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Pirelli & C — AGM Information 2020
Apr 28, 2020
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AGM Information
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Pirelli & C. S.p.A.
Relazioni all'Assemblea del 18 giugno 2020
Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
(Unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria)
Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.
Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1) Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato, anche in sede straordinaria, per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale di Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società"), connesse in prevalenza alla necessità di adeguare il testo statutario alla recente nuova disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate introdotta dal disegno di legge di bilancio 2019 e successiva legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (la "Legge di Bilancio").
Con l'occasione, si è proceduto, altresì, ad ulteriori interventi di aggiornamento e – il Consiglio di Amministrazione ritiene – di miglioramento del testo, mirati a dare maggiore chiarezza, sistematicità e completezza al documento. In particolare è proposto: (i) di attribuire specifica evidenza alla figura del Vice Presidente (in linea con l'assetto di governance che la Società si è data a valle della quotazione in Borsa avvenuta nel mese di ottobre 2017) e (ii) di esplicitare in Statuto la facoltà da parte degli amministratori di deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, come già consentito dalla normativa.
I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto.
Articolo 6 (Capitale sociale)
Le modifiche proposte con l'introduzione di un nuovo comma (sesto) hanno la finalità di porre in evidenza nel testo statutario, mediante un rinvio alla norma, la facoltà già attribuita dalla legge agli amministratori di emettere obbligazioni di qualsiasi natura (purchè non convertibili in azioni della Società).
Articolo 9 (Assemblea)
All'art. 9 è inserita la previsione secondo la quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi sia sostituito nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato.
Articolo 10, 11, 12 e 13 (Amministrazione della Società)
Articolo 10: Come noto, la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha (i) introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire, per almeno tre mandati consecutivi, il rispetto di un criterio di riparto relativo alla composizione degli organi sociali, in base al quale il genere meno rappresentato "ottenga" almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti; e (ii) stabilito che in sede di primo mandato successivo all'entrata in vigore della legge (i.e. 12 agosto 2012) la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli Amministratori e dei Sindaci eletti.
In seguito, il tema è stato oggetto di due recenti iniziative legislative, entrambe sostanzialmente volte a prorogare gli effetti della legge 120/2011, e in particolare:
-
da un lato, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 124/2019 (la "Legge di Conversione"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che intende stabilire un prolungamento del regime temporale dell'attuale quota di un terzo, estendendone la validità per altri tre mandati (dunque per un totale di sei mandati complessivi); e
-
dall'altro lato, la Legge di Bilancio, che introduce una nuova quota per il genere meno rappresentato pari a due quinti dell'organo (i.e. il 40%) e che trova applicazione per sei mandati consecutivi (i.e. per 18 anni) a partire dal primo rinnovo dell'organo sociale successivo alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2020).
Si precisa che la Legge di Conversione e la Legge di Bilancio – che, come detto, sul punto contengono previsioni di differente contenuto - hanno pari rango e, pertanto, la Legge di Bilancio, essendo temporalmente successiva, abroga la Legge di Conversione.
In particolare, ai sensi dei novellati articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come modificati dalla richiamata Legge di Bilancio, lo statuto deve (i) prevedere che, per sei mandati consecutivi, il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori e dei sindaci effettivi; (ii) disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del predetto criterio. Resta salvo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 120/2011, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
I predetti articoli definiscono inoltre un articolato e progressivo sistema sanzionatorio là dove la composizione dell'organo sociale risultante dall'elezione non rispetti il previsto criterio di riparto.
Al fine di recepire le novità legislative che precedono, all'art. 10 (così come anche all'art. 16 per il Collegio Sindacale) sono proposte modifiche di mero adeguamento al novellato art. 147-ter del TUF. Nello specifico, sulla base di quanto riportato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, è stato chiarito che le liste che contengono un numero di candidati pari a tre devono includere candidati di genere diverso (uno dei quali di numero necessariamente superiore all'altro), mentre le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a quattro devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro-tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, come ora, conterrà pertanto di volta in volta le necessarie indicazioni agli azionisti per la presentazione di liste di candidati in conformità allo statuto e alla disciplina di legge. Il mantenimento del rinvio all'avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre nello Statuto sociale clausole eccessivamente complesse per assicurare il rispetto dei criteri di riparto nonché per evitare successive modifiche al testo statutario nel caso di variazione della disciplina che regola la materia.
