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Iren — Governance Information 2016
Apr 8, 2016
4243_rns_2016-04-08_3d23d384-dced-4ec6-a62c-e7d1dcc51053.pdf
Governance Information
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| Statuto vigente Iren | Statuto Proposto |
|---|---|
| DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA | DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA |
| ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE | ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE |
| E' costituita una società per azioni denominata | E' costituita una società per azioni denominata |
| "IREN S.p.A.". | "IREN S.p.A.". |
| ART. 2 SEDE | ART. 2 SEDE |
| 2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza. |
2.1 La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza. |
| 2.2 La società potrà, con l'osservanza delle |
2.2 La società potrà, con l'osservanza delle |
| disposizioni vigenti, istituire o sopprimere |
disposizioni vigenti, istituire o sopprimere |
| succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia | succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia |
| nel territorio nazionale che all'estero. | nel territorio nazionale che all'estero. |
| 2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con | 2.3 Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con |
| la società, è quello risultante dal libro dei soci. | la società, è quello risultante dal libro dei soci. |
| ART. 3 DURATA | ART. 3 DURATA |
| La durata della società è fissata al 31 dicembre | La durata della società è fissata al 31 dicembre |
| 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea. | 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea. |
| OGGETTO SOCIALE | OGGETTO SOCIALE |
| ART. 4 OGGETTO SOCIALE | ART. 4 OGGETTO SOCIALE |
| 4.1 La società opera, in via diretta o attraverso | 4.1 La società opera, in via diretta o attraverso |
| società ed enti di partecipazione, nei settori: | società ed enti di partecipazione, nei settori: |
| - della ricerca, produzione, approvvigionamento, |
- della ricerca, produzione, approvvigionamento, |
| trasporto, trasformazione, importazione, |
trasporto, trasformazione, importazione, |
| esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, |
esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, |
| stoccaggio, utilizzo e recupero della energia |
stoccaggio, utilizzo e recupero della energia |
| elettrica e termica, del gas e della energia in genere, | elettrica e termica, del gas e della energia in genere, |
| sotto qualsiasi forma si presentino e della |
sotto qualsiasi forma si presentino e della |
| progettazione, costruzione e direzione lavori dei | progettazione, costruzione e direzione lavori dei |
| relativi impianti e reti; | relativi impianti e reti; |
| - della gestione dei servizi di illuminazione pubblica | - della gestione dei servizi di illuminazione pubblica |
| e semaforici, progettazione, costruzione e direzione | e semaforici, progettazione, costruzione e direzione |
| lavori dei relativi impianti e reti; | lavori dei relativi impianti e reti; |
| - della progettazione, costruzione, direzione lavori e | - della progettazione, costruzione, direzione lavori e |
| gestione di impianti di produzione e delle reti di | gestione di impianti di produzione e delle reti di |
| distribuzione del calore per riscaldamento di edifici | distribuzione del calore per riscaldamento di edifici |
| od altri usi, anche abbinati alla produzione di | od altri usi, anche abbinati alla produzione di |
|---|---|
| energia elettrica; | energia elettrica; |
| - dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al | - dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al |
| ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi | ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi |
| compresi | compresi |
| i | i |
| servizi | servizi |
| nel | nel |
| settore | settore |
| della | della |
| raccolta, | raccolta, |
| trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, | trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, |
| nonché nel settore delle telecomunicazioni; | nonché nel settore delle telecomunicazioni; |
| - della progettazione, costruzione e direzione dei | - della progettazione, costruzione e direzione dei |
| lavori di costruzione di impianti elettrici, opere | lavori di costruzione di impianti elettrici, opere |
| idrauliche | idrauliche |
| e | e |
| civili | civili |
| anche | anche |
| per | per |
| conto | conto |
| di | di |
| amministrazioni pubbliche; | amministrazioni pubbliche; |
| - della gestione in proprio o per conto terzi delle | - della gestione in proprio o per conto terzi delle |
| attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse | attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse |
| connesse; | connesse; |
| - dell''attività di autotrasporto materiali per conto | - dell''attività di autotrasporto materiali per conto |
| terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di | terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di |
| proprio interesse, nonché merci e materiali di | proprio interesse, nonché merci e materiali di |
| risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, | risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, |
| commerciali, artigianali e di civile abitazione; | commerciali, artigianali e di civile abitazione; |
| - della progettazione, realizzazione e gestione di | - della progettazione, realizzazione e gestione di |
| giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, | giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, |
| arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione | arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione |
| dell'ispettorato ecologico del territorio; | dell'ispettorato ecologico del territorio; |
| - | - |
| dell''attività di imbottigliamento e vendita al | dell''attività di imbottigliamento e vendita al |
| dettaglio | dettaglio |
| o all'ingrosso di | o all'ingrosso di |
| acqua | acqua |
| potabile, | potabile, |
| sia | sia |
| direttamente che indirettamente; | direttamente che indirettamente; |
| - della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e | - della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e |
| controllo di animali in genere; | controllo di animali in genere; |
| - | - |
| della | della |
| gestione | gestione |
| tecnica | tecnica |
| –– | –– |
| manutentiva | manutentiva |
| e | e |
| amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o | amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o |
| privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, | privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, |
| industriale e commerciale; | industriale e commerciale; |
| - | - |
| della | della |
| costruzione | costruzione |
| e | e |
| gestione | gestione |
| di | di |
| impianti | impianti |
| tecnologici. | tecnologici. |
| 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi | 4.2 La società ha la finalità, nel rispetto dei principi |
| di economicità e redditività e della riservatezza dei | di economicità e redditività e della riservatezza dei |
| dati | dati |
| aziendali, | aziendali, |
| di | di |
| promuovere | promuovere |
| la | la |
| concorrenza, | concorrenza, |
| l''efficienza | l''efficienza |
|---|---|
| ed | ed |
| adeguati | adeguati |
| livelli | livelli |
| di | di |
| qualità | qualità |
| nell''erogazione dei servizi: | nell''erogazione dei servizi: |
| a) garantendo la neutralità della gestione delle | a) garantendo la neutralità della gestione delle |
| infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero | infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero |
| mercato energetico; | mercato energetico; |
| b) | b) |
| impedendo | impedendo |
| discriminazioni | discriminazioni |
| nell''accesso | nell''accesso |
| ad | ad |
| informazioni commercialmente sensibili; | informazioni commercialmente sensibili; |
| c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra | c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra |
| i segmenti delle filiere. | i segmenti delle filiere. |
| 4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. |
4.3 La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. |
| 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento | 4.4 La società ha altresì per oggetto lo svolgimento |
| del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario | del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario |
| delle società partecipate e la prestazione, in loro | delle società partecipate e la prestazione, in loro |
| favore, di servizi. | favore, di servizi. |
| 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che | 4.5 La società può compiere tutte le operazioni che |
| risultano necessarie o utili per il conseguimento | risultano necessarie o utili per il conseguimento |
| degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà | degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà |
| porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, | porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, |
| commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a | commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a |
| procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione | procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione |
| della gestione di servizi pubblici locali o per altre | della gestione di servizi pubblici locali o per altre |
| attività | attività |
| comunque | comunque |
| utili | utili |
| per | per |
| il | il |
| raggiungimento | raggiungimento |
| dell'oggetto, | dell'oggetto, |
| nonché | nonché |
| qualunque | qualunque |
| atto | atto |
| che | che |
| sia | sia |
| comunque | comunque |
| collegato | collegato |
| con | con |
| l'oggetto | l'oggetto |
| sociale, | sociale, |
| ad | ad |
| eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico | eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico |
| e dell''esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. | e dell''esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. n. |
| 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi | 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi |
| del D.Lgs. 385/1993. | del D.Lgs. 385/1993. |
| 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni | 4.6 La società potrà, infine, assumere partecipazioni |
| ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, | ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, |
| sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, | sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, |
affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto
affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto
| differente purché dette partecipazioni od |
differente purché dette partecipazioni od |
|---|---|
| interessenze non modifichino la sostanza degli scopi | interessenze non modifichino la sostanza degli scopi |
| sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali | sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali |
| per obbligazioni connesse allo svolgimento |
per obbligazioni connesse allo svolgimento |
