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Amplifon — AGM Information 2018
Jul 30, 2018
4030_agm-r_2018-07-30_0a2cac8a-752a-4c7b-ba28-8ef66a4a0bf4.pdf
AGM Information
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File no. 81923 Volume no. 24765
MINUTES OF SHAREHOLDERS' MEETING
ITALIAN REPUBLIC
In the year 2018 (two thousand and eighteen), on the 26th (twenty-sixth) day of the month of July.
In Milan, at the company's registered headquarters at Via Ripamonti 131/133 at 09:55 am (nine and fifty-five)
Before me, GIUSEPPE CALAFIORI, a notary in Milan, listed with the Milan Board of Notaries,
the following individual is present:
Cristian FINOTTI, born in Portomaggiore (FE) on December 4, 1969, domiciled
at the headquarters of the company noted below,
of whose personal identity I the notary am certain.
The appearing party, in his capacity as Sole Director of the company:
"HEARING SUPPLIES S.r.l."
a company with a single shareholder, with headquarters at Via Ripamonti 131/133, Milan, share capital of €87,283.00 fully paid-up, taxpayer's code and Milan Company Registry number 10073050964, listed with the R.E.A. (Economic and Administrative Index) of the Milan Chamber of Commerce under no. 2509449 (company subject to the management and coordination of Amplifon S.p.A.) then asks me to attend and prepare the public minutes for the shareholders' meeting of said company called for this day, place, and time, in order to approve resolutions on the following
Agenda
1. Resolution to merge by incorporation into Amplifon S.p.A.
In compliance with this request, I the notary acknowledge the following.
The appearing party, Cristian Finotti, presides over the meeting pursuant to
Art. 23.1 of the company bylaws, and ascertains and declares:
-
that through a proxy granted to Alessandro Bergamini on the date of July 9, 2018, the sole shareholder Amplifon S.p.A., holding the entire share capital of the merging company is present, with headquarters in Milan, regularly listed in the shareholders' register (voluntarily kept by the company), as shown based on securities regularly filed at the competent company registry office pursuant to Art. 2470 of the Italian Civil Code;
-
that of the governing body, the Sole Director is present.
-
that the company currently has no supervisory body or External Auditor.
As a result, the Chairman declares this meeting validly constituted and authorized to approve resolutions.
Going on to the discussion of the Agenda, the Chairman mentions the Company's Merger Plan by incorporation into its sole shareholder "AMPLIFON S.p.A.," with headquarters at Via Ripamonti 131/133, Milan, share capital of €4,526,871.60 subscribed and paid-up, taxpayer's code and Milan Company Registry number 04923960159, listed with the Economic and Administrative Index (R.E.A.) of the Milan Chamber of Commerce under no. 1064063, which plan has been filed at the company's headquarters since May 7, 2018 for the purposes of Art. 2501-septies of the Italian Civil Code.
He notes that the merger transaction is based on the opportunity to directly transfer the assets of the Merged Company to the Merging Company, and that moreover, these assets are already in the custody of said Merging Company. As a result of the corporate reorganization proposed through the Merger Plan, the organizational structure will be simplified and management of resources and economic-financial flows, currently handled by the two companies, will be optimized.
For the purposes of the merger transaction there're also some not insignificant synergies deriving from the elimination of duplications and corporate and administrative overlaps, with consequent savings in overhead costs by doing business through a single company instead of the current two companies.
The Chairman acknowledges that:
-- pursuant to Art. 2504-bis, paragraph 1 of the Italian Civil Code, on the date the merger is concluded, the Merging Company "AMPLIFON S.p.A." will take over all the legal relationships of the Merged Company "HEARING SUPPLIES S.r.l.," will keep its name and its legal form as a joint stock company, and its on-balance sheet assets and liabilities will include the assets and liabilities of the Merged Company, with a corresponding nullification of its current shareholding in the Merged Company without recourse to any increase in share capital;
-- it was not necessary to prepare the governing body's report pursuant to Art. 2501-quinquies of the Italian Civil Code, or to draw up the experts' report pursuant to Art. 2501-sexies of the Italian Civil Code, and the merger will be
Courtesy translation for information purposes only
concluded in accordance with the simplified procedure set out in Art. 2505 of the Italian Civil Code.
-- as the requirements set out in the second paragraph of Art. 2501-quater of the Italian Civil Code are met, the balance sheets of the Merging Company and the Merged Company will be replaced by the respective financial statements ending at December 31, 2017;
-- pursuant to Art. 2501-septies of the Italian Civil Code, on said date of May 7, 2018, the financial statements of the past three years (with the relative accompanying documents required by law) for the companies participating in the merger have been and are still filed at the corporate headquarters (noting that this Merged Company "HEARING SUPPLIES S.r.l." has been listed with the Milan Company Registry since December 28, 2017, as it has transferred its headquarters to Italy from Lugano, Switzerland);
- this is not a merger following a leveraged buy-out, as the conditions set out in Art. 2501-bis of the Italian Civil Code are not met.
In addition, the Chairman notes that:
-- between the date the Merger Plan was filed at the company headquarters and the date of this decision on the merger, assets and liabilities underwent no significant changes that should be reported to the shareholder present and to the governing body of the other company participating in the merger;
-- neither of the companies participating in the merger are subject to the conditions set out in Articles 2446 and 2447 or Articles 2482 bis and 2482 ter of the Italian Civil Code.
Then, noting the reasons why the merger is appropriate, the Chairman submits the Merger Plan, which is identical for both companies involved, to those present, and also specifies that this plan was published on the website of AMPLIFON S.p.A. on May 7, 2018, and on the same date was similarly recorded with the Milan Company Registry for the company HEARING SUPPLIES S.r.l. (ref. no. 170141/2018).
This plan appears as Annex "A" to this document and is an integral and substantive part of thereof.
