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Iren Governance Information 2016

Apr 8, 2016

4243_rns_2016-04-08_3d23d384-dced-4ec6-a62c-e7d1dcc51053.pdf

Governance Information

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Statuto vigente Iren Statuto Proposto
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE
E' costituita una società per azioni denominata E' costituita una società per azioni denominata
"IREN S.p.A.". "IREN S.p.A.".
ART. 2 SEDE ART. 2 SEDE
2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi
operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.
2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi
operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.
2.2
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
2.2
La
società
potrà,
con
l'osservanza
delle
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
disposizioni
vigenti,
istituire
o
sopprimere
succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia
nel territorio nazionale che all'estero. nel territorio nazionale che all'estero.
2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con 2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con
la società, è quello risultante dal libro dei soci. la società, è quello risultante dal libro dei soci.
ART. 3 DURATA ART. 3 DURATA
La durata della società è fissata al 31 dicembre La durata della società è fissata al 31 dicembre
2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea. 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.
OGGETTO SOCIALE OGGETTO SOCIALE
ART. 4 OGGETTO SOCIALE ART. 4 OGGETTO SOCIALE
4.1 La società opera, in via diretta o attraverso 4.1 La società opera, in via diretta o attraverso
società ed enti di partecipazione, nei settori: società ed enti di partecipazione, nei settori:
-
della ricerca, produzione, approvvigionamento,
-
della ricerca, produzione, approvvigionamento,
trasporto,
trasformazione,
importazione,
trasporto,
trasformazione,
importazione,
esportazione,
distribuzione,
acquisto,
vendita,
esportazione,
distribuzione,
acquisto,
vendita,
stoccaggio,
utilizzo
e
recupero
della
energia
stoccaggio,
utilizzo
e
recupero
della
energia
elettrica e termica, del gas e della energia in genere, elettrica e termica, del gas e della energia in genere,
sotto
qualsiasi
forma
si
presentino
e
della
sotto
qualsiasi
forma
si
presentino
e
della
progettazione, costruzione e direzione lavori dei progettazione, costruzione e direzione lavori dei
relativi impianti e reti; relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica - della gestione dei servizi di illuminazione pubblica
e semaforici, progettazione, costruzione e direzione e semaforici, progettazione, costruzione e direzione
lavori dei relativi impianti e reti; lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e - della progettazione, costruzione, direzione lavori e
gestione di impianti di produzione e delle reti di gestione di impianti di produzione e delle reti di
distribuzione del calore per riscaldamento di edifici distribuzione del calore per riscaldamento di edifici
od altri usi, anche abbinati alla produzione di od altri usi, anche abbinati alla produzione di
energia elettrica; energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al - dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al
ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi
compresi compresi
i i
servizi servizi
nel nel
settore settore
della della
raccolta, raccolta,
trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti,
nonché nel settore delle telecomunicazioni; nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei - della progettazione, costruzione e direzione dei
lavori di costruzione di impianti elettrici, opere lavori di costruzione di impianti elettrici, opere
idrauliche idrauliche
e e
civili civili
anche anche
per per
conto conto
di di
amministrazioni pubbliche; amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle - della gestione in proprio o per conto terzi delle
attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse
connesse; connesse;
- dell''attività di autotrasporto materiali per conto - dell''attività di autotrasporto materiali per conto
terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di
proprio interesse, nonché merci e materiali di proprio interesse, nonché merci e materiali di
risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, risulta dei processi produttivi e/o attività industriali,
commerciali, artigianali e di civile abitazione; commerciali, artigianali e di civile abitazione;
- della progettazione, realizzazione e gestione di - della progettazione, realizzazione e gestione di
giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade,
arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione
dell'ispettorato ecologico del territorio; dell'ispettorato ecologico del territorio;
- -
dell''attività di imbottigliamento e vendita al dell''attività di imbottigliamento e vendita al
dettaglio dettaglio
o all'ingrosso di o all'ingrosso di
acqua acqua
potabile, potabile,
sia sia
direttamente che indirettamente; direttamente che indirettamente;
- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e - della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e
controllo di animali in genere; controllo di animali in genere;
- -
della della
gestione gestione
tecnica tecnica
–– ––
manutentiva manutentiva
e e
amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o
privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile,
industriale e commerciale; industriale e commerciale;
- -
della della
costruzione costruzione
e e
gestione gestione
di di
impianti impianti
tecnologici. tecnologici.
4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi
di economicità e redditività e della riservatezza dei di economicità e redditività e della riservatezza dei
dati dati
aziendali, aziendali,
di di
promuovere promuovere
la la
concorrenza, concorrenza,
l''efficienza l''efficienza
ed ed
adeguati adeguati
livelli livelli
di di
qualità qualità
nell''erogazione dei servizi: nell''erogazione dei servizi:
a) garantendo la neutralità della gestione delle a) garantendo la neutralità della gestione delle
infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero
mercato energetico; mercato energetico;
b) b)
impedendo impedendo
discriminazioni discriminazioni
nell''accesso nell''accesso
ad ad
informazioni commercialmente sensibili; informazioni commercialmente sensibili;
c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra
i segmenti delle filiere. i segmenti delle filiere.
4.3 La società
ha altresì per oggetto l'esercizio,
diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a
società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese,
di ogni altra attività economica collegata da un
vincolo
di
strumentalità,
accessorietà
o
complementarietà con le attività precedentemente
indicate.
4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio,
diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a
società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese,
di ogni altra attività economica collegata da un
vincolo
di
strumentalità,
accessorietà
o
complementarietà con le attività precedentemente
indicate.
4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento
del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario
delle società partecipate e la prestazione, in loro delle società partecipate e la prestazione, in loro
favore, di servizi. favore, di servizi.
4.5 La società può compiere tutte le operazioni che 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che
risultano necessarie o utili per il conseguimento risultano necessarie o utili per il conseguimento
degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà
porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari,
commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a
procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione
della gestione di servizi pubblici locali o per altre della gestione di servizi pubblici locali o per altre
attività attività
comunque comunque
utili utili
per per
il il
raggiungimento raggiungimento
dell'oggetto, dell'oggetto,
nonché nonché
qualunque qualunque
atto atto
che che
sia sia
comunque comunque
collegato collegato
con con
l'oggetto l'oggetto
sociale, sociale,
ad ad
eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico
e dell''esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. e dell''esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n.
58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi
del D.Lgs. 385/1993. del D.Lgs. 385/1993.
4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni
ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, ed interessenze in altre società, consorzi o imprese,
sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo,

affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto

affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto

differente
purché
dette
partecipazioni
od
differente
purché
dette
partecipazioni
od
interessenze non modifichino la sostanza degli scopi interessenze non modifichino la sostanza degli scopi
sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali
per
obbligazioni
connesse
allo
svolgimento
per
obbligazioni
connesse
allo
svolgimento
dell''attività sociale anche a favore di terzi. dell''attività sociale anche a favore di terzi.
CAPITALE SOCIALE -
AZIONI -
OBBLIGAZIONI -
CAPITALE SOCIALE -
AZIONI -
OBBLIGAZIONI -
PATRIMONI DESTINATI PATRIMONI DESTINATI
ART. 5 CAPITALE SOCIALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE
5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00=
rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie
da
Euro
1
(uno)
nominali
cadauna
e
da
n.
da
Euro
1
(uno)
nominali
cadauna
e
da
n.
94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno)
nominali cadauna. Le azioni sono liberamente nominali cadauna. Le azioni sono liberamente
trasferibili. trasferibili.
5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in
qualunque momento, anche con conferimento di qualunque momento, anche con conferimento di
crediti
e
di
beni
in
natura,
per
delibera
crediti
e
di
beni
in
natura,
per
delibera
dell'assemblea dei soci e anche con emissione di dell'assemblea dei soci e anche con emissione di
azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già
emesse. emesse.
5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà
riservata la opzione sulle nuove azioni emittende riservata la opzione sulle nuove azioni emittende
agli
aventi
diritto
in
proporzione
alle
azioni
agli
aventi
diritto
in
proporzione
alle
azioni
possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge. possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.
5.4
In data [●], l'assemblea straordinaria della
società ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art.
2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di
Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3
(tre)
anni
dalla
data
della
deliberazione,
di
aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una
o più volte in via scindibile, fino ad un importo
massimo
complessivo
di
Euro
39.470.897,00
nominali,
mediante emissione di azioni ordinarie,
con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art.
2441 del codice civile, da riservare a favore di terzi
(l'"Aumento
di
Capitale").
Nell'esercizio
della
delega per l'Aumento del Capitale gli amministratori
dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in
sottoscrizione (i) a fronte del conferimento di
partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di
titolarità di Soggetti Pubblici (come definiti al
successivo art. 9.1), connessi con, o funzionali al,
l'oggetto sociale della Società e delle società da
questa partecipate ovvero (ii) a favore di Soggetti
Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), che
svolgano un'attività connessa con, o funzionale al,
l'oggetto sociale della Società e delle società da
questa partecipate.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più
ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i
destinatari dell'Aumento di Capitale nell'ambito
delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel
rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni
normative
e
regolamentari
di
volta
in
volta
applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo
di emissione delle azioni, l'eventuale sovrapprezzo
nonché di definire ogni altro termine, modalità e
condizione dell'Aumento di Capitale.
ART. 6 AZIONI ART. 6 AZIONI
6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto,
fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie
speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo
vigente.
Nel caso di emissione di azioni privilegiate in
occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei
soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni.
6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le
disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.
6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo
consenta, quando siano interamente liberate, le
azioni senza diritto di voto possono essere anche al
portatore.
6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono
quotate,
sono
prive
del
diritto
di
voto,
appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto
6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto,
fatta
salvafatto
salvo
(i)
quanto
previsto
al
successivo paragrafo 6.1-bis, e (ii)
la facoltà di
emettere azioni di categorie speciali ai sensi della
legislazione di tempo in tempo vigente.
Nel caso di emissione di azioni privilegiate in
occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei
soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da
parte dei titolari delle dette azioni.
6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le
disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.
6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo
consenta, quando siano interamente liberate, le
azioni senza diritto di voto possono essere anche al
portatore.
6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono
quotate,
sono
prive
del
diritto
di
voto,
previsto
nell''articolo
36.2,
hanno
la
stessa
disciplina delle azioni ordinarie.
appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto
previsto
nell''articolo
36.2,
hanno
la
stessa
6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle
azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i
disciplina delle azioni ordinarie.
6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle

propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.

6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.

6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L''alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall''azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.

6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un''interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.

6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall''acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell''acquirente medesimo.

azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.

6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.

6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L''alienazione delle azioni di risparmio, che può avvenire in ogni tempo ai sensi del successivo art. 9.2, è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall''azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art.dai successivi artt. 9 e 10.

6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un''interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.

6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall''acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell''acquirente medesimo.

ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

6.1-bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e
  • (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

(c) 6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.

(d) 6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

(e) 6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.

(f) 6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

(g) 6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

(h) 6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):

(i) (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");

(j) (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(k) (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione

spettante in relazione alle Azioni Originarie.
(l) Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove
Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal
momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza
necessità
dell'ulteriore
decorso
del
periodo
continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis,
lettera (a). Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità
delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della
maturazione del periodo necessario ai fini della
maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione
di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia
avvenuta
l'iscrizione
nell'Elenco
Speciale
dal
momento
del
compimento
del
periodo
di
appartenenza indicato al
precedente paragrafo
6.1-bis,
lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione
nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
(m) 6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la
nozione di controllo è esclusivamente quella di cui
all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile.
ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE
6.1-ter
E'
istituito
l'Elenco
Speciale
per
la
legittimazione al beneficio del voto maggiorato
nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il
soggetto che intenda accedere al beneficio della
maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere
iscritto nell'apposito Elenco Speciale
presentando
la relativa istanza alla Società.
6.2-ter
Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione
presso l'Elenco Speciale deve accompagnare la
richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i)
l'indicazione del numero di azioni per le quali tale
iscrizione
è
richiesta,
(ii)
la
documentazione
richiesta dalla normativa applicabile e, comunque,
(iii)
una
attestazione
sottoscritta
dal
soggetto
richiedente con la quale
(a)
nel caso di persona fisica: il soggetto
richiedente dichiari (i) di avere la piena
titolarità, formale e sostanziale, del diritto

legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; (b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo. (c) 6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni. (d) 6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della

legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato
può,
inoltre,
in
ogni
tempo
rinunciarvi
irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante
comunicazione scritta inviata alla Società, fermi
restando
gli
obblighi
di
comunicazione
eventualmente previsti ai sensi della normativa
applicabile.
ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL
DIRITTO DI VOTO
6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi
alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che
fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale
sono sempre determinati computandosi i diritti di
voto maggiorato eventualmente spettanti.
La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi
dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del
possesso di determinate aliquote di capitale, salvo
ove diversamente stabilito.
ART. 7 OBBLIGAZIONI ART. 7 OBBLIGAZIONI
La società può emettere a norma e con le modalità La società può emettere a norma e con le modalità
di di
legge legge
obbligazioni obbligazioni
sia sia
nominative nominative
che che
al al
portatore, anche convertibili in azioni e anche con portatore, anche convertibili in azioni e anche con
warrant. warrant.
ART. 8 PATRIMONI DESTINATI ART. 8 PATRIMONI DESTINATI
La società può costituire patrimoni destinati a uno La società può costituire patrimoni destinati a uno
specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e
seguenti del codice civile. seguenti del codice civile.
PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO
ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Il
capitale
sociale
della
Società
deve
essere
detenuto in
maniera rilevante e comunque non
inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.
9.1 A partire dalla data che coincide con il
compimento del 24° mese successivo alla Data di
Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art.
6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più
uno del totale dei diritti di voto complessivi in
relazione
alle
Delibere
Assembleari
con
Voto
Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione

azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").

9.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni (con specifica esclusione della conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto, conversione che potrà aver luogo in ogni momento senza alcun limite temporale), in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1) e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.

Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato

(calcolato in conformità a quanto indicato nel
precedente art. 9.1), il predetto trasferimento
acquisterà efficacia nei confronti della Società a
partire dal momento in cui per effetto delle
suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1 sia
stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il
relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto
nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art.
9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei)
mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni
dell'art.
avvenuto
in
violazione
9.1
rimarrà
definitivamente
inefficace
nei
confronti
della
Società.
ART.
10
LIMITI
AL
POSSESSO
AZIONARIO
E
ART.
10
LIMITI
AL
POSSESSO
AZIONARIO
E
IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI
10.1 E'' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da 10.1 E'' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da
quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere quelli indicati nel precedente art. 9dai Soggetti
partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5%
del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al
si
computa
esclusivamente
sulle
azioni
che
possesso azionario si computa esclusivamente sulle
conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si azioni
che
conferiscono
diritto
di
voto
nelle
riferisce esclusivamente ad esse. assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.
10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto
di
voto
per
le
partecipazioni
eccedenti
la
di
voto
per
le
partecipazioni
eccedenti
la
percentuale sopra stabilita. percentuale sopra stabilita.
10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti
commi, si tiene conto della partecipazione azionaria commi, si tiene conto della partecipazione azionaria
complessiva
facente
capo:
(i)
al
controllante,
complessiva
facente
capo:
(i)
al
controllante,
persona fisica o giuridica o società, a tutte le persona fisica o giuridica o società, a tutte le
controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a
soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art.
2341-bis del c.c. e/o di cui all''art. 122 del d.lgs. 2341-bis del c.c. e/o di cui all''art. 122 del d.lgs.
24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il
controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo
2359, primo e secondo comma del codice civile. Il 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il
controllo nella forma dell'influenza dominante si controllo nella forma dell'influenza dominante si
considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23,
secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il
collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359,
terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo

della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l''assemblea annuale di bilancio e la fine dell''esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell''80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell''esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.

della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l''assemblea annuale di bilancio e la fine dell''esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell''80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell''esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.

ASSEMBLEE ASSEMBLEE
ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie 11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie
sono convocate nei casi e nei modi di legge; si sono convocate nei casi e nei modi di legge; si
tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa,
purché in Italia. purché in Italia.
11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una
volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio
sociale,
per
l''approvazione
del
dell'esercizio
sociale,
per
l''approvazione
del
bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione
del bilancio consolidato. del bilancio consolidato.
11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi 11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi

previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito. previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all''ordine del giorno dell''Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l''assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l''assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL''ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l''integrazione dell''elenco delle materie da

11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all''ordine del giorno dell''Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l''assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l''assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL''ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l''integrazione dell''elenco delle materie da

