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Olidata — Management Reports 2017
Mar 22, 2018
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Management Reports
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13 NOTE ILLUSTRATIVE
PREMESSA
Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 è stato redatto applicando i criteri di valutazione stabiliti dai principi contabili internazionali (IFRS - International Financial Reporting Standards) in vigore al 31 dicembre 2017 opportunamente adattati nelle circostanze per riflettere la situazione di liguidazione in cui si trova la Società, così come meglio successivamente descritto.
Come analiticamente evidenziato nelle Note al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la Società è stata posta in liquidazione volontaria in data 25 marzo 2016, in dipendenza e conseguenza della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 22 dicembre 2015. Per effetto dello stato di liquidazione in cui si trova la Società anche alla data del 31 dicembre 2017, al fine di fornire un'informativa compatibile, adeguata, rilevante e attendibile, si è ritenuto corretto applicare i principi contabili specifici, facendo comunque riferimento al documento OIC n.5 (di seguito anche "OIC 5") ed alla Guida 5 entrambi elaborati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) "I bilanci di liquidazione delle Imprese IAS compliant" (di seguito anche "Guida 5").
Nelle Note al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come anche nelle note alla Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2017, si è avuto modo di evidenziare come, a tali date, fosse ancora "in itinere" la predisposizione di una proposta di soddisfacimento dei creditori sociali. Tale proposta, come evidenziato nelle Relazione sulla Gestione al presente bilancio di esercizio, ha assunto la forma del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.. In data 28 dicembre 2017 contestualmente alla cessione - prevista dal Piano del compendio immobiliare di Olidata S.p.A. in Liquidazione alla Società Dismano Disctrict S.r.l., il Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. è stato attestato, conformemente alla ratio sottesa alla norma appena citata, da Professionista indipendente ed è stato immediatamente depositato al competente Registro delle Imprese.
Si è appena commentato l'ultimo evento, in ordine cronologico, tra quelli succedutisi nel corso del 2017, in quanto tutti quelli precedenti ad esso sono stati funzionali e dipendenti dall'esito positivo di tale Piano, coinciso appunto con l'attestazione dello stesso da parte del Professionista indipendente e con la contestuale cessione del compendio immobiliare.
In particolare, volendo operare una trait d'union con le Premesse alle Note al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, si intende qui di seguito riportare un estratto di queste ultime, in quanto, così facendo, risulterà maggiormente chiara la consequenzialità degli accadimenti aziendali dell'anno 2017 che hanno determinato il raggiungimento del Piano attestato di risanamento ex art. 67 LF.
Estratto delle Premesse alle Note al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016: "si segnala inoltre che le principali passività correnti consolidate includono, fra l'altro, le posizioni debitorie verso il Ceto Bancario di cui alla Comunicazione pervenuta alla Società in data 22 settembre 2016 dal medesimo Ceto - di cui al Comunicato Stampa del 23 settembre 2016 di Olidata S.p.A. in Liquidazione – inerente la notifica del mancato rispetto delle clausole dell'accordo siglato in data 18 luglio 2013 ex art. 67 L.F. con la conseguente immediata esigibilità dell'intera Esposizione Consolidata Aggiornata. Si segnala altresì che in data 7 ottobre 2016 è stato notificato alla Società un Processo Verbale di Constatazione da parte della Direzione Provinciale di Forlì Cesena dell'Agenzia delle Entrate all'esito della verifica fiscale avviata in data 21 settembre 2016. La verifica ha riguardato l'annualità 2014 ai fini Ires, Irap ed Iva. L'esito del summenzionato PVC è consistito nella riqualificazione giuridica del conferimento di azienda effettuato da Olidata S.p.A. in Liquidazione (all'epoca Olidata S.p.A) in Olidata International Innovation Development S.r.l. in data 20 dicembre 2014 da
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IINFO DIGITAL conferimento di azienda – appunto – in conferimento di beni non organizzati fra loro. In particolare l'Ufficio ha disconosciuto ai fini Ires il regime di neutralità fiscale proprio dei conferimenti di azienda e ha proposto di recuperare a tassazione ai fini Ires un importo imponibile complessivo di euro 5.183.000 oltre sanzioni e interessi e, ai fini Iva, l'Ufficio ha ritenuto che l'operazione rientrasse nell'ambito oggettivo di applicazione del tributo, con applicazione di un'imposta pari ad euro 1.078.000. Nessun rilievo ai fini Irap.
Inoltre in data 17.11.2016 è stata notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate di Forlì - Cesena, istanza di adozione di misure cautelari ex artt. 22 del D. Lgs. 472/1977 e 27, co. 5,6 e 7, del DL n. 185/2008, al fine di procedere al "sequestro conservativo ex art. 671 del codice di procedura civile dei beni immobili iscritti in bilancio dalla Società fino alla concorrenza di euro 519.000 a titolo di Ires ed euro 1.078.000 a titolo di Iva, oltre interessi maturati e maturandi ai sensi di Legge". In data 26.01.2017 la Commissione Provinciale Tributaria di Forlì ha accolto l'istanza di sospensione della richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo presentata dalla Società.
In data 16.12.2016 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Forlì - Cesena ha notificato alla Società Olidata S.p.A. in Liquidazione l'Avviso di Accertamento N. THF03C202771 per l'anno di imposta 2014, nonché atto di irrogazione delle sanzioni, in cui è stato sostanzialmente ripreso e integralmente trasfuso il contenuto della predetta istanza di misure cautelari, quindi una pretesa corrispondente ad euro 519.651 a titolo di Ires oltre sanzioni e interessi ed euro 1.078.000 per Iva oltre sanzioni e interessi. Ancorché la pretesa erariale sia, ad avviso della Società, del tutto infondata e ancorché per il combinato disposto dell'art. 60 Dpr 633/72, del principio base della neutralità dell'Imposta del Valore Aggiunto nel caso di specie tra conferente e conferitaria, oltre che delle perdite fiscali accumulate dalla Società e, infine per il contenuto della Circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 della stessa Agenzia delle Entrate, anche nella denegata ipotesi sia di soccombenza della Società, sia nell'ipotesi di poter addivenire ad una Conciliazione Giudiziale ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, il rischio sottostante tale Avviso di Accertamento, anche a parere dello studio legale che sta assistendo la Società, deve considerarsi particolarmente circoscritto.
Appare quindi evidente come, allo stato:
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la mancata approvazione della Proposta in corso di definizione da parte dei creditori;
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l'attuazione di iniziative "conservative" da parte dell'Agenzia delle Entrate sui crediti/assets della Società a fronte dell'Avviso di Accertamento sopra descritto,
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la possibilità che gli assets del Gruppo vengano dismessi in tempi e modalità diverse e secondo condizioni di realizzo differenti da quelle ipotizzate dal Piano di ristrutturazione che la Società sta improntando,
rappresentino delle oggettive incertezze in ordine alla possibilità di prosecuzione del percorso liquidatorio "in bonis".
Quanto all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e alle relative "misure conservative", la Società ha presentato ricorso tempestivo nei termini di Legge avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. In data 18 maggio 2017 la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì ha rigettato la suddetta richiesta di sospensione, così determinando, di fatto, il successivo atto conservativo da parte dell'Agenzia delle Entrate del compendio immobiliare di Olidata. Nel corso del 2017 è stata raggiunta una conciliazione parziale fuori udienza con l'Agenzia delle Entrate che ha consentito alla Società di poter utilizzare le proprie perdite fiscali pregresse in parziale compensazione dell'imponibile Ires accertato, cosi determinando una riduzione della pretesa
impositiva a tale titolo da euro 519.651 ad euro 103.930. A tale data è quindi rimasta invariata la restante pretesa impositiva a titolo di iva di euro 1.078.000 oltre i restanti accessori a titolo di sanzioni e interessi.
In data 31 maggio 2017 è stato depositato il Progetto di Fusione per incorporazione di Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione in Olidata S.p.A. in liquidazione corroborato dal Parere favorevole di un esperto indipendente sulla legittimità e sulla convenienza economica di detta operazione straordinaria ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate.
Nel frattempo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. 50/2017 relativo alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, tenuto conto anche della deliberata approvazione del Progetto di Fusione di Olidata International Innovation Development S.r.l. originaria conferitaria dei marchi e quindi Società destinataria dell'iva da rivalsa oggetto di avviso di accertamento, la Società ha optato, alla luce del disposto di cui all'art. 60 DPR 633/72 ed alla luce della Circolare 35/E dell'Agenzia delle Entrate, di avvalersi della suddetta definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Tale scelta è stata portata avanti anche alla luce degli accordi nel frattempo assunti con il promissario acquirente del compendio immobiliare nell'ambito del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.. Tali accordi prevedevano che l'acquisto dell'immobile, convenuto in 5.400 migliaia di euro, e quindi la conseguente possibile attestazione del medesimo Piano di risanamento erano subordinati al "dissequestro" del compendio da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui si è già avuto modo di evidenziare. L'avvenuta definizione delle liti fiscali ex art.11 DL 50/2017 non solo ha consentito di ridurre il rischio fiscale latente connesso anche alle importanti sanzioni sottostanti l'atto notificato, ma ha anche consentito di pianificare – nell'ambito del Piano di Risanamento – il pagamento di acconti, da parte del Promissario acquirente dell'immobile di Olidata S.p.A. in Liquidazione, direttamente a beneficio dell'Agenzia delle Entrate in adempimento della citata definizione agevolata. Le originarie tre rate previste per la definizione di cui all'art.11 DL 50/2017 sono state quindi tutte saldate in anticipo sui termini di Legge previsti, con la terza ed ultima tranche pagata in data 22 dicembre 2017. Ciò ha consentito quindi di:
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addivenire alla stipula definitiva dell'atto di compravendita del compendio immobiliare libero da gravami;
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addivenire alla contestuale attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. tenuto conto che il soddisfacimento dei creditori sociali e la fattibilità del Piano erano dipendenti - tra gli altri - dai flussi di cassa rinvenienti dalla vendita del citato compendio immobiliare;
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al recupero dell'iva accertata da rivalsa per euro 1.078.000 a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione in Olidata S.p.A. in liquidazione, il cui atto definitivo di fusione è stato sottoscritto in data 18 settembre 2017. Tale importo potrà quindi essere "recuperato" in compensazione nei termini e nei limiti di Legge.