| dell''attività sociale anche a favore di terzi. | dell''attività sociale anche a favore di terzi. |
| CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - |
CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - |
| PATRIMONI DESTINATI | PATRIMONI DESTINATI |
| ART. 5 CAPITALE SOCIALE | ART. 5 CAPITALE SOCIALE |
| 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= | 5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.276.225.677,00= |
| rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie | rappresentato da n. 1.181.725.677 azioni ordinarie |
| da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. |
da Euro 1 (uno) nominali cadauna e da n. |
| 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) | 94.500.000 azioni di risparmio da Euro 1 (uno) |
| nominali cadauna. Le azioni sono liberamente | nominali cadauna. Le azioni sono liberamente |
| trasferibili. | trasferibili. |
| 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in | 5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato in |
| qualunque momento, anche con conferimento di | qualunque momento, anche con conferimento di |
| crediti e di beni in natura, per delibera |
crediti e di beni in natura, per delibera |
| dell'assemblea dei soci e anche con emissione di | dell'assemblea dei soci e anche con emissione di |
| azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già | azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già |
| emesse. | emesse. |
| 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà | 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà |
| riservata la opzione sulle nuove azioni emittende | riservata la opzione sulle nuove azioni emittende |
| agli aventi diritto in proporzione alle azioni |
agli aventi diritto in proporzione alle azioni |
| possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge. | possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge. |
| 5.4 In data [●], l'assemblea straordinaria della |
|
| società ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. | |
| 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di | |
| Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 | |
| (tre) anni dalla data della deliberazione, di |
|
| aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una | |
| o più volte in via scindibile, fino ad un importo | |
| massimo complessivo di Euro 39.470.897,00 |
|
| nominali, mediante emissione di azioni ordinarie, |
|
| con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. | |
| 2441 del codice civile, da riservare a favore di terzi | |
| (l'"Aumento di Capitale"). Nell'esercizio della |
|
| delega per l'Aumento del Capitale gli amministratori | |
| dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in | |
| sottoscrizione (i) a fronte del conferimento di | |
| partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda, di titolarità di Soggetti Pubblici (come definiti al |
| successivo art. 9.1), connessi con, o funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero (ii) a favore di Soggetti Pubblici (come definiti al successivo art. 9.1), che svolgano un'attività connessa con, o funzionale al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'Aumento di Capitale nell'ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni, l'eventuale sovrapprezzo nonché di definire ogni altro termine, modalità e condizione dell'Aumento di Capitale. |
|
|---|---|
| ART. 6 AZIONI | ART. 6 AZIONI |
| 6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salva la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni. 6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile. 6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore. 6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto |
6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatta salvafatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis, e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni. 6.2 In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile. 6.3 Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore. 6.4 Le n. 94.500.000 azioni di risparmio non sono quotate, sono prive del diritto di voto, |
| previsto nell''articolo 36.2, hanno la stessa disciplina delle azioni ordinarie. |
appartengono alla FCT Holding s.r.l. e, salvo quanto previsto nell''articolo 36.2, hanno la stessa |
| 6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i |
disciplina delle azioni ordinarie. 6.5 In caso di esclusione dalle negoziazioni delle |
propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.
6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.
6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L''alienazione delle azioni di risparmio è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall''azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.
6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un''interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.
6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall''acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell''acquirente medesimo.
azioni ordinarie, le azioni di risparmio conservano i propri diritti e privilegi e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera dell'assemblea.
6.6 In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, il possessore delle azioni di risparmio ha diritto di opzione su azioni di risparmio aventi le medesime caratteristiche.
6.7 Le azioni di risparmio sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso primari intermediari. L''alienazione delle azioni di risparmio, che può avvenire in ogni tempo ai sensi del successivo art. 9.2, è comunicata senza indugio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dall''azionista acquirente e ne determina la conversione alla pari in azioni ordinarie qualora siano trasferite a qualunque titolo a soggetti terzi non collegati al Comune di Torino, fermo restando quanto previsto dal successivo art.dai successivi artt. 9 e 10.
6.8 Si intende collegato, per i fini di cui sopra, un soggetto (società o ente) nel quale il Comune di Torino abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione o un''interessenza ovvero abbia il diritto di designare uno o più amministratori o sindaci. Si intende parimenti collegato, a questi fini, il soggetto che controlla direttamente o indirettamente il soggetto collegato ovvero che da questo sia direttamente o indirettamente controllato, ovvero sottoposto a comune controllo.
6.9 La conversione avviene entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata dall''acquirente, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che accerti il possesso dei requisiti da parte dell''acquirente medesimo.
ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO
6.1-bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e
- (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.
(c) 6.2-bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.
(d) 6.3-bis Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.
(e) 6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.
(f) 6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
(g) 6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.
(h) 6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):
(i) (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");
(j) (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
(k) (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione
| spettante in relazione alle Azioni Originarie. | |
|---|---|
| (l) | Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove |
| Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal | |
| momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza | |
| necessità dell'ulteriore decorso del periodo |
|
| continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, | |
| lettera (a). Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità | |
| delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della | |
| maturazione del periodo necessario ai fini della | |
| maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione | |
| di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia | |
| avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal |
|
| momento del compimento del periodo di |
|
| appartenenza indicato al precedente paragrafo |
|
| 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione |
|
| nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. | |
| (m) | 6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la |
| nozione di controllo è esclusivamente quella di cui | |
| all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice | |
| civile. | |
| ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE | |
| 6.1-ter E' istituito l'Elenco Speciale per la |
|
| legittimazione al beneficio del voto maggiorato | |
| nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il | |
| soggetto che intenda accedere al beneficio della | |
| maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere | |
| iscritto nell'apposito Elenco Speciale presentando |
|
| la relativa istanza alla Società. | |
| 6.2-ter Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione |
|
| presso l'Elenco Speciale deve accompagnare la | |
| richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) | |
| l'indicazione del numero di azioni per le quali tale | |
| iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione |
|
| richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, | |
| (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto |
|
| richiedente con la quale | |
| (a) | |
| nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena |
|
| titolarità, formale e sostanziale, del diritto |
legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; (b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo. (c) 6.3-ter Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni. (d) 6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della
legittimazione al beneficio del voto maggiorato.
| Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile. |
|
|---|---|
| ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO 6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito. |
|
| ART. 7 OBBLIGAZIONI | ART. 7 OBBLIGAZIONI |
| La società può emettere a norma e con le modalità | La società può emettere a norma e con le modalità |
| di | di |
| legge | legge |
| obbligazioni | obbligazioni |
| sia | sia |
| nominative | nominative |
| che | che |
| al | al |
| portatore, anche convertibili in azioni e anche con | portatore, anche convertibili in azioni e anche con |
| warrant. | warrant. |
| ART. 8 PATRIMONI DESTINATI | ART. 8 PATRIMONI DESTINATI |
| La società può costituire patrimoni destinati a uno | La società può costituire patrimoni destinati a uno |
| specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e | specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e |
| seguenti del codice civile. | seguenti del codice civile. |
| PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO | PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO |
| ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA | ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici. |
9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione |
azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").
