'approvazione della relativa
deliberazione.
6.4 Nel caso di comproprietà di una azione, i
diritti
dei
comproprietari
debbono
essere
esercitati da un rappresentante comune da essi
nominato. La titolarità dell'azione comporta
adesione allo Statuto della Società.
6.5 La Società può emettere, ai sensi della
legislazione
di
tempo
in
tempo
vigente,
categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi,
anche per quanto concerne l'incidenza delle
perdite, determinandone il contenuto con la
deliberazione di emissione.
6.3 L'eventuale introduzione o rimozione di
vincoli alla circolazione dei titoli azionari non
attribuisce diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all'approvazione della relativa
deliberazione.
6.4 Nel caso di comproprietà di una azione, i
diritti
dei
comproprietari
debbono
essere
esercitati da un rappresentante comune da essi
nominato. La titolarità dell'azione comporta
adesione allo Statuto della Società.
6.5 La Società può emettere, ai sensi della
legislazione
di
tempo
in
tempo
vigente,
categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi,
anche per quanto concerne l'incidenza delle
perdite, determinandone il contenuto con la
deliberazione di emissione.
6.6
L'emissione di obbligazioni è deliberata
dagli
amministratori a norma e con le
modalità di legge.
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
Articolo 9 Articolo 9
9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è
presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di assenza o
impedimento
di
quest'ultimo,
dall'Amministratore
Delegato.
In
caso
di
assenza
dei
soggetti
sopra
indicati,
la
presidenza spetterà ad altra persona scelta
dall'assemblea con il voto della maggioranza del
capitale rappresentato in assemblea.
9.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un
Segretario nominato dall'assemblea con il voto
della maggioranza del capitale rappresentato in
assemblea, che può essere scelto anche al di
fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario
non è necessaria quando per la redazione del
verbale dell'assemblea sia designato un notaio.
9.3 Il Presidente dell'assemblea presiede la
medesima e, ai sensi di legge e del presente
statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il
Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità
della
costituzione
dell'adunanza;
accerta
l'identità
dei
presenti
ed
il
loro
diritto
di
intervento, anche per delega; accerta il numero
legale per deliberare; dirige i lavori, anche
stabilendo un diverso ordine di discussione degli
argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il
Presidente adotta altresì le opportune misure ai
fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle
9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è
presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in caso di assenza o
impedimento di quest'ultimo, nell'ordine dal
Vice
Presidente
o
dall'Amministratore
Delegato. In caso di assenza o impedimento
dei
soggetti
sopra
indicati,
la
presidenza
spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea
con il voto della maggioranza del capitale
rappresentato in assemblea.
9.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un
Segretario nominato dall'assemblea con il voto
della maggioranza del capitale rappresentato in
assemblea, che può essere scelto anche al di
fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario
non è necessaria quando per la redazione del
verbale dell'assemblea sia designato un notaio.
9.3 Il Presidente dell'assemblea presiede la
medesima e, ai sensi di legge e del presente
statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il
Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità
della
costituzione
dell'adunanza;
accerta
l'identità
dei
presenti
ed
il
loro
diritto
di
intervento, anche per delega; accerta il numero
legale per deliberare; dirige i lavori, anche
stabilendo un diverso ordine di discussione degli
argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il
Presidente adotta altresì le opportune misure ai
votazioni,
definendone
le
modalità
ed
fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle
accertandone i risultati. votazioni,
definendone
le
modalità
ed
9.4 Le deliberazioni dell'assemblea constano da
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea
o dal notaio.
9.5 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve
essere redatto da un notaio designato dal
Presidente dell'assemblea.
9.6 Le copie e gli estratti che non siano fatti in
forma notarile saranno certificati conformi dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
accertandone i risultati.
9.4 Le deliberazioni dell'assemblea constano da
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea
o dal notaio.
9.5 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve
essere redatto da un notaio designato dal
Presidente dell'assemblea.
9.6 Le copie e gli estratti che non siano fatti in
forma notarile saranno certificati conformi dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
Articolo 10 Articolo 10
10.1 La società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto fino a quindici
membri che durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
10.2
La
nomina
del
Consiglio
di
10.1 La Società è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto fino a quindici
membri che durano in carica tre esercizi e sono
rieleggibili.
