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Olidata — Governance Information 2022
Jul 18, 2022
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Governance Information
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OLIDATA S.p.A.
CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO Euro 4.025.480,00 SEDE LEGALE IN PIEVESESTINA DI CESENA (FC) VIA FOSSALTA 3055 ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLI' N. 01785490408
R.E.A. DI FORLI' N. 216598
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
(Redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58/1998)
- ESERCIZIO 2021(1) -
(Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 11 luglio 2022)
(1) La Relazione è pubblicata sul sito Internet di Olidata S.p.A. all'indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations).

| GLOSSARIO | 4 | |
|---|---|---|
| PREMESSA | 5 | |
| 1. | OLIDATA: PROFILO, STRUTTURA E VALORI | 7 |
| 1.1 | Profilo | 7 |
| 1.2 | Sistema di amministrazione e controllo | 7 |
| 1.2.1 | Assemblea dei Soci | 8 |
| 1.2.2 | Consiglio di Amministrazione | 8 |
| 1.2.3 | Il Collegio Sindacale | 8 |
| 1.2.4 | Il Revisore Legale dei conti | 8 |
| INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (art. 123-bis, comma1, del TUF) alla | ||
| 2 | data del 31 dicembre 2021 | 9 |
| 2.1 | Struttura del capitale sociale (art. 123-bis, comma 1, lett. a), del TUF) | 9 |
| 2.2 | Restrizioni al trasferimento di titoli (art. 123-bis, comma 1, lett. b), del TUF) | 9 |
| 2.3 | Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lett. c), del TUF) | 10 |
| 2.4 | Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lett. d), del TUF) | 10 |
| 2.5 | Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123- bis, comma 1, lett. e), del TUF) |
10 |
| 2.6 | Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. f), del TUF) | 10 |
| 2.7 | Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lett. g) del TUF) | 10 |
| 2.8 | (art. 123-bis, comma 1, lett. h), del TUF) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA (artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, del TUF) |
10 |
| 2.9 | Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lett. m) del TUF) |
11 |
| 2.10 | Attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e ss. Cod. Civ.) | 11 |
| 3 | COMPLIANCE (art. 123-bis, comma 2, del TUF) | 11 |
| 4 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF) |
12 |
| 4.1 | Nomina e sostituzione (art. 123-bis, comma 1, lett. l) del TUF) | 12 |
| 4.2 | Composizione (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF) | 15 |
| 4.2.1 | Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società | 16 |
| 4.3 | Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF) | 16 |
| 4.4 | Organi delegati | 17 |
| 4.4.1 | Amministratori Delegati | 17 |
| 4.4.2 | Presidente del Consiglio di Amministrazione | 17 |
| 4.4.3 | Informativa al Consiglio di Amministrazione | 18 |
| 4.5 | Altri Consiglieri Esecutivi | 18 |
| 4.6 | Amministratori indipendenti | 18 |
| 4.7 | Lead independent director | 19 |
| 5 | TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE | 19 |
| 6 | ||
| COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-bis comma 2, lett. d) del TUF) |
20 | |
| 7 | COMITATO PER LE NOMINE | 20 |
| 8 | COMITATO PER LA REMUNERAZIONE | 20 |

| 10 | COMITATO CONTROLLO E RISCHI | 21 |
|---|---|---|
| 11 | SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 21 |
| 11.1 | Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno | 21 |
| 11.2 | Responsabile della funzione di Internal audit | 21 |
| 11.3 | Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 |
21 |
| 11.4 | Società di Revisione | 22 |
| 11.5 | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 22 |
| 12 | INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE | 22 |
| 13 | NOMINA DEI SINDACI | 23 |
| 14 | COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF) |
26 |
| 15 | RAPPORTI CON GLI AZIONISTI | 28 |
| 16 | ASSEMBLEE (art. 123-bis, comma 2, lett. c) del TUF) | 28 |
| 17 | ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF) |
30 |
| 18 | CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERI-MENTO | 30 |

GLOSSARIO
Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.
Codice: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 (modificato nel marzo 2010 e aggiornato in ultimo nel luglio 2018) dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana. Laddove non diversamente specificato, i riferimenti a Principi, Criteri Applicativi e Commenti sono da intendersi al Codice.
Cod. Civ./c.c.: il Codice Civile.
Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A.
Emittente: Olidata S.p.A.
Società: Olidata S.p.A.
Esercizio: l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n.
11971 del 1999 e s.m.i. in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n.
16191 del 2007 e s.m.i. in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deli-bera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la Relazione sul Governo societario e gli assetti societari che l'Emittente è tenuto a redigere ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.
TUF: il D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza).

PREMESSA
Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia1, in linea con gli orientamenti e
le raccomandazioni di Borsa Italiana e delle associazioni di categoria più rappresentative, la Relazione descrive il sistema di governo societario adottato dall'Emittente e riporta le informazioni sugli assetti societari e sull'adesione al Codice, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione a una o più disposizioni del Codice medesimo, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari.
L'Emittente ha aderito al Codice con delibera del Consiglio dell'8 giugno 2007, intendendo conformarsi a tale codice di comportamento mediante un progressivo adeguamento del governo societario alle raccomandazioni ivi contenute.
Il Codice è pubblicato sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Regolamenti).
La Relazione è stata redatta sulla base del format per la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicato da Borsa Italiana (VIII Ed. Gennaio 2019).
La Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 luglio 2022 è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente, pubblicata sul sito internet dell'Emittente (sezione Investor Relations) e con le altre modalità stabilite dalla Consob nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.
Le informazioni contenute nella Relazione sono riferite all'Esercizio 2021 e, relativamente a specifici temi, aggiornate alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata.
Prima di illustrare nel seguito quanto sopra menzionato, si ritiene opportuno riepilogare gli eventi societari che hanno apportato cambiamenti significativi nell'assetto organizzativo dell'Emittente:
Si premette che, in data 10 maggio 2021, alla presenza del Dott. Marcello Porfiri - Notaio in Cesena – è stato elevato verbale, ex art. 2436 c.c., della determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di approvazione della domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo di Olidata S.p.A. ai sensi degli artt. 152 e 161, comma sesto, della Legge Fallimentare, così come modificata dalla L. n.134/2012 e dal Decreto Legge n. 69/2013. Si rammenta inoltre:
• che la Società ha presentato in data 13 maggio 2021 la domanda di ammissione alla procedura di pre-Concordato preventivo presso il Tribunale di Forlì;
_________________________________________________ 1 Ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, rubricato "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", dell'art. 89-bis del Regolamento Emittenti Consob.