When asked to approve the resolutions within its competence, the meeting: - having acknowledged that the merger plan (with the documents required by Art. 2501-septies of the Italian Civil Code) has been filed at the company headquarters for the period required by law;
-
having also acknowledged that the legal term after the plan was listed with the competent Company Registry has passed;
-
having determined that neither company has issued financial instruments other than shares and quotas of share capital;
resolves
with the favorable vote expressed verbally by the Sole Shareholder present, who holds all the share capital,
A) = to merge by incorporation this deliberating Company "HEARING SUPPLIES S.r.l." into the sole shareholder "AMPLIFON S.p.A." with headquarters at Via Ripamonti 131/133, Milan, share capital of €4,526,871.60 subscribed and paid-up, taxpayer's code and Milan Company Registry number 04923960159, listed with the Economic and Administrative Index (R.E.A.) of the Milan Chamber of Commerce under no. 1064063, in the manner established in the above Merger Plan, which is expressly approved herein pursuant to Art. 2502 of the Italian Civil Code;
B) = to acknowledge the following with regard to the approved Merger Plan:
-- as the Merging Company wholly owns the capital of the Merged Company (and will continue to do so until the merger takes effect), the merger will be concluded by nullifying all quotas constituting the entire share capital of the Merged Company, without increasing the share capital of the Merging Company and without any share swaps or adjustments of any kind;
-- pursuant to Art. 2504-bis, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the merger will actually go into effect on the date on which the last of the listings required by Art. 2504 of the Italian Civil Code is made in the competent Company Registry;
-- the Merged Company's transactions will be charged to the Merging Company's financial statements effective from 12:01 a.m. on the first day of the year underway on the date the merger actually goes into effect, and the merger will go into effect on the same date for income tax purposes pursuant to Art. 172 of Presidential Decree 917/86;
-- there are no particular categories of shareholders or holders of other types of securities for the purposes of point 7 of Art. 2501-ter of the Italian Civil Code;
-- no special benefits are reserved for the directors of the companies participating in the merger;
-- as this is not a merger following a leveraged buy-out, the conditions set out in Art. 2501-bis of the Italian Civil Code are not applicable.
C) = to fully authorize the Sole Director so that, with the power to subdelegate, he can execute the approved merger, concluding the relative deed, with the power to agree to all other clauses and covenants within it that are considered appropriate, identify assets of any kind that will flow into the Merging Company, consent to recordings, conveyances and transfers of any assets, accounts, security deposits, entries, and anything else registered or belonging to the Merged Company, if necessary also waiving any right to a statutory mortgage;
D) = to grant the Sole Director, with the power to sub-delegate, the broadest powers to execute these resolutions and to make all the changes, deletions, or additions to these minutes the competent Authorities may require, including for purposes of listing with the Company Registry.
As there is nothing further to discuss and as no one requests the floor, the meeting is adjourned at 10:05 am (ten and five)
Any related costs and taxes for this document will be borne by the company, with the aforementioned appearing party declaring, for the sole purposes of recording this document in the file, that the capital and reserves of this Merged Company, based on the annual financial statements ending at December 31, 2017, come to €2,727,492.00 (two million seven hundred and twenty-seven thousand four hundred and ninety-two euros).
As requested, I the
notary have received this document, which I have read to the aforementioned appearing party, who approves and signs it at 10:08 am (ten and eight), as do I.
I the notary have not read the annex to the appearing party, as he has expressly dispensed me from doing so.
This
document consists of 3 sheets typewritten by a person in my trust and completed by my hand on 9 full pages.
Original signed
Cristian Finotti
Notary Giuseppe Calafiori (L.S.)
Allegato" d" al N. 81823 Luzter di ref.
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE di HEARING SUPPLIES S.R.L. in AMPLIFON S.P.A. redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ. *****
أسبين
Approvato dagli Organi Amministrativi di Hearing Supplies S.r.l. e di Amplifon S.p.A. in data 2 maggio 2018 樂
$\mathcal{P}$
AMPLIFON S.P.A. Sede legale Milano (MI) - Via Ripamonti n. 131/133 Capitale Sociale Euro 4.526.871.60. = i.v. Codice Fiscale, Partita IVA 04923960159 Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04923960159 R.E.A. 1064063
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HEARING SUPPLIES S.r.l. con socio unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Amplifon S.p.A.
Sede legale in Milano (MI) - Via Ripamonti n. 131/133
Capitale Sociale Euro 87.283,00. = i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA 10073050964
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. 10073050964
R.E.A. 2509449
****
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "HEARING SUPPLIES S.R.L." NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE "AMPLIFON S.P.A."
Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ. il Consiglio di Amministrazione della AMPLIFON S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Ripamonti n. 131/133, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04923960159, (di seguito, "AMPLIFON" o la "Società Incorporante"), e l'Amministratore Unico della HEARING SUPPLIES S.r.l. con socio uni¢o, con sede legale in Milano (MI), via Ripamonti n. 131/133, codice fiscale e partita IVA n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 10073050964, società soggetta ad attività di direzione e doordinamento di Amplifon S.p.A, (di seguito, "HS" o la "Società Incorporanda"), procedono alla reffazione del presente Progetto di Fusione. Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla not mativa richiamata, gli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione della società HS (che sarà interamente controllata entro il giorno di stipula dell'atto di fusione) nella società controllante AMPLIFON. Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda, annullandone per converso la corrispondente
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partecipazione attualmente detenuta nella Società Incorporanda, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale. Si precisa che, non procedendo in dipendenza della fusione prospettata ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale della Società Incorporante, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del cod. civ.