Tali eventi hanno accelerato, anche rispetto a quanto indicato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017, l'iter dei consensi al Piano ricevuti dai creditori sociali. La Manovra Finanziaria del Piano la cui fattibilità è stata oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente ha previsto quindi:
- la vendita dell'immobile che genera un incasso di 5.400 migliaia di euro, la cui ultima tranche è stata stabilita a marzo 2018:
- l'incasso nell'arco temporale di Piano 2017 2021 dei crediti commerciali e delle restanti voci dell'attivo ante Manovra (di cui si avrà modo di dettagliare nel prosieguo delle presenti Note) per ulteriori complessivi euro 1.767 migliaia;
- il "recupero" finanziario dell'Iva accertata da rivalsa di euro 1.078 migliaia.
Il totale di tali flussi in entrata, pari ad euro 8.246 migliaia è in parte già servito ed in parte servirà ancora, sempre nell'arco temporale di Piano 2017 - 2021 (con maggiore e preponderante impegno nel 2017 e nel 2018) a soddisfare creditori sociali per euro 8.186 migliaia.
Come meglio argomentato nella Relazione sulla Gestione il Piano prevede, terminata la Fase inerente la dismissione dell'immobile di Olidata, una seconda Fase, successiva quindi alla chiusura del 31 dicembre 2017, che solo attraverso la revoca dello stato di liquidazione consenta di poter raggiungere l'accordo – in corso di definizione - con più di un principale partner industriale operanti in settori strategici quali IOT, Big Data, Cyber Security, ecc. i quali a loro volta stanno manifestando interesse ad investire nella indubbia riconoscibilità e notorietà del "marchio" Olidata, nonché nella pluridecennale esperienza commerciale e conoscenza del mercato IT di Olidata stessa.
A tale riguardo la più volte ricordata Fusione per Incorporazione di Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione in Olidata S.p.A. in Liquidazione ha trovato piena sostanza e validità economica proprio alla luce di quanto sopra considerato: il sopraggiungere di mutati scenari economici e quindi il sopraggiungere dei sopra citati potenziali accordi di partnership di cui alla Fase 2 del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F., hanno reso necessaria l'operazione di fusione e quindi l'incorporazione in Olidata S.p.A. in Liquidazione dei marchi originariamente conferiti in Olidata International Innovation Development S.r.l.. Tale circostanza, come meglio si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, ha determinato un complesso iter valutativo di tali marchi al 31 dicembre 2017, tenuto conto dell'assenza di Principi Contabili internazionali in tema di Business Combination Under Common Control. Si ricorda che i marchi erano stati originariamente conferiti a fine 2014 - nell'ambito di un conferimento di ramo di azienda - da Olidata Spa in Olidata International Innovation Development S.r.l. per un valore di perizia pari ad euro 4.900 migliaia. Olidata International Innovation Development S.r.l. ha successivamente proceduto, in conseguenza dei noti mutamenti degli scenari economici sottostanti, ad effettuare un impairment test di tali marchi successivo alla messa in liquidazione della controllante Olidata S.p.A., che ne ha determinato prudenzialmente l'azzeramento del valore.
L'iter valutativo al 31 dicembre 2017, successivo all'avvenuta fusione per incorporazione, ha comportato prudenzialmente, in ossequio al Principio IAS n. 8 paragrafo 10, la necessità di privilegiare in via temporanea, e specificatamente con riferimento alla data del 31 dicembre 2017, il criterio della continuità dei valori del marchio che vi era in capo ad Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione, conformemente ai Documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2. Pertanto i marchi Olidata, ancorché al 31 dicembre 2017 risulti asseverato il Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. hanno mantenuto nel bilancio di esercizio di Olidata lo stesso valore pari a zero che vi era in capo ad Olidata International Innovation Development S.r.l. alla data della fusione. Ciò nella prudente considerazione che i flussi di cassa significativi attesi richiamati dall'IFRS 3 e comunque specificatamente trattati dai Documenti Assirevi OPI n. 1 e n. 2 arriveranno una volta terminata la sopra descritta Fase n. 2 del piano di Risanamento.
Il tutto ancorché la Società abbia dato mandato a tre Docenti universitari di tre principali Università italiane di redigere apposito parere sul tema e tutti e tre si siano espressi nel riconoscere - sin dal 31 dicembre 2017 - un valore dei marchi Olidata in un range compreso tra 3.800 migliaia di euro e 4.900 migliaia di euro proprio alla luce e in dipendenza della raggiunta attestazione del Piano ex art. 67 LF (Piano contenente – si ricorda significativi flussi di cassa futuri resi possibili grazie anche ai suddetti marchi).
Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, tenuto conto dell'attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F., avvenuta in data 28 dicembre 2017, si ritengono applicabili al primo bilancio intermedio di liquidazione della società, chiuso al 31 dicembre 2017, le analisi e le raccomandazioni di cui alla Guida OIC n.
5 paragrafi 8.1.2 e 8.2.3 con opportuni adattamenti per tenere conto che alcuni elementi dell'attivo ante manovra non sono strategici alla prosecuzione dell'attività come sopra descritta e auspicata e pertanto sono stati valutati al pronto realizzo sulla base di stime da parte di Periti all'uopo nominati (ad esempio i beni ricompresi nel magazzino).
Principali scelte valutative nell'applicazione dei principi contabili e incertezze nell'effettuazione delle stime
Nel processo di redazione del presente Bilancio, in coerenza con i principi IAS/IFRS, la Società si avvale di stime ed assunzioni nella valutazione di alcune poste. Esse sono basate sull'esperienza storica e su assunzioni non certe ma realistiche, valutate periodicamente e, se necessario, aggiornate, con effetto sul conto economico del periodo e dei periodi futuri. L'incertezza che caratterizza le stime di valutazione comporta un possibile disallineamento fra le stime eseguite ed il rilevamento a bilancio degli effetti del manifestarsi degli eventi oggetto delle stime stesse.
Di seguito riportiamo i processi che richiedono la valutazione di stime da parte del management, e per i quali un cambiamento delle condizioni sottostanti potrebbe avere un impatto significativo cui dati finanziari consolidati:
Fondo svalutazione magazzino
Le rimanenze sono iscritte al minore tra costo di acquisto ed il valore netto di realizzo. Il fondo di svalutazione del magazzino è necessario per adeguare il valore delle giacenze al presumibile valore di realizzo, supportato da specifica Perizia, tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la Società.
Fondo svalutazione crediti
Il fondo svalutazione crediti riflette la stima del management circa la recuperabilità del portafoglio di crediti verso la clientela. La valutazione del liquidatore si basa sull'esperienza e sull'analisi di situazioni a rischio di inesigibilità già note o probabili.
Marchi di Olidata
Come già si è avuto modo di evidenziare, i marchi sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali a seguito della fusione per incorporazione della controllata Olidata International Innovation Development S.r.l.. Tali marchi sono iscritti per un valore, al 31 dicembre 2017, pari a zero, in osseguio al Principio IAS n. 8 paragrafo 10 e quindi in ossequio al principio di continuità dei valori di cui al Documento Assirevi OPI n. 1.
Attività per imposte anticipate
Stante lo stato di liquidazione in cui si trova la Società, ancorché valga quanto testé sinora riportato nelle presenti Note, con particolare riferimento ai risultati attesi nel periodo di Piano 2017 - 2021, non è stata prudenzialmente imputata la fiscalità differita attiva.
Fondi correnti e non correnti
A fronte dei rischi legali e fiscali, sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito negativo. Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata dal Liquidatore. Tale stima comporta l'adozione di assunzioni che dipendono da fattori che possono cambiare nel tempo e che potrebbero, pertanto, avere effetti significativi rispetto alle stime correnti effettuate dal Liquidatore per la redazione del bilancio di esercizio.
Il bilancio d'esercizio è costituito dai prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico, conto economico complessivo, rendiconto finanziario e variazioni del patrimonio netto), corredati delle note esplicative. Il conto economico è stato predisposto in linea con i contenuti minimi previsti dallo IAS 1 -Presentazione del bilancio - con destinazione dei costi per natura; la situazione patrimoniale-finanziaria è stata redatta secondo lo schema che evidenzia la ripartizione di attività e passività 'correnti/non correnti' per mantenerne la omogeneità con i precedenti bilanci ancorché tale distinzione sia venuta meno visto che tutti i beni e i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato nel più breve tempo possibile e tutte le passività (salvo poche specifiche eccezioni) sono destinate all'estinzione in un termine breve. Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo il metodo indiretto. Nonostante la già citata Guida 5 permetta la modifica degli schemi di rappresentazione patrimoniale ed economica si è preferito adottare gli schemi già in uso da Olidata S.p.A. in Liquidazione al solo scopo di facilitarne la lettura ed il confronto con il bilancio dell'esercizio precedente.
L'assenza di documenti IFRS in grado di chiarire le difficoltà valutative esistenti nella situazione di perdita del requisito della continuità aziendale - ancorché poi al 28 dicembre 2017 sia stato attestato da Professionista indipendente il Piano di Risanamento ex art. 67 l.F. - e la necessità di applicare integralmente i principi IFRS, hanno reso articolato il processo di predisposizione del Bilancio al 31 dicembre 2017, essendo necessaria una valutazione di ogni singolo principio IFRS applicabile, alla luce della specifica situazione che contraddistingue le circostanze ed i fatti che caratterizzano la fase di vita della società. In tale contesto si rileva peraltro come il Liquidatore abbia ricercato, in base alle informazioni disponibili ed in base all'analisi dei criteri previsti nell'ambito dei singoli principi IFRS, di fornire una rappresentazione contabile sostanzialmente conforme agli IFRS. Nello svolgimento delle suddette analisi il Liquidatore si è pertanto ispirato nell'individuazione dei criteri di valutazione anche al contenuto della citata Guida Operativa 5 dell'Organismo Italiano di Contabilità ("I bilanci di liquidazione delle imprese IAS compliant") nella misura in cui la stessa sia stata ritenuta applicabile alla fattispecie e non in contrasto con altre prescrizioni degli IFRS.