• che in data 20 maggio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso ad Olidata S.p.A., termine fino al 12 luglio 2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (completa di piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
che nella stessa delibera è stato nominato il Commissario giudiziale nella persona del Prof. Dott. Paolo Bastia con studio in Bologna;
• che in data 12 luglio 2021 il Tribunale di Forlì ha concesso proroga del termine di concordato preventivo fino al 10 settembre 2021;
• che in data 10 settembre 2021 la Società ha presentato, assistita dagli Advisor PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. e Studio Legale Di Gravio di Roma, proposta di piano concordatario in continuità aziendale;
• che la Società in data 29 settembre 2021 ha ricevuto dal Tribunale di Forlì decreto di convocazione in udienza per il giorno 25 ottobre 2021, unitamente al Commissario, al fine di fornire chiarimenti sulla proposta concordataria ed in relazione a criticità riscontrate;
• che in data 29 ottobre 2021 il Tribunale di Forlì ha ammesso Olidata S.p.A. alla procedura di concordato preventivo presentata in data 13 maggio 2021, fissando l'adunanza dei creditori per il 31 marzo 2022 alle ore 10:45;
• che la Società, preso atto del provvedimento emesso dal G.D. in data 9 febbraio 2022, relativo alla necessità di procedere al differimento dell'adunanza dei creditori, già prevista per il 31 marzo 2022, comunica che la stessa è stata differita alla data del 4 maggio 2022 alle ore 11:00;
• che, con provvedimento in data 7 aprile 2022, il Tribunale di Forlì, vista l'informativa depositata dal Commissario Giudiziale con cui si dà atto del mancato versamento da parte di Le Fonti Group della somma di Euro 300 mila entro la data del 31 marzo 2022 e ritenuto di dover aprire il sub-procedimento di revoca come previsto dagli artt. 186-bis, ult. co. e 173 l. fall., stante anche la pendenza di istanza di fallimento, ha disposto la convocazione della Società, del Commissario Giudiziale, dei creditori istanti il fallimento (Prefall. RG 47/2021) e del P.M., davanti al giudice relatore, per la medesima udienza già fissata per l'adunanza dei creditori del 4 maggio 2022, il cui svolgimento sarà subordinato e condizionato alla previa chiusura del sub-procedimento di revoca;
• che in data 29 Aprile 2022 è stato predisposto dalla società Le Fonti Group Srl Società Benefit bonifico di euro 300.000,00 al servizio del concordato di Olidata SpA;
• che in data 3 maggio 2022, la Società ha depositato una nota difensiva al fine di dare atto dell'avvenuto versamento da parte di Le Fonti Group in favore della procedura concordataria della somma di Euro 300 mila a titolo di finanza esterna, insistendo quindi per la prosecuzione della procedura concordataria;
• che il Tribunale di Forlì, con provvedimento in data 5 maggio 2022, ritenendo ripristinate le condizioni per poter proseguire con la procedura concordataria, ha disposto la chiusura del sub-procedimento aperto ex art. 173 l. fall. e fissato quale nuova data dell'adunanza dei creditori, l'udienza del 31 maggio 2022 nel corso della quale il Giudice Delegato ha dato atto del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto sia quale maggioranza assoluta, sia quale maggioranza delle classi;
• che il Tribunale di Forlì, visto il verbale di adunanza dei creditori tenutasi in data 31 maggio 2022 nella procedura di ammissione al Concordato Preventivo n. 7/2021 R.G. Concordati Preventivi richiesto dalla Società, preso atto che nel corso dell'udienza sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F., come emerge dal verbale di udienza; preso atto dei voti pervenuti nei 20 giorni successivi e vista la comunicazione depositata in