1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 1)
A) Società Incorporante:
AMPLIFON S.p.A., avente sede legale in Milano (MI), Via Ripamonti n. 131/13, capitale sociale pari ad Euro 4.526.871,60. = interamente versato, suddiviso in numero 226.343.580 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02. = ciascuna, Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04923960159, iscrizione al REA n. 1064063. Le azioni di Amplifon S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Come indicato l'oggetto sociale non subirà variazione in ragione della fusione e rimarrà pertanto il seguente:
"La società ha per oggetto il commercio di protesi acustiche e otofoni, di articoli di ottica, di strumenti e di apparecchiature tecniche e scientifiche per tutte le applicazioni, con particolare riguardo a quelle destinate al campo medico, nonché la produzione, la progettazione per conto proprio, lo studio ed il commercio di qualsiasi altra apparecchiatura, impianto, presidio o prodotto, elettronico e non, destinato a scopi curativi, assistenziali, educativi e rieducativi, di prevenzione e di protezione sul lavoro e nei laboratori di ricerca ed alla protezione dell'uomo; la produzione e la vendita di cabine silenti e di prodotti isolanti del rumore per applicazione in qualsiasi campo; i servizi di supporto tecnologico al servizio sanitario nazionale. [OMISSIS]"
In seguito alla prospettata fusione la Società Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi della Società Incorporanda.
B) Società Incorporanda:
HEARING SUPPLIES S.r.l. con socio unico, avente sede legale in Milano (MI), Via Ripamonti n. 131/133, capitale sociale pari ad Euro 87.283,00. = interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10073050964, iscrizione al REA n. 2509449. Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Amplifon S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:
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$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{$
"La gestione centralizzata degli acquisti di protesi acustiche e prodotti connessi da forniture internazionali, nonché lo studio e realizzazione di politiche comuni di marketing, di iniziative promozionali e pubblicitarie e del conseguente reperimento di strumenti finanziari. Potrà anche occuparsi dello sviluppo delle tecniche audiometriche attraverso studi e ricerche da effettuare anche per il tramite di strutture terze con il conseguente sfruttamento dei diritti conseguenti alle applicazioni di detti studi; della commercializzazione e della vendita di protesi acustiche e di prodotti connessi, oltre ad ogni altra attività direttamente o indirettamente riferita allo scopo sociale. [OMISSIS]"
In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C.1, N. 2)
In dipendenza della fusione per incorporazione di HS, lo statuto della Società Incorporante AMPLIFON non subirà alcuna modifica. Il testo dello statuto di AMPLIFON è, in ogni caso, allegato al presente Progetto di Fusione sub A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. MODALITÀ DELLA FUSIONE
3.1 Situazioni Patrimoniali
Ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma del medesimo art. 2501-quater del cod. civ. la situazione patrimoniale della Società Incorporante e della Società Incorporata è sostituita dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017.
3.2. Procedimento semplificato
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del cod. civ. ed in particolare:
i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti Ma fusione di cui all'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
(ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di/cui all'art. 2501-sexies del cod. civ.;
(iii) see ondo quanto consentito dall'art. 19 dello statuto sociale di AMPLIFON, la fusione sarà decisa dal relativo Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 2505 del cod., civ. che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma del primo comma dell'art. 2502 del cod. civ.
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(iv) secondo quanto consentito dall'art. 16 dello statuto sociale di HS, la fusione sarà decisa dal relativo Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi del terzo comma dell'art. 2505 del cod. civ., che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma del primo comma dell'art. 2502 del cod. civ.
3.3. Esclusione delle modalità di esercizio della fusione per indebitamento
Precisiamo altresì che non ricorrono ne ricorreranno i presupposti per l'applicazione della procedura delle c.d. "Fusioni con Indebitamento" di cui all'art. 2501-bis del cod. civ.
4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 3)
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni della Società Incorporante con le quote della Società Incorporanda, né conseguentemente alcun conguaglio in denaro.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE $5.$ AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 4 E N. 5)
Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e, conseguentemente, non si rende neppure necessario stabilire la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili. In seguito all'iscrizione al Registro delle Imprese dell'Atto di Fusione ai sensi dell'art. 2504 del cod. civ., tutte le quote della Società Incorporanda saranno annullate.
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 6)
A. Effetti reali della fusione
Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.
B. Effetti contabili e fiscali
Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte
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sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.
$71$ TRATTAMENTO RISERVATO EVENTUALMENTE $\mathbf{A}$ PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 7)
Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare.
8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1,
$N.8$
Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
9. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE
Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione scaturisce dall'esigenza di trasferire direttamente in capo alla Società Incorporante le attività della Società Incorporanda, peraltro già totalmente affidate alla medesima Società Incorporante.
Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una semplificazione della struttura organizzativa, nonché un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari attualmente in capo alle due società.
A tali finalità dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.
****
Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di Amplifon S.p.A. e di Hearing Supplies S.r.l., verrà pripolicato sul sito internet di Amplifon, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi (31.12.2015 - 31.12.2016 - 31.12.2017) di AMPLIFON e di HS.
Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato
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dagli Organi Amministrativi di entrambe le società partecipanti alla fusione ed i bilanci al 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2501-quater del cod. civ. sono messi a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dall'articolo 70 comma 7 a) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti).
Si precisa peraltro che la presente fusione non integra un'ipotesi di "operazione significativa" ai sensi dei criteri di cui all'allegato 3B del Regolamento Emittenti talché non è prevista la predisposizione del documento informativo di cui al comma 6, art. 70, del menzionato Regolamento Emittenti.
Trattandosi di fusione effettuata tra l'emittente quotato e società che sarà da esso interamente controllata entro il giorno di stipula dell'atto di fusione resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ex art. 70, comma 7, lett. b) ed all'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.
Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente deliberato dall'Organo Amministrativo di Amplifon S.p.A. e dall'Assemblea dei Soci di Hearing Supplies S.r.l. (ovvero dalle rispettive assemblee straordinarie nelle ipotesi di cui all'art. 2505, comma 3, del cod. civ.) nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del cod. civ..
