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Bialetti Industrie — Governance Information 2021
Sep 9, 2021
4065_rns_2021-09-09_a5cd060a-e8cb-473e-9db1-38eeb5915961.pdf
Governance Information
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS D. LGS. N. 58/1998 (TUF) (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
EMITTENTE: BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. SITO WEB: WWW.BIALETTI.COM ESERCIZIO A CUI SI RIFERISCE LA RELAZIONE: 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020 DATA DI APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE: 29 LUGLIO 2021
INDICE
GLOSSARIO
- 1. PROFILO DELL'EMITTENTE
- 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 29 LUGLIO 2021
- 3. COMPLIANCE (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)
- 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
- 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
- 7. COMITATO PER LE NOMINE
- 8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
- 9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- 10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI
- 11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
- 12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTE CORRELATE
- 13. NOMINA DEI SINDACI
- 14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF)
- 15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
- 16. ASSEMBLEE (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)
- 17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)
- 18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
- 19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 20 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE
TABELLE
TABELLA 1: Informazioni sugli Assetti Proprietari TABELLA 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati TABELLA 3: Struttura del Collegio Sindacale
ALLEGATI
Cariche ricoperte dagli amministratori al 29 luglio 2021
Cariche ricoperte dai sindaci al 29 luglio 2021
Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144-decies Regolamento Emittenti) Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144-decies Regolamento Emittenti) Statuto in vigore al 29 luglio 2021
Nuovo Statuto di cui è proposta l'adozione all'Assemblea che sarà convocata in prima convocazione per il giorno 30 settembre 2021 e in seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2021.
GLOSSARIO
Accordo di Opzione di Acquisto: l'accordo, che sarà sottoscritto alla Data di Esecuzione, in forza del quale NewCo concederà a Ristretto un'opzione di acquisto avente ad oggetto fino a un numero di azioni di Bialetti rappresentative di una percentuale del capitale sociale tale da far sì che la partecipazione detenuta da Ristretto in Bialetti raggiunga il 25%, sostitutivo dell'accordo di opzione di acquisto sottoscritto tra Bialetti Holding e Ristretto il 28 maggio 2019.
Accordo di Ristrutturazione: l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto in data 27 febbraio 2019 tra, inter alios, la Società, Sculptor Investments IV S.à r.l. e Ristretto (veicoli di investimento entrambi gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Sculptor Capital Management Inc.), Moka Bean S.r.l. e talune banche creditrici.
Atto di Pegno Azioni Conto Titoli: il pegno ai sensi della legge di Lussemburgo che NewCo si impegna a costituire, ai sensi del Nuovo Accordo di Ristrutturazione alla Data di Esecuzione, sul conto titoli in Lussemburgo che sarà aperto da NewCo sul quale verranno trasferite tutte le azioni Bialetti di titolarità della stessa a garanzia delle obbligazioni della Società derivanti dai Prestiti Obbligazionari.
Atto di Pegno Azioni NewCo: l'atto di pegno di primo grado su tutte le azioni di NewCo di titolarità di Bialetti Holding, che Bialetti Holding si è impegnata a costituire, ai sensi del Nuovo Accordo di Ristrutturazione alla Data di Esecuzione, a garanzia delle obbligazioni della Società derivanti dai Prestiti Obbligazionari.
Aumento di Capitale: l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6.475.401,56, deliberato dal Consiglio della Società in data 11 luglio 2019, in parziale esercizio della delega conferita, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria di Bialetti in data 18 gennaio 2019, conclusosi in data 3 dicembre 2019 con l'integrale sottoscrizione e la conseguente emissione di n. 46.719.834 azioni ordinarie Bialetti, per un controvalore complessivo di Euro 6.475.368,99.
Bialetti, Emittente o Società: Bialetti Industrie S.p.A., con sede legale in Coccaglio, Via Fogliano n. 1.
Bialetti Holding: Bialetti Holding S.r.l., società unipersonale, con sede legale in Coccaglio, Via Fogliano n. 1.
Calendario degli Eventi Societari 2021: il calendario degli eventi societari comunicato il 29 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento di Borsa, come successivamente modificato.
Cessioni: la cessione pro soluto a favore di illimity del 100% dei crediti vantati nei confronti di Bialetti da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banco BPM S.p.A., nonché la cessione pro soluto a favore di Illimity del 50% dei crediti vantati da Moka Bean S.r.l. nei confronti della Società.
Codice Civile, Cod. civ. o C.C.: il codice civile di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (come successivamente modificato).
Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate pubblicato il 31 gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di Bialetti.
Data di Esecuzione: subordinatamente al verificarsi, ovvero alla rinuncia (in tutto o in parte), delle condizioni
sospensive all'Esecuzione previste dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, il 10° giorno lavorativo successivo a quello in cui si sia verificata l'omologa definitiva del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, ovvero la diversa data concordata tra le relative parti.
Esecuzione: l'esecuzione degli adempimenti e delle attività previsti nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione, tra cui la sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale e dell'Accordo di Opzione di Acquisto e dell'Atto di Pegno Azioni NewCo e dell'Atto di Pegno Azioni Conto Titoli, l'emissione del Prestito Obbligazionario Illimity, il pagamento da parte di illimity del prezzo di acquisto dei crediti previsto dalle Cessioni, e il conferimento, ovvero il trasferimento, a favore di NewCo di tutte le azioni Bialetti di titolarità di Bialetti Holding.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione, vale a dire l'esercizio 2020.
Gruppo Bialetti o Gruppo: Bialetti e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile e collegate ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, che rientrano nel suo perimetro di consolidamento.
Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Legge Fallimentare: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come successivamente modificato).
MTA: il comparto di mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
NewCo: società di nuova costituzione interamente controllata da Bialetti Holding.
Nuovo Accordo di Ristrutturazione: l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, la Società, la società di investimenti Ristretto, Moka Bean S.r.l., Illimity Bank S.p.A. e AMCO - Asset Management Company S.p.A., in sostituzione dell'Accordo di Ristrutturazione, il quale diventerà efficace alla Data di Esecuzione.
Nuovo Patto Parasociale: il patto parasociale che sarà sottoscritto alla Data di Esecuzione tra NewCo, Bialetti Holding, la società di investimenti Ristretto e Illimity Bank S.p.A. relativamente a Bialetti, in sostituzione del Patto Parasociale, le cui pattuizioni saranno rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.
Nuovo Piano Industriale: il piano industriale, economico e finanziario del Gruppo Bialetti per il periodo 2020- 2024 sotteso al Nuovo Accordo di Ristrutturazione.
Nuovo Statuto: lo statuto sociale di Bialetti di cui è proposta l'adozione all'Assemblea della Società che sarà convocata per il giorno 30 settembre 2021 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2021.
Patto Parasociale: il patto parasociale sottoscritto in data 27 febbraio 2019 tra Bialetti Holding e la società di investimenti Ristretto, le cui pattuizioni sono rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF e sono relative a Bialetti, come successivamente modificato dall'accordo modificativo del 28 maggio 2019.
Piano Industriale: il piano industriale, economico e finanziario del Gruppo Bialetti per il periodo 2018-2023, sotteso all'Accordo di Ristrutturazione.
PMI: le piccole e medie imprese emittenti azioni quotate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF.
Prestiti Obbligazionari: congiuntamente, il Prestito Obbligazionario Sculptor e il Prestito Obbligazionario Illimity.
Prestito Obbligazionario Illimity: le obbligazioni (notes) prededucibili ai sensi dell'articolo 182-quater, comma 1, Legge Fallimentare, che saranno emesse dalla Società alla Data di Esecuzione per un importo pari a Euro 10.000.000,00.
Prestito Obbligazionario Sculptor: le obbligazioni (notes) prededucibili ai sensi dell'articolo 182-quater, comma 1, Legge Fallimentare denominate "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", emesse dalla Società e sottoscritte integralmente da Ristretto il 28 maggio 2019.
Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate: il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che la Società ha redatto ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Ristretto: Sculptor Ristretto Investment S.à r.l., veicolo di investimento di diritto lussemburghese facente capo in ultima istanza a Sculptor Capital Management Inc.
"SFP Subordinati": Strumenti Finanziari Partecipativi di equity che saranno sottoscritti alla Data di Esecuzione da Illimity e AMCO
"SFP Junior": Strumenti Finanziari Partecipativi di equity che saranno sottoscritti da Moka Bean per un importo massimo pari al credito chirografario tempo per tempo vantato dalla stessa nei confronti di Bialetti, al fine di riportare il patrimonio netto di Bialetti a Euro 3,5 mln in caso di discesa del medesimo sotto tale ammontare.
Statuto: lo statuto sociale vigente di Bialetti, iscritto al Registro delle Imprese di Brescia in data 5 dicembre 2019.
TUF o Testo Unico della Finanza: il testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato).
PREMESSA
La presente Relazione, approvata dal Consiglio in data 29 luglio 2021, intende fornire un quadro generale e completo sul sistema di governo societario adottato da Bialetti.
Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia, in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni di Borsa Italiana S.p.A., la Relazione riporta le informazioni sugli assetti proprietari e sull'adesione di Bialetti al Codice di Autodisciplina, nell'edizione da ultimo aggiornata a luglio 2018, motivando le scelte effettuate nell'applicazione dei principi di autodisciplina, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate. Si precisa che Bialetti provvederà all'adozione e all'implementazione del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate pubblicato il 31 gennaio 2020 nel corso della seconda parte dell'esercizio 2021 in considerazione del fatto che nella prima parte di tale esercizio il management e le competenti strutture della Società sono stati impegnati nella realizzazione dell'operazione di ristrutturazione e della manovra finanziaria che ha portato alla stipula del Nuovo Accordo di Ristrutturazione. Sarà data informazione al mercato circa l'applicazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2021 che Bialetti pubblicherà nel corso del 2022.
Le informazioni contenute nella presente Relazione sono riferite all'esercizio 2020 e, in relazione a specifici temi, aggiornate al 29 luglio 2021 e, ove espressamente indicato, alla data della riunione del Consiglio che l'ha approvata.
1. PROFILO DELL'EMITTENTE
Il Gruppo Bialetti produce e commercializza prodotti rivolti al mondo della preparazione del caffè (caffettiere elettriche e non - caffè porzionato in capsule o in polvere oltre che tè e infusi in capsule) e strumenti da cottura e accessori da cucina.
Attenzione ai bisogni dei consumatori e clienti, sviluppo e produzione di nuovi prodotti, impegno sociale, rispetto etico verso ogni interlocutore interno e esterno, salvaguardia dell'ambiente e attenzione al territorio circostante sono i valori che ispirano l'agire quotidiano del Gruppo Bialetti.
La struttura organizzativa di Bialetti è articolata secondo il modello tradizionale, che prevede l'affidamento in via esclusiva della gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di vigilanza sono attribuite al Collegio Sindacale e quelle di controllo contabile alla società di revisione KPMG S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno alcuni comitati con funzioni propositive e consultive: il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per le Nomine.
Il modello di governance è completato dal complesso di poteri e deleghe, dalle procedure per il controllo interno, dal Codice Etico, dal Codice di comportamento in materia di internal dealing e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, tutti approvati dal Consiglio, cui devono attenersi Amministratori, Sindaci, dipendenti e, in alcuni casi, coloro che instaurano rapporti contrattuali con la Società.
Alla data della Relazione, la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w.quater.1) del TUF1 . La tabella che segue indica le soglie rilevanti ai fini della qualificazione della Società quale PMI e, in particolare, il valore della capitalizzazione della stessa negli ultimi tre esercizi quali comunicati alla Consob dalla Società ai fini della pubblicazione dei medesimi da parte della Consob.
| CAPITALIZZAZIONE | CAPITALIZZAZIONE | CAPITALIZZAZIONE MEDIA |
|---|---|---|
| MEDIA 2020 | MEDIA 2019 | 2018 |
| 16,6 milioni | 30,9 milioni | 44,9 milioni |
2.INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI(EX ART.123-BIS, COMMA 1, TUF)- ALLA DATA DEL 29 LUGLIO 2021
1 Art. 1, comma 1, lett. w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)
Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato dell'Emittente ammonta ad Euro 11.454.798,30. Nella Tabella 1 riportata in Appendice sono indicate le categorie di azioni che compongono il capitale sociale. Non esistono piani di incentivazione a base azionaria. Le azioni dell'Emittente sono negoziate sul MTA.
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)
Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento di titoli.
L'articolo 5, comma 3, dello Statuto dispone che nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
Per completezza si segnala la sussistenza di clausole di change of control, descritte nel successivo punto h).
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)
Nella Tabella 1 riportata in Appendice sono indicati gli azionisti che direttamente o indirettamente detengono, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto, così come emergenti dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 29 luglio 2021.
d) Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)
Non sussistono sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti.
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)
Non sussistono restrizioni al diritto di voto.
g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)
In data 27 febbraio 2019 è stato sottoscritto il Patto Parasociale, successivamente modificato in data 28 maggio 2019, funzionale alla stabilizzazione della corporate governance di Bialetti ai fini dell'esecuzione del Piano Industriale sotteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare sottoscritti tra, inter alios, Bialetti Holding, Bialetti e Ristretto in data 27 febbraio 2019.
Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano Bialetti Holding (che alla data di sottoscrizione del patto era titolare di n. 69.939.429 azioni ordinarie Bialetti, pari al 64,72% del capitale sociale della Società) e Ristretto e hanno pertanto ad oggetto: (i) n. 69.939.429 azioni ordinarie Bialetti di titolarità di Bialetti Holding, pari al 64,72% del capitale sociale della Società alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale; e (ii) tutte le azioni ordinarie Bialetti tempo per tempo di titolarità di Ristretto ovvero di suoi aventi causa.
Ai sensi del Patto Parasociale, Bialetti Holding e Ristretto, si sono obbligati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:
(i) a far sì che, per l'intera durata del Patto Parasociale, il Consiglio di Bialetti sia composto da 8 consiglieri (ovvero dal minor numero di consiglieri – in ogni caso non inferiore a 5 – sufficiente ad assicurare, da un lato, il rispetto della normativa applicabile e dello Statuto e, dall'altro lato, la nomina dell'Amministratore Ristretto (come infra definito) quale amministratore di Bialetti); e
(ii) per ciascuna elezione del Consiglio di Bialetti, a presentare congiuntamente (e votare in favore di) una lista di candidati che dovrà contenere, quale terzo nominativo della stessa, un candidato indicato da Ristretto (l'"Amministratore Ristretto").
(iii) qualora uno dei componenti del Consiglio rassegni le dimissioni ovvero cessi per qualsivoglia ragione dalla carica prima della scadenza del loro mandato:
(a) a far sì che il Consiglio nomini quale nuovo amministratore un soggetto indicato dalla stessa parte del Patto Parasociale ad aver indicato l'amministratore dimissionario / cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile;
(b) a votare a favore della conferma della cooptazione di cui sopra nel corso della prima assemblea successiva alla cooptazione stessa;
(iv) a far sì che il Consiglio costituisca un comitato esecutivo composto dall'amministratore delegato (cui sarà attribuita la carica di presidente del comitato esecutivo), dal presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero da altro amministratore designato da Bialetti Holding) e dall'Amministratore Ristretto;
- (v) a far sì che al predetto comitato esecutivo sia attribuito il potere di assumere le decisioni in relazione a: (a) valutazione ed esecuzione di qualsiasi operazione rilevante non espressamente prevista dal
- Piano Industriale;
- (b) gestione e approvazione delle spese di marketing;
- (c) valutazione ed esecuzione della strategia di hedging;
- (d) valutazione ed esecuzione di vendita al dettaglio del gruppo;
(vi) a far sì che il comitato esecutivo deliberi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, fermo restando che in caso di parità prevarrà il voto del presidente del comitato esecutivo medesimo (c.d. casting vote);
(vii) a far sì che, per l'intera durata del Patto Parasociale, il signor Francesco Ranzoni, come precedentemente selezionato da Bialetti Holding, sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti e il signor Egidio Cozzi, come precedentemente selezionato da Bialetti Holding, sia nominato amministratore delegato di Bialetti, con i poteri a quest'ultimo già conferiti nel corso della riunione del Consiglio tenutasi in data 8 febbraio 2019.
L'efficacia del Patto Parasociale ha avuto decorso dal 28 maggio 2019 e la sua durata è pari a tre anni, fermo restando quanto di seguito indicato in merito alla sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale. Qualora gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare siano risolti o cessino di essere efficaci, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento successivamente alla data di closing dell'Operazione, le parti sono liberate dagli obblighi assunti ai sensi del Patto Parasociale.
Bialetti Holding e Ristretto si sono impegnate a negoziare in buona fede, prima della scadenza del Patto Parasociale, un nuovo patto parasociale avente termini e condizioni sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Patto Parasociale stesso.
Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 4 marzo 2019 e, successivamente, in data 31 maggio 2019 e le informazioni essenziali ad esso relative sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Bialetti, all'indirizzo www.bialetti.it.
Con la sottoscrizione del Nuovo Accordo di Ristrutturazione, avvenuta in data 19 luglio 2021, Ristretto, Illimity Bank S.p.A., in qualità di sottoscrittore del Prestito Obbligazionario Illimity, e Bialetti Holding (per conto di NewCo) si sono impegnati a sottoscrivere il Nuovo Patto Parasociale, sostitutivo del Patto Parasociale e anch'esso di durata triennale, alla Data di Esecuzione.