9.2 Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni (con specifica esclusione della conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto, conversione che potrà aver luogo in ogni momento senza alcun limite temporale), in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (calcolato in conformità a quanto indicato nel precedente art. 9.1) e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.
Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici.9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato
| (calcolato in conformità a quanto indicato nel | |
|---|---|
| precedente art. 9.1), il predetto trasferimento | |
| acquisterà efficacia nei confronti della Società a | |
| partire dal momento in cui per effetto delle | |
| suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1 sia | |
| stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il | |
| relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto | |
| nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art. | |
| 9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) | |
| mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni | |
| dell'art. avvenuto in violazione 9.1 rimarrà |
|
| definitivamente inefficace nei confronti della |
|
| Società. | |
| ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E |
ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E |
| IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI | IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI |
| 10.1 E'' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da | 10.1 E'' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi da |
| quelli indicati nel precedente art. 9 di detenere | quelli indicati nel precedente art. 9dai Soggetti |
| partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) | Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% |
| del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario | (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al |
| si computa esclusivamente sulle azioni che |
possesso azionario si computa esclusivamente sulle |
| conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si | azioni che conferiscono diritto di voto nelle |
| riferisce esclusivamente ad esse. | assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse. |
| 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto | 10.2 In nessun caso può essere esercitato il diritto |
| di voto per le partecipazioni eccedenti la |
di voto per le partecipazioni eccedenti la |
| percentuale sopra stabilita. | percentuale sopra stabilita. |
| 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti | 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti |
| commi, si tiene conto della partecipazione azionaria | commi, si tiene conto della partecipazione azionaria |
| complessiva facente capo: (i) al controllante, |
complessiva facente capo: (i) al controllante, |
| persona fisica o giuridica o società, a tutte le | persona fisica o giuridica o società, a tutte le |
| controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a | controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a |
| soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. | soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. |
| 2341-bis del c.c. e/o di cui all''art. 122 del d.lgs. | 2341-bis del c.c. e/o di cui all''art. 122 del d.lgs. |
| 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il | 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il |
| controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti | controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti |
| diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo | diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo |
| 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il | 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il |
| controllo nella forma dell'influenza dominante si | controllo nella forma dell'influenza dominante si |
| considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, | considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, |
| secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il | secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il |
| collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, | collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, |
| terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo | terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo |
della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l''assemblea annuale di bilancio e la fine dell''esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell''80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell''esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.
della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
10.4 La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci tra l''assemblea annuale di bilancio e la fine dell''esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura dell''80 percento. In caso di richiesta formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell''esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.
| ASSEMBLEE | ASSEMBLEE |
|---|---|
| ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA | ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA |
| 11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie | 11.1 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie |
| sono convocate nei casi e nei modi di legge; si | sono convocate nei casi e nei modi di legge; si |
| tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, | tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, |
| purché in Italia. | purché in Italia. |
| 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una | 11.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una |
| volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura | volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura |
| dell'esercizio sociale, per l''approvazione del |
dell'esercizio sociale, per l''approvazione del |
| bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione | bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione |
| del bilancio consolidato. | del bilancio consolidato. |
| 11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi | 11.3 L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi |
previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito. previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.
11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all''ordine del giorno dell''Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l''assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l''assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL''ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.
12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l''integrazione dell''elenco delle materie da
11.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all''ordine del giorno dell''Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l''assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l''assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell''avviso di convocazione dell''assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL''ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.
12.2 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l''integrazione dell''elenco delle materie da
| trattare, indicando nella domanda gli ulteriori | trattare, indicando nella domanda gli ulteriori |
|---|---|
| argomenti | argomenti |
| proposti | proposti |
| ovvero | ovvero |
| presentare | presentare |
| nuove | nuove |
| proposte di deliberazione su materie già all''ordine | proposte di deliberazione su materie già all''ordine |
| del giorno. | del giorno. |
| 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, | 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, |
| si tengono in un''unica convocazione alla quale si | si tengono in un''unica convocazione alla quale si |
| applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti | applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti |
| dalla legge per l''Assemblea Ordinaria in seconda | dalla legge per l''Assemblea Ordinaria in seconda |
| convocazione e per l''Assemblea Straordinaria nelle | convocazione e per l''Assemblea Straordinaria nelle |
| convocazioni successive alla seconda. Qualora il | convocazioni successive alla seconda. Qualora il |
| Consiglio | Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| ne | ne |
| ravvisi | ravvisi |
| l''opportunità, | l''opportunità, |
| l'avviso | l'avviso |
| di | di |
| convocazione | convocazione |
| può | può |
| prevedere | prevedere |
| anche | anche |
| il | il |
| giorno | giorno |
| per | per |
| la | la |
| seconda | seconda |
| convocazione | convocazione |
| e, | e, |
| limitatamente | limitatamente |
| alla | alla |
| Assemblea | Assemblea |
| Straordinaria, per una successiva convocazione. | Straordinaria, per una successiva convocazione. |
| 12.4 L''avviso di convocazione deve contenere | 12.4 L''avviso di convocazione deve contenere |
| l''indicazione del giorno, dell''ora e del luogo | l''indicazione del giorno, dell''ora e del luogo |
| dell''adunanza, nonché l''elenco delle materie da | dell''adunanza, nonché l''elenco delle materie da |
| trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti | trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti |
| disposizioni normative e regolamentari. | disposizioni normative e regolamentari. |
| ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA | ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA |
| La legittimazione all''intervento in assemblea e all''esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l''assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all''esercizio del diritto di voto nell''assemblea. |
La legittimazione all''intervento in assemblea e all''esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l''assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all''esercizio del diritto di voto nell''assemblea. |
| ART. 14 RAPPRESENTANZA | ART. 14 RAPPRESENTANZA |
| mediante l''utilizzo di apposita sezione del sito | mediante l''utilizzo di apposita sezione del sito |
|---|---|
| internet della Società ovvero mediante messaggio | internet della Società ovvero mediante messaggio |
| indirizzato | indirizzato |
| alla | alla |
| casella | casella |
| di | di |
| posta | posta |
| elettronica | elettronica |
| certificata secondo le modalità indicate nell''avviso | certificata secondo le modalità indicate nell''avviso |
| di convocazione. | di convocazione. |
| 14.2 | 14.2 |
| La | La |
| Società | Società |
| può | può |
| designare | designare |
| per | per |
| ciascuna | ciascuna |
| assemblea, sia per la prima che per le convocazioni | assemblea, sia per la prima che per le convocazioni |
| successive alla prima | successive alla prima |
| un soggetto al quale i soci | un soggetto al quale i soci |
| possono | possono |
| conferire, | conferire, |
| con | con |
| le | le |
| modalità | modalità |
| indicate | indicate |
| nell''avviso di convocazione, entro la fine del | nell''avviso di convocazione, entro la fine del |
