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Indel B — AGM Information 2017
Sep 18, 2017
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AGM Information
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Repertorio n.28160
Fascicolo n. 11815
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"INDEL B S.P.A." TENUTASI IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2017
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre alle ore dodici e minuti dieci
6.9.2017
In Pesaro, Viale Parigi n.8, nella sala congressi dell'Hotel Baia Flaminia Resort
Avanti a me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino
e' presente il Signor
Luca Bora nato a Civitanova Marche (MC) il 29 novembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Societa'
"INDEL B S.P.A."
con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, iscritta nel Registro delle Imprese di Forlì - Cesena - Rimini con il numero e codice fiscale 02037650419, capitale sociale Euro 5.582.000,00 (cinquemilionicinquecentottantaduemila), interamente versato, rappresentato da n. 5.582.000 (cinquemilionicinquecentottantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A. "
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono cer-
REGISTRATO a Pesaro il 11/09/2017 n. 3951 Serie 1T
LUISA ROSSI Notaio
NFO DIGITAL to, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'adunanza, cui ho personalmente assistito, dell'Assemblea Straordinaria della suddetta società, riunitasi in unica convocazione in data odierna alle ore 10.30 in Pesaro, Viale Parigi n.8, nella sala congressi dell'Hotel Baia Flaminia Resort.
Detta Assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione di seguito effettuata da me Notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa, sia posteriormente alla chiusura.
Aderendo alla richiesta do quindi lettura al Comparente del seguente
VERBALE
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di settembre in Pesaro, Viale Parigi n.8, nella Sala Congressi, dell'Hotel Baia Flaminia Resort, alle ore dieci e minuti trentasei
È RIUNITA
in sede straordinaria in unica convocazione, in questo giorno ora e luogo l'Assemblea della Societa' per azioni denominata "INDEL B S.P.A." con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì- Cesena - Rimini 02037650419, capitale sociale Euro capitale sociale Euro 5.582.000,00 (cinquemilionicinquecentottantaduemila), interamente versato, rappresentato da n. 5.582.000 (cinquemilionicinquecentottantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale
ED E' PRESENTE
il Signor Luca Bora nato Civitanova Marche (MC) il 29 novembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della detta società, il quale ringrazia gli intervenuti per la partecipazione all'Assemblea convocata in sede straordinaria assumendone la Presidenza a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale.
Quindi Il Presidente presenta gli intervenuti Signori: Antonio Berloni, Paolo Berloni, Claudia Amadori, Avv. Salvatore Giordano, Anna Grazia Bartolini, Enrico Loccioni e me Notaio.
Prosegue constatando che :
-
che l'assemblea si tiene in unica convocazione in data odierna presso la sala Congressi dell' Hotel Baia Flaminia Resort in Pesaro, Viale Parigi n.8,
-
l'Avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 4 agosto 2017 ai sensi dell'art.125 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ( "TUF") sul sito internet della società all'indirizzo www. indelbgroup.com, Sezione Governance, nonchè per estratto sul quotidiano " Italia Oggi"
-
non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis del TUF
-
il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.582.000,00 (cinquemilionicinquecentottantaduemila) diviso in n. 5.582.000 (cinquemilionicinquecentottantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale
-
le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Merca-
to Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana $S.P.A.^n$ - la società non detiene alla data odierna azioni proprie - l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale Constata inoltre che oltre a se medesimo del Consiglio di Amministrazione sono presenti Il Presidente Antonio Berloni, il Vice Presidente Paolo Berloni e i Consiglieri Claudia Amadori, Anna Grazia Bartolini, Enrico Loccioni e Avv. Salvatore Giordano Dà inoltre atto che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Emmanuil Perakis e i Sindaci Effettivi Rag. Ivano Antonioli e Dott. Nicole Magnifico Constata e da atto: - che ai sensi dell'articolo 83-sexies del T.U.F. D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione a "Indel B s.p.a.", effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data odierna (c.d. record date). - che le comunicazioni dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, non-
ché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale - che i nominativi degli azionisti presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, evidenzia anche i nominativi dei soci delegati nonchè i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi riportatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che intervenissero successivamente o si allontanassero dall'assemblea; elenco che sarà allegato al presente verbale.