Si precisa infine che i dati riportati sinteticamente nelle presenti Note illustrative sono espressi in euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di euro, tranne quando diversamente indicato.
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 2017
Non ci sono fattispecie rilevate applicabili a partire dal 1° gennaio 2017.
PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI ED INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI O NON ANCORA IN VIGORE
Sono di seguito illustrati i principi e le interpretazioni che, alla data di redazione del bilancio, erano già stati emanati ma non erano ancora in vigore. La Società adotterà questi principi quando entreranno in vigore.
- IFRS 9 – Financial Instruments (pubblicato in data 24 luglio 2014): il documento accoglie i risultati del progetto dello IASB volto alla sostituzione dello IAS 39.
Il nuovo principio si propone di semplificare al lettore del bilancio la comprensione degli importi, della tempistica e dell'incertezza dei flussi di cassa, mediante la sostituzione delle diverse categorie di strumenti finanziari contemplate dallo IAS39. Tutte le attività finanziarie sono infatti contabilizzate inizialmente al fair value, aggiustato dei costi di transazione, se lo strumento non è contabilizzato al fair value attraverso il conto economico (FVTPL). Tuttavia, i crediti commerciali che non hanno una componente finanziaria significativa sono inizialmente misurati al proprio prezzo di transazione, come definito dal nuovo IFRS 15 - Ricavi da contratti con la clientela. Gli strumenti di debito sono misurati in base ai flussi di cassa contrattuali ed al modello di business in base al quale lo strumento è detenuto. Se lo strumento prevede flussi di cassa per il solo pagamento di interessi e quote capitale esso è contabilizzato secondo il metodo del costo ammortizzato mentre qualora prevedesse, oltre a tali flussi, lo scambio di attività finanziarie esso è misurato al fair value negli OCI, con successiva riclassifica nel conto economico (FVOCI). Esiste infine una opzione espressa per la contabilizzazione al fair value (FVO). Analogamente, tutti gli strumenti di equity sono misurati inizialmente al FVTPL ma l'entità ha un'opzione irrevocabile su ciascuno strumento per la contabilizzazione al FVTOCI. Tutte le ulteriori classificazioni e le regole di misurazione contenute nello IAS39 sono state riportate nel nuovo IFRS9. In tema di impairment, il modello dello IAS39 basato sulle perdite subite è stato sostituito dal modello ECL (Expected Credit Loss). Infine, vengono introdotte alcune novità in tema di Hedge Accounting, con la possibilità di effettuare un test prospettico di efficacia e di tipo qualitativo, misurando autonomamente, qualora fosse possibile identificarle, le componenti di rischio.
- IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers: (pubblicato in data 28 maggio 2014 e integrato con ulteriori chiarimenti pubblicati in data 12 aprile 2016) è destinato a sostituire i principi IAS 18 - Revenue e IAS 11 - Construction Contracts, nonché le interpretazioni IFRIC 13 - Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 - Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 18 - Transfers of Assets from Customers e SIC 31 Revenues-Barter Transactions Involving Advertising Services. Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi, che si applicherà a tutti i contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS come i leasing, i contratti d'assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione dei ricavi secondo il nuovo modello sono:
a) l'identificazione del contratto con il cliente;
b) l'identificazione delle performance obligations del contratto;
c) la determinazione del prezzo;
d) l'allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto;
e) i criteri di iscrizione del ricavo quando l'entità soddisfa ciascuna performance obligation.
Il principio si applica a partire dal 1º gennaio 2018 ma è consentita un'applicazione anticipata;
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nel mese di gennaio 2016 lo IASB ha pubblicato l'IFRS 16 "Leasing". Questo nuovo principio sostituirà l'attuale IAS 17. Il cambiamento principale riguarda la contabilizzazione da parte dei locatari che, in base allo IAS 17, erano tenuti a fare una distinzione tra un leasing finanziario (in bilancio) e un leasing operativo (off bilancio). Con l'IFRS 16 il trattamento contabile del leasing operativo verrà equiparato al leasing finanziario. Lo IASB ha previsto l'esenzione opzionale per alcuni contratti di locazione e leasing di basso valore e a breve termine. Tale principio sarà applicabile con decorrenza dal 1º gennaio 2019. L'applicazione anticipata sarà possibile se congiuntamente all'adozione dell'IFRS 15 "Ricavi da contratti da clienti";
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nel mese di giugno 2016 lo IASB ha emesso un emendamento all'IFRS 2 "Pagamenti basati su azioni". Queste modifiche chiariscono come contabilizzare alcuni pagamenti basati su azioni. Tali modifiche saranno applicabili con decorrenza dal 1º gennaio 2018;
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nel settembre 2016 lo IASB ha emesso un emendamento all'IFRS 4 "Contratti assicurativi" relativo all'applicazione dell'IFR 9 "strumenti finanziari" in relazione appunto al tema dei contratti assicurativi. Tali modifiche entreranno in vigore con decorrenza dal 1º gennaio 2018;
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nel mese di dicembre 2016 lo IASB ha emesso l'IFRIC 22 "Operazioni in valuta estera e anticipi". Il principio definisce il tasso di cambio da utilizzare nella contabilizzazione di transazioni in valuta estera in cui pagamento o incasso è effettuato in anticipo, e sarà applicabile dal 1° gennaio 2018;
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nel dicembre 2016 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti allo IAS 40 "Trasferimenti di investimenti immobiliari", con l'obiettivo di regolamentare i trasferimenti a e da investimenti immobiliari. Nello specifico si definisce se una proprietà in fase di costruzione o di sviluppo iscritta nel magazzino possa essere trasferita negli investimenti immobiliari, nel caso in cui vi sia stato un evidente cambiamento d'uso. Tale principio è applicabile dal 1° gennaio 2018;
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nell'ambito del processo annuale di miglioramento dei principi, lo IASB ha pubblicato le Modifiche annuali agli IFRS 2014-2016. Tali modifiche integrano e modificano parzialmente i principi esistenti e riguardano:
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$(i)$ IFRS 12 "Informativa sulle partecipazioni in altre entità";
- $(ii)$ IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting standards";
- IAS 28 "Partecipazioni in società collegate e joint venture"; $(iii)$
nel maggio 2017 lo IABS ha emesso il nuovo principio IFRS 17 "Contratti di assicurazione", che regolamenta la contabilizzazione appunto dei contratti assicurativi. Tale principio sostituirà l'IFRS 4 e sarà applicabile dal 1º gennaio 2021.
SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIÙ SIGNIFICATIVI
PRINCIPI GENERALI
Tenuto conto dell'attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F., avvenuta in data 28 dicembre 2017, si ritengono applicabili al primo bilancio intermedio di liquidazione della società, chiuso al 31 dicembre 2017, le analisi e le raccomandazioni di cui alla Guida OIC n. 5 paragrafi 8.1.2 e 8.2.3 con opportuni adattamenti per tenere conto che alcuni elementi dell'attivo ante "Manovra" (rectius Piano di Risanamento ex art. 67 L.F.) non sono strategici alla prosecuzione dell'attività come già precedentemente descritta e pertanto sono stati valutati al pronto realizzo sulla base di stime da parte di Periti all'uopo nominati (ad esempio i beni ricompresi nel magazzino).
Il Bilancio di esercizio è stato quindi redatto sulla base dei principi previsti per un'impresa in liquidazione come sopra intesi.
La redazione del bilancio, predisposto in accordo agli IFRS, postula il ricorso a stime, giudizi e assunzioni che hanno effetto sull'ammontare delle attività e della passività, sull'informativa relativa ad attività e passività potenziali e sul valore dei ricavi e dei costi riportati nel periodo presentato.
I più significativi principi contabili adottati sono esposti di seguito, tenuto conto tuttavia di quanto già evidenziato nelle Premesse alle presenti Note.
In particolare, in considerazione della messa in Liquidazione della società, avvenuta in data 25 marzo 2016 e in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Guida OIC n. 5, quanto esposto qui di seguito sui Principi adottati, è espresso in un'ottica di "funzionamento" fermo restando che - si ribadisce - l'unica modifica
adottata nei criteri di iscrizione e valutazione al fine della redazione del bilancio di Olidata S.p.A. in Liquidazione, rispetto al Bilancio al 31 dicembre 2016, ha riguardato sostanzialmente:
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la rilevazione dei risconti attivi derivanti da registrazioni dell'anno 2017 (determinando un effetto economico e patrimoniale complessivo di euro 11 migliaia euro di minori costi sul bilancio 2017 imputabili a tale diverso criterio di valutazione);
-
la rilevazione nella voce "Altri Debiti e passività non correnti" l'importo dei debiti verso fornitori commerciali e l'importo dei debiti diversi per i quali il Piano di Risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 L.F. ne ha previsto il pagamento con una scadenza successiva al 31 dicembre 2018;
-
il ripristino della distinzione tra Fondi Rischi "correnti" e "non correnti" tenuto conto delle tempistiche sottostanti tali rischi - prese in considerazione sempre nel citato Piano di Risanamento attestato ex art. 67 L.F..
Si segnala che, ai soli fini comparativi, è stata mantenuta la classificazione tra le immobilizzazioni dei cespiti, delle partecipazioni e delle passività ad esse connesse, seppur destinate tutte alla dismissione, data la messa in Liquidazione della Società, salvo il possibile ritorno "in bonis" come indicato nella Relazione sulla gestione.