| secondo giorno di mercato aperto precedente la | secondo giorno di mercato aperto precedente la |
| data fissata per l''assemblea anche in convocazioni | data fissata per l''assemblea anche in convocazioni |
| successive alla prima, una delega con istruzioni di | successive alla prima, una delega con istruzioni di |
| voto su tutte o alcune delle proposte all''ordine del | voto su tutte o alcune delle proposte all''ordine del |
| giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle | giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle |
| proposte per le quali non siano state conferite | proposte per le quali non siano state conferite |
| istruzioni di voto. | istruzioni di voto. |
| ART. 15 PRESIDENZA | ART. 15 PRESIDENZA |
| 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del | 15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del |
| consiglio di amministrazione o, in assenza di questi | consiglio di amministrazione o, in assenza di questi |
| dal vice presidente o in assenza anche del vice | dal vice presidente o in assenza anche del vice |
| presidente, | presidente, |
| dall'amministratore | dall'amministratore |
| delegato | delegato |
| o, | o, |
| in | in |
| assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da | assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da |
| persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto | persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto |
| della maggioranza dei presenti. | della maggioranza dei presenti. |
| 15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla | 15.2 Il presidente dell'assemblea provvede alla |
| nomina di un segretario, anche non azionista e, se | nomina di un segretario, anche non azionista e, se |
| opportuno, sceglie due scrutatori. | opportuno, sceglie due scrutatori. |
| 15.3 | 15.3 |
| Il | Il |
| presidente | presidente |
| dell'assemblea | dell'assemblea |
| verifica | verifica |
| la | la |
| regolarità della costituzione, accerta l'identità e la | regolarità della costituzione, accerta l'identità e la |
| legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento | legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento |
| dell'assemblea, | dell'assemblea, |
| nel | nel |
| rispetto | rispetto |
| del | del |
| regolamento | regolamento |
| assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati | assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati |
| delle votazioni. | delle votazioni. |
| ART. | ART. |
| 16 | 16 |
| COSTITUZIONE | COSTITUZIONE |
| DELL''ASSEMBLEA | DELL''ASSEMBLEA |
| E | E |
| VALIDITA'' DELLE DELIBERAZIONI | VALIDITA'' DELLE DELIBERAZIONI |
| 16.1 Le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina |
16.1 LeFermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le |
| degli amministratori e dei sindaci l''assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto ai successivi articoli 19 e 28. 16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l''espressione del voto in via elettronica. |
maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l''assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis e ai successivi articoli 19 e 28. 16.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 16.3 Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l''espressione del voto in via elettronica. |
|---|---|
| ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE | ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE |
| Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate | Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate |
| da processo verbale, da redigersi ai sensi delle | da processo verbale, da redigersi ai sensi delle |
| norme | norme |
| vigenti, | vigenti, |
| firmato | firmato |
| dal | dal |
| presidente, | presidente, |
| dal | dal |
| segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei | segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei |
| casi | casi |
| previsti | previsti |
| dalla | dalla |
| legge | legge |
| e | e |
| quando | quando |
| inoltre | inoltre |
| il | il |
| presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto | presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto |
| dal Notaio, scelto dal presidente. | dal Notaio, scelto dal presidente. |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
| ART. | ART. |
| 18 | 18 |
| COMPOSIZIONE | COMPOSIZIONE |
| DEL | DEL |
| CONSIGLIO | CONSIGLIO |
| DI | DI |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 18.1 La società è amministrata da un consiglio di | 18.1 La società è amministrata da un consiglio di |
| amministrazione composto da 13 membri, anche | amministrazione composto da 13 membri, anche |
| non soci. | non soci. |
| 18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall''art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare. Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente. |
18.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall''art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare. Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa |
| A decorrere dal primo rinnovo dalla data di | pro-tempore vigente. |
|---|---|
| applicazione delle disposizioni di legge e di |
|
| regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e | A decorrere dal primo rinnovo dalla data di |
| per il periodo di tempo durante il quale tali norme | applicazione delle disposizioni di legge e di |
| saranno in vigore, la composizione del Consiglio di | regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e |
| Amministrazione deve risultare conforme ai criteri | per il periodo di tempo durante il quale tali norme |
| indicati dalle applicabili disposizioni legislative e | saranno in vigore, la composizione del Consiglio di |
| regolamentari pro tempore vigenti. | Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e |
| 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione | regolamentari pro tempore vigenti. |
| durano in carica tre esercizi e scadono alla data | |
| dell'assemblea convocata per l'approvazione del | 18.3 I componenti del consiglio di amministrazione |
| bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; | durano in carica tre esercizi e scadono alla data |
| sono rieleggibili e decadono a norma di legge. | dell'assemblea convocata per l'approvazione del |
| bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; | |
| 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come |
sono rieleggibili e decadono a norma di legge. |
| segue: | 18.4 La sostituzione degli amministratori cessati |
| dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come | |
| (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai | segue: |
| sensi dell''art. 19.2, alla loro sostituzione si |
(i) qualora si tratti di amministratori nominati ai |
| provvede ai sensi dell''art. 2386, 1° comma, del | sensi dell''art. 19.2, alla loro sostituzione si |
| codice civile; | provvede ai sensi dell''art. 2386, 1° comma, del |
| (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai | codice civile; |
| sensi dell''art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica | |
| provvedono a sostituirli con i primi candidati non | (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai |
| eletti appartenenti alle liste che avevano espresso | sensi dell''art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica |
| provvedono a sostituirli con i primi candidati non | |
| gli amministratori cessati. | eletti appartenenti alle liste che avevano espresso |
| Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile | gli amministratori cessati. |
| per incapienza delle liste o per indisponibilità di | |
| tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai | Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile |
| sensi dell''art. 2386, 1° comma, del codice civile. | per incapienza delle liste o per indisponibilità di |
| tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai | |
| In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che | sensi dell''art. 2386, 1° comma, del codice civile. |
| precedono, la sostituzione deve avvenire nel |
|
| rispetto del vincolo di cui all''art. 18.2 in materia di | In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che |
| equilibrio tra generi. | precedono, la sostituzione deve avvenire nel |
| rispetto del vincolo di cui all''art. 18.2 in materia di | |
| In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli | equilibrio tra generi. |
| amministratori in carica. | In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli |
| Per quanto non espressamente stabilito trova | amministratori in carica. |
| applicazione l''art. 2386 del codice civile. | |
| Per quanto non espressamente stabilito trova |
| applicazione l''art. 2386 del codice civile. | |
|---|---|
| ART. | ART. |
| 19 | 19 |
| NOMINA | NOMINA |
| DEL | DEL |
| CONSIGLIO | CONSIGLIO |
| DI | DI |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 19.1 All''elezione dei componenti del consiglio di | 19.1 All''elezione dei componenti del consiglio di |
| amministrazione si procede sulla base di liste nelle | amministrazione si procede sulla base di liste nelle |
| quali i candidati sono contrassegnati da un numero | quali i candidati sono contrassegnati da un numero |
| progressivo e sono comunque in numero non | progressivo e sono comunque in numero non |
| superiore ai componenti da eleggere. | superiore ai componenti da eleggere. |
| Ciascuna | Ciascuna |
| lista | lista |
| deve | deve |
| contenere | contenere |
| un | un |
| numero | numero |
| di | di |
| candidati del genere meno rappresentato non | candidati del genere meno rappresentato non |
| inferiore ad un terzo del numero dei componenti | inferiore ad un terzo del numero dei componenti |
| del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal | del consiglio di amministrazione. Sono esentate dal |
| rispetto di tale vincolo le liste che presentino | rispetto di tale vincolo le liste che presentino |
| complessivamente un numero di candidati inferiori | complessivamente un numero di candidati inferiori |
| a tre. | a tre. |
| 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di | 19.2 La nomina dei componenti del consiglio di |
| amministrazione avviene secondo quanto di seguito | amministrazione avviene secondo quanto di seguito |
| disposto: | disposto: |
| (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario; (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non |
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 5 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.2 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinariosiano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. |
| siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la |
6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto); |
| medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in |
(ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente |
con i soci che hanno presentato o votato la
un''unica graduatoria decrescente, secondo i
quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.