Invita quindi i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala anche momentaneamente a consegnare il biglietto di ammissione agli addetti in modo che sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala.
Proseque informando che:
- secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute. ai sensi dell'art.120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del "record date", i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono i seguenti:
soggetti numero azioni % sul capitale sociale AMP.FIN S.R.L. 3.982.000 71,3364386 Invita quindi gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre alla suddette, note alla società.
Nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.
-
che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.
-
che le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti.
-
che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; tutti i dati, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede legale di "INDEL B S.p.A."
-
che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del T.U.F., alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 della deliberazione consob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento
emittenti).
Lo stesso invita quindi i soci presenti a voler indicare l'esistenza di ulteriori patti parasociali non noti alla società.
In assenza di segnalazioni in merito da atto che nessun altro patto parasociale viene dichiarato.
Accertata l'inesistenza di tale condizione, e l'inesistenza di carenza di legittimazione al voto, da atto che, riquardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
Fa quindi presente che risultano espletate tutte le formalità richieste dalla legge, in particolare:
-
la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, redatta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/98, e' stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della societa' e "Borsa Italiana s.p.a." a decorrere dal 4 agosto 2017, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 84-ter del regolamento emittenti; Il Presidente da atto
-
che tutta la documentazione sopra elencata e' stata resa disponibile sul sito internet della societa' e consegnata ed e' a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea;
Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori della societa' ed i suoi consulenti legaIl Presidente comunica che sono presenti n. 9 (nove) rappresentanti di azionisti portatori di n.4.632.031 (quattromilioniseicentotrentaduemilatrentuno) azioni ordinarie pari all'82,981566% (ottantadue virgola novecentoottantunmilacinquecentosessantasei per cento) delle n. 5.582.000 (cinquemilionicinquecentottantaduemila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di "INDEL B S.P.A." e che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega; elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale
Il Presidente, quindi a questo punto, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea straordinaria in unica convocazione alle ore dieci e minuti trentasei di oggi, dichiara la presente assemblea validamente costituita in unica convocazione e quindi idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art.15.2 dello Statuto sociale il Presidente propone di nominare me Notaio a svolgere la funzione di segretario dell'odierna assemblea.
A Tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.
Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti con l'unanimità dei voti il Presidente dichiara nominato me Notaio segretario dell'odierna assemblea e mi invita a procedere all'atti-
$1\,\mathrm{i}$
vità di verbalizzazione
Il Presidente comunica altresì che la società non ha ricevuto domande poste prima dell'assemblea dai soci ai sensi dell'art.127-ter $T.U.F.$
Prima di dare lettura dell'ordine del giorno, invita gli intervenuti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribui-
kicorda che
t i
-
le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano
-
prima di ogni votazione si darà atto degli aventi diritto al voto presenti accertando le generalità di coloro che dovessero dichiarare di non voler partecipare alle votazioni
-
sarà allegato al presente verbale il resoconto di ognuna delle votazioni in base alle percentuali dei votanti presenti, mentre verrà fornito, votazione per votazione, l'esito in base alle percentuali sul capitale sociale
Il Presidente passa quindi a dare lettura dell'ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPI- $1.$ TALE SOCIALE EX ART.2441, COMMA 5, C.C. ADOTTATA IN DATA 7 MARZO 2017. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Il Presidente propone di dare lettura integrale all'assemblea della
relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.
A questo punto prende la parola, in rappresentanza dell'azionista AMP.FIN S.R.L. il Signor Paolo Berloni, il quale, propone di omettere la lettura del sopraddetto documento in quanto lo stesso è depositato ai sensi di legge e pubblicato sul sito internet della società al fine di lasciare maggior spazio alla discussione. Quindi a tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati
dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.
Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti, alla proposta dell'azionista AMP. FIN S.R.L. dichiara di omettere la lettura integrale del suddetto documento
Il Presidente, esauriti gli adempimenti preliminari all'apertura dell'assemblea, illustra tuttavia all'assemblea le motivazioni della proposta di modifica della deliberazione già adottata e conseguentemente dello statuto sociale
Con riferimento alla proposta, segnala che in data 31 luglio 2017, la Società ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l'acquisizione del 100% delle azioni di Autoclima S.p.A.; il perfezionamento dell'operazione di acquisizione è programmato per gli inizi di settembre.
Autoclima S.P.A. è una società attiva, direttamente e attraverso società da essa partecipate, principalmente nello studio, progettazione, fabbricazione, commercio e rappresentanza di condizionatori d'aria, di climatizzatori, di apparecchi e impianti per la refrigerazione, loro componenti, accessori e ricambi per applicazioni au-
to, veicolo, commerciali, veicolo industriali, bus, mini bus e veicoli speciali.
L'Operazione riveste per INDEL B S.P.A. carattere strategico in quanto le consentirà di aumentare la presenza in Europa nel mercato del mobile air conditioning e del mobile refrigeration rivolgendosi ad altri segmenti (bus, minibus, rail & metro, e veicoli speciali) rispetto a quelli già serviti relativi al Truck ed al Marine e Recreational e Recreational Vehicles e, grazie alla propria presenza sui vari mercati internazionali, permetterà lo sviluppo di importanti sinergie commerciali.
Tre degli attuali azionisti di Autoclima S.P.A. hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere azioni di INDEL B S.P.A. e, stante il carattere strategico dell'operazione, la Società si è resa disponibile a offrire a tali soggetti complessive n.100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione.
Gli accordi prevedono altresì l'assunzione da parte di FTS S.P.A. azionista di Autoclima S.P.A. di impegni di lock-Up della durata di 6 mesi a valere su n.50.000 Nuove Azioni.
L' Assemblea straordinaria di INDEL B S.P.A. tenutasi in data 7 marzo 2017, confermata la rinuncia da parte dell'unico socio a qualsivoglia documento previsto dall'articolo 2441, sesto comma, c.c. in relazione all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, nonchè, per quanto occorrer possa, all'applicazione
dei criteri determinativi del prezzo di emissione, di cui alla norma medesima, ha deliberato di:
-
aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 5, c.c., per massimi nominali Euro 1.300.00,00 (unmilionetrecentomila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione in una volta o piu' volte, anche per tranches, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale e con godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore alla parità contabile implicita di emissione stabilita in Euro 1,00 (uno), alla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie della Società, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati;
-
di stabilire che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art.2439 secondo comma c.c., coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookrunner pari a 180 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin d'ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purchè successive all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in piu' volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potrà comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscriveranno nel contesto dell'offerta.
In esecuzione della suddetta deliberazione assembleare, in data 31 marzo 2017, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di fissare in numero massimo di 1.000.000 (unmilione) le azioni rivenienti dall'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 7 marzo 2017, da emettere nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul MTA, per massimi nominali Euro 1.000.000, oltre sovrapprezzo, fermo restando i termini e le condizioni relativi al predetto aumento di capitale di cui alla delibera assembleare del 7 marzo 2017.
U
Il predetto aumento di capitale sociale risulta attualmente sottoscritto e versato per Euro 1.000.000 (unmilione), oltre sovrapprezzo, da parte di Investitori Qualificati nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione delle azioni della Società sul MTA e risulta, pertanto, ancora pendente per Euro 300,000 (trecentomila), oltre sovrapprezzo.