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni vengono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione con riferimento a quelli sostenuti o, se inferiore, al valore di presunto realizzo. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI BENI MATERIALI)
Sono iscritti al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni per perdite di valore. L'ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui, in funzione della loro stimata vita utile applicando le seguenti aliquote:
| CATEGORIA BENI | ALIQUOTE |
|---|---|
| Costruzioni leggere | 10% |
| Impianti generici | 15% |
| Impianti specifici | 15% |
| Automezzi | 20% |
| Autovetture | 25% |
| Mobili e arredi | 12% |
| Macchine uff. elettroniche | 20% |
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (FABBRICATI)
Sono iscritti al costo storico sulla base di apposita proposta di acquisto formulata dal soggetto acquirente come in precedenza indicato (soggetto che, in data 28 dicembre 2017, ha poi effettivamente proceduto ad acquistare il fabbricato in parola).
RIMANENZE
Le rimanenze sono valutate sulla base di una Perizia di stima come in precedenza indicato. Il costo comprende i materiali diretti e, ove applicabile, la mano d'opera diretta, le spese generali di produzione e gli altri costi che sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Il costo è calcolato utilizzando il metodo FIFO. Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita stimato diminuito dei previsti costi di completamento e dei costi stimati necessari per realizzare la vendita.
CREDITI COMMERCIALI
I crediti sono rilevati al valore nominale rettificato, per adeguarlo al presunto valore di realizzo, tramite l'iscrizione di un fondo di svalutazione. Tale fondo è calcolato sulla base delle valutazioni di recupero effettuate mediante l'analisi delle singole posizioni e della rischiosità complessiva del monte crediti, tenuto conto delle garanzie.
CASSA E DISPONIBILITÀ BANCARIE
La voce relativa a cassa e disponibilità bancarie include cassa, conti correnti bancari e depositi rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine a elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti a un rischio non significativo di variazione di valore.
PASSIVITÀ FINANZIARIE
Le passività finanziarie sono classificate secondo la sostanza degli accordi contrattuali che li hanno generati e in accordo con le rispettive definizioni di passività. I prestiti bancari fruttiferi e gli scoperti bancari sono rilevati in base agli importi incassati, al netto dei costi dell'operazione, e successivamente valutati al costo ammortizzato come previsto dallo IAS 39.
I debiti di natura finanziaria, dato lo stato liquidatorio della società, sono stati esposti al loro valore nominale.
BENEFICI AI DIPENDENTI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
I benefici ai dipendenti sono esposti in bilancio in base ai risultati delle valutazioni eseguite secondo quanto stabilito dal principio contabile IAS 19. Le passività per benefici successivi al rapporto di lavoro presenti in bilancio costituiscono il valore attuale delle passività per i piani a benefici definiti, adeguate per tenere conto degli utili e delle perdite attuariali non rilevati e dei costi relativi alle prestazioni di lavoro passate non rilevati.
Si segnala che al 31 dicembre 2017 l'impatto patrimoniale ed economico derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti dallo IAS 19 è del tutto non significativo. Pertanto si è ritenuto di non procedere ad alcun adeguamento del Fondo TFR.
FONDI PER RISCHI E ONERI
La Società rileva fondi rischi e oneri quando ha una obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi ed è probabile che si renderà necessario l'impiego di risorse della Società per adempiere l'obbligazione e quando può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione stessa. Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta. Nel caso in cui l'effetto sia rilevante, gli accantonamenti sono calcolati attualizzando i flussi finanziari futuri stimati.
DEBITI COMMERCIALI
Si riferiscono a rapporti commerciali di fornitura e sono rilevati al valore nominale.
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi per vendite di prodotti sono contabilizzati quando i beni sono spediti e la Società ha trasferito all'acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà dei beni. I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi di natura finanziaria vengono iscritti in base alla competenza temporale, mentre i ricavi derivanti da prestazione di servizi al momento dell'effettuazione degli stessi.
RICONOSCIMENTO DEI COSTI
I costi sono riconosciuti quando relativi a beni e servizi acquistati e/o ricevuti nel corso del periodo ovvero per ripartizione sistematica di una spesa dalla quale derivano benefici futuri ripartibili nel tempo. Gli oneri di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Le operazioni in valute diverse dall'euro sono rilevate ai cambi di effettuazione delle operazioni. Alla data di bilancio le attività e le passività monetarie denominate nelle succitate valute sono convertite ai cambi correnti a tale data. Le differenze di cambio emergenti dalla regolazione delle poste monetarie e dalla conversione delle stesse ai cambi correnti alla fine dell'esercizio sono imputate al conto economico dell'esercizio.
STRUMENTI DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
Si precisa che alla data del 31 dicembre 2017 non sussistono strumenti derivati legati a operazioni di copertura. Nel corso del 2017, non sono state infatti poste in essere operazioni di copertura da rischio cambi.
COMPONENTI FINANZIARIE
Includono interessi attivi e passivi, differenze di cambio positive e negative, realizzate e non realizzate.
IMPOSTE
Le imposte del periodo rappresentano la somma delle imposte correnti.
Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell'esercizio e della normativa di riferimento, applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di bilancio.
Non sono state prudenzialmente stanziate imposte differite attive tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la Società al 31 dicembre 2017 ancorché il Piano di Risanamento attestato ex art. 67 L.F. evidenzi il conseguimento di redditi futuri positivi.
UTILI/PERDITE PER AZIONE
L'utile base per azione è calcolato dividendo l'utile o la perdita attribuibile agli azionisti della Società per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. Al 31 dicembre 2017 non sono in essere azioni "potenzialmente diluitive" e, in ragione di ciò, l'utile (perdita) diluito è pari all'utile (perdita) base per azione.
INFORMATIVA SETTORIALE
In base al Principio IFRS 8 "Settori operativi" devono fornirsi le informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali intraprese.
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO VALORE DELLA PRODUZIONE
13.1 RICAVI
Nel periodo in commento ammontano a euro 267 migliaia così dettagliati:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Ricavi caratteristici Rettifiche di ricavi |
267 | 2.145 (8) |
(1.878) |
| TOTALE | 267 | 2.137 | (1.870) |
La voce "Rettifiche dei ricavi" si riferisce principalmente agli abbuoni e sconti concessi alla clientela. Tutte le transazioni inerenti, sono avvenute a normali condizioni di mercato.
La suddivisione della voce per area geografica dei ricavi delle vendite è la seguente:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Vendite Italia | 215 | 1.526 | (1.311) |
| Vendite Area Comunitaria | 556 | (556) | |
| Vendite resto del mondo | 52 | 55 | (3) |
| TOTALE | 267 | 2.137 | (1.870) |
Di contro le percentuali di vendite risultano:
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione | |
|---|---|---|---|
| Vendite Italia | 80,52% | 71,41% | $(9, 11\%)$ |
| Vendite Area Comunitaria | 0,00% | 26,02% | $(26,02\%)$ |
| Vendite resto del mondo | 19,48% | 2,57% | 16,91 |
I dati delle Tabella sopra riportata riflettono lo stato di liquidazione in cui si è trovata la Società nel corso del 2017. In particolare i ricavi "Italia", pari ad euro 215 migliaia, si riferiscono prevalentemente alla migliore dismissione e conseguente fatturazione di parti di magazzino, nonché alla fatturazione di noleggi di stampanti e relativi servizi (questi ultimi imputabili ad un contratto di fornitura sottoscritto a luglio 2015 - in data quindi antecedente alla messa in liquidazione della Società - per noleggio di stampanti e servizi concessi alla Società SACE S.p.A.).
L'importo dei ricavi di vendita verso l'estero, pari ad euro 52 migliaia, si riferiscono alla fatturazione di royalties su vendite di prodotti a marchio Olidata in Cile a fronte di contratto stipulato in data antecedente alla messa in liquidazione della Società e precisamente sottoscritto nel mese di giugno 2011.
13.2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI
Tale voce è così dettagliata:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Prodotti finiti, merci, rimanenze iniziali | (1.265) | (2.394) |
| Prodotti finiti, merci, rimanenze finali | 759 | 1.264 |
| Storno svalutazione magazzino eccedenza 2016 | 103 | |
| Svalutazione magazzino | (544) | (443) |
| Variazione Rimanenze di prodotti finiti e merci | (947) | (1.573) |
Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016, cui si rinvia, era già stata effettuata una svalutazione di euro 443 migliaia euro, in considerazione della fase liquidatoria in cui si trovava - e si trova tutt'ora - la Società, al fine quindi di allineare il valore del magazzino alla Perizia effettuata
dall'esperto incaricato dalla Società. Alla stesso modo nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, tenuto conto del protrarsi, anche nel 2017, del lento "tasso di rotazione", ancorché in un'ottica liquidatoria, dei beni oggetto di magazzino, difficilmente compatibile con la migliore liquidazione della Società, ha determinato la scelta di operare al 31 dicembre 2017 un'ulteriore prudenziale svalutazione del magazzino di euro 544 migliaia, anche in virtù della nuova Perizia predisposta dall'esperto incaricato dalla Società in relazione ai beni in magazzino alla data del 31 dicembre 2017. Gli utilizzi del periodo si sono principalmente avuti in seguito alla vendita di beni sui quali si era precedentemente accantonato un fondo, oppure per l'aggiornamento della stima delle perdite attese.
13.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Si premette che in tale voce, al 31 dicembre 2017, è ricompresa la sopravvenienza attiva imputabile allo stralcio conseguente al Piano di Risanamento ex art. 67 L.F. attestato in data 28 dicembre 2017.
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Fitti attivi | 243 | 253 | (10) |
| Contributi marketing | O | 16 | (16) |
| Sopravvenienze attive | 1.108 | 153 | 955 |
| Sopravvenienze attive stralcio ex art. 67 L.F. | 32.350 | 32.350 | |
| Plusvalenze | (3) | ||
| Rimborso spese di trasporto | 8 | 3 | |
| Altri rimborsi spese | 11 | 133 | (122) |
| TOTALE | 33.721 | 562 | 33.159 |
La sopravvenienza attiva imputabile allo stralcio ex art. 67 L.F. è pari quindi ad euro 32.350 migliaia ed è riconducibile per euro 17.611 migliaia allo stralcio effettuato con gli istituti di credito e per euro 14.739 migliaia allo stralcio effettuato con i restanti creditori sociali.
