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Diasorin AGM Information 2021

Mar 19, 2021

4129_agm-r_2021-03-19_42e1e665-0670-4036-a2be-5ad8faba04b9.pdf

AGM Information

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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DIASORIN S.p.A.

22 aprile 2021 (1a convocazione) 23 aprile 2021 (2a convocazione)

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

E

PROPOSTE DI DELIBERA

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

(redatte in ottemperanza all'art. 84-ter della Delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche)

DiaSorin S.p.A. Via Crescentino snc, 13040 Saluggia (VC) Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Vercelli n. 13144290155

Organi sociali
3
Convocazione di Assemblea
4
Parte ordinaria
9
Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno
9
Relazione Illustrativa
sul punto 2 all'ordine del giorno
11
Relazione Illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno
14
Relazione Illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno
32
Parte straordinaria 36
Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno
36

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (data di nomina 24 aprile 2019)

Presidente Gustavo Denegri

Vice Presidente Michele Denegri

Amministratore Delegato Carlo Rosa (1)

Consiglieri Giancarlo Boschetti Stefano Altara Chen Menachem Even Franco Moscetti (2) Giuseppe Alessandria (2) (3) Roberta Somati (2) Fiorella Altruda (2) Francesca Pasinelli (2) Monica Tardivo (2) Luca Melindo Tullia Todros (2) Elisa Corghi (2)

COLLEGIO SINDACALE

Sindaci effettivi Ottavia Alfano

COMITATI

Comitato Controllo e Rischi Franco Moscetti (Presidente) e Sostenibilità Giancarlo Boschetti

Comitato per la Remunerazione Giuseppe Alessandria (Presidente) e le Proposte di Nomina Michele Denegri

Comitato per le Operazioni con Franco Moscetti (Presidente) Parti Correlate Giuseppe Alessandria

Presidente Monica Mannino Matteo Michele Sutera Sindaci supplenti Romina Guglielmetti Cristian Tundo

SOCIETÀ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Roberta Somati

Elisa Corghi

Roberta Somati

(1) Direttore generale

(2) Amministratore indipendente

(3) Lead Independent Director

Convocazione di Assemblea

Alla luce del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla pandemia in corso, che ha portato, fra l'altro, all'emanazione del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, che ha introdotto alcune norme eccezionali applicabili alle assemblee delle società quotate, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6 del Decreto legge 183/2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "Decreto"), DiaSorin S.p.A. rende noto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria oggetto del presente avviso si terrà con modalità tali da assicurare il rispetto della normativa prevista dal Decreto.

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 15.00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e occorrendo per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 15.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

  • 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio:
    • 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio, previo esame della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2 proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
    • 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
    • 2.2 deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
  • 3. Istituzione di un Piano di Stock Option ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  • 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 3 (Oggetto), 8 (Assemblea), 9-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 11 (Consiglio di amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 55.948.257,00 ed è rappresentato da numero 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, salve le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Alla data del presente avviso la Società possiede n. 1.183.812 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile. Sul sito internet della società (www.diasoringroup.com, Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Capitale sociale e azionariato") sono

riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2016 ha deliberato l'introduzione nello Statuto (articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater) della disciplina del voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto. A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 83.839.503. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (www.diasoringroup.com, sezione "Governance/Voto maggiorato"). La Società, ai sensi dell'art. 9-quater dello Statuto, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (record date), vale a dire entro il 14 aprile 2021.

Riduzione dei rischi connessi all'emergenza sanitaria - Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 13 aprile 2021 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 aprile 2021); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato e il segretario, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF è Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto, sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo www.diasoringroup.com, Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021").

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021), con le seguenti modalità alternative: i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [email protected] (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea DIASORIN 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [email protected] (oggetto "Delega Assemblea DIASORIN 2021").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 20 aprile 2021 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 21 aprile 2021) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A norma del succitato Decreto, al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante l'apposito modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.diasoringroup.com, Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021"). Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega.

La suddetta delega o subdelega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (o comunque entro l'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica [email protected] o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335-319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all'ordine del giorno e la Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 13 aprile 2021; le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell'azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione

accentrata") (il "Provvedimento Congiunto"); la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (record date), vale a dire entro il 16 aprile 2021; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società darà risposta alle domande pervenute, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione sul sito internet (www.diasoringroup.com, Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021), in deroga al termine minimo previsto ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF, almeno tre giorni prima la data dell'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 2021.

Diritto all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 29 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 7 aprile 2021. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dovranno pervenire alla Società entro il termine di cui sopra mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata a [email protected], e dovranno essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazione presentate. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento Congiunto attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 7 aprile 2021, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 9 aprile 2021, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società (www.diasoringroup.com, Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021") e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento nei seguenti termini:

  • contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria nonché il documento informativo sul Piano di Stock Options redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria;
  • almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 31 marzo 2021: (i) la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione (che include la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020 ai sensi degli artt. 3 e del D.Lgs. 254/2016), la relazione annuale per la Corporate Governance e le attestazioni e relazioni previste ex lege; (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno;
  • almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2021, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.diasoringroup.com (Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (consultabile sul sito ) e, per estratto, sul quotidiano "La Stampa" (in data 20 marzo 2021).

*** *** ***

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dell'emergenza COVID-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale.

Saluggia, 19 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Gustavo Denegri

Parte ordinaria

Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno

  • 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile di esercizio:
    • 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio previo esame della relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2 proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 (comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione includente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016 la relazione annuale per la Corporate Governance e le attestazioni e relazioni previste ex lege) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.diasoringroup.com (Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage", accessibile all'indirizzo , entro il 31 marzo 2021.

*** *** ***

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, proponendo di destinare l'utile di esercizio, pari a € 164.215.786, come segue:

  • tenuto conto che la Riserva Legale ha già raggiunto il limite massimo di cui all'art. 2430 del Codice Civile, quanto a € 54.764.445,00, agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 1,00 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, pari a numero 1.183.812 azioni ordinarie;
  • quanto all'importo residuo, pari a € 109.451.341,00, a Riserva "utili portati a nuovo".

Si propone altresì di porre in pagamento il dividendo a partire dal 26 maggio 2021 con stacco cedola il 24 maggio 2021 in favore delle azioni in circolazione, con esclusione di quelle in portafoglio. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 25 maggio 2021 (c.d. record date).

Sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

Proposta di delibera sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., esaminata la relazione sulla gestione, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo DiaSorin al 31 dicembre 2020, nonché della dichiarazione di carattere non finanziario,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in ogni sua parte e risultanza;"

Proposta di delibera sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 164.215.786, come segue:

  • agli Azionisti a titolo di dividendo in misura di € 1,00 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, pari a numero 1.183.812 azioni ordinarie (tenuto conto che la Riserva Legale ha già raggiunto il limite massimo di cui all'art. 2430 del Codice Civile, quanto a € 54.764.445,00), con data di stacco il 24 maggio 2021 in favore delle azioni in circolazione, con esclusione di quelle in portafoglio (ex date); data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 25 maggio 2021 e data per il pagamento del dividendo il 26 maggio 2021;
  • quanto all'importo residuo, pari a € 109.451.341,00, a Riserva "utili portati a nuovo".

Saluggia, lì 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Gustavo Denegri

Relazione Illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

  • 2.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  • 2.2 deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF – quale da ultimo modificato dal D.Lgs. 49/2019, di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (c.d. Shareholders' Right Directive II), che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti – e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, come da ultimo modificati.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 Cod. Civ., dei componenti del Collegio Sindacale della Società, avente durata annuale e le procedure utilizzate per l'adozione, la revisione e l'attuazione di tale politica, comprese le misure volte a evitare o a gestire eventuali conflitti d'interesse;

Inoltre, ai sensi dell'art. 84-quater, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, la politica in materia di remunerazione descritta nella Sezione I della Relazione:

  • indica come contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società ed è determinata tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società;
  • definisce le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute; in caso di attribuzione di remunerazione variabile, stabilisce criteri per il riconoscimento di tale remunerazione chiari, esaustivi e differenziati, basati su obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa;
  • specifica gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali, fermo quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221/ 2010 in materia di operazioni con parti correlate, la deroga può essere applicata;
  • la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
  • nella prima parte, fornisce una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a lungo termine della Società;

  • nella seconda parte, illustra: (i) analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento; (ii) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente dall'Assemblea sulla Sezione Seconda della Relazione;
  • nella terza parte, fornisce informazioni sull'attribuzione di strumenti finanziari ad amministratori, dirigenti ed altri dipendenti di DiaSorin e delle sue società controllate;
  • nella quarta parte, indica, con i criteri stabiliti nell'Allegato 3A, Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, le partecipazioni detenute, nell'Emittente e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dal Direttore Generale e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dal Direttore Generale e dagli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Inoltre, la Sezione II contiene le informazioni relative alle partecipazioni detenute, in DiaSorin e nelle società controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dagli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione sul sito internet della Società www.diasoringroup.com (Sezione "Governance/Informazioni per gli Azionisti/Assemblea degli Azionisti e CdA/2021"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage", accessibile all'indirizzo , almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 31 marzo 2021.

Si ricorda ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, sarete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Sarete inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

*** *** ***

Si invitano pertanto i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni.

Proposta di delibera sul punto 2.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione.".

Proposta di delibera sul punto 2.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "seconda sezione" della relazione.".

Saluggia, lì 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Gustavo Denegri

Relazione Illustrativa sul punto 3 all'ordine del giorno

Istituzione di un Piano di Stock Option ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di stock option 2021 DiaSorin S.p.A." (il "Piano 2021") riservato ai dirigenti e dipendenti di DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o anche la "Società") e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate (di seguito le "Controllate" e, unitamente a DiaSorin, il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), da attuarsi mediante assegnazione gratuita di diritti di opzione validi per l'acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società.

Il documento informativo sul Piano 2021 redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche (di seguito il "Regolamento Emittenti") ed in conformità all'allegato 3A del regolamento medesimo, è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano 2021

Scopo del Piano 2021 è quello di continuare la politica di fidelizzazione ed incentivazione dei dipendenti chiave del Gruppo, attraverso il coinvolgimento dei medesimi nella compagine sociale, e quindi di contribuire al mantenimento in Società delle loro specifiche competenze attraverso la compartecipazione ai risultati economici e allo sviluppo futuro della Società.

La proposta relativa all'adozione del Piano 2021 è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina.

Con riguardo alla remunerazione incentivante basata su piani di stock option, si segnala, tra l'altro, che l'adozione di piani di remunerazione basati su azioni è in linea con i principi contenuti nella "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società, come descritta nella "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" redatta ex art. 123-ter del TUF, disponibile sul sito internet di DiaSorin www.diasoringroup.com (Sezione "Governance/Documenti di Governance").

2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano 2021

Il Piano 2021 prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari individuati all'interno delle categorie di destinatari indicate al successivo Paragrafo 3 (di seguito i "Beneficiari"), di opzioni (di seguito le "Opzioni") che attribuiscono al Beneficiario il diritto di acquistare azioni ordinarie in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 Opzione esercitata nei termini e alle condizioni previste dal Piano 2021, ad un prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle Opzioni in un importo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie DiaSorin sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione (come infra definita) delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente (di seguito il "Prezzo di Esercizio").

Si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie DiaSorin, da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano 2021, in n. 300.000 azioni ordinarie.

Per l'esecuzione del Piano 2021, sarà sottoposta all'Assemblea ordinaria della Società (convocata per il giorno 22 aprile 2021, in prima convocazione, e per il giorno 23 aprile 2021, in seconda convocazione) quale punto 4 all'ordine del giorno della stessa, la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, da destinare e disporre, tra l'altro,

al servizio del Piano 2021. Per maggiori dettagli si rinvia alla relativa relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 1.183.812 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,115% del capitale sociale. Le società dalla stessa controllate non detengono azioni DiaSorin.

Le Opzioni assegnate ai sensi del Piano 2021 attribuiranno ai Beneficiari il diritto di acquistare massime n. 300.000 azioni ordinarie, al Prezzo di Esercizio, nel rapporto di n. 1 azione per ogni n. 1 Opzione assegnata ed esercitata, il tutto nei termini e alle condizioni del Piano 2021, come infra illustrato.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le azioni al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese solare in cui è avvenuto l'esercizio. Le azioni spettanti al Beneficiario a seguito dell'esercizio delle Opzioni avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'acquisto e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

Il Piano 2021 non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Destinatari del Piano 2021

Il Piano 2021 è rivolto ai soggetti che, alla data di assegnazione delle Opzioni (la "Data di Assegnazione"), hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società o alle Controllate).

Alla Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione della Società individuerà i singoli Beneficiari nell'ambito delle sopra indicate categorie e il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano 2021 al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e/o all'Amministrare Delegato di DiaSorin, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DiaSorin (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano 2021 nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano 2021, ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance e della "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società.

Condizione per la partecipazione al Piano 2021 è il mantenimento del rapporto di lavoro con DiaSorin o con una Controllata.

In particolare, il Piano 2021 prevede che, in caso cessazione del rapporto di lavoro dovuta ad una ipotesi di bad leaver, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario decadranno e saranno private di qualsivoglia effetto e validità. Sono ricompresi tra le ipotesi di bad leaver i seguenti eventi:

(i) licenziamento del Beneficiario dovuto al ricorrere di una giusta causa ovvero: (a) violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti al rapporto di lavoro; (b) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo;

(ii) dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di (a) recesso dal rapporto di lavoro causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (b) decesso del Beneficiario.

In caso di cessazione del rapporto dovuta ad una ipotesi di good leaver, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le Opzioni assegnate, in numero proporzionale alla durata del rapporto di lavoro successivo alla Data di Assegnazione rispetto al periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e la data iniziale di esercizio delle Opzioni. Le Opzioni non esercitabili si estingueranno automaticamente con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità.

Sono ricompresi tra le ipotesi di good leaver i casi di cessazione del rapporto di lavoro dovute a:

(i) licenziamento senza giusta causa;

(ii) recesso dal rapporto di lavoro causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi;

(iii) decesso del Beneficiario;

(iv) collocamento in quiescenza del Beneficiario;

(v) perdita della condizione di Controllata da parte della società datrice di lavoro del Beneficiario.

4. Durata del Piano 2021 ed esercizio delle Opzioni

Le Opzioni assegnate al Beneficiario potranno essere esercitate secondo quanto previsto dal regolamento del Piano 2021, la cui adozione sarà demandata al Consiglio di Amministrazione, e dal relativo contratto di opzione.

Il Piano 2021 prevede che (i) le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio di Amministrazione, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del Regolamento del Piano 2021 e (ii) le Opzioni siano esercitabili nei periodi di esercizio stabiliti nel Regolamento del Piano 2021 e/o nel contratto di opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione.

Ferme restando le modalità di esercizio sopra indicate, sono previste facoltà di esercizio anticipate da parte dei Beneficiari al verificarsi di determinati eventi, tra i quali:

  1. cambio di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, anche qualora da ciò non consegua l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto;

  2. promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni delle Società ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF; ovvero

  3. deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare la revoca della quotazione su un mercato regolamentato delle azioni ordinarie di DiaSorin.

Il Piano 2021 prevede, altresì, che l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sia sospeso nel periodo compreso:

tra il giorno in cui si sia tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e contestualmente la proposta di distribuzione di dividendi o (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari; e

il giorno in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi).

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi la distribuzione di un dividendo, anche di natura straordinaria, il periodo di sospensione scadrà in ogni caso il giorno successivo a quello della data stacco della relativa cedola.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, in determinati periodi dell'anno, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni, ovvero di consentire comunque l'esercizio delle Opzioni qualora ciò corrisponda alla migliore esecuzione del Piano 2021, nell'interesse della Società e dei Beneficiari.

5. Limiti al trasferimento delle Opzioni

Le Opzioni verranno attribuite a titolo personale e potranno essere esercitate unicamente dai Beneficiari. Salva diversa deliberazione del Consiglio, fatto salvo quanto previsto in caso di interruzione del rapporto di lavoro (anche con riferimento al trasferimento mortis causa), le Opzioni non potranno essere trasferite o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal beneficiario e/o concesse in garanzia, sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

Si segnala che non sono previsti vincoli al trasferimento delle azioni ordinarie della Società acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

*** *** ***

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria di DiaSorin S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(i) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021 DiaSorin S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis della delibera CONSOB 11971/1999 e successive modifiche (allegato alla medesima Relazione sotto la lettera "A"), dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2021 DiaSorin S.p.A.", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, al Vice Presidente e/o all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DiaSorin S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio".

Saluggia, lì 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Gustavo Denegri

ALLEGATO "A"

DIASORIN S.P.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AL PIANO DI COMPENSI BASATO SULL'ATTRIBUZIONE DI OPZIONI (STOCK OPTIONS) SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI DIASORIN S.P.A., REDATTO AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971 APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Saluggia, 11 marzo 2021

DEFINIZIONI

Nel corso del presente Documento Informativo sono usate le seguenti definizioni.

Assemblea Ordinaria l'assemblea ordinaria della Società convocata per il
giorno 22 aprile 2021
in prima convocazione e per il
giorno 23 aprile 2021
in seconda convocazione,
chiamata a deliberare (i) sulla proposta di adozione
del Piano (quale terzo punto all'ordine del giorno
della stessa assemblea); e (ii) sulla proposta di
autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni ordinarie DIASORIN
(quale quarto punto
all'ordine del giorno);
Azioni le azioni ordinarie DIASORIN, con valore nominale
di Euro 1 (uno), oggetto del Piano e quindi riservate
ai Beneficiari che esercitino le Opzioni;
Beneficiario il Destinatario cui sia stata attribuita una Opzione;
Comitato per la
Remunerazione
il Comitato per la Remunerazione e le Proposte di
Nomina della Società, che svolge funzioni consultive
e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai
sensi del Codice di Corporate Governance
e della
"Politica di Remunerazione" adottata dalla Società,
come descritta nella Relazione sulla politica di
remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ex
art. 123-ter
del TUF, disponibile sul sito internet di
DiaSorin
www.diasoringroup.com
(Sezione
"Governance/Documenti di Governance");
Comunicazione di
Esercizio
la comunicazione con la quale il Beneficiario esercita
le Opzioni assegnate;
Consiglio il Consiglio di Amministrazione pro tempore
in
carica della Società ovvero i suoi delegati;
Contratto di Opzione il contratto con cui la Società attribuisce le Opzioni al
Beneficiario,
regolarmente
sottoscritto
da
quest'ultimo per accettazione;
Controllate le società (italiane ed estere) controllate direttamente
o indirettamente dalla Società ai sensi dell'articolo 93
del TUF;
Data di Assegnazione la
data
in
cui
viene
deliberata
dal
Consiglio
l'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario;
Data Finale di Esercizio il termine ultimo per l'esercizio delle Opzioni
individuato nel regolamento del Piano e/o nel
Contratto di Opzione;
Data Iniziale di Esercizio la data in cui le Opzioni divengono esercitabili
individuata
nel
regolamento
del
Piano e/o
nel
Contratto di Opzione;
Destinatario i soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in
essere con la Società o con le sue Controllate un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

(o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della
normativa di volta in volta applicabile alla Società o
alle Controllate);
DIASORIN o Società DIASORIN S.p.A. con sede legale in Saluggia (VC),
Via Crescentino snc;
Documento Informativo il presente documento informativo redatto ai sensi
dell'art. 84-bis
del Regolamento Emittenti ed in
coerenza,
anche
nella
numerazione
dei
relativi
Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema
7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti;
Gruppo DIASORIN unitamente alle Controllate;
MTA il Mercato Telematico Azionario organizzato e
gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
Opzione il diritto attribuito al Destinatario di acquistare Azioni
secondo quanto previsto nel Piano; ogni Opzione
conferisce il diritto di acquistare una Azione;
Piano la proposta di adozione del "Piano di Stock
Option
2021
DIASORIN S.p.A." approvata dal Consiglio di
DIASORIN dell'11 marzo 2021, e che sarà sottoposta
all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi
dell'art. 114-bis
TUF;
Prezzo di Esercizio il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per
l'esercizio delle Opzioni al fine di acquistare le
Azioni;
Rapporto il rapporto di lavoro subordinato (o comunque un
rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta
in volta applicabile alla Società o alle Controllate) fra
il Destinatario e, a seconda dei casi, la Società o una
Controllata;
Regolamento Emittenti il
regolamento
Consob
11971/1999
come
successivamente modificato;
TUF il D.Lgs. 58/1998 come successivamente modificato

PREMESSA

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi Paragrafi, con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A." approvata dal Consiglio della Società in data 11 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina.

La predetta proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A." sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria della Società convocata per il giorno 22 aprile 2021 in prima convocazione e per il giorno 23 aprile 2021 in seconda convocazione, quale terzo punto all'ordine del giorno della stessa assemblea.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A." non è ancora stata approvata dall'Assemblea Ordinaria.

Pertanto:

(i) il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A." approvata dal Consiglio della Società in data 11 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina;

(ii) ogni riferimento al Piano (come sopra definito) contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A.".

Il presente Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del "Piano di Stock Option 2021 DIASORIN S.p.A." sia approvata dall'Assemblea Ordinaria e conformemente al contenuto delle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea Ordinaria e dagli organi competenti all'attuazione del Piano.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis, comma 3 del TUF e dell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto potrebbe essere rivolto ad alcuni Destinatari che ricoprono ruoli di vertice di DIASORIN.

1. I SOGGETTI DESTINATARI DEL PIANO

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Si rinvia a quanto specificato nel successivo Paragrafo 1.2.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Il Piano è destinato ai soggetti che, alla Data di Assegnazione, hanno in essere con la Società o con le sue Controllate un Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o comunque un rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società o alle Controllate).

Alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria; nel Piano è previsto che sia dato mandato al Consiglio di individuare i singoli Beneficiari, pertanto non è possibile fornire l'indicazione nominativa dei Beneficiari all'interno della categoria di Destinatari come sopra individuata. Non può escludersi che i Beneficiari individuati dal Consiglio all'interno della categoria di Destinatari possano anche rivestire la carica di amministratore nella Società o nelle Controllate.

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni;

Non applicabile in quanto non vi sono persone fisiche controllanti DIASORIN.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

Non applicabile in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

Non applicabile.

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.)

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Si precisa che non sono previste caratteristiche differenziate del Piano con riferimento a particolari categorie di Destinatari né sono previsti criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra i Beneficiari.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani

Le ragioni e gli obiettivi del Piano sono la creazione di valore per gli azionisti e retention dei dirigenti chiave e dipendenti ad alto potenziale della Società e delle sue Controllate. Scopo del Piano è quello di continuare la politica di fidelizzazione ed incentivazione dei dipendenti chiave del Gruppo, attraverso il coinvolgimento dei medesimi nella compagine sociale, e quindi di contribuire al mantenimento in Società delle loro specifiche competenze attraverso la compartecipazione ai risultati economici e allo sviluppo futuro della Società. Beneficiari del Piano saranno dirigenti e dipendenti di DIASORIN e delle Controllate individuati di volta in volta dal Consiglio.

Con riguardo alla remunerazione incentivante basata su piani di stock option, si segnala, tra l'altro, che l'adozione di piani di remunerazione basati su azioni è in linea con i principi contenuti nella "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società, come descritta nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ex art. 123-ter del TUF, disponibile sul sito internet di DiaSorin www.diasoringroup.com (Sezione "Governance/Documenti di Governance").

2.1.rmazioni aggiuntive

Il Piano prevede che (i) le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano e (ii) le Opzioni siano esercitabili nei periodi di esercizio stabiliti nel regolamento del Piano e/o nel Contratto di Opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue. Per ulteriori informazioni in merito all'esercizio delle Opzioni si rinvia al successivo Paragrafo 4.2

Il Piano non prevede un rapporto prestabilito fra il numero di Opzioni assegnate al singolo Beneficiario e la retribuzione complessiva da questi percepita.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari è gratuita e la relativa esercitabilità non è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

2.2.rmazioni aggiuntive

Non applicabile. L'attribuzione delle Opzioni è gratuita e la relativa esercitabilità non è subordinata al raggiungimento di obiettivi di performance.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito di volta in volta dal Consiglio tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

2.3.rmazioni aggiuntive

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà stabilito considerando i fattori indicati al Paragrafo 2.3 che precede.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile, in quanto il Piano si basa sull'assegnazione di Opzioni che attribuiscono il diritto di acquistare Azioni della Società.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

Non risultano significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 L'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano

In data 11 marzo 2021, il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati e su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria l'approvazione del Piano per l'attribuzione di massime n. 300.000 Opzioni ai Beneficiari dello stesso, valide per l'acquisto di massime n. 300.000 di Azioni.

L'Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare, oltre all'approvazione del Piano, anche il conferimento al Consiglio di ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano e in particolare (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) ogni potere per adottare il regolamento del Piano, individuare i Beneficiari e determinare il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai Beneficiari, stabilire il Prezzo di Esercizio delle Opzioni nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano come meglio precisato al successivo Paragrafo 3.2.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

La competenza per l'esecuzione del Piano spetterà al Consiglio, il quale sarà incaricato dall'Assemblea Ordinaria della gestione ed attuazione del Piano.

Il Piano prevede che il Consiglio possa delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente e/o all'Amministrare Delegato, anche disgiuntamente tra loro. In questo caso, ogni riferimento contenuto nel Piano al Consiglio, dovrà essere inteso come un riferimento al Presidente, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni al Beneficiario che sia anche Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato di DIASORIN (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio.

Il Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina svolge funzioni consultive e propositive in relazione all'attuazione del Piano, ai sensi del Codice di Corporate Governance e della "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Il Consiglio avrà la facoltà di apportare al regolamento del Piano (una volta che questo sarà approvato), con le modalità più opportune, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari.

L'esercizio delle Opzioni non è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance e, conseguentemente, non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.

Si rinvia inoltre al successivo Paragrafo 4.23.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di Opzioni valide per l'acquisto di Azioni in portafoglio della Società, nel rapporto di n. 1 Azione ogni n. 1 Opzione esercitata. Il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 300.000 Azioni.

A tal fine, il Consiglio in data 11 marzo 2021, ha, tra l'altro, deliberato di sottoporre all'Assemblea Ordinaria la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DIASORIN, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di disporre di azioni proprie da destinare al servizio del Piano; l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare, fino ad un ammontare massimo di n. 300.000 Azioni, pari al 0,536% del capitale sociale della Società.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario tutte le Azioni al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla chiusura del mese solare in cui è avvenuto l'esercizio.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, sono state determinate in forma collegiale da parte del Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina, riunitosi in data 2 marzo 2021.

Si segnala altresì che la proposta di adozione del Piano è in linea con la "Politica di Remunerazione" adottata dalla Società.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati, ha approvato il Piano in data 11 marzo 2021, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e

dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

(i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e

(ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

L'ampiezza dell'arco temporale preso in esame per il calcolo del Prezzo di Esercizio, indicato al successivo Paragrafo 4.19, è tale da scongiurare che l'assegnazione possa essere influenzata in modo significativo dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il Piano prevede che l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sia sospeso nel periodo compreso:

tra il giorno in cui si sia tenuta la riunione del Consiglio che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e contestualmente la proposta di distribuzione di dividendi o (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari; e

il giorno in cui la relativa adunanza si sia effettivamente tenuta (estremi inclusi).

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi la distribuzione di un dividendo, anche di natura straordinaria, il periodo di sospensione scadrà in ogni caso il giorno successivo a quello della data stacco della relativa cedola.

Il Consiglio si riserva la facoltà di sospendere, in determinati periodi dell'anno, l'esercizio da parte dei Beneficiari delle Opzioni ovvero di consentire comunque l'esercizio delle Opzioni qualora ciò corrisponda alla migliore esecuzione del Piano 2021, nell'interesse della Società e dei Beneficiari.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 La descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono, alle condizioni stabilite, il successivo acquisto di Azioni con regolamento per consegna fisica. Si tratta quindi di stock option.

Ogni Opzione assegnata conferirà il diritto al Beneficiario di acquistare numero 1 (una) Azione, godimento regolare, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

4.2 L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di massime n. 300.000 Opzioni, valide per la l'acquisto di massime n. 300.000 di Azioni.

Il Piano prevede che le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari, individuati dal Consiglio, entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano. Le Opzioni saranno esercitabili nei periodi di esercizio stabiliti nel regolamento del Piano e/o nel singolo Contratto di Opzione, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a tre anni dalla Data di Assegnazione. Le Opzioni saranno quindi esercitabili nel periodo compreso tra la Data Iniziale di Esercizio e la Data Finale di Esercizio, come indicato nel singolo Contratto di Opzione sottoscritto tra la Società e il Beneficiario. L'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire in ogni caso entro la Data Finale di Esercizio.

Il Piano prevede una facoltà di esercizio anticipato delle Opzioni da parte dei Beneficiari al verificarsi di determinati eventi, tra i quali:

  1. cambio di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, anche qualora da ciò non consegua l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto;

  2. promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni delle Società ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF; ovvero

  3. deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare la revoca della quotazione su un mercato regolamentato delle azioni ordinarie di DIASORIN.

4.3 Il termine del piano

Si rinvia a quanto specificato nel precedente Paragrafo 4.2.

4.4 Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di massime n. 300.000 Opzioni, valide per la l'acquisto di massime n. 300.000 Azioni.

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da assegnare in un anno fiscale.

4.5 Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizioni di tali condizioni e risultati

Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo. In particolare, come già indicato al

precedente Paragrafo 2.3, il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario è stabilito di volta in volta dal Consiglio tenuto conto eventualmente del numero, della categoria, del livello organizzativo, delle responsabilità e delle competenze professionali dei Beneficiari.

L'attribuzione degli strumenti finanziari non è subordinata al conseguimento di risultati di performance.

4.6 L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Il Piano prevede che le Opzioni siano attribuite a titolo personale e possano essere esercitate unicamente dai Beneficiari. Le Opzioni non possono essere trasferite o negoziate, sottoposte a pegno o ad altro diritto reale dal Beneficiario e/o concesse in garanzia, sia per atto tra vivi che in applicazione di norme di legge.

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento dell'Opzione.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni della Società acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

4.7 La descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni

Non applicabile, in quanto non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di hedging che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Opzioni assegnate.

Si ricorda comunque quanto specificato al precedente Paragrafo 4.6 circa i casi di annullamento delle Opzioni a seguito di loro tentato trasferimento o negoziazione.

4.8 La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Condizione per la partecipazione al Piano è il mantenimento del Rapporto con DIASORIN o con una Controllata.

In particolare, il Piano prevede che, in caso di cessazione del Rapporto, prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di bad leaver, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario decadranno automaticamente e saranno private di qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.

Sono ricompresi tra le ipotesi di bad leaver i seguenti eventi (i) licenziamento del Beneficiario dovuto al ricorrere di una giusta causa ovvero (a) la violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti al Rapporto; (b) la condanna penale del Beneficiario per delitto doloso o colposo; (ii) dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di uno dei seguenti eventi (a) recesso dal Rapporto causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (b) decesso del Beneficiario.

In caso di cessazione del Rapporto, prima dell'esercizio delle Opzioni, dovuta ad una ipotesi di good leaver, il Beneficiario manterrà il diritto di esercitare le Opzioni assegnate in numero

proporzionale alla durata del Rapporto successivo alla Data di Assegnazione rispetto al periodo intercorrente fra la Data di Assegnazione e la Data Iniziale di Esercizio. Le Opzioni non esercitabili si estingueranno automaticamente con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità.

Sono ricompresi tra le ipotesi di good leaver i seguenti eventi: (i) licenziamento senza giusta causa; (ii) recesso dal Rapporto causato da inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) del Beneficiario che comporti un periodo di inabilità al lavoro superiore a 6 (sei) mesi; (iii) decesso del Beneficiario; (iv) collocamento in quiescenza del Beneficiario; (v) perdita della condizione di Controllata da parte della società datrice di lavoro del Beneficiario.

Le Opzioni a qualsiasi titolo decadute rientreranno nella disponibilità del Consiglio che potrà nuovamente assegnarle sempreché entro un arco temporale di tre anni dalla data di approvazione del regolamento del Piano.

4.9 L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani

Le Opzioni diverranno nulle e non potranno essere esercitate in caso di violazione dei limiti indicati al precedente Paragrafo 4.6.

Si segnala altresì che, qualora la Comunicazione di Esercizio non pervenga alla Società, entro i termini stabiliti dal Consiglio e indicati nel relativo Contratto di Opzione, ovvero non sia stato versato alla Società il Prezzo di Esercizio complessivamente dovuto dal Beneficiario entro i termini previsti, il Beneficiario decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli e le stesse si intenderanno definitivamente estinte con liberazione dagli impegni assunti da parte della Società e del singolo Beneficiario.

Salvo quanto sopra indicato, e fermo restando quanto precisato nel precedente Paragrafo 3.3, il Piano non prevede altre cause di annullamento.

4.10Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non sono previste clausole di "riscatto", da parte della Società, delle Opzioni oggetto del Piano e delle Azioni rivenienti dal loro esercizio.

4.11Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8 del codice civile

Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 8, del codice civile.

4.12L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

4.13L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Poiché il Piano non prevede l'emissione di nuove azioni, esso non comporta effetti diluitivi sul capitale sociale della Società.

4.14Gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Il Piano ha ad oggetto stock option e per le Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

4.16Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Ciascuna Opzione attribuita, se esercitata nei termini e secondo le condizioni del Piano, dà diritto all'acquisto di una Azione.

4.17Scadenza delle opzioni

Si rinvia a quanto specificato nel Paragrafo 4.2 che precede.

4.18Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di knock-in e knock-out)

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "europea". Per i periodi di esercizio delle Opzioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.2.

4.19Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. fair market value) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Il Prezzo di Esercizio per ciascuna Opzione sarà stabilito dal Consiglio in misura non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sull'MTA, nel periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione delle Opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente.

4.20Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (fair market value), motivazioni di tale differenza

Non applicabile.

4.21Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile, in quanto non sono previsti criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio diversi fra Beneficiari.

4.22Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA).

4.23Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Nel caso di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che eventualmente comportino la variazione del numero degli strumenti sottostanti, il Consiglio provvederà, ove necessario, ad apportare le usuali rettifiche secondo metodologie di generale accettazione.

4.24Piani di compensi basati su strumenti finanziari (tabella)

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Relazione Illustrativa sul punto 4 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di DiaSorin S.p.A. (di seguito "DiaSorin" o anche la "Società"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e relative disposizioni di attuazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di azioni proprie da destinare al servizio del nuovo piano di stock options della Società (denominato "Piano di stock option 2021 - DIASORIN S.p.A.", il "Piano 2021") che prevede l'assegnazione, ai beneficiari del piano medesimo, di opzioni valide per l'acquisto di azioni ordinarie DiaSorin già emesse e in portafoglio della Società.

In particolare, il Piano 2021 è rivolto ai dirigenti e dipendenti chiave di DiaSorin e delle società dalla stessa controllate, individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e prevede l'assegnazione ai beneficiari di massime n. 300.000 opzioni valide per l'acquisto di massime n. 300.000 azioni ordinarie DiaSorin in portafoglio della Società. Per maggiori dettagli sulla proposta di istituzione del Piano 2021, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della Società (convocata per il prossimo 22 aprile 2021, in prima convocazione e, per il giorno 23 aprile 2021, in seconda convocazione) quale terzo punto all'ordine del giorno della stessa, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e al Documento Informativo del Piano 2021 redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibili al pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Tenuto conto della finalità della proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai destinatari del Piano 2021, le operazioni su azioni proprie possono rientrare nelle finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1,00, godimento regolare, fino ad un ammontare massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, pari allo 0,536% del capitale sociale della Società.

3. Informazione utile ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di DiaSorin ammonta a Euro 55.948.257,00 (interamente sottoscritto e versato) ed è suddiviso in n. 55.948.257 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 1.183.812 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,115% del capitale sociale. Le società dalla stessa controllate non detengono azioni DiaSorin.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un quantitativo massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, pari allo 0,536% del capitale sociale della Società, complessivamente inferiore al limite della quinta parte del capitale sociale di cui all'art. 2357, comma 3, codice civile, fermo restando che gli acquisti di azioni proprie devono intendersi autorizzati, e quindi dovranno essere contenuti ai sensi dell'art. 2357, comma 1, codice civile, esclusivamente entro e non oltre il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, tenuto conto del corrispettivo effettivamente pagato dalla Società per i predetti acquisti.

In occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo delle operazioni di acquisto e disposizione

5.1. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli acquisti di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "Regolamento 1052") in attuazione della MAR e, quindi, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale del titolo DiaSorin della seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

5.2. Corrispettivo delle alienazioni di azioni proprie

Le azioni ordinarie DiaSorin acquistate in base alla autorizzazione oggetto della presente proposta saranno assegnate ai beneficiari che esercitino le opzioni agli stessi attribuite nei termini e alle condizioni previste dal Piano 2021, ossia al prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni in un importo non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni ordinarie DiaSorin sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione delle opzioni e lo stesso giorno del mese solare precedente.

Qualora residuassero azioni proprie in portafoglio al termine (o comunque in caso di esaurimento o venir meno dell'efficacia, in tutto o in parte) del Piano 2021, le stesse potranno essere eventualmente destinate ad altre finalità consentite ai sensi di legge, ivi inclusa la destinazione al servizio di altri Piani di Stock Option adottati dalla Società nei termini e alle condizioni stabiliti dai medesimi, ovvero oggetto di atti di disposizione sul mercato regolamentato o mediante ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando

che le eventuali alienazioni sul mercato regolamentato non potranno avere un valore unitario inferiore al 15% del prezzo ufficiale del titolo DiaSorin della seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie come sopra acquistate avverranno mediante assegnazione ai beneficiari che esercitino le Opzioni agli stessi attribuite nei termini e alle condizioni previste dal Piano 2021, fermo restando quanto indicato al precedente punto 5.2 in relazione alle eventuali ulteriori modalità di disposizione delle azioni proprie in portafoglio.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate da DiaSorin in forza della presente autorizzazione per l'adempimento alle obbligazioni ad essa derivanti dal Piano 2021 non sono escluse dal capitale sociale della Società su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie e, precisamente, ai fini dell'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF.

*** *** ***

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria della DiaSorin S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e delle applicabili disposizioni regolamentari, al servizio del "Piano di stock option 2021 DiaSorin S.p.A." (il "Piano 2021") come infra precisato e nel rispetto delle modalità, dei termini e delle condizioni indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordinarie della Società fino ad un ammontare massimo di n. 300.000 azioni ordinarie, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale del titolo DiaSorin della seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052; in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, tenuto anche conto delle azioni della Società eventualmente possedute dalle società da essa controllate;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari del Piano 2021, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano 2021 medesimo; (ii) in via residuale, qualora appunto residuassero azioni proprie in portafoglio al termine (o comunque in caso di esaurimento o venir meno dell'efficacia, in tutto o in parte) del Piano 2021, mediante destinazione ad altre finalità consentite ai sensi di legge, ivi inclusa la destinazione al servizio di altri Piani di Stock Option adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti, ovvero mediante alienazioni delle stesse sul mercato regolamentato o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, fermo restando che le eventuali alienazioni sul mercato regolamentato non potranno avere un valore unitario inferiore al 15% del prezzo ufficiale del titolo DiaSorin della seduta di borsa precedente ogni singola operazione; le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse dalla Consob a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni di proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili."

Saluggia, lì 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Gustavo Denegri

Parte straordinaria

Relazione Illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno

Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: Articolo 3 (Oggetto); Articolo 8 (Assemblea); Articolo 9-bis (Maggiorazione del diritto di voto); Articolo 11 (Consiglio di amministrazione); Articolo 18 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di DiaSorin S.p.A. ("DiaSorin" o la "Società") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria, per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica ed integrazione di alcune disposizioni dello statuto sociale attualmente in vigore.

La presente relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società (la "Relazione"), redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") in conformità all'Allegato 3A, schema 3, del Regolamento Emittenti, ha lo scopo di fornire agli azionisti un'illustrazione delle proposte di modifica allo statuto sociale e delle relative motivazioni, presentando, in forma comparativa in due colonne adiacenti, il testo vigente degli articoli 3, 8, 9-bis, 11 e 18 dello statuto sociale e la proposta di modifica agli stessi che si intende apportare.

1. Modifiche statutarie proposte

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'attuale testo degli articoli 3 (Oggetto), 8 (Assemblea), 9-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 11 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale).

Le modifiche proposte mirano, da un lato, ad adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e agli orientamenti Consob in materia di maggiorazione del diritto di voto, dall'altro, a rendere lo statuto sociale più funzionale alle attuali esigenze organizzative della Società e del gruppo ed a semplificare il procedimento di convocazione dell'assemblea.

Con riferimento alle modifiche agli articoli 11 e 18 relative alla disciplina delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate si segnala che in data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") che hanno modificato gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate. Prima della Legge di Bilancio 2020, era previsto che le società quotate, nella composizione degli organi sociali, dovessero rispettare un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un quinto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo per il primo mandato, e un terzo per i successivi due mandati. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato, pari ad "almeno due quinti" ed ha inoltre stabilito che tale criterio di riparto si applichi per "sei mandati consecutivi" a decorrere "dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge", avvenuta il 1° gennaio 2020.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 144-undecies.1, del Regolamento Emittenti prevede che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

1.1. Modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale di DiaSorin

Si propone di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale relativo all'oggetto precisando che l'esercizio delle attività previste dall'attuale oggetto sociale della Società possano avvenire sia direttamente, sia indirettamente per il tramite di società controllate. Tale modifica non comporta una variazione dell'oggetto sociale di DiaSorin in termini di settore imprenditoriale, merceologico e di servizi in cui la Società opera attualmente, ma chiarisce in maniera esplicita la possibilità che la Società eserciti le attività volte al raggiungimento dell'oggetto sociale anche indirettamente tramite società controllate, come già accade con riferimento all'attività che viene esercitata tramite le società controllate estere.

La modifica proposta è funzionale a chiarire la clausola statutaria relativa all'oggetto sociale e ad una possibile migliore organizzazione della struttura del gruppo.

1.2. Modifica dell'articolo 8 dello statuto sociale di DiaSorin

Si propone di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale relativo all'assemblea dei soci prevedendo che l'assemblea ordinaria e straordinaria siano convocate in unica convocazione, fermo restando che qualora il consiglio di amministrazione dovesse ritenerlo opportuno, nell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere indicato anche il giorno della seconda o terza convocazione.

La modifica proposta è funzionale a rendere la previsione statutaria coerente con il disposto dell'articolo 2369 del cod. civ. e favorire lo svolgimento dell'assemblea in unica convocazione.

1.3. Modifica dell'articolo 9-bis dello statuto sociale di DiaSorin

Si propone di modificare l'articolo 9-bis dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto in assemblea.

Con la modifica si prevede che la maggiorazione del diritto di voto sia automatica al verificarsi delle condizioni previste nello statuto (decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta delle azioni), senza che l'attestazione circa la permanenza dell'iscrizione nell'apposito registro da parte dall'intermediario presso il quale sono registrate le azioni debba essere richiesta da parte del titolare delle azioni per il riconoscimento del diritto. La maggiorazione del diritto di voto avrà pertanto effetto dalla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) ai fini della partecipazione ad un'assemblea successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La modifica è funzionale ad adeguare le disposizioni in materia di maggiorazione del diritto di voto all'orientamento Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019.

1.4. Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale di DiaSorin

Si propone di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale in merito alle percentuali che legittimano la presentazione delle liste e alla composizione delle liste ai fini del rispetto della disciplina relativa all'equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e controllo di società quotate.

Con la prima modifica si prevede che possano presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari a quella stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del Regolamento Emittenti e che sarà indicata nell'avviso di convocazione. In precedenza era indicata la percentuale del capitale sociale nella misura fissa del 2,5%. La modifica proposta è funzionale a consentire che la previsione statutaria sia sempre coerente con le disposizioni della Consob in materia.

Con la seconda modifica si prevede che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione al fine del rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di

equilibrio tra generi all'interno dell'organo collegiale di amministrazione. La modifica proposta è funzionale ad adeguare lo statuto sociale alle recenti modifiche normative in materia di equilibrio tra i generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e a far sì che lo statuto sociale sia sempre coerente alle previsioni normative di volta in volta vigenti.

1.5. Modifica dell'articolo 18 dello statuto sociale di DiaSorin

Si propone di modificare l'articolo 18 dello statuto sociale in merito alle percentuali che legittimano la presentazione delle liste e alla composizione delle liste ai fini del rispetto della disciplina relativa all'equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e controllo di società quotate.

Con la prima modifica si prevede che possano presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari a quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. In precedenza era indicata la percentuale del capitale sociale nella misura fissa del 2,5%. La modifica proposta è funzionale a consentire che la previsione statutaria sia sempre coerente con le disposizioni della Consob in materia.

Con la seconda modifica si prevede che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo tale che i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e i primi due candidati alla carica di sindaco supplente appartengano a generi diversi al fine del rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi all'interno dell'organo collegiale di controllo. La modifica proposta è funzionale ad adeguare lo statuto sociale alle recenti modifiche normative in materia di equilibrio tra i generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Testo vigente Proposte di modifica
Art. 3 -
Oggetto
Art. 3 -
Oggetto
La Società ha per oggetto
l'esercizio, in Italia e
all'estero, delle seguenti attività:
La Società
ha per oggetto l'esercizio, in Italia e
all'estero, direttamente o indirettamente per il
tramite di società controllate,
delle seguenti
attività:
-
fabbricazione, produzione, commercio di
prodotti
diagnostici,
farmaceutici,
radioisotopi
e
prodotti
chimici,
con
esclusione
della
vendita
al
minuto
di
medicinali;
-
fabbricazione, produzione, commercio di
prodotti
diagnostici,
farmaceutici,
radioisotopi
e
prodotti
chimici,
con
esclusione
della
vendita
al
minuto
di
medicinali;
-
produzione, commercializzazione, studio,
ricerca e sperimentazione di strumenti e di
tutti quei prodotti che siano comunque affini
o
che
presentino
interesse
nel
campo
biomedico ed in settori ad esso affini;
-
produzione, commercializzazione, studio,
ricerca e sperimentazione di strumenti e di
tutti quei prodotti che siano comunque affini
o
che
presentino
interesse
nel
campo
biomedico ed in settori ad esso affini;
-
progettazione, realizzazione, commercio e
ricerca d'impianti
e delle relative tecnologie
nei settori predetti d'attività.
-
progettazione, realizzazione, commercio e
ricerca d'impianti e delle relative tecnologie
nei settori predetti d'attività.
[omissis] [omissis]

2. Testo delle modifiche statutarie a confronto

Art. 8 - Art. 8 -
Assemblea Assemblea
[omissis] [omissis]
L'Assemblea è convocata mediante avviso,
contenente
le
informazioni
previste
dalla
vigente disciplina, pubblicato nei termini di
legge:
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è
convocata
in
unica
convocazione
mediante
avviso, contenente le informazioni previste dalla
vigente disciplina, pubblicato nei termini di
legge:
- -
sul sito internet della Società; sul sito internet della Società;
- -
ove necessario per disposizione inderogabile o ove necessario per disposizione inderogabile o
deciso dagli amministratori, per estratto su un deciso dagli amministratori, per estratto su un
quotidiano a diffusione nazionale; quotidiano a diffusione nazionale;
- -
con le altre modalità previste dalla disciplina con le altre modalità previste dalla disciplina
anche regolamentare pro tempore vigente. anche regolamentare pro tempore vigente.
Nell'avviso di convocazione può essere indicato
il giorno per la seconda e, per le assemblee
straordinarie, la terza convocazione.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo
ritenga opportuno, potrà indicare nell'avviso di
convocazione può essere indicato
il giorno per
la seconda e, per le assemblee straordinarie, la
terza convocazione.
Art. 9-bis - Art. 9-bis -
Maggiorazione del diritto di voto Maggiorazione del diritto di voto
Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i
presupposti
e
le
condizioni
previste
dalla
normativa anche regolamentare vigente e dal
presente statuto, dispone, relativamente alle
azioni possedute in via continuativa da almeno
ventiquattro mesi, ed a
partire dalla data di cui
al comma successivo, di due voti per ogni
azione.
Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i
presupposti
e
le
condizioni
previste
dalla
normativa anche regolamentare vigente e dal
presente statuto, dispone, relativamente alle
azioni possedute in via continuativa da almeno
ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui
al comma successivo, di due voti per ogni
azione.
La maggiorazione del voto si consegue, previa La maggiorazione del voto si consegue, previa
iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9- iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 9-
quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"): quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):
a) con il decorso di ventiquattro mesi
di titolarità
ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale
(il
"Periodo")
attestata
da
apposita
comunicazione rilasciata dall'intermediario che
tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ai
sensi
della
normativa
vigente
(l'"Intermediario"), su
richiesta del titolare in
conformità
all'art.
23-bis,
comma
3,
del
Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia
recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata,
di
liquidazione,
dei
sistemi
di
garanzia e delle relative società di gestione,
provvedimento
del
22
febbraio
2008
(il
"Regolamento Congiunto"), e quindi con il
permanere continuativo dell'iscrizione per il
Periodo;
a) per ogni azione
con il decorso di ventiquattro
mesi di titolarità ininterrotta (il "Periodo") in
virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio
del
diritto
di
voto
attestata
dall'iscrizione
nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata
nonché da apposita comunicazione rilasciata
dall'intermediario che tiene i conti sui quali
sono registrate le azioni ai sensi della normativa
vigente (l'"Intermediario"), su richiesta del
titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3,
del
Regolamento
congiunto
Consob-Banca
d'Italia recante la disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi
di garanzia e delle relative società di gestione,
provvedimento
del
22
febbraio
2008
(il
"Regolamento Congiunto"), e quindi con il

b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto attestante il possesso azionario e contenente la clausola "fino a revoca" nonché le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

b) a seguito di istanza del titolare che intenda richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il quale deve formulare la richiesta, per tutte o anche solo per parte delle azioni possedute, all'Intermediario a mezzo di apposito modulo pubblicato sul sito internet della Società; l'Intermediario inoltra la richiesta alla Società, unitamente alla comunicazione dal medesimo rilasciata in conformità all'art. 23-bis44, commi 1 e 2, del Provvedimento unico sul post-trading di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata (il "Regolamento Congiunto") attestante il possesso azionario e contenente la clausola "fino a revoca" nonché le informazioni di cui all'art. 2141, comma 2, del Regolamento Congiunto, a mezzo di posta elettronica certificata; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta formulata all'Intermediario e da quest'ultimo inoltrata alla Società dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. 58/1998; la Società, previo accertamento dell'esistenza dei presupposti di legge e del presente statuto, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini di cui al successivo art. 9-quater, dando riscontro della suddetta iscrizione al titolare;

c) con effetto dalla prima nel tempo tra (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date) ai fini della partecipazione ad un'Assemblea successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto. di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata.

La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di articolo; restando inteso che qualora la comunicazione dell'Intermediario di cui alla lettera a) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione del voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione del voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'Intermediario di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo;

Nei casi di cui al secondo comma, lettera c), e terzo comma che precedono, il titolare deve avanzare richiesta all'Intermediario di attribuzione della maggiorazione del voto per le azioni che abbiano maturato tale diritto ai sensi di legge e del presente statuto, a mezzo di apposito modulo che sarà fornito dall'Intermediario medesimo e al quale sarà altresì richiesto il rilascio della comunicazione di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo; l'Intermediario inoltra quindi la richiesta alla Società, unitamente alla predetta comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata.

La maggiorazione del voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis44, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

La maggiorazione del voto si estende, previa comunicazione dell'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis44, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di

aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

[omissis]

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare di azioni maggiorate in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione del voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

[omissis]

La maggiorazione del voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'Intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis44, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso

[omissis] integrale del Periodo. [omissis] Art. 11 - Consiglio di Amministrazione [omissis] Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Art. 11 - Consiglio di Amministrazione [omissis] Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla

nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione
avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria,
ovvero la diversa percentuale eventualmente
stabilita
da
disposizioni
di
legge
o
regolamentari.
[omissis]
Le liste che presentino un numero di candidati
pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi, in
modo
che
appartengano
al
genere
meno
rappresentato almeno un quinto (in occasione
del primo mandato successivo al 12 agosto
[omissis]
Le liste che presentino un numero di candidati
pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi,
secondo
quanto
indicato
nell'avviso
di
convocazione ai fini del rispetto della normativa
pro tempore vigente in materia di equilibrio tra

generi. in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati

[omissis]

Art. 18 - Collegio sindacale

[omissis]

Tanti soci che rappresentino almeno la percentuale il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste in materia di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

[omissis]

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano a generi diversi i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e i primi due candidati alla carica di Sindaco supplente l genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque

del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

[omissis]

Art. 18 - Collegio sindacale

[omissis]

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

[omissis]

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e

almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. [omissis] arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. [omissis]

3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le proposte di modifica dello statuto sociale sopra illustrate non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del cod. civ. in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione illustrativa.

Con particolare riferimento alla modifica dell'articolo 3 relativa all'oggetto sociale, si ritiene che la modifica proposta non integri la fattispecie prevista dall'articolo 2437, primo comma, lett. a), del cod. civ., in quanto la stessa non comporta una variazione dell'oggetto sociale di DiaSorin, inteso come settore imprenditoriale (merceologico e di servizi) in cui la società attualmente opera, ma si limita a precisare che la Società possa esercitare la stessa attività imprenditoriale nel medesimo settore merceologico e di servizi in via indiretta, per il tramite di proprie società controllate, come già avviene con le società controllate estere; tale modifica non comporta, pertanto, un cambiamento significativo dell'attività della Società.

*** *** ***

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, ove concordiate con le modifiche sopra illustrate, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Straordinaria di DiaSorin S.p.A., vista la Relazione illustrativa, visto il testo dello statuto previgente e viste le modifiche agli articoli 3, 8, 9-bis, 11 e 18 allo statuto sociale come indicate e illustrate nella Relazione,

delibera

  • 1. di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale di DiaSorin S.p.A. in materia di oggetto della società apportando al testo del predetto articolo le modificazioni e integrazioni indicate nella tabella di confronto contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 2. di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale di DiaSorin S.p.A. in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria apportando al testo del predetto articolo le modificazioni e integrazioni indicate nella tabella di confronto contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 3. di modificare l'articolo 9-bis dello statuto sociale di DiaSorin S.p.A. in materia di maggiorazione dei diritti di voto, apportando al testo del predetto articolo le modificazioni e integrazioni indicate nella tabella di confronto contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 4. di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale di DiaSorin S.p.A. in relazione alla percentuale del capitale sociale che legittima i soci alla presentazione di liste per la nomina del consiglio di amministrazione e alla composizione delle liste ai fini del rispetto dell'equilibrio tra i genere ai sensi della normativa vigente, apportando al testo del predetto

articolo le modificazioni e integrazioni indicate nella tabella di confronto contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

  • 5. di modificare l'articolo 18 dello statuto sociale di DiaSorin S.p.A. in relazione alla percentuale del capitale sociale che legittima i soci alla presentazione di liste per la nomina del collegio sindacale e alla composizione delle liste ai fini del rispetto dell'equilibrio tra i genere ai sensi della normativa vigente, apportando al testo del predetto articolo le modificazioni e integrazioni indicate nella tabella di confronto contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • 6. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione non sostanziale che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Saluggia, lì 11 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Gustavo Denegri