19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:
1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 oppure 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 4 oppure 3 componenti del genere meno rappresentato.
19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22%siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:
1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).
Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.
quanto previsto negli ultimi due periodi del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo del presente comma 19.3 - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato. Resta
19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata
da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.
19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.
19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la fermo quanto previsto al paragrafo 19.3, n. 2).
Qualora i componenti del genere meno rappresentato tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n.3) siano 2, dalla lista di cui al paragrafo 19.3,n. 1) vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, almeno 2 componenti del genere meno rappresentato e dalla lista di cui al paragrafo 19.3, n. 2) viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.
19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 22% siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto), la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un''unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 5, il candidato del composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l''elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.
19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così stabilito:
- a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- b) paragrafo 19.2 punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40%
genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 5.
19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.
19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 5 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l''elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.
19.7 In occasione della prima elezione del consiglio di amministrazione della Società, successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi, la quota di amministratori riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del totale degli amministratori da eleggere. Conseguentemente, a modifica di quanto indicato nei precedenti commi, il numero di amministratori riservato al genere meno rappresentato è così del capitale sociale ordinario.
- c) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;
- d) -paragrafo 19.3 –– n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 –– fatto salvo quanto previsto nell''ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- e) -paragrafo 19.3 –– n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere meno rappresentato, in base all''ordine progressivo con il quale sono stati elencati.
- f) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.
- g) Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle
stabilito:
- a) comma 19.1 Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- b) paragrafo 19.2 punto (i) e 19.2 ultimo periodo: dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 11 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 3 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera a) - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata da azionisti che rappresentino almeno il 40% del capitale sociale ordinario.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 o 2 componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.2 (ii) siano del genere complessivamente meno rappresentato, dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.2 (i), vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, rispettivamente almeno 2 o 1 componenti del genere meno rappresentato;
c) -paragrafo 19.3 – n. 1): dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 7 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 2 – fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo della presente lettera b) - del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
-paragrafo 19.3 – n. 2): dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, vengono tratti 4 componenti il consiglio di amministrazione, di cui almeno 1 del genere
liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all''ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);
- h) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all''ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ove presente appartenente alla stessa lista risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;
- i) paragrafo 19.6: l''Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato.
meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 1 componente tratto dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) sia del genere complessivamente meno rappresentato, da ciascuna delle liste che hanno ottenuto il primo e secondo maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1) e 2), viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, almeno 1 componente del genere meno rappresentato.
Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti tratti dalle liste di cui al paragrafo 19.3, n. 3) del genere complessivamente meno rappresentato siano 2, il componente mancante del genere meno rappresentato viene tratto, in base all'ordine progressivo con il quale è stato elencato, esclusivamente dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, di cui al paragrafo 19.3, n. 1);
d) paragrafo 19.4: qualora, in esito alle operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 3, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato ove presente appartenente alla stessa lista risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 3;
e) paragrafo 19.6: l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per
| completare la composizione del Consiglio qualora non siano disponibili almeno 3 candidati del genere meno rappresentato. |
|
|---|---|
| ART. 20 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE | ART. 20 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE |
| DELLE LISTE | DELLE LISTE |
| 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che | 20.1 Le liste potranno essere presentate da soci che |
| rappresentino | rappresentino |
| almeno | almeno |
| l'1% | l'1% |
| delle | delle |
| azioni | azioni |
| aventi | aventi |
| diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la | diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la |
| minore | minore |
| percentuale | percentuale |
| prevista | prevista |
| dalla | dalla |
| normativa | normativa |
| vigente e indicata nell''avviso di convocazione | vigente e indicata nell''avviso di convocazione |
| dell''assemblea. | dell''assemblea. |
| 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la | 20.2 Le liste dovranno essere depositate presso la |
| sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni | sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni |
| prima di quello fissato per l''assemblea in prima o | prima di quello fissato per l''assemblea in prima o |
| unica | unica |
| convocazione | convocazione |
| e | e |
| saranno | saranno |
| rese | rese |
| pubbliche | pubbliche |
| mediante | mediante |
| pubblicazione sul | pubblicazione sul |
| sito | sito |
| internet | internet |
| della | della |
| società almeno 21 giorni prima di quello fissato per | società almeno 21 giorni prima di quello fissato per |
| l''assemblea in prima o unica convocazione. | l''assemblea in prima o unica convocazione. |
| 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di | 20.3 Ogni socio non può presentare né votare più di |
| una lista, anche se per interposta persona o per il | una lista, anche se per interposta persona o per il |
| tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al | tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al |
| medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un | medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un |
| patto parasociale avente ad oggetto azioni della | patto parasociale avente ad oggetto azioni della |
| società non possono presentare più di una lista, | società non possono presentare più di una lista, |
| anche se per interposta persona o per il tramite di | anche se per interposta persona o per il tramite di |
| società | società |
| fiduciarie. | fiduciarie. |
| Un | Un |
| candidato | candidato |
| può | può |
| essere | essere |
| presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. | presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. |
| 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al | 20.4 Le adesioni e i voti espressi in violazione al |
| divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti | divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti |
| ad alcuna lista. | ad alcuna lista. |
| 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati | 20.5 Le liste devono includere almeno due candidati |
| in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti | in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti |
| dalla normativa pro-tempore vigente e devono | dalla normativa pro-tempore vigente e devono |
| essere corredate: | essere corredate: |
| a) dalle informazioni relative all''identità dei soci | a) dalle informazioni relative all''identità dei soci |
| che hanno presentato le liste, con l''indicazione | che hanno presentato le liste, con l''indicazione |
| della | della |
| percentuale | percentuale |
| di | di |
| partecipazione | partecipazione |
| complessivamente | complessivamente |
| detenuta, | detenuta, |
| attestata | attestata |
| da | da |
| una | una |
| certificazione | certificazione |
| che | che |
| può | può |
| essere | essere |
| prodotta | prodotta |
| anche | anche |
successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l''eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell''art. 19.1, è considerata come non presentata.