Come già ampiamente evidenziato anche nella Relazione sulla Gestione, cui si rinvia, il Piano di Risanamento della Società si è infatti basato, nella sua struttura generale – tra le altre cose - nella vendita dell'immobile di proprietà della Società, nell'incasso di crediti commerciali e nella ristrutturazione del debito con pagamento appunto a "saldo e stralcio" e/o dilazioni di pagamento oltre che con la previsione del pagamento integrale dei residuali creditori sociali che non hanno sottoscritto accordi con la Società.
L'importo di cui sopra, pertanto, riflette la componente economica dell'esito - sotto forma di accordi e/o formali riscontri positivi alle proposte economiche della Società - della gestione e interlocuzione che la Società ha avviato sin dal 2016 - come peraltro evidenziato nel bilancio separato e consolidato chiusi al 31.12.2016 - con i propri creditori sociali che, partendo inizialmente dagli Istituti di Credito, ha finito per raggiungere la totalità dei creditori sociali, compreso l'Erario se si considera la definizione delle liti pendenti ex art. D.L. 50/2017 di cui si è avuto modo di evidenziare nelle Premesse e su cui si ritornerà nel prosieguo.
La voce "Sopravvenienze attive", pari ad euro 1.108 migliaia si riferisce prevalentemente:
-
al risarcimento ottenuto dalla Società per euro 487 migliaia a fronte del recupero e del rimborso dei costi sostenuti per lo sviluppo della Branch americana Olidata Smart Cities e;
-
allo storno parziale del Fondo rischi definizione contenzioso tributario (stanziato dalla Società nel corso del 2016) a seguito del raggiunto accordo con l'Agenzia delle Entrate – in conciliazione giudiziale parziale - per la riduzione dell'Ires inizialmente contestata come meglio specificato nella Relazione sulla Gestione.
13.4 COSTO PER SERVIZI ESTERNI
Il costo per servizi esterni è così dettagliato:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Prestazioni da terzi-Lavorazioni esterne | 97 | 341 | (244) |
| Trasporti | 26 | 60 | (34) |
| Spese di pubblicità | 15 | 85 | (70) |
| Consulenze per prestazioni professionali | 413 | 639 | (226) |
| Utenze | 71 | 104 | (33) |
| Assicurazioni e contratti ass. cespiti | 18 | 65 | (47) |
| Cancelleria, stampati, postali | 3 | 3 | 0 |
| Altri costi (minori) | 21 | 115 | (94) |
| TOTALE | 664 | 1.412 | (748) |
Rispetto al totale della voce Costi per Servizi, pari ad euro 664 migliaia, euro 413 migliaia (62% del totale) sono rappresentati da costi per Consulenze da imputare principalmente ai compensi corrisposti a professionisti incaricati di assistere la Società nella particolare fase di vita della medesima, culminata il 28 dicembre 2017 con l'attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F..
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13.5 COSTO DEL LAVORO
Il costo del personale è così dettagliato:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Costo per retribuzioni | 625 | 853 | (228) |
| Oneri sociali | 167 | 230 | (63) |
| Trattamento di fine rapporto | 38 | 60 | (22) |
| Altri costi del personale | $\mathcal{P}$ | 8 | (6) |
| TOTALE | 832 | 1.151 | (319) |
La riduzione del costo del personale è riconducibile alla fisiologica riduzione del numero del personale addetto in conseguenza:
-
della messa in liquidazione della Società deliberata - si ricorda - dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2016;
-
delle connesse azioni, più volte menzionate, poste in essere dalla Società per addivenire alla definizione del Piano di Risanamento nell'ambito di un esercizio provvisorio dell'attività del tutto ridimensionato evidentemente - rispetto all'ordinaria attività preesistente, nonché "conservativo", ossia rivolto al migliore conseguimento del citato Piano di Risanamento.
Si evidenzia infatti come il costo del personale ammontasse alla data del 31 dicembre 2015 - ossia pochi mesi prima della citata messa in liquidazione della Società - ad euro 2.348 migliaia. Al 31 dicembre 2016 il costo è quindi sceso ad euro 1.151 migliaia per attestarsi ad euro 832 migliaia al 31 dicembre 2017 (con un decremento quindi di 1.516 migliaia rispetto al 31 dicembre 2015).
Si evidenzia che il numero dei dipendenti della Società al 31 dicembre 2017 è pari a 11 unità, mentre il numero dei dipendenti considerati nel periodo, ha avuto mediamente il seguente andamento:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Dirigenti | (1) | ||
| Quadri | 6 | 6 | 0 |
| Impiegati Amm/Comm/tecnici | 16 | (7) | |
| Operai e apprendisti | (1) | ||
| TOTALE | 15 | 24 | (9) |
13.6 ACCANTONAMENTI
Nella tabella che segue, viene riportato il dettaglio degli Accantonamenti effettuati dalla Società anche in funzione della fase liquidatoria in cui si trova:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Accantonamenti per controversie legali | 68 | (68) | |
| Accantonamento per svalutazione integrale Olidata Int.Innov.Srl | O | ||
| Accantonamentoi per rischi potenziali fiscali | 380 | (380) | |
| Accantonamento per rischi con personale dipendente | ۳ | 48 | (48) |
| Accantonamento per fondo rischi garanzia | - | 2 | (2) |
| Accantonamento per rischio penali Pubblica Amministrazione | 288 | 177 | 111 |
| Accantonamento Fondo Svalutazione Immobilizzaz. Immateriali | $\qquad \qquad$ | 85 | (85) |
| Accantonamento Fondo Svalutazione Immobilizzaz. Materiali | 400 | 2.007 | (1.607) |
| Accant.to per oneri Ristrutturazione Societaria | 700 | (700) | |
| Acc.to per Oneri Futuri | 152 | 152 | |
| 840 | 3.467 | (2.627) |
Nel rinviare anche al successivo Paragrafo "Fondi per Rischi e Oneri" delle presenti Note, si evidenzia che nel corso del 2017 la Società ha ritenuto di dover accantonare un ulteriore importo di euro 280 migliaia al Fondo rischi per penali su mancate forniture verso la Pubblica Amministrazione, conseguenti principalmente alla fase liquidatoria della Società ed un aggiuntivo importo di euro 400 migliaia al fondo svalutazione Fabbricato per i cui dettagli si rinvia al Paragrafo "Fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali". Quanto all'Accantonamento per oneri futuri pari ad euro 152 migliaia esso si riferisce alla stima di potenziali costi futuri da sostenere per la conclusione della Manovra attestata ex art. 67 LF.
13.7 AMMORTAMENTI
Tale voce è così dettagliata:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1) Fabbricati Industriali | 184 | (184) | |
| 2) Impianti e macchinari | |||
| 3) Attrezzature ind. e commerciali | $\perp$ | ||
| 4) altri beni | The Country of Card | ||
| 5) Amm.to Imm.ni Immateriali | 87 | (84) | |
| TOTALE | 273 | (270) |
La Società non ha proceduto a stanziare alcun ammortamento al 31 dicembre 2017, così come già effettuato nel secondo semestre 2016. Stante l'avvenuto scioglimento della Società, accertato in data 25 marzo 2016, è venuto infatti a mancare il presupposto dell'utilità pluriennale delle residue attività materiali la cui iscrizione presuppone l'ordinario funzionamento della società almeno fino al loro completo ammortamento. Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione nel presupposto della "liquidazione", il valore residuo e la vita utile delle attività materiali è stato rivisto analiticamente in considerazione delle aspettative connesse con il valore residuo atteso dalle stesse attività alla data di scioglimento in quanto differenti rispetto alle precedenti stime, confrontando il valore con quello riportato nel Piano di Risanamento ex art. 67 L.F..
In particolare la voce preponderante è sempre stata rappresentata dall'ammortamento relativo ai fabbricati di proprietà. A tale scopo si ricorda quanto più volte già evidenziato, ossia come il fabbricato di proprietà della Società abbia rappresentato l'asset principale su cui si è basato il Piano di risanamento. Esso pertanto non è stato ammortizzato ma è stato adeguato ai valori contenuti nel Piano medesimo. Si ricorda infatti, che in data 28 dicembre 2018, tale Fabbricato è stato poi ceduto in esecuzione del citato Piano di Risanamento, anch'esso attestato in pari data dal Professionista indipendente ai sensi dell'art. 67 L.F.
Quanto alle restanti voci relative alle immobilizzazioni materiali, la loro "recuperabilità" del loro valore è verificata secondo i criteri previsti dallo IAS 36. All'esito di tale verifiche, tenuto conto dell'esiguità dei valori e dell'estraneità degli stessi nell'ambito delle finalità dichiarate Piano di Risanamento ex art. 67 L.F., tali immobilizzazioni materiali, come si avrà modo di riscontrare nel paragrafo ad esse dedicato a commento delle voci di Stato Patrimoniale, non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.
Si evidenzia infine che in conseguenza della fusione per incorporazione della controllata Olidata International Innovation Development S.r.l. Socio Unico in Liquidazione in Olidata S.p.A. in Liquidazione, quest'ultima ha recepito anche le attività materiali e immateriali facenti capo all'incorporata. Tra queste si registra l'importante voce relativa ai Marchi di Olidata di cui si è avuto modo di trattare nella Relazione sulla Gestione, nelle Premesse alle presenti Note e di cui si tratterà anche nel successivo Paragrafo ad essi dedicato.
Ancorché tali marchi, tenuto conto della definizione di cui al paragrafo 88 dello IAS 38 - una volta posta in essere la fase immediatamente successiva alla dismissione dell'immobile citata nel Piano di Risnamento ex art. 67 LF - non verranno ammortizzati ma verranno annualmente assoggettati ad impairment test di cui allo IAS 36, si ribadisce che gli stessi, con specifico riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017, tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la Società a tale data ed ancorché il 28 dicembre 2017 sia stato attestato il Piano ex art. 67 L.F., sono stati recepiti dalla Società incorporante Olidata S.p.a. in liquidazione "in continuità" con i valori che erano in capo all'incorporata Olidata International Innovation Development S.r.l. Socio Unico in Liquidazione. Tali valori, si ricorda, riportano un saldo pari a zero tenuto conto del Fondo svalutazione marchi originariamente accantonato per tenere conto dell'avvenuta messa in liquidazione sia di Olidata International Innovation Development sia della controllante Olidata S.p.A.