10.2
La
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione avviene sulla base di liste
presentate dai soci ai sensi dei successivi
Amministrazione avviene sulla base di liste
presentate dai soci ai sensi dei successivi
commi nelle quali i candidati devono essere commi nelle quali i candidati devono essere
elencati mediante un numero progressivo.
10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da
elencati mediante un numero progressivo.
10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da
coloro
che
le
presentano,
devono
essere
coloro
che
le
presentano,
devono
essere
depositate presso la sede della Società, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per
depositate presso la sede della Società, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei
componenti
del
Consiglio
di
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Esse
sono
messe
a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
Amministrazione.
Esse
sono
messe
a
disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste sul sito Internet e con le altre modalità previste
dalla Consob con regolamento almeno ventuno dalla Consob con regolamento almeno ventuno
giorni prima della data dell'assemblea.
10.4 Ogni socio può presentare o concorrere
giorni prima della data dell'assemblea.
10.4 Ogni socio può presentare o concorrere
alla presentazione di una sola lista e ogni alla presentazione di una sola lista e ogni
candidato può presentarsi in una sola lista a candidato può presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
10.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto
pena di ineleggibilità.
10.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto
i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano
complessivamente
titolari
di
azioni
complessivamente
titolari
di
azioni
rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale
sociale avente diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla
sociale avente diritto di voto nell'assemblea
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla
disciplina
regolamentare
emanata
dalla
disciplina
regolamentare
emanata
dalla
Commissione nazionale per le società e la Commissione nazionale per le società e la
borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione
borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione
delle liste entro il termine previsto per la delle liste entro il termine previsto per la
pubblicazione
delle
stesse
da
parte
della
pubblicazione
delle
stesse
da
parte
della
Società. Società.
10.6
Unitamente
a
ciascuna
lista
devono
10.6
Unitamente
a
ciascuna
lista
devono
depositarsi le accettazioni della candidatura da depositarsi le accettazioni della candidatura da
parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con
le quali i medesimi attestano, sotto la propria le quali i medesimi attestano, sotto la propria
responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
responsabilità,
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità,
nonché
ineleggibilità
e
di
incompatibilità,
nonché
l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per
le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve
essere depositato per ciascun candidato un essere depositato per ciascun candidato un
curriculum vitae contenente le caratteristiche curriculum vitae contenente le caratteristiche
personali e professionali con l'indicazione degli personali e professionali con l'indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo ricoperti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
presso altre società e del possesso dei requisiti presso altre società e del possesso dei requisiti
di indipendenza previsti, per gli amministratori di di indipendenza previsti, per gli amministratori di
società quotate, ai sensi di legge ovvero dal società quotate, ai sensi di legge ovvero dal
codice di comportamento fatto proprio dalla codice di comportamento fatto proprio dalla
Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i
generi, le liste che contengono un numero di generi, le liste che contengono un numero di
candidati pari o superiore a tre devono includere candidati
pari
o
superiore
a
tre
devono
candidati di genere diverso almeno nella misura includere candidati di genere diverso mentre le
minima richiesta dalla normativa di legge e/o liste che contengono un numero di candidati
regolamentare pro tempore vigente, secondo pari o superiore a quattro devono includere
quanto specificato nell'avviso di convocazione candidati di genere diverso almeno nella
dell'assemblea.
Eventuali
variazioni
che
misura minima richiesta dalla normativa di legge
dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo e/o
regolamentare
pro
tempore
vigente,
svolgimento
dell'assemblea
sono
secondo
quanto
specificato
nell'avviso
di
tempestivamente comunicate alla Società. convocazione
dell'assemblea.
Eventuali
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno
di effettivo svolgimento dell'assemblea sono
tempestivamente comunicate alla Società.
10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle 10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate. come non presentate.
10.8 Ogni avente diritto al voto può votare una 10.8 Ogni avente diritto al voto può votare una
sola lista. sola lista.
