Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Banca Generali AGM Information 2017

Mar 21, 2017

4184_agm-r_2017-03-21_d49493b5-b7a1-496d-af71-cded8eda8b77.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c.

Signori Azionisti,

in data 26 marzo 2016 è improvvisamente venuto a mancare l'Amministratore Delegato della società dott. Piermario Motta. A seguito dell'inaspettato evento, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in data 20 aprile 2016 ha provveduto a cooptare il dott. Giovanni Luca Perin in sostituzione del compianto dott. Motta.

Con decorrenza dal 20 marzo 2017, il dott. Perin ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica. Conseguentemente, in pari data, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in sua sostituzione, ha provveduto a cooptare il dott. Gian Maria Mossa che è stato altresì nominato Amministratore Delegato della società.

In data 14 giugno 2016, i consiglieri della società dottori Paolo Vagnone e Philippe Donnet, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere, hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in data 23 giugno 2016 ha quindi provveduto a cooptare l'avv. Cristina Rustignoli e la sig.ra Azzurra Caltagirone in sostituzione dei consiglieri dimissionari.

La procedura di cooptazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, che prevede che, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione (i) identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi di corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il predetto provvedimento prevede anche, tra l'altro, che, in caso di cooptazione degli amministratori, i risultati dell'analisi di cui sub (i), il parere del Comitato per le Nomine e la verifica di cui sub (ii) siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione. In allegato alla presente potete quindi prendere visione delle indicazioni in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione espresse dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2015 in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione (allegato sub A) ed il parere in merito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 9 marzo 2015 (allegato sub B) nonché delle indicazioni in data 23 giugno 2016 e 20 marzo 2017, in cui sono rappresentate le risultanze delle analisi effettuate dal Consiglio di Amministrazione (allegati sub C), dei pareri in proposito espressi dal Comitato per le Nomine rispettivamente in data 16 giugno 2016 e 20 marzo 2017 (allegati sub D), degli esiti delle verifiche di cui sub (ii) effettuate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2016 e 20 marzo 2017 (allegato sub E) e dei relativi pareri espressi in merito dal Comitato per le Nomine in data 22 luglio 2016 e 20 marzo 2017 (allegati sub F).

Si rappresenta che l'articolo 2386 del codice civile stabilisce che l'Amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea; la stessa coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Alla luce di quanto precede, nel ricordare che:

  • l'articolo 15 dello Statuto sociale, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 12 componenti;

  • l'Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 23 aprile 2015, ha stabilito che, per il triennio di carica 2015/2017, l'organo amministrativo sia costituito da 9 membri,

si propone all'Assemblea dei Soci di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e 15 comma 14 dello Statuto Sociale, tre componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì che il relativo mandato scada assieme a quello degli altri Amministratori oggi in carica, e dunque con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, ultimo coma, dello Statuto sociale, in caso di cooptazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il sistema di elezione tramite liste non trova applicazione.

Milano, 20 marzo 2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO A)

Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione,

ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi (Amministratore Delegato e Direzione Generale).

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario, come da ultimo modificate dal 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare n. 285/2013, pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 6 maggio 2014 prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti, disciplinate a livello statutario ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate).

Il processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni, è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica e gestione siano presenti soggetti: a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere; b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca; c) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca; d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti; e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel luglio del 2014, che nel commento all'articolo 2 auspica che gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia del 6 maggio 2014, prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 15 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, assicurando:

(i) un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, attraverso il meccanismo del voto di lista,

(ii) un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione e

(ii) un'adeguata presenza dei diversi generi, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione.

Ai fini di garantire un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, hanno diritto a presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da tenersi nel corso dell'Assemblea, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente (attualmente per Banca Generali l'1% del capitale sociale) .

Le liste devono contenere un numero di candidati , in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea, con arrotondamento, in caso di numero frazionario all'unità inferiore. Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione sia presente il necessario numero di Amministratori Indipendenti, l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede un meccanismo di sostituzione per l'ipotesi in cui, al termine delle votazioni, non siano stati eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, in numero sufficiente rispetto alle previsioni normative applicabili alla Società.

3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato da Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica ed è quindi chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca ed a verificarne nel tempo l'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, in attuazione dei principi stabiliti dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. L'articolo 18 dello Statuto riserva poi alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni di carattere strategico, tra cui

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate e soggetti collegati;

b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;

c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna;

d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità;

e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;

g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;

h) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy; la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;

i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;

l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società;

n) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;

o) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;

p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo;

q) l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Lo Statuto attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonee a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere quindi adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli. Tuttavia la composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.

L'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi il 24 aprile 2012, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione della Banca risulta in linea con i dati di sistema recentemente rilevati dalla Autorità di Vigilanza . Infatti una recente analisi condotta da Banca d'Italia su aspetti di governance legati alla composizione quali-quantitativa mostra che in linea generale il numero medio dei componenti il board delle banche esaminate è legato alla dimensione degli attivi e aumenta con la crescita di questi. Più precisamente il numero medio di componenti per i gruppi grandi (con attivo superiore a € 20 miliardi) è pari a 15,4, per i gruppi medi ( con attivo ricompreso fra € 3,5 miliardi e € 20 miliardi) è pari a 12,9 e per i gruppi piccoli (con attivo inferiore a 3,5 miliardi) è pari a 6,7. Dal confronto con l'analisi condotta sugli statuti delle banche e la pubblicazione delle best practice di Banca d'Italia nel dicembre 2011, il numero medio dei componenti nelle banche esaminate risulta leggermente superiore. (Fonte: Banca d'Italia -Analisi dei risultati e del processo di autovalutazione - Sezione I – Composizione quali - quantitativa).

Le dimensioni della Società e del Gruppo e la specificità del settore in cui opera richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali, sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, si ritiene peraltro opportuno che venga tenuta in considerazione la raccomandazione espressa, in via generale, dall'Organo di Vigilanza, in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso.

Si ritiene pertanto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale; si reputa infatti che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia assicurare la funzionalità dell'organo.

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, considerata la scelta indicata di composizione ottimale di nove o dieci amministratori, cinque o sei di essi dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza. ed avranno il compito di vigilare, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, in conformità a quanto avvenuto in occasione delle precedenti nomine, il Consiglio valuterà l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e considerando in ogni caso amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, l'amministratore non potrà essere considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

  • con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

  • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

  • ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

Infine, in conformità alle previsioni normative applicabili alle banche, la delibera consiliare con la quale viene valutata l'indipendenza deve, tra l'altro, riportare l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Non possono essere qualificati come amministratori non esecutivi:

  • (i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
  • (ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

6. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

Le disposizioni di cui alla sopra menzionata legge troveranno pertanto la loro prima applicazione in occasione dello svolgimento della prossima adunanza Assembleare che provvederà, tra l'altro, al rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017.

Nel condividere le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla richiamata normativa - rappresentati, in un ottica di uguaglianza sostanziale, dal perseguire l'equilibrio tra i generi e dal favorire al tempo stesso l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato - si rappresenta che in occasione della prossima Assemblea chiamata al rinnovo delle cariche sociali, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà prevedere la presenza di una quota pari almeno ad un quinto di componenti del genere meno rappresentato.

7. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto anche in eventuali comitati interni del consiglio e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui è parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti, (v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, operando con autonomia di giudizio.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono quindi assicurare un livello di competenza e professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e del gruppo bancario e dedicare tempo e risorse idonei all'assolvimento dell'incarico.