Allegato sub A): statuto della Società Incorporante
Milano, il 2 maggio 2018
Amplifon S.p.A. Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato
Enrico Vita
Hearing Supplies S.r.l. Per il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Unico
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Cristian Finotti
| A seguito della sottoscrizione del capitale sociale raccolta in data 11 aprile | |
|---|---|
| 2018 a parziale esecuzione dell'aumento del capitale sociale di Euro | |
| 150.000.00 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione a rogito | |
| notaio dr. Giuseppe Calafiori in data 28 Ottobre 2010 n. 64027/17030 rep., in | |
| esecuzione della delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti | |
| con delibera a rogito notaio dr. Giuseppe Calafiori in data 27 aprile 2006 n. | |
| 54093/12134 rep., si procede con la trascrizione dello statuto sociale | |
| aggiornato alla data dell'11 aprile 2018 dal quale risulta il capitale sociale | |
| sottoscritto e versato attestato a tale data ad Euro 4.526.871,60. | |
| STATUTO della SOCIETA' | |
| " AMPLIFON S.p.A. " | |
| $==00000==$ | |
| Art. 1 = E' costituita una società per azioni con la denominazione "AMPLIFON | |
| S.p.A.". | |
| Art. 2 = La società ha per oggetto il commercio di protesi acustiche e otofoni. | |
| di articoli di ottica, di strumenti e di apparecchiature tecniche e scientifiche per | |
| tutte le applicazioni, con particolare riguardo a quelle destinate al campo | |
| medico, nonché la produzione, la progettazione per conto proprio, lo studio ed | |
| il commercio di qualsiasi altra apparecchiatura, impianto, presidio o prodotto, | |
| elettronico e non, destinato a scopi curativi, assistenziali, educativi e | |
| riedudativi, di prevenzione e di protezione sul lavoro e nei laboratori di ricerca | |
| édiálla protezione dell'uomo; la produzione e la vendita di cabine silenti e di | |
| prodotti isolanti del rumore per applicazione in qualsiasi campo; i servizi di | |
| supporto tecnologico al servizio sanitario nazionale. | |
| La società può procedere alla promozione ed organizzazione di attività di | |
| industriale e commerciale, alla organizzazione di corsi di ricerca |
|
|---|---|
| aggiornamento e di studio, di coordinamento e di ricerca scientifica in conto | |
| proprio e di terzi su quanto è oggetto di produzione, di commercio e di studio | |
| della società, nei limiti di cui alla Legge n. 1815/1939, nonché svolgere attività | |
| editoriale, con esclusione - però - della pubblicazione di giornali quotidiani. | |
| Inoltre può procedere alla manutenzione, riparazione, costruzione di parti | |
| accessorie od a corredo, assemblaggio, sia per assicurare la garanzia della | |
| clientela, sia per facilitarne la commercializzazione e la penetrazione nei | |
| rispettivi mercati. | |
| La società potrà agire sia in proprio sia in via di rappresentanza e di | |
| commissione. | |
| Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, | |
| mobiliari ed immobiliari ritenute dal consiglio necessarie o utili ai fini del | |
| conseguimento dell'oggetto sociale e può prestare avalli, fideiussioni ed ogni | |
| altra garanzia, anche reale, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi. | |
| In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei | |
| confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. N. 58/1998 | |
| e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività | |
| sottoposta per legge a particolari autorizzazioni salvo ottenimento delle stesse. | |
| La società potrà infine assumere partecipazioni in imprese, enti o società | |
| funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché | |
| partecipare a consorzi ed a società consortili e stipulare contratti di | |
| associazione in partecipazione, il tutto nel pieno rispetto della legislazione | |
| vigente e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività | |
| finanziarie e di partecipazione riservate ai sensi di legge. | |
| Art. 3 = La società ha sede in Milano. | |
|---|---|
| La società ha la facoltà, con le norme e le modalità volta a volta richieste, di | |
| istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie e rappresentanze, anche | |
| all'estero, e sedi secondarie. | |
| Art. 4 = Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società | |
| è quello risultante dal libro dei soci. | |
| Art. 5 = La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere | |
| prorogata. | |
| Art. $6 = \text{II}$ capitale sociale è di Euro 4.526.871,60 (quattro milioni | |
| cinquecentoventiseimila ottocentosettantuno virgola sessanta) diviso in | |
| 226.343.580 (duecentoventisei milioni trecentoquarantatremila numero |
|
| cinquecento ottanta) azioni da nominali Euro 0,02 (zero virgola zero due) | |
| cadauna. | |
| L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2006 ha deliberato: | |
| $\mathbb{W}$ | - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni |
| dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di | |
| aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale | |
| per un importo massimo di nominali Euro 150.000,00 (centocinquantamila | |
| virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 7.500.000 (sette milioni | |
| cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero | |
| virgola zero due) ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a | |
| dipendenti della Società, e di società da essa controllate, con esclusione del | |
| diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 ultimo comma cod. civ. e degli artt. 114 | |
| bis e 134 secondo comma D. Igs n. 58/98 loro eventuali modificazioni o | |
| integrazioni, da individuarsi avuto riguardo alla rilevanza strategica della | |
| funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo fermo restando che le deliberazioni | |
|---|---|
| assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento | |
| di capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale | |
| sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque | |
| non successivi al 31/12/2020), il capitale sociale risulterà comunque | |
| aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di | |
| In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di tali termini. |
|
| Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2006, il | |
| Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del giorno 28 ottobre 2010, | |
| ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale | |
| della Società per un importo nominale massimo di Euro 150.000,00 mediante | |
| emissione di massime n. 7.500.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale | |
| di Euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a | |
| dipendenti della Società, e di società da essa controllate, con esclusione del | |
| diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 ultimo comma cod. civ. e degli artt. 114 | |
| bis e 134 secondo comma D. Lgs. n. 58/98 e loro eventuali modificazioni o | |
| integrazioni, da individuarsi avuto riguardo alla rilevanza strategica della | |
| funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo fermo restando che le azioni emesse | |
| a seguito della detta deliberazione dovranno essere collocate entro e non oltre | |
| il 30 aprile 2019 nel rispetto dei termini e delle altre condizioni di cui al Piano | |
| di Stock Options 2010-2011, approvato dalla assemblea ordinaria della | |
| Società. | |
| Al giorno 11 aprile 2018 l'aumento di capitale citato risulta sottoscritto e versato | |
| per Euro 141.520,88 (centoquarantunomila cinquecentoventi virgola ottantotto | |
| centesimi) con corrispondente emissione di numero 7.076.044 (sette milioni | |
| settantasei mila quarantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro |
|---|
| 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna. |
| In data 16 aprile 2014 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al |
| Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di |
| cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale |
| sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale |
| massimo di Euro 100.000,00, mediante emissione di massime n. 5.000.000 di |
| azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, godimento |
| regolare, da assegnare a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate, |
| ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nell'ambito dei piani di attribuzione di azioni |
| vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire |
| mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta |
| a volta approvato. |
| Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme delibera assembleare, |
| anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni |
| in circolazione, nonché con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti |
| dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, |
| del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; |
| l'assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di |
| aumentare - ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ. - |
| [ji/cápitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, |
| anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma |
| cod. civ |
| La società potrà assumere, nel rispetto dei limiti e della normativa vigente e |
| quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il |
| Risparmio, finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, con o | |
|---|---|
| senza obbligo di restituzione, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo | |
| diversa delibera assembleare. | |
| Art. 7 = Ogni azione è indivisibile e nominativa. | |
| A richiesta ed a spese del titolare e qualora non ostino divieti di legge, le azioni | |
| potranno essere tramutate al portatore. | |
| Art. 8 = Le azioni sono liberamente cedibili e trasferibili. | |
| Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente | |
| previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga | |
| del termine, nonché l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla | |
| circolazione delle azioni. | |
| Art. $9 = La$ convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, la | |
| quale può aver luogo al di fuori della sede sociale purché in Italia, è regolata | |
| dalla legge e dal presente articolo. | |
| La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità e nei | |
| termini di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità | |
| previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113-ter, comma 3 | |
| d.lgs. 58/1998. | |
| Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda | |
| convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una | |
| terza convocazione. | |
| L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro | |
| centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i | |
| presupposti di legge, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio | |
| sociale. | |
| Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le | |
|---|---|
| ragioni della dilazione. | |
| L'assemblea straordinaria può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi | |
| rispetto a quelle ordinarie. In particolare potranno essere emesse azioni | |
| privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. | |
| Inoltre la Società, può emettere, nelle modalità e forme previste dalla legge, | |
| obbligazioni al portatore o nominative. | |
| Art. 10 = La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto | |
| di voto sono disciplinati dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute | |
| nell'avviso di convocazione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi | |
| rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge. La delega potrà | |
| essere notificata mediante posta elettronica secondo le modalità indicate | |
| nell'avviso di convocazione ovvero secondo le modalità indicate da apposito | |
| regolamento del Ministero della Giustizia. I relativi documenti sono conservati | |
| presso la Società. | |
| Art. 11 = La Presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del consiglio di | |
| amministrazione o, in sua assenza o impedimento, ad altra persona eletta con | |
| voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente sarà assistito da un | |
| segretario anche non socio designato nello stesso modo. | |
| Art. 12 = La costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, tanto | |
| órdínaria che straordinaria, sono regolate dalla legge. | |
| Art. 13 = 1. - Ai sensi dell'articolo 127-quinquies d.lgs. 98/1998, a ciascuna | |
| azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di | |
| almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco | |
| previsto dal successivo comma 2 sono attribuiti due voti. Colui al quale spetta | |
| il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto | |
|---|---|
| maggiorato per le azioni dal medesimo detenute. | |
| 2. - L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato | |
| viene effettuato dall'organo amministrativo - e per esso dal Presidente o da | |
| consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di ausiliari appositamente | |
| incaricati - sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto | |
| a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e | |
| regolamentare, secondo le disposizioni che seguono: | |
| a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società | |
| allegando o inviando altresì la certificazione prevista dall'articolo 83- | |
| quinquies, comma 3, T.U.F.; | |
| b) la Società provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese | |
| solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, | |
| corredata dalla certificazione di cui sopra; | |
| c) l'Elenco contiene l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che | |
| hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata | |
| richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse | |
| relativi, nonché la data di iscrizione; | |
| successivamente alla richiesta di iscrizione: (i) l'intermediario deve d) |
|
| segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni con diritto di | |
| voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti | |
| dall'articolo 85-bis Reg. Emittenti; (ii) il titolare delle azioni per le quali è | |
| stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne | |
| conferisce il diritto di voto - deve in ogni caso comunicare senza indugio | |
| alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi | |
| presupposti; | |
|---|---|
| e) decorsi ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che | |
| siano venuti meno i relativi presupposti, ciascuna azione per la quale è | |
| stata effettuata l'iscrizione conferisce due voti in tutte le assemblee | |
| ordinarie e straordinarie la cui record date (ai sensi dell'art. 83-sexies | |
| TUF) cade in un giorno successivo al decorso del predetto termine di | |
| ventiquattro mesi; | |
| f) l'Elenco è aggiornato in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni | |
| effettuate dagli intermediari, secondo quanto previsto dal TUF e dalla | |
| relativa disciplina di attuazione, nonché sulla base delle eventuali | |
| comunicazioni ricevute dagli azionisti, nel rispetto di quanto disposto | |
| dall'articolo 85-bis, comma 4-bis, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio | |
| 1999 ("Reg. Emittenti"); | |
| g) l'aggiornamento dell'Elenco avviene entro il 15 giorno del mese solare | |
| successivo: (i) all'evento che determina la perdita della maggiorazione del | |
| diritto di voto o la mancata maturazione della medesima prima del decorso | |
| del termine di ventiquattro mesi, con conseguente cancellazione | |
| dall'Elenco; oppure (ii) alla maturazione della maggiorazione del diritto di | |
| ∛voto, coincidente con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data | |
| of iscrizione nell'Elenco, con conseguente iscrizione in apposita sezione | |
| dell'Elenco, nella quale sono indicati i dati identificativi degli azionisti che | |
| hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, il numero delle | |
| azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e | |
| dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia e la data di | |
| conseguimento della maggiorazione del diritto di voto; | |
$\overline{1}$
| h) le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro | |
|---|---|
| richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente | |
| utilizzato; | |
| i) la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i | |
| nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia | |
| indicata dall'articolo 120, comma 2, d.lgs. 98/1998, che hanno richiesto | |
| l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della | |
| data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni | |
| richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando | |
| gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni | |
| rilevanti. | |
| 3. - La cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le | |
| operazioni di costituzione o alienazione di diritti parziali sulle azioni in forza | |
| delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero | |
| la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che | |
| detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista | |
| dall'articolo 120, comma 2, d.lgs. 98/1998, comporta la perdita della | |
| maggiorazione del voto. | |
| 4. - Il diritto di voto maggiorato: | |
| è conservato in caso di successione per causa di morte e in caso di (i) |
|
| fusione e scissione del titolare delle azioni; | |
| si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale (ii) |
|
| ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile; | |
| può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è (iii) |
|
| attribuito voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia | |
| previsto dal relativo progetto; | |
|---|---|
| si estende proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un (iv) |
|
| aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. | |
| 5. - La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la | |
| determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad | |
| aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, | |
| spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale. | |
| Art. 14 = La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, | |
| composto da tre a undici membri secondo delibera assembleare. | |
| Art. 15 = I Consiglieri di amministrazione sono nominati per un periodo | |
| massimo di tre esercizi, si rinnovano e si sostituiscono ai sensi di legge e sono | |
| rieleggibili. | |
| I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di | |
| candidati presentate dai soci e/o gruppo di soci aventi una partecipazione | |
| minima del 2,5% del capitale sociale ovvero nella minor misura richiesta da | |
| inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. | |
| I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di | |
| professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile; | |
| in particolare, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, | |
| povero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette | |
| componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci | |
| dalla normativa pro-tempore vigente. | |
| Il venire meno dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla | |
| carica, precisandosi che, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al | |
| Consiglio di Amministrazione, tale principio non opererà se i requisiti | |
| permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la | |
|---|---|
| normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti. | |
| La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste | |
| presentate ai sensi dei successivi commi, nel rispetto della normativa pro- | |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, arrotondando per eccesso | |
| all'unità superiore il numero dei candidati appartenente al genere meno | |
| rappresentato qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non | |
| risulti un numero intero. | |
| Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono | |
| essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che | |
| appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla | |
| normativa pro-tempore vigente (con arrotondamento, in caso di numero | |
| frazionario, all'unità superiore). | |
| Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di | |
| minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in | |
| alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato | |
| la lista risultata prima per numero di voti. | |
| Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti | |
| di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'identità dei soci | |
| che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione | |
| complessivamente detenuta. | |
| Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste | |
| che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di | |
| quella richiesta per la presentazione delle stesse. | |
| Le liste presentate, indicanti i candidati elencati mediante un numero | |
| progressivo, devono essere depositate presso la sede legale della Società | ||
|---|---|---|
| entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea. La | ||
| Società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet nonché con le | ||
| altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, | ||
| comma 1-bis d.lgs. 58/1998 almeno ventuno giorni prima dell'assemblea | ||
| stessa. Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve | ||
| depositare presso la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari | ||
| comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente alla | ||
| presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione | ||
| delle liste da parte della Società, ai sensi della normativa vigente. | ||
| Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. | ||
| I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 | ||
| decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e sue modifiche, come pure | ||
| il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune | ||
| controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le | ||
| adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non | ||
| saranno attribuiti ad alcuna lista. | ||
| In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum | ||
| T. | professionale dei soggetti designati, un'informativa sulle caratteristiche | |
| gersonali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli | ||
| dandidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, | ||
| l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei | ||
| requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica, con l'eventuale | ||
| indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della | ||
| normativa vigente. | ||
$\sim$
| Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono | |
|---|---|
| considerate come non presentate. | |
| Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. | |
| Risultano eletti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, | |
| nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli | |
| amministratori da eleggere ad eccezione di uno che sarà tratto, tra coloro in | |
| possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista di | |
| minoranza, sempre in base all'ordine progressivo, che abbia ottenuto il | |
| maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure | |
| indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima | |
| per numero di voti, e che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima. | |
| Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non | |
| si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle | |
| assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso | |
| di mandato. | |
| In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura | |
| sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli | |
| amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e | |
| sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, | |
| ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di | |
| cui all'art. 148 comma 3 decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) | |
| almeno nel numero richiesto dalla normativa pro-tempore vigente. | |
| Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista | |
| presentata, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse | |
| conforme alla normativa vigente inerente l'equilibrio tra i generi, il candidato | |
| del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella | |
|---|---|
| lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo | |
| candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, | |
| secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo | |
| sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di | |
| Amministrazione conforme alla normativa pro-tempore vigente, inerente | |
| l'equilibrio tra generi. | |
| In mancanza di liste, nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista | |
| il numero di candidati sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per | |
| la composizione del Consiglio e nel caso in cui attraverso il meccanismo del | |
| voto di lista non si raggiunga il numero di amministratori del genere meno | |
| rappresentato previsto dalla normativa pro-tempore vigente, il Consiglio di | |
| Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea | |
| con le maggioranze di legge, purché sia comunque assicurato l'equilibrio tra i | |
| generi previsti dalla normativa vigente e purché sia comunque assicurata la | |
| presenza di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno | |
| nel numero minimo richiesto dalla normativa vigente. | |
| Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più | |
| Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. | |
| ∖2386 del codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati | |
| tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il | |
| Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo | |
| l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore | |
| venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In | |
| ogni caso il Consiglio procederà alla nomina in modo da assicurare la | |
| presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo | |
|---|---|
| richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonché il rispetto della quota di | |
| genere nella percentuale prevista dalla normativa pro-tempore vigente. | |
| Qualora, per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza degli | |
| Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi, | |
| senza ritardo, l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. | |
| Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei | |
| soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in | |
| merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della | |
| maggioranza dei nuovi Amministratori. | |
| Art. 16 = Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua nomina o rinnovazione - | |
| e qualora a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea all'atto stesso della | |
| nomina o della rinnovazione - nominerà nel proprio seno un Presidente e potrà | |
| nominare altresì un Vice-Presidente autorizzato a fare le veci del Presidente. | |
| Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Segretario anche non | |
| socio. | |
| Art. 17 = Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che | |
| altrove, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo creda necessario o | |
| ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o da almeno un Sindaco. | |
| E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele- | |
| video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere | |
| identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo | |
| reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il | |
| Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove | |
| pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione | |
| dei verbali nel relativo libro. | |
|---|---|
| Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno metà dei | |
| Consiglieri e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti: | |
| in caso di parità di voti il voto del Presidente varrà doppio. | |
| Art. 18 = La convocazione del Consiglio di Amministrazione si farà dal | |
| Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun | |
| Consigliere e Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima e, nei casi di | |
| urgenza, con telegramma, telex, telefax o con strumento telematico che ne | |
| attesti la ricezione, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. In | |
| caso di ammissione della Società alla quotazione di borsa, il Consiglio di | |
| Amministrazione ovvero il Comitato Esecutivo, se nominato, possono essere | |
| comunicazione convocati, previa Presidente al Consiglio del di |
|
| Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale ovvero da due membri dello | |
| stesso. | |
| Art. 19 = Salvo diversa delibera Assembleare all'atto della nomina, al | |
| Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti stabiliti dalla legge, tutti i più | |
| poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ampi nonché di |
|
| disposizione senza limitazione alcuna, quivi compresi quelli di prestare le | |
| garanzie e le fideiussioni a terzi quali previste dal quinto comma dell'art. 2 del | |
| presente statuto. | |
| ffermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter. e 2443 c.c., sono di esclusiva | |
| competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere/ | |
| comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative alla istituzione o | |
| soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori | |
| hanno la rappresentanza della società, la eventuale riduzione del capitale in | |
| caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il | |
|---|---|
| trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi | |
| in cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quale richiamato per la scissione dall'art. | |
| 2506 ter c.c | |
| In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di | |
| amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli | |
| organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale | |
| andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior | |
| rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle | |
| operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che | |
| siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e | |
| coordinamento. | |
| L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di | |
| tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato | |
| Esecutivo. | |
| Art. 20 = Il Presidente del Consiglio, il Vice-Presidente, il o gli eventuali | |
| Amministratori delegati (disgiuntamente fra tutti) rappresentano la Società di | |
| fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la firma sociale. | |
| Agli stessi, sempre in via tra loro disgiunta, è delegata altresì la facoltà di | |
| decidere in ordine ad azioni giudiziarie, anche per giudizi di cassazione e di | |
| revocazione, di stare in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti, | |
| sia in sede civile che penale ed amministrativa, con facoltà di rinunciare alle | |
| stesse, transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori. | |
| Art. 21 = Il Consiglio di Amministrazione può delegare le sue attribuzioni e | |
| poteri, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C., ad un comitato composto da alcuni | |
| dei suoi membri, al Presidente o ad altro dei suoi membri, anche | ||
|---|---|---|
| cumulativamente, fissandone le attribuzioni e compensi ad avrà inoltre facoltà | ||
| di nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti. | ||
| Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno | ||
| o più Comitati, aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o | ||
| propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un Comitato per la remunerazione | ||
| degli Amministratori investiti di particolari cariche e per la determinazione dei | ||
| criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri | ||
| non esecutivi, il quale fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un | ||
| Comitato per il controllo interno, cui prendano parte un adeguato numero di | ||
| Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in | ||
| particolare, alle relazioni dei revisori e dei preposti al controllo interno e alla | ||
| scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione. | ||
| Art. 22 = Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per | ||
| ragione del loro ufficio. | ||
| L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi indennità e compensi a | ||
| carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili. | ||
| Art. 23 = Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non | ||
| $\label{eq:1} \begin{aligned} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) & = \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) \end{aligned}$ | vincolante del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione | |
| ्रे | dei dócumenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis decreto legislativo 24 | |
| febbraio 1998, n. 58 (TUF). | ||
| Possono assumere la carica di dirigente preposto alla redazione dei documenti | ||
| contabili societari i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre | ||
| anni in posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o | ||
| finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue Società controllate e/o | ||
| presso altre società per azioni. | |
|---|---|
| Art. 24 = Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due | |
| sindaci supplenti, aventi i requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed | |
| onorabilità, quelli relativi al cumulo degli incarichi e quelli definiti dalla | |
| normativa pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi) previsti dalla | |
| vigente normativa, anche regolamentare. | |
| Qualora in sede di composizione del Collegio Sindacale, dall'applicazione del | |
| criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati | |
| appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per | |
| eccesso all'unità superiore. | |
| In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto | |
| previsto dall'articolo 1 comma 3, D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al | |
| comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo 1, per materie strettamente | |
| attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, | |
| diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché | |
| materie attinenti al campo della medicina e della ingegneria elettronica, | |
| nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per | |
| settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società | |
| si intendono i settori della produzione o commercializzazione all'ingrosso e al | |
| dettaglio degli strumenti, apparecchiature e prodotti menzionati al precedente | X, |
| articolo 2. | |
| L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il | |
| compenso. | |
| Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha la | |
| facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute | |
| dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo | |
|---|---|
| economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società | |
| controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate. | |
| Il domicilio dei Sindaci è stabilito presso la sede della Società per tutta la durata | |
| del mandato. | |
| Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco | |
| supplente. | |
| La nomina del Collegio Sindacale, avviene sulla base di liste presentate dai | |
| soci e/o gruppi di soci che siano complessivamente titolari di azioni con diritto | |
| di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto | |
| nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della | |
| lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili | |
| disposizioni di legge o regolamentari. | |
| Le liste devono contenere i nominativi dei candidati contrassegnati da un | |
| numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti | |
| dell'organo da eleggere. | |
| Le liste devono essere composte da candidati alla carica di Sindaco effettivo | |