10.9
(A)
Alla
elezione
del
Consiglio
di
10.9
(A)
Alla
elezione
del
Consiglio
di
Amministrazione si procede come di seguito Amministrazione si procede come di seguito
precisato: precisato:
a) i quattro quinti degli amministratori
da
a) i quattro quinti degli amministratori da
eleggere sono scelti dalla lista che ha eleggere sono scelti dalla lista che ha
ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai
soci, nell'ordine progressivo con il quale soci, nell'ordine progressivo con il quale
sono elencati nella lista stessa, , con sono
elencati
nella
lista
stessa,
con
arrotondamento,
in
caso
di
numero
arrotondamento,
in
caso
di
numero
frazionario, all'unità inferiore; frazionario, all'unità inferiore;
b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre
liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse
sono divisi successivamente per numeri sono divisi successivamente per numeri
interi progressivi da uno fino al numero degli interi progressivi da uno fino al numero degli
amministratori da eleggere. I quozienti così amministratori da eleggere. I quozienti così

ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(B) Qualora venga presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno eletti dall'unica lista presentata.

10.10 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato al dodicesimo posto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

(B) Qualora venga presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno eletti dall'unica lista presentata.

10.10 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, l'ultimo dei candidati appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

nominato dalla maggioranza dei presenti. quest'ultimoquesti ultimi, la presidenza è
assunta da un altro consigliere nominato dalla
maggioranza dei presenti.
10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un
Segretario
che
può
anche
essere
scelto
all'infuori dei suoi membri.
10.17
Fino
a
contraria
deliberazione
dell'assemblea, gli amministratori non sono
vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice
civile.
10.1617 Il Consiglio di Amministrazione nomina
un Segretario che può anche essere scelto
all'infuori dei suoi membri.
10.1718
Fino
a
contraria
deliberazione
dell'assemblea, gli amministratori non sono
vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice
civile.
Articolo 11 Articolo 11
11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede
alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo
investito
di
tutti
i
più
ampi
poteri
di
amministrazione, salvo quelli che per norma di
legge
o
del
presente
statuto
spettano
all'assemblea.
11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del
Consiglio di Amministrazione sono attribuite le
determinazioni di adeguamento dello statuto a
disposizioni normative, il trasferimento della
sede della Società all'interno del territorio
nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione
di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e
amministrative,
rappresentanze,
agenzie
e
dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.
11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede
alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo
investito
di
tutti
i
più
ampi
poteri
di
amministrazione, salvo quelli che per norma di
legge
o
del
presente
statuto
spettano
all'assemblea.
11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del
Consiglio di Amministrazione sono attribuite le
determinazioni di incorporazione in Pirelli & C.
S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C.
S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A.
possegga almeno il 90 per cento delle azioni
o quote, la riduzione del capitale sociale in
caso di recesso del socio nei casi consentiti
dalla legge, l'adeguamento dello statuto a
disposizioni normative, il trasferimento della
sede della Società all'interno del territorio
nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione
di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e
amministrative,
rappresentanze,
agenzie
e
dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero.
11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti
correlate di maggiore o minore rilevanza, come
definite dalla procedura per le operazioni con
parti
correlate
adottata
dal
Consiglio
di
Amministrazione della Società, che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere da questa autorizzate, possono essere
concluse anche in deroga ai rispettivi iter
autorizzativi previsti nella procedura, purché alle
condizioni in essa previste.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale sono informati, anche a cura degli
organi delegati, sull'attività svolta, sul generale
andamento della gestione, sulla sua prevedibile
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società o dalle società controllate; in
11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti
correlate di maggiore o minore rilevanza, come
definite dalla procedura per le operazioni con
parti
correlate
adottata
dal
Consiglio
di
Amministrazione della Società, che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere da questa autorizzate, possono essere
concluse anche in deroga ai rispettivi iter
autorizzativi previsti nella procedura, purché alle
condizioni in essa previste.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale sono informati, anche a cura degli
organi delegati, sull'attività svolta, sul generale
andamento della gestione, sulla sua prevedibile
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla Società o dalle società controllate; in
particolare gli organi delegati riferiscono sulle
operazioni nelle quali essi abbiano un interesse,
per conto proprio o di terzi, o che siano
influenzate dal soggetto che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, ove esistente. La
comunicazione
viene
effettuata
tempestivamente e comunque con periodicità
almeno trimestrale, in occasione delle riunioni
ovvero per iscritto.
11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di
Amministrazione
delega
poteri
di
gestione
ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica
di Amministratore Delegato, attribuendo allo
stesso la firma sociale per i poteri conferiti.
11.6
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
nominare uno o più comitati con funzioni
consultive
e propositive, anche al fine
di
adeguare la struttura di corporate governance
alle
raccomandazioni
di
tempo
in
tempo
emanate dalle competenti autorità.
