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Mittel Capital/Financing Update 2017

Jul 26, 2017

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Capital/Financing Update

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STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 3990 di rep.

2138 di racc. N.

Verbale di determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società per azioni

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 24 (ventiquattro), del mese di luglio, in Milano, piazza Diaz n. 7 alle ore 15,30

Avanti a me Andrea De Costa, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

  • Bifulco Rosario, nato a Napoli il 14 settembre 1954, domiciliato per la carica in Milano, piazza Diaz n. 7, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata:

"Mittel S.p.A."

con sede in Milano, piazza Diaz n. 7, capitale sociale Euro 87.907.017 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00742640154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 52219 (la "Società").

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di essere convenuto per far constare col presente atto delle proprie determinazioni nella sua predetta qualità di amministratore, ed all'uopo come indicato dal Consiglio di cui meglio appresso.

Il Comparente, quindi,

premesso che:

  • con deliberazione in data 24 maggio 2017 iscritta presso il registro delle imprese di Milano il 22 giugno 2017 ai sensi dell'articolo 2410 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, inter alia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 cod. civ., l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a Lasso fisso nominale annuo minimo del 3,75% per un ammontare complessivo massimo di Euro 174.577.943,73 (composto da massime n. 195.059.155 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,895 ciascuna) e una durata massima di 6 anni, con la seguente composizione:

(i) un'offerta pubblica in sottoscrizione di un prestito obbligazionario (l'OPSO), rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati in Italia e istituzionali per un importo complessivamente pari a Euro all'estero, incrementabile sino a Euro 123.510.000,00, $99.345.000,00$ rappresentato da massime n. 138.000.000 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,895 durata di 6 anni dalla data di emissione, destinate alla quotazione sul MOT (Mercato Telematico Obbligazionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.);

$\uparrow$

(ii) condizionatamente al buon fine dell'OPSO, un'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'OPSC) avente ad oggetto massime n. 57.059.155 obbligazioni del prestito 2013 - 2019 Mittel S.p.A. in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. 57.059.155 obbligazioni, per un importo complessivamente pari a Euro 51.067.944, durata di 6 anni dalla data di emissione, destinate alla quotazione sul MOT;

  • il suddetto Consiglio di Amministrazione ha delegato, altresì il Comparente all'assunzione di apposita determina di emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, e perciò nella forma dell'atto pubblico, ivi stabilendo le più esatte condizioni e termini del prestito nel suo complesso, nel rispetto della presente delibera autorizzativa, quali in via esemplificativa - i puntuali importi del prezzo di emissione e del saggio degli interessi;

  • in data 19 luglio Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'OPSO e all'ammissione a quotazione sul MOT delle obbligazioni del prestito nel suo complesso aventi le sequenti caratteristiche:

$\qquad \qquad$ importo totale complessivo: complessive massime n. 195.059.155 (centonovantacinquemilionicinquantanovemilacentocinq uantacinque) obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 (zero virgola ottocentonovantacinque) ciascuna, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2017 -2023" per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 174.577.943,73 (centosettantaquattromilionicinquecentosettantasettemilanovecentoquarantatre virgola settantatre);

  • periodo di offerta relativo all'OPSO: dalle ore 9.00 del 21 luglio 2017 alle ore 17.30 del 2 agosto 2017, salvo chiusura anticipata o proroga;

  • destinatari e modalità di sottoscrizione: le obbligazioni vengono offerte in sottoscrizione (i) quanto alle obbligazioemittende a valere ni a massime sull'OPSO (pari n. (centoundicimilioni) 111.000.000 incrementabili, nel corso $de1$ periodo dell'offerta in sottoscrizione, fino a $n$ . 138.000.000 (centotrentottomilioni), al pubblico indistinto in Italia nonché ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero, nel contesto appunto dell'OPSO (ii) quanto alle obbligazioni emittende a valere sull'OPSC (pari a massime n. 57.059.155 (cinquantasettemilionicinquantanovemilacentocinquantacinque)), ai titolari di Obbligazioni 2013 - 2019 aderenti all'OPSC nel rapporto di n. 1 (una) obbligazione dell'OPSC per ogni n. 1 (una) obbligazione 2013 - 2019 portata in adesione all'OPSC medesima;