13.8 ALTRE SPESE OPERATIVE
Al 31 dicembre 2017 tale voce, pari a euro 230 migliaia, include perdite su crediti per euro 33 migliaia, ad Imu per euro 45 migliaia ed altri oneri diversi di gestione tra cui, contributi associativi, altre imposte, oneri per quotazione Borsa Valori, e altri costi di minore rilevanza.
13.9 PROVENTI FINANZIARI NETTI
I proventi finanziari netti sono riassunti nella seguente tabella:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Interessi attivi | 43 | 25 | 18 |
| Utili su cambi | 406 | 398 | |
| TOTALE | 449 | 33 | 416 |
L'importo di euro 406 migliaia relativo alla voce "utili su cambi" si riferisce principalmente all'adeguamento cambi riferiti a partite patrimoniali in valuta estera alla data di definizione dei debiti ricompresi nell'ambito della Manovra, approvata in data 27 dicembre 2017 dal Liquidatore ed attestata ex art. 67, C.3, lettera D) R.D. n. 267/1942 in data 28 dicembre 2017.
13.10 ONERI FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti sono così dettagliati:
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | variazione |
|---|---|---|---|
| Interessi passivi | 494 | 447 | |
| Altri Oneri finanziari | 193 | 228 | (35) |
| Perdite su cambi | 65 | 172 | (107) |
| TOTALE | 752 | 847 | (95) |
La voce Interessi passivi pari a euro 494 migliaia riflette gli effetti dovuti ai termini convenzionali decorrenti dal 31 gennaio 2013 e riferiti all'Esposizione Consolidata ai sensi dell'Accordo Aggiornato sottoscritto dalla Società per il quale si rinvia alle precedenti Relazioni periodiche. Risultano così composti:
-
per euro 477 migliaia a interessi passivi e di mora su affidamenti e finanziamenti bancari a medio - lungo termine. Per effetto della comunicazione ricevuta dalla Società il 22 settembre 2016, con la quale le banche prendevano atto dell'intervenuta messa in liquidazione di Olidata, del mancato pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Accordo Aggiornato, nonché delle violazioni occorse, rispetto alle Dichiarazioni e Garanzie ed agli Impegni Ulteriori, rispettivamente previsti agli art. 7 e 8 dell'Accordo Aggiornato, si è confermata l'immediata esigibilità ed azionabilità dell'intera Esposizione Consolidata Aggiornata con addebito di interessi di mora, come più dettagliatamente indicato nella Relazione sulla Gestione del precedente esercizio cui si rinvia;
-
per euro 16 migliaia a interessi passivi verso società di factoring e fornitori;
-
per euro 1 migliaia per interessi verso l'Erario.
La voce Altri oneri finanziari, pari a euro 193 migliaia, risulta così composta:
-
euro 41 migliaia da commissioni passive legate alle cessioni di crediti commerciali (factoring);
-
euro 46 migliaia relativi ad oneri di riscossione dell'Erario a fronte della definizione delle liti pendenti di cui all'art. 11 D.L. 50/2017;
-
euro 4 migliaia relativamente a commissioni bancarie e costi per assicurazione di crediti commerciali;
-
euro 102 migliaia relativamente a commissioni per fidejussioni.
13.11 IMPOSTE DEL PERIODO
Tale voce è dettagliata nel modo seguente:
| EURO/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | VARIAZIONE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Imposte Correnti | |||||
| IRES | 0 | 0 | |||
| IRAP | 53 | 53 | |||
| Imposte differite | |||||
| IMPOSTE ANT./DIFFERITE | 0 | ||||
| TOTALE | 53 | 0 | 53 |
Le imposte ammontano ad euro 53 migliaia imputabili integralmente ad Irap dell'esercizio tenuto conto, ai fini Ires, del disposto di cui all'art. 88 comma 4- ter DPR 917/86 e dell'interpretazione fornita, ai fini Irap, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate delle Marche 910-78/2015.
Per effetto di quanto sopra evidenziato, e in particolare per effetto della sopravvenienza attiva da stralcio conseguente al deposito presso il competente Registro delle Imprese del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F., si registra tuttavia, ai fini Ires, l'azzeramento delle perdite fiscali pregresse della Società accumulate sino al 31 dicembre 2016 - ed ammontanti a tale data ad euro 31.617 migliaia - nonché degli interessi passivi provvisoriamente indeducibili ex art. 96, comma 4, del Tuir.
Non sono state prudenzialmente stanziate imposte differite attive tenuto conto dello stato di liquidazione in cui si trova la Società al 31 dicembre 2017 ancorché il Piano di Risanamento attestato ex art. 67 L.F. evidenzi il conseguimento di redditi futuri positivi.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO
ATTIVITÀ NON CORRENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
13.12 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AD ESCLUSIONE DEI MARCHI
Tale voce, pari a euro 0 migliaia, recepisce sia la svalutazione integrale - già operata nel corso del 2016 - dei costi pluriennali per lo sviluppo di prodotti, sia le immobilizzazioni immateriali riferibili ad Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione a seguito della citata fusione per incorporazione. Quanto alla prima tipologia di costi pluriennali, si ricorda che gli stessi accoglievano i costi sostenuti sino al 2015 riferibili in gran parte all'implementazione e lo sviluppo di prodotti contenenti soluzioni tecnologiche innovative così come richiesti nei bandi di gara indetti da committenti pubblici cui la Società partecipava. Tali costi erano rappresentati principalmente dall'utilizzo di personale interno dedicato alla progettazione di tali tecnologie.
| Euro/000 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Saldo al 31/12/2016 | 171 | |
| Incrementi imputabili alla fusione per incorporazione di Olidata IID |
(88) | |
| F.di amm.ti accumulati imputabili alla fusione per incorporazione di Olidata IID |
(2) | |
| Ammortamenti dell'esercizio - imputabili alla fusione per incorporazione di Olidata IID |
(3) | |
| Svalutazioni | 0 | (83) |
| Saldo al 31/12/2017 |
13.13 MARCHI
Si ricorda che a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione avvenuta in data 18 settembre 2017 tra Olidata S.p.A. in Liquidazione e Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione (d'ora innanzi anche "Olidata IID"), Olidata S.p.A. in Liquidazione ha riacquisito i marchi originariamente conferiti nell'ambito dell'operazione di conferimento effettuata a dicembre 2014, di cui si è avuto modo di dettagliare nel bilancio consolidato e separato al 31 dicembre 2014, cui si rinvia. Si riporta qui di seguito la Tabella riepilogativa dei valori espressi nel bilancio OIC adopter di Olidata IID sin dal bilancio al 31 dicembre 2015 e sino al bilancio 31 dicembre 2016. Come si evince i marchi Olidata recano un valore residuo post ammortamento di euro 4.368 migliaia ed un Fondo svalutazione marchi di pari importo ossia di euro 4.368 migliaia.
| Data | Marchi Olidata | Euro/1000 |
|---|---|---|
| 01/01/2015 Valore Netto contabile iniziale | 4.914 | |
| Ammortamento | (273) | |
| 31/12/2015 Valore Netto finale | 4.641 | |
| 01/01/2016 Valore Netto Contabile Iniziale | 4.641 | |
| Ammortamento | (273) | |
| 31/12/2016 Valore netto contabile finale ante svalutazione | 4.368 | |
| Fondo svalutazione marchi | (4.368) | |
| 31/12/2016 Valore Netto Contabile Finale post svalutazione |
Breve cronistoria metodologica
Come già ampiamente illustrato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, Olidata S.p.A., in tale esercizio, ha apportato, tra le altre cose, a titolo di conferimento, alla società Olidata International Innovation Development S.r.l., detenuta al 100%, i seguenti asset:
(i) il portafoglio marchi Olidata e
(ii) la partecipazione del 33% detenuta da Olidata in Olidata AJA S.r.l.
Il conferimento, effettuato a valori correnti, ha comportato l'iscrizione nel bilancio separato di Olidata S.p.A. del valore di iscrizione della partecipazione in Olidata International Innovation Devlopment S.r.l. ad un valore di euro 5.210 migliaia. Tale operazione è stata poi coerentemente elisa - in quanto operazione infragruppo nel bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2014.
Il sopra citato valore di euro 5.210 migliaia era imputabile per euro 4.900 migliaia al maggior valore dei marchi di Olidata Spa. Tali marchi, infatti, sono stati oggetto di stima da parte dell'esperto nominato per la redazione della perizia predisposta ai sensi dell'art. 2465 c.c.
Successivamente, a seguito della messa in liquidazione volontaria di Olidata in data 25.3.2016, in sede di approvazione del bilancio separato di Olidata al 31.12.2015, la partecipazione in Olidata International (originariamente iscritta a un valore pari a euro 5.210 migliaia) è stata integralmente svalutata.
In data 14.3.2017, anche Olidata International Innovation Development S.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria e, in sede di approvazione del bilancio - OIC Adopter - chiuso al 31.12.2016 di tale Società, il marchio è stato integralmente svalutato. Si precisa che il bilancio di Olidata International Innovation Development S.r.l., redatto appunto secondo i principi contabili nazionali, il marchio era ammortizzato lungo un periodo di 18 anni. Al 31.12.2016 il valore netto contabile del marchio ante svalutazione era pari a € 4.368 migliaia.
In data 18 settembre 2017 è stato stipulato l'atto di fusione – iscritto presso il Registro delle imprese in data 21.9.2017 - con cui ha avuto effetto la fusione per incorporazione di Olidata International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione in Olidata S.p.A. in Liquidazione. Per tale operazione di fusione era stato peraltro rilasciato Parare favorevole da parte di un esperto indipendente sulla legittimità e sulla convenienza economica di detta operazione straordinaria ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate.