trattare, indicando nella domanda gli ulteriori trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti argomenti
proposti proposti
ovvero ovvero
presentare presentare
nuove nuove
proposte di deliberazione su materie già all''ordine proposte di deliberazione su materie già all''ordine
del giorno. del giorno.
12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria,
si tengono in un''unica convocazione alla quale si si tengono in un''unica convocazione alla quale si
applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti
dalla legge per l''Assemblea Ordinaria in seconda dalla legge per l''Assemblea Ordinaria in seconda
convocazione e per l''Assemblea Straordinaria nelle convocazione e per l''Assemblea Straordinaria nelle
convocazioni successive alla seconda. Qualora il convocazioni successive alla seconda. Qualora il
Consiglio Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
ne ne
ravvisi ravvisi
l''opportunità, l''opportunità,
l'avviso l'avviso
di di
convocazione convocazione
può può
prevedere prevedere
anche anche
il il
giorno giorno
per per
la la
seconda seconda
convocazione convocazione
e, e,
limitatamente limitatamente
alla alla
Assemblea Assemblea
Straordinaria, per una successiva convocazione. Straordinaria, per una successiva convocazione.
12.4 L''avviso di convocazione deve contenere 12.4 L''avviso di convocazione deve contenere
l''indicazione del giorno, dell''ora e del luogo l''indicazione del giorno, dell''ora e del luogo
dell''adunanza, nonché l''elenco delle materie da dell''adunanza, nonché l''elenco delle materie da
trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari. disposizioni normative e regolamentari.
ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA
La legittimazione all''intervento in assemblea e
all''esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società effettuata ai sensi della
normativa applicabile da un intermediario abilitato,
in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione
è
effettuata
sulla
base
delle
evidenze relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l''assemblea in prima o in unica
convocazione. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione
all''esercizio del diritto di voto nell''assemblea.
La legittimazione all''intervento in assemblea e
all''esercizio del diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società effettuata ai sensi della
normativa applicabile da un intermediario abilitato,
in
conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione
è
effettuata
sulla
base
delle
evidenze relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l''assemblea in prima o in unica
convocazione. Le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione
all''esercizio del diritto di voto nell''assemblea.
ART. 14 RAPPRESENTANZA ART. 14 RAPPRESENTANZA
mediante l''utilizzo di apposita sezione del sito mediante l''utilizzo di apposita sezione del sito
internet della Società ovvero mediante messaggio internet della Società ovvero mediante messaggio
indirizzato indirizzato
alla alla
casella casella
di di
posta posta
elettronica elettronica
certificata secondo le modalità indicate nell''avviso certificata secondo le modalità indicate nell''avviso
di convocazione. di convocazione.
14.2 14.2
La La
Società Società
può può
designare designare
per per
ciascuna ciascuna
assemblea, sia per la prima che per le convocazioni assemblea, sia per la prima che per le convocazioni
successive alla prima successive alla prima
un soggetto al quale i soci un soggetto al quale i soci
possono possono
conferire, conferire,
con con
le le
modalità modalità
indicate indicate
nell''avviso di convocazione, entro la fine del nell''avviso di convocazione, entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la secondo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l''assemblea anche in convocazioni data fissata per l''assemblea anche in convocazioni
successive alla prima, una delega con istruzioni di successive alla prima, una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all''ordine del voto su tutte o alcune delle proposte all''ordine del
giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle
proposte per le quali non siano state conferite proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. istruzioni di voto.
ART. 15 PRESIDENZA ART. 15 PRESIDENZA
15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del
consiglio di amministrazione o, in assenza di questi consiglio di amministrazione o, in assenza di questi
dal vice presidente o in assenza anche del vice dal vice presidente o in assenza anche del vice
presidente, presidente,
dall'amministratore dall'amministratore
delegato delegato
o, o,
in in
assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da
persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto
della maggioranza dei presenti. della maggioranza dei presenti.
15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla 15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla
nomina di un segretario, anche non azionista e, se nomina di un segretario, anche non azionista e, se
opportuno, sceglie due scrutatori. opportuno, sceglie due scrutatori.
15.3 15.3
Il Il
presidente presidente
dell'assemblea dell'assemblea
verifica verifica
la la
regolarità della costituzione, accerta l'identità e la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento
dell'assemblea, dell'assemblea,
nel nel
rispetto rispetto
del del
regolamento regolamento
assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati
delle votazioni. delle votazioni.
ART. ART.
16 16
COSTITUZIONE COSTITUZIONE
DELL''ASSEMBLEA DELL''ASSEMBLEA
E E
VALIDITA'' DELLE DELIBERAZIONI VALIDITA'' DELLE DELIBERAZIONI
16.1
Le
deliberazioni
delle
assemblee
sono
validamente assunte con le maggioranze costitutive
e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina
16.1
LeFermo
restando
quanto
previsto
al
precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle
assemblee
sono
validamente
assunte
con
le
degli amministratori e dei sindaci l''assemblea
delibera a maggioranza relativa e comunque si
applica quanto previsto ai successivi articoli 19 e 28.
16.2
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare
modalità per consentire l''espressione del voto in
via elettronica.
maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla
legge. Per la nomina degli amministratori e dei
sindaci l''assemblea delibera a maggioranza relativa
e
comunque
si
applica
quanto
previsto
al
precedente paragrafo 6.1-bis e ai successivi articoli
19 e 28.
16.2
Le
deliberazioni
dell'assemblea,
prese
in
conformità alle norme di legge ed al presente
statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non
intervenuti o dissenzienti.
16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare
modalità per consentire l''espressione del voto in
via elettronica.
ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE
Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate
da processo verbale, da redigersi ai sensi delle da processo verbale, da redigersi ai sensi delle
norme norme
vigenti, vigenti,
firmato firmato
dal dal
presidente, presidente,
dal dal
segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei
casi casi
previsti previsti
dalla dalla
legge legge
e e
quando quando
inoltre inoltre
il il
presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto
dal Notaio, scelto dal presidente. dal Notaio, scelto dal presidente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. ART.
18 18
COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE
DEL DEL
CONSIGLIO CONSIGLIO
DI DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
18.1 La società è amministrata da un consiglio di 18.1 La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da 13 membri, anche amministrazione composto da 13 membri, anche
non soci. non soci.
18.2 Non possono essere nominati alla carica di
componenti del consiglio di amministrazione coloro
che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di
decadenza previste dall''art. 2382 del codice civile
ovvero non siano in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità, o di qualunque altro
requisito,
previsti
dalla
normativa
anche
regolamentare.
Due
di
essi
devono
possedere
i
requisiti
di
indipendenza
prescritti
dalla
normativa
pro-tempore vigente.
18.2 Non possono essere nominati alla carica di
componenti del consiglio di amministrazione coloro
che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di
decadenza previste dall''art. 2382 del codice civile
e/o
da
altre
norme
(anche
regolamentari)
applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti
di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro
requisito,
previsti
dalla
normativa
anche
regolamentare.
Due
di
essi
devono
possedere
i
requisiti
di
indipendenza
prescritti
dalla
normativa
A decorrere dal primo rinnovo dalla data di pro-tempore vigente.
applicazione
delle
disposizioni
di
legge
e
di
regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e A decorrere dal primo rinnovo dalla data di
per il periodo di tempo durante il quale tali norme applicazione
delle
disposizioni
di
legge
e
di
saranno in vigore, la composizione del Consiglio di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e
Amministrazione deve risultare conforme ai criteri per il periodo di tempo durante il quale tali norme
indicati dalle applicabili disposizioni legislative e saranno in vigore, la composizione del Consiglio di
regolamentari pro tempore vigenti. Amministrazione deve risultare conforme ai criteri
indicati dalle applicabili disposizioni legislative e
18.3 I componenti del consiglio di amministrazione regolamentari pro tempore vigenti.
durano in carica tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; durano in carica tre esercizi e scadono alla data
sono rieleggibili e decadono a norma di legge. dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
18.4 La sostituzione degli amministratori cessati
dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come
sono rieleggibili e decadono a norma di legge.
segue: 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati
dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come
(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai segue:
sensi
dell''art.
19.2,
alla
loro
sostituzione
si
(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai
provvede ai sensi dell''art. 2386, 1° comma, del sensi
dell''art.
19.2,
alla
loro
sostituzione
si
codice civile; provvede ai sensi dell''art. 2386, 1° comma, del
(ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai codice civile;
sensi dell''art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica
provvedono a sostituirli con i primi candidati non (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai
eletti appartenenti alle liste che avevano espresso sensi dell''art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica
provvedono a sostituirli con i primi candidati non
gli amministratori cessati. eletti appartenenti alle liste che avevano espresso
Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile gli amministratori cessati.
per incapienza delle liste o per indisponibilità di
tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile
sensi dell''art. 2386, 1° comma, del codice civile. per incapienza delle liste o per indisponibilità di
tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai
In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che sensi dell''art. 2386, 1° comma, del codice civile.
precedono,
la
sostituzione
deve
avvenire
nel
rispetto del vincolo di cui all''art. 18.2 in materia di In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che
equilibrio tra generi. precedono,
la
sostituzione
deve
avvenire
nel
rispetto del vincolo di cui all''art. 18.2 in materia di
In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli equilibrio tra generi.
amministratori in carica. In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli
Per quanto non espressamente stabilito trova amministratori in carica.
applicazione l''art. 2386 del codice civile.
Per quanto non espressamente stabilito trova
applicazione l''art. 2386 del codice civile.
ART. ART.
19 19
NOMINA NOMINA
DEL DEL
CONSIGLIO CONSIGLIO
DI DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
19.1 All''elezione dei componenti del consiglio di 19.1 All''elezione dei componenti del consiglio di
amministrazione si procede sulla base di liste nelle amministrazione si procede sulla base di liste nelle
quali i candidati sono contrassegnati da un numero quali i candidati sono contrassegnati da un numero
progressivo e sono comunque in numero non progressivo e sono comunque in numero non
superiore ai componenti da eleggere. superiore ai componenti da eleggere.
Ciascuna Ciascuna
lista lista
deve deve
contenere contenere
un un
numero numero
di di
candidati del genere meno rappresentato non candidati del genere meno rappresentato non
inferiore ad un terzo del numero dei componenti inferiore ad un terzo del numero dei componenti
del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal
rispetto di tale vincolo le liste che presentino rispetto di tale vincolo le liste che presentino
complessivamente un numero di candidati inferiori complessivamente un numero di candidati inferiori
a tre. a tre.
19.2 La nomina dei componenti del consiglio di 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione avviene secondo quanto di seguito amministrazione avviene secondo quanto di seguito
disposto: disposto:
(i)
dalla lista che ha ottenuto il maggiore
numero di voti, vengono tratti 11 componenti del
consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 ––
fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del
presente
comma
19.2
-
del
genere
meno
rappresentato, in base all''ordine progressivo con il
quale sono stati elencati a condizione che la stessa
sia stata presentata e votata da azionisti che
rappresentino almeno il 40% del capitale sociale
ordinario;
(ii)
per
la
nomina
dei
restanti
2
(due)
componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste
diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non
(i)
dalla lista che ha ottenuto il maggiore
numero di voti, vengono tratti 11 componenti del
consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 ––
fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del
presente
comma
19.2
-
del
genere
meno
rappresentato, in base all''ordine progressivo con il
quale sono stati elencati a condizione che la stessa
sia stata presentata e votata da azionisti che
rappresentino almeno il 40% del capitale sociale
ordinariosiano titolari di almeno il 40% dei diritti di
voto
nelle
Delibere
Assembleari
con
Voto
Maggiorato
(fermo
restando
che
fino
al
compimento del 24° mese successivo alla Data di
Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art.
siano state presentate né votate da parte di soci
collegati secondo la normativa pro-tempore vigente
con i soci che hanno presentato o votato la
6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti
di voto);
medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi
successivamente per uno e per due. I quozienti così
ottenuti
sono
assegnati
progressivamente
ai
candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa
previsto. I candidati vengono dunque collocati in
(ii)
per
la
nomina
dei
restanti
2
(due)
componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste
diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non
siano state presentate né votate da parte di soci
collegati secondo la normativa pro-tempore vigente