data 21 giugno 2022 dal Commissario giudiziale attestante l'esito definitivo dei voti e la conferma del raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 l.fall. (maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto 71,490%; maggioranza di due classi sulle tre ammesse al voto, di cui 62,810% nella classe 1 e € 74,912% nella classe 3), ha fissato per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale davanti al Collegio, l'udienza del 13 luglio 2022, ore 12:00.
1. OLIDATA: PROFILO, STRUTTURA E VALORI
1.1 Profilo
Olidata S.p.A. è una società operante nel mercato informatico italiano, settore hardware
Ed inoltre è attiva nel mercato dei servizi legati al mondo IoT (Internet of Things)
Con provvedimento nr. 8192 del 29 marzo 2016, Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalle negoziazioni a tempo indeterminato, fino a successivo provvedimento, del titolo Olidata al Mercato Telematico Azionario, segmento Standard (Classe 1).
L'emittente rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-qua-ter.1), del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti Consob, e di seguito viene riportato il valore della capitalizzazione e del fatturato all'anno e alla data di sospensione del titolo dalle negoziazioni:
| CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | CAPITALIZZAZIONE MEDIA 2016* | FATTURATO 2016 | COMPONENTI FATTURATO 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785490408 | OLIDATA S.P.A. | 5.661.864 | 2.136.509 | Ricavi caratteristici | 1.970.412 |
| Altri ricavi | 166.097 | ||||
| Totale Fatturato 2016 | 2.136.509 | ||||
Valori monetari espressi in unità di Euro
* periodo di riferimento: 1/1/2016-29/03/2016
1.2 Sistema di amministrazione e controllo
In sede assembleare si è proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, che è entrato in carica con l'efficacia della delibera assembleare del 15 maggio 2021.
Nella stessa adunanza del 15 maggio 2021, è stato nominato inoltre il Collegio Sindacale che è entrato in carica nella stessa data.
Di seguito gli organi di controllo della Società per l'Esercizio e alla data di approvazione della medesima:
1.2.1 Assemblea dei Soci

L'Assemblea degli Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria o straordinaria, sugli argomenti alla stessa riservati dalla legge e dallo Statuto Sociale. L'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ.. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, si applicano le norme di legge e dello Statuto Sociale.
1.2.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Emittente e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva, in modo tassativo, all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, il numero dei componenti e la durata; il Comitato Esecutivo è convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio, ove applicabili.
Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del TUF, almeno un Amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.
L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 maggio 2021.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
1.2.3 Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Emittente e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
L'Assemblea ordinaria dei Soci del 15 maggio 2021 ha nominato l'attuale organo di vigilanza.
I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2023 e sono rieleggibili.
1.2.4 Il Revisore Legale dei conti
La revisione legale dei conti (già controllo contabile) è affidata ad una società iscritta all'Albo speciale delle Società di revisione autorizzate dalla Consob.

Il 16 Febbraio 2022 l'Assemblea dei Soci ha nominato la società RSM REVISIONI S.p.A. con sede legale in Milano, Via Meravigli 7, e pertanto conferito l'incarico, della durata di 9 esercizi (dal 2021 - solo revisione Bilancio di esercizio e Consolidato annuale - al 2029) in base alle disposizioni di legge allora vigenti.
2 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (art. 123-bis, comma
1, del TUF) alla data del 31 dicembre 2021
2.1 Struttura del capitale sociale (art. 123-bis, comma 1, lett. a), del TUF)
Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 4.025.480,00, suddiviso in numero 40.799.999 (quarantamilionisettecentonovantanovemilanovecentonovantanove) azioni ordinarie prive di valore nominale.
Categorie di azioni che compongono il capitale sociale:
| N. azioni | % rispetto al c.s. |
Quotato/ non quotato |
Diritti e Obblighi | |
|---|---|---|---|---|
| Azioni ordinarie | 40.799.999 | 100Euronext Milan ex MTA |
Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto e sono liberamente trasferibili |
|
| Azioni con diritto di voto limitato |
= | = | = | = |
| Azioni prive di di- ritto di voto |
= | = | = | = |
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Alla data di chiusura dell'esercizio in esame non sono in corso piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti, anche gratuiti, di capitale sociale.
Come riportato nel Profilo societario, in data 29 marzo 2016, Borsa Italiana ha disposto la sospensione dalle negoziazioni a tempo indeterminato, fino a successivo provvedi-mento, del titolo Olidata.
2.2 Restrizioni al trasferimento di titoli (art. 123-bis, comma 1, lett. b), del TUF)
Non sono previste restrizioni al trasferimento delle azioni.
2.3 Partecipazioni rilevanti nel capitale (art. 123-bis, comma 1, lett. c), del TUF)

Alla data del 31 dicembre 2021 e anche alla data di approvazione della presente relazione, tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF, risultano possedere una partecipazione nell'Emittente in misura superiore al 5% del capitale sociale i seguenti soci:
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale votante |
|---|---|---|---|
| Le Fonti Capital Partners S.r.l. | Le Fonti Capital Partners S.r.l. | 24,892% | 24,892% |
| Olivares Federica | REDIFIN S.p.A. | 8,61% | 8,61% |
| Gnerre Edmondo | E-Tekne S.r.l. | 6,84% | 6,84% |
2.4 Titoli che conferiscono diritti speciali (art. 123-bis, comma 1, lett. d), del TUF)
L'Emittente non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
2.5 Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. e), del TUF)
I dipendenti titolari di azioni esercitano direttamente il diritto di voto.
2.6 Restrizioni al diritto di voto (art. 123-bis, comma 1, lett. f), del TUF) Non esistono restrizioni statutarie al diritto di voto.
2.7 Accordi tra azionisti (art. 123-bis, comma 1, lett. g) del TUF)
L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di accordi tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del TUF.
2.8 Clausole di change of control (art. 123-bis, comma 1, lett. h), del TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, del TUF)
L'Emittente non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.
In materia di OPA lo Statuto Sociale dell'Emittente:
-
non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 1-bis del TUF;
-
non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art.
104-bis, commi 2 e 3 del TUF.