20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell''ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.
ART. 21 COMPENSI
successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l''eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
20.6 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell''art. 19.1, è considerata come non presentata.
20.7 Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora nell''ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.
Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall''assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati
ART. 21 COMPENSI
Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall''assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione (ove nominato) ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati
| dall''assemblea e nei limiti dell''importo massimo | dall''assemblea e nei limiti dell''importo massimo |
|---|---|
| complessivo determinato dall''assemblea per la | complessivo determinato dall''assemblea per la |
| remunerazione degli amministratori investiti di | remunerazione degli amministratori investiti di |
| particolari cariche. | particolari cariche. |
| ART. | ART. |
| 22 | 22 |
| PRESIDENTE | PRESIDENTE |
| - | - |
| VICE | VICE |
| PRESIDENTE | PRESIDENTE |
| - | - |
| RAPPRESENTANZA | RAPPRESENTANZA |
| 22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il | 22.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il |
| Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. | Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. |
| 22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle | 22.2 Il presidente - al fine dello svolgimento delle |
| sue funzioni –– nomina il segretario del Consiglio di | sue funzioni –– nomina il segretario del Consiglio di |
| Amministrazione. | Amministrazione. |
| 22.3 Il presidente e l''amministratore delegato | 22.3 Il presidente e l''amministratore delegato |
| rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte | rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte |
| ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione | ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione |
| può attribuire la rappresentanza legale della società | può attribuire la rappresentanza legale della società |
| anche al vice presidente. | anche al vice presidente. |
| 22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o | 22.4 Al vice presidente, in caso di assenza e/o |
| impedimento | impedimento |
| del | del |
| presidente, | presidente, |
| spetteranno | spetteranno |
| le | le |
| funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di | funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di |
| mancata nomina o di assenza anche del vice | mancata nomina o di assenza anche del vice |
| presidente, le funzioni del presidente spetteranno | presidente, le funzioni del presidente spetteranno |
| all'amministratore delegato. | all'amministratore delegato. |
| ART. | ART. |
| 23 | 23 |
| CONVOCAZIONE | CONVOCAZIONE |
| DEL | DEL |
| CONSIGLIO | CONSIGLIO |
| DI | DI |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in | 23.1 Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in |
| altro luogo, anche all'estero purché nella Unione | altro luogo, anche all'estero purché nella Unione |
| Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte | Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte |
| le volte che il Presidente lo ritenga necessario e | le volte che il Presidente lo ritenga necessario e |
| quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei | quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei |
| suoi membri o dal collegio sindacale. | suoi membri o dal collegio sindacale. |
| 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con | 23.2 Il consiglio viene convocato dal presidente con |
| raccomandata o telegramma o telefax o posta | raccomandata o telegramma o telefax o posta |
| elettronica | elettronica |
| confermata | confermata |
| da | da |
| spedirsi | spedirsi |
| a | a |
| ciascun | ciascun |
| amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni | amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni |
| prima della data fissata per la riunione o, in caso di | prima della data fissata per la riunione o, in caso di |
| urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore | urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore |
| prima della riunione. | prima della riunione. |
| 23.3 | 23.3 |
| In | In |
| caso | caso |
| di | di |
| assenza | assenza |
| o | o |
| impedimento | impedimento |
| del | del |
| presidente la convocazione è effettuata dal vice | presidente la convocazione è effettuata dal vice |
|---|---|
| presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche | presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche |
| del vice presidente, la convocazione è effettuata | del vice presidente, la convocazione è effettuata |
| dall'amministratore | dall'amministratore |
| delegato. | delegato. |
| Il | Il |
| consiglio | consiglio |
| può | può |
| inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da | inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da |
| un | un |
| sindaco | sindaco |
| effettivo, | effettivo, |
| previa | previa |
| comunicazione | comunicazione |
| al | al |
| presidente del consiglio di amministrazione. | presidente del consiglio di amministrazione. |
| ART. | ART. |
| 24 | 24 |
| RIUNIONI | RIUNIONI |
| DEL | DEL |
| CONSIGLIO | CONSIGLIO |
| DI | DI |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione | 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione |
| sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, | sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, |
| dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza | dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza |
| anche | anche |
| del | del |
| vice | vice |
| presidente, | presidente, |
| le | le |
| funzioni | funzioni |
| sono | sono |
| esercitate dall'amministratore delegato. | esercitate dall'amministratore delegato. |
| 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale | 24.2 Di ogni riunione viene redatto il verbale |
| firmato | firmato |
| dal | dal |
| segretario | segretario |
| e | e |
| da | da |
| colui | colui |
| che | che |
| l''ha | l''ha |
| presieduta. | presieduta. |
| 24.3 E'' ammessa la partecipazione a distanza alle | 24.3 E'' ammessa la partecipazione a distanza alle |
| riunioni del consiglio di amministrazione mediante | riunioni del consiglio di amministrazione mediante |
| l''utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza | l''utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza |
| e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi | e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi |
| diritto possano parteciparvi ed essere identificati e | diritto possano parteciparvi ed essere identificati e |
| sia loro consentito di seguire la riunione e di | sia loro consentito di seguire la riunione e di |
| intervenire in tempo reale alla trattazione degli | intervenire in tempo reale alla trattazione degli |
| argomenti, | argomenti, |
| nonché | nonché |
| di | di |
| ricevere, | ricevere, |
| trasmettere | trasmettere |
| o | o |
| visionare | visionare |
| documenti, | documenti, |
| attuando | attuando |
| contestualità | contestualità |
| di | di |
| esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di | esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di |
| amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si | amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si |
| trovano chi presiede la riunione e il segretario. | trovano chi presiede la riunione e il segretario. |
| ART. | ART. |
| 25 | 25 |
| DELIBERAZIONI | DELIBERAZIONI |
| DEL | DEL |
| CONSIGLIO | CONSIGLIO |
| DI | DI |
| AMMINISTRAZIONE | AMMINISTRAZIONE |
| 25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto |
25.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto |
riservano all'assemblea degli azionisti.
25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all''amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all''amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.
Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.
25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5
25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l''amministratore delegato di ciascuna riservano all'assemblea degli azionisti.
25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all''amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all''amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi.
Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.
25.3 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5
25.4 Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
(i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l''amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;
(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.;
(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:
a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di società controllata è proposto dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;
(ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca, dall''amministratore delegato di Iren S.p.A.;
(iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:
a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.
25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:
- (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
- (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a
valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.
25.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 10 consiglieri sulle seguenti materie:
- (i) (xiii) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- (ii) (xiv) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
- (iii) (xv) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a
euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
- (vii) approvazione di proposte da sottoporre
euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (iv) (xvi) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (v) (xvii) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (vi) (xviii) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
- (vii) (xix) approvazione di proposte da sottoporre all''assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della
all''assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all''assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
- (ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
- (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
- (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
- (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell''ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.
(xiii) 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l''approvazione delle sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (viii) (xx) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione della società ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all''assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
- (ix) (xxi) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
- (x) (xxii) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
- (xi) (xxiii) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
- (xii) (xxiv) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell''ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.