In aggiunta (nuovo quindicesimo comma con conseguente rinumerazione dei commi successivi), è stata altresì inserita la previsione secondo cui spetta al Consiglio di Amministrazione (nella sua prima riunione successiva al rinnovo) la nomina del Presidente in assenza di tale nomina da parte dell'Assemblea. In linea con quanto proposto all'art. 9 (assemblea) viene proposta anche per la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione il medesimo meccanismo per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 11: Avvalendosi delle facoltà previste dalla legge, si propone di estendere le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione per i casi di incorporazione in Pirelli o di scissione a favore di Pirelli di società di cui Pirelli medesima possegga almeno il 90 per cento delle azioni o quote e di riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nei casi consentiti dalla legge, ciò al fine di semplificare l'iter approvativo di alcune operazioni senza peraltro compromettere i relativi presidi informativi posti dalla normativa a tutela degli azionisti.
Viene inoltre esplicitamente ribadita l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione la competenza per la nomina o la revoca di Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori, determinandone poteri e attribuzioni, con facoltà del Consiglio medesimo di deferire agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali la nomina e revoca dei Direttori e dei Vice Direttori.
Articolo 12: Accanto a una modifica di carattere meramente formale ("Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica preventivamente gli argomenti oggetto
di trattazione…"), si propone di estendere anche al Segretario della riunione (oltre che al Presidente) il compito di rilasciare copie o estratti delle verbalizzazioni consiliari che non siano fatti in forma notarile.
Articolo 13: Anche le modifiche proposte all'art. 13 (come già in precedenza per gli artt. 9 e 10 in particolare) sono finalizzate a riconoscere in capo al Vice Presidente (qualora nominato), al pari del Presidente e dell'Amministratore Delegato, la rappresentanza della Società verso i terzi.
Articolo 16 (Collegio Sindacale)
Articolo 16: Richiamate le considerazioni svolte in relazione alle proposte di modifica dell'art. 10 in materia di quote di genere, all'art. 16 si è adeguata la previsione che stabilisce per il Collegio Sindacale il minimo di quote del genere meno rappresentato in conformità al novellato art. 148 del TUF. Nello specifico, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, sempre secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
***
Tenuto conto di tutto quanto sopra, si propone di dare corso, nei termini di seguito riportati, alla modifica degli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello Statuto sociale di Pirelli.
***
2) Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si chiede la modifica
Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.
3) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di diritto di recesso
Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino per i Soci l'insorgere del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.