Ciò comporta la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali atti ad esprimere adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancarie e finanziaria e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare.

La diversificazione delle competenze consente altresì di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Gli amministratori dovranno quindi, innanzitutto - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) - essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  • (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  • (iii)attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  • (iv)funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale è stato delineato un insieme di competenze che si considera necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della best practice di sistema.

Per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, - cui compete una funzione cruciale finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri, garantendo l'equilibrio rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori esecutivi e ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interniin coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni-, si ritiene importante che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

Con riferimento alla figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, si ritiene ottimale che lo stesso sia individuato tra soggetti che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario e agli aspetti di carattere normativo e di governo dei rischi.

In tale contesto si ritiene che gli amministratori debbano essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze:

  • (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,
  • (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,
  • (iii) in materia di marketing,
  • (iv) in materia finanziaria,
  • (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,
  • (vi) in ambito legale o di compliance,
  • (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Inoltre, al fine di assicurare efficacia alle attività dei Comitati Consiliari che si andranno a costituire è importante che:

(i) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, e

(ii) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Tenuto quindi conto della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, le suddette aree di competenza professionale rappresentano, ad avviso del Consiglio, quelle nelle quali i nominandi amministratori potrebbero utilmente apportare contributi qualificati in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'organo amministrativo.

In applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche di cui al primo aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, si rappresenta l'opportunità che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione da depositarsi – ai sensi dell'art. 15, comma 9 dello Statuto sociale – contestualmente alla presentazione delle liste, comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Per quanto riguarda l'età degli amministratori, in considerazione della best practice di sistema che si sta diffondendo, il Consiglio auspica che i candidati possano appartenere ad età diverse tra loro e non superino, al momento della nomina, i 65 anni di età..

8. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Cumulo di incarichi

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca. Tale disponibilità deve essere maggiore per i consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati.

L'accettazione dell'incarico comporta quindi una valutazione preventiva da parte dell'amministratore in merito alla possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

A tal fine il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di incarichi - consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti - di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, come riportato nella seguente tabella:

Società quotate(1
)
Società finanziarie, bancarie o
assicurative
Società di grandi
dimensioni(2
)
Amm. re
esecutivo
Amm.re
non
esecutivo
Sindaco Amm. re
esecutivo
Amm.re
non
esecutivo
Sindaco Amm. re
esecutivo
Amm.re
non
esecutivo
Sindaco
Amm.ri
esecutivi
0 5 0 0 5 0 0 5 0
Amm.ri
non
esecutivi
2 5 2 2 5 2 2 5 2

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni.

Milano, 10 marzo 2015 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

( 1 ) Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle "società di grandi dimensioni", la carica ricoperta dall'amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta..

( 2 ) Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE DI BANCA GENERALI S.P.A. AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 285/2013 DI BANCA D'ITALIA , RELATIVO INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 9 marzo 2015, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare le proposte di indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato,

ricordato che:

  • con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato conferito agli Amministratori dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012 per il triennio 2012/2014;

  • la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;

analizzata la relazione quali-quantitativa che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci e relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

osservato che le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio garantiscono la presenza nell'organo consiliare di soggetti sia per numero sia per caratteristiche professionali in grado di contribuire ed assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario;

all'unanimità ha espresso parere favorevole

all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 9 marzo 2015 Il Comitato per la Remunerazione e Nomine

V e r b a l e

della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Generali S.p.A. tenuta a Milano presso gli uffici di Banca Generali S.p.A. di Piazza S. Alessandro 6, il giorno 23 giugno 2016, dalle ore 10,00 alle ore 12,40.

Presenti a Milano:

i Membri del Consiglio di Amministrazione Anna GERVASONI

Giancarlo FANCEL Massimo LAPUCCI Annalisa PESCATORI Giovanni Luca PERIN i Membri del Collegio Sindacale Massimo CREMONA - Presidente Mario Francesco ANACLERIO

Sono assenti giustificati i signori Giovanni BRUGNOLI e Vittorio Emanuele TERZI – Consiglieri e la signora Flavia Daunia MINUTILLO - Sindaco.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, dott. Gian Maria MOSSA.

In virtù delle dimissioni rassegnate dall'ing. Vagnone in data 14 giugno u.s. dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione e non essendosi ancora provveduto alla nomina di un nuovo Presidente, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 dello Statuto Sociale, il Consigliere prof.ssa Anna GERVASONI, la quale invita l'avv. Cristina RUSTIGNOLI, nella sua qualità di Segretario del Consiglio, a redigere il verbale dell'odierna riunione.

La prof.ssa Gervasoni, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 10,00. Dà quindi, lettura dell'ordine del giorno della riunione:

    1. Approvazione del verbale relativo alla precedente riunione consiliare
    1. Comunicazioni del Presidente
    1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale
    1. Verifica annuale dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità in capo agli esponenti aziendali ex art. 36 legge 214/2011
    1. Determinazioni in merito alla governance della Banca ed attribuzione di poteri
    1. Informative del Direttore Generale
    1. Provvedimenti in materia di affidamenti
    1. Provvedimenti Amministrativi
    1. Varie ed eventuali

Passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

…OMISSIS…

La prof.ssa Gervasoni passa quindi alla trattazione del

Punto 3 – Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale ed in particolare introduce il tema della nomina del Presidente, relativa attribuzione di poteri e indicazione del relativo compenso.

A questo punto interviene il dott. Fancel il quale, ai sensi dell'art. 2391 del c.c., informa i presenti di avere un interesse alla proposta che segue in quanto relativa alla sua persona.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto.

Riprende quindi la parola, la prof.ssa Gervasoni, la quale ricorda che in data 14 giugno 2016 l'ing. Paolo Vagnone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere di Amministrazione della Società e che, con la medesima data, anche il dott. Philippe Donnet ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Banca Generali. Informa pertanto che conseguentemente alle predette dimissioni (a disposizione di Consiglieri e Sindaci ed acquisite agli atti del presente verbale) occorre ora assumere le conseguenti decisioni.

Rappresenta in merito che la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini. Rammenta che il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano, con il supporto del Comitato per le Nomine, anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

Ricorda quindi che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015 e che tali indicazioni sono state confermate nella seduta del 20 aprile u.s. preventivamente alla cooptazione del dott. Giovanni Luca Perin quale membro del Consiglio di Amministrazione della società. Ricorda altresì che la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine effettuate dall'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015 e, successivamente alla nomina per cooptazione del dott. Perin, in data 11 maggio 2016.

Evidenzia quindi che ai fini di assumere le decisioni in merito alla cooptazione è necessario che il Consiglio di Amministrazione si esprima nuovamente in merito alla propria composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale e rappresenta l'opportunità che in questa occasione le suddette indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione vengano confermate e le decisioni in merito alla cooptazione avvengano nel rispetto delle stesse.

Per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – rammenta che le suddette indicazioni richiedono:

  • con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) in ambito legale o di compliance, (vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;
  • con riferimento alla figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, (cui compete una funzione cruciale finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri, garantendo l'equilibrio rispetto agli altri amministratori esecutivi e ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni), che essa debba essere individuata tra soggetti che siano in possesso di un'esperienza professionale complessiva di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e abbiano inoltre svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

Tutto ciò premesso, propone al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, di:

  • (i) confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015;
  • (ii) assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni;
  • (iii) procedere conseguentemente alla sostituzione dei consiglieri dimissionari cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria o di gestione di aziende nel settore dei servizi;

(iv) procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Lapucci quindi, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, dà lettura del parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti viene allegato sub A) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi il 16 giugno 2016, dal Comitato per le Nomine in merito alle proposte sopra enunciate sub (i) e (ii).