Si ricorda che la delibera dell'assemblea straordinaria della Società del 7 marzo 2017 ha conferito all'organo amministrativo, e per esso al Presidente Antonio Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, con firma libera e disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 7 marzo 2017, ivi compreso, conformemente alla prassi di queste operazioni e alle esigenze di mercato, inter alia, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni dell'offerta, nonchè, nell'imminenza dell'offerta, il numero delle azioni da emettere in funzione delle risultanze del Collocamento Istituzionale, e di fissare-fermo restando il prezzo minimo pari alla parità contabile implicita di emissione stabilita in Euro 1,00 (uno) per azione - l'intervallo di prezzo entro il quale dovrà collocarsi il prezzo di offerta ed il prezzo definitivo (inclusivo di sovrapprezzo) di emissione delle azioni, nonchè il sovrapprezzo stesso, tenendo conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto della Società, delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta della quantita' e della qualita' delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla societa' e delle prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Societa'.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuno e conveniente per la Societa' appofittare, ai fini dell'emissione delle Nuove Azioni, dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Societa' del 7 marzo 2017 in considerazione della capienza dello stesso e del fatto che lo stesso è ancora aperto per le sottoscrizioni.
A tal fine la predetta delibera del 7 marzo 2017 dovra' essere mo-
dificata di modo da prevedere che le Nuove Azioni possano essere offerte in sottoscrizione anche a soggetti non qualificati dalla delibera stessa come "Investitori Qualificati" quali, appunto, i predetti Azionisti di Autoclima S.P.A., restando fermi gli ulteriori termini e condizioni della predetta assemblea, ivi incluso il limite dalla stessa imposto a che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno le azioni della Societa' successivamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA non potra' comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti hanno sottoscritto nel contesto dell'offerta (i.e. Euro 23,00 per azione)
In caso di approvazione della proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci e subordinatamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica stessa, il Consiglio di Amministrazione, per mezzo e nei limiti della delega a esso conferita dall'Assemblea della Società del 7 marzo 2017, offrira' in sottoscrizione agli Azionisti di Autoclima S.P.A. e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 5 c.c., le Nuove Azioni pari a complessive n.100.000 azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e che, pertanto, garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie della Societa' in circolazione alla data della relativa emissione che dovra' aver luogo alla data di esecuzione dell'Operazione.
In particolare, si precisa che il prezzo di emissione delle Nuove
Azioni, in analogia con i criteri gia'adottati in sede di determinazione del prezzo delle azioni ad esito del processo di quotazione recentemente concluso, è stato determinato in Euro 25 (venticinque) per ogni azione, di cui Euro 1,00 (uno) da imputare a capitale ed Euro 24,00 (ventiquattro) a titolo di sovrapprezzo, e che l'offerta delle Nuove Azioni avverra' in regime di esenzione dall'obbligo di offerta al pubblico e di pubblicazione del prospetto di cui agli articoli 34-ter, comma 1, lett.a) e lett.b) e 57 comma 1 lett.a) del Regolamento Consob n.11971/1999.
Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno :
"L'Assemblea Straordinaria di Indel B S.p.A., udita la relazione e la proposta di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
delibera
- di modificare la delibera dell'assemblea straordinaria di INDEL B S.p.A. del 7 marzo 2017 contenuta al secondo punto dell'ordine del giorno, lett. (a), aggiungendo dopo le parole :" di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 5, c.c. per massimi nominali Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila), oltre sovrapprezzo, mediante emissione in una o più volte, anche per tranches, di azioni ordinarie della società, prive di valore nominale e con godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore alla parità contabile implicita di emissione stabilita in Euro 1,00 (uno), alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni
ordinarie della società, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di "Investitori qualificati" le parole " e di Investitori diversi dagli "Investitori Qualificati" in regime di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera a) e lettera b) del Regolamento Consob n.11971/1999"; restando fermi gli ulteriori termini e condizioni della predetta delibera assembleare, ivi incluso il limite dalla stessa imposto a che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno le azioni della società successivamente all'inizio delle hegoziazioni delle azioni sul MTA non potrà comunque essere inferiore al ,
Srezzo pagato da quanti hanno sottoscritto nel contesto dell'offerta, pari ad Euro 23,00 per azione.