Il Nuovo Patto Parasociale, finalizzato a disciplinare la governance di Bialetti, prevede, inter alia, che la Società sia amministrata da un Consiglio composto da 9 membri (di cui 1 (uno) amministratore designato da Ristretto e 1 (uno) amministratore designato da Illimity Bank S.p.A.), la nomina del dott. Egidio Cozzi quale amministratore delegato della Società e le relative attribuzioni, la nomina di un marketing and commercial manager nella persona di Elisa Albanese nonché ulteriori disposizioni concernenti la composizione e il funzionamento del comitato esecutivo.
La comunicazione del Nuovo Patto Parasociale e la pubblicazione del relativo estratto e delle informazioni essenziali saranno effettuate, successivamente alla sottoscrizione dello stesso, nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Si segnala che, ai fini di quanto precede, Bialetti Holding e NewCo si impegneranno in forza del Nuovo Patto Parasociale a provvedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, chiamata a deliberare in merito alla nomina dei 2 nuovi amministratori previo innalzamento del numero di consiglieri da 7 a 9, alla Data di Esecuzione.
Si segnala altresì che la dott.ssa Elisa Albanese è stata nominata marketing and commercial manager di Bialetti in data 1 febbraio 2021.
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)
Il Nuovo Accordo di Ristrutturazione può essere risolto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile e senza effetti retroattivi, inter alia, qualora si verifichi un "cambio di compagine sociale" non consentito dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione stesso. Il "cambio di compagine sociale" è definito come il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: (a) il signor Francesco Ranzoni, in forza di una o più operazioni, direttamente o indirettamente, cessi di essere titolare del 35% del capitale sociale di Bialetti (ivi incluse le azioni aventi diritti di voto e qualsiasi altra categoria di azioni Bialetti); e/o (b) il signor Francesco Ranzoni cessi di detenere e/o esercitare, direttamente o indirettamente, in forza di una o più operazioni, il diritto di esercitare almeno il 35% dei voti nell'assemblea della Società (salvo il caso in cui ciò dovesse avvenire per effetto dell'escussione dei pegni concessi in forza dell'Atto di Pegno Atto di Pegno Conto Titoli e dell'Atto di Pegno Azioni NewCo).
Si segnala che il Nuovo Accordo di Ristrutturazione prevede l'obbligo in capo alla Società, Bialetti Holding, NewCo e Ristretto, a decorrere dal 28 maggio 2023, di porre in essere una procedura volta a realizzare la dismissione dell'intero complesso aziendale dell'Emittente oppure la cessione di tutte le partecipazioni rappresentative del capitale sociale dell'Emittente di titolarità di NewCo e di Ristretto.
Clausola di cambio di controllo del medesimo tenore è altresì prevista: (i) nell'accordo quadro (Amended Framework Agreement) sottoscritto il 19 luglio 2021 tra, inter alios, Bialetti, Bialetti Holding, Moka Bean S.r.l. e Ristretto a parziale modifica del "Framework Agreement" sottoscritto il 23 novembre 2018 e successivamente modificato con accordi del 27 febbraio e 15 luglio 2019; e (ii) nei regolamenti dei Prestiti Obbligazionari. In particolare, si segnala che, in caso di "cambio della compagine sociale" nei termini sopra illustrati, i Prestiti Obbligazionari saranno interamente scaduti ed esigibili e dovranno essere rimborsati da Bialetti per capitale e interessi.
Lo Statuto non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104, commi 1 e 2, TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, TUF.
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)
L'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 18 gennaio 2019 ha attribuito al Consiglio, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. per il periodo di 24 mesi dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Società fino ad un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale da offrirsi in opzione ai soci.
In data 11 luglio 2019, in parziale esecuzione della delega conferita il 18 gennaio 2019 dalla predetta Assemblea straordinaria, il Consiglio ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie Bialetti prive di valore nominale espresso da offrire in opzione agli azionisti della Società. L'offerta in opzione, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 4 novembre 2019 e termine il 21 novembre 2019, si è conclusa in data 3 dicembre 2019 con l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e la conseguente emissione di n. 46.719.834 azioni ordinarie Bialetti, per un controvalore complessivo di Euro 6.475.368,99.
Alla data di redazione della presente Relazione tale delega non è più in vigore.
Alla data di redazione della presente Relazione, Bialetti detiene n. 164.559 azioni proprie e non sono in essere autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. C.C.)
Alla data della presente Relazione Bialetti non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile e non è controllata di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Si ricorda, infatti, che il principale azionista della Società è Bialetti Holding e che, a esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, la medesima Bialetti Holding ha visto diluire la propria partecipazione nel capitale della Società perdendo, conseguentemente, il controllo di diritto dell'Emittente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.
Bialetti Holding resta, tuttavia, l'azionista rilevante e di riferimento della Società che può esercitare un controllo di fatto sull'Emittente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359, comma 1, n. 2 del Codice Civile.
Si segnala che Bialetti Holding è una mera holding di partecipazioni, priva di qualsiasi struttura operativa. Non esiste alcuna procedura autorizzativa o informativa della Società nei rapporti con la controllante e, pertanto la Società definisce in piena autonomia i propri indirizzi strategici ed operativi disponendo (i) di una articolata organizzazione, in grado di assolvere a tutte le attività aziendali, (ii) di un proprio distinto processo di pianificazione strategica e finanziaria e (iii) di capacità propositiva propria in ordine alla attuazione e alla evoluzione del business.
In esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, le azioni Bialetti di titolarità di Bialetti Holding saranno trasferite in capo a NewCo, la quale diventerà azionista diretto della Società alla Data di Esecuzione.
Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, la società Bialetti Store S.r.l., controllata da Bialetti, ha indicato quest'ultima quale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.
* * *
Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera i), TUF ("gli accordi tra la società e gli amministratori … che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto") sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e disponibile sul sito internet della Società www.bialetti.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Relazioni sulla Remunerazione.
Le informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma 1, lettera l), TUF ("le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori … nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio (Sezione 4.1).
3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)
L'Emittente ha adottato il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. (consultabile sul sito http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm) nella versione vigente del luglio 2018. La Società provvederà ad adeguare il proprio sistema di governance alle previsioni del Codice di Corporate Governance nel corso della seconda parte dell'esercizio 2021 in considerazione del fatto che nella prima parte di tale esercizio il management e le competenti strutture della Società sono stati impegnati nella realizzazione dell'operazione di ristrutturazione e della manovra finanziaria che ha portato alla stipula del Nuovo Accordo di Ristrutturazione. Sarà data informazione al mercato circa l'applicazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2021 che Bialetti pubblicherà nel 2022. Il Codice di Corporate Governance è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. alla pagina: https://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/codice.htm.
È di seguito dettagliatamente descritta la struttura di governo societario dell'Emittente rispetto alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, con illustrazione delle ragioni di eventuali scostamenti.
L'Emittente e/o le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'Emittente.
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE (EX ART.123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), TUF)
La nomina e la sostituzione degli Amministratori è disciplinata dall'articolo 14 dello Statuto che - nel testo vigente alla data della Relazione - per completezza si riporta integralmente qui di seguito.
"ART. 14
1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.
2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147 ter").
5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero - in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa pro tempore vigente, con le regole seguenti:
a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della Lista di Maggioranza, ed esse sono elette in luogo dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante;
b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'applicazione, mutatis mutandi, dei procedimenti sopra previsti al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle quote di genere prescritte dalla normativa pro tempore vigente e la presenza del numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 previsto della normativa pro tempore vigente.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.".
In particolare, nel citato articolo dello Statuto sono illustrate le disposizioni statutarie che disciplinano:
- il funzionamento del voto di lista;
- la quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste (in proposito si segnala che ai sensi degli artt. 144-quater e 144-septies del Regolamento Emittenti, nonché delle determinazioni Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 e n. 44 del 29 gennaio 2021, la percentuale di partecipazione per la presentazione di liste di candidati nel Consiglio di Amministrazione della Società è attualmente pari al 2,5%). Lo Statuto prevede inoltre che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno
conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
- il meccanismo previsto per assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in base a quanto richiesto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF;
- il meccanismo previsto per assicurare l'elezione di almeno un amministratore di minoranza, in base a quanto richiesto dall'articolo 147-ter, comma 3, TUF, nonché il numero di amministratori riservati alle liste di minoranza, illustrando sinteticamente il meccanismo di nomina adottato per la scelta dei candidati delle varie liste presentate;
- il meccanismo previsto per assicurare l'elezione del numero minimo di amministratori indipendenti in base a quanto richiesto dall'articolo 147-ter, comma 4, TUF.
In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF.
Lo Statuto non prevede requisiti di indipendenza, ulteriori rispetto a quelli stabiliti per i sindaci ai sensi dell'articolo 148 del TUF, così come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e/o di onorabilità e/o professionalità per l'assunzione della carica di amministratore, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
L'Emittente non è soggetto a ulteriori norme - anche in base a disposizioni di settore - in materia di composizione dell'organo amministrativo.
Piani di successione
Il Consiglio ha ritenuto di non adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi - raccomandato dal criterio applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina e dalla comunicazione Consob n. 11012984 del 24 febbraio 2011 - non ritenendo che la individuazione di soggetti cui assegnare tale ruolo ovvero l'adozione di criteri per la relativa selezione, possano essere effettuate in anticipo rispetto al momento in cui si rende necessaria la sostituzione. La scelta di un nuovo amministratore esecutivo richiede, infatti, valutazioni specifiche. La decisione di non adottare un piano di successione è stata assunta dal Consiglio all'inizio del 2012, in occasione della condivisione della struttura di governance da assumere a riferimento, ed è stata confermata nel corso di ogni esercizio.
Si informa inoltre che il Consiglio non ha introdotto nelle procedure aziendali la raccomandazione prevista dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina in base al quale è fatto divieto per l'amministratore delegato di una società quotata, di assumere la carica di amministratore in un altro emittente (non appartenente al gruppo) in cui sia amministratore delegato un amministratore della società quotata; si ritiene infatti che la valutazione dei candidati anche in ragione degli incarichi assunti in altre società spetti, in primo luogo, ai soci in sede di designazione dei candidati alla carica di amministratore e, successivamente, al singolo amministratore all'atto di accettazione della carica.
4.2 COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF)
Alla data di chiusura dell'esercizio 2020, la struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati della Società risulta essere quella rappresentata nella Tabella 2 allegata in Appendice.
Il Consiglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria della Società del 21 maggio 2019 e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che all'Assemblea del 21 maggio 2019 è stata presentata un'unica lista di candidati, depositata nei termini e con le modalità previsti dall'art. 14 dello Statuto, da parte dell'azionista di controllo Bialetti Holding (a tale data titolare di una partecipazione pari al 64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria). Tale lista presentava i seguenti candidati: Francesco Ranzoni, Egidio Cozzi, Roberto Ranzoni, Elena Crespi, Anna Luisa Spadari e Aniello Ciro Timpani.
Tali candidati sono stati eletti con il voto favorevole di azionisti rappresentanti n. 69.947.507 azioni, pari a circa il 64,73% del capitale sociale (con il voto contrario di 0 azionisti e l'astensione di 0 azionisti).
Il Consiglio di Amministrazione in carica non esprime alcun amministratore nominato dalle minoranze in quanto all'Assemblea del 21 maggio 2019 non è stata presentata alcuna lista alternativa.
Nel corso dell'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 sono stati confermati e nominati i due consiglieri cooptati, il dott. Carlo Francesco Frau e il dott. Marco Ghiringhelli, che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021. Si ricorda che, con riferimento al dott. Carlo Francesco Frau, in data 31 maggio 2019 il signor Roberto Ranzoni, che ricopriva la carica di Amministratore non esecutivo dal 21 maggio 2019 (data dell'Assemblea degli azionisti), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società, con effetto in pari data, al fine di consentire la nomina per cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore che ricoprisse il ruolo di chief restructuring officer in esecuzione delle previsioni di cui all'Accordo di Ristrutturazione, individuato nella persona del dott. Carlo Francesco Frau. Con riferimento al dott. Marco Ghiringhelli si rammenta che in data 5 marzo 2020 il dott. Aniello Ciro Timpani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società, con effetto immediato, al fine di consentire la nomina per cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore in esecuzione delle previsioni di cui al Patto Parasociale nel contesto della più ampia operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale, individuato nella persona del dott. Marco Ghiringhelli, partner di PricewaterhouseCooper Advisory S.p.A., quale Amministratore di Bialetti espressione di Ristretto.
Si precisa che per la sostituzione degli Amministratori venuti meno durante il mandato, l'articolo 14.7 dello Statuto Sociale non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per la nomina dei due nuovi Amministratori, l'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 ha deliberato con le maggioranze di legge.
L'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021, inoltre, ha incrementato il numero dei componenti del Consiglio portandolo da 6 a 7 e ha deliberato di nominare amministratore, oltre ai dott.ri Carlo Francesco Frau e Marco Ghiringhelli, l'avv Amelia Mazzucchi, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021. Tale incremento è stato dovuto al fatto che la composizione del Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea del 5 febbraio 2021, pur essendo conforme alle previsioni del TUF, non rispondeva alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina che richiedono la presenza di almeno due Amministratori indipendenti. Al fine di rendere la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle prescrizioni di soft law di cui al Codice di Autodisciplina, l'organo amministrativo della Società ha ritenuto opportuno che l'Assemblea incrementasse, da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica così da poter nominare un nuovo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF) nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina.
In base al ruolo conferito dal Consiglio di Amministrazione, il CRO è chiamato a svolgere un'attività di monitoraggio sull'attuazione del Piano Industriale sotteso all'Accordo di Ristrutturazione e a relazionare trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sulle attività compiute e sullo stato di esecuzione del Piano Industriale, con le seguenti attribuzioni e facoltà:
- a. monitorare, inter alia, (i) le attività poste in essere dalla Società con riferimento alla chiusura dei punti vendita a bassa profittabilità; (ii) l'andamento del circolante; (iii) l'andamento economico finanziario delle singole business unit; (iv) la modifica delle funzioni apicali/dirigenziali nella struttura organizzativa della Società; (v) l'attuazione del Piano Industriale e il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, nonché, più in generale, (vi) la corretta esecuzione delle attività contemplate nell'Accordo di Ristrutturazione;
- b. raccogliere i dati e le informazioni necessarie alle attività di cui alla lett. a. supra, anche mediante l'ausilio di personale che dovrà essergli messo a disposizione dalla Società a sua richiesta;
- c. accedere alla sede sociale di Bialetti con le modalità e i tempi ritenuti dallo stesso più opportuni; e
- d. richiedere qualsivoglia informazione alla Società, purché pertinente agli obiettivi della propria attività di monitoraggio e di reportistica.
Si segnala che il Nuovo Accordo di Ristrutturazione non prevede la figura del CRO. Pertanto dopo l'Esecuzione il Consiglio assumerà le conseguenti deliberazioni e per l'effetto il dott. Carlo Francesco Frau cesserà di ricoprire tale ruolo.
Le caratteristiche personali e professionali degli amministratori, con l'indicazione dell'anzianità di carica, della qualifica e del ruolo ricoperto all'interno del Consiglio, nonché l'indicazione delle cariche di amministratore o sindaco ricoperte da ciascun amministratore in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, sono riportate nella documentazione allegata alla presente Relazione.
Come indicato al Paragrafo g) della Sezione 1 che precede, il Nuovo Patto Parasociale prevede, inter alia, che la Società sia amministrata da un Consiglio composto da 9 membri (di cui 1 (uno) amministratore designato da Ristretto e 1 (uno) amministratore designato da Illimity Bank S.p.A.), la nomina del dott. Egidio Cozzi quale amministratore delegato della Società e le relative attribuzioni.
Politiche di diversità2 )
Alla data della Relazione non è stata adottata una politica in materia di diversità in relazione alla composizione del Consiglio e del Collegio Sindacale. Tale scelta è motivata dal fatto che si ritiene che la relativa composizione sia adeguatamente diversificata per età, genere e percorso formativo e professionale in virtù delle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei componenti - come si evince dai relativi curricula - che consentono un adeguato e approfondito esame delle varie questioni normalmente poste alla loro attenzione. Alla luce di quanto precede, al momento non si ravvisa la necessità di procedere alla approvazione di un documento che formalizzi la politica già applicata dalla Società.
Con particolare riferimento alla diversità di genere, si rileva che il criterio di riparto degli amministratori disposto dall'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF - che dispone che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti - trova applicazione con riferimento alla composizione del Consiglio, come determinata nel corso dell'Assemblea degli azionisti del 5 febbraio 2021. Si evidenzia che anche alla data della Relazione due quinti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da amministratori del genere meno rappresentato (l'attuale Consiglio è composto da 4 uomini e 3 donne).
Si segnala altresì che alla data della presente Relazione il personale del Gruppo Bialetti è composto per il 73% da donne e per il 27% da uomini come meglio evidenziato nella tabella di seguito riportata.
| DIPENDENTE PER GENERE E PER AREA GEOGRAFICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| anno 2020 | M | Totale complessivo | ||||
| CINA | ||||||
| FRANCIA | ||||||
| ITALIA | 562 | 147 | 709 | |||
| ROMANIA | 174 | 80 | 254 | |||
| TURCHIA | 12 | 82 | ||||
| GERMANIA | ||||||
| USA | ||||||
| Totale complessivo | 756 | 304 | 1060 * in dati per bilancio passato 1064 perché include 4 stage |
Si segnala altresì che la Società ha adottato il Codice Etico che trova fondamento, tra l'altro, nel principio dell'uguaglianza, "intesa come volontà di garantire pari opportunità senza alcuna discriminazione basata sulle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero in base alla razza, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 della Costituzione". Inoltre, Bialetti, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore, si impegna a:
- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare le persone in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso come sancito dall'art. 3 della Costituzione;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti;
- contrastare qualsiasi forma d'intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza, condizionamento o
2 Le fasce d'età sono indicate nella Tabella 2
molestia, di natura sessuale o di qualunque altro tipo o genere;
- garantire che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, siano assicurate al lavoratore la possibilità di esprimere la propria personalità ed una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali;
- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti.
Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società
Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia e accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Sono inoltre tenuti a informare il Consiglio di eventuali attività svolte in concorrenza con l'Emittente e di ogni significativa modifica intervenuta nelle cariche da essi ricoperte in altre società.
In ragione di quanto sopra, diversamente da quanto raccomandato dal criterio applicativo 1.C.3. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio non ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, ritenendo che tale valutazione spetti ai soci in sede di designazione degli amministratori e, successivamente, al singolo amministratore all'atto dell'accettazione della carica.
Induction Programme
Diversamente da quanto raccomandato dal criterio applicativo 2.C.2. del Codice di Autodisciplina, l'Emittente non ha allo stato formalizzato iniziative finalizzate alla formazione degli amministratori tenuto conto che gli amministratori in carica, in virtù delle esperienze professionali acquisite, sia all'interno della Società che esternamente, hanno un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.
In ogni caso il Presidente e/o l'Amministratore Delegato nel corso delle riunioni del Consiglio provvedono ad illustrare quanto rileva ai fini della presentazione dell'andamento della Società e del Gruppo Bialetti, fornendo, tra l'altro, costantemente informazioni in merito ai più rilevanti aggiornamenti del quadro normativo di riferimento e al loro impatto sulla Società e sul Gruppo.
4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
Il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute nel corso dell'Esercizio è stato pari a dieci. La durata totale delle riunioni del Consiglio è stata pari a circa 17,26 ore, con una durata media di circa un'ora e 15 minuti.
Il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione programmate per l'esercizio 2021 è pari a quattro. Si segnala che alla data della presente Relazione nel corso del 2021 si sono tenute 7 ulteriori riunioni non originariamente programmate: in data 12 gennaio 2021 e 5 febbraio 2021 inter alia, relative all'assemblea convocata il 5 febbraio 2021, 29 gennaio 2021, 26 aprile 2021, 28 maggio 2021, 01 luglio 2021 e 16 luglio 2021 oltre a quella in data di oggi.
Nel corso dell'Esercizio, a fronte di una percentuale di partecipazione complessiva pari a circa il 100%, la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore è stata rispettivamente pari: al 100% per Francesco Ranzoni; al 100% per Egidio Cozzi; al 100% per Carlo Francesco Frau; al 100% per Elena Crespi; al 95% per Luisa Anna Spadari; al 100% per Marco Ghiringhelli.
Il Calendario degli Eventi Societari 2021 è disponibile nel sito internet www.bialetti.com, sezione Investor Relations/Eventi societari.
La documentazione contenente gli elementi utili per la discussione è stata trasmessa ai consiglieri e sindaci, salvo i casi di urgenza e di particolare riservatezza, non oltre due giorni precedenti le singole riunioni.
Alle riunioni consiliari ha sempre partecipato, su invito del Presidente, il Group Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, la cui presenza ha concorso ad apportare gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre al segretario e al Collegio Sindacale.
Il Presidente del Consiglio cura che agli argomenti posti all'ordine del giorno possa essere dedicato il tempo necessario per consentire un costruttivo dibattito, incoraggiando, nello svolgimento delle riunioni, contributi da parte dei consiglieri.
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che ritiene necessari od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci.
Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:
- le fusioni e scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'assemblea straordinaria.
Con riferimento alle funzioni espletate dal Consiglio, ferma restando la sua competenza esclusiva per le materie indicate all'art. 2381 del Codice Civile, si segnala che, in conformità a quanto raccomandato dai punti 1.C.1 del Codice di Autodisciplina, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le seguenti materie (non essendo state oggetto di conferimento di delega a favore dell'Amministratore Delegato):
- a) esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo Bialetti, definizione del sistema di governo societario della Società e della struttura del gruppo medesimo. A tale proposito, si segnala che in data 16 luglio 2021 il Consiglio ha approvato il Nuovo Piano Industriale;
- b) definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'Emittente. A tale riguardo il Consiglio ha deliberato di approvare il Piano triennale d'Internal Audit3 su un arco temporale 2020/2022 secondo una logica di risk-based. Il Piano di Internal Audit - previsto dagli Standard dell'International Professional Practices Framework ("IPPF") con le finalità, i poteri, le responsabilità della Funzione di Internal Audit e la posizione della Funzione all'interno della struttura organizzativa del Gruppo Bialetti - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 aprile 2020. L'obiettivo del Piano di Internal Audit è quello di valutare e analizzare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di individuare gli interventi necessari a garantirne la funzionalità, l'affidabilità e l'adeguatezza con particolare riferimento ai processi aziendali, o parti di essi (come definito nel «perimetro di Audit»), identificati, in base alle risultanze del Risk Assessment e dei criteri di priorità adottati, esposti a maggiori livelli di rischio.
In data 30 aprile 2020 il Consiglio ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia. durante l'esercizio la Funzione Internal Audit ha condotto un'attività di risk assessment propedeutica all'elaborazione del Piano triennale. Ha inoltre disposto un aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 delle società Bialetti Industrie e Bialetti Store per il recepimento delle novità normative ed organizzative intervenute a far data dal precedente aggiornamento. La Funzione Internal Audit ha altresì supportato la Società nella descrizione e definizione di alcuni processi di controllo interno, con particolare riferimento al ciclo passivo e alla gestione delle frodi. Sono state infine svolte alcune attività di aggiornamento e testing delle matrici di rischio e controllo inerenti alcuni processi amministrativo contabili a supporto del Dirigente Preposto.
c) individuazione della periodicità con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività
3 In data 4 ottobre 2019 il Consiglio ha deliberato di conferire l'incarico della Funzione di Internal Audit, determinandone il compenso, alla società BDO Italia S.p.A., con decorrenza dalla data del 4 ottobre 2019 sino al 31 dicembre 2022.
svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) valutazione del generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
- e) deliberazioni in merito alle operazioni dell'Emittente e delle sue controllate che hanno significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società (i.e. Bialetti Store s.r.l. Per tali operazioni si intendono quelle che non rientrano nei poteri dell'Amministratore Delegato, ovvero superano i limiti di importo stabiliti ai poteri esercitabili dal predetto Amministratore Delegato, con particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate. Si segnala a tal proposito che il Consiglio in data 30 novembre 2010 ha adottato la "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" successivamente modificata in data 15 gennaio 2015 - disponibile sul sito internet della Società stabilendo i criteri generali di identificazione delle operazioni con parti correlate;
- f) valutazione, da effettuarsi almeno una volta all'anno, della dimensione, della composizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati. A tale proposito, si segnala, che nel corso dell'Esercizio non è stata condotta la valutazione sul funzionamento del Consiglio e dei comitati endoconsiliari in quanto l'organo consiliare è stato rinnovato per tre esercizi in data 21 maggio 2019 e conseguentemente anche la composizione dei comitati endoconsiliari è di recente espressione.
In occasione della cooptazione del signor Ghiringhelli avvenuta in data 5 marzo 2020, in sostituzione del consigliere indipendente Aniello Ciro Timpani, l'organo consiliare ha rilevato che la composizione del nuovo Consiglio, pur essendo conforme alla normativa del Testo Unico della Finanza, non rispondeva alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina evidenziando l'opportunità, in occasione della prossima Assemblea, di nominare un ulteriore amministratore indipendente incrementando il numero dei consiglieri, anche al fine di permettere l'integrazione dei comitati endoconsiliari. In pari data, il Comitato per le Nomine ha richiesto la convocazione del Comitato Controllo e Rischi per le opportune valutazioni e i correttivi possibili relativamente al funzionamento dei Comitati prima dell'Assemblea.
In data 5 febbraio 2021 l'Assemblea ha incrementato il numero dei consiglieri e ha nominato Amministratore l'avv. Amelia Mazzucchi. Il Consiglio in pari data ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'avv. Mazzucchi.
L'Assemblea dell'Emittente non ha autorizzato - in via generale e/o preventiva – deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 del Codice Civile.
4.4 ORGANI DELEGATI
AMMINISTRATORI DELEGATI
In conformità alle raccomandazioni di autodisciplina e le "best practice" di riferimento, è prevista la separazione tra le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato e solo all'Amministratore Delegato è previsto il conferimento di deleghe gestionali.
Il Consiglio del 8 febbraio 2019, in ragione dell'ampiezza e della complessità delle attività di gestione demandate al Consiglio e delle dimensioni della Società e del Gruppo Bialetti, ha ritenuto opportuno delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto e dell'art. 2381 del Codice Civile, attribuzioni da espletarsi nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio stesso. Ha quindi conferito al sig. Egidio Cozzi la carica di Amministratore Delegato. A seguito della nomina assembleare occorsa in data 21 maggio 2019, in data 22 maggio 2019 il Consiglio, in linea con quanto precedentemente deliberato in data 8 febbraio 2019, ha confermato la carica di Amministratore Delegato al signor Cozzi e ha conferito al medesimo gli stessi poteri già conferiti in data 8 febbraio 2019 con le medesime limitazioni. In particolare, il Consiglio ha attribuito al sig. Cozzi tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società da esercitarsi a firma singola e disgiunta, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri necessari per, ovvero attinenti a:
(a) curare la gestione ordinaria della Società e compiere qualsiasi atto, anche non specificamente indicato, necessario per la suddetta ordinaria gestione;
- (b) curare gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali della Società; espletare qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti a livello europeo, nazionale, regionale o locale e operazioni presso la cassa DD.PP. e Debito Pubblico, firmando all'uopo le necessarie domande e dichiarazioni; espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio, firmando fra l'altro dichiarazioni e istanze; compiere qualunque operazione presso i pubblici registri, Enti, Istituti ed uffici pubblici e privati;
- (c) sovrintendere all'attività finanziaria e amministrativa della Società, disponendo pagamenti, provvedendo agli incassi e compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della Società, nei limiti degli affidamenti concessi;
- (d) aprire e chiudere conti correnti della Società presso l'amministrazione dei conti correnti postali;
- (e) eseguire prelievi e trarre assegni a valere fino a concorrenza dei fidi concessi sui conti correnti bancari o postali della Società, dare altri ordini e disposizioni a valere sui conti stessi, richiedere estratti conto, verificarli e darne il benestare;
- (f) riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da qualsiasi persona, ditta, ente e rilasciarne quietanza;
- (g) disporre qualsiasi operazione di acquisto e vendita, anche tramite contratti di locazione finanziaria, avente per oggetto: materie prime, materiali, merci, prodotti, impianti e macchinari, prodotti ed ogni altro bene mobile materiale, servizi di ogni tipo;
- (h) richiedere registrazioni di marchi, brevetti, diritti di proprietà industriale o intellettuale, invenzioni industriali ed opere dell'ingegno in generale, e svolgere tutte le pratiche amministrative richieste dai competenti uffici, sia in Italia che all'estero, tutelare la difesa dei diritti stessi anche in giudizio;
- (i) assumere e licenziare i dipendenti, inclusi i dirigenti, gli impiegati e gli operai e determinarne i relativi compensi e salari;
- (j) indirizzare e coordinare l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali, dirigere il personale tutto;
- (k) rappresentare la Società in giudizio avanti a tutti i giudici, anche tributari, ed arbitri nazionali ed esteri, nominare avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di appello, di cassazione e di revocazione;
- (l) transigere e conciliare ogni vertenza, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, stipulare compromessi e clausole arbitrali, sia per arbitrati liberi, sia per arbitraggi, sia per arbitrati rituali;
- (m) promuovere qualunque atto conservativo, ingiuntivo ed esecutivo; promuovere e dare assenso alla revoca di sequestri, pignoramenti e cancellare ipoteche, discutere, accettare e rifiutare concordati;
- (n) rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento di propri debitori con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento;
- (o) firmare la corrispondenza e gli atti societari di normale amministrazione della Società;
- (p) conferire, modificare e revocare, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negotia a dipendenti della Società e anche a terzi per determinati atti o serie di atti;
- (q) intervenire nelle assemblee di tutte le società partecipate ed esercitare il relativo diritto di voto in rappresentanza della Società;
- (r) acquistare, vendere, prendere in leasing o far demolire autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi o usati, addivenendo a tutti i contratti del caso e firmando qualsiasi dichiarazione, anche ai fini della esecuzione della voltura dei suddetti autoveicoli presso il pubblico registro automobilistico, ed effettuare qualsiasi pratica presso l'ispettorato della motorizzazione civile;
- (s) concordare fidi e castelletti bancari, richiedere mutui e contrarre con gli istituti di credito finanziamenti di qualsiasi natura, sotto forma di apertura di credito in conto corrente ovvero sotto qualsiasi altra forma, smobilizzare crediti in Italia e all'estero nelle forme tecniche ritenute più opportune, ivi inclusa la conclusione di contratti con società di factoring, al fine di perfezionare qualsiasi operazione di cessione, sconto o anticipazione di crediti, costituzione di garanzie, rilascio di mandati all'incasso, accettando ogni relativa condizione o clausola contrattuale e sottoscrivendo tutti i documenti e le dichiarazioni richiesti per il perfezionamento dei predetti rapporti nonché compiendo qualsiasi operazione di utilizzo dei crediti e dei finanziamenti concessi, con facoltà altresì di delegare a terzi il compimento di singole operazioni a ciò connesse, il tutto entro l'importo massimo, per singola operazione, di € 3.000.000,00 (tre milioni), ovvero dell'equivalente di detto importo se in valuta diversa dall'euro;
- (t) in relazione alle linee di factoring accordate, sottoscrivere tutti gli atti richiesti compresa la cessione di crediti, i mandati per l'incasso, le operazioni di anticipazione e sconto e compiere qualsiasi operazione di utilizzo del rapporto di factoring medesimo, il tutto da esercitarsi con il Group Chief Financial Officer per importi compresi, per singola operazione, tra € 3.000.001,00 (tre milioni ed un euro) ed € 10.000.000,00 (dieci milioni);
- (u) prestare garanzie per obbligazioni di società controllate entro l'importo massimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione;
- (v) acquistare, anche mediante locazione finanziaria, ovvero vendere, beni immobili o beni mobili registrati eccettuati gli autoveicoli, entro l'importo massimo di € 1.000.000,00 (un milione) per singola operazione.
Sono espressamente esclusi dai poteri dell'Amministratore Delegato, anche ove le relative attività rientrino nell'ordinaria amministrazione della Società, i seguenti poteri:
- − costituire società o stipulare contratti o accordi di joint venture;
- − acquistare, vendere, permutare o altrimenti cedere o acquisire partecipazioni e diritti di proprietà intellettuale;
- − acquistare, vendere, permutare o altrimenti cedere o acquisire aziende o rami di azienda nonché stipulare contratti di affitto (attivi o passivi) aventi ad oggetto aziende o rami di azienda;
- − costituire diritti reali, anche di garanzia, su beni della Società;
- − prestare garanzie per obbligazioni di terzi, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera (u).
Si precisa che alla data della Relazione con riferimento al signor Cozzi non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal Criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 21 maggio 2019 unitamente ai consiglieri. Alla data della Relazione il Presidente non ha ricevuto deleghe gestionali ma, in ragione della rilevanza che la sua figura ha rivestito, e continua a rivestire, nei confronti degli stakeholders interni ed esterni alla Società, nonché delle competenze e dell'esperienza professionale sviluppata dallo stesso nel settore in cui la Società opera, in data 1 agosto 2019 il Consiglio di Amministrazione gli ha attributo il ruolo di "Brand & Innovation Ambassador" del Gruppo Bialetti con il compito di rappresentare, promuovere e tutelare l'immagine della Società nei confronti delle istituzioni pubbliche o private (escluse le istituzioni finanziarie e le autorità di vigilanza e regolamentazione), delle associazioni di categoria, degli operatori di settore, dei mezzi di informazione e, più in generale degli stakeholder influenti per lo sviluppo dell'attività sociale, riferendo al Consiglio sull'attività svolta.
In particolare, è coinvolto preventivamente dall'Amministratore Delegato e analizza con lui le strategie e le iniziative di comunicazione della Società, inclusa l'apparizione sui media e la partecipazione a manifestazioni ed eventi. Contribuisce alla definizione della "Strategia di Brand e di Prodotto", nell'ambito dei business plan deliberati dal Consiglio, assicurandosi che le iniziative di sviluppo e lancio di nuovi prodotti siano coerenti con la storicità del "Brand". Promuove l'innovazione e la cultura del prodotto in azienda. Partecipa ad incontri, osservatori e comitati dei comparti merceologici di riferimento, al fine monitorare gli scenari economici, gli aggiornamenti tecnici e normativi e le innovazioni tecnologiche, riferendo all'Amministratore Delegato sull'attività svolta. Partecipa altresì a fiere nazionali e internazionali nei settori nei quali la Società opera, nonché a seminari e convegni di interesse, interfacciandosi con l'Amministratore Delegato per condividere le tendenze di mercato e le innovazioni in termini di materiali, tecnologie, mercati e canali di vendita. Partecipa alle iniziative della Società in tema di "Corporate Social Responsibility", curandone la comunicazione esterna e la rendicontazione.
Si segnala che il Presidente è socio unico di Bialetti Holding, azionista della Società con n. 69.939.429 azioni della Società. Si segnala che ante Aumento di Capitale Bialetti Holding controllava di diritto l'Emittente essendo titolare di una partecipazione pari a circa il 64% del capitale; alla data della presente Relazione, post Aumento di Capitale, Bialetti Holding detiene una partecipazione, qualificata e rilevante, pari a circa il 45% del capitale dell'Emittente. In esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, le azioni Bialetti di titolarità di Bialetti Holding saranno trasferite in capo a NewCo – società interamente controllata da Bialetti Holding – la quale diventerà azionista diretto della Società alla Data di Esecuzione.