Il Consiglio di Amministrazione,

  • udito quanto proposto dalla prof.ssa Gervasoni,

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine

all'unanimità delibera

a) di confermare - anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso - le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e confermate nella seduta del 20 aprile u.s., come riprodotte nel testo acquisito agli atti del presente verbale;

b) di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni.

Riprende la parola la prof.ssa Gervasoni e, relativamente alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio di nominare nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, con effetto immediato e per il restante periodo di carica e pertanto sino all'adunanza assembleare che approverà il bilancio dell'esercizio 2017, il Consigliere dott. Giancarlo Fancel, di cui ricorda il curriculum vitae (il cui testo in possesso dei presenti viene acquisito agli atti del presente verbale), evidenziando come lo stesso risulti in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'assunzione del ruolo di Presidente.

Il dott. Lapucci quindi, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, informa che, nel corso della riunione svoltasi il 16 giugno 2016, il Comitato per le Nomine ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta.

Il dott. Cremona, nell'esprimere il parere favorevole del Collegio Sindacale alla proposta, ricorda il prezioso lavoro di garanzia, equilibrio e bilanciamento tra la capogruppo e la banca quotata svolto dal Presidente uscente ing. Vagnone, che ringrazia a nome dell'organo che rappresenta e formula i migliori auguri di buon lavoro al nominando Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione,

  • udito quanto proposto dalla prof.ssa Gervasoni,

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale

  • astenuto l'interessato

all'unanimità dei partecipanti alla votazione, delibera

di nominare con decorrenza immediata il Consigliere dott. Giancarlo Fancel a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. per il restante periodo di carica e pertanto sino all'adunanza assembleare che approverà il bilancio dell'esercizio 2017.

…OMISSIS…

Riprende quindi la parola il neonominato Presidente dott. Fancel il quale introduce l'argomento relativo alla cooptazione di due nuovi Consiglieri.

A tale riguardo ricorda che a seguito delle sopra menzionate dimissioni dei signori Vagnone e Donnet, occorre che il Consiglio di Amministrazione assuma le decisioni di competenza ed al proposito - richiamate le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come sopra confermate - suggerisce che in linea con le suddette indicazioni le figure da cooptare siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori dei servizi o nei settori bancari e finanziari. A tal fine propone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, di procedere alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione della signora Azzurra Caltagirone – Vice Presidente della Caltagirone S.p.A. e dell'avv. Cristina Rustignoli – oggi Direttore Centrale di Banca Generali e che, con decorrenza 1 luglio p.v., assumerà nuovi incarichi nell'ambito del gruppo Generali, delle quali illustra brevemente i rispettivi curriculum vitae, che vengono acquisiti agli atti del presente verbale.

Il dott. Fancel invita quindi il dott. Lapucci, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, a voler riferire al Consiglio il parere del Comitato relativo alle proposte di cui sopra.

Prende quindi la parola il dott. Lapucci, il quale, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, richiama il parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti è allegato sub A) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi il 16 giugno 2016, dal Comitato per le Nomine in merito alle proposte sopra enunciate.

Riprende la parola il dot. Fancel il quale chiede al Presidente del Collegio Sindacale di esprimere l'approvazione del Collegio alla proposta di cooptazione.

Il dott. Cremona, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il nuovo ruolo che assumerà l'avv. Rustignoli, la cui presenza in Consiglio permetterà, a suo avviso, di garantire continuità nel prezioso supporto sino ad ora prestato al Consiglio stesso, a nome del Collegio Sindacale ed ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., esprime l'approvazione del Collegio stesso alla proposta delibera di cooptazione dei due nuovi Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione,

  • udito quanto proposto dal Presidente,
  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine
  • preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale,
  • visto l'articolo 15 commi 13 e 14 dello Statuto Sociale

all'unanimità delibera di procedere alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari ing. Vagnone e dott. Donnet, cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri e pertanto delibera

  • di cooptare la sig.ra Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10 marzo 1973, C.F. CLTZRR73C50H501B, cittadina italiana, domiciliata per la carica in Trieste, Via Machiavelli 4, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. con effetto dalla data odierna e sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile;
  • di cooptare l'avv. Cristina Rustignoli, nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966, C.F. RSTCST66B51F356B, cittadina italiana, domiciliata per la carica in Trieste, Via Machiavelli 4, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. con effetto dalla data odierna e sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile.

Il dott. Fancel invita quindi la signora Azzurra Caltagirone e Cristina Rustignoli a partecipare alla riunione del Consiglio. La signora Caltagirone viene quindi ammessa nella sala ove si svolgono i lavori consiliari, mentre l'avv. Rustignoli, già presente in qualità di segretario, da questo momento partecipa ai lavori anche come consigliere. Sia l'avv. Rustignoli che la sign.ra Caltagirone ringraziano il Consiglio per la fiducia loro accordata.

…OMISSIS…

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è sciolta alle ore 12,40.

Il Presidente Il Segretario

V e r b a l e

della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Generali S.p.A. tenuta a Milano presso gli uffici di Banca Generali S.p.A. di Piazza S. Alessandro 6, il giorno 20 marzo 2017, dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Presenti a Milano:

il Presidente Giancarlo FANCEL
i Membri del Consiglio di Amministrazione Giovanni BRUGNOLI
Azzurra CALTAGIRONE
Cristina RUSTIGNOLI
Massimo LAPUCCI
Vittorio Emanuele TERZI
Annalisa PESCATORI
Anna GERVASONI
il Presidente del Collegio Sindacale Massimo CREMONA
i Membri del Collegio Sindacale Mario Francesco ANACLERIO

i Membri del Collegio Sindacale Mario Francesco ANACLERIO

E' assente giustificata la dott.ssa Flavia Daunia MINUTILLO, membro del Collegio Sindacale.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, dott. Gian Maria MOSSA.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giancarlo FANCEL ed invita l'avv. Domenica LISTA, nella sua qualità di Segretario del Consiglio, a redigere il verbale dell'odierna riunione.

Il dott. Fancel, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.

Dà, quindi, lettura dell'ordine del giorno della riunione:

  1. Approvazione del verbale relativo alla precedente riunione consiliare

    1. Comunicazioni del Presidente
    1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale
    1. Relazione all'Assemblea per la nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del cod.civ.
    1. Relazione sui servizi di investimento Consob
    1. Modifiche alla governance societaria: deliberazioni inerenti e conseguenti
    1. Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2016
    1. Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2017 e relativo Documento Informativo: deliberazioni inerenti e conseguenti
    1. Relazione all'Assemblea per l'acquisto di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
    1. Provvedimenti in materia di personale
    1. Relazioni annuali delle funzioni di controllo interno sugli accertamenti effettuati presso le società controllate
    1. Relazione annuale sulle attività svolte dal Comitato Interaziendale per la gestione dei conflitti di interesse
    1. Informativa sul Privacy Report annuale della Banca
    1. Varie ed eventuali

Passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

…OMISSIS…

Il Presidente passa quindi alla trattazione del

Punto 3 – Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del c.c. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale

e rammenta che dalla data odierna decorrono le dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni Luca Perin (a disposizione di Consiglieri e Sindaci ed acquisite agli atti del presente verbale) dalla carica di Consigliere della società il quale peraltro le aveva personalmente annunciate al Consiglio in occasione dell'ultima adunanza consiliare svoltasi lo scorso 10 marzo. Informa pertanto che conseguentemente alle predette dimissioni occorre ora assumere le conseguenti decisioni.