| e alla carica di Sindaco supplente appartenenti ad entrambi i generi, in modo | |
| ,cĥe∕sia comunque assicurato l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa | |
| pro-tempore vigente. Sono eletti sindaci effettivi i candidati indicati al primo e | |
| secondo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il | |
| $k$ andidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza. | |
| Sono eletti sindaci supplenti il candidato supplente al primo posto nella lista | |
| che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato supplente indicato al | |
| primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di | |
| minoranza. | |
|---|---|
| Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni | |
| altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, | |
| più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi dell'art. 93 del decreto | |
| legislativo 24 febbraio 1998 58 (TUF) si trovino in rapporto di controllo fra essi | |
| o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una | |
| persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi | |
| dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) o iii) | |
| partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, | |
| o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti | |
| partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più | |
| di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi | |
| in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. | |
| Le liste devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il | |
| venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'assemblea e | |
| pubblicate con le modalità previste dalle disposizioni legislative e |
|
| regolamentari in vigore almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa. | |
| Ciascun socio che presenta o concorre a presentare una lista deve depositare | |
| la sede sociale la certificazione rilasciata dagli intermediari presso |
|
| comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente alla | |
| presentazione della lista ovvero entro il termine previsto per la pubblicazione | |
| delle liste da parte della Società, ai sensi della normativa vigente nonché una | |
| dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza | |
| di collegamento con le altre liste presentate, secondo quanto stabilito dalla | |
| normativa applicabile. | |
| In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum | |
|---|---|
| professionale dei soggetti designati, un'informativa sulle caratteristiche | |
| personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli | |
| candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, | |
| l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei | |
| requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica. | |
| Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità | |
| nelle forme previste dalla disciplina regolamentare pro-tempore vigente. | |
| Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono | |
| considerate come non presentate. | |
| Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. | |
| Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a | |
| tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in | |
| modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo | |
| (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno | |
| terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco ար |
|
| supplente. | |
| Non possono altresì essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, | |
| colórg che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o | |
| che già rivestano la carica di Sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli | |
| quotati nei mercati regolamentati italiani. | |
| Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: | |
| - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine | |
| progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi | |
| ed uno supplente; | |
$\hat{\phi}$
| - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la | |
|---|---|
| prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno | |
| presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i | |
| soci che hanno presentato o votato la lista di cui al comma che precede sono | |
| tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il | |
| restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e | |
| l'altro membro supplente. | |
| Ai fini della nomina del sindaco di minoranza ai sensi del precedente comma, | |
| in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della | |
| maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, | |
| fermo il rispetto della normativa pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra | |
| generi. | |
| Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, e | |
| sempre che nessuna delle stesse sia collegata, neppure indirettamente, con i | |
| soci che hanno presentato o votato l'altra, si procede ad una nuova votazione | |
| di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea, | |
| risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei | |
| voti. | |
| In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente | |
| appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della | |
| normativa pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. | |
| Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza | |
| è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il | |
| Presidente cessato; qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni | |
| dalla carica, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti | |
| criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio | |
|---|---|
| Sindacale. | |
| Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero | |
| ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti per | |
| l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba | |
| provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la | |
| nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendoli ove | |
| possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da | |
| sostituire, fermo il rispetto della normativa pro-tempore vigente inerente | |
| l'equilibrio tra generi. | |
| Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto | |
| su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti | |
| Sindaci effettivi, fermo il rispetto della normativa pro-tempore vigente inerente | |
| l'equilibrio tra generi, i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e | |
| Sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la Presidenza del Collegio | |
| Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in | |
| çaso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco o nell'ipotesi di sostituzione | |
| del Rresidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco | |
| supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione | |
| prógressiva indicata nella lista stessa. | |
| Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del | |
| Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla normativa pro- | |
| tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei | |
| candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior | |
| numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con | |
| cui i candidati risultano elencati. | |
|---|---|
| Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia | |
| stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che | |
| risultino "collegati tra loro" in base a quanto stabilito dalla disciplina | |
| regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la | |
| Borsa, possono essere presentate liste sino al termine addizionale ivi previsto. | |
| In tal caso le soglie minime di partecipazione per la presentazione delle liste | |
| per la nomina del Collegio Sindacale sono ridotte alla metà. | |
| Di tale circostanza e di tale possibilità viene data notizia con le modalità | |
| stabilite dalle vigenti disposizioni. | |
| In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono | |
| nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della | |
| normativa pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. | |
| I Sindaci uscenti sono rieleggibili | |
| Art. 25 = Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. | |
| Art. 26 = Gli utili netti, prelevata la riserva legale sinché questa non raggiunga | |
| il quinto del capitale, saranno tutti attribuiti alle azioni, salvo diversa delibera | |
| assembleare. | |
| Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea | |
| presso gli intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio | |
| di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei | |
| casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 2433-bis c.c. e dall'art. 158 del | |
| D.Lgs. N. 58/1998. | |
| I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili | |
| vanno prescritti a favore della Società. | |
| Art. 27 = Nel caso di scioglimento e di liquidazione della società ed in genere | |
|---|---|
| per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano | |
| le disposizioni di legge in materia. | |
| Milano, li 11 Aprile 2018 | |
| Il Presidente | |
| Susan Carol Holland | |
| Sincu Caroli | |