con i soci che hanno presentato o votato la

un''unica graduatoria decrescente, secondo i

quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata

da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).

Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l''elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.

19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così stabilito:

  • a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
  • b) paragrafo 19.2 punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40%

genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l''elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.

19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così del capitale sociale ordinario.

  • c) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;
  • d) -paragrafo 19.3 –– n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
  • e) -paragrafo 19.3 –– n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati.
  • f) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.
  • g) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle

stabilito:

  • a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
  • b) paragrafo 19.2 punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;

c) -paragrafo 19.3 – n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;

-paragrafo 19.3 – n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere

liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);

  • h) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ove presente appartenente alla stessa lista risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;
  • i) paragrafo 19.6: l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato.

meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);

d) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ove presente appartenente alla stessa lista risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;

e) paragrafo 19.6: l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per

completare la composizione del Consiglio qualora
non siano disponibili almeno 3 candidati del genere
meno rappresentato.
ART. 20 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE ART. 20 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DELLE LISTE
20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che
rappresentino rappresentino
almeno almeno
l'1% l'1%
delle delle
azioni azioni
aventi aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la
minore minore
percentuale percentuale
prevista prevista
dalla dalla
normativa normativa
vigente e indicata nell''avviso di convocazione vigente e indicata nell''avviso di convocazione
dell''assemblea. dell''assemblea.
20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la
sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni
prima di quello fissato per l''assemblea in prima o prima di quello fissato per l''assemblea in prima o
unica unica
convocazione convocazione
e e
saranno saranno
rese rese
pubbliche pubbliche
mediante mediante
pubblicazione sul pubblicazione sul
sito sito
internet internet
della della
società almeno 21 giorni prima di quello fissato per società almeno 21 giorni prima di quello fissato per
l''assemblea in prima o unica convocazione. l''assemblea in prima o unica convocazione.
20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di
una lista, anche se per interposta persona o per il una lista, anche se per interposta persona o per il
tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al
medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un
patto parasociale avente ad oggetto azioni della patto parasociale avente ad oggetto azioni della
società non possono presentare più di una lista, società non possono presentare più di una lista,
anche se per interposta persona o per il tramite di anche se per interposta persona o per il tramite di
società società
fiduciarie. fiduciarie.
Un Un
candidato candidato
può può
essere essere
presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al
divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti
ad alcuna lista. ad alcuna lista.
20.5 Le liste devono includere almeno due candidati 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti
dalla normativa pro-tempore vigente e devono dalla normativa pro-tempore vigente e devono
essere corredate: essere corredate:
a) dalle informazioni relative all''identità dei soci a) dalle informazioni relative all''identità dei soci
che hanno presentato le liste, con l''indicazione che hanno presentato le liste, con l''indicazione
della della
percentuale percentuale
di di
partecipazione partecipazione
complessivamente complessivamente
detenuta, detenuta,
attestata attestata
da da
una una
certificazione certificazione
che che
può può
essere essere
prodotta prodotta
anche anche

successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l''eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell''art. 19.1, è considerata come non presentata.