Invita quindi il dott. Lapucci, quale Presidente del Comitato per le Nomine, a relazionare il Consiglio in merito.

Il dott. Lapucci rappresenta che la Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini. Rammenta che il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano, con il supporto del Comitato per le Nomine, anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

Ricorda quindi che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015. Aggiunge che la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine dell'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015 e, successivamente all'ultima nomina per cooptazione dell'avv. Cristina Rustignoli e della sig.ra Azzurra Caltagirone, in data 26 luglio 2016.

Evidenzia quindi che ai fini di assumere le decisioni in merito alla cooptazione è necessario che il Consiglio di Amministrazione si esprima nuovamente in merito alla propria composizione qualiquantitativa ritenuta ottimale e rappresenta l'opportunità che in questa occasione le suddette indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione vadano confermate e le decisioni in merito alla cooptazione debbano avvenire nel rispetto delle stesse. Per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – rammenta che le suddette indicazioni richiedono, con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) in ambito legale o di compliance, (vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Tutto ciò premesso, propone al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, di:

  • (i) confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015;
  • (ii) assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni;
  • (iii) procedere conseguentemente alla sostituzione del consigliere dimissionario cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione un nuovo membro di esperienza bancaria

Il dott. Lapucci quindi, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, dà lettura del parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti viene allegato sub A) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi il 20 marzo 2017, dal Comitato per le Nomine in merito alle proposte sopra enunciate sub (i) e (ii).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

  • udito quanto proposto dal dott. Lapucci,
  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine

  • a) di confermare in considerazione della validità delle valutazioni in esse contenute le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e confermate nella seduta del 26 luglio 2016, come riprodotte nel testo acquisito agli atti del presente verbale;

  • b) di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni.

Riprende la parola il dott. Massimo Lapucci e ricorda che a seguito delle sopra menzionate dimissioni del dott. Perin, occorre che il Consiglio di Amministrazione assuma le decisioni di competenza ed al proposito - richiamate le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione come sopra confermate suggerisce che in linea con le suddette indicazioni la figura da cooptare sia scelta tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari e finanziari. A tal fine propone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, di procedere alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione del dott. Gian Maria Mossa– Direttore Generale di Banca Generali del quale illustra brevemente il curriculum vitae, che viene acquisito agli atti del presente verbale.

Il dott. Fancel invita quindi il dott. Lapucci, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, a voler riferire al Consiglio il parere del Comitato relativo alle proposte di cui sopra.

Prende quindi la parola il dott. Lapucci, il quale, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, richiama il parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti è allegato sub A) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi il 20 marzo 2017, dal Comitato per le Nomine in merito alla proposta sopra enunciata.

Riprende la parola il dott. Fancel il quale chiede al Presidente del Collegio Sindacale di esprimere l'approvazione del Collegio alla proposta di cooptazione.

Il dott. Cremona, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il nuovo ruolo che assumerà il dott. Mossa, a nome del Collegio Sindacale ed ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ., esprime l'approvazione del Collegio stesso alla proposta delibera di cooptazione del nuovo Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione,

  • udito quanto proposto dal Presidente,

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine

  • preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale,

  • visto l'articolo 15 commi 13 e 14 dello Statuto Sociale

all'unanimità delibera di procedere alla sostituzione del Consigliere dimissionario dott. Perin, e pertanto

DELIBERA

  • di cooptare il dott. Gian Maria Mossa, nato a Milano l'8 novembre 1974, C.F. MSSGMR74S08F205I, cittadino italiano, domiciliato per la carica in Trieste, Via Machiavelli 4, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. con effetto dalla data odierna e sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile;

Il dott. Fancel invita quindi il dott. Mossa a partecipare alla riunione del Consiglio nella sua nuova veste di Consigliere. Il dott. Mossa ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata.

3.2 Nomina Amministratore Delegato, relativa attribuzione di poteri e determinazione del relativo compenso

A questo punto interviene il dott. Mossa il quale, ai sensi dell'art. 2391 del c.c., informa i presenti di avere un interesse alla proposta che segue in quanto relativa alla sua persona.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto.

Il dott. Fancel rammenta che nel mese di aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione aveva scelto di non nominare un Amministratore Delegato e di porre tutta la struttura organizzativa, ad eccezione delle funzioni aziendali di controllo (Compliance e AML, Internal Audit e Risk Management) CHE sono state poste a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione, a riporto del Direttore Generale, conferendogli pertanto lo status di capo azienda.

Rappresenta che a giugno 2016 si è proceduto all'assessment e revisione della struttura organizzativa coordinata dal Direttore Generale, sulla base dei seguenti drivers:

  • Semplificazione della struttura organizzativa, riducendo le Direzioni e le strutture a diretto riporto del Direttore Generale anche attraverso il supporto di forti presidi operativi
  • Valorizzazione delle competenze presenti in Banca, accompagnata da un selettivo inserimento di professionalità senior dal mercato
  • Ridefinizione della tassonomia dell'assetto organizzativo
  • Continuità della presenza commerciale sul territorio.

Rammenta che dal 1° luglio 2016, le funzioni tipicamente di staff (HR, General Counsel, Comunicazione e Relazioni Esterne) sono state poste a diretto riporto del Direttore Generale e a supporto del medesimo sono state create tre Vice Direzioni Generali con la responsabilità del coordinamento di Aree e Direzioni, aggregate sula base di funzionalità comuni:

  • Finance & Operations
  • Wealth Management, Mercati e Prodotti
  • Canali Distributivi.

Evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ad aprile 2016 aveva ritenuto di non nominare un Amministratore Delegato, in attesa che il Direttore Generale, come indicato nei Piani di successione deliberati a dicembre 2015, consolidasse tutte le competenze richieste per esercitare il ruolo di Amministratore Delegato.

Sottolinea che il 2016 è stato caratterizzato da un importante crescita della raccolta della Banca che sotto la guida del dott. Mossa, pur in condizioni avverse di mercati finanziari, ha raggiunto e superato gli sfidanti obiettivi di raccolta fissati a budget (+5,7/MLD di raccolta rispetto al 2015), mantenendo tutti i ratios patrimoniali al di sopra dei requisiti regolamentari, con un marcato miglioramento nel corso del 2016, grazie anche agli interventi di mitigazione del rischio di credito.

Indica che il dott. Mossa è stato in grado quindi di rafforzare il posizionamento della Banca guadagnandosi la riconoscibilità e l'apprezzamento del mercato nonché degli stakeholders interni.

Tutto ciò premesso, in accordo con la controllante Assicurazioni Generali, dopo attenta analisi e valutazione della gestione e conduzione della società, riferisce che il dott. Mossa possa oggi ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato continuando ad interfacciarsi costruttivamente con il Consiglio stesso e contando sulla solidità della sua squadra manageriale.