11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, previo parere del Collegio
Sindacale. Salvo revoca per giusta causa,
sentito il parere del Collegio Sindacale, il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari scade insieme al Consiglio di
Amministrazione che lo ha nominato.
11.8 Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti
contabili
societari
deve
essere
esperto in materia di amministrazione, finanza e
controllo e possedere i requisiti di onorabilità
stabiliti per gli amministratori. La perdita dei
requisiti comporta decadenza dalla carica, che
deve
essere
dichiarata
dal
Consiglio
di
Amministrazione
entro
trenta
giorni
dalla
conoscenza del difetto.
particolare gli organi delegati riferiscono sulle
operazioni nelle quali essi abbiano un interesse,
per conto proprio o di terzi, o che siano
influenzate dal soggetto che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, ove esistente. La
comunicazione
viene
effettuata
tempestivamente e comunque con periodicità
almeno trimestrale, in occasione delle riunioni
ovvero per iscritto.
11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di
Amministrazione
delega
poteri
di
gestione
ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica
di Amministratore Delegato, attribuendo allo
stesso la firma sociale per i poteri conferiti.
11.6
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può
nominare uno o più comitati con funzioni
consultive e propositive, anche
al fine di
adeguare la struttura di corporate governance
alle
raccomandazioni
di
tempo
in
tempo
emanate dalle competenti autorità.
11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, previo parere del Collegio
Sindacale. Salvo revoca per giusta causa,
sentito il parere del Collegio Sindacale, il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari scade insieme al Consiglio di
Amministrazione che lo ha nominato.
11.8 Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti
contabili
societari
deve
essere
esperto in materia di amministrazione, finanza e
controllo e possedere i requisiti di onorabilità
stabiliti per gli amministratori. La perdita dei
requisiti comporta decadenza dalla carica, che
deve
essere
dichiarata
dal
Consiglio
di
Amministrazione
entro
trenta
giorni
dalla
conoscenza del difetto.
11.9 Il Consiglio di Amministrazione può
nominare e revocare Direttori Generali, Vice
Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori,
determinandone poteri ed attribuzioni. La
nomina e revoca dei Direttori e dei Vice
Direttori
può
essere
dal
Consiglio
di
Amministrazione deferita agli Amministratori
Delegati e ai Direttori Generali.
Articolo 12 Articolo 12
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato
su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci
nella sede sociale od in quell'altro luogo che
sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato
su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci
nella sede sociale od in quell'altro luogo che
sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta
dall'Amministratore Delegato oppure da un
dall'Amministratore Delegato oppure da un
quinto dei Consiglieri in carica.
quinto dei Consiglieri in carica.
12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere
12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere
altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero
altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero
da
ciascun
sindaco
effettivo,
previa
da
ciascun
sindaco
effettivo,
previa
comunicazione al Presidente del Consiglio di
comunicazione al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Amministrazione.
12.3 Il Presidente comunica preventivamente gli
12.3 Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica
argomenti oggetto di trattazione nel corso della
preventivamente
gli
argomenti
oggetto
di
riunione consiliare e provvede affinché adeguate
trattazione nel corso della riunione consiliare e
informazioni
sulle
materie
da
esaminare
provvede affinché adeguate informazioni sulle
vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto
materie da esaminare vengano fornite a tutti i
delle circostanze del caso.
consiglieri, tenuto conto delle circostanze del
caso.
12.4 Le convocazioni si fanno con lettera,
12.4 Le convocazioni si fanno con lettera,
telegramma, telefax o posta elettronica inviati
telegramma, telefax o posta elettronica inviati
almeno cinque giorni prima (o, in caso di
almeno cinque giorni prima (o, in caso di
urgenza, almeno sei ore prima) di quello
urgenza, almeno sei ore prima) di quello
dell'adunanza,
a
ciascun
amministratore
e
dell'adunanza,
a
ciascun
amministratore
e
sindaco effettivo.
sindaco effettivo.
12.5
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può,
12.5
Il
Consiglio
di
Amministrazione
può,
tuttavia,
validamente
deliberare,
anche
in
tuttavia,
validamente
deliberare,
anche
in
assenza di formale convocazione, ove siano
assenza di formale convocazione, ove siano
presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi
presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi
in carica.
in carica.