20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell''ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

ART. 21 COMPENSI

successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l''eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.

20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell''art. 19.1, è considerata come non presentata.

20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell''ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall''assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati

ART. 21 COMPENSI

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall''assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati

dall''assemblea e nei limiti dell''importo massimo dall''assemblea e nei limiti dell''importo massimo
complessivo determinato dall''assemblea per la complessivo determinato dall''assemblea per la
remunerazione degli amministratori investiti di remunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche. particolari cariche.
ART. ART.
22 22
PRESIDENTE PRESIDENTE
- -
VICE VICE
PRESIDENTE PRESIDENTE
- -
RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA
22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il 22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il
Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.
22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle 22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle
sue funzioni –– nomina il segretario del Consiglio di sue funzioni –– nomina il segretario del Consiglio di
Amministrazione. Amministrazione.
22.3 Il presidente e l''amministratore delegato 22.3 Il presidente e l''amministratore delegato
rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte
ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione
può attribuire la rappresentanza legale della società può attribuire la rappresentanza legale della società
anche al vice presidente. anche al vice presidente.
22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o 22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o
impedimento impedimento
del del
presidente, presidente,
spetteranno spetteranno
le le
funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di
mancata nomina o di assenza anche del vice mancata nomina o di assenza anche del vice
presidente, le funzioni del presidente spetteranno presidente, le funzioni del presidente spetteranno
all'amministratore delegato. all'amministratore delegato.
ART. ART.
23 23
CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE
DEL DEL
CONSIGLIO CONSIGLIO
DI DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in
altro luogo, anche all'estero purché nella Unione altro luogo, anche all'estero purché nella Unione
Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte
le volte che il Presidente lo ritenga necessario e le volte che il Presidente lo ritenga necessario e
quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei
suoi membri o dal collegio sindacale. suoi membri o dal collegio sindacale.
23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con
raccomandata o telegramma o telefax o posta raccomandata o telegramma o telefax o posta
elettronica elettronica
confermata confermata
da da
spedirsi spedirsi
a a
ciascun ciascun
amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni
prima della data fissata per la riunione o, in caso di prima della data fissata per la riunione o, in caso di
urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore
prima della riunione. prima della riunione.
23.3 23.3
In In
caso caso
di di
assenza assenza
o o
impedimento impedimento
del del
presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente la convocazione è effettuata dal vice
presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche
del vice presidente, la convocazione è effettuata del vice presidente, la convocazione è effettuata
dall'amministratore dall'amministratore
delegato. delegato.
Il Il
consiglio consiglio
può può
inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da
un un
sindaco sindaco
effettivo, effettivo,
previa previa
comunicazione comunicazione
al al
presidente del consiglio di amministrazione. presidente del consiglio di amministrazione.
ART. ART.
24 24
RIUNIONI RIUNIONI
DEL DEL
CONSIGLIO CONSIGLIO
DI DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione
sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, sono presiedute dal presidente o, in sua assenza,
dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza
anche anche
del del
vice vice
presidente, presidente,
le le
funzioni funzioni
sono sono
esercitate dall'amministratore delegato. esercitate dall'amministratore delegato.
24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale
firmato firmato
dal dal
segretario segretario
e e
da da
colui colui
che che
l''ha l''ha
presieduta. presieduta.
24.3 E'' ammessa la partecipazione a distanza alle 24.3 E'' ammessa la partecipazione a distanza alle
riunioni del consiglio di amministrazione mediante riunioni del consiglio di amministrazione mediante
l''utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza l''utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza
e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi
diritto possano parteciparvi ed essere identificati e diritto possano parteciparvi ed essere identificati e
sia loro consentito di seguire la riunione e di sia loro consentito di seguire la riunione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti, argomenti,
nonché nonché
di di
ricevere, ricevere,
trasmettere trasmettere
o o
visionare visionare
documenti, documenti,
attuando attuando
contestualità contestualità
di di
esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di
amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si
trovano chi presiede la riunione e il segretario. trovano chi presiede la riunione e il segretario.
ART. ART.
25 25
DELIBERAZIONI DELIBERAZIONI
DEL DEL
CONSIGLIO CONSIGLIO
DI DI
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE
25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della società e, in particolare, ha
facoltà
di
compiere
tutti
gli
atti
che
ritenga
opportuni per l'attuazione e il raggiungimento
dell'oggetto sociale anche organizzando la società
ed il gruppo
per aree di business, siano esse
strutturate in società o divisioni operative, esclusi
soltanto gli atti che la legge o il presente statuto
25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei
più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della società e, in particolare, ha
facoltà
di
compiere
tutti
gli
atti
che
ritenga
opportuni per l'attuazione e il raggiungimento
dell'oggetto sociale anche organizzando la società
ed il gruppo per aree di business, siano esse
strutturate in società o divisioni operative, esclusi
soltanto gli atti che la legge o il presente statuto

riservano all'assemblea degli azionisti.

25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all''amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all''amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5

25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l''amministratore delegato di ciascuna riservano all'assemblea degli azionisti.

25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all''amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all''amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.

Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.

25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5

25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l''amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;

(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.;

(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:

a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di società controllata è proposto dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;

(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.;

(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:

a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.

25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:

  • (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
  • (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
  • (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a

valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;

c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.

25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:

  • (i) (xiii) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
  • (ii) (xiv) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
  • (iii) (xv) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a

euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;

  • (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
  • (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
  • (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
  • (vii) approvazione di proposte da sottoporre

euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;

  • (iv) (xvi) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
  • (v) (xvii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
  • (vi) (xviii) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
  • (vii) (xix) approvazione di proposte da sottoporre all''assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della

all''assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;

  • (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all''assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
  • (ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
  • (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
  • (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
  • (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell''ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.

(xiii) 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l''approvazione delle sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;

  • (viii) (xx) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all''assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
  • (ix) (xxi) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
  • (x) (xxii) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
  • (xi) (xxiii) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
  • (xii) (xxiv) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell''ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.