Considerata quindi l'attività fino ad ora svolta e la comprovata esperienza professionale, propone quindi di nominare quale Amministratore Delegato della società, per il restante periodo di carica e pertanto sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, il dott. Gian Maria Mossa, di cui ricorda il curriculum vitae (il cui testo in possesso dei presenti viene acquisito agli atti del presente verbale), evidenziando come lo stesso risulti in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'assunzione del ruolo di Presidente. Precisa infine che il dott. Mossa manterrà anche la carica di Direttore Generale.

Per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – rammenta che le suddette indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, che il Consiglio ha appena riconfermato, richiedono che la figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, deve essere individuata tra soggetti che siano in possesso di un'esperienza professionale complessiva di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Il dott. Lapucci quindi, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, informa che, nel corso della riunione svoltasi il 20 marzo 2017, il Comitato per le Nomine ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta proposta.

Il dott. Cremona esprime il parere favorevole del Collegio Sindacale alla proposta e formula i migliori auguri di buon lavoro al nominando Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione,

  • udito quanto proposto dal dott. Fancel,

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale
  • astenuto l'interessato

  • all'unanimità dei partecipanti alla votazione,

DELIBERA

  • di nominare con decorrenza immediata il Consigliere dott. Gian Maria Mossa Amministratore Delegato di Banca Generali S.p.A. per il restante periodo di carica e pertanto e sino alla prossima adunanza assembleare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile.

…OMISSIS…

3.4 Verifica della rispondenza quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente introduce infine l'argomento relativo alla verifica della rispondenza quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità del dott. Mossa.

e rammenta al proposito che, a seguito della cooptazione del dott. Mossa e sua nomina ad Amministratore Delegato nel Consiglio d'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, è necessario che il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche", verifichi la rispondenza tra la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Aggiunge che il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano, con il supporto del Comitato per le Nomine, anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

Ricorda quindi che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015. Specifica che la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine decise dall'Assemblea degli azionisti è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015. Rappresenta quindi che, anche in considerazione della validità delle indicazioni in esso contenute, nella seduta odierna il Consiglio ha confermato le deliberate indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e, che il Comitato per le Nomine ha supportato tale delibera esprimendo parere positivo nella riunione del 20 marzo 2017.

Informa quindi che il ricordato provvedimento della Banca d'Italia richiede che i risultati delle analisi svolte in merito alla verifica delle rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio ed il parere del Comitato vengano trasmessi alla Banca d'Italia unitamente alla documentazione relativa alla verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità e che degli stessi sia dato conto nel relativo verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione.

Illustra quindi in dettaglio la relazione appositamente predisposta, a seguito dell'avvenuta cooptazione del dott. Mossa in Consiglio di Amministrazione, il cui testo in possesso dei presenti viene allegato sub C) al presente verbale.

Invita quindi il dott. Lapucci, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, a riferire al Consiglio le osservazioni del Comitato relative alla verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina stesso, sulla base della relazione illustrata.

Prende quindi la parola il dott. Lapucci, il quale, in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine, dà lettura del parere favorevole (il cui testo in possesso dei presenti viene allegato sub D) al presente verbale) espresso, nel corso della riunione svoltasi il 20 marzo 2017, dal Comitato per le Nomine in merito alla verifica della rispondenza della composizione del Consiglio d'Amministrazione alla composizione ritenuta ottimale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

  • udito quanto proposto dal dott. Fancel ,

  • preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per le Nomine allegato sub D)

ACCERTA

– in esito alla cooptazione del dott. Gian Maria Mossa avvenuta in data odierna – la rispondenza tra la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, così come emerge dalla relazione allegata sub C) al presente verbale, che approva.

…OMISSIS…

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,00.

Il Presidente Il Segretario

PARERE DEL COMITATO PER LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.P.A. IN MERITO ALLA PROPOSTA DI COOPTAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 16 giugno 2016, il Comitato per le Nomine di Banca Generali S.p.A. si è riunito per valutare la proposta di cooptazione in seno al Consiglio di Amministrazione.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato ha preso atto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Paolo Vagnone e dal Consigliere dott. Philippe Donnet in data 14 giugno c.a., è necessario che il Consiglio di Amministrazione proceda con l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Ricordato quindi che:

  • la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" di Banca d'Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
  • il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima Assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione;
  • l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
  • la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine dell'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015;

il Comitato per le Nomine,

preso atto che la proposta prevede di confermare le deliberate indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, che le decisioni in merito alla cooptazione avvengano nel rispetto delle indicazioni formulate dal Consiglio di

Amministrazione del 10 marzo 2015;

osservato quindi che:

  • non è inficiata la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto l'ing. Paolo Vagnone e il dott. Philippe Donnet non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e, in ragione di ciò, non è necessario che il consigliere da cooptare sia in possesso dei requisiti di indipendenza;
  • in quanto a rappresentanza di genere viene comunque rispettato il requisito minimo statuito per legge di almeno un terzo degli amministratori riservato al genere meno rappresentato;
  • per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;
  • per quanto riguarda le caratteristiche professionali fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) in ambito legale o di compliance, (vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;
  • la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete una funzione cruciale finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri, garantendo l'equilibrio rispetto agli altri amministratori esecutivi e ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni-, deve essere individuata tra soggetti che siano in possesso di un'esperienza professionale complessiva di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e abbiano inoltre svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa;
  • al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2015, appare opportuno che le figure da cooptare siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori di servizi, bancari, finanziari o assicurativi,

all'unanimità ha valutato favorevolmente la proposta che, alla luce di quanto sopra esposto, verrà presentata al prossimo Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, ed in particolare:

  • a) di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015;
  • b) di assumere, conseguentemente, le relative decisioni nell'ambito delle suddette indicazioni cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione:
  • a. un nuovo membro, di esperienza bancaria;
  • b. un nuovo membro, in possesso di esperienza in materia di gestione di aziende del settore dei servizi;
  • c) di individuare nell'avv. Cristina Rustignoli, Responsabile Area Governance di Banca Generali e nella signora Azzurra Caltagirone, vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caltagirone S.p.a. e di Caltagirone Editore S.p.a., oltre che detentrice di numerose altre cariche nelle società del Gruppo Caltagirone, le figure idonee ad essere cooptate in seno al Consiglio di Amministrazione;
  • d) di nominare a Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere dott. Giancarlo Fancel.

Milano, 16 giugno 2016 Il Comitato per le Nomine

PARERE DEL COMITATO PER LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.P.A. IN MERITO ALLA PROPOSTA DI COOPTAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 20 marzo 2017, il Comitato per le Nomine di Banca Generali S.p.A. si è riunito per valutare la proposta di cooptazione in seno al Consiglio di Amministrazione.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato ha preso atto che, a seguito delle dimissioni comunicate dal Consigliere dott. Giovanni Luca Perin in data 10 marzo c.a., è necessario che il Consiglio di Amministrazione proceda alla cooptazione di nuovo consigliere di espressione della controllante Assicurazioni Generali ex art. 2386.