2.9 Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (art. 123-bis, comma 1, lett. m) del TUF)
In data 06 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di accettare la proposta ricevuta dal Signor Di Murro Antonio per l'emissione di numero 22.000.000 (ventiduemilioni) nuove azioni al prezzo di euro 0,10, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, conformemente alla suddetta delibera dell'assemblea straordinaria del 10 gennaio 2020.
In data 09 settembre 2021 durante il Consiglio di Amministrazione riunitasi presso lo studio del Notaio Porfiri, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità ha deliberato di annullare la delibera assunta in data 06 maggio 2020.
Alcuna Assemblea ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e ss.
del Cod. Civ..
2.10 Attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e ss. Cod. Civ.)
L'Emittente non è soggetto, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Cod. Civ., all'attività di direzione e coordinamento.
Il Socio di maggioranza relativa Le Fonti Capital Partners S.r.l. partecipa comunque alle decisioni amministrative e strategiche dell'Emittente.
L'Emittente esercita, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Cod. Civ., all'attività di direzione e coordinamento della Società Italdata S.p.A. dalla data del 28 giugno 2018 in seguito all'acquisizione del 100% delle quote societarie. La partecipazione è parte integrante della procedura concorsuale intrapresa dalla società Olidata per la quale è prevista la dismissione.
3 COMPLIANCE (art. 123-bis, comma 2, del TUF)
L'Emittente ha aderito al Codice con delibera del Consiglio dell'8 giugno 2007, intendendo conformarsi a tale codice di comportamento mediante un progressivo adeguamento del governo societario alle raccomandazioni ivi contenute. Il Codice è pubblicato sul sito Internet di Borsa Italiana (sezione comitato-corporate-governance).
Nel presente paragrafo l'Emittente motiva le ragioni dell'eventuale mancata adesione a una o più raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi del Codice (secondo il principio comply or explain), nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dall'Emittente al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine al livello di compliance dell'Emittente a dette previsioni sono basate su un calcolo costi-benefici riferito al caso concreto, assunto che tali raccomandazioni rappresentano un livello di ottimo (best practice) e non di minimo (come accadrebbe se fossero dei requisiti legali). Ciò è vero, soprattutto, per taluni criteri la cui

applicazione meccanica sarebbe, in realtà, in contrasto con lo spirito del Codice. Le principali ragioni dell'eventuale mancata adesione a una o più disposizioni prendono coerentemente a riferimento la complessità e specificità settoriale dell'Emittente, la sua dimensione organizzativa e il profilo di rischio.
L'Emittente non è soggetto a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di governo societario dell'Emittente medesimo.
4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
4.1 Nomina e sostituzione (art. 123-bis, comma 1, lett. l) del TUF)
La nomina e sostituzione degli Amministratori è disciplinata dall'art. 11 dello Statuto Sociale. Per quanto concerne la nomina si prevede in particolare che:
-
l'Emittente può essere amministrato da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Amministratori; l'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti;
-
gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
-
tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza come da art. 147-ter, comma 4 del TUF. Lo Statuto Sociale non prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'art. 148 del TUF e/o di onorabilità e/o professionalità per l'assunzione della carica di Amministratore.
In relazione ai meccanismi di nomina dei componenti del Consiglio, l'art. 11 dello Statuto Sociale stabilisce che:
-
la nomina del Consiglio avviene da parte dell'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di seguito descritta, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
-
nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.
Il Consiglio deve appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno un terzo dei componenti il Consiglio deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;
- possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella

determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF (un quarantesimo del capitale sociale) e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob;
- le liste prevedono un numero di candidati non superiore a sette, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", con un numero progressivo non superiore a sette. Inoltre, in ciascuna lista possono essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge. Le liste contengono, anche in allegato:
(i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti dal Codice;
(iii) indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili;
-
le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio e devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente;
-
un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
-
al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri;
-
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
-
(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la "Lista di Minoranza"), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un "Amministratore

Indipendente ex art. 147-ter", risulterà eletto, anziché il capo-lista della "Lista di Minoranza", il primo "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter" indicato nella "Lista di Minoranza". Non si tiene comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. Qualora la composizione del Consiglio, a esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che:
– tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista – siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario a assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- in mancanza di liste, ovvero qualora il numero degli Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea dei Soci, i membri del Consiglio vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter" pari al numero minimo
stabilito dalla legge, e fermo l'obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
-
gli "Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter", indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge;
-
è eletto Presidente del Consiglio il candidato eventualmente indicato come tale
nella "Lista di Maggioranza" o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi dello Statuto Sociale.
Per quanto riguarda invece la sostituzione degli Amministratori, va osservato che con riferimento alla revoca degli stessi trovano applicazione le norme di legge. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione, salvo quanto stabilito al comma successivo, è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di "Amministratori Indipendenti ex art. 147 ter" stabilito dalla legge e la proporzione fra generi, scegliendo persona appartenente al genere dell'amministratore cessato, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze. È inoltre previsto che qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare

la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso numero dispari, degli Amministratori di nomina Assembleare si intende decaduto l'intero Consiglio e si deve convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio, a cura degli Amministratori rimasti in carica.
L'Emittente non risulta essere soggetto, oltre alle norme previste dal TUF, a ulteriori norme in tema di composizione del Consiglio.
Piani di successione
Il Consiglio non ha sinora definito un piano di successione per gli Amministratori esecutivi. Nondimeno, il Consiglio valuterà nel corso dell'esercizio in corso se proporre un piano per la successione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
4.2 Composizione (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
L'Assemblea straordinaria dei Soci del 15 maggio 2021 ha nominato il Consiglio di Amministrazione, su presentazione di un'unica lista da parte del Socio "Le Fonti Capital Partner S.r.l." (in data 12 maggio 2021) titolare di n. 10.155.950 azioni ordinarie, pari al 29,87% del capitale sociale, con voto favorevole di n. 1.421.856 azioni, pari al 4,181929% del capitale ed al 99,929719% del capitale rappresentato in Assemblea (non computandosi nel quorum deliberativo il socio "Le Fonti Capital Partner S.r.l." astenutosi per conflitto di interessi).
Il Consiglio di Amministrazione è entrato in carica in data 15 maggio 2021.
Il Consiglio di Amministrazione è stato così nominato:
| N. | Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Qualifica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rosa | Caterina | 08/07/1974 Milazzo | Amministratore Indipendente art.147- ter Dlgs n.58/1998 |
| 2 | Marzano | Flavia | 03/06/1954 Savona | Amministratore Indipendente art.147- ter Dlgs n.58/1998 |
| 3 | Lamelas Godinez |
Maria | 17/02/1976 Madrid | Amministratore Indipendente art.147- ter Dlgs n.58/1998 |
| 4 | Gianera | Franco Piero Domenico |
08/03/1961 Milano | |
| 5 | Tassi | Riccardo | 14/01/1962 Forlì | |
| 6 | Colombo | Edoardo | 16/01/1966 Como | Amministratore Indipendente art.147- ter Dlgs n.58/1998 |

| 7 | Hassan | Robert | 18/03/1970 Roma | Amministratore Indipendente ter Dlgs n.58/1998 |
art.147- |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | -------- | -------- | ----------------- | ------------------------------------------------------ | ---------- |
In data 18 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato nel proprio interno il Sig. Riccardo Tassi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitare con firma disgiunta, con la sola esclusione dei seguenti:
-
acquisto e vendita di beni immobili e mobili registrati;
-
iscrizione ipoteche e privilegi su beni immobili aziendali;
per l'esecuzione dei quali è richiesta la delibera del Consiglio di amministrazione
4.2.1 Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
Nell'esercizio il Consiglio non ha definito criteri generali relativamente al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società. Nondimeno il Consiglio sta comunque valutando l'orientamento ai sensi del Codice in materia di cumulo degli incarichi e divieto di concorrenza, fermi i limiti previsti dalla disciplina legale.
4.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione (art. 123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
Alle riunioni del Consiglio è invitato alla partecipazione l'intero Collegio Sindacale. Il Presidente del Consiglio può di volta in volta invitare alle riunioni i Dirigenti dell'Emittente e i Responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente del Consiglio si adopera affinché l'informativa pre-consiliare sia portata a conoscenza degli Amministratori e dei Sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione. In generale, il preavviso ritenuto congruo per l'invio della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è non inferiore a 5 giorni, eccetto che in talune limitate circostanze per cui la natura delle deliberazioni da assumere e eventuali esigenze di tempestività con cui il Consiglio è chiamato a deliberare, possano comportare limiti all'informativa preventiva.
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società; ad esso, spetta la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che sono riservati tassativamente all'Assemblea dei Soci.
Lo Statuto Sociale, inoltre, ha attribuito alla competenza del Consiglio le deliberazioni inerenti alla fusione nei casi di cui agli art. 2505 e 2505-bis del Cod. Civ., all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, all'apertura/chiusura e al trasferimento di dipendenze e uffici dell'Emittente, alla eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, agli adeguamenti dello Statuto Sociale e del Regolamento assembleare a disposizioni normative, al trasferimento della sede

nel territorio nazionale. Al Consiglio è poi espressamente attribuita la competenza a deliberare sulla determinazione degli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, sulla definizione dei criteri relativi alla formazione/modificazione dei regolamenti interni, sulla nomina del Direttore Generale, del Dirigente Preposto e dei Dirigenti, sull'assunzione o cessione delle partecipazioni in Italia e all'estero, sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i Dirigenti, ferme le apposite norme statutarie, sulla designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di istituti, società, consorzi in genere cui l'Emittente partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui Amministratori e/o Sindaci essa sia chiamata a provvedere, in materia di acquisto e di vendita di immobili di proprietà, sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale dell'Emittente.
Relativamente a tali materie, il Consiglio ha comunque la facoltà di rimettere all'Assemblea dei Soci la competenza a deliberare.
- il Consiglio di Amministrazione a seguito della presentazione della procedura di concordato in continuità che ha nominato quale commissario il Proff. Dott. Paolo Bastia ha limitato la propria attività a supporto dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione non ha stabilito criteri generali per individuare le opera-zioni che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'Emittente stesso, assunto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione si riservava di valutare volta per volta e nella sua collegialità la rilevanza di eventuali operazioni significative.
L'Assemblea dei Soci non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del Cod. Civ, per far fronte a esigenze di carattere organizzativo.
4.4 Organi delegati
4.4.1 Amministratori Delegati
Carica non ricoperta.
4.4.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione
In data 18 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato nel proprio interno il Sig. Riccardo Tassi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4.4.3 Informativa al Consiglio di Amministrazione
Per quanto riguarda l'informativa sulle deleghe attribuite ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale:
- gli organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite nonché sul generale andamento della gestione, sulla

sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Emittente e dalle sue controllate;
- gli Amministratori, anche per il tramite degli organi delegati, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall'Emittente e dalle società da essa controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.
4.5 Altri Consiglieri Esecutivi
Nell'esercizio in esame non sono in carica Consiglieri esecutivi ad esclusione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4.6 Amministratori indipendenti
L'assemblea dei soci del 15 maggio 2021 ha eletto i seguenti Amministratori indipendenti:
| 1 | La Rosa | Caterina | 08/07/1974 Milazzo |
|---|---|---|---|
| 2 | Marzano | Flavia | 03/06/1954 Savona |
| 3 | Lamelas Godinez | Maria | 17/02/1976 Madrid |
| 4 | Colombo | Edoardo | 16/01/1966 Como |
| 5 | Hassan | Robert | 18/03/1970 Roma |
| 6 | Donetti | Emanuela | 01/12/1973 Como |
– la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo agli Amministratori.
4.7 Lead independent director
L'Emittente non ha designato un Amministratore indipendente quale Lead independent director.
5 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
Tutti gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'Emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Il Consiglio, in particolare, nella riunione del 27 marzo 2006 ha approvato la procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e l'istituzione del registro delle persone che
-
hanno accesso. La predetta procedura fissa le regole per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni rilevanti e privilegiate riguardanti l'Emittente. La suddetta procedura, tra l'altro:
-
stabilisce obblighi di riservatezza in capo a tutti i soggetti che hanno accesso alle predette informazioni, prevedendo, tra l'altro, che le informazioni possano essere comunicate, sia all'interno che all'esterno della struttura, solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte dai destinatari delle informazioni e a condizione che questi ultimi siano sottoposti a un obbligo di riservatezza;
-
individua i soggetti responsabili della valutazione della rilevanza delle informazioni, ai fini della tempestiva comunicazione al mercato delle medesime ove possano qualificarsi quali informazioni privilegiate, e ciò ai sensi dell'art. 114 del TUF, ovvero, dell'iscrizione delle informazioni e dei soggetti che vi hanno accesso nell'apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 115-bis del TUF;
-
prevede l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate e le modalità di tenuta e aggiornamento del medesimo, individuando il soggetto a ciò preposto (ed il sostituto);
-
stabilisce delle limitazioni per i destinatari della procedura al compimento di operazioni su azioni dell'Emittente (e su strumenti finanziari a esse collegate), essendo le operazioni consentite solo nei periodi di mancata iscrizione nel registro (ovvero di mancato accesso a informazioni privilegiate, per gli iscritti su base regolare) e non in prossimità dell'approvazione di situazioni contabili periodiche.
Il registro di cui all'art. 115-bis, TUF è stato istituito a decorrere dal 1 aprile 2006. Nel registro sono iscritte le persone che hanno accesso, su base occasionale o regolare, a informazioni rilevanti o privilegiate.
Il Consiglio, inoltre, ha emanato:
-
istruzioni concernenti la strutturazione e la gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
-
le istruzioni per la predisposizione e divulgazione dei comunicati di cui agli artt. 114 del TUF e 66 del Regolamento Emittenti Consob.
Nella stessa riunione del 27 marzo 2006, il Consiglio ha approvato un Regolamento disciplinante le comunicazioni internal dealing, riguardanti le operazioni sulle azioni emesse dall'Emittente e sugli altri strumenti finanziari a esse collegate, effettuate dai cosiddetti "soggetti rilevanti" (e dai soggetti a loro strettamente legati). Fermo restando che gli obblighi di comunicazione sono disciplinati dalla normativa primaria (art. 114 del TUF) e regolamentare (artt. 152-sexies e ss. del Regolamento Emittenti Consob), il Regolamento individua i soggetti

rilevanti e in particolare i dirigenti aventi regolare accesso a informazioni privilegiate e le modalità di comunicazione all'Emittente delle operazioni poste in essere dai predetti soggetti.
L'Emittente si è resa inoltre disponibile a adempiere, per conto dei soggetti rilevanti, agli obblighi di comunicazione loro propri nei confronti di Consob e/o del mercato. Il Regolamento, inoltre, stabilisce per i soggetti rilevanti delle limitazioni al compimento delle predette operazioni in prossimità dei periodi di diffusione di dati economico-finanziari, ovvero in caso di iscrizione nel registro di cui all'art. 115-bis del TUF. Il Regolamento per la gestione dell'internal dealing dell'Emittente e lo Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7, del Regolamento Emittenti Consob è pubblicato nel sito Internet dell'Emittente (sezione Investor Relations).
6 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (art. 123-
bis comma 2, lett. d) del TUF)
L'Emittente, nell'esercizio in esame, non ha istituito Comitati interni al Consiglio di Amministrazione.
7 COMITATO PER LE NOMINE
L'Emittente, nell'esercizio in esame, non ha istituito un unico Comitato per le nomine e la remunerazione.
8 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
L'Emittente, nell'esercizio in esame, non ha istituito un unico Comitato per le nomine e la remunerazione.
9 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Non sono stati riconosciuti compensi nell'Esercizio al Consiglio di Amministrazione a seguito espressa rinuncia degli stessi come risulta dalle note illustrative al Bilancio d'Esercizio e dal piano concordatario della società.
10 COMITATO CONTROLLO E RISCHI
L'Emittente, nell'esercizio in esame, non ha istituito un unico Comitato per le nomine e la remunerazione.