  • in data 21 luglio 2017 è stata avviata l'OPSO e la stessa si è chiusa anticipatamente in data 24 luglio 2017; in pari data la Società ha comunicato al mercato (i) l'incremento del numero di obbligazioni oggetto dell'offerta relativa all'OPSO fino al numero massimo di n. 138.000.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 0,895 ciascuna, per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 123.510.000,00 e (ii) la chiusura anticipata del periodo di offerta relativo all'OPSO. Tutto ciò premesso il Comparente, nella predetta qualità,

determina

1) l'emissione del prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2017-2023" avente le caratteristiche indicate di sequito:

  • durata: 6 (sei) anni, con facoltà di rimborso anticipato;

  • importo totale complessivo: Euro 123.510.000,00 (centoventitremilionicinquecentodiecimila virgola zero zero) (tale importo potrà essere incrementato a seguito dell'emissione delle obbligazioni a servizio dell'OPSC)

- prezzo di emissione:

OPSC: alla pari (100% (cento per cento) del valore no- $(i)$ $minale$ ;

(ii) OPSO: alla pari (100% (cento per cento) del valore no $minale$ ;

  • Saggio degli interessi: tasso di interesse nominale e tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza pari al 3,75% (tre virgola settantacinque per cento);

  • quotazione: presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana;

  • legge applicabile: legge italiana;

2) di approvare la versione definitiva del Regolamento (allegato sotto "A") che reca la disciplina del prestito obbligazionario.

presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle 15,45, omessa per sua dispensa la lettura dell'allegato.

Consta

De 1

di due fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per cinque pagine e della sesta sin qui. F.to Rosario Bifulco F.to Andrea De Costa notaio

3

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"Mittel S.p.A. 2017 – 2023"

Codice ISIN IT0005257784

ART. 1 - IMPORTO, PREZZO DI EMISSIONE, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2017 - 2023" (il "Prestito"), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro 123.510.000,00 (l'"Ammontare Nominale Complessivo Iniziale"), è emesso da Mittel S.p.A. (l'"Emittente") ed è costituito da n. 138.000.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 0,895 ciascuna in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni" e ciascuna l'"Obbligazione"). Il taglio minimo di regolamento è pari a n. 2 Obbligazioni per un valore nominale corrispondente di Euro 1,79, e multipli di 2 obbligazioni.

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al/prezzo di Euro 0,895 per ciascuna Obbligazione.

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S. $\frac{1}{2}$ (in regime di) dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico della Finanza") e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8377 del 18 luglio 2017, ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il "MOT").

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 - GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di 27 luglio 2017 (la "Data di Godimento del Prestito").

ART. 3 - DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al 27 luglio 2023 (la "Data di Scadenza del Prestito").

ART. 4 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 3,75% (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione,

di rep.

pari a Euro 0,895, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il "Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

ART. 5 - RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 - RIMBORSO ANTICIPATO

6.1. – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune, venuto a conoscenza dell'inadempimento medesimo, lo notifica all'Emittente.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, sempre che l'Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all'Emittente, indicherà la data alla quale l'Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni.

In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente paragrafo 6.1., le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

6.2. – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Godimento, l'Emittente avrà la facoltà di procedere a sua discrezione al rimborso totale o parziale del Prestito (l'"Opzione di Rimborso Anticipato").

A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo precedente la data in cui procederà al rimborso (la "Data di Rimborso Anticipato"), un avviso (l'"Avviso di Esercizio dell'Opzione di Rimborso Anticipato"), in cui verrà comunicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Rimborso Anticipato e la quota di valore nominale in relazione alla quale viene esercitata l'Opzione di Rimborso Anticipato, ovvero l'intero Valore Nominale, nel caso di rimborso totale, o una quota del valore nominale, in caso di rimborso parziale.