Ricordato quindi che:

  • la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" di Banca d'Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
  • il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima Assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione;
  • l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
  • la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine dell'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015;
  • l'ultima verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalla cooptazione di due Consiglieri è stata svolta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2016;
  • il Comitato per le Nomine,

preso atto che la proposta prevede di confermare le deliberate indicazioni quali-quantitative in merito

alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, che le decisioni in merito alla cooptazione avvengano nel rispetto delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015;

osservato quindi che:

  • non è inficiata la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Giovanni luca Perin non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e, in ragione di ciò, non è necessario che il consigliere da cooptare sia in possesso dei requisiti di indipendenza;
  • in quanto a rappresentanza di genere viene comunque rispettato il requisito minimo statuito per legge di almeno un terzo degli amministratori riservato al genere meno rappresentato;
  • per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;
  • per quanto riguarda le caratteristiche professionali fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) in ambito legale o di compliance, (vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;
  • la figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, deve essere individuata tra soggetti che siano in possesso di un'esperienza professionale complessiva di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria;
  • al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2015, appare opportuno che le figure da cooptare siano scelte tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,

all'unanimità ha valutato favorevolmente la proposta che, alla luce di quanto sopra esposto, verrà

2

presentata al prossimo Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, ed in particolare:

  • a) di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015;
  • b) di assumere, conseguentemente, le relative decisioni nell'ambito delle suddette indicazioni cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione un nuovo membro, di esperienza bancaria;
  • c) di individuare nel dott. Gian Maria Mossa, Direttore Generale di Banca Generali, la figura idonea ad essere cooptata in seno al Consiglio di Amministrazione e di investirla quindi dei poteri di Amministratore Delegato.

Milano, 20 marzo 2017 Il Comitato per le Nomine

ALLEGATO E.1

Verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione a seguito delle cooptazioni intercorse

ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina

Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima con la partecipazione del Direttore Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario, come da ultimo modificate dal 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare n. 285/2013, pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, la Circolare n. 285 emanata dalla Banca d'Italia in data 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed aggiornamenti prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate).

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e da ultimo modificato nel luglio del 2015, che nel commento all'articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

La ricordata circolare della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali, aveva provveduto a definire la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione della banca, formulando le proprie considerazioni in merito (i) al numero degli amministratori, (ii) alla tipologia degli amministratori, (iii) alla rappresentanza di genere, (iv) alle caratteristiche professionali e (v) al cumulo di incarichi.

Il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2015.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2015, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

  • dell'improvvisa scomparsa dell'Amministratore Delegato dott. Piermario Motta, avvenuta in data 26 marzo 2016;
  • della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 20 aprile 2016, del dott. Giovanni Luca Perin alla carica di Consigliere della Società;
  • delle dimissioni rassegnate in data 14 giugno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e dal Consigliere dott. Philippe Donnet;
  • della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 23 giugno 2016, della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli alla carica di Consigliere della Società.

La cennata circolare di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 prevede che le predette valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

A seguito della scomparsa dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 20 aprile 2016, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Motta non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro, di esperienza bancaria od assicurativa.

Allo stesso modo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e dal Consigliere dott. Philippe Donnet, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 23 giugno 2016, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto l'ing. Vagnone e il dott. Donnet non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di due nuovi membri, rispettivamente di esperienza bancaria e di gestione di imprese operanti nel settore dei servizi.

Si rende quindi ora necessario procedere alla verifica del mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva anche all'esito della cooptazione intervenuta.

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli Amministratori

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero degli Amministratori, il Consiglio di Banca Generali del 10 marzo 2015 ha ritenuto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia assicurare la funzionalità dell'organo.

L'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile u.s. - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali.

A seguito della sopra menzionata cooptazione del consigliere dott. Giovanni Luca Perin il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 9.

Specularmente, anche a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Vagnone e dal dott. Donnet e delle successive cooptazioni dei consiglieri Azzurra Caltagirone e Cristina Rustignoli, il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 9.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione - Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Le dimissioni dell'ing. Vagnone e del dott. Donnet, che non risultavano in possesso dei requisiti di indipendenza non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti.

Anche la signora Azzurra Caltagirone e l'avv. Cristina Rustignoli, che attraverso la cooptazione sono state chiamate a sostituire i Consiglieri dimissionari, non risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché dell'art. 37 comma 1 lettera d) del regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Quindi, anche a seguito delle vicende che hanno portato a deliberare la cooptazione di due nuovi Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (cinque rispetto ai quattro non in possesso di detti requisiti).

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, si conferma che, anche a seguito delle recenti cooptazioni intervenute, dei nove amministratori in carica, solo uno risulta attualmente essere esecutivo: il dott. Giovanni Luca Perin in quanto alla data odierna Chief HR & Organization Officer della controllante Generali Italia S.p.A.

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

In considerazione di quanto sopra, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 rappresentava la prima applicazione della richiamata disciplina, pertanto al genere meno rappresentato doveva essere riservato almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a nominare due consiglieri di genere femminile, il genere meno rappresentato: la prof.ssa Anna Gervasoni, e l'avv. Annalisa Pescatori.

La cooptazione della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli in sostituzione dei Consiglieri dimissionari ha, di fatto, raddoppiato la presenza all'interno della composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale della rappresentanza di genere.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Ai sensi della ricordata normativa vigente, per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo u.s. ha rappresentato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Anche per quanto riguarda i consiglieri cooptati in data 23 giugno u.s., in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161), il Consiglio di Amministrazione ha verificato seduta stante – sulla base della documentazione dallo stesso presentato - il possesso dei requisiti di professionalità, accertando che la signora Caltagirone e l'avv. Rustignoli sono state scelte secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  • (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  • (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche
  • (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione sempre in data 23 giugno 2016 ha verificato – sulla base della documentazione dalle stesse presentata – il possesso da parte della signora Caltagirone e dell'avv. Rustignoli dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale ha delineato un insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" - GL44 - 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della best practice di sistema.

Con riferimento agli altri componenti, il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 ha ritenuto opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario e agli aspetti di carattere normativo e di governo dei rischi.

In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze:

  • (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,
  • (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,
  • (iii) in materia di marketing,
  • (iv) in materia finanziaria,
  • (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,

(vi) in ambito legale o di compliance,

(vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 giugno u.s. – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 23 aprile 2015 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 - ha ritenuto di individuare i soggetti da cooptare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in gestione di imprese operati nel settore dei servizi nonché in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha provveduto a nominare Consigliere la signora Azzurra Caltagirone, Vice Presidente di Caltagirone SpA e l'avv. Cristina Rustignoli, che ricopre il ruolo di Country Italy General Counsel di Generali Italia.

Infine, relativamente all'età degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, in considerazione della best practice di sistema che si sta diffondendo, ha auspicato che i candidati non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età.

Anche a seguito delle cooptazioni deliberate il 23 giugno u.s., gli amministratori della società risultano essere stati scelti tra soggetti di età inferiore alla soglia stabilita.

Milano, 26 luglio 2016 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO E.2)

Verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione a seguito delle cooptazioni intercorse

ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina

Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima con la partecipazione del Direttore Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario, come da ultimo modificate dal 1° aggiornamento del 6 maggio 2014 della Circolare n. 285/2013, pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, la Circolare n. 285 emanata dalla Banca d'Italia in data 17 dicembre 2013 e successive modifiche ed aggiornamenti prevede che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale (investitori istituzionali, minoranze qualificate).

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e da ultimo modificato nel luglio del 2015, che nel commento all'articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

La ricordata circolare della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali, aveva provveduto a definire la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione della banca, formulando le proprie considerazioni in merito (i) al numero degli amministratori, (ii) alla tipologia degli amministratori, (iii) alla rappresentanza di genere, (iv) alle caratteristiche professionali e (v) al cumulo di incarichi.