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Suo Presidente al suo Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente al suo Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di apportare alla presente deliberazione tutte quelle variazioni soppressioni e integrazioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o opportune sulla base di disposizioni normative o regolamentari vigenti o richieste da competenti Autorità, anche in sede di iscrizione al registro delle Imprese", modificando per l'effetto, l'art.6.4.dello Statuto sociale come segue:
" 6.4 L'Assemblea straordinaria in data 7 marzo 2017, come modificata e integrata in data 6 settembre 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, per un importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero) con sovrapprezzo, stabilendo che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art.2439 c.c. secondo comma, coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei Joint bookrunner pari a 180 (centoottanta) giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin da ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intendera' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purche' successive all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potra' quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in piu' volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potra' comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscriveranno nel contesto dell'offerta "
A questo punto Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quanto non siano terminate le procedure di votazione
Comunica che sono presenti n. 9 (nove) rappresentanti di azionisti portatori di n. 4.632.031 (quattromilioniseicentotrentaduemilatrentuno) azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega 1'82,981566 % (ottantadue virgola novecentoottantunmilacinquecentosessantasei per cento) del capitale sociale, come risulta dall'e-
lenco allegato sotto la lettera "A"
Chiede quindi di alzare la mano a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene.
Dichiara chiusa la votazione sulla modifica della deliberazione adottata in data 7 marzo 2017 e per l'effetto sulla modifica dell'art.6.4. dello Statuto sociale alle ore undici e minuti cinque e invita me Notaio a comunicare i relativi risultati.
Io Notaio comunico che, la proposta di modifica della deliberazione adottata in data 7 marzo 2017 e per l'effetto dell'art.6.4 dello Statuto sociale è stata approvata a maggioranza, con voti favorevoli pari all' 82,838248% (ottantadue virgola ottocentotrentottomiladuecentoquarantotto per cento), voti contrari pari allo 0,143318 % (zero virgola centoquarantatremilatrecentodiciotto per cento) astenuti pari allo 0,000000 % (zero virgola zero zero per cento), come risulta dal resoconto del risultato della votazione che sarà allegato al presente verbale.
Il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata e io Notaio allego detto testo coordinato al presente verbale sotto la lettera "B", nonchè il resoconto dei risultati della votazione in base alle percentuali dei votanti che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale
Quindi il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti undici e minuti sei di oggi 6 settembre 2017
******************
Il Comparente mi dispensa dal leggere quanto allegato.
Il presente verbale, scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio occupa diciannove facciate e fin qui della ventesima di cinque fogli ed è stato da me letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me No-
taio alle ore dodici e minuti venti
F.to Luca Bora - Luisa Rossi Notaio
del B S.p.A.
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)
Assemblea Straordinaria
| dge | Titolare | 28160111815 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | A $\mathbf{x}_{\text{out}}$ |
Straordinaria | |||
| PAGA ALESSANDRO | 0 | |||||
| D | ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA | 186.474 | ||||
| 2 | D | FCP CIC NOUVEAU MARCHE | 8.000 | |||
| 3 | D | ALPHA UCITS SICAV | 100.527 | |||
| 4 | D | TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC | 180.000 | |||
| 5 | D | FAMILY VALUES FUNDS (EUROPE) | 17.000 | |||
| 6 | D | POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O | 52.000 | |||
| POLAR CAPITAL LLP | ||||||
| D | FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE | 75.130 | ||||
| g | D | LOF EUROPE FAMILY VALUES | 30.900 | |||
| Totale azioni | 650.031 | |||||
| 11,645127 | ||||||
| BERLONI PAOLO | 0 | |||||
| -1 | R | AMP. FIN SRL | 3.982,000 | |||
| Totale azioni | 3.982.000 | |||||
| 71,336439 | ||||||
| b. | ||||||
| Totale azioni in proprio | ||||||
| Totale azioni in delega | 650.031 | |||||
| Totale azioni in rappresentanza legale | 3.982.000 | |||||
| TOTALE AZIONI | 4.632.031 | |||||
| 82,981566% | ||||||
| Totale azionisti in proprio | ||||||
| Totale azionisti in delega | 8 | |||||
| Totale azionisti in rappresentanza legale | ||||||
| TOTALE AZIONISTI | 9 | |||||
| TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 2 |
Moses
$Dacina$
$\mathbf{I}$
egenda: D: Delegante
R: Rappresentato legalmente
Allegato "B" all'atto n.28160/11815 del Rep.