Informativa al Consiglio
L'art. 19 dello Statuto prevede che gli organi delegati riferiscano al Consiglio ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, in occasione delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge. Gli organi delegati, nell'Esercizio, hanno riferito al Consiglio ed al Collegio Sindacale, in occasione di ogni riunione consiliare.
La comunicazione degli amministratori al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, nonché sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, effettuate dalla Società e dalle società controllate, sono state effettuate in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI
Fatta eccezione per le deleghe conferite al Presidente e all'Amministratore Delegato, nel Consiglio non vi sono altri consiglieri da considerarsi "esecutivi".
4.6. AMMINISTRATORIINDIPENDENTI
Il Consiglio dell'Emittente:
- ha valutato nella prima occasione utile dopo la loro nomina la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- ha valutato nell'Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi;
- nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina
Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione presenta due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza specificati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina, nominati rispettivamente dall'Assemblea degli azionisti del 21 maggio 2019 (Elena Crespi) e del 5 febbraio 2021 (Amelia Mazzucchi).
La procedura seguita dal Consiglio ai fini della verifica dell'indipendenza prevede che la sussistenza del requisito sia dichiarata dall'amministratore in occasione della presentazione delle candidature, nonché all'atto dell'accettazione della nomina, e accertata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla nomina. I risultati vengono quindi resi noti al mercato.
La valutazione dell'indipendenza dei consiglieri in carica è stata effettuata in occasione della loro nomina in data 22 maggio 2019 e nella seduta del 5 febbraio 2021 mediante un procedimento di autovalutazione che ciascun componente del Consiglio dell'Emittente deve periodicamente svolgere al fine di attestare l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza, ciò anche al fine di permettere all'organo amministrativo della Società di assolvere agli obblighi di informativa che devono essere resi in merito alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai suoi componenti.
Il Consiglio del 22 maggio 2019 ha quindi riscontrato la sussistenza in capo all'amministratore Elena Crespi dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del TUF, prescritti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF medesimo, e del Codice di Autodisciplina; in data 5 febbraio 2021 il Consiglio ha riscontrato la sussistenza in capo all'amministratore Amelia Mazzucchi dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del TUF, prescritti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF medesimo e del Codice di Autodisciplina. Di tali valutazioni è stato informato il mercato.
Si ricorda che l'amministratore indipendente assume, in sede di accettazione della candidatura, l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti di indipendenza.
Al consigliere in sede di nomina non viene richiesto di assumere l'impegno di mantenere l'indipendenza durante il mandato e, se del caso, a dimettersi. Il Consiglio ha ritenuto preferibile evitare automatismi, e rimandare la scelta alle eventuali valutazioni da parte dello stesso Consiglio, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti. A questo proposito si segnala che, in sede di approvazione della relazione sulla corporate governance, il Consiglio rinnova la richiesta agli amministratori interessati, di confermare la sussistenza dei requisiti, quali previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio ha confermato tale posizione anche il 29 luglio 2021, in sede di approvazione della presente Relazione. Il Collegio Sindacale ha verificato con esito positivo la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.
Nel corso del 2020 non si sono tenute riunioni degli amministratori indipendenti in ragione delle molteplici
adunanze consiliari tenutesi nel corso dell'Esercizio in cui hanno avuto occasione di confronto in merito alle principali tematiche che hanno interessato la Società.
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR
Ricorrendo i presupposti previsti dal Codice di Autodisciplina (criterio applicativo 2.C.5), in data 1 luglio 2019 il Consiglio ha designato il consigliere Elena Crespi, quale Lead Independent Director della Società.
Il Lead Independent Director ha rappresentato un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli indipendenti e, a tal fine, ha collaborato con il Presidente del Consiglio al fine di garantire che i flussi informativi nei confronti degli amministratori fossero completi e tempestivi.
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE
Il Consiglio dell'11 aprile 2007 ha adottato, su proposta dell'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, con particolare riferimento alle informazioni price sensitive. Nel corso del 2016 si è provveduto all'aggiornamento della procedura in ottemperanza alla nuova disciplina in materia di market abuse e, in particolare, al Regolamento Europeo n. 596/2014 (MAR) che è entrato in vigore nel luglio 2016. Successivamente nella riunione del 26 aprile 2021 il Consiglio ha approvato un ulteriore aggiornamento resosi necessario alla luce del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107.
La procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2021, è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.bialetti.com nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Procedura Market Abuse.
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART.123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
In data 1 luglio 2019, l'Emittente ha istituito, in seno al Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le Nomine, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per la Remunerazione con funzioni consultive e con la finalità di assistere il Consiglio nelle istruttorie riguardanti le materie di competenza. In data 1 luglio 2019 il Consiglio ha altresì istituito un apposito comitato composto da due Amministratori Indipendenti competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di operazioni con parti correlate ("Comitato OPC") (descritte nelle Procedure relative alle operazioni con parti correlate) e ha chiesto al medesimo di fare una valutazione in merito al possibile accorpamento del Comitato OPC con il Comitato Controllo e Rischi e di riferire in merito in occasione della successiva riunione in calendario.
Con successiva delibera del 11 luglio 2019, il Consiglio, dopo aver esaminato le proposte di modifica del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi e delle Procedure relative alle operazioni con parti correlate (predisposte dalla Funzione Affari Legali e Societari), ha deliberato l'accorpamento del Comitato OPC al Comitato Controllo e Rischi.
Detti comitati riferiscono periodicamente al Consiglio in ordine alle attività svolte.
Ad eccezione del Comitato OPC, accorpato nel rispetto delle previsioni del Codice di Autodisciplina (art. 4.C.1., lettera c)) al Comitato Controllo e Rischi dal 11 luglio 2019, come precisato, non vi sono altri comitati che svolgono le funzioni di due o più dei comitati previsti dal Codice di Autodisciplina.
Le riunioni dei Comitati vengono verbalizzate e il presidente di ciascun Comitato ne dà informazione alla prima adunanza utile del Consiglio.
7. COMITATO PER LE NOMINE
COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE NOMINE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e della normativa applicabile, il Consiglio del 1 luglio 2019 ha costituito nel proprio ambito il Comitato per le Nomine che, a seguito delle dimissioni dell'amministratore indipendente Aniello Ciro Timpani occorse in data 5 marzo 2020, alla data di approvazione della presente Relazione è composto dai 2 amministratori indipendenti Elena Crespi e Amelia Mazzucchi (Presidente) e dall'amministratore non esecutivo Luisa Anna Spadari.
Si ricorda che, preso atto della decadenza del Consigliere dimissionario Aniello Ciro Timpani dai Comitati istituiti ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, in data 19 marzo 2020, il Comitato Controllo e Rischi ha altresì rilevato che per il corretto funzionamento dei Comitati endoconsiliari era necessario proporre all'Assemblea degli azionisti della Società l'aumento dell'attuale numero dei consiglieri e la nomina di un nuovo consigliere dotato di caratteristiche di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, al fine di consentire il rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina stesso in materia di consiglieri indipendenti. In data 5 febbraio 2021 l'Assemblea ha nominato l'amministratore Amelia Mazzucchi, dotato dei requisiti di indipendenza.
Nel corso dell'Esercizio il Comitato per le Nomine è risultato composto da n. 2 amministratori Elena Crespi e Luisa Spadari, poi in data 5 febbraio 2021 integrato a 3 con la nomina dell'amministratore Amelia Mazzucchi in maggioranza indipendenti, con il Presidente scelto tra gli amministratori indipendenti.
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE NOMINE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
Nel corso del 2020 vi è stata una riunione del Comitato per le Nomine della durata di circa trenta minuti, in data 5 marzo 2020, per la valutazione della candidatura del dott. Marco Ghiringhelli quale amministratore da cooptare ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.
La riunione del Comitato per le Nomine è stata coordinata dal suo Presidente ed è stata regolarmente verbalizzata. Il Presidente ha regolarmente fornito informazioni in merito alla riunione tenuta dal Comitato in occasione del primo Consiglio di Amministrazione utile.
Nel corso dell'Esercizio la percentuale di partecipazione di ciascun componente del Comitato per le Nomine è stata pari al 100%. Alla riunione del Comitato per le Nomine, su invito del Presidente del Comitato medesimo, hanno partecipato il Presidente del Collegio Sindacale e i sindaci effettivi Marco Viberti e Andrea Cioccarelli.
Per l'esercizio in corso non è stato programmato un calendario delle riunioni. Alla data della presente Relazione nel corso del 2021 non si sono tenute riunioni del Comitato per le Nomine.
FUNZIONI DEL COMITATO PER LE NOMINE
Il Comitato per le Nomine, in conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 5.C.1. del Codice di Autodisciplina, è investito delle seguenti funzioni:
- a) formulare pareri al Consiglio in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3. e 1.C.4. del Codice di Autodisciplina;
- b) proporre al Consiglio candidati alla carica di Amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire Amministratori indipendenti.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per le Nomine ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Consiglio non ha definito un budget specifico a favore del Comitato nella consapevolezza che, su richiesta di quest'ultimo, dovrà valutare l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie perché il Comitato per le Nomine possa assolvere ai propri compiti.
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE 9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Le informazioni relative alle sezioni 8. e 9. della presente Relazione sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI
In data 1° luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto ad istituire il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e della normativa applicabile.
In data 11 luglio 2019 il Consiglio ha deliberato di accorpare il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate.
COMPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
Alla data della presente Relazione il Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate è composto dall'amministratore indipendente Elena Crespi (Presidente), dall'amministratore indipendente Amelia Mazzucchi e dall'amministratore non esecutivo Carlo Francesco Frau.
Tutti i componenti del Comitato Controllo e Rischi possiedono un'esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio al momento della nomina.
Si ricorda che, a fronte della cooptazione del signor Marco Ghiringhelli a seguito delle dimissioni dell'amministratore indipendente dott. Aniello Ciro Timpani in data 5 marzo 2020, in data 19 marzo 2020, il Comitato Controllo e Rischi ha rilevato che per il corretto funzionamento dei Comitati endoconsiliari era necessario proporre all'Assemblea degli azionisti della Società l'aumento dell'attuale numero dei consiglieri e la nomina di un nuovo consigliere dotato di caratteristiche di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, al fine di consentire il rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina stesso in materia di consiglieri indipendenti. In data 5 febbraio 2021 l'Assemblea ha nominato l'amministratore Amelia Mazzucchi, dotato dei requisiti di indipendenza.
Nel corso dell'Esercizio il Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate è risultato composto da n. 2 amministratori dei quali 1 indipendente, il Presidente nella persona dell'indipendente.
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)
Nel corso dell'Esercizio il Comitato si è riunito 2 volte. La durata delle riunioni è stata di un'ora.
Le riunioni del Comitato sono state coordinate dal proprio Presidente e sono state regolarmente verbalizzate. Il Presidente ha regolarmente fornito informazioni in merito alle riunioni tenute dal Comitato in occasione del primo Consiglio di Amministrazione utile.
Nel corso dell'Esercizio la percentuale di partecipazione di ciascun componente del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate è stata pari al 100%.
Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente del Comitato medesimo e relativamente a singoli punti all'ordine del giorno, hanno partecipato il dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile nonché CFO del Gruppo Bialetti, alcuni dirigenti aziendali, il Presidente del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi, i membri dell'Organismo di Vigilanza pro tempore incaricati ed i revisori.
Per l'esercizio in corso non è stato programmato un calendario delle riunioni. Alla data della Relazione, nel corso del 2021 si è tenuta una riunione in data 17 marzo 2021 nell'ambito della quale il Comitato ha:
-
- Incontrato la Funzione di Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza;
-
- Analizzato la relazione annuale predisposta dalla funzione Internal Audit;
-
- Analizzato la Relazione dell'Organismo di Vigilanza;
-
- Ricevuto aggiornamenti sull'andamento della Società.
FUNZIONI ATTRIBUITE AL COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle seguenti attività:
- (i) fornire al Consiglio un parere preventivo per l'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati dal Codice di Autodisciplina in materia di controllo interno e gestione dei rischi;
- (ii) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (iii) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- (iv) esaminare le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi predisposte dalla Funzione di Internal Audit;
- (v) monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della Funzione di Internal Audit;
- (vi) richiedere lo svolgimento di eventuali verifiche su determinate aree operative alla Funzione di Internal Audit, dandone comunicazione al presidente del collegio sindacale;
- (vii) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- (viii) supportare, con una adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza.
Il ruolo, la composizione ed il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio nella seduta del 11 luglio 2019.
Le attività svolte in modo specifico dal Comitato, nel corso dell'Esercizio, hanno riguardato:
- incontro con la Funzione di Internal Audit e con l'Organismo di Vigilanza per il coordinamento delle attività di controllo;
- esame delle relazioni periodiche predisposte dalla Funzione di Internal Audit;
- esame della relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza e adeguamento del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 a seguito delle novità legislative in relazione al c.d. Whistleblowing (L. n. 179/2017). In particolare, è stata predisposta la «Procedura Whistleblowing di Gruppo», che definisce i canali e le modalità attraverso i quali è possibile segnalare condotte illecite quali violazioni di leggi, principi di controllo interno, procedure e norme aziendali, nonché del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico; sono inoltre stati inseriti nella Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 i riferimenti a tale Procedura, ed è stata coerentemente aggiornata la Procedura relativa ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, anch'essa allegata al Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001;
- aggiornamento sull'andamento della Società e del Gruppo Bialetti;
- analisi della relazione annuale del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., della lettera del Presidente del Comitato e delle raccomandazioni ivi espresse;
- incontro con la società di revisione KPMG S.p.A. e con il dirigente preposto per adempimenti relativi alla relazione finanziaria semestrale;
- predisposizione del parere sulla proposta di compenso da attribuire al Presidente del Consiglio ex art. 2389, terzo comma del Codice Civile.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Il Consiglio non ha definito un budget specifico a favore del Comitato Controllo e Rischi pur nella consapevolezza che, a fronte di richiesta di quest'ultimo, debba valutare l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie al Comitato Controllo e Rischi per lo svolgimento dei suoi compiti.
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il sistema di controllo interno è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno ha l'obiettivo di assicurare:
- l'efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali;
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria;
- il rispetto di leggi e regolamenti;
- la salvaguardia del patrimonio sociale.
Il Consiglio coadiuvato dall'Internal Audit e in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio, nel corso del 2020 ha espletato le attività di aggiornamento del Risk Assessment di Gruppo. Il Risk Assessment ha avuto quale scopo primario quello di valutare i rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale. In tale contesto sono stati presi in
considerazione i rischi rientranti nelle diverse categorie applicabili e sinteticamente individuabili in: rischi strategici, operativi, finanziari e di reporting, compliance e reputazionali.
L'analisi dei rischi condotta è stata analizzata in sede di Consiglio di Amministrazione ed è stata formalmente approvata. Tale analisi supporta inoltre la definizione delle priorità delle attività condotte dalla Funzione di Internal Audit che avrà il compito di verificare l'efficacia del sistema di controllo interno a presidio dei rischi individuati.
Si segnala altresì che BDO Italia S.p.A., responsabile della Funzione di Internal Audit incaricato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 ottobre 2019, ha sviluppato il piano di audit su un arco temporale triennale (2020-2022) e dato avvio alla sua esecuzione sin dal 4 ottobre 2020. Detto piano triennale è stato approvato dal Consiglio in data 30 aprile 2020, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi rilasciato in data 19 marzo 2020 e sentiti il Collegio Sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
In data 30 aprile 2020 il Consiglio ha valutato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.
SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DEL CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIV FINANZIARIA AI SENSI DELL' ART. 123-bis, COMMA 2, LETT. b), TUF.
Il sistema di controllo interno del Gruppo Bialetti è ispirato ai principi di riferimento del CoSO Report elaborato dal Commettee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Integrated Framework.
L'ambiente di controllo interno è oggetto di continua attenzione al fine di mantenerne l'idoneità e adeguatezza al presidio delle principali aree a rischio dell'attività sociale, in relazione all'evoluzione del business e all'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari.
Il sistema di gestione dei rischi e del controllo interno riguardo all'informativa finanziaria e alle altre comunicazioni sociali adottato dall'Emittente è parte integrante e si inserisce nel contesto del più ampio sistema di controllo interno, che si compone di un insieme integrato di strumenti quali il Codice Etico, il Sistema di Deleghe e Procure, l'Organigramma Aziendale, gli Entity Level Controls, i Modelli Operativi Bialetti, le procedure per la gestione e comunicazione all'esterno delle informazioni riservate e per l'identificazione delle persone con accesso alle informazioni privilegiate e per la tenuta del Registro Insider, la Procedura di comunicazione delle operazioni di Internal Dealing, le Procedure relative alle operazioni con parti correlate, le matrici di identificazione dei rischi, e delle misure di controllo degli stessi con riferimento all'informativa finanziaria, le procedure amministrativo contabili e di qualità.
Tale sistema è finalizzato a garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria.
Le principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria
Le componenti del sistema di controllo interno, che riguardano l'informativa finanziaria, hanno l'obiettivo di identificare e valutare azioni e/o eventi che, in caso di accadimento, potrebbero compromettere la rappresentazione veritiera, corretta e tempestiva della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Emittente e delle imprese incluse nel consolidamento.