(xiii) 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l''approvazione delle operazioni con parti correlate.

operazioni con parti correlate.
ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO
26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i
propri consiglieri un amministratore delegato. propri consiglieri un amministratore delegato.
26.2 Fermo quanto disposto dall''art. 25, il Consiglio 26.2 Fermo quanto disposto dall''art. 25, il Consiglio
di di
Amministrazione Amministrazione
determina determina
i i
poteri poteri
dell''amministratore dell''amministratore
delegato. delegato.
In In
particolare, particolare,
all''amministratore delegato sono conferiti i poteri all''amministratore delegato sono conferiti i poteri
per la gestione corrente della Società secondo le per la gestione corrente della Società secondo le
linee linee
e e
gli gli
indirizzi indirizzi
formulati formulati
dal dal
consiglio consiglio
di di
amministrazione amministrazione
nonché nonché
poteri poteri
organizzativi organizzativi
e e
deleghe operative su ciascuna delle aree di business deleghe operative su ciascuna delle aree di business
organizzate in divisioni. Ove le aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business
siano siano
strutturate strutturate
in in
società, società,
l'amministratore l'amministratore
delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di
amministrazione della holding, esercita funzioni di amministrazione della holding, esercita funzioni di
pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di
controllo sulle società controllate e propone al controllo sulle società controllate e propone al
consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca
dell'amministratore delegato di ciascuna società di dell'amministratore delegato di ciascuna società di
primo livello. primo livello.
SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART. 27 COLLEGIO SINDACALE ART. 27 COLLEGIO SINDACALE
27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto
previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale,
che è composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di
quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal
primo rinnovo dalla data di applicazione delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di
equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo
durante il quale tali norme saranno in vigore, la
composizione del collegio sindacale deve risultare
conforme
ai
criteri
indicati
dalle
applicabili
disposizioni legislative e regolamentari pro tempore
vigenti.
27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto
previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale,
che è
composto da tre sindaci effettivi e due
supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di
quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal
primo rinnovo dalla data di applicazione delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia di
equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo
durante il quale tali norme saranno in vigore, la
composizione del collegio sindacale deve risultare
conforme
ai
criteri
indicati
dalle
applicabili
disposizioni legislative e regolamentari pro tempore
vigenti.
27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono
alla alla
data data
dell'assemblea dell'assemblea
convocata convocata
per per
l'approvazione l'approvazione
del del
bilancio bilancio
relativo relativo
all'ultimo all'ultimo
esercizio della loro carica. esercizio della loro carica.
27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità
e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini dell''accertamento della sussistenza dei Ai fini dell''accertamento della sussistenza dei
requisiti di professionalità dei membri del collegio requisiti di professionalità dei membri del collegio
sindacale di società quotate per materie e settori di sindacale di società quotate per materie e settori di
attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa
esercitata dalla società si intendono le materie ed i esercitata dalla società si intendono le materie ed i
settori di attività connessi o inerenti all'attività settori di attività connessi o inerenti all'attività
esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello
statuto. statuto.
27.4 27.4
Per Per
quanto quanto
riguarda riguarda
le le
situazioni situazioni
di di
ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione e controllo che possono essere amministrazione e controllo che possono essere
ricoperti ricoperti
da da
parte parte
dei dei
componenti componenti
il il
collegio collegio
sindacale, trovano applicazione le disposizioni di sindacale, trovano applicazione le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti. legge e regolamentari vigenti.
27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli 27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli
stabiliti dalla legge. stabiliti dalla legge.
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle
sedute del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista
dalla legge da parte degli amministratori al Collegio
Sindacale stesso.
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle
sedute del Consiglio di Amministrazione
e del
Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista
dalla legge da parte degli amministratori al Collegio
Sindacale stesso.
ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
28.1 28.1
All''elezione All''elezione
dei dei
componenti componenti
del del
collegio collegio
sindacale si procede sulla base di liste composte di sindacale si procede sulla base di liste composte di
due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco
effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco
supplente. I candidati sono contrassegnati da un supplente. I candidati sono contrassegnati da un
numero progressivo e sono comunque in numero numero progressivo e sono comunque in numero
non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna
sezione deve contenere almeno un candidato di sezione deve contenere almeno un candidato di
genere maschile ed almeno un candidato di genere genere maschile ed almeno un candidato di genere
femminile; i candidati devono essere inseriti nella femminile; i candidati devono essere inseriti nella
lista in modo alternato per genere (un maschio, una lista in modo alternato per genere (un maschio, una
femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le
liste che presentino un numero di candidati inferiori liste che presentino un numero di candidati inferiori
a tre. a tre.

28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).

28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l''ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);

3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest''ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinariosiano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).

28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinariosiano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo,

28.3.3).

28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.

28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l''ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono seguendo l''ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);

3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest''ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).

28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.

28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendorestando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.

Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal

stati elencati nella lista, consenta di soddisfare
detto requisito.
La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio
sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile,
sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze
previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi
indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco
cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto
dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia
possibile,
l'assemblea
dovrà
provvedere
alla
sostituzione con le maggioranze di legge.
presente comma, i candidati alla carica di Sindaco
Effettivo sottoposti all''Assemblea dovranno essere
compresi in una o più liste la cui composizione per
genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità
previsti al comma 28.1 del presente articolo.
28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo,
subentra il sindaco supplente appartenente alla
medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi
sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più
anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare
il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il
primo
supplente
che,
seguendo
l''ordine
progressivo con il quale i sindaci supplenti sono
stati elencati nella lista, consenta di soddisfare
detto requisito.
La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio
sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile,
sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze
previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi
indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco
cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto
dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia
possibile,
l'assemblea
dovrà
provvedere
alla
sostituzione con le maggioranze di legge, fermo
restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.
ART. 29 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE ART. 29 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DELLE LISTE
29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che 29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che
rappresentino rappresentino
almeno almeno
l'1% l'1%
delle delle
azioni azioni
aventi aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la
minore minore
percentuale percentuale
prevista prevista
dalla dalla
normativa normativa
vigente e indicata nell''avviso di convocazione vigente e indicata nell''avviso di convocazione
dell''assemblea. dell''assemblea.
29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la 29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la
sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni
prima di quello fissato per l''assemblea in prima o prima di quello fissato per l''assemblea in prima o
unica unica
convocazione convocazione
e e
saranno saranno
rese rese
pubbliche pubbliche
mediante mediante
pubblicazione sul pubblicazione sul
sito sito
internet internet
della della
società almeno 21 giorni prima di quello fissato per società almeno 21 giorni prima di quello fissato per
l''assemblea. l''assemblea.