INDEL B S.P.A.
STATUTO SOCIALE
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA E DOMICILIO
Articolo 1
Denominazione
1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Indel B S.p.A.".
Articolo 2
Sede
2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Sant'Agata Feltria (RN).
2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
Articolo 3
Oggetto
3.1. La Società ha per oggetto la seguente attività nel pieno rispetto della normativa vigente:
La Società ha per oggetto la produzione, la compravendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, compreso il commercio elettronico, l'importazione, l'esportazione di apparecchi elettrodomestici ed elettromeccanici; in particolare apparecchi elettrorefrigeranti ed elettrico - igienico sanitari, loro accessori e pezzi di ricambio nonché componenti di mobili di qualsiasi specie e materiale.
La societa' potra' erogare servizi nei confronti delle società controllanti, controllate, collegate e consociate.
La Società potrà porre in essere qualsiasi atto affine o connesso all'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, società di capitali, consorzi, enti aventi scopi analoghi ed affini. Potrà aprire sedi secondarie e succursali, potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, passiva ed attiva, commerciale e finanziaria che comunque rientri nello scopo e sia opportuna per il suo raggiungimento. Potrà prestare garanzie e fideiussioni anche a favore di terzi.
La Società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 ter, comma secondo, del codice civile, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della Società.
La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e nelle previsioni degli art. 2357 e 2357 bis del codice civile.
Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.
Articolo 4
Durata
4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Articolo 5
Domicilio dei soci
5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
TITOLO II - CAPITALE E AZIONI
Articolo 6
Capitale sociale e azioni
$6.1.$ Il capitale sociale ammonta ad 5.582.000,00 euro (cinquemilionicinquecentoottantaduemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.582.000 (cinquemilionicinquecentoottantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").
6.2. Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").
6.3. Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ogni Azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
6.4. L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2017, come modificata e integrata in data 6 settembre 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, per un importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) con sovrapprezzo, stabilendo che il termine finale
per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art. 2439 secondo comma, c.c., coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookrunner pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin d'ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far data dalle medesime, purché successive all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione potrà quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in più volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potrà comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti sottoscriveranno nel contesto dell'offerta
Articolo 7
Identificazione degli azionisti
7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci rappresentanti, almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. I costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.
7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia. Vig La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle
norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.
Articolo 8
Conferimenti e aumenti di capitale, emissione di obbligazioni
o di altre categorie di azioni
8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresi effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
8.4. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.
8.5. L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
Articolo 9
Trasferibilità delle Azioni e offerta pubblica di acquisto obbligatoria 9.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili.
9.2. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del medesimo articolo.
Articolo 10
Recesso
10.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 11
Convocazione
11.1. L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
11.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
11.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
11.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
11.5. L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.
11.6. La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.
$\overline{\mathbf{r}}$
Articolo 12
Intervento e voto
12.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari, pro tempore vigenti.
12.2. Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
12.3. Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
12.4. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
12.5. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i $\Lambda$ g $\alpha$ incipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Articolo 13
Presidente
13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro
assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
13.2. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
Articolo 14
Competenze e maggioranze
14.1. L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
14.2. L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione per la competenza a deliberare l'eventuale revoca dalla quotazione in un mercato regolamentato, anche ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437-quinquies del codice civile, che viene espressamente rimessa all'assemblea straordinaria.
Articolo 15
Verbalizzazione
15.1. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.
15.2. Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.
15.3. Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.
ORGANO AMMINISTRATIVO
$\tilde{\alpha}$
Articolo 16
Composizione, durata, requisiti e nomina
16.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare. 16.2. Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi, cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili. 16.3. Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Requisiti di Indipendenza").
16.4. La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
16.5. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci
che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota di partecipazione determinata da Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.
16.6. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
16.7. Ciascuna lista:
deve contenere un numero di candidati non superiore a 13 (tredici), elencati secondo una numerazione progressiva;
se contenente un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
non può essere composta, se contenente un numero di candidati
pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per
eccesso all'unità superiore;
deve contenere in allegato: (i) il curriculum vitae dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche parsonali e professionali di ciascun candidato; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.
16.8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
16.9. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
16.10. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di $voti;$
qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate
non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti
saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
16.11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
16.12. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. 16.13. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata come segue:
nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista
di Minoranza, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;
qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione /
Aominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli \
\dila scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;
le sostituzioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza.
16.14. La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.
Articolo 17
Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati 17.1. Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
17.2. Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del
Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.
17.3. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.
17.4. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato.
17.5. Il consiglio di amministrazione non può delegare - né all'Amministratore Delegato, né a singoli consiglieri, né al Comitato Esecutivo - le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.
17.6. Il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
Articolo 18
Convocazione e adunanze
18.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera. 18.2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.
18.3. Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.
18.4. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.
18.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.
18.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al
presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
18.7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 19
Poteri
19.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.
19.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Articolo 20
Rappresentanza
20.1. La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.
20.2. La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato Esecutivo e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.
20.3. Possono inoltre essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
Articolo 21
Remunerazione
21.1. A tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.
21.2. Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il consiglio di amministrazione può riconoscere - ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale - una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea.
21.3. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 22
Composizione, durata, nomina e sostituzione
22.1. Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti.
22.2. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
22.3. I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
22.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla medesima quota di partecipazione determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la
pubblicazione della lista medesima.
22.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. 22.6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.
22.7. Ciascuna lista:
deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;
deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo
restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.
22.8. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
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22.9. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:
risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza");
in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato
eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. 22.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
22.11. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
22.12. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
22.13. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi,
si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
Articolo 23
Convocazione, adunanze e deliberazioni
23.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
23.2. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.
Articolo 24
Operazioni con parti correlate
24.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità
alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
24.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
24.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.
BILANCIO, RISERVE E UTILI
Articolo 25
Esercizi sociali e bilancio
25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 25.2. Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del
pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie semestrali e intermedie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione
legale di volta in volta richieste.
Articolo 26
Dirigente preposto
26.1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
26.2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
26.3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio
sindacale, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
Articolo 27
Revisione legale dei conti
27.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Dividendi
28.1. Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti: (i) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino al limite di legge; (ii) il resto, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi, a tutte le azioni.
28.2. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. 28.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.
SCIOGLIMENTO
Articolo 29
Nomina dei liquidatori
29.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e
delibera ai sensi di legge.'
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30
Rinvio
30.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata
dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
F.to Luca Bora - Luisa Rossi Notaio
idel B S.p.A.
28160111815
$\zeta$
06 settembre 2017 11.02.28
Assemblea Straordinaria del 06 settembre 2017 (2^ Convocazione del)
ESITO VOTAZIONE
Oggetto : MODIFICA DELLA DELIBERA DI AUMENTO CAPITALE SOC.
Ianno partecipato alla votazione:
${\tt n}^{\tt o}$ 9 azionisti, portatori di ${\tt n}^{\tt o}$ 4.632.031 azioni
ordinarie, di cui nº 4.632.031 ammesse al voto,
al 82,981566% del capitale sociale. bàr
nno votato:
| % Azioni Ordinarie Rappresentate |
% Azioni Ammesse al voto |
%Cap. Soc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Favorevoli Contrari |
4.624.031 8.000 4.632.031 |
(Quorum deliberativo) 99,827290 0,172710 100,000000 |
99,827290 0,172710 100,000000 |
82,838248 0,143318 82,981566 |
| Sub Totale Astenuti Non Votanti |
0 | 0,000000 0,000000 0,000000 |
0,000000 0,000000 0,000000 |
0,000000 0,000000 0,000000 |
| Sub totale Totale |
4.632.031 | 100,000000 | 100,000000 | 82,981566 |
pulzoea
E' copia conforme all'originale per uso Tilantanio e si compone di Cinque Legli più Allachi