11 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Consiglio di Amministrazione assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, inteso come l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali. Il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.
Nell'esercizio Consiglio di Amministrazione non ha valutato l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno, in quanto continuamente monitorato dalla quotidiana attività del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
11.1 Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno
Non vi è un Amministratore esecutivo che sovrintende alla funzionalità del sistema di controllo interno, in quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno.
11.2 Responsabile della funzione di Internal audit
Non vi è un Preposto al controllo interno, in quanto questo è espletato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede a gestire e verificare detto sistema avvalendosi dei preposti interni, dipendenti della società, con adeguate qualifiche.
11.3 Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001
L'Emittente ha sospeso l'attività verifica della idoneità del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i stante la sua fase inattiva in seguito alla procedura concorsuale di concordato in continuità descritta in premessa.
11.4 Società di Revisione
La revisione legale dei conti (già controllo contabile) è affidata ad una società iscritta all'albo speciale delle società di revisione autorizzate dalla Consob.
L'Assemblea ordinaria dei Soci del 17 febbraio 2022 ha conferito l'incarico di revisione contabile per gli esercizi dal 2021 (solo revisione Bilancio di esercizio e Consolidato annuale) al 2029, alla Società di revisione RSM REVISIONI S.p.A. con sede legale in Milano, Via Meravigli 7.
11.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione non ha nominato la figura di Dirigente Preposto
12 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale. Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, salvo le operazioni tipiche o usuali ovvero quelle da concludersi a condizioni standard. Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l'oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari dell'Emittente e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dall'Emittente a qualunque soggetto.
Il Consiglio di Amministrazione riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per l'Emittente.
In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che un'operazione sia realizzata a condizioni incongrue, può essere assistito da uno o più esperti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica dell'operazione. Per le operazioni con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, che non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione in quanto tipiche o usuali e/o a condizioni standard, i Dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 150, comma 1 del TUF, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per l'Emittente.
Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
Nella riunione del 20 dicembre 2018 il Consiglio ha provveduto, ad approvare il Regolamento per le operazioni con parti correlate, redatto ai sensi della delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 (rettificata con delibera n. 20250 del 28 dicembre 2017) e n. 19974 del 27 aprile 2017 ("Regolamento CONSOB"). Il Regolamento per le operazioni con parti correlate è pubblicato nel sito internet dell'Emittente (sezione Investor Relations - Governance).

13 NOMINA DEI SINDACI
Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, il cui incarico dura per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, è previsto che alla minoranza sia riservata la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Per quanto concerne la nomina, l'art. 17 dello Statuto Sociale prevede che:
-
i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa consistono in quelle indicate all'art. 2 dello Statuto Sociale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob;
-
la nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le procedure di cui ai paragrafi seguenti, fatte
comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge
o regolamentari;
-
alla minoranza – che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2 del TUF e relative norme regolamentari – è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati;
-
possono presentare una lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unita-mente a altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF (un quarantesimo del capitale sociale) e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Consob;
-
le liste sono depositate presso l'Emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei termini previsti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente;
-
le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo
e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare il rispetto della proporzione tra i generi prevista

dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In particolare, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un nu-mero di candidati pari o superiore a tre dovrà includere, a pena di decadenza, nelle prime tre posizioni della prima sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato e nelle prime due posizioni della seconda sezione almeno un rappresentante del genere meno rappresentato. Inoltre, le liste contengono, anche in allegato:
(i) informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
(ii) dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;
(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili;
-
nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà;
-
un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta per-sona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti al medesimo gruppo e i Soci che aderiscano a un patto parasociale avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci;

- Qualora la composizione del Collegio Sindacale, a esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione – siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario a assicurare l'ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del
genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i Sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito;
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qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze previste dalla legge;
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nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti; nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, nel rispetto, comunque, della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Se le predette regole di sostituzione non consentono il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per nominare, con le maggioranze di legge, il sindaco effettivo mancante nel rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio fra i generi di volta in volta applicabile, fermo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza.
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L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, e della proporzione fra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
14 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (art.
123-bis, comma 2, lett. d) del TUF)
Il Collegio Sindacale in carica al termine dell'esercizio di riferimento è stato nominato dall'Assemblea dei Soci il 15 maggio 2021 e resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
Si ricorda che la lista da cui sono stati tratti i componenti il Collegio Sindacale è stata presentata dal socio Le Fonti Capital Partner S.r.l.; lista depositate il 10 maggio 2021 La lista ha ottenuto il voto favorevole di nr. 3 Soci votanti in Assemblea con un totale di n.10.310.589 azioni pari al 100% delle azioni ammesse al voto (tra cui Le Fonti Capital Partner S.r.l. portatore in proprio e/o per delega di n. 10.155.950 azioni).

Nella tabella che segue viene riportata la composizione del Collegio Sindacale alla data del 31 dicembre 2021, che coincide con la composizione dello stesso alla data della presente Relazione.
A seguito delle dimissioni in data 31 maggio 2021 del sindaco effettivo Dott. Filippo Maria Tancioni è subentrato nella carica il sindaco supplente Dott. Carlo Costantini
Struttura del Collegio Sindacale:
| Montagano | Maria Cristina | Roma 01/01/1976 |
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| Sodaro | Marcella | Palermo 21/04/1978 |
| Costantini | Carlo | Roma 01/03/1958 |
| Duranti | Marco | Roma 25/09/1970 |
| Cozza | Emanuela | Roma 21/06/1981 |
Di seguito viene riportato in sintesi il curriculum vitae di ciascun membro del Collegio Sindacale:
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Montagano Maria Cristina - Presidente: nata a Roma il 01/01/1976 laureata in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Tre Iscritta all'albo dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili di Roma,
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Sodaro Marcella – sindaco effettivo: nata a Palermo il 21/04/1978 laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma Iscritta all'albo dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili di Roma,
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Costantini Carlo - sindaco effettivo: nato a Roma il 01/03/1958 laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma Iscritto all'albo dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili di Roma,
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Duranti Marco - sindaco supplente: nato a Roma il 25/09/1970 laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma Iscritto all'albo dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili di Roma
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Cozza Emanuela – sindaco supplente: nata a Roma il 21/06/1981 laureata in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Iscritta all'albo dei Dottori e Commercialisti ed esperti contabili di Roma
Il Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, i cui riferimenti e nominativi si rinvia alla Relazione inerente l'anno 2021, si è riunito in data 17 maggio 2022 e la riunione ha avuto una durata di 2 ore. Nella riunione del 17 maggio 2022 il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice, dei propri componenti in base all'autovalutazione redatta tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Norma Q.1.1. "Autovalutazione del collegio sindacale" inclusa nel documento "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate" a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (aprile 2018). La relazione di autovalutazione rilasciata ed allegata in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata il 10 agosto 2022 circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio stesso. Non essendo intervenute variazioni nell'esercizio, non è stata riconsiderata in alcuna seduta. Nell'effettuare le valutazioni