12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari
12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari può
possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne
avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci
fa le veci ne accerti la necessità - mediante
ne accerti la necessità - mediante mezzi di
mezzi di telecomunicazione che consentano la
telecomunicazione
che
consentano
la
partecipazione al dibattito e la parità informativa
partecipazione al dibattito e la parità informativa
di tutti gli intervenuti.
di tutti gli intervenuti.
12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione
12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione
si considerano tenute nel luogo in cui si devono
si considerano tenute nel luogo in cui si devono
trovare, simultaneamente, il Presidente ed il
trovare, simultaneamente, il Presidente ed il
Segretario.
Segretario.
12.8 Per la validità delle deliberazioni del
12.8 Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione è necessaria la
Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed
presenza della maggioranza dei suoi membri ed
occorre la maggioranza dei voti espressi.
occorre la maggioranza dei voti espressi.
12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in
12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in
adunanze
tenute
mediante
mezzi
di
adunanze
tenute
mediante
mezzi
di
telecomunicazione sono trascritte nell'apposito
telecomunicazione sono trascritte nell'apposito
libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal
libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal
Segretario della riunione. Le relative copie ed
Segretario della riunione. Le relative copie ed
estratti che non siano fatti in forma notarile sono
estratti che non siano fatti in forma notarile sono
certificati conformi dal Presidente.
certificati
conformi
dal
Presidente
o
dal
Segretario.
Articolo 13
Articolo 13
esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o
quando
ne
sia
fatta
richiesta
scritta
esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o
quando
ne
sia
fatta
richiesta
scritta
13.1 La rappresentanza della società di fronte ai
terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e,
nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione, all'Amministratore Delegato.
13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque
ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in
sede giudiziaria e in qualunque
grado di
giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e
di cassazione, di presentare esposti e querele in
sede penale, di costituirsi parte civile per la
società in giudizi penali, di promuovere azioni e
ricorsi
avanti
a
tutte
le
giurisdizioni
amministrative, di intervenire e resistere nei casi
di azioni e ricorsi che interessino la società
conferendo all'uopo i necessari mandati e
procure alle liti.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti
dei
poteri
loro
conferiti
dal
Consiglio
di
Amministrazione
medesimo,
il
Presidente
nonché
l'Amministratore
Delegato
sono
autorizzati a conferire la rappresentanza della
società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori
ed in generale a dipendenti ed eventualmente a
13.1 La rappresentanza della Società di fronte ai
terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al
Presidente del Consiglio di Amministrazione e,
nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di
Amministrazione,
al
Vice
Presidente
e
all'Amministratore Delegato, se nominati.
13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque
ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in
sede giudiziaria e in qualunque grado di
giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e
di cassazione, di presentare esposti e querele in
sede penale, di costituirsi parte civile per la
Società in giudizi penali, di promuovere azioni e
ricorsi
avanti
a
tutte
le
giurisdizioni
amministrative, di intervenire e resistere nei casi
di azioni e ricorsi che interessino la Società
conferendo all'uopo i necessari mandati e
procure alle liti.
13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti
dei
poteri
loro
conferiti
dal
Consiglio
di
Amministrazione
medesimo,
il
Presidente,
nonché, se nominati, il Vice Presidente e
l'Amministratore Delegato sono autorizzati a
conferire la rappresentanza della società di
fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in
terzi. generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.
COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE
Articolo 16 Articolo 16
16.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque 16.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque
sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti che sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti che
siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente
normativa anche regolamentare; a tal fine si normativa anche regolamentare; a tal fine si
terrà conto che materie e settori di attività terrà conto che materie e settori di attività
strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono
quelli quelli
indicati indicati
nell'oggetto nell'oggetto
sociale, sociale,
con con
particolare riferimento a società o enti operanti particolare riferimento a società o enti operanti
in in
campo campo
finanziario, finanziario,
industriale, industriale,
bancario, bancario,
assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.
16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio
Sindacale e ne determina il compenso. Alla Sindacale e ne determina il compenso. Alla
minoranza è riservata l'elezione di un sindaco minoranza è riservata l'elezione di un sindaco
effettivo e di un sindaco supplente. effettivo e di un sindaco supplente.
