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Giglio.Com AGM Information 2020

Oct 22, 2020

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GIGLIO GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(12 NOVEMBRE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DEGLI ARTT. 70 e 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99

Signori Azionisti,

in osservanza degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché degli artt. 70 e 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa (la "Relazione Illustrativa") sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 12 novembre 2020 alle ore 10.30 presso la sede sociale in Milano, piazza Armando Diaz 6, in unica convocazione, per discutere e deliberare, in seduta straordinaria, sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

  1. [omissis]

Parte Straordinaria

  • 1. Delega al Consiglio di Amministrazione, fino al 30 giugno 2021, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente, come previsto dall'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le

stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 c. 6° del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

La presente Relazione Illustrativa – redatta in conformità allo schema n. 2 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti nei limiti di compatibilità con l'operazione in oggetto – è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 ottobre 2020 e dovrà essere letta congiuntamente alla relazione illustrativa degli Amministratori riferita all'argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea del 12 novembre 2020, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , nonché sul sito internet della Società www.giglio.org (sezione "corporate governance" – "Assemblee degli Azionisti").

Con le medesime modalità sopra citate, la presente Relazione Illustrativa è depositata e pubblicata a cura della Società entro il termine di legge (ossia 21 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea).

* * * * *

Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, fino al 30 giugno 2021, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, come previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente, come previsto dall'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie prive del valore nominale, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito al conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, di una delega fino al 30 giugno 2021(la "Prima Delega"), ad aumentare a pagamento il capitale sociale di Giglio Group S.p.A., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4°, secondo periodo del Codice Civile, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente, così come consentito dall'art. 44, comma 3° del Decreto Semplificazioni (decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120).

Il suddetto aumento di capitale potrà realizzarsi mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie Giglio Group prive del valore nominale da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (il "Primo Aumento Riservato").

1. Motivazioni della Prima Delega e del Primo Aumento Riservato e destinazione dello stesso

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti del capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

L'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020, emanato nel corso della situazione di "stato d'Emergenza" derivante dalla pandemia da Covid-19, dispone che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2441, fino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

L'esercizio della Prima Delega e, pertanto, la deliberazione del Primo Aumento Riservato, permetterebbe di reperire risorse finanziarie atte, da un lato, a consentire il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, dall'altro a sostenere lo sviluppo e la crescita della Società, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico, poiché i mezzi finanziari sarebbero apportati a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo, possibilmente anche mediante conversione di debiti di finanziamento in capitale di rischio da parte degli azionisti.

Il Primo Aumento Riservato potrà infatti essere destinato al miglioramento della struttura finanziaria della Società e al rafforzamento del patrimonio netto, nonché al sostenimento del Piano Industriale e allo sviluppo dello stesso. Lo stesso potrà anche essere utilizzato al fine di reperire le risorse utili a supportare strategie di crescita, ovvero strategie volte alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel periodo di validità della delega stessa.

Il conferimento della Prima Delega al Consiglio di Amministrazione consentirebbe alla Società di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione di ciascun'operazione di aumento di capitale. La Prima Delega consentirebbe infatti al Consiglio di operare con la opportuna celerità, cogliendo di volta in volta le condizioni più favorevoli per la raccolta di mezzi propri, per i quali può essere opportuno agire con particolare sollecitudine. L'esigenza di procedere con celerità è resa maggiormente opportuna se si considera l'incertezza e la volatilità che caratterizzano i mercati finanziari, soprattutto nell'ultimo periodo a causa della mutazione dell'andamento dei mercati conseguenti alla situazione di pandemia globale legata al Covid-19.

La Prima Delega, inoltre, permetterebbe una valutazione più realistica delle condizioni economiche nella quali la stessa è esercitata, consentendo di ridurre il lasso di tempo intercorrente, tra la decisione circa l'operazione da effettuarsi e la realizzazione dell'operazione medesima. Infine, l'ampiezza della Prima Delega consentirebbe al Consiglio di Amministrazione, di valutare di volta in volta, le modalità con cui procedere all'esercizio della delega stessa, così da poter cogliere, in tempi celeri le modalità più opportune attraverso le quali procedere al Primo Aumento Riservato.