Il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione del 4 maggio 2015.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2015, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

  • dell'improvvisa scomparsa dell'Amministratore Delegato dott. Piermario Motta, avvenuta in data 26 marzo 2016;
  • della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 20 aprile 2016, del dott. Giovanni Luca Perin alla carica di Consigliere della Società;
  • delle dimissioni rassegnate in data 14 giugno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e dal Consigliere dott. Philippe Donnet;
  • della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 23 giugno 2016, della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli alla carica di Consigliere della Società;
  • delle dimissioni del dott. Giovanni Luca Perin, comunicate al Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2017;
  • della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2017 del Direttore Generale dott. Gian Maria Mossa e della sua nomina ad Amministratore Delegato.

La cennata circolare di Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 prevede che le predette valutazioni avvengano - con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

A seguito della scomparsa dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 20 aprile 2016, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Motta non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro, di esperienza bancaria od assicurativa.

Allo stesso modo, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e dal Consigliere dott. Philippe Donnet, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 23 giugno 2016, - osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto l'ing. Vagnone e il dott. Donnet non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha deliberato di confermare (anche in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di due nuovi membri, rispettivamente di esperienza bancaria e di gestione di imprese operanti nel settore dei servizi.

A causa delle dimissioni del dott. Giovanni Luca Perin comunicate al Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2017, al fine di procedere all'assunzione delle necessarie decisioni, in data 20 marzo 2017 – osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Perin non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha deliberato di confermare (verificato che le stesse si sono dimostrate nel corso del tempo valide e pienamente ancora attuali) le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla cooptazione all'interno del Consiglio di Amministrazione di un nuovo membro, di provata esperienza bancaria, con particolare riferimento al mondo delle reti di distribuzione.

Si rende quindi ora necessario procedere alla verifica del mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva anche all'esito della cooptazione intervenuta.

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli Amministratori

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero degli Amministratori, il Consiglio di Banca Generali del 10 marzo 2015 ha ritenuto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia assicurare la funzionalità dell'organo.

L'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile u.s. - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali.

A seguito della sopra menzionata cooptazione del consigliere dott. Giovanni Luca Perin il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 9.

Specularmente, anche a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Vagnone e dal dott. Donnet e delle successive cooptazioni dei consiglieri Azzurra Caltagirone e Cristina Rustignoli, il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 9.

Anche a seguito delle dimissioni del dott. Perin di marzo 2017, il numero dei consiglieri è rimasto fissato in 9.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione - Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

La scomparsa del dott. Motta, che non risultava in possesso dei requisiti di indipendenza non ha inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti. Anche il dott. Giovanni Luca Perin, che attraverso la cooptazione è stato chiamato a sostituirlo, non è risultato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le successive dimissioni dell'ing. Vagnone e del dott. Donnet, che non risultavano in possesso dei requisiti di indipendenza non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti.

Anche la signora Azzurra Caltagirone e l'avv. Cristina Rustignoli, che attraverso la cooptazione sono state chiamate a sostituire i Consiglieri dimissionari, non risultano in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché dell'art. 37 comma 1 lettera d) del regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, le dimissioni del dott. Giovanni Luca Perin, che non era in possesso dei requisiti di indipendenza e la successiva cooptazione e nomina ad Amministratore Delegato del dott. Gian Maria Mossa non hanno modificato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché dell'art. 37 comma 1 lettera d) del regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, si conferma che, ad oggi solo il dott. Gian Maria Mossa, in virtù del ruolo ricoperto di Amministratore Delegato risulta essere esecutivo. Infatti il dott. Giancarlo Fancel, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge un ruolo super partes e non esecutivo e l'avv. Cristina Rustignoli, General Counsel di Generali Italia, ricopre un ruolo nel quale non prende decisioni riguardanti Banca Generali.

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

In considerazione di quanto sopra, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 rappresentava la prima applicazione della richiamata disciplina, pertanto al genere meno rappresentato doveva essere riservato almeno un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015 - rispettando tali indicazioni - ha provveduto a nominare due consiglieri di genere femminile, il genere meno rappresentato: la prof.ssa Anna Gervasoni, e l'avv. Annalisa Pescatori.

La cooptazione della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli in sostituzione dei Consiglieri dimissionari ha, di fatto, raddoppiato la presenza all'interno della composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale della rappresentanza di genere.

Infine, la cooptazione del dott. Gian Maria Mossa in sostituzione del dott. Perin non è andata ad intaccare la composizione del Consiglio di Amministrazione in quanto a rappresentanza di genere.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Ai sensi della ricordata normativa vigente, per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo u.s. ha rappresentato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Anche per quanto riguarda i consiglieri cooptati in data 23 giugno u.s., in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161), il Consiglio di Amministrazione ha verificato seduta stante – sulla base della documentazione dallo stesso presentato - il possesso dei requisiti di professionalità, accertando che la signora Caltagirone e l'avv. Rustignoli sono state scelte secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  • (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  • (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche
  • (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero

presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione sempre in data 23 giugno 2016 ha verificato – sulla base della documentazione dalle stesse presentata – il possesso da parte della signora Caltagirone e dell'avv. Rustignoli dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Anche per quanto riguarda il dott. Gian Maria Mossa, cooptato in data odierna, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161), il Consiglio di Amministrazione ha verificato seduta stante – sulla base della documentazione dallo stesso presentato - il possesso dei requisiti di professionalità, accertando che il dott. Mossa è stato scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di:

  • (v) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  • (vi) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
  • (vii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche
  • (viii) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione sempre in data 20 marzo 2017 ha verificato – sulla base della documentazione dalle stesse presentata – il possesso da parte del dott. Mossa dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18/03/1998 n. 161.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale ha delineato un insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" - GL44 - 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della best practice di sistema.

Con riferimento agli altri componenti, il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 ha ritenuto opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario e agli aspetti di carattere normativo e di governo dei rischi.

In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze:

(i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,

(ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,

(iii) in materia di marketing,

(iv) in materia finanziaria,

(v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,

(vi) in ambito legale o di compliance,

(vii) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 giugno u.s. – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 23 aprile 2015 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 - ha ritenuto di individuare i soggetti da cooptare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in gestione di imprese operati nel settore dei servizi nonché in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha provveduto a nominare Consigliere la signora Azzurra Caltagirone, Vice Presidente di Caltagirone S.p.A. e l'avv. Cristina Rustignoli, che ricopre il ruolo di Country Italy General Counsel di Generali Italia.

Con riferimento alla carica dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 ha ritenuto necessario che la figura dell'Amministratore Delegato, in aggiunta alle caratteristiche professionali previste per i Consiglieri e considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, deve essere individuata tra soggetti che siano in possesso di un'esperienza professionale complessiva di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 23 aprile 2015 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 – ha ritenuto di individuare come Amministratore Delegato un soggetto in possesso delle sopracitate caratteristiche.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nella seduta odierna, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il dott. Gian Maria Mossa .

Infine, relativamente all'età degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015, in considerazione della best practice di sistema che si sta diffondendo, ha auspicato che i candidati non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età.

Anche a seguito della cooptazione deliberata in data odierna, gli amministratori della società risultano essere stati scelti tra soggetti di età inferiore alla soglia stabilita.

Milano, 20 marzo 2017 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.P.A. IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA TRA LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLA EFFETTIVA RISULTANTE A SEGUITO DELLE DELIBERATE COOPTAZIONI

Nella riunione tenutasi in data 22 luglio 2016, il Comitato per le Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per verificare il mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale (come da ultimo definita dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e confermata dal Consiglio di Amministrazione del 20 aprile e del 23 giugno 2016) e quella effettiva risultante a seguito delle intervenute dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e del Consigliere dott. Philippe Donnet e delle successive cooptazioni intercorse.