L'approccio metodologico del sistema si sintetizza nelle seguenti tre fasi:
1) Identificazione e valutazione dei rischi che potrebbero compromettere l'affidabilità dell''informativa finanziaria
In tale fase logica sono stati identificati (i) il perimetro societario in base alla rilevanza quantitativa sul Conto Economico e sullo Stato Patrimoniale consolidati e alla rappresentatività delle caratteristiche del Gruppo in termini di articolazione dei processi aziendali; (ii) i cicli di business rilevanti che alimentano i conti di bilancio; (iii) i conti di bilancio rilevanti in base al criterio della materialità sul bilancio consolidato e alla conoscenza della realtà aziendale e dei fattori di rischio specifici insiti nei processi amministrativo-contabili.
Il risultato di tale attività è sintetizzato in una matrice Processi aziendali/Entità legali rispetto ai quali è stata effettuata la mappatura e valutazione del sistema di controllo esistente, in termini di disegno ed operatività, in relazione ai rischi tipici che caratterizzano la predisposizione dell'informativa finanziaria.
2) Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati
L'identificazione dei controlli, sia manuali che di sistema, a presidio del processo di informativa finanziaria si basa sugli obiettivi del sistema di controllo.
| OBIETTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO | OBIETTIVI DI CONTROLLO SPECIFICI | ||
|---|---|---|---|
| Asserzioni di Bilancio | |||
| La rappresentazione della situazione patrimoniale, | Esistenza e accadimento | ||
| finanziaria ed economica è veritiera e corretta, in | Completezza | ||
| accordo con i principi contabili di generale | Diritti e obbligazioni | ||
| accettazione | Valutazioni e rilevazioni | ||
| Presentazione ed informativa | |||
| Altri Obiettivi di controllo | |||
| Incassi e pagamenti sono adeguatamente |
Rispetto dei limiti autorizzativi | ||
| autorizzati | |||
| Salvaguardia del patrimonio aziendale | Segregazione dei compiti | ||
| Controlli sulla sicurezza fisica e sull'esistenza dei beni | |||
| Le transazioni e le registrazioni sono documentate | Documentazione, archiviazione e tracciabilità delle |
||
| operazioni | |||
| Conformità a leggi e regolamenti | Rispetto di leggi e di regolamenti relativi all'informativa | ||
| finanziaria |
Le Risk Control Matrix per processo rappresentano gli strumenti che consentono di:
- sintetizzare i principali rischi inerenti al processo e i controlli che sono previsti per la gestione di tali rischi;
- valutare il disegno dei controlli mappati in funzione della capacità degli stessi di gestire e mitigare i rischi individuati e l'asserzione di bilancio sottostante;
-
condividere con gli owner dei processi il funzionamento e la descrizione degli stessi, i rischi ed i controlli;
-
effettuare l'attività di monitoraggio necessaria a supportare le attestazioni che devono essere rilasciate. Le funzioni coinvolte nel processo di informativa finanziaria verificano l'aggiornamento delle procedure amministrative e contabili e garantiscono l'operatività dei controlli sia manuali che di sistema in essere.
3) Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati
La verifica sull'efficacia del disegno e sull'operatività dei controlli chiave è svolta attraverso l'attività di testing. La valutazione dei controlli può comportare l'individuazione di controlli compensativi, azioni correttive o piani di miglioramento. I risultati delle attività di monitoraggio sono periodicamente sottoposti all'esame del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale. L'attività di valutazione del sistema di controllo è al momento svolta, almeno semestralmente, dal Comitato Controllo e Rischi che esprime, unitamente al Collegio Sindacale, il proprio parere sull'adeguatezza dello stesso. I ruoli e le funzioni coinvolte
Il sistema di gestione dei rischi e del controllo interno riguardo all'informativa finanziaria è governato dall'Amministratore Delegato e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i quali devono attestare, secondo il modello stabilito dal Regolamento Emittenti, da allegare al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale e, ove redatto, al bilancio consolidato:
- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo contabili di cui al comma 3 dell'art. 154-bis TUF nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'Emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;
- per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter TUF.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha la responsabilità di:
- accompagnare gli atti e le comunicazioni della Società che devono essere diffusi al mercato, che sono relativi all'informativa contabile, con una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili;
- implementare il sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio e l'informativa societaria;
- predisporre le procedure amministrativo contabili con l'assistenza delle strutture aziendali più idonee;
- fornire alle società controllate, considerate come rilevanti nell'ambito della predisposizione dell'informativa consolidata di Gruppo, le linee di indirizzo per la realizzazione di un adeguato sistema di controllo interno;
- comunicare al Comitato Controllo e Rischi, all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e alla società di revisione i punti di debolezza, le carenze rilevanti nella progettazione o nell'operatività del sistema di controllo interno istituito e le frodi in cui sia coinvolto il personale dirigente o il personale in posizioni rilevanti ai fini del sistema di controllo interno, che sovrintende la redazione del bilancio.
Nell'espletamento delle sue funzioni il dirigente preposto è supportato dai Direttori/Responsabili di Funzione i quali assicurano l'applicazione nelle loro aree di competenza delle procedure predisposte e l'effettuazione dei controlli previsti dal sistema di controllo interno.
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
In data 1 luglio 2019 il Consiglio, in conformità al principio applicativo 7.P.3 e alle previsioni del criterio applicativo 7.C.4 del Codice di Autodisciplina e allo scopo di realizzare un'adeguata mappatura e un'efficiente gestione e monitoraggio dei rischi aziendali, ha affidato l'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e gestione dei rischi all'Amministratore Delegato, signor Egidio Cozzi, quale "Amministratore esecutivo Incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi".
Il signor Egidio Cozzi, nell'ambito dell'incarico ricevuto e in ottemperanza alle previsioni del criterio applicativo 7.C.4, nel corso dell'Esercizio ha:
a) curato l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di compliance), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'Emittente e dalle sue controllate, e li ha sottoposti periodicamente all'esame del Consiglio;
b) dato esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;
c) si è occupato dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
d) potuto chiedere alla Funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale;
e) riferito tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia.
11.2. FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT
Il Consiglio, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, ha incaricato quale responsabile della Funzione di Internal Audit, con decorrenza dal 4 ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2022, la società BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94 ("BDO") in sostituzione della società Sage S.r.l. il cui incarico è scaduto il 31 marzo 2019, e ne ha definito il mandato e la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali. Dato che l'esternalizzazione della funzione, sia nel suo complesso che per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'Emittente solo se dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione, a fronte di approfondite valutazioni è stato ritenuto che la nomina di BDO garantisse il rispetto dei principi richiesti dal Codice di Autodisciplina. La Funzione di Internal Audit non è infatti coinvolta nella gestione di alcuna area operativa.
Il Consiglio del 4 ottobre 2019 ha stabilito di mettere a disposizione del responsabile della Funzione di Internal Audit un budget adeguato all'assolvimento dei propri compiti.
Le attività operative di Internal Audit esternalizzate sono sottoposte a riporto funzionale al Comitato Controllo e Rischi.
La Funzione di Internal Audit del Gruppo Bialetti:
- a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di audit, approvato dal Consiglio, basato su un processo strutturato di analisi e secondo una scala di priorità dei principali rischi;
- b) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico. Inoltre, anche attraverso la partecipazione ai lavori del Comitato Controllo e Rischi e dell'Organismo di Vigilanza, riceve e valuta le ulteriori informazioni aggiuntive, nonché assiste il Comitato Controllo e Rischi nel processo di valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- c) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- d) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
- e) trasmette le relazioni di cui ai punti c) e d) ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- f) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.
La Funzione di Internal Audit predispone un piano di audit triennale sviluppato in logica risk-based e integrato rispetto alle diverse esigenze di gestione dei rischi. Tale piano viene infatti definito sulla base di attente analisi dei processi organizzativi e la relativa valutazione dei potenziali rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali. Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza e sulla base del piano di attività approvato dallo stesso, la Funzione di Internal Audit svolge delle verifiche specifiche in ambito D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alle quali formalizza un'apposita reportistica nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. La Funzione di Internal Audit supporta inoltre il dirigente preposto attraverso la verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrativo contabili e all'esecuzione di attività di testing periodiche utili a valutarla.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi approva il piano di audit triennale predisposto dalla Funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione. Tale piano viene aggiornato su base annuale.
La Funzione di Internal Audit riferisce con cadenza almeno semestrale, anche attraverso la condivisione di reportistica appositamente prodotta, al Comitato Controllo e Rischi nonché al Collegio Sindacale in merito ai risultati delle attività di audit, e supporta il Comitato nelle verifiche e valutazioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Si rammenta che, come sopra segnalato alla precedente Sezione 11, in data 31 marzo 2019 è cessata la Funzione di
Internal Audit in capo alla società Sage S.r.l. e che, dopo le opportune valutazioni, in data 4 ottobre 2019, la Società ha assegnato in outsourcing l'incarico a BDO Italia S.p.A..
Si rammenta altresì che BDO Italia S.p.A. ha sviluppato il piano di audit su un arco temporale triennale (2020-2022) e dato corso alla sua esecuzione dal 4 ottobre 2019. Detto piano triennale è stato approvato dal Consiglio in data 30 aprile 2020, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi rilasciato in data 19 marzo 2020 e sentiti il Collegio Sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
L'Emittente ha adottato sin dal marzo 2008 il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e il Codice Etico. Il Consiglio del 27 agosto 2010 ha approvato il testo aggiornato del Codice Etico.
Il Consiglio del 30 novembre 2010 ha approvato l'Appendice al modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 che costituisce un aggiornamento del Modello Organizzativo.
Il Consiglio del 14 novembre 2014, preso atto della valutazione espressa dal Comitato Controllo e Rischi, ha approvato il Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 nella parte generale e speciale, il Codice Etico del Gruppo Bialetti e ha preso atto delle azioni contenute nell'action plan.
Il Consiglio del 14 novembre 2017 ha approvato il nuovo Codice Etico di Gruppo e l'aggiornamento del Modello Organizzativo dell'Emittente integrando le seguenti fattispecie di reato:
- o Reati Ambientali
- o Autoriciclaggio
- o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- o Revisione Parte speciale Market Abuse alla luce normativa europea.
In data 7 ottobre 2020, il Consiglio ha deliberato l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, è stata predisposta la "Procedura Whistleblowing di Gruppo", che definisce i canali e le modalità attraverso i quali è possibile segnalare condotte illecite quali violazioni di leggi, principi di controllo interno, procedure e norme aziendali, nonché del Modello e del Codice Etico; sono inoltre stati inseriti nella Parte Generale del Modello i riferimenti a tale Procedura, ed è stata coerentemente aggiornata la Procedura relativa ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, anch'essa allegata al Modello.
I compiti di vigilanza sull'adeguatezza, aggiornamento ed efficacia del Modello sono stati assegnati ad un Organismo di Vigilanza costituito da due professionisti esterni e indipendenti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020 che, tra l'altro, ha ratificato l'operato svolto dal medesimo Organismo di Vigilanza dal 1° gennaio 2020. Alla data della Relazione l'Organismo di Vigilanza è composto da Renato Marro e Giuseppe Carnesecchi.
L'Organismo di Vigilanza non è venuto a conoscenza, alla data della presente Relazione, di atti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel D. Lgs. n. 231/2001.
11.4. SOCIETA' DI REVISIONE
L'Assemblea degli azionisti dell'Emittente riunitasi in data 29 aprile 2016, su proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, ha conferito a KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024.
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art. 154-bis del TUF nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto.
Nella seduta del 18 gennaio 2019, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato per le Nomine, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha nominato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF e dell'art. 19 dello Statuto con effetto dal 28 gennaio 2019, il Chief Financial Officer dott. Alessandro Matteini in virtù dell'esperienza manageriale di carattere anche internazionale prevalentemente maturata in gruppi industriali dove ha curato la predisposizione di piani industriali, il rifinanziamento e la ristrutturazione del debito, la riorganizzazione amministrativa, finanziaria e gestionale e operazioni di M&A e integrazioni societarie.
Il Consiglio ha stabilito che tutte le strutture di amministrazione e controllo di Bialetti riportino al dott. Matteini.
11.6 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
La Società favorisce gli incontri tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine del coordinamento e dello scambio di informazioni.
A tale riguardo, si ricorda, in particolare, che ai lavori del Comitato Controllo e Rischi è costantemente invitato a partecipare l'intero Collegio Sindacale ed inoltre, su invito del Presidente del Comitato e su singoli punti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni la società cui è stata esternalizzata l'attività di Internal Audit e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2010 ha approvato la procedura in materia di operazioni con parti correlate ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Parti Correlate, previo parere favorevole di due amministratori indipendenti, investiti dal Consiglio di Amministrazione dei compiti di cui all'art. 4, comma 3, del citato Regolamento.
Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bialletti.com nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Procedura Parti Correlate.
La Procedura stabilisce, in conformità ai principi dettati dal Regolamento Parti Correlate, i procedimenti e le regole volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente o per il tramite di sue società controllate italiane o estere.
Tra gli aspetti di maggior rilievo introdotti dalla procedura, si segnala:
- la classificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, di valore esiguo e di minore rilevanza;
- le regole di trasparenza e comunicazione al mercato che diventano più stringenti in caso di operazioni di maggiore rilevanza;
- le regole che prevedono il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella procedura di approvazione delle operazioni.
Come segalato nella Sezione 6 della Relazione, nella seduta del 1° luglio 2019 il Consiglio ha istituito un apposito comitato composto da due amministratori indipendenti competente a svolgere le funzioni e le attività in materia di operazioni con parti correlate e successivamente in data 11 luglio 2019 ha deliberato di accorparlo al Comitato Controllo e Rischi.
Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate e il Presidente ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.
Con riferimento alle operazioni con parti correlate in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, trova altresì applicazione l'art. 2391 del Codice Civile.
13. NOMINA DEI SINDACI
La nomina dei Sindaci è disciplinata dall'art. 26 dello Statuto che, nel testo vigente alla data della Relazione, di seguito viene riportato:
"ART. 26
1. Il Collegio Sindacale é composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione é determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3.I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
La disciplina del Collegio Sindacale é quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - é riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza é contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.
L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente e devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste che contengono, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere nella sezione dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ciascun soggetto legittimato non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o, se legittimati, votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa rispetti la proporzione tra generi prevista dalla disciplina pro tempore vigente e ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale é, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Sindaco, subentra il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.
Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.
Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili e fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente".
Il citato articolo statutario illustra le disposizioni che disciplinano il funzionamento del voto di lista indicando, tra l'altro:
- la quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste. In particolare, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, TUF (in proposito si segnala che le determinazioni CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020 e n. 44 del 29 gennaio 2021 ha fissato nel 2,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione di liste di candidati nel collegio sindacale);
- il meccanismo previsto per assicurare che il riparto dei sindaci da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, in base a quanto richiesto dall'art. 148, comma 1-bis, TUF.
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D-BIS), TUF)
Il Collegio Sindacale in carica alla data di chiusura dell'Esercizio e ancora in carica alla data della Relazione è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dell'Emittente in data 21 maggio 2019 e resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che all'Assemblea del 21 maggio 2019 è stata presentata un'unica lista di candidati depositata nei termini e con le modalità previsti dall'art. 26 dello Statuto dall'azionista di controllo Bialetti Holding, a tale data titolare di una partecipazione pari al 64,72% del capitale sociale.
I candidati contenuti nella lista presentata contemplavano i Sindaci effettivi:
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- Maria Luisa Mosconi
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- Andrea Cioccarelli
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- Marco Viberti
oltre ai Sindaci supplenti:
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- Massimo De Buglio
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- Barbara Mantovani
Tali candidati sono stati eletti con il voto favorevole di azionisti rappresentanti numero 69.947.507 azioni pari a
circa il 64,73% del capitale sociale (con il voto contrario di 0 azionisti e l'astensione di 0 azionisti).
Nel corso dell'Esercizio il Collegio Sindacale si è riunito 15 volte. La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è stata pari a circa 1 ora e 30 minuti.
Nel corso dell'Esercizio, a fronte di una percentuale di partecipazione complessiva pari al 100%, la percentuale di partecipazione di ciascun Sindaco è stata rispettivamente pari al 100%.
Si segnala che alla data della Relazione, nel corso del 2021 si sono tenute 7 riunioni del Collegio Sindacale.
Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco sono riportate in Appendice.
Con riferimento alla composizione ed alla struttura del Collegio Sindacale si rimanda alla Tabella 2 allegata in Appendice.
Il Collegio Sindacale nell'esercizio 2020 ha:
- esaminato l'andamento della gestione;
- svolto approfondimenti sull'assetto organizzativo;
- valutato la retribuzione degli amministratori;
- incontrato i revisori;
- verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri
- emergenza covid- adempimenti
- versamenti fiscali e contributivi
- contenzioso
Il Collegio Sindacale ha valutato il sussistere in capo ai Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, durante la prima riunione successiva alla nomina il 4 giugno 2019, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e di quelle a disposizione della Società ha trasmesso l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione e tale esito è stato comunicato al mercato.
In conformità a quanto previsto dai principi di comportamento delle società quotate, emessi dal CNDCEC nell'aprile 2018, l'organo con funzione di controllo è chiamato a svolgere un'autovalutazione sulla propria composizione e funzionamento, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche. Il Collegio Sindacale ha effettuato la propria autovalutazione con riferimento all'esercizio 2020, redigendo l'apposita Relazione. All'esito del processo di autovalutazione, il Collegio Sindacale ha ritenuto di confermare un giudizio sostanzialmente positivo in ordine alla propria composizione, al proprio funzionamento ed all'esercizio dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dalla normativa secondaria.
Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento all'indipendenza degli amministratori
Il Collegio Sindacale ha recepito la raccomandazione del Codice di Autodisciplina che prevede che nel caso in cui un sindaco, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità degli eventuali servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la Funzione di Internal Audit, con l'Organismo di Vigilanza e con il Comitato Controllo e Rischi, partecipando alle riunioni del comitato.
L'Assemblea del 21 maggio 2019 ha deliberato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 35.000,00 lordi annui e il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 23.000,00 lordi annui.
CRITERI E POLITICHE DI DIVERSITÀ
Alla data della Relazione non è stata adottata una politica in materia di diversità in relazione alla composizione del Collegio Sindacale. Tale scelta è motivata dal fatto che si ritiene che la relativa composizione sia adeguatamente
diversificata per età, genere e percorso formativo e professionale in virtù delle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei componenti - come si evince dai relativi curricula - che consentono un adeguato e approfondito esame delle varie questioni normalmente poste alla loro attenzione. Alla luce di quanto precede, al momento non si ravvisa la necessità di procedere alla approvazione di un documento che formalizzi la politica già applicata dalla Società. Alla data della presente Relazione la composizione del Collegio Sindacale rispetta (i) i criteri di diversità, anche di genere; e (ii) le politiche in materia di diversità con riguardo all'età, alla composizione di genere e al percorso formativo e professionale.
Con particolare riferimento alla diversità di genere, si rileva che il criterio di riparto disposto dall'art. 148, comma 1-bis del TUF – che dispone che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti dei membri del collegio sindacale – trova piena applicazione con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale attualmente in carica.
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI
Al fine di instaurare e mantenere un costante dialogo con gli azionisti, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riservate, la Società si è dotata di una apposita struttura aziendale dedicata alla funzione di investor relations ed ha istituito un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet www.bialetti.com nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'Emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. L'investor relator della Società è il dott. Alessandro Matteini.
È stata costituita inoltre una struttura aziendale incaricata di gestire i rapporti con gli azionisti denominata "Affari Societari".
16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)
Nel corso dell'Esercizio non si sono tenute assemblee.
Il Consiglio ha infatti deliberato di differire l'approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato. In data 30 novembre 2020 il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in prima convocazione per il giorno 5 febbraio 2021 ed in seconda convocazione per il 6 febbraio 2021 con il seguente ordine del giorno:
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- Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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- Nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell'articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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- Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021.
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- Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Alla predetta Assemblea hanno partecipato Francesco Ranzoni, Egidio Cozzi, Carlo Francesco Frau, Elena Crespi, Anna Luisa Spadari per il collegio sindacale Maria Luisa Mosconi e Marco Viberti
Con riferimento a tale Assemblea, l'azionista Bialetti Holding (titolare di una partecipazione pari al 45,19% del capitale sociale) ha comunicato al pubblico con congruo anticipo la proposta da esso sottoposta all'Assemblea in merito all'argomento sul quale non era stata formulata dagli amministratori una specifica proposta.
Per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 al fine di tutelare la salute delle persone, Bialetti si è avvalsa della facoltà di svolgere l'Assemblea fissata il 5 febbraio 2021 in prima convocazione ricorrendo all'utilizzo degli strumenti previsti per limitare la presenza fisica dei soci in un unico luogo, ossia tramite la partecipazione in via esclusiva del Rappresentate Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, e lo svolgimento della stessa mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Consiglio riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
Allo stato attuale la Società non ha approvato alcun regolamento assembleare, in quanto ritiene che la disciplina applicabile ai sensi del Codice Civile e dello Statuto sia sufficiente ad assicurare un ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.
Peraltro, in apertura dei lavori, il Presidente dell'Assemblea rivolge sempre un invito agli azionisti a raggruppare le eventuali domande e/o interventi al termine dell'illustrazione di ciascun punto all'ordine del giorno, al fine di consentire ai lavori assembleari di procedere con linearità e organicità di trattazione degli argomenti.
In data 29 luglio 2021 il Consiglio ha conferito i poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, di convocare l'Assemblea degli azionisti, per il giorno 30 settembre 2021 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2021.
A tale riguardo si evidenzia che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata, inter alia, – in seduta ordinaria – alla approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e della relazione finanziaria al 31 dicembre 2020, nonché della Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020, mentre in seduta straordinaria delibererà su alcune proposte di modifica dello statuto sociale:
e segnatamente sull'introduzione di un nuovo art. 5-bis, e sulla modifica dell'art. 21 dello Statuto. In particolare l'introduzione dell'art. 5-bis è finalizzata a consentire alla Società l'emissione di strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile, in esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione e dal Nuovo Patto Parasociale. La modifica dell'art. 21 è volta a eliminare la attuale previsione secondo cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto del comitato esecutivo della Società, qualora tale comitato sia nominato, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione e dal Nuovo Patto Parasociale.
Nel corso dell'Esercizio non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'Emittente.
In allegato sono riportati lo Statuto e lo statuto di cui sarà proposta l'adozione all'Assemblea per il giorno 30 settembre 2021 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2021. Agli articoli da 6 a 12 sono contenute le disposizioni statutarie relative alla convocazione e svolgimento dell'assemblea. Si segnala in particolare che:
- l'art. 6 dello Statuto dispone che, se previsto nell'avviso di convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati a intervenire;
- l'art. 7 dello Statuto prevede che l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, qualora e fino a quando la disciplina normativa e regolamentare vigente imponga la pubblicazione dell'avviso di convocazione in uno o più quotidiani, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti il quotidiani a diffusione nazionale "IL SOLE 24 ORE", "CORRIERE DELLA SERA", "MILANO FINANZA", "MF", "LA REPUBBLICA", "ITALIA OGGI" e "IL GIORNALE", nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
Quando l'assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo;
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l'art. 8 dello Statuto dispone che possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato;
-
l'art. 11 dello Statuto prevede che per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci;
- l'art. 12 dello Statuto dispone che tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.
In merito alle modalità mediante le quali è garantito il diritto di ciascun azionista di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, si segnala che:
- ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha designato per l'Assemblea del 5 febbraio 2021 il Rappresentante Designato cui ciascun soggetto avente diritto di intervenire in Assemblea ha potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro le ore 9:00 del giorno precedente la data di prima convocazione, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [email protected]. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea viene data risposta durante l'Assemblea stessa.
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)
L'Emittente non ha adottato pratiche di governo societario – ulteriori rispetto a quelle già indicate nei punti precedenti – e non ha proceduto alla nomina di comitati interni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge o suggeriti dal Codice di Autodisciplina.
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
Il Consiglio ha provveduto alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ratificando l'operato svolto con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Nel corso dell'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 sono stati nominati i due consiglieri cooptati, il dott. Carlo Francesco Frau e il dott. Marco Ghiringhelli. Si ricorda che, con riferimento al dott. Carlo Francesco Frau, in data 31 maggio 2019 il signor Roberto Ranzoni, che ricopriva la carica di Amministratore non esecutivo dal 21 maggio 2019 (data dell'Assemblea degli azionisti), ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società, con effetto in pari data, al fine di consentire la nomina per cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore che ricoprisse il ruolo di chief restructuring officer in esecuzione delle previsioni di cui all'Accordo di Ristrutturazione, individuato nella persona del dott. Carlo Francesco Frau; con riferimento al dott. Marco Ghiringhelli, in data 5 marzo 2020 il Consigliere indipendente Aniello Ciro Timpani ha rassegnato le proprie dimissioni per consentire la nomina per cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore in esecuzione delle previsioni di cui al Patto Parasociale nel contesto della più ampia operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale, individuato nella persona del dott. Marco Ghiringhelli.
Si precisa che per la sostituzione degli Amministratori venuti meno durante il mandato, l'articolo 14.7 dello Statuto Sociale non prevede l'applicazione del meccanismo del voto di lista. Pertanto, per la nomina dei due nuovi Amministratori, l'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 ha deliberato con le maggioranze di legge. L'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 ha inoltre incrementato il numero dei componenti del Consiglio portandolo da 6 a 7 e ha deliberato di nominare amministratore, oltre ai dott.ri Carlo Francesco Frau e Marco Ghiringhelli, l'avv. Amelia Mazzucchi. Tale nomina è dovuta al fatto che la composizione del Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea del 5 febbraio 2021, pur essendo conforme alle previsioni del TUF, non rispondeva alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina che richiede la presenza di almeno due Amministratori indipendenti. Al fine di rendere la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle prescrizioni di soft law di cui al Codice di Autodisciplina, l'organo amministrativo della Società ha ritenuto opportuno che l'Assemblea incrementasse, da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica così da poter nominare un nuovo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF) nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina. Tutti i predetti amministratori resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.
L'impatto della pandemia da COVID-19 sul business del Gruppo, sull'andamento reddituale e sulle prospettive della Società ha determinato per la Società la impossibilità prospettica di adempiere all'Accordi di Ristrutturazione stipulato in data 27 febbraio 2019 e omologato dal Tribunale di Brescia e la conseguente necessità di predisporre il Nuovo Piano Industriale e di avviare le negoziazioni con i creditori finanziari e gli investitori per addivenire alla stipula di nuove intese, allineate al Nuovo Piano Industriale. Per la permanenza di significative incertezze in merito alla continuità aziendale, di cui si è riferito nei comunicati stampa del 26 aprile 2021, 28 maggio 2021, al Consiglio è stato possibile procedere all'approvazione dei bilanci consolidati, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, dei progetti di bilancio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, della Dichiarazioni di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, delle relazioni semestrali al 30 giugno 2020 e dei rendiconti finanziari trimestrali al 31 marzo 2020, al 30 settembre 2020 e al 31 marzo 2021 solamente in data 29 luglio 2021, a seguito del raggiungimento delle citate intese con i creditori finanziari e gli investitori, occasione in cui il Consiglio ha potuto esprimersi con sufficiente cognizione di causa circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale.
Bialetti provvederà all'adozione e all'implementazione del Codice di Corporate Governance nel corso della seconda parte dell'esercizio 2021 in considerazione del fatto che nella prima parte di tale esercizio il management e le competenti strutture della Società sono stati impegnati nella realizzazione dell'operazione di ristrutturazione che ha portato alla stipula del Nuovo Accordo di Ristrutturazione. Sarà data informazione al mercato circa l'applicazione delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2021 che Bialetti pubblicherà nel corso del 2022.
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE
Con lettera del 22 dicembre 2020 il Presidente del Comitato per la Corporate Governance, nello svolgimento del proprio compito di monitorare lo stato di applicazione del Codice di Autodisciplina da parte delle società quotate che hanno dichiarato di aderirvi, ha formulato raccomandazioni ai presidenti degli organi amministrativi delle società quotate italiane in materia di (i) sostenibilità, (ii) gestione dei flussi informativi al consiglio di amministrazione, (iii) indipendenza, (iv) autovalutazione dell'organo di amministrazione, (v) nomina e successione degli amministratori, (vi) politiche di remunerazione, chiedendo che le medesime vengano sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, dei comitati competenti e del Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.
Tale lettera è stata portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati competenti e del Collegio Sindacale. L'Emittente ha preso atto delle raccomandazioni formulate e, al riguardo, terrà debito conto delle stesse nella eventuale elaborazione di misure funzionali volte a un miglior allineamento delle prassi e delle politiche della Società negli ambiti indicati.
Coccaglio, 29 luglio 2021
Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato Egidio Cozzi
TABELLE e ALLEGATI
Tabelle
Tabella 1 – INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
Tabella 2 – STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
Tabella 3 – STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
Allegati
- Cariche ricoperte dagli amministratori al 29 luglio 2021
- Cariche ricoperte dai sindaci al 29 luglio 2021
- Caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore (art. 144decies del Regolamento Emittenti)
- Caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco (art. 144deciesdel Regolamento Emittenti)
- Statuto sociale al 29 luglio 2021
- Statuto sociale di cui è proposta l'adozione all'Assemblea che sarà convocata il 30 settembre 2021 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 4 ottobre 2021.
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
Il capitale sociale è composto unicamente da azioni ordinarie
| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° azioni | % rispetto al c.s. |
Quotato (indicare i mercati) / non quotato |
Diritti e obblighi | |
| Azioni ordinarie | 154.782.936 | 100% | MTA | L'articolo 5 dello Statuto dispone che le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso. L'articolo 9 dello Statuto prevede che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto. La Società detiene numero 164.599 azioni proprie pari allo 0,15% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c. Pertanto i diritti di voto esercitabili in assemblea sono n. 154.618,338. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. |
L'Emittente non ha emesso alcun ulteriore strumento finanziario (obbligazioni convertibili, warrant) attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
| PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale votante |
||
| Francesco Ranzoni | Bialetti Holding S.r.l.* | 45,185 | 45,185 | ||
| Sculptor Capital | Sculptor Ristretto Investments | 19,56 | 19,565 |
4 Le percentuali riportate alla data del 29 luglio 2021, derivano dalle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 del TUF (soglia: 5%). Pertanto, le percentuali potrebbero non risultare in linea con dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non avesse comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti.
| Management, Inc. | S.à r.l.** |
||
|---|---|---|---|
| AZ Fund Management | AZ Fund Management SA |
5,43 | 5,43 |
| SA*** |
*** Il proprietario delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante è AZ Multi Asset per il 5,151%.
* In esecuzione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, le azioni Bialetti di titolarità di Bialetti Holding saranno trasferite in capo a NewCo – società interamente controllata da Bialetti Holding – la quale diventerà azionista diretto della Società alla Data di Esecuzione.
** Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. è beneficiaria di un'opzione call avente ad oggetto una partecipazione fino al 5,435% del capitale sociale.
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi e Opc |
Comitato Remun. |
Comitato Nomine |
Eventuale Comitato Esecutivo |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Anno di nascita |
Data di prima nomina * |
In carica da |
In carica fino a |
List a ** |
Ese c. |
Non - esec. |
Indip. Codice di Autodis ciplina |
Indip. TUF |
N. altri incaric hi *** |
(*) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) | (*) | (**) |
| Presidente | Ranzoni Francesco |
1961 | 2002 | 2019 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
M | X | 2 | 10/ 10 |
|||||||||||
| Amministrat ore delegatoץ |
Cozzi Egidio | 1966 | 21.05.201 9 |
2019 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
M | X | 10000 4 |
10/ 10 |
|||||||||||
| Amministrat ore |
Ghiringhelli Marco 5 |
1964 | 2020 | 2020 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
X | 0 | 9/1 0 |
||||||||||||
| Amministrat ore○ |
Crespi Elena | 1962 | 2013 | 2019 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
M | X | X | X | 0- | 10/ 10 |
100 % |
P | 100 % |
P | 100 % |
M | |||
| Amministrat ore |
Spadari Anna Luisa |
1969 | 21.05.201 9 |
2019 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
M | X | - | - | 888/ 2 |
8/1 0 |
100 % |
M | 100 % |
M |
44 5 Si rammenta che in data 5 marzo 2020 il dott. Aniello Ciro Timpani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società, con effetto immediato, al fine di consentire la nomina per cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore in esecuzione delle previsioni di cui al Patto Parasociale nel contesto della più ampia operazione di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale, individuato nella persona del dott. Marco Ghringhelli, partner di PricewaterhouseCooper Advisory S.p.A., quale Amministratore di Bialetti espressione di Ristretto. Nel corso dell'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 il dott. Ghiringhelli, amministratore cooptato, è stato confermato nella carica.
| Amministrat ore |
Mazzucchi Amelia 6 |
1964 | 05.02.202 1 |
2021 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
X | X | X | 10/101 1 0 |
10/ 10 |
100 % |
M | 100 % |
M | 100 % |
P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministrat ore |
Frau Carlo Francesco |
1955 | 31.05.201 9 |
2019 | App. Bilanci o 31.12.2 021 |
X | - | - | 0- | 10 10/ 10 |
100 % |
M | ||||||
| --------------------------------AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO-------------------------------- | ||||||||||||||||||
| Amministrat ore cessato |
Timpani Aniello Ciro 7 |
1958 | 2012 | 2019 | 05.03.2 020 |
M | X | X X |
X ! |
1/10 | ||||||||
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex | art. 147-ter TUF): 2,5% |
NOTE
I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":
• Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
◊ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO).
○ Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).
* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.
** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.
(*). In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
(**). In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro.
45 6 Si rammenta che l'Assemblea ordinaria del 5 febbraio 2021 ha incrementato il numero dei componenti del Consiglio portandolo da 6 a 7 e ha deliberato di nominare amministratore, oltre ai dott.ri Carlo Francesco Frau e Marco Ghiringhelli, l'avv Amelia Mazzucchi. Tale nomina è dovuta al fatto che la composizione del Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea del 5 febbraio 2021, pur essendo conforme alle previsioni del TUF, non rispondeva alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina che richiede la presenza di almeno due Amministratori indipendenti. Al fine di rendere la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle prescrizioni di soft law di cui al Codice di Autodisciplina, l'organo amministrativo della Società ha ritenuto opportuno che l'Assemblea incrementasse, da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica così da poter nominare un nuovo Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF) nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina. che Tutti gli amministratori nominati dall'Assemblea in data 5 febbraio 2021 resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2021.