Nel caso di conferimento della Prima Delega, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad individuare, i soggetti a cui riservare l'aumento di capitale, optando per la soluzione più vantaggiosa, in termini di risultato, tanto per la Società, quanto per gli azionisti e gli stakeholders della stessa. A tal fine si precisa, che il Consiglio di Amministrazione, potrà di volta in volta valutare i soggetti a cui destinare il Primo Aumento Riservato, il quale potrà essere destinato anche a primari investitori italiani ed esteri, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società nel caso in cui dovessero avere le caratteristiche che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In conclusione il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Prima Delega ad aumentare il Capitale sia lo strumento più idoneo ad assicurare la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti, consentendo all'organo di amministrazione di definire: i) l'ammontare del Primo Aumento Riservato; ii) il controvalore definitivo ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, anche in ragione dell'andamento del mercato e delle esigenze della Società; iii) le modalità tecniche più idonee a cogliere le opportunità che potranno presentarsi sul mercato.

I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Prima Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio della stessa e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione come infra precisato (v. successivo punto 5).

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, contenente il bilancio d'esercizio di Giglio Group S.p.A., è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2020 ed è disponibile, insieme con il bilancio consolidato del Gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione finanziaria e alla relativa documentazione di accompagnamento.

Con riferimento alle indicazioni generali sull'andamento della gestione e la prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 settembre 2020 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

3. Modalità del Primo Aumento Riservato

Al momento dell'esercizio della Prima Delega, il Consiglio di Amministrazione valuterà la modalità tecnica maggiormente efficiente per eseguire il Primo Aumento Riservato, tenendo conto dell'andamento del mercato e nel miglior interesse della Società e dei suoi azionisti.

In linea con la prassi di mercato, fra le possibili modalità tecniche di esecuzione del Primo Aumento Riservato che potrà essere scelta dal Consiglio di Amministrazione, rientra la facoltà di consentire la sottoscrizione dello stesso, ad alcuni creditori della Società, mediante conversione dei finanziamenti in essere.

Si dà atto inoltre, che, alla data della presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione sta valutando, con il supporto del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate, la possibilità di convertire in capitale alcuni finanziamenti erogati a Giglio Group da società del Gruppo facente capo a Meridiana Holding s.r.l., socio di maggioranza della Società (il cui capitale sociale, si ricorda, è detenuto al 99% da Alessandro Giglio, Presidente della Società e all'1% dalla di lui moglie Yue Zhao), a fronte della disponibilità di massima manifestata da quest'ultima. Per ogni dettaglio, riferito ai menzionati finanziamenti, si rinvia alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020.

Le informazioni relative agli effetti economico-patrimoniali e finanziari idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società e all'impatto sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione del medesimo valore, verranno indicati in relazione ad ogni singolo aumento di capitale, in sede di esercizio della Prima Delega, con apposita relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico.

4. Consorzio di garanzia e/o collocamento

Alla data della presente relazione, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

5. Prezzo di emissione delle azioni

Il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dal Primo Aumento Riservato sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento di esercizio della Prima Delega, fermo restando che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle stesse e che nella determinazione del prezzo delle azioni si terrà anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni.

La corrispondenza fra il prezzo di emissione delle azioni emesse in ragione del Primo Aumento Riservato e il valore di mercato delle stesse dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Nell'esercizio della Prima Delega, il Consiglio di Amministrazione determinerà la porzione di prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella destinata invece a essere imputata a riserva sovrapprezzo, fermo restando che l'importo dell'incremento in valore nominale del capitale sociale non potrà essere superiore al 20% del capitale sociale preesistente.