***
4) Proposta deliberativa
Sulla base di quanto precede il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:
"l'assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,
esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12, 13 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale
DELIBERA
1) di modificare gli articoli 6 (Capitale Sociale), 9 (Assemblea), 10, 11, 12, 13 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale di Pirelli come segue:
| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|---|---|
| CAPITALE SOCIALE | CAPITALE SOCIALE |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| 6.1 Tutte le azioni sono nominative. È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi. 6.2 Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. |
6.1 Tutte le azioni sono nominative. È comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi. 6.2 Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. |
| 6.3 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione. 6.4 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato. La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società. 6.5 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione. |
6.3 L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione. 6.4 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato. La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società. 6.5 La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione. 6.6 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge. |
|---|---|
| ASSEMBLEA | ASSEMBLEA |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| 9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. 9.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio. 9.3 Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle |
9.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nell'ordine dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea. 9.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio. 9.3 Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai |
| votazioni, definendone le modalità ed |
fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle |
|---|---|
| accertandone i risultati. | votazioni, definendone le modalità ed |
| 9.4 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio. 9.5 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea. 9.6 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. |
accertandone i risultati. 9.4 Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio. 9.5 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea. 9.6 Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. |
| AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' | AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| 10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a quindici membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 10.2 La nomina del Consiglio di |
10.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a quindici membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 10.2 La nomina del Consiglio di |
| Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi |
Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi |
| commi nelle quali i candidati devono essere | commi nelle quali i candidati devono essere |
| elencati mediante un numero progressivo. 10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da |
elencati mediante un numero progressivo. 10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da |
| coloro che le presentano, devono essere |
coloro che le presentano, devono essere |
| depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per |
depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per |
| l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina | l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina |
| dei componenti del Consiglio di |
dei componenti del Consiglio di |
| Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, |
Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, |
| sul sito Internet e con le altre modalità previste | sul sito Internet e con le altre modalità previste |
| dalla Consob con regolamento almeno ventuno | dalla Consob con regolamento almeno ventuno |
| giorni prima della data dell'assemblea. 10.4 Ogni socio può presentare o concorrere |
giorni prima della data dell'assemblea. 10.4 Ogni socio può presentare o concorrere |
| alla presentazione di una sola lista e ogni | alla presentazione di una sola lista e ogni |
| candidato può presentarsi in una sola lista a | candidato può presentarsi in una sola lista a |
| pena di ineleggibilità. 10.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto |
pena di ineleggibilità. 10.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto |
| i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano | i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano |
| complessivamente titolari di azioni |
complessivamente titolari di azioni |
| rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale | rappresentanti almeno l'1 per cento del capitale |
| sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla |
sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla |
| disciplina regolamentare emanata dalla |
disciplina regolamentare emanata dalla |
| Commissione nazionale per le società e la | Commissione nazionale per le società e la |
| borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione |
borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione |
| delle liste entro il termine previsto per la | delle liste entro il termine previsto per la |
|---|---|
| pubblicazione delle stesse da parte della |
pubblicazione delle stesse da parte della |
| Società. | Società. |
| 10.6 Unitamente a ciascuna lista devono |
10.6 Unitamente a ciascuna lista devono |
| depositarsi le accettazioni della candidatura da | depositarsi le accettazioni della candidatura da |
| parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con | parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con |
| le quali i medesimi attestano, sotto la propria | le quali i medesimi attestano, sotto la propria |
| responsabilità, l'inesistenza di cause di |
responsabilità, l'inesistenza di cause di |
| ineleggibilità e di incompatibilità, nonché |
ineleggibilità e di incompatibilità, nonché |
| l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per | l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per |
| le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve | le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve |
| essere depositato per ciascun candidato un | essere depositato per ciascun candidato un |
| curriculum vitae contenente le caratteristiche | curriculum vitae contenente le caratteristiche |
| personali e professionali con l'indicazione degli | personali e professionali con l'indicazione degli |
| incarichi di amministrazione e controllo ricoperti | incarichi di amministrazione e controllo ricoperti |
| presso altre società e del possesso dei requisiti | presso altre società e del possesso dei requisiti |
| di indipendenza previsti, per gli amministratori di | di indipendenza previsti, per gli amministratori di |
| società quotate, ai sensi di legge ovvero dal | società quotate, ai sensi di legge ovvero dal |
| codice di comportamento fatto proprio dalla | codice di comportamento fatto proprio dalla |
| Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i | Società. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i |
| generi, le liste che contengono un numero di | generi, le liste che contengono un numero di |
| candidati pari o superiore a tre devono includere | candidati pari o superiore a tre devono |
| candidati di genere diverso almeno nella misura | includere candidati di genere diverso mentre le |
| minima richiesta dalla normativa di legge e/o | liste che contengono un numero di candidati |
| regolamentare pro tempore vigente, secondo | pari o superiore a quattro devono includere |
| quanto specificato nell'avviso di convocazione | candidati di genere diverso almeno nella |
| dell'assemblea. Eventuali variazioni che |
misura minima richiesta dalla normativa di legge |
| dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo | e/o regolamentare pro tempore vigente, |
| svolgimento dell'assemblea sono |
secondo quanto specificato nell'avviso di |
| tempestivamente comunicate alla Società. | convocazione dell'assemblea. Eventuali |
| variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno | |
| di effettivo svolgimento dell'assemblea sono | |
| tempestivamente comunicate alla Società. | |
| 10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle | 10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle |
| disposizioni che precedono sono considerate | disposizioni che precedono sono considerate |
| come non presentate. | come non presentate. |
| 10.8 Ogni avente diritto al voto può votare una | 10.8 Ogni avente diritto al voto può votare una |
| sola lista. | sola lista. |
| 10.9 (A) Alla elezione del Consiglio di |
10.9 (A) Alla elezione del Consiglio di |
| Amministrazione si procede come di seguito | Amministrazione si procede come di seguito |
| precisato: | precisato: |
| a) i quattro quinti degli amministratori da |
a) i quattro quinti degli amministratori da |
| eleggere sono scelti dalla lista che ha | eleggere sono scelti dalla lista che ha |
| ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai | ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai |
| soci, nell'ordine progressivo con il quale | soci, nell'ordine progressivo con il quale |
| sono elencati nella lista stessa, , con | sono elencati nella lista stessa, con |
| arrotondamento, in caso di numero |
arrotondamento, in caso di numero |
| frazionario, all'unità inferiore; | frazionario, all'unità inferiore; |
| b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre | b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre |
| liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse | liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse |
| sono divisi successivamente per numeri | sono divisi successivamente per numeri |
| interi progressivi da uno fino al numero degli | interi progressivi da uno fino al numero degli |
| amministratori da eleggere. I quozienti così | amministratori da eleggere. I quozienti così |
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
(B) Qualora venga presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno eletti dall'unica lista presentata.
10.10 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato al dodicesimo posto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
(B) Qualora venga presentata una sola lista, tutti gli amministratori saranno eletti dall'unica lista presentata.
10.10 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, l'ultimo dei candidati appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
| nominato dalla maggioranza dei presenti. | quest'ultimoquesti ultimi, la presidenza è assunta da un altro consigliere nominato dalla maggioranza dei presenti. |
|---|---|
| 10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri. 10.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile. |
10.1617 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri. 10.1718 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile. |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| 11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea. 11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero. |
11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea. 11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. possegga almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio nei casi consentiti dalla legge, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, in Italia e all'estero. |
| 11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in |