Ricordato quindi che:

  • la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" di Banca d'Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
  • il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione;
  • l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
  • la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine dell'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015;
  • in data 26 marzo 2016 è venuto improvvisamente a mancare l'Amministratore Delegato dott. Piermario Motta;
  • in data 20 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione, in previsione della nomina di un nuovo Consigliere deliberava di confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 10 marzo 2015;
  • il Consiglio di Amministrazione, in pari data, provvedeva alla cooptazione del dott. Giovanni Luca Perin alla carica di Consigliere della Società;
  • in data 14 giugno 2016 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e il

Consigliere dott. Philippe Donnet hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;

  • in data 23 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione, in previsione della nomina di due nuovi Consiglieri deliberava di riconfermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 10 marzo 2015;
  • il Consiglio di Amministrazione, in pari data, provvedeva alla cooptazione della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli alla carica di Consigliere della Società;

il Comitato per le Nomine a seguito della menzionate dimissioni intervenute in data 14 giugno 2016, in previsione dell'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione relativamente alla nomina di due nuovi Consiglieri, in data 16 giugno 2016 – osservato che la proposta di cooptazione non inficiava la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto l'ing. Vagnone e il dott. Donnet non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha reso parere favorevole in merito alla (i) proposta di confermare le indicazioni quali–quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e (ii) alla proposta di assumere, conseguentemente, le relative decisioni cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione due nuovi membri, di esperienza bancaria e di gestione di imprese operanti nel settore dei servizi.

Il Comitato quindi, preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 23 giugno 2016, ha proceduto alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari ing. Vagnone e dott. Donnet cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione la signora Azzurra Caltagirone, Vice Presidente di Caltagirone SpA e l'avv. Cristina Rustignoli, che ricopre il ruolo di Country Italy General Counsel di Generali Italia, ha effettuato l'attività di verifica richiesta, sulla base della relazione appositamente predisposta.

Il Comitato ha ripercorso le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 al fine di procedere alla nomina di due nuovi consiglieri, in merito alla composizione quali–quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e, in particolare ha verificato che:

  • non è stata inficiata la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto l'ing. Vagnone e il dott. Donnet non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;
  • non è stato modificato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in ossequio alle indicazioni quali–quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 ove si ritiene possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;
  • con riferimento alle caratteristiche professionali, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2015, i nuovi Consiglieri cooptati sono stati scelti tra soggetti che possiedono adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori di servizi, bancari, finanziari o assicurativi.

In conclusione il Comitato, all'unanimità, all'esito delle verifiche condotte, ha verificato la permanenza della sostanziale rispondenza tra la composizione quali–quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva anche a seguito delle cooptazioni avvenute in data 23 giugno 2016.

Milano, 22 luglio 2016 IL COMITATO PER LE NOMINE

PARERE DEL COMITATO PER LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.P.A. IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA TRA LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLA EFFETTIVA RISULTANTE A SEGUITO DELLE DELIBERATE COOPTAZIONI

Nella riunione tenutasi in data 20 marzo 2017, il Comitato per le Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per verificare il mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale (come da ultimo definita dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e confermata dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 aprile e del 23 giugno 2016) e quella effettiva, così come risultante a seguito delle intervenute dimissioni del Consigliere dott. Giovanni Luca Perin e della cooptazione del dott. Gian Maria Mossa che avverrà nella seduta del Consiglio d'Amministrazione che si terrà nella medesima data del 20 marzo 2017.

Ricordato quindi che:

  • la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le Banche" di Banca d'Italia prevede che il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
  • il predetto provvedimento prevede che tali valutazioni avvengano con il supporto del Comitato per le Nomine - anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione;
  • l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2015 e che a tal fine il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2015, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
  • la verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dalle nomine dell'Assemblea degli azionisti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione stesso nella seduta del 4 maggio 2015;
  • in data 26 marzo 2016 è venuto improvvisamente a mancare l'Amministratore Delegato dott. Piermario Motta;
  • in data 20 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione, in previsione della nomina di un nuovo Consigliere deliberava di confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 10 marzo 2015;
  • il Consiglio di Amministrazione, in pari data, provvedeva alla cooptazione del dott. Giovanni Luca Perin alla carica di Consigliere della Società;

  • in data 14 giugno 2016 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Paolo Vagnone e il Consigliere dott. Philippe Donnet hanno rassegnato le loro dimissioni dalla carica;

  • in data 23 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione, in previsione della nomina di due nuovi Consiglieri deliberava di riconfermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 10 marzo 2015;
  • il Consiglio di Amministrazione, in pari data, provvedeva alla cooptazione della signora Azzurra Caltagirone e dell'avv. Cristina Rustignoli alla carica di Consigliere della Società;
  • il dott. Giovanni Luca Perin ha comunicato le proprie dimissioni da consigliere in data 10 marzo 2017 e si è reso pertanto necessario procedere alla cooptazione di nuovo consigliere di espressione della controllante Assicurazioni Generali ex art. 2386 c.c.;
  • in data 20 marzo 2017, in adempimento a quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del dott. Gian Maria Mossa, lo nominerà Amministratore Delegato e delibererà di riconfermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 10 marzo 2015,

il Comitato per le Nomine a seguito della menzionate dimissioni comunicate il 10 marzo 2017, in previsione dell'assunzione delle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione relativamente alla nomina del dott. Gian Maria Mossa a Consigliere, sempre in data 20 marzo 2017 – osservato che la proposta di cooptazione non inficiava la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Giovanni Luca Perin non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ha reso parere favorevole in merito alla (i) proposta di confermare le indicazioni quali–quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 e (ii) alla proposta di assumere, conseguentemente, le relative decisioni cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione il dott. Gian Maria Mossa, in possesso di una esperienza almeno quinquennale nell'ambito bancario.

Il Comitato quindi, preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 20 marzo 2017, procederà alla sostituzione del Consigliere dimissionario dott. Perin cooptando all'interno del Consiglio di Amministrazione il dott. Gian Maria Mossa, Direttore Generale di Banca Generali e lo contestualmente nominerà Amministratore Delegato, ha effettuato l'attività di verifica richiesta, sulla base della relazione appositamente predisposta.

Il Comitato ha ripercorso le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 al fine di procedere alla nomina del nuovo consigliere, in merito alla composizione quali–quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e, in particolare ha verificato che:

  • non è stata inficiata la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il dott. Perin non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;
  • non è stato modificato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in ossequio alle indicazioni quali–quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2015 ove si ritiene possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di

componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

  • con riferimento alle caratteristiche professionali, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 23 aprile 2015, il nuovo Consigliere da cooptare e da nominare Amministratore Delegato è stato scelto tra soggetti che:
    1. possiedono adeguate esperienze di almeno un quinquennio nelle attività professionali contemplate dalla normativa di settore e
    1. oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, hanno maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

In conclusione il Comitato, all'unanimità, all'esito delle verifiche condotte, ha verificato la permanenza della sostanziale rispondenza tra la composizione quali–quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva anche a seguito della cooptazione che avverrà in data odierna.

Milano, 20 marzo 2017 IL COMITATO PER LE NOMINE