sull'indipendenza dei propri componenti, il Collegio ha applicato i criteri previsti dal Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori.
Lo Statuto Sociale prevede che ai componenti del Collegio Sindacale si applichino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. Alla data di approvazione della Relazione, nessuno dei componenti il Collegio Sindacale ricopre un numero di incarichi superiore rispetto a quello previsto dalla normativa e dello Statuto Sociale.
L'Emittente non prevede che il Sindaco il quale abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
Il collegio sindacale in data 20 gennaio 2022 ha formalizzato il verbale di proposta motivata dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co.1. D.LGS. 27 gennaio 2010, n. 39 non ravvisando elementi che potessero compromettere l'indipendenza del candidato né la sussistenza in capo al medesimo di cause di incompatibilità; allo stato il Collegio mantiene continui rapporti e contatti con la Società di Revisione .
15 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione incoraggia e facilita la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati, nel rispetto del principio di parità di accesso all'informazione, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.
La funzione di Investor Relator è stata svolta dal Presidente Sig. Riccardo Tassi.
L'Emittente ha istituito un'apposita sezione "Investor relations" sul proprio sito Internet, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rive-stano rilievo per gli azionisti. In tale sezione, saranno altresì pubblicate le modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Sono inoltre messi a disposizione un indirizzo di posta elettronica ([email protected]) e un recapito telefonico (0543/1994446), per contattare l'Emittente e richiedere informazioni finanziarie e societarie, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate.
16 ASSEMBLEE (art. 123-bis, comma 2, lett. c) del TUF)
Relativamente alle disposizioni statutarie che disciplinano i meccanismi di funzionamento delle assemblee, si precisa quanto segue. Per quanto riguarda la convocazione dell'Assemblea dei Soci, l'art. 6 dello Statuto Sociale stabilisce che:
- l'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario, ovvero qualora ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, fermo comunque restando quanto previsto dall'art. 126-bis del TUF. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare. In tal caso, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art.2367 del Cod. Civ.;

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l'Assemblea dei Soci deve essere convocata nei termini previsti dalle norme di legge vigenti dal Consiglio anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia (o nei Paesi dell'UE), nei modi di legge, mediante avviso avente il contenuto minimo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari inderogabili vigenti al momento della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito Internet dell'Emittente e con le altre modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché con le altre modalità aggiuntive eventualmente individuate dal Consiglio. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta. L'Assemblea dei Soci, qualora fosse andata deserta anche in seconda convocazione, potrà essere convocata in terza adunanza ai sensi di legge;
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l'Assemblea dei Soci è tuttavia regolarmente costituita, anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi;
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l'Assemblea dei Soci è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.
Relativamente all'intervento in Assemblea, l'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che:
❖ possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che provino la loro legittimazione all'intervento in Assemblea secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente;
❖ per la rappresentanza in Assemblea si applicano le norme di legge, fermo restando che la delega può essere notificata in via elettronica mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione o mediante le diverse modalità eventualmente stabilite con il regolamento del Ministero della Giustizia, emanato ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6 del TUF.
Per quanto attiene invece alle regole concernenti le competenze e il funzionamento dell'Assemblea dei Soci si precisa che:
❖ l'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dei Soci ordinaria, che delibera sugli argomenti di propria competenza ai sensi dell'art. 2364 del Cod. Civ., deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti l'Assemblea dei Soci ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del Cod. Civ. L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera sulle questioni di competenza ai sensi di legge (art. 9 dello Statuto Sociale);
❖ per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge e le disposizioni statutarie (art. 10 dello Statuto Sociale).

Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli Amministratori, che riferiscono circa l'attività programmata e svolta. Le Assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'Emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. Non è stato adottato alcun regolamento assembleare in quanto viene fornita ai Soci apposita modulistica con funzione di regolamento.
Nell'Esercizio la capitalizzazione dell'Emittente non ha subito variazioni in ragione della sospensione del titolo dall'MTA avvenuta in data 29 marzo 2016.
L'Emittente rende disponibile tramite il proprio sito internet la documentazione che regolamenta lo svolgimento delle deliberazioni assembleari (www.olidata.com, sezione "investor relations" – Governance, Assemblea dei Soci)
17 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF)
Non si segnalano ulteriori pratiche di governo societario rispetto a quelle già indicate nei precedenti paragrafi, al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari.
18 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERI-MENTO
Si segnalano i seguenti cambiamenti intervenuti nella struttura del governo societario dell'Emittente dalla chiusura dell'esercizio:
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in data 31 maggio 2021 ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato il Sindaco effettivo Dott. Filippo Maria Tancioni;
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in data 1 giugno 2022 è subentrato nella carica il sindaco supplente dott. Carlo Costantini.
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in data 17 settembre 2021 ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato il Consigliere Dottoressa Maria Lamelas Godinez;
in data 6 dicembre 2021 con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in qualità di Consigliere non esecutivo e indipendente, la dott.ssa Emanuela Donetti, successivamente ratificate con l'assemblea tenutasi in data 17 febbraio 2022.