11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste. 11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in |
| particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto. 11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di Amministrazione delega poteri di gestione ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso la firma sociale per i poteri conferiti. 11.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità. 11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 11.8 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. |
particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto. 11.5 Per la gestione della Società il Consiglio di Amministrazione delega poteri di gestione ordinaria ad uno dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso la firma sociale per i poteri conferiti. 11.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità. 11.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 11.8 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. 11.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori e Vice Direttori, determinandone poteri ed attribuzioni. La nomina e revoca dei Direttori e dei Vice Direttori può essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali. |
|---|---|
| Articolo 12 | Articolo 12 |
| 12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta |
12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta |
| dall'Amministratore Delegato oppure da un dall'Amministratore Delegato oppure da un quinto dei Consiglieri in carica. quinto dei Consiglieri in carica. 12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere 12.2 Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo, previa da ciascun sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Amministrazione. 12.3 Il Presidente comunica preventivamente gli 12.3 Il Presidente (o chi ne fa le veci) comunica argomenti oggetto di trattazione nel corso della preventivamente gli argomenti oggetto di riunione consiliare e provvede affinché adeguate trattazione nel corso della riunione consiliare e informazioni sulle materie da esaminare provvede affinché adeguate informazioni sulle vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto materie da esaminare vengano fornite a tutti i delle circostanze del caso. consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. 12.4 Le convocazioni si fanno con lettera, 12.4 Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun amministratore e dell'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. sindaco effettivo. 12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, 12.5 Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica. in carica. 12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari 12.6 La partecipazione alle riunioni consiliari può possono avvenire - qualora il Presidente o chi ne avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci fa le veci ne accerti la necessità - mediante ne accerti la necessità - mediante mezzi di mezzi di telecomunicazione che consentano la telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. di tutti gli intervenuti. 12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione 12.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si devono si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Segretario. 12.8 Per la validità delle deliberazioni del 12.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. occorre la maggioranza dei voti espressi. 12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in 12.9 Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione sono trascritte nell'apposito telecomunicazione sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente. certificati conformi dal Presidente o dal Segretario. Articolo 13 Articolo 13 |
esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta |
esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta scritta |
|---|---|---|
| 13.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato. 13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. 13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente nonché l'Amministratore Delegato sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a |
13.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. 13.2 Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la Società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. 13.3 Il Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo, il Presidente, nonché, se nominati, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in |
|---|---|
| terzi. | generale a dipendenti ed eventualmente a terzi. |
| COLLEGIO SINDACALE | COLLEGIO SINDACALE |
| Articolo 16 | Articolo 16 |
| 16.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque | 16.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque |
| sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti che | sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti che |
| siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente | siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente |
| normativa anche regolamentare; a tal fine si | normativa anche regolamentare; a tal fine si |
| terrà conto che materie e settori di attività | terrà conto che materie e settori di attività |
| strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono | strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono |
| quelli | quelli |
| indicati | indicati |
| nell'oggetto | nell'oggetto |
| sociale, | sociale, |
| con | con |
| particolare riferimento a società o enti operanti | particolare riferimento a società o enti operanti |
| in | in |
| campo | campo |
| finanziario, | finanziario, |
| industriale, | industriale, |
| bancario, | bancario, |
| assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. | assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. |
