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Maire Tecnimont Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 20, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 29 APRILE 2019, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 30 APRILE 2019, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 2 all'ordine del giorno – Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea del 27 aprile 2016 e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata e della composizione numerica dello stesso.

Vi ricordiamo che l'Assemblea del 27 aprile 2016 aveva deliberato di determinare in nove il numero degli Amministratori, in tre esercizi sociali la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e in Euro 35.000,00 lordi annui, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica, il compenso per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; all'esito della stessa Assemblea erano stati nominati cinque Amministratori Indipendenti.

Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue:

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da cinque a undici membri, purché di numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica da uno a tre esercizi sociali, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti.

In funzione delle delibere da assumere nella convocata Assemblea, Vi ricordiamo, inoltre, che:

  • − ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148 del TUF. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti;
  • − il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance, nella versione approvata il 16 luglio 2018, (il "Codice di Autodisciplina") raccomanda, all'art. 3, Criterio 3.C.3, che il numero di Amministratori Indipendenti non sia, in ogni caso, inferiore a due;
  • − la composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, dovrà appartenere al genere meno rappresentato almeno un terzo dei Consiglieri;
  • − ai sensi dell'art. 6, Principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato per la Remunerazione") deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina;
  • − ai sensi dell'art. 7, Principio 7.P.4. del Codice di Autodisciplina, almeno un Consigliere di Amministrazione (componente del "Comitato Controllo e Rischi") deve possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, che, con Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione Corporate Governance n. 13 del 24 gennaio 2019, ha fissato per la Società la soglia all'1% (uno per cento) del capitale sociale. Potranno pertanto presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale avente diritto di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 4, dello Statuto sociale, la maggiorazione del diritto di voto non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali.

Le liste (sottoscritte da coloro che le presentano) devono essere depositate presso la sede legale della Società in Roma, ovvero presso la sede operativa in Milano, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro giovedì 4 aprile 2019.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [email protected]. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste devono essere presentate insieme:

  • (i) all'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • (ii) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;
  • (iii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;
  • (iv) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società;

(v) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob 11971/1999 con questi ultimi.

La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste deve essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile (e cioè entro il termine di 21 giorni prima dell'assemblea previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti.

L'art. 14 dello Statuto prevede, altresì, che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Per tale ragione, è richiesto ai soci che intendono presentare una lista di includere nella medesima lista un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima sopra indicata.

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Le liste saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia lunedì 8 aprile 2019) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, presso la sede operativa in Milano, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere meno uno, che sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista di maggioranza.

Lo Statuto della Società non richiede una percentuale di voti minima affinché una lista possa partecipare al riparto degli Amministratori da eleggere.

L'art. 14 dello Statuto, al quale si fa rinvio, disciplina anche l'ipotesi in cui vi sia parità di voti tra due o più liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per quanto concerne la nomina del numero minimo di Amministratori Indipendenti richiesto dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998, il citato art. 14 dello Statuto prevede che qualora tra i candidati eletti non vi siano tanti Amministratori Indipendenti quanti richiesti dalla normativa vigente, si proceda nel seguente modo:

  • − in presenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista di maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;
  • − in assenza di una lista di maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

*** *** ***

Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 14 marzo 2019 ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione (cfr. artt. 1.C.1. g) e h)), gli orientamenti circa le figure manageriali e professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito ai criteri di diversità nella composizione del Consiglio medesimo.

Al riguardo il Consiglio ha ritenuto di formulare le seguenti indicazioni:

  • tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, l'attuale numero di Amministratori pari 9 risulta adeguato;
  • in conformità alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, almeno un terzo dei Consiglieri deve appartenere al genere meno rappresentato;
  • per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-bis, lett. d-bis), TUF), sia opportuno, anche al fine di favorire la comprensione dell'organizzazione della Società e delle sue attività, nonché lo sviluppo di un'efficiente governance della stessa, che, fermo restando il requisito di legge in materia di equilibrio tra i generi: (a) il Consiglio si caratterizzi per la diversità anagrafica dei suoi membri; e (b) il percorso formativo e professionale dei Consiglieri garantisca una equilibrata combinazione di profili ed esperienze, anche internazionali, idonea ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti;
  • si rimette a ciascun candidato la valutazione della compatibilità dell'assunzione della carica di Consigliere nella Società con le eventuali ulteriori cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

  • per quanto riguarda il bilanciamento tra componente esecutiva e non esecutiva, si valuta positivamente la presenza di 7 amministratori non esecutivi e di 2 amministratori esecutivi, di cui uno nominato alla carica di amministratore delegato a cui siano attribuite ampie deleghe gestionali e che abbia maturato una esperienza e competenza specifica nella Società.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Contestualmente all'elezione dei nuovi Amministratori, l'Assemblea potrà inoltre provvedere a nominare il Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2380-bis, comma 5, cod. civ. e dall'art. 17 dello Statuto.

Periodo di durata della carica e determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea ordinaria sarà chiamata a determinare il periodo di durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore a tre esercizi, a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale.

L'Assemblea ordinaria è inoltre chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea. L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, siete invitati a:

  • − determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. da definirsi, conformemente alle previsioni statutarie, fra un minimo di cinque ed un massimo di undici amministratori, purché di numero dispari;
  • − determinare la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto;
  • − nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., scegliendo una lista tra quelle depositate presso la Società, in conformità a quanto prevede lo Statuto, e pubblicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • − nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, lasciare che vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
  • − determinare il compenso annuo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato.

***

Milano, 14 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)