16.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene 16.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene
nel nel
rispetto rispetto
della della
disciplina disciplina
di di
legge legge
e e
regolamentare regolamentare
applicabile applicabile
e, e,
salvo salvo
quanto quanto
previsto al comma 17 del presente articolo, previsto al comma 17 del presente articolo,
avviene sulla base di liste presentate dai soci avviene sulla base di liste presentate dai soci
nelle quali i candidati sono elencati mediante un nelle quali i candidati sono elencati mediante un
16.4 Ciascuna lista contiene un numero di 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di
candidati non superiore al numero dei membri candidati non superiore al numero dei membri
da eleggere. da eleggere.
16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci
che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino
almeno l'1 per cento delle azioni con diritto di almeno l'1 per cento delle azioni con diritto di
voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore
misura richiesta dalla disciplina regolamentare misura richiesta dalla disciplina regolamentare
emanata dalla Commissione nazionale per le emanata dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa per la presentazione delle liste società e la borsa per la presentazione delle liste
di candidati per la nomina del Consiglio di di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione. Amministrazione.
16.6 Ogni socio può presentare o concorrere 16.6 Ogni socio può presentare o concorrere
alla presentazione di una sola lista. alla presentazione di una sola lista.
16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro
che le presentano, devono essere depositate che le presentano, devono essere depositate
presso la sede legale della società, almeno presso la sede legale della Società, almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per venticinque giorni prima di quello fissato per
l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina
dei componenti del Collegio Sindacale, salva dei componenti del Collegio Sindacale, salva
proroga nei casi previsti dalla normativa di legge proroga nei casi previsti dalla normativa di legge
e/o
regolamentare.
Esse
sono
messe
a
e/o
regolamentare.
Esse
sono
messe
a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, disposizione del pubblico presso la sede sociale,
sul sito Internet e con le altre modalità previste sul sito Internet e con le altre modalità previste
dalla Commissione nazionale per la società e la dalla Commissione nazionale per la società e la
borsa con regolamento almeno ventuno giorni borsa con regolamento almeno ventuno giorni
prima della data dell'assemblea. prima della data dell'assemblea.
Fatta
comunque
salva
ogni
ulteriore
Fatta
comunque
salva
ogni
ulteriore
documentazione richiesta dalla disciplina, anche documentazione richiesta dalla disciplina, anche
regolamentare,
applicabile,
le
liste
devono
regolamentare,
applicabile,
le
liste
devono
essere
corredate
da
un
curriculum
vitae
essere
corredate
da
un
curriculum
vitae
contenente
le
caratteristiche
personali
e
contenente
le
caratteristiche
personali
e
professionali
dei
soggetti
designati
con
professionali
dei
soggetti
designati
con
indicazione degli incarichi di amministrazione e indicazione degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società, nonché controllo ricoperti presso altre società, nonché
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:
-
accettano la propria candidatura e
-
accettano la propria candidatura e
-
attestano, sotto la propria responsabilità,
-
attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei incompatibilità, nonché l'esistenza dei
requisiti prescritti dalla disciplina, anche requisiti prescritti dalla disciplina, anche
regolamentare, applicabile e dallo statuto regolamentare, applicabile e dallo statuto
per la carica. per la carica.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi Eventuali variazioni che dovessero verificarsi
fino
al
giorno
di
effettivo
svolgimento
fino
al
giorno
di
effettivo
svolgimento
dell'assemblea
sono
tempestivamente
dell'assemblea
sono
tempestivamente
comunicate alla Società. comunicate alla Società.
16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate disposizioni che precedono sono considerate
come non presentate. come non presentate.
16.9 Ogni candidato può essere inserito in una 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una
sola lista a pena di ineleggibilità. sola lista a pena di ineleggibilità.
16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una
per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. Il primo dei candidati di ciascuna
sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti
nel Registro dei Revisori Legali che abbiano
esercitato l'attività di revisione legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni. Nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa pro
tempore vigente in materia di equilibrio tra i
generi, le liste che, considerate entrambe le
sezioni, presentano un numero di candidati pari
o superiore a tre, devono includere candidati di
genere diverso tanto nella sezione della lista
relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella
relativa ai sindaci supplenti.
per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco
supplente. Il primo dei candidati di ciascuna
sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti
nel Registro dei Revisori Legali che abbiano
esercitato l'attività di revisione legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni. Nel
rispetto Al fine di quanto previsto dalla
normativa pro tempore vigente in materia di
equilibrio assicurare l'equilibrio tra i generi le
liste che, considerate entrambe le sezioni,
presentano un numero di candidati pari o
superiore a tre, devono includere candidati di
genere diverso almeno nella misura minima
richiesta
dalla
normativa
di
legge
e/o
regolamentare
pro
tempore
vigente,
secondo quanto specificato nell'avviso di
convocazione
dell'assemblea,
tanto
nella
sezione della lista relativa ai sindaci effettivi,
quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.