| 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio | 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio |
| Sindacale e ne determina il compenso. Alla | Sindacale e ne determina il compenso. Alla |
| minoranza è riservata l'elezione di un sindaco | minoranza è riservata l'elezione di un sindaco |
| effettivo e di un sindaco supplente. | effettivo e di un sindaco supplente. |
| 16.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene | 16.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene |
| nel | nel |
| rispetto | rispetto |
| della | della |
| disciplina | disciplina |
| di | di |
| legge | legge |
| e | e |
| regolamentare | regolamentare |
| applicabile | applicabile |
| e, | e, |
| salvo | salvo |
| quanto | quanto |
| previsto al comma 17 del presente articolo, | previsto al comma 17 del presente articolo, |
| avviene sulla base di liste presentate dai soci | avviene sulla base di liste presentate dai soci |
| nelle quali i candidati sono elencati mediante un | nelle quali i candidati sono elencati mediante un |
| 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di | 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di |
|---|---|
| candidati non superiore al numero dei membri | candidati non superiore al numero dei membri |
| da eleggere. | da eleggere. |
| 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci | 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci |
| che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino | che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino |
| almeno l'1 per cento delle azioni con diritto di | almeno l'1 per cento delle azioni con diritto di |
| voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore | voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore |
| misura richiesta dalla disciplina regolamentare | misura richiesta dalla disciplina regolamentare |
| emanata dalla Commissione nazionale per le | emanata dalla Commissione nazionale per le |
| società e la borsa per la presentazione delle liste | società e la borsa per la presentazione delle liste |
| di candidati per la nomina del Consiglio di | di candidati per la nomina del Consiglio di |
| Amministrazione. | Amministrazione. |
| 16.6 Ogni socio può presentare o concorrere | 16.6 Ogni socio può presentare o concorrere |
| alla presentazione di una sola lista. | alla presentazione di una sola lista. |
| 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro | 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro |
| che le presentano, devono essere depositate | che le presentano, devono essere depositate |
| presso la sede legale della società, almeno | presso la sede legale della Società, almeno |
| venticinque giorni prima di quello fissato per | venticinque giorni prima di quello fissato per |
| l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina | l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina |
| dei componenti del Collegio Sindacale, salva | dei componenti del Collegio Sindacale, salva |
| proroga nei casi previsti dalla normativa di legge | proroga nei casi previsti dalla normativa di legge |
| e/o regolamentare. Esse sono messe a |
e/o regolamentare. Esse sono messe a |
| disposizione del pubblico presso la sede sociale, | disposizione del pubblico presso la sede sociale, |
| sul sito Internet e con le altre modalità previste | sul sito Internet e con le altre modalità previste |
| dalla Commissione nazionale per la società e la | dalla Commissione nazionale per la società e la |
| borsa con regolamento almeno ventuno giorni | borsa con regolamento almeno ventuno giorni |
| prima della data dell'assemblea. | prima della data dell'assemblea. |
| Fatta comunque salva ogni ulteriore |
Fatta comunque salva ogni ulteriore |
| documentazione richiesta dalla disciplina, anche | documentazione richiesta dalla disciplina, anche |
| regolamentare, applicabile, le liste devono |
regolamentare, applicabile, le liste devono |
| essere corredate da un curriculum vitae |
essere corredate da un curriculum vitae |
| contenente le caratteristiche personali e |
contenente le caratteristiche personali e |
| professionali dei soggetti designati con |
professionali dei soggetti designati con |
| indicazione degli incarichi di amministrazione e | indicazione degli incarichi di amministrazione e |
| controllo ricoperti presso altre società, nonché | controllo ricoperti presso altre società, nonché |
| le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: | le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: |
| - accettano la propria candidatura e |
- accettano la propria candidatura e |
| - attestano, sotto la propria responsabilità, |
- attestano, sotto la propria responsabilità, |
| l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di | l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di |
| incompatibilità, nonché l'esistenza dei | incompatibilità, nonché l'esistenza dei |
| requisiti prescritti dalla disciplina, anche | requisiti prescritti dalla disciplina, anche |
| regolamentare, applicabile e dallo statuto | regolamentare, applicabile e dallo statuto |
| per la carica. | per la carica. |
| Eventuali variazioni che dovessero verificarsi | Eventuali variazioni che dovessero verificarsi |
| fino al giorno di effettivo svolgimento |
fino al giorno di effettivo svolgimento |
| dell'assemblea sono tempestivamente |
dell'assemblea sono tempestivamente |
| comunicate alla Società. | comunicate alla Società. |
| 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle | 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle |
| disposizioni che precedono sono considerate | disposizioni che precedono sono considerate |
| come non presentate. | come non presentate. |
| 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una | 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una |
| sola lista a pena di ineleggibilità. | sola lista a pena di ineleggibilità. |