6. Periodo previsto per l'esecuzione della Prima Delega e del Primo Aumento Riservato

Si propone di stabilire che la durata della Prima Delega sia fino al 30 giugno 2021, così come previsto dall'art. 44 comma 3° del decreto legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con gli interessi della Società, dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola tranche di aumento di capitale, non appena gli stessi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Primo Aumento Riservato consiste in un aumento di capitale scindibile ai sensi dell'articolo 2439, comma 2°, del Codice Civile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito e sottoscritto anche in più tranche, fermo restando che gli amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

7. Godimento delle azioni emesse in esecuzione del Primo Aumento Riservato

Le azioni di nuova emissione rivenienti dal Primo Aumento Riservato avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

8. Modifiche statutarie

Il conferimento della delega relativa al Primo Aumento Riservato come sopra descritto richiede la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, mediante l'inserimento del nuovo comma 6.9. Per ulteriori informazioni circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

  • esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e degli artt. 70 e 72 del Regolamento

adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

  • esaminato l'art. 44, comma 3° del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120 del 2020 ;
  • dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.661.337,00 è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;

delibera

  • 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, fino al 30 giugno 2021, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2°, del Codice Civile, nei limiti del 20% (venti per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - possibilmente anche mediante conversione di debiti di finanziamento in capitale di rischio da parte degli azionisti, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
  • 2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
  • 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Argomento n. 2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 c. 6° del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione, oltre alla Prima Delega Riservata di cui al punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, l'ulteriore proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, sempre ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, una delega per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare, e pertanto sino al 12 novembre 2025 (la "Seconda Delega"), per aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo del Codice Civile, per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura, con emissione, anche in più tranche, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 comma 6° del Codice Civile (il "Secondo Aumento Riservato").

1. Motivazioni della Seconda Delega e del Secondo Aumento Riservato e destinazione dello stesso

L'art. 2441, quarto comma, primo periodo del Codice Civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti del capitale sociale in natura, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni sia determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Nell'ottica di realizzare gli obiettivi di sviluppo previsti dal Piano Industriale, la Seconda Delega da attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, per aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo, attraverso conferimenti in natura, darebbe la possibilità al Consiglio di Amministrazione, di agire con la necessaria rapidità al fine di cogliere al meglio le opportunità che di volta in volta si dovessero presentare.

L'ampiezza della Seconda Delega consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di decidere ed eseguire con rapidità operazione di conferimento della più differente natura, sulla base, da un lato, delle opportunità che si dovessero presentare, dall'altro delle esigenze concrete che la Società potrebbe avere. In tal senso la Seconda Delega è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione lo strumento giuridico più idoneo a realizzare di volta in volta l'interesse della Società e dei suoi azionisti.

Nel caso di conferimento della Seconda Delega, il Consiglio di Amministrazione sarà inoltre chiamato a determinare, ogni volta in cui intende esercitare la delega stessa, le motivazioni specifiche e la destinazione del conferimento e del relativo aumento del capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo del Codice Civile.

Il Secondo Aumento Riservato potrà infatti essere destinato, sulla base delle esigenze che di volta in volta si presenteranno, alla realizzazione dell'interesse sociale. A titolo di esempio: (i) al sostenimento del Piano Industriale e allo sviluppo dello stesso; (ii) al miglioramento della struttura industriale del Gruppo, (iii) alla valorizzazione del Piano Industriale e delle linee di business della Società; (iv) alla creazione di partnership industriali utili da un punto di vista strategico; (v) alla realizzazione di strategie di business e di sviluppo.

Oggetto del conferimento o dei conferimenti in natura per la liberazione del Secondo Aumento Riservato potranno infatti essere: rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo.

Resta peraltro inteso che, ove la Seconda Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4°, primo periodo dell'art. 2441 del Codice Civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale.

I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Seconda Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio della stessa e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione come infra precisato (v. successivo punto 5).

Si precisa che la Relazione degli Amministratori, prevista dall'art. 2441, comma 6° del Codice Civile, indicherà esplicitamente le motivazioni del conferimento in natura in riferimento all'interesse sociale.

2. Risultati dell'ultimo esercizio chiuso e indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso

La relazione finanziaria relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, contenente il bilancio d'esercizio di Giglio Group S.p.A., è stata approvata dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2020 ed è disponibile, insieme con il bilancio consolidato del Gruppo, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Con riferimento ai risultati dell'ultimo esercizio, si rinvia pertanto alla relazione finanziaria e alla relativa documentazione di accompagnamento.

Con riferimento alle indicazioni generali sull'andamento della gestione e la prevedibile chiusura dell'esercizio in corso, si rimanda alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10 settembre 2020 disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.giglio.org nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

3. Modalità del Secondo Aumento Riservato

Al momento di esercizio della Seconda Delega, il Consiglio di Amministrazione valuterà la modalità tecnica maggiormente efficiente per eseguire il Secondo Aumento Riservato, tenendo conto dell'andamento del mercato e nel miglior interesse della Società e dei suoi azionisti.

In linea con la prassi di mercato, fra le possibili modalità tecniche di esecuzione del Secondo Aumento Riservato che potrà essere scelta dal Consiglio di Amministrazione, rientra la facoltà di consentire l'acquisizione di società e rami d'azienda, mediante conferimento degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta, scegliere le modalità con cui esercitare la Seconda Delega, considerando che l'aumento di capitale, potrà essere eseguito mediante il conferimento di beni in natura della più varia specie, senza limitazione alcuna, previa se del caso valutazione di stima, così come previsto dall'art. 2343 e 2343-ter del Codice Civile. A titolo esemplificativo, potranno essere oggetto di conferimento, da parte di soggetti terzi, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le ulteriori informazioni richieste dal punto 4 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti in merito ad ogni singolo aumento di capitale che, nell'esercizio della Seconda Delega, il Consiglio di Amministrazione dovesse decidere di attuare, saranno illustrate in sede di esercizio della delega medesima con apposita relazione illustrativa che sarà messa a disposizione del pubblico.

4. Consorzio di garanzia e/o collocamento

Alla data della presente relazione, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento.

5. Prezzo di emissione delle azioni

Il prezzo di emissione delle azioni rinvenienti del Secondo Aumento Riservato sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento di esercizio della Seconda Delega, fermo restando che tale prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato sulla base del valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre, così come previsto dal comma 6° dell'art. 2441 del Codice Civile.

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, prevista dall'art. 2441, comma 6° del Codice Civile indicherà i criteri di volta in volta adottati per la determinazione del prezzo di emissione e sarà resa disponibile al pubblico.

Nell'esercizio della Seconda Delega, il Consiglio di Amministrazione determinerà la porzione di prezzo di emissione destinata a essere imputata a capitale e quella destinata invece a essere imputata a riserva sovrapprezzo.

6. Periodo previsto per l'esecuzione della Seconda Delega e del Secondo Aumento Riservato

Si propone di stabilire che la durata della Seconda Delega decorra dal momento dal momento della deliberazione assembleare per cinque anni (e, pertanto, sino al 12 novembre 2025) e di stabilire che possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità,

coerentemente con gli interessi della Società, dando informativa al mercato su termini e modalità di ogni singola tranche di aumento di capitale, non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

7. Godimento delle azioni emesse in esecuzione del Secondo Aumento Riservato

Le azioni di nuova emissione rivenienti dal Secondo Aumento Riservato avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

8. Modifiche statutarie

Il conferimento della delega relativa al Secondo Aumento Riservato come sopra descritto richiede la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale, mediante l'inserimento del nuovo comma 6.10. Per ulteriori informazioni circa le modifiche statutarie si rinvia a quanto nel seguito descritto nella presente relazione illustrativa in merito al punto 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

  • esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, e degli artt. 70 e 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;
  • dato atto che il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 3.661.337,00 è interamente versato, come i Sindaci hanno confermato;

delibera

  • 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare (e, pertanto sino al 12 novembre 2025), la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo, per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura (e precisamente rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo), mediante emissione, anche in più tranche, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 comma 6° del Codice Civile
  • 2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso sia basato sul valore del patrimonio netto, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
  • 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed

introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Argomento n. 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifiche all'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di delibera in merito alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale in ragione delle delibere di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea dei soci convocata per il 12 novembre 2020,

Come innanzi illustrato nella presente relazione, ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno è prevista l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale della Società ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale.

Alla luce di quanto sopra, si riporta nella tabella di seguito nella colonna di sinistra il testo attuale dell'art. 6 dello Statuto Sociale di Giglio Group S.p.A. e nella colonna di destra le modifiche proposte con l'introduzione dei nuovi commi 6.9 e 6.10.

ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
6.1
Il
capitale
sociale
è
di
Euro
3.661.337
(tremilioniseicentosessantunomilatrecentotrenta
sette) ed è diviso in n. 18.306.685 (diciottomilioni
trecentoseimilaseicentottantacinque)
azioni
prive di valore nominale espresso.
6.2
Ogni azione dà diritto ad un
voto ed è
indivisibile,
fatto
salvo
quanto
previsto
ai
successivi commi da 6.2.1 a 6.2.4; il caso di
comproprietà
è
regolato
dall'art.
2347
del
codice civile.
6.2.1 In deroga a quanto previsto dal comma
che precede, ciascun'azione dà diritto a due
voti ove siano l'azione sia appartenuta al
medesimo soggetto in virtù di un diritto reale
legittimante l'esercizio del diritto di voto per un
periodo continuativo di almeno ventiquattro
mesi. La ricorrenza di questo presupposto deve
inoltre
essere
attesta:
(i)
dall'iscrizione
continuativa
per
un
periodo
di
almeno
ventiquattro
mesi,
nell'elenco
speciale
(l'"Elenco");
(ii)
nonché
da
apposita
comunicazione
attestante
il
possesso
continuativo per il periodo di ventiquattro mesi,
rilasciata dall'intermediario finanziario, presso il

ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
quale le azioni sono depositate ai sensi del diritto
vigente.
La maggiorazione del voto si consegue, previa
iscrizione nell'elenco speciale, con effetto dal
[terzo] giorno di mercato aperto del mese di
calendario successivo a quello di decorso del
periodo continuativo di ventiquattro mesi.
La definizione di possesso dell'azione, è intesa
con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia
appartenuto al medesimo soggetto in forza di un
diritto reale legittimante, quale: (i) la piena
proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la
nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o
(iii) usufrutto dell'azione con diritto di voto.
A tal fine la Società istituisce e tiene presso la
sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti
dalla
normativa
applicabile,
l'Elenco,
cui
devono iscriversi gli azionisti che intendano
beneficiare della maggiorazione del diritto di
voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco
Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del
presente articolo dovrà presentare un'apposita
istanza,
allegando
una
comunicazione
attestante
il
possesso
azionario
–che
può
riguardare
anche
solo
parte
delle
azioni
possedute
dal
titolare
–rilasciata
dall'intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La
maggiorazione può essere richiesta anche solo
per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel
caso di soggetti diversi da persone fisiche
l'istanza
dovrà
precisare
se
il
soggetto
è
sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi
ed
i
dati
identificativi
dell'eventuale
controllante.
La
Società
procede
alla
cancellazione
dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia
dell'interessato;
(ii)
comunicazione
dell'interessato
o
dell'intermediario
comprovante il venir meno dei presupposti per la
maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o
del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la

ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi del
venir meno dei presupposti per la maggiorazione
del diritto di voto o la perdita della titolarità del
diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di
voto.
6.2.2 Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 3,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come
successivamente modificato (il "TUF"), il beneficio
del voto maggiorato viene meno: (i) in caso di
cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione,
restando inteso che per "cessione" si intende
anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di
altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la
perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.
Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o
gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle
azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il
voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle
cedute; nonché (ii) in caso di cessione diretta o
indiretta di partecipazioni di controllo in società
o enti che detengono azioni a voto maggiorato
in misura superiore alla soglia prevista dall'art.
120, comma 2 del TUF.
6.2.3 La maggioranza del voto:
a)
è conservata in caso di successione per
causa di morte e in caso di fusione e
scissione del titolare delle azioni;
b)
si estende alle azioni di nuova emissione in
caso
di
aumento
di
capitale
ai
sensi
dell'articolo 2442 del codice civile;
c)
può spettare anche alle azioni assegnate in
cambio di quelle a cui è attribuito voto
maggiorato, in caso di fusione o di scissione,
qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
d)
si estende proporzionalmente alle azioni
emesse in esecuzione di un aumento di
capitale
mediante
nuovi
conferimenti
(ritenendosi altrimenti meno incentivante la
partecipazione a un'operazione di raccolta
di
nuovi
capitali
di
rischio
da
parte
dell'azionista che ha conseguito, o che sta

ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
per conseguire, la maggiorazione del diritto
di voto).
6.2.4
La maggiorazione del diritto di voto si
computa anche per la determinazione dei
quorum
costitutivi
e
deliberativi
che
fanno
riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma
non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti
in forza del possesso di determinate aliquote di
capitale.
6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi
di legge e possono formare oggetto di pegno,
usufrutto, sequestro.usufrutto, sequestro.
6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono
sottoposte al regime di dematerializzazione ai
sensi della normativa vigente e immesse nel
sistema di gestione accentrata degli strumenti
finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del TUF.il
"TUF").
6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé
sola, adesione al presente statuto.
6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per
deliberazione
dell'assemblea
anche
con
l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle
ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro,
nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel
caso
di
aumento
di
capitale,
deliberato
dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative
all'emissione del nuovo capitale, le date e le
modalità dei versamenti sono determinate dal
Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento
a pagamento del capitale sociale, il diritto
d'opzione può essere escluso con deliberazione
dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò
delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei
limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441,
comma 4, primo e secondo periodo, comma 5 e
comma 8 del codice civile.
6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori
la facoltà di aumentare in una o più volte il
capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.

ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del
capitale sociale con le modalità stabilite dalla
Legge.
6.9
In
data
12
novembre
2020
l'Assemblea straordinaria ha deliberato:
1. di
attribuire
al
Consiglio
di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del codice civile e dell'art. 6.7 dello
Statuto sociale, nonché
dell'art. 44,
comma 3° del decreto legge 76/2020
convertito con legge 120/2020, fino al
30
giugno
2021,
la
facoltà
di
aumentare
il
capitale
sociale
a
pagamento, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441,
comma
4°,
secondo
periodo
del
codice civile, in via scindibile ai sensi
dell'art. 2439, comma 2°, del codice
civile, nei limiti del 20% (venti per
cento)
del
capitale
sociale
preesistente,
mediante
emissione,
anche
in
più
tranche,
di
azioni
ordinarie, prive di indicazione del
valore
nominale,
aventi
le
stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie in
circolazione alla data di emissione,
con godimento regolare, da offrire in
sottoscrizione ai soggetti che saranno
individuati
dal
Consiglio
di
Amministrazione – ivi inclusi investitori
italiani ed esteri industriali e finanziari,
e/o agli attuali azionisti e collaboratori
della Società – possibilmente anche
mediante conversione di debiti di
finanziamento in capitale di rischio da
parte degli azionisti, a condizione che
il prezzo di emissione delle azioni
corrisponda al valore di mercato delle
stesse
tenuto
anche
conto
del
contesto generale e del prezzo al
quale
gli
investitori
istituzionali
sarebbero eventualmente disponibili
ad acquistare le azioni, e ciò sia
confermato in apposita relazione da
ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
un revisore legale o da una società di
revisione legale;
2. di stabilire che il prezzo di emissione
delle
azioni
di
compendio
dell'aumento di capitale (e la relativa
ripartizione
tra
capitale
e
riserva
sovraprezzo)
sia
determinato
dal
Consiglio
di
Amministrazione
a
condizione che lo stesso corrisponda
al valore di mercato delle stesse
tenuto
anche
conto
del
contesto
generale e del prezzo al quale gli
investitori
istituzionali
sarebbero
eventualmente
disponibili
ad
acquistare
le
azioni,
e
ciò
sia
confermato in apposita relazione da
un revisore legale o da una società di
revisione legale;
3. di
conferire
al
Consiglio
di
Amministrazione – e per esso ai legali
rappresentanti pro tempore, anche
disgiuntamente tra loro – ogni potere
per
adempiere
ad
ogni
formalità
necessaria
affinché
le
adottate
deliberazioni siano iscritte nel Registro
delle
Imprese,
accettando
ed
introducendo
nelle
medesime
le
modificazioni, aggiunte o soppressioni
non
sostanziali
eventualmente
richieste dalle autorità competenti,
nonché ogni potere per espletare gli
adempimenti
normativi
e
regolamentari
conseguenti
alle
adottate deliberazioni.
6.10
In
data
12
novembre
2020
l'Assemblea straordinaria ha deliberato:
1. di
attribuire
al
Consiglio
di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del codice civile e dell'art. 6.7 dello
Statuto sociale, per il periodo di cinque
anni dalla data della odierna delibera
assembleare (e, pertanto sino al 12
novembre
2025),
la
facoltà
di
ARTICOLO 6 – CAPITALE E AZIONI
TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA
pagamento
in
via
scindibile,
con
esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo
periodo,
per
l'importo
di
Euro
366.133,70
in
linea
capitale,
da
liberarsi
mediante
conferimenti
in
natura
(e
precisamente
rami
di
azienda,
aziende
o
impianti
funzionalmente
organizzati
per
lo
svolgimento
di
attività
ricomprese
nell'oggetto
sociale
della
Società,
nonché
di
crediti,
partecipazioni,
strumenti finanziari quotati e non, e/o
di
altri
beni
strumentali
al
perseguimento dell'oggetto sociale,
ritenuti tali dal Consiglio medesimo),
mediante emissione, anche in più
tranche,
di
massime
numero
1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di
indicazione
del
valore
nominale,
aventi le stesse caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione alla
data di emissione, con godimento
regolare, nel rispetto dei criteri di
determinazione
del
prezzo
di
emissione
previsti
dall'art.
2441
comma 6° del codice civile
2. di stabilire che il prezzo di emissione
delle
azioni
di
compendio
dell'aumento di capitale (e la relativa
ripartizione
tra
capitale
e
riserva
sovraprezzo)
sia
determinato
dal
Consiglio
di
Amministrazione
a
condizione che lo stesso sia basato sul
valore del patrimonio netto, tenendo
conto anche dell'andamento delle
quotazioni nell'ultimo semestre;
3. di
conferire
al
Consiglio
di
Amministrazione – e per esso ai legali
rappresentanti pro tempore, anche
disgiuntamente tra loro – ogni potere
per
adempiere
ad
ogni
formalità
necessaria
affinché
le
adottate

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Pertanto, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea delle delibere di cui ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Giglio Group S.p.A.,

  • preso atto delle deliberazioni dell'odierna Assemblea straordinaria che ha approvato, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale;
  • esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e degli artt. 70 e 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

delibera

  • A. di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente:
    • a. inserendo dopo il comma 6.8 dell'art. 6 dello Statuto sociale, il seguente nuovo comma 6.9:

"6.9 In data 12 novembre 2020 l'Assemblea straordinaria ha deliberato:

  1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, nonché dell'art. 44, comma 3° del decreto legge 76/2020 convertito con legge 120/2020, fino al 30 giugno 2021, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del Codice Civile, in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma °2, del Codice Civile, nei limiti del 20% (venti per cento) del capitale sociale preesistente, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi inclusi investitori italiani ed esteri industriali e finanziari, e/o agli attuali azionisti e collaboratori della Società - possibilmente anche mediante conversione di debiti di finanziamento in capitale di rischio da parte degli azionisti, a

condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso corrisponda al valore di mercato delle stesse tenuto anche conto del contesto generale e del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero eventualmente disponibili ad acquistare le azioni, e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni"

  • b. inserendo dopo il comma 6.9 dell'art. 6 dello Statuto sociale, di cui al precedente punto a), il seguente nuovo comma 6.10:
  • 6.10 " In data 12 novembre 2020 l'Assemblea straordinaria ha deliberato:
  • 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e dell'art. 6.7 dello Statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della odierna delibera assembleare (e, pertanto, sino al 12 novembre 2025) la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, primo periodo del Codice Civile, , per l'importo di Euro 366.133,70 in linea capitale, da liberarsi mediante conferimenti in natura (e precisamente rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ritenuti tali dal Consiglio medesimo), mediante emissione, anche in più tranche, di massime numero 1.830.668,50 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, nel rispetto dei criteri di determinazione del prezzo di emissione previsti dall'art. 2441 comma 6° del Codice Civile;
  • 2. di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale (e la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovraprezzo) sia determinato dal Consiglio di Amministrazione a condizione che lo stesso sia basato sul valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
  • 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.";

restando invariato il resto dell'art. 6 dello Statuto sociale;

B. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra loro – ogni potere per:

  • a. apportare di volta in volta all'art. 6 dello Statuto sociale le variazioni conseguenti alle deliberazioni, all'esecuzione e al perfezionamento delle singole tranche degli aumenti di capitale delegati come sopra, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall'ordinamento;
  • b. adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

* * * * *

Milano, 12 ottobre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Giglio