Non sarà consentito un rimborso parziale se, a seguito dello stesso, non risultino soddisfatti i requisiti minimi richiesti di tempo in tempo da Borsa Italiana S.p.A. al fine del mantenimento della quotazione delle Obbligazioni.

Il prezzo di rimborso sarà quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora corrisposti sulle Obbligazioni rimborsate alla Data di Rimborso Anticipato.

Periodo in cui è esercitata l'Opzione di
Rimborso Anticipato
Prezzo di rimborso
Fra la scadenza del terzo anno (esclusa) e la
scadenza del quarto anno (inclusa)
Pari al valore nominale oggetto di kimborso
incrementato di un importo pari alla metà della
cedola
Fra la scadenza del quarto anno (esclusa) e la
scadenza del quinto anno (inclusa)
Pari al valore nominale oggetto di rimborso
incrementato di un importo pari ad un quarto
della cedola
Successivamente alla scadenza del quinto anno
(esclusa)
Pari al valore nominale

Nel caso in cui l'Emittente proceda ad un rimborso parziale, tale rimborso sarà effettuato nei confronti di ciascun portatore delle Obbligazioni, mediante rimborso parziale del valore nominale di ciascuna Obbligazione. In caso di rimborso parziale le previsioni del presente articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di valore nominale oggetto di rimborso.

Successivamente alla Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso parziale, l'Emittente comunicherà, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, il nuovo ammontare della cedola, ricalcolato sulla base del nuovo valore nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al tasso di interesse delle Obbligazioni ovvero ad alcuna altra previsione del presente regolamento). Le Obbligazioni, per la quota di valore nominale rimborsata, cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso Anticipato e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo 6, l'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni così acquistate possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

7.1. PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2017 (ciascuna, la "Data di Calcolo") sulla base della propria situazione economico-patrimoniale, risultante dal bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ed oggetto di revisione legale dei conti:

a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto (al netto di eventuali utili distribuibili) non dovrà essere superiore a 1;

Ai fini del presente paragrafo, per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell'Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Fatta salva la possibilità di distribuire dividendi in natura mediante la distribuzione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 12.357.402, pari al numero di azioni proprie detenute dall'Emittente alla Data di Godimento del Prestito, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito ("Cap").

In caso di esercizio del rimborso anticipato volontario ai sensi dell'art. 6.2 e/o di acquisto e cancellazione di Obbligazioni da parte dell'Emittente, il Cap applicabile all'esercizio in corso alla data in cui è stato effettuato il rimborso e/o l'acquisto e cancellazione di Obbligazioni, sarà proporzionalmente aumentato della medesima percentuale del valore nominale delle Obbligazioni rimborsate e/o acquistate e cancellate.

7.3. NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna (i) a non concedere, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali (le "Garanzie") a favore di ulteriori emissioni di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le "Ulteriori Emissioni") da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite e ad eccezione di Ghea S.r.l.) e (ii) a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano Garanzie a favore di Ulteriori Emissioni da parte dell'Emittente.

In entrambi i casi, salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

  • (a) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito;
  • (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e
  • (c) le Garanzie costituite per operazioni pro soluto di project finance, sale and lease back, factoring, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti in blocco in genere e di acquisizione di assets o partecipazioni.

Ai fini del presente articolo sono "Società Controllate Rilevanti" della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l'Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.

Ai fini del presente articolo, per "Società Controllata" si intende qualunque società sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza.

ART. 8 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ART. 9 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente

ART. 10 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) altini dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) auni-dalla dati in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "Rappresentante Comune"), fermo restando quanto infra precisato;

(2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

(3) sulla proposta di concordato;

(4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo:

(5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, nel dott. Paolo Sfameni. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e

tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 - REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano Firmato Andrea De Costa Milano, 24 luglio 2017 Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

i.