29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.

29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all''identità dei soci che hanno presentato le liste, con l''indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo 29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.

29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all''identità dei soci che hanno presentato le liste, con l''indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;

c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo

statuto e l''elenco degli incarichi di amministrazione statuto e l''elenco degli incarichi di amministrazione
e di controllo da essi ricoperti presso altre società. e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
29.6 La lista per la quale non sono osservate le 29.6 La lista per la quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione
per genere non è conforme alle prescrizioni del per genere non è conforme alle prescrizioni del
paragrafo 28.1, è considerata come non presentata. paragrafo 28.1, è considerata come non presentata.
29.7
Nel
caso
vengano
meno
i
requisiti
29.7
Nel
caso
vengano
meno
i
requisiti
normativamente
e
statutariamente
richiesti,
il
normativamente
e
statutariamente
richiesti,
il
componente del collegio sindacale decade dalla componente del collegio sindacale decade dalla
carica. carica.
ART. 30 COMPENSI ART. 30 COMPENSI
L'assemblea determina il compenso spettante ai L'assemblea determina il compenso spettante ai
sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico. l'espletamento dell'incarico.
ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI
31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una 31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una
società di revisione iscritta nell'albo speciale cui società di revisione iscritta nell'albo speciale cui
sono attribuite le funzioni previste dalla legge. sono attribuite le funzioni previste dalla legge.
31.2 L''assemblea, su proposta motivata del collegio 31.2 L''assemblea, su proposta motivata del collegio
sindacale,
conferisce
l''incarico
della
revisione
sindacale,
conferisce
l''incarico
della
revisione
legale dei conti ad una società di revisione iscritta legale dei conti ad una società di revisione iscritta
nell''apposito
albo
speciale,
approvandone
il
nell''apposito
albo
speciale,
approvandone
il
compenso. compenso.
L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata
conforme alle disposizioni normative di volta in conforme alle disposizioni normative di volta in
volta
applicabili
con
scadenza
alla
data
volta
applicabili
con
scadenza
alla
data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio
relativo
all''ultimo
esercizio
di
durata
bilancio
relativo
all''ultimo
esercizio
di
durata
dell'incarico. dell'incarico.
BILANCIO ED UTILI BILANCIO ED UTILI
ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO
32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) 32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. dicembre di ogni anno.
32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di 32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di
ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio
sociale
a
norma
di
legge.
Il
consiglio
di
sociale
a
norma
di
legge.
Il
consiglio
di
amministrazione può deliberare la distribuzione di amministrazione può deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste
dalla legge. dalla legge.
ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere 33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere
obbligatorio obbligatorio
e e
non non
vincolante vincolante
dell''organo dell''organo
di di
controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari ai sensi redazione dei documenti contabili societari ai sensi
dell''art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne dell''art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne
determina il compenso. determina il compenso.
33.2 33.2
Il Il
dirigente dirigente
preposto preposto
alla alla
redazione redazione
dei dei
documenti documenti
contabili contabili
societari societari
deve deve
possedere possedere
requisiti di professionalità caratterizzati da specifica requisiti di professionalità caratterizzati da specifica
competenza competenza
in in
materia materia
di di
amministrazione, amministrazione,
controllo, contabilità, bilancio nonché informativa controllo, contabilità, bilancio nonché informativa
contabile contabile
e e
finanziaria. finanziaria.
Tale Tale
competenza, competenza,
da da
accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, accertarsi da parte del consiglio di amministrazione,
deve essere acquisita attraverso esperienze di deve essere acquisita attraverso esperienze di
lavoro di adeguata responsabilità per un congruo lavoro di adeguata responsabilità per un congruo
periodo di tempo nella società o in altre società periodo di tempo nella società o in altre società
comparabili. comparabili.
ART. 34 UTILI ART. 34 UTILI
34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque 34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque
per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui
all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti
in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a
ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea
non ne deliberi la destinazione totale o parziale a non ne deliberi la destinazione totale o parziale a
favore di riserve straordinarie o ne disponga il favore di riserve straordinarie o ne disponga il
riporto a nuovo esercizio. riporto a nuovo esercizio.
34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione 34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione
straordinaria straordinaria
di di
utili utili
ai ai
prestatori prestatori
di di
lavoro, lavoro,
dipendenti della società da effettuare tramite dipendenti della società da effettuare tramite
emissione emissione
di di
speciali speciali
categorie categorie
di di
azioni azioni
da da
assegnare individualmente ai dipendenti e soggette assegnare individualmente ai dipendenti e soggette
a a
regole regole
particolari particolari
riguardo riguardo
alle alle
modalità modalità
di di
trasferimento e ai diritti che attribuiscono. trasferimento e ai diritti che attribuiscono.
ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI
I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal
giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a
favore della società. favore della società.
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'
ART. 36 LIQUIDAZIONE ART. 36 LIQUIDAZIONE
36.1 36.1
In In
caso caso
di di
scioglimento scioglimento
della della
Società, Società,
l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione
e nomina uno o più liquidatori, determinandone i e nomina uno o più liquidatori, determinandone i
poteri ed il compenso. poteri ed il compenso.
36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di 36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di
priorità: priorità:
- alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro
valore nominale; valore nominale;
- alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro
valore nominale; valore nominale;
- l''eventuale residuo alle azioni delle due categorie - l''eventuale residuo alle azioni delle due categorie
in eguale misura. in eguale misura.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto nel presente statuto Per quanto non disposto nel presente statuto
valgono le norme di legge in materia. valgono le norme di legge in materia.
ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Sino
alla
data
di
scadenza
del
Consiglio
di
Amministrazione nominato dall''Assemblea dei soci
in data 30 agosto 2010, restano in carica il
Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo,
l''Amministratore Delegato ed il Direttore Generale
secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo
statuto sociale previgente alle modifiche introdotte
dall''Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013.
Sino
alla
data
di
scadenza
del
Consiglio
di
Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci
in data 30 agosto 2010, restano in carica il
Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo,
l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale
secondo le deleghe ed i
poteri disciplinati dallo
statuto sociale previgente alle modifiche introdotte
dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013.