7 Il Dott. Aniello Ciro Timpani è cessato come da nota 5 che precede.
| Collegio sindacale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Componenti | Anno di nascita |
Data di prima nomina * |
In carica da | In carica fino a |
Lista ** |
Indip. Codice di Autodisciplina |
Partecipazione alle riunioni del Collegio *** |
N. altri incarichi **** |
| Presidente | Mosconi Maria Luisa |
1962 | 21.05.2019 | 2019 | App. Bilancio 31.12.2021 |
M | X | 100% | 21 |
| Sindaco effettivo |
Cioccarelli Andrea |
1964 | 21.05.2019 | 2019 | App. Bilancio 31.12.2021 |
M | X | 100% | 20 |
| Sindaco effettivo |
Viberti Marco |
1967 | 21.05.2019 | 2019 | App. Bilancio 31.12.2021 |
M | X | 100% | 5 |
| Sindaco supplente |
Del Buglio Massimo |
1985 | 21.05.2019 | 2019 | App. Bilancio 31.12.2021 |
M | X | - | 5 |
| Sindaco supplente |
Mantovani Barbara |
1964 | 21.05.2019 | 2019 | App. Bilancio 31.12.2021 |
M | X | - | 0 |
| Numero riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 10 |
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
NOTE * Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.
** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza).
*** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
****In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI AL 29 LUGLIO 2021
| Nome e cognome | Società/enti in cui sono ricoperte cariche o detenute partecipazioni |
Carica ricoperta / partecipazione posseduta |
|---|---|---|
| Francesco Ranzoni | Bialetti Industrie S.p.A. | Presidente Consiglio di Amministrazione |
| Bialetti Holding S.r.l. | Presidente e Amministratore Delegato | |
| Bialetti Store S.r.l. | Presidente Consiglio di Amministrazione | |
| Egidio Cozzi | Bialetti Industrie S.p.A. | Amministratore Delegato e Direttore Generale |
| Bialetti Store S.r.l. | Amministratore Delegato | |
| Bialetti France S.A. | Amministratore Unico | |
| Bialetti Store Austria G.m.b.H. | Liquidatore | |
| CEM Bialetti A.S. | Amministratore Unico | |
| Elena Crespi | Bialetti Industrie S.p.A. | Consigliere indipendente |
| Presidente del Comitato per le Remunerazioni | ||
| Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate |
||
| Membro del Comitato per le Nomine | ||
| Carlo Francesco Frau | Bialetti Industrie S.p.A. | Consigliere non esecutivo |
| Membro del Comitato Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate |
||
| Chief Restructuring Officer | ||
| Luisa Anna Spadari | Bialetti Industrie S.p.A. | Consigliere non esecutivo |
| Membro del Comitato per le Remunerazioni | ||
| Membro del Comitato per le Nomine | ||
| Marco Ghiringhelli | Bialetti Industrie S.p.A. | Consigliere non esecutivo |
| Amelia Mazzucchi | Bialetti Industrie S.p.A. | Consigliere indipendente |
| Membro del Comitato per le Remunerazioni | ||
| Membro del Comitato per il Controllo e Rischi e per le Operazioni con Parti Correlate |
||
| Presidente del Comitato per le Nomine |
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES REGOLAMENTO EMITTENTI)
Francesco Ranzoni. Nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, ha rivestito la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di diverse società facenti parte del Gruppo e in precedenza del gruppo societario controllato da SUBA Italia S.r.l. È socio unico di Bialetti Holding, nella quale ricopre la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Dalla data della sua costituzione nell'ottobre 2002 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Egidio Cozzi. Nato a Paderno Dugnano (MI) il 16 giugno 1966, è in Bialetti dal gennaio 2013 con responsabilità per le vendite del Gruppo, il marketing e il business development e approda alla Società dopo importanti esperienze professionali all'interno di gruppi operanti nel settore casalingo, con responsabilità sia nazionali che internazionali. È stato nominato Direttore Generale dell'Emittente dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015. In passato è stato Managing Director in Prodir SA nel periodo 2009-2012, Houseware Business Unit Director in Bormioli Rocco S.p.A. nel periodo 2006-2009, Export and Marketing Manager in Bialetti nel periodo 2001-2006 ed ha iniziato la propria esperienza nell'ambito della direzione vendite in Guido Bergna S.p.A. nel 1996. Ha conseguito un master in Marketing / Advanced Business Program IMD presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
Elena Crespi. Nata a Roma, il 17 agosto 1962, consegue la laurea con lode in Economia e Commercio alla LUISS di Roma nel 1987. Fino al 2012 ha rivestito la carica di Direttore Generale della Business Area Health&Beauty Care del gruppo Artsana. Nei precedenti anni ha ricoperto diversi incarichi in Unilever, dove è arrivata a ricoprire la posizione di direttore vendite di Lever Fabergé Italia, in Autogrill nell'area marketing ed acquisti. Ha iniziato la sua carriera in Sogei S.p.A., società del gruppo IRI.
Carlo Francesco Frau. Carlo Francesco Frau. Nato a Milano il 17 ottobre 1955, ha conseguito la laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Nel corso di più di trent'anni di esperienza lavorativa è stato attivo nei settori private equity, company management, company restructurings, management consulting, M&A e audit, ricoprendo numerosi incarichi presso società e fondi di investimento in Italia e all'estero. Dal 2010 al 2020 ha collaborato con il gruppo DeAgostini ricoprendo − a partire dal 2015 – la carica di Managing Director di fondi di private equity.
Anna Luisa Spadari. Nata a Orzinuovi (BS) il 26 luglio 1969, laureata in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito un Executive Master presso SDA Bocconi. È dottore commercialista e revisore contabile e svolge la professione presso lo studio Athena Associati di Milano, di cui è senior partner. Si occupa prevalentemente di progetti di assistenza nell'area Accounting & Business Plans e Valuations & Deals, con un focus sule attività di auditing, due diligence, assistenza M&A. Dal 2000 al 2008 in Bialetti ha ricoperto il ruolo di CFO nel corso del processo di IPO, mentre agli inizi della carriera ha svolto l'attività di revisore dei conti presso PriceWaterhouseCoopers.
Marco Ghiringhelli. Nato a Varese il 24 maggio 1964, consegue la laurea in Economia Aziendale, con specializzazione in Amministrazione e Controllo nel 1983. Nel 1989 si specializza in Business Administration presso l'Università Luigi Bocconi di Milano e nel 1995 diviene Revisore legale. Dal 2016 è partner di PwC Italia, Responsabile delle attività di Turnaround e CRO in Italia e membro del gruppo dirigente dei servizi di ristrutturazione delle imprese europee. Nel 2016, è stato Direttore anziano in ALVAREZ & MARSAL - società di consulenza globale per il turnaround e il miglioramento delle prestazioni. Dal settembre 2005 al marzo 2008 è stato in Impregilo S.p.A. (ora Salini Impregilo S.p.A.) in qualità di Direttore della divisione Concessionaria. Dal 2004 al 2005, in Milano Mare Tangenziali S.p.A., concessionaria che gestisce le tangenziali di Milano e l'autostrada A7, è stato a capo dell'ufficio finanziario di Milano. Dal 1998 al 2004 ha ricoperto vari ruoli, sia di consulenza clienti che di reparto interno, in PriceWaterhouseCoopers S.p.A. nel dipartimento Servizi di transazione ("TS").
Amelia Mazzucchi. Nata a Napoli il 31 ottobre 1964, laureata in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 05/11/1992, abilitata al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori dal 23/10/2015. Ha svolto la professione di Avvocato Associato presso lo Studio Legale Afferni Crispo & C. nella sede di Milano sino al 31/12/2019, occupandosi, prevalentemente, di assistenza ad Imprese del settore petrolifero ed assicurativo. Ha ricevuto incarichi dalla sezione fallimentare del Tribunale di Milano come legale di Procedure concorsuali. E' stata iscritta nell'elenco degli avvocati dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Dal 2020 è avvocato indipendente con un focus sull'assistenza a società industriali del settore medico diagnostico sia per quanto riguarda l'organizzazione interna che per il contenzioso civile ed amministrativo.
COLLEGIO SINDACALE
| Nome e cognome | Società/enti in cui sono ricoperte cariche o | Carica ricoperta / partecipazione |
|---|---|---|
| detenute partecipazioni | posseduta | |
| Maria Luisa | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Mosconi | Bialetti Industrie S.p.A. | |
| Esprinet S.p.A. | Sindaco Effettivo | |
| Anima Holding S,p.A. | Amministratore | |
| Anima SGR S.p.A. | Amministratore | |
| Ferservizi S.p.A. | Sindaco Effettivo | |
| Stoccaggi Gas Italia - STOGIT S.p.A. |
Presidente del Collegio Sindacale | |
| Olt Offshore LNG Toscana S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| METRO5 S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| The Walt Disney Company Italia S.r.l. | Sindaco Effettivo | |
| Bialetti Store S.r.l. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Quadrifoglio Genova in liq ne S.p.A. | Sindaco Effettivo | |
| Quadrifoglio Brescia in liq. ne S.p.A. | Sindaco Effettivo | |
| Iniziative Immobiliari Provera e Carrassi | Presidente Collegio Sindacale | |
| -I.C.P. S.p.A. in liq.ne | ||
| Fondazione SNAM | Presidente del Collegio dei Revisori | |
| dei conti | ||
| * Cariche ricoperte alla data del 29 luglio 2021 |
||
CARICHE RICOPERTE DAI SINDACI AL 29 LUGLIO 2021
| BNP Real Estate Advisory Italy S.p.A. (Gruppo BNP Paribas) |
Sindaco Effettivo | |
|---|---|---|
| BNP Real Estate Property Development Italy S.p.A. (Gruppo BNP Paribas) |
Sindaco Effettivo | |
| BNP Real Estate Property Management Italy S.p.A. (Gruppo BNP Paribas) BNP Sviluppo Residenziale Italia S.r.l. |
Sindaco Effettivo | |
| (Gruppo BNP Paribas) Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore |
Sindaco Effettivo | |
| (Gruppo Intesa Sanpaolo) Fondazione CARIPLO - Iniziative Patrimoniali |
Sindaco Effettivo | |
| S.p.A. (Gruppo Intesa Sanpaolo) Picchi S.r.l. (Gruppo Piomboleghe) |
Sindaco Effettivo | |
| Piomboleghe S.r.l. (Gruppo Piomboleghe) | Sindaco Unico | |
| Centro Laminati S.r.l. (Gruppo Piomboleghe) | Sindaco Unico | |
| CP Colombo S.r.l. (Gruppo Piomboleghe) | Sindaco Unico | |
| Coam S.p.A. (Gruppo Coam) | Sindaco Unico | |
| Lindosan S.p.A. (Gruppo Coam) | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Famiglia coop. Di consumo Soc.Coop | Presidente del Collegio Sindacale | |
| (Gruppo Valfin) | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Valfin S.p.A. (Gruppo Valfin | ||
| Andrea Cioccarelli** | Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore | Sindaco Effettivo |
| Fondazione Cariplo Iniziative Patrimoniali | Sindaco Effettivo | |
| Picchi s.r.l. | Sindaco Unico | |
| Piomboleghe s.r.l. | Sindaco Unico | |
| Centro Laminati s.r.l. | Sindaco Unico | |
| C.P. Colombo s.r.l. | Sindaco Unico | |
| COAM S.p.A | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Lindosan S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Stps S.p.A. (Gruppo Provincia SO) |
Sindaco Effettivo | |
| SEA Services S.r.l. (Gruppo SEA) | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Signature Flight Support Italy S.r.l. (Gruppo SEA) |
Sindaco Unico | |
| Bialetti Industrie S.p.A. (Gruppo Bialetti) | Sindaco Effettivo | |
| Bialetti Store S.r.l. (Gruppo Bialetti) | Sindaco Effettivo | |
| Plastik Textile S.p.A. (Gruppo Plastik) | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Gencos110 S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Bonus Chiaro S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Istituto per il sostentamento del clero | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Famiglia Coop di Consumo soc. coop | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Ser-Fid Fidiciaria S.p.A. | Sindaco Effettivo | |
| Rivolta Carmignani S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Gestimmform S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale | |
| Fondo Pensioni CARIPLO (Gruppo Intesa | Consigliere CdA | |
| Sanpaolo) | ||
| Valore e Sviluppo Immobiliare-Sezione II S.r.l. | Presidente del CdA | |
| (Gruppo Intesa Sanpaolo) | ||
| Proedu S.r.l. (Arcidiocesi di Milano) | Consigliere CdA | |
| San Carlo Sport SSd Arl Unipersonale | Consigliere CdA | |
| Didacom S.r.l. (Gruppo Finservice) | Consigliere CdA | |
| Cioccarelli & Associati S.r.l. | Amm Unico | |
| Professionisti Associati S.r.l. | Presidente del CdA | |
| ** cariche ricoperte alla data del 13 aprile 2021 |
| Marco Viberti | Bialetti Industrie S.p.A. (società quotata) |
Sindaco Effettivo |
|---|---|---|
| Bialetti Store S.r.l. (società non quotata) |
Sindaco Effettivo | |
| Syneco S.p.A. (società non | Presidente del | |
| quotata) | Collegio Sindacale | |
| Olicom International S.r.l. (società non quotata) |
Revisore Legale | |
| Eberspaecher S.r.l. (società non quotata) |
Revisore Legale | |
| M.V.S. S.r.l. (Società non quotata) |
Revisore Legale | |
| Aggiornato al 13 aprile | ||
| 2021 |
(*) Società appartenenti al Gruppo Bialetti.
| Bialetti Industrie S.p.A. (società quotata) Bialetti Store S.r.l. (società non quotata) |
Sindaco Supplente Sindaco Supplente Amministratore |
|
|---|---|---|
| Fondazione per la | Presidente del | |
| Ricerca Ospedale Papa | Collegio Sindacale | |
| Giovanni XXIII di | Presidente del | |
| Bergamo (FROM). | Collegio Sindacale | |
| Autotorino S.p.A. | e revisore | |
| Immobiliare Diana | effettivo | |
| S.p.A. | Sindaco e revisore | |
| effettivo | ||
| Associazione Skipass | Sindaco e revisore | |
| Massimo del Buglio | Livigno. | effettivo |
| Onetray S.p.A. | Sindaco effettivo | |
| Angel Capital | Sindaco effettivo | |
| Management S.p.A. | Sindaco effettivo | |
| Arca Holding S.p.A. | Sindaco effettivo | |
| Cossi Costruzioni S.p.A. | Sindaco effettivo | |
| FSI Investment First | Sindaco effettivo | |
| S.p.A. | Sindaco supplente | |
| Maggioli S.p.A. | Sindaco supplente | |
| Rivolta Carmignani | Sindaco supplente | |
| S.p.A. | Sindaco supplente | |
| Aeonvis S.p.A. | Sindaco supplente | |
| Banca Consulia S.p.A. | ||
| Bormioli Pharma S.p.A. | ||
| Capital Shuttle S.p.A. | ||
| Factorit S.p.A. |
STATUTO SOCIALE ALLA DATA DEL 29 LUGLIO 2021
"STATUTO SOCIALE
Denominazione - Soci - Sede - Durata - oggetto Art. 1
E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."
Art. 2
1. La Società ha sede in Coccaglio (BS).
2. Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.
Art. 3
1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
2. Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
Art. 4
La società ha per oggetto, in via diretta o per il tramite di società controllate:
A) - la produzione e la vendita di caffettiere di qualsiasi genere, di pentolame in alluminio antiaderente e di articoli casalinghi in genere e relativi accessori, nonché di piccoli elettrodomestici;
- l'esercizio di fonderia in conchiglia e comune, la fonderia in pressofusione, le lavorazioni meccaniche in genere e la costruzione di attrezzature tecniche, di
dispositivi meccanici, scientifici e di uso pratico, le lavorazioni meccaniche di precisione ed il commercio dei prodotti fabbricati;
- la produzione e/o commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le sue forme, anche per corrispondenza o attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dei prodotti sopra indicati;
B) la progettazione, produzione e vendita di componenti, attrezzature, stampi e la prestazione di servizi tecnici destinati ai settori sopra indicati e ad altri settori dell'industria elettromeccanica;
C) la progettazione, appalto, esecuzione e vendita di impianti inerenti i prodotti sopra indicati al paragrafo A);
D) l'acquisto e la cessione di aziende, impianti,
concessioni e lo sfruttamento di tecnologie (know how), studi, progetti ed invenzioni inerenti i prodotti sopra indicati in qualunque forma e modo ed in qualsiasi Paese e Stato, nonché la prestazione di servizi inerenti alla gestione di aziende operanti nei settori suddetti o in settori affini;
E) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto affine, connesso o complementare a quello della società; la prestazione nei confronti delle Società controllate e collegate di servizi
tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti secondo quanto dalla Legge consentito;
F) la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, comprese bevande alcooliche e superalcooliche ed, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, american bar, snack bar;
G) la produzione e la commercializzazione in ogni sua forma di bevande e miscele e di ogni prodotto inerente e accessorio;
H) la produzione e la commercializzazione di oggettistica e articoli - in genere - correlati ai marchi aziendali e volti al migliore sfruttamento degli stessi.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni ed il rilascio di garanzie, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Capitale sociale
Art. 5
1. Il capitale sociale è determinato in euro 11.454.798,30 (undicimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentonovantotto e trenta), diviso in numero 154.782.936(centocinquantaquattromilionisettecentottantaduemilanovecento trentasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441,comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ..
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.
L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 gennaio 2019 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. per il periodo di 24 mesi dalla data della deliberazione, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della società fino ad un importo massimo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), comprensivo del sovrapprezzo, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale da offrirsi in opzione ai soci.
All'organo Amministrativo è stata attribuita la facoltà di determinare per ogni singola tranche il prezzo finale di emissione anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo, nei limiti come sopra deliberati) in applicazione dell'art.2441, comma sesto, del codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.
All'organo Amministrativo sono stati attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire:
- i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto;
- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito di conferimento con crediti certi liquidi ed
esigibili);
- l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.
All'organo Amministrativo è stata attribuita, altresì, la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2439 del Codice Civile.