In data 28.12.2017, infine, è stato attestato il piano di risanamento di Olidata ex art. 67 L.F. da parte del professionista indipendente. In tale piano si prevede espressamente il ripristino del valore del marchio Olidata fino ad un massimo di euro 4.900 migliaia subordinato - evidentemente - all'attestazione del piano medesimo.
Si precisa altresì – per mera completezza illustrativa – che l'operazione di conferimento in parola è stata oggetto peraltro della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui si è avuto modo di illustrare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e di cui si è riferito nelle Premesse alle presenti Note e su cui si illustrerà ulteriormente nei Paragrafi a commento dello Statto patrimoniale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017. Basti qui ricordare che l'esito di tale verifica è consistita nella rigualificazione giuridica del conferimento di azienda effettuato da Olidata S.p.A. in Liquidazione (all'epoca Olidata S.p.A) in Olidata International Innovation Development S.r.l. in data 20 dicembre 2014 da conferimento di azienda - appunto - in conferimento realizzativo di beni con conseguente riprese ai fini Ires e Iva. Si precisa infine, sempre a tale riguardo, che il contenzioso che ne è conseguito, iniziato nel 2017, è terminato a dicembre 2017 con il pagamento dell'ultima tranche connessa alla definizione delle liti pendenti di cui all'art. 11 del D.L. 50/2017 a cui Olidata ha aderito ed i cui dettagli erano ricompresi anch'essi nel Piano ex art. 67 L.F. Alla luce di tale definizione è stata quindi pagata da Olidata la maggiore Ires e la maggiore Iva conseguente alla natura realizzativa dell'operazione posta in essere nel 2014 da Olidata S.p.A. verso Olidata Internationa Innovation Development S.r.l..
Sempre per completezza illustrativa si evidenzia come nel Piano di Risanamento attestato ex art. 67 L.F. sia contemplata una fase successiva alla vendita del compendio immobiliare consistente, dopo la revoca dello stato di liquidazione, nella sottoscrizione di un Accordo con un principale partner industriale operante in settori strategici quali IOT, Big Data, Cyber Security, ecc.. Tale partner a sua volta ha già manifestato interesse ad investire nella indubbia riconoscibilità e notorietà del "marchio" Olidata, nonché nella pluridecennale esperienza commerciale e conoscenza del mercato IT di Olidata stessa al fine di incrementare auspicabilmente in maniera significativa - i flussi di cassa complessivi.
Le "business combinations of entities under common control".
Le "business combinations involving entities or businesses under common control" sono definite nell'appendice B dell'IFRS 3 revised come "aggregazioni aziendali in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l'aggregazione, e tale controllo non è transitorio". Tali operazioni presentano finalità diverse dall'acquisizione di un complesso aziendale, quali ad esempio una semplice riorganizzazione societaria all'interno di un gruppo, e presentano rilevanti peculiarità in capo ai soggetti coinvolti nell'aggregazione.
Rientra in tale fattispecie anche la fusione per incorporazione tra società controllante e società interamente posseduta come quella avvenuta a settembre 2017 tra Olidata S.p.A. in Liquidazione e Olidata S.p.A. International Innovation Development S.r.l. in Liquidazione.
Le operazioni di riorganizzazione aziendale under common control sono escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria dell'IFRS 3. In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, si rende necessario fare riferimento a quanto previsto dallo IAS 8 per quanto concerne i casi in cui il corpus IAS/IFRS non statuisca un principio contabile o un'interpretazione da applicare per la rilevazione di un'operazione. In tale situazione, in base a quanto previsto dallo standard succitato, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile che sia coerente con la finalità del bilancio contenuta nel Framework.
In particolare lo IAS 8 paragrafo 10 afferma che: "In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
(b) attendibile, in modo che il bilancio:
(i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
(ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;
(iv) sia prudente; e
(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
Su tale tema in Italia vi sono due Documenti Assirevi, il Documento OPI n. 1 revised e il Documento OPI n. 2 che trattano dell'argomento in questione in virtù dell'assenza nel corpus degli IAS di un Principio specifico che tratti dell'argomento. In particolare il Documento OPI n. 2 tratta - per il caso di specie - anche dell'operazione di fusione per incorporazione.
Il Documento Assirevi OPI n. 1 revised nel richiamare nelle sue premesse il citato paragrafo 10 dello IAS n. 8, afferma altresì che nella ricerca di un trattamento contabile che rientri nell'ambito concettuale del Framework e che soddisfi i criteri dello IAS 8.10, l'elemento critico è rappresentato dal fatto che il principio contabile prescelto per rappresentare le business combinations under common control deve riflettere la sostanza economica delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica. La presenza o meno di "sostanza economica" appare pertanto l'elemento chiave da porre alla base del Principio Contabile. Se quindi, ad esempio, l'operazione che ha per oggetto un trasferimento di business (ad esempio, un ramo di azienda) non ha "significativa influenza sui flussi di cassa delle attività nette trasferite", la rilevazione contabile deve avvenire secondo il principio della continuità di valori: ciò significa che devono essere conservati gli stessi valori di libro che gli elementi del business trasferito avevano nelle rispettive contabilità prima dell'operazione.
Il Documento Assirevi OPI n. 2 revised, invece, è intitolato "Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio di esercizio" ed afferma, in relazione alle fusioni per incorporazione che: "dati gli elementi caratterizzanti le fusioni per incorporazione madre-figlia (assenza di scambio economico con economie terze e persistenza del controllo sull'entità acquisita), tali operazioni non possono essere considerate business combinations. Per tale motivazione esse sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3. La loro contabilizzazione, pertanto, dovrà essere effettuata secondo le linee quida dello IAS 8.10. Essendo queste operazioni, per loro natura, prive di significativa influenza sui flussi di cassa delle imprese oggetto di fusione, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve pertanto privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori".
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, quindi, il Documento Assirevi OPI 2 Revised afferma che – con riguardo alle operazioni di Fusione per incorporazione con controllo del 100% dell'incorporante sull'incorporata, l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue all'assenza di uno scambio con economie terze e di un'acquisizione in senso economico. Applicare il principio della continuità dei valori significa dare rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le società coinvolte nell'operazione di fusione (incorporante e incorporata), nonché al costo sostenuto dall'incorporante per l'originaria acquisizione dell'incorporata. Tale costo, nonché l'allocazione dello stesso ai valori correnti delle attività e passività dell'incorporata e all'avviamento, si rinvengono nel bilancio consolidato del gruppo (o del sottogruppo) costituito dall'incorporante e dall'incorporata.
L'ingresso nel bilancio d'esercizio dell'incorporante delle attività e passività rivenienti dalla società incorporata non dovrebbe comportare l'emersione di maggiori valori correnti di tali beni rispetto a quelli espressi nel bilancio consolidato, né di un maggior avviamento, in quanto, come già detto, la fusione per incorporazione non comporta alcuno scambio economico con economie terze, né un'acquisizione in senso economico. Conseguentemente, l'emersione di maggiori valori dei beni dell'attivo dell'incorporata e/o di un ulteriore avviamento appare - secondo tale Documento - ingiustificata. L'unica eccezione a tale principio generale - afferma il Documento Assirevi OPI n. 2 - riguarda i maggiori valori iscritti nei libri dell'incorporata risultanti da cessioni di beni effettuati tra incorporante e incorporata anteriormente alla fusione ed eliminati come operazioni infragruppo nel bilancio consolidato.
Si evidenzia altresì che tutt'oggi i citati Documenti Assirevi OPI n. 1 e OPI n. 2 non siano gli unici Documenti che trattano dell'argomento. Si ricorda che tali Documenti Assirevi privilegiano il principio della continuità dei valori. Tuttavia in ambito di Prassi vi sono anche documenti sia a livello "domestico" che internazionale che privilegiano, al posto del principio della continuità dei valori, il Principio del "purchase method", come ad esempio la Circolare di Assonime n. 51 del 12 settembre 2008. E' stato, in particolare, osservato - per esempio in base alla citata Circolare di Assonime - che sarebbe difficile conciliare l'impostazione del principio della "continuità dei valori" con la ricostruzione civilistica dell'operazione che vede ad esempio il conferimento di ramo di azienda tra controllante e controllata quale atto di trasferimento tra soggetti comunque giuridicamente distinti (cui peraltro possono partecipare diversi soci di minoranza), nonché con le norme di diritto societario in base alle quali i maggiori valori di apporto dovrebbero consentire di sottoscrivere un aumento di capitale piuttosto che concorrere ad una riduzione del patrimonio netto. E' stato altresì messo in rilievo che la tesi della continuità dei valori, a ben vedere, non sembra trovare pieno conforto negli stessi principi sistematici desumibili dagli IAS/IFRS. In generale, infatti, i principi contabili internazionali dispongono che l'acquisizione di un bene debba essere rilevata iscrivendo tale bene al fair value del suo corrispettivo costituito dalle partecipazioni emesse. Rispetto a questa regola generale l'IFRS 3 costituisce una deroga nel senso di consentire l'iscrizione delle aziende acquisite al fair value dei beni che le compongono ed imputando l'eccedenza del costo di acquisizione ad avviamento. In altri termini, l'IFRS 3, a differenza degli altri principi contabili, consente di iscrivere i beni al loro fair value anche se superiore al loro costo
complessivo di acquisizione (fair value delle partecipazioni). Se così è le operazioni di conferimento di azienda under common control, pur non potendo ricondursi alla deroga contenuta nell'IFRS 3, dovrebbero comunque poter essere rappresentate secondo la regola generale, ossia con iscrizione dell'azienda al fair value delle partecipazioni emesse per acquisirla. In quest'ottica, dunque, anche i conferimenti che costituiscono operazioni di mera riorganizzazione, dovrebbero essere contabilizzate a saldi chiusi e non in regime di continuità. In altri termini, in base a questa diversa ricostruzione, partendo dal presupposto che i principi contabili internazionali sono tesi a regolare, in prima battuta, i bilanci consolidati e che in quest'ottica ben si spiega che l'IFRS 3 si riferisca al passaggio del controllo fra società indipendenti (e non fra società appartenenti al medesimo gruppo), la rappresentazione in continuità delle operazioni under common control dovrebbe logicamente trovare spazio solo nel bilancio consolidato e non anche nel bilancio separato di ciascuna delle società aggregate.