(xiii) 25.6 In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l''approvazione delle operazioni con parti correlate.
| operazioni con parti correlate. | |
|---|---|
| ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO | ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO |
| 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i | 26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i |
| propri consiglieri un amministratore delegato. | propri consiglieri un amministratore delegato. |
| 26.2 Fermo quanto disposto dall''art. 25, il Consiglio | 26.2 Fermo quanto disposto dall''art. 25, il Consiglio |
| di | di |
| Amministrazione | Amministrazione |
| determina | determina |
| i | i |
| poteri | poteri |
| dell''amministratore | dell''amministratore |
| delegato. | delegato. |
| In | In |
| particolare, | particolare, |
| all''amministratore delegato sono conferiti i poteri | all''amministratore delegato sono conferiti i poteri |
| per la gestione corrente della Società secondo le | per la gestione corrente della Società secondo le |
| linee | linee |
| e | e |
| gli | gli |
| indirizzi | indirizzi |
| formulati | formulati |
| dal | dal |
| consiglio | consiglio |
| di | di |
| amministrazione | amministrazione |
| nonché | nonché |
| poteri | poteri |
| organizzativi | organizzativi |
| e | e |
| deleghe operative su ciascuna delle aree di business | deleghe operative su ciascuna delle aree di business |
| organizzate in divisioni. Ove le aree di business | organizzate in divisioni. Ove le aree di business |
| siano | siano |
| strutturate | strutturate |
| in | in |
| società, | società, |
| l'amministratore | l'amministratore |
| delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di | delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di |
| amministrazione della holding, esercita funzioni di | amministrazione della holding, esercita funzioni di |
| pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di | pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di |
| controllo sulle società controllate e propone al | controllo sulle società controllate e propone al |
| consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca | consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca |
| dell'amministratore delegato di ciascuna società di | dell'amministratore delegato di ciascuna società di |
| primo livello. | primo livello. |
| SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI | SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI |
| ART. 27 COLLEGIO SINDACALE | ART. 27 COLLEGIO SINDACALE |
| 27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. |
27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. |
| 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono | 27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono |
| alla | alla |
| data | data |
| dell'assemblea | dell'assemblea |
| convocata | convocata |
| per | per |
| l'approvazione | l'approvazione |
| del | del |
| bilancio | bilancio |
| relativo | relativo |
| all'ultimo | all'ultimo |
| esercizio della loro carica. | esercizio della loro carica. |
|---|---|
| 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità | 27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità |
| e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. | e professionalità stabiliti dalla normativa vigente. |
| Ai fini dell''accertamento della sussistenza dei | Ai fini dell''accertamento della sussistenza dei |
| requisiti di professionalità dei membri del collegio | requisiti di professionalità dei membri del collegio |
| sindacale di società quotate per materie e settori di | sindacale di società quotate per materie e settori di |
| attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa | attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa |
| esercitata dalla società si intendono le materie ed i | esercitata dalla società si intendono le materie ed i |
| settori di attività connessi o inerenti all'attività | settori di attività connessi o inerenti all'attività |
| esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello | esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello |
| statuto. | statuto. |
| 27.4 | 27.4 |
| Per | Per |
| quanto | quanto |
| riguarda | riguarda |
| le | le |
| situazioni | situazioni |
| di | di |
| ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di | ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di |
| amministrazione e controllo che possono essere | amministrazione e controllo che possono essere |
| ricoperti | ricoperti |
| da | da |
| parte | parte |
| dei | dei |
| componenti | componenti |
| il | il |
| collegio | collegio |
| sindacale, trovano applicazione le disposizioni di | sindacale, trovano applicazione le disposizioni di |
| legge e regolamentari vigenti. | legge e regolamentari vigenti. |
| 27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli | 27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli |
| stabiliti dalla legge. | stabiliti dalla legge. |
| 27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso. |
27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso. |
| ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE | ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE |
| 28.1 | 28.1 |
| All''elezione | All''elezione |
| dei | dei |
| componenti | componenti |
| del | del |
| collegio | collegio |
| sindacale si procede sulla base di liste composte di | sindacale si procede sulla base di liste composte di |
| due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco | due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco |
| effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco | effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco |
| supplente. I candidati sono contrassegnati da un | supplente. I candidati sono contrassegnati da un |
| numero progressivo e sono comunque in numero | numero progressivo e sono comunque in numero |
| non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna | non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna |
| sezione deve contenere almeno un candidato di | sezione deve contenere almeno un candidato di |
| genere maschile ed almeno un candidato di genere | genere maschile ed almeno un candidato di genere |
| femminile; i candidati devono essere inseriti nella | femminile; i candidati devono essere inseriti nella |
| lista in modo alternato per genere (un maschio, una | lista in modo alternato per genere (un maschio, una |
| femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le | femmina o viceversa, e così via). Sono esentate le |
| liste che presentino un numero di candidati inferiori | liste che presentino un numero di candidati inferiori |
| a tre. | a tre. |
28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).
28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinario inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:
1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;
2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l''ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);
3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest''ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinariosiano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii).
28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che rappresentano una quota di capitale sociale ordinariosiano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (fermo restando che fino al compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale, come definita all'art. 6.3-ter, non vi sarà alcuna maggiorazione dei diritti di voto) inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:
1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente;
2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto quale sindaco effettivo,
28.3.3).
28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.
28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.
28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.
Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.
28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l''ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono seguendo l''ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il candidato di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1);
3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest''ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).
28.4 In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.
28.5 In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.
28.6 Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo rimanendorestando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.
Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.
Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell''assemblea stessa e votati da quest''ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l''Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall''Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal
| stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge. |
presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all''Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo. 28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l''ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare |
|---|---|
| detto requisito. La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis. |
|
| ART. 29 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE | ART. 29 MODALITA'' E CRITERI DI PRESENTAZIONE |
| DELLE LISTE | DELLE LISTE |
| 29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che | 29.1 Le liste potranno essere presentate da soci che |
| rappresentino | rappresentino |
| almeno | almeno |
| l'1% | l'1% |
| delle | delle |
| azioni | azioni |
| aventi | aventi |
| diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la | diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la |
| minore | minore |
| percentuale | percentuale |
| prevista | prevista |
| dalla | dalla |
| normativa | normativa |
| vigente e indicata nell''avviso di convocazione | vigente e indicata nell''avviso di convocazione |
| dell''assemblea. | dell''assemblea. |
| 29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la | 29.2 Le liste dovranno essere depositate presso la |
| sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni | sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni |
| prima di quello fissato per l''assemblea in prima o | prima di quello fissato per l''assemblea in prima o |
| unica | unica |
| convocazione | convocazione |
| e | e |
| saranno | saranno |
| rese | rese |
| pubbliche | pubbliche |
| mediante | mediante |
| pubblicazione sul | pubblicazione sul |
| sito | sito |
| internet | internet |
| della | della |
| società almeno 21 giorni prima di quello fissato per | società almeno 21 giorni prima di quello fissato per |
| l''assemblea. | l''assemblea. |
29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.
29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
29.5 Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all''identità dei soci che hanno presentato le liste, con l''indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo 29.3 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.
29.4 Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.