| 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una | 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una |
| per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti. |
per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Nel rispetto Al fine di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio assicurare l'equilibrio tra i generi le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, tanto nella |
|---|---|
| sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, | |
| quanto in quella relativa ai sindaci supplenti. | |
| 16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. |
16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. |
| 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio | 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio |
| Sindacale si procede come segue: | Sindacale si procede come segue: |
| a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero | a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero |
| di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono |
di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono |
| elencati nella lista stessa, quattro membri | elencati nella lista stessa, quattro membri |
| effettivi e due supplenti; | effettivi e due supplenti; |
| b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (cd. |
b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (cd. |
| lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine | lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine |
| progressivo con il quale sono elencati nella | progressivo con il quale sono elencati nella |
| lista stessa, il restante membro effettivo e | lista stessa, il restante membro effettivo e |
| l'altro membro supplente; nel caso in cui più | l'altro membro supplente; nel caso in cui più |
| liste abbiano ottenuto lo stesso numero di | liste abbiano ottenuto lo stesso numero di |
| voti, si procede ad una nuova votazione di | voti, si procede ad una nuova votazione di |
| ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, |
ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, |
| risultando eletti i candidati della lista che | risultando eletti i candidati della lista che |
| ottenga la maggioranza semplice dei voti. | ottenga la maggioranza semplice dei voti. |
| 16.13 La presidenza del Collegio Sindacale | 16.13 La presidenza del Collegio Sindacale |
| spetta al membro effettivo indicato come primo | spetta al membro effettivo indicato come primo |
| candidato nella lista di minoranza. | candidato nella lista di minoranza. |
| 16.14 Qualora l'applicazione del meccanismo | 16.14 Qualora l'applicazione del meccanismo |
| del voto di lista non assicuri, considerati |
del voto di lista non assicuri, considerati |
| separatamente i sindaci effettivi e i sindaci | separatamente i sindaci effettivi e i sindaci |
| supplenti, il numero minimo di sindaci |
supplenti, il numero minimo di sindaci |
| appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o |
appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o |
| regolamentare pro tempore vigente, il candidato | regolamentare pro tempore vigente, il candidato |
| appartenente al genere più rappresentato e | appartenente al genere più rappresentato e |
| eletto, indicato con il numero progressivo più | eletto, indicato con il numero progressivo più |
| alto di ciascuna sezione nella lista che ha | alto di ciascuna sezione nella lista che ha |
|---|---|
| riportato il numero maggiore di voti, sarà | riportato il numero maggiore di voti, sarà |
| sostituito dal candidato appartenente al genere | sostituito dal candidato appartenente al genere |
| meno rappresentato e non eletto tratto dalla | meno rappresentato e non eletto tratto dalla |
| medesima sezione della stessa lista secondo | medesima sezione della stessa lista secondo |
| l'ordine progressivo di presentazione. | l'ordine progressivo di presentazione. |
| 16.15 In caso di morte, rinuncia o decadenza di | 16.15 In caso di morte, rinuncia o decadenza di |
| un sindaco, subentra il primo supplente |
un sindaco, subentra il primo supplente |
| appartenente alla medesima lista di quello | appartenente alla medesima lista di quello |
| cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta | cessato. Nel caso in cui il subentro non consenta |
| di ricostruire un Collegio Sindacale conforme | di ricostruire un Collegio Sindacale conforme |
| alla normativa vigente anche in materia di | alla normativa vigente anche in materia di |
| equilibrio tra i generi, subentra il secondo | equilibrio tra i generi, subentra il secondo |
| supplente tratto dalla stessa lista. Qualora | supplente tratto dalla stessa lista. Qualora |
| successivamente si renda necessario sostituire | successivamente si renda necessario sostituire |
| un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha | un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha |
| ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in | ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in |
| ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto | ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto |
| dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione | dalla medesima lista. Nell'ipotesi di sostituzione |
| del presidente del Collegio Sindacale, la |
del Presidente del Collegio Sindacale, la |
| presidenza è assunta dal sindaco appartenente | presidenza è assunta dal sindaco appartenente |
| alla medesima lista del presidente cessato, | alla medesima lista del Presidente cessato, |
| secondo l'ordine della lista stessa, fermo |
secondo l'ordine della lista stessa, fermo |
| restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti | restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti |
| di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il | di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il |
| rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla | rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla |
| normativa di legge e/o regolamentare pro |
normativa di legge e/o regolamentare pro |
| tempore vigente; qualora non sia possibile | tempore vigente; qualora non sia possibile |
| procedere alle sostituzioni secondo i suddetti | procedere alle sostituzioni secondo i suddetti |
| criteri, verrà convocata un'assemblea per |
criteri, verrà convocata un'assemblea per |
| l'integrazione del Collegio Sindacale che |
l'integrazione del Collegio Sindacale che |
| delibererà a maggioranza relativa. | delibererà a maggioranza relativa. |
| 16.16 Quando l'assemblea deve provvedere, ai | 16.16 Quando l'assemblea deve provvedere, ai |
| sensi del comma precedente ovvero ai sensi di | sensi del comma precedente ovvero ai sensi di |
| legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei | legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei |
| supplenti necessaria per l'integrazione del |
supplenti necessaria per l'integrazione del |
| Collegio Sindacale si procede come segue: | Collegio Sindacale si procede come segue: |
| qualora si debba provvedere alla sostituzione di | qualora si debba provvedere alla sostituzione di |
| sindaci eletti nella lista di maggioranza, la | sindaci eletti nella lista di maggioranza, la |
| nomina avviene con votazione a maggioranza | nomina avviene con votazione a maggioranza |
| relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in | relativa senza vincolo di lista, fermo restando, in |
| ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi | ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi |
| previsto dalla normativa di legge e/o |
previsto dalla normativa di legge e/o |
| regolamentare pro tempore vigente; qualora, | regolamentare pro tempore vigente; qualora, |
| invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista | invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista |
| di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto | di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto |
| a maggioranza relativa, scegliendoli ove |
a maggioranza relativa, scegliendoli ove |
| possibile fra i candidati indicati nella lista di cui | possibile fra i candidati indicati nella lista di cui |
| faceva parte il sindaco da sostituire e comunque | faceva parte il sindaco da sostituire e comunque |
| nel rispetto del principio della necessaria |
nel rispetto del principio della necessaria |
| rappresentanza delle minoranze cui il presente | rappresentanza delle minoranze cui il presente |
| Statuto assicura la facoltà di partecipare alla | Statuto assicura la facoltà di partecipare alla |
| nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, | nomina del Collegio Sindacale, fermo restando, |
| in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi | in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi |
|---|---|
| previsto dalla normativa di legge e/o |
previsto dalla normativa di legge e/o |
| regolamentare pro tempore vigente. Si intende | regolamentare pro tempore vigente. Si intende |
| rispettato il principio di necessaria |
rispettato il principio di necessaria |
| rappresentanza delle minoranze in caso di | rappresentanza delle minoranze in caso di |
| nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla |
nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla |
| lista che, in sede di nomina del Collegio | lista che, in sede di nomina del Collegio |
| Sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di | Sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di |
| voti. | voti. |
| 16.17 Qualora sia stata presentata una sola | 16.17 Qualora sia stata presentata una sola |
| lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di | lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di |
| essa; qualora la lista ottenga la maggioranza | essa; qualora la lista ottenga la maggioranza |
| relativa, risultano eletti sindaci effettivi e |
relativa, risultano eletti sindaci effettivi e |
| supplenti i candidati indicati nella rispettiva | supplenti i candidati indicati nella rispettiva |
| sezione della lista; la presidenza del Collegio | sezione della lista; la presidenza del Collegio |
| Sindacale spetta alla persona indicata al primo | Sindacale spetta alla persona indicata al primo |
| posto nella predetta lista. | posto nella predetta lista. |
| 16.18 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi | 16.18 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi |
| ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le |
ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le |
| maggioranze di legge fermo restando, in ogni | maggioranze di legge fermo restando, in ogni |
| caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto | caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto |
| dalla normativa di legge e/o regolamentare pro | dalla normativa di legge e/o regolamentare pro |
| tempore vigente. | tempore vigente. |
| 16.19 I sindaci uscenti sono rieleggibili. | 16.19 I sindaci uscenti sono rieleggibili. |
| 16.20 La partecipazione alle riunioni del Collegio | 16.20 La partecipazione alle riunioni del Collegio |
| Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o | Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o |
| chi ne fa le veci ne accerti la necessità – | chi ne fa le veci ne accerti la necessità – |
| mediante mezzi di telecomunicazione che |
mediante mezzi di telecomunicazione che |
| consentano la partecipazione al dibattito e la | consentano la partecipazione al dibattito e la |
| parità informativa di tutti gli intervenuti. | parità informativa di tutti gli intervenuti. |
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato in carica – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti".
Il Consiglio di Amministrazione
Milano, 2 marzo 2020