All'organo Amministrativo è stato attribuito, altresì, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe e dei poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2019 ha deliberato, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 18 gennaio 2019, di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 6.475.401,56 (seimilioniquattrocentosettantacinquemilaquattrocentouno e cinquantasei) mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi le medesime
caratteristiche di quelle in circolazione, da emettersi con godimento regolare e da offrire in opzione agli aventidiritto. L'Offerta si è conclusa con l'emissione di n.46.719.834 nuove Azioni, per un controvalore complessivo di euro 6.475.401,56, pari al 100% dell'Offerta.2. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Assemblea
Art. 6
1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
2. Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c., l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza che:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti
dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.
Art. 7
1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, qualora e fino a quando la disciplina normativa e regolamentare vigente imponga la pubblicazione dell'avviso di convocazione in uno o più quotidiani, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale "IL SOLE 24 ORE", "CORRIERE DELLA SERA", "MILANO FINANZA", "MF", "LA REPUBBLICA", "ITALIA OGGI" e "IL GIORNALE", nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima
per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.
3. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
Art. 8
1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto. In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato, tuttavia, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.
Art. 9
1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione, ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 10
1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti
i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente
stesso.
Art. 11
1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.
Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci.
Art. 12
1. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.
Art. 13
1. Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.
Consiglio di Amministrazione
Art. 14
1. La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.
2. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
4. Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile;
tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni. Ai sensi dell'art.
147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore indipendente ex art. 147- ter").
5. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, da
parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero – in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti
dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa pro tempore vigente, con le regole seguenti:
a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i candidati non eletti della Lista di Maggioranza, ed esse
sono elette in luogo dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante;
b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera a) non assicuri una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'applicazione, mutatis mutandi, dei procedimenti sopra previsti al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle quote di genere prescritte dalla normativa pro tempore vigente e la presenza del numero
minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs.58/1998 previsto della normativa pro tempore vigente.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 6. Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Art. 15
1. Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore. Nomina altresì, anche di volta in volta, un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
Art. 16
1. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con
altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
2. L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.
5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
6. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice
Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente più anziano secondo i criteri predetti.
Art. 17
1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.
3. Le votazioni devono aver luogo per voto palese.
Art. 18
1. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 19
1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-ù/s, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la
rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
2. Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.
In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.
3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.
Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
4. Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.
In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.
Art. 20
1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.
L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso.
2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..
3. In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari
cariche, il cui riparto é stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..
Comitato Esecutivo
Art. 21
1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, il Presidente,
l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.
2. Il Segretario del Comitato é lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.
Art. 22
1. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23
1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Art. 24
1. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Rappresentanza della società Art. 25
1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16 comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.
2. Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
3. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Collegio Sindacale
Art. 26
1. Il Collegio Sindacale é composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione é determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
3. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
La disciplina del Collegio Sindacale é quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.
4. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
5. La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - é riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di
partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente e devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste che contengono, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere nella sezione dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci
collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ciascun soggetto legittimato non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o, se legittimati, votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa rispetti la proporzione tra generi prevista dalla disciplina pro tempore vigente e ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale é, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
6. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Sindaco, subentra il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.
Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.
Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili e fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo
le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza
relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.
Art. 27
1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta,
l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed é adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi
questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
3. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitati.
Bilancio, Dividendi, Riserve
Art. 28
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.
Art. 29
1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ..
L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili
stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, sempre ai sensi dell'art. 2349 c.c..
Scioglimento - Liquidazione
Disposizioni GeneraliArt. 30
1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge. Art. 31
31.1 Le disposizioni degli artt. 14.5, 14.7, 26.5 e 26.6 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi integrali, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi al 12 agosto 2012. Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.
31.2 In conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 120: (i) per il primo mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale integralmente eletti successivamente al 12 agosto 2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (con arrotondamento per eccesso) dei membri del rispettivo organo sociale; (ii) per i due mandati successivi al mandato sub (i) la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei membri del rispettivo organo sociale.
Il sottoscritto COZZI EGIDIO, nato a Milano (MI) il 15 giugno 1966 dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014). Coccaglio tre dicembre duemiladiciannove."
STATUTO SOCIALE DI CUI È PROPOSTA L'ADOZIONE ALL'ASSEMBLEA CONVOCATA, PER IL 30 SETTEMBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 4 OTTOBRE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE
STATUTO SOCIALE
Denominazione - Soci - Sede - Durata - oggetto
Art. 1
E' costituita una società per azioni con la denominazione:
"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A."
Art. 2
-
La Società ha sede in Coccaglio (BS).
-
Può stabilire, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.
Art. 3
-
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
-
Nel caso di deliberazione di proroga del termine di durata della Società, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
Art. 4
La società ha per oggetto, in via diretta o per il tramite di società controllate:
A) - la produzione e la vendita di caffettiere di qualsiasi genere, di pentolame in alluminio antiaderente e di articoli casalinghi in genere e relativi accessori, nonché di piccoli elettrodomestici;
- l'esercizio di fonderia in conchiglia e comune, la fonderia in pressofusione, le lavorazioni meccaniche in genere e la costruzione di attrezzature tecniche, di dispositivi meccanici, scientifici e di uso pratico, le
lavorazioni meccaniche di precisione ed il commercio dei prodotti fabbricati;
- la produzione e/o commercializzazione all'ingrosso e/o al dettaglio in tutte le sue forme, anche per corrispondenza o attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, dei prodotti sopra indicati;
B) la progettazione, produzione e vendita di componenti, attrezzature, stampi e la prestazione di servizi tecnici destinati ai settori sopra indicati e ad altri settori dell'industria elettromeccanica;
C) la progettazione, appalto, esecuzione e vendita di impianti inerenti i prodotti sopra indicati al paragrafo A);
D) l'acquisto e la cessione di aziende, impianti, concessioni e lo sfruttamento di tecnologie (know how), studi, progetti ed invenzioni inerenti i prodotti sopra indicati in qualunque forma e modo ed in qualsiasi Paese e Stato, nonché la prestazione di servizi inerenti alla gestione di aziende operanti nei settori suddetti o in settori affini; E) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto affine, connesso o
complementare a quello della società; la prestazione nei confronti delle Società controllate e collegate di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti secondo quanto dalla Legge consentito;
F) la somministrazione e la vendita al pubblico di alimenti e bevande, nonché la gestione di esercizi pubblici per somministrazione di alimenti e bevande, comprese bevande alcooliche e superalcooliche ed, in particolare, la gestione di bar, ristoranti, tavole calde, pizzerie, american bar, snack bar;
G) la produzione e la commercializzazione in ogni sua forma di bevande e miscele e di ogni prodotto inerente e accessorio;
H) la produzione e la commercializzazione di oggettistica e articoli - in genere - correlati ai marchi aziendali e volti al migliore sfruttamento degli stessi.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresi l'assunzione di partecipazioni ed il rilascio di garanzie, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.
Capitale sociale
Art. 5
- Il capitale sociale è determinato in euro 11.454.798,30 (undicimilioniquattrocentocinquantaquattromilasettecentonovantotto e trenta), diviso in numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilionisettecentottantaduemilanovecentotrentasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
L'aumento di capitale può avvenire anche mediante emissione di diverse categorie di azioni, ciascuna avente diritti e disciplina particolari, sia con conferimenti di denaro sia con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, in caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ.
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.
-
Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
-
Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.
-
Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Art. 5bis
- La Società, a fronte di apporti da parte di soci e/o terzi, può emettere, anche in forma dematerializzata, strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli Articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile. [2. L'assemblea straordinaria del [•] 2021 ha deliberato:
(a) l'emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., di complessivi n. [•] strumenti finanziari partecipativi con valore nominale di Euro [•] cadauno, aventi le caratteristiche di cui al relativo regolamento allegato al presente statuto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
(b) l'emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., di complessivi n. [•] strumenti finanziari partecipativi con valore nominale di Euro [•] cadauno, aventi le caratteristiche di cui al relativo regolamento allegato al presente statuto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.
Assemblea
Art. 6
-
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
-
Se previsto nell'avviso di convocazione, ovvero qualora la riunione concreti la fattispecie dell'articolo 2366 quarto comma c.c., l'assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In particolare, sono condizioni per la validità delle assemblee in video e teleconferenza
che: - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, di accertare l'idoneità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle votazioni;
-
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
-
vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea riunita ai sensi dell'articolo 2366, comma quarto del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;
-
i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
-
L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
-
L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.
Art. 7
- L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, qualora e fino a quando la disciplina normativa e regolamentare vigente imponga la pubblicazione dell'avviso di convocazione in uno o più quotidiani, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale "IL SOLE 24 ORE", "CORRIERE DELLA SERA", "MILANO FINANZA", "MF", "LA REPUBBLICA", "ITALIA OGGI" e "IL GIORNALE", nonché con le altre modalità previste
dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda o terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente.
Quando l'Assemblea viene chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti tempo per tempo vigenti, nell'avviso di convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.
-
L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi esercita il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto ovvero nel caso in cui la convocazione sia effettuata su domanda dei soci, sulla base degli argomenti da trattare indicati nella stessa.
-
In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
Art. 8
- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto. In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato, tuttavia, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che presentino, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato.
Art. 9
-
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
-
I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono conferire delega scritta per l'intervento ed il voto in assemblea secondo le previsioni di legge. La delega può essere conferita anche in forma elettronica e può essere notificata alla società mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione, ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 10
- L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso esistano più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea dei Soci è presieduta da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della
maggioranza dei presenti.
-
Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti; constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto necessario per poter validamente deliberare; regola il suo svolgimento; stabilisce le modalità della votazione ed accerta i risultati della stessa.
-
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a
fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.
Art. 11
- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico Regolamento d'Assemblea che dovesse eventualmente essere approvato dall'assemblea dei soci.
Art. 12
- Tutte le deliberazioni, comprese quelle di elezione alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.
Art. 13
- Il verbale dell'Assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ovvero dal Notaio quando sia questi a redigerlo.
Consiglio di Amministrazione
Art. 14
-
La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.
-
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
-
L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.
Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
- Per la nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano le norme del codice civile;
tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano altresì le seguenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore indipendente ex art. 147- ter").
- La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, ovvero – in mancanza di tale determinazione - pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la
lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo
Amministratore Indipendente ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998.
In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs.
58/1998 o come amministratori indipendenti ai sensi dei predetti codici di comportamento; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società.
Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in
tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; tale lista può prevedere espressamente che il primo candidato della stessa assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soggetti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa pro tempore vigente pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la nomina dei soggetti in possesso dei citati requisiti avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora, eleggendo i candidati in base all'ordine in cui gli stessi sono collocati nelle liste, il Consiglio di
Amministrazione si trovasse ad avere una composizione non conforme alle quote di genere, si proclamano eletti tanti candidati del genere mancante quanti ne occorrono secondo la normativa pro tempore vigente, con le regole seguenti:
a) le persone del genere mancante si individuano (nell'ordine progressivo in cui sono elencate) tra i
candidati non eletti della Lista di Maggioranza, ed esse sono elette in luogo dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, della medesima lista elencati per ultimi (iniziando dall'ultimo degli eletti e risalendo, ove occorra, al candidato elencato in precedenza, e così via) tra coloro che avrebbero conseguito l'elezione se non vi fosse stata la necessità di integrare il genere mancante;
b) qualora la procedura di cui alla precedente lettera a) non assicuri una composizione del Consiglio di
Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la nomina dei soggetti appartenenti al genere meno rappresentato avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza vincolo di lista.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea per la composizione del Consiglio di Amministrazione, fatta comunque salva l'applicazione, mutatis mutandi, dei procedimenti sopra previsti al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle quote di genere prescritte dalla normativa pro tempore vigente e la presenza del numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 previsto della normativa pro tempore vigente.
In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia
inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
-
Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter d.lgs. 58/1998, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.
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In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Art. 15
- Il Consiglio di Amministrazione - ove non abbia provveduto già l'Assemblea - elegge fra i propri membri il Presidente; può altresì eleggere uno o più Vice Presidenti che durano nelle rispettive cariche, per la durata del loro mandato di Amministratore e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di Amministratore.
Nomina altresì, anche di volta in volta, un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi.
Art. 16
- Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera spedita, anche via fax o con altro idoneo mezzo di comunicazione, al domicilio di
ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.
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L'avviso di convocazione indicante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante collegamento audiovisivo deve essere spedito al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma, telefax, posta elettronica od altro mezzo telematico almeno 24 ore prima della data della riunione.
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Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia, tutte le volte che il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del comma 7 del presente articolo, lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto da almeno tre Amministratori.
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E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di
Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.
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Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale in carica.
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Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'unico Vice Presidente, o, nel caso di più Vice Presidenti, dal più anziano di carica di essi presente e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente, sia dell'unico Vice Presidente, ovvero di tutti i Vice Presidenti, presiede l'Amministratore Delegato ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore presente
più anziano secondo i criteri predetti.
Art. 17
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Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
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Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti.
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Le votazioni devono aver luogo per voto palese.
Art. 18
- Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Art. 19
- Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:
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fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
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istituzione o soppressione di sedi secondarie;
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trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
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indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
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riduzione del capitale a seguito di recesso;
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adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte anche dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.
-
Il Consiglio di Amministrazione - nei limiti di legge e di Statuto - può delegare al Comitato Esecutivo propri poteri ed attribuzioni. Può, altresì, nominare uno o più Amministratori Delegati ai quali delegare, negli stessi limiti, i suddetti poteri ed attribuzioni.
In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari ovvero previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare uno o più Direttori Generali.
- Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale, nel corso delle riunioni consiliari, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate, nonché sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.
Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale: quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
- Ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98 e ne determina la durata in carica. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati
poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del d.lgs. 58/98 nonché sul rispetto effettivo delle procedure Amministrative e contabili.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei
documenti contabili e societari.
In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.
Art. 20
- Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.
L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. 2. Rimane ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di stabilire, in aggiunta all'ammontare deliberato dall'Assemblea ai sensi del comma che precede, le remunerazioni per gli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..
- In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per la attribuzioni agli Amministratori investiti di
particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..
Comitato Esecutivo
Art. 21
-
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone previamente la durata ed il numero dei membri. Nel numero dei componenti del Comitato sono compresi, come membri di diritto, l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati se più di uno, se nominati.
-
Il Segretario del Comitato è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, salva diversa deliberazione del Comitato stesso.
Art. 22
-
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza) secondo quanto previsto all'art. 16, comma 5. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
-
Le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Esecutivo - per quanto non disposto dalla normativa vigente e dal presente Statuto - sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 23
- Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza (assoluta) dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 24
- Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Rappresentanza della società
Art. 25
1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio nonché la firma sociale competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente o a ciascuno dei Vice Presidenti, se più di uno, con la precedenza determinata ai sensi dell'art. 16
comma 7; spetta altresì all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri delegati.
-
Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell'assenza o impedimento del sostituito.
-
Il Consiglio può inoltre, ove necessario, nominare mandatari anche estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Collegio Sindacale Art. 26
-
Il Collegio Sindacale é composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.
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I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione é determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.
-
I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.
La disciplina del Collegio Sindacale è quella stabilita dal codice civile; tuttavia, ove le azioni della società siano ammesse alla negoziazione presso un mercato regolamentato, si applicano - fatte salve comunque diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - le seguenti disposizioni.
- Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quelli di impresa sono quelli meccanici, elettromeccanici, elettrotecnici, elettrici e quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.
Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.
- La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve, come sopra previsto, diverse ed ulteriori disposizioni di legge o regolamentari. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista detengano, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998; in mancanza di tale determinazione, il diritto a presentare una lista spetta a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.
L'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione della medesima, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della società. Le liste sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente e devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco
effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Le liste che contengono, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere nella sezione dei Sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo le proporzioni previste dalla normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi.
Le liste inoltre contengono, anche in allegato le informazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.
Ciascun soggetto legittimato non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o, se legittimati, votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a
pena di ineleggibilità. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa rispetti la proporzione tra generi prevista dalla disciplina pro tempore vigente e ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale é, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
- Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Sindaco, subentra il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.
Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno
rappresentato.
Ove consentito dalle disposizioni applicabili, il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili e fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo
le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
In ogni caso il nuovo Sindaco effettivo di Minoranza assume anche la carica di Presidente.
Art. 27
-
Il Collegio Sindacale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni regolamentari applicabili. Nel caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, il Collegio Sindacale esercita altresì ogni altro dovere e potere previsto dalle leggi speciali; con particolare riferimento all'informativa al medesimo dovuta, l'obbligo degli amministratori di riferire ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ha cadenza trimestrale, ed é adempiuto con le modalità indicate all'articolo 19, comma 3, del presente statuto.
-
Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale all'uopo abilitati.
Bilancio, Dividendi, Riserve Art. 28
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L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
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Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.
Art. 29
- Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis cod. civ.. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili o riserve costituite da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni ordinarie senza alcun vincolo o di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, sempre ai sensi dell'art. 2349 c.c..
Scioglimento - Liquidazione Disposizioni Generali
Art. 30
- Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.
Art. 31
31.1 Le disposizioni degli artt. 14.5, 14.7, 26.5 e 26.6 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi integrali, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi al 12 agosto 2012. Dette disposizioni, pertanto, per i successivi rinnovi devono considerarsi come non apposte.
31.2 In conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 120: (i) per il primo mandato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale integralmente eletti successivamente al 12 agosto 2012, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un quinto (con arrotondamento per
eccesso) dei membri del rispettivo organo sociale; (ii) per i due mandati successivi al mandato sub (i) la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei membri del rispettivo organo sociale.