29.5 Le liste devono essere corredate:
a) dalle informazioni relative all''identità dei soci che hanno presentato le liste, con l''indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l''assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
c) da un''esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l''inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo
| statuto e l''elenco degli incarichi di amministrazione | statuto e l''elenco degli incarichi di amministrazione |
|---|---|
| e di controllo da essi ricoperti presso altre società. | e di controllo da essi ricoperti presso altre società. |
| 29.6 La lista per la quale non sono osservate le | 29.6 La lista per la quale non sono osservate le |
| statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione | statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione |
| per genere non è conforme alle prescrizioni del | per genere non è conforme alle prescrizioni del |
| paragrafo 28.1, è considerata come non presentata. | paragrafo 28.1, è considerata come non presentata. |
| 29.7 Nel caso vengano meno i requisiti |
29.7 Nel caso vengano meno i requisiti |
| normativamente e statutariamente richiesti, il |
normativamente e statutariamente richiesti, il |
| componente del collegio sindacale decade dalla | componente del collegio sindacale decade dalla |
| carica. | carica. |
| ART. 30 COMPENSI | ART. 30 COMPENSI |
| L'assemblea determina il compenso spettante ai | L'assemblea determina il compenso spettante ai |
| sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per | sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per |
| l'espletamento dell'incarico. | l'espletamento dell'incarico. |
| ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI | ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI |
| 31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una | 31.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una |
| società di revisione iscritta nell'albo speciale cui | società di revisione iscritta nell'albo speciale cui |
| sono attribuite le funzioni previste dalla legge. | sono attribuite le funzioni previste dalla legge. |
| 31.2 L''assemblea, su proposta motivata del collegio | 31.2 L''assemblea, su proposta motivata del collegio |
| sindacale, conferisce l''incarico della revisione |
sindacale, conferisce l''incarico della revisione |
| legale dei conti ad una società di revisione iscritta | legale dei conti ad una società di revisione iscritta |
| nell''apposito albo speciale, approvandone il |
nell''apposito albo speciale, approvandone il |
| compenso. | compenso. |
| L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata | L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata |
| conforme alle disposizioni normative di volta in | conforme alle disposizioni normative di volta in |
| volta applicabili con scadenza alla data |
volta applicabili con scadenza alla data |
| dell'Assemblea convocata per l'approvazione del | dell'Assemblea convocata per l'approvazione del |
| bilancio relativo all''ultimo esercizio di durata |
bilancio relativo all''ultimo esercizio di durata |
| dell'incarico. | dell'incarico. |
| BILANCIO ED UTILI | BILANCIO ED UTILI |
| ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO | ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO |
| 32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) | 32.1 Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) |
| dicembre di ogni anno. | dicembre di ogni anno. |
| 32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di | 32.2 Il consiglio di amministrazione, al termine di |
| ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio | ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio |
| sociale a norma di legge. Il consiglio di |
sociale a norma di legge. Il consiglio di |
| amministrazione può deliberare la distribuzione di | amministrazione può deliberare la distribuzione di |
|---|---|
| acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste | acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste |
| dalla legge. | dalla legge. |
| ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI | ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI |
| DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI | DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI |
| 33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere | 33.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere |
| obbligatorio | obbligatorio |
| e | e |
| non | non |
| vincolante | vincolante |
| dell''organo | dell''organo |
| di | di |
| controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla | controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla |
| redazione dei documenti contabili societari ai sensi | redazione dei documenti contabili societari ai sensi |
| dell''art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne | dell''art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne |
| determina il compenso. | determina il compenso. |
| 33.2 | 33.2 |
| Il | Il |
| dirigente | dirigente |
| preposto | preposto |
| alla | alla |
| redazione | redazione |
| dei | dei |
| documenti | documenti |
| contabili | contabili |
| societari | societari |
| deve | deve |
| possedere | possedere |
| requisiti di professionalità caratterizzati da specifica | requisiti di professionalità caratterizzati da specifica |
| competenza | competenza |
| in | in |
| materia | materia |
| di | di |
| amministrazione, | amministrazione, |
| controllo, contabilità, bilancio nonché informativa | controllo, contabilità, bilancio nonché informativa |
| contabile | contabile |
| e | e |
| finanziaria. | finanziaria. |
| Tale | Tale |
| competenza, | competenza, |
| da | da |
| accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, | accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, |
| deve essere acquisita attraverso esperienze di | deve essere acquisita attraverso esperienze di |
| lavoro di adeguata responsabilità per un congruo | lavoro di adeguata responsabilità per un congruo |
| periodo di tempo nella società o in altre società | periodo di tempo nella società o in altre società |
| comparabili. | comparabili. |
| ART. 34 UTILI | ART. 34 UTILI |
| 34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque | 34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque |
| per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui | per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui |
| all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti | all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti |
| in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a | in egual misura a ciascuna azione ordinaria e a |
| ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea | ciascuna azione di risparmio, salvo che l'assemblea |
| non ne deliberi la destinazione totale o parziale a | non ne deliberi la destinazione totale o parziale a |
| favore di riserve straordinarie o ne disponga il | favore di riserve straordinarie o ne disponga il |
| riporto a nuovo esercizio. | riporto a nuovo esercizio. |
| 34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione | 34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione |
| straordinaria | straordinaria |
| di | di |
| utili | utili |
| ai | ai |
| prestatori | prestatori |
| di | di |
| lavoro, | lavoro, |
| dipendenti della società da effettuare tramite | dipendenti della società da effettuare tramite |
| emissione | emissione |
| di | di |
| speciali | speciali |
| categorie | categorie |
| di | di |
| azioni | azioni |
| da | da |
| assegnare individualmente ai dipendenti e soggette | assegnare individualmente ai dipendenti e soggette |
| a | a |
| regole | regole |
| particolari | particolari |
| riguardo | riguardo |
| alle | alle |
| modalità | modalità |
| di | di |
| trasferimento e ai diritti che attribuiscono. | trasferimento e ai diritti che attribuiscono. |
| ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI | ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI |
| I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal | I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal |
|---|---|
| giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a | giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a |
| favore della società. | favore della società. |
| LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' | LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' |
| ART. 36 LIQUIDAZIONE | ART. 36 LIQUIDAZIONE |
| 36.1 | 36.1 |
| In | In |
| caso | caso |
| di | di |
| scioglimento | scioglimento |
| della | della |
| Società, | Società, |
| l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione | l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione |
| e nomina uno o più liquidatori, determinandone i | e nomina uno o più liquidatori, determinandone i |
| poteri ed il compenso. | poteri ed il compenso. |
| 36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di | 36.2 L'attivo netto residuo è ripartito in ordine di |
| priorità: | priorità: |
| - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro | - alle azioni di risparmio fino a concorrenza del loro |
| valore nominale; | valore nominale; |
| - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro | - alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro |
| valore nominale; | valore nominale; |
| - l''eventuale residuo alle azioni delle due categorie | - l''eventuale residuo alle azioni delle due categorie |
| in eguale misura. | in eguale misura. |
| DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE | DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE |
| ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI | ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI |
| Per quanto non disposto nel presente statuto | Per quanto non disposto nel presente statuto |
| valgono le norme di legge in materia. | valgono le norme di legge in materia. |
| ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA | ART. 38 DISPOSIZIONE TRANSITORIA |
| Sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall''Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l''Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente alle modifiche introdotte dall''Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013. |
Sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente alle modifiche introdotte dall'Assemblea Straordinaria del 19 giugno 2013. |