Da ultimo, come citato anche dal Documento emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano: "Aggregazioni aziendali sotto comune controllo: teoria e prassi. Il punto di vista di Efrag e di Assirevi" del 25 febbraio 2014 è lo stesso Efrag - European Financial Reporting Advisory Group - ad affermare che tra il principio della continuità dei valori e il principio del pruchase method vi possa essere una terza via che si fonda sulla considerazione che l'analogia con l'IFRS 3 può essere applicata quando il risultato (contabile) della rappresentazione dell'operazione comporta informazioni utili per gli azionisti (ed altri utilizzatori delle informazioni finanziarie). Occorre sempre valutare i fatti e le circostanze rilevanti transazione per transazione- piuttosto che applicare in modo indiscriminato la prima (principio della continuità dei valori) o la seconda alternativa contabile proposta (purchase method).
Conclusioni al Paragrafo 13.13 "Marchi"
Si ricorda che l'operazione di fusione rientra nel più ampio Piano di risanamento ex art. 67 L.F. In tale Piano - si ricorda - è contemplata una Fase successiva alla vendita del compendio immobiliare consistente, dopo la revoca dello stato di liquidazione, nella sottoscrizione di un Accordo con più di un principale partner industriale operante in settori strategici quali IOT, Big Data, Cyber Security, ecc.. Con tali partners sono in corso trattative subordinate alla revoca dello stato di liquidazione. In base a tali lettere di intenti si evince che tali partners - a loro volta - hanno manifestato il loro interesse ad investire - anche sotto forma di businesse combinations - nella indubbia riconoscibilità e notorietà del "marchio" Olidata, nonché nella pluridecennale esperienza commerciale e conoscenza del mercato IT di Olidata stessa al fine di incrementare - auspicabilmente in maniera significativa - i flussi di cassa complessivi.
Si ricorda pertanto che le ragioni per le quali è stata posta in essere la Fusione per incorporazione tra Olidata SpA e Olidata IID sono del tutto diverse rispetto a quelle per le quali venne originariamente effettuato il conferimento di tali marchi nel 2014 ed esulano – nel senso che non si riducono solo a questa mera esigenza - dalla necessità di addivenire alla migliore liquidazione della Società tenuto conto che, al contrario, tali marchi costituiscono ora - in virtù della combinata circostanza dell'avvenuta asseverazione del piano ex art. 67 L.F. e dell'avvenuta dismissione del fabbricato di proprietà - l'asset strategico principale per poter raggiungere i significativi flussi di cassa attesi dalle sopra ricordate partnership (per le quali si rinvia anche alla Relazione sulla Gestione).
Ricordando quanto stabilito dal paragrafo 10 dello IAS n. 8 e già sopra riportato7, si evidenzia che il Liquidatore proprio al fine di adempiere a quanto indicato in tale Principio ha dato mandato a tre Docenti di tre delle principali Università Italiane di fornire un Parere circa la congruità di recepire già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sulla base del Principio IAS 38 e tenuto conto delle disposizioni di cui allo IAS 36 in tema di reversal impairment test, il ripristino del maggior valore del marchio, per effetto dell'avvenuta attestazione del Piano di Risanamento ex art. 67 L.F..
Il Liquidatore infatti aveva ricevuto in data 27.12.2017 comfort letter dal Prof. Riccardo Tiscini8, contenente una valutazione aggiornata del marchio. In particolare in tale Comfort Letter, il valore corrente del marchio è stato stimato pari al valore indicato a fine 2014 dallo stesso Prof. Tiscini, ossia 4.900 migliaia di euro, a condizione che il piano di risanamento ex art. 67 L.F. fosse stato attestato e che si fosse perfezionata l'aggregazione aziendale allo studio con una primaria società del settore.
In particolare, alla base dei giudizi professionali favorevoli circa la correttezza dell'operazione di ripristino del valore dei marchi della Società in coerenza con i presupposti sottostanti il piano di risanamento attestato ex art 67 L.F. che riflette anche la revoca lo stato di liquidazione, vi sono le seguenti fattispecie e considerazioni principali:
a) il portafoglio brand Olidata possiede un proprio valore economico intrinseco e separabile dal resto del patrimonio della Società e può essere oggetto di autonomo atto di trasferimento a terzi. Inoltre esso risulta di proprietà esclusiva della Società ed è in grado di generare benefici economici futuri in termini di generazione di ricavi e flussi di cassa prospettici. Pertanto, il Marchio possiede le caratteristiche di bene immateriale iscrivibile nel bilancio dell'azienda in accordo a quanto previsto dai principi contabili internazionali, con riferimento in modo particolare al già richiamato IAS 38 in merito alla contabilizzazione delle attività immateriali e, inoltre, allo IAS 36 "Impairment of Assets", il quale prevede che il valore di una attività immateriale come un brand sia pari al maggiore fra il valore d'uso - pari al valore attuale dei flussi futuri di cassa derivanti dall'utilizzo continuativo dell'asset e dal suo smobilizzo finale - ed il valore realizzabile dall'alienazione, pari al fair value al netto dei costi diretti di vendita.
b) Il piano di risanamento attestato ex art 67 L.F. sancisce l'esistenza del requisito della continuità aziendale, prevedendo lo sviluppo del business aziendale lungo il periodo di piano, sia in termini di ricavi di vendita sia in termini di redditività operativa, quest'ultima positiva già a partire dall'esercizio 2018 e in aumento tendenziale fino al 2021.
c) La Società, nonostante la procedura di liquidazione avviata già nel corso del 2016, a testimonianza della notorietà del marchio Olidata e qualità dei propri prodotti, ha mantenuto una relazione commerciale positiva con i propri clienti storici più importanti e ha in corso trattative per nuovi accordi commerciali con importanti realtà del settore.
(b) attendibile, in modo che il bilancio:
(ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;
(v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti".
8 Lo stesso Professionista che aveva predisposto nel dicembre 2014 l'originaria Perizia di conferimento da Olidata S.p.A. in Olidata IID.
$^7$ Che si intende qui ripetere: "In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
(a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
(i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
(iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;
(iv) sia prudente; e
d) Sulla base delle informazioni riportate nel piano di risanamento attestato, come riportato anche nella Relazione sulla Gestione cui si rinvia, Olidata ha in corso trattative con investitori interessati all'ingresso nel proprio capitale azionario.
Ognuno dei sopracitati punti è, dunque, da interpretarsi - in base ai Pareri Professionali ricevuti - come la manifestazione tangibile della "sostanza economica dell'operazione" (IAS 8.10 cit) e quindi dell'esistenza di uno specifico valore del portafoglio marchi di Olidata in grado di generare significativi flussi di cassa e quindi in grado di poter essere considerati "rilevanti ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori" (sempre IAS 8.10 cit.) una volta revocata la liquidazione.
Il Liquidatore, tuttavia, nonostante i Pareri sopra citati, in ossequio al Principio IAS n. 8 paragrafo 10 e in ossequio quindi all'ivi citato principio della prudenza, ha ritenuto di non dover ripristinare – quantomeno nel bilancio chiuso al 31.12.2017 - il maggior valore del portafoglio marchi al fine di potervi procedere solamente una volta revocato lo stato di liquidazione della Società e quindi solamente dopo aver dato seguito alla business combination con i partners industriali di cui si è avuto modo di trattare. Nel bilancio al 31.12.2017, pertanto, si è ritenuto di privilegiare i principi contenuti nei Documenti ASSIREVI OPI n. 1 Revised e OPI n. 2 Revised, con la necessaria specifica, tuttavia, che la continuità dei valori ivi asserita deve intendersi come continuità – provvisoria e con specifico riferimento alla data del 31 dicembre 2017 - del valore dei marchi e del relativo fondo svalutazione marchi risultante dal bilancio della incorporata Olidata International Innovation Development S.r.l.. Si ricorda infatti - ed infine - che
-
è lo stesso Documento Assirevi OPI 1 ad affermare che, ove risultasse evidente un effetto economico della transazione così rilevante da renderla presumibilmente perseguibile anche tra parti non correlate, questa è contabilizzata come avverrebbe "tra terzi" dal momento che la sostanza economica è tale da generare flussi di cassa significativi;
-
è lo stesso Documento Assirevi OPI 2 ad affermare che l'unica eccezione al principio in base al quale non bisogna procedere all'iscrizione del maggior valore dei beni dell'incorporata è data dai "maggiori valori iscritti nei libri dell'incorporata risultanti da cessioni di beni effettuati tra incorporante ed incorporata anteriormente alla fusione ed eliminati come operazioni infragruppo nel bilancio consolidato".
Quanto sopra evidenziato si ritiene del tutto coerente con lo IAS n. 8 e con le interpretazioni Efrag in tema di busness combinations under common control di cui si è avuto modo di accennare.
Pertanto la voce delle Immobilizzazioni Immateriali ancorché presenti un valore pari a zero, ricomprende una plusvalenza latente imputabile al Portafoglio marchi compresa tra i 3.800 migliaia di euro e 4.900 migliaia di euro.
Per completezza si evidenzia, come previsto dal sopra citato OPI 2, ed al fine di ottenere un omogeneo termine di raffronto con i valori del primo bilancio post-fusione, che i dati relativi all'esercizio 2016 di Olidata sono stati rielaborati, includendo anche quelli della società incorporata Olidata IID, ed esposti nella colonna "Proforma" della situazione patrimoniale finanziaria e del conto economico. I dati "Proforma" non sono stati oggetto di revisione. Detti dati proforma sono quindi utilizzati quali ulteriori dati comparativi relativi all'esercizio 2016 ove necessario per fornire una più completa informativa. Per avere evidenza dei citati dati Proforma si rinvia allo specifico paragrafo contenuto nei Prospetti della Situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria.