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CY4GATE S.p.A. — AGM Information 2024
Oct 30, 2024
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AGM Information
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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL
26 NOVEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria
Unico punto all'Ordine del Giorno
"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti."
*
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. ("CY4" o la "Società") Vi ha convocati, in conformità con la normativa vigente e con lo statuto sociale della Società, per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e, conseguentemente, alla disposizione, di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357ter del Codice Civile, nonché degli articoli 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 144bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.
Per completezza di rappresentazione, si rammenta che l'Assemblea dei soci di CY4 tenutasi in data 27 aprile 2023 ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per una durata complessiva di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea stessa, in una o più soluzioni, fino a un numero massimo di 450.000 azioni, rappresentative di circa il 2% del capitale sociale della Società alla data della predetta Assemblea, ai sensi degli artt. 2357 e 2357ter del Codice Civile. Il programma di acquisto, avviato in data 8 agosto 2023, è terminato in data 27 febbraio 2024, per raggiungimento del numero massimo previsto di azioni acquistabili.
1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione
La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di dotare la Società – nel rispetto della normativa, anche comunitaria, tempo per tempo vigente e, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti - di un efficace strumento che permetta alla stessa di:
- (i) utilizzare le azioni in portafoglio (anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione, o altro atto di disposizione) nell'ambito di operazioni straordinarie connesse alla realizzazione di possibili progetti industriali e finanziari ovvero nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;
- (ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, nell'ambito di piani di incentivazione a base azionaria in essere ed eventuali futuri piani di incentivazione azionaria, in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dalla Società;

(iii) accrescere il valore per l'azionista anche attraverso il miglioramento della struttura finanziaria della Società e mediante eventuale successivo annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, nel rispetto dei necessari adempimenti societari; e
(iv) compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.
Si precisa che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, inter alia, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.
2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione
Alla data della presente Relazione Illustrativa, il capitale sociale di CY4 è pari a Euro 1.441.499,94 (unmilione quattrocentoquarantuno mila quattrocentonovantanove virgola novantaquattro), suddiviso in n. 23.571.428 (ventitremilioni cinquecentosettantuno mila quattrocentoventotto) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione richiede l'autorizzazione ad acquistare, in una o più volte, entro il termine di cui al successivo Paragrafo 4, un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca quest'ultima, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, ad acquistare un numero di azioni non superiore a n. 450.000 azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di circa il 2% del capitale sociale della Società, alla data dell'assemblea chiamata a deliberare circa l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.
L'acquisto di azioni proprie avverrà, secondo quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. In particolare, con riferimento alle riserve disponibili utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie, si segnala che il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 evidenzia le seguenti riserve:

| (in Euro) | Al 31 di cembre 2023 | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Riserva sovrapprezzo azioni | 108.539.944 | 108 539 944 |
| Altre riserve | (3.552.173) | 355.592 |
| Riserva legale | 355,592 | |
| Riserva attuariale | (76.182) | |
| Riserva FTA | (96.039) | |
| Riserva oneri accessori per aumento di capitale sociale | (2.560.151) | |
| Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari | 213.723 | |
| Riserva negativa per acquisto azioni proprie | (1.600.412) | |
| Riserva stock gront | 211, 295 | |
| Totale riserve | 104.987.771 | 108.895.536 |
| Utili (perdita) portati a nuovo | 15.683.112 | 15.683.112 |
L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte, ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.
3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2358, comma 3, del Codice Civile
Alla data della presente Relazione Illustrativa, CY4 detiene complessivamente n. 450.000 azioni proprie (pari a circa il 2% del relativo capitale sociale). Le società controllate non detengono azioni CY4.
L'autorizzazione all'acquisto di cui alla presente Relazione Illustrativa è conforme al limite disposto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale di CY4. Si precisa che la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione delle operazioni di acquisto.
In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta
L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di CY4.
Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati e con la gradualità ritenuta opportuna nel migliore interesse della Società, fermo il rispetto della normativa, anche di rango europeo, di riferimento e, ove applicabile, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.
Tanto premesso, in considerazione dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.
Ad ogni modo, si rammenta che gli atti di acquisto e disposizione di azioni proprie non possono essere posti in essere nei 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico (c.d. black-out period), salvo il caso in cui: (a) la Società abbia in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o (b) il programma di riacquisto di azioni proprie sia coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.
5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo
Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro temporevigenti, ove applicabili.
In ogni caso, si propone che gli acquisti siano effettuati:
- (i) a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque
- (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.
6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie

Le operazioni d'acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF, dell'articolo 144bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili) e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione propone in particolare che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti. Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi, anche tramite accelerated bookbuilding.
Si precisa che, a norma dell'esenzione di cui all'articolo 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate o della società controllante, assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114bis, del TUF.
Si segnala inoltre che il numero massimo di azioni acquistabili, in ogni giorno di negoziazione, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni CY4 nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto. Si è inoltre stabilito, come ulteriore vincolo rispetto alle predette condizioni e restrizioni normative, che il volume giornaliero degli acquisti non debba superare il 15% del volume negoziato sul mercato nel rispettivo giorno.
7. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate
L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.
8. Proposta di deliberazione
Signori Azionisti, in relazione a quanto sin qui esposto, se d'accordo, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di CY4Gate S.p.A.,
- − esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- − rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
-
- di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari, anche comunitarie, di volta in volta applicabili, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, ad acquistare un numero di azioni non superiore a 450.000 (quattrocentocinquanta mila) azioni ordinarie, rappresentative complessivamente di circa il 2% (due percento) del capitale sociale della Società alla data della presente Assemblea, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni:
- − le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione, e l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo autorizzato;
- − le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- − l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizione attuative, nonché, ove applicabili, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalla Consob;
-
- di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e fermo il rispetto della normativa vigente nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ed ai seguenti termini e condizioni:
- − gli atti di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi, anche tramite accelerated

bookbuilding e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);
- − gli atti di disposizione delle azioni proprie saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;
-
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto."

In sede straordinaria
Unico punto all'Ordine del Giorno
"Proposte di modifica agli articoli 12, 14, 15, 21, 24, 27, e 28 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."
*
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di CY4Gate S.p.A. ("CY4" o la "Società"), Vi ha convocati, in conformità con la normativa vigente e con lo statuto sociale della Società (lo "Statuto"), per sottoporre alla Vostra approvazione le modifiche statutarie illustrate nella presente Relazione Illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 125ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), nonché secondo quanto previsto dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
1. Premessa e ragioni sottese alle proposte di modifica
Le proposte di modifica dello Statuto sono essenzialmente funzionali a promuovere una gestione efficiente delle Assemblee della Società, mediante recepimento nello Statuto di talune novità normative introdotte dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21 "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore in data 27 marzo 2024 (la "Legge Capitali"), che contempla la possibilità, per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato o ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di prevedere statutariamente che l'intervento in Assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio dei relativi diritti di voto avvengano mediante il ricorso in via esclusiva al rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"). In particolare, l'art. 11 della Legge Capitali ha introdotto nel TUF il nuovo art. 135undecies.1, che consente alle predette società di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante il conferimento di deleghe ex articolo 135undecies TUF (nonché deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135 novies TUF, in deroga all'articolo 135undecies, comma 4, TUF) al Rappresentante Designato.
Tale disposizione rende quindi permanente la facoltà di svolgimento delle Assemblee dei soci ordinarie e straordinarie con le medesime modalità originariamente introdotte dal legislatore nel corso dell'emergenza collegata alla pandemia da COVID-19 in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), e poi più volte prorogate nel corso degli ultimi quattro anni.

In tale contesto, si sono evolute le modalità attraverso le quali l'Assemblea esplica la sua funzione informativa e di confronto, che si articolano, sostanzialmente, in tre momenti temporalmente distinti:
- (i) la presentazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle proposte di delibera all'Assemblea;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della relativa documentazione pertinente;
- (iii) l'espressione del voto del socio sulle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione, maturate in un momento antecedente alla riunione assembleare, all'esito – tra l'altro - degli incontri diretti con il management della società in applicazione delle politiche di engagement.
L'introduzione di tale nuova modalità di svolgimento dell'Assemblea degli azionisti è assistita da stringenti garanzie, atte ad assicurare il diritto di presentare individualmente proposte di delibera, porre domande e ottenere risposte dalla società con modalità e tempistiche tali che le proposte presentate e le informazioni fornite possano essere prese in considerazione dagli azionisti in sede di rilascio delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.
Alla luce dell'evoluzione normativa e delle considerazioni sopra rappresentate, nonché sulla scorta della positiva esperienza registrata nel corso delle riunioni assembleari degli ultimi esercizi sociali, svoltesi senza la partecipazione fisica e mediante intervento esclusivo del Rappresentante Designato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale modalità organizzativa abbia facilitato la partecipazione degli azionisti, senza comprimere in alcun modo i loro diritti di informazione e di voto, e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.
Si propone, dunque, di modificare gli attuali articoli 12, 14, 15, 21, 24, 27, e 28 dello Statuto, prevedendo di introdurre la facoltà per CY4 di stabilire – qualora consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e ove previsto nell'avviso di convocazione – che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.
La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione per cui, qualora la Società opti per il ricorso alla partecipazione in assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentate Designato, la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, il tutto nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Tale possibilità, garantita anche in deroga

alle diverse disposizioni statutarie nel contesto del regime emergenziale, è stata poi oggetto di avallo dalla prassi notarile ( 1).
2. Testo della modifica statutaria proposta
Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.
| Testo vigente dello Statuto | Nuovo testo proposto dello Statuto | |
|---|---|---|
| Art. 12 – Convocazione e luogo dell'Assemblea | Art. 12 – Convocazione e luogo dell'Assemblea | |
| 1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. |
1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 4, l'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. |
|
| […omissis…] | […omissis…] | |
| Art. 14 – Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea |
Art. 14 – Partecipazione e rappresentanza del socio in assemblea |
|
| […omissis…] | […omissis…] | |
| 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea |
2. Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che |
( 1 ) Si veda al riguardo la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale: "[…]. Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica" e la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale: "Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. […] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

| mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. |
l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui al successivo art. 14, comma 4, Ccoloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. |
|---|---|
| 3. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo. |
3. Nel caso in cui faccia ricorso alla facoltà di cui al successivo comma 4, la Società potrà prevedere che Ll'assemblea, ordinaria e straordinaria, si svolgapuò svolgersi anche o esclusivamente, ove consentito dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, mediante mezzi di comunicazione a distanza tramite utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o di appositi soggetti incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea |

| sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. |
|
|---|---|
| La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono | |
| presenti il presidente e il soggetto |
|
| verbalizzante ovvero, se il presidente e il | |
| soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'assemblea si considera |
|
| tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo. | |
| Ove l'Assemblea si tenga esclusivamente |
|
| mediante mezzi di telecomunicazione, è facoltà | |
| della Società omettere l'indicazione, nell'avviso | |
| di convocazione, del luogo di convocazione. | |
| 4. La Società può designare, per ciascuna | 4. La Società può designare, per ciascuna |
| assemblea, con indicazione contenuta |
assemblea, con indicazione contenuta |
| nell'avviso di convocazione, un soggetto al | nell'avviso di convocazione, un soggetto al |
| quale i soci possano conferire delega con | quale i soci possano conferire delega con |
| istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le |
istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le |
| modalità previste dalla legge. | modalità previste dalla legge e dalle |
| disposizioni regolamentari vigenti pro tempore |
|
| (il "Rappresentante Designato"). La delega ha | |
| effetto per le sole proposte in relazione alle | |
| quali siano conferite istruzioni di voto. La | |
| Società può prevedere, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135- .1 TUF che undecies |
|
| l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in | |
| Assemblea da parte degli aventi diritto possa | |
| anche avvenire esclusivamente per il tramite del | |
| Rappresentante Designato, secondo quanto | |
| disposto dal Consiglio di Amministrazione e | |
| indicato nell'avviso di convocazione. Al Rappresentante Designato potranno essere |
|
| conferite anche deleghe e sub-deleghe in | |
| conformità alla normativa vigente. pro tempore |
|
| In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, | |
| anche mediante riferimento al sito internet | |
| della Società, le modalità di conferimento delle | |
| deleghe al Rappresentante Designato. |

| Art. 15 – Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione |
Art. 15 – Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione |
|
|---|---|---|
| 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. |
1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimentomancanza, dal vice presidente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, o, in subordine, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti, ove applicabile. |
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| 2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. |
2. Il presidente è assistito da L'assemblea nomina un segretario anche non amministratore e/o non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non amministratori e/o non soci, all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. |
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| 4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti. |
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli intervenuti, ove applicabile. |
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| Art. 21 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo |
Art. 21 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo |
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| 10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: |
10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: |

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "Seconda Lista") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "Terza Lista"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima;
d) resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione dei consiglieri che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c);
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista) (la "Seconda Lista") vengono tratti (i) 2 (due) consiglieri, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale o (ii) 1 (un) consigliere, secondo l'ordine progressivo indicato nella lista medesima, qualora il numero di voti ottenuto da tale lista sia inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno pari alla metà della percentuale di capitale sociale richiesta per la presentazione di una lista), ed a condizione che tale lista non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la Lista di Maggioranza e/o la Seconda Lista (la "Terza Lista"), viene tratto 1 (un) consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima;
d) resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista e/o della Terza Lista e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di

quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.
Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, ai sensi della precedente lettera a), e che – ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista (secondo quanto previsto alla precedente lettera c), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare.
In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.
quella richiesta per la sua presentazione, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.
Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista, ai sensi della precedente lettera a), e che – ove ne ricorrano i presupposti: (i) uno o due amministratori (secondo quanto previsto alla precedente lettera b) saranno tratti dalla Seconda Lista e (ii) un amministratore sarà tratto dalla Terza Lista (secondo quanto previsto alla precedente lettera c), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare sulla base di candidature proposte dai soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – a seconda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente tramite il rappresentante designato - fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
In caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma Capitale Sociale Euro 1.441.499,94 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000 REA RM-1426295 www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com

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Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri l'elezione di un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei Requisiti di Indipendenza e/o, a
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Se al termine della votazione Qualora non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri l'elezione di un numero sufficiente di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione sulla base di candidature di soggetti dotati dei Requisiti di Indipendenza

| seconda dei casi, appartenenti al genere meno rappresentato. |
e/o, a seconda dei casi, appartenenti al genere meno rappresentato proposte dai soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seconda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero |
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| esclusivamente tramite il rappresentante designato. |
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Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra indicate.
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Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, sulla base di candidature proposte dai soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seconda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente tramite il rappresentante designato, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra indicate.

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|---|---|
| Art. 24 – Delibere del consiglio di amministrazione |
Art. 24 – Delibere del consiglio di amministrazione |
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| 2. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale. |
2. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7. |
| […omissis…] | […omissis…] |
| 7. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14 del presente statuto. |
7. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza tramite utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14 del presente statuto. Ove la riunione consiliare si tenga esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza tramite utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, nell'avviso di convocazione è omessa l'indicazione del luogo fisico della riunione. |
| […omissis…] | […omissis…] |
| Art. 27 – Collegio Sindacale | Art. 27 – Collegio Sindacale |
| […omissis…] | […omissis…] |
| 14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati |
14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati |
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma Capitale Sociale Euro 1.441.499,94 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000 REA RM-1426295 www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com

| dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi. |
dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sulla base di candidature proposte dai soci nei termini e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, a seconda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti legittimati possano avvenire direttamente in Assemblea ovvero esclusivamente tramite il rappresentante designato, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi. |
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| Art. 28 – Convocazione, adunanze e deliberazioni del collegio sindacale |
Art. 28 – Convocazione, adunanze e deliberazioni del collegio sindacale |
| […omissis…] | […omissis…] |
| 3. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione. |
3. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza tramite utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, senza necessità che si trovino fisicamente nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14 del presente statuto, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione. Ove la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di comunicazione a distanza tramite utilizzo di |

| sistemi di collegamento audiovisivo e/o |
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| telefonico, nell'avviso di convocazione è |
| omessa l'indicazione del luogo fisico della |
| riunione. |
Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile; ciò in quanto le modifiche statutarie proposte non incidono sul contenuto sostanziale del diritto di partecipazione né di voto del socio, ma intervengono esclusivamente sulla relativa tecnica di esercizio.
3. Proposta di deliberazione
Signori Azionisti,
in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea straordinaria degli azionisti di CY4 ad approvare la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di CY4Gate S.p.A.,
− esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
-
- di modificare – con efficacia a decorrere dalla data di iscrizione della presente deliberazione presso il competente Registro delle Imprese - lo Statuto come da testo proposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e in particolare, gli articoli 12, 14, 15, 21, 24, 27, e 28 dello Statuto, come da testo proposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
-
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra essi disgiunta, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di porre in essere i conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle autorità competenti, ovvero dal Notaio in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, o comunque ritenute utili od opportune;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto e dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno."
*****
Roma, 25 ottobre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma Capitale Sociale Euro 1.441.499,94 Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000 REA RM-1426295 www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com