16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una
sola lista.
16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una
sola lista.
16.12 Alla elezione dei membri del Collegio 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio
Sindacale si procede come segue: Sindacale si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono
di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti,
nell'ordine progressivo con il quale sono
elencati nella lista stessa, quattro membri elencati nella lista stessa, quattro membri
effettivi e due supplenti; effettivi e due supplenti;
b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti dopo la prima (cd.
b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il
maggior numero di voti dopo la prima (cd.
lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella progressivo con il quale sono elencati nella
lista stessa, il restante membro effettivo e lista stessa, il restante membro effettivo e
l'altro membro supplente; nel caso in cui più l'altro membro supplente; nel caso in cui più
liste abbiano ottenuto lo stesso numero di liste abbiano ottenuto lo stesso numero di
voti, si procede ad una nuova votazione di voti, si procede ad una nuova votazione di
ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli
aventi diritto al voto presenti in assemblea,
ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli
aventi diritto al voto presenti in assemblea,
risultando eletti i candidati della lista che risultando eletti i candidati della lista che
ottenga la maggioranza semplice dei voti. ottenga la maggioranza semplice dei voti.
16.13 La presidenza del Collegio Sindacale 16.13 La presidenza del Collegio Sindacale
spetta al membro effettivo indicato come primo spetta al membro effettivo indicato come primo
candidato nella lista di minoranza. candidato nella lista di minoranza.
16.14 Qualora l'applicazione del meccanismo 16.14 Qualora l'applicazione del meccanismo
del voto
di
lista
non
assicuri, considerati
del voto
di
lista
non
assicuri, considerati
separatamente i sindaci effettivi e i sindaci separatamente i sindaci effettivi e i sindaci
supplenti,
il
numero
minimo
di
sindaci
supplenti,
il
numero
minimo
di
sindaci
appartenenti al genere meno rappresentato
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
appartenenti al genere meno rappresentato
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
regolamentare pro tempore vigente, il candidato regolamentare pro tempore vigente, il candidato
appartenente al genere più rappresentato e appartenente al genere più rappresentato e
eletto, indicato con il numero progressivo più eletto, indicato con il numero progressivo più
alto di ciascuna sezione nella lista che ha alto di ciascuna sezione nella lista che ha
riportato il numero maggiore di voti, sarà riportato il numero maggiore di voti, sarà
sostituito dal candidato appartenente al genere sostituito dal candidato appartenente al genere
meno rappresentato e non eletto tratto dalla meno rappresentato e non eletto tratto dalla
medesima sezione della stessa lista secondo medesima sezione della stessa lista secondo
l'ordine progressivo di presentazione. l'ordine progressivo di presentazione.
16.15 In caso di morte, rinuncia o decadenza di 16.15 In caso di morte, rinuncia o decadenza di
un
sindaco,
subentra
il
primo
supplente
un
sindaco,
subentra
il
primo
supplente
appartenente alla medesima lista di quello appartenente alla medesima lista di quello
cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta
di ricostruire un Collegio Sindacale conforme di ricostruire un Collegio Sindacale conforme
alla normativa vigente anche in materia di alla normativa vigente anche in materia di
equilibrio tra i generi, subentra il secondo equilibrio tra i generi, subentra il secondo
supplente tratto dalla stessa lista. Qualora supplente tratto dalla stessa lista. Qualora
successivamente si renda necessario sostituire successivamente si renda necessario sostituire
un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in
ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto
dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione
del
presidente
del
Collegio
Sindacale,
la
del
Presidente
del
Collegio
Sindacale,
la
presidenza è assunta dal sindaco appartenente presidenza è assunta dal sindaco appartenente
alla medesima lista del presidente cessato, alla medesima lista del Presidente cessato,
secondo
l'ordine
della
lista
stessa,
fermo
secondo
l'ordine
della
lista
stessa,
fermo
restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti
di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il
rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla
normativa di legge e/o
regolamentare pro
normativa di legge e/o regolamentare
pro
tempore vigente; qualora non sia possibile tempore vigente; qualora non sia possibile
procedere alle sostituzioni secondo i suddetti procedere alle sostituzioni secondo i suddetti
criteri,
verrà
convocata
un'assemblea
per
criteri,
verrà
convocata
un'assemblea
per
l'integrazione
del
Collegio
Sindacale
che
l'integrazione
del
Collegio
Sindacale
che
delibererà a maggioranza relativa. delibererà a maggioranza relativa.
16.16 Quando l'assemblea deve provvedere, ai 16.16 Quando l'assemblea deve provvedere, ai
sensi del comma precedente ovvero ai sensi di sensi del comma precedente ovvero ai sensi di
legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei
supplenti
necessaria
per
l'integrazione
del
supplenti
necessaria
per
l'integrazione
del
Collegio Sindacale si procede come segue: Collegio Sindacale si procede come segue:
qualora si debba provvedere alla sostituzione di qualora si debba provvedere alla sostituzione di
sindaci eletti nella lista di maggioranza, la sindaci eletti nella lista di maggioranza, la
nomina avviene con votazione a maggioranza nomina avviene con votazione a maggioranza
relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in
ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
regolamentare pro tempore vigente; qualora, regolamentare pro tempore vigente; qualora,
invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista
di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli
ove
a
maggioranza
relativa,
scegliendoli
ove
possibile fra i candidati indicati nella lista di cui possibile fra i candidati indicati nella lista di cui
faceva parte il sindaco da sostituire e comunque faceva parte il sindaco da sostituire e comunque
nel
rispetto
del
principio
della
necessaria
nel
rispetto
del
principio
della
necessaria
rappresentanza delle minoranze cui il presente rappresentanza delle minoranze cui il presente
Statuto assicura la facoltà di partecipare alla Statuto assicura la facoltà di partecipare alla
nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, nomina del Collegio Sindacale, fermo restando,
in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
previsto
dalla
normativa
di
legge
e/o
regolamentare pro tempore vigente. Si intende regolamentare pro tempore vigente. Si intende
rispettato
il
principio
di
necessaria
rispettato
il
principio
di
necessaria
rappresentanza delle minoranze in caso di rappresentanza delle minoranze in caso di
nomina di sindaci a suo tempo candidati nella
lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
nomina di sindaci a suo tempo candidati nella
lista di minoranza o in altre liste diverse dalla
lista che, in sede di nomina del Collegio lista che, in sede di nomina del Collegio
Sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di Sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di
voti. voti.
16.17 Qualora sia stata presentata una sola 16.17 Qualora sia stata presentata una sola
lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di
essa; qualora la lista ottenga la maggioranza essa; qualora la lista ottenga la maggioranza
relativa,
risultano
eletti
sindaci
effettivi
e
relativa,
risultano
eletti
sindaci
effettivi
e
supplenti i candidati indicati nella rispettiva supplenti i candidati indicati nella rispettiva
sezione della lista; la presidenza del Collegio sezione della lista; la presidenza del Collegio
Sindacale spetta alla persona indicata al primo Sindacale spetta alla persona indicata al primo
posto nella predetta lista. posto nella predetta lista.
16.18 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi 16.18 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi
ragione non nominati ai sensi del procedimento
qui
previsto
l'assemblea
delibera
con
le
ragione non nominati ai sensi del procedimento
qui
previsto
l'assemblea
delibera
con
le
maggioranze di legge fermo restando, in ogni maggioranze di legge fermo restando, in ogni
caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto
dalla normativa di legge e/o regolamentare pro dalla normativa di legge e/o regolamentare pro
tempore vigente. tempore vigente.
16.19 I sindaci uscenti sono rieleggibili. 16.19 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
16.20 La partecipazione alle riunioni del Collegio 16.20 La partecipazione alle riunioni del Collegio
Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o
chi ne fa le veci ne accerti la necessità – chi ne fa le veci ne accerti la necessità –
mediante
mezzi
di
telecomunicazione
che
mediante
mezzi
di
telecomunicazione
che
consentano la partecipazione al dibattito e la consentano la partecipazione al dibattito e la
parità informativa di tutti gli intervenuti. parità informativa di tutti gli intervenuti.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato in carica – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